16 Mercoledì 2 Settembre 2009 P RO P RIE TÀ I M M OB I L I A R E Circolare esplicativa di Confedilizia sull’ipotesi del decremento dei costi della locazione Niente aggiornamento in diminuzione La variazione Istat negativa di luglio non riduce il canone L a variazione negativa rilevata dall’Istat per il mese di luglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto dell’indice dei prezzi al consumo ha posto un problema che non si era mai finora presentato, quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso in poi. E cioè se, in relazione alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento annuale dei canoni di locazione, si debba procedere alla diminuzione degli stessi (e ciò nella gran parte dei casi e quindi ove non sia stato validamente pattuito contrattualmente un aggiornamento al 100%) nella misura corrispondente al 75% dell’indice negativo diffuso dall’istituto di statistica. È quanto ha segnalato la ConRIMBORSI IRAP, ISTANZE ON-LINE A PARTIRE DAL 14/9 A partire dalle ore 12 del 14 settembre gli amministratori condominiali e immobiliari soggetti a Irap, quelli che svolgono un’attività professionale autonomamente organizzata, potranno richiedere, a titolo di parziale deducibilità dell’Irap, il rimborso del 10% delle imposte sui redditi versate negli anni scorsi. La facoltà è stata segnalata dalla Confedilizia, con una circolare, a tutti gli iscritti al Registro nazionale amministratori della Confederazione. La possibilità di ottenere il rimborso discende da quanto previsto con il decreto «anticrisi», che ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/08 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), dell’imposta regionale sulle attività produttive. La deduzione spetta solo nel caso in cui siano state sostenute spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irap. L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 12 del 14/9/’09 utilizzando il prodotto di gestione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il rimborso sarà eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa, pari a 100 milioni dì euro per l’anno 2009, a 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l’anno 2011. Trattandosi di risorse, almeno inizialmente limitate, è importante che i contribuenti interessati trasmettano la domanda con la massima celerità. fedilizia, precisando che l’Istat ha comunicato che la variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati «senza tabacchi» (quello che si utilizza per l’aggiornamento dei contratti di locazione) è stata nel mese di luglio pari allo -0,1%. E negativa (anch’essa nella misura dello 0,1%) è stata pure la variazione del cosiddetto indice armonizzato europeo, vale a dire dell’indice dei prezzi al consumo per i paesi dell’Unione europea rilevato da Eurostat, utilizzabile con specifica clausola nei contratti di locazione abitativa. Se l’aggiornamento dei contratti di locazione potesse essere effettuato anche in negativo, ne conseguirebbe che i canoni dovrebbero essere diminuiti dello 0,075% (o dell’intero 0,1% nel caso di utilizzo dell’indice armonizzato). La Confedilizia ha peraltro fatto presente, per una questione di rigore interpretativo e quindi al di là dei valori in gioco, un atto insignificante, che la risposta alla questione relativa alla possibilità che la variazione Istat comporti un aggiornamento in diminuzione dei canoni è fuor di dubbio negativa, sulla base anzitutto dei lavori parlamentari, nei quali non si trova traccia di una previsione (e neppure di un’ipotetica possibilità) del genere. E si trova, anzi, il continuo riferimento nell’aggiornamento come mezzo di mantenimento costante della remunerazione della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d’acquisto della moneta. Che solo a questa si volesse rimediare risulta chiaro dal fatto che la limitazione al 75% dell’indice Istat venne costantemente giustificata considerando «la buona difesa dell’investimento immobiliare contro la svalutazione» (Relazione ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, II). Allo stato, la Confedilizia ritiene quindi che il testo delle disposizioni in materia non possa portare alla diminuzione dei canoni e in questi termini si è espressa in una circolare tempestivamente diramata alle proprie associazioni territoriali. Riscaldamento, norme per impianti centralizzati Dallo scorso 25 giugno sono in vigore nuove norme in materia di risparmio energetico, con particolare riferimento agli impianti termici centralizzati. Lo ha comunicato la Confedilizia, segnalando le disposizioni di maggiore interesse del provvedimento, uno dei decreti del presidente della repubblica attuativi del decreto legislativo 192/2005, e precisando che lo stesso si applica in assenza di diverse disposizioni regionali. In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, sia «preferibile» il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestan- te la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. Il decreto prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, «ove tecnicamente possibile» la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre «soluzioni impiantistiche equivalenti», che dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica sopra citata. Il provvedimento conferma infine, ha segnalato ancora la Confedilizia, le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento. Edilizia, ampliamenti sabotati con il libretto di fabbricato È in corso da parte di alcune regioni un’azione di «sabotaggio» dei Piani casa (quelli relativi agli ampliamenti degli immobili), Piani che in sede regionale sono in corso di approvazione in seguito all’intesa siglata nel marzo scorso tra governo, regioni stesse ed enti locali. Tale azione di «sabotaggio» viene attuata attraverso l’introduzione, nelle leggi regionali interessate, dell’obbligo di dotarsi del libretto casa quale condizione indispensabile per poter usufruire della facoltà di operare gli ampliamenti volumetrici degli immobili. La denuncia è stata fatta dalla Confedilizia, che ha rilevato come il consentire gli ampliamenti esclusivamente ai proprietari che si sottopongano all’obbligo (meramente cartaceo, molto costoso e di nessuna utilità) di dotazione del libretto, è una chiara sconfessione dei principi ispiratori del Piano casa di iniziativa governativa, finalizzato a rilanciare l’edilizia attraverso la previsione di nuove possibilità per i proprietari e la semplificazione delle procedure esistenti. Quanto al libretto in sé, ha sottolineato la Confedilizia, non v’è che da ripetere che si tratta di un vecchio arnese che si tenta di introdurre in Italia, a beneficio dei professionisti, da più di 10 anni ma che è stato bocciato sia sul piano della legittimità che nel merito, con ben otto decisioni, dai giudici di ogni ordine e grado, fino al Consiglio di stato e alla Corte costituzionale. Provare a reintrodurlo ora, quale condizione per la realizzazione di ampliamenti edilizi, non potrà che fornire ai giudici un nuovo argomento per bocciarlo: se davvero fosse utile ai fini della sicurezza, infatti, non si spiegherebbe la sua imposizione solo quale «prezzo» per l’ottenimento di un’autorizzazione. L’introduzione del libretto lede poi prerogative dello stato, come già affermato dalla Corte costituzionale, per cui l’atteggiamento che il governo terrà davanti a queste leggi regionali sarà la cartina di tornasole della volontà dell’esecutivo di far rispettare le prerogative statali costituzionalmente riconosciute. Credito, ok a moratoria Confedilizia ha fi rmato, insieme a Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confi ndustria e Lega Coop l’avviso comune Abi-imprese, sottoscritto anche dal ministero dell’economia e delle fi nanze, per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. Confedilizia ha espresso la viva soddisfazione per questo importante accordo, dando atto della determinante disponibilità dimostrata dall’Abi oltre che dal ministero dell’economia. «Si tratta», ha affermato Confedilizia, di un importante risultato, destinato a esercitare effetti di riguardo anche sul piano psicologico oltre che su quello concreto. Gli interventi, in particolare, previsti per il settore immobiliare sono certo di grande rilevanza e Confedilizia non può che apprezzarne la piena positività, per il settore e per il mercato». Questa pagina viene pubblicata ogni primo mercoledì del mese ed è realizzata dall’ UFFICIO STAMPA della CONFEDILIZIA L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE Gli interessati possono avere maggiori informazioni dal mensile Confedilizia notizie e rivolgendosi alle oltre 200 sedi territoriali, presenti in tutti i capoluoghi di provincia e anche nei maggiori centri. Presso le Associazioni aderenti alla Confederazione, i soci possono avere una qualificata e valida assistenza in materia locatizia e per la stipula e gestione dei contratti di locazione sia liberi che con agevolazioni fiscali nonché ogni consulenza (tributaria, catastale, condominiale, portierato, colf e badanti, ecc.) e ogni utile servizio (assistenza fiscale CAF, registrazione telematica contratti, ecc.). Tramite le Associazioni territoriali (che curano la tenuta dei Registri locali amministratori) gli amministratori condominiali possono iscriversi al Registro nazionale amministratori della Confedilizia nonché utilizzare il Servizio assistenza amministratori. Presso le stesse Associazioni gli iscritti possono ricorrere al Servizio conciliazione controversie condominiali e al Servizio conciliazione controversie proprietario/inquilino nonché fruire gratuitamente del Servizio di visure catastali on-line, anche ipotecarie, e tutelarsi contro il rischio di morosità del proprio inquilino grazie al Servizio Garanzia Affitto, fornito in collaborazione con INTESA SANPAOLO. Attraverso una convenzione con R.E. Factor, la Confedilizia assicura agli iscritti un Servizio per la cessione dei crediti derivanti da contratti di locazione e, attraverso una convenzione con il RINA, il Servizio certificazione qualità degli immobili. Per informazioni sulle strutture locali della Confedilizia tf 06/6792532 (r.a.) CONFEDILIZIA dal 1883, a difesa del proprietario di casa Presidenza e Segreteria generale - via Borgognona, 47 - 3º piano - 00187 Roma tf 06/6793489 (r.a.) - fax 06/6793447 Uffici operativi - via Borgognona, 47 - 2º piano - 00187 Roma tf 06/69942495 (r.a.) - fax 06/6796051 Uffici amministrativi - via della Vite, 32 - 00187 Roma tf 06/6798742 (r.a.) - fax 06/69797107 Uffici Organizzazioni collegate - via Emauele Gianturco, 5 - 00196 Roma tf 06/32650952 (r.a.) - fax 06/32652673 Uffici Enti bilaterali - corso Trieste, 10 - 00198 Roma tf 06/44251191 (r.a.) - fax 06/44251456 www.confedilizia.it - www.confedilizia.eu