COMMENTI AL DDL CONCORRENZA
Di seguito le proposte dell’Unione Nazionale Consumatori, la prima
associazione di consumatori in Italia, fondata nel 1955, in ordine al DDL
CONCORRENZA. Il lavoro è organizzato in due parti. Nella prima,
emendamenti e modifiche che suggeriamo per rimuovere le criticità
rilevate nel testo attuale, nella seconda parte le proposte di integrazione.
PRIMA PARTE
PROPOSTE DI MODIFICA
Capo I: Assicurazioni
Contenere i costi delle riparazioni, contrastando i tanti furbi che puntano a
trasformare un incidente in un profitto a spese della compagnia di
assicurazione, è interesse di tutti, ma il risarcimento diretto nasconde, così
come funziona oggi, altri rischi per il consumatore, i cui diritti di garanzia
sulla riparazione possono facilmente essere calpestati. È ben noto che il
lavoro di riparazione di carrozzeria permette varie alternative con
considerevoli differenze di costo, ma anche nella qualità del risultato
finale. Il Codice del Consumo richiede che il consumatore riceva le
informazioni necessarie in forma trasparente e comprensibile per assumere
decisioni consapevoli. E’ bene ricordare che, quando il consumatore affida
il lavoro, nasce un contratto d’opera rispetto al quale il carrozziere
garantisce la conformità della riparazione per 24 mesi. Nel risarcimento
diretto, tuttavia, l’assicurato non ha alcun ruolo nella scelta dell’artigiano,
mentre lo stesso standard della riparazione è deciso dal perito
dell’assicurazione, nell’ottica del minimo costo per la compagnia. E’
importante, quindi, ribadire che, anche in questo caso, permane una
responsabilità di garanzia legale sulla riparazione da parte del carrozziere
verso il consumatore.
Il consumatore danneggiato deve poter tornare al centro del processo di
riparazione. L’accordo tra perito e artigiano deve prendere la forma di una
proposta di riparazione al consumatore, con il dettaglio delle lavorazioni
previste e dei ricambi autorizzati, che il consumatore dovrà controfirmare
prima che la riparazione possa iniziare. Soprattutto occorre bilanciare i
rapporti di forza tra il danneggiato e la compagnia nell’ovvio conflitto
d’interesse tra le parti. E’ necessario, inoltre, che il consumatore possa
avvalersi di un suo perito, che possa valutare le alternative per il processo
di riparazione, rendendo consapevole il consumatore della scelta proposta
dal perito, attuando così le garanzie date dalle informazioni precontrattuali.
Infine va prevista la riconsegna del veicolo con un certificato di
conformità rilasciato dalla carrozzeria così da consentire la verifica del
lavoro da parte del consumatore o di organizzazioni terze (ad esempio
l’ACI), in collaborazione con qualificate associazioni di consumatori,
senza rapporti economici con la compagnia assicuratrice controparte.
Capo II: Comunicazioni
L'art. 16 è, nella migliore ipotesi, inutile. La reintroduzione
dell'espressione penali ("l’eventuale penale deve essere equa e
proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della
promozione offerta") è simbolicamente indicativa dell'inutilità della
proposta.
Le penali, infatti, erano state ufficialmente eliminate dalla prima
lenzuolata Bersani (legge n. 40/2007), che fece però l'errore di lasciare
all'operatore la possibilità di imputare spese giustificate da costi ("senza
spese non giustificate da costi dell'operatore" era l'espressione). Così la
normativa e la ratio della norma fu elusa dalle compagnie telefoniche e le
penali, formalmente eliminate, rientrarono dalla finestra sotto forma di
spese, complice anche il mancato intervento dell'Authority delle
Comunicazioni. La legge n. 40, quindi, fu aggirata e non produsse, sotto
questo specifico profilo, alcun beneficio per il consumatore.
L'effetto dell'art. 16, quindi, che si limita a fotografare l'esistente e a
rafforzare i poteri dell'Authority, che in questa materia ha già mostrato
tutte le sue lacune, dato che aveva il compito di vigilare sull'attuazione
dell'art. 1 della Legge n. 40/2007, è nella sostanza pari a zero.
Le spese di chiusura, infatti, restano e l'unica pseudo novità, rispetto al
totale fallimento su questo punto della lenzuolata Bersani, è che si esplicita
meglio cosa si intende per "spese giustificate", ossia che devono essere
eque e proporzionate al valore del contratto, e che vanno rese note al
consumatore e all'Agcom.
Oggi, come ieri, l'unica cosa che ha senso è azzerare le spese per il
recesso dal contratto telefonico, in modo da realizzare una vera portabilità,
come avviene per i conti correnti. Non si potrà mai avere concorrenza
senza perfetta mobilità dei fattori, ossia senza la possibilità per il
consumatore di passare velocemente e senza costi da una compagnia
all'altra.
Non vi potrà mai essere alcuna liberalizzazione se non ci sarà il totale
azzeramento delle spese per il recesso, anche anticipato, da contratto
telefonico e questo anche in caso di offerte promozionali legate a sconti
tariffari. Dando un congruo termine alle compagnie telefoniche per
adeguare le loro offerte, è evidente che uno sconto, non può giustificare in
alcun modo un vincolo alla concorrenza e alla mobilità del consumatore,
dato che lo sconto mercantile è regolarmente e normalmente praticato da
tutti i commercianti per la semplice ragione che porta vantaggi anche al
venditore, dato che incentiva la vendita.
Unica eccezione possibile è se viene offerto un bene in omaggio o
scontato, come modem o smartphone. In tal caso, a fronte di un recesso
anticipato, è giustificabile che il consumatore versi una spesa commisurata
al valore del bene al momento del recesso. Questo tipo di offerte,
comunque, non devono avere una durata superiore a 12 mesi (non 24),
sempre per non vincolare il consumatore oltre un tempo congruo.
Nella tabella sono riportate le modifiche proposte al ddl concorrenza. Le
soppressioni sono evidenziate in grassetto nella colonna di sinistra. Le
sostituzioni sono evidenziate in grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo
è evidenziato in grassetto nella colonna di destra.
Testo attuale
Articolo 16.
(Eliminazione di vincoli per il
cambio di fornitore di servizi di
telefonia,
di
comunicazioni
elettroniche e di media audiovisivi)
Proposta emendativa
Articolo 16.
(Eliminazione di vincoli per il
cambio di fornitore di servizi di
telefonia,
di
comunicazioni
elettroniche e di media audiovisivi)
1. All’articolo 1 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modifiche:
1. All’articolo 1 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) E' abrogato l'art. 1 comma 3 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40,
limitatamente alle parole "senza
spese non giustificate da costi
dell'operatore".
a)
al comma 3 è aggiunto, in b) al comma 3 è aggiunto, dopo le
fine, il seguente periodo:
parole "superiore a trenta giorni",
il seguente periodo:
"Non potranno essere addebitate
spese o ogni altro onere comunque
denominato in relazione al recesso
o al trasferimento dell’utenza ad
altro operatore, anche in caso di
offerte promozionali legate a sconti
tariffari.
Se, e solo se, nel contratto sono
previsti beni offerti in promozione,
ed in caso di recesso anticipato,
allora potranno essere addebitate
delle spese giustificate da costi
dell'operatore.
In ogni caso, le spese e ogni altro
onere
comunque
denominato
relativi
al
recesso
o
al
trasferimento dell’utenza ad altro
operatore sono commisurati al
valore del contratto e comunque
In questo caso, le spese e ogni altro
onere comunque denominato relativi
al recesso
anticipato, dovranno essere equi e
proporzionati, oltre che inferiori al
valore del bene offerto nel
contratto, tenuto conto anche dei
versamenti già effettuati dal
consumatore, della durata residua
della promozione offerta e del
valore del bene al momento del
recesso e, comunque, dovranno
essere
resi noti al consumatore al
momento della sottoscrizione del
contratto, nonché comunicati, in via
generale, all’Autorità per le
garanzie delle comunicazioni,
esplicitando
analiticamente
la
composizione di ciascuna voce e la
rispettiva
giustificazione
economica;
resi noti al consumatore al momento
della sottoscrizione del contratto,
nonché comunicati, in via generale,
all’Autorità per le garanzie delle
comunicazioni,
esplicitando
analiticamente la composizione di
ciascuna voce e la rispettiva
giustificazione economica;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. Le modalità utilizzabili dal
soggetto contraente che intenda
recedere da un contratto stipulato
con operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione
elettronica, nonché in caso di
cambio di gestore, devono essere
semplici
e
di
immediata
attivazione, nonché devono seguire
le medesime forme utilizzabili al
momento
dell’attivazione
o
adesione al contratto.
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. Le modalità utilizzabili dal
soggetto contraente che intenda
recedere da un contratto stipulato con
operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione
elettronica, nonché in caso di cambio
di gestore, devono essere semplici e
di immediata attivazione, nonché
devono seguire le medesime forme
utilizzabili
al
momento
dell’attivazione o adesione al
contratto.
3-ter. Il contratto stipulato con
operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione
elettronica ove comprensivi di
offerte promozionali non può
avere
durata
superiore
a
ventiquattro mesi.
3-ter. Il contratto stipulato con
operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione
elettronica ove comprensivi di beni
offerti in promozione non può avere
durata superiore a dodici mesi.
Nel caso di risoluzione anticipata
si applicano i medesimi obblighi
informativi e i medesimi limiti
agli oneri per il consumatore di
cui al comma 3, ultimo periodo e,
comunque, l’eventuale penale
deve essere equa e proporzionata
al valore del contratto e alla
durata residua della promozione
offerta.
3-quater. È fatto obbligo ai soggetti
gestori dei servizi di telefonia e di
comunicazioni elettroniche, ai fini
dell’eventuale addebito al cliente
del costo di servizi in abbonamento
offerti da terzi, di acquisire la prova
del previo consenso espresso del
medesimo.»;
c) al primo periodo del comma 4,
sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole “e del comma 3-quater”;
d) al secondo periodo del comma 4,
le parole «commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti «commi 1,
2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16».
3-quater. È fatto obbligo ai soggetti
gestori dei servizi di telefonia e di
comunicazioni elettroniche, ai fini
dell’eventuale addebito al cliente del
costo di servizi in abbonamento
offerti da terzi, di acquisire la prova
del previo consenso espresso del
medesimo.»;
c) al primo periodo del comma 4,
sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole “e del comma 3-quater”;
d) al secondo periodo del comma 4,
le parole «commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti «commi 1, 2,
3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16».
Capo III: Energia
Unione Nazionale Consumatori condivide e sostiene il Documento
allegato predisposto unitariamente da 15 Associazioni Consumatori, con il
quale si chiede il rigetto e lo stralcio dal Capo V – Energia, degli artt. 19,
20 e 21. Il Documento, che si allega, è già stato inviato ai Presidenti ed ai
componenti la VI e X Commissioni della Camera.
Capo IV: Servizi bancari
Giudizio positivo sull'art. 23 e sulla previsione che i servizi di assistenza ai
clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione
ordinaria urbana. Si chiede, però, di estendere questa norma a tutti i servizi
di assistenza, non solo degli istituti bancari.
In questi ultimi anni, infatti, le aziende hanno dato un'interpretazione
restrittiva dell'art. 6 del Codice del consumo, considerando come
obbligatorio riportare, insieme al prodotto commercializzato, solo le
istruzioni utili relative alla sicurezza del prodotto. Dal cellulare al
televisore, dalla stampante al computer, le classiche istruzioni d'uso
allegate alla confezione sono diventate introvabili. Il consumatore, quindi,
è costretto a telefonare all'azienda per capire il funzionamento del bene
acquistato e per farsi inviare il manuale d'uso del prodotto. Non sempre,
infatti, è facilmente scaricabile il manuale dal sito internet dell'azienda e
non tutti i consumatori, comunque, hanno un computer. E' inaccettabile
che dall'assenza di istruzioni le aziende, oltre a guadagnarci dalla mancata
stampa del libretto, ci guadagnino pure dalla telefonata che il cliente è
costretto a fare per capire come funziona l'apparecchio. Il consumatore è
costretto a pagare costi telefonici anche per sapere il numero di telefono
del centro di assistenza e del tecnico più vicino, per segnalare un guasto,
magari mentre il prodotto è ancora in garanzia e per la risoluzione tecnica
di un qualunque problema, dovuto magari al malfunzionamento e al difetto
del bene.
Solo poche aziende mettono a disposizione numeri di assistenza gratuiti,
che sarebbe la cosa più giusta da fare e proporre. E', però, indispensabile
che siano almeno eliminati i numeri a sovrapprezzo e che sia rivisto, su
questo punto, il Codice del Consumo.
Nella tabella sono riportate le modifiche proposte al ddl concorrenza. Le
soppressioni sono evidenziate in grassetto nella colonna di sinistra. Le
sostituzioni sono evidenziate in grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo
è evidenziato in grassetto nella colonna di destra.
Testo attuale
CAPO V - Servizi bancari
Articolo 23.
(Costo delle chiamate ai servizi di
assistenza ai clienti)
1. Gli istituti bancari e le società
di carte di credito
assicurano che l’accesso ai propri
servizi di assistenza ai clienti
avvenga a costi telefonici non
superiori rispetto alla tariffazione
ordinaria urbana. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni vigila
sulla corretta applicazione della
presente disposizione.
Proposta emendativa
CAPO V - Servizi di assistenza e
servizi bancari.
Articolo 23.
(Costo delle chiamate ai servizi di
assistenza ai clienti)
1. Le aziende, i produttori, i
fabbricanti di un bene o i
fornitori di un servizio o i loro
intermediari,
nonché
gli
importatori del bene o del
servizio
assicurano che l’accesso ai propri
servizi di assistenza ai clienti
avvenga a costi telefonici non
superiori rispetto alla tariffazione
ordinaria urbana. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni vigila
sulla corretta applicazione della
presente disposizione.
Articolo 23 bis.
L’articolo 6, comma 1, lettera f,
del decreto legislativo n. 206 del 6
settembre 2005 è sostituito dal
seguente:
"alle istruzioni d'uso, alle
precauzioni e alla destinazione
d'uso e a ogni altra informazioni
utile alla fruizione o alla
sicurezza del prodotto. Il
presente articolo entra in vigore
dopo 180 giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e non si applica ai
prodotti
confezionati
e
commercializzati
in
data
antecedente".
PARTE SECONDA
PROPOSTE DI INTEGRAZIONE
UNC propone nuovi capi da aggiungere al ddl concorrenza.
1) Data di scadenza dei prodotti alimentari.
L'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 conteneva una giusta
disposizione sulla data di scadenza dei prodotti alimentari e sul giusto
diritto del consumatore di vederla senza dover organizzare una caccia al
tesoro per trovarla. Purtroppo la norma, non essendo previste sanzioni, è
rimasta inapplicata, come sa chiunque acquista acqua minerale, una scatola
di biscotti (i savoiardi sono un caso emblematico), o una confezione di
funghi secchi, solo per indicare alcune delle lamentele più frequenti
pervenute alla nostra associazione.
Si propone il seguente articolo:
"All’articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
3. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 che
non si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sanzionati
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica
commerciale scorretta. I prodotti confezionati in data antecedente a quella
dell'entrata in vigore del presente comma possono essere immessi nel
mercato fino allo smaltimento delle scorte"
2) Vendite sottocosto. Si chiede l'abolizione dell'art. 1 comma 4 e 5 del
DPR n. 218 del 6 aprile 2001 che prevede che non si possono fare vendite
sottocosto per più di 3 volte all'anno, per una durata superiore a 10 giorni,
per più di cinquanta referenze, se non sono passati almeno 20 giorni
dall'ultima vendita sottocosto e che la vendita deve essere comunicata al
comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio.
Mentre si chiede di rafforzare l'art. 1 comma 2, che vieta la vendita
sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o
congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una
quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita
complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio,
con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Si chiede di
abbassare la quota della superficie dal 50 (cinquanta) al 25 (venticinque)
per cento.
3) Eliminazione delle spese di spedizione delle bollette. Oggi con la
scusa che sono servizi a favore del consumatore, le compagnie telefoniche,
del gas ecc ecc, fanno pagare al consumatore la spedizione della fattura,
anche se, per l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 sono a carico di chi le emette
("non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"). Erano nella
cosiddetta terza lenzuolata Bersani, mai approvata.
Questo è uno di quei classici casi in cui si può consentire un risparmio alle
famiglie senza oneri per lo Stato, se solo si decide di stare dalla parte dei
consumatori e non delle compagnie.
Ecco l'articolo che chiediamo di aggiungere:
"E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura o contributi
comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione
oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta".
4) Trasporto pubblico non di linea.
L'aver accantonato il Capo V e l'art. 24 della prima bozza del ddl
concorrenza è grave, considerato che urge liberalizzare il settore e
introdurre una nuova regolamentazione che sia aggiornata ai tempi
moderni, che contempli la sharing economy, l'esistenza di internet e degli
smartphone, consentendo ad esempio, anche per il noleggio con
conducente, di ricevere una prenotazione tramite app. E' indispensabile
favorire l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, favorire la multicanalità
nella mobilità cittadina e nuove forme di mobilità personale su chiamata.
Costringere gli autisti di noleggio ad iniziare e finire ogni servizio nella
loro rimessa, allungando così inutilmente il percorso ed i tempi di attesa,
con un aumento del costo del viaggio che ovviamente viene traslato in
avanti sul consumatore finale, oltre ad essere antieconomico ed inefficiente
produce diseconomie esterne, come maggior inquinamento ed aumento del
traffico.
Si propone, quindi, di reintrodurre il Capo V e l'art. 24 della prima bozza
del ddl concorrenza sul Trasporto pubblico non di linea, abolendo l'art. 3
comma 3, l'art. 5 bis, l'art. 8 comma 3, limitatamente alle parole "situati nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" e l'art. 11 comma 4
della legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992. In pratica eliminare, per il
servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di avere la rimessa nel
comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la possibilità per i comuni di far
pagare per il servizio svolto nel loro territorio ed il fatto che l'inizio ed il
termine di ogni servizio avvenga alla rimessa.
Sarebbe, però, anche necessario potenziare il numero di taxi in
circolazione, cosa non prevista nemmeno nella prima bozza del ddl
concorrenza poi ritirata. Nelle grandi città i taxi, infatti, sono già oggi
insufficienti in occasione di eventi importanti. A Milano, ad esempio, non
forniscono un servizio adeguato in occasione della settimana della moda,
durante il Salone del mobile o l'Expo.
Non essendo, però, realisticamente possibile nel breve periodo aumentare
il numero dei taxi in circolazione, considerati i precedenti fallimentari
tentativi in materia, né, men che meno, liberalizzare del tutto il servizio e
l'accesso alla professione, si propone, per il momento, di limitarsi a
mettere un po' più in concorrenza taxi e noleggio con conducente,
sovrapponendo, almeno in parte, i due servizi, così da ottenere, per questa
via, un primo potenziamento del servizio di trasporto pubblico non di
linea, consentendo anche forme innovative di trasporto (car sharing, car
pooling, ride sharing...)
Una semi liberalizzazione che non va contro i tassisti, dato consente anche
a loro nuove forme di esercizio della professione. In pratica la proposta
mira ad allargare la torta, invece di litigare per una fetta, potenziando il
servizio nel suo complesso, così da aumentare i benefici per tutti.
Rendendo più uniforme la normativa di taxi e di noleggio con conducente
(N.C.C.), i tassisti potrebbero fare, in parte, anche il servizio di noleggio e
viceversa. Il vantaggio sarebbe quello di aumentare finalmente i mezzi in
circolazione, senza ridurre il lavoro per i tassisti, che avrebbero la
possibilità di svolgere un lavoro aggiuntivo, eliminando al contempo
norme assurde, come quella che costringe gli autisti di noleggio ad iniziare
e finire ogni servizio nella loro rimessa.
Di seguito le proposte:
1) Revisione anche degli altri articoli delle legge n. 21/1992
segnalati come problematici dall'Antitrust (in particolare AS277
del 3 marzo 2004 e AS683 del 27 marzo 2010), ossia anche l'art.
11 comma 3 (nella parte che prevede obbligo di stazionamento
esclusivamente all'interno della rimessa) e 11 bis (le sanzioni
esagerate per chi trasgredisce).
2) Abolizione dell'art. 3, comma 2 della legge n. 21/92 e comma 1,
limitatamente alle parole "presso la rimessa" in modo che le
prenotazioni possano avvenire non solo presso la rimessa, ma
anche con l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, via smartphone.
3) Abolizione degli art. 11 comma 2 e art. 2 comma 1 (limitatamente
alle parole: "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del
servizio avvengono all'interno dell'area comunale o
comprensoriale"), in modo che sia gli autisti di noleggio che i
tassisti possano esercitare la propria attività anche oltre i confini
del comune che ha rilasciato loro la licenza (cosa già richiesta
dall'Antitrust nella segnalazione del 3 marzo 2004).
4) Esposizione del tariffario sul retro dello schienale dei sedili
anteriori, pena multe severe (in caso di recidiva, sospensione della
licenza per 3 mesi). Revisione, quindi, dell'art 12 comma 2 che lo
prevede sul cruscotto.
5) Semplificazione delle tariffe in modo che siano più trasparenti,
vietando progressioni o parametri che non possano essere oggetto
di una preventiva o facile valutazione da parte dell'utente. Quindi,
ad esempio, no a progressioni legate alla velocità del veicolo e
obbligo di far partire il tassametro solo dal momento in cui il
cliente sale a bordo della vettura.
6) Fissazione di una tariffa comunale e nazionale massima e non
minima e nessun limite allo sconto possibile. Revisione, quindi,
dell'art. 13 comma 4.
7) Stabilire requisiti di idoneità del guidatore (punti patente, idoneità
fisica....) e del veicolo (assicurazione con massimale maggiore,
veicolo in ottimo stato, presenza di airbag posteriori anche se non
nell'immediato, ....) in modo che siano omogenei su tutto il
territorio nazionale, presupposto e precondizioni perché poi i taxi
possano svolgere il servizio anche in altri comuni, senza ostacoli.
Si tratta, quindi, di ridurre le competenze comunali, ad es.
rivedendo l'art. 5 della legge n. 21/92.
5) Liberalizzare i saldi. Libertà di scelta per il commerciante, senza gli
attuali vincoli regionali.
6) Definizione prezzo anomalo. Oggi non puoi vendere sottocosto, ma né
i consumatori né gli organi e le istituzioni di controllo sono in grado di
impedire speculazioni dovute a ricarichi eccessivi e anomali. Sarebbe,
quindi, utile fissare criteri per legge in modo che, oltre una certa
percentuale di ricarico osservata in concomitanza di particolari eventi,
come ad esempio scioperi dei trasporti o maltempo, si possa realmente
intervenire per impedire le speculazioni.
7) Authority. Rafforzare i poteri delle Authority consentendo di
sanzionare gli abusi con sanzioni superiori all'illecito guadagno.
Riformulazione dei tetti alle sanzioni amministrative pecuniarie
attualmente previsti.
8) Class action. Modificare la normativa sulla class action per renderla
effettivamente praticabile e introduzione del danno punitivo, unico
deterrente per evitare abusi da parte di grandi società.
Allegato
Promemoria delle Associazioni Consumatori
per i Sig.ri Presidenti e componenti della VI e X Commissione della
Camera, in relazione al
Disegno di Legge n. 3012 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Le seguenti Associazioni Consumatori facenti parte del CNCU: ACU,
ADOC, Assoconsum, Assoutenti, Adusbef, Casa del Consumatore,
Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, CTCU
Bolzano, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale
Consumatori,
CHIEDONO
che siano rigettati e stralciati dal Capo V Energia del citato DDL n.
3012, gli artt. 19, 20 e 21 che prevedono la cessazione del Mercato
Tutelato per i clienti domestici di elettricità e gas.
Infatti, a nostro avviso, l’eventuale approvazione delle suddette norme
produrrà un sensibile aumento dei prezzi di elettricità e gas per i clienti
domestici e le PMI, poiché:
1. La scomparsa del Mercato Tutelato non è una maggiore
liberalizzazione del settore (che già è completa: oggi ogni cliente può
scegliere una offerta sul Mercato Libero).
2. La cessazione dell’attività dell’Acquirente Unico determinerebbe
l’eliminazione di un importante concorrente nel mercato elettrico e
quindi una grave regressione della concorrenza, con il risultato di un
aumento dei prezzi dell’elettricità per i piccoli consumatori finali
(famiglie e PMI).
3. Il meccanismo dei prezzi di riferimento per elettricità e gas per il
Mercato Tutelato, fissati dall’Autorità per l’energia, rappresenta un
autorevole benchmark per il mercato: la sua eventuale eliminazione
renderebbe più complessa la valutazione della convenienza delle
offerte ai piccoli consumatori e faciliterebbe possibili comportamenti
collusivi fra le Società energetiche circa il livello dei prezzi per i
clienti finali (v. la situazione che si è verificata in Gran Bretagna).
Saranno soprattutto i clienti domestici vulnerabili quelli che pagheranno il
conto più caro, perché troppo grande è la loro disparità di potere
contrattuale rispetto agli operatori. Né la semplice sorveglianza delle
Autorità sarà un efficace deterrente a contenere l’aumento dei prezzi: il
loro intervento non potrà che avvenire dopo che si siano verificati gli
aumenti, quando i consumatori i danni li avranno già subiti.
Le Associazioni Consumatori, oltre a ribadire la richiesta di stralciare dal
DDL 3012 le norme che pongono fine al Mercato Tutelato, sottopongono
all’attenzione del Parlamento l’esigenza di emanare norme che facilitino
l’affermarsi di una nuova e più efficiente concorrenza nel settore, in grado
di offrire a tutti i consumatori, a partire da quelli domestici, forniture di
elettricità e gas a prezzi equi e concorrenziali.
Le proposte che di seguito formuliamo tendono appunto a questi obiettivi.
Acquirente Unico
Al fine di rendere Acquirente Unico sempre più omogeneo con le altre
Società che operano sul mercato, è necessario che il legislatore riveda la
struttura, la governance e la mission di A.U.; in particolare occorre:





Scorporare dalla Società le attività diverse da quelle di mercato, quali il
Sistema Informativo Integrato, lo Sportello del Consumatore ed il Servizio
di Conciliazione.
Consentire ad A.U. di operare anche sul mercato all’ingrosso del gas per
rifornire i propri clienti.
Prevedere nello Statuto di A.U.l’istituzione di un Comitato per la
Trasparenza degli Approvvigionamenti, preposto ad indicare le strategie di
acquisto dell’energia, partecipato da Governo, Autorità per l’energia e
dalle Associazioni di rappresentanza dei propri clienti.
Superare il regime dei prezzi di riferimento fissati dall’Autorità per
l’energia, consentendo ad A.U. di autodeterminare i prezzi di elettricità e
gas offerti ai propri clienti, mantenendo la sorveglianza dell’Autorità per
l’energia, ma eliminando il problema formale del prezzo amministrato.
Autorizzare A.U. a proporre ai propri clienti anche forniture diverse dal
semplice prezzo dell’energia a variazione trimestrale (es. prezzo fisso per 1
o 2 anni, prezzi spot, prezzi con energia interamente rinnovabile, ecc.) al fine
di educare i piccoli consumatori alla scelta fra diverse opzioni, che è il
presupposto della mobilità.
Il legislatore dovrebbe altresì eliminare l’obbligo per i Distributori di
commercializzare l’energia fornita da Acquirente Unico: in caso di
rinuncia, il servizio potrà essere assegnato attraverso un’asta ad altri
operatori dotati di adeguati requisiti.
Sistema Informativo Integrato (SII)
Nel mercato retail, in particolare fra i clienti domestici, vi è una scarsa
mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero. La responsabilità, per il
settore elettrico, viene spesso attribuita all’Acquirente Unico. Questo è
fuorviante. Se fosse vero, nel settore gas la mobilità avrebbe dovuto essere
maggiore: invece non è così. Le ragioni della scarsa mobilità, vanno
ricercate sia nel fatto che i prezzi sul mercato libero sono spesso più
elevati dei prezzi di riferimento fissati dall’Autorità per l’energia (v.
Relazione dell’Autorità 2014), ma soprattutto nei disagi che spesso devono
sopportare i clienti che scelgono un nuovo fornitore, a causa del fatto che i
Distributori spesso non comunicano al nuovo Venditore, con esattezza e
tempestività, la lettura del contatore al momento dello switching (tempi
troppo lunghi per l’allaccio della nuova fornitura, bollette con consumi
stimati e non effettivi, doppie fatturazioni dal vecchio e dal nuovo
venditore, bollette di conguaglio con importi abnormi, contratti non
richiesti, pratiche commerciali scorrette ecc.). Molti di noi hanno
sperimentato direttamente tutto ciò.
La mobilità dei piccoli consumatori si favorisce soltanto eliminando
queste inefficienze e migliorando la gestione del cambio di fornitore,
anche attraverso la piena funzionalità, in tempi brevi e fissati dal
legislatore, del Sistema Informativo Integrato (SII). Ciò è essenziale
affinché i clienti abbiano fiducia nel funzionamento del mercato libero.
Autorità per l’energia
Occorre anche rafforzare i poteri dell’Autorità per l’energia, recuperando
lo spirito della legge istitutiva (l.481/95) e superando i numerosi rilievi
formulati al riguardo dalla Commissione Europea nell’ambito della
procedura di infrazione 2014/2286. In questa ottica occorre fornire
all’Autorità per l’energia gli opportuni indirizzi affinché:
1. Riveda la Delibera 153/2012/R/com, nel senso di accogliere quanto disposto
dall’art. 66 quinques del Codice del Consumo, novellato dal D.Lgs 21/2014,
circa l’esclusione del pagamento delle forniture di energia per i consumatori
vittime di contratti non richiesti, insieme alla previsione di adeguati
indennizzi ai medesimi consumatori.
2. Deliberi l’obbligo per gli operatori a rendere più trasparenti le offerte per le
forniture di energia nel mercato libero, ad es. evidenziando, con caratteri
ben visibili, le norme relative alla qualità tecnica e commerciale della
fornitura (es. rateizzazioni, morosità, fatturazione, ecc.), che differiscono da
quelle previste per il mercato tutelato.
3. Favorisca la comparabilità e l’obbligatorietà delle offerte individuando taluni
elementi comuni che debbano essere contenuti in tutte le offerte per le
forniture di energia sul mercato libero.
4. Definisca l’entità degli oneri riconosciuti agli operatori per la prima
acquisizione di nuovi clienti dal mercato tutelato tenendo conto della qualità
e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti ed al livello di numerosità
dei reclami rilevato presso i diversi operatori.
Infine, con lo scopo di scoraggiare comportamenti commerciali scorretti da
parte degli operatori ed a tutela dei consumatori, della concorrenza e del
mercato, l’Autorità per l’energia dovrebbe dedicare maggiori risorse
all’attività di controllo e monitoraggio, anche attraverso un maggior
ricorso alla erogazione di adeguate sanzioni agli operatori che non
rispettino taluni precisi criteri di correttezza. Si dovrebbe inoltre superare
il criterio della elusione delle sanzioni, a fronte di impegni della Società a
modificare i propri comportamenti, che non sta dando i positivi risultati
sperati.
Roma, 18 maggio 2015
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ddl concorrenza - Unione Nazionale Consumatori