IL DEPOSITO
Capo XII(art.1766-1797 c.c.)
Contratto con il quale una parte (depositario)
riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile
con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.
Il deposito è regolato dal Capo XII del titolo III, diviso in tre sezioni:
1. Disciplina generale deposito;
2. Deposito in albergo;
3. Deposito nei magazzini generali
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
• REALE -> si perfeziona nel momento in cui una parte riceve dall’altra la cosa mobile;
• GRATUITO O ONEROSO -> L’onerosità o la gratuità non muta la natura del contratto.
Il deposito si presume gratuito(1767) ma può anche essere oneroso. Le parti possono
convenire o meno un corrispettivo,oppure nel caso in cui il depositario eserciti un’attività
abituale di custodia,la quale escluderebbe la gratuità della custodia, configurandosi
nell’esercizio di attività economica nell’ambito della prestazione di servizi.
• A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE -> se il deposito è oneroso la prestazione di custodire e
restituire la cosa trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo. Se il deposito è
gratuito, è un contrato unilaterale, a prestazioni a carico del solo depositario;
• AD EFFETTI OBBLIGATORI -> sorgono a carico del depositario le obbligazioni di custodire
la cosa e restituirla;
• DI DURATA -> l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo apprezzabile.
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
IL DEPOSITO
CAUSA
CUSTODIA DELLA COSA
OGGETTO
COSA MOBILE INFUNGIBILE
Il deposito ha per oggetto la cosa mobile infungibile. La cosa deve essere conservata,
custodita e restituita in natura,se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile,si parla di
DEPOSITO IRREGOLARE.
art.1782.deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cosef ungibili,con facoltà del depositario di
servirsene,questi ne acquista la proprietà ed èt enuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
Se il deposito ha per oggetto una cosa del depositario sulla quale il depositante non ha
alcun diritto, il depositario è libero da ogni obbligazione in quanto il deposito presuppone
l’altruità della cosa. Si parla di DEPOSITO DI COSA PROPRIA DEL DEPOSITARIO.(1779)
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
OBBLIGAZIONI
DEPOSITARIO
DEPOSITANTE
• deve custodire la cosa;
• deve riprendere la cosa, a richiesta del
• deve usare nella custodia la diligenza
depositario;
del buon padre di famiglia (se la cosa è
• deve rimborsare al depositario le spese
danneggiata deve rispondere dei
fatte per conservare la cosa;
danni)(1768);
• deve pagare le spese per la restituzione
• non può servirsi della cosa depositata
della cosa;
(divieto d’uso);
• deve pagare il corrispettivo, se il
• non può dare la cosa in deposito ad altri;
deposito è oneroso;
• deve restituire la cosa a richiesta o al
• è obbligato a tenere il depositario
termine convenuto;
indenne delle perdite cagionate dal
• deve restituire i frutti della cosa che egli
deposito.
abbia percepito (restituzione dei frutti)
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
CUSTODIA DILIGENZA CONSERVAZIONE DELLA COSA
Il depositario è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se essa gli viene tolta per motivi a
lui non imputabili salvo denunciare immediatamente al depositante l’accaduto (perdita non
imputabile della detenzione della cosa 1780).
LUOGO E RESTITUZIONE
• salvo che non sia disposto diversamente,il luogo della restituzione della cosa deve avvenire
nel luogo in cui la custodia doveva essere effettuata;
•Il depositario deve restituire la cosa al depositante, senza esigere che il depositante stesso
provi di essere il proprietario;
• il depositario puo’ richiedere che la cosa venga in qualunque tempo ritirata dal depositante;
• Se i depositanti sono piu’ persone, e non si arriva ad un accordo comune di
restituzione,quest’ultima deve avvenire attraverso autorita’giudiziaria
Nel caso che il depositario scopra che la cosa provenga da un reato e gli è nota la persona
alla quale gli è stata sottrata deve denunziarle il deposito fatto presso di sé. Il depositario è
liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi i 10 gg dalla denuncia senza che gli sia
stata notificata opposizione.(cosa proveniente da reato 1778)
2. DEPOSITO IN ALBERGO
La disciplina del deposito in albergo è fatta
per proteggere il soggetto (viaggiatore/
consumatore)
dal
deterioramento,
distruzione o sottrazione delle cose portate.
Impone un obbligo di custodia e
responsabilità all’albergatore.
• IMPOSTO-> albergatore non può rifiutarsi di farlo;
• REALE-> si perfeziona nel momento in cui il cliente porta la cosa in albergo;
• GRATUITO-> non può essere richiesto alcun compenso per adempiere all’obbligazione;
• UNILATERALE-> le obbligazioni di custodia e restituzione gravano sull’albergatore;
• DI DURATA-> dura per tutto il tempo nel quale il cliente rimane in albergo.
2. DEPOSITO IN ALBERGO
RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE
L’albergatore è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle
cose portate dal cliente in albergo sono dovuti:a colpa sua, dei membri della sua famiglia dei
suoi ausiliari.
1. le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell`alloggio;
2. le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono
la custodia, fuori dell`albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone
dell`alloggio;
3. le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono
la custodia sia nell`albergo, sia fuori dell`albergo, durante un periodo di tempo
ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell`alloggio.
RESPONSABILITÀ LIMITATA
al valore di quanto si sia
deteriorato distrutto o sottratto
la cosa sino all’equivalente di
100 volte il prezzo di locazione
dell’alloggio per la giornata.
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
quando le cose gli sono date in
custodia e quando ha rifiutato
di ricevere in custodia cose che
aveva l’obbligo di accettare.
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento , la distruzione o la sottrazione sono dovuti al
cliente o a cause di forza maggiore
3. DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI
Il deposito nei magazzini generali è il contratto con
il quale i magazzini ricevono dall’altra una cosa
mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla
ricevendo un corrispettivo
Si definiscono magazzini generali le
infrastrutture istituite secondo il R.d.l del 01
luglio 1926 n.2290 con lo scopo di facilitare
ed organizzare gli scambi di merci, con la
funzione di custodire e conservare le merci
depositate per l’istituzione del magazzino
generale è necessaria un’autorizzazione del
Ministero dell’industria
• REALE -> si perfeziona nel momento in cui i magazzini ricevono dall’altra la cosa mobile;
• ONEROSO -> in quanto i magazzini generali svolgono la attività professionale di
depositari;
•A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE -> la prestazione di custodire e restituire la cosa trova
riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo.
•AD EFFETTI OBBLIGATORI -> sorgono a carico del depositario le obbligazioni di custodire la
cosa e restituirla;
•DI DURATA -> l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo apprezzabile.
I magazzini rilasciano ai depositari titoli di credito relativi alla titolarietà delle merci(fede di
deposito) e titoli di credito relativi alla garanzia sule merci depositate(note di pegno).
IL MUTUO
Capo XV(art.1813-1822 c.c.)
Contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra
(mutuatario) una determinata quantità di denaro o altre cose
fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità.
Il mutuo è uno dei più antichi e tradizionali contratti di finanziamento. È di regola
praticato da banche ed istituti di credito e, in questo senso,può dirsi naturalmente
oneroso(mutuo generatizio, da generare, prestare ad usura). Non è
necessariamente un contratto bancario, poiché può essere posto in essere da
privato. Oggi resta il modello negoziale di finanziamento più diffuso per l’acquisto di
beni immobili
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
• REALE -> si perfeziona con la consegna all’altra parte di una determinata quantità di denaro
o di altre cose fungibili; Se si tratta di forme di denaro la Suprema Corte collega il
perfezionamento del contratto con la messa a disposizione della somma;
• NATURALMENTE ONEROSO -> il mutuatario deve, di regola, corrispondere gli interessi al
mutuante, ma è fatto salvo la diversa volontà delle parti. Le parti possono convenire che la
somma sia restituita alla scadenza senza interessi.
• UNILATERALE-> le uniche obbligazioni che sorgono dal mutuo sono a carico del
mutuatario;
• AD EFFETTI REALI-> il denaro (o la cosa data a mutuo) passano in proprietà del
mutuatario;
• A FORMA LIBERA -> è a forma libera (ma il mutuo bancario richiede la forma ad
subsantiam);
• DI DURATA -> è destinato a durare per un periodo di tempo apprezzabile;
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
IL MUTUO
CAUSA
OGGETTO
CONSEGNA DI DENARO O DI
ALTRA COSA FUNGIBILE
DENARO O COSE FUNGIBILI
FORMA
FORMA LIBERA AD ECCEZIONE
DEL MUTUO BANCARIO E DEL
MUTUO DI SCOPO
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
OBBLIGAZIONI
MUTUARIO
MUTUANTE
• deve corrispondere gli interessi;
• è responsabile del danno cagionato al
• deve restituire la somma ricevuta in
mutuario per vizi delle cose date a prestito
mutuo alla scadenza (fissata dalle parti) ;
, se non prova di averli ignorati senza
colpa;
Se non è fissato un termine per la
• se il mutuo è gratuito, il mutuante è
restituzione, questo è stabilito dal giudice
responsabile solo nel caso in cui,
avuto riguardo delle circostanze
conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il
mutuatario:
Il mancato pagamento comporta la
risoluzione del contratto
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
MUTUO DI SCOPO
• PREORDINATO alla realizzazione di una finalità convenzionale( ad esempio al fine di
acquistare un immobile)
• CONSENSUALE ->si perfeziona con il consenso delle parti;
• ATIPICO -> creato dalla autonomia delle parti al di fuori degli schemi tipici predisposti dal
legislatore(corresponsione degli nteressi, restituzione somma e relaizzazione dello scopo)
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CONTRATTO DI DEPOSITO E MUTUO