COMMENTI AL DDL CONCORRENZA Di seguito le proposte dell’Unione Nazionale Consumatori, la prima associazione di consumatori in Italia, fondata nel 1955, in ordine al DDL CONCORRENZA. Il lavoro è organizzato in due parti. Nella prima, emendamenti e modifiche che suggeriamo per rimuovere le criticità rilevate nel testo attuale, nella seconda parte le proposte di integrazione. PRIMA PARTE PROPOSTE DI MODIFICA Capo I: Assicurazioni Contenere i costi delle riparazioni, contrastando i tanti furbi che puntano a trasformare un incidente in un profitto a spese della compagnia di assicurazione, è interesse di tutti, ma il risarcimento diretto nasconde, così come funziona oggi, altri rischi per il consumatore, i cui diritti di garanzia sulla riparazione possono facilmente essere calpestati. È ben noto che il lavoro di riparazione di carrozzeria permette varie alternative con considerevoli differenze di costo, ma anche nella qualità del risultato finale. Il Codice del Consumo richiede che il consumatore riceva le informazioni necessarie in forma trasparente e comprensibile per assumere decisioni consapevoli. E’ bene ricordare che, quando il consumatore affida il lavoro, nasce un contratto d’opera rispetto al quale il carrozziere garantisce la conformità della riparazione per 24 mesi. Nel risarcimento diretto, tuttavia, l’assicurato non ha alcun ruolo nella scelta dell’artigiano, mentre lo stesso standard della riparazione è deciso dal perito dell’assicurazione, nell’ottica del minimo costo per la compagnia. E’ importante, quindi, ribadire che, anche in questo caso, permane una responsabilità di garanzia legale sulla riparazione da parte del carrozziere verso il consumatore. Il consumatore danneggiato deve poter tornare al centro del processo di riparazione. L’accordo tra perito e artigiano deve prendere la forma di una proposta di riparazione al consumatore, con il dettaglio delle lavorazioni previste e dei ricambi autorizzati, che il consumatore dovrà controfirmare prima che la riparazione possa iniziare. Soprattutto occorre bilanciare i rapporti di forza tra il danneggiato e la compagnia nell’ovvio conflitto d’interesse tra le parti. E’ necessario, inoltre, che il consumatore possa avvalersi di un suo perito, che possa valutare le alternative per il processo di riparazione, rendendo consapevole il consumatore della scelta proposta dal perito, attuando così le garanzie date dalle informazioni precontrattuali. Infine va prevista la riconsegna del veicolo con un certificato di conformità rilasciato dalla carrozzeria così da consentire la verifica del lavoro da parte del consumatore o di organizzazioni terze (ad esempio l’ACI), in collaborazione con qualificate associazioni di consumatori, senza rapporti economici con la compagnia assicuratrice controparte. Capo II: Comunicazioni L'art. 16 è, nella migliore ipotesi, inutile. La reintroduzione dell'espressione penali ("l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta") è simbolicamente indicativa dell'inutilità della proposta. Le penali, infatti, erano state ufficialmente eliminate dalla prima lenzuolata Bersani (legge n. 40/2007), che fece però l'errore di lasciare all'operatore la possibilità di imputare spese giustificate da costi ("senza spese non giustificate da costi dell'operatore" era l'espressione). Così la normativa e la ratio della norma fu elusa dalle compagnie telefoniche e le penali, formalmente eliminate, rientrarono dalla finestra sotto forma di spese, complice anche il mancato intervento dell'Authority delle Comunicazioni. La legge n. 40, quindi, fu aggirata e non produsse, sotto questo specifico profilo, alcun beneficio per il consumatore. L'effetto dell'art. 16, quindi, che si limita a fotografare l'esistente e a rafforzare i poteri dell'Authority, che in questa materia ha già mostrato tutte le sue lacune, dato che aveva il compito di vigilare sull'attuazione dell'art. 1 della Legge n. 40/2007, è nella sostanza pari a zero. Le spese di chiusura, infatti, restano e l'unica pseudo novità, rispetto al totale fallimento su questo punto della lenzuolata Bersani, è che si esplicita meglio cosa si intende per "spese giustificate", ossia che devono essere eque e proporzionate al valore del contratto, e che vanno rese note al consumatore e all'Agcom. Oggi, come ieri, l'unica cosa che ha senso è azzerare le spese per il recesso dal contratto telefonico, in modo da realizzare una vera portabilità, come avviene per i conti correnti. Non si potrà mai avere concorrenza senza perfetta mobilità dei fattori, ossia senza la possibilità per il consumatore di passare velocemente e senza costi da una compagnia all'altra. Non vi potrà mai essere alcuna liberalizzazione se non ci sarà il totale azzeramento delle spese per il recesso, anche anticipato, da contratto telefonico e questo anche in caso di offerte promozionali legate a sconti tariffari. Dando un congruo termine alle compagnie telefoniche per adeguare le loro offerte, è evidente che uno sconto, non può giustificare in alcun modo un vincolo alla concorrenza e alla mobilità del consumatore, dato che lo sconto mercantile è regolarmente e normalmente praticato da tutti i commercianti per la semplice ragione che porta vantaggi anche al venditore, dato che incentiva la vendita. Unica eccezione possibile è se viene offerto un bene in omaggio o scontato, come modem o smartphone. In tal caso, a fronte di un recesso anticipato, è giustificabile che il consumatore versi una spesa commisurata al valore del bene al momento del recesso. Questo tipo di offerte, comunque, non devono avere una durata superiore a 12 mesi (non 24), sempre per non vincolare il consumatore oltre un tempo congruo. Nella tabella sono riportate le modifiche proposte al ddl concorrenza. Le soppressioni sono evidenziate in grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in grassetto nella colonna di destra. Testo attuale Articolo 16. (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi) Proposta emendativa Articolo 16. (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi) 1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: 1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) E' abrogato l'art. 1 comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, limitatamente alle parole "senza spese non giustificate da costi dell'operatore". a) al comma 3 è aggiunto, in b) al comma 3 è aggiunto, dopo le fine, il seguente periodo: parole "superiore a trenta giorni", il seguente periodo: "Non potranno essere addebitate spese o ogni altro onere comunque denominato in relazione al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore, anche in caso di offerte promozionali legate a sconti tariffari. Se, e solo se, nel contratto sono previsti beni offerti in promozione, ed in caso di recesso anticipato, allora potranno essere addebitate delle spese giustificate da costi dell'operatore. In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque In questo caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso anticipato, dovranno essere equi e proporzionati, oltre che inferiori al valore del bene offerto nel contratto, tenuto conto anche dei versamenti già effettuati dal consumatore, della durata residua della promozione offerta e del valore del bene al momento del recesso e, comunque, dovranno essere resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica; resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica; b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto. c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto. 3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. 3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di beni offerti in promozione non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. 3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»; c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e del comma 3-quater”; d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16». 3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»; c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e del comma 3-quater”; d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16». Capo III: Energia Unione Nazionale Consumatori condivide e sostiene il Documento allegato predisposto unitariamente da 15 Associazioni Consumatori, con il quale si chiede il rigetto e lo stralcio dal Capo V – Energia, degli artt. 19, 20 e 21. Il Documento, che si allega, è già stato inviato ai Presidenti ed ai componenti la VI e X Commissioni della Camera. Capo IV: Servizi bancari Giudizio positivo sull'art. 23 e sulla previsione che i servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Si chiede, però, di estendere questa norma a tutti i servizi di assistenza, non solo degli istituti bancari. In questi ultimi anni, infatti, le aziende hanno dato un'interpretazione restrittiva dell'art. 6 del Codice del consumo, considerando come obbligatorio riportare, insieme al prodotto commercializzato, solo le istruzioni utili relative alla sicurezza del prodotto. Dal cellulare al televisore, dalla stampante al computer, le classiche istruzioni d'uso allegate alla confezione sono diventate introvabili. Il consumatore, quindi, è costretto a telefonare all'azienda per capire il funzionamento del bene acquistato e per farsi inviare il manuale d'uso del prodotto. Non sempre, infatti, è facilmente scaricabile il manuale dal sito internet dell'azienda e non tutti i consumatori, comunque, hanno un computer. E' inaccettabile che dall'assenza di istruzioni le aziende, oltre a guadagnarci dalla mancata stampa del libretto, ci guadagnino pure dalla telefonata che il cliente è costretto a fare per capire come funziona l'apparecchio. Il consumatore è costretto a pagare costi telefonici anche per sapere il numero di telefono del centro di assistenza e del tecnico più vicino, per segnalare un guasto, magari mentre il prodotto è ancora in garanzia e per la risoluzione tecnica di un qualunque problema, dovuto magari al malfunzionamento e al difetto del bene. Solo poche aziende mettono a disposizione numeri di assistenza gratuiti, che sarebbe la cosa più giusta da fare e proporre. E', però, indispensabile che siano almeno eliminati i numeri a sovrapprezzo e che sia rivisto, su questo punto, il Codice del Consumo. Nella tabella sono riportate le modifiche proposte al ddl concorrenza. Le soppressioni sono evidenziate in grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in grassetto nella colonna di destra. Testo attuale CAPO V - Servizi bancari Articolo 23. (Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti) 1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione. Proposta emendativa CAPO V - Servizi di assistenza e servizi bancari. Articolo 23. (Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti) 1. Le aziende, i produttori, i fabbricanti di un bene o i fornitori di un servizio o i loro intermediari, nonché gli importatori del bene o del servizio assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione. Articolo 23 bis. L’articolo 6, comma 1, lettera f, del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 è sostituito dal seguente: "alle istruzioni d'uso, alle precauzioni e alla destinazione d'uso e a ogni altra informazioni utile alla fruizione o alla sicurezza del prodotto. Il presente articolo entra in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non si applica ai prodotti confezionati e commercializzati in data antecedente". PARTE SECONDA PROPOSTE DI INTEGRAZIONE UNC propone nuovi capi da aggiungere al ddl concorrenza. 1) Data di scadenza dei prodotti alimentari. L'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 conteneva una giusta disposizione sulla data di scadenza dei prodotti alimentari e sul giusto diritto del consumatore di vederla senza dover organizzare una caccia al tesoro per trovarla. Purtroppo la norma, non essendo previste sanzioni, è rimasta inapplicata, come sa chiunque acquista acqua minerale, una scatola di biscotti (i savoiardi sono un caso emblematico), o una confezione di funghi secchi, solo per indicare alcune delle lamentele più frequenti pervenute alla nostra associazione. Si propone il seguente articolo: "All’articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 3. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 che non si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sanzionati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta. I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del presente comma possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte" 2) Vendite sottocosto. Si chiede l'abolizione dell'art. 1 comma 4 e 5 del DPR n. 218 del 6 aprile 2001 che prevede che non si possono fare vendite sottocosto per più di 3 volte all'anno, per una durata superiore a 10 giorni, per più di cinquanta referenze, se non sono passati almeno 20 giorni dall'ultima vendita sottocosto e che la vendita deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio. Mentre si chiede di rafforzare l'art. 1 comma 2, che vieta la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Si chiede di abbassare la quota della superficie dal 50 (cinquanta) al 25 (venticinque) per cento. 3) Eliminazione delle spese di spedizione delle bollette. Oggi con la scusa che sono servizi a favore del consumatore, le compagnie telefoniche, del gas ecc ecc, fanno pagare al consumatore la spedizione della fattura, anche se, per l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 sono a carico di chi le emette ("non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"). Erano nella cosiddetta terza lenzuolata Bersani, mai approvata. Questo è uno di quei classici casi in cui si può consentire un risparmio alle famiglie senza oneri per lo Stato, se solo si decide di stare dalla parte dei consumatori e non delle compagnie. Ecco l'articolo che chiediamo di aggiungere: "E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta". 4) Trasporto pubblico non di linea. L'aver accantonato il Capo V e l'art. 24 della prima bozza del ddl concorrenza è grave, considerato che urge liberalizzare il settore e introdurre una nuova regolamentazione che sia aggiornata ai tempi moderni, che contempli la sharing economy, l'esistenza di internet e degli smartphone, consentendo ad esempio, anche per il noleggio con conducente, di ricevere una prenotazione tramite app. E' indispensabile favorire l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, favorire la multicanalità nella mobilità cittadina e nuove forme di mobilità personale su chiamata. Costringere gli autisti di noleggio ad iniziare e finire ogni servizio nella loro rimessa, allungando così inutilmente il percorso ed i tempi di attesa, con un aumento del costo del viaggio che ovviamente viene traslato in avanti sul consumatore finale, oltre ad essere antieconomico ed inefficiente produce diseconomie esterne, come maggior inquinamento ed aumento del traffico. Si propone, quindi, di reintrodurre il Capo V e l'art. 24 della prima bozza del ddl concorrenza sul Trasporto pubblico non di linea, abolendo l'art. 3 comma 3, l'art. 5 bis, l'art. 8 comma 3, limitatamente alle parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" e l'art. 11 comma 4 della legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992. In pratica eliminare, per il servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di avere la rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la possibilità per i comuni di far pagare per il servizio svolto nel loro territorio ed il fatto che l'inizio ed il termine di ogni servizio avvenga alla rimessa. Sarebbe, però, anche necessario potenziare il numero di taxi in circolazione, cosa non prevista nemmeno nella prima bozza del ddl concorrenza poi ritirata. Nelle grandi città i taxi, infatti, sono già oggi insufficienti in occasione di eventi importanti. A Milano, ad esempio, non forniscono un servizio adeguato in occasione della settimana della moda, durante il Salone del mobile o l'Expo. Non essendo, però, realisticamente possibile nel breve periodo aumentare il numero dei taxi in circolazione, considerati i precedenti fallimentari tentativi in materia, né, men che meno, liberalizzare del tutto il servizio e l'accesso alla professione, si propone, per il momento, di limitarsi a mettere un po' più in concorrenza taxi e noleggio con conducente, sovrapponendo, almeno in parte, i due servizi, così da ottenere, per questa via, un primo potenziamento del servizio di trasporto pubblico non di linea, consentendo anche forme innovative di trasporto (car sharing, car pooling, ride sharing...) Una semi liberalizzazione che non va contro i tassisti, dato consente anche a loro nuove forme di esercizio della professione. In pratica la proposta mira ad allargare la torta, invece di litigare per una fetta, potenziando il servizio nel suo complesso, così da aumentare i benefici per tutti. Rendendo più uniforme la normativa di taxi e di noleggio con conducente (N.C.C.), i tassisti potrebbero fare, in parte, anche il servizio di noleggio e viceversa. Il vantaggio sarebbe quello di aumentare finalmente i mezzi in circolazione, senza ridurre il lavoro per i tassisti, che avrebbero la possibilità di svolgere un lavoro aggiuntivo, eliminando al contempo norme assurde, come quella che costringe gli autisti di noleggio ad iniziare e finire ogni servizio nella loro rimessa. Di seguito le proposte: 1) Revisione anche degli altri articoli delle legge n. 21/1992 segnalati come problematici dall'Antitrust (in particolare AS277 del 3 marzo 2004 e AS683 del 27 marzo 2010), ossia anche l'art. 11 comma 3 (nella parte che prevede obbligo di stazionamento esclusivamente all'interno della rimessa) e 11 bis (le sanzioni esagerate per chi trasgredisce). 2) Abolizione dell'art. 3, comma 2 della legge n. 21/92 e comma 1, limitatamente alle parole "presso la rimessa" in modo che le prenotazioni possano avvenire non solo presso la rimessa, ma anche con l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, via smartphone. 3) Abolizione degli art. 11 comma 2 e art. 2 comma 1 (limitatamente alle parole: "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale"), in modo che sia gli autisti di noleggio che i tassisti possano esercitare la propria attività anche oltre i confini del comune che ha rilasciato loro la licenza (cosa già richiesta dall'Antitrust nella segnalazione del 3 marzo 2004). 4) Esposizione del tariffario sul retro dello schienale dei sedili anteriori, pena multe severe (in caso di recidiva, sospensione della licenza per 3 mesi). Revisione, quindi, dell'art 12 comma 2 che lo prevede sul cruscotto. 5) Semplificazione delle tariffe in modo che siano più trasparenti, vietando progressioni o parametri che non possano essere oggetto di una preventiva o facile valutazione da parte dell'utente. Quindi, ad esempio, no a progressioni legate alla velocità del veicolo e obbligo di far partire il tassametro solo dal momento in cui il cliente sale a bordo della vettura. 6) Fissazione di una tariffa comunale e nazionale massima e non minima e nessun limite allo sconto possibile. Revisione, quindi, dell'art. 13 comma 4. 7) Stabilire requisiti di idoneità del guidatore (punti patente, idoneità fisica....) e del veicolo (assicurazione con massimale maggiore, veicolo in ottimo stato, presenza di airbag posteriori anche se non nell'immediato, ....) in modo che siano omogenei su tutto il territorio nazionale, presupposto e precondizioni perché poi i taxi possano svolgere il servizio anche in altri comuni, senza ostacoli. Si tratta, quindi, di ridurre le competenze comunali, ad es. rivedendo l'art. 5 della legge n. 21/92. 5) Liberalizzare i saldi. Libertà di scelta per il commerciante, senza gli attuali vincoli regionali. 6) Definizione prezzo anomalo. Oggi non puoi vendere sottocosto, ma né i consumatori né gli organi e le istituzioni di controllo sono in grado di impedire speculazioni dovute a ricarichi eccessivi e anomali. Sarebbe, quindi, utile fissare criteri per legge in modo che, oltre una certa percentuale di ricarico osservata in concomitanza di particolari eventi, come ad esempio scioperi dei trasporti o maltempo, si possa realmente intervenire per impedire le speculazioni. 7) Authority. Rafforzare i poteri delle Authority consentendo di sanzionare gli abusi con sanzioni superiori all'illecito guadagno. Riformulazione dei tetti alle sanzioni amministrative pecuniarie attualmente previsti. 8) Class action. Modificare la normativa sulla class action per renderla effettivamente praticabile e introduzione del danno punitivo, unico deterrente per evitare abusi da parte di grandi società. Allegato Promemoria delle Associazioni Consumatori per i Sig.ri Presidenti e componenti della VI e X Commissione della Camera, in relazione al Disegno di Legge n. 3012 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza Le seguenti Associazioni Consumatori facenti parte del CNCU: ACU, ADOC, Assoconsum, Assoutenti, Adusbef, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, CTCU Bolzano, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, CHIEDONO che siano rigettati e stralciati dal Capo V Energia del citato DDL n. 3012, gli artt. 19, 20 e 21 che prevedono la cessazione del Mercato Tutelato per i clienti domestici di elettricità e gas. Infatti, a nostro avviso, l’eventuale approvazione delle suddette norme produrrà un sensibile aumento dei prezzi di elettricità e gas per i clienti domestici e le PMI, poiché: 1. La scomparsa del Mercato Tutelato non è una maggiore liberalizzazione del settore (che già è completa: oggi ogni cliente può scegliere una offerta sul Mercato Libero). 2. La cessazione dell’attività dell’Acquirente Unico determinerebbe l’eliminazione di un importante concorrente nel mercato elettrico e quindi una grave regressione della concorrenza, con il risultato di un aumento dei prezzi dell’elettricità per i piccoli consumatori finali (famiglie e PMI). 3. Il meccanismo dei prezzi di riferimento per elettricità e gas per il Mercato Tutelato, fissati dall’Autorità per l’energia, rappresenta un autorevole benchmark per il mercato: la sua eventuale eliminazione renderebbe più complessa la valutazione della convenienza delle offerte ai piccoli consumatori e faciliterebbe possibili comportamenti collusivi fra le Società energetiche circa il livello dei prezzi per i clienti finali (v. la situazione che si è verificata in Gran Bretagna). Saranno soprattutto i clienti domestici vulnerabili quelli che pagheranno il conto più caro, perché troppo grande è la loro disparità di potere contrattuale rispetto agli operatori. Né la semplice sorveglianza delle Autorità sarà un efficace deterrente a contenere l’aumento dei prezzi: il loro intervento non potrà che avvenire dopo che si siano verificati gli aumenti, quando i consumatori i danni li avranno già subiti. Le Associazioni Consumatori, oltre a ribadire la richiesta di stralciare dal DDL 3012 le norme che pongono fine al Mercato Tutelato, sottopongono all’attenzione del Parlamento l’esigenza di emanare norme che facilitino l’affermarsi di una nuova e più efficiente concorrenza nel settore, in grado di offrire a tutti i consumatori, a partire da quelli domestici, forniture di elettricità e gas a prezzi equi e concorrenziali. Le proposte che di seguito formuliamo tendono appunto a questi obiettivi. Acquirente Unico Al fine di rendere Acquirente Unico sempre più omogeneo con le altre Società che operano sul mercato, è necessario che il legislatore riveda la struttura, la governance e la mission di A.U.; in particolare occorre: Scorporare dalla Società le attività diverse da quelle di mercato, quali il Sistema Informativo Integrato, lo Sportello del Consumatore ed il Servizio di Conciliazione. Consentire ad A.U. di operare anche sul mercato all’ingrosso del gas per rifornire i propri clienti. Prevedere nello Statuto di A.U.l’istituzione di un Comitato per la Trasparenza degli Approvvigionamenti, preposto ad indicare le strategie di acquisto dell’energia, partecipato da Governo, Autorità per l’energia e dalle Associazioni di rappresentanza dei propri clienti. Superare il regime dei prezzi di riferimento fissati dall’Autorità per l’energia, consentendo ad A.U. di autodeterminare i prezzi di elettricità e gas offerti ai propri clienti, mantenendo la sorveglianza dell’Autorità per l’energia, ma eliminando il problema formale del prezzo amministrato. Autorizzare A.U. a proporre ai propri clienti anche forniture diverse dal semplice prezzo dell’energia a variazione trimestrale (es. prezzo fisso per 1 o 2 anni, prezzi spot, prezzi con energia interamente rinnovabile, ecc.) al fine di educare i piccoli consumatori alla scelta fra diverse opzioni, che è il presupposto della mobilità. Il legislatore dovrebbe altresì eliminare l’obbligo per i Distributori di commercializzare l’energia fornita da Acquirente Unico: in caso di rinuncia, il servizio potrà essere assegnato attraverso un’asta ad altri operatori dotati di adeguati requisiti. Sistema Informativo Integrato (SII) Nel mercato retail, in particolare fra i clienti domestici, vi è una scarsa mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero. La responsabilità, per il settore elettrico, viene spesso attribuita all’Acquirente Unico. Questo è fuorviante. Se fosse vero, nel settore gas la mobilità avrebbe dovuto essere maggiore: invece non è così. Le ragioni della scarsa mobilità, vanno ricercate sia nel fatto che i prezzi sul mercato libero sono spesso più elevati dei prezzi di riferimento fissati dall’Autorità per l’energia (v. Relazione dell’Autorità 2014), ma soprattutto nei disagi che spesso devono sopportare i clienti che scelgono un nuovo fornitore, a causa del fatto che i Distributori spesso non comunicano al nuovo Venditore, con esattezza e tempestività, la lettura del contatore al momento dello switching (tempi troppo lunghi per l’allaccio della nuova fornitura, bollette con consumi stimati e non effettivi, doppie fatturazioni dal vecchio e dal nuovo venditore, bollette di conguaglio con importi abnormi, contratti non richiesti, pratiche commerciali scorrette ecc.). Molti di noi hanno sperimentato direttamente tutto ciò. La mobilità dei piccoli consumatori si favorisce soltanto eliminando queste inefficienze e migliorando la gestione del cambio di fornitore, anche attraverso la piena funzionalità, in tempi brevi e fissati dal legislatore, del Sistema Informativo Integrato (SII). Ciò è essenziale affinché i clienti abbiano fiducia nel funzionamento del mercato libero. Autorità per l’energia Occorre anche rafforzare i poteri dell’Autorità per l’energia, recuperando lo spirito della legge istitutiva (l.481/95) e superando i numerosi rilievi formulati al riguardo dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione 2014/2286. In questa ottica occorre fornire all’Autorità per l’energia gli opportuni indirizzi affinché: 1. Riveda la Delibera 153/2012/R/com, nel senso di accogliere quanto disposto dall’art. 66 quinques del Codice del Consumo, novellato dal D.Lgs 21/2014, circa l’esclusione del pagamento delle forniture di energia per i consumatori vittime di contratti non richiesti, insieme alla previsione di adeguati indennizzi ai medesimi consumatori. 2. Deliberi l’obbligo per gli operatori a rendere più trasparenti le offerte per le forniture di energia nel mercato libero, ad es. evidenziando, con caratteri ben visibili, le norme relative alla qualità tecnica e commerciale della fornitura (es. rateizzazioni, morosità, fatturazione, ecc.), che differiscono da quelle previste per il mercato tutelato. 3. Favorisca la comparabilità e l’obbligatorietà delle offerte individuando taluni elementi comuni che debbano essere contenuti in tutte le offerte per le forniture di energia sul mercato libero. 4. Definisca l’entità degli oneri riconosciuti agli operatori per la prima acquisizione di nuovi clienti dal mercato tutelato tenendo conto della qualità e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti ed al livello di numerosità dei reclami rilevato presso i diversi operatori. Infine, con lo scopo di scoraggiare comportamenti commerciali scorretti da parte degli operatori ed a tutela dei consumatori, della concorrenza e del mercato, l’Autorità per l’energia dovrebbe dedicare maggiori risorse all’attività di controllo e monitoraggio, anche attraverso un maggior ricorso alla erogazione di adeguate sanzioni agli operatori che non rispettino taluni precisi criteri di correttezza. Si dovrebbe inoltre superare il criterio della elusione delle sanzioni, a fronte di impegni della Società a modificare i propri comportamenti, che non sta dando i positivi risultati sperati. Roma, 18 maggio 2015