Le verifiche periodiche secondo l’allegato VII del D.Lgs 81/08 ed il D.M. 11 aprile 2011 Indicazioni procedurali ed operative Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro 04/06/2012 1 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Esercizio delle attrezzature di lavoro secondo D.Lgs 81/08 Obblighi del datore di lavoro (per tutte le attrezzature) art. 71 comma 8 Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro,, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro […] siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) […]; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, […]; 2. ad interventi di controllo straordinari […] ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza […]; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 04/06/2012 2 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Per le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII … art. 71 comma 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza sicurezza (ovvero il rispetto degli obblighi di cui al comma 8 – NDR) , con la frequenza indicata nel medesimo allegato. art. 71 comma 13 Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo sviluppo economico, economico sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 04/06/2012 3 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Cosa non sono Non sono collaudi Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto Non sono attività di consulenza Non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari) 04/06/2012 4 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Cosa sono Le verifiche periodiche sono attività tecniche finalizzate ad accertare: la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. (Allegato II DM 11 aprile 2011) 04/06/2012 5 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Chi effettua le verifiche • Soggetti verificatori: ASL, INAIL, soggetti pubblici o privati abilitati • Finalità: valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza • Periodicità delle verifiche: variano a seconda della tipologia dell’attrezzatura e sono indicate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08. • Tempi: i tempi di risposta alla richiesta del datore di lavoro sono 60 giorni per quelli che effettuano la prima verifica periodica, 30 giorni le verifiche successive alla prima. • Oggetto: le procedure del DM 11/4/2011 si applicano esclusivamente alle attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 installate in ambienti di lavoro 04/06/2012 6 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà D.M. 11 aprile 2011 I contenuti: Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII Criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati Ruolo di ASL, INAIL (ex ISPESL), Ministero del Lavoro ed il rapporto con i soggetti abilitati La struttura: Pochi articoli Allegati: I. Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati II. Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche III. Modalità organizzative per l’abilitazione ed il controllo sui soggetti abilitati IV. Schede identificative delle attrezzature di lavoro e Modelli di verbale di verifica 04/06/2012 7 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà D.M. 11 aprile 2011 Entrata in vigore: • Il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. per l’allegato III (abilitazione dei soggetti), ovvero il 30/04/2011 • 90 giorni dopo la pubblicazione in G.U. tutto il resto del decreto, ovvero il 28/07/2011 • prorogato di 390 giorni, ovvero il 23/05/2012 04/06/2012 8 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Comunicazione di messa in servizio Alla messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro compresa fra quelle dell'allegato VII il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ufficio INAIL competente per territorio L'INAIL registra l'attrezzatura e dà un numero di matricola che identifica univocamente l'attrezzatura e al quale si deve fare riferimento per le richieste di verifica Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono soggette a ulteriore comunicazione 04/06/2012 9 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Allegato VII Fanno parte dell’Allegato VII a) Attrezzature già già soggette a verifica periodica ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro (Apparecchi di sollevamento, idroestrattori, …) b) Attrezzature già già soggette a verifica periodica ai sensi di altre normative (Recipienti in pressione, Impianti di riscaldamento, …) c) Attrezzature che non erano soggette a verifica periodica ai sensi di nessuna normativa Si possono dividere in Gruppi • Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga • Gruppo SP - Sollevamento persone • Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento 04/06/2012 10 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra • Tipo mobile/trasferibile e tipo fisso, • Età maggiore o minore di 10 anni • Con modalità di utilizzo particolari (es. costruzioni oppure no) d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga 04/06/2012 11 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Gruppo SP Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente 04/06/2012 12 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000) 2. Generatori di vapor d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW 6. Forni per le industrie chimiche e affini b) Insiemi: Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. 04/06/2012 13 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Messa in esercizio di attrezzature da lavoro Datore di lavoro Esegue controlli per l’accettazione dell’attrezzatura Sceglie l’attrezzatura Installa l’attrezzatura Effettua i controlli Rilascia la documentazione •Dichiarazione CE •Manuale d’uso e istruzione Fornitore/ Installatore Messa in esercizio dell’attrezzatura (in caso di esito positivo dei controlli) Per le attrezzature dell’Allegato VII Invio della comunicazione di messa in servizio (immediata) 04/06/2012 14 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Variazioni Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati. 04/06/2012 15 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Verifiche periodiche Successivamente alla messa in servizio l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifica secondo le periodicità indicate nell'allegato VII Per le apparecchiature non ancora verificate la periodicità decorre dalla data della comunicazione di messa in servizio Per le apparecchiature già verificate la periodicità decorre dalla data dell'ultima verifica periodica effettuata 04/06/2012 16 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Per le attrezzature dell’allegato VII il datore di lavoro … Messa in esercizio Immediatamente! 1a Scadenza verifica periodica Comunicazione messa in esercizio 2a Scadenza verifica periodica Periodicità secondo allegato VII Periodicità secondo allegato VII >60 gg >30 gg ASL verifica Invia la comunicazione di messa in servizio Matricola verifica verbale Richiede la prima verifica periodica a INAIL almeno 60 gg prima della scadenza Scheda tecnica Il ddl acquisisce i verbali di verifica e li tiene in un suo archivio a disposizione dell’organo di vigilanza Richiede la prima verifica periodica a ASL almeno 30 gg prima della scadenza verbale ARCHIVIO DDL 04/06/2012 17 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà 1a ve Ver rifica ifich ( T e (Tito itolar s u c e INA lare ces sive IL ) ASL ) Validità e Scadenza della verifica (esempio) DATA Comunicazione Apparecchio di sollevamento • di tipo fisso, • installato in settore siderurgico, • età <10 anni In base allegato VII periodicità = 2 anni Comunicazione messa in esercizio 2 anni Verifica valida DATA Verbale Verifica Scaduta Ultimo verbale INAIL, ASL, Organismi 2 anni Verifica valida 04/06/2012 18 Verifica Scaduta Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà I verificatori INAIL “soggetto titolare della funzione” per la prima verifica ASL “soggetto titolare della funzione” per le verifiche successive Ricevono le richieste di verifica. Possono eseguire le verifiche con proprio personale e sono tenuti al rispetto dei tempi stabiliti dal decreto (60 gg dalla richiesta per la prima verifica, 30 gg dalla richiesta per le successive). ASL ed INAIL possono sviluppare accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’erogazione di tali prestazioni, oppure avvalersi di Soggetti pubblici o privati abilitati, ovvero organismi pubblici o privati in possesso dei requisiti di cui all’allegato I del decreto ed iscritti nei registri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 04/06/2012 19 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà I requisiti dei Soggetti abilitati (Allegato I) Requisiti relativi all’organizzazione ed ai sistemi di gestione Devono dotarsi di una struttura operativa tale da consentire loro di operare in tutte le Regioni dove operano Nomina di un responsabile tecnico Requisiti relativi alla professionalità dei verificatori (esperienza, titolo di studio) Requisiti relativi alla disponibilità di strutture, ambienti e attrezzature idonee Profili di incompatibilità Sono registrati presso il Ministero del lavoro. 04/06/2012 20 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà I soggetti privati Organismo pubblico (*) / privato Commissione Presso il Ministero del Lavoro Soggetti titolari della funzione (INAIL/ASL) Risponde ai requisiti dell’allegato I Predispone la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la trasmette alla Commissione dell’allegato III Richiede l’iscrizione agli elenchi locali di soggetti abilitati Verifica il possesso dei requisiti, conferisce l’abilitazione , iscrive l’organismo nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati Elenco di soggetti abilitati (nazionale) Iscrive a domanda nell’elenco, salvo giustificato motivo . Sussiste motivo di esclusione? Comunica alla commissione per i successivi adempimenti Elenco locale di soggetti abilitati (locale) N.B.: l’elenco locale può essere istituito, anziché presso le singole ASL, a livello regionale, ove previsto da apposito provvedimento regionale (art. 2 comma 4) Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche - Disposizioni comuni Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore: • il personale occorrente, • un preposto, • i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni (esclusi gli apparecchi di misurazione). La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata. 04/06/2012 22 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche Fasi principali della verifica periodica: Identificazione delle attrezzature di lavoro Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” e delle registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione Controllo dello stato di conservazione Effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 04/06/2012 23 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà La prima verifica periodica La “prima verifica” (ai sensi dell’art. 71 c. 11 del D.Lgs 81/08) è la prima delle verifiche periodiche. Le modalità di svolgimento della verifica sono analoghe a quelle già viste, ma differisce dalle altre per il fatto che in quella sede viene compilata la scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro, la quale accompagnerà l’attrezzatura per tutta la vita utile. 04/06/2012 24 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Indagine supplementare In base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può rendersi necessaria l’esecuzione di “indagini supplementari” intese come: “Attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.” Si tratta di un termine “ultimo”, ovvero il datore di lavoro, sulla base delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura (ambiente, cicli di carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la periodicità con cui effettuare “indagini supplementari”; tale periodicità non potrà essere superiore a 20 anni 04/06/2012 25 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Titolare La prima verifica (1) Max 60 gg Richiesta di verifica (INAIL) Ricezione Risposta INAIL almeno 60 gg prima della scadenza Spett.le SBAV, la verifica richiesta sarà eseguita da tecnici INAIL f.to Esecuzione verifica INAIL Tecnico INAIL VERBALE Di prima verifica attrezzatura MATRICOLA000 f.to Tecnico Inail Inail Ditta SBAV Spett.le INAIL, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto A f.to Viligelmo Verbale Personale tecnico preposto Titolare La prima verifica (2) Max 60 gg Richiesta di verifica (INAIL) Ricezione Risposta INAIL almeno 60 gg prima della scadenza Spett.le SBAV, la verifica richiesta sarà eseguita da tecnici del soggetto A f.to Esecuzione verifica soggetto A Tecnico soggetto A VERBALE Di prima verifica attrezzatura MATRICOLA000 f.to Tecnico Sogg.A Inail Ditta SBAV Spett.le INAIL, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto A f.to Viligelmo Verbale Personale tecnico preposto Titolare La prima verifica (3) 60 gg Richiesta di verifica (INAIL) Ricezione almeno 60 gg prima della scadenza Richiesta di verifica a Soggetto pubblico o privato (non INAIL) Esecuzione verifica Tecnico soggetto B f.to Tecnico Sogg.B Ditta SBAV Ditta SBAV Spett.le soggetto B si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Personale tecnico preposto f.to Viligelmo soggetto B VERBALE Di prima verifica attrezzatura MATRICOLA000 Nessuna Risposta Spett.le INAIL, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto A Verbale f.to Viligelmo Titolare Le verifiche successive alla prima (1) Max 30 gg Richiesta di verifica (ASL) Ricezione Risposta ASL almeno 30 gg prima della scadenza Esecuzione verifica Spett.le SBAV, la verifica richiesta sarà eseguita da tecnici ASL f.to ASL Tecnico ASL VERBALE Di verifica attrezzatura MATRICOLA000 f.to Asl Tecnico Asl Ditta SBAV Spett.le ASL, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto 1 Personale tecnico preposto f.to Viligelmo Verbale Titolare Le verifiche successive alla prima (2) Max 30 gg Richiesta di verifica (ASL) Ricezione Risposta ASL almeno 30 gg prima della scadenza Spett.le SBAV, la verifica richiesta sarà eseguita da tecnici del soggetto 1 f.to Esecuzione verifica soggetto 1 Tecnico soggetto 1 VERBALE Di verifica attrezzatura MATRICOLA000 f.to Asl TecnicoSogg.1 Ditta SBAV Spett.le ASL, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto 1 f.to Viligelmo Verbale Personale tecnico preposto Le verifiche successive alla prima (3) 30 gg Richiesta di verifica (ASL) Ricezione almeno 30 gg prima della scadenza Richiesta di verifica a soggetto pubblico o privato (non ASL) Esecuzione verifica Tecnico soggetto 2 f.to Ditta SBAV Spett.le soggetto 2 si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Personale tecnico preposto Viligelmo soggetto 2 Tecnico Sogg.2 Ditta SBAV f.to Verbale VERBALE Di verifica attrezzatura MATRICOLA000 Nessuna Risposta Spett.le ASL, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto 1 Titolare f.to Viligelmo Esito della verifica Logo Verbale di Verifica Periodica Il giorno XXX il sottoscritto Verificatore Dati identificativi dell’attrezzatura (matricola, dati tecnici) Esito della verifica In base a quanto rilevato ed alle prove eseguite, lo stato di funzionamento e conservazione RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza NON RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza per i seguenti motivi ……………………………………………………. Timbro e firma del datore di lavoro Trasmissione del verbale all’Autorità di PG per gli atti di competenza Il verificatore Nome, cognome, qualifica 04/06/2012 32 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Il rapporti con i soggetti abilitati Art. 71, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008 I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione Art. 2, comma 5, D. M. 11 aprile 2011 Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III […] la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Il soggetto titolare della funzione è tenuto ad esercitare attività di controllo sull’operato dei soggetti abilitati, riferendo periodicamente alla commissione istituita presso il Ministero del Lavoro 04/06/2012 33 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Il rapporti con i soggetti abilitati Richiesta Delega Titolare della Funzione (es. ASL) Matr. 000 Matr. 000 Soggetto abilitato Tecnico Soggetto abilitato Risposta Matr. 000 Acquisizione, elaborazione, controllo Verbale Datore di lavoro Archivio Datore di lavoro Esecuzione Verifica Matr. 000 Flusso dati trimestrale 04/06/2012 34 Archivio informatico Archivio Soggetto abilitato Archivio cartaceo Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Flusso dati annuale ASL soggetto 1 Archivio informatico Flussi dati trimestrali ASL Archivio Informatico verifiche eseguite da ASL soggetto 2 Archivio informatico Acquisizione, elaborazione, controllo soggetto N Archivio informatico + Flusso dati annuale INAIL Segnalazioni a carico dei soggetti abilitati (eventuali) 04/06/2012 35 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Flusso dati annuale INAIL soggetto A Archivio informatico soggetto B Archivio informatico Flussi dati trimestrali INAIL Archivio Informatico verifiche eseguite da INAIL +dati annuali ASL Acquisizione, elaborazione, controllo + Relazione annuale Relazione soggetto N Archivio informatico Segnalazioni a carico dei soggetti abilitati (eventuali) 04/06/2012 36 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Finanziamento dell’attività di controllo INAIL/ASL incarico soggetto abilitato Nel caso in cui il soggetto abilitato abbia ricevuto delega dal titolare della funzione, il soggetto è tenuto a versare al titolare della funzione il 15% della tariffa di riferimento. Utente incarico soggetto abilitato Nel caso in cui il titolare della funzione non abbia risposto alla richiesta dell’utente nei termini stabiliti (30/60 gg) e l’utente abbia dato l’incarico di verifica direttamente al soggetto abilitato, questo è tenuto a versare ad INAIL il 5% della tariffa di riferimento. Tali quote servono a finanziare i costi delle attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, delle attività amministrative, di controllo, monitoraggio, costituzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata. 04/06/2012 37 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Tariffa di riferimento La tariffa di riferimento è quella del tariffario regionale vigente (BURT …..) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione Entro 180 gg. Dall’entrata in vigore verranno determinate con decreto ministeriale le nuove tariffe 04/06/2012 38 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà