Ns. Circolare n. 03 del 15 Maggio 2013 DECRETO BALDUZZI OBBLIGO DI DOTARSI DI DEFIBRILLATORI – NUOVE NORME PER I CERTIFICATI MEDICI ATTIVITA’ NON AGONISTICHE PREMESSA Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro per lo Sport, Pietro Gnudi, ha firmato, l’altro ieri, 26 aprile, il decreto ministeriale denominato “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”. Ricordiamo che l’adozione del dettame legislativo era previsto dall’art. 7, comma 11 del c.d. “Decreto Salute e Sviluppo” del 2012 Il decreto, in sintesi, contiene disposizioni in tema di: - CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE; - CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA; OBBLIGO DI PRESENZA DI DEFIBRILLATORI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA’PROFESSIONISTICHE SOGGETTI NON TESSERATI CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE Come noto i soggetti TESSERATI alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ed alle Discipline Sportive Associate (DSA), ben conoscono l’obbligo di sottoporsi a visita medica prima di iscriversi ad un sodalizio sportivo, non possedendo alcun valore “autocertificazioni” sul proprio stato di salute o dichiarazioni similari; dipiù, il d.p.c.m. del 3 novembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre dello stesso anno, sanciva l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”. Quanto sopra per ribadire, qualora ve ne fosse bisogno, che i Legali Rappresentanti ed iResponsabili delle Associazioni e Società Sportive iscritte al Registro CONI ben conoscono l’obbligo di richiedere il certificato medico ai praticanti discipline sportive. Il decreto in esame, tuttavia, prende in considerazione ANCHE I NON TESSERATI alle FSN, EPS e DSA, intendendosi come tali coloro che, pur non essendo tesserati a tali Organismi, praticano comunque un’attività “amatoriale” (ovvero non regolamentata da detti Organismi), e non occasionale. Costoro: - se UOMINI FINO A 55 ANNI E DONNE FINO AI 65 ANNI, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato rilasciato avrà valenza BIENNALE. - se, invece, per i soggetti certificabili, sussistono almeno due delle seguenti situazioni (età superiore ai 55 e 65 anni, rispettivamente per gli uomini e per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori a rischio a giudizio del Medico), essi dovranno essere visitati obbligatoriamente da un Medico di medicina generale, ovvero da un Medico dello Sport, i quali effettueranno un elettrocardiogramma a riposo e, eventualmente, altri esami ritenuti necessari; in questa seconda ipotesi il certificato rilasciato avrà valenza ANNUALE. ASSOCIAZIONE PATTO PER LO SPORT Via Maria Bricca, 5 – 10044 Pianezza (TO) Tel. +39.388.7349165 Url: www.pattoperlosport.org email: [email protected] Associazione Patto per lo Sport ATTIVITA’ SPORTIVA “AMATORIALE” IL CERTIFICATO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE, COME SOPRA IDENTIFICATA, E IN QUANTO NON OCCASIONALE, DOVRA’ ESSERE ESIBITO ALL’ATTO DI ISCRIZIONE O DI AVVIO DELLE ATTIVITA’ ALL’INCARICATO DELLA STRUTTURA O DEL LUOGO DOVE SI SVOLGE L’ATTIVITA’. Un esempio di quanto sopra potrebbe essere indicato nello sportivo che, pur non aderendo ad alcuna Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, e che come tale avrebbe in sede di iscrizione al sodalizio assolto all’obbligo in esame, partecipi ad una serie di manifestazioni podistiche, e quindi NON OCCASIONALMENTE ad una di queste. Il decreto, peraltro, specifica che NON SONO TENUTI ALL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE, le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuaria, chi la svolge in forma autonoma o AL DI FUORI DI CONTESTI ORGANIZZATI, i praticanti di alcune attività con ridotto impatto cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo !), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutti questi soggetti, tuttavia, il decreto, raccomanda comunque un controllo medico prima dell’avvio dell’attività. ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA Per gli Alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale ed i soggetti che svolgono attività organizzate dal CONI o da Società ed Associazioni affiliate alle FSN, EPS, DSA, e che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un Medico di medicina generale, ovvero da un Pediatra di libera scelta, o comunque da un Medico dello Sport. La visita, in questi casi, dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa ed un elettrocardiogramma a riposo. Più severe le regole per chi partecipi ad attività ad elevato impegno cardiovascolare, quali, ad esempio, manifestazioni podistiche superiori ai 20 km., le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci. OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI TUTTE LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PROFESSIONISTICHE dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici, con la sola esclusione di quelle che svolgono attività a “ridotto impegno cardiocircolatorio”. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche avranno 30 MESI di tempo per adeguarsi al decreto in esame, mentre quelle professionistiche 6 MESI. Gli oneri saranno a carico delle Associazioni/Società, le quali, ove operino nello stesso impianto sportivo (Polisportive ecc. ecc.), potranno associarsi, o comunque accordarsi con i proprietari degli impianti affinché siano questi a farsene carico. ASSOCIAZIONE PATTO PER LO SPORT www.pattoperlosport.org Via Maria Bricca, 5 – 10044 Pianezza (TO) Tel. +39.388.7349165 Pagina 2 di 2 Per finire, il decreto, contiene “linee guida” sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori, quali, ad esempio, “formazione del personale incaricato”, “accessibilità del defibrillatore”, “manutenzione del defibrillatore”, “centri di formazione accreditati dalle singole Regioni”, ecc. ecc..