LE IMPRESE RICETTIVE
IL RAPPORTO TRA
ALBERGATORE E CLIENTE
IL CONTRATTO
• Art.1321 “Il contratto è l’accordo tra due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale”
• Art. 1322 “Le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
• Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare
purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento
giuridico”
IL CONTRATTO D’ALBERGO
• Contratto atipico in quanto non disciplinato dal
codice civile, consensuale, non formale
(verbalmente, per iscritto, e-mail, compilazione di
modulistica presente sul sito dell’albergo), a prestazioni
corrispettive, oneroso, di durata, a esecuzione
differita.
• Rappresenta l’accordo con cui l’albergatore si
obbliga, dietro corrispettivo in denaro, ad
alloggiare il cliente nei locali dell’albergo,
somministrandogli eventualmente anche il cibo.
Segue… contratto d’albergo
• Si può distinguere tra:
1. Contratto di alloggio: l’albergatore si
obbliga ad offrire il servizio di alloggio,
anche se il cliente può usufruire anche di
altri servizi (bar, ristorante) per i quali
però versa un corrispettivo aggiuntivo.
2. Contratto di pensione: l’albergatore si
obbliga ad offrire alloggio e vitto
OBBLIGHI
DELL’ALBERGATORE
1. Contrarre con chiunque ne faccia richiesta
2. Registrazione del cliente e comunicazione entro
24 ore all’autorità di P.S. (non sono tenuti i gestori
dei rifugi alpini)
3. Fornire una unità abitativa adeguata e tutti i
servizi per i quali si è obbligato (es. pulizie)
4. Garantire la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza
dei luoghi
5. Assicurare, in caso di overbooking, una
sistemazione alternativa presso un altro albergo,
a parità di prezzo per il cliente
OBBLIGHI DEL CLIENTE
1. Pagare il prezzo pattuito
2. Lasciare liberi i locali nei termini stabiliti
(normalmente entro le ore 11.00/12.00)
3. Utilizzare i locali osservando la diligenza
del buon padre di famiglia
4. Comportarsi con correttezza anche nei
confronti degli altri ospiti dell’albergo
RESPONSABILITA’
DELL’ALBERGATORE
• Responsabilità illimitata per tutti i beni che
vengono portati in albergo e consegnati
formalmente all’albergatore (i danni devono essere risarciti
per intero) in custodia.
• Responsabilità limitata (risarcimento per un massimo
di 100 volte il prezzo dell’alloggio per una giornata) per i beni
portati in albergo e non consegnati in custodia.
Qualunque patto contrario è nullo.
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Contratto d`albergo