Le disposizioni per le verifiche periodiche obbligatorie (D.M. 11.04.2011) I Soggetti Titolari della funzione All’INAIL compete l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche (da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta) Alle ASL compete l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima (da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta) In linea di principio, INAIL, ASL o ARPA operano con risorse proprie o mediante accordi (tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Lavoro) 2 I Soggetti Abilitati Presso i Soggetti Titolari della funzione sono istituiti elenchi (territoriali) di Soggetti Abilitati, pubblici o privati, cui i titolari della funzione possono rivolgersi in applicazione dell’art. 71, comma 12, del T.U. I Soggetti Abilitati vengono iscritti a domanda nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco comporta per il Soggetto Abilitato l’impegno al rispetto dei tempi di effettuazione delle verifiche. L’elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro per l’individuazione del Soggetto di cui avvalersi. 3 Scelta dei Soggetti Abilitati Il Datore di Lavoro: contestualmente alla richiesta di verifica, indica il Soggetto Abilitato del quale il Soggetto Titolare deve avvalersi quando lo stesso non sia in grado di provvedere direttamente (o a seguito degli accordi) nei prescritti termini temporali, decorsi tali termini, può avvalersi dei Soggetti Abilitati. 4 Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati (1) 1. Per ottenere l’abilitazione occorre il possesso di: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto, che evidenzi la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, o, in alternativa, un’organizzazione conforme ai requisiti di UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, tale da garantire la competenza del soggetto ad operare nel settore, nonché l’indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione comunque connesse alle attrezzature di cui all’allegato VII; 5 Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati (2) 2. Per ottenere l’abilitazione occorre inoltre: operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Non sono ammesse forme dirette o indirette di subappalto, disporre delle procedure operative a carattere tecnico‐ amministrativo necessarie per l’effettuazione delle verifiche ed il rilascio delle conseguenti attestazioni, disporre di un organigramma generale che evidenzi la struttura operativa per ciascuna Regione in cui si intende svolgere attività di verifica con indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico, sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti dall’esercizio delle attività di verifica oggetto del decreto. 6 Requisiti del personale Il Responsabile Tecnico deve essere un dipendente del Soggetto Abilitato, con esperienza professionale documentata, superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Il personale addetto alle verifiche deve essere in possesso di laurea o diploma di perito industriale con esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico‐professionali correlate al settore delle attrezzature da verificare N.B. In rapporto al tipo di laurea o diploma agli addetti alle verifiche possono essere richieste differenti caratteristiche di esperienza e/o imposte limitazioni del tipo di attrezzatura per la quale può operare la verifica. 7 Limiti all’attività del Soggetto Abilitato I Soggetti (pubblici o privati) che hanno svolto attività di certificazione di prodotto, non possono effettuare la verifica della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE. 8 I tipi di intervento (1) 1. La verifica periodica: finalizzata ad accertare: la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 2. La prima verifica periodica: prevede, in aggiunta a quanto previsto per le altre, anche la compilazione della scheda tecnica (libretto) identificativa dell’attrezzatura di lavoro. 9 I tipi di intervento (2) 3. È prevista anche l’effettuazione di una particolare indagine supplementare, cioè un intervento finalizzato a rilevare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell’utilizzo delle attrezzature con anzianità di servizio di oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con eventuale modifica delle portate nominali. L’esito dell’indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche, deve essere esibito dal datore di lavoro in occasione delle verifiche periodiche di gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. 10 I contenuti delle verifiche identificazione dell’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso, verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” o delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, controllo dello stato di conservazione, effettuazione delle prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza, compilazione della scheda tecnica di identificazione (solo in occasione della prima delle verifiche). 11 Il contributo dei fabbricanti Il contributo dei fabbricanti è, allo stato, insostituibile, considerata la genericità delle indicazioni sui modi di valutare lo stato di conservazione dell’attrezzatura (che pure è uno degli obiettivi della verifica). Sarà, ad es., opportuno riportare, nei documenti di accompagnamento della macchina, tutte le indicazioni pertinenti, indicando, ad es., i punti di maggiore usura, fornendo le istruzioni per valutare eventuali danneggiamenti, quelle volte a individuare e riparare, se possibile, quelli occulti (fatica) derivanti da modi di uso non corretti, ma prevedibili in talune attrezzature (caratteristicamente quelle messe a noleggio). In altre parole, si tratterà di completare quanto già è disponibile (norme e linee guida) in materia di corretta manutenzione (di sicurezza), ai fini anche dell’ottemperanza degli obblighi dell’art. 71.8, ed alla luce delle previsioni della direttiva macchine in materia di istruzioni per l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura durante tutto il suo periodo di vita. 12