Finitura
a cura di
Ucif (Unione Costruttori
Impianti di Finitura),
associata ad Anima, ha
tra i suoi servizi anche
lo studio e la soluzione
di problemi di carattere
tecnico e normativo. I
quesiti vanno inviati a:
[email protected]
16
rmo maggio 2013
Verifiche periodiche
in azienda:
sicurezza sul lavoro
Il tema della sicurezza sul luogo di lavoro è
di fondamentale importanza non solo in un
periodo storico in cui gli infortuni sono (purtroppo) sempre più frequenti ma anche alla
luce dei processi produttivi industriali incentrati su un livello tecnologico elevato ed una
rilevante complessità di lavorazione. La formazione rivolta al personale specialistico è
solo un piccolo tassello per ridurre i rischi di
incidente: è fondamentale che vengano posti
in essere tutti gli accorgimenti sulle attrezzature e sugli impianti al fine di trasformare il
reparto produttivo della propria azienda in un
luogo sicuro. L’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il
datore di lavoro deve adottare allo scopo di
mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro
fornite ai propri lavoratori. I nuovi ambiti di
intervento stabiliti dal citato decreto prevedono la titolarità dell’Inail per la prima delle
verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all’Allegato VII del DLgs 81/08 e
delle aziende sanitarie locali per le verifiche
successive.
Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche
e controlli mirati ad accertarne la sicurezza
di funzionamento ed il corretto utilizzo. La
prima di queste verifiche è di competenza
dell’Inail. Qualora l’Inail, trascorsi i 60 giorni
dalla richiesta non abbia potuto effettuare la
verifica, il datore di lavoro ha facoltà di avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Con il Decreto del 19 settembre 2012 è stato
pubblicato il terzo elenco, di cui al punto 3.7
dell’allegato III del Decreto Interministeriale
dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco
allegato al Decreto Dirigenziale del 30 luglio
2012. Le verifiche sono sempre onerose ed a
carico del datore di lavoro, il quale ha anche
l’obbligo di conservare e rendere disponibile
la documentazione relativa all’impianto. Le
attrezzature interessate sono quelle elencate
nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, nonché gli
impianti messa a terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R.
462/2001). Infatti, per questi ultimi, pur non
essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque normativamente necessario
attuare un censimento degli impianti attivi e
un controllo a campione sulla base di criteri
definiti in accordo tra il sistema delle Regioni
e l’Inail.
Inoltre, il Ministero del Lavoro ha pubblicato
recentemente una circolare di chiarimento
(n.9 del 5 marzo 2013) relativa all’attuazione
del DM 11 aprile 2011 concernente la disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. In particolare essa regola i
verbali di verifica, la comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro
della verifica periodica al soggetto abilitato,
l’applicabilità IVA (l’Agenzia delle entrate ha
chiarito che le attività di verifica periodica rientrano nel campo di applicazione dell’IVA),
le tariffe da applicare (disciplinate dal decreto dirigenziale del 23/11/2012), nonché la
data di decorrenza per l’effettuazione delle
verifiche periodiche (i termini temporali per
lo svolgimento delle verifiche periodiche - 60
e 30 giorni - decorrono dalla data di richiesta e
non da quella di effettuazione del pagamento
della tariffa). Inoltre, la circolare approfondisce anche le specificità di alcune attrezzature
come carrelli elevatori a forche, argani installati su aerogeneratori, piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari e
attrezzature destinate alla raccolta rifiuti.
Scarica

2013 RMO Verifiche periodiche in azienda sicurezza sul lavoro