ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO CON ADESIONE AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (ART. 1 D. LGS. 218/1997) - imposte sui redditi (per tutte le categorie di reddito); anche sostitutive purchè si applichino per esse le norme in materia di imposte sui redditi (C.M. 235/E/855 del 08/08/97) - imposta sul valore aggiunto. - imposte sulle successioni e donazioni; - imposta di registro; - imposte ipotecarie e catastali; - INVIM. - tributi locali (potestà degli enti) ACCERTAMENTO CON ADESIONE AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (ART. 1 D. LGS. 218/1997) - persone fisiche; - società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 TUIR; - società ed enti di cui all’art. 87 TUIR; - sostituti d’imposta. ACCERTAMENTO CON ADESIONE COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997) ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione (fattispecie oggi non più attuale) ufficio distrettuale II.DD. ufficio IVA nei casi in cui la definizione abbia ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai soli fini IVA ACCERTAMENTO CON ADESIONE COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997) nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio effetti per i soci - associati - altro coniuge non aderiscono alla definizione o non hanno partecipato al contraddittorio benché ritualmente convocati adesione accertamento sulla base dell’atto di adesione (senza benefici per le sanzioni) ACCERTAMENTO CON ADESIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 5 D. LGS. 218/1997) ufficio delle entrate CONTROLLA la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi e all’IVA INVITA il contribuente a comparire per il contraddittorio ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO AI FINI II.DD. E IVA AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 5 E 6 D. LGS. 218/1997) iniziativa dell’Ufficio invito al contribuente a comparire da parte dell’Ufficio Indicazione nell’invito: a) periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) giorno e luogo della comparizione. istanza del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche istanza per la formulazione della proposta di accertamento che ha avuto notifica di avviso di accertamento o di rettifica istanza di accertamento con adesione (entro i termini di impugnazione) sospensione di 90 giorni giorni del termine per ricorrere ACCERTAMENTO CON ADESIONE PROCEDIMENTO (ART. 7 D. LGS. 218/1997) l’ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, convoca il contribuente per il contraddittorio definizione impugnazione avviso di accertamento o di rettifica rinuncia all'istanza atto di adesione in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato con indicazione separatamente per ciascun tributo: elementi e motivazione su cui la definizione si fonda; liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni; liquidazione delle altre somme eventualmente dovute. ACCERTAMENTO CON ADESIONE PERFEZIONAMENTO (ART. 8 E 9 D. LGS. 218/1997) versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione unica soluzione ratealmente: - massimo di otto rate trimestrali di pari importo; - massimo di dodici rate trimestrali (somme dovute > 51.645,69 Euro) * prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto * rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto * garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno Entro dieci giorni dal versamento (intero importo o prima rata) consegna quietanza di pagamento + documentazione relativa alla prestazione della garanzia L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione ACCERTAMENTO CON ADESIONE EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997) definizione ai fini delle imposte sui redditi effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (solo per fattispecie ad essa rilevanti) modalità IVA = A x M dove A = I / V A = aliquota media; M = maggiori componenti positivi di reddito; I = IVA su operazioni imponibili - IVA su cessioni di beni ammortizzabili - IVA detraibile forfettariamente; V = volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. ACCERTAMENTO CON ADESIONE EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997) definizione ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto effetto ai fini delle imposte sui redditi nessuno ACCERTAMENTO CON ADESIONE EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997) impugnabile integrabile o modificabile da parte dell'ufficio accertamento definito con adesione negativo ai fini extratributari effetti penali contributi previdenziali e assistenziali punibilità per i reati ex art. 2, comma 3, e 4 D.L. 429/82 (abrogati) positivo ACCERTAMENTO CON ADESIONE EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997) accertamento definito con adesione generale irrilevanza ai fini penali, limitatamente ai fatti oggetto di accertamento, fatta eccezione per i reati ex art. 2, comma 3, e 4 D.L. 429/82 (abrogati dal D. LGS. 74/2000): - omesso versamento di ritenute > L. 10 milioni; - occultamento o distruzione scritture contabili; - falso e frode fiscale. il D. LGS. 74/2000 prevede ora, per i delitti da esso previsti, la riduzione fino alla metà delle pene e la non applicazione delle sanzioni accessorie qualora prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il contribuente estingua il proprio debito anche nell’ambito di una procedura concordataria o conciliativa. ACCERTAMENTO CON ADESIONE EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997) a) sopravviene conoscenza di elementi per un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non < a 150 milioni di lire (77.468,53 Euro); ulteriore azione accertatrice entro i termini di cui agli art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, possibile se: b) per le altre tipologie di reddito, se definizione riguardante accertamenti parziali; c) definizione riguardante redditi da partecipazione nelle società o nelle associazioni di cui all'art. 5 TUIR o in aziende coniugali non gestite in forma societaria; d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione. inoltre resta ferma la possibilità di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter) ACCERTAMENTO CON ADESIONE EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997) sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni misura ridotta a un quarto del minimo edittale, ad eccezione delle sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni e per mancata, non veritiera o incompleta risposta ai questionari ACCERTAMENTO CON ADESIONE EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997) sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali misura nessuna ACCERTAMENTO CON ADESIONE COMPETENZA IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (ART. 10 D. LGS. 218/1997) ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione (fattispecie oggi non più attuale) ufficio del registro ACCERTAMENTO CON ADESIONE ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (ART. 12 D. LGS. 218/1997) ambito soggettivo se di iniziativa dell’ufficio, riguarda tutte le parti contraenti o tutti gli obbligati. la definizione da parte di un coobbligato estingue l’obbligazione tributaria di tutti se di iniziativa del contribuente può attivarlo anche uno solo degli obbligati la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992) PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE contribuente con l’istanza di trattazione in pubblica udienza Ante fissazione data di trattazione ufficio C.T.P. Rito presidenziale fino alla trattazione della controversia con proposta scritta previa adesione del contribuente nella prima udienza Post fissazione data di trattazione Rito collegiale CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità (non si valuta il merito) Rito presidenziale non sussistenza delle condizioni di ammissibilità decreto di estinzione del giudizio versamento (intero importo o prima rata) entro venti giorni dalla data della comunicazione alle parti fissazione della data di trattazione della controversia CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE totale conciliazione ha luogo parziale questioni aperte Rito collegiale - C.T.P. prima udienza C.T.P. può assegnare un termine non > 60 giorni proposta scritta previa adesione dell’altra parte conciliazione non ha luogo conciliazione non ha luogo comunque prosecuzione del giudizio CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE conciliazione ha luogo titolo per la riscossione delle somme dovute processo verbale SI PERFEZIONA con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione del P.V. indicazione somme dovute a titolo: * di imposta; * di sanzioni (nella misura di un terzo delle somme irrogabili, ma non inferiore a un terzo del minimo); * di interessi. unica soluzione ratealmente: - massimo di otto rate trimestrali di pari importo; - massimo di dodici rate trimestrali (somme dovute > € 51.645,69) * prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto * rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto * garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno