4/18/2013
Milano, 11 aprile 2013
6a Conferenza dei Responsabili di
Stabilimento e dei Responsabili HSE
Attrezzature a pressione
Specifiche tecniche, verifiche e
controlli ai sensi del DM 329/2004
Milano
Roberto Caroti
Direttore Tecnico
Ispettorato Solvay Italia
6° Conferenza 11/04/2013
18/04/2013
DM 329/04
!
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Direttiva
PED 97/23/CE)
• Quadro normativo generale per le attrezzature a pressione
• DM 329/04 Articoli e allegati
• Specifiche tecniche art. 3 DM 329/04
• Messa in servizio
• Verifiche periodiche
• Deroga periodicità verifiche periodiche
• Riparazioni e modifiche
• Interventi temporanei
2
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
1
4/18/2013
DM 329/04 – Quadro Normativo
ATTREZZATURE A PRESSIONE > 0,5 BAR
Costruzione
Norma Europea
Direttiva Europea PED (97/23/CE)
Recepita con DLgs 93/2000 (In vigore
da maggio 2002)
Fabbricante
Responsabilità
+
Organismo Notificato
Norma Nazionale
Primo impianto
ed Esercizio
(DM 329/2004 in vigore da febbraio 2005)
(DLgs 81/08 in vigore da aprile 2008)
Norma Nazionale
Utilizzatore / Datore di lavoro
+
Responsabilità
3
Organismo titolare delle verifiche (INAIL
ex ISPESL e ASL)
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Quadro Normativo Generale
!
Norme generali:
Art. 2087 Codice Civile
DLgs 81/08 (agg. DLgs 106/09)
Norme specifiche:
DM 329/04
(in vigore dal 12/02/2005)
(Ex RD 824/27; DM 21/05/74- Racc. “E”; DPR 341/81, .....)
DLgs 81/08 art. 71 + allegato VII
(in vigore da aprile 2008)
Decreto 11 aprile 2011
(modif. entrata in vigore 09/2011 – modif.
entrata in vigore 01/2012 -> in vigore 24/05/2012
DL 22 giugno 2012, n. 83 (GU n.147 del 26-6-2012) Misure
urgenti per la crescita del Paese (in vigore 26/06/2012) - art. 36 modifica
DM 329/04 tab. A e B + interventi temporanei (Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
4
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
2
4/18/2013
DM 329/04 – GENERALITA’
!
Cosa cerca di disciplinare questo Decreto:
•La verifica di messa in servizio da parte di un Organismo
Titolare (verifica dispositivi di protezione e di controllo,
verifica corretto montaggio, ecc.)
•La verifica di funzionamento biennale, triennale,…, quinquennale
dei sistemi di protezione contro la sovrappressione (PSV, ecc.)
•La verifica d’integrità (visita interna ed esterna, prova
idraulica, controllo spessori, ecc.) ad un intervallo max di 10
anni
•La Riparazioni con organismo statale (INAIL)
•Le piccole modifiche accettate e visionate da un Organismo
Statale (INAIL) se linea guida 1/3 o certificate CE da un
Organismo Notificato (PED) se modifiche importanti
5
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Articoli del Regolamento
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Esclusioni
Art. 3 Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e insiemi
Art. 4 Verifica obbligatoria
Art. 5 Esclusioni dal controllo della messa in servizio
Art. 6 Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
Art. 7 Obblighi degli utilizzatori
Art. 8 Obbligo delle verifiche periodiche
Art. 9 Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche
Art. 10 Riqualificazione periodica
Art. 11 Esenzioni dalla riqualifica periodica
Art. 12 Verifiche d’integrità in occasione delle verifiche periodiche
Art. 13 Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche
Art. 14 Riparazione e modifiche
Art. 15 Norme Transitorie
Art. 16 Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
ALLEGATO A Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione fluidi gruppo 1
ALLEGATO B Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione fluidi gruppo 2
6
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
3
4/18/2013
DM 329/04 – Campo di applicazione
(art. 1)
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c) DLgs
93/2000;
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i
recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi
liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua...........
c) gli apparecchi semplici a pressione .........
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e
gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio
2002 ....
a) recipienti gas, liquidi, gas liquefatti,...
b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con
rischio di surriscaldamento......
c) tubazioni gas, liquidi, gas liquefatti,...
7
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Esclusioni
(art. 2)
Alcune esclusioni interessanti
Omissis
i) Recipienti con capacità ≤ 25 litri e se, con pressione ≤ 12 bar,
aventi capacità ≤ 50 litri
omissis
bb) Le tubazioni con DN ≤ 80
Omissis
Pubblicata nota tecnica CTI 7:2010 "note tecniche condivise dagli
esperti del CTI sui casi delle esclusioni artt. 2, 5, 11 del D.M. 329/2004
8
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
4
4/18/2013
DM 329/04 – Specifiche tecniche
(art. 3)
Specifiche tecniche relative all'esercizio
delle attrezzature e degli insiemi
Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali
specifiche tecniche concernenti l'esercizio delle attrezzature
e degli insiemi di cui all'articolo 1 sono elaborate in
collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente Nazionale Italiano di
Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal
Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di
categoria interessate, e successivamente approvate dal
Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
9
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Specifiche tecniche
!
(art. 3) Specifiche tecniche CTI relative all'esercizio delle attrezzature .... dove eravamo a settembre 2007
Norma pubbl. ottobre 2010
Inchiesta pubblica per solo messa in servizio marzo 2013
Norma pubbl. solo rip. temporanee AGO 2012
Norma pubbl. marzo 2009
Abbandonato
Abbandonato
Inchiesta pubblica marzo 2013
Inchiesta pubblica marzo 2013
Inchiesta pubblica marzo 2013
10
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
5
4/18/2013
DM 329/04 – Specifiche tecniche
!
(art. 3) Specifiche tecniche relative all'esercizio delle attrezzature ... dove siamo a marzo 2013
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature e degli insiemi a pressione
Data
pubblicazione o
Versione
Stato di avanzamento
DM 329/04
Artt.
Parte 1: valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle
tubazioni in esercizio ai fini della qualifica periodica d'integrità
marzo 2009
Pubblicata
SI
Art. 12
comma 7 e
art. 16
Parte 2: Procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio
delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento
viscoso
02/01/2013
Inchiesta pubblica UNI terminata
il 03 marzo 2013
SI
Art. 12
comma 3
Pubblicata
SI
02/01/2013
Inchiesta pubblica UNI terminata
il 03 marzo 2013
SI
Art. 12
comma 3
agosto 2012
Conclusa inchiesta pubblica UNI
Non raggiunto il consenso su
alcune parti - Pubblicata solo per
le riparazioni temporanee
NO
Art. 14
SI
Artt. 4,5,6
NO
Artt. 2, 5,
11
SI
Art. 10
comma 4
SI
Art. 12
comma 2
Collegamento
con le UNI TS
11325 parte 2 e
parte 4
Art. 12
comma 3
Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua calda
Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature
a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili
nell'ambito delle procedure di cui alla UNI/TS 11325-2
Parte 5: Riparazioni e modifiche delle attrezzature a pressione
Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature a pressione
ottobre 2010
25/03/2013
Pubblicata come nota tecnica CTI
7:2010 "note tecniche condivise
dagli esperti del CTI sui casi del
D.M. 329/2004
Parte 7: Esclusioni
Parte 8: Pianificazione delle manutenzioni su attrezzature a pressione
attraverso metodologie basate sulla valutazione del rischio (RBI)
Parte 9: Idoneità al servizio (Fìtness for Service)
UNI 11096: Prove non distruttive. Controlli sullo stato di integrità
strutturale di attrezzature a pressione soggette a scorrimento viscoso
a caldo. Pianificazione ed esecuzione dei controlli, valutazione dei
risultati e documentazione
11
Inchiesta pubblica UNI dal
25/03/2013 al fino al 24-05-2013
25/03/2013
gennaio 2013
settembre 2012
Inchiesta pubblica UNI dal
25/03/2013 al fino al 24-05-2013
Inchiesta pubblica UNI terminata
il 26 marzo 2013
Pubblicata
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Messa in Servizio
(art. 4)
Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della
messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano
installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per
la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda
l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda
un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo
della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio
dell'attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea
messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.
12
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
6
4/18/2013
DM 329/04 – Messa in Servizio
(art. 5)
Esclusioni
Esclusioni dal controllo della messa in servizio
Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di
attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n.311/1991 aventi pressione
minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000
bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di
un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di
propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei
dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi
devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della
presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
13
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Messa in Servizio
(art. 6)
Obblighi da osservare per la messa in servizio e
l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a
controllo o a verifica invia all'ISPESL alla (ASL) competente, una dichiarazione di messa
in servizio, contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura,
capacità e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni
d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, …….. attestante che l'installazione e' stata eseguita in
conformità a quanto indicato nel manuale d'uso (Attrezzature CE);
d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
Omissis
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, ......
non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le
procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
14
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
7
4/18/2013
DM 329/04 – Messa in Servizio
(artt. 4 e 6)
DOCUMENTAZIONE PER LA MESSA IN SERVIZIO
• LETTERA DI DENUNCIA
• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO (Relazione tecnica del funzionamento, i dispositivi
di sicurezza, i dispositivi di controllo, ecc.)
• P&I
• PORTATA DI SFOGO RICHIESTA DAL PROCESSISTA (Scenario per errore di
manovra o incendio)
• CALCOLO SEZIONE PSV o PSD per scarico portata richiesta (UNI EN ISO 4126)
• SCHEDA PSV DEL COSTRUTTORE (97/23/CE)
• VERBALE ISPESL DI MESSA IN SERVIZIO come da art. 4
15
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
(artt. 10-12-13)
Prova di funzionamento
Verifica d’integrità
Verifica interna
16
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
8
4/18/2013
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
(art. 10)
!
Riqualificazione periodica
a) verifiche d'integrità come definite all'articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è regolamentata secondo lo
schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza di tali verifiche deve
essere modificata qualora il fabbricante ... indichi periodicità di interventi inferiori a quelle
indicate nelle tabelle.... Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli
suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai
risultati dell'ultima verifica eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa
periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle elencate nelle tabelle di
cui agli allegati A e B possono essere effettuate previa autorizzazione MSE (DL 22
giugno 2012, n. 83) prevede che le deroghe possono essere rilasciate dagli O.N. PED
su impianti a ciclo continuo, monitorati in continuo, e rientranti nei parametri di cui
all’allegato I parti 1 e 2, colonna 3 del DLgs 334/99 e successive integrazioni fino ad un
incremento massimo di 3 anni
17
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
(ALLEGATO A)
18
!
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
9
4/18/2013
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
(ALLEGATO B)
19
!
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
(art. 11)
Esenzioni dalla verifica periodica
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a
fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purchè la pressione PS sia minore o uguale a 12
bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar,
facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori
di quelle indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il
volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar
per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di
vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici
......... ;
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia
minore o uguale a 18 bar.
20
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
10
4/18/2013
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
(art. 12)
Integrità in occasione delle verifiche periodiche
• La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito
dall'esterno e dall'interno, ove possibile, integrandola con CND che si rendano necessari a fronte di
situazioni evidenti di danno.
• Ove nella verifica si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilità
dell'attrezzatura, vengono intraprese opportune indagini supplementari atte a stabilire l'entità del difetto ,
la sua possibile origine, ........ al fine di valutarne il grado di sicurezza per un ulteriore funzionamento con
la permanenza dei difetti (per es. FFS)
• Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime di scorrimento viscoso si osservano anche le
prescrizioni tecniche vigenti in materia (Pr UNI TS 11325/2-4 e UNI 11096).
• Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità
all'interno .................... l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, ....... con una
prova di pressione che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
• La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza di masse interne o rivestimenti
interni .......................
• La prova di pressione idraulica può essere sostituita in caso di necessità con una prova di pressione
con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione. In tale caso dovranno essere prese tutte
le misure di sicurezza (vedi ex DPR 547/55) previste per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una
durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.
• La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la
ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della
struttura.
21
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
(art. 13)
Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche
periodiche
1. La verifica di funzionamento consiste:
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con
quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del
fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3,
contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
b) nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. La verifica di
funzionalità dei predetti accessori di sicurezza può essere effettuata con prove a
banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di
esercizio, determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole di
sicurezza, la verifica può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i
limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle
periodicità delle verifiche di riqualificazione.
22
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
11
4/18/2013
DM 329/04 – Verifiche Periodiche
!
(artt. 10,12,13)
Procedura per richiesta Verifiche periodiche (DM 11-04-11)
P.V.P.
Prima Verifica
Periodica
V.P.S.
Verifica
Periodica
Successiva
Fonte M.LAV.
23
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Riparazione e modifiche
(art. 14)
1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella
riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la
modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la
destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio (vedere linee guida
1/3 e 1/4).
2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate
secondo la normativa previgente, la riparazione è eseguita in osservanza della procedura sotto
indicata:
a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto (INAIL) le operazioni
da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica
con la quale il componente e' stato realizzato in origine;
b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di
riferimento.
3. La modifica e' realizzata in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni,
assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di valutazione di conformità in ottemperanza alla
Direttiva PED. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un
controllo della messa in servizio, qualora previsto.
4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere
osservata la procedura sotto indicata:
.....
24
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
12
4/18/2013
DM 329/04 – Riparazione e modifiche
(art. 14)
D.M. 329/04 art. 14
ATTREZZATURA
GRUPPO FLUIDO
STATO FLUIDO
I
Recipienti
Tubazioni (*)
sì (1)
sì
(2)
sì (3)
25
1
Liquido
Fluidi pericolosi (Tossici,
infiammabili, comburenti, ..)
Gas, vapori e liquidi
surriscaldati
2
Liquido
Fluidi non pericolosi (Aria,
azoto, vapore, ….)
Gas, vapori e liquidi
surriscaldati
Categoria dell'attrezzatura
(PED - 97/23/CE)
II
III
no
sì
(3)
no
sì
(3)
no
sì (2)
sì (3)
(3)
(3)
sì
sì
no
n.a
IV
n.a
sì
(3)
n.a
sì
(3)
sì
(3)
sì
sì
(2)
sì
(3)
n.a
(3)
sì
(2)
sì
(3)
n.a
1
Liquido
Fluidi pericolosi (Tossici,
infiammabili, comburenti, ..)
Gas, vapori e liquidi
surriscaldati
2
Liquido
no
no
n.a
n.a
Fluidi non pericolosi (Aria,
azoto, vapore, ….)
Gas, vapori e liquidi
surriscaldati
no
no
sì (3)
n.a
sì
(1)
L'Utilizzatore provvederà all'autocertificazione dell'esecuzione della riparazione. La documentazione dovrà
essere a disposizione degli enti di controllo (ASL competente per territorio). Il lavoro è svolto in completa
autonomia e la documentazione di riparazione (certificato materiali, WPS, CND, disegni, test a pressione,
ecc.) sarà archiviata nel "libretto dell'attrezzatura"
Il tecnico INAIL incaricato della verifica esaminerà le documentazioni finali di riparazione ed eseguirà un
esame visivo della riparazione effettuata. Come al caso precedente il lavoro è svolto in completa autonomia
e la documentazione di riparazione (certificato materiali, WPS, CND, disegni, test a pressione, ecc.). La
documentazione sarà archiviata nel "libretto dell'attrezzatura" che metterà a disposizione del tecnico INAIL
incaricato dell'ispezione visiva. Al termine di tale ispezione il tecnico INAIL rilascerà il verbale di riparazione
che sarà archiviato nel "libretto dell'attrezzatura"
N.B.
Tabella
realizzata sulla
bozza di
specifica tecnica
parte 5 non
conclusa poiché
non raggiunto il
consenso. Da
valutare con
INAIL caso per
caso se accetta
questa
interpretazione.
Il tecnico INAIL incaricato della verifica esaminerà le documentazioni finali di riparazione, eseguirà un
esame visivo della riparazione effettuata e presenzierà in campo durante l'effettuazione delle prove
idrauliche e/o pneumatiche (eventuali). Come al punto precedente con l'aggravante che l'attrezzatura
non potrà essere messa in servizio senza la presenza del tecnico INAIL in campo. Anche in questo caso il
verbale finale di riparazione sarà sarà archiviata nel "libretto dell'attrezzatura"
DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Interventi temporanei
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Articolo 36 DL 22 giugno 2012, n. 83
omissis
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DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
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4/18/2013
DM 329/04 – Interventi temporanei
Es. di norme tecniche internazionali riconosciute
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DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Interventi temporanei
Circolare ISPESL marzo 2010
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DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
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4/18/2013
DM 329/04 – Interventi temporanei
Circolare ISPESL marzo 2010
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DM 329/04 - ISI
6° Conferenza 11/04/2013 - RCa
DM 329/04 – Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo la
Direttiva PED (97/23/CE)
(art. 16)
L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro
anni dalla data di entrata in vigore (febbraio 2009) del
presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni,
mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge,
per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle
che individuano le condizioni di obbligatorietà alla
riqualificazione periodica......
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DM 329/04 - ISI
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4/18/2013
Milano, 11 aprile 2013
6a Conferenza dei Responsabili di
Stabilimento e dei Responsabili HSE
www.solvay.com
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