GUIDA
GIURIDICO-FISCALE
PER GLI
AFFILIATI DELLA
FEDERAZIONE
ITALIANA
VELA
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Piazza Borgo Pila, 40
Torre A - 16° piano
16129 GENOVA
Ufficio Legale: 010 5445505
E-mail: [email protected]
QUESITI DI INTERESSE COMUNE
QUESITO 1: TUIR 148 + RISOLUZIONE n°38 AGENZIA DELLE ENTRATE
QUESITO 2: TUIR 67 + LEGGE 398 (NON EVIDENZIA LIMITE DIMENSIONALE)
QUESITO 3: TUIR 148  POSTI BARCA
QUESITO 4: QUOTE DIFFERENZIATE NESSUN RIFERIMENTO NORMATIVO
QUESITO 5: DECRETO 3 NOVEMBRE 2010 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
QUESITO 6: RICONOSCIMENTO DELLA NATURA SPORTIVA DI UN ASD.
Quesito n°1  Attività Decommercializata
L’Associazione Sportiva Alfa che svolge attività decommercializzata, nei confronti dei propri soci,
in conformità del regime agevolato a cui all’art. 148 comma 3 del TUIR, chiede se tale regime, e la
relativa contabilità possa essere applicato anche ai frequentatori e/o praticanti la compagine sociale
non soci dell’Associazione.
Risposta n°1:
A chiarimento della problematica è intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate che con
risoluzione n. 38/e del 17 maggio 2010 ha disciplinato che il comma 3 dell’art. 148 del TUIR
prevedendo il regime agevolato riservato, tra le altre, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
consentendo la decommercializzazione dell’attività svolta in attuazione degli scopi istituzionali ad
esclusione di quella resa ai non soci dell’Associazione.
Tale attività, sarà comunque, a regime fiscale neutro se effettuata “nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.
In sostanza, si può evincere che l’attività istituzionale svolta dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Alfa, dietro corrispettivo specifico, possa essere resa verso tutti i tesserati FIV di
qualsiasi Circolo Velico affiliato, sempre a regime fiscale neutro.
Quesito n°2  Retribuzione istruttori FIV e limite dimensionale
Siamo una Associazione Sportiva Dilettantistica e vorremmo sapere: a) quale è il limite per attività
di natura commerciale entro il quale dobbiamo attenerci per non perdere la qualifica di
Associazione Sportiva Dilettantistica.
b) a norma dell’art. 67 comma 1 lettera m del TUIR come dobbiamo regolarci per la retribuzione
degli Istruttori Federali che svolgono la loro attività in favore della nostra Associazione e più
specificatamente:
1) esiste un limite massimo di rimborso o il compenso può essere definito tramite
contrattazione tra le parti;
2) il rimborso può essere stabilito in base al numero degli allievi per corso, ipotesi (30 euro per
ogni allievo) o deve essere a giornata o a corso?
3) Se si effettua un corso di perfezionamento al mattino e un corso di iniziazione al pomeriggio
con allievi diversi, possono essere considerati due corsi e pertanto, se compensati a corso,
due corsi?
4) Se un Istruttore oltre alla didattica organizza il corso espletando mansioni di coordinamento
con gli allievi e la segreteria, ha diritto a un compenso maggiore?
5) Essendo il nostro circolo una Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, c’è
un limite affinché non si possa essere accusati di distrazioni di utili?
Risposta n°2 relativamente al primo quesito:
Quesito a ) Non esiste nessun limite entro quale confinare la propria attività commerciale pena la
perdita del riconoscimento giuridico di Associazione Sportiva Dilettantistica; tale qualifica è basata,
infatti, sull’assenza di lucro e sul relativo obbligo di reinvestire gli eventuali utili in attività con
finalità istituzionali.
Unico limite dimensionale è quello relativo ai proventi derivati da attività commerciale che non
possono superare i 250.000 euro pena non poter godere del regime agevolato disciplinato dalla
legge 398 del 16/12/1991 ed esercitato tramite il meccanismo dell’opzione.
Quesito b)
1) Non vi è limite di compenso per esercizio diretto di Attività Sportiva Dilettantistica. Vi è
una soglia (euro 7.500) riferita al percipiente al di sotto della quale l’emolumento è neutro
fiscalmente.
2) Non vi sono divieti in tal senso ma parametrare il compenso al numero degli allievi potrebbe
essere considerato quale indice di professionalità in sede di eventuale accertamento.
3) Si, possono essere considerati 2 corsi.
4) I Compensi per esercizio diretto di Attività Sportiva Dilettantistica possono essere
riconosciuti solo a fronte di attività di didattica, formativa, di preparazione e di assistenza
all’attività sportiva dilettantistica e non per mansioni di coordinamento con la segreteria.
Attenzione, poi, che anche i ruoli di coordinatore sono indice di professionalità e, pertanto
impossibilità di utilizzare il regime agevolato ex art. 67 comma 1 lett. M TUIR.
5) Oltre al divieto di distribuzione di utili tra gli associati, va rispettato anche il divieto di
“lucro indiretto” di cui art. 10 comma 6 del decreto legislativo 460/97. (Sostanzialmente,
questo si concretizza in limiti massimi alla rimuneratività dell’attività svolta dagli associati
in favore dell’associazione e al divieto do cedere a questi beni o servizi ad un costo inferiore
al valore normale dei medesimi sul libero mercato).
Quesito n°3  Disciplina e Regime Fiscale dei servizi di ormeggio e rimessaggio delle
imbarcazioni
Siamo un Circolo Velico Dilettantistico affiliato alla FIV, che gode di una concessione demaniale
rilasciata dal Comune Y e che in tale ambito fruisce, per l’ospitalità delle imbarcazioni dei soci, di
due pontili galleggianti e di un piazzale antistante per il rimessaggio delle imbarcazioni stesse.
Vorremmo gentilmente sapere come debba essere considerato l’attività di ormeggio e rimessaggio
effettuata nei confronti dei propri soci e se tale attività sia da considerarsi attività commerciale e
quindi assoggettabile ad IVA e IRES.
Parallelamente vorremmo, altresì, sapere quale sia il regime di tale attività quando questa sia rivolta
a soggetti terzi non soci della nostra Associazione.
Risposta n°3:
Innanzitutto perché si possa applicare l’agevolazione in esame occorre verificare che lo statuto
sociale abbia i requisiti previsti dall’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi. Tali
requisiti sono, in gran parte, quelli previsti dal comma 18 dell’articolo 90 della legge 289/02 ( trai
quali ricordiamo l’assenza di lucro diretto e indiretto e il relativo reinvestimento nell’attività
istituzionale degli eventuali avanzi di gestione).
Ciò premesso si conferma che ove si posseggano i requisiti sopra descritti i corrispettivi versati
dagli associati per il rimessaggio delle imbarcazioni hanno natura istituzionale e, come tali, non
assumono la veste di componenti positivi di reddito. Sempre poi a norma dell’articolo 148, comma
3 TUIR, non si considera commerciale (e pertanto non è soggetta ad IVA) l’attività svolta in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuata tramite pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti dei propri associati o nei confronti di associati di altri enti che svolgono la medesima
attività e che siano affiliati alla medesima organizzazione nazionale nonché nei confronti di tesserati
all’organizzazione nazionale di riferimento cui l’associazione che percepisce i corrispettivi è
affiliata.
In definitiva la natura di tale attività è da considerarsi decommercializzata se resa a soggetti
tesserati FIV.
Quesito n°4  Quote associative differenziate
Sono il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Beta affiliata alla Federazione Italiana
Vela; in previsione della prossima assemblea straordinaria dove porteremo alla votazione dei soci
la revisione dello statuto sociale, volevamo chiedere se fosse legittimo prevedere diverse tipologie
di tessere sociali con una differenziazione di prezzo e dei relativi servizi resi dall’Associazione a
queste tipologie di soci.
Più specificatamente abbiamo previsto 3 tipi di soci:
a) effettivo a 10 euro, b) socio familiare a 5 euro e c) juniores a 3 euro. L’attribuzione di diversa
quota associativa ci permetterebbe nel caso “b” di poter erogare i nostri servizi di ristoro anche nei
confronti dei familiari dei soci effettivi ma che non svolgono alcun tipo di attività, mentre il caso
“c” juniores ci permetterebbe di tesserare i ragazzini dai 6 ai 18 anni che svolgono solo attività
velica.
Risposta n°4:
Nulla osta all’ipotesi di prevedere, tramite apposita revisione statutaria, quote associative
differenziate, nulla osta da parte di questa Federazione, purchè, tutti i tesserati godano di uguali
diritti associativi.
Ricordiamo che per poter effettuare qualsiasi servizio di natura istituzionale che rientri nella
tipologia delle attività decommercializzate nei confronti di soggetti estranei alla vostra
Associazione è necessario che tutti i soggetti fruitori di tali servizi siano tesserati per la
Federazione Italiana Vela.
Quesito n°5  Assicurazione obbligatoria Soci del Circolo
Quale Presidente del Circolo Velico Alfa affiliato alla FIV con il numero xxx, volevo sapere quali
obblighi e responsabilità la nostra Associazione sportiva ha nei confronti dei propri associati che
praticano a vario titolo e livello l’attività velica.
Risposta n°5:
Preliminarmente dobbiamo individuare la responsabilità in capo al legale rappresentante
dell’Associazione che nel Vostro caso è il Presidente; il quale risponde personalmente e
solidalmente insieme al Circolo Velico, per gli infortuni accorsi ai propri associati.
A copertura di qualsiasi responsabilità è intervenuto il legislatore con il decreto del 3 novembre
2010 che ha imposto per tutti i tesserati la copertura assicurativa obbligatoria.
Tale decreto ha da un lato individuato i soggetti obbligati alla stipula dell’assicurazione obbligatoria
ovvero:
- gli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta,
tecnico o dirigente, di seguito denominati “soggetti assicurati”.
- Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione
sportiva, di seguito denominati “soggetti obbligati”, sono tenuti alla stipula
dell’assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell’interesse dei
soggetti assicurati.
N.B. Ai fini dell’applicazione del presente decreto: a) per atleti si intendono tutti i soggetti che
svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; b) per dirigenti si
intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati; c) per tecnici si intendono
tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure
comunque preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro
perfezionamento tecnico; d) per infortunio si intende l’evento improvviso che si verifichi,
indipendentemente dalla volontà dell’assicurato, nell’esercizio delle attività di cui all’art.3 comma
1, del decreto citato, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per
conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
Dall’altro lato ha delineato l’ambito di applicazione della tutela assicurativa :
- l’assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti
assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e
durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale,
ovvero in occasione dell’espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o
dirigente rivesta nell’ambito dell’organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
- L’assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le
modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole
organizzazioni.
- L’assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di
cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e
dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purchè definiti in data certa antecedente
all’evento che ha generato l’infortunio.
- La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il
pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.
In conclusione è consigliabile ed auspicabile che i circoli velici affiliati a questa Federazione
tesserino tutti i propri soci;, in questo modo, infatti,i soci sarebbero coperti dalla relativa polizza
assicurativa a prescindere da quale sia il tipo di attività sportiva svolta, dal semplice allenamento
anche non programmato, alla partecipazione a regate o manifestazioni ufficiali.
Quesito n°6  Riconoscimento della natura sportiva di competenza esclusiva CONI
Quale Presidente del Circolo Velico gamma affiliato alla FIV con il numero xxx, la nostra
associazione conta circa 200 associati di cui solo una minoranza circa 30 partecipa effettivamente
all’attività agonistica/amatoriale. Gli altri associati, pur frequentando con assiduità gli impianti
sportivi, non partecipano a competizioni. Si chiede se per tale ragione l’Agenzia delle Entrate possa
disconoscere la natura sportiva dell’associazione.
Risposta n°6:
Preliminarmente è bene chiarire che la qualificazione di società o associazione sportiva
dilettantistica (ASD) si ottiene con l’osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 90 della
legge 289/2002. In sostanza, la denominazione o la ragione sociale deve far riferimento al carattere
sportivo dilettantistico dell’attività (comma 17). Lo statuto deve essere conforme alle clausole
individuate tassativamente dal comma 18 della legge. Inoltre, è altresì necessario che queste
clausole, a parte il mero dato formale, risultino in concreto osservate.
La società dovrà poi essere affiliata alla Federazione Vela ed essere iscritta al registro CONI. Questi
ultimi due passaggi non sono alternativi:la mera affiliazione non è sufficiente se la società non
risulterà poi iscritta al registro CONI.
La Guardia di finanza e l’Agenzia delle Entrate potranno contestare solo il mancato recepimento o
la mancata osservanza delle clausole. Invece la mancanza della natura dell’attività sportiva potrà
essere contestata solo dal CONI.
Infatti l’articolo 7 del DL 136/2004 dispone che il CONI è l’unico organo certificatore dell’effettiva
attività sportiva. Il fisco non potrà contestare la natura dell’attività svolta sostenendo che il numero
di tesserati è insufficiente al fine di attribuire al sodalizio la qualifica di società sportiva.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
LEGGE N.398 AGEVOLAZIONI FISCALI
Agevolazioni nel campo di determinazione dell’IVA e dell’IRES oltre che possibilità di tenere una
contabilità semplificata
TUIR 148 DECOMMERCIALIZZAZIONE (ATTIVITA’ ISTITUZIONALE)
RISOLUZIONE N. 38 AGENZIA ENTRATE
Possibilità di estendere il regime di attività decommercializzata nei confronti di qualsiasi tesserato
FIV anche di altra ASD
TUIR 67 LIMITE DI 7500 EURO (REGIME FISCALE NEUTRO)
LEGGE 289/02 SPORT DILETTANTISTICO
Assenza lucro; oltre al divieto della distribuzione degli utili agli associati vige il divieto di lucro
“indiretto” ovvero riconoscere all’attività svolta dagli associati in favore dell’associazione una
remuneratività ad un costo maggiore rispetto ai medesimi costi sul libero mercato
DECRETO 3 NOVEMBRE 2010 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Assicurazione obbligatoria per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica in tutte le sue forme;
obbligatorietà della prescrizione per tutti i tesserati FIV
Legge 398 del 16/12/1991
Il regime fiscale delle ASD è quello degli enti non commerciali. A tali enti è data la possibilità,
però, di esercitare l'opzione di usufruire di un particolare regime agevolato ( legge n° 398 del
16\12\1991 ) .
I requisiti oggettivi per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla norma sono:
REQUISITI
OGGETTIVI
a) Esercizio
dell'opzione
-
b) Rispetto del limite
dimensionale
non superiore ai
€ 250.000,00
a) Esercizio dell'opzione:
in presenza di proventi di natura commerciale (oltre a quelli dell’attività istituzionale, come è noto,
invece, esenti da tassazione), per poter usufruire del regime della L. 398/1991 occorre esercitare
l’apposita opzione (anche tramite comportamento concludente) che va poi comunicata con la
dichiarazione annuale IVA l’opzione è vincolante per un minimo di 5 anni.
Per comportamento concludente si intende tutta una serie di atteggiamenti messi in atto da parte del
contribuente ( ASD nel nostro caso ) che fanno presupporre chiaramente la scelta del regime
opzionale. Naturalmente tale comportamento deve essere considerato ammissibile solo in presenza
dei due requisiti richiesti, cioè quello oggettivo e soggettivo.
In particolare, i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, se
intendono effettuare l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle
Entrate, con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e
quindi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.
L’opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prime dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende
fruire del regime agevolato.
-
Rispetto del limite dimensionale non superiore ai € 250.000,00 :
Possono usufruire di questo regime agevolato quelle associazioni sportive dilettantistiche che nel
corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attività commerciali
per un importo superiore a 250.000 euro.
Per le associazioni di nuova costituzione l’adesione può avvenire, in via presuntiva sul volume
d’affari che ipotizzano di realizzare, attraverso la dichiarazione di inizio attività nella quale debbono
indicare l’importo previsto.
In particolare, le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di
costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni.
Nel caso in cui l’ente sportivo, superi il limite di 250.000 euro nel corso del periodo di imposta, gli
effetti dell’opzione terminano a decorrere dal mese successivo.
I requisiti soggettivi per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla norma sono:
REQUISITI
SOGGETTIVI
a) Assenza del
fine di lucro
c) Affiliazione a Federazioni
Sportive Nazionali o Enti
di Promozione
Sportiva.
b) Svolgimento di attività
sportiva dilettantistica
( riconosciuta dal CONI )
In particolare, la citata normativa prevede:
1 ) L’esclusione della tenuta delle scritture contabili ( libro giornale, scritture ausiliarie e
magazzino, libro degli inventari, registri IVA, registro beni ammortizzabili ;
di
2 ) L’esclusione degli adempimenti IVA (liquidazioni periodiche, etc) salva la conservazione e
numerazione delle fatture emesse e ricevute;
3 ) La determinazione del reddito imponibile ai fini IRES attraverso l’applicazione del
coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali;
REGIME AGEVOLATO ( Legge 398/91 )
Ricavi derivanti da attività istituzionali
NON TASSABILI
Ricavi derivanti da attività commerciali,
sponsorizzazioni, e diritti televisivi.
TASSABILE
il 3%
4 ) Ai fini IVA, l’applicazione dell’art. 74 comma 6, del DPR 633/1972, in base al quale la
detrazione dell’IVA versata sugli acquisti è forfetizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa
alle operazioni imponibili.
Le ASD che hanno esercitato l'opzione del regime agevolato possono determinare
l'IVA in modo forfettario, applicando sui proventi conseguite, le seguenti percentuali :
PROVENTI DERIVANTI DA
Attività istituzionale
IMPONIBILITA' IVA
NO imponibile
Attività commerciale, connesse agli scopi
istituzionali.
al 50%
Sponsorizzazioni
al 90%
Diritti riprese televisive
per 2/3
Art. 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)
1. Non e' considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o
contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito
di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o
di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali
e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e' considerata commerciale
anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonchè da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3,
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di
loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai
sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a
livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
RISOLUZIONE N. 38/E
Roma, 17 maggio 2010
OGGETTO: Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi
dilettantistici
Si forniscono chiarimenti in merito ai quesiti formulati dall’Associazione Nazionale ALFA
concernenti alcune problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.
Quesito 1
L’Associazione Nazionale ALFA chiede di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall’articolo
35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, richiamato
dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive.
Risposta
L’articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha previsto che “nelle parole «esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche» contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
L’articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, riconduce tra i redditi diversi i
compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi
riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche”. Tali compensi sono destinatari del regime agevolativo recato dall’articolo 69,
comma 2, del TUIR, e dall’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133.
Con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è stato chiarito che con l’espressione “esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche” il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in
argomento “i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della
manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”.
In particolare, la stessa risoluzione ha chiarito che la disposizione è riferita a tutti quei soggetti le
cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in
sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali
che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare
l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di
rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo
consentendone, di fatto, il regolare svolgimento. Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207
del 2008, ha ricompreso nell’ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera m), primo
periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima
disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione
e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante
la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e
assistenza all’attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una
manifestazione sportiva.
In sostanza, l’intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008,
ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’“esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche” nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di
favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal
percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.
Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all’indirizzo assunto da ultimo in materia
dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).
L’ENPALS, infatti, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, ha precisato che le disposizioni di
cui all’articolo 35, comma 5, citato, hanno “fornito un’interpretazione «autentica» della locuzione
utilizzata dal legislatore, all’art. 67, comma 1, lettera m), del (…) TUIR, con l’intento di qualificare
le attività i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi diversi”.
Con detta circolare n. 18 del 2009 l’ENPALS ha precisato, in particolare, “che – anche sulla scorta
dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla
corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non
assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di
manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.
Quesito 2
ALFA chiede di sapere se le disposizioni agevolative di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR, si
applichino anche alle società sportive dilettantistiche e, in caso affermativo, se i corrispettivi
specifici pagati dai “frequentatori e/o praticanti” della società sportiva dilettantistica possano essere
ricompresi nel regime agevolativo recato da detta norma.
Risposta
Il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di
particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche,
consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talune
prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti
presupposti:
a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli “iscritti, associati
o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (…) fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”;
c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro
statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a
specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non
lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo.
Si ricorda, altresì, che in capo agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi
delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 148 del TUIR grava l’onere della comunicazione
all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie
rilevanti ai fini fiscali. Ciò posto, si fa presente che ai sensi dell’articolo 90, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di
lucro. Al riguardo, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, è stato precisato che, in forza del citato
articolo 90 della legge n. 289 del 2002, il regime agevolativo recato dal comma 3 dell’articolo 148
del TUIR può trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche.
I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive
dilettantistiche ai fini della fruizione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo
luogo, i soci.
Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei
“frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione
agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino “tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva).
Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali,
dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all’imposizione i compensi pagati a fronte
di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.
Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di
soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.
Quesito 3
ALFA chiede di sapere se l’offerta di specifiche prestazioni agli associati quali quelle del “bagno
turco e dell’idromassaggio” da parte di associazioni sportive dilettantistiche possa essere ricondotta
tra le attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR.
Risposta
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti
degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l’altro, essere effettuate “in diretta
attuazione degli scopi istituzionali”.
Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell’applicabilità
della disposizione agevolativa in argomento l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi
istituzionali è quella che costituisce il “naturale completamento degli scopi specifici e particolari
che caratterizzano ciascun ente associativo”.
Le prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio non rientrano, quindi, nell’ambito
applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si
pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere
rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività.
Quesito 4
ALFA chiede di sapere se i compensi erogati “ai soggetti che svolgono la propria attività
professionale ai fini delle attività istituzionali delle associazioni o società sportive dilettantistiche”
possano essere commisurati, per non configurare distribuzione indiretta di utili, anziché ai parametri
stabiliti dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, “ai proventi
derivanti dall’attività sportiva dilettantistica, ai titoli/attestati rilasciati dall’ordinamento sportivo,
all’esperienza settoriale, al ruolo ricoperto (…) con riferimento ai parametri vigenti all’interno del
settore sportivo dilettantistico”.
Risposta
Al fine di usufruire del trattamento fiscale agevolativo ad esse riservato le associazioni e le società
sportive dilettantistiche devono, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002,
costituirsi con atto scritto recante le clausole statutarie indicate dalla stessa disposizione, tra cui
quella concernente “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette” (cfr. articolo 90,
comma 18, lettera d), della legge n. 289 del 2002).
Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi fra gli associati, con circolare n. 124/E
del 1998 (par. 5.3) nonché con risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007, è stato chiarito che, in
mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono i criteri stabiliti dall’articolo 10, comma 6,
del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), nell’individuare alcune fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta
di utili o avanzi di gestione, può, infatti, considerarsi norma di valenza generale per gli enti di tipo
associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l’applicazione
dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge. Si fa presente, tuttavia, che come
chiarito con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 (par. 5) e con risoluzione n. 294/E del 10
settembre 2002, la disposizione di cui all’articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve
considerarsi “norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione,
ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla
Direzione regionale competente”.
La disapplicazione può essere chiesta, in particolare, ogni qual volta possa essere dimostrato che
l’operazione attuata non concretizza un comportamento elusivo, ma risulta conforme ad interessi
coerenti e non altrimenti perseguibili da parte dell’ente interessato (cfr. circolare n. 59/E del 2007,
par. 5). Pertanto, con riferimento al caso prospettato da ALFA, si ritiene che le associazioni o le
società sportive dilettantistiche possano superare i parametri stabiliti dall’articolo 10, comma 6, del
D. Lgs. n. 460, sempre che tali enti, esperendo la procedura sopra richiamata, dimostrino, in
concreto, che la corresponsione di compensi oltre detti parametri non concretizzi distribuzione
indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non
altrimenti perseguibili (ad es. necessità di acquisire specifiche professionalità per l’attività sportiva
a determinati livelli).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente
risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Legislazione delle Associazioni Sportive
Di seguito riportiamo l' art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 ( Finanziaria 2003 ), rubricato "
Disposizioni per l' attività sportiva dilettantistica"
Articolo 90
(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre
disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (1) .
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito
dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000
euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche. ";
b) all'articolo 69, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500
euro" (1).
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi
erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente
connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa
(1).
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti:
"e le società e associazioni sportive dilettantistiche" (1).
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che
svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario,
ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1).
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è abrogata (1).
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle
indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle
imposte sui redditi" sono soppresse (1).
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche" (1).
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da
considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente
organizzato (2) .
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura,
al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree
da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica (1).
13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del
finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale
di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi
riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da
decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale
la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una
delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione
di quelle che prevedono le finalità di lucro (3).
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale
deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l'attività didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e
delle associazioni (4).
18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche
di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero
nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva (4).
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere
all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della
determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci (5).
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Omissis (6).
21. Omissis (6).
22. Omissis (6).
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi
di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti
possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
24. (omissis)
25. (omissis)
26. (omissis)
(1) Vedi disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per
l'interpretazione del presente comma vedi, l'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
(3) Lettera così modificata dall'articolo 4 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72.
(4) Comma sostituito dall'articolo 4 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72.
(5) Comma inserito in sostituzione del comma 18 previgente dall'articolo 4 del D.L. 22 marzo 2004,
n. 72.
(6) Comma abrogato dall'articolo 4 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72.
Compensi per istruttori sportivi
Ai sensi dell' art. 67 del TUIR, comma 1 lett. m) ( Testo Unico sull'Imposta dei Redditi) " sono
redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio
di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:.....omissis.......m) le indennità di
trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, e i compensi.....omissis.....erogati nell'esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI , dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti
di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministartivo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche".
Ai sensi dell'art. 69 dl TUIR " le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla
lettera m), comma 1 dell'art. 67 (sopra indicato), non concorrono a formare il reddito per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d' imposta a 7.500,00 euro. Non concorrono, altresì, a
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale."
Pertanto detti compensi, percepiti ogni anno entro € 7.500,00, non vengono mai tassati.
Se superano € 7.500,00 e non superano €28.158,28: tali compensi fino a 7.500 scontano una ritenuta
alla fonte a titolo d' imposta del 23%, e per la parte eccedente scontano invece una ritenuta d'
acconto del 23%
Se superano anche la soglia di € 28.158,28, la parte eccedente tale somma sosterrà l' IRPEF in
modo ordinario nella dichiarazione dei redditi.
Tali norme si possono dunque applicare a:
- docenti, istruttori, preparatori atletici e tecnici ( anche se soci dell'associazione o membri del
consiglio direttivo);
- UDR, dirigenti accompagnatori;
- atleti dilettanti;
- massaggiatori, fisioterapisti, ecc...
Inoltre la legge prevede che tale regime si possa applicare anche a coloro che all'interno
dell'associazione si occupano della manutenzione degli impianti sportivi e della loro pulizia, nonché
a quelle persone che si occupano dell'amministrazione, gestione e contabilità dell'associazione.
L'importante è che questi soggetti non svolgano tale attività professionalmente, ossia come loro
principale professione.
Naturalmente è opportuno sottolineare che tale regime di tassazione si applica solo ed
esclusivamente ai compensi, indennità e rimborsi forfetari percepiti in occasione di prestazioni
funzionali all' attività sportiva dilettantistica o a manifestazioni sportive dilettantistiche.
Importante ricordare che i rimborsi spese, sempre sostenute in relazione a tali attività sportive
dilettantistiche, al di fuori del territorio comunale dove ha sede l' associazione non concorrono a
formare il reddito, dunque non tassate, indipendentemente dal loro importo, perché non si vanno a
cumulare per il raggiungimento del limite di € 7.500,00.
L' importante è che tali spese devono essere documentate ( scontrini, ricevute, fatture.....) tramite
pezze giustificative.
Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 3 novembre 2010
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti. (10A15236)
Titolo II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Soggetti assicurati
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega allo Sport di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione
degli sportivi;
Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come sostituito dall'art. 6, comma
4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17
agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli
sportivi, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati
dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività
culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state
delegate le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, on. Rocco Crimi;
Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in
legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi (Sportass);
Considerato che l'attività svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive
associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto e' finalizzata alla
realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva ed assume quindi natura
pubblicistica;
Sentiti il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di
promozione sportiva;
Decreta: Art. 1
Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria
1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi
dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di
promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito
denominati «soggetti assicurati».
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione
sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione
obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico,
non agonistico, amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori,
collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive,
all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;
d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà
dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità
permanente.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Soggetti assicurati
Art. 2
Premio assicurativo
1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al
pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.
Capo II
Ambito di applicazione
Art. 3
Ambito di applicazione della tutela assicurativa
1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti
assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le
indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione
dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito
dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le
modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole
organizzazioni.
3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui
al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai
calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che
ha generato l'infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento
del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo
alla data di scadenza del tesseramento stesso.
Capo II
Ambito di applicazione
Art. 4
Titolo per le prestazioni assicurative
1. Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto e' necessario essere
tesserati in data certa antecedente all'infortunio.
Capo II
Ambito di applicazione
Art. 5
Infortuni indennizzabili
1. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva
e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni
dall'infortunio.
Capo II
Ambito di applicazione
Art. 6
Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio
1. L'indennizzo e' corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano
indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che
l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare
all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non
indennizzabili.
2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente e'
liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una
persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni
preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto
assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione
Sportiva Nazionale o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione da parte della
Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato - iscritta nei
calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della
manifestazione stessa, la prestazione assicurativa e' dovuta anche se il decesso sia una conseguenza
indiretta dell'infortunio.
Capo II
Ambito di applicazione
Art. 7
Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti
1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti,
anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione
sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto
obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa
denuncia e' accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo
sportivo per il quale il soggetto assicurato e' tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la
veridicità della dichiarazione resa.
Capo II
Ambito di applicazione
Art. 8
Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere
1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come
passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3,
comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o
comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una
direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle
attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in
tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso
il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.
Capo II
Ambito di applicazione
Art. 9
Esclusione della tutela assicurativa
1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le
finalità del presente decreto, l'assicurazione non opera:
a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o
dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla
sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento
statale o dall'ordinamento sportivo.
Capo III
Prestazioni
Art. 10
Prestazioni assicurative
1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un
capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo
calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art.
11.
2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle
previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la
responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.
Capo III
Prestazioni
Art. 11
Criteri per la determinazione dell'indennizzo
1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un
indennizzo la cui misura e' determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in
allegato A) al presente decreto.
2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una
invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime,
l'indennizzo e' dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.
Capo III
Prestazioni
Art. 12
Indennizzo per il caso di morte
1. La prestazione assicurativa e' eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari,
quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale
l'infortunio e' avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro due anni dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale
indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, e'
detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga
ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla
presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora
dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla
restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.
Capo III
Prestazioni
Art. 13
Indennizzo per prestazioni aggiuntive
1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti
prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:
a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni
conviventi e' aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano
già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data
dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o
stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed
a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le
relative spese documentate;
d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che
comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi
ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative
spese documentate;
e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di
assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative
spese documentate; f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilita'
di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti
la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato e' corrisposto un indennizzo incrementato del
20%.
Capo IV
Scelta dell'assicuratore e pagamento del premio
Art. 14
Scelta dell'assicuratore
1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi
assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle
peculiarità delle diverse discipline sportive.
Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicità nelle forme di legge, sono invitati non meno
di cinque concorrenti. 2. La procedura di cui al comma 1 e' svolta dalle federazioni sportive, dalle
discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in
materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta salva, ove ne ricorrano
i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici
aventi ad oggetto servizi e forniture.
3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila
sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti
obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo
esito.
Capo IV
Scelta dell'assicuratore e pagamento del premio
Art. 15
Pagamento del premio
1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati e' condizione di efficacia del
tesseramento.
2. In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa
anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto
di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.
Titolo II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA
SPORTIVA Capo I
Prevenzione degli infortuni
Art. 16
Attività di informazione ed educazione
1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo Sport, di
intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI e il Comitato italiano
paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito
sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate
alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.
2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior
rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni
preventive.
3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle
disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica
sportiva.
Titolo II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA
SPORTIVA Capo I
Prevenzione degli infortuni
Art. 17
Soggetti disabili
1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, sono emanate speciali disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.
Titolo II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA
SPORTIVA Capo I
Prevenzione degli infortuni
Art. 18
Disciplina transitoria
1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo
contratto di assicurazione, i soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute.
3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2010
Il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport Crimi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Legge 289/2002
Art. 90 individua le Associazioni Sportive Dilettantistiche
che possano avere le agevolazioni fiscali a condizione
essenziale di essere senza fini di lucro
Legge 398/1991 Agevolazioni Fiscali riservate alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche con limite nell’
esercizio di attività commerciali per un importo NON
superiore ai 250.000 euro Agevolazioni ai fini IVA e IRES
Non concorrono all’ammontare complessivo dell’attività
commerciale tutte le attività disciplinate dall’art. 148 del
TUIR che risultano essere a regime fiscale neutro
Tra le attività a regime fiscale neutro rientra l’attività
sportiva dilettantistica nel limite dei primi 7.500 euro
percepiti come disciplinato dall’art. 67 del TUIR
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Manuale Fiscale ASD (4) - XIV Zona