GLI STRUMENTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO
AUTOTUTELA
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
1
IL POTERE DI AUTOTUTELA
Potere in base al quale la pubblica amministrazione
interviene unilateralmente in modo caducante su un
assetto di interessi già valutato e definito con un
proprio atto, al fine di prevenire e risolvere
conflitti.
(Caringella)
2
L’AUTOTUTELA
NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Questo potere della P.A. di farsi “ragione da sé”
(SANDULLI) è subordinato alla sussistenza di:
-
-
-
determinati presupposti (illegittimità o infondatezza
dell’atto)
un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal
generico ripristino della legalità (cd. discrezionalità pura)
un bilanciamento tra l’interesse dell’amministrazione alla
rimozione dell’atto e l’interesse alla conservazione di cui
sono titolari soggetti diversi dalla P.A.
3
L’AUTOTUTELA
NEL DIRITTO TRIBUTARIO
Species a genus
dell’autotutela amministrativa
o istituto autonomo?
4
Segue. NATURA DELL’AUTOTUTELA
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
DOTTRINA MINORITARIA
POTERE VINCOLATO: alla corretta esazione delle
imposte dovute in base alla legge, in applicazione
dei principi che regolano l’attività impositiva ed i
quali fanno sì che il contribuente abbia diritto ad
una imposizione equa ed informata al principio di
capacità contributiva sancito dalla Costituzione
(Moschetti).
5
NATURA DELL’AUTOTUTELA
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
DOTTRINA MAGGIORITARIA
POTERE DISCREZIONALE: funzione giustiziale
dell’autotutela, distinta dalla funzione impositiva,
in forza della quale l’amministrazione è chiamata a
compiere una ponderazione tra esigenze diverse:
da un lato ripristino della legalità, dall’altro
certezze e stabilità dei rapporti esauriti.
(Falsitta, Lupi, Tesauro)
6
NATURA DELL’AUTOTUTELA
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA


L’agire dell’A.F. ha natura tendenzialmente
vincolata in virtù della riserva di legge ex art. 23
Cost. e della natura strumentale delle norme
tributarie (Micheli)
Tuttavia non mancano
alcune
ipotesi di
discrezionalità amministrativa anche nella fase
della riscossione del credito tributario (Fantozzi)
7
NATURA DELL’AUTOTUTELA
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA


L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria che
discende dal principio di capacità contributiva,
impedisce di riconoscere all’Amministrazione un
potere discrezionale da esercitare nei casi singoli
differenziando in concreto le imposizioni.
Ma il principio non è assoluto e deve essere
conciliato con le esigenze di certezza e
sollecitudine della riscossione (RUSSO).
8
COME STRUMENTO DEFLATTIVO
A seconda degli effetti che l’esercizio dell’autotutela
produce sugli atti possiamo distinguere:


autotutela cd. positiva: l’attività di riesame è di
tipo conservativo, confermativo o incrementativo
della pretesa; l’intervento è sfavorevole al
contribuente;
autotutela cd. negativa: l’atto viene annullato in
tutto o in parte; l’intervento si rivela favorevole al
contribuente.
9
NORME DI RIFERIMENTO

Art. 68, co. I, D.P.R. n.287/1992:
“Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell’A.F. possono
procedere all’annullamento, totale o parziale dei propri atti
illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al
destinatario dell’atto”. (art. abrogato dall’art.23 del D.P.R.
107/2001)

Art. 2 quater D.L. 564/1994 (conv. in L.
656/1994):
“ (..) con Decreto del Ministro delle Finanze verranno indicati gli
organi dell’A.F. competenti per l’esercizio del potere di
annullamento d’ufficio o revoca, anche in pendenza di giudizio o
in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati”.
10
NORME DI RIFERIMENTO


D.M. 11 febbraio 1997 n. 37: regolamento di
attuazione.
Art. 13, co. VI, L. 27 luglio 2000 n. 212
(Statuto dei diritti dei contribuenti): il Garante
del contribuente, anche sulla base di segnalazioni
del contribuente o di qualunque soggetto
interessato può attivare la procedura di autotutela
nei
confronti
di
atti
amministrativi
di
accertamento o di riscossione notificati al
contribuente.
11
LA DISCIPLINA SOSTANZIALE
DELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA
L’autotutela
è
definita
come
potere
di
annullamento, di revoca o di rinuncia all’imposizione
in caso di autoaccertamento (art. 1 D.M. 37/1997).
12
Segue. LA DISCIPLINA SOSTANZIALE
DELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA
Le ipotesi in cui l’A.F. può esercitare il potere di
autotutela tributaria sono:


ATTO ILLEGITTIMO: vizi formali o sostanziali
ATTO INOPPORTUNO: rari casi di atti
discrezionali; es. la rateazione dell’imposta
13
Segue. LA DISCIPLINA SOSTANZIALE
DELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA

RINUNCIA
ALL’IMPOSIZIONE
IN
CASO
DI
AUTOACCERTAMENTO: non esercizio della funzione
impositiva sulla dichiarazione presentata dal contribuente
quando da un suo errore non sia derivato alcun versamento
d’imposta, ovvero nel caso di versamento di imposte in misura
superiore a quanto dovuto, nell’attivazione ad opera dell’A.F.
del meccanismo di rimborso d’ufficio (art. 41 D.P.R.
602/1973)
(mancando un atto amministrativo, in quanto l’imposta è stata
liquidata e versata “spontaneamente” dal privato, nessun atto
dovrebbe essere annullato e l’interessato dovrebbe proporre
istanza di rimborso, FEDELE)
14
GLI ATTI RIESAMINABILI
Tutti gli atti dell’A.F. che sono in grado di incidere
negativamente
sulla
sfera
giuridica
dei
contribuenti (ambito più ampio rispetto a quello
dell’art. 19 D. Lgs. n. 546/1992):

atti impositivi e non;

i provvedimenti sanzionatori;

gli atti endoprocedimentali (richieste
istruttorie illegittime lesive della privacy
del contribuente)
15
LE PRECLUSIONI PROCEDIMENTALI
Non costituiscono limite all’esercizio del potere di riesame:


i termini di decadenza per l’esercizio della funzione
impositiva (salvo il caso di autotutela positiva da porre in
essere in pendenza dei termini per l’accertamento);
la pendenza del giudizio (art. 2 Reg.) in virtù del
principio di economicità dell’azione amministrativa (se
l’amm.ne annulla in autotutela, il processo si estingue per
cessata materia del contendere).
16
Segue.
LE PRECLUSIONI PROCEDIMENTALI

la definitività dell’atto:
rilevano solo i “vizi sostanziali” essendo sanati
quelli “formali”.
Tali vizi devono essere rilevabili “ab externo”,
Lupi. Contra
Russo, per il quale non rileva la maggiore o minore gravità dei
vizi.
17
LE PRECLUSIONI PROCESSUALI
L’unico limite è il giudicato sostanziale (non
riguardante questioni di rito) sui motivi risolti in
senso favorevole alle ragioni dell’Amm.ne fin. (art.
2, co. II, Reg.) (si può procedere all’annullamento
per i motivi non dedotti o non esaminati)
(La giurisprudenza ha individuato un ulteriore limite nell’
affidamento legittimo e buona fede del contribuente, di cui è
espressione l’art. 10 della l. 212/2000. Così Cass. 10
dicembre 2002, n. 17576)
18
PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE
DELL’AUTOTUTELA
Il procedimento di autotutela
può essere attivato in vari modi:



autotutela spontanea
ad istanza di parte
ad opera del Garante:
 di propria iniziativa
 sollecitato dal contribuente
19
L’AUTOTUTELA SPONTANEA
L’Amministrazione Finanziaria annulla l’atto o
rinuncia all’imposizione nei casi di illegittimità
elencati in via esemplificativa dall’art. 2, Reg. n.
37/1997, fra i quali:
 Errore di persona;
 Evidente errore logico o di calcolo;
 Errore sul presupposto;
 Doppia imposizione;
 Mancata
considerazione di pagamenti di
imposta, regolarmente eseguiti;
20
Segue. L’AUTOTUTELA SPONTANEA


Il procedimento di riesame deve essere attivato
d’ufficio:
al verificarsi di determinati fatti;
al formarsi di determinati atti (denunzie, esposti,
reclami) che rivelano la possibilità di instaurare un
assetto di interessi più conforme agli scopi
perseguiti.


L’amm.ne fin. è tenuta ad attivarsi per verificare la
ricorrenza di quelle condizioni da cui dipende la
legittimità del provvedimento sollecitato dagli istanti.
Esiste un obbligo di procedere ma non di provvedere nel
senso richiesto.
21
IL RIESAME
AD ISTANZA DI PARTE


Il contribuente può presentare istanza di
autotutela all’Ufficio competente per materia e
per territorio (ufficio nella cui circoscrizione vi è
il Comune in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale).
Se la domanda è rivolta ad un ufficio incompetente
quest’ultimo è tenuto a trasmetterla all’ufficio
competente, dando comunicazione allo stesso
contribuente.
22
IL RIESAME
AD ISTANZA DI PARTE
A seguito della presentazione dell’istanza l’Amm.ne
fin. è tenuta a riesaminare l’atto e ad offrire una
risposta motivata circa le ragioni dell’accoglimento
o del rigetto a tali conclusioni si giunge:


sia per la terminologia utilizzata (istanza viene di solito
utilizzato per le richieste tipizzate dei privati)
sia per la disciplina positiva (sarebbe inutile la previsione
dell’istanza, la conoscenza dell’organo competente,
l’adempimento in via sostitutiva).
23
IL RIESAME
AD ISTANZA DI PARTE


Peculiarità dell’autotutela tributaria: a seguito della
presentazione dell’istanza il procedimento di riesame è
avviato e deve concludersi con un provvedimento motivato,
nel quale verranno indicati gli elementi di fatto che
unitamente all’indicazione del norme e del ragionamento
giuridico seguito hanno determinato la decisione.
Il provvedimento esito del riesame dovrà essere comunicato
al destinatario istante (no notifica)
24
IL RIESAME
AD ISTANZA DI PARTE


Se l’amm.ne ha il dovere di riesaminare l’istanza si
deve tutelare la legittima aspettativa di
quest’ultimo alla conclusione del procedimento
entro un dato termine (90 gg. che decorrono dalla
data di ricevimento dell’istanza);
L’inutile decorso di tale termine non potrà che
essere
valutato
in
termini
di
silenzioinadempimento, che permetterà il controllo
giurisdizionale sull’obbligo di provvedere (art. 2 L.
n. 241/90.Tesauro)
25
L’ATTIVAZIONE DEL RIESAME
AD OPERA DEL GARANTE


Il Garante è il soggetto a cui è stato affidato dallo
Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)
il compito di garantire la corretta ed efficiente
azione amministrativa in campo tributario.
E’ un organo composto da tre membri con sede
presso ciascuna Direzione Regionale delle entrate.
26
L’ATTIVAZIONE DEL RIESAME
AD OPERA DEL GARANTE



A norma dell’art. 13 (L. 212/200) il Garante può promuovere
la procedura di riesame, anche su segnalazione del
contribuente o di qualunque altro soggetto interessato, degli
atti
illegittimi
dell’Amministrazione,
notificati
al
contribuente.
Il Garante può anche richiedere all’Ufficio la sospensione
degli effetti dell’atto nelle more del procedimento di
riesame.
L’ufficio destinatario dell’istanza deve
concluderla con un provvedimento espresso.
riesaminarla
e
27
Segue. L’ATTIVAZIONE DEL RIESAME
AD OPERA DEL GARANTE


Tale obbligo di risposta discende dalle Convenzioni (fra il
Ministero di economia e finanze e le Agenzie) che prevedono
l’obbligo delle Agenzie di rispondere entro 30 giorni alle
istanze del Garante e, in caso di inadempimento, la possibilità
da parte del Garante di sollecitare l’intervento del Ministro
(che può attivare la procedura di risoluzione delle
controversie di cui all’art. 14 Conv.).
Non è dubbio che nel caso di attivazione del Garante, il
contribuente ha diritto ad una risposta motivata dell’ufficio.
28
L’ESERCIZIO DEL POTERE DI RIESAME.
PROFILI PROCEDIMENTALI
Organo competente al riesame dell’atto:


stesso ufficio che lo ha emanato (art. 1 Reg.)
(autoannullamento);
E’ necessario il parere preventivo e vincolante della D.R.
cui fa capo l’ufficio competente a decidere quando
l’importo della pretesa fiscale supera i 516.456,90 euro,
soltanto però nel caso in cui l’ufficio propenda per
annullare o revocare il proprio atto e non in caso di
diniego.
in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, la DRE dalla
quale l’ufficio dipende (annullamento gerarchico). La
grave inerzia ricorre quando l’ufficio non ha proceduto al
riesame, ovvero non ne ha comunicato l’esito all’istante
29
EFFETTI DELL’AUTOTUTELA
In seguito all’esercizio dell’autotutela l’atto dell’A.F. può essere:
1.
2.
ANNULLATO, totalmente o parzialmente, con eliminazione degli effetti ex tunc.
SOSPESO. Il potere di sospendere è strumentale a quello di annullamento e,
dunque, prima di accordare la sospensione della riscossione gli Uffici sono tenuti a
valutare le concrete possibilità che l’atto che dato origine all’iscrizione al ruolo sia
revocato o annullato in via amministrativa o giudiziale (fumus boni juris) e il pericolo
per il contribuente di subire un danno grave e irreparabile a seguito della riscossione
coattiva (periculum in mora) (Risoluzione Agenzia dell’Entrate n. 21/E del
7/02/2007)
3.
REVOCATO, con efficacia ex nunc.
4.
RINNOVATO, emendato dal vizio che lo inficiava, entro il termine di decadenza
previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973. Autotutela Sostitutiva.
30
AUTOTUTELA
e
ACCERTAMENTO INTEGRATIVO
Autotutela
sostitutiva
integrativo o modificativo:


distinta
dall’accertamento
Autotutela sostitutiva:
 Annullamento precedente avviso di accertamento
e sostituzione con un nuovo
 Non sopravvenienza di nuovi elementi
Accertamento integrativo o modificativo:
 Integrazione
o modificazione del precedente
avviso di accertamento
 Emersione di nuovi elementi
31
Segue. EFFETTI DELL’AUTOTUTELA


Gli atti di ritiro sono caratterizzati dall’esecutorietà, ossia
eliminati direttamente e autonomamente dalla pubblica
amministrazione senza richiedere l’intervento dell’autorità
giurisdizionale.
L’annullamento dell’atto travolge tutti gli altri atti che dal
primo dipendono (ad es. l’annullamento dell’atto di accertamento si
ripercuote sull’eventuale iscrizione a ruolo).

Il ritiro dell’atto nel caso in cui si sia instaurato un
contenzioso comporta l’estinzione del giudizio dinanzi le
commissioni tributarie per cessazione della materia del
contendere ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n.546/1992.
32
LA TUTELA GIURISDIZIONALE


Riconoscere
una posizione
giuridica
soggettiva
al
contribuente in caso di presentazione di un’istanza di
autotutela significa anche garantire una tutela a
quest’ultimo, in caso di silenzio dell’ Amministrazione o di
risposta non conforme alla legge.
Tale vaglio sarà affidato al giudice tributario, quale giudice
naturale del merito dell’imposta (l’unica satisfattoria perché
accerta la debenza del tributo, il TAR non potrebbe mai
valutare il merito della pretesa).
Il legislatore attualmente tende a fonda il riparto di
giurisdizione non sulla posizione dedotta in giudizio, ma sulla
materia oggetto della controversia.
33
IL DINIEGO DI AUTOTUTELA


I giudici amministrativi:
In un primo momento pronunce di segno opposto: in
alcune ipotesi si negava la giurisdizione amministrativa
affermando quella tributaria e in altre è stata
evidenziata la giurisdizione amministrativa
(TAR Lombardia 2681/2001-Toscana n. 767/1999);
Successivamente hanno rilevato il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo a seguito della
nuova formulazione dell’art. 2, per cui la giurisdizione
tributaria è quella cui sono rimesse tutte le questioni
attinenti l’esistenza e l’entità del debito tributario
(con l’istanza di riesame si chiede sempre se il tributo
è dovuto alla luce delle nuove allegazioni del
contribuente)
34
Segue. IL DINIEGO DI AUTOTUTELA
La Corte di Cassazione:


Inizialmente: in caso di diniego di autotutela nessun
sindacato in sede di processo tributario, visto il
carattere discrezionale di tale potere (Cass.
13412/2000, 13208/2001, 1547/2002, 22564/2004)
Con successive importanti pronunce ha riconosciuto la
giurisdizione delle commissioni tributarie in questa
materia e oggi la questione sembra consolidata a
favore di tale organo giudicante (Cass. 16776/2005;
Cass. 7388/2007; 2870-3698-9669/2009)
35
Segue.
IL DINIEGO DI AUTOTUTELA

In particolare, Cass. 16776/2005 (segue):
 Tali atti saranno impugnabili solo per vizi propri, ossia non
riferibili all’originario provvedimento ma fondati solo sulla
deduzione di fatti nuovi in grado di incidere sulla
pretesa. E tali sono una nuova ricostruzione “in diritto”
della fattispecie, o in nuovi elementi di fatto addotti dal
contribuente;
 L’oggetto del giudizio non è più l’originaria fattispecie
impositrice, ma l’accertamento dell’idoneità degli eventi
non valutati (o perché sopravvenuti, o perché allegati
successivamente) ad estinguere la pretesa dell’ufficio (il
contribuente non deve limitarsi ad allegare vizi originari o
formali dell’atto perché altrimenti sarebbe una
reintegratio in terminis)
36
Segue.
IL DINIEGO DI AUTOTUTELA
Con la sentenza n. 7388/2007, le SS.UU della Cass.
hanno ribadito il carattere discrezionale al potere di autotutela, con la precisazione che
nel giudizio instaurato:




CONTRO IL MERO, ED ESPLICITO RIFIUTO di esercizio dell’autotutela, può
esercitarsi un sindacato soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza
della pretesa debitoria,
Ove l’atto di rifiuto dell’annullamento d’ufficio contenga una conferma della fondatezza
della pretesa tributaria e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l’A.F. dovrà adeguarsi
a tale pronuncia. In difetto potrà essere esperito il rimedio del ricorso in
ottemperanza di cui al D.lgs- 546/1992.
Il carattere discrezionale del ricorso autotutela comporta altresì l’inapplicabilità
dell’istituto del silenzio-rifiuto, non esistendo alcuna previsione normativa specifica in
materia.
Non viene più riproposta la distinzione tra vizi originari e vizi sopravvenuti.
37
Segue.
IL DINIEGO DI AUTOTUTELA
Cass. SS.UU., 6 febbraio 2009 n. 2870 e 16 febbraio
2009 n. 3698:


Riafferma la giurisdizione tributaria sui ricorsi proposti
avverso il rifiuto dell’ufficio di procedere in autotutela;
Sostiene che avverso l’atto con il quale l’amm.ne
manifesta il suo rifiuto di ritirare in via di autotutela un
atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile
un’autonoma tutela giurisdizionale sia:

per la discrezionalità propria dell’attività di
autotutela;
 sia perché in questo modo si darebbe ingresso ad una
controversia sulla legittimità di un atto impositivo
oramai definitivo
38
Segue.
IL DINIEGO DI AUTOTUTELA
Cass. SS.UU., 23 aprile 2009 n. 9669:
Possibilità di sindacare il rifiuto di esercizio
dell’autotutela in presenza di atti divenuti
definitivi purchè tale riesame riguardi solo la
legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza
della pretesa tributaria non potendo il giudice
sostituirsi all’A.F. in valutazioni discrezionali.
39
DANNO ERARIALE
RESPONSABILITÀ PER DANNI DELL’A.F.



Qualora il provvedimento adottato si rilevi non
corretto, il funzionario potrà aver causato un
danno erariale cui può sommarsi una richiesta di
risarcimento danni all’amm.ne per comportamento
illecito conseguente al mancato esercizio del
potere di autotutela;
Responsabilità del funzionario: deve ricorrere il
rapporto organico, il danno erariale e il nesso tra
comportamento e danno, nonché il responsabile
deve aver agito con dolo o colpa (giurisdizione
Corte dei conti);
Richiesta danni: giurisdizione giudice ordinario e
non pregiudizialità della pronunzia di annullamento
(oggetto del giudizio è l’illiceità della condotta)
40
ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
41
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E’ un procedimento mediante il quale si addiviene
ad un atto di accertamento concordato con il
contribuente che presenta istanza o è invitato
dall’ufficio stesso.
(non è ammesso quando l’ufficio è a conoscenza dei reati per
frodi fiscali imputabili allo stesso contribuente)
42
COME STRUMENTO DEFLATTIVO
Nuova “metodologia di controllo” che tende a
ridurre le controversie tra contribuente e Fisco
consentendo una transazione bonaria della
divergente
capacità
contributiva
accertata
dall’ufficio prevedendo da una parte una riduzione
della propria pretesa creditoria e dall’altra, come
compensazione,
la
rinuncia
all’impugnazione
dell’atto impositivo (Capolupo).
43
RATIO
DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE


Determinazione concordata dei maggiori imponibili
nel caso di incertezza circa la rappresentazione
del presupposto.
Non dovrebbe, quindi, essere utilizzato nei casi di
evidente legittimità o illegittimità della pretesa
impositiva (autotutela).
44
AUTOTUTELA
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Differente la ratio:


Autotutela: funzione giustiziale tesa a rimuovere
una situazione patologica.
Accertamento
con
adesione:
informativa
che
coinvolge
le
prescindendo da ogni illegittimità.
dialettica
due
parti
45
AUTOTUTELA
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE


Differenti i termini per l’attivazione del
procedimento nonché lo stato dell’atto.
Autotutela: può essere esercitata anche in
pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità
dell’atto.
Accertamento
con
adesione:
presupposto
l’esistenza di atti di accertamento ovvero la
presenza di atti non definiti e impone il rigoroso
rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n.
218/1997.
46
LA NATURA
DELL’ATTO DI ADESIONE

È
un
atto
Miccinesi)




amministrativo
unilaterale
(Giannini,
in quanto frutto di un procedimento amministrativo,
caratterizzato dalla presenza del contribuente e da una
formalizzazione del suo consenso;
in quanto dotato di tutti gli elementi del provvedimento
amministrativo: competenza, motivazione, autorità;
in quanto l’accordo non tocca il contenuto dell’atto (e
quindi il quantum del tributo) ma soltanto i criteri che si
devono adottare per la sua definizione;
in quanto è espressione di efficienza ed efficacia
dell’attività amministrativa.
47
Segue. LA NATURA
DELL’ATTO DI ADESIONE.

È una transazione (Falsitta e Russo)
 in quanto viene abbandonata, fisiologicamente,
una parte della pretesa impositiva;
 in
quanto, altrimenti, in caso di mancato
pagamento non dovrebbe venir meno l’atto di
accertamento
con
adesione
a
favore
dell’accertamento originario;
 l’assenza
di criteri per pervenire alla
determinazione dell’imponibile conferma tale
ricostruzione;
 e costituisce, quindi, una deroga al principio di
indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
48
Segue. LA NATURA
DELL’ATTO DI ADESIONE.

È un atto consensuale di determinazione del presupposto
del tributo (FANTOZZI)
 è
un atto consensuale ma non negoziale (gli atti
negoziali, nella fase di accertamento, incontrano il limite
della capacità contributiva) perché:
 il
consenso si forma in relazione alla
determinazione del presupposto;
 gli effetti discendono dalla legge.
 costituisce una forma di “amministrazione per consenso”
(attuale tendenza della PA a ricercare l’adesione dei
soggetti piuttosto che ad imporre, autoritativamente, le
proprie decisioni) (art. 11 L. n. 241/90);
49
Segue. LA NATURA
DELL’ATTO DI ADESIONE



Nell’ordinamento tributario si è sviluppata la tendenza
legislativa a promuovere modelli di attività convenzionale, in
cui la definizione della prestazione tributaria viene entro
certi limiti stabilita sulla base di un accordo con il
contribuente.
Queste forme compartecipative evidenziano il carattere
recessivo degli atti amministrativi unilaterali.
Il declino dell’agire unilaterale della pubblica
amministrazione si inserisce in un contesto di “democrazia
amministrativa” nel quale il coinvolgimento dei cittadini porta
a valorizzare le esigenze della collettività a prescindere da
attività meramente impositive ed imperative dello Stato.
(BORIA)
50
EVOLUZIONE STORICA


Reg. 24 agosto 1877 n. 4021 (T.U. dell’imposta di
ricchezza mobile): l’agente delle imposte poteva
concordare le somme da riportare in tabella e
l’accordo doveva essere inserito in una
dichiarazione. Un’analoga disposizione era prevista
anche nelle altre imposte (registro e successioni);
L’art. 4 della L. 5 gennaio 1956 n. 1 (Legge
Tremelloni) e l’art. 34 del T.U. 1958 si è stabilita la
facoltà di definire l’imponibile con adesione del
contribuente;
51
EVOLUZIONE STORICA


Riforma
tributaria
del
‘73:
preso
atto
dell’incapacità
di
superare
i
cd.
“mercanteggiamenti” limita l’ambito di operatività
dell’accertamento con adesione alle sole imposte
indirette.
Negli anni ’80 l’accertamento con adesione
scompare anche per le imposte indirette.
52
EVOLUZIONE STORICA
L’accertamento con adesione è reintrodotto nel nostro
ordinamento con la L. n. 656/1994 secondo la quale:



l’accertamento con adesione può essere utilizzato solo
per questioni relative all’inerenza, alla stima,
all’imputazione a periodo delle componenti positive e
negative del reddito d’impresa e da lavoro autonomo.
l’accertamento con adesione può essere esperito solo a
seguito della emissione di un avviso di accertamento;
l’iniziativa all’adesione può essere soltanto dell’ufficio.
53
LA DISCIPLINA ATTUALE
(D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218)

Con il D.lgs. 19 giugno 1997 n.218 è stato definita l’attuale disciplina
dell’accertamento con adesione il cui ambito di applicazione comprende tutti:



i contribuenti (possono aderire tutti i soggetti passivi
d’imposta compresi i sostituti d’imposta);
le categorie di reddito (non più solo redditi d’impresa e di
lavoro autonomo);

le imposte (ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 218/1997);

i periodi d’imposta ancora accertabili.

sia le questioni di fatto che di diritto
La definizione non è più limitata a particolari forme e/o elementi
dell’accertamento essendo esteso anche a meccanismi di determinazione
induttiva del presupposto, quali il redditometro, i coefficienti presuntivi, gli
studi di settore etc.
54
LA DISCIPLINA ATTUALE



La definizione delle imposte sul reddito ha effetto anche per
l’IVA in ordine alle fattispecie prese in esame (con una
aliquota media, ma è possibile definire anche solo l’IVA).
L’accertamento (ai fini delle imposte di successione,
donazione, imposta di registro o ipotecaria ecc.) può essere
definito anche da uno solo dei coobbligati.
Non sono previsti parametri o criteri per pervenire alla
definizione del reddito (nel ‘94 si era ammesso che la
definizione avvenisse sempre sulla base di parametri
oggettivi).
55
LA PROCEDURA DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
I soggetti legittimati ad attivare la procedura
per l’accertamento con adesione sono:


l’ufficio locale dell’Agenzia dell’entrate nella cui
circoscrizione il contribuente ha il domicilio
fiscale o la società ha la sede (art. 4 D.lgs.
218/1997)
il contribuente (art. 6 D.lgs. 218/1997)
56
PROCEDURA
AVVIATA DALL’UFFICIO
(Art. 5 D.Lgs. N. 218/1997)

L’ufficio finanziario qualora disponga di elementi
utili a consentire l’attività accertatrice, prima di
notificare l’atto, può scegliere di confrontarsi con
il contribuente, mediante la trasmissione di un
invito a comparire che deve contenere:




i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
il giorno e il luogo per definire l’accertamento;
le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata
dell’invito di cui al co. 1 bis;
i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute, contributi;
57
Segue. PROCEDURA
AVVIATA DALL’UFFICIO
(Art. 5 D.Lgs. N. 218/1997)


A seguito del ricevimento dell’invito a comparire il
contribuente:
Se si presenta:
 Archiviazione per non luogo a procedere;
 Atto di adesione;
 Atto di accertamento;
Se non si presenta e l’ufficio notifica l’atto: non
potrà più avvalersi per quell’avviso dell’adesione.
58
ISTANZA DI ADESIONE
DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente può chiedere all’ufficio, con
istanza in carta libera, la formulazione di una
proposta di accertamento con adesione:
1.
2.
nel caso in cui sono stati effettuati nei
suoi confronti accessi, ispezioni o
verifiche ai sensi degli artt. 33 D.P.R.
600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972;
nell’ipotesi in cui gli sia stato notificato
un avviso di accertamento o di
rettifica non preceduto da invito per la
definizione;
59
Segue. ISTANZA DI ADESIONE
DEL CONTRIBUENTE
A seguito della presentazione dell’istanza del
contribuente:


L’ufficio deve inviare al contribuente entro 15
giorni l’invito a comparire.
sospensione del termine dell’impugnazione dell’atto
di 90 giorni. Qualora l’esito negativo avvenga
prima del termine dei 90 giorni, non si riduce la
sospensione per cui il termine per poter ricorrere
è di 150 giorni (aumentato quando rientra nel
periodo di sospensione feriale)
60
PERFEZIONAMENTO DELL’ADESIONE


L’adesione si perfeziona con il pagamento delle somme
liquidate entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di
adesione, con pagamento integrale o in misura rateale.
Pagamento rateale, con prestazione di fideiussione


8 rate trimestrali di pari importo
12 rate nel caso di pagamenti di somme
(imposte, interessi e sanzioni) superiori ad
euro 51.645, 69.
61
L’ATTO
DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE



È redatto in forma scritta, in duplice esemplare;
Deve essere sottoscritto dal contribuente e dal
capo ufficio;
Deve indicare per ciascun tributo:


gli elementi e la motivazione su cui
l’accertamento si fonda;
la liquidazione delle maggiori imposte, delle
sanzioni e delle altre somme eventualmente
dovute.
62
EFFETTI PRECLUSIVI DELL’ADESIONE
L’atto di accertamento:


Non è soggetto ad impugnazioni da parte del
contribuente.
Non può essere integrato o modificato dall’Ufficio,
salvo la deroga espressa prevista dall’art. 2, co. IV, D. lgs.
218/1997 ove è ammessa la possibilità di esperire negli
ordinari termini di decadenza un’ulteriore azione
accertatrice se:
 sopravvengono nuovi elementi che superano i
limiti previsti.
 la
definizione riguardava un accertamento
parziale.
63
EFFETTI PREMIALI DELL’ADESIONE



Riduzione delle sanzioni amministrative di ¼ del
minimo previsto dalla legge
Sul piano penale, l’art 13, D.Lgs. 74/2000, lo
considera una circostanza attenuante.
Perdita di efficacia dell’atto di accertamento
iniziale.
64
EVOLUZIONE
DELL’ACCERTAMENTO CON
ADESIONE
65
EVOLUZIONE.
DEFINIZIONE
DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO


Con l’art. 27, co. 1, lettera b) del d.L 185/2008 (conv, con
mod. L. 2/2009) è stato inserito il co 1- bis nell’art. 5 del
d.lgs. 218/1997, che prevede una nuova forma di definizione
agevolata aderendo alla quale il contribuente può, all’atto di
ricezione dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 5 D.Lgs.
n. 218/97, aderire ai rilievi ivi contenuti fruendo di una
riduzione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo
edittale (12,5%);
Questa nuova forma di definizione si applica con riferimento
agli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici a decorrere
dal 1.1.2009 (per le altre imposte indirette 29.1.2009)
66
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL
CONTRADDITTORIO.
IL PROCEDIMENTO
L’ufficio invia al contribuente un invito al
contraddittorio contenente l’indicazione:




dei periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
del giorno e il luogo per definire l’accertamento;
delle maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione
agevolata dell’invito;
dei motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle maggiori imposte, ritenute,
contributi
67
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL
CONTRADDITTORIO.
IL PROCEDIMENTO


Il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito
mediante apposita comunicazione e deve procedere
al versamento delle somme indicate nell’invito,
ovvero della prima rata, entro i 15 giorni
antecedenti la data fissata per la comparizione.
La comunicazione va effettuata tramite il modello
approvato con provvedimento direttoriale del
3.08.2009
deve
essere
sottoscritta
dal
contribuente (o da chi legalmente lo rappresenta)
e deve contenere:


la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o
unica rata e copia di un documento del sottoscrittore;
il numero delle rate prescelte.
68
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL
CONTRADDITTORIO.
IL PROCEDIMENTO



In caso di pagamento rateale, non e’richiesta la prestazione di
alcuna garanzia.
Sulle rate successive alla prima (8 o 12 rate trimestrali se le
somme dovute sono superiori ad € 51.645,69) sono dovuti gli
interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al
versamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Nel caso di mancato pagamento l’ufficio provvede alla loro
iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14 DPR n.
602/73 con l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento di
cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/97)
69
EFFETTI DELL’ADESIONE ALL’INVITO
La definizione dell’invito produce gli stessi effetti
di non oppugnabilità, non integrabilità e di
immodificabilità propri dell’accertamento definito
ai sensi dell’art. 2, co. 3, D. Lgs. n. 218/97.
70
PRECLUSIONI
La procedura illustrata non e’ applicabile qualora
l’invito al contraddittorio sia stato preceduto da
p.v.c. definibili ai sensi dell’art. 5 bis per i quali il
contribuente non abbia prestato adesione e con
riferimento ai rilievi che consentono l’emissione di
avvisi di accertamento parziali ai fini delle II.DD.
e dell’IVA.
71
RAPPORTI CON L’ACCERTAMENTO CON
ADESIONE.


L’invio dell’invito al contraddittorio non preclude per il
contribuente la possibilità far ricorso al procedimento di
adesione in contraddittorio, ne’ obbliga il contribuente a
presentarsi e tale inottemperanza non e’ autonomamente
sanzionata.
L’unica conseguenza in caso di inottemperanza all’invito
(o all’esito negativo dello stesso) e’ quella di precludere al
contribuente la possibilità di instaurare a sua iniziativa il
procedimento di adesione successivamente alla notifica
dell’avviso di accertamento (art. 6, comma 2).
72
SIMILITUDINI
CON L’ADESIONE AI P.V.C.
L’introduzione di questa nuova forma di definizione ha
l’obiettivo di parificare la situazione del contribuente
destinatario del p.v.c. cui e’ offerta la possibilità di definire
le sue violazioni con riduzione delle sanzioni, a quello nei cui
confronti la formulazione di una maggiore pretesa non
passava per l’esecuzione di una verifica.
In entrambi gli istituti il beneficio sanzionatorio e’
subordinato all’accettazione integrale ai rilevi contenuti
nell’invito a comparire.
73
ADESIONE AI
PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
L’art. 83, co. 18 del D.L. n. 112/08 introduce
l’art. 5 bis nel D. Lgs. n. 218/97:
“ Il contribuente può prestare adesione anche ai
verbali di constatazione, in materie di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto (..) che
consentono l’emissione di accertamenti parziali
previsti dall’art. 41 bis del D.P.R. 600/73 ”
74
RATIO DELLA NORMA
La ratio della norma è di semplificare la gestione
dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria,
ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed
agevolando
il
contribuente
mediante
la
compressione dei tempi di definizione.
75
ADESIONE AI
PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Ambito applicativo


Verbali di constatazione (consegnati
25.06.2008) emessi in materia di:

Imposte sui redditi;

Imposte sul valore aggiunto.
Che consentono
parziali.
l’emissione
di
dal
accertamenti
76
IMPOSTE DEFINIBILI
Circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2008. n. 55/E
-
-
Imposte sui redditi;
IVA;
IRAP;
Addizionale regionale e comunale IRPEF;
Imposte sostitutive dei redditi;
Contributi previdenziali determinati
dichiarazione
in
77
VIOLAZIONI DEFINIBILI
Sono definibili solo i processi verbali che contengono la
constatazione di violazioni “sostanziali” cui consegue la
facoltà di procedere all’emissione di un avviso di
accertamento parziale.
IPOTESI:
-
-
-
Imponibili o IVA
parzialmente);
non
dichiarati
(totalmente
o
Deduzioni, detrazioni, esenzioni e agevolazioni in tutto
o in parte non spettanti;
Imposte o maggiori imposte non versate escluse le
ipotesi di cui agli artt. 36 bis e ter DPR n. 600/73 e
54 bis DPR n. 633/72
78
CONTENUTO DEL P.V.C. DEFINIBILE
L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente:
-
-
Il contenuto integrale del verbale (sono escluse le
violazioni relative ad altre imposte, quelle formali, cui
non è associato il recupero di base imponibile, i fatti o
circostanze che rientrano nelle “segnalazioni”);
Tutti i periodi d’imposta per i quali, all’atto della
consegna del p.v.c., siano già scaduti i termini di
presentazione delle relative dichiarazioni (non si può
definire un unico periodo d’imposta).
79
CONTENUTO DEL P.V.C. DEFINIBILE
Esempi di “segnalazioni” non oggetto di definizione:
-
-
-
Elementi che portano a considerare determinate
operazioni come elusive ex art. 37 bis DPR n. 600/73;
Elementi che riguardano spese ed altri componenti
negativi ritenuti indeducibili ex art. 110, comma 10
TUIR;
Elementi che devono essere confermati da
informazioni acquisibili mediante richiesta di
cooperazione internazionale o attivazione di indagini
finanziarie ex art. 32, comma 1, n. 7 DPR n. 600/73
80
MODALITÀ DI DEFINIZIONE



Organo verificatore consegna pvc al contribuente
L’organo verbalizzante deve eseguire la consegna
del p.v.c. direttamente al contribuente o a chi lo
rappresenta legalmente (specificando nell’atto la
data in cui la stessa è avvenuta):
Se la consegna non avviene per cause non imputabili
all’organo verbalizzante il contribuente decade
dalla possibilità di prestare adesione;
81
MODALITÀ DI DEFINIZIONE



Entro 30 giorni il contribuente può presentare
comunicazione di adesione al pvc all’ufficio e
all’organo che ha redatto il verbale.
Entro i successivi 60 giorni l’ufficio notifica l’atto
di definizione dell’accertamento parziale, recante
le indicazioni richieste dall’art. 7 D.lgs. 218/1997.
Entro 20 giorni il contribuente deve effettuare il
versamento di quanto dovuto o della prima rata
senza prestazione di garanzia
82
OMESSO VERSAMENTO
Qualora il contribuente non adempia
spontaneamente al versamento delle somme
dovute
l’ufficio
competente
provvede
all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo a
norma dell’art. 14 DPR n. 602/73 con
l’applicazione delle sanzioni per omesso
versamento di cui all’art. 13 D. Lgs. n.
471/97;
83
ATTO DI DEFINIZIONE
DELL’ACCERTAMENTO PARZIALE



L’atto di definizione deve contenere:
gli elementi e la motivazione su cui la
definizione si fonda;
la liquidazione delle maggiori imposte,
sanzioni e delle altre somme dovute, anche in
forma rateale.
deve essere notificato entro 60 gg. dalla
presentazione
della
comunicazione
di
adesione. Perfezionamento dell’adesione
(per i p.v.c. consegnati fino al 31.12.08 il
termine è prorogato al 30.6.09).
84
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE


Le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà
dell’adesione (1/8 del minimo edittale). Oggetto di
riduzione sono le sanzioni previste per le violazioni
relative al contenuto della dichiarazione, quelle
collegate al tributo (tra cui anche quelle relative agli
obblighi contabili, in quanto prodromiche all’evasione
del tributo).
senza la prestazione di garanzia fideiussoria nel caso
di rateazione.
85
SIMILTUDINI ADESIONE ALL’INVITO E AI P.V.C.
In entrambe le ipotesi l’adesione riguarda rilievi in cui
l’obbligazione tributaria e’ determinabile sulla base di
elementi certi in quanto analiticamente determinati, e
comunque su elementi e notizie che pongano l’ufficio nella
condizione di avanzare e quantificare una pretesa.
La definizione agli inviti sarà prevedibilmente utilizzata in
relazione a situazioni basate su prove di natura presuntiva
(accertamenti
d’ufficio,
accertamenti
induttivi,
accertamento sintetico)
86
SIMILTUDINI ADESIONE ALL’INVITO E AI
P.V.C.
Proprio in relazione agli inviti al contraddittorio derivanti
dagli studi di settore, relativi a periodi di imposta in corso al
31.12.2006 e successivi, e’ inibita, in caso di adesione agli
inviti, l’ulteriore attività accertatrice a condizione che
l’ammontare delle attività non dichiarate derivante dalla
ricostruzione presuntiva sia:
-
-
pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti (cioè
quelli indicati nell’invito al contraddittorio);
non superiore a 50.00 euro
87
SIMILITUDINI CON L’ADESIONE AI P.V.C.
Il limite all’attività di accertamento opera a
condizione che non siano irrogabili le sanzioni per
omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti
ai fini degli studi di settore o di cause di
esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.
88
TRATTI DISTINTIVI
CON L’ADESIONE AI P.V.C.
Essendo l’invito al contraddittorio più vicino all’istituto
dell’accertamento con adesione, l’invito a comparire può
essere oggetto di definizione a prescindere:


dal tipo di imposta oggetto della pretesa;
dal fatto che quegli stessi elementi possano esser tradotti in
un accertamento parziale, analitico o induttivo;
89
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
(Art. 48, D.lvo. 31 dicembre 1992 n.546)
90
DEFINIZIONE
Accordo tra le parti che si traduce in un
atto con cui l’Amministrazione finanziaria
modifica
l’atto
impugnato,
con
la
contestuale accettazione del contribuente.
(Tesauro)
91
RIFERIMENTI NORMATIVI



Inizialmente prevista dalla legge 656/1994 (che
conv. il D.L. 564/1994) la quale introdusse l’art. 20
bis
del
D.P.R
n.
636/1973,
assieme
all’accertamento con adesione.
Modificato con il D.L. 403/1995 e poi con il D.L.
437/1996 che novellò l’art. 48 del D.lgs. 546/1992
Infine ulteriormente cambiato con il D.lgs. n.218
del 1997 emanato in base ad una norma delegante
(L. 662/1996) la quale prevedeva doversi
procedere
al
“coordinamento
della
disciplina
dell’accertamento con adesione con quella della conciliazione
giudiziale, stabilendo identità delle materie oggetto di
definizione, nonché delle cause di esclusione”.
92
IL PROCEDIMENTO CONCILIATIVO


Pendenza della lite (può essere perfezionata solo
in primo grado)
Diverse articolazioni:
 Conciliazione ordinaria
 Conciliazione abbreviata
93
CONCILIAZIONE ABBREVIATA
(co. 5 art. 48 D.lgs. 546/1992)
Ha luogo in sede extra-processuale


L’ufficio
può
depositare
la
proposta
di
conciliazione alla quale il contribuente ha aderito
sino alla data di trattazione in camera di consiglio
ovvero alla discussione in pubblica udienza.
Se la proposta è depositata:


prima della fissazione della data di trattazione: il
presidente della commissione, verifica solo la sussistenza
dei requisiti formali e la congruenza rispetto alla materia
del contendere (non è sindacabile il merito dell’accordo)
e dichiara l’effetto estintivo con decreto presidenziale.
in udienza: rinvio alle regole della conciliazione ordinaria
raggiunta in sede giudiziale.
94
CONCILIAZIONE ORDINARIA


Esperibile in due modi:
IN UDIENZA: viene compilato apposito processo
verbale di conciliazione, che costituisce titolo per
la riscossione delle somme dovute. Il giudice
dichiara estinto il giudizio con sentenza (se la
conciliazione è totale)
FUORI UDIENZA: il giudice assegna un termine
alle parti, non superiore a 60 giorni, affinchè
verifichino la sussistenza dei presupposti per la
definizione della controversia in via conciliativa.
Nel caso in cui raggiungano l’accordo depositeranno
una proposta di conciliazione da cui risulta
l’adesione del contribuente.
95
CONCILIAZIONE
ORDINARIA E ABBREVIATA
TRATTI COMUNI
Conciliabili solo le controversie pendenti in primo
grado (“nella prima udienza” ex art. 48, data la
natura deflattiva dell’istituto la proposta
conciliativa
può
essere
avanzata
anche
successivamente alla fissazione dell’udienza di
trattazione, nonché quando le parti abbiano
definito la sola base imponibile ma non le sanzioni.
Così Cass., 18 aprile 2007 nn. 9222 e 9223 )
96
CONCILIAZIONE
ORDINARIA E ABBREVIATA


Perfezionamento con il pagamento entro 20
giorni decorrenti:
 dalla
data del processo verbale di
conciliazione, se raggiunta in udienza;
 dalla
comunicazione
del decreto,
se
conciliazione fuori dall’udienza.
In caso di mancato di pagamento:
 dell’intero
importo: perde di efficacia la
conciliazione, il giudizio prosegue;
 dopo il pagamento della prima rata: iscrizione
a ruolo delle somme non versate.
97
CONCILIAZIONE
PARZIALE E TOTALE


PARZIALE: definizione dell’an e/o del quantum
della pretesa o di parte di essa. Il giudizio
proseguirà su istanza della parte più diligente
ovvero per ordine del giudice contenuto nel
decreto per la risoluzione delle questioni residuo.
TOTALE: riguarda
interezza.
la
controversia
nella
sua
98
EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE
Profilo processuale:


cessazione della materia del contendere.
compensazione delle spese
99
Segue. EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE

Profilo sostanziale: riduzione delle sanzioni
amministrative ad un 1/3. Effetto eventuale
perché:
 dalla conciliazione può anche derivare la
non debenza di alcuna imposta (es.
accertamenti per periodi d’imposta in
perdita, essendo le sanzioni parametrate
all’imposta dovuta);
 L’avviso di accertamento potrebbe non
contenere
l’irrogazione
di
sanzioni
essendo queste state contestate e, poi
irrogate, con atto separato.
100
CONCILIAZIONE
ABBREVIATA E ORDINARIA
TRATTI DISTINTIVI
Il ruolo della Commissione


Conciliazione abbreviata: il giudice conosce
della conciliazione alla stregua di qualsiasi fatto
estintivo della pretesa;
Conciliazione ordinaria: la Commissione
esperire il “tentativo di conciliazione”.
può
101
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ELEMENTI COMUNI



Profilo strutturale: espressione di una volontà di
entrambe le parti.
Profilo funzionale: tendono a pervenire alla
soluzione della controversia fra privati e ente
creditore, sacrificando la certezza del rapporto
alla sollecita definizione della pretesa.
Profilo
effettuale:
diversa
determinazione
dell’entità della pretesa dell’ente creditore.
102
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE


TRATTI DISTINTIVI:
Elemento temporale rispetto al contenzioso:

Accertam. con adesione: posto a monte (con
funzione preventiva)

Conciliazione: a valle (funzione deflattiva)
Ruolo del giudice: da non enfatizzare in quanto il
ruolo del giudice non costituisce un elemento
integrante la fattispecie conciliativa essendo lo
stesso delegato ad un mero controllo di
legittimità (Falsitta, Russo, Tesauro)
103
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
“La conciliazione giudiziale si pone come proiezione
sul terreno processuale dell’accertamento con
adesione.” (MICCINESI)
104
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Secondo una parte della dottrina i due istituti
avrebbero un differente ambito applicativo:

Accertamento con adesione: solo le pretese
recate dagli avvisi di accertamento in senso
proprio.

Conciliazione: può riguardare qualsiasi questione,
sia di fatto che di diritto, qualsiasi lite comprese
rimborso e sanzioni.
(Tosi)
105
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
ACCERTAMENTO CON ADESIONE


Obiezioni a questa teoria:
Littera legis : Art 3, co. 120, lett. b) Legge delega
23 dicembre 1996 n. 662: “coordinamento della
disciplina dell’accertamento con adesione con
quella della conciliazione giudiziale, stabilendo
identità delle materie oggetto di definizione
nonchè delle cause di esclusione”.
Nella conciliazione non :

Le liti di rimborso: perfezionandosi la stessa solo con il
versamento dell’imposta.
106
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E
AUTOTUTELA


Autotutela: trova il suo impulso in un atto
impositivo illegittimo.
Conciliazione giudiziale: volta a dirimere questioni
controverse in fatto e/o diritto sulle quali
amministrazione e contribuente cercano una
soluzione concordata.
107
Scarica

Autotutela - Università degli Studi di Foggia