ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART. 1 D. LGS. 218/1997)
- imposte sui redditi
(per tutte le categorie di
reddito);
anche sostitutive purchè si applichino per esse le norme in
materia di imposte sui redditi (C.M. 235/E/855 del 08/08/97)
- imposta sul valore aggiunto.
- imposte sulle successioni e
donazioni;
- imposta di registro;
- imposte ipotecarie e catastali;
- INVIM.
- tributi locali (potestà degli enti)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART. 1 D. LGS. 218/1997)
- persone fisiche;
- società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 TUIR;
- società ed enti di cui all’art. 87 TUIR;
- sostituti d’imposta.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il
domicilio fiscale
ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione
(fattispecie oggi non più attuale)
ufficio distrettuale II.DD.
ufficio IVA
nei casi in cui la definizione abbia ad
oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti
ai soli fini IVA
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)
nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata
ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria
l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione
o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito
attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro
contraddittorio
effetti per i soci - associati - altro coniuge
non aderiscono alla definizione o non
hanno partecipato al contraddittorio
benché ritualmente convocati
adesione
accertamento sulla base dell’atto di adesione
(senza benefici per le sanzioni)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 5 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate
CONTROLLA
la posizione del contribuente
riguardo alle imposte sui
redditi e all’IVA
INVITA
il contribuente a comparire
per il contraddittorio
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO AI FINI II.DD. E IVA
AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 5 E 6 D. LGS. 218/1997)
iniziativa dell’Ufficio
invito al contribuente a
comparire da parte
dell’Ufficio
Indicazione nell’invito:
a) periodi di imposta
suscettibili di
accertamento;
b) giorno e luogo della
comparizione.
istanza del contribuente
nei cui confronti
sono stati effettuati
accessi, ispezioni o
verifiche
istanza per la
formulazione della
proposta di
accertamento
che ha avuto notifica di
avviso di accertamento o
di rettifica
istanza di accertamento
con adesione
(entro i termini di impugnazione)
sospensione di 90 giorni
giorni del termine per
ricorrere
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
PROCEDIMENTO (ART. 7 D. LGS. 218/1997)
l’ufficio, entro 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, convoca il
contribuente per il contraddittorio
definizione
impugnazione avviso di
accertamento o di
rettifica
rinuncia all'istanza
atto di adesione in duplice esemplare
sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato con
indicazione separatamente per ciascun
tributo:
elementi e motivazione su cui la
definizione si fonda;
liquidazione delle maggiori imposte,
delle sanzioni;
liquidazione delle altre somme
eventualmente dovute.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
PERFEZIONAMENTO (ART. 8 E 9 D. LGS. 218/1997)
versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione
dell'atto mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il
concessionario del servizio di riscossione
unica soluzione
ratealmente:
- massimo di otto rate trimestrali di pari
importo;
- massimo di dodici rate trimestrali
(somme dovute > 51.645,69 Euro)
* prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto
* rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto
* garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno
Entro dieci giorni dal versamento (intero importo o prima rata) consegna quietanza
di pagamento + documentazione relativa alla prestazione della garanzia
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
definizione ai fini delle imposte sui redditi
effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
(solo per fattispecie ad essa rilevanti)
modalità
IVA = A x M
dove A = I / V
A = aliquota media;
M = maggiori componenti positivi di reddito;
I = IVA su operazioni imponibili - IVA su cessioni di beni ammortizzabili - IVA
detraibile forfettariamente;
V = volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
definizione ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto
effetto ai fini delle imposte sui redditi
nessuno
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
impugnabile
integrabile o
modificabile da parte
dell'ufficio
accertamento
definito con
adesione
negativo
ai fini extratributari
effetti penali
contributi previdenziali
e assistenziali
punibilità per i reati ex
art. 2, comma 3, e 4
D.L. 429/82 (abrogati)
positivo
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
accertamento
definito con
adesione
generale irrilevanza ai fini penali, limitatamente ai
fatti oggetto di accertamento, fatta eccezione per i
reati ex art. 2, comma 3, e 4 D.L. 429/82 (abrogati
dal D. LGS. 74/2000):
- omesso versamento di ritenute > L. 10 milioni;
- occultamento o distruzione scritture contabili;
- falso e frode fiscale.
il D. LGS. 74/2000 prevede ora, per i delitti da
esso previsti, la riduzione fino alla metà delle pene
e la non applicazione delle sanzioni accessorie
qualora prima dell’apertura del dibattimento di
primo grado il contribuente estingua il proprio
debito anche nell’ambito di una procedura
concordataria o conciliativa.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
a) sopravviene conoscenza di elementi per un
maggior reddito, superiore al cinquanta per cento
del reddito definito e comunque non < a 150
milioni di lire (77.468,53 Euro);
ulteriore azione
accertatrice entro i
termini di cui agli
art. 43 DPR 600/73
e 57 DPR 633/72,
possibile se:
b) per le altre tipologie di reddito, se definizione
riguardante accertamenti parziali;
c) definizione riguardante redditi da partecipazione
nelle società o nelle associazioni di cui all'art. 5
TUIR o in aziende coniugali non gestite in forma
societaria;
d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti
delle società o associazioni o dell'azienda coniugale
di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
inoltre resta ferma la possibilità di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni
(art. 36-bis e 36-ter)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto
dell'adesione nonché per le violazioni concernenti il
contenuto delle dichiarazioni
misura ridotta a
un quarto del minimo edittale, ad eccezione delle
sanzioni applicate in sede di liquidazione delle
dichiarazioni e per mancata, non veritiera o incompleta
risposta ai questionari
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali
misura
nessuna
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
(ART. 10 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il
domicilio fiscale
ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione (fattispecie
oggi non più attuale)
ufficio del registro
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE (ART. 12 D. LGS. 218/1997)
ambito soggettivo
se di iniziativa
dell’ufficio,
riguarda tutte le
parti contraenti o
tutti gli obbligati.
la definizione da parte di un
coobbligato estingue
l’obbligazione tributaria di tutti
se di iniziativa del
contribuente può
attivarlo anche uno solo
degli obbligati
la presentazione dell'istanza, anche
da parte di un solo obbligato,
comporta la sospensione, per tutti i
coobbligati, dei termini per
l'impugnazione
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
contribuente
con l’istanza di
trattazione in
pubblica udienza
Ante fissazione
data di
trattazione
ufficio
C.T.P.
Rito
presidenziale
fino alla
trattazione della
controversia con
proposta scritta previa adesione
del contribuente
nella prima udienza
Post fissazione
data di
trattazione
Rito
collegiale
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE (ART.
48 D. LGS. 546/1992)
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
sussistenza dei
presupposti e delle
condizioni di
ammissibilità (non
si valuta il merito)
Rito
presidenziale
non sussistenza
delle condizioni di
ammissibilità
decreto di
estinzione del
giudizio
versamento (intero importo o prima
rata) entro venti giorni dalla data della
comunicazione alle parti
fissazione
della data di
trattazione
della
controversia
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE (ART.
48 D. LGS. 546/1992)
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
totale
conciliazione
ha luogo
parziale
questioni aperte
Rito collegiale - C.T.P.
prima udienza
C.T.P. può
assegnare un
termine non >
60 giorni
proposta scritta
previa
adesione
dell’altra parte
conciliazione
non ha luogo
conciliazione
non ha luogo
comunque
prosecuzione
del giudizio
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE (ART.
48 D. LGS. 546/1992)
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
conciliazione ha luogo
titolo per la riscossione delle somme dovute
processo verbale
SI PERFEZIONA con il versamento delle
somme dovute entro venti giorni dalla
redazione del P.V.
indicazione somme
dovute a titolo:
* di imposta;
* di sanzioni (nella
misura di un terzo
delle somme irrogabili,
ma non inferiore a un
terzo del minimo);
* di interessi.
unica soluzione
ratealmente:
- massimo di otto rate
trimestrali di pari importo;
- massimo di dodici rate
trimestrali
(somme dovute > € 51.645,69)
* prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto
* rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto
* garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno
Scarica

accertamento con adesione