Il Codice Civile disciplina gli aspetti del contratto
dell’albergo relativi alle responsabilità
dell’albergatore per le cose da portare il albergo
ART. 1783
Gli albergatori sono
responsabili di ogni
deterioramento, distruzione
o sottrazione delle cose
portate dal cliente in albergo
Cose portate (non
consegnate) in albergo
Cose che si trovano
nell’albergo
Cose di cui
l’albergatore assume la
custodia fuori
dall’albergo durante il
periodo dell’ alloggio
del cliente
Cose di cui
l’albergatore assume
la custodia sia
nell’albergo, sia fuori
dell’albergo durante il
periodo del
soggiorno del cliente
RESPONSABILITA’
OGGETTIVA
È limitata al valore di
quanto sia deteriorato,
distrutto o sottratto ed
equivale a cento volte il
prezzo dell’alloggio per
giornata
Al contrario …
RESPONSABILITA’
DELL’ALBERGATORE
diventa SOGGETTIVA e
ILLIMITATA per le cose dategli in
custodia e per quelle che ha
rifiutato di prendere in custodia
ALBERGATORE
È obbligato ad accettare la
custodia delle carte-valori
È obbligato ad accettare il
denaro contante
È obbligato ad accettare
oggetti di valore che, alla
consegna, devono essere
sigillati in una busta
Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere,
ne risponde illimitatamente. Tuttavia può rifiutare di
prendere in consegna oggetti pericolosi, ingombranti o
di grande valore in base alle condizioni dell’albergo.
Spetta al cliente provare la consegna, quindi è
necessario che egli richieda una ricevuta che possa
identificare i beni dati in custodia .
LA MULTIPROPRIETA’
È un contratto atipico nel quale
sussistono più soggetti che sono
proprietari di uno stesso bene
Disciplina
Regolata dal D.Lgs. 9
novembre 1998
Regolata, inoltre, dal
CODICE DEL CONSUMO (
D. Lgs. 06/09/2005 n. 206
che disciplina i contratti
relativi all’acquisizione di
un diritto di godimento
ripartito di beni immobili)
Chi acquista in multiproprietà ha la possibilità di
godere del bene per almeno un anno, in un certo
periodo dell’anno e per un certo numero di giorni
stabiliti dal contratto, che deve essere stipulato per
iscritto.
VENDITORE
Ha l’obbligo di consegnare, a
chiunque richieda informazioni
sul bene, un documento
informativo
È società immobiliare che
costruisce e poi vende
complessi edilizi divisi in
unità indipendenti
DOCUMENTO
INFORMATIVO
_ identità e domicilio del venditore
e del proprietario del bene;
_ descrizione dell’immobile;
_ permesso di costruire ;
_ servizi e strutture comuni, ai
quali l’acquirente avrà accesso
(acqua, luce, raccolta rifiuti … ) ;
_ il prezzo che l’acquirente dovrà
versare;
_ informazioni sul diritto di recesso
dal contratto.
DIRITTO DI
RECESSO
Può essere esercitato
dall’acquirente entro 14 giorni
dalla conclusione del contratto,
senza doverlo giustificare e senza
necessità di pagare una penale,
dandone una comunicazione
scritta alla persona indicata nel
contratto
Il venditore non può esigere o ricevere il
versamento di somme di denaro a titolo
di acconto, fino alla scadenza dei
termini concessi per l’esercizio del
diritto recesso
MULTIPROPRIETA’
ALBERGHIERA
_ l’albergatore riesce a coprire i
periodi di bassa stagione, in quanto
ha già venduto il suo servizio;
_ il multiproprietario- cliente
dell’albergo acquista i servizi
dell’albergo a tariffe scontate
stabilite con appositi accordi
contrattuali al momento
dell’acquisto del diritto;
_ il multiproprietario- cliente
dell’albergo ha la possibilità di
affittare a terzi l’immobile nel
proprio periodo di proprietà,
oppure scambiare il proprio
periodo di proprietà con un altro in
una diversa località
REALIZZATO DA …
Corona Giacomo
Serra Daniele
Planu Eugenio
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Deposito alberghiero e responsabilità dell`albergatore