Le verifiche periodiche secondo l’allegato
VII del D.Lgs 81/08 ed il D.M. 11 aprile 2011
Indicazioni procedurali ed operative
Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro
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Esercizio delle attrezzature di lavoro secondo D.Lgs 81/08
Obblighi del datore di lavoro (per tutte le attrezzature)
art. 71 comma 8
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro,, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste,
queste, dalle pertinenti
norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro […] siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l’installazione e prima della messa in esercizio) […];
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, […];
2. ad interventi di controllo straordinari […] ogni volta che intervengano eventi
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza […];
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il
buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di
lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
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Per le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII …
art. 71 comma 11
Oltre a quanto previsto dal comma 8,
8 il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza
sicurezza
(ovvero il rispetto degli obblighi di cui al comma 8 – NDR) , con la frequenza
indicata nel medesimo allegato.
art. 71 comma 13
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII,
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
sviluppo economico,
economico
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
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Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro
nel D.Lgs. 81/2008 – Cosa non sono
Non sono collaudi
Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle
direttive comunitarie di prodotto
Non sono attività di consulenza
Non sono i controlli che il datore di lavoro deve
effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 (controlli iniziali,
controlli periodici, controlli straordinari)
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Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro
nel D.Lgs. 81/2008 – Cosa sono
Le verifiche periodiche sono attività tecniche finalizzate
ad accertare:
la conformità alle modalità di installazione previste dal
fabbricante nelle istruzioni d’uso,
lo stato di manutenzione e conservazione,
il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in
origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di
lavoro,
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
(Allegato II DM 11 aprile 2011)
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Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro
nel D.Lgs. 81/2008 – Chi effettua le verifiche
•
Soggetti verificatori: ASL, INAIL, soggetti pubblici o privati abilitati
•
Finalità: valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza
•
Periodicità delle verifiche: variano a seconda della tipologia
dell’attrezzatura e sono indicate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08.
•
Tempi: i tempi di risposta alla richiesta del datore di lavoro sono 60 giorni
per quelli che effettuano la prima verifica periodica, 30 giorni le verifiche
successive alla prima.
•
Oggetto: le procedure del DM 11/4/2011 si applicano esclusivamente alle
attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 installate
in ambienti di lavoro
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D.M. 11 aprile 2011
I contenuti:
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII
Criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
Ruolo di ASL, INAIL (ex ISPESL), Ministero del Lavoro ed il rapporto con
i soggetti abilitati
La struttura:
Pochi articoli
Allegati:
I.
Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati
II.
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
III. Modalità organizzative per l’abilitazione ed il controllo sui soggetti
abilitati
IV. Schede identificative delle attrezzature di lavoro e Modelli di verbale di
verifica
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D.M. 11 aprile 2011
Entrata in vigore:
• Il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
per l’allegato III (abilitazione dei soggetti),
ovvero il 30/04/2011
• 90 giorni dopo la pubblicazione in G.U. tutto il
resto del decreto, ovvero il 28/07/2011
• prorogato di 390 giorni, ovvero il 23/05/2012
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Comunicazione di messa in servizio
Alla messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro
compresa fra quelle dell'allegato VII il datore di lavoro ne
dà comunicazione all'ufficio INAIL competente per
territorio
L'INAIL registra l'attrezzatura e dà un numero di
matricola che identifica univocamente l'attrezzatura e al
quale si deve fare riferimento per le richieste di verifica
Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non
sono soggette a ulteriore comunicazione
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Allegato VII
Fanno parte dell’Allegato VII
a) Attrezzature già
già soggette a verifica periodica ai sensi della
normativa sulla sicurezza del lavoro (Apparecchi di sollevamento,
idroestrattori, …)
b) Attrezzature già
già soggette a verifica periodica ai sensi di altre
normative (Recipienti in pressione, Impianti di riscaldamento, …)
c) Attrezzature che non erano soggette a verifica periodica ai sensi di
nessuna normativa
Si possono dividere in Gruppi
• Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
• Gruppo SP - Sollevamento persone
• Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
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Gruppo SC
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a
forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra
• Tipo mobile/trasferibile e tipo fisso,
• Età maggiore o minore di 10 anni
• Con modalità di utilizzo particolari (es. costruzioni oppure no)
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
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Gruppo SP
Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo
verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente
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Gruppo GVR
Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000)
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti
centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi:
Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi
secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
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Messa in esercizio di attrezzature da lavoro
Datore di
lavoro
Esegue controlli
per l’accettazione
dell’attrezzatura
Sceglie l’attrezzatura
Installa l’attrezzatura
Effettua i controlli
Rilascia la documentazione
•Dichiarazione CE
•Manuale d’uso e istruzione
Fornitore/
Installatore
Messa in esercizio
dell’attrezzatura
(in caso di esito positivo dei controlli)
Per le attrezzature
dell’Allegato VII
Invio della comunicazione di
messa in servizio (immediata)
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Variazioni
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL
competente per territorio la cessazione dell'esercizio,
l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di
lavoro e lo spostamento delle attrezzature per
l'inserimento in banca dati.
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Verifiche periodiche
Successivamente alla messa in servizio l'attrezzatura
deve essere sottoposta a verifica secondo le periodicità
indicate nell'allegato VII
Per le apparecchiature non ancora verificate la
periodicità decorre dalla data della comunicazione di
messa in servizio
Per le apparecchiature già verificate la periodicità
decorre dalla data dell'ultima verifica periodica effettuata
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Per le attrezzature dell’allegato VII il datore di lavoro …
Messa in
esercizio
Immediatamente!
1a Scadenza
verifica
periodica
Comunicazione
messa in
esercizio
2a Scadenza
verifica
periodica
Periodicità secondo allegato VII Periodicità secondo allegato VII
>60 gg
>30 gg
ASL
verifica
Invia la
comunicazione di
messa in servizio
Matricola
verifica
verbale
Richiede la prima
verifica periodica
a INAIL almeno
60 gg prima della
scadenza
Scheda
tecnica
Il ddl acquisisce i verbali di verifica e li tiene in
un suo archivio a disposizione dell’organo di
vigilanza
Richiede la prima
verifica periodica
a ASL almeno 30
gg prima della
scadenza
verbale
ARCHIVIO DDL
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1a ve
Ver
rifica
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(
T
e
(Tito
itolar
s
u
c
e INA
lare
ces
sive
IL )
ASL
)
Validità e Scadenza della verifica (esempio)
DATA
Comunicazione
Apparecchio di
sollevamento
• di tipo fisso,
• installato in settore
siderurgico,
• età <10 anni
In base allegato VII
periodicità = 2 anni
Comunicazione
messa in
esercizio
2 anni
Verifica valida
DATA
Verbale
Verifica Scaduta
Ultimo verbale
INAIL, ASL,
Organismi
2 anni
Verifica valida
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Verifica Scaduta
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I verificatori
INAIL “soggetto titolare della funzione” per la prima verifica
ASL “soggetto titolare della funzione” per le verifiche successive
Ricevono le richieste di verifica. Possono eseguire le verifiche con proprio
personale e sono tenuti al rispetto dei tempi stabiliti dal decreto (60 gg dalla
richiesta per la prima verifica, 30 gg dalla richiesta per le successive).
ASL ed INAIL possono sviluppare accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’erogazione di tali
prestazioni, oppure avvalersi di
Soggetti pubblici o privati abilitati, ovvero organismi pubblici o privati in
possesso dei requisiti di cui all’allegato I del decreto ed iscritti nei registri del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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I requisiti dei Soggetti abilitati (Allegato I)
Requisiti relativi all’organizzazione ed ai sistemi di gestione
Devono dotarsi di una struttura operativa tale da consentire loro di operare
in tutte le Regioni dove operano
Nomina di un responsabile tecnico
Requisiti relativi alla professionalità dei verificatori (esperienza, titolo di
studio)
Requisiti relativi alla disponibilità di strutture, ambienti e attrezzature idonee
Profili di incompatibilità
Sono registrati presso il Ministero del lavoro.
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I soggetti privati
Organismo
pubblico (*) /
privato
Commissione
Presso il
Ministero del
Lavoro
Soggetti titolari
della funzione
(INAIL/ASL)
Risponde ai requisiti
dell’allegato I
Predispone la
documentazione
attestante il possesso
dei requisiti e la
trasmette alla
Commissione
dell’allegato III
Richiede l’iscrizione
agli elenchi locali di
soggetti abilitati
Verifica il possesso
dei requisiti,
conferisce
l’abilitazione , iscrive
l’organismo nell’elenco
nazionale dei soggetti
abilitati
Elenco di soggetti abilitati
(nazionale)
Iscrive a domanda
nell’elenco, salvo
giustificato motivo .
Sussiste motivo di
esclusione?
Comunica alla
commissione per i
successivi adempimenti
Elenco locale di
soggetti abilitati
(locale)
N.B.: l’elenco locale può essere
istituito, anziché presso le singole ASL,
a livello regionale, ove previsto da
apposito provvedimento regionale (art.
2 comma 4)
Le procedure per l’esecuzione delle
verifiche periodiche - Disposizioni comuni
Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del
verificatore:
• il personale occorrente,
• un preposto,
• i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni (esclusi gli apparecchi di
misurazione).
La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto
ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere
tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
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Le procedure per l’esecuzione delle
verifiche periodiche
Fasi principali della verifica periodica:
Identificazione delle attrezzature di lavoro
Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia
tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante
Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” e delle
registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione
Controllo dello stato di conservazione
Effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di
lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
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La prima verifica periodica
La “prima verifica” (ai sensi dell’art. 71 c. 11 del D.Lgs
81/08) è la prima delle verifiche periodiche.
Le modalità di svolgimento della verifica sono analoghe a
quelle già viste, ma differisce dalle altre per il fatto che in
quella sede viene compilata la scheda tecnica di
identificazione dell’attrezzatura di lavoro, la quale
accompagnerà l’attrezzatura per tutta la vita utile.
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Indagine supplementare
In base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può rendersi
necessaria l’esecuzione di “indagini supplementari” intese
come:
“Attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o
anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe
in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in
cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza
con le eventuali relative nuove portate nominali.”
Si tratta di un termine “ultimo”, ovvero il datore di lavoro, sulla
base delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura (ambiente,
cicli di carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la periodicità
con cui effettuare “indagini supplementari”; tale periodicità non
potrà essere superiore a 20 anni
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Titolare
La prima verifica (1)
Max 60 gg
Richiesta di
verifica
(INAIL)
Ricezione
Risposta
INAIL
almeno 60 gg
prima della
scadenza
Spett.le SBAV, la
verifica richiesta
sarà eseguita da
tecnici
INAIL
f.to
Esecuzione
verifica
INAIL
Tecnico
INAIL
VERBALE
Di prima verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
f.to
Tecnico Inail
Inail
Ditta SBAV
Spett.le INAIL, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto A
f.to
Viligelmo
Verbale
Personale
tecnico
preposto
Titolare
La prima verifica (2)
Max 60 gg
Richiesta di
verifica
(INAIL)
Ricezione
Risposta
INAIL
almeno 60 gg
prima della
scadenza
Spett.le SBAV, la
verifica richiesta
sarà eseguita da
tecnici del
soggetto A
f.to
Esecuzione
verifica
soggetto A
Tecnico
soggetto A
VERBALE
Di prima verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
f.to
Tecnico Sogg.A
Inail
Ditta SBAV
Spett.le INAIL, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto A
f.to
Viligelmo
Verbale
Personale
tecnico
preposto
Titolare
La prima verifica (3)
60 gg
Richiesta di
verifica
(INAIL)
Ricezione
almeno 60 gg
prima della
scadenza
Richiesta di
verifica a
Soggetto
pubblico o
privato
(non INAIL)
Esecuzione
verifica
Tecnico
soggetto B
f.to
Tecnico Sogg.B
Ditta SBAV
Ditta SBAV
Spett.le soggetto B
si richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Personale
tecnico
preposto
f.to
Viligelmo
soggetto B
VERBALE
Di prima verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Nessuna
Risposta
Spett.le INAIL, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto A
Verbale
f.to
Viligelmo
Titolare
Le verifiche successive alla prima (1)
Max 30 gg
Richiesta di
verifica
(ASL)
Ricezione
Risposta
ASL
almeno 30 gg
prima della
scadenza
Esecuzione
verifica
Spett.le SBAV, la
verifica richiesta
sarà eseguita da
tecnici
ASL
f.to
ASL
Tecnico
ASL
VERBALE
Di verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
f.to
Asl
Tecnico Asl
Ditta SBAV
Spett.le ASL, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto 1
Personale
tecnico
preposto
f.to
Viligelmo
Verbale
Titolare
Le verifiche successive alla prima (2)
Max 30 gg
Richiesta di
verifica
(ASL)
Ricezione
Risposta
ASL
almeno 30 gg
prima della
scadenza
Spett.le SBAV, la
verifica richiesta
sarà eseguita da
tecnici del
soggetto 1
f.to
Esecuzione
verifica
soggetto 1
Tecnico
soggetto 1
VERBALE
Di verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
f.to
Asl
TecnicoSogg.1
Ditta SBAV
Spett.le ASL, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto 1
f.to
Viligelmo
Verbale
Personale
tecnico
preposto
Le verifiche successive alla prima (3)
30 gg
Richiesta di
verifica
(ASL)
Ricezione
almeno 30 gg
prima della
scadenza
Richiesta di
verifica a
soggetto
pubblico o
privato
(non ASL)
Esecuzione
verifica
Tecnico
soggetto 2
f.to
Ditta SBAV
Spett.le soggetto 2
si richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Personale
tecnico
preposto
Viligelmo
soggetto 2
Tecnico Sogg.2
Ditta SBAV
f.to
Verbale
VERBALE
Di verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Nessuna
Risposta
Spett.le ASL, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto 1
Titolare
f.to
Viligelmo
Esito della verifica
Logo
Verbale di Verifica Periodica
Il giorno XXX
il sottoscritto Verificatore
Dati identificativi dell’attrezzatura
(matricola, dati tecnici)
Esito della verifica
In base a quanto rilevato ed alle prove
eseguite, lo stato di funzionamento e
conservazione
RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza
NON RISULTA ADEGUATO ai fini della
sicurezza per i seguenti motivi
…………………………………………………….
Timbro e firma del
datore di lavoro
Trasmissione del
verbale all’Autorità
di PG per gli atti di
competenza
Il verificatore
Nome, cognome,
qualifica
04/06/2012
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Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Il rapporti con i soggetti abilitati
Art. 71, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione
Art. 2, comma 5, D. M. 11 aprile 2011
Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di segnalare alla
Commissione di cui all'allegato III […] la sussistenza di motivi di
possibile esclusione.
Il soggetto titolare della funzione è tenuto ad esercitare
attività di controllo sull’operato dei soggetti abilitati,
riferendo periodicamente alla commissione istituita presso
il Ministero del Lavoro
04/06/2012
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Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Il rapporti con i soggetti abilitati
Richiesta
Delega
Titolare della
Funzione
(es. ASL)
Matr. 000
Matr. 000
Soggetto
abilitato
Tecnico
Soggetto
abilitato
Risposta
Matr. 000
Acquisizione,
elaborazione,
controllo
Verbale
Datore di
lavoro
Archivio
Datore di
lavoro
Esecuzione
Verifica
Matr. 000
Flusso dati trimestrale
04/06/2012
34
Archivio
informatico
Archivio
Soggetto
abilitato
Archivio
cartaceo
Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Flusso dati annuale ASL
soggetto 1
Archivio
informatico
Flussi
dati
trimestrali
ASL
Archivio
Informatico
verifiche
eseguite da ASL
soggetto 2
Archivio
informatico
Acquisizione,
elaborazione,
controllo
soggetto N
Archivio
informatico
+
Flusso dati
annuale
INAIL
Segnalazioni
a carico dei
soggetti
abilitati
(eventuali)
04/06/2012
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Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Flusso dati annuale INAIL
soggetto A
Archivio
informatico
soggetto B
Archivio
informatico
Flussi
dati
trimestrali
INAIL
Archivio
Informatico
verifiche
eseguite da INAIL
+dati annuali ASL
Acquisizione,
elaborazione,
controllo
+
Relazione
annuale
Relazione
soggetto N
Archivio
informatico
Segnalazioni
a carico dei
soggetti
abilitati
(eventuali)
04/06/2012
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Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Finanziamento dell’attività di controllo
INAIL/ASL
incarico
soggetto abilitato
Nel caso in cui il soggetto abilitato abbia ricevuto delega dal titolare della
funzione, il soggetto è tenuto a versare al titolare della funzione il 15%
della tariffa di riferimento.
Utente
incarico
soggetto abilitato
Nel caso in cui il titolare della funzione non abbia risposto alla richiesta
dell’utente nei termini stabiliti (30/60 gg) e l’utente abbia dato l’incarico di
verifica direttamente al soggetto abilitato, questo è tenuto a versare ad
INAIL il 5% della tariffa di riferimento.
Tali quote servono a finanziare i costi delle attività di controllo
dell’operato dei soggetti abilitati, delle attività amministrative, di
controllo, monitoraggio, costituzione, gestione e mantenimento della
banca dati informatizzata.
04/06/2012
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Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Tariffa di riferimento
La tariffa di riferimento è quella del tariffario
regionale vigente (BURT …..)
i compensi dovuti al soggetto abilitato,
pubblico o privato, non possono differire, in
eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe
applicate dal soggetto titolare della funzione
Entro 180 gg. Dall’entrata in vigore verranno
determinate con decreto ministeriale le nuove
tariffe
04/06/2012
38
Direzione Generale
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Le verifiche periodiche secondo l`allegato VII del D.Lgs 81/08 ed il