FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione CONTRATTO CONTRATTI TIPICI CONTRATTI ATIPICI IV libro, TITOLO III CAPO XII, art. 1766-1797 c.c. DEPOSITO DEPOSITO in ALBERGO DEPOSITO nei MAGAZZINI GENERALI 2 Il deposito è il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura FUNZIONE → consentire al detentore di affidare la custodia della cosa ad altri, che dovrà restituilra a richiesta o alla scadenza del termine. 3 Reale in quanto si perfeziona nel momento in cui una parte riceve dall’altra la cosa mobile. Indifferentemente oneroso o gratuito in quanto l’onerosità o la gratuità non muta la natura del contratto. Il deposito si presume gratuito. A prestazioni corrispettive se il deposito è oneroso, il contratto è a prestazioni corrispettive. La prestazione di custodire la cosa e di restituirla trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo. Se il deposito è gratuito, è un contratto unilaterale, a prestazioni a carico del solo depositario. Ad effetti obbligatori in quanto con il contratto di deposito sorgono a carico del depositario le obbligazioni di custodire la cosa e di restituirla. Di durata in quanto l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo apprezzabile. Presunzione di gratuità (art. 1767 c.c.) per vincere tale presunzione è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale e professionale di custodia. 4 CAUSA CUSTODIA della COSA DEPOSITO OGGETTO COSA MOBILE INFUNGIBILE La cosa deve essere conservata, custodita e restituita in natura Se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile, si parla di DEPOSITO IRREGOLARE. Art. 1782 c.c. deposito irregolare: se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. 5 OBBLIGAZIONI dei SOGGETTI DEPOSITARIO DEPOSITANTE • Deve custodire la cosa. • Deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. • Non può servirsi della cosa depositata, salvo circostanze urgenti. • Non può dare la cosa depositata ad altri. • Deve restituirla a richiesta o al termine convenuto. • Deve restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti • Deve riprendere la cosa, a richiesta del depositario. • Deve rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa • Deve pagare le spese per la restituzione della cosa • Deve pagare il corrispettivo, se il deposito è oneroso. • È obbligato a tenere il depositario indenne delle perdite cagionate dal deposito. 6 Il depositario è responsabile della conservazione della cosa. Egli risponde per la perdita o il danneggiamento della cosa depositata. PERDITA non IMPUTABILE della DETENZIONE della COSA (art. 1780 c.c.) Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’ obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. 7 LUOGO di RESTITUZIONE e SPESE RELATIVE (art 1774 c.c.) La restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita, salvo diversa convenzione. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante. PERSONA a CUI DEVE ESSERE RESTITUITA la COSA (art. 1777 c.c.) Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla e non può esigere che il depositante provi esserne proprietario. OBBLIGO del DEPOSITANTE di RITIRARE la COSA a RICHIESTA del DEPOSITARIO (art. 1771 c.c. -2° comma) in qualunque tempo, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. PLURALITA’ di DEPOSITANTI e di DEPOSITARI (art. 1772 c.c.) 8 Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria → Eredi Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa DEPOSITO IN ALBERGO (art. 1783-1786 c.c.) La disciplina del deposito in albergo vuole proteggere il consumatore-viaggiatore dal deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose seco portate, imponendo un obbligo di custodia e una responsabilità oggettiva all’albergatore. Imposto in quanto l’albergatore non può rifiutarsi di stipularlo. Reale in quanto si perfeziona nel momento in cui il cliente porta cose in albergo. Gratuito in quanto nessun compenso può essere richiesto all’albergatore per adempiere all’obbligazione di custodire e restituire. Unilaterale in quanto le obbligazioni di custodire e restituire gravano sull’albergatore. Di durata in quanto è destinato ad durare per tutto il tempo della permanenza del cliente in albergo. 9 “ Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo “ (art. 1783 c.c.) Sono considerate cose portate in albergo: 1. Le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio. 2. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la custodia, fuori dall’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio. 3. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dall’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. 10 LIMITATA al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. RESPONSABILITA’ dell’ALBEGATORE ILLIMITATA - quando le cose gli sono state consegnate in custodia. - quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, o a forza maggiore o alla natura stessa della cosa. 11 DEPOSITO nei MAGAZZINI GENERALI I magazzini generali sono delle le infrastrutture con la funzione di custodire e conservare le merci depositate. Per l’istituzione del magazzino generale è necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’industria→ R.d.L. del 01 Luglio 1926 n. 2290 con lo scopo di facilitare ed organizzare gli scambi di merci. È un contratto con il quale i magazzini generali ricevono dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura, verso un corrispettivo. È un contratto REALE, ONEROSO, a PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, ad EFFETTI OBBLIGATORI di DURATA. 12