Capitolo 2
Le Società Sportive e le Onlus sportive
2.1. Le società sportive dilettantistiche
La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di
capitali o cooperativa senza fine di lucro dall’art. 90 della Legge n. 289/2002. Tale norma ha
legittimato la possibilità di costituire società di capitali o cooperative per lo svolgimento di
attività sportiva dilettantistica che non abbiano finalità di lucro, prevedendo per le stesse
l’obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti. Esse rappresentano una nuova fattispecie
societaria, assimilata dal Codice Civile alle ordinarie società di capitali, che può usufruire del
regime di favore riservato alle associazioni sportive dilettantistiche.
Una tra le più rilevanti differenze tra la forma giuridica di associazione dilettantistica e quella di
società dilettantistica risulta essere la limitazione della responsabilità in capo ai soci, la quale
rappresenta un’agevolazione di notevole rilievo. Si pensi alla gestione di un impianto sportivo
di grandi dimensioni che comporti un importante investimento di capitale iniziale. Tale
situazione ha per sua natura un rischio di impresa rilevante che può essere mitigato dalla
responsabilità limitata degli amministratori al capitale conferito in società. La gestione
economica di tale struttura, inoltre, richiede l’adozione di una tipologia societaria più solida,
quale per l’appunto è la società sportiva dilettantistica.
L’art. 90 c. 17 della Legge n.289/2002 prevede che le società e associazioni sportive
dilettantistiche debbano indicare nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la
ragione o denominazione sociale dilettantistica e che possano assumere una delle seguenti
forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti
del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
Per la costituzione di una società di capitali dilettantistica, è possibile adottare una delle diverse
forme previste dal Codice Civile, ovvero:
società per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperativa a responsabilità limitata.
Viene esclusa la possibilità di costituire società in accomandita per azioni per via della
responsabilità illimitata in capo ai soci accomandatari, coloro cioè che si occupano della
gestione ed amministrazione della società, condizione non coerente con lo spirito della norma.
Sempre nel citato art. 90, al c. 18, viene stabilito che le società e associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscano con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede legale oltre
che un contenuto minimo dello stesso comprendente:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
compresa l'attività didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le
società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per
le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e
delle associazioni.
E'inoltre fatto divieto agli amministratori delle società, come pure delle associazioni sportive
dilettantistiche, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell'
ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciuta dal Coni, ovvero nell'
ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di
promozione sportiva.
Nella prima stesura dell’art. 90 Legge 289/2002 era inserita la clausola di gratuità degli
incarichi degli amministratori. La legge 128/2004 ha abrogato tale clausola che rappresentava
una limitazione inspiegabile nei confronti di soggetti che potevano ricoprire importanti cariche
all’interno di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Le società di capitali sportive dilettantistiche, essendo a tutti gli effetti delle società disciplinate
dal Codice Civile, devono adempiere a tutte gli oneri contabili, amministrativi e fiscali previsti
dalle normative vigenti per le società di capitali, tra i quali l’iscrizione al Registro delle Imprese,
la redazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed
il deposito del bilancio al Registro delle Imprese.
Le società sportive dilettantistiche possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali
mantenendo in essere buona parte del regime di favore rivolto alle associazioni sportive
dilettantistiche. Di particolare rilievo è la possibilità di determinare il reddito con il sistema
forfetario previsto dalla legge 398/1991 e la detassazione dei corrispettivi specifici versati dai
praticanti o frequentatori per partecipare alle attività sportive gestite o organizzate dalla società
dilettantistica purché i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali”: CONI, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva.
Naturalmente le attività svolte devono essere direttamente collegate agli scopi istituzionali della
società dilettantistica.
Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali le società sportive dilettantistiche, al pari delle
associazioni, per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva”
devono obbligatoriamente essere iscritte nell’apposito Registro Nazionale delle Società ed
associazioni sportive tenuto dal CONI.
Il CONI, unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle
associazioni dilettantistiche, trasmette ogni anno l’elenco delle associazioni e società sportive
dilettantistiche all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei legittimi fruitori delle agevolazioni
fiscali riservate all’associazionismo sportivo.
2.2. Associazioni Sportive come Onlus
L’attività sportiva dilettantistica rientra tra i settori di attività previsti dalla legge che hanno la
possibilità di costituire una Onlus, (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), rispettando
tuttavia alcuni particolari obblighi.
Nello specifico, un’associazione sportiva deve rivolgere la propria attività sportiva a categorie
disagiate, in questo modo vengono perseguite le finalità solidaristiche tipiche di tale istituto.
L’istituto della Onlus è disciplinato dall’art.10 del D. Lgs. 460/1997 e, affinché sia valida la sua
costituzione, è necessario che la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto avvenga per atto
pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata, e che siano conseguite
finalità non lucrative.
Inoltre è prevista l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus attraverso apposita comunicazione alla
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
All’attività istituzionale svolta dalla Onlus si può affiancare un’attività connessa, la quale può
essere di tipo istituzionale o economica, se tale attività permette di reperire i fondi necessari per
lo svolgimento dell’attività istituzionale.
La Onlus è un istituto poco sviluppato nell’ambito sportivo per via delle formalità da seguire per
la sua costituzione, facoltative per una normale associazione sportiva.
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