CASSAZIONE CIVILE, III sez., 22.2.1994, n. 1684 Dragoni Chantal Guffantte Tatiana Tresoldi Lara 753828 754030 063314 I soggetti Gregoria Farfaglia in Morandi -> cliente dell’albergo Del Moro Domenico Del Moro Emidio Gabrielli Mario gestori dell’Hotel Giancarlo di S. Benedetto del Tronto Massima ufficiale In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art. 1783 c.c.), a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis c.c.. Il fatto Nel mese di luglio 1981 la sig.ra Gregoria Farfaglia in Morandi alloggia presso l’Hotel Giancarlo di S. Benedetto del Tronto. Nella giornata del 17 luglio fu derubata dei gioielli personali ad opera d’ignoti, i quali penetrati nella camera a lei assegnata, forzarono la serratura della valigetta 24 ore nella quale erano contenuti i gioielli. Il 2 novembre 1981 la sig.ra Farfaglia cita in giudizio Del Moro Emidio e Gabrielli Mario, i quali si vedrebbero costretti a pagare la somma di £ 94.900.000 a titolo di risarcimento danni per la perdita dei gioielli. 1° grado Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza 11.11.1986, ritiene provata la colpevolezza dell’albergatore, perché le porte delle camere d’albergo potevano essere aperte indifferentemente con le chiavi delle altre camere dello stesso albergo. Il Tribunale condanna gli albergatori al risarcimento del danno che liquidava in via equitaria in £ 9.000.000 con gli interessi legali. 2° grado Su impugnazione principale degli albergatori che contestavano la loro responsabilità. La Corte d’appello d’Ancona respinge la gravante principale ed accoglie in parte quella accidentale, quindi fermo restante l’importo iniziale del danno £ 9.000.000, l’importo viene equitativamente rivalutato all’attualità in £ 18.000.000 con gli interessi legali. Cassazione Del Moro Domenico, Del Moro Emidio e Gabrielli Mario hanno proposto ricorso sulla base di due motivi: 1. I ricorrenti addebitano alla Corte d’appello l’erronea applicazione relativa alla responsabilità dell’albergatore ed in particolare degli art. 1783, 1784,1785 bis c.c. 2. I ricorrenti denunciano insufficienza e contrarietà di motivazione in ordine alla determinazione del valore dei preziosi sottratti; che la Lira non si fosse svalutata del 50% e che gli interessi applicati sulla somma rivalutata non abbiano tenuto conto dell’orientamento contrario espresso dalle Sezioni Unite. I ricorrenti hanno depositato memoria 1° motivo Premesso che l’articolo 1783 c.c. regola la responsabilità limitata dell’albergatore (pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera) per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose “portate” in albergo, è d’uopo tenere conto che l’art. 1785 bis del c.c., stabilisce anche per le cose portate in albergo, una responsabilità senza limiti qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti alla colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da un rapporto di parentela o collaborazione. Poiché nel caso in esame i giudici hanno affermato la colpa grave degli albergatori (con particolare riferimento alla possibilità di apertura delle camere con una qualsiasi delle chiavi a disposizione dei clienti), la conclusiva applicazione dell’art. 1785 bis c.c. risulta giuridicamente corretta. 2° motivo Non vi è stata la possibilità di quantificare perfettamente il valore dei gioielli causa la loro assenza. Non merita accoglimento la seconda contestazione, perché, considerata la diminuzione del potere d’acquisto della lira accertata dai giudici d’appello, al fine di mantenere il valore dell’importo risarcitorio di 9 milioni di lire con riferimento all’anno 1981, il risarcimento sarebbe dovuto essere liquidato alla fine della prima sentenza. Infine è da respingere anche l’ultima richiesta perché, essendo certa ed incontestata la natura del debito di valore dell’obbligazione a carico dell’albergatore responsabile, il computo degli interessi sulla somma rivalutata è corretto in quanto orientato dalla Corte Regolatrice, e non modificato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5294 del 1989. Quest’ultima decisione infatti riguarda un’obbligazione pecuniaria di natura provvidenziale e non un debito di valore. Norme di riferimento Art 1783 del c.c. : Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. La responsabilità di cui è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Nei confronti delle responsabilità relative alle cose portate e non consegnate dai clienti, l’Albergatore è completamente indifeso in quanto è tenuto a pagare indipendentemente da qualsiasi sua responsabilità, ma l’indennizzo viene circoscritto in maniera ben chiara in 100 volte il costo della camera (prezzo dell’alloggio per giornata compreso il prezzo dei servizi accessori ma indispensabili ad usufruirne in condizioni di normalità), fatto salvo, per eccesso, il caso di colpa dell’albergatore come disciplinato all’art. 1785-bis del c.c. Art 1784 del c.c.: L’albergatore ha la responsabilità illimitata: 1) Quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. Ma comunque non scaturisce l’obbligo per il cliente. Art 1785 bis c.c.: L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. L’accertamento della colpa in capo all’albergatore può anche non basarsi su un’azione o un’omissione, ma sulla constatazione di una mancanza strutturale attinente alla organizzazione stessa dell’impresa alberghiera. Trova quindi conferma il principio secondo il quale la colpa dell’albergatore può derivare dalla stessa organizzazione dell’impresa, per imprudente omissione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati dal cliente.