Diritto tributario professionale
ottobre 2013
Gli accordi Fisco contribuente (accertamento con
adesione e conciliazione giudiziale) e il ruolo del
professionista
Aspetti di sistema e casi professionali
Diffusione dell’accertamento con
adesione
• L’accordo esiste nella maggior parte dei paesi
sviluppati
• Contribuisce all’appeal fiscale di un paese, da
valutare non solo per le aliquote, ma anche per la
flessibilità dei rapporti
Importanza degli accordi…
• Eliminati per molti anni con la riforma dei
primi anni 70
- motivi
• Reintrodotti a partire da metà anni 90….
- motivi
Accertamento con adesione (D.Lgs. 19 giugno
1997, n. 218)
 Si tratta non di un "atto dispositivo" del credito
tributario, ma di un compromesso sugli aspetti
controversi della determinazione dell'imposta.
 Se l’accordo viene raggiunto il contribuente può
avvantaggiarsi di una parziale riduzione degli
ammontari accertati e delle sanzioni irrogate (cfr. art. 2,
comma 5, D.Lgs. n. 218/1997 – sanzioni ridotte ad 1/3)
mentre l’ufficio acquisisce con certezza il diritto di
ottenere le imposte concordate. Per entrambi c’è il
vantaggio di evitare le procedure del contenzioso.
Tipologia di controversie per cui è ammesso
l’accertamento
Ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 218/1997,
l’adesione può riguardare:
tutte le categorie reddituali in coerenza
con la conciliazione giudiziale
qualsiasi
aspetto
dell’accertamento,
compresa la determinazione sintetica del
reddito
anche fattispecie rilevanti ai soli fini IVA
imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Contribuenti che possono ricorrere all’accertamento
con adesione
La possibilità di definizione in contraddittorio
con l’ufficio è stata estesa a tutti i contribuenti
(persone
fisiche,
società
di
persone,
associazioni professionali, società di capitali,
enti) che possono beneficiare della procedura di
accertamento con adesione, sia su questioni
che riguardano il loro proprio carico impositivo,
sia quando intervengono nei rapporti tributari tra
Fisco e soggetti terzi in qualità di sostituti di
imposta.
Accertamento e ulteriore attività accertatrice da
parte dell’Amministrazione Finanziaria
 La definizione non esclude una ulteriore azione
accertatrice qualora sopravvengano (art. 43,
ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973) nuovi
elementi (art. 2, comma 4, lett. a), D.Lgs. n.
218/1997), in base ai quali sia possibile
accertare un maggior reddito superiore al 50%
di quello definito e comunque non inferiore a
77.468,53 euro.
 Un incentivo ad addivenire alla definizione è
costituito per il contribuente dallo scudo
legislativo che gli assicura una immunità da
ulteriori accertamenti fino a 77.000 mila euro.
Effetti tributari dell’adesione
L’accertamento definito con adesione (. art. 2, comma 3, D.Lgs.
n 218/1997):
non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne
che nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 2, comma 4,
D.Lgs. n. 218/1997 in ordine ai presupposti e ai limiti
dell'ulteriore attività di accertamento;
non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i
contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è
riconducibile a quella dell'imposta sui redditi;
comporta la riduzione delle sanzioni amministrative e penali.
Effetti sulle sanzioni amministrative
• i contribuenti sono altresì incentivati ad aderire
per il fatto che l’adesione determina un
abbattimento delle sanzioni ad un terzo del
minimo edittale,
• vale a dire del minimo previsto dalla legge, a
prescindere dall’entità delle sanzioni che l’ufficio
aveva irrogato (o aveva il potere di irrogare)
nell’avviso di accertamento.
• La riduzione si applica alle sole sanzioni che
vengono computate in relazione agli imponibili
concordati (c.d. sanzioni sostanziali connesse alla
quantità di tributi evasi). Cfr.art.2, comma 5.
Effetti “collaterali” dell’accertamento con
adesione: i reati tributari
• Oltre ad assicurare la percezione dei tributi all’Erario, la conclusione
dell’accertamento con adesione produce anche ulteriori effetti.
• Per quanto riguarda le sanzioni penali l'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000,
prevede che le pene previste per i nuovi reati tributari siano diminuite
sino ad 1/3, e che non si applichino le pene accessorie se, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i
debiti tributari siano estinti a seguito di una delle procedure
conciliative o di adesione all'accertamento.
• Resta il fatto che astrattamente l’accertamento con adesione
potrebbe, sul piano delle suggestioni processuali, essere
considerato alla stregua di una implicita ammissione di colpa in sede
di reato tributario.
Effetti della presentazione dell’istanza sul
contenzioso
• Quando il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione
vengono automaticamente sospesi (e dunque prolungati) per un
periodo di novanta giorni tutti i termini decadenziali relativi alla
possibilità per il contribuente medesimo di impugnare l’atto a cui
l’istanza si riferisce.
• Non è consentita alcuna proroga di tale termine neppure se
approvata congiuntamente dall'ufficio e dal contribuente, per
consentire l'ultimazione delle trattative.
• Il contribuente, alla scadenza della proroga dei termini
d'impugnazione, dovrà, quindi, presentare ricorso per evitare
che l’accertamento diventi definitivo.
• Gli uffici dovranno controllare che il contribuente,
successivamente alla presentazione dell’istanza, non proceda
all’impugnazione dell’avviso di accertamento o di rettifica. In tal
caso si determina la rinuncia all’istanza di definizione e tornano
a decorrere i termini sospesi.
Procedimento di definizione: ufficio competente
 Competente alla definizione è l’ufficio delle entrate nella cui
circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
 In caso di società di persone o associazioni, l’ufficio
competente per l’accertamento nei confronti della società o
dell’associazione effettua la definizione anche del reddito dei
soci con un unico atto in contraddittorio tra loro.
 Gli uffici procederanno all’accertamento invece nei confronti
di coloro che convocati non hanno aderito oppure non si sono
presentati.
 In questo caso non si applicherà alcuna riduzione delle
sanzioni.
Procedimenti di definizione
 L’iniziativa per l’avvio della procedura di accertamento con
adesione può essere presa sia dall’ufficio impositore che dal
contribuente.
 L’ufficio può invitare il contribuente ad usufruire della procedura
prima di notificargli un avviso di accertamento definitivo,
tramite un invito a comparire (art. 5, comma 1, D.Lgs. n.
218/1997).
 Il contribuente può chiedere di avviare la procedura:
1.
dopo che sono stati effettuati nei suoi confronti accessi, ispezioni
e verifiche, anche prima di aver ricevuto l’atto di accertamento
definitivo (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997);
2.
dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo, non preceduto
dall’invito a comparire di cui all’art. 5, ma solo fintanto che non
scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso (art. 6,
comma 1, D.Lgs. n. 218/1997).
Obbligatorietà dell’invito dell’ufficio?
Si deve peraltro precisare che l'attivazione del procedimento non riveste
carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla
valutazione degli uffici che dovranno pertanto tenere conto delle proprie
esigenze e capacità operative, soprattutto in prossimità dei termini di
decadenza dell'azione di accertamento.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia
peraltro aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a
seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello
stesso aspetti che possono portare a un ridimensionamento della pretesa
erariale (C.M.235/1997).
Modalità di presentazione dell’istanza
(circ. 8 aprile 2002, n. 28/E)
 L’istanza di accertamento con adesione può essere presentata in carta
libera. Dalla data di presentazione dell’istanza, ai sensi del comma 3, è
sospeso il termine d’impugnazione (art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n.
218/1997)
 Le norme suddette, come si vede, nulla dispongono circa le modalità
di presentazione della domanda di cui trattasi. D'altro canto, la circolare
ministeriale 8 agosto 1997, n. 235/E, al punto 2.4., riconosce al
contribuente la possibilità di consegnare l’atto direttamente all'ufficio che ha
emesso l'avviso oppure di avvalersi del servizio postale, senza tuttavia
precisare se in tale evenienza, ai fini della tempestività dell'istanza,
assuma rilevanza la data di spedizione della stessa o quella in cui essa
perviene all'ufficio competente.
 Applicando anche a tale materia i principi stabiliti in materia di ricorsi
amministrativi e giurisdizionali il termine di sospensione di novanta giorni
di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997 decorre dalla data (certa) di
spedizione dell'istanza.
Effetti della presentazione dell’istanza
La presentazione dell'istanza produce tre effetti
(art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 218/1997):
l'obbligo, per l'ufficio, di formulare l'invito al
contraddittorio entro quindici giorni dalla ricezione
della domanda di adesione;
la sospensione, come già detto, per novanta
giorni del termine per ricorrere avverso l'atto
impositivo;
la sospensione, per lo stesso periodo, della
riscossione (frazionata) delle imposte accertate.
Contraddittorio con il contribuente
 Il raggiungimento dell’accordo può richiedere più incontri successivi.
Per ogni incontro l’ufficio redige un verbale sintetico da cui
dovranno risultare le motivazioni addotte e la documentazione
fornita dal contribuente e l’eventuale rappresentanza da parte di un
procuratore generale o speciale (art. 7, D.Lgs. n. 218/1997).
 Se le parti addivengono ad un accordo sull’entità dell’accertamento,
i contenuti dell’accordo vengono riportati su un atto di adesione,
sottoscritto da entrambe, che suggella la fine del
contraddittorio.
 Tuttavia, l’intera procedura dell’accertamento con adesione si
perfeziona solamente con il successivo pagamento delle
somme dovute da parte del contribuente.
Conclusione del procedimento
Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

con la redazione di
entrambe le parti;

con il perfezionamento della definizione, che si ha con il versamento
delle somme risultanti dall’accordo. Il versamento può essere
effettuato:
un atto scritto di definizione, sottoscritto da
 in unica soluzione, entro i 20 gg. successivi alla redazione dell’atto;
 in forma rateale (con un massimo di otto rate trimestrali di uguale
importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 51.645,69 €). La prima rata deve essere versata entro il
termine di 20 gg. dalla redazione dell’atto.
 Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
 Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della
prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza
dell’avvenuto pagamento.
 L’ufficio dovrà, quindi, consegnare copia dell’atto di adesione solo
quando il contribuente dimostra l’avvenuto versamento delle somme
dovute o della prima rata.
Circ. n. 11 del 4/4/2001 DRE Lombardia
E’ possibile considerare perfezionato l'atto di accertamento con adesione sebbene il
versamento di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 sia stato effettuato oltre il
termine ivi previsto (entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di
adesione).
In particolare:
- a seguito della notifica di un avviso di accertamento, avvenuta in data 6 aprile
2000, il contribuente, in data 16 maggio 2000, ha presentato istanza di
accertamento con adesione a norma dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
- la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione è intervenuta in data 27
settembre 2000;
- il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è
stato effettuato in data 20 ottobre 2000, e cioè con 3 giorni di ritardo rispetto
alla scadenza (17 ottobre 2000);
- la quietanza dell'avvenuto versamento è stata consegnata all'ufficio entro i
dieci giorni successivi al versamento.
L'ufficio, ritenendo non perfezionato il procedimento a norma dell'art. 9 del
D.Lgs. n. 218/1997, non ne ha rilasciato copia al contribuente.
Segue.
• L'ufficio locale, valutate le osservazioni del contribuente,
ritiene che la volontà di definire l'accertamento sia
indiscutibilmente palese; in caso contrario, infatti, il
versamento non sarebbe stato affatto eseguito.
• Inoltre, viene rilevato che, qualunque sia stato il motivo del
ritardo, nulla avrebbe vietato al contribuente di chiedere la
sottoscrizione di un nuovo atto di adesione fino al 19
ottobre 2000, onde poter effettuare il versamento nei
termini.
• Di conseguenza, l'ufficio riterrebbe perfezionato
l'accertamento con adesione, ferma restando l'applicabilità
delle sanzioni e degli interessi per il tardivo versamento
Circ. n. 11 del 4/4/2001 DRE Lombardia
In base alle citate disposizioni, affinché la fattispecie sia perfezionata e
produttiva degli effetti previsti, è necessario che la volontà del
contribuente di definire l'accertamento sia manifestata secondo
determinate modalità ed entro precisi termini, non essendo sufficiente che
detta volontà risulti "comunque" manifestata o altrimenti desumibile.
Il rispetto del termine per il pagamento e dell'eventuale prestazione della
garanzia (termine chiaramente acceleratorio) è, quindi, essenziale alla
produzione degli effetti propri della fattispecie. Di conseguenza, la
tardività impedisce che questa si realizzi compiutamente, secondo
il dettato normativo, e che si producano i relativi effetti.
Si impone, pertanto, la valutazione del fatto (tardività/parzialità del
versamento e tardività della prestazione della garanzia) in funzione del
prevalente interesse pubblico, concreto ed attuale, (I) alla rapida
definizione dell'accertamento tributario; (II) alla rapida e sicura
riscossione delle somme dovute; (III) alla stabilità e certezza dei
rapporti giuridici; (IV) alla deflazione del contenzioso ed (V)
all'economicità dell'azione amministrativa.
Segue - Circ. n. 11 del 4/4/2001 DRE Lombardia
si ritiene che, conformemente allo spirito di collaborazione che
informa la disciplina in esame (principio, peraltro, ora
normativamente previsto dalla L. n. 212/2000) e nell'ambito dei
criteri normativi di efficienza, efficacia ed economicità, che
traducono nell'attività amministrativa il principio costituzionale (art.
97 Costit.) di buon andamento (che non può essere riferito soltanto
all'organizzazione della pubblica amministrazione, ma anche alla
sua attività), sia possibile sanare le irregolarità concernenti il
versamento, laddove sia riscontrabile la prevalenza
dell'interesse pubblico al perfezionamento, come sopra
delineato, secondo le modalità ed in presenza delle condizioni di
seguito precisate.
In senso sostanzialmente analogo si è espressa la DRE Campania, con
c. prot. 34414/2000 del 2000, mentre la DRE piemonte, con nota
del 7 marzo 2001, prot. 18515, sembra orientata nel senso di
non riconoscere alcuna possibilità di sanatoria.
Le valutazioni e l’atteggiamento degli uffici
riguardo alla possibilità di concordare
L’ufficio nel decidere se e come addivenire all’adesione:
• Può valutare:
1) Tempi, prospettive, incertezze e costi di un eventuale contenzioso
2) Certezza e misura del gettito
3) Sostenibilità oggettiva della pretesa erariale
• Non può valutare:
1) I risvolti occupazionali
2) La situazione personale e familiare del contribuente
3) L’importanza sociale dell’attività svolta ed altri profili extratributari
4) La situazione finanziaria del contribuente anche ai fini della sua solvibilità
in caso di vittoria dell’ufficio in contenzioso.
Approfondimenti
la possibilità di concordare deve intendersi estesa a tutte le
questioni in cui ci può essere una differenza di valutazioni
tra il contribuente e gli uffici fiscali
comprese le questioni di diritto?
Accertamento con adesione
Analisi di casi pratici
Adesione e imprese di costruzione e vendita
di immobili – caratteristiche attività
La società verificata svolge l'attività di lavori generali costruzione edifici produzione - attraverso l'apporto fondamentale dei due soci, mentre il
personale viene assunto per periodi limitati e sulla base delle esigenze e
necessità del momento.
l'impresa acquista il terreno per edificare e presenta al comune il progetto
per la costruzione degli appartamenti a scopo abitativo o commerciale e
relativi garage.
L'impresa, pur consegnando gli appartamenti chiavi in mano, realizza
l'opera fino al cosiddetto grezzo avanzato, raggiunto il quale si avvale di
artigiani esterni (idraulici, imbianchini, piastrellisti, eccetera), che
offrono i loro servizi - su fattura regolarmente emessa - per la finitura e il
completamento degli immobili.
La vendita degli immobili avviene direttamente in cantiere;
l'invenduto, invece, viene affidato ad agenzie immobiliari specializzate,
operanti sull'intero territorio nazionale.
Nel caso in esame, l'inizio della costruzione degli immobili ha avuto inizio
il 2 gennaio 1999 e fine il 30 dicembre dello stesso anno.
Sono stati costruiti e finiti 8 appartamenti, 8 garage, e 4 locali
commerciali.
Segue – le incongruenze riscontrate
dall’ufficio fiscale
Il controllo documentale effettuato ha fatto emergere degli elementi
incongruenti, o quanto meno ha fornito delle indicazioni, meritevoli di
approfondimento:
- assoluta omogeneità dei prezzi di vendita nei confronti delle persone
fisiche, indipendentemente dalla superficie degli immobili
(appartamenti di 80 mq venduti allo stesso prezzo di quelli di 130 mq)
- assoluta diversità di prezzi a seconda che l'appartamento venga venduto
ad una persona fisica o ad una società (lo stesso appartamento di 80 mq
viene venduto a prezzi notevolmente differenti, e ciò lascia presupporre che
il prezzo vero sia quello indicato nei confronti delle società, necessitate ad
avere una fattura per il prezzo effettivamente pagato);
- incongruenza tra i corrispettivi di compravendita e l'importo dei
mutui richiesti da taluni soggetti privati (2 appartamenti sono stati
venduti a soggetti privati, i quali hanno contratto dei mutui per un valore
doppio rispetto al prezzo indicato in atto);
- assenza di remuneratività dei capitali impiegati (la complessa attività
lavorativa posta in essere si presenta di bassa remunerazione, atteso che il
costo di ogni singolo appartamento è di 35.000 euro mentre il prezzo di
vendita è di 40.000 euro.Gli 8 garage sono stati venduti a prezzi inferiori ai
costi);
Segue – le incongruenze riscontrate
dall’ufficio fiscale-2
- inattendibilità dei ricavi dichiarati per singolo
immobile, atteso che appaiono assolutamente bassi
rispetto alla zona in cui insistono (zona residenziale in via
di espansione);
- inattendibilità del ricavo dichiarato per l'appartamento
affidato e venduto dall'Agenzia immobiliare, dal
momento che la brochure che pubblicizza il bene indica un
prezzo due volte superiore a quello indicato in atto;
- assenza di qualsiasi valutazione dell'apporto lavorativo
dei due soci (il tempo impiegato per la costruzione e
l'essenziale apporto lavorativo dei due soci non risulta
assolutamente remunerativo).
Ricostruzione dell’ufficio
Segue – le argomentazioni prodotte dal
contribuente
Il contribuente presenta una memoria illustrativa con la quale, dopo aver contestato in toto la
rettifica operata, fa presente che:
- gli immobili sono stati venduti ad un prezzo standard, indipendentemente dal
numero dei mq, per scelta aziendale (di fatto, il complesso immobiliare è stato
realizzato in 12 mesi e pertanto si è tentato di vendere immediatamente i beni per
procedere alla costruzione successiva);
- i quattro locali commerciali sono stati venduti tutti ad un soggetto, che ha
acquistato senza necessità di mutuo, provvedendo all'immediato pagamento e
pertanto è stato praticato uno sconto maggiore;
- 2 appartamenti di mq 120 sono stati venduti a due fratelli dei soci, e pertanto a
prezzo di costo, senza nessuna maggiorazione (viene prodotto certificato attestante il
rapporto di parentela);
- l'appartamento affidato all'Agenzia immobiliare non è stato venduto al prezzo
indicato in brochure, in quanto è stato acquistato personalmente dallo stesso agente
immobiliare, al quale è stato effettuato un considerevole sconto in virtù dei cortesi
rapporti commerciali intrattenuti da parecchi anni;
- il fatto che alcuni clienti abbiano contratto mutui per importi superiori ai prezzi indicati
in atto non può lasciare presumere che il denaro in più sia stato utilizzato per pagare
ulteriore parte del prezzo, atteso che ben può essere stato utilizzato per acquisti di altro
genere, sempre relativi all'immobile [mobili, arredi, eccetera].
Segue – la conclusione dell’accertamento
L'ufficio, preso atto di quanto dichiarato dalla parte e
della documentazione allegata (in particolare della perizia
di stima, che, se pure di parte, costituisce un valido
elemento di confronto), procede alla rideterminazione dei
prezzi tenendo conto del fatto che due dei quattro
appartamenti di 120 mq sono stati venduti a parenti dei
soci (fratelli) e i locali commerciali sono stati venduti
tutti ad un soggetto che, pagando in contanti, può ottenere
un prezzo più basso (e, in ogni caso, pari al prezzo di
perizia giurata di parte).
Negli altri casi, invece, ci si è attestati sui valori indicati
nella perizia dell'UTE che ha fornito per ciascun immobile
i valori di mercato.
Ricostruzione in sede di adesione
La conciliazione giudiziale
34
Conciliazione giudiziale
(art.48 d.Lgs.n.546/92 sost.dall’art.14 del
D.Lgs.n.218/97)
La conciliazione giudiziale è lo strumento predisposto per
favorire una definizione concordataria che, non raggiunta
nella precedente fase amministrativa, è realizzabile in sede
contenziosa.
Nel caso in cui vi sia un contenzioso aperto con il fisco a
seguito di un ricorso presentato ad una Commissione
tributaria provinciale, la conciliazione permette, infatti, di
chiuderlo evitando il rischio e i costi del proseguimento
della lite.
La conciliazione è applicabile a tutti i tributi devoluti alla
giurisdizione delle commissioni tributarie (art.2 D.lgs., 31
dicembre 1992, n.546)
35
Effetti della conciliazione
 La conciliazione può essere:
 totale e coprire, così, tutte le questioni oggetto della controversia; in
questo caso con il perfezionamento della conciliazione il giudizio si
estingue e le spese dello stesso restano a carico delle parti che le
avevano anticipate
 parziale nel qual caso la controversia prosegue nei modi ordinari,
limitatamente alle questioni non conciliate
 È applicabile solo al primo grado di giudizio avanti la Commissione
Tributaria Provinciale e nella prima udienza in quanto non è ammessa nel
processo tributario alcuna forma di “transazione” con il fisco dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale.
 La conciliazione può essere proposta:
 prima dell’udienza di discussione con apposita istanza da notificare
alla controparte o verbalmente in sede di udienza (conciliazione
giudiziale);

in forma preconcordata (conciliazione extragiudiziale).
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Accordi al di fuori dei casi previsti
• ….e se l’accordo giungesse dopo?
37
Modalità di proposizione
 Ciascuna parte, può proporre, mediante atto scritto, la conciliazione della
controversia a mezzo della stessa istanza con cui si chiede, ex art. 33
D.Lgs. n. 546/1992, che la lite sia trattata in pubblica udienza.
 Secondo la definizione letterale della norma l’atto deve essere distinto
dal ricorso introduttivo del giudizio.
 L’atto deve essere notificato alla controparte e depositato presso la
Commissione fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione (art.
33, D.Lgs. n. 546/1992).
 Le parti possono comporre direttamente in udienza la vertenza anche se
nessuna di esse aveva manifestato, con apposita istanza, di voler conciliare
in tutto o in parte.
 Nel momento in cui viene raggiunto l’accordo tra le parti, in udienza viene
redatto apposito processo verbale in cui vengono indicati i termini
della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute. Il verbale
verrà sottoscritto dal Presidente del Collegio e dalle parti personalmente.
Esso costituisce titolo per la successiva riscossione.
38
Conciliazione preconcordata
In alternativa alla conciliazione giudiziale
l’ufficio finanziario o l’ente locale può
depositare presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale una
proposta “alla quale l’altra parte abbia
previamente aderito” in questo caso
l’accordo conciliativo si produce al di fuori
del processo tributario.
39
Fasi conclusive della conciliazione
 Il perfezionamento dell’accordo conciliativo avviene solo
con il versamento:
 integrale delle somme dovute (le sanzioni sono
dovute nella misura del 40% del tributo risultante
dalla conciliazione);
 in caso di rateizzazione con il pagamento della
prima rata.
 Il versamento del totale o della prima rata deve
avvenire entro 20 giorni:
 dalla redazione del processo verbale di
conciliazione, nella conciliazione in udienza;
 dalla data di comunicazione alla parte dell’estinzione
del giudizio (con decreto presidenziale) da parte
40
della segreteria, nella conciliazione fuori udienza.
EFFETTI DELLA
CONCILIAZIONE
La conciliazione perfezionata determina:
• se è totale, l’estinzione del giudizio per cessazione della
materia del contendere (art. 46, D.Lgs. n. 546/92);
• se è parziale l’estinzione della lite relativamente alle
questioni conciliate;
• Applicazione delle sanzioni amministrative nella misura del
40% del tributo risultante dalla conciliazione medesima.
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CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
• il mantenimento, a carico della parte che le ha sostenute,
delle spese processuali, quando la conciliazione produce la
cessazione della materia del contendere.
• dal punto di vista penale tributario, la riduzione fino alla
metà delle pene previste e l’esclusione delle pene accessorie
(art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 74/2000).
• l’ufficio finanziario deve tenere conto di quanto già
eventualmente versato a titolo di riscossione frazionata in
pendenza di giudizio e provvedere alla restituzione delle
somme incassate in eccedenza rispetto agli importi definiti
in sede di conciliazione.
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