Corso di laurea: scienze del turismo e comunità locale
Diritto del turismo
a.a. 2013/2014
Furto in albergo
A cura di :
Brescia Martina
Matr. 768758
De Cia Annamaria Matr. 770681
Le parti
Marco Caselgrandi
Daniela Pugliesi
SRL GESTITUTUR proprietario del
residence Roccaruja Di Stintino
Il fatto
I coniugi Caselgrandi hanno subito il furto di alcuni preziosi
durante il loro soggiorno presso il residence Roccaruja di
Stintino di proprietà di s.r.l. GESTITUR. Il furto è avvenuto nel
loro alloggio ad opera di ignoti (ma probabilmente
imputabile ad alcuni operai addetti alla manutenzione degli
alloggi). I coniugi dichiarano che i gioielli erano stati collocati
in un cofanetto nascosto nella valigia dietro la porta della
camera da letto.
Tribunale locale
• Il Tribunale locale osservava che non era stata raggiunta la prova
che i gioielli fossero stati collocati dalla Pugliesi nel cofanetto
nascosto nella valigia dietro la porta della camera da letto.
ONERE DELLA PROVA (vedi art. 2697 c.c.): In base alle disposizioni di
legge vigenti, artt. 1783 e seguenti c.c., per quanto riguarda la
responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, colui che
vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento e dunque della immissione delle cose
rubate in albergo, oltre che della loro sottrazione.
Corte d’Appello
Con sentenza 16 dicembre 2003-28 gennaio 2004 la Corte
d'Appello di Cagliari ha accolto l'appello proposto dai coniugi
Marco Caselgrandi e Daniela Pugliesi avverso la sentenza 18
dicembre 2001-14 gennaio 2002 del locale Tribunale,
condannando la s.r.l. GESTITUR, proprietaria del residence
Roccaruja di Stintino, al pagamento della somma di euro
9.115,46 a titolo di risarcimento dei danni per la sottrazione
dei preziosi.
Corte d’Appello
• I giudici di appello - andando in diverso avviso da quanto già
ritenuto dal primo giudice - osservavano che era stata
raggiunta la PROVA che i gioielli fossero stati collocati dalla
Pugliesi nel cofanetto nascosto nella valigia dietro la porta
della camera da letto.
• La responsabilità di GESTITUR, tuttavia, doveva essere
individuata nell’art. 1783 c.c., non essendo ravvisabile alcuna
responsabilità per colpa di cui all'art. 1785 c.c..
• la Corte territoriale osservava che la “responsabilità limitata”
non era esclusa per il fatto che i coniugi Caselgrandi non
avevano consegnato i gioielli in custodia alla direzione del
residence, non avendone alcun obbligo.
Corte d’Appello
• Osservava inoltre che non erano emersi comportamenti
imprudenti o negligenti degli stessi appellanti.
• I giudici riconoscevano a titolo di risarcimento del danno, ai
sensi dell'art. 1783 c.c. già richiamato, l'equivalente di cento
volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Ricorso
in Cassazione
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione GESTITUR
con tre motivi.
1.
Secondo i ricorrenti, i giudici di appello avevano fatto un uso
erroneo delle disposizioni di legge richiamate in materia di
valutazione delle prove testimoniali e delle presunzioni.
A ben vedere, non era stata fornita alcuna prova della presenza del
cofanetto dei gioielli nella camera degli appellanti: ciò nonostante, i
giudici di appello avevano ritenuto raggiunta la prova seppur attraverso
un ragionamento presuntivo. L'unica testimonianza utilizzata consisteva in
una testimonianza “de relato” del direttore dell'albergo, che si era limitato
a riferire quanto a lui dichiarato dall'interessato, Caselgrandi. Questa
deposizione non aveva ricevuto alcuna conferma in altri elementi o
informazioni riferite da terzi, sicché non avrebbe potuto essere utilizzata
per formare il convincimento del giudice.
Ricorso
in Cassazione
2.
Riprendendo quanto già esposto nel primo motivo, la ricorrente osserva
che la Corte, senza alcuna, giustificazione, aveva fondato il proprio
procedimento presuntivo su una inesatta e infedele ricostruzione, del
contenuto delle dichiarazioni rese dal direttore del residence, Pitittu.
I giudici di appello non avevano rilevato le numerose contraddizioni
esistenti tra le dichiarazioni rese da Caselgrandi e la deposizione di
quest'ultimo (ed unico) teste.
Gli elementi che i giudici di appello avevano individuato per giustificare
la constatazione finale che doveva ritenersi raggiunta la prova della
immissione dei preziosi nel residence e della loro non erano attendibili.
Ricorso
in Cassazione
3.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia illegittimità relativamente la
determinazione del quantum riconosciuto al Caselgrandi.
• I giudici di appello avevano omesso di fornire qualsiasi spiegazione in ordine ai motivi
per i quali aveva ritenuto di condannare la GESTITUR al massimo dell'importo
consentito dall'art. 1785 c.c. (?) anche se avevano escluso qualsiasi responsabilità per
colpa a carico dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., ritenendo quindi di
circoscrivere il quantum del risarcimento entro i limiti prescritti dall'art. 1783 c.c..
• I giudici di appello avevano considerato il prezzo dell'intero alloggio, senza ripartirlo
per il numero delle persone che lo occupavano (e non solo quello della consorte del
Caselgrandi alla quale appartenevano i gioielli). Tra l'altro, tale prezzo globale era
comprensivo dei servizi aggiuntivi di pulizia.
• Infine senza motivazione adeguata, la Corte territoriale aveva escluso che il
comportamento tenuto dal Caselgrandi avesse contribuito alla determinazione
del danno.
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione , dopo aver esaminato i tre motivi congiuntamente in
quanto connessi tra di loro, ha ritenuto che non sono fondati in quanto:
• Con motivazione del tutto adeguata i giudici di appello hanno ritenuto
provati, sulla base di elementi indiziari, gli elementi della domanda
risarcitoria proposta dai coniugi Caselgrandi ai sensi dell'articolo 1783 e
seguenti, precisamente: l'introduzione in albergo dei gioielli, il furto degli
stessi dalla stanza ed il relativo valore.
• Il ricorso, sotto il profilo della violazione di norme di legge e di vizi della
motivazione, critica l'accertamento compiuto dai giudici di appello, che
tuttavia è ampiamente motivato e dunque non è sindacabile in sede di
legittimità.
Corte di Cassazione
• Non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui l'albergatore non deve
rispondere della sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla
sua custodia a meno di un ingiustificato rifiuto di questa.
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha
l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia
all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso;
pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter
ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783
cod. civ.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785
bis cod. civ..
• Poiché nel caso in esame, con accertamento di fatto congruamente motivato e
come tale non censurabile in sede di legittimità, i giudici del merito hanno
affermato la assenza di qualsiasi colpa dei Caselgrandi, la conclusiva
applicazione dell'art. 1783 c.c. risulta giuridicamente corretta per la ricorrenza
dei relativi presupposti.
Corte di Cassazione
• Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento le censure
proposte a tale riguardo non possono essere accolte, in quanto la
determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del
giudice, con il limite massimo prescritto dall'art. 1783, ultimo
comma, codice civile.
Conclusioni
Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle diverse
conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, per
disporre la integrale compensazione delle spese del
giudizio di cassazione.
Articoli di
riferimento
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Articolo 2697 Codice Civile ; Libro Sesto: Della tutela dei diritti
Articolo 1783 Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni
Articolo 1784 Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni
Articolo 1785 Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni
Articolo 1785 bis. Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni
Articoli di
riferimento
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163)
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod.
Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda.
Articoli di
riferimento
Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo.
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione
delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario
assumono la sua custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il
cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario
assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di
tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’
alloggio.
Articoli di
riferimento
COMMENTO ALL’ARTICOLO 1783 C.C.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto si sia
deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di
locazione dell’alloggio per giornata. Nei confronti delle responsabilità relative
alle cose portate e non consegnate dai clienti, l’Albergatore è completamente
indifeso in quanto è tenuto a pagare indipendentemente da qualsiasi sua
responsabilità, ma l’indennizzo viene circoscritto in maniera ben chiara in 100
volte il costo della camera, fatto salvo, per eccesso, il caso di colpa
dell’albergatore come disciplinato all’art. 1785-bis del c.c.
Per prezzo della locazione dell’alloggio per giornata deve intendersi il
corrispettivo comprendente il prezzo dei servizi accessori ma indispensabili ad
usufruirne in condizioni di normalità.
Nell’ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo, il limite di
risarcimento sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera
Articoli di
riferimento
Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi
dell'albergatore
La responsabilità dell'albergatore è illimitata (2): 1) quando le
cose gli sono state consegnate (3) in custodia; 2) quando ha
rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di
accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare (4) le cartevalori, il danaro contante e gli oggetti di valore (5); egli può
rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi (6) o
che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione
dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia
contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Articoli di
riferimento
Art. 1785 Limiti della responsabilità
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento,
la distruzione o la sottrazione siano dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al
suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore (2);
3) alla natura della cosa (3).
Articoli di
riferimento
Art. 1785 bis Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'albergatore è responsabile (2), senza che egli possa invocare il limite
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono
dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari (3).
Vedi anche Art. 1784
NB:
(2) Spetta al danneggiato dimostrare la colpa di una delle persone indicate
dall'art. 1785.
(3) La «colpa» (qui intesa in senso ampio e comprensivo anche del dolo) che
si richiede non discende necessariamente da una condotta (attiva od
omissiva) dei soggetti indicati ma, più frequentemente, della complessiva
organizzazione dell'impresa, che presenta, evidentemente, delle lacune. Ad
esempio, si pensi ad un albergo non munito, nelle ore notturne, di un
adeguato sistema di vigilanza o che sia notevolmente carente di personale.
Cosi è deciso… l’udienza è tolta
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Furto in albergo - Dipartimento di Sociologia