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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE E
REGIONALE (PUGLIA)
Progetto BITair
Un sistema di Business Intelligence Territoriale innovativo per la
gestione della qualità dell’aria a livello locale
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Introduzione
La normativa Italiana, attuativa delle direttive europee
in materia di tutela dall’inquinamento, si articola su due
piani:
la qualità dell’aria
la disciplina delle emissioni in atmosfera.
La prima fissa i limiti di accettabilità e i requisiti di
qualità dell’aria nei centri urbani e più in generale sul
territorio
La seconda è rivolta al controllo dell’inquinamento
prodotto dalle aziende attraverso l’individuazione di
parametri di riferimento che devono essere fissati per
le varie sostanze inquinanti.
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
1. Emissioni in Atmosfera
2. Qualità dell’aria-ambiente
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Definizione di Inquinamento Atmosferico
“Ogni modificazione dell'aria atmosferica
dovuta all’introduzione nella stessa di una o
più sostanze in quantità e con caratteristiche
tali da ledere o costituire un pericolo per la
salute umana o per la qualità dell’ambiente
oppure tali da ledere i beni materiali o
compromettere gli usi legittimi dell’ambiente
(D.Lgs. 152/2006, art. 268)”
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Inquinanti tipici dell'atmosfera
Ossidi di zolfo (SOx)
Ossidi di azoto (NOx)
Monossido di carbonio (CO)
Composti Organici Volatili (COV): alogenati e non
Particolato Totale Sospeso (PTS)
PM10 e PM2,5 (frazioni di PTS, le cui particelle hanno un diametro
inferiore o uguale a 10 e 2,5 µm, rispettivamente)
Ozono (O3)
Benzene (C6H6)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
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Fonti dell'inquinamento atmosferico
Fonti Antropiche:
stazionarie (e.g. insediamenti civili,impianti industriali)
mobili (e.g. autoveicoli a benzina o gasolio)
Fonti Naturali
Polveri sahariane
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Storia delle Norme delle Emissioni in
Atmosfera
L. 615/1966 (legge antismog):
emissioni da impianti industriali, impianti civili, motori
Diesel;
D.P.R. 203/1988:
emissioni da impianti industriali e di pubblica utilità;
D. Lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente):
integra la disciplina degli impianti industriali (D.P.R.
203/1988) con quella degli impianti civili (L. 615/1966)
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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
NORME IN MATERIA DI TUTELA
DELL’ARIA E DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA
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Struttura del D. Lgs. 152/06
La disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta
nella Parte V del codice che Comprende 32 articoli e 10
allegati ed è divisa in 3 titoli:
Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281)
Titolo II – Impianti termici civili (artt. 282-290)
Titolo III – Combustibili (artt. 291-298)
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Aspetti generali
Gli articoli e gli allegati derivano dall’accorpamento in
un unico testo delle disposizioni previgenti in materia
di emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/1988, e
successivi decreti attuativi, norme sugli impianti
termici civili e sui combustibili)
Le disposizioni preesistenti sono integrate con alcune
prescrizioni nuove che modificano il quadro degli
adempimenti e dei vincoli
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Normativa abrogata (1/3)
L. 615/1966 (legge antismog)
D.P.R. 1391/1970 (impianti termici civili)
D.M. 10/03/1987, n.105 (limiti di emissione in atmosfera da
impianti termoelettrici a vapore)
D.P.R. 203/1988 (preesistenti norme quadro)
D.M. 8 maggio 1989 (grandi impianti di combustione)
D.P.C.M. 21/7/1989 (attuazione e interpretazione D.P.R.
203/88)
D.M. 12/7/1990 (limiti agli impianti esistenti)
D.P.R. 25/7/1991 (mod. e integrazioni al D.P.C.M. 21/7/89)
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Normativa abrogata (2/3)
D.M. 21/12/1995 (metodi di controllo emissioni)
D.M.
16/05/1996
(requisiti tecnici di omologazione, di
installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei
vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti)
D.M. 20/01/1999, n.76 (norme per l'installazione dei dispositivi
di recupero dei vapori di benzina presso i distributori)
Art. 4, della Legge 413/1997 (misure urgenti per la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene)
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Normativa abrogata (3/3)
D.M.
21/01/2000,
n.
107
(norme
tecniche per
l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del
controllo delle emissioni dei vapori )
D.P.C.M. 395/2001 (zolfo in combustibili liquidi)
D.P.C.M. 8/03/2002 (combustibili)
Art. 12, co. 8, del D. Lgs. n. 387/2003 (attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità. Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative)
D.M. 44/2004 (COV)
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Normativa in vigore
L. 549/1993 (sostanze lesive per l’ozono stratosferico)
D. Lgs. 171/2004 (tetti alle emissioni complessive nazionali)
D. Lgs. 133/2005 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in
materia di incenerimento dei rifiuti)
D. Lgs. 216/2006 (gas ad effetto serra)
Disposizioni sulla qualità dell’aria
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Titolo I – D. Lgs. 252/06
PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA D’ IMPIANTI
E ATTIVITÀ
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Titolo I - D. Lgs. 252/06
Comprende 15 articoli e 8 allegati. Gli Allegati sono:
I: Valori di emissione e prescrizioni
II: Grandi impianti di combustione
III:Emissioni di composti organici volatili
IV:
Impianti e attività in deroga
V: Polveri e sostanze organiche liquide
VI:
Criteri per la valutazione della conformità dei
valori
misurati ai valori limite di
emissione
VII:Operazioni di deposito della benzina e sua
distribuzione
dai
terminali
agli
impianti
di
distribuzione
VIII: Impianti di distribuzione di benzina
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Campo di applicazione - Titolo I, art.267
Gli impianti, inclusi gli impianti termici non disciplinati dal
Titolo II, e le attività che generano emissioni in
atmosfera.
Attività lavorative, in assenza di impianto, se svolte in
luogo a ciò adibito e in modo non occasionale (art. 269,
c. 10 e 12):
• verniciatura
• lavorazione, trasformazione o conservazione di
materiali agricoli
• produzione, manipolazione, trasporto, carico,
scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti
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Autorizzazioni – Titolo I, art. 269
Tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera
devono essere autorizzati da un’ Autorità Competente
L’autorizzazione stabilisce le modalità di captazione e
convogliamento per le emissioni convogliabili, i valori
limite, le prescrizioni, i metodi di campionamento ed
analisi, il periodo intercorrente tra la messa in esercizio
e la messa a regime nonché il numero di
campionamenti
L’autorizzazione deve essere acquisita prima
dell’installazione o esercizio di nuovi impianti, e prima
della realizzazione di trasferimenti e modifiche
sostanziali agli stessi
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Autorizzazione alle emissioni
L’autorizzazione alle emissioni è sostituita:
– dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti
soggetti alla normativa Integrate Pollution Prevention and Control
(IPPC), (D. Lgs. 59/2005)
– dall’autorizzazione allo smaltimento e recupero di rifiuti in
procedura ordinaria (art. 208) o semplificata (artt. 214, 216, per le
modifiche sostanziali delle emissioni individuate dalle specifiche
norme tecniche)
– Dai provvedimenti
positivi circa la valutazione di impatto
ambientale (VIA) che, ai sensi delle leggi regionali, assorbono le
autorizzazioni ambientali
– Dalle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili (D. Lgs. 387/2003, art. 12)
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Autorizzazione alle emissioni Titolo I,
artt.269-272
Non sono sottoposti ad autorizzazione:
impianti elencati dai commi 14 e 16, art. 269 ( e.g.: impianti di
combustione alimentati a olio combustibile di potenza termica nominale inferiore a
0,3 MW; impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1MW,
alimentati a biomasse di cui all’all. X, a gasolio, o a biodiesel; impianti di deposito
di oli minerali, compresi i gas liquefatti.)
impianti con emissioni scarsamente rilevanti elencati nella parte I
dell’all. IV alla parte quinta
(e.g.: Impianti adibiti esclusivamente a
lavorazioni meccaniche con l’esclusione di attività di verniciatura, trattamento
superficiale dei metalli e smerigliature; impianti di aspirazione situati in laboratori
orafi, odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di
servizio e cura della persona; impianti destinati alla decorazione di piastrelle
ceramiche senza procedimento di cottura)
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AIA – D. Lgs n. 59/2005
Attività sottoposte ad AIA (Allegato I):
attività energetiche
produzione e trasformazione di metalli
industria dei prodotti minerali
industria chimica
gestione dei rifiuti
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
altre attività quali quella dell’industria cartaria e
alimentare ivi specificamente definite
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Autorizzazioni in via generale – Titolo, art.272
Per particolari categorie di impianti, indicati alla parte II
dell’all. IV e individuati in relazione al tipo ed alle modalità
di produzione (e.g. pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di
impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo di complessivo di
solventi non superiore a 20 kg; tipografia, litografia, serigrafia, con
l’utilizzo di prodotti per la stampa giornaliero massimo complessivo non
superiore a 30 kg; verniciatura, laccatura, doratura, di mobili ed altri
oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non
superiore a 15 tonnellate/anno.) l’A.C. (Autorità competente)
può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale,
nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione,
prescrizioni,
tempi
di
adeguamento,
metodi
di
campionamento e di analisi e periodicità dei controlli
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Domanda di autorizzazione – Titolo I, art.
269
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Domanda indirizzata all’A. C. accompagnata da:
progetto dell’impianto
tecniche adottate per limitare le emissioni in quantità
e qualità
modalità di esercizio
tipo, quantità e caratteristiche dei combustibili
utilizzati
relazione tecnica di descrizione del processo
produttivo in cui si inserisce l’attività a cui l’impianto è
destinato, indicante il periodo intercorrente tra messa
in esercizio e messa a regime
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Contenuti dell’autorizzazione – Titolo I, art.
269
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modalità di captazione e convogliamento per le
emissioni convogliabili
valori limite di emissione, prescrizioni, metodi di
campionamento e analisi, criteri per la valutazione
della conformità dei valori misurati ai valori limite,
periodicità dei controlli in capo al gestore
prescrizioni per il contenimento delle emissioni
diffuse
periodo intercorrente tra messa in esercizio (da
comunicarsi almeno 15 gg. prima) e messa a regime
la data per comunicare i dati relativi alle emissioni
effettuate in un periodo continuativo non < 10 gg.
dalla messa a regime, la durata di detto periodo e il
numero di campionamenti
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Convogliamento delle emissioni - Titolo I,
art. 270
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In sede di autorizzazione l’A.C. verifica se le
emissioni diffuse di un impianto o macchinario sono
convogliabili sulla base delle migliori tecniche
disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione e il
convogliamento
Ciascun impianto o macchinario deve avere un solo
punto di emissione, salvo impossibilità tecnica, nel
qual caso i limiti in flusso di massa o in fattore di
emissione sono riferiti all’impianto nel suo
complesso. Gli impianti preesistenti si adeguano
entro i tre anni successivi al primo rinnovo
dell’autorizzazione
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Inosservanza prescrizioni autorizzative - Titolo I,
art. 278
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In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, l’A.C. - a seconda della gravità
dell’infrazione - procede a:
diffida con un termine per sanare l’irregolarità
diffida con sospensione dell’attività per un periodo
determinato in caso di pericolo per la salute o per
l’ambiente
revoca dell’autorizzazione e cessazione dell’attività in
caso di mancato adeguamento a quanto impartito con
la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni comporti situazioni di pericolo o di danno
per la salute o per l’ambiente
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Sanzioni (1/3) - Titolo I, art. 279
Chi inizia a installare o esercisce un impianto o chi
esercita un’attività senza autorizzazione, con
autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata
o dopo l’ordine di chiusura o cessazione:
- arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 258 a
1.032 €
Chi
attua una modifica sostanziale senza
autorizzazione:
- arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 €
Chi attua una modifica non sostanziale senza la
preventiva comunicazione:
- ammenda fino a 1.000 €
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Sanzioni (2/3) - Titolo I, art. 279
Violazione dei limiti di emissione o le prescrizioni
dell’autorizzazione, dell’allegato 1 o comunque
imposte dall’A.C.:
– arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 1.032 €;
sempre l’arresto fino a 1 anno se il superamento dei
valori limite comporta anche il superamento dei valori
limite di qualità dell’aria
Mancata comunicazione della messa in esercizio:
– arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 €
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Sanzioni (3/3) - Titolo I, art. 279
Mancata comunicazione dei dati sulle emissioni:
– arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 €
Mancata adozione delle misure atte a evitare un
aumento anche temporaneo delle emissioni per
impianti autorizzati in via provvisoria o tacita, fino alla
pronuncia definitiva:
– arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 €
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Autorità Competente – Titolo I, art.268
In virtù delle Leggi della Regione Puglia n.17/2000 e
n.17/2007, le funzioni e i compiti amministrativi relativi al
rilascio e alla revoca delle autorizzazioni alle emissioni e
dell’AIA sono delegate alle Province competenti per
territorio.
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D.G.R. Puglia n.100 del 15/02/2007
I gestori degli impianti in esercizio alla data del 29/4/06
(entrata in vigore della Parte V D.lgs. N.152/06)
autorizzati – anche in via provvisoria , in forma esplicita
o tacita – ai sensi del DPR 203/88, devono presentare,
pena decadenza della precedente autorizzazione,
domanda di rinnovo ex artt. 269 e 281 co.1 del D. Lgs.
N.152/06.
L’istanza di autorizzazione deve essere formalizzata nel
rispetto del calendario previsto dalla delibera in oggetto
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Delibera della Giunta Regione Puglia n.
1388/2006
Compiti dell’ARPA Puglia nell’ambito del
procedimento di AIA:
partecipa alle attività istruttorie dei complessi
IPPC
effettua (ai sensi del D. Lgs. N.59/2005 e
s.m.i.) le attività di controllo ambientale dei
complessi IPPC della Puglia, in qualità di ente
delegato regionale
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D.G.R. Puglia n. 2613 del 28.12.2009
EMISSIONI IN ATMOSFERA D. LGS.
N.152/2006, ART.269, Co. 4; ART. 281 Co. 1.
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE
COMUNICAZIONI INERENTI L’ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLA
NORMATIVA
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Contenuto del D.G.R. n. 2613/2009
Tutte le comunicazioni, referti analitici, note o
richieste inerenti l’esercizio degli impianti, devono
essere trasmesse alle Province competenti per
territorio ed al DAP (Dipartimenti Ambientali
Provinciali) dell’ ARPA Puglia
I gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle
emissioni
devono
compilare
ed
aggiornare
annualmente, o secondo quanto previsto nel
provvedimento autorizzativo, il Catasto informatizzato
delle Emissioni Territoriali (CET) contenente i dati
delle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli
periodici delle emissioni in aria, effettuati
periodicamente dalle stesse aziende
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Composti organici volatili (COV) - Titolo I,
art. 275
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La disciplina comunitaria delle emissioni di composti
organici volatili, già recepita con il D.M. 44/2004, è
ora contenuta nell’art. 275 e nell’allegato III del
codice dell’ambiente.
Il suddetto recepimento è avvenuto senza modifiche
significative
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Composti organici volatili (COV)
L’Allegato III alla parte V del D. Lgs 152/06 stabilisce
i valori limite di emissione, le modalità di
monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri
per la valutazione della conformità dei valori misurati
ai valori limite e le modalità di redazione del piano di
gestione dei solventi
Il rispetto dei valori limite di emissione previsti è
assicurato mediante l’applicazione delle migliori
tecniche disponibili
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Grandi impianti di combustione - Titolo I, art.
273, 274
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Disposizioni
applicabili agli impianti di potenza
termica nominale non inferiore a 50 MWp, esclusi
quelli che utilizzano direttamente i prodotti di
combustione nei processi produttivi
I limiti per gli impianti nuovi e esistenti sono riportati
nell’allegato II
Possibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione che
gli impianti di potenzialità inferiore a 50 MWp
vengano considerati come un unico impianto se le
emissioni possono essere convogliate ad un unico
camino
Denuncia annuale ad APAT entro il 31 maggio
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Impianti Termici Civili - Titolo II, D. Lgs.
152/06
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Corrisponde alla L. 615/1966 e alle successive
norme attuative e regolamentari
Comprende 9 articoli e 1 allegato (IX. Impianti termici
civili)
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Campo di applicazione – Titolo II, art. 282
Si applica agli impianti termici civili con potenza
termica nominale inferiore alle soglie stabilite dall’art.
269, comma 14 (impianti non sottoposti ad
autorizzazione di cui al Titolo I)
Per gli impianti con potenza termica nominale uguale
o superiore alle soglie di cui sopra o per quelli con
potenza superiore a 3 MWp e che utilizzano carbone
da vapore, coke metallurgico o da gas, antracite,
prodotti antracitosi o loro miscele, si applicano le
disposizioni del Titolo I
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Principali definizioni – Titolo II, art. 282
Impianto termico civile: impianto la cui produzione di
calore è destinata al riscaldamento/climatizzazione
degli ambienti o al riscaldamento di acqua per usi
igienici e sanitari
Potenza termica nominale: somma delle potenze
termiche nominali dei singoli focolari che
costituiscono l’impianto
Valore di soglia: potenza termica nominale
dell’impianto pari a 0,035 MWp
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione:
proprietario o terzo incaricato (art. 11, comma 1,
D.P.R. 412/1993)
Autorità competente: Comuni (se con più di 40.000
abitanti), altrimenti Province
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Caratteristiche e limiti (1/2) – Titolo II, art.
282
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Le caratteristiche tecniche da rispettare per gli
impianti con potenza superiore al valore soglia sono
riportate nella parte II dell’allegato IX
Per gli stessi impianti i valori limite sono riportati nella
parte III dell’allegato IX
I valori di emissione sono controllati almeno
annualmente
Devono essere allegati al libretto di centrale i valori di
emissione misurati e le indicazioni sul metodo di
misura, le date di effettuazione, e il soggetto che ha
effettuato le misure
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Caratteristiche e limiti (2/2) – Titolo II, art.
282
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Le misure annuali non sono dovute qualora l’impianto
utilizzi i seguenti combustibili:
gas naturale
gas di città
gas di petrolio liquefatto
gasolio, kerosene e altri distillati leggeri o medi di
petrolio
emulsioni acqua/gasolio, acqua/kerosene, acqua/altri
distillati leggeri o medi di petrolio
biodiesel (purché siano regolarmente effettuate le
manutenzioni di cui al D.P.R. 412/1993)
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Installazione e modifiche – Titolo II, art. 284
Entro 90 gg. dall’installazione o modifica di un
impianto termico civile di potenza termica sopra
soglia, il responsabile dell’esercizio trasmette all’A.C.
denuncia redatta dall’installatore mediante apposito
modulo (allegato IX, parte I)
Per gli impianti in esercizio la denuncia doveva
essere redatta e trasmessa dal responsabile
dell’esercizio, accompagnata dai documenti allegati
al libretto di centrale (misure)
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Rendimento di combustione – Titolo II, art.
294
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I singoli impianti di combustione devono essere dotati
di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi e
di un analizzatore per la misurazione e la
registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del
monossido di carbonio se di potenza termica pari o
superiore a:
1,5 MWp se soggetti al Titolo II
6 MWp se soggetti al Titolo I (salvo che
l’autorizzazione non prescriva un limite al monossido
di carbonio)
N.B. Nell’allegato IX, parte II, la misurazione in continuo per impianti
termici civili è richiesta sopra una potenza nominale di 1,16 MWp
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Sanzioni – Titolo II, art. 288
Mancata redazione della denuncia (installazione o
modifica), redazione incompleta o mancata
trasmissione della stessa:
- sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 €
Impianto non conforme alle caratteristiche tecniche:
- sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 €
Mancato rispetto dei valori limite e mancato controllo
annuale:
- sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 €
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Combustibili - Titolo III, D.L.gs.152/06
Comprende 8 articoli e 1 allegato (X Disciplina dei
combustibili)
Disciplina le caratteristiche merceologiche dei
combustibili che possono essere utilizzati negli
impianti di cui al Tit. I e II della parte V del Codice,
inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche
merceologiche del gasolio marino
Stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei
combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad
ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi
di misura delle caratteristiche merceologiche
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Sanzioni (1/2) – Titolo III, art. 296
Combustione di materiali e sostanze non conformi,
ma non costituenti rifiuti:
– arresto fino a 2 anni o ammenda da 258 a 1.032 €
se in impianti del Titolo I
– sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € se in
impianti del Titolo II (salvo che dalla documentazione
risulti la conformità, nel qual caso di applica l’art. 515
del c.p. per chi ha effettuato la messa in commercio)
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Sanzioni (2/2) – Titolo III, art. 296
Mancato rispetto delle prescrizioni sul controllo in
continuo del rendimento degli impianti di
combustione:
– arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 €
per gli impianti del Titolo I
– sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € per gli
impianti del Titolo II
Mancata denuncia degli impianti termici civili di
potenza termica nominale > 0,035 MWp:
– sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €
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Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2001/81/CE RELATIVA AI LIMITI
NAZIONALI DI EMISSIONE DI
ALCUNI INQUINANTI
ATMOSFERICI
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D. Lgs. N. 171/2004 - Art. 3
Sono posti limiti alla quantità massima che è
possibile emettere annualmente sul territorio
nazionale di biossido di zolfo, ossidi di azoto,
composti organici volatili e ammoniaca a partire dal
2010
Su proposta del Ministero dell’ambiente il CIPE
delibererà il programma nazionale di riduzione delle
emissioni
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Inventari e proiezioni - D. Lgs. N. 171/2004 ,
Art. 3
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L'Agenzia nazionale per la Protezione dell‘Ambiente
e per i servizi Tecnici «APAT», e l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in
conformità ai criteri stabiliti dall‘All. II, gli inventari
provvisori e definitivi delle emissioni di cui, e, sulla
base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse
emissioni
Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono
corredati da un rapporto, contenente gli indicatori, i
fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai
manuali e alle banche dati utilizzati per la
predisposizione degli inventari e delle proiezioni delle
emissioni, nonché le informazioni necessarie alla
valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali
ed economici di dette proiezioni
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D. Lgs. N. 171/2004, Allegato II
Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo
(SO2), ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili
(COV) e ammoniaca (NH3) da raggiungere entro il
2010 e negli anni successivi
SO2: 465 kton
NOX: 990 kton
COV: 1159 kton
NH3; 419 kton
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L. Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008
NORME A TUTELA DELLA SALUTE
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO.
LIMITI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI
POLICLORODIBENZODIOSSINA (PCDD) E
POLICLORODIBENZOFURANI(PCDF)
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Campo di Applicazione - Art. 1
Processi termici dell’industria metallurgica del solo
settore relativo ai punti 2.1, 2.2 e 2.5 dell’allegato I del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 sviluppati
all’interno di impianti soggetti ad AIA ai sensi del
medesimo d.lgs. 59/2005 che sono una fonte di
emissioni di PCDD e PCDF, quali:
industria primaria del ferro e dell’acciaio;
industria secondaria del ferro e dell’acciaio;
industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi.
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Vigilanza e Controllo - Art. 3
I gestori degli impianti già esistenti ed in esercizio
devono elaborare un piano per il campionamento in
continuo dei gas di scarico e presentarlo all’ARPA
PUGLIA per la relativa validazione e adozione dello
stesso
Per tutti gli impianti di nuova realizzazione,
l’elaborazione del piano di campionamento e la
validazione dello stesso da parte dell’ ARPA è
adempimento essenziale ai fini de conseguimento delle
autorizzazioni per l’entrata in esercizio
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Valori limite di emissione in atmosfera Art.2
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Gli impianti di nuova realizzazione devono adeguarsi
ai valori limite ottenibili con l’applicazione delle
migliori tecnologie disponibili, in particolare non
devono essere superati i seguenti valori limite per
gas di scarico:
- somma di PCDD e PCDF 0,4 nanogrammi TEQ
(tossicità equivalente) su metro cubo (ng TEQ/Nm3)
Per gli impianti già esistenti è previsto un calendario
per l’adeguamento ai detti valori limite (co. 2 mod. L.
R. n.8/09)
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L. R. Puglia n.7 del 22.01.1999 (mod. art. 4 L.R. n.
17/2007)
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DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIFERE
DELLE AZIENDE.
EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI.
EMISSIONI NELLE AREE AD ELEVATO
RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE.
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Contenuto (1/2)
L.R. n.7/99
In caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a
percezione di odori molesti, l’azienda è tenuta a
ricercare tecnologia idonee ad eliminare ogni
inconveniente alla popolazione
L’azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche
dopo l’ottenimento di autorizzazione, la quantità e la
qualità dei costituenti l’emissione stessa
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Contenuto (2/2) L.R. n.7/99
Per le aree dichiarate a elevato rischio di crisi
ambientale ( in Puglia: Brindisi, Taranto e Manfredonia),
ai sensi dell’art.7 della L. n.349, modificata dalla L.
305/89, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri
emissioni in atmosfera, è tenuto a far rientrare le
stesse, in limiti più bassi del 20% di quelli autorizzati o
previsti dall’art. 5
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
2. Qualità dell’aria-ambiente
1. Emissioni in Atmosfera
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D. LGS. n. 351 del 4 agosto 1999
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
QUADRO 96/62/CE IN MATERIA DI
VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA
QUALITA’ DELL’ARIA AMBIENTE
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D. Lgs. 351 /1999 - Contenuti (1/2)
Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di:
effettuare – entro 12 mesi dalla data di emanazione
dei decreti relativi a valori limite, soglie di allarme e
valori obiettivi – misure rappresentative per la
valutazione preliminare della qualità dell’aria
ambiente
effettuare la valutazione della qualità dell’aria
ambiente negli agglomerati, nelle zone in cui il livello,
durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il
valore limite e la soglia di valutazione superiore
stabilita e nelle altre zone dove tali livelli superano il
valore limite
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D. Lgs. 351 /1999 – Contenuti (2/2)
Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di:
Attuare nel breve periodo per le zone del proprio
territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti
comportano il rischio di superamento dei valori limite
e delle soglie di allarme (zonizzazione)
Redigere Piani di Risanamento per le zone e negli
agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono
superiori al valore limite
Redigere Piani di Mantenimento per le zone e negli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite
Garantire l’informazione alla popolazione sui livelli di
concentrazione degli inquinanti in atmosfera
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L. Regionale Puglia n. 6 del 21.05.2008
Piano Regionale di Qualità dell’aria (PRQA)
Zonizzazione del territorio in 4 aree con l’obiettivo di
distinguere i Comuni in funzione della tipologia di
emissione a cui sono soggetti e delle diverse
conseguenti misure da applicare
Misure di risanamento volte a conseguire, per l’intero
territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità
dell’aria previsti dalla normativa nazionale vigente
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Zonizzazione - Regol. Regionale n. 6/2008
Zona A: Comuni in cui, la principale sorgente di
inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico
veicolare
Zona B: Comuni sul cui territorio ricadono impianti
industriali soggetti a IPPC
Zona C: Comuni con superamenti dei valori limite
causati da emissioni da traffico veicolare e sul cui
territorio al contempo insistono impianti industriali
soggetti a IPPC
Zona D : Comuni che non mostrano situazioni di
criticità
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Misure di risanamento - Regol. Reg. n.
6/2008
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Miglioramento della mobilità nelle aree urbane
Riduzione delle emissioni da impianti industriali
Sviluppo
delle
politiche
comunicazione ambientale
Interventi per l’edilizia
di
educazione
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e
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D.M. N. 60 del 02.04.2002
Decreto attuativo del D. Lgs. 351/99
Recepisce la direttiva 1999/CE
del Consiglio
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di
azoto, le particelle e il piombo, e la direttiva
2000/69/CE relativa ai valori limite per il benzene e il
monossido di carbonio
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Contenuti - D.M. n.60/2000
Nuove regole e limiti più severi per gli inquinanti che
mettono a rischio l’aria della città e la salute delle
persone
Oltre ai valori limite si stabiliscono criteri e
metodologie per:
la misurazione e la raccolta dei dati
i margini di tolleranza per ciascun inquinante
le modalità di riduzione di tale margine
la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti
le modalità da seguire per tenere informata la
popolazione sulla qualità dell’aria
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Definizioni (1/2) - D.M. n. 60/2000 , art. 2
a) "ossidi d’azoto": la somma di monossido e
biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed
espressa come biossido di azoto in microgrammi per
metro cubo;
b) PM10: la frazione di materiale particolato sospeso
in aria ambiente che passa attraverso un sistema di
separazione in grado di selezionare il materiale
particolato di diametro aerodinamico di 10 µm, con
una efficienza di campionamento pari al 50%;
c) PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso
in aria ambiente che passa attraverso un sistema di
separazione in grado di selezionare il materiale
particolato di diametro aerodinamico di 2,5 µm, con
una efficienza di campionamento pari al 50%;
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Definizioni (2/2) - D.M. n. 60/2000, art. 2
d) misurazione in siti fissi: una misurazione effettuata
a norma dell‘art. 6 del D.Lgs. 351/99;
e) evento naturale: eruzioni vulcaniche, attività
sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei,
eventi di elevata ventosità, risospensione atmosferica
(quale si verifica ad esempio in condizioni di
persistente siccità accompagnata da stabilità
atmosferica) e trasporto di materiale particolato
naturale da regioni aride;
f) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante in un dato periodo di tempo, espressa
secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a
V.
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D.M. n.161 del 1/10/2002
REGOLAMENTO RECANTE DIRETTIVE
TECNICHE PER LA VALUTAZIONE
PRELIMINARE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
AMBIENTE, I CRITERI PER
L’ELABORAZIONE DEL PIANO E DEI
PROGRAMMI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL
D. LGS. 351/99
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Piani e Programmi per il mantenimento e/o risanamento
della qualità dell’aria Art. 4
Elementi conoscitivi per l’elaborazione da parte delle
Regioni di detti piani:
Stato della qualità dell’aria, quale risulta dalla
valutazione di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 351/99
Sorgenti emissive quali risultano dagli inventari delle
emissioni
Ambito territoriale nel quale il piano si inserisce
Normativa vigente in materia di inquinamento
atmosferico
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Inventario delle Emissioni
L’inventario delle emissioni è costituito da una serie
organizzata di dati relativi alla quantità degli inquinanti
introdotti in atmosfera da attività antropiche e da
sorgenti naturali
Rappresenta uno degli strumenti indispensabili per
l’utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in
atmosfera degli inquinanti per l’elaborazione di scenari
di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni
nell’ambito dei piani e programmi
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D.G.R. Puglia n. 1111 del 30.06.2009
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
CON ARPA PUGLIA IN MATERIA DI GESTIONE,
IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE
BANCHE DATI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
E DEI RELATIVI STRUMENTI INEMAR
(INVENTARIO DELLE EMISSIONI ARIA), CET
(CATASTO DELLE EMISSIONI TERRITORIALI) e
INES (INVENTARIO DELLE EMISSIONI)
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D.G.R. n. 1111/2009
INEMAR è un software applicativo per la gestione
dell’inventario delle emissioni (INES) che a sua volta è
una banca dati essenziale per l’attuazione delle vigenti
disposizioni normative in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria ( D.G.R. n. 128 del 14/02/
2006)
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Contenuti (1/2)
- D.G.R. n. 1111/2009
Istituzione e attuazione dell’inventario regionale delle
emissioni in atmosfera
Identificazione del catasto delle emissioni territoriali
della Puglia (CET), quale strumento attraverso il
quale le aziende trasmettano annualmente, per via
informatica, i dati delle verifiche periodiche delle
emissioni in atmosfera, oltre che le informazioni
riguardanti il ciclo produttivo ed i punti di emissione ai
sensi del D. Lgs. 156/06, in aggiunta alla
trasmissione dei documenti cartacei al soggetto
autorizzatore
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Contenuti (2/2)
- D.G.R. n. 1111/2009
Affidamento ad ARPA Puglia per il triennio 2009-
2011
dell’implementazione,
gestione
e
aggiornamento dell’INES attraverso l’INEMAR
Affidamento all’ARPA per il triennio 2009-2011 del
mantenimento, gestione e aggiornamento del CET
Affidamento
all’ARPA
Puglia
dell’attività
di
validazione delle dichiarazioni INES ai sensi del D.M.
23.11.2001 e sue modifiche
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CET- INEMAR - INES (1/2)
Questi strumenti:
consentono di migliorare lo stato della conoscenza in
materia ambientale da parte degli Enti Pubblici
rappresentano degli utili strumenti necessari per la
valutazione dell’efficacia delle azioni finalizzate alla
riduzione delle emissioni
permettono di ottemperare agli obblighi nazionali e
comunitari in materia di informazione ambientale
sulla qualità dell’aria
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CET - INEMAR - INES (2/2)
supportano le attività di pianificazione locale ai fini
della corretta allocazione delle attività produttive ad
eventuale impatto ambientale
consentono la formulazione di modelli previsionali e
diffusionali sullo stato della qualità dell’aria
sono
necessari
per
l’implementazione
e
l’aggiornamento dell’inventario regionale delle
emissioni regionali in atmosfera
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D.G.R. n. 2613 del 28/12/2009
I gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle
emissioni
devono
compilare
ed
aggiornare
annualmente, o secondo quanto previsto nel
provvedimento autorizzativo, il CET della Regione
Puglia, contenente i dati sulle emissioni in atmosfera e i
risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria,
effettuati periodicamente dalla stessa azienda.
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D.G. Regione Puglia n. 29.09.2003
Approvazione del Programma di azioni per l’ambiente
(PTTA) della Regione Puglia articolato in IX Assi di
riferimento, tra i quali:
Asse VI: Sviluppo dell’attività di monitoraggio e
controllo ambientale
Asse VII: Definizione dei Piani regionali di qualità
Ambiente
Nel l’ambito del PTTA sono previste le misure 6a e 7a:
Adeguamento della Rete Regionale di monitoraggio
della Qualità dell’Aria (RRQA) da affidare all’esecuzione
dell’ARPA
Piano Regionale di Qualità dell’Aria
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D.G. Regione Puglia n. 1703/2004
Approvazione della convenzione tra Regione Puglia,
ARPA, Università degli Studi di Bari (Centro Metea),
Università degli Studi di Lecce-CNR-ISAC per:
attuazione del PTTA con riferimento alle linee di
intervento 6a (Adeguamento della Rete Regionale di
monitoraggio di qualità dell’aria) e 7a (Piano Regionale
della Qualità dell’Aria)
Per la realizzazione di tali linee di intervento, si sono
individuati una serie di strumenti esecutivi propedeutici
quali l’INES e modelli di dispersione degli inquinanti
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L.R. Puglia n. 6 del 22.01.1999
ISTITUZIONE DELL ARPA (AGENZIA
REGIONALE PER LA PREVENZIONE E
L’AMBIENTE) QUALE ORGANO TECNICO
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Compiti dell’ARPA (L.R. n.6/99 mod. Art. 4, L.R.
n27/06)
REGIONE PUGLIA
Promuove
sviluppa
e
realizza,
anche
in
collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel
settore, le iniziative di ricerca di base e applicata
sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni
d’inquinamento, sulle condizioni generali di rischio
ambientale
Presta supporto alla Regione nella predisposizione e
attuazione del programma regionale per la tutela
dell’ambiente ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.17/2000,
e nella redazione dei piani mirati per la tutela
dell’ambiente di interesse regionale
Fornisce supporto tecnico scientifico agli organi
preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi
di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive e
alle attività istruttorie connesse all’approvazione di
progetti e al rilascio di autorizzazione in materia
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ambientale
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Compiti dell’ARPA
Elabora
i dati e le informazioni di interesse
ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante
la costituzione di una banca dati
Provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e
biologici d’inquinamento ambientale
Svolge indagini per gli enti locali territoriali e per le
altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei
rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività
collegata alla competenza in materia ambientale
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D. LGS. N. 183 del 21.05.2004
Nuovi limiti di concentrazione dell’ozono in atmosfera
Valori Bersaglio, obiettivi a lungo termine, soglie di
informazione e di allarme
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L. n. 413/1997 (mod. D. Lgs. n.66/05; D. Lgs. n.
152/2006)
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MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA
BENZENE
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Contenuto - L. n. 413/1997
I Sindaci dei Comuni possono adottare le misure di
limitazione della circolazione di cui all’art.7, co. 1 lett.
a e b del D. Lgs. 285/92, n.285 e successive
modificazioni,
per
esigenze
di
prevenzione
dell’inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri
ambientali e sanitari stabiliti con D. M. n.163/99
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D. Lgs. n. 1529 del 09/08/2007 (mod. D. Lgs.
n.12/2008)
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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2004/107/CE IN MATERIA DI ARSENICO,
CADMIO, MERCURIO, NICHEL E GLI
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
NELL’ARIA AMBIENTE
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Contenuto - D. Lgs. n. 1529
Rispetto delle norme per il perseguimento del valore
obiettivo relativo agli inquinanti oggetto della
normativa (All. I)
Rispetto delle norme concernenti le soglie di
valutazione superiori o inferiori degli inquinanti
nonché i criteri per valutarne il superamento
contenute nell’art. 2
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D. Lgs. n. 161 del 27/03/2006 (mod. D. Lgs. n.
33/2008)
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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE
PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
CONSEGUENTI ALL’USO DI SOLVENTI IN
TALUNE PITTURE E VERNICI E IN
PRODOTTI PER LA CARROZZERIA
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Contenuto - D. Lgs. n. 161
I prodotti elencati nell’all. I ( pitture, vernici e i prodotti
per carrozzeria) possono essere immessi sul mercato
solo se hanno un contenuto di COV ( composti organici
volatili) uguale o inferiore ai valori limite previsti nell’all.
II e se sono etichettati in conformità all’art 4, nell’ottica
di prevenire o di limitare l’inquinamento atmosferico
derivante dagli effetti dei COV
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Norme in materia di inquinamento atmosferico urbano
derivante dalla circolazione dei veicoli
D.M. n.163 del 21.04.1999: “Regolamento recante norme
per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base
ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione.”
D. Lgs. N. 385 del 30.04.1992: “Nuovo codice della
strada”
Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.07.1998:
“Controllo dei gas di scarico dei veicoli < bollino blu>”
D.M. del 27.03.98: “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”
D.M.
del
25.01.2000
–
D.M.
29.05.2000:
“Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le
domeniche ecologiche”
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Quadro Normativo - Ancitel Energia e Ambiente