GLI STRUMENTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO
(PARTE II°)
1
ADESIONE
AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO

2
Con l’art. 27, co. 1, lettera b) del d.L 185/2008 (conv, con
mod. L. 2/2009) è stato inserito il co 1- bis nell’art. 5 del
d.lgs. 218/1997, che prevede una nuova forma di
definizione agevolata aderendo alla quale il contribuente
può, all’atto di ricezione dell’invito al contraddittorio di
cui all’art. 5 D.Lgs. n. 218/97, aderire ai rilievi ivi contenuti
fruendo di una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo
edittale (Ciò dal 1° febbraio 2011, prima 1/8)
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO.
IL PROCEDIMENTO
L’ufficio invia al contribuente un invito al
contraddittorio contenente l’indicazione:
–
–
–
–
3
dei
periodi
d’imposta
suscettibili
di
accertamento;
del giorno e il luogo per definire l’accertamento;
delle maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione
agevolata dell’invito;
dei motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle maggiori imposte, ritenute,
contributi
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO.
IL PROCEDIMENTO


Il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito mediante
apposita comunicazione e deve procedere al versamento
delle somme indicate nell’invito, ovvero della prima rata,
entro i 15 giorni antecedenti la data fissata per la
comparizione.
La comunicazione va effettuata tramite il modello approvato
con provvedimento direttoriale del 3.08.2009 deve essere
sottoscritta dal contribuente (o da chi legalmente lo
rappresenta) e deve contenere:


4
la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica
rata e copia di un documento del sottoscrittore;
il numero delle rate prescelte.
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO.
IL PROCEDIMENTO



5
In caso di pagamento rateale, non è richiesta la prestazione di
alcuna garanzia.
Sulle rate successive alla prima (8 o 12 rate trimestrali se
le somme dovute sono superiori ad € 51.645,69) sono dovuti gli
interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al
versamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna
rata.
Nel caso di mancato pagamento l’ufficio provvede alla loro
iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14 DPR n.
602/73 con l’applicazione delle sanzioni per omesso
versamento di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/97)
EFFETTI DELL’ADESIONE ALL’INVITO
La definizione dell’invito produce gli
stessi effetti di non oppugnabilità,
non integrabilità e di immodificabilità
propri
dell’accertamento
con
adesione.
6
PRECLUSIONI
La procedura illustrata non e’
applicabile
qualora
l’invito
al
contraddittorio sia stato preceduto
da p.v.c. definibili ai sensi dell’art. 5
bis per i quali il contribuente non
abbia prestato adesione.
7
L’istituto si applica alle imposte
dirette, all’Iva e alle altre
imposte indirette.
8
RAPPORTI CON L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.


9
L’invio dell’invito al contraddittorio non preclude
per il contribuente la possibilità di far ricorso al
procedimento di adesione in contraddittorio, ne’
obbliga il contribuente a presentarsi e tale
inottemperanza non e’ autonomamente sanzionata.
L’unica conseguenza in caso di inottemperanza
all’invito (o all’esito negativo dello stesso) e’ quella
di precludere al contribuente la possibilità di
instaurare a sua iniziativa il procedimento di
adesione successivamente alla notifica dell’avviso
di accertamento (art. 6, comma 2).
SIMILITUDINI
CON L’ADESIONE AI P.V.C.
L’introduzione di questa nuova forma di
definizione ha l’obiettivo di parificare la
situazione del contribuente destinatario del p.v.c.
cui e’ offerta la possibilità di definire le sue
violazioni con riduzione delle sanzioni, a quello nei
cui confronti la formulazione di una maggiore
pretesa non passava per l’esecuzione di una
verifica.
10
In entrambi gli istituti il beneficio sanzionatorio
e’ subordinato all’accettazione integrale ai rilievi
contenuti nell’invito a comparire.
ADESIONE AI
PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
L’art. 83, co. 18 del D.L. n. 112/08 introduce
l’art. 5 bis nel D. Lgs. n. 218/97:
“ Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di
constatazione, in materie di imposte sui redditi e di imposta
sul valore aggiunto (..) che consentono l’emissione di
accertamenti parziali previsti dall’art. 41 bis del D.P.R.
600/73 ”
11
RATIO DELLA NORMA
La ratio della norma è di semplificare la gestione dei
rapporti con l’Amministrazione finanziaria, ispirandoli a
principi di reciproco affidamento ed agevolando il
contribuente mediante la compressione dei tempi di
definizione.
12
ADESIONE AI
PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Ambito applicativo


13
Verbali di constatazione (consegnati dal 25.06.2008)
emessi in materia di:
–
Imposte sui redditi;
–
Imposte sul valore aggiunto.
Che consentono l’emissione di accertamenti parziali.
IMPOSTE DEFINIBILI
Circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2008. n. 55/E
-
-
14
Imposte sui redditi;
IVA;
IRAP;
Addizionale regionale e comunale IRPEF;
Imposte sostitutive dei redditi;
Contributi previdenziali determinati in dichiarazione
CONTENUTO DEL P.V.C. DEFINIBILE
L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente:
15
-
Il contenuto integrale del verbale (sono escluse le
violazioni relative ad altre imposte, quelle formali, cui non è
associato il recupero di base imponibile, i fatti o
circostanze che rientrano nelle “segnalazioni”);
-
Tutti i periodi d’imposta per i quali, all’atto della consegna
del p.v.c., siano già scaduti i termini di presentazione delle
relative dichiarazioni (non si può definire un unico periodo
d’imposta).
MODALITÀ DI DEFINIZIONE



16
Entro 30 giorni dalla consegna del verbale, il contribuente
può presentare comunicazione di adesione al pvc all’ufficio e
all’organo che ha redatto il verbale.
Entro i successivi 60 giorni l’ufficio notifica l’atto di
definizione
dell’accertamento
parziale,
recante
le
indicazioni richieste dall’art. 7 D.lgs. 218/1997.
Entro 20 giorni il contribuente deve effettuare il
versamento di quanto dovuto o della prima rata senza
prestazione di garanzia
Impugnabilità atto di adesione al
Pvc

17
La Ctr Lombardia, con sentenza n. 46/28/12,
stabilisce l’impugnabilità dell’atto di adesione al Pvc.
richiamando il principio generale sancito da alcune
sentenze della Suprema Corte di Cassazione, hanno
precisato che “la lettura dell'articolo 19 Dlgs
546/1992 si deve interpretare estensivamente
identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a
prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa
tributaria nei confronti del contribuente”.
Acquiescenza


18
Il contribuente raggiunto da avviso di
accertamento può versare gli importi richiesti
entro il termine per la proposizione del
ricorso
Usufruendo della riduzione delle sanzioni
ad 1/3 dell’irrogato

19
Quando l’avviso di accertamento non è
stato preceduto né da un verbale
definibile né da un invito al
contraddittorio:
la riduzione delle sanzioni è pari ad 1/6


20
Il contribuente rinuncia:
a presentare istanza di accertamento con
adesione
ad impugnare l’avviso di accertamento che
gli è stato notificato
Il contribuente deve:
 Accettare integralmente la rettifica dell’Ufficio
(non può esservi acquiescenza parziale)
 Versare il dovuto entro il termine per
ricorrere in commissione tributaria
21
Definizione agevolata delle (sole)
sanzioni

22
Se è emanato atto di contestazione delle
sanzioni, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs.
472/97, è ammessa la definizione agevolata
con il pagamento di un importo pari ad 1/3
della sanzione irrogata e comunque non
inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per
le violazioni più gravi relative a ciascun
tributo, nel termine per la proposizione del
ricorso.
La conciliazione giudiziale (art. 48,
D.lgs 546/92)
Accordo tra le parti che si traduce in un atto con
cui l’Amministrazione finanziaria modifica l’atto
impugnato, con la contestuale accettazione del
contribuente.
(Tesauro)
23
IL PROCEDIMENTO CONCILIATIVO


24
Pendenza della lite (può essere perfezionata solo in primo
grado)
Diverse articolazioni:
– Conciliazione ordinaria
– Conciliazione abbreviata
CONCILIAZIONE ABBREVIATA
(co. 5 art. 48 D.lgs. 546/1992)
Ha luogo in sede extra-processuale


L’ufficio può depositare la proposta di conciliazione alla
quale il contribuente ha aderito sino alla data di trattazione
in camera di consiglio ovvero alla discussione in pubblica
udienza.
Se la proposta è depositata:
–
–
25
prima della fissazione della data di trattazione: il presidente
della commissione, verifica solo la sussistenza dei requisiti
formali e la congruenza rispetto alla materia del contendere
(non è sindacabile il merito dell’accordo) e dichiara l’effetto
estintivo con decreto presidenziale.
in udienza: rinvio alle regole della conciliazione ordinaria
raggiunta in sede giudiziale.
CONCILIAZIONE ORDINARIA


26
Esperibile in due modi:
IN UDIENZA: viene compilato apposito processo verbale di
conciliazione, che costituisce titolo per la riscossione delle
somme dovute. Il giudice dichiara estinto il giudizio con
sentenza (se la conciliazione è totale)
FUORI UDIENZA: il giudice assegna un termine alle parti,
non superiore a 60 giorni, affinché verifichino la
sussistenza dei presupposti per la definizione della
controversia in via conciliativa. Nel caso in cui raggiungano
l’accordo depositeranno una proposta di conciliazione da cui
risulta l’adesione del contribuente.
CONCILIAZIONE
ORDINARIA E ABBREVIATA
TRATTI COMUNI
Conciliabili solo le controversie pendenti in
primo grado.
27
CONCILIAZIONE
ORDINARIA E ABBREVIATA


28
Perfezionamento con il pagamento entro 20 giorni
decorrenti:
 dalla data del processo verbale di conciliazione, se
raggiunta in udienza;
 dalla comunicazione del decreto, se conciliazione
fuori dall’udienza.
In caso di mancato di pagamento:
 dell’intero importo: perde di efficacia la conciliazione,
il giudizio prosegue;
 dopo il pagamento della prima rata: iscrizione a ruolo
delle somme non versate.
CONCILIAZIONE
PARZIALE E TOTALE


29
PARZIALE: definizione dell’an e/o del quantum della pretesa
o di parte di essa. Il giudizio proseguirà su istanza della
parte più diligente ovvero per ordine del giudice contenuto
nel decreto per la risoluzione delle questioni residue.
TOTALE: riguarda la controversia nella sua interezza.
EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE
:
le spese del giudizio sono compensate;
- sono diminuite le pene per gli eventuali
reati tributari (fino alla metà), sempre che
la
conciliazione
avvenga
prima
dell'apertura del dibattimento nel relativo
processo
penale
di
primo
grado;
- le sanzioni amministrative sono ridotte a
40% delle somme irrogabili, in rapporto
all'ammontare del tributo risultante dalla
conciliazione.
-
30
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ELEMENTI COMUNI



31
Profilo strutturale: espressione di una volontà di entrambe
le parti.
Profilo funzionale: tendono a pervenire alla soluzione della
controversia fra privati e ente creditore, sacrificando la
certezza del rapporto alla sollecita definizione della
pretesa.
Profilo effettuale: diversa determinazione dell’entità della
pretesa dell’ente creditore.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
TRATTI DISTINTIVI:


32
Accertam. con adesione: posto a monte (con
funzione preventiva)
Conciliazione: a valle (funzione deflattiva)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
“La conciliazione giudiziale si pone come proiezione
sul terreno processuale dell’accertamento con
adesione.” (MICCINESI)
33
"MEDIAZIONE"

34
Per quanto previsto da uno dei decreti fiscali
dell'estate 2011, per gli atti dell'Agenzia delle
entrate notificati a partire dal 1/4/2012 scatta
l'obbligo di tentare una sorta di conciliazione
prima della causa davanti al giudice
tributario.

35
In realta, benche' la norma parli di
"mediazione", questo termine e' a nostro
avviso improprio rispetto al caso, perche' la
procedura introdotta dalla legge non
prevede che le due parti si incontrino e
discutano alla presenza di un terzo
soggetto neutrale.

36
L'obbligo riguarda la presentazione di un
reclamo-pre causa all'ufficio che ha emesso
l'atto, con richiesta di riesame dello stesso in
base ad una proposta "conciliativa"
eventualmente fatta dallo stesso
contribuente. Tale proposta puo' essere o
meno accettata, e in caso negativo l'ufficio e'
tenuto a proporre una propria "controproposta".

37
Il meccanismo puo' apparire semplice, ma in
realta' non lo e' affatto perche' se non si
arriva ad un accordo o se l'Agenzia non
accetta il reclamo e/o la proposta, il reclamo,
corredato dalla proposta "conciliativa" del
contribuente, diventa l'atto introduttivo al
ricorso in commissione tributaria.

38
La nuova "mediazione" quindi altro non e'
che una nuova fase pre-causa del processo
tributario, che dura al massimo 90 giorni,
nella quale le parti possono "chiudere la
partita" trovando una soluzione comune.

39
Sul punto e' chiara anche la circolare dell'Agenzia
delle entrate quando afferma: "Si tratta di uno
strumento deflattivo del contenzioso, con il quale si
prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza
che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che
con essa il contribuente chiede l’annullamento totale
o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di
fatto e di diritto che intenderebbe portare
all’attenzione della Commissione tributaria
provinciale nella eventuale fase giurisdizionale."

ATTI COINVOLTI
Oggetto dell'obbligo sono tutti gli atti
emanati dall'Agenzia delle entrate di
importo non superiore a 20.000 euro,
notificati a partire dal 1/4/2012.
40
La transazione fiscale
A seguito della riforma organica delle procedure
concorsuali, introdotta dai decreti legislativi 5/2006 e
169/2007, è apparso sulla scena il nuovo istituto della
transazione fiscale previsto all'articolo 182-ter del
regio decreto 267/1942 (legge fallimentare).
Per la prima volta, è stata prevista la possibilità di una
falcidia o dilazione di pagamento del credito
tributario, con le modalità e i limiti illustrati
dall'agenzia delle Entrate nella circolare 40/2008 e
41nella risoluzione 3/2009.
Il nuovo istituto ha realizzato così uno dei principi fondamentali
della riforma, quello di consentire la conservazione
dell'impresa quando vi siano effettive possibilità di un suo
risanamento, ammettendo la riduzione del credito tributario in
sede di concordato preventivo e, successivamente, con il
Dlgs 169/2007, anche nell'ambito degli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
L'eccezionalità della previsione di un pagamento parziale del
tributo (per sua natura indisponibile in assenza di una contraria
disposizione normativa) comporta che, al di fuori della
procedura di transazione fiscale, non è possibile né la falcidia
né la dilazione di pagamento del credito tributario.
42
Sono oggetto di transazione fiscale unicamente i tributi
amministrati dalle Agenzie fiscali (inclusa IRAP), con
esclusione quindi dei tributi locali (ad esempio, Ici,
Tarsu, Tosap, imposta sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni).
E’ ammesso il pagamento parziale delle sanzioni e degli
interessi.
Sono esclusi dalla transazione:
–
–
43
i "tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea", tra questi
l'Iva
i crediti non aventi natura tributaria (ma vedi poi novella su
contributi)
Rimaneva fuori dal campo di applicazione il debito Iva, il cui carattere di
"risorsa propria" della Comunità europea ne impediva la falcidia o la
dilazione.
Sulla questione è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 32, comma 5,
del Dl 185/2008, ha modificato l'articolo 182-ter in più parti, stabilendo,
tra l'altro, che la proposta di transazione fiscale può prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento Iva.
Con la Circ. 14/E del 10 aprile 2009, l‘Agenzia delle Entrate interviene per
chiarire gli effetti delle modifiche apportate alla disciplina della
transazione fiscale dal decreto legge 185/2008, convertito, con
modificazioni dalla legge 2/2009.
Tra le novità introdotte, anche l'estensione della procedura ai crediti
contributivi amministrati dagli enti previdenziali e assistenziali.
44
Transazone fiscale post manovra
correttiva

45
La proposta di transazione deve essere
accompagnata,oltre che dalla
documentazione di cui all'art. 161, L.F. anche
da una dichiarazione sostitutiva resa dal
debitore in merito alla veridicità delle poste di
bilancio
Transazone fiscale post manovra
correttiva

46
Il mancato adempimento della transazione,
proposta nell'ambito degli accordi di
ristrutturazione del debito, ne comporta la
revoca: è previsto, infatti, che se il debitore
non esegue integralmente, entro 90 giorni
dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti
alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, la transazione fiscale è revocata
di diritto.
Transazone fiscale post manovra
correttiva

47
La manovra estiva ha introdotto altresì una nuova
fattispecie di reato tributario: viene infatti aggiunto
nell'art. 11, D.Lgs. 74/2000 il comma 2, che punisce
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, al
fine di ottenere per sé o per altri un pagamento
parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella
documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi per un ammontare
complessivo superiore ad € 50.000.
L’interpello
Richieste rivolte dal contribuente
all’A.F. volte a sollecitarne un
intervento chiarificatore
Differisce dalle circolari con le quali
si esplica l’attività interpretativa
generale dell’A.F. rivolta a tutti i
contribuenti
48
Diverse tipologie di interpello
(differenti procedure ed effetti)





49
Interpello ex art. 11 Statuto del contribuente
(generale)
Interpello ex art. 21 L. 413/1991(antielusivo)
Interpello ex art. 37-bis, co. 8, Dpr 600/1973
(interpello disapplicativo)
Altri interpelli disapplicativi
Interpello ordinario
Interpello generale




50
L'istanza può essere presentata solo se concerne
una disposizione la cui interpretazione si presenta
obiettivamente incerta
L’istanza deve riguardare un caso personale e
concreto
L’istanza deve essere preventiva
L’istanza deve contenere l’interpretazione del
contribuente




51
L'istanza di parere deve essere inoltrata alla
Direzione regionale, che deve rispondere per
iscritto entro centoventi giorni;
La risposta deve essere motivata.
L'Amministrazione non può ignorare
l'istanza. E’ tenuta a rispondere.
Se tace, il silenzio vale assenso.


52
Qualsiasi atto (impositivo o sanzionatorio),
emanato in difformità dalla risposta
(espressa o tacita), è illegittimo (la risposta
vincola solo l’A.F.)
Il parere è vincolante solo con riferimento
alla questione oggetto dell’istanza di
interpello
 Nell’ipotesi
di molteplici istanze
riguardanti la medesima questione,
l’A.F. può rispondere mediante
circolari o risoluzioni
53
Risposta negativa
Se il contribuente non intende adeguarsi:
1. Può presentare la dichiarazione
discostandosi dal parere ed impugnare poi
l'eventuale avviso di rettifica, insieme
con il parere
 presentare una dichiarazione conforme al
parere, versare l'imposta e presentare
istanza di rimborso
54
Interpello ex art. 21 L.
413/1991(antielusivo)
oggetto: corretta qualificazione
giuridica di un fatto e non la
corretta interpretazione della
norma
55
Procedura




56
Parere preventivo Direzione generale
Direzione deve rispondere entro 120 gg
Trascorso inutilmente il suddetto termine, il
contribuente può inviare una diffida ad
adempiere
La mancata risposta entro 60 gg dalla diffida
ha valore di silenzio-assenso
Interpello disapplicativo





57
Ex art. 37 bis, co. 8, Dpr 600/1973 (Es. deduzione
perdite pregresse)
Descrizione operazione
Dimostrazione intento non elusivo
Richiesta disapplicazione di apposite disposizioni
elusive
Istanza al Direttore regionale AE che la accoglie o
respinge con provvedimento definitivo
Interpelli disapplicativi

58
Disapplicazione norma sulla indeducibilità
dei componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse tra imprese residenti e
imprese domiciliate in Paesi a fiscalità
privilegiata (art. 110. co. 11, Tuir)
… segue artt. 167-168 Tuir
Disapplicazione regime di trasparenza ai
soggetti residenti che possiedono
partecipazioni di controllo o di collegamento
in Paesi a regime fiscale privilegiato (CFC)
 Procedura interpello ordinario
(diverso ambito applicativo ex art. 11 dello
Statuto) non hanno valore vincolante

59
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