Corso di laurea: scienze del turismo e comunità locale Diritto del turismo a.a. 2013/2014 Furto in albergo A cura di : Brescia Martina Matr. 768758 De Cia Annamaria Matr. 770681 Le parti Marco Caselgrandi Daniela Pugliesi SRL GESTITUTUR proprietario del residence Roccaruja Di Stintino Il fatto I coniugi Caselgrandi hanno subito il furto di alcuni preziosi durante il loro soggiorno presso il residence Roccaruja di Stintino di proprietà di s.r.l. GESTITUR. Il furto è avvenuto nel loro alloggio ad opera di ignoti (ma probabilmente imputabile ad alcuni operai addetti alla manutenzione degli alloggi). I coniugi dichiarano che i gioielli erano stati collocati in un cofanetto nascosto nella valigia dietro la porta della camera da letto. Tribunale locale • Il Tribunale locale osservava che non era stata raggiunta la prova che i gioielli fossero stati collocati dalla Pugliesi nel cofanetto nascosto nella valigia dietro la porta della camera da letto. ONERE DELLA PROVA (vedi art. 2697 c.c.): In base alle disposizioni di legge vigenti, artt. 1783 e seguenti c.c., per quanto riguarda la responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, colui che vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e dunque della immissione delle cose rubate in albergo, oltre che della loro sottrazione. Corte d’Appello Con sentenza 16 dicembre 2003-28 gennaio 2004 la Corte d'Appello di Cagliari ha accolto l'appello proposto dai coniugi Marco Caselgrandi e Daniela Pugliesi avverso la sentenza 18 dicembre 2001-14 gennaio 2002 del locale Tribunale, condannando la s.r.l. GESTITUR, proprietaria del residence Roccaruja di Stintino, al pagamento della somma di euro 9.115,46 a titolo di risarcimento dei danni per la sottrazione dei preziosi. Corte d’Appello • I giudici di appello - andando in diverso avviso da quanto già ritenuto dal primo giudice - osservavano che era stata raggiunta la PROVA che i gioielli fossero stati collocati dalla Pugliesi nel cofanetto nascosto nella valigia dietro la porta della camera da letto. • La responsabilità di GESTITUR, tuttavia, doveva essere individuata nell’art. 1783 c.c., non essendo ravvisabile alcuna responsabilità per colpa di cui all'art. 1785 c.c.. • la Corte territoriale osservava che la “responsabilità limitata” non era esclusa per il fatto che i coniugi Caselgrandi non avevano consegnato i gioielli in custodia alla direzione del residence, non avendone alcun obbligo. Corte d’Appello • Osservava inoltre che non erano emersi comportamenti imprudenti o negligenti degli stessi appellanti. • I giudici riconoscevano a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1783 c.c. già richiamato, l'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Ricorso in Cassazione Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione GESTITUR con tre motivi. 1. Secondo i ricorrenti, i giudici di appello avevano fatto un uso erroneo delle disposizioni di legge richiamate in materia di valutazione delle prove testimoniali e delle presunzioni. A ben vedere, non era stata fornita alcuna prova della presenza del cofanetto dei gioielli nella camera degli appellanti: ciò nonostante, i giudici di appello avevano ritenuto raggiunta la prova seppur attraverso un ragionamento presuntivo. L'unica testimonianza utilizzata consisteva in una testimonianza “de relato” del direttore dell'albergo, che si era limitato a riferire quanto a lui dichiarato dall'interessato, Caselgrandi. Questa deposizione non aveva ricevuto alcuna conferma in altri elementi o informazioni riferite da terzi, sicché non avrebbe potuto essere utilizzata per formare il convincimento del giudice. Ricorso in Cassazione 2. Riprendendo quanto già esposto nel primo motivo, la ricorrente osserva che la Corte, senza alcuna, giustificazione, aveva fondato il proprio procedimento presuntivo su una inesatta e infedele ricostruzione, del contenuto delle dichiarazioni rese dal direttore del residence, Pitittu. I giudici di appello non avevano rilevato le numerose contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese da Caselgrandi e la deposizione di quest'ultimo (ed unico) teste. Gli elementi che i giudici di appello avevano individuato per giustificare la constatazione finale che doveva ritenersi raggiunta la prova della immissione dei preziosi nel residence e della loro non erano attendibili. Ricorso in Cassazione 3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia illegittimità relativamente la determinazione del quantum riconosciuto al Caselgrandi. • I giudici di appello avevano omesso di fornire qualsiasi spiegazione in ordine ai motivi per i quali aveva ritenuto di condannare la GESTITUR al massimo dell'importo consentito dall'art. 1785 c.c. (?) anche se avevano escluso qualsiasi responsabilità per colpa a carico dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., ritenendo quindi di circoscrivere il quantum del risarcimento entro i limiti prescritti dall'art. 1783 c.c.. • I giudici di appello avevano considerato il prezzo dell'intero alloggio, senza ripartirlo per il numero delle persone che lo occupavano (e non solo quello della consorte del Caselgrandi alla quale appartenevano i gioielli). Tra l'altro, tale prezzo globale era comprensivo dei servizi aggiuntivi di pulizia. • Infine senza motivazione adeguata, la Corte territoriale aveva escluso che il comportamento tenuto dal Caselgrandi avesse contribuito alla determinazione del danno. Corte di Cassazione La Corte di Cassazione , dopo aver esaminato i tre motivi congiuntamente in quanto connessi tra di loro, ha ritenuto che non sono fondati in quanto: • Con motivazione del tutto adeguata i giudici di appello hanno ritenuto provati, sulla base di elementi indiziari, gli elementi della domanda risarcitoria proposta dai coniugi Caselgrandi ai sensi dell'articolo 1783 e seguenti, precisamente: l'introduzione in albergo dei gioielli, il furto degli stessi dalla stanza ed il relativo valore. • Il ricorso, sotto il profilo della violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, critica l'accertamento compiuto dai giudici di appello, che tuttavia è ampiamente motivato e dunque non è sindacabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione • Non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui l'albergatore non deve rispondere della sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla sua custodia a meno di un ingiustificato rifiuto di questa. In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 cod. civ.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.. • Poiché nel caso in esame, con accertamento di fatto congruamente motivato e come tale non censurabile in sede di legittimità, i giudici del merito hanno affermato la assenza di qualsiasi colpa dei Caselgrandi, la conclusiva applicazione dell'art. 1783 c.c. risulta giuridicamente corretta per la ricorrenza dei relativi presupposti. Corte di Cassazione • Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento le censure proposte a tale riguardo non possono essere accolte, in quanto la determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del giudice, con il limite massimo prescritto dall'art. 1783, ultimo comma, codice civile. Conclusioni Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle diverse conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Articoli di riferimento • • • • • Articolo 2697 Codice Civile ; Libro Sesto: Della tutela dei diritti Articolo 1783 Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni Articolo 1784 Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni Articolo 1785 Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni Articolo 1785 bis. Codice Civile ; Libro quarto delle obbligazioni Articoli di riferimento Art. 2697 Onere della prova Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Articoli di riferimento Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la sua custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio; 3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’ alloggio. Articoli di riferimento COMMENTO ALL’ARTICOLO 1783 C.C. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Nei confronti delle responsabilità relative alle cose portate e non consegnate dai clienti, l’Albergatore è completamente indifeso in quanto è tenuto a pagare indipendentemente da qualsiasi sua responsabilità, ma l’indennizzo viene circoscritto in maniera ben chiara in 100 volte il costo della camera, fatto salvo, per eccesso, il caso di colpa dell’albergatore come disciplinato all’art. 1785-bis del c.c. Per prezzo della locazione dell’alloggio per giornata deve intendersi il corrispettivo comprendente il prezzo dei servizi accessori ma indispensabili ad usufruirne in condizioni di normalità. Nell’ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo, il limite di risarcimento sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera Articoli di riferimento Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore La responsabilità dell'albergatore è illimitata (2): 1) quando le cose gli sono state consegnate (3) in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare (4) le cartevalori, il danaro contante e gli oggetti di valore (5); egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi (6) o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. Articoli di riferimento Art. 1785 Limiti della responsabilità L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore (2); 3) alla natura della cosa (3). Articoli di riferimento Art. 1785 bis Responsabilità per colpa dell'albergatore L'albergatore è responsabile (2), senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari (3). Vedi anche Art. 1784 NB: (2) Spetta al danneggiato dimostrare la colpa di una delle persone indicate dall'art. 1785. (3) La «colpa» (qui intesa in senso ampio e comprensivo anche del dolo) che si richiede non discende necessariamente da una condotta (attiva od omissiva) dei soggetti indicati ma, più frequentemente, della complessiva organizzazione dell'impresa, che presenta, evidentemente, delle lacune. Ad esempio, si pensi ad un albergo non munito, nelle ore notturne, di un adeguato sistema di vigilanza o che sia notevolmente carente di personale. Cosi è deciso… l’udienza è tolta