Finitura a cura di Ucif (Unione Costruttori Impianti di Finitura), associata ad Anima, ha tra i suoi servizi anche lo studio e la soluzione di problemi di carattere tecnico e normativo. I quesiti vanno inviati a: [email protected] 16 rmo maggio 2013 Verifiche periodiche in azienda: sicurezza sul lavoro Il tema della sicurezza sul luogo di lavoro è di fondamentale importanza non solo in un periodo storico in cui gli infortuni sono (purtroppo) sempre più frequenti ma anche alla luce dei processi produttivi industriali incentrati su un livello tecnologico elevato ed una rilevante complessità di lavorazione. La formazione rivolta al personale specialistico è solo un piccolo tassello per ridurre i rischi di incidente: è fondamentale che vengano posti in essere tutti gli accorgimenti sulle attrezzature e sugli impianti al fine di trasformare il reparto produttivo della propria azienda in un luogo sicuro. L’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal citato decreto prevedono la titolarità dell’Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all’Allegato VII del DLgs 81/08 e delle aziende sanitarie locali per le verifiche successive. Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche e controlli mirati ad accertarne la sicurezza di funzionamento ed il corretto utilizzo. La prima di queste verifiche è di competenza dell’Inail. Qualora l’Inail, trascorsi i 60 giorni dalla richiesta non abbia potuto effettuare la verifica, il datore di lavoro ha facoltà di avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Con il Decreto del 19 settembre 2012 è stato pubblicato il terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012. Le verifiche sono sempre onerose ed a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l’obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’impianto. Le attrezzature interessate sono quelle elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, nonché gli impianti messa a terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001). Infatti, per questi ultimi, pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque normativamente necessario attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l’Inail. Inoltre, il Ministero del Lavoro ha pubblicato recentemente una circolare di chiarimento (n.9 del 5 marzo 2013) relativa all’attuazione del DM 11 aprile 2011 concernente la disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. In particolare essa regola i verbali di verifica, la comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato, l’applicabilità IVA (l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le attività di verifica periodica rientrano nel campo di applicazione dell’IVA), le tariffe da applicare (disciplinate dal decreto dirigenziale del 23/11/2012), nonché la data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche periodiche (i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche - 60 e 30 giorni - decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento della tariffa). Inoltre, la circolare approfondisce anche le specificità di alcune attrezzature come carrelli elevatori a forche, argani installati su aerogeneratori, piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari e attrezzature destinate alla raccolta rifiuti.