Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.1. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o cooperativa senza fine di lucro dall’art. 90 della Legge n. 289/2002. Tale norma ha legittimato la possibilità di costituire società di capitali o cooperative per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica che non abbiano finalità di lucro, prevedendo per le stesse l’obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti. Esse rappresentano una nuova fattispecie societaria, assimilata dal Codice Civile alle ordinarie società di capitali, che può usufruire del regime di favore riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Una tra le più rilevanti differenze tra la forma giuridica di associazione dilettantistica e quella di società dilettantistica risulta essere la limitazione della responsabilità in capo ai soci, la quale rappresenta un’agevolazione di notevole rilievo. Si pensi alla gestione di un impianto sportivo di grandi dimensioni che comporti un importante investimento di capitale iniziale. Tale situazione ha per sua natura un rischio di impresa rilevante che può essere mitigato dalla responsabilità limitata degli amministratori al capitale conferito in società. La gestione economica di tale struttura, inoltre, richiede l’adozione di una tipologia societaria più solida, quale per l’appunto è la società sportiva dilettantistica. L’art. 90 c. 17 della Legge n.289/2002 prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e che possano assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Per la costituzione di una società di capitali dilettantistica, è possibile adottare una delle diverse forme previste dal Codice Civile, ovvero: società per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperativa a responsabilità limitata. Viene esclusa la possibilità di costituire società in accomandita per azioni per via della responsabilità illimitata in capo ai soci accomandatari, coloro cioè che si occupano della gestione ed amministrazione della società, condizione non coerente con lo spirito della norma. Sempre nel citato art. 90, al c. 18, viene stabilito che le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscano con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede legale oltre che un contenuto minimo dello stesso comprendente: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. E'inoltre fatto divieto agli amministratori delle società, come pure delle associazioni sportive dilettantistiche, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell' ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell' ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Nella prima stesura dell’art. 90 Legge 289/2002 era inserita la clausola di gratuità degli incarichi degli amministratori. La legge 128/2004 ha abrogato tale clausola che rappresentava una limitazione inspiegabile nei confronti di soggetti che potevano ricoprire importanti cariche all’interno di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Le società di capitali sportive dilettantistiche, essendo a tutti gli effetti delle società disciplinate dal Codice Civile, devono adempiere a tutte gli oneri contabili, amministrativi e fiscali previsti dalle normative vigenti per le società di capitali, tra i quali l’iscrizione al Registro delle Imprese, la redazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed il deposito del bilancio al Registro delle Imprese. Le società sportive dilettantistiche possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali mantenendo in essere buona parte del regime di favore rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche. Di particolare rilievo è la possibilità di determinare il reddito con il sistema forfetario previsto dalla legge 398/1991 e la detassazione dei corrispettivi specifici versati dai praticanti o frequentatori per partecipare alle attività sportive gestite o organizzate dalla società dilettantistica purché i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”: CONI, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva. Naturalmente le attività svolte devono essere direttamente collegate agli scopi istituzionali della società dilettantistica. Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni, per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” devono obbligatoriamente essere iscritte nell’apposito Registro Nazionale delle Società ed associazioni sportive tenuto dal CONI. Il CONI, unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, trasmette ogni anno l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all’associazionismo sportivo. 2.2. Associazioni Sportive come Onlus L’attività sportiva dilettantistica rientra tra i settori di attività previsti dalla legge che hanno la possibilità di costituire una Onlus, (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), rispettando tuttavia alcuni particolari obblighi. Nello specifico, un’associazione sportiva deve rivolgere la propria attività sportiva a categorie disagiate, in questo modo vengono perseguite le finalità solidaristiche tipiche di tale istituto. L’istituto della Onlus è disciplinato dall’art.10 del D. Lgs. 460/1997 e, affinché sia valida la sua costituzione, è necessario che la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto avvenga per atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata, e che siano conseguite finalità non lucrative. Inoltre è prevista l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus attraverso apposita comunicazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. All’attività istituzionale svolta dalla Onlus si può affiancare un’attività connessa, la quale può essere di tipo istituzionale o economica, se tale attività permette di reperire i fondi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale. La Onlus è un istituto poco sviluppato nell’ambito sportivo per via delle formalità da seguire per la sua costituzione, facoltative per una normale associazione sportiva. ! # " $ % & '( ) $ * % + ', ) - ' ( ) +($*% $).' ' ) ) '$ '& ) '/ ' ) ) 0 ! 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