Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Gli obblighi previsti dal d.lgs. n.81/08 (e s.m.i.)
e le previsioni del D.M. 11 aprile 2011
Ing. Davide Casaro
Servizio Ambiente e Sicurezza
Il d.lgs. 81/08 al titolo III – Capo I disciplina l’uso delle «attrezzature di lavoro»
Comprendendo nella definizione
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
Nella nozione di uso di una attrezzatura di lavoro viene compresa
«qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;»
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Gli obblighi del datore di lavoro in merito alla manutenzione (art. 71)
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
• conformi ai requisiti di cui all’articolo 70 del d.lgs.n.81/08 [Requisiti di sicurezza],
• idonee ai fini della salute e sicurezza
• e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi
che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle Direttive comunitarie.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,
adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle
dell’ALLEGATO VI.
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare e movimentare carichi [Allegato VI – punto 3]
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in
mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. [punto 3.1.2]
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza
dei requisiti di sicurezza [di cui all’articolo 70] e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Obblighi del datore di lavoro (art. 71 – comma 8)
Fermo restando quanto indicato nelle precedenti diapositive, il datore di lavoro,
1) secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste,
2) dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida [es.
linee guida ISPESL], provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima
della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione
corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in
assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di
buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che
possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività.
Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono
stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro
e devono essere effettuati da persona competente.
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi
di vigilanza.
Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante
l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Le verifiche delle attrezzature
nell’allegato VII
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Oltre alle verifiche appena richiamate, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII
al d.lgs. n.81/08 a verifiche periodiche
volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza,
con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]
Art. 71 co. 6, 9, 10 e 11: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 [Art. 87, co. 4, lett. b)]
Quali attrezzature sono
riportate nell’allegato VII
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La prima verifica [periodica]
il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta.
decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro puo'
avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati
Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere
conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro
Le successive verifiche
sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia
previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati
abilitati
I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere
conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro
Nel d.lgs n.81/08 a seguito delle recenti modifiche è comunque rimasto invariato il
comma 12 dell’articolo 71
Per l’effettuazione delle verifiche, le ASL (?) e l’ISPESL (INAIL) possono avvalersi
del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
Soggetti abilitati e modalità di effettuazione delle verifiche [art.71 – c.13]
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’ALLEGATO VII,
nonché
i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente
sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente Decreto.
D.M. 11 aprile 2011 in vigore dal 23 maggio 2012
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 11 aprile 2011
Il decreto disciplina
le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le
attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
[allegato II al decreto]
i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati [allegato III al
decreto] e
le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati, per l’effettuazione delle verifiche
periodiche
Definizioni
Verifica periodica: verifiche finalizzate ad accertare:
• la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle
istruzioni d’uso,
• lo stato di manutenzione e conservazione,
• il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante
specifiche dell’attrezzatura di lavoro
• l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Prima verifica periodica: prima delle verifiche periodiche che prevede la
compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
Altre due definizioni connesse alle apparecchiature per il sollevamento e in
pressione
Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o
anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da
oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora
operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Verifica di integrità: accertamento dello stato di conservazione delle varie
membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed
ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da
personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro
La prima verifica periodica
l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine
di sessanta [->quarantacinque d.lgs. n.81/08] giorni dalla richiesta,
Il decreto richiama poi delle previsioni oramai superate in merito al titolare delle
verifiche successive [“le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla
prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta”]
All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del
soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il titolare della funzione si
avvale laddove non sia in grado di provvedere alla verifica direttamente con la
propria struttura nei termini temporali previsti dalla normativa [45 giorni]
presso l’INAIL è istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui il
titolare della funzione si può avvalere
L’elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della
funzione, per l’individuazione del soggetto di cui avvalersi [accessibile dal sito di
INAIL]
Nel caso di verifiche effettuate da un soggetto abilitato su mandato del titolare della
funzione, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è
destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti
abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di
gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota
resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
Decorsi i termini temporali previsti dalla normativa per la prima verifica
periodica, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o
privati, di cui all’elenco previsto nell’allegato III al decreto [elenco dei soggetti
abilitati – notizia VI21002]
il datore di lavoro deve comunicare a INAIL il nominativo del soggetto
abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica
i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in
eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della
funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto dirigenziale del 23
novembre 2012 – notizia VI16968
Il decreto lascia inoltre immutate le disposizioni previste dai decreti:
DM 29 febbraio 1988 «Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di
gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 » ;
DM 23 settembre 2004 «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la
progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva
non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio
liquefatto di capacità inferiore a 13 m3 »;
DM 17 gennaio 2005 «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la
tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
DM 1°dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 [PED]».
Procedure amministrative
Il datore di lavoro che mette in servizio dal 23 maggio 2012 un’attrezzatura di
lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. n. 81/2008, ne dà immediata
comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati.
L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al
datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio
la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà
dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in
banca dati.
La prima verifica periodica
Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione
della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’allegato VII del d.lgs.
n.81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro
deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche
comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione
della verifica.
Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del
verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi
necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di
misurazione.
Situazioni particolari per la prima verifica
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su
colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio al 23 maggio 2012, la richiesta di
prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui
sopra
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in
servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore
di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di
sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. n.81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla
richiesta della prima delle verifiche periodiche.
Verifiche periodiche successive
la disposizione del DM 11/4/2011 che disciplinava una tempistica per la trasmissione
all’ASL appare superata [“con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008
e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL
competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo
presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.”]
Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del
verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi
necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di
misurazione.
Tenuta della documentazione per le seguenti apparecchiature:
a) le scale aeree ad inclinazione variabile;
b) i ponti sviluppabili su carro;
c) i ponti sospesi muniti di argano;
d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50
centimetri;
f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli
azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali.
La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12
settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in
servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24
luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
Circolari ministeriali di chiarimento
La circolare n.23 del 13 agosto 2012 [notizia VI16444], ha fornito chiarimenti in merito
all’esclusione dalle verifiche periodiche dei "generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido
o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale
dei focolai superiori a 116 kw" e i serbatoi di GPL (ad esempio centrali termiche condominiali, serbatoi a GPL
per uso domestico) quando non necessari all’attuazione di un processo produttivo, dei ponti sollevatori per
veicoli e dei "carrelli commissionatori" (non utilizzabili per operazioni di costruzione, manutenzione,
riparazione, ispezione, o altri lavori simili in quota).
Ha poi fornito chiarimenti in merito al raccordo con la disciplina delle verifiche previgente al DM 11 aprile
2011 per le attrezzature fabbricate in attuazione di direttive comunitarie e marcate CE e quelle antecedenti
Viene chiarita la natura dei controlli (attività intellettuale)
Sono fornite indicazioni sulle procedure in caso di macchine con periodi di inattività e sulla gestione degli
spostamenti delle attrezzature
La circolare n.9 del 5 marzo 2013 [notizia VI17590], ha fornito chiarimenti in merito
all’obbligo per il datore di lavoro di comunicare a INAIL il nominativo del soggetto privato che viene incaricato
della verifica,
all’esclusione dalle verifiche delle attrezzature di raccolta rifiuti con dispositivo di aggancio rigido, dei carrelli
elevatori a forche (salvo se omologati per operazioni di sollevamento),
all’applicabilità dell’IVA per le attività di controllo,
all’incompatibilità delle attività di controllo delle attrezzature da parte degli soggetti abilitati con attività di
assistenza alle aziende in materia di controlli per il buon funzionamento della macchina,
al fatto che le tariffe definite per le verifiche risultano omnicomprensive di tutte le spese escluse solo le
imposte, alla decorenza di tutti i termini dalla data di richiesta di verifica
La circolare n.18 del 23 maggio 2013 [notizia VI18090], ha fornito chiarimenti in merito
alle modalità con le quali condurre l’indagine supplementare prevista per gli apparecchi di sollevamento
messi in servizio da più di 20 anni,
all’esclusione dagli obblighi di verifica delle apparecchiature utilizzate nelle industrie estrattive per
trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (d.lgs 624/1996),
all’assegnazione della matricola in caso di carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori
intercambiabili che consentono il sollevamento di carichi sospesi o di persone (assieme alle procedure da
seguire per gli apparecchi già denunciati e sottoposti a verifiche) e in caso di piattaforme autosollevanti su
colonna.
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