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Mercoledì 2 Settembre 2009
P RO P RIE TÀ I M M OB I L I A R E
Circolare esplicativa di Confedilizia sull’ipotesi del decremento dei costi della locazione
Niente aggiornamento in diminuzione
La variazione Istat negativa di luglio non riduce il canone
L
a variazione negativa rilevata dall’Istat per il mese
di luglio e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 27
agosto dell’indice dei prezzi al
consumo ha posto un problema
che non si era mai finora presentato, quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso in poi.
E cioè se, in relazione alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento
annuale dei canoni di locazione, si
debba procedere alla diminuzione
degli stessi (e ciò nella gran parte
dei casi e quindi ove non sia stato validamente pattuito contrattualmente un aggiornamento al
100%) nella misura corrispondente al 75% dell’indice negativo
diffuso dall’istituto di statistica.
È quanto ha segnalato la ConRIMBORSI IRAP,
ISTANZE ON-LINE
A PARTIRE DAL 14/9
A partire dalle ore 12
del 14 settembre gli amministratori condominiali
e immobiliari soggetti a
Irap, quelli che svolgono
un’attività professionale
autonomamente organizzata, potranno richiedere,
a titolo di parziale deducibilità dell’Irap, il rimborso
del 10% delle imposte sui
redditi versate negli anni
scorsi. La facoltà è stata segnalata dalla Confedilizia,
con una circolare, a tutti gli
iscritti al Registro nazionale
amministratori della Confederazione. La possibilità di
ottenere il rimborso discende da quanto previsto con il
decreto «anticrisi», che ha
introdotto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso
al 31/12/08 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires),
dell’imposta regionale sulle
attività produttive. La deduzione spetta solo nel caso
in cui siano state sostenute
spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi
passivi e oneri assimilati
non ammessi in deduzione
in sede di determinazione della base imponibile
Irap. L’istanza di rimborso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore
12 del 14/9/’09 utilizzando
il prodotto di gestione disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Il rimborso sarà eseguito
secondo l’ordine cronologico
di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di
spesa, pari a 100 milioni dì
euro per l’anno 2009, a 500
milioni di euro per il 2010
e a 400 milioni di euro per
l’anno 2011. Trattandosi di
risorse, almeno inizialmente
limitate, è importante che i
contribuenti interessati trasmettano la domanda con la
massima celerità.
fedilizia, precisando che l’Istat ha
comunicato che la variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati «senza tabacchi» (quello che si utilizza per l’aggiornamento dei contratti di locazione)
è stata nel mese di luglio pari allo
-0,1%. E negativa (anch’essa nella
misura dello 0,1%) è stata pure
la variazione del cosiddetto indice
armonizzato europeo, vale a dire
dell’indice dei prezzi al consumo
per i paesi dell’Unione europea
rilevato da Eurostat, utilizzabile
con specifica clausola nei contratti
di locazione abitativa. Se l’aggiornamento dei contratti di locazione
potesse essere effettuato anche in
negativo, ne conseguirebbe che i
canoni dovrebbero essere diminuiti dello 0,075% (o dell’intero 0,1%
nel caso di utilizzo dell’indice armonizzato). La Confedilizia ha
peraltro fatto presente, per una
questione di rigore interpretativo e quindi al di là dei valori in
gioco, un atto insignificante, che
la risposta alla questione relativa
alla possibilità che la variazione
Istat comporti un aggiornamento
in diminuzione dei canoni è fuor
di dubbio negativa, sulla base
anzitutto dei lavori parlamentari, nei quali non si trova traccia
di una previsione (e neppure di
un’ipotetica possibilità) del genere. E si trova, anzi, il continuo
riferimento nell’aggiornamento
come mezzo di mantenimento
costante della remunerazione
della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d’acquisto
della moneta. Che solo a questa
si volesse rimediare risulta chiaro
dal fatto che la limitazione al 75%
dell’indice Istat venne costantemente giustificata considerando
«la buona difesa dell’investimento
immobiliare contro la svalutazione» (Relazione ministri di grazia e
giustizia e dei lavori pubblici, II).
Allo stato, la Confedilizia ritiene quindi che il testo delle disposizioni in materia non possa portare alla diminuzione dei canoni
e in questi termini si è espressa
in una circolare tempestivamente
diramata alle proprie associazioni
territoriali.
Riscaldamento, norme per impianti centralizzati
Dallo scorso 25 giugno sono in vigore nuove norme in materia di risparmio energetico, con particolare riferimento agli impianti termici centralizzati.
Lo ha comunicato la Confedilizia, segnalando le disposizioni di maggiore interesse del provvedimento, uno dei decreti del presidente della repubblica
attuativi del decreto legislativo 192/2005, e precisando che lo stesso si applica in assenza di diverse
disposizioni regionali. In particolare, viene previsto
che in tutti gli edifici esistenti con un numero di
unità abitative superiore a quattro e, comunque,
nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW,
sia «preferibile» il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche
o di forza maggiore che giustifichino la dismissione
della caldaia centralizzata e la sua sostituzione
con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno
essere dichiarate in una relazione tecnica attestan-
te la rispondenza alle prescrizioni di legge per il
contenimento del consumo energetico.
Il decreto prevede inoltre che in tutti gli edifici
esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere
realizzati gli interventi necessari per permettere,
«ove tecnicamente possibile» la contabilizzazione
e la termoregolazione del calore per singola unità
abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno
essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi,
ovvero l’adozione di altre «soluzioni impiantistiche
equivalenti», che dovranno essere evidenziati nella
relazione tecnica sopra citata.
Il provvedimento conferma infine, ha segnalato
ancora la Confedilizia, le disposizioni transitorie in
materia di periodicità minima dei controlli sugli
impianti di riscaldamento.
Edilizia, ampliamenti sabotati
con il libretto di fabbricato
È in corso da parte di alcune regioni un’azione di «sabotaggio»
dei Piani casa (quelli relativi agli ampliamenti degli immobili),
Piani che in sede regionale sono in corso di approvazione in seguito
all’intesa siglata nel marzo scorso tra governo, regioni stesse ed
enti locali. Tale azione di «sabotaggio» viene attuata attraverso
l’introduzione, nelle leggi regionali interessate, dell’obbligo di dotarsi del libretto casa quale condizione indispensabile per poter
usufruire della facoltà di operare gli ampliamenti volumetrici
degli immobili.
La denuncia è stata fatta dalla Confedilizia, che ha rilevato come
il consentire gli ampliamenti esclusivamente ai proprietari che si
sottopongano all’obbligo (meramente cartaceo, molto costoso e di
nessuna utilità) di dotazione del libretto, è una chiara sconfessione
dei principi ispiratori del Piano casa di iniziativa governativa,
finalizzato a rilanciare l’edilizia attraverso la previsione di nuove
possibilità per i proprietari e la semplificazione delle procedure
esistenti.
Quanto al libretto in sé, ha sottolineato la Confedilizia, non
v’è che da ripetere che si tratta di un vecchio arnese che si tenta
di introdurre in Italia, a beneficio dei professionisti, da più di 10
anni ma che è stato bocciato sia sul piano della legittimità che nel
merito, con ben otto decisioni, dai giudici di ogni ordine e grado,
fino al Consiglio di stato e alla Corte costituzionale. Provare a reintrodurlo ora, quale condizione per la realizzazione di ampliamenti
edilizi, non potrà che fornire ai giudici un nuovo argomento per
bocciarlo: se davvero fosse utile ai fini della sicurezza, infatti,
non si spiegherebbe la sua imposizione solo quale «prezzo» per
l’ottenimento di un’autorizzazione. L’introduzione del libretto
lede poi prerogative dello stato, come già affermato dalla Corte
costituzionale, per cui l’atteggiamento che il governo terrà davanti a queste leggi regionali sarà la cartina di tornasole della
volontà dell’esecutivo di far rispettare le prerogative statali
costituzionalmente riconosciute.
Credito, ok
a moratoria
Confedilizia ha fi rmato, insieme a Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confi ndustria e Lega
Coop l’avviso comune
Abi-imprese, sottoscritto anche dal ministero
dell’economia e delle fi nanze, per la sospensione dei debiti delle piccole
e medie imprese verso il
sistema creditizio.
Confedilizia ha espresso la viva soddisfazione
per questo importante
accordo, dando atto della
determinante disponibilità dimostrata dall’Abi
oltre che dal ministero
dell’economia.
«Si tratta», ha affermato Confedilizia, di un
importante risultato,
destinato a esercitare
effetti di riguardo anche
sul piano psicologico oltre
che su quello concreto. Gli
interventi, in particolare,
previsti per il settore immobiliare sono certo di
grande rilevanza e Confedilizia non può che apprezzarne la piena positività, per il settore e per il
mercato».
Questa pagina viene pubblicata
ogni primo mercoledì del mese
ed è realizzata dall’
UFFICIO STAMPA
della CONFEDILIZIA
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
Gli interessati possono avere maggiori informazioni dal mensile Confedilizia notizie e
rivolgendosi alle oltre 200 sedi territoriali, presenti in tutti i capoluoghi di provincia e anche
nei maggiori centri. Presso le Associazioni aderenti alla Confederazione, i soci possono avere
una qualificata e valida assistenza in materia locatizia e per la stipula e gestione dei contratti
di locazione sia liberi che con agevolazioni fiscali nonché ogni consulenza (tributaria, catastale,
condominiale, portierato, colf e badanti, ecc.) e ogni utile servizio (assistenza fiscale CAF,
registrazione telematica contratti, ecc.). Tramite le Associazioni territoriali (che curano la tenuta
dei Registri locali amministratori) gli amministratori condominiali possono iscriversi al Registro
nazionale amministratori della Confedilizia nonché utilizzare il Servizio assistenza amministratori.
Presso le stesse Associazioni gli iscritti possono ricorrere al Servizio conciliazione controversie
condominiali e al Servizio conciliazione controversie proprietario/inquilino nonché fruire
gratuitamente del Servizio di visure catastali on-line, anche ipotecarie, e tutelarsi contro il rischio
di morosità del proprio inquilino grazie al Servizio Garanzia Affitto, fornito in collaborazione con
INTESA SANPAOLO. Attraverso una convenzione con R.E. Factor, la Confedilizia assicura agli
iscritti un Servizio per la cessione dei crediti derivanti da contratti di locazione e, attraverso una
convenzione con il RINA, il Servizio certificazione qualità degli immobili.
Per informazioni sulle strutture locali della Confedilizia tf 06/6792532 (r.a.)
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2 Settembre 2009