LE IMPRESE RICETTIVE IL RAPPORTO TRA ALBERGATORE E CLIENTE IL CONTRATTO • Art.1321 “Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” • Art. 1322 “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. • Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” IL CONTRATTO D’ALBERGO • Contratto atipico in quanto non disciplinato dal codice civile, consensuale, non formale (verbalmente, per iscritto, e-mail, compilazione di modulistica presente sul sito dell’albergo), a prestazioni corrispettive, oneroso, di durata, a esecuzione differita. • Rappresenta l’accordo con cui l’albergatore si obbliga, dietro corrispettivo in denaro, ad alloggiare il cliente nei locali dell’albergo, somministrandogli eventualmente anche il cibo. Segue… contratto d’albergo • Si può distinguere tra: 1. Contratto di alloggio: l’albergatore si obbliga ad offrire il servizio di alloggio, anche se il cliente può usufruire anche di altri servizi (bar, ristorante) per i quali però versa un corrispettivo aggiuntivo. 2. Contratto di pensione: l’albergatore si obbliga ad offrire alloggio e vitto OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE 1. Contrarre con chiunque ne faccia richiesta 2. Registrazione del cliente e comunicazione entro 24 ore all’autorità di P.S. (non sono tenuti i gestori dei rifugi alpini) 3. Fornire una unità abitativa adeguata e tutti i servizi per i quali si è obbligato (es. pulizie) 4. Garantire la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza dei luoghi 5. Assicurare, in caso di overbooking, una sistemazione alternativa presso un altro albergo, a parità di prezzo per il cliente OBBLIGHI DEL CLIENTE 1. Pagare il prezzo pattuito 2. Lasciare liberi i locali nei termini stabiliti (normalmente entro le ore 11.00/12.00) 3. Utilizzare i locali osservando la diligenza del buon padre di famiglia 4. Comportarsi con correttezza anche nei confronti degli altri ospiti dell’albergo RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE • Responsabilità illimitata per tutti i beni che vengono portati in albergo e consegnati formalmente all’albergatore (i danni devono essere risarciti per intero) in custodia. • Responsabilità limitata (risarcimento per un massimo di 100 volte il prezzo dell’alloggio per una giornata) per i beni portati in albergo e non consegnati in custodia. Qualunque patto contrario è nullo.