CASSAZIONE
CIVILE, III sez.,
22.2.1994, n. 1684
Dragoni Chantal
Guffantte Tatiana
Tresoldi Lara
753828
754030
063314
I soggetti

 Gregoria Farfaglia in Morandi -> cliente dell’albergo
 Del Moro Domenico
 Del Moro Emidio
 Gabrielli Mario
gestori dell’Hotel Giancarlo
di S. Benedetto del Tronto
Massima ufficiale

 In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il
cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di
sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una
specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove
non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non
poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale
risarcimento del danno (art. 1783 c.c.), a meno che non provi
la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis c.c..
Il fatto

 Nel mese di luglio 1981 la sig.ra Gregoria Farfaglia in Morandi
alloggia presso l’Hotel Giancarlo di S. Benedetto del Tronto.
 Nella giornata del 17 luglio fu derubata dei gioielli personali ad
opera d’ignoti, i quali penetrati nella camera a lei assegnata,
forzarono la serratura della valigetta 24 ore nella quale erano
contenuti i gioielli.
 Il 2 novembre 1981 la sig.ra Farfaglia cita in giudizio Del Moro
Emidio e Gabrielli Mario, i quali si vedrebbero costretti a
pagare la somma di £ 94.900.000 a titolo di risarcimento danni
per la perdita dei gioielli.
1° grado

 Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza 11.11.1986,
ritiene provata la colpevolezza dell’albergatore, perché le
porte delle camere d’albergo potevano essere aperte
indifferentemente con le chiavi delle altre camere dello stesso
albergo.
 Il Tribunale condanna gli albergatori al risarcimento del
danno che liquidava in via equitaria in £ 9.000.000 con gli
interessi legali.
2° grado

 Su impugnazione principale degli albergatori che
contestavano la loro responsabilità.
 La Corte d’appello d’Ancona respinge la gravante principale
ed accoglie in parte quella accidentale, quindi fermo restante
l’importo iniziale del danno £ 9.000.000, l’importo viene
equitativamente rivalutato all’attualità in £ 18.000.000 con gli
interessi legali.
Cassazione

 Del Moro Domenico, Del Moro Emidio e Gabrielli Mario hanno
proposto ricorso sulla base di due motivi:
1. I ricorrenti addebitano alla Corte d’appello l’erronea
applicazione relativa alla responsabilità dell’albergatore
ed in particolare degli art. 1783, 1784,1785 bis c.c.
2. I ricorrenti denunciano insufficienza e contrarietà di
motivazione in ordine alla determinazione del valore
dei preziosi sottratti; che la Lira non si fosse svalutata
del 50% e che gli interessi applicati sulla somma
rivalutata non abbiano tenuto conto dell’orientamento
contrario espresso dalle Sezioni Unite.
 I ricorrenti hanno depositato memoria
1° motivo

 Premesso che l’articolo 1783 c.c. regola la responsabilità limitata
dell’albergatore (pari a cento volte il prezzo della locazione
giornaliera) per il deterioramento, la distruzione o la
sottrazione delle cose “portate” in albergo, è d’uopo tenere
conto che l’art. 1785 bis del c.c., stabilisce anche per le cose
portate in albergo, una responsabilità senza limiti qualora il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti alla
colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati
da un rapporto di parentela o collaborazione.
 Poiché nel caso in esame i giudici hanno affermato la colpa
grave degli albergatori (con particolare riferimento alla
possibilità di apertura delle camere con una qualsiasi delle
chiavi a disposizione dei clienti), la conclusiva applicazione
dell’art. 1785 bis c.c. risulta giuridicamente corretta.
2° motivo

 Non vi è stata la possibilità di quantificare perfettamente il valore dei
gioielli causa la loro assenza.
 Non merita accoglimento la seconda contestazione, perché,
considerata la diminuzione del potere d’acquisto della lira accertata
dai giudici d’appello, al fine di mantenere il valore dell’importo
risarcitorio di 9 milioni di lire con riferimento all’anno 1981, il
risarcimento sarebbe dovuto essere liquidato alla fine della prima
sentenza.
 Infine è da respingere anche l’ultima richiesta perché, essendo certa ed
incontestata la natura del debito di valore dell’obbligazione a carico
dell’albergatore responsabile, il computo degli interessi sulla somma
rivalutata è corretto in quanto orientato dalla Corte Regolatrice, e non
modificato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5294 del 1989.
Quest’ultima decisione infatti riguarda un’obbligazione pecuniaria di
natura provvidenziale e non un debito di valore.
Norme di riferimento

 Art 1783 del c.c. :
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. La responsabilità di
cui è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto,
sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per
giornata.
Nei confronti delle responsabilità relative alle cose portate e non
consegnate dai clienti, l’Albergatore è completamente indifeso in quanto
è tenuto a pagare indipendentemente da qualsiasi sua responsabilità, ma
l’indennizzo viene circoscritto in maniera ben chiara in 100 volte il costo
della camera (prezzo dell’alloggio per giornata compreso il prezzo dei
servizi accessori ma indispensabili ad usufruirne in condizioni di
normalità), fatto salvo, per eccesso, il caso di colpa dell’albergatore come
disciplinato all’art. 1785-bis del c.c.

 Art 1784 del c.c.:
L’albergatore ha la responsabilità illimitata:
1) Quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che
aveva l’obbligo di accettare. Ma comunque non
scaturisce l’obbligo per il cliente.

 Art 1785 bis c.c.:
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite
previsto dall’ultimo comma dell’art 1783, quando il deterioramento,
la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi
ausiliari.
L’accertamento della colpa in capo all’albergatore può anche non
basarsi su un’azione o un’omissione, ma sulla constatazione di una
mancanza strutturale attinente alla organizzazione stessa dell’impresa
alberghiera. Trova quindi conferma il principio secondo il quale la
colpa dell’albergatore può derivare dalla stessa organizzazione
dell’impresa, per imprudente omissione degli accorgimenti idonei a
salvaguardare i beni recati dal cliente.
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