RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO CASS. CIV.,III sez., 22.2.1994, n. 1684 MASSIMA UFFICIALE In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art.1783 cod.civ.), a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’articolo 1785 bis cod.civ. SOGGETTI COINVOLTI Gregoria Farfaglia cliente dell’albergo Gestori dell’Hotel Giancarlo di S.Benedetto del Tronto Del Moro Emidio Gabrielli Mario IL FATTO • 17 LUGLIO 1981 : furto dei gioielli personali della cliente, ad opera di ignoti, custoditi nella camera a lei assegnata. • Denuncia della cliente davanti al tribunale di Ascoli Piceno e richiesta di condanna al pagamento della somma di £. 94.900.000 a titolo di integrale risarcimento danni per la perdita dei vari gioielli. Sentenza 11.11.1986 La Corte ritiene non sussistente in capo al cliente che soggiorni in un albergo l’obbligo di consegnare gli oggetti di valore. Ritiene provata la colpa grave dell’ albergatore, sul rilievo che le porte delle camere dell’albergo potevano essere aperte con le chiavi delle altre camere. Si configura la fattispecie della responsabilità illimitata dell’albergatore. CONCLUSIONE La Corte ha posto in rilievo l’impossibilità di provare il preciso ammontare del danno, anche per l’indisponibilità dei preziosi sottratti. L’albergatore è tenuto a risarcire il danno alla cliente fissato in £. 9.000.000, nonostante la richiesta fatta dalla Farfaglia di £. 94.900.000.