ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
ARTICOLI
Federconsulenti è una realtà (De Lorenzis)
seconda di copertina
Prorogato il condono Enpacl (Innocenti)
a pag. 213
Il peso dei grandi numeri (Buonocore/protocollo cfl)
a pag. 215
Il nuovo professionista nella bozza di ddl (Buscema)
a pag. 219
Lo studio certificato Uni En Iso 9000 (Centro Studi Ancl)
a pag. 221
La nostra forza è nell’Ancl (Longobardi e De Luca)
a pag. 222
Trofeo Romano Prearo (Terzo campionato di calcio Ancl)
a pag. 224
La previdenza
complementare dei cdl
Cirmi a pag. 209, “Generali” a pag. 210, scheda informativa a pag. 212
ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI
SETTIMANALE – ANNO XXXIX
N. 14 DEL 4 APRILE 1998
Federconsulenti è una realtà
l Congresso di categoria
è argomento di estrema
importanza e, come tale,
non merita di essere liquidato con
un’analisi a mio avviso parziale
come quella pubblicata dall’Ucla
sul numero 5 della loro rivista.
Non ho intenzione di difendere
l’organizzazione del 2° Congresso o il Consiglio Nazionale dell’Ordine, che oltretutto non hanno
bisogno di essere difesi da me; mi
limiterò ad alcune osservazioni
prima di affrontare il tema Federconsulenti, che mi coinvolge in
maniera molto più diretta.
Prima di tutto non possiamo
dimenticare i dati:
I
1° CONGRESSO:
●
spesa complessiva sostenuta dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine L. 1.050.000.000 circa;
●
partecipanti n. 400 circa;
2° CONGRESSO:
●
spesa complessiva sostenuta dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine L. 580.000.000 circa;
●
partecipanti n. 1.000 circa.
Questo primo dato evidenzia
come la preoccupazione fondamentale di chi ha organizzato il 2°
Congresso (a proposito, non c’era
anche l’Ucla?) sia stata quella di
raggiungere una massiccia presenza dei colleghi.
Secondo aspetto: quando si imposta un congresso si deve compiere necessariamente una scelta di
fondo: visibilità esterna, e quindi
temi di presa sulla pubblica opinione e spazio agli “esterni” in modo
da attivare l’interesse dei media,
oppure dibattito interno (mancato pur avendo dato spazio per interventi) e quindi temi di interesse più
specificatamente professionali e
largo spazio ai colleghi?
Nel caso del 2° Congresso si è
scelta la prima strada, considerata
la scarsa presenza della categoria
sui media e le frequenti occasioni
di dibattito interno.
Il risultato della visibilità sui
media è ampiamente dimostrato
dalla corposa rassegna stampa.
Si può non essere d’accordo
sulla scelta di fondo ma non limitarsi a criticare il particolare, conseguenza di tale scelta.
In terzo luogo non credo si possa imputare come colpa l’assenza
di alcuni invitati per la coincidenza delle elezioni amministrative in
tutta Italia, con presenza dei politici in loco e conseguente chiusura
del Parlamento. Accreditarsi come forza sociale è un processo né
breve né semplice e non credo che
le attuali “parti sociali” siano particolarmente ansiose di averci fra
loro. Trovo inoltre assurda l’accusa di impostazione “dall’alto” perché non credo che una così complessa organizzazione si possa realizzare in soli 6/8 mesi, con impostazione “dal basso”.
Fatte queste doverose premesse condivido alcuni aspetti dell’analisi, in particolare la necessità di impostare il prossimo congresso sul confronto fra le parti
sociali; il coinvolgimento delle
stesse, mancato in questa occasione, andrà pazientemente costruito
nel periodo che ci separa dal prossimo congresso, il 3°. Riguardo
alla Federconsulenti mi spiace sicuramente che qualcuno la definisca solo una “idea”. La Federconsulenti è una realtà, nata da un
“gentleman agreement” fra colleghi che hanno voluto privilegiare la sostanza più che la forma. La
Federconsulenti ha presentato
una lista alle elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine, ha
prodotto azioni di protesta e comunicati ufficiali. Il suo Statuto,
scaturito da una bozza proposta
dall’Ancl, è stato poi modificato
in accoglimento delle osservazioni avanzate dai colleghi Ugliano e
Lucani della Fenasicl, che hanno
tra l’altro proposto la modifica del
nome dall’originario Federconsul
all’attuale Federconsulenti.
Ci venne detto che quello Statuto era stato approvato dagli altri
sindacati e comunque l’Ancl lo
approvò nella riunione del suo
Consiglio Nazionale del 12 aprile
1996.
Non solo, ma quando ho proposto di organizzare come Federconsulenti la manifestazione del
16.10.97, ho raccolto adesioni
delle altre componenti; allo stesso
modo, quando ho proposto di organizzare uno stand Federconsulenti al 2° Congresso di categoria
non ho ricevuto sdegnosi rifiuti,
ma solo consensi. Quando mi
sono offerto di inserire nel mio
intervento di saluto le eventuali
osservazioni altrui ho ricevuto la
risposta che avete letto.
Certo la Federconsulenti, confederazione sindacale, doveva essere il primo indispensabile passo
verso la riunificazione. Certo la
riunificazione porterà ad eliminare sigle e presidenze. È questo il
problema? Per me personalmente
non lo è e non lo è mai stato. Per
l’Ancl neppure, come ha dimostrato il suo ultimo Congresso,
che ha voluto si perseguisse l’unità sindacale, e il suo Consiglio
Nazionale, che ha approvato lo
Statuto Federconsulenti. Vogliamo ricominciare da capo? Per me
va bene, ma non mi si venga a dire
che Federconsulenti è solo una
idea perché Federconsulenti è una
realtà, che forse non si vuole accettare.
Roberto De Lorenzis
Avanza il progetto con la collaborazione delle “Generali”
La previdenza complementare
D
a tutta Italia abbiamo ricevuto richieste di adesione all’eventuale Fondo di previdenza complementare
dei consulenti del lavoro.
Da tutta Italia abbiamo ricevuto da parte di colleghi richieste di informazioni e chiarimenti. Alcuni colleghi (Gabriele di
Teramo, Albani di Roma, Brozzini di Viterbo ed altri) volevano
“materiale illustrativo del Fondo”; altri invece (Toselli di Rieti;
Sitzia di Treviso; Balzoni di
Reggio Emilia ed altri ancora)
chiedevano se conveniva iscriversi al Fondo, quali erano i vantaggi fiscali, etc. etc.
Abbiamo ritenuto opportuno
che a tutti questi colleghi dovessero rispondere degli esperti della materia. Abbiamo così chiesto
alle Generali Assicurazioni Spa
di mettere a disposizione alcuni
dei suoi esperti per rispondere
alle domande dei colleghi.
Le Generali Assicurazioni
hanno predisposto un elaborato,
che riportiamo nella pagina seguente, il quale, non volendo avere la pretesa di essere esaustivo, cerca di rispondere alle domande più comuni quali: che
cosa è un fondo per la pensione
complementare? chi lo gestisce?
chi lo può costituire? come funziona? quali vantaggi previden-
ziali? quali vantaggi fiscali?
Riteniamo che l’elaborato predisposto dai tecnici delle “Generali” non risponda a tutti i quesiti
posti dai colleghi, ma siamo sicuri
che dopo averlo letto tutti i colleghi sapranno qualcosa in più sui
fondi pensione complementare.
Nel frattempo le organizzazioni sindacali (Ancl – Fenasicl
– Sirclav – Ucla), l’Ente di previdenza e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine si sono incontrati
più volte e si sono trovati tutti
d’accordo sulla necessità o sull’opportunità di costituire un
fondo di previdenza complementare dei consulenti del lavoro. Si sono inoltre trovati d’accordo sul modo di procedere verso la pensione complementare
ed hanno individuato tre fasi
operative.
La prima fase, detta “istitutiva”, consiste nel recarsi da un
notaio e dichiarare il proprio impegno a promuovere la costituzione di un fondo di previdenza
complementare.
La seconda fase, detta “costitutiva”, consiste nell’andare davanti ad un notaio e costituire,
mediante atto notarile, il fondo
di previdenza vero e proprio,
cioè con statuto e quant’altro
previsto dalla legge.
La terza fase, “autorizzazione
n. 14 del 4.4.98
e funzionamento”, consiste nella
raccolta delle adesioni mediante
invio ai sottoscrittori del modulo
di adesione, contenente tutte le
informazioni previste dai decreti
legislativi e successive variazioni e circolari illustrative; consiste inoltre nella elezione dei delegati da inviare all’assemblea e
nel ricevere da parte del Ministero competente le prescritte autorizzazioni.
Prima di realizzare quanto sopra descritto, riteniamo opportuno avere il polso della situazione. È per questo motivo che pubblichiamo ancora una volta un
fac-simile di scheda di adesione
(vedi a pag. 212) con preghiera a
tutti i colleghi, che hanno intenzione di aderire al Fondo e che
non l’avessero ancora fatto, di
compilarla e spedircela nel più
breve tempo possibile.
Questo ci permetterà innanzitutto di poter stimare con una
certa precisione come gestire il
Fondo e poi di inviare il modulo
di adesione vero e proprio direttamente ai colleghi interessati.
Anche le cose più difficili
sono realizzabili, basta crederci
e lavorare con coscienza.
Giovanni Cirmi
COMPONENTE GEN
➦
209
La previdenza complementare
per i liberi professionisti
Perché la previdenza
complementare
Come promuovere
la previdenza
complementare?
Le nuove disposizioni normative in materia previdenziale –
D.Lgs 124/93 e successive modifiche – affidano alla previdenza
complementare il compito di creare una continuità reddituale nel
passaggio tra la fase lavorativa e
quella di pensionamento, in una
situazione di progressivo ridimensionamento delle prestazioni offerte dalla previdenza pubblica.
I destinatari
della previdenza
complementare
La previdenza complementare
si rivolge a tutti i lavoratori che
vogliono costituirsi una fonte di
reddito aggiuntiva all’età di quiescenza per integrare le prestazioni
erogate dal sistema previdenziale
di base.
Chi promuove la previdenza
complementare?
I lavoratori possono fare riferimento in primo luogo alle proprie
rappresentanze associative. Le
normative in materia assegnano
infatti a:
Sindacati, Associazioni
di categoria e Federazioni
la responsabilità di decidere i contenuti della forma di previdenza
complementare allo scopo di tutelare al meglio gli interessi dei lavoratori.
In mancanza, il singolo lavoratore può decidere di agire individualmente.
210
Sono gli accordi (fonti istitutive) stipulati dai rappresentanti dei
lavoratori che stabiliscono le linee
guida da seguire nella costruzione
di una forma di previdenza integrativa: definiscono il regime delle prestazioni (contribuzione o
prestazione definita), le modalità
di partecipazione dei lavoratori e
di accesso alle prestazioni stesse,
i livelli di contribuzione alla previdenza complementare.
L’adesione alla previdenza
complementare è volontaria.
Come attuare la previdenza
complementare
I fondi pensione sono lo strumento di attuazione della previdenza complementare ed operano
in base a quanto stabilito dalle
fonti istitutive.
I fondi pensione si fanno carico
di raccogliere le contribuzioni di
ciascun aderente e provvedono
alla loro massima valorizzazione
ricercando le più opportune forme
di investimento.
L’obiettivo del fondo pensione
consiste nel costruire una prestazione ottimale all’insorgere del
bisogno previdenziale dell’aderente.
La gestione
degli investimenti
di un fondo pensione
Le contribuzioni raccolte da un
fondo pensione, a differenza di
quanto avviene per il sistema pre-
n. 14 del 4.4.98
videnziale di base, sono investite
in attività mantenendo distinte le
posizioni di ciascun aderente secondo il principio della capitalizzazione individuale: ad ogni aderente corrisponde una “posizione” individuale nella quale confluiscono solo i propri contributi
ed i rendimenti realizzati dagli
investimenti di quella contribuzione.
La prestazione che deriva a scadenza risponde pertanto ad un criterio di corrispettività fra contributi e prestazioni, ovvero la prestazione finale ottenuta dipenderà
esclusivamente dall’ammontare
finale della propria “posizione”.
La gestione finanziaria delle
risorse di un fondo pensione è
obbligatoriamente affidata dalla
legge a gestori specializzati: compagnie di assicurazione, banche,
SIM, società di gestione di fondi
comuni di investimento.
La gestione
del fondo pensione
Costituire e gestire un fondo
pensione è un’attività complessa e
richiede competenze specifiche in
più ambiti. L’adempimento di tutti
gli obblighi previsti dalle normative vigenti e, in particolare, la gestione patrimoniale e amministrativa del fondo necessitano infatti
della massima professionalità.
Un fondo pensione presuppone l’adempimento di una serie di
funzioni, quali ad esempio la raccolta delle adesioni, l’espletamento degli obblighi contabili e
fiscali, la gestione delle posizioni
contributive e delle liquidazioni
➦
delle prestazioni, l’emissione di
specifici materiali informativi,
l’elaborazione, il trasferimento e
lo scambio di dati e informazioni
tra le parti coinvolte, il recepimento di nuove normative. Tale
attività necessita di una struttura
permanente, caratterizzata da risorse umane qualificate e da tecnologie hardware e software adeguate.
La legge consente alle fonti
istitutive due possibilità: costituire un fondo pensione chiuso, specifico e destinato esclusivamente
ai lavoratori della categoria rappresentata, oppure aderire ad un
fondo pensione aperto, costituito
dai gestori autorizzati e destinato
alla totalità dei lavoratori.
Il fondo pensione
chiuso
In caso di decisione di costituire un fondo chiuso, la fonte istitutiva deve farsi carico delle problematiche connesse alle attività sopra menzionate.
Ai responsabili del fondo pensione è richiesto in primo luogo di
individuare il gestore del proprio
patrimonio. Per questo motivo,
viene richiesta competenza in
materia, sia per agire nel migliore
dei modi al momento della scelta
del gestore, con il quale devono
essere decise strategie e metodologie di investimento, sia perché
deve comunque agire da interfaccia con i propri aderenti.
Per quanto riguarda la gestione
amministrativa, a differenza di
quella patrimoniale, il fondo può
invece provvedere direttamente
in proprio. Questa scelta si rende
opportuna soprattutto in caso di
collettività numerose, tali da giustificare l’impiego e i costi delle
risorse umane e tecnologiche necessarie. Tuttavia, la complessità
gestionale, e i costi connessi, possono essere apprezzabilmente ridotti mediante il ricorso a gestori
esterni, già attrezzati allo scopo e
in grado di fornire servizi di elevata qualità con il beneficio di economie di scala. In questo modo, la
possibilità di costituire un proprio
fondo si estende anche a collettività numericamente più limitate.
La contribuzione
e la fiscalità
Le normative in materia assegnano alle fonti istitutive il compito di decidere l’entità dei contributi stessi annui a carico dei singoli aderenti.
Tale scelta è condizionata dal
trattamento fiscale riservato alla
previdenza complementare, che
risulta di particolare favore se
vengono rispettati i limiti (fiscali e
non civilistici) prestabiliti ed indicati dalla legge.
Il contributo è infatti
deducibile fino al 6% del reddito
dichiarato ai fini Irpef
nell’anno precedente,
con un massimo di L. 5 milioni.
È in ogni caso possibile versare
al fondo contribuzioni superiori in
base a decisioni individuali.
Contribuzione definita
o prestazione definita?
Il principale regime di contribuzione previsto dalle normative
vigenti, a “contributo definito”,
non consente di conoscere preventivamente l’entità della prestazione finale: questa dipende
direttamente dall’entità dei contributi versati e dai risultati del
loro investimento.
Ai lavoratori autonomi è riservato inoltre il regime di “presta-
n. 14 del 4.4.98
zione definita”: in questo caso,
l’entità della prestazione previdenziale è determinata a priori e la
contribuzione periodica a carico
del singolo lavoratore viene stabilita periodicamente, sempre e comunque in funzione dei risultati
ottenuti dalla gestione finanziaria, per raggiungere a scadenza la
prestazione pensionistica prefissata.
Il compito di determinare quale regime adottare spetta alle fonti
istitutive.
Le prestazioni
La prestazione previdenziale
principale prevista dal fondo pensione assume la forma di una rendita vitalizia a favore dell’aderente, e può essere percepita solo all’età di quiescenza o al raggiungimento di una prefissata anzianità
contributiva.
Su richiesta del singolo al momento del pensionamento, e a prescindere dal regime adottato, la
prestazione può essere erogata
sotto forma di capitale immediatamente esigibile fino ad un massimo del 50% del montante accumulato, purché la fonte istitutiva
lo preveda.
A completamento del piano
previdenziale integrativo, la fonte
istitutiva può prevedere la possibilità per il singolo di estendere la
propria posizione previdenziale
ad eventi diversi dal pensionamento, quali premorienza e invalidità permanente. Tali ulteriori
coperture assicurano così, in caso
di accadimento dei citati eventi,
l’erogazione di una rendita o di un
capitale a favore dei familiari dell’aderente.
La rendita vitalizia erogata
dal fondo pensione è imponibile
ai fini Irpef per l’87,5 per cento
➦
211
del suo ammontare.
I GESTORI AUTORIZZATI
Il ruolo delle compagnie
di assicurazione
Gestione
in proprio
Alle compagnie di assicurazione viene riconosciuto un ruolo di
primo piano tra tutti i soggetti autorizzati ad operare in materia di
previdenza complementare.
Da sempre, infatti, la gestione
del risparmio a fini previdenziali è
attività tipica del settore assicurativo (vedi schema riguardante i
gestori autorizzati).
L’esperienza e le competenze
acquisite in materia hanno consentito alle imprese assicuratrici
di ottenere l’autorizzazione ad
offrire la gestione patrimoniale
con garanzia (tipicamente viene
prevista la restituzione del capitale versato con l’aggiunta di un
tasso di interesse minimo), per
una completa tutela delle prestazioni previdenziali future dei lavoratori.
Oltre all’attività di gestione patrimoniale, la legge assegna alle
compagnie di assicurazione l’esclusività della gestione delle attività in cui elementi di natura finanziaria si accompagnano con
elementi di rischio demografico.
È il caso della gestione patrimoniale dei fondi pensione a prestazione definita, nonché dell’erogazione delle rendite, a scadenza o in
caso di premorienza ed invalidità:
per tutte queste attività il fondo
pensione dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad un gestore assicurativo.
Per la citata possibilità di operare in tutti gli ambiti gestionali
dei fondi pensione, anche con
l’offerta di prestazioni esclusive,
le compagnie di assicurazione assumono pertanto, nel rispetto del
proprio ruolo istituzionale, la veste di “gestori globali”.
212
SIM
Banche
Compagnie di
assicurazione
Società
di gestione F.C.I.
Gestione finanziaria
X
X
X
X
Garanzia restituzione
capitale
X
X
X
X
Prestazione definita
Erogazione rendite
X
Coperture
accessorie
X
X
SCHEDA INFORMATIVA
Il sottoscritto consulente del lavoro
nato a
(
)
(
)
il
residente in
in via
n.
tel.
fax
iscritto al n.
dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di
C.F.
sarebbe interessato a sottoscrivere una quota del prospettato fondo
pensioni dei consulenti del lavoro per:
L. 1.000.000 annue
L. 4.000.000 annue
L. 2.000.000 annue
L. 5.000.000 annue
L. 3.000.000 annue
L. 6.000.000 annue
Resta perciò in attesa del materiale illustrativo del fondo, riservandosi o
meno la sottoscrizione.
Firma
(da inviare all’Ancl di Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, scala B, II piano
– fax 06/5415565)
n. 14 del 4.4.98
Il Presidente dell’Ente, Giuseppe Innocenti, riepiloga i problemi
Prorogato il condono Enpacl
I
l Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in
data 17 luglio 1997, ha
votato la deliberazione n. 117 con
la quale sono state fissate le modalità del condono per inadempienze contributive adottato dal
nostro Ente di previdenza e questo nel rispetto dei poteri deliberativi attribuiti dall’art. 4, comma
6 bis, della legge 28.5.97, n. 140,
di conversione del DL 28.3.97,
n. 79.
Al termine dell’iter previsto
dalle normative vigenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro ha emesso il
decreto 9 ottobre 1997 (GU n.
258 del 5.11.1997) che ha dato
via libera a tutta la procedura che
prevede la regolare scadenza entro il 29 aprile 1998.
Sono numerose le richieste
che affluiscono giornalmente all’Ente da parte di colleghi che
richiedono informazioni circa la
propria posizione contributiva ai
fini della completa regolarizzazione della stessa.
È da sottolineare come il lavoro di accertamento delle posizioni contributive non è sempre agevole ed è spesso rallentato dalla
obiettiva difficoltà di acquisire,
dai concessionari alla riscossione, notizie in merito alle situazioni di inesigibilità della cui esistenza, oltretutto, spesso vi e obiettiva incertezza.
Ci si è quindi resi conto della
necessità di supportare i colleghi
nella fase di valutazione della og-
gettiva situazione previdenziale e
questo può essere più facilmente
attuato con una stretta collaborazione con gli organismi provinciali istituzionali e/o sindacali
presenti sul territorio.
In occasione della riunione
del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 1998 si è pertanto deliberato di prorogare i termini del condono al prossimo
31 luglio per meglio pianificare
tutta una serie di interventi tesa
ad informare, aggiornare e consigliare gli iscritti attraverso momenti assembleari di approfondimento della tematica contributiva ma anche cogliendo l’occasione per affrontare, in accordo con
l’Ordine e i Sindacati, altre importanti tematiche di categoria.
Non bisogna infatti dimenticare la riscossione unificata, i
nuovi adempimenti previdenziali e fiscali e l’avvio, oramai prossimo, della previdenza complementare di categoria.
Sono occasioni di incontro che
possono, per la loro importanza e
per l’interesse che rivestono, garantire la numerosa partecipazione dei colleghi ai convegni provinciali o interprovinciali che verranno programmati e quindi attivare un circolo virtuoso che contribuisca alla soluzione e/o alla
impostazione di più problemi e
quindi meno dispersivo.
In questi giorni un argomento
in particolare ha interessato non
solo i consulenti del lavoro ma
tutti i liberi professionisti e mi
riferisco alla proposta elaborata
n. 14 del 4.4.98
dalla Commissione Mirone in
merito alla nuova disciplina delle
libere professioni.
L’argomento tocca da vicino
gli Enti privatizzati e ritengo opportuno richiamare l’attenzione
dei colleghi sulle novità interessanti l’obbligatorietà del contributo alla Cassa di previdenza e la
nuova disciplina delle società di
professionisti.
Non dobbiamo dimenticare
che i contributi degli iscritti costituiscono, in massima parte, il
finanziamento dei nostri Enti
privatizzati e i dati di cui disponiamo non sono certamente entusiasmanti e le tabelle riportate
nella pagina seguente sono quanto mai l’immagine di una reale
necessità di controllo dei contribuenti e quindi di una maggiore
determinazione nella lotta all’evasione e all’elusione.
Ecco perché una “buona” gestione del progetto condono è
propedeutica ad una vera revisione del rapporto iscritto/Ente di
previdenza e può rappresentare
la svolta significativa da una realtà di sopportazione dell’obbligo
ad una di coinvolgimento nella
gestione dell’obbligo stesso e
della comune ricerca di nuove
forme di previdenza che possano
completare quella obbligatoria
ed assieme fare crescere la coscienza di una corretta contribuzione.
Approfitto volentieri della disponibilità data dal nostro sindacato di potere dialogare con tutti
➦
213
i consulenti del lavoro che riceveranno questo numero straordinario e vorrei cogliere l’occasione
per ringraziare tutti quelli che
con molta coerenza hanno fatto il
loro dovere ma pure invitare
quelli, e sfortunatamente non
sono pochi, che hanno dimenticato i loro obblighi previdenziali
e che hanno imboccato strade
non certamente di correttezza e
trasparenza, a fare altrettanto.
Il proliferare di società di servizi sta minando la solidarietà tra
colleghi e il nostro sistema previdenziale; quindi, su questo campo, una presa di posizione unitaria della categoria deve imprimere una importante svolta che po-
trà essere ancora meglio valutata
e gestita dopo la definitiva regolamentazione delle società fra
professionisti che mi auguro rimangano solo tra professionisti e
non superino i livelli percentuali
di intollerabilità nella partecipazione di non professionisti (non
dimenticando la eccessiva quota
del 30% indicata dalla proposta
Mirone).
I prossimi mesi ci vedranno
impegnati su più fronti e in particolare su quello professionale
tante e importanti sono le novità
ma non dobbiamo distogliere la
nostra attenzione dai problemi di
categoria ben consci che solo
l’unità di intenti, la chiarezza e la
trasparenza dei traguardi possono, se non favorire, almeno consentire la gestione dei cambiamenti e il raggiungimento di risultati professionali soddisfacenti.
Arrivederci alle prossime occasioni di incontro e di dibattito
con l’impegno di mantenere viva
e vivace la nostra categoria la cui
capacità di esprimersi, a tutti i
livelli, è spesso invidiata e additata come modello di riferimento.
Ancora grazie della collaborazione che riceviamo e che certamente non ci sarà fatta mancare.
Con stima e cordialità
Giuseppe Innocenti
PRESIDENTE ENPACL
Statistiche volume affari medio annuo 1996 in Italia per volume d’affari e sesso
Raggruppamento Italia
Volume affari
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
0
1 a 20.000.000
20.000.001 a 50.000.000
50.000.001 a 100.000.000
100.000.001 a 150.000.000
150.000.001 a 200.000.000
200.000.001 a 300.000.000
300.000.001 a 400.000.000
400.000.001 a 500.000.000
500.000.001 a 750.000.000
750.000.001 a 1.000.000.000
oltre 1.000.000.000
Italia
Maschi
Media Vol. Affari
Femmine
Media Vol. Affari
Tot. M/F
Media Vol. Affari
1.206
1.101
1.713
1.831
1.066
698
760
442
246
238
86
59
9.446
0
10.827.825
34.581.263
72.178.509
123.959.506
173.684.026
244.104.701
345.116.855
446.414.350
594.415.126
863.011.628
1.268.437.288
724
761
1.167
999
536
301
348
153
85
58
11
8
5.151
0
10.460.039
34.311.654
72.167.983
122.966.590
172.567.940
243.541.236
339.977.451
444.695.882
609.694.828
827.959.091
1.161.725.000
1.930
1.862
2.880
2.830
1.602
999
1.108
595
331
296
97
67
14.597
0
10.677.511
34.472.015
72.174.793
123.627.295
173.347.748
243.927.728
343.795.294
445.973.051
597.409.122
859.036.598
1.255.695.522
Statistiche volume affari medio annuo 1996 in Italia per volume d’affari, età e sesso
Raggruppamento Italia
Età
da
da
da
da
da
da
da
da
Fino a
26 a
31 a
36 a
41 a
46 a
51 a
56 a
61 a
oltre
25
30
35
40
45
50
55
60
65
65
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
Italia
214
Maschi
Media Vol. Affari
Femmine
Media Vol. Affari
Tot. M/F
Media Vol. Affari
7
293
864
903
1.207
1.598
1.476
1.392
759
947
9.446
41.878.571
42.890.958
62.998.032
92.730.842
127.722.867
143.466.729
152.365.589
141.626.032
151.409.133
130.617.383
9
339
867
802
938
799
550
396
216
235
5.151
6.683.333
31.222.875
50.384.141
70.874.031
98.598.827
107.807.134
124.594.991
138.014.646
103.598.380
131.624.362
16
632
1.731
1.705
2.145
2.397
2.026
1.788
975
1.182
14.597
22.081.250
36.632.286
58.680.156
82.449.808
114.967.040
131.580.198
144.826.681
140.826.195
140.817.212
130.817.586
n. 14 del 4.4.98
Integrato il ccnl in tema di cfl
Il peso dei grandi numeri
I
l 12 febbraio, alla presenza del Ministro del lavoro,
Tiziano Treu, la ConsilpConfprofessioni, in rappresentanza
dei sindacati dei liberi professionisti, ha sottoscritto il protocollo aggiuntivo al ccnl degli studi professionali, ratificato in Roma in data
26.6.97 alla presenza del sottosegretario di Stato, Federica Rossi
Gasparrini. Questa attività, svolta
in seno all’osservatorio previsto
dall’art. 3 del ccnl, è il primo risultato concreto che deriva dalle relazioni sindacali a livello nazionale.
La scelta dei contratti di formazione non è casuale, poiché rappresenta un momento politico importante delle libere professioni, per le
seguenti motivazioni:
– la materia della formazione è
rientrata nella naturale sede contrattuale, poiché al varo della
legge n. 451/94 il legislatore trovò più agevole dialogare con gli
Ordini professionali, per mancanza di visibilità della Consilp.
Oggi, con questo atto politico, i
sindacati dei liberi professionisti
si sono riappropriati, unitamente
alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, di una parte contrattuale che era stata loro sottratta;
– lo strumento adottato consentirà
di sviluppare programmi formativi, da svolgere anche tramite i
fondi comunitari a ciò destinati;
– le Commissioni regionali per
l’impiego potranno deliberare
sull’inserimento mirato di soggetti portatori di handicap,
avendo recepito l’art. 15 della
legge n. 196/97;
– è stato il primo passo per la riunificazione in un’unica confederazione con Confedertecnica.
Come si può ben comprendere
le motivazioni sono forti e anticipatrici di altri cambiamenti che
avverranno nel medio periodo; il
prossimo passo sarà quello della
riscossione dei contributi di assistenza contrattuale (Co.as.co professionisti), che sono di vitale importanza per la stabilizzazione dei
rapporti, attraverso riunioni cadenzate con la controparte sindacale e, per le quote che resteranno
di competenza Consilp, prodromici all’attività che la Confprofessioni dovrà affrontare a difesa
delle libere professioni.
Anche le libere professioni hanno compreso che solo attraverso
una forte rappresentanza sindacale
unitaria si possono ottenere risultati
in linea con le aspettative dei singoli; è, in buona sostanza, la vecchia
logica dei grandi numeri che ha
mantenuto intatto lo smalto del potere contrattuale a dispetto dell’evoluzione dei tempi.
Maurizio Buonocore
Protocollo aggiuntivo al ccnl “Studi professionali”
Consilp-Confprofessioni del 19.12.96 e Confedertecnica
del 14.5.96, in tema di contratti di formazione e lavoro
Il giorno 12 febbraio 1998 in Roma nella
sede del Ministro del lavoro Tiziano Treu, che
assiste alla sottoscrizione
TRA
la Consilp-Confprofessioni rappresentata da:
Gaetano Stella
Presidente
Virgilio Baresi
Vice-Presidente
Giovanni Pocaterra Segretario
Maurizio Buonocore Tesoriere
la Confedertecnica rappresentata da:
Andrea Maniscalco Presidente
Enrico Sermonti
Segretario
E
– la Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi Filcams Cgil rap-
presentata da Piero Marconi,
– la Federazione italiana sindacati addetti
servizi commerciali affini e del turismo
Fisascat Cisl rappresentata da Mario
Marchetti,
– la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi Uiltucs Uil rappresentata
da Paolo Poma
SI È DEFINITO
il presente protocollo che sulla base dell’impegno richiamato all’articolo 10 del Titolo V –
prima parte – del ccnl annulla e sostituisce i
rispettivi punti B) e C), “Contratti di formazione e lavoro”, dello stesso articolo 10.
Al riguardo le parti, considerato il valore
nazionale della intesa raggiunta dichiarano il
n. 14 del 4.4.98
comune giudizio sull’opportunità che la stessa venga sottoposta a verifica del Ministero
del lavoro.
B) C) – Contratti di formazione e lavoro
Le parti:
– viste le modifiche della disciplina legislativa
dei contratti di formazione e lavoro introdotte dall’art. 15 della legge 24.6.97, n. 196;
– tenuto conto delle opportunità di utilizzo
dell’istituto dei contratti di formazione e
lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con
l’apprendistato al fine di promuovere la
formazione e l’occupazione del comparto;
➦
215
– nell’ottica di continuare a favorire l’inserimento di giovani negli studi professionali;
CONCORDANO QUANTO SEGUE
a) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni
di legge che disciplinano i rapporti di lavoro
subordinato e gli istituti di cui al presente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
b) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento
delle qualifiche previste al V livello della
classificazione del personale di cui all’art.
15 del Titolo II – seconda parte – del ccnl.
Si considerano conformi alla presente
regolamentazione:
1. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione
di professionalità elevate definite per il
raggiungimento finale dei livelli I e II,
prevedano 130 ore di formazione da
effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2. i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro, finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie
definite per il raggiungimento finale
dei livelli III super, III e IV super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l’inserimento professionale mediante una
esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento finale di
tutti i livelli ad esclusione del V, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi
nei 12 mesi di durata.
c) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del
comma precedente è fissata in 24 mesi,
mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.
Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, la durata dei cfl può essere prorogata per i casi di interruzione del
contratto, dovute ad assenze conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza,
puerperio, servizio militare e periodo di
aspettativa.
d) Gli inquadramenti di ingresso all’atto dell’assunzione ed al termine del contratto di
formazione e lavoro saranno determinati
come dalle seguenti tabelle (vd. box in
questa pagina).
È consentito procedere ad assunzioni
con contratto di formazione e lavoro a
tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a
tempo pieno.
e) Fermi restando i termini sopraindicati, la
comunicazione ai lavoratori interessati
della trasformazione o meno del contratto
216
di formazione e lavoro in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato dovrà essere effettuata in forma scritta almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro. Il datore di lavoro, alla
scadenza del contratto di formazione e
lavoro, rilascerà un attestato sulla esperienza svolta ed i risultati conseguiti.
f) Il programma di formazione, per essere
considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:
1) il profilo professionale cui tende il
progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;
2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando
quelle richieste a tempo pieno e
quelle a tempo parziale;
3) livello iniziale di inquadramento;
4) livello finale di inquadramento;
5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;
6) ore di formazione teorica e tecnicopratica;
7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell’allegato
“dovrà svilupparsi l’iter formativo”;
8) dipendenti in forza per livello;
9) dichiarazione che nei dodici mesi
precedenti non sono stati licenziati
per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;
10) dichiarazione di rispetto dei princìpi
di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10.4.91, n.
125 (parità uomo-donna);
11) l’indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica, anche organizzata, ove possibile, dall’Osservatorio nazionale del settore o
internamente alla struttura lavorativa;
12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai cfl
in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 16, c. 11, della L. 451/94.
g) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
1. se si tratti di rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale;
2. livello iniziale di inquadramento;
3. livello finale di inquadramento;
4. durata del contratto e relativa decorrenza;
5. periodo di prova nei termini previsti
dall’articolo 18 del ccnl;
6. ore di formazione teorica e tecnicopratica.
Copia del programma formativo sarà
consegnata dallo studio al lavoratore interessato.
h) La formazione teorica e tecnico-pratica
da impartirsi durante l’arco di 24 mesi, da
effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata minima
complessiva di:
● 130 ore per l’acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto
il raggiungimento finale dei livelli I e II.
Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
– 50 ore per la parte teorica;
– le restanti 80 ore saranno destinate
alla parte tecnico-pratica.
La formazione teorica predetta dovrà
concernere:
– legislazione del settore di appartenenza;
➥
CCNL CONSILP-CONFPROFESSIONI
Qualifica contrattuale finale
Livello iniziale
II
III
IV super
IV
V
I
II
III
IV super
IV
Livello finale
I
II
III
IV super
IV
dopo 24 mesi
dopo 24 mesi
dopo 24 mesi
dopo 24 mesi
dopo 12 mesi
CCNL CONFEDERTECNICA
Qualifica contrattuale finale
I
II
III super
III
IV super
IV
n. 14 del 4.4.98
Livello iniziale
II
III
III
IV super
IV
V
Livello finale
I
II
III super
III
IV super
IV
dopo 24 mesi
dopo 24 mesi
dopo 24 mesi
dopo 24 mesi
dopo 24 mesi
dopo 12 mesi
– legislazione del lavoro;
– prevenzione antinfortunistica – la sicurezza sui luoghi di lavoro;
– organizzazione del lavoro ed aziendale.
● 80 ore per l’acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli
III super, III e IV super. Tali ore di
formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
– 20 ore per la parte teorica;
– le restanti 60 ore saranno destinate
alla parte tecnico-pratica.
● 20 ore per l’inserimento professionale
a tutti i livelli escluso il V livello che
concernerà tutte le indicazioni teoricopratiche al fine di rendere il lavoratore
funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le
norme relative alla tutela ambientale e
alla prevenzione infortunistica.
Qualora all’interno della struttura lavorativa
non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un
monte ore di permessi retribuiti, dedicato
alla formazione, pari al corrispettivo monte
ore teorico di cui sopra, per partecipare a
programmi esterni di formazione anche organizzati, ove possibile, dall’Osservatorio
nazionale così come previsto dal ccnl.
I presenti punti B) e C) e gli allegati
verranno notificati, a cura delle parti, al
Ministero del lavoro per i successivi
eventuali procedimenti amministrativi. Il
titolare di studio, entro 15 giorni dalla data
di attivazione del cfl, è tenuto a darne
comunicazione all’Osservatorio nazionale anche ricorrendo alla modulistica di
cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4.
Le parti si impegnano ad incontrarsi per
apportare modifiche al presente accordo
nel caso intervenissero ulteriori cambiamenti nelle nome di legge che regolano la
materia.
Le parti infine concordano che in occasione della stampa del prossimo testo contrattuale sia riportato il contenuto del presente protocollo.
Metodologie
e programma formativo
Metodologie
e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e della
pratica capacità necessarie per svolgere i
compiti assegnati. Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) lezioni teoriche che riguardano l’area giuridica ed organizzativa;
B) addestramento sul lavoro che riguarda
l’area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del primo modulo è l’apprendimento della legislazione che regola l’attività dello
specifico settore professionale, del rapporto di
lavoro e delle procedure amministrative relative
alle mansioni assegnate, dell’attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli
obiettivi didattici attinenti l’acquisizione delle
capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l’affiancamento sul lavoro sotto la guida
del datore di lavoro o di persona da lui delegata
appartenente alla struttura lavorativa, e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine
di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni.
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e della
pratica capacità necessarie per svolgere i
compiti assegnati. Le metodologie di formazione sono di due tipi:
Area giuridica e organizzativa
–
–
–
–
Princìpi fondamentali.
Legislazione del lavoro.
Contratto di lavoro.
Attività di organizzazione della struttura
lavorativa.
– Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai
princìpi riferiti ai rapporti interpersonali.
– Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
– Legislazione dello specifico settore professionale.
Area tecnico-amministrativa pratica
– La formazione avrà lo scopo preciso di
istruire il lavoratore su nozioni generali e
sulle procedure in essere presso lo studio
nonché sulla legislazione specifica del
settore professionale.
ALLEGATO 2
ALLEGATO 1
PROGRAMMA FORMATIVO
per il raggiungimento del I e II livello
Aree didattiche
Ore di
formazione
– Legislazione del lavoro.
– Contratto di lavoro.
– Attività di organizzazione della struttura
lavorativa.
– Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai
princìpi riguardanti i rapporti interpersonali.
– Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Area
tecnico-amministrativa pratica
La formazione avrà lo scopo preciso di
istruire la persona su:
– nozioni generali sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale.
ALLEGATO 3
PROGRAMMA PER CFL DI INSERIMENTO
PROFESSIONALE PER TUTTI I LIVELLI
ESCLUSO IL V LIVELLO
PROGRAMMA FORMATIVO
Ore di formazione: 20
L’adeguamento delle capacità professionali necessarie all’inserimento nel contesto
della struttura lavorativa sarà impartito dal
datore di lavoro o da persona da lui delegata
appartenente alla stessa e riguarderà tutte le
indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere
il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le
norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.
Aree didattiche
Ore di
formazione
ore
50
Area giuridica
ed organizzativa
ore 20
Area tecnico-amministrativa
pratica
ore
80
Area tecnico-amministrativa
pratica
ore 60
Totale
ore 80
ore 130
Area
giuridica e organizzativa
per il raggiungimento finale
dei livelli III super, III e IV super
Area giuridica
ed organizzativa
Totale
a) lezioni teoriche che riguardano l’area
giuridica ed organizzativa;
b) addestramento sul lavoro che riguarda
l’area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del primo modulo è soprattutto
l’apprendimento delle conoscenze generali
sulle leggi che regolano le procedure amministrative relative alle mansioni assegnate da
realizzarsi sotto la guida del responsabile dell’unità operativa. Nella seconda fase saranno
perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l’acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con
l’inserimento graduale nella posizione lavorativa e l’affiancamento sul lavoro a personale già
qualificato.
n. 14 del 4.4.98
➥
217
ALLEGATO 4
Fac-simile (da riprodurre su carta intestata dello studio)
Spett.le UFFICIO PROVINCIALE LAVORO E M.O.
VIA
e, p.c.
CAP
CONSILP-CONFPROFESSIONI – OSSERVATORIO NAZIONALE
CONFEDERTECNICA – OSSERVATORIO NAZIONALE
Oggetto: richiesta assunzione, cfl e relativo progetto.
Il sottoscritto
nella sua qualità di titolare dello studio
(nome dello studio)
sito in (città)
Prov.
Via
Esercente attività di
Tel.
Codice Istat o settore produttivo
(indicare il codice Istat o il settore produttivo)
N.
Aderente alla: Consilp
Confedertenica
Contratto applicato:
Sì
Sì
Cap.
No
No
Con organico di dipendenti n.
(specificare il numero totale)
Consilp
Confedertecnica
di cui:
alla data di presentazione della domanda
(indicare separatamente il numero
dei dipendenti alla data
di presentazione della domanda)
a tempo
indeterminato
Impiegati
full-time
part-time
Operai
full time
part-time
al
(indicare separatamente
il numero dei dipendenti
al 31/12 dell’anno precedente)
a termine
a tempo
indeterminato
a termine
al
(indicare separatamente
il numero dei dipendenti
al 31/12 di 2 anni precedenti)
a tempo
indeterminato
a termine
Apprendisti
Totale
Precedente utilizzo di cfl (specificare numero, qualifiche, durata e percentuale
di conferme a tempo indeterminato di precedenti ricorsi a cfl da parte del titolare)
N.
Qualifiche
Tempi
% conferme
Chiede venga approvato il progetto di formazione lavoro per: (indicare i dati relativi al personale che si intende assumere in cfl)
Numero
progressivo
Nome, cognome, titolo di studio, età,
residenza, n. libretto lavoro, altro
Livello di inquadramento
iniziale e finale
N. complessivo delle unità interessate all’assunzione
durata del/i contratto/i di formazione e lavoro: 12 o 24 mesi o frazioni
N.
218
Qualifiche
n. 14 del 4.4.98
Mesi
Tempi di assunzione
entro il:
entro il:
Positiva la bozza di legge-quadro
Il nuovo professionista
D
opo il grigio autunno
contrassegnato dalla diffusione dell’indagine
conoscitiva Antitrust che confermava – qualora ve ne fosse bisogno, visto che senza misteri l’Autorità propugnava di equiparare
in sostanza le libere professioni
alle attività d’impresa – la necessità, certo non condivisibile sicuramente per il settore delle libere
professioni, di liberalizzazione,
che interessava ed interessa tuttora il nostro Paese, può senz’altro
essere salutata con favore la bozza del disegno di legge-quadro
sulle libere professioni, elaborata
dalla Commissione presieduta
dal Sottosegretario alla Giustizia, On. Antonino Mirone, la
quale lascia presagire una primavera di rilancio del mondo professionale.
È noto purtroppo che ormai da
qualche tempo, per più di qualcuno, per considerare positiva qualsiasi riforma, debba esser previsto lo smantellamento delle regole che la società nel tempo si è
data.
Ossia il principio “più si sovverte, più si cambia in senso positivo” è diventato sovrano.
Nella bozza Mirone invece
viene tenuta nella giusta considerazione, forse al di là delle previsioni, l’importanza delle professioni libere nel nostro Paese, la
loro peculiarità ed il ruolo, anche
sociale, che esse occupano nella
nostra società.
La bozza, composta da tre articoli, nel delegare il Governo ad
emanare, entro un anno dall’approvazione, uno o più decreti legislativi per il riordino delle professioni, fissa dei precisi princìpi
e criteri cui l’esecutivo dovrà uniformarsi.
Il provvedimento dovrà prevedere la protezione degli interessi generali connessi all’esercizio delle libere professioni che
dovranno essere esercitate dagli
Ordini professionali mediante
controlli di affidabilità, di verifica periodica e di certificazione
attestanti la qualità delle prestazioni.
Nessun timore dovrebbe suscitare la disciplina relativa all’accesso alla professione, descritta alla lettera b) dell’art. 1,
che non deve prevedere, salvo
alcune eccezioni, vincoli di predeterminazione numerica; la
maggior parte delle professioni
infatti non prevede alcuna preclusione per l’ingresso all’Albo
dei nuovi iscritti, salvi ovviamente i necessari percorsi formativi e l’esame di Stato, peraltro previsti dalla Carta costituzionale.
Contemplata alla lettera e) la
distinzione delle professioni intellettuali dall’attività d’impresa,
messa in discussione, senza misteri, da qualche associazione
imprenditoriale.
Grande ruolo viene concesso
agli Ordini professionali, che ve-
n. 14 del 4.4.98
dranno attribuirsi funzioni di formazione ed aggiornamento periodico e di controllo della deontologia professionale.
Sempre a cura degli Ordini
dovranno essere elaborati e resi
noti all’utenza i contenuti minimi
delle singole prestazioni professionali. Diventa inoltre un obbligo l’emanazione di norme deontologiche da far approvare ai Ministeri vigilanti. Occorre a tal fine
evidenziare che codici deontologici sono già previsti dalla maggior parte degli Ordini professionali, i quali spesso, sia sulla gestione delle risorse finanziarie
della categoria, sia sulla capacità
di darsi regole, hanno dimostrato
notevole capacità ed attenzione.
È utile evidenziare ancora che
numerose previsioni, contenute
nella bozza di legge-quadro, sono già contemplate dal codice
deontologico dei consulenti del
lavoro, approvato il 20 luglio ’90,
che nella presentazione recita “il
codice … è orientato dal principio generale che la professione
svolge la propria attività nell’interesse della società …”. Il codice considera infatti, tra l’altro,
dovere professionale del consulente del lavoro la partecipazione
a corsi di qualificazione e di aggiornamento istituiti dall’Ordine
e dalle Associazioni professionali, nonché il sostegno alle iniziative di qualificazione professionale promosse dalla categoria.
➦
219
Novità assoluta sarà invece
l’abolizione del divieto di pubblicità, tutto sommato non osteggiato
in toto dalle categorie professionali. Oltremodo i professionisti in
alcuni casi sono stati penalizzati
dal divieto. È tuttavia indispensabile non riversare tout court, per il
settore professionale, le norme
che regolano la pubblicità per gli
altri prodotti e servizi; ciò infatti
rischierebbe di privilegiare solo
coloro che sono maggiormente
dotati economicamente. Ecco
quindi la necessità di individuare
precisi paletti volti a garantire una
corretta informazione pubblicitaria, che si limiti esclusivamente a
fornire maggiori informazioni ai
destinatari delle prestazioni professionali.
È altresì da accogliere con tiepido favore la parte della lettera
p) dell’art. 1 della bozza, dedicata alla disciplina delle società
professionali, ed in particolare la
fissazione di un limite del 30%
all’apporto di capitale da parte di
soci non professionisti; sarebbe
infatti auspicabile escludere l’ingresso ai soci solo di capitale.
Quest’ultimo limite conferma la
differente visione liberista fra i
Ministeri dell’industria e di grazia e giustizia. Infatti il decreto
interministeriale sulle società
professionali, di recente messo a
punto dai Ministeri di grazia e
giustizia e dell’industria, di concerto con quello della sanità, non
prevede attualmente un’analoga
limitazione.
È utile aggiungere, sempre per
quel che riguarda le società professionali, che proprio in questi
giorni sono state rese note le considerazioni del Consiglio di Stato
sul decreto interministeriale previsto dall’art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il consesso infatti
– il cui parere è sì non vincolante
220
ma certo non ignorabile –, senza
entrare nel merito del provvedimento, ha bocciato sia l’impostazione dello schema (il regolamento interministeriale previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 488), sia la possibilità di costituire società di capitali per l’esercizio delle attività
professionali.
Senza esser accusati di cavalcare la tigre – visti i nostri giudizi
da sempre manifestati – sicuramente possiamo sposare il giudizio espresso dal Consiglio di Stato. La garanzia degli utenti e
dell’intuitus personae, che è alla
base dell’attività professionale,
infatti, non può che essere garantito da società in cui tutti i soci
siano professionisti e rispondano
solidalmente ed illimitatamente
per le obbligazioni assunte.
Inoltre,un’iniezione di capitali all’interno di un settore che
tutela interessi della collettività e
non solo quelli dei soggetti che
investono capitali per ottenere
esclusivamente vantaggi individuali rischia di annacquare le attività professionali.
Precursori della riforma, consapevoli della necessità di darsi
nuove regole, sono stati i consulenti del lavoro, i quali da oltre un
anno discutono della riforma della legge professionale e la cui
commissione – istituita ad hoc
con una ampia concertazione sindacati-ordine e vertice-base – ha
nel mese di gennaio scorso approvato la bozza.
Tutto questo fervore che circonda il panorama libero-professionale conferma la necessità di
unione e di un sempre maggior
impegno di tutta la categoria per
difendere i propri interessi ed arrivare presto altresì alla riforma
della legge che disciplina la professione di consulente del lavoro.
Ciò consentirà di guardare con
fiducia l’arrivo del terzo millennio, con la prospettiva di essere fra
i protagonisti, anche in chiave
europea, senza però dimenticare
le radici professionali che caratterizzano i consulenti del lavoro e
quelle culturali delle professioni
libere del nostro Paese.
Giuseppe Buscema
UP ANCL DI REGGIO EMILIA
organizza un
INCONTRO DI STUDIO
per il giorno martedì 14 aprile 1998 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
presso la Sala riunioni dell’Ente Fiera
Via Filangeri, 15 (uscita autostrada) – REGGIO EMILIA
sul tema
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1998
(Anno di imposta 1997)
RELATORE: dr. Luciano Sorgato, dottore commercialista e pubblicista.
Il costo di partecipazione ad ogni convegno è stato contenuto in L. 100.000 per associato in
regola con il pagamento della quota associativa o suo dipendente/collaboratore.
Grazie all'accordo con l'Ordine Provinciale non verrà richiesto alcun contributo di partecipazione
ai praticanti consulenti del lavoro.
La partecipazione al convegno è subordinata all’invio della conferma (fax 0522/453765) data la
limitata disponibilità di posti.
n. 14 del 4.4.98
La qualità costante è richiesta dall’Europa
Lo studio certificato
N
ell’ambito del nostro progetto sulla certificazione
degli studi dei cdl, da questo numero cominciamo la pubblicazione, in questa rubrica, di
una serie di articoli sulla qualità,
ai sensi delle norme Uni En Iso
9000.
E questo allo scopo di dare
all’intera categoria le conoscenze
di base su tale normativa, che,
sebbene ancora di carattere volontario, non cogente, ormai è di tale
attualità in Europa, e in Italia di
conseguenza, che, intanto per il
settore produttivo, l’adeguamento ad essa diviene fattore di successo nel mercato globale, se non,
addirittura, requisito per alcuni
versi essenziale per entrarvi.
CHE COS’È LA QUALITÀ
COSA SONO LE NORME UNI EN ISO 9000
La qualità, intesa ai sensi delle
norme Uni En Iso 9000, è l’insieme
delle caratteristiche, dei requisiti,
delle peculiarità che rendono quel
determinato prodotto, o servizio,
adatto all’uso che ne viene fatto, e
per il quale viene acquistato dal
cliente. Le Uni En Iso 9000 sono le
norme internazionali che regolamentano come questa “qualità”
deve essere garantita dal fornitore
del prodotto, o servizio, alla clientela. In sostanza, il cliente, cioè
colui il quale deve acquistare un
prodotto, e specialmente un servizio, deve avere la certezza che l’insieme dei dati, degli elementi, delle
caratteristiche che lo hanno convinto, o spinto, ad acquistare quel
prodotto, o servizio, appunto, sia
uguale nel tempo, per cui non debba correre il rischio di ottenere un
prodotto, o servizio, diverso, cioè
di “qualità” diversa da quello che
aspetta, e che ha pagato, o anche
solo prenotato. Questa certezza o,
meglio, la garanzia di una qualità
costante nel tempo viene regolamentata dalle norme internazionali
Uni En Iso del gruppo 9000 (9001,
2, 3). Iso identifica la norma di
carattere internazionale, En di carattere europeo, Uni italiano. L’Uni è l’ente nazionale italiano di unificazione delle norme, con sede a
Milano. Queste norme, in una serie
di punti (articoli), indicano cosa il
fornitore del prodotto, o servizio,
debba fare al fine di offrire al cliente la garanzia che il suo prodotto, o
servizio, venga costantemente fabbricato, o reso, con le medesime
modalità, per cui esso avrà sempre
caratteristiche identiche, se non
migliori. Cioè deve garantire che il
suo “sistema” di organizzazione
sia standardizzato, controllabile e
controllato. Per fare ciò il fornitore,
essenzialmente, rende una dichiarazione con la quale indica la sua
organizzazione e le procedure delle
attività che vengono poste in essere
per conseguire gli obiettivi e i risultati prefissati. Questa dichiarazione, che è anche, in sostanza, il “libretto delle istruzioni” della sua
struttura, è il “manuale della qualità”, che, pertanto, rappresenta, in
chiaro, per iscritto, l’organizzazione, il “sistema di qualità” del fornitore. Ovviamente, quanto dichiarato nel manuale della qualità (MQ,
abbreviato) deve essere conforme
ai dettami della norma (9001, 9002
o 9003) e, soprattutto, deve essere
conforme a quanto effettivamente
viene fatto nella struttura. Si dice,
infatti, che il MQ sia la fotografia,
lo spaccato dell’azienda.
Sarebbe troppo facile, infatti,
predisporre (o copiare) un MQ ec-
n. 14 del 4.4.98
cellente, perfettamente conforme
alla norma, ma che non rispecchia
per nulla la realtà aziendale, l’attività organizzativa, il sistema della
struttura. Non rappresenterebbe
niente, anzi, addirittura, potrebbe
divenire un danno per l’azienda
stessa che, con esso, andrebbe a
dichiarare delle cose non vere, assumendosene il relativo rischio.
Perché tutto ciò abbia significato
occorre che qualcuno verifichi
queste conformità, quella, cioè, di
quanto dichiarato nel MQ alla norma, da una parte, e quella alla realtà aziendale dall’altra. Le soluzioni, a questo punto, sono tre:
1. il cliente verifica il sistema del
fornitore direttamente, con risorse proprie;
2. il cliente verifica il sistema del
fornitore servendosi di un esperto (valutatore, auditor) esterno, da solo o in team;
(ma per entrambe queste soluzioni ci potrebbero essere problemi organizzativi e di costi);
3. il fornitore, volontariamente,
fa certificare il suo sistema da
un Istituto valutatore di parte
terza (cioè, né suo – parte prima
– né del cliente – parte seconda), che ne abbia la competenza
e ne sia abilitato. Il certificato,
che viene rilasciato dall’Istituto
a positiva conclusione di accurate visite ispettive (audits), diviene così il riconoscimento ufficiale, valido per tutti, clienti o
meno, che il “sistema” adottato
dal fornitore sia conforme alla
norma ed è in grado di garantire
nel tempo la qualità dei risultati
dell’organizzazione.
Centro Studi Nazionale Ancl
221
Molto è stato fatto, molto rimane da fare
La nostra forza è nell’Ancl
1) Ci sono voluti più di dieci
anni, ma finalmente il Tar Lazio ha annullato la circolare
del Ministero del lavoro che
favoriva l’abusivismo nella
consulenza lavoro. Ora la circolare 82/86 è nulla e gli
Ispettorati del lavoro sono invitati ad attuare la legge 12/
79, secondo la corretta lettura
richiesta dalla prima circolare
65/86.
2) Pochi mesi dopo si è avuta la
clamorosa sentenza della Pretura di Napoli (25.9.97), che
ha condannato penalmente i
soci di un Ced per aver esercitato in modo abusivo la consulenza lavoro senza i requisiti di legge.
3) L’art. 13, comma 2, DL 79/
97, convertito nella legge n.
140 del 28.5.97 ha incluso i
consulenti del lavoro tra i professionisti abilitati a sottoscrivere la certificazione attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie
ammissibili, da allegare alle
domande di finanziamento di
cui alla L. 488/92.
Tre vittorie che, direttamente
o no, hanno visto l’Ancl protagonista. Bisogna dunque rafforzare l’associazione: gli obiettivi
importanti si raggiungono risvegliando la nostra coscienza di
professionisti: il nostro futuro è
222
solo nelle nostre mani.
***
È con questo spirito che rivolgiamo a tutti i colleghi l’invito di
rinnovare o aderire all’Ancl,
provvedendo al pagamento della quota associativa per l’anno
1998 (vedi pagina seguente).
Confidiamo sulla sensibilità
di tutti.
Rafforziamo la nostra Associazione aderendo presso la rispettiva Unione Provinciale.
Francesco Longobardi
➦
Un Congresso di livello assoluto
Era da tanto tempo che non si respirava un’aria così buona come
quella del Congresso Straordinario Ancl. Era l’aria dei grandi eventi, dei
grandi momenti, di quelle occasioni che passano alla storia del nostro
sindacato. Chi era presente non può che confermare questa meravigliosa sensazione provata, quella manifesta voglia di costruire e non di
distruggere; quella evidente intenzione di voler esserci e non volere
apparire. Non è mai stata una passerella, non ha mai avuto momenti
di noia: è stata una sequela di esempi di ciò che vuol dir lavorare
insieme per ottenere il meglio possibile. Come sottacere l’intelligenza
e la modestia dei tanti colleghi, pronti a discutere dei propri convincimenti o fare un passo indietro se necessario, per giungere ad una
sintesi accettata da tutti; non è poco per dei liberi professionisti per
natura poco propensi alle decisioni collegiali, abituati a prendere
decisioni in piena autonomia. Quale figura esprime individualismo più
di quella del libero professionista?
Nessuna, eppure si è potuto apprezzare il venir meno del protagonismo da parte di tutti gli intervenuti, con conseguente arricchimento
della qualità dei contributi intellettuali offerti.
Perché, se qualcuno prima avesse avuto dubbi, gli è bastato
respirare un po’ l’atmosfera del Congresso per capire che l’Ancl c’è ed
è molto forte; soprattutto quando la base sa essere intelligente e
propositiva: è questo il sindacato che vogliamo in questo periodo di
grandi trasformazioni delle libere professioni.
D’altronde, le trasformazioni statutarie danno maggiore compito ed
autonomia alle Regioni, che devono garantire la propulsione dal basso,
indispensabile per proseguire nel lavoro avviato.
La preoccupazione di molti è svanita di colpo: l’Ancl non avrà molti
mezzi, ma ha sicuramente uomini ed idee per continuare ad essere
l’asse portante della categoria.
n. 14 del 4.4.98
Rosario De Luca
ANCL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI LAVORO
sede centrale Roma
Il sottoscritto
nato a
prov.
il
residente a
via
n.
tel.
e con studio in
cap.
comune
via
n.
prov.
tel.
CHIEDE
di essere iscritto all’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, impegnandosi a pagare la quota
associativa e ad osservare lo statuto di cui ha preso conoscenza.
Dichiara di essere iscritto all’Albo Provinciale dei consulenti del lavoro
di
dal
n.
(legge 11.1.79, n. 12)
In fede
firma leggibile
data
L’iscrizione a socio è stata deliberata nella riunione del
con anzianità dal
Ancl
Unione Provinciale di
data
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il/La sottoscritto/a
, consente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili”
di cui all’articolo 22 della legge citata, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale”.
Luogo
Data
Nome
Cognome
n. 14 del 4.4.98
Firma leggibile
223
Terza edizione del campionato di calcio Ancl
Trofeo Romano Prearo
Isola di Albarella (Rovigo) – 1/3 maggio 1998
PROGRAMMA
ALBERGHI
1° maggio 1998
1 – Alloggiamenti Hotel Capo Nord (fino ad esaurimento dei posti disponibili) in camere singole/doppie/triple secondo richiesta.
Ore 10,00 – Ritrovo responsabili presso Golf Hotel per formulazione abbinamenti e sorteggi incontri di calcio.
Alloggiamenti in appartamenti/villette nelle vicinanze del Golf
Hotel.
Ore 12,30 – Pranzo.
Ore 15,00 – Incontri 1ª fase di qualificazione.
Ore 20,30 – Cena di gala con spettacolo, con la partecipazione
straordinaria di Sergio Ricci (Toni Corallo).
2 – Trattamento di pensione completa con pasti da consumarsi al
Ristorante del Golf Hotel, con orari di cui al programma di
massima (presso l’Hotel Capo Nord solo piccola colazione).
2 maggio 1998
3 – Tariffa: L. 120.000 per persona (Iva inclusa) che comprende:
Ore 8,00 – Gita in barca alle foci del Po (ovvero visita al Giardino
Botanico di Marina di Caleri).
a) pensione completa inclusa cena di gala dell’1.5.1998;
Ore 13,00 – Pranzo.
Ore 15,00 – Incontri di calcio 2ª fase di qualificazione.
c) messa a disposizione di bicicletta per persona e per intero
soggiorno;
Ore 20,30 – Cena.
d) utilizzo sala biliardo serale al circolo Golf;
b) bevande ai pasti principali (1/2 vino e 1/2 acqua);
e) sauna presso il Centro Benessere del Golf Hotel.
3 maggio 1998
Ore 9,15 – Partita finale per il 3° e 4° posto.
4 – Riduzioni:
Ore 11,15 – Partita finale per il 1° e 2° posto.
●
Ore 13,00 – Premiazioni.
Si ricorda che il regolamento è sostanzialmente conforme a quanto
previsto per il gioco del calcio.
In particolare:
●
– le squadre entrano in campo con undici giocatori (compreso il
portiere);
per bambini (nella stessa stanza dei genitori):
– fino a 4 anni sconto del 100% (gratuito);
– oltre 4 anni e fino a 10 anni sconto del 50%;
– oltre 10 anni e fino a 14 anni sconto del 30%;
cena e pranzo non usufruiti (es. giorno arrivo e partenza):
– riduzione di £ 20.000 per ogni adulto;
– riduzione proporzionale per i bambini (vedi punto 4 ).
– i giocatori devono essere consulenti del lavoro e/o loro praticanti
(regolarmente associati Ancl alla data di inizio del torneo);
Per ovvie ragioni organizzative è opportuno che le prenotazioni
siano fatte entro il 23 aprile 1998.
– possono partecipare un massimo di cinque praticanti per squadra;
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Direzione dell’Isola di
Albarella:
– gli stessi praticanti debbono risultare iscritti nell’apposito registro
con data non posteriore al 31.7.97;
– la durata degli incontri sarà stabilita sulla base del numero di squadre partecipanti.
●
●
telefoni: 0426/367811 (Golf Hotel)
0426/330139 (Hotel Capo Nord)
fax:
0426/330628
Per ulteriori informazioni, si può contattare il collega Giancarlo Micheletti: tel. 0426/632869 – fax 0426/633920.
224
n. 14 del 4.4.98
730/98 telematico Ancl
Un servizio ideato e realizzato tra colleghi professionisti
per riportare le dichiarazioni 730
nell’ambito delle categorie professionali.
I
l servizio 730 telematico
è organizzato a livello
nazionale da un gruppo
di colleghi per valorizzare il patrimonio di professionalità e garanzie offerto dalle nostre categorie professionali a tutti i lavoratori dipendenti e alle loro famiglie anche per le dichiarazioni
modello 730.
Un servizio che precorre i tempi, anticipando i vantaggi della
telematica fiscale applicata alla
gestione delle dichiarazioni dei
redditi.
Dal 1° gennaio 1999 tutte le
aziende con più di 20 dipendenti
saranno obbligate a prestare assistenza fiscale 730 ai loro lavoratori!
800 colleghi professionisti
sono già operativi!
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fiscale per professionisti) è una
società tra professionisti. È Centro raccolta nazionale 730 di Caaf
dipendenti e Caaf imprese.
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le nuove opportunità professionali che realizzano vantaggi economici e competitivi per tutti i
colleghi professionisti.
Cdl Giancarlo Broggian
Unioni Provinciali Ancl
già attive
ASCOLI PICENO
PADOVA
BERGAMO
PARMA
BOLOGNA
PAVIA
BOLZANO
PERUGIA
BRESCIA
PESARO
CHIETI
PORDENONE
COMO
RIMINI
FERRARA
SAVONA
FIRENZE
TRENTO
FORLÌ
TREVISO
GENOVA
UDINE
IMPERIA
VARESE
LIVORNO
VENEZIA
MODENA
VICENZA
Per maggiori informazioni:
Tel.: 0434/28293 – 16 linee ra.
Fax: 0434/28458
Tel.: 0337/534850
E-mail: [email protected]
La software house disponibile a favorire la conversione degli archivi
Accordo con Zucchetti
G
ià nel n. 8 del 21 febbraio
1998 abbiamo comunicato l’accordo fra l’Ancl
e la società Zucchetti di Lodi.
Precisiamo che tale convenzione è a livello nazionale ed è riservata ai soli iscritti Ancl. Come ben
sapete dopo le passate esperienze
la nostra associazione non ama
impegnarsi con società di software,
ma l’accordo in questione non è
privo di vantaggi. Oltre ad un formale impegno per la conversione
degli archivi dalle più diffuse procedure, la Zucchetti precisa che:
● il software Zucchetti è disponibile sulle più diffuse piattaforme hardware, senza bisogno di cambiare macchine;
● la procedura visionata è garantita da diverse migliaia di utenti
ed è dotata di molteplici funzionalità quali un calendario
precompilato (veramente automatizzato) e un modulo contenente moltissimi contratti collettivi nazionali di lavoro, che
●
●
●
permette di velocizzare enormemente il lavoro;
l’assistenza garantita ai colleghi è supportata da un servizio
post-vendita di oltre 150 distributori presenti su tutto il territorio nazionale;
la procedura è integrabile con:
gestione presenze, contabilizzazione dei costi del personale,
pratiche per il collocamento,
archiviazione elettronica dei
documenti e svariate altre procedure;
ultima, ma non per questo di
scarsa importanza, è la predisposizione per l’anno 2000.
Come abbiamo già detto l’accordo con Zucchetti vuole rappresentare un aiuto a quei colleghi che
volessero cambiare programmi.
Le condizioni dell’accordo sono conoscibili attraverso una telefonata all’Ancl di Roma.
Siamo a disposizione di altre
case di software che volessero offrire condizioni vantaggiose ai
colleghi.
Tutti i colleghi che volessero
essere informati dettagliatamente
sull’accordo sono pregati di rivolgersi all’Ancl centrale di Roma (tel.
06/5415742 – fax 06/5415565) e
inviare il coupon sottostante.
Inviare a Ancl Roma – Via C. Colombo, 456 – 00145 Roma
Nome
Indirizzo
cap.
Cognome
città
tel.
Già cliente Zucchetti:
prov.
fax
Sì
NO
ORGANO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
Direttore responsabile: Gabriella Perini
Registrazione: Trib. Roma n. 15175 del 16/8/1973
Vice Direttore:
Guido Tucci
Spedizione in abb. postale art. 2, c. 20/c, L. 662/96 – Filiale di Perugia
Capo redattore:
Francesco Longobardi
Segretario redazione:
Giuliana Della Bianca
Comitato di redazione:
Romana Bettoni, Silvia Bradaschia,
Maurizio Buonocore, Giuseppe Buscema,
Giovanni Cirmi, Elvira D’Alessandro,
Rosario De Luca, Maurizio Di Sante Marolli,
Giancarlo Interlandi, Giuseppe Mastrototaro,
Diana Onder, Gabriella Santolini
Direttore editoriale:
Gianni Paoli
Redazione e gestione archivio indirizzi: 06034 Foligno,
Via Campanile, 3 - Tel/Telefax (0742) 357080
N. c.c.p. ANCL Centrale: 38615001, intestato
ad Associazione Nazionale Consulenti Lavoro,
Via Cristoforo Colombo, 456 – Scala B, II piano – 00145 Roma
Tel. 06/5415742; 06/5415521; fax 06/5415565
Taxe perçue - Tassa pagata (Foligno)
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