4/18/2013 Milano, 11 aprile 2013 6a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE Attrezzature a pressione Specifiche tecniche, verifiche e controlli ai sensi del DM 329/2004 Milano Roberto Caroti Direttore Tecnico Ispettorato Solvay Italia 6° Conferenza 11/04/2013 18/04/2013 DM 329/04 ! Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Direttiva PED 97/23/CE) • Quadro normativo generale per le attrezzature a pressione • DM 329/04 Articoli e allegati • Specifiche tecniche art. 3 DM 329/04 • Messa in servizio • Verifiche periodiche • Deroga periodicità verifiche periodiche • Riparazioni e modifiche • Interventi temporanei 2 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 1 4/18/2013 DM 329/04 – Quadro Normativo ATTREZZATURE A PRESSIONE > 0,5 BAR Costruzione Norma Europea Direttiva Europea PED (97/23/CE) Recepita con DLgs 93/2000 (In vigore da maggio 2002) Fabbricante Responsabilità + Organismo Notificato Norma Nazionale Primo impianto ed Esercizio (DM 329/2004 in vigore da febbraio 2005) (DLgs 81/08 in vigore da aprile 2008) Norma Nazionale Utilizzatore / Datore di lavoro + Responsabilità 3 Organismo titolare delle verifiche (INAIL ex ISPESL e ASL) DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Quadro Normativo Generale ! Norme generali: Art. 2087 Codice Civile DLgs 81/08 (agg. DLgs 106/09) Norme specifiche: DM 329/04 (in vigore dal 12/02/2005) (Ex RD 824/27; DM 21/05/74- Racc. “E”; DPR 341/81, .....) DLgs 81/08 art. 71 + allegato VII (in vigore da aprile 2008) Decreto 11 aprile 2011 (modif. entrata in vigore 09/2011 – modif. entrata in vigore 01/2012 -> in vigore 24/05/2012 DL 22 giugno 2012, n. 83 (GU n.147 del 26-6-2012) Misure urgenti per la crescita del Paese (in vigore 26/06/2012) - art. 36 modifica DM 329/04 tab. A e B + interventi temporanei (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187). 4 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 2 4/18/2013 DM 329/04 – GENERALITA’ ! Cosa cerca di disciplinare questo Decreto: •La verifica di messa in servizio da parte di un Organismo Titolare (verifica dispositivi di protezione e di controllo, verifica corretto montaggio, ecc.) •La verifica di funzionamento biennale, triennale,…, quinquennale dei sistemi di protezione contro la sovrappressione (PSV, ecc.) •La verifica d’integrità (visita interna ed esterna, prova idraulica, controllo spessori, ecc.) ad un intervallo max di 10 anni •La Riparazioni con organismo statale (INAIL) •Le piccole modifiche accettate e visionate da un Organismo Statale (INAIL) se linea guida 1/3 o certificate CE da un Organismo Notificato (PED) se modifiche importanti 5 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Articoli del Regolamento Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Esclusioni Art. 3 Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e insiemi Art. 4 Verifica obbligatoria Art. 5 Esclusioni dal controllo della messa in servizio Art. 6 Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio Art. 7 Obblighi degli utilizzatori Art. 8 Obbligo delle verifiche periodiche Art. 9 Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche Art. 10 Riqualificazione periodica Art. 11 Esenzioni dalla riqualifica periodica Art. 12 Verifiche d’integrità in occasione delle verifiche periodiche Art. 13 Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche Art. 14 Riparazione e modifiche Art. 15 Norme Transitorie Art. 16 Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. ALLEGATO A Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione fluidi gruppo 1 ALLEGATO B Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione fluidi gruppo 2 6 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 3 4/18/2013 DM 329/04 – Campo di applicazione (art. 1) a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c) DLgs 93/2000; b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua........... c) gli apparecchi semplici a pressione ......... d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002 .... a) recipienti gas, liquidi, gas liquefatti,... b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento...... c) tubazioni gas, liquidi, gas liquefatti,... 7 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Esclusioni (art. 2) Alcune esclusioni interessanti Omissis i) Recipienti con capacità ≤ 25 litri e se, con pressione ≤ 12 bar, aventi capacità ≤ 50 litri omissis bb) Le tubazioni con DN ≤ 80 Omissis Pubblicata nota tecnica CTI 7:2010 "note tecniche condivise dagli esperti del CTI sui casi delle esclusioni artt. 2, 5, 11 del D.M. 329/2004 8 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 4 4/18/2013 DM 329/04 – Specifiche tecniche (art. 3) Specifiche tecniche relative all'esercizio delle attrezzature e degli insiemi Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all'articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Specifiche tecniche ! (art. 3) Specifiche tecniche CTI relative all'esercizio delle attrezzature .... dove eravamo a settembre 2007 Norma pubbl. ottobre 2010 Inchiesta pubblica per solo messa in servizio marzo 2013 Norma pubbl. solo rip. temporanee AGO 2012 Norma pubbl. marzo 2009 Abbandonato Abbandonato Inchiesta pubblica marzo 2013 Inchiesta pubblica marzo 2013 Inchiesta pubblica marzo 2013 10 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 5 4/18/2013 DM 329/04 – Specifiche tecniche ! (art. 3) Specifiche tecniche relative all'esercizio delle attrezzature ... dove siamo a marzo 2013 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione Data pubblicazione o Versione Stato di avanzamento DM 329/04 Artt. Parte 1: valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della qualifica periodica d'integrità marzo 2009 Pubblicata SI Art. 12 comma 7 e art. 16 Parte 2: Procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso 02/01/2013 Inchiesta pubblica UNI terminata il 03 marzo 2013 SI Art. 12 comma 3 Pubblicata SI 02/01/2013 Inchiesta pubblica UNI terminata il 03 marzo 2013 SI Art. 12 comma 3 agosto 2012 Conclusa inchiesta pubblica UNI Non raggiunto il consenso su alcune parti - Pubblicata solo per le riparazioni temporanee NO Art. 14 SI Artt. 4,5,6 NO Artt. 2, 5, 11 SI Art. 10 comma 4 SI Art. 12 comma 2 Collegamento con le UNI TS 11325 parte 2 e parte 4 Art. 12 comma 3 Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua calda Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito delle procedure di cui alla UNI/TS 11325-2 Parte 5: Riparazioni e modifiche delle attrezzature a pressione Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature a pressione ottobre 2010 25/03/2013 Pubblicata come nota tecnica CTI 7:2010 "note tecniche condivise dagli esperti del CTI sui casi del D.M. 329/2004 Parte 7: Esclusioni Parte 8: Pianificazione delle manutenzioni su attrezzature a pressione attraverso metodologie basate sulla valutazione del rischio (RBI) Parte 9: Idoneità al servizio (Fìtness for Service) UNI 11096: Prove non distruttive. Controlli sullo stato di integrità strutturale di attrezzature a pressione soggette a scorrimento viscoso a caldo. Pianificazione ed esecuzione dei controlli, valutazione dei risultati e documentazione 11 Inchiesta pubblica UNI dal 25/03/2013 al fino al 24-05-2013 25/03/2013 gennaio 2013 settembre 2012 Inchiesta pubblica UNI dal 25/03/2013 al fino al 24-05-2013 Inchiesta pubblica UNI terminata il 26 marzo 2013 Pubblicata DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Messa in Servizio (art. 4) Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio 1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio. 2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto. 3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata. 4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme. 12 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 6 4/18/2013 DM 329/04 – Messa in Servizio (art. 5) Esclusioni Esclusioni dal controllo della messa in servizio Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi: a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2; b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori; c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n.311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1; d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio. 13 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Messa in Servizio (art. 6) Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio 1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL alla (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio; b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; c) una espressa dichiarazione, …….. attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso (Attrezzature CE); d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta; Omissis 3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, ...... non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere. 14 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 7 4/18/2013 DM 329/04 – Messa in Servizio (artt. 4 e 6) DOCUMENTAZIONE PER LA MESSA IN SERVIZIO • LETTERA DI DENUNCIA • SCHEMA DI FUNZIONAMENTO (Relazione tecnica del funzionamento, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di controllo, ecc.) • P&I • PORTATA DI SFOGO RICHIESTA DAL PROCESSISTA (Scenario per errore di manovra o incendio) • CALCOLO SEZIONE PSV o PSD per scarico portata richiesta (UNI EN ISO 4126) • SCHEDA PSV DEL COSTRUTTORE (97/23/CE) • VERBALE ISPESL DI MESSA IN SERVIZIO come da art. 4 15 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Verifiche Periodiche (artt. 10-12-13) Prova di funzionamento Verifica d’integrità Verifica interna 16 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 8 4/18/2013 DM 329/04 – Verifiche Periodiche (art. 10) ! Riqualificazione periodica a) verifiche d'integrità come definite all'articolo 12; b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13. 3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza di tali verifiche deve essere modificata qualora il fabbricante ... indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate nelle tabelle.... Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita. 4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. 5. Ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B possono essere effettuate previa autorizzazione MSE (DL 22 giugno 2012, n. 83) prevede che le deroghe possono essere rilasciate dagli O.N. PED su impianti a ciclo continuo, monitorati in continuo, e rientranti nei parametri di cui all’allegato I parti 1 e 2, colonna 3 del DLgs 334/99 e successive integrazioni fino ad un incremento massimo di 3 anni 17 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Verifiche Periodiche (ALLEGATO A) 18 ! DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 9 4/18/2013 DM 329/04 – Verifiche Periodiche (ALLEGATO B) 19 ! DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Verifiche Periodiche (art. 11) Esenzioni dalla verifica periodica a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purchè la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l; b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a); c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar; d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar; e) i generatori di acetilene; f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici ......... ; g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due; h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria; i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar. 20 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 10 4/18/2013 DM 329/04 – Verifiche Periodiche (art. 12) Integrità in occasione delle verifiche periodiche • La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, integrandola con CND che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno. • Ove nella verifica si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilità dell'attrezzatura, vengono intraprese opportune indagini supplementari atte a stabilire l'entità del difetto , la sua possibile origine, ........ al fine di valutarne il grado di sicurezza per un ulteriore funzionamento con la permanenza dei difetti (per es. FFS) • Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime di scorrimento viscoso si osservano anche le prescrizioni tecniche vigenti in materia (Pr UNI TS 11325/2-4 e UNI 11096). • Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno .................... l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, ....... con una prova di pressione che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. • La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza di masse interne o rivestimenti interni ....................... • La prova di pressione idraulica può essere sostituita in caso di necessità con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione. In tale caso dovranno essere prese tutte le misure di sicurezza (vedi ex DPR 547/55) previste per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione. • La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura. 21 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Verifiche Periodiche (art. 13) Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche 1. La verifica di funzionamento consiste: a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio; b) nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalità dei predetti accessori di sicurezza può essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione. 22 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 11 4/18/2013 DM 329/04 – Verifiche Periodiche ! (artt. 10,12,13) Procedura per richiesta Verifiche periodiche (DM 11-04-11) P.V.P. Prima Verifica Periodica V.P.S. Verifica Periodica Successiva Fonte M.LAV. 23 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Riparazione e modifiche (art. 14) 1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio (vedere linee guida 1/3 e 1/4). 2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione è eseguita in osservanza della procedura sotto indicata: a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto (INAIL) le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente e' stato realizzato in origine; b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento. 3. La modifica e' realizzata in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di valutazione di conformità in ottemperanza alla Direttiva PED. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto. 4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere osservata la procedura sotto indicata: ..... 24 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 12 4/18/2013 DM 329/04 – Riparazione e modifiche (art. 14) D.M. 329/04 art. 14 ATTREZZATURA GRUPPO FLUIDO STATO FLUIDO I Recipienti Tubazioni (*) sì (1) sì (2) sì (3) 25 1 Liquido Fluidi pericolosi (Tossici, infiammabili, comburenti, ..) Gas, vapori e liquidi surriscaldati 2 Liquido Fluidi non pericolosi (Aria, azoto, vapore, ….) Gas, vapori e liquidi surriscaldati Categoria dell'attrezzatura (PED - 97/23/CE) II III no sì (3) no sì (3) no sì (2) sì (3) (3) (3) sì sì no n.a IV n.a sì (3) n.a sì (3) sì (3) sì sì (2) sì (3) n.a (3) sì (2) sì (3) n.a 1 Liquido Fluidi pericolosi (Tossici, infiammabili, comburenti, ..) Gas, vapori e liquidi surriscaldati 2 Liquido no no n.a n.a Fluidi non pericolosi (Aria, azoto, vapore, ….) Gas, vapori e liquidi surriscaldati no no sì (3) n.a sì (1) L'Utilizzatore provvederà all'autocertificazione dell'esecuzione della riparazione. La documentazione dovrà essere a disposizione degli enti di controllo (ASL competente per territorio). Il lavoro è svolto in completa autonomia e la documentazione di riparazione (certificato materiali, WPS, CND, disegni, test a pressione, ecc.) sarà archiviata nel "libretto dell'attrezzatura" Il tecnico INAIL incaricato della verifica esaminerà le documentazioni finali di riparazione ed eseguirà un esame visivo della riparazione effettuata. Come al caso precedente il lavoro è svolto in completa autonomia e la documentazione di riparazione (certificato materiali, WPS, CND, disegni, test a pressione, ecc.). La documentazione sarà archiviata nel "libretto dell'attrezzatura" che metterà a disposizione del tecnico INAIL incaricato dell'ispezione visiva. Al termine di tale ispezione il tecnico INAIL rilascerà il verbale di riparazione che sarà archiviato nel "libretto dell'attrezzatura" N.B. Tabella realizzata sulla bozza di specifica tecnica parte 5 non conclusa poiché non raggiunto il consenso. Da valutare con INAIL caso per caso se accetta questa interpretazione. Il tecnico INAIL incaricato della verifica esaminerà le documentazioni finali di riparazione, eseguirà un esame visivo della riparazione effettuata e presenzierà in campo durante l'effettuazione delle prove idrauliche e/o pneumatiche (eventuali). Come al punto precedente con l'aggravante che l'attrezzatura non potrà essere messa in servizio senza la presenza del tecnico INAIL in campo. Anche in questo caso il verbale finale di riparazione sarà sarà archiviata nel "libretto dell'attrezzatura" DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Interventi temporanei ! Articolo 36 DL 22 giugno 2012, n. 83 omissis 26 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 13 4/18/2013 DM 329/04 – Interventi temporanei Es. di norme tecniche internazionali riconosciute 27 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Interventi temporanei Circolare ISPESL marzo 2010 28 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 14 4/18/2013 DM 329/04 – Interventi temporanei Circolare ISPESL marzo 2010 29 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa DM 329/04 – Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo la Direttiva PED (97/23/CE) (art. 16) L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore (febbraio 2009) del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica...... 30 DM 329/04 - ISI 6° Conferenza 11/04/2013 - RCa 15 4/18/2013 Milano, 11 aprile 2013 6a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE www.solvay.com 16