REGIONE PUGLIA UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE E REGIONALE (PUGLIA) Progetto BITair Un sistema di Business Intelligence Territoriale innovativo per la gestione della qualità dell’aria a livello locale Sponsored by REGIONE PUGLIA Introduzione La normativa Italiana, attuativa delle direttive europee in materia di tutela dall’inquinamento, si articola su due piani: la qualità dell’aria la disciplina delle emissioni in atmosfera. La prima fissa i limiti di accettabilità e i requisiti di qualità dell’aria nei centri urbani e più in generale sul territorio La seconda è rivolta al controllo dell’inquinamento prodotto dalle aziende attraverso l’individuazione di parametri di riferimento che devono essere fissati per le varie sostanze inquinanti. Sponsored by REGIONE PUGLIA UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 1. Emissioni in Atmosfera 2. Qualità dell’aria-ambiente Sponsored by REGIONE PUGLIA Definizione di Inquinamento Atmosferico “Ogni modificazione dell'aria atmosferica dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006, art. 268)” Sponsored by REGIONE PUGLIA Inquinanti tipici dell'atmosfera Ossidi di zolfo (SOx) Ossidi di azoto (NOx) Monossido di carbonio (CO) Composti Organici Volatili (COV): alogenati e non Particolato Totale Sospeso (PTS) PM10 e PM2,5 (frazioni di PTS, le cui particelle hanno un diametro inferiore o uguale a 10 e 2,5 µm, rispettivamente) Ozono (O3) Benzene (C6H6) Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) Sponsored by REGIONE PUGLIA Fonti dell'inquinamento atmosferico Fonti Antropiche: stazionarie (e.g. insediamenti civili,impianti industriali) mobili (e.g. autoveicoli a benzina o gasolio) Fonti Naturali Polveri sahariane Sponsored by REGIONE PUGLIA Storia delle Norme delle Emissioni in Atmosfera L. 615/1966 (legge antismog): emissioni da impianti industriali, impianti civili, motori Diesel; D.P.R. 203/1988: emissioni da impianti industriali e di pubblica utilità; D. Lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente): integra la disciplina degli impianti industriali (D.P.R. 203/1988) con quella degli impianti civili (L. 615/1966) Sponsored by REGIONE PUGLIA Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Sponsored by REGIONE PUGLIA Struttura del D. Lgs. 152/06 La disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta nella Parte V del codice che Comprende 32 articoli e 10 allegati ed è divisa in 3 titoli: Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281) Titolo II – Impianti termici civili (artt. 282-290) Titolo III – Combustibili (artt. 291-298) Sponsored by REGIONE PUGLIA Aspetti generali Gli articoli e gli allegati derivano dall’accorpamento in un unico testo delle disposizioni previgenti in materia di emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/1988, e successivi decreti attuativi, norme sugli impianti termici civili e sui combustibili) Le disposizioni preesistenti sono integrate con alcune prescrizioni nuove che modificano il quadro degli adempimenti e dei vincoli Sponsored by REGIONE PUGLIA Normativa abrogata (1/3) L. 615/1966 (legge antismog) D.P.R. 1391/1970 (impianti termici civili) D.M. 10/03/1987, n.105 (limiti di emissione in atmosfera da impianti termoelettrici a vapore) D.P.R. 203/1988 (preesistenti norme quadro) D.M. 8 maggio 1989 (grandi impianti di combustione) D.P.C.M. 21/7/1989 (attuazione e interpretazione D.P.R. 203/88) D.M. 12/7/1990 (limiti agli impianti esistenti) D.P.R. 25/7/1991 (mod. e integrazioni al D.P.C.M. 21/7/89) Sponsored by REGIONE PUGLIA Normativa abrogata (2/3) D.M. 21/12/1995 (metodi di controllo emissioni) D.M. 16/05/1996 (requisiti tecnici di omologazione, di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti) D.M. 20/01/1999, n.76 (norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori) Art. 4, della Legge 413/1997 (misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene) Sponsored by REGIONE PUGLIA Normativa abrogata (3/3) D.M. 21/01/2000, n. 107 (norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori ) D.P.C.M. 395/2001 (zolfo in combustibili liquidi) D.P.C.M. 8/03/2002 (combustibili) Art. 12, co. 8, del D. Lgs. n. 387/2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) D.M. 44/2004 (COV) Sponsored by REGIONE PUGLIA Normativa in vigore L. 549/1993 (sostanze lesive per l’ozono stratosferico) D. Lgs. 171/2004 (tetti alle emissioni complessive nazionali) D. Lgs. 133/2005 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti) D. Lgs. 216/2006 (gas ad effetto serra) Disposizioni sulla qualità dell’aria Sponsored by REGIONE PUGLIA Titolo I – D. Lgs. 252/06 PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA D’ IMPIANTI E ATTIVITÀ Sponsored by REGIONE PUGLIA Titolo I - D. Lgs. 252/06 Comprende 15 articoli e 8 allegati. Gli Allegati sono: I: Valori di emissione e prescrizioni II: Grandi impianti di combustione III:Emissioni di composti organici volatili IV: Impianti e attività in deroga V: Polveri e sostanze organiche liquide VI: Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione VII:Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione VIII: Impianti di distribuzione di benzina Sponsored by REGIONE PUGLIA Campo di applicazione - Titolo I, art.267 Gli impianti, inclusi gli impianti termici non disciplinati dal Titolo II, e le attività che generano emissioni in atmosfera. Attività lavorative, in assenza di impianto, se svolte in luogo a ciò adibito e in modo non occasionale (art. 269, c. 10 e 12): • verniciatura • lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli • produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti Sponsored by REGIONE PUGLIA Autorizzazioni – Titolo I, art. 269 Tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono essere autorizzati da un’ Autorità Competente L’autorizzazione stabilisce le modalità di captazione e convogliamento per le emissioni convogliabili, i valori limite, le prescrizioni, i metodi di campionamento ed analisi, il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime nonché il numero di campionamenti L’autorizzazione deve essere acquisita prima dell’installazione o esercizio di nuovi impianti, e prima della realizzazione di trasferimenti e modifiche sostanziali agli stessi Sponsored by REGIONE PUGLIA Autorizzazione alle emissioni L’autorizzazione alle emissioni è sostituita: – dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti soggetti alla normativa Integrate Pollution Prevention and Control (IPPC), (D. Lgs. 59/2005) – dall’autorizzazione allo smaltimento e recupero di rifiuti in procedura ordinaria (art. 208) o semplificata (artt. 214, 216, per le modifiche sostanziali delle emissioni individuate dalle specifiche norme tecniche) – Dai provvedimenti positivi circa la valutazione di impatto ambientale (VIA) che, ai sensi delle leggi regionali, assorbono le autorizzazioni ambientali – Dalle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (D. Lgs. 387/2003, art. 12) Sponsored by REGIONE PUGLIA Autorizzazione alle emissioni Titolo I, artt.269-272 Non sono sottoposti ad autorizzazione: impianti elencati dai commi 14 e 16, art. 269 ( e.g.: impianti di combustione alimentati a olio combustibile di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW; impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all’all. X, a gasolio, o a biodiesel; impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti.) impianti con emissioni scarsamente rilevanti elencati nella parte I dell’all. IV alla parte quinta (e.g.: Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con l’esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature; impianti di aspirazione situati in laboratori orafi, odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona; impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura) Sponsored by REGIONE PUGLIA AIA – D. Lgs n. 59/2005 Attività sottoposte ad AIA (Allegato I): attività energetiche produzione e trasformazione di metalli industria dei prodotti minerali industria chimica gestione dei rifiuti impianti di incenerimento dei rifiuti urbani altre attività quali quella dell’industria cartaria e alimentare ivi specificamente definite Sponsored by REGIONE PUGLIA Autorizzazioni in via generale – Titolo, art.272 Per particolari categorie di impianti, indicati alla parte II dell’all. IV e individuati in relazione al tipo ed alle modalità di produzione (e.g. pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo di complessivo di solventi non superiore a 20 kg; tipografia, litografia, serigrafia, con l’utilizzo di prodotti per la stampa giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg; verniciatura, laccatura, doratura, di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.) l’A.C. (Autorità competente) può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, prescrizioni, tempi di adeguamento, metodi di campionamento e di analisi e periodicità dei controlli Sponsored by Domanda di autorizzazione – Titolo I, art. 269 REGIONE PUGLIA Domanda indirizzata all’A. C. accompagnata da: progetto dell’impianto tecniche adottate per limitare le emissioni in quantità e qualità modalità di esercizio tipo, quantità e caratteristiche dei combustibili utilizzati relazione tecnica di descrizione del processo produttivo in cui si inserisce l’attività a cui l’impianto è destinato, indicante il periodo intercorrente tra messa in esercizio e messa a regime Sponsored by Contenuti dell’autorizzazione – Titolo I, art. 269 REGIONE PUGLIA modalità di captazione e convogliamento per le emissioni convogliabili valori limite di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi, criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, periodicità dei controlli in capo al gestore prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse periodo intercorrente tra messa in esercizio (da comunicarsi almeno 15 gg. prima) e messa a regime la data per comunicare i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo non < 10 gg. dalla messa a regime, la durata di detto periodo e il numero di campionamenti Sponsored by Convogliamento delle emissioni - Titolo I, art. 270 REGIONE PUGLIA In sede di autorizzazione l’A.C. verifica se le emissioni diffuse di un impianto o macchinario sono convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione e il convogliamento Ciascun impianto o macchinario deve avere un solo punto di emissione, salvo impossibilità tecnica, nel qual caso i limiti in flusso di massa o in fattore di emissione sono riferiti all’impianto nel suo complesso. Gli impianti preesistenti si adeguano entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell’autorizzazione Sponsored by Inosservanza prescrizioni autorizzative - Titolo I, art. 278 REGIONE PUGLIA In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, l’A.C. - a seconda della gravità dell’infrazione - procede a: diffida con un termine per sanare l’irregolarità diffida con sospensione dell’attività per un periodo determinato in caso di pericolo per la salute o per l’ambiente revoca dell’autorizzazione e cessazione dell’attività in caso di mancato adeguamento a quanto impartito con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni comporti situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente Sponsored by REGIONE PUGLIA Sanzioni (1/3) - Titolo I, art. 279 Chi inizia a installare o esercisce un impianto o chi esercita un’attività senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura o cessazione: - arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 258 a 1.032 € Chi attua una modifica sostanziale senza autorizzazione: - arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 € Chi attua una modifica non sostanziale senza la preventiva comunicazione: - ammenda fino a 1.000 € Sponsored by REGIONE PUGLIA Sanzioni (2/3) - Titolo I, art. 279 Violazione dei limiti di emissione o le prescrizioni dell’autorizzazione, dell’allegato 1 o comunque imposte dall’A.C.: – arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 1.032 €; sempre l’arresto fino a 1 anno se il superamento dei valori limite comporta anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria Mancata comunicazione della messa in esercizio: – arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 € Sponsored by REGIONE PUGLIA Sanzioni (3/3) - Titolo I, art. 279 Mancata comunicazione dei dati sulle emissioni: – arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 € Mancata adozione delle misure atte a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni per impianti autorizzati in via provvisoria o tacita, fino alla pronuncia definitiva: – arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 € Sponsored by REGIONE PUGLIA Autorità Competente – Titolo I, art.268 In virtù delle Leggi della Regione Puglia n.17/2000 e n.17/2007, le funzioni e i compiti amministrativi relativi al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni alle emissioni e dell’AIA sono delegate alle Province competenti per territorio. Sponsored by REGIONE PUGLIA D.G.R. Puglia n.100 del 15/02/2007 I gestori degli impianti in esercizio alla data del 29/4/06 (entrata in vigore della Parte V D.lgs. N.152/06) autorizzati – anche in via provvisoria , in forma esplicita o tacita – ai sensi del DPR 203/88, devono presentare, pena decadenza della precedente autorizzazione, domanda di rinnovo ex artt. 269 e 281 co.1 del D. Lgs. N.152/06. L’istanza di autorizzazione deve essere formalizzata nel rispetto del calendario previsto dalla delibera in oggetto Sponsored by Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1388/2006 Compiti dell’ARPA Puglia nell’ambito del procedimento di AIA: partecipa alle attività istruttorie dei complessi IPPC effettua (ai sensi del D. Lgs. N.59/2005 e s.m.i.) le attività di controllo ambientale dei complessi IPPC della Puglia, in qualità di ente delegato regionale REGIONE PUGLIA Sponsored by REGIONE PUGLIA D.G.R. Puglia n. 2613 del 28.12.2009 EMISSIONI IN ATMOSFERA D. LGS. N.152/2006, ART.269, Co. 4; ART. 281 Co. 1. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMUNICAZIONI INERENTI L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuto del D.G.R. n. 2613/2009 Tutte le comunicazioni, referti analitici, note o richieste inerenti l’esercizio degli impianti, devono essere trasmesse alle Province competenti per territorio ed al DAP (Dipartimenti Ambientali Provinciali) dell’ ARPA Puglia I gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni devono compilare ed aggiornare annualmente, o secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) contenente i dati delle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende Sponsored by Composti organici volatili (COV) - Titolo I, art. 275 REGIONE PUGLIA La disciplina comunitaria delle emissioni di composti organici volatili, già recepita con il D.M. 44/2004, è ora contenuta nell’art. 275 e nell’allegato III del codice dell’ambiente. Il suddetto recepimento è avvenuto senza modifiche significative Sponsored by REGIONE PUGLIA Composti organici volatili (COV) L’Allegato III alla parte V del D. Lgs 152/06 stabilisce i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi Il rispetto dei valori limite di emissione previsti è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili Sponsored by Grandi impianti di combustione - Titolo I, art. 273, 274 REGIONE PUGLIA Disposizioni applicabili agli impianti di potenza termica nominale non inferiore a 50 MWp, esclusi quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione nei processi produttivi I limiti per gli impianti nuovi e esistenti sono riportati nell’allegato II Possibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione che gli impianti di potenzialità inferiore a 50 MWp vengano considerati come un unico impianto se le emissioni possono essere convogliate ad un unico camino Denuncia annuale ad APAT entro il 31 maggio Sponsored by Impianti Termici Civili - Titolo II, D. Lgs. 152/06 REGIONE PUGLIA Corrisponde alla L. 615/1966 e alle successive norme attuative e regolamentari Comprende 9 articoli e 1 allegato (IX. Impianti termici civili) Sponsored by REGIONE PUGLIA Campo di applicazione – Titolo II, art. 282 Si applica agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore alle soglie stabilite dall’art. 269, comma 14 (impianti non sottoposti ad autorizzazione di cui al Titolo I) Per gli impianti con potenza termica nominale uguale o superiore alle soglie di cui sopra o per quelli con potenza superiore a 3 MWp e che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico o da gas, antracite, prodotti antracitosi o loro miscele, si applicano le disposizioni del Titolo I Sponsored by REGIONE PUGLIA Principali definizioni – Titolo II, art. 282 Impianto termico civile: impianto la cui produzione di calore è destinata al riscaldamento/climatizzazione degli ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari Potenza termica nominale: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari che costituiscono l’impianto Valore di soglia: potenza termica nominale dell’impianto pari a 0,035 MWp Responsabile dell’esercizio e della manutenzione: proprietario o terzo incaricato (art. 11, comma 1, D.P.R. 412/1993) Autorità competente: Comuni (se con più di 40.000 abitanti), altrimenti Province Sponsored by Caratteristiche e limiti (1/2) – Titolo II, art. 282 REGIONE PUGLIA Le caratteristiche tecniche da rispettare per gli impianti con potenza superiore al valore soglia sono riportate nella parte II dell’allegato IX Per gli stessi impianti i valori limite sono riportati nella parte III dell’allegato IX I valori di emissione sono controllati almeno annualmente Devono essere allegati al libretto di centrale i valori di emissione misurati e le indicazioni sul metodo di misura, le date di effettuazione, e il soggetto che ha effettuato le misure Sponsored by Caratteristiche e limiti (2/2) – Titolo II, art. 282 REGIONE PUGLIA Le misure annuali non sono dovute qualora l’impianto utilizzi i seguenti combustibili: gas naturale gas di città gas di petrolio liquefatto gasolio, kerosene e altri distillati leggeri o medi di petrolio emulsioni acqua/gasolio, acqua/kerosene, acqua/altri distillati leggeri o medi di petrolio biodiesel (purché siano regolarmente effettuate le manutenzioni di cui al D.P.R. 412/1993) Sponsored by REGIONE PUGLIA Installazione e modifiche – Titolo II, art. 284 Entro 90 gg. dall’installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza termica sopra soglia, il responsabile dell’esercizio trasmette all’A.C. denuncia redatta dall’installatore mediante apposito modulo (allegato IX, parte I) Per gli impianti in esercizio la denuncia doveva essere redatta e trasmessa dal responsabile dell’esercizio, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale (misure) Sponsored by Rendimento di combustione – Titolo II, art. 294 REGIONE PUGLIA I singoli impianti di combustione devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi e di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio se di potenza termica pari o superiore a: 1,5 MWp se soggetti al Titolo II 6 MWp se soggetti al Titolo I (salvo che l’autorizzazione non prescriva un limite al monossido di carbonio) N.B. Nell’allegato IX, parte II, la misurazione in continuo per impianti termici civili è richiesta sopra una potenza nominale di 1,16 MWp Sponsored by REGIONE PUGLIA Sanzioni – Titolo II, art. 288 Mancata redazione della denuncia (installazione o modifica), redazione incompleta o mancata trasmissione della stessa: - sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 € Impianto non conforme alle caratteristiche tecniche: - sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 € Mancato rispetto dei valori limite e mancato controllo annuale: - sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 € Sponsored by REGIONE PUGLIA Combustibili - Titolo III, D.L.gs.152/06 Comprende 8 articoli e 1 allegato (X Disciplina dei combustibili) Disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui al Tit. I e II della parte V del Codice, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche del gasolio marino Stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche Sponsored by REGIONE PUGLIA Sanzioni (1/2) – Titolo III, art. 296 Combustione di materiali e sostanze non conformi, ma non costituenti rifiuti: – arresto fino a 2 anni o ammenda da 258 a 1.032 € se in impianti del Titolo I – sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € se in impianti del Titolo II (salvo che dalla documentazione risulti la conformità, nel qual caso di applica l’art. 515 del c.p. per chi ha effettuato la messa in commercio) Sponsored by REGIONE PUGLIA Sanzioni (2/2) – Titolo III, art. 296 Mancato rispetto delle prescrizioni sul controllo in continuo del rendimento degli impianti di combustione: – arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 € per gli impianti del Titolo I – sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € per gli impianti del Titolo II Mancata denuncia degli impianti termici civili di potenza termica nominale > 0,035 MWp: – sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € Sponsored by REGIONE PUGLIA Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/81/CE RELATIVA AI LIMITI NAZIONALI DI EMISSIONE DI ALCUNI INQUINANTI ATMOSFERICI Sponsored by REGIONE PUGLIA D. Lgs. N. 171/2004 - Art. 3 Sono posti limiti alla quantità massima che è possibile emettere annualmente sul territorio nazionale di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca a partire dal 2010 Su proposta del Ministero dell’ambiente il CIPE delibererà il programma nazionale di riduzione delle emissioni Sponsored by Inventari e proiezioni - D. Lgs. N. 171/2004 , Art. 3 REGIONE PUGLIA L'Agenzia nazionale per la Protezione dell‘Ambiente e per i servizi Tecnici «APAT», e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformità ai criteri stabiliti dall‘All. II, gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui, e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati da un rapporto, contenente gli indicatori, i fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni, nonché le informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed economici di dette proiezioni Sponsored by REGIONE PUGLIA D. Lgs. N. 171/2004, Allegato II Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi SO2: 465 kton NOX: 990 kton COV: 1159 kton NH3; 419 kton Sponsored by REGIONE PUGLIA L. Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 NORME A TUTELA DELLA SALUTE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO. LIMITI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI POLICLORODIBENZODIOSSINA (PCDD) E POLICLORODIBENZOFURANI(PCDF) Sponsored by REGIONE PUGLIA Campo di Applicazione - Art. 1 Processi termici dell’industria metallurgica del solo settore relativo ai punti 2.1, 2.2 e 2.5 dell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 sviluppati all’interno di impianti soggetti ad AIA ai sensi del medesimo d.lgs. 59/2005 che sono una fonte di emissioni di PCDD e PCDF, quali: industria primaria del ferro e dell’acciaio; industria secondaria del ferro e dell’acciaio; industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi. Sponsored by REGIONE PUGLIA Vigilanza e Controllo - Art. 3 I gestori degli impianti già esistenti ed in esercizio devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e presentarlo all’ARPA PUGLIA per la relativa validazione e adozione dello stesso Per tutti gli impianti di nuova realizzazione, l’elaborazione del piano di campionamento e la validazione dello stesso da parte dell’ ARPA è adempimento essenziale ai fini de conseguimento delle autorizzazioni per l’entrata in esercizio Sponsored by Valori limite di emissione in atmosfera Art.2 REGIONE PUGLIA Gli impianti di nuova realizzazione devono adeguarsi ai valori limite ottenibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili, in particolare non devono essere superati i seguenti valori limite per gas di scarico: - somma di PCDD e PCDF 0,4 nanogrammi TEQ (tossicità equivalente) su metro cubo (ng TEQ/Nm3) Per gli impianti già esistenti è previsto un calendario per l’adeguamento ai detti valori limite (co. 2 mod. L. R. n.8/09) Sponsored by L. R. Puglia n.7 del 22.01.1999 (mod. art. 4 L.R. n. 17/2007) REGIONE PUGLIA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE. EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI. EMISSIONI NELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE. Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuto (1/2) L.R. n.7/99 In caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a percezione di odori molesti, l’azienda è tenuta a ricercare tecnologia idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione L’azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo l’ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei costituenti l’emissione stessa Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuto (2/2) L.R. n.7/99 Per le aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ( in Puglia: Brindisi, Taranto e Manfredonia), ai sensi dell’art.7 della L. n.349, modificata dalla L. 305/89, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera, è tenuto a far rientrare le stesse, in limiti più bassi del 20% di quelli autorizzati o previsti dall’art. 5 Sponsored by REGIONE PUGLIA UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2. Qualità dell’aria-ambiente 1. Emissioni in Atmosfera Sponsored by REGIONE PUGLIA D. LGS. n. 351 del 4 agosto 1999 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA QUADRO 96/62/CE IN MATERIA DI VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA AMBIENTE Sponsored by REGIONE PUGLIA D. Lgs. 351 /1999 - Contenuti (1/2) Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di: effettuare – entro 12 mesi dalla data di emanazione dei decreti relativi a valori limite, soglie di allarme e valori obiettivi – misure rappresentative per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente effettuare la valutazione della qualità dell’aria ambiente negli agglomerati, nelle zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita e nelle altre zone dove tali livelli superano il valore limite Sponsored by REGIONE PUGLIA D. Lgs. 351 /1999 – Contenuti (2/2) Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di: Attuare nel breve periodo per le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (zonizzazione) Redigere Piani di Risanamento per le zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori al valore limite Redigere Piani di Mantenimento per le zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite Garantire l’informazione alla popolazione sui livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera Sponsored by REGIONE PUGLIA L. Regionale Puglia n. 6 del 21.05.2008 Piano Regionale di Qualità dell’aria (PRQA) Zonizzazione del territorio in 4 aree con l’obiettivo di distinguere i Comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle diverse conseguenti misure da applicare Misure di risanamento volte a conseguire, per l’intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell’aria previsti dalla normativa nazionale vigente Sponsored by REGIONE PUGLIA Zonizzazione - Regol. Regionale n. 6/2008 Zona A: Comuni in cui, la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare Zona B: Comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti a IPPC Zona C: Comuni con superamenti dei valori limite causati da emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo insistono impianti industriali soggetti a IPPC Zona D : Comuni che non mostrano situazioni di criticità Sponsored by Misure di risanamento - Regol. Reg. n. 6/2008 REGIONE PUGLIA Miglioramento della mobilità nelle aree urbane Riduzione delle emissioni da impianti industriali Sviluppo delle politiche comunicazione ambientale Interventi per l’edilizia di educazione Sponsored by e REGIONE PUGLIA D.M. N. 60 del 02.04.2002 Decreto attuativo del D. Lgs. 351/99 Recepisce la direttiva 1999/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite per il benzene e il monossido di carbonio Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuti - D.M. n.60/2000 Nuove regole e limiti più severi per gli inquinanti che mettono a rischio l’aria della città e la salute delle persone Oltre ai valori limite si stabiliscono criteri e metodologie per: la misurazione e la raccolta dei dati i margini di tolleranza per ciascun inquinante le modalità di riduzione di tale margine la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti le modalità da seguire per tenere informata la popolazione sulla qualità dell’aria Sponsored by REGIONE PUGLIA Definizioni (1/2) - D.M. n. 60/2000 , art. 2 a) "ossidi d’azoto": la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo; b) PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 10 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%; c) PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 2,5 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%; Sponsored by REGIONE PUGLIA Definizioni (2/2) - D.M. n. 60/2000, art. 2 d) misurazione in siti fissi: una misurazione effettuata a norma dell‘art. 6 del D.Lgs. 351/99; e) evento naturale: eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, eventi di elevata ventosità, risospensione atmosferica (quale si verifica ad esempio in condizioni di persistente siccità accompagnata da stabilità atmosferica) e trasporto di materiale particolato naturale da regioni aride; f) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a V. Sponsored by REGIONE PUGLIA D.M. n.161 del 1/10/2002 REGOLAMENTO RECANTE DIRETTIVE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE, I CRITERI PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO E DEI PROGRAMMI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL D. LGS. 351/99 Sponsored by REGIONE PUGLIA Piani e Programmi per il mantenimento e/o risanamento della qualità dell’aria Art. 4 Elementi conoscitivi per l’elaborazione da parte delle Regioni di detti piani: Stato della qualità dell’aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 351/99 Sorgenti emissive quali risultano dagli inventari delle emissioni Ambito territoriale nel quale il piano si inserisce Normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico Sponsored by REGIONE PUGLIA Inventario delle Emissioni L’inventario delle emissioni è costituito da una serie organizzata di dati relativi alla quantità degli inquinanti introdotti in atmosfera da attività antropiche e da sorgenti naturali Rappresenta uno degli strumenti indispensabili per l’utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti per l’elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni nell’ambito dei piani e programmi Sponsored by REGIONE PUGLIA D.G.R. Puglia n. 1111 del 30.06.2009 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ARPA PUGLIA IN MATERIA DI GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E DEI RELATIVI STRUMENTI INEMAR (INVENTARIO DELLE EMISSIONI ARIA), CET (CATASTO DELLE EMISSIONI TERRITORIALI) e INES (INVENTARIO DELLE EMISSIONI) Sponsored by REGIONE PUGLIA D.G.R. n. 1111/2009 INEMAR è un software applicativo per la gestione dell’inventario delle emissioni (INES) che a sua volta è una banca dati essenziale per l’attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ( D.G.R. n. 128 del 14/02/ 2006) Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuti (1/2) - D.G.R. n. 1111/2009 Istituzione e attuazione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera Identificazione del catasto delle emissioni territoriali della Puglia (CET), quale strumento attraverso il quale le aziende trasmettano annualmente, per via informatica, i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, oltre che le informazioni riguardanti il ciclo produttivo ed i punti di emissione ai sensi del D. Lgs. 156/06, in aggiunta alla trasmissione dei documenti cartacei al soggetto autorizzatore Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuti (2/2) - D.G.R. n. 1111/2009 Affidamento ad ARPA Puglia per il triennio 2009- 2011 dell’implementazione, gestione e aggiornamento dell’INES attraverso l’INEMAR Affidamento all’ARPA per il triennio 2009-2011 del mantenimento, gestione e aggiornamento del CET Affidamento all’ARPA Puglia dell’attività di validazione delle dichiarazioni INES ai sensi del D.M. 23.11.2001 e sue modifiche Sponsored by REGIONE PUGLIA CET- INEMAR - INES (1/2) Questi strumenti: consentono di migliorare lo stato della conoscenza in materia ambientale da parte degli Enti Pubblici rappresentano degli utili strumenti necessari per la valutazione dell’efficacia delle azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni permettono di ottemperare agli obblighi nazionali e comunitari in materia di informazione ambientale sulla qualità dell’aria Sponsored by REGIONE PUGLIA CET - INEMAR - INES (2/2) supportano le attività di pianificazione locale ai fini della corretta allocazione delle attività produttive ad eventuale impatto ambientale consentono la formulazione di modelli previsionali e diffusionali sullo stato della qualità dell’aria sono necessari per l’implementazione e l’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni regionali in atmosfera Sponsored by REGIONE PUGLIA D.G.R. n. 2613 del 28/12/2009 I gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni devono compilare ed aggiornare annualmente, o secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, il CET della Regione Puglia, contenente i dati sulle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalla stessa azienda. Sponsored by REGIONE PUGLIA D.G. Regione Puglia n. 29.09.2003 Approvazione del Programma di azioni per l’ambiente (PTTA) della Regione Puglia articolato in IX Assi di riferimento, tra i quali: Asse VI: Sviluppo dell’attività di monitoraggio e controllo ambientale Asse VII: Definizione dei Piani regionali di qualità Ambiente Nel l’ambito del PTTA sono previste le misure 6a e 7a: Adeguamento della Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria (RRQA) da affidare all’esecuzione dell’ARPA Piano Regionale di Qualità dell’Aria Sponsored by REGIONE PUGLIA D.G. Regione Puglia n. 1703/2004 Approvazione della convenzione tra Regione Puglia, ARPA, Università degli Studi di Bari (Centro Metea), Università degli Studi di Lecce-CNR-ISAC per: attuazione del PTTA con riferimento alle linee di intervento 6a (Adeguamento della Rete Regionale di monitoraggio di qualità dell’aria) e 7a (Piano Regionale della Qualità dell’Aria) Per la realizzazione di tali linee di intervento, si sono individuati una serie di strumenti esecutivi propedeutici quali l’INES e modelli di dispersione degli inquinanti Sponsored by REGIONE PUGLIA L.R. Puglia n. 6 del 22.01.1999 ISTITUZIONE DELL ARPA (AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L’AMBIENTE) QUALE ORGANO TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE Sponsored by Compiti dell’ARPA (L.R. n.6/99 mod. Art. 4, L.R. n27/06) REGIONE PUGLIA Promuove sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni d’inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale Presta supporto alla Regione nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.17/2000, e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell’ambiente di interesse regionale Fornisce supporto tecnico scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive e alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazione in materia Sponsored by ambientale REGIONE PUGLIA Compiti dell’ARPA Elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati Provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d’inquinamento ambientale Svolge indagini per gli enti locali territoriali e per le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale Sponsored by REGIONE PUGLIA D. LGS. N. 183 del 21.05.2004 Nuovi limiti di concentrazione dell’ozono in atmosfera Valori Bersaglio, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e di allarme Sponsored by L. n. 413/1997 (mod. D. Lgs. n.66/05; D. Lgs. n. 152/2006) REGIONE PUGLIA MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA BENZENE Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuto - L. n. 413/1997 I Sindaci dei Comuni possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all’art.7, co. 1 lett. a e b del D. Lgs. 285/92, n.285 e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con D. M. n.163/99 Sponsored by D. Lgs. n. 1529 del 09/08/2007 (mod. D. Lgs. n.12/2008) REGIONE PUGLIA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/107/CE IN MATERIA DI ARSENICO, CADMIO, MERCURIO, NICHEL E GLI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI NELL’ARIA AMBIENTE Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuto - D. Lgs. n. 1529 Rispetto delle norme per il perseguimento del valore obiettivo relativo agli inquinanti oggetto della normativa (All. I) Rispetto delle norme concernenti le soglie di valutazione superiori o inferiori degli inquinanti nonché i criteri per valutarne il superamento contenute nell’art. 2 Sponsored by D. Lgs. n. 161 del 27/03/2006 (mod. D. Lgs. n. 33/2008) REGIONE PUGLIA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL’USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI E IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA Sponsored by REGIONE PUGLIA Contenuto - D. Lgs. n. 161 I prodotti elencati nell’all. I ( pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria) possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV ( composti organici volatili) uguale o inferiore ai valori limite previsti nell’all. II e se sono etichettati in conformità all’art 4, nell’ottica di prevenire o di limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei COV Sponsored by REGIONE PUGLIA Norme in materia di inquinamento atmosferico urbano derivante dalla circolazione dei veicoli D.M. n.163 del 21.04.1999: “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.” D. Lgs. N. 385 del 30.04.1992: “Nuovo codice della strada” Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.07.1998: “Controllo dei gas di scarico dei veicoli < bollino blu>” D.M. del 27.03.98: “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” D.M. del 25.01.2000 – D.M. 29.05.2000: “Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche” Sponsored by