Savigliano, lì 17 Ottobre 2012 Spett.le CLIENTE Prot. N. 16/12 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ED IMPIANTI Nel maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica delle attrezzature da lavoro e definisce i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti verificatori. I datori di lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, D.lgs. 81/08, hanno l’obbligo di far sottoporre le attrezzature da lavoro a verifiche iniziali e periodiche finalizzate a valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (i controlli possono essere effettuati dall`INAIL, dall`ASL, o da soggetti pubblici o privati abilitati). Le attrezzature si suddividono in tre grandi famiglie: SC - apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg. (gru a torre, manitu, ecc.); SP - sollevamento persone (scale aeree, ponti mobili, piattaforme di lavoro); GVR - gas, vapore, riscaldamento (generatori di calore, di acqua surriscaldata, di vapore). Titolare della prima verifica periodica da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l’INAIL territorialmente competente. All’atto della richiesta il Datore di Lavoro deve indicare la matricola dell’attrezzatura e il soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’INAIL può avvalersi nel caso di impossibilità di effettuare direttamente la verifica entro 60 giorni. Il Datore di Lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco, riportato sul sito dell’INAIL e messo a disposizione dei datori di lavoro. Durante la prima verifica viene redatta la SCHEDA TECNICA, che andrà archiviata con il Certificato di Conformità CEE, il libretto di istruzioni del macchinario e la certificazione delle varie manutenzioni previste dal libretto di istruzioni. Negli anni successivi il datore di lavoro deve richiedere la VERIFICA PERIODICA e ad ogni verifica deve essere redatto un verbale che va archiviato con la documentazione dell’attrezzatura prodotta in precedenza. Le verifiche periodiche successive alla prima, devono essere eseguite dall`ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati entro 30 giorni dalla richiesta. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare, oltre alla matricola, il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l`ASL può avvalersi in caso di impossibilità ad effettuare direttamente la verifica. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell`INAIL / ASL, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, trascritti in un apposito elenco nazionale previsto dal D.M. 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del Lavoro e della politiche sociali. In caso di verifica da parte di uno dei soggetti privati abilitati, il datore di lavoro ne comunica il nominativo all’INAIL o ASL. I fac-simili delle richieste di verifica e gli elenchi dei soggetti privati abilitati a tale funzioni sono riportati sui siti dei rispettivi Enti (www.inail.it/modulistica/verifica impianti e attrezzature) - www.asl.it). Le aziende possono effettuare la richiesta scritta (su carta intestata) o tramite posta certificata (pec). I riferimenti sulle sanzioni sono associate ai compiti in capo al Datore di Lavoro, Dirigente e noleggiatore e contemplate dall`art. 81 del D. Lgs. 81/08 che prevede l`arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Tali sanzioni sono estese anche sulle mancate verifiche di attrezzature prese a noleggio con i medesimi capi di imputazione previsti dallo stesso art. 81. Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. ELABORA CONSUL SRL