ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO ARTICOLI Federconsulenti è una realtà (De Lorenzis) seconda di copertina Prorogato il condono Enpacl (Innocenti) a pag. 213 Il peso dei grandi numeri (Buonocore/protocollo cfl) a pag. 215 Il nuovo professionista nella bozza di ddl (Buscema) a pag. 219 Lo studio certificato Uni En Iso 9000 (Centro Studi Ancl) a pag. 221 La nostra forza è nell’Ancl (Longobardi e De Luca) a pag. 222 Trofeo Romano Prearo (Terzo campionato di calcio Ancl) a pag. 224 La previdenza complementare dei cdl Cirmi a pag. 209, “Generali” a pag. 210, scheda informativa a pag. 212 ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI SETTIMANALE – ANNO XXXIX N. 14 DEL 4 APRILE 1998 Federconsulenti è una realtà l Congresso di categoria è argomento di estrema importanza e, come tale, non merita di essere liquidato con un’analisi a mio avviso parziale come quella pubblicata dall’Ucla sul numero 5 della loro rivista. Non ho intenzione di difendere l’organizzazione del 2° Congresso o il Consiglio Nazionale dell’Ordine, che oltretutto non hanno bisogno di essere difesi da me; mi limiterò ad alcune osservazioni prima di affrontare il tema Federconsulenti, che mi coinvolge in maniera molto più diretta. Prima di tutto non possiamo dimenticare i dati: I 1° CONGRESSO: ● spesa complessiva sostenuta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine L. 1.050.000.000 circa; ● partecipanti n. 400 circa; 2° CONGRESSO: ● spesa complessiva sostenuta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine L. 580.000.000 circa; ● partecipanti n. 1.000 circa. Questo primo dato evidenzia come la preoccupazione fondamentale di chi ha organizzato il 2° Congresso (a proposito, non c’era anche l’Ucla?) sia stata quella di raggiungere una massiccia presenza dei colleghi. Secondo aspetto: quando si imposta un congresso si deve compiere necessariamente una scelta di fondo: visibilità esterna, e quindi temi di presa sulla pubblica opinione e spazio agli “esterni” in modo da attivare l’interesse dei media, oppure dibattito interno (mancato pur avendo dato spazio per interventi) e quindi temi di interesse più specificatamente professionali e largo spazio ai colleghi? Nel caso del 2° Congresso si è scelta la prima strada, considerata la scarsa presenza della categoria sui media e le frequenti occasioni di dibattito interno. Il risultato della visibilità sui media è ampiamente dimostrato dalla corposa rassegna stampa. Si può non essere d’accordo sulla scelta di fondo ma non limitarsi a criticare il particolare, conseguenza di tale scelta. In terzo luogo non credo si possa imputare come colpa l’assenza di alcuni invitati per la coincidenza delle elezioni amministrative in tutta Italia, con presenza dei politici in loco e conseguente chiusura del Parlamento. Accreditarsi come forza sociale è un processo né breve né semplice e non credo che le attuali “parti sociali” siano particolarmente ansiose di averci fra loro. Trovo inoltre assurda l’accusa di impostazione “dall’alto” perché non credo che una così complessa organizzazione si possa realizzare in soli 6/8 mesi, con impostazione “dal basso”. Fatte queste doverose premesse condivido alcuni aspetti dell’analisi, in particolare la necessità di impostare il prossimo congresso sul confronto fra le parti sociali; il coinvolgimento delle stesse, mancato in questa occasione, andrà pazientemente costruito nel periodo che ci separa dal prossimo congresso, il 3°. Riguardo alla Federconsulenti mi spiace sicuramente che qualcuno la definisca solo una “idea”. La Federconsulenti è una realtà, nata da un “gentleman agreement” fra colleghi che hanno voluto privilegiare la sostanza più che la forma. La Federconsulenti ha presentato una lista alle elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine, ha prodotto azioni di protesta e comunicati ufficiali. Il suo Statuto, scaturito da una bozza proposta dall’Ancl, è stato poi modificato in accoglimento delle osservazioni avanzate dai colleghi Ugliano e Lucani della Fenasicl, che hanno tra l’altro proposto la modifica del nome dall’originario Federconsul all’attuale Federconsulenti. Ci venne detto che quello Statuto era stato approvato dagli altri sindacati e comunque l’Ancl lo approvò nella riunione del suo Consiglio Nazionale del 12 aprile 1996. Non solo, ma quando ho proposto di organizzare come Federconsulenti la manifestazione del 16.10.97, ho raccolto adesioni delle altre componenti; allo stesso modo, quando ho proposto di organizzare uno stand Federconsulenti al 2° Congresso di categoria non ho ricevuto sdegnosi rifiuti, ma solo consensi. Quando mi sono offerto di inserire nel mio intervento di saluto le eventuali osservazioni altrui ho ricevuto la risposta che avete letto. Certo la Federconsulenti, confederazione sindacale, doveva essere il primo indispensabile passo verso la riunificazione. Certo la riunificazione porterà ad eliminare sigle e presidenze. È questo il problema? Per me personalmente non lo è e non lo è mai stato. Per l’Ancl neppure, come ha dimostrato il suo ultimo Congresso, che ha voluto si perseguisse l’unità sindacale, e il suo Consiglio Nazionale, che ha approvato lo Statuto Federconsulenti. Vogliamo ricominciare da capo? Per me va bene, ma non mi si venga a dire che Federconsulenti è solo una idea perché Federconsulenti è una realtà, che forse non si vuole accettare. Roberto De Lorenzis Avanza il progetto con la collaborazione delle “Generali” La previdenza complementare D a tutta Italia abbiamo ricevuto richieste di adesione all’eventuale Fondo di previdenza complementare dei consulenti del lavoro. Da tutta Italia abbiamo ricevuto da parte di colleghi richieste di informazioni e chiarimenti. Alcuni colleghi (Gabriele di Teramo, Albani di Roma, Brozzini di Viterbo ed altri) volevano “materiale illustrativo del Fondo”; altri invece (Toselli di Rieti; Sitzia di Treviso; Balzoni di Reggio Emilia ed altri ancora) chiedevano se conveniva iscriversi al Fondo, quali erano i vantaggi fiscali, etc. etc. Abbiamo ritenuto opportuno che a tutti questi colleghi dovessero rispondere degli esperti della materia. Abbiamo così chiesto alle Generali Assicurazioni Spa di mettere a disposizione alcuni dei suoi esperti per rispondere alle domande dei colleghi. Le Generali Assicurazioni hanno predisposto un elaborato, che riportiamo nella pagina seguente, il quale, non volendo avere la pretesa di essere esaustivo, cerca di rispondere alle domande più comuni quali: che cosa è un fondo per la pensione complementare? chi lo gestisce? chi lo può costituire? come funziona? quali vantaggi previden- ziali? quali vantaggi fiscali? Riteniamo che l’elaborato predisposto dai tecnici delle “Generali” non risponda a tutti i quesiti posti dai colleghi, ma siamo sicuri che dopo averlo letto tutti i colleghi sapranno qualcosa in più sui fondi pensione complementare. Nel frattempo le organizzazioni sindacali (Ancl – Fenasicl – Sirclav – Ucla), l’Ente di previdenza e il Consiglio Nazionale dell’Ordine si sono incontrati più volte e si sono trovati tutti d’accordo sulla necessità o sull’opportunità di costituire un fondo di previdenza complementare dei consulenti del lavoro. Si sono inoltre trovati d’accordo sul modo di procedere verso la pensione complementare ed hanno individuato tre fasi operative. La prima fase, detta “istitutiva”, consiste nel recarsi da un notaio e dichiarare il proprio impegno a promuovere la costituzione di un fondo di previdenza complementare. La seconda fase, detta “costitutiva”, consiste nell’andare davanti ad un notaio e costituire, mediante atto notarile, il fondo di previdenza vero e proprio, cioè con statuto e quant’altro previsto dalla legge. La terza fase, “autorizzazione n. 14 del 4.4.98 e funzionamento”, consiste nella raccolta delle adesioni mediante invio ai sottoscrittori del modulo di adesione, contenente tutte le informazioni previste dai decreti legislativi e successive variazioni e circolari illustrative; consiste inoltre nella elezione dei delegati da inviare all’assemblea e nel ricevere da parte del Ministero competente le prescritte autorizzazioni. Prima di realizzare quanto sopra descritto, riteniamo opportuno avere il polso della situazione. È per questo motivo che pubblichiamo ancora una volta un fac-simile di scheda di adesione (vedi a pag. 212) con preghiera a tutti i colleghi, che hanno intenzione di aderire al Fondo e che non l’avessero ancora fatto, di compilarla e spedircela nel più breve tempo possibile. Questo ci permetterà innanzitutto di poter stimare con una certa precisione come gestire il Fondo e poi di inviare il modulo di adesione vero e proprio direttamente ai colleghi interessati. Anche le cose più difficili sono realizzabili, basta crederci e lavorare con coscienza. Giovanni Cirmi COMPONENTE GEN ➦ 209 La previdenza complementare per i liberi professionisti Perché la previdenza complementare Come promuovere la previdenza complementare? Le nuove disposizioni normative in materia previdenziale – D.Lgs 124/93 e successive modifiche – affidano alla previdenza complementare il compito di creare una continuità reddituale nel passaggio tra la fase lavorativa e quella di pensionamento, in una situazione di progressivo ridimensionamento delle prestazioni offerte dalla previdenza pubblica. I destinatari della previdenza complementare La previdenza complementare si rivolge a tutti i lavoratori che vogliono costituirsi una fonte di reddito aggiuntiva all’età di quiescenza per integrare le prestazioni erogate dal sistema previdenziale di base. Chi promuove la previdenza complementare? I lavoratori possono fare riferimento in primo luogo alle proprie rappresentanze associative. Le normative in materia assegnano infatti a: Sindacati, Associazioni di categoria e Federazioni la responsabilità di decidere i contenuti della forma di previdenza complementare allo scopo di tutelare al meglio gli interessi dei lavoratori. In mancanza, il singolo lavoratore può decidere di agire individualmente. 210 Sono gli accordi (fonti istitutive) stipulati dai rappresentanti dei lavoratori che stabiliscono le linee guida da seguire nella costruzione di una forma di previdenza integrativa: definiscono il regime delle prestazioni (contribuzione o prestazione definita), le modalità di partecipazione dei lavoratori e di accesso alle prestazioni stesse, i livelli di contribuzione alla previdenza complementare. L’adesione alla previdenza complementare è volontaria. Come attuare la previdenza complementare I fondi pensione sono lo strumento di attuazione della previdenza complementare ed operano in base a quanto stabilito dalle fonti istitutive. I fondi pensione si fanno carico di raccogliere le contribuzioni di ciascun aderente e provvedono alla loro massima valorizzazione ricercando le più opportune forme di investimento. L’obiettivo del fondo pensione consiste nel costruire una prestazione ottimale all’insorgere del bisogno previdenziale dell’aderente. La gestione degli investimenti di un fondo pensione Le contribuzioni raccolte da un fondo pensione, a differenza di quanto avviene per il sistema pre- n. 14 del 4.4.98 videnziale di base, sono investite in attività mantenendo distinte le posizioni di ciascun aderente secondo il principio della capitalizzazione individuale: ad ogni aderente corrisponde una “posizione” individuale nella quale confluiscono solo i propri contributi ed i rendimenti realizzati dagli investimenti di quella contribuzione. La prestazione che deriva a scadenza risponde pertanto ad un criterio di corrispettività fra contributi e prestazioni, ovvero la prestazione finale ottenuta dipenderà esclusivamente dall’ammontare finale della propria “posizione”. La gestione finanziaria delle risorse di un fondo pensione è obbligatoriamente affidata dalla legge a gestori specializzati: compagnie di assicurazione, banche, SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento. La gestione del fondo pensione Costituire e gestire un fondo pensione è un’attività complessa e richiede competenze specifiche in più ambiti. L’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti e, in particolare, la gestione patrimoniale e amministrativa del fondo necessitano infatti della massima professionalità. Un fondo pensione presuppone l’adempimento di una serie di funzioni, quali ad esempio la raccolta delle adesioni, l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali, la gestione delle posizioni contributive e delle liquidazioni ➦ delle prestazioni, l’emissione di specifici materiali informativi, l’elaborazione, il trasferimento e lo scambio di dati e informazioni tra le parti coinvolte, il recepimento di nuove normative. Tale attività necessita di una struttura permanente, caratterizzata da risorse umane qualificate e da tecnologie hardware e software adeguate. La legge consente alle fonti istitutive due possibilità: costituire un fondo pensione chiuso, specifico e destinato esclusivamente ai lavoratori della categoria rappresentata, oppure aderire ad un fondo pensione aperto, costituito dai gestori autorizzati e destinato alla totalità dei lavoratori. Il fondo pensione chiuso In caso di decisione di costituire un fondo chiuso, la fonte istitutiva deve farsi carico delle problematiche connesse alle attività sopra menzionate. Ai responsabili del fondo pensione è richiesto in primo luogo di individuare il gestore del proprio patrimonio. Per questo motivo, viene richiesta competenza in materia, sia per agire nel migliore dei modi al momento della scelta del gestore, con il quale devono essere decise strategie e metodologie di investimento, sia perché deve comunque agire da interfaccia con i propri aderenti. Per quanto riguarda la gestione amministrativa, a differenza di quella patrimoniale, il fondo può invece provvedere direttamente in proprio. Questa scelta si rende opportuna soprattutto in caso di collettività numerose, tali da giustificare l’impiego e i costi delle risorse umane e tecnologiche necessarie. Tuttavia, la complessità gestionale, e i costi connessi, possono essere apprezzabilmente ridotti mediante il ricorso a gestori esterni, già attrezzati allo scopo e in grado di fornire servizi di elevata qualità con il beneficio di economie di scala. In questo modo, la possibilità di costituire un proprio fondo si estende anche a collettività numericamente più limitate. La contribuzione e la fiscalità Le normative in materia assegnano alle fonti istitutive il compito di decidere l’entità dei contributi stessi annui a carico dei singoli aderenti. Tale scelta è condizionata dal trattamento fiscale riservato alla previdenza complementare, che risulta di particolare favore se vengono rispettati i limiti (fiscali e non civilistici) prestabiliti ed indicati dalla legge. Il contributo è infatti deducibile fino al 6% del reddito dichiarato ai fini Irpef nell’anno precedente, con un massimo di L. 5 milioni. È in ogni caso possibile versare al fondo contribuzioni superiori in base a decisioni individuali. Contribuzione definita o prestazione definita? Il principale regime di contribuzione previsto dalle normative vigenti, a “contributo definito”, non consente di conoscere preventivamente l’entità della prestazione finale: questa dipende direttamente dall’entità dei contributi versati e dai risultati del loro investimento. Ai lavoratori autonomi è riservato inoltre il regime di “presta- n. 14 del 4.4.98 zione definita”: in questo caso, l’entità della prestazione previdenziale è determinata a priori e la contribuzione periodica a carico del singolo lavoratore viene stabilita periodicamente, sempre e comunque in funzione dei risultati ottenuti dalla gestione finanziaria, per raggiungere a scadenza la prestazione pensionistica prefissata. Il compito di determinare quale regime adottare spetta alle fonti istitutive. Le prestazioni La prestazione previdenziale principale prevista dal fondo pensione assume la forma di una rendita vitalizia a favore dell’aderente, e può essere percepita solo all’età di quiescenza o al raggiungimento di una prefissata anzianità contributiva. Su richiesta del singolo al momento del pensionamento, e a prescindere dal regime adottato, la prestazione può essere erogata sotto forma di capitale immediatamente esigibile fino ad un massimo del 50% del montante accumulato, purché la fonte istitutiva lo preveda. A completamento del piano previdenziale integrativo, la fonte istitutiva può prevedere la possibilità per il singolo di estendere la propria posizione previdenziale ad eventi diversi dal pensionamento, quali premorienza e invalidità permanente. Tali ulteriori coperture assicurano così, in caso di accadimento dei citati eventi, l’erogazione di una rendita o di un capitale a favore dei familiari dell’aderente. La rendita vitalizia erogata dal fondo pensione è imponibile ai fini Irpef per l’87,5 per cento ➦ 211 del suo ammontare. I GESTORI AUTORIZZATI Il ruolo delle compagnie di assicurazione Gestione in proprio Alle compagnie di assicurazione viene riconosciuto un ruolo di primo piano tra tutti i soggetti autorizzati ad operare in materia di previdenza complementare. Da sempre, infatti, la gestione del risparmio a fini previdenziali è attività tipica del settore assicurativo (vedi schema riguardante i gestori autorizzati). L’esperienza e le competenze acquisite in materia hanno consentito alle imprese assicuratrici di ottenere l’autorizzazione ad offrire la gestione patrimoniale con garanzia (tipicamente viene prevista la restituzione del capitale versato con l’aggiunta di un tasso di interesse minimo), per una completa tutela delle prestazioni previdenziali future dei lavoratori. Oltre all’attività di gestione patrimoniale, la legge assegna alle compagnie di assicurazione l’esclusività della gestione delle attività in cui elementi di natura finanziaria si accompagnano con elementi di rischio demografico. È il caso della gestione patrimoniale dei fondi pensione a prestazione definita, nonché dell’erogazione delle rendite, a scadenza o in caso di premorienza ed invalidità: per tutte queste attività il fondo pensione dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad un gestore assicurativo. Per la citata possibilità di operare in tutti gli ambiti gestionali dei fondi pensione, anche con l’offerta di prestazioni esclusive, le compagnie di assicurazione assumono pertanto, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, la veste di “gestori globali”. 212 SIM Banche Compagnie di assicurazione Società di gestione F.C.I. Gestione finanziaria X X X X Garanzia restituzione capitale X X X X Prestazione definita Erogazione rendite X Coperture accessorie X X SCHEDA INFORMATIVA Il sottoscritto consulente del lavoro nato a ( ) ( ) il residente in in via n. tel. fax iscritto al n. dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di C.F. sarebbe interessato a sottoscrivere una quota del prospettato fondo pensioni dei consulenti del lavoro per: L. 1.000.000 annue L. 4.000.000 annue L. 2.000.000 annue L. 5.000.000 annue L. 3.000.000 annue L. 6.000.000 annue Resta perciò in attesa del materiale illustrativo del fondo, riservandosi o meno la sottoscrizione. Firma (da inviare all’Ancl di Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, scala B, II piano – fax 06/5415565) n. 14 del 4.4.98 Il Presidente dell’Ente, Giuseppe Innocenti, riepiloga i problemi Prorogato il condono Enpacl I l Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in data 17 luglio 1997, ha votato la deliberazione n. 117 con la quale sono state fissate le modalità del condono per inadempienze contributive adottato dal nostro Ente di previdenza e questo nel rispetto dei poteri deliberativi attribuiti dall’art. 4, comma 6 bis, della legge 28.5.97, n. 140, di conversione del DL 28.3.97, n. 79. Al termine dell’iter previsto dalle normative vigenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro ha emesso il decreto 9 ottobre 1997 (GU n. 258 del 5.11.1997) che ha dato via libera a tutta la procedura che prevede la regolare scadenza entro il 29 aprile 1998. Sono numerose le richieste che affluiscono giornalmente all’Ente da parte di colleghi che richiedono informazioni circa la propria posizione contributiva ai fini della completa regolarizzazione della stessa. È da sottolineare come il lavoro di accertamento delle posizioni contributive non è sempre agevole ed è spesso rallentato dalla obiettiva difficoltà di acquisire, dai concessionari alla riscossione, notizie in merito alle situazioni di inesigibilità della cui esistenza, oltretutto, spesso vi e obiettiva incertezza. Ci si è quindi resi conto della necessità di supportare i colleghi nella fase di valutazione della og- gettiva situazione previdenziale e questo può essere più facilmente attuato con una stretta collaborazione con gli organismi provinciali istituzionali e/o sindacali presenti sul territorio. In occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 1998 si è pertanto deliberato di prorogare i termini del condono al prossimo 31 luglio per meglio pianificare tutta una serie di interventi tesa ad informare, aggiornare e consigliare gli iscritti attraverso momenti assembleari di approfondimento della tematica contributiva ma anche cogliendo l’occasione per affrontare, in accordo con l’Ordine e i Sindacati, altre importanti tematiche di categoria. Non bisogna infatti dimenticare la riscossione unificata, i nuovi adempimenti previdenziali e fiscali e l’avvio, oramai prossimo, della previdenza complementare di categoria. Sono occasioni di incontro che possono, per la loro importanza e per l’interesse che rivestono, garantire la numerosa partecipazione dei colleghi ai convegni provinciali o interprovinciali che verranno programmati e quindi attivare un circolo virtuoso che contribuisca alla soluzione e/o alla impostazione di più problemi e quindi meno dispersivo. In questi giorni un argomento in particolare ha interessato non solo i consulenti del lavoro ma tutti i liberi professionisti e mi riferisco alla proposta elaborata n. 14 del 4.4.98 dalla Commissione Mirone in merito alla nuova disciplina delle libere professioni. L’argomento tocca da vicino gli Enti privatizzati e ritengo opportuno richiamare l’attenzione dei colleghi sulle novità interessanti l’obbligatorietà del contributo alla Cassa di previdenza e la nuova disciplina delle società di professionisti. Non dobbiamo dimenticare che i contributi degli iscritti costituiscono, in massima parte, il finanziamento dei nostri Enti privatizzati e i dati di cui disponiamo non sono certamente entusiasmanti e le tabelle riportate nella pagina seguente sono quanto mai l’immagine di una reale necessità di controllo dei contribuenti e quindi di una maggiore determinazione nella lotta all’evasione e all’elusione. Ecco perché una “buona” gestione del progetto condono è propedeutica ad una vera revisione del rapporto iscritto/Ente di previdenza e può rappresentare la svolta significativa da una realtà di sopportazione dell’obbligo ad una di coinvolgimento nella gestione dell’obbligo stesso e della comune ricerca di nuove forme di previdenza che possano completare quella obbligatoria ed assieme fare crescere la coscienza di una corretta contribuzione. Approfitto volentieri della disponibilità data dal nostro sindacato di potere dialogare con tutti ➦ 213 i consulenti del lavoro che riceveranno questo numero straordinario e vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti quelli che con molta coerenza hanno fatto il loro dovere ma pure invitare quelli, e sfortunatamente non sono pochi, che hanno dimenticato i loro obblighi previdenziali e che hanno imboccato strade non certamente di correttezza e trasparenza, a fare altrettanto. Il proliferare di società di servizi sta minando la solidarietà tra colleghi e il nostro sistema previdenziale; quindi, su questo campo, una presa di posizione unitaria della categoria deve imprimere una importante svolta che po- trà essere ancora meglio valutata e gestita dopo la definitiva regolamentazione delle società fra professionisti che mi auguro rimangano solo tra professionisti e non superino i livelli percentuali di intollerabilità nella partecipazione di non professionisti (non dimenticando la eccessiva quota del 30% indicata dalla proposta Mirone). I prossimi mesi ci vedranno impegnati su più fronti e in particolare su quello professionale tante e importanti sono le novità ma non dobbiamo distogliere la nostra attenzione dai problemi di categoria ben consci che solo l’unità di intenti, la chiarezza e la trasparenza dei traguardi possono, se non favorire, almeno consentire la gestione dei cambiamenti e il raggiungimento di risultati professionali soddisfacenti. Arrivederci alle prossime occasioni di incontro e di dibattito con l’impegno di mantenere viva e vivace la nostra categoria la cui capacità di esprimersi, a tutti i livelli, è spesso invidiata e additata come modello di riferimento. Ancora grazie della collaborazione che riceviamo e che certamente non ci sarà fatta mancare. Con stima e cordialità Giuseppe Innocenti PRESIDENTE ENPACL Statistiche volume affari medio annuo 1996 in Italia per volume d’affari e sesso Raggruppamento Italia Volume affari da da da da da da da da da da 0 1 a 20.000.000 20.000.001 a 50.000.000 50.000.001 a 100.000.000 100.000.001 a 150.000.000 150.000.001 a 200.000.000 200.000.001 a 300.000.000 300.000.001 a 400.000.000 400.000.001 a 500.000.000 500.000.001 a 750.000.000 750.000.001 a 1.000.000.000 oltre 1.000.000.000 Italia Maschi Media Vol. Affari Femmine Media Vol. Affari Tot. M/F Media Vol. Affari 1.206 1.101 1.713 1.831 1.066 698 760 442 246 238 86 59 9.446 0 10.827.825 34.581.263 72.178.509 123.959.506 173.684.026 244.104.701 345.116.855 446.414.350 594.415.126 863.011.628 1.268.437.288 724 761 1.167 999 536 301 348 153 85 58 11 8 5.151 0 10.460.039 34.311.654 72.167.983 122.966.590 172.567.940 243.541.236 339.977.451 444.695.882 609.694.828 827.959.091 1.161.725.000 1.930 1.862 2.880 2.830 1.602 999 1.108 595 331 296 97 67 14.597 0 10.677.511 34.472.015 72.174.793 123.627.295 173.347.748 243.927.728 343.795.294 445.973.051 597.409.122 859.036.598 1.255.695.522 Statistiche volume affari medio annuo 1996 in Italia per volume d’affari, età e sesso Raggruppamento Italia Età da da da da da da da da Fino a 26 a 31 a 36 a 41 a 46 a 51 a 56 a 61 a oltre 25 30 35 40 45 50 55 60 65 65 anni anni anni anni anni anni anni anni anni anni Italia 214 Maschi Media Vol. Affari Femmine Media Vol. Affari Tot. M/F Media Vol. Affari 7 293 864 903 1.207 1.598 1.476 1.392 759 947 9.446 41.878.571 42.890.958 62.998.032 92.730.842 127.722.867 143.466.729 152.365.589 141.626.032 151.409.133 130.617.383 9 339 867 802 938 799 550 396 216 235 5.151 6.683.333 31.222.875 50.384.141 70.874.031 98.598.827 107.807.134 124.594.991 138.014.646 103.598.380 131.624.362 16 632 1.731 1.705 2.145 2.397 2.026 1.788 975 1.182 14.597 22.081.250 36.632.286 58.680.156 82.449.808 114.967.040 131.580.198 144.826.681 140.826.195 140.817.212 130.817.586 n. 14 del 4.4.98 Integrato il ccnl in tema di cfl Il peso dei grandi numeri I l 12 febbraio, alla presenza del Ministro del lavoro, Tiziano Treu, la ConsilpConfprofessioni, in rappresentanza dei sindacati dei liberi professionisti, ha sottoscritto il protocollo aggiuntivo al ccnl degli studi professionali, ratificato in Roma in data 26.6.97 alla presenza del sottosegretario di Stato, Federica Rossi Gasparrini. Questa attività, svolta in seno all’osservatorio previsto dall’art. 3 del ccnl, è il primo risultato concreto che deriva dalle relazioni sindacali a livello nazionale. La scelta dei contratti di formazione non è casuale, poiché rappresenta un momento politico importante delle libere professioni, per le seguenti motivazioni: – la materia della formazione è rientrata nella naturale sede contrattuale, poiché al varo della legge n. 451/94 il legislatore trovò più agevole dialogare con gli Ordini professionali, per mancanza di visibilità della Consilp. Oggi, con questo atto politico, i sindacati dei liberi professionisti si sono riappropriati, unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di una parte contrattuale che era stata loro sottratta; – lo strumento adottato consentirà di sviluppare programmi formativi, da svolgere anche tramite i fondi comunitari a ciò destinati; – le Commissioni regionali per l’impiego potranno deliberare sull’inserimento mirato di soggetti portatori di handicap, avendo recepito l’art. 15 della legge n. 196/97; – è stato il primo passo per la riunificazione in un’unica confederazione con Confedertecnica. Come si può ben comprendere le motivazioni sono forti e anticipatrici di altri cambiamenti che avverranno nel medio periodo; il prossimo passo sarà quello della riscossione dei contributi di assistenza contrattuale (Co.as.co professionisti), che sono di vitale importanza per la stabilizzazione dei rapporti, attraverso riunioni cadenzate con la controparte sindacale e, per le quote che resteranno di competenza Consilp, prodromici all’attività che la Confprofessioni dovrà affrontare a difesa delle libere professioni. Anche le libere professioni hanno compreso che solo attraverso una forte rappresentanza sindacale unitaria si possono ottenere risultati in linea con le aspettative dei singoli; è, in buona sostanza, la vecchia logica dei grandi numeri che ha mantenuto intatto lo smalto del potere contrattuale a dispetto dell’evoluzione dei tempi. Maurizio Buonocore Protocollo aggiuntivo al ccnl “Studi professionali” Consilp-Confprofessioni del 19.12.96 e Confedertecnica del 14.5.96, in tema di contratti di formazione e lavoro Il giorno 12 febbraio 1998 in Roma nella sede del Ministro del lavoro Tiziano Treu, che assiste alla sottoscrizione TRA la Consilp-Confprofessioni rappresentata da: Gaetano Stella Presidente Virgilio Baresi Vice-Presidente Giovanni Pocaterra Segretario Maurizio Buonocore Tesoriere la Confedertecnica rappresentata da: Andrea Maniscalco Presidente Enrico Sermonti Segretario E – la Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi Filcams Cgil rap- presentata da Piero Marconi, – la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo Fisascat Cisl rappresentata da Mario Marchetti, – la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi Uiltucs Uil rappresentata da Paolo Poma SI È DEFINITO il presente protocollo che sulla base dell’impegno richiamato all’articolo 10 del Titolo V – prima parte – del ccnl annulla e sostituisce i rispettivi punti B) e C), “Contratti di formazione e lavoro”, dello stesso articolo 10. Al riguardo le parti, considerato il valore nazionale della intesa raggiunta dichiarano il n. 14 del 4.4.98 comune giudizio sull’opportunità che la stessa venga sottoposta a verifica del Ministero del lavoro. B) C) – Contratti di formazione e lavoro Le parti: – viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione e lavoro introdotte dall’art. 15 della legge 24.6.97, n. 196; – tenuto conto delle opportunità di utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione e lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l’apprendistato al fine di promuovere la formazione e l’occupazione del comparto; ➦ 215 – nell’ottica di continuare a favorire l’inserimento di giovani negli studi professionali; CONCORDANO QUANTO SEGUE a) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro. b) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al V livello della classificazione del personale di cui all’art. 15 del Titolo II – seconda parte – del ccnl. Si considerano conformi alla presente regolamentazione: 1. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento finale dei livelli I e II, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata; 2. i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro, finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento finale dei livelli III super, III e IV super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata; 3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l’inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento finale di tutti i livelli ad esclusione del V, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata. c) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi. Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, la durata dei cfl può essere prorogata per i casi di interruzione del contratto, dovute ad assenze conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare e periodo di aspettativa. d) Gli inquadramenti di ingresso all’atto dell’assunzione ed al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalle seguenti tabelle (vd. box in questa pagina). È consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno. e) Fermi restando i termini sopraindicati, la comunicazione ai lavoratori interessati della trasformazione o meno del contratto 216 di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro. Il datore di lavoro, alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, rilascerà un attestato sulla esperienza svolta ed i risultati conseguiti. f) Il programma di formazione, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare: 1) il profilo professionale cui tende il progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati; 2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale; 3) livello iniziale di inquadramento; 4) livello finale di inquadramento; 5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato; 6) ore di formazione teorica e tecnicopratica; 7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell’allegato “dovrà svilupparsi l’iter formativo”; 8) dipendenti in forza per livello; 9) dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica; 10) dichiarazione di rispetto dei princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10.4.91, n. 125 (parità uomo-donna); 11) l’indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica, anche organizzata, ove possibile, dall’Osservatorio nazionale del settore o internamente alla struttura lavorativa; 12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai cfl in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 16, c. 11, della L. 451/94. g) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere: 1. se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale; 2. livello iniziale di inquadramento; 3. livello finale di inquadramento; 4. durata del contratto e relativa decorrenza; 5. periodo di prova nei termini previsti dall’articolo 18 del ccnl; 6. ore di formazione teorica e tecnicopratica. Copia del programma formativo sarà consegnata dallo studio al lavoratore interessato. h) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l’arco di 24 mesi, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata minima complessiva di: ● 130 ore per l’acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli I e II. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo: – 50 ore per la parte teorica; – le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica. La formazione teorica predetta dovrà concernere: – legislazione del settore di appartenenza; ➥ CCNL CONSILP-CONFPROFESSIONI Qualifica contrattuale finale Livello iniziale II III IV super IV V I II III IV super IV Livello finale I II III IV super IV dopo 24 mesi dopo 24 mesi dopo 24 mesi dopo 24 mesi dopo 12 mesi CCNL CONFEDERTECNICA Qualifica contrattuale finale I II III super III IV super IV n. 14 del 4.4.98 Livello iniziale II III III IV super IV V Livello finale I II III super III IV super IV dopo 24 mesi dopo 24 mesi dopo 24 mesi dopo 24 mesi dopo 24 mesi dopo 12 mesi – legislazione del lavoro; – prevenzione antinfortunistica – la sicurezza sui luoghi di lavoro; – organizzazione del lavoro ed aziendale. ● 80 ore per l’acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli III super, III e IV super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo: – 20 ore per la parte teorica; – le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica. ● 20 ore per l’inserimento professionale a tutti i livelli escluso il V livello che concernerà tutte le indicazioni teoricopratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e alla prevenzione infortunistica. Qualora all’interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti, dedicato alla formazione, pari al corrispettivo monte ore teorico di cui sopra, per partecipare a programmi esterni di formazione anche organizzati, ove possibile, dall’Osservatorio nazionale così come previsto dal ccnl. I presenti punti B) e C) e gli allegati verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro per i successivi eventuali procedimenti amministrativi. Il titolare di studio, entro 15 giorni dalla data di attivazione del cfl, è tenuto a darne comunicazione all’Osservatorio nazionale anche ricorrendo alla modulistica di cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4. Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero ulteriori cambiamenti nelle nome di legge che regolano la materia. Le parti infine concordano che in occasione della stampa del prossimo testo contrattuale sia riportato il contenuto del presente protocollo. Metodologie e programma formativo Metodologie e programma formativo Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati. Le metodologie di formazione sono di due tipi: A) lezioni teoriche che riguardano l’area giuridica ed organizzativa; B) addestramento sul lavoro che riguarda l’area tecnico-amministrativa pratica. Obiettivo del primo modulo è l’apprendimento della legislazione che regola l’attività dello specifico settore professionale, del rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell’attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni. Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l’acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l’affiancamento sul lavoro sotto la guida del datore di lavoro o di persona da lui delegata appartenente alla struttura lavorativa, e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni. Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati. Le metodologie di formazione sono di due tipi: Area giuridica e organizzativa – – – – Princìpi fondamentali. Legislazione del lavoro. Contratto di lavoro. Attività di organizzazione della struttura lavorativa. – Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai princìpi riferiti ai rapporti interpersonali. – Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro. – Legislazione dello specifico settore professionale. Area tecnico-amministrativa pratica – La formazione avrà lo scopo preciso di istruire il lavoratore su nozioni generali e sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale. ALLEGATO 2 ALLEGATO 1 PROGRAMMA FORMATIVO per il raggiungimento del I e II livello Aree didattiche Ore di formazione – Legislazione del lavoro. – Contratto di lavoro. – Attività di organizzazione della struttura lavorativa. – Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai princìpi riguardanti i rapporti interpersonali. – Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro. Area tecnico-amministrativa pratica La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su: – nozioni generali sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale. ALLEGATO 3 PROGRAMMA PER CFL DI INSERIMENTO PROFESSIONALE PER TUTTI I LIVELLI ESCLUSO IL V LIVELLO PROGRAMMA FORMATIVO Ore di formazione: 20 L’adeguamento delle capacità professionali necessarie all’inserimento nel contesto della struttura lavorativa sarà impartito dal datore di lavoro o da persona da lui delegata appartenente alla stessa e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica. Aree didattiche Ore di formazione ore 50 Area giuridica ed organizzativa ore 20 Area tecnico-amministrativa pratica ore 80 Area tecnico-amministrativa pratica ore 60 Totale ore 80 ore 130 Area giuridica e organizzativa per il raggiungimento finale dei livelli III super, III e IV super Area giuridica ed organizzativa Totale a) lezioni teoriche che riguardano l’area giuridica ed organizzativa; b) addestramento sul lavoro che riguarda l’area tecnico-amministrativa pratica. Obiettivo del primo modulo è soprattutto l’apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano le procedure amministrative relative alle mansioni assegnate da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell’unità operativa. Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l’acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l’inserimento graduale nella posizione lavorativa e l’affiancamento sul lavoro a personale già qualificato. n. 14 del 4.4.98 ➥ 217 ALLEGATO 4 Fac-simile (da riprodurre su carta intestata dello studio) Spett.le UFFICIO PROVINCIALE LAVORO E M.O. VIA e, p.c. CAP CONSILP-CONFPROFESSIONI – OSSERVATORIO NAZIONALE CONFEDERTECNICA – OSSERVATORIO NAZIONALE Oggetto: richiesta assunzione, cfl e relativo progetto. Il sottoscritto nella sua qualità di titolare dello studio (nome dello studio) sito in (città) Prov. Via Esercente attività di Tel. Codice Istat o settore produttivo (indicare il codice Istat o il settore produttivo) N. Aderente alla: Consilp Confedertenica Contratto applicato: Sì Sì Cap. No No Con organico di dipendenti n. (specificare il numero totale) Consilp Confedertecnica di cui: alla data di presentazione della domanda (indicare separatamente il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda) a tempo indeterminato Impiegati full-time part-time Operai full time part-time al (indicare separatamente il numero dei dipendenti al 31/12 dell’anno precedente) a termine a tempo indeterminato a termine al (indicare separatamente il numero dei dipendenti al 31/12 di 2 anni precedenti) a tempo indeterminato a termine Apprendisti Totale Precedente utilizzo di cfl (specificare numero, qualifiche, durata e percentuale di conferme a tempo indeterminato di precedenti ricorsi a cfl da parte del titolare) N. Qualifiche Tempi % conferme Chiede venga approvato il progetto di formazione lavoro per: (indicare i dati relativi al personale che si intende assumere in cfl) Numero progressivo Nome, cognome, titolo di studio, età, residenza, n. libretto lavoro, altro Livello di inquadramento iniziale e finale N. complessivo delle unità interessate all’assunzione durata del/i contratto/i di formazione e lavoro: 12 o 24 mesi o frazioni N. 218 Qualifiche n. 14 del 4.4.98 Mesi Tempi di assunzione entro il: entro il: Positiva la bozza di legge-quadro Il nuovo professionista D opo il grigio autunno contrassegnato dalla diffusione dell’indagine conoscitiva Antitrust che confermava – qualora ve ne fosse bisogno, visto che senza misteri l’Autorità propugnava di equiparare in sostanza le libere professioni alle attività d’impresa – la necessità, certo non condivisibile sicuramente per il settore delle libere professioni, di liberalizzazione, che interessava ed interessa tuttora il nostro Paese, può senz’altro essere salutata con favore la bozza del disegno di legge-quadro sulle libere professioni, elaborata dalla Commissione presieduta dal Sottosegretario alla Giustizia, On. Antonino Mirone, la quale lascia presagire una primavera di rilancio del mondo professionale. È noto purtroppo che ormai da qualche tempo, per più di qualcuno, per considerare positiva qualsiasi riforma, debba esser previsto lo smantellamento delle regole che la società nel tempo si è data. Ossia il principio “più si sovverte, più si cambia in senso positivo” è diventato sovrano. Nella bozza Mirone invece viene tenuta nella giusta considerazione, forse al di là delle previsioni, l’importanza delle professioni libere nel nostro Paese, la loro peculiarità ed il ruolo, anche sociale, che esse occupano nella nostra società. La bozza, composta da tre articoli, nel delegare il Governo ad emanare, entro un anno dall’approvazione, uno o più decreti legislativi per il riordino delle professioni, fissa dei precisi princìpi e criteri cui l’esecutivo dovrà uniformarsi. Il provvedimento dovrà prevedere la protezione degli interessi generali connessi all’esercizio delle libere professioni che dovranno essere esercitate dagli Ordini professionali mediante controlli di affidabilità, di verifica periodica e di certificazione attestanti la qualità delle prestazioni. Nessun timore dovrebbe suscitare la disciplina relativa all’accesso alla professione, descritta alla lettera b) dell’art. 1, che non deve prevedere, salvo alcune eccezioni, vincoli di predeterminazione numerica; la maggior parte delle professioni infatti non prevede alcuna preclusione per l’ingresso all’Albo dei nuovi iscritti, salvi ovviamente i necessari percorsi formativi e l’esame di Stato, peraltro previsti dalla Carta costituzionale. Contemplata alla lettera e) la distinzione delle professioni intellettuali dall’attività d’impresa, messa in discussione, senza misteri, da qualche associazione imprenditoriale. Grande ruolo viene concesso agli Ordini professionali, che ve- n. 14 del 4.4.98 dranno attribuirsi funzioni di formazione ed aggiornamento periodico e di controllo della deontologia professionale. Sempre a cura degli Ordini dovranno essere elaborati e resi noti all’utenza i contenuti minimi delle singole prestazioni professionali. Diventa inoltre un obbligo l’emanazione di norme deontologiche da far approvare ai Ministeri vigilanti. Occorre a tal fine evidenziare che codici deontologici sono già previsti dalla maggior parte degli Ordini professionali, i quali spesso, sia sulla gestione delle risorse finanziarie della categoria, sia sulla capacità di darsi regole, hanno dimostrato notevole capacità ed attenzione. È utile evidenziare ancora che numerose previsioni, contenute nella bozza di legge-quadro, sono già contemplate dal codice deontologico dei consulenti del lavoro, approvato il 20 luglio ’90, che nella presentazione recita “il codice … è orientato dal principio generale che la professione svolge la propria attività nell’interesse della società …”. Il codice considera infatti, tra l’altro, dovere professionale del consulente del lavoro la partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento istituiti dall’Ordine e dalle Associazioni professionali, nonché il sostegno alle iniziative di qualificazione professionale promosse dalla categoria. ➦ 219 Novità assoluta sarà invece l’abolizione del divieto di pubblicità, tutto sommato non osteggiato in toto dalle categorie professionali. Oltremodo i professionisti in alcuni casi sono stati penalizzati dal divieto. È tuttavia indispensabile non riversare tout court, per il settore professionale, le norme che regolano la pubblicità per gli altri prodotti e servizi; ciò infatti rischierebbe di privilegiare solo coloro che sono maggiormente dotati economicamente. Ecco quindi la necessità di individuare precisi paletti volti a garantire una corretta informazione pubblicitaria, che si limiti esclusivamente a fornire maggiori informazioni ai destinatari delle prestazioni professionali. È altresì da accogliere con tiepido favore la parte della lettera p) dell’art. 1 della bozza, dedicata alla disciplina delle società professionali, ed in particolare la fissazione di un limite del 30% all’apporto di capitale da parte di soci non professionisti; sarebbe infatti auspicabile escludere l’ingresso ai soci solo di capitale. Quest’ultimo limite conferma la differente visione liberista fra i Ministeri dell’industria e di grazia e giustizia. Infatti il decreto interministeriale sulle società professionali, di recente messo a punto dai Ministeri di grazia e giustizia e dell’industria, di concerto con quello della sanità, non prevede attualmente un’analoga limitazione. È utile aggiungere, sempre per quel che riguarda le società professionali, che proprio in questi giorni sono state rese note le considerazioni del Consiglio di Stato sul decreto interministeriale previsto dall’art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il consesso infatti – il cui parere è sì non vincolante 220 ma certo non ignorabile –, senza entrare nel merito del provvedimento, ha bocciato sia l’impostazione dello schema (il regolamento interministeriale previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 488), sia la possibilità di costituire società di capitali per l’esercizio delle attività professionali. Senza esser accusati di cavalcare la tigre – visti i nostri giudizi da sempre manifestati – sicuramente possiamo sposare il giudizio espresso dal Consiglio di Stato. La garanzia degli utenti e dell’intuitus personae, che è alla base dell’attività professionale, infatti, non può che essere garantito da società in cui tutti i soci siano professionisti e rispondano solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni assunte. Inoltre,un’iniezione di capitali all’interno di un settore che tutela interessi della collettività e non solo quelli dei soggetti che investono capitali per ottenere esclusivamente vantaggi individuali rischia di annacquare le attività professionali. Precursori della riforma, consapevoli della necessità di darsi nuove regole, sono stati i consulenti del lavoro, i quali da oltre un anno discutono della riforma della legge professionale e la cui commissione – istituita ad hoc con una ampia concertazione sindacati-ordine e vertice-base – ha nel mese di gennaio scorso approvato la bozza. Tutto questo fervore che circonda il panorama libero-professionale conferma la necessità di unione e di un sempre maggior impegno di tutta la categoria per difendere i propri interessi ed arrivare presto altresì alla riforma della legge che disciplina la professione di consulente del lavoro. Ciò consentirà di guardare con fiducia l’arrivo del terzo millennio, con la prospettiva di essere fra i protagonisti, anche in chiave europea, senza però dimenticare le radici professionali che caratterizzano i consulenti del lavoro e quelle culturali delle professioni libere del nostro Paese. Giuseppe Buscema UP ANCL DI REGGIO EMILIA organizza un INCONTRO DI STUDIO per il giorno martedì 14 aprile 1998 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la Sala riunioni dell’Ente Fiera Via Filangeri, 15 (uscita autostrada) – REGGIO EMILIA sul tema LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1998 (Anno di imposta 1997) RELATORE: dr. Luciano Sorgato, dottore commercialista e pubblicista. Il costo di partecipazione ad ogni convegno è stato contenuto in L. 100.000 per associato in regola con il pagamento della quota associativa o suo dipendente/collaboratore. Grazie all'accordo con l'Ordine Provinciale non verrà richiesto alcun contributo di partecipazione ai praticanti consulenti del lavoro. La partecipazione al convegno è subordinata all’invio della conferma (fax 0522/453765) data la limitata disponibilità di posti. n. 14 del 4.4.98 La qualità costante è richiesta dall’Europa Lo studio certificato N ell’ambito del nostro progetto sulla certificazione degli studi dei cdl, da questo numero cominciamo la pubblicazione, in questa rubrica, di una serie di articoli sulla qualità, ai sensi delle norme Uni En Iso 9000. E questo allo scopo di dare all’intera categoria le conoscenze di base su tale normativa, che, sebbene ancora di carattere volontario, non cogente, ormai è di tale attualità in Europa, e in Italia di conseguenza, che, intanto per il settore produttivo, l’adeguamento ad essa diviene fattore di successo nel mercato globale, se non, addirittura, requisito per alcuni versi essenziale per entrarvi. CHE COS’È LA QUALITÀ COSA SONO LE NORME UNI EN ISO 9000 La qualità, intesa ai sensi delle norme Uni En Iso 9000, è l’insieme delle caratteristiche, dei requisiti, delle peculiarità che rendono quel determinato prodotto, o servizio, adatto all’uso che ne viene fatto, e per il quale viene acquistato dal cliente. Le Uni En Iso 9000 sono le norme internazionali che regolamentano come questa “qualità” deve essere garantita dal fornitore del prodotto, o servizio, alla clientela. In sostanza, il cliente, cioè colui il quale deve acquistare un prodotto, e specialmente un servizio, deve avere la certezza che l’insieme dei dati, degli elementi, delle caratteristiche che lo hanno convinto, o spinto, ad acquistare quel prodotto, o servizio, appunto, sia uguale nel tempo, per cui non debba correre il rischio di ottenere un prodotto, o servizio, diverso, cioè di “qualità” diversa da quello che aspetta, e che ha pagato, o anche solo prenotato. Questa certezza o, meglio, la garanzia di una qualità costante nel tempo viene regolamentata dalle norme internazionali Uni En Iso del gruppo 9000 (9001, 2, 3). Iso identifica la norma di carattere internazionale, En di carattere europeo, Uni italiano. L’Uni è l’ente nazionale italiano di unificazione delle norme, con sede a Milano. Queste norme, in una serie di punti (articoli), indicano cosa il fornitore del prodotto, o servizio, debba fare al fine di offrire al cliente la garanzia che il suo prodotto, o servizio, venga costantemente fabbricato, o reso, con le medesime modalità, per cui esso avrà sempre caratteristiche identiche, se non migliori. Cioè deve garantire che il suo “sistema” di organizzazione sia standardizzato, controllabile e controllato. Per fare ciò il fornitore, essenzialmente, rende una dichiarazione con la quale indica la sua organizzazione e le procedure delle attività che vengono poste in essere per conseguire gli obiettivi e i risultati prefissati. Questa dichiarazione, che è anche, in sostanza, il “libretto delle istruzioni” della sua struttura, è il “manuale della qualità”, che, pertanto, rappresenta, in chiaro, per iscritto, l’organizzazione, il “sistema di qualità” del fornitore. Ovviamente, quanto dichiarato nel manuale della qualità (MQ, abbreviato) deve essere conforme ai dettami della norma (9001, 9002 o 9003) e, soprattutto, deve essere conforme a quanto effettivamente viene fatto nella struttura. Si dice, infatti, che il MQ sia la fotografia, lo spaccato dell’azienda. Sarebbe troppo facile, infatti, predisporre (o copiare) un MQ ec- n. 14 del 4.4.98 cellente, perfettamente conforme alla norma, ma che non rispecchia per nulla la realtà aziendale, l’attività organizzativa, il sistema della struttura. Non rappresenterebbe niente, anzi, addirittura, potrebbe divenire un danno per l’azienda stessa che, con esso, andrebbe a dichiarare delle cose non vere, assumendosene il relativo rischio. Perché tutto ciò abbia significato occorre che qualcuno verifichi queste conformità, quella, cioè, di quanto dichiarato nel MQ alla norma, da una parte, e quella alla realtà aziendale dall’altra. Le soluzioni, a questo punto, sono tre: 1. il cliente verifica il sistema del fornitore direttamente, con risorse proprie; 2. il cliente verifica il sistema del fornitore servendosi di un esperto (valutatore, auditor) esterno, da solo o in team; (ma per entrambe queste soluzioni ci potrebbero essere problemi organizzativi e di costi); 3. il fornitore, volontariamente, fa certificare il suo sistema da un Istituto valutatore di parte terza (cioè, né suo – parte prima – né del cliente – parte seconda), che ne abbia la competenza e ne sia abilitato. Il certificato, che viene rilasciato dall’Istituto a positiva conclusione di accurate visite ispettive (audits), diviene così il riconoscimento ufficiale, valido per tutti, clienti o meno, che il “sistema” adottato dal fornitore sia conforme alla norma ed è in grado di garantire nel tempo la qualità dei risultati dell’organizzazione. Centro Studi Nazionale Ancl 221 Molto è stato fatto, molto rimane da fare La nostra forza è nell’Ancl 1) Ci sono voluti più di dieci anni, ma finalmente il Tar Lazio ha annullato la circolare del Ministero del lavoro che favoriva l’abusivismo nella consulenza lavoro. Ora la circolare 82/86 è nulla e gli Ispettorati del lavoro sono invitati ad attuare la legge 12/ 79, secondo la corretta lettura richiesta dalla prima circolare 65/86. 2) Pochi mesi dopo si è avuta la clamorosa sentenza della Pretura di Napoli (25.9.97), che ha condannato penalmente i soci di un Ced per aver esercitato in modo abusivo la consulenza lavoro senza i requisiti di legge. 3) L’art. 13, comma 2, DL 79/ 97, convertito nella legge n. 140 del 28.5.97 ha incluso i consulenti del lavoro tra i professionisti abilitati a sottoscrivere la certificazione attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili, da allegare alle domande di finanziamento di cui alla L. 488/92. Tre vittorie che, direttamente o no, hanno visto l’Ancl protagonista. Bisogna dunque rafforzare l’associazione: gli obiettivi importanti si raggiungono risvegliando la nostra coscienza di professionisti: il nostro futuro è 222 solo nelle nostre mani. *** È con questo spirito che rivolgiamo a tutti i colleghi l’invito di rinnovare o aderire all’Ancl, provvedendo al pagamento della quota associativa per l’anno 1998 (vedi pagina seguente). Confidiamo sulla sensibilità di tutti. Rafforziamo la nostra Associazione aderendo presso la rispettiva Unione Provinciale. Francesco Longobardi ➦ Un Congresso di livello assoluto Era da tanto tempo che non si respirava un’aria così buona come quella del Congresso Straordinario Ancl. Era l’aria dei grandi eventi, dei grandi momenti, di quelle occasioni che passano alla storia del nostro sindacato. Chi era presente non può che confermare questa meravigliosa sensazione provata, quella manifesta voglia di costruire e non di distruggere; quella evidente intenzione di voler esserci e non volere apparire. Non è mai stata una passerella, non ha mai avuto momenti di noia: è stata una sequela di esempi di ciò che vuol dir lavorare insieme per ottenere il meglio possibile. Come sottacere l’intelligenza e la modestia dei tanti colleghi, pronti a discutere dei propri convincimenti o fare un passo indietro se necessario, per giungere ad una sintesi accettata da tutti; non è poco per dei liberi professionisti per natura poco propensi alle decisioni collegiali, abituati a prendere decisioni in piena autonomia. Quale figura esprime individualismo più di quella del libero professionista? Nessuna, eppure si è potuto apprezzare il venir meno del protagonismo da parte di tutti gli intervenuti, con conseguente arricchimento della qualità dei contributi intellettuali offerti. Perché, se qualcuno prima avesse avuto dubbi, gli è bastato respirare un po’ l’atmosfera del Congresso per capire che l’Ancl c’è ed è molto forte; soprattutto quando la base sa essere intelligente e propositiva: è questo il sindacato che vogliamo in questo periodo di grandi trasformazioni delle libere professioni. D’altronde, le trasformazioni statutarie danno maggiore compito ed autonomia alle Regioni, che devono garantire la propulsione dal basso, indispensabile per proseguire nel lavoro avviato. La preoccupazione di molti è svanita di colpo: l’Ancl non avrà molti mezzi, ma ha sicuramente uomini ed idee per continuare ad essere l’asse portante della categoria. n. 14 del 4.4.98 Rosario De Luca ANCL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI LAVORO sede centrale Roma Il sottoscritto nato a prov. il residente a via n. tel. e con studio in cap. comune via n. prov. tel. CHIEDE di essere iscritto all’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, impegnandosi a pagare la quota associativa e ad osservare lo statuto di cui ha preso conoscenza. Dichiara di essere iscritto all’Albo Provinciale dei consulenti del lavoro di dal n. (legge 11.1.79, n. 12) In fede firma leggibile data L’iscrizione a socio è stata deliberata nella riunione del con anzianità dal Ancl Unione Provinciale di data Formula di consenso per trattamento di dati sensibili Il/La sottoscritto/a , consente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 22 della legge citata, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Luogo Data Nome Cognome n. 14 del 4.4.98 Firma leggibile 223 Terza edizione del campionato di calcio Ancl Trofeo Romano Prearo Isola di Albarella (Rovigo) – 1/3 maggio 1998 PROGRAMMA ALBERGHI 1° maggio 1998 1 – Alloggiamenti Hotel Capo Nord (fino ad esaurimento dei posti disponibili) in camere singole/doppie/triple secondo richiesta. Ore 10,00 – Ritrovo responsabili presso Golf Hotel per formulazione abbinamenti e sorteggi incontri di calcio. Alloggiamenti in appartamenti/villette nelle vicinanze del Golf Hotel. Ore 12,30 – Pranzo. Ore 15,00 – Incontri 1ª fase di qualificazione. Ore 20,30 – Cena di gala con spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Sergio Ricci (Toni Corallo). 2 – Trattamento di pensione completa con pasti da consumarsi al Ristorante del Golf Hotel, con orari di cui al programma di massima (presso l’Hotel Capo Nord solo piccola colazione). 2 maggio 1998 3 – Tariffa: L. 120.000 per persona (Iva inclusa) che comprende: Ore 8,00 – Gita in barca alle foci del Po (ovvero visita al Giardino Botanico di Marina di Caleri). a) pensione completa inclusa cena di gala dell’1.5.1998; Ore 13,00 – Pranzo. Ore 15,00 – Incontri di calcio 2ª fase di qualificazione. c) messa a disposizione di bicicletta per persona e per intero soggiorno; Ore 20,30 – Cena. d) utilizzo sala biliardo serale al circolo Golf; b) bevande ai pasti principali (1/2 vino e 1/2 acqua); e) sauna presso il Centro Benessere del Golf Hotel. 3 maggio 1998 Ore 9,15 – Partita finale per il 3° e 4° posto. 4 – Riduzioni: Ore 11,15 – Partita finale per il 1° e 2° posto. ● Ore 13,00 – Premiazioni. Si ricorda che il regolamento è sostanzialmente conforme a quanto previsto per il gioco del calcio. In particolare: ● – le squadre entrano in campo con undici giocatori (compreso il portiere); per bambini (nella stessa stanza dei genitori): – fino a 4 anni sconto del 100% (gratuito); – oltre 4 anni e fino a 10 anni sconto del 50%; – oltre 10 anni e fino a 14 anni sconto del 30%; cena e pranzo non usufruiti (es. giorno arrivo e partenza): – riduzione di £ 20.000 per ogni adulto; – riduzione proporzionale per i bambini (vedi punto 4 ). – i giocatori devono essere consulenti del lavoro e/o loro praticanti (regolarmente associati Ancl alla data di inizio del torneo); Per ovvie ragioni organizzative è opportuno che le prenotazioni siano fatte entro il 23 aprile 1998. – possono partecipare un massimo di cinque praticanti per squadra; Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Direzione dell’Isola di Albarella: – gli stessi praticanti debbono risultare iscritti nell’apposito registro con data non posteriore al 31.7.97; – la durata degli incontri sarà stabilita sulla base del numero di squadre partecipanti. ● ● telefoni: 0426/367811 (Golf Hotel) 0426/330139 (Hotel Capo Nord) fax: 0426/330628 Per ulteriori informazioni, si può contattare il collega Giancarlo Micheletti: tel. 0426/632869 – fax 0426/633920. 224 n. 14 del 4.4.98 730/98 telematico Ancl Un servizio ideato e realizzato tra colleghi professionisti per riportare le dichiarazioni 730 nell’ambito delle categorie professionali. I l servizio 730 telematico è organizzato a livello nazionale da un gruppo di colleghi per valorizzare il patrimonio di professionalità e garanzie offerto dalle nostre categorie professionali a tutti i lavoratori dipendenti e alle loro famiglie anche per le dichiarazioni modello 730. Un servizio che precorre i tempi, anticipando i vantaggi della telematica fiscale applicata alla gestione delle dichiarazioni dei redditi. Dal 1° gennaio 1999 tutte le aziende con più di 20 dipendenti saranno obbligate a prestare assistenza fiscale 730 ai loro lavoratori! 800 colleghi professionisti sono già operativi! Seek & Partners (telematica fiscale per professionisti) è una società tra professionisti. È Centro raccolta nazionale 730 di Caaf dipendenti e Caaf imprese. Studia, realizza e propone strumenti innovativi per cogliere le nuove opportunità professionali che realizzano vantaggi economici e competitivi per tutti i colleghi professionisti. Cdl Giancarlo Broggian Unioni Provinciali Ancl già attive ASCOLI PICENO PADOVA BERGAMO PARMA BOLOGNA PAVIA BOLZANO PERUGIA BRESCIA PESARO CHIETI PORDENONE COMO RIMINI FERRARA SAVONA FIRENZE TRENTO FORLÌ TREVISO GENOVA UDINE IMPERIA VARESE LIVORNO VENEZIA MODENA VICENZA Per maggiori informazioni: Tel.: 0434/28293 – 16 linee ra. Fax: 0434/28458 Tel.: 0337/534850 E-mail: [email protected] La software house disponibile a favorire la conversione degli archivi Accordo con Zucchetti G ià nel n. 8 del 21 febbraio 1998 abbiamo comunicato l’accordo fra l’Ancl e la società Zucchetti di Lodi. Precisiamo che tale convenzione è a livello nazionale ed è riservata ai soli iscritti Ancl. Come ben sapete dopo le passate esperienze la nostra associazione non ama impegnarsi con società di software, ma l’accordo in questione non è privo di vantaggi. Oltre ad un formale impegno per la conversione degli archivi dalle più diffuse procedure, la Zucchetti precisa che: ● il software Zucchetti è disponibile sulle più diffuse piattaforme hardware, senza bisogno di cambiare macchine; ● la procedura visionata è garantita da diverse migliaia di utenti ed è dotata di molteplici funzionalità quali un calendario precompilato (veramente automatizzato) e un modulo contenente moltissimi contratti collettivi nazionali di lavoro, che ● ● ● permette di velocizzare enormemente il lavoro; l’assistenza garantita ai colleghi è supportata da un servizio post-vendita di oltre 150 distributori presenti su tutto il territorio nazionale; la procedura è integrabile con: gestione presenze, contabilizzazione dei costi del personale, pratiche per il collocamento, archiviazione elettronica dei documenti e svariate altre procedure; ultima, ma non per questo di scarsa importanza, è la predisposizione per l’anno 2000. Come abbiamo già detto l’accordo con Zucchetti vuole rappresentare un aiuto a quei colleghi che volessero cambiare programmi. Le condizioni dell’accordo sono conoscibili attraverso una telefonata all’Ancl di Roma. Siamo a disposizione di altre case di software che volessero offrire condizioni vantaggiose ai colleghi. Tutti i colleghi che volessero essere informati dettagliatamente sull’accordo sono pregati di rivolgersi all’Ancl centrale di Roma (tel. 06/5415742 – fax 06/5415565) e inviare il coupon sottostante. Inviare a Ancl Roma – Via C. Colombo, 456 – 00145 Roma Nome Indirizzo cap. Cognome città tel. Già cliente Zucchetti: prov. fax Sì NO ORGANO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Direttore responsabile: Gabriella Perini Registrazione: Trib. Roma n. 15175 del 16/8/1973 Vice Direttore: Guido Tucci Spedizione in abb. postale art. 2, c. 20/c, L. 662/96 – Filiale di Perugia Capo redattore: Francesco Longobardi Segretario redazione: Giuliana Della Bianca Comitato di redazione: Romana Bettoni, Silvia Bradaschia, Maurizio Buonocore, Giuseppe Buscema, Giovanni Cirmi, Elvira D’Alessandro, Rosario De Luca, Maurizio Di Sante Marolli, Giancarlo Interlandi, Giuseppe Mastrototaro, Diana Onder, Gabriella Santolini Direttore editoriale: Gianni Paoli Redazione e gestione archivio indirizzi: 06034 Foligno, Via Campanile, 3 - Tel/Telefax (0742) 357080 N. c.c.p. ANCL Centrale: 38615001, intestato ad Associazione Nazionale Consulenti Lavoro, Via Cristoforo Colombo, 456 – Scala B, II piano – 00145 Roma Tel. 06/5415742; 06/5415521; fax 06/5415565 Taxe perçue - Tassa pagata (Foligno) Stampa: LITOGRAF - Città di Castello ASSOCIATO ALL’USPI