Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Gli obblighi previsti dal d.lgs. n.81/08 (e s.m.i.) e le previsioni del D.M. 11 aprile 2011 Ing. Davide Casaro Servizio Ambiente e Sicurezza Il d.lgs. 81/08 al titolo III – Capo I disciplina l’uso delle «attrezzature di lavoro» Comprendendo nella definizione qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; Nella nozione di uso di una attrezzatura di lavoro viene compresa «qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;» Pagina 2 Gli obblighi del datore di lavoro in merito alla manutenzione (art. 71) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature • conformi ai requisiti di cui all’articolo 70 del d.lgs.n.81/08 [Requisiti di sicurezza], • idonee ai fini della salute e sicurezza • e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi [Allegato VI – punto 3] Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. [punto 3.1.2] Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza [di cui all’articolo 70] e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Obblighi del datore di lavoro (art. 71 – comma 8) Fermo restando quanto indicato nelle precedenti diapositive, il datore di lavoro, 1) secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, 2) dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida [es. linee guida ISPESL], provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Le verifiche delle attrezzature nell’allegato VII Pagina 9 Oltre alle verifiche appena richiamate, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII al d.lgs. n.81/08 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)] Art. 71 co. 6, 9, 10 e 11: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 [Art. 87, co. 4, lett. b)] Quali attrezzature sono riportate nell’allegato VII Pagina 11 La prima verifica [periodica] il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro Nel d.lgs n.81/08 a seguito delle recenti modifiche è comunque rimasto invariato il comma 12 dell’articolo 71 Per l’effettuazione delle verifiche, le ASL (?) e l’ISPESL (INAIL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Soggetti abilitati e modalità di effettuazione delle verifiche [art.71 – c.13] Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. D.M. 11 aprile 2011 in vigore dal 23 maggio 2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 11 aprile 2011 Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, [allegato II al decreto] i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati [allegato III al decreto] e le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, per l’effettuazione delle verifiche periodiche Definizioni Verifica periodica: verifiche finalizzate ad accertare: • la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, • lo stato di manutenzione e conservazione, • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro • l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Prima verifica periodica: prima delle verifiche periodiche che prevede la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro. Altre due definizioni connesse alle apparecchiature per il sollevamento e in pressione Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Verifica di integrità: accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro La prima verifica periodica l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta [->quarantacinque d.lgs. n.81/08] giorni dalla richiesta, Il decreto richiama poi delle previsioni oramai superate in merito al titolare delle verifiche successive [“le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta”] All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere alla verifica direttamente con la propria struttura nei termini temporali previsti dalla normativa [45 giorni] presso l’INAIL è istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui il titolare della funzione si può avvalere L’elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l’individuazione del soggetto di cui avvalersi [accessibile dal sito di INAIL] Nel caso di verifiche effettuate da un soggetto abilitato su mandato del titolare della funzione, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica. Decorsi i termini temporali previsti dalla normativa per la prima verifica periodica, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco previsto nell’allegato III al decreto [elenco dei soggetti abilitati – notizia VI21002] il datore di lavoro deve comunicare a INAIL il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 – notizia VI16968 Il decreto lascia inoltre immutate le disposizioni previste dai decreti: DM 29 febbraio 1988 «Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 » ; DM 23 settembre 2004 «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3 »; DM 17 gennaio 2005 «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»; DM 1°dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 [PED]». Procedure amministrative Il datore di lavoro che mette in servizio dal 23 maggio 2012 un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati. La prima verifica periodica Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’allegato VII del d.lgs. n.81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. Situazioni particolari per la prima verifica Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio al 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui sopra Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. n.81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche. Verifiche periodiche successive la disposizione del DM 11/4/2011 che disciplinava una tempistica per la trasmissione all’ASL appare superata [“con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.”] Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. Tenuta della documentazione per le seguenti apparecchiature: a) le scale aeree ad inclinazione variabile; b) i ponti sviluppabili su carro; c) i ponti sospesi muniti di argano; d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata. Circolari ministeriali di chiarimento La circolare n.23 del 13 agosto 2012 [notizia VI16444], ha fornito chiarimenti in merito all’esclusione dalle verifiche periodiche dei "generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw" e i serbatoi di GPL (ad esempio centrali termiche condominiali, serbatoi a GPL per uso domestico) quando non necessari all’attuazione di un processo produttivo, dei ponti sollevatori per veicoli e dei "carrelli commissionatori" (non utilizzabili per operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili in quota). Ha poi fornito chiarimenti in merito al raccordo con la disciplina delle verifiche previgente al DM 11 aprile 2011 per le attrezzature fabbricate in attuazione di direttive comunitarie e marcate CE e quelle antecedenti Viene chiarita la natura dei controlli (attività intellettuale) Sono fornite indicazioni sulle procedure in caso di macchine con periodi di inattività e sulla gestione degli spostamenti delle attrezzature La circolare n.9 del 5 marzo 2013 [notizia VI17590], ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo per il datore di lavoro di comunicare a INAIL il nominativo del soggetto privato che viene incaricato della verifica, all’esclusione dalle verifiche delle attrezzature di raccolta rifiuti con dispositivo di aggancio rigido, dei carrelli elevatori a forche (salvo se omologati per operazioni di sollevamento), all’applicabilità dell’IVA per le attività di controllo, all’incompatibilità delle attività di controllo delle attrezzature da parte degli soggetti abilitati con attività di assistenza alle aziende in materia di controlli per il buon funzionamento della macchina, al fatto che le tariffe definite per le verifiche risultano omnicomprensive di tutte le spese escluse solo le imposte, alla decorenza di tutti i termini dalla data di richiesta di verifica La circolare n.18 del 23 maggio 2013 [notizia VI18090], ha fornito chiarimenti in merito alle modalità con le quali condurre l’indagine supplementare prevista per gli apparecchi di sollevamento messi in servizio da più di 20 anni, all’esclusione dagli obblighi di verifica delle apparecchiature utilizzate nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (d.lgs 624/1996), all’assegnazione della matricola in caso di carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori intercambiabili che consentono il sollevamento di carichi sospesi o di persone (assieme alle procedure da seguire per gli apparecchi già denunciati e sottoposti a verifiche) e in caso di piattaforme autosollevanti su colonna.