ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLI - N. 14 DEL 1° APRILE 2000 14 articoli Azioni forti, valutate con calma (De Lorenzis) Depenalizzazione e attività professionale (Milocco) I nuovi obbligati all’assicurazione Inail (Losi) Ci vorrebbe una maggiore fiducia (Baroni) Adempimenti assunzione dipendenti (Caporaletti) 236 238 239 240 242 rubriche Week Work (Studio associato Paoli) Fisco in pillole (auto e moto, Iva internazionale) Storie di lavoro (Paoli) Tutto il tesseramento m x m (settimanale) Antemprima Sul prossimo numero: ● ● Commissione parlamentare controllo Enti previdenziali: cronaca di un’audizione; faxiamo all’Inail la nostra protesta. 249 250 252 239 Consenzienti e dissenzienti (nel Post da pag. 243) Questo numero viene inviato solo ai consulenti del lavoro e ai praticanti, poiché contiene parecchie informazioni che non interessano altri se non i colleghi. Con la collaborazione di tutta la categoria Azioni forti, valutate con calma I l momento è grave e dobbiamo tutti adoperarci per trovare la giusta reazione agli attacchi di cui siamo fatti bersaglio. I componenti la Gen, i consiglieri nazionali dell’Ordine, i colleghi del Cda Enpacl, i Presidenti regionali Ancl che sono riusciti ad essere presenti a Roma sabato 25/3 u.s., su mia convocazione urgentissima, hanno deliberato queste prime forme di reazione e protesta a seguito della ben nota circolare n. 14/2000 del Ministero del lavoro: 1) ricorso al Tar con richiesta di immediata sospensiva della circolare n. 14/2000 (il che presuppone una procedura d’urgenza); 2) richiesta alle altre professioni di firmare il ricorso insieme a noi; 3) far presentare interrogazioni parlamentari sul tema; 4) presentare uno studio sulle professioni in Europa interpellando direttamente i professionisti per confutare le diffuse interpretazioni europeiste di comodo; inoltre si è deciso di interpellare alcuni legali di diverse discipline per valutare l’opportunità di denunciare l’Autorità antitrust per comportamento antisindacale nei confronti della nostra associazione, di denunciare il Ministero e i ced alla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per concorrenza sleale, di denunciare l’Esecutivo o il Ministero del lavoro con richiesta di risarcimento danni; si tratterebbe, come è evidente, di azioni “forti” che occorre ponderare con calma, valutandone a fondo tutte le conseguenze. Queste iniziative verranno anche proposte al CNO nella riunione del 30 c.m. e riteniamo che il Consiglio, pur nella sua autonomia, le vorrà condividere. Ho inoltre informato i colleghi presenti di aver ricevuto l’invito ad una audizione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli Enti di previdenza privatizzati presso la Commissione parlamentare di controllo degli Enti previdenziali, ricevendo mandato di manifestare anche in quella sede il malessere della categoria per le ingiustizie patite e la sfiducia emergente nei confronti dell’Esecutivo. L’attacco alle professioni viene condotto su piani diversi ma con unica strategia e richiederebbe da parte della categoria uno spirito di squadra fortissimo e non il continuo piagnisteo di chi, non riuscendo a coagulare consenso intorno a sé, non trova di meglio che prenderci tutti per - 236 - idioti, seppure democraticamente eletti da una grande maggioranza di nostri simili. Ho già avuto modo di denunciare un malvezzo che, purtroppo, continua ad imperversare nella categoria: quello di eleggere un Presidente e poi, il giorno successivo, cominciare a lavorare per buttarlo giù. Vorrei infatti che il collega Duraccio mi spiegasse perché a settembre 1999 avevamo il miglior Consiglio Nazionale dell’Ordine mai espresso dalla categoria e due mesi dopo questo Consiglio non valeva più niente, responsabile di ogni nefandezza e colpevole di tutti i mali da cui è afflitta la categoria. Non ho più intenzione di rispondere alle polemiche senza costrutto di chi vuole imporre a tutti i costi le proprie opinioni: siamo in emergenza e bisogna soltanto lavorare, per il bene della categoria, non è utile a nessuno chi si limita a parlare (o scrivere) e lavora per fini diversi. Abbiamo appena trascorso un anno, il 1999, nel quale abbiamo rinnovato tutti gli organismi della categoria e, malgrado l’impegno a non causare battute di arresto, la lunga campagna elettorale ha comunque causato, quantomeno, un rallentamento dell’attività. La campagna elettorale è fi- ➦ N. 14 del 1°aprile 2000 (segue) nita: l’Ancl ha ottenuto la maggioranza all’Enpacl, la totalità degli eletti al CNO e la mia segreteria è stata confermata con il 90% dei suffragi; la categoria ci ha affidato delle responsabilità importanti e stiamo facendo del nostro meglio per adempiere in maniera adeguata, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, nessuno escluso, e del tempo necessario per realizzare i programmi: fra meno di tre anni i colleghi giudicheranno il nostro operato con il loro voto, liberi di mandarci a casa. Non abbiamo bisogno, nel frattempo, delle manovre volte a delegittimare o disconoscere gli organismi rappresentativi della categoria nel tentativo di sostituire ad esse altre assise, nate e previste con altri compiti, meramente consultivi. L’antitrust, la circolare Morese e quant’altro dovesse capitarci vedrà la nostra pronta reazione, nei modi e nei tempi che ci sono consentiti, ma davvero pensiamo che un colloquio in più con il sottosegretario Morese o una audizione in più o la raccomandazione di un parlamentare possano bloccare interessi così grandi? Davvero pensiamo che il ced che elabora le paghe della Fiat o della Cirio o delle Poste italiane possa essere fermato con la dialettica? Caro Duraccio, sono anni che, assieme all’Ancl ed al CNO, segui la riforma del contenzioso per cercare di recuperare un diritto che ci è stato sottratto ingiustamente; pur operando in un ambito nel quale non abbiamo certo i potenti nemici che abbiamo nella questione ced, malgrado N. 14 del 1° aprile 2000 l’impegno, le promesse, i colloqui con ministri, relatori e parlamentari, dopo anni, siamo ancora al punto di partenza. Dovremmo crocefiggerti o crocefiggerci per questo? Non credo, anzi dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno seguito il problema, dedicandovi il loro tempo, pregandoli di perseverare, senza arrendersi. Reagiamo o reagiremo con tutte le nostre forze; certo sarebbe molto meglio se tutti remassimo nella stessa direzione, se arrivassimo finalmente all’unificazione sindacale, se i colleghi di Roma non facessero repubblica autonoma. Anche nella reazione, però, occorrono intelligenza, strategia e coordinazione: inutile correre tutti dietro al pallone come da ragazzini sui campetti di calcio, una partita non si vince così ma con una squadra ben organizzata, dove ciascuno ha il proprio ruolo e si fida ciecamente dei propri compagni. La reazione rabbiosa è indispensabile, e forse fermerà per un po’ i nostri avversari, ma la reazione più efficace va programmata, sapendo pensare in grande, acquisendo la consapevolezza del fatto che uniti rappresenterem- mo la più formidabile e capillare rete esistente in Italia. La nostra categoria, ormai da qualche tempo, sta attraversando una fase molto delicata, una transizione alla fine della quale si ritroverà più forte di prima, a patto di saper affrontare il cambiamento. La professione di consulente del lavoro, comunque la si voglia chiamare, con o senza albo professionale, che resti professione autonoma o che diventi una specializzazione nel più grande ambito di una professione contabile unica, non potrà sparire perché la necessità di esperti nel campo del lavoro sarà sempre più ampia, almeno fino a quando il genere umano non si affrancherà dal lavoro, obiettivo che al momento sembra essere piuttosto lontano. In sostanza se intendiamo perpetuare il modello di professione attuato fino ad oggi risulteremo perdenti, se sapremo invece cogliere il mutare della domanda ed adeguarci ad essa, fornendo “risposte” precise e puntuali, saremo vincenti ed avremo davanti ancora un lungo periodo di benessere. Roberto De Lorenzis Previclav, la nostra previdenza complementare Aderire a Previclav significa: ● accantonare risorse per il futuro; ● dedurre fino a 10 milioni dall’imponibile, con relativo risparmio fiscale; ● poter scegliere personalmente come investire il tuo denaro; ● rafforzare la tua categoria, sostenendo il tuo fondo di previdenza. - 237 - Alcune precisazioni Depenalizzazione e attività professionale R itorno sul tema della depenalizzazione in materia di lavoro per alcune doverose puntualizzazioni sui precedenti articoli pubblicati su questa rivista. L’allargamento della depenalizzazione Come è noto il decreto legislativo n. 507/1999 ha depenalizzato altre norme contenute in tredici leggi, di cui sei rientranti nel comma VII dell’art. 35 della legge n. 689/1981 e sette nel II e III comma dello stesso articolo. Nel primo caso legittimato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel secondo gli Enti previdenziali (che delegano poi agli organi periferici). Come già detto questa distinzione è importante ai fini della difesa giudiziaria in quanto nel primo caso l’impugnazione andrà rivolta al Giudice ordinario unico del Tribunale competente, mentre nel secondo caso al Giudice unico del lavoro dello stesso Tribunale. La decisione sul primo procedimento è appellabile in Cassazione, nel secondo alla Corte d’Appello ed eventualmente in Cassazione. I termini per ricorrere Avverso l’applicazione delle sanzioni amministrative, come già detto più volte, è ammesso prima il ricorso amministrativo (art. 18, legge n. 689/1981) e poi (in caso di esito negativo) l’eventuale opposizione all’ordinanzaingiunzione (artt. 22-23 legge citata); entrambi gli atti devono essere attivati nel termine di 30 giorni. Andrà precisato che sul tema nulla ha innovato il decreto legislativo n. 507/1999. Rilevo che nel n. 8/2000 di questa rivista, per un errore di battuta, è stato riportato il termine di 60 giorni anziché quello di 30 per quanto riguarda l’impugnazione all’ordinanza-ingiunzione (correttamente indicato invece nel n. 5/2000 sempre di questa rivista). Di ciò devo ringraziare i colleghi Alessandro Baldassare di Bergamo e Osvaldo Galizia di Pescara, che hanno provveduto a segnalarlo tempestivamente alla redazione. La modifica sulle notifiche La modifica in procedura prevista dall’art. 99 del D.Lgs n. 507/1999 riguarda il termine per la notifica che secondo l’originario art. 23, comma 3, della legge n. 689/1981, doveva avvenire nei termini di cui al vecchio art. 318 c.p.c. e che l’art. 99 in parola ha invece unificato con il - 238 - termine a comparire previsto dall’art. 163-bis c.p.c.; vale a dire che tra il giorno della notifica del ricorso-decreto (onere a carico della cancelleria) e quello dell’udienza fissata dal giudice devono intercorrere i termini liberi di 60 giorni se il luogo della notifica si trova in Italia e di 120 se si trova all’estero. Ripeto infine che in materia l’incolpato ha titolo per difendersi da solo. Riflessi sull’attività professionale La depenalizzazione rappresenta un filone di attività rilevante per la categoria, in quanto dal 29.5.1982 (data di entrata in vigore della legge n. 689/1981) in poi il legislatore ha ripetutamente ampliato l’istituto in materia di lavoro fino al decreto legislativo n. 507/1999. Resta basilare per il consulente del lavoro il fatto che il cliente viene nei nostri studi per evitare le liti con gli Uffici pubblici e con i lavoratori dipendenti, per cui è fondamentale l’opera di prevenzione. Nell’ipotesi però di contenzioso lo studio deve essere organizzato per offrire all’utente il servizio della difesa amministrativa e giudiziaria, da solo o – meglio – in forma associata con il legale. Claudio Milocco N. 14 del 1°aprile 2000 Parasubordinati e collaboratori I nuovi obbligati all’assicurazione Inail C on il D.Lgs del 23.2.2000, n. 38, il Consiglio dei Ministri ha riformato buona parte della normativa Inail estendendo l’obbligo assicurativo ad alcuni particolari rapporti lavorativi quali quelli relativi ai parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi professionisti. È stato modificato anche il sistema di classificazione delle imprese ed il tariffario premi (riduzione del 5%) nonché l’estensione della tutela del danno biologico e dell’infortunio in itinere. I parasubordinati/collaboratori, indicati nell’art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico 917/86, sono i cosiddetti soggetti già 10% Inps ed ora con aliquota contributiva per l’anno 2000 del 13% (massimale Inps L. 144.263.000): – tali soggetti sono obbligati all’assicurazione Inail, ma a condizione che svolgano attività soggette a rischio (attività previste dall’art. 1 del DPR 1124/65 – uso di macchine, attrezzature, ecc.); – il tasso di premio applicabile sarà quello specifico inerente l’attività effettivamente prestata dal collaboratore e dovrà, comunque, considerare l’eventuale uso dell’automezzo per motivi di collaborazio- N. 14 del 1° aprile 2000 ne/lavoro; – il premio Inail (così come già previsto per la contribuzione Inps) è posto per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/ 3 a carico del committente/ ditta; – il soggetto obbligato agli adempimenti di cui sopra (dovrà inoltre adempiere, come un normale datore di lavoro, alla iscrizione del collaboratore nel libro matricola, alla elaborazione della busta paga, eventualmente convenzionale, ecc.) è il committente/ditta/datore di lavoro; – il termine per provvedere all’obbligo di iscrizione del collaboratore all’Inail è stabilito in 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 15.4.2000, in quanto il decreto è stato pubblicato in GU n. 50 dell’1.3.2000 ed è entrato in vigore dal 16.3.2000). L’Inail ha pubblicato le “prime note di istruzione”, che prevedono le modalità di iscrizione, le classi di rischio, l’imponibile assicurabile, il tasso, il premio, ecc. Le stesse note confermano l’obbligo della comunicazione del codice fiscale dell’assicurato contestualmente all’instaurazione o alla cessazione di un rapporto di lavoro (sanzione prevista L. 100.000). Paolo Losi TUTTO IL TESSERAMENTO M x M Variazioni periodo 22.3.2000 – 28.3.2000 Quote 1998 quote precedenti 10 provincia Oristano variazioni 2 nuova situazione 12 Quote 1999 Oristano 0 9 9 Quote 2000 Cuneo Verbania Vercelli 6 0 0 12 15 5 18 15 5 TOTALE 6 32 38 - 239 - Il nuovo part-time Ci vorrebbe una maggiore fiducia E saminando il nuovo decreto sul tempo parziale (nella stesura del 28 gennaio) – ben dodici articoli per trenta commi – quello del 1984 (di un solo articolo), ora abrogato, appare al confronto un gioiello d’intelligenza e buon senso. Un nuovo testo che appare ostile e diffidente verso le parti private del contratto, con datori di lavoro perennemente ossessionati dal furore di riuscire a licenziare il dipendente. Esemplare a tal proposito l’articolo 3 ove, in ben due occasioni, nonché in apertura dell’articolo 5, si è ritenuto opportuno specificare nero su bianco che l’esercizio dei descritti diritti del dipendente non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Ma quando mai l’esercizio di un diritto può portare di per sé ad un giustificato motivo di licenziamento? Pare che il Governo sia rimasto fermo ai tempi del licenziamento ad nutum. Oltre che aberranti giuridicamente, tali specificazioni risultano piuttosto offensive nei confronti dei datori di lavoro. Occorrerà pur chiarire, per uscire dalla schizofrenia, se l’imprenditore è colui che può aiutare ad incrementare l’occupazione tanto auspicata, o ancora l’avversario di classe da seviziare ad ogni occasione. Già all’art. 1, dopo aver previ- sto il part time orizzontale e quello verticale, al comma 3 ci s’imbatte bruscamente nella prima impennata d’orgoglio sindacalese. Difatti, se all’azienda e al dipendente dovesse far comodo, ad esempio, lavorare mezza giornata per quattro giorni la settimana e nel quinto giorno – di punta – per l’orario intero si devono scontrare, esterrefatti e del tutto incolpevoli, col seguente sproloquio, scatenato proprio da quell’unica giornata a tempo pieno: “I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire (bontà loro – nda) che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità (orizzontale e verticale appunto, foriero di chissà quali pericoli – nda) indicate nelle lettere c) e d) del comma due, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributi- - 240 - vo della stessa” (Amen). All’art. 2 troviamo l’obbligo di inviare copia del contratto d’assunzione – o trasformazione nel corso del rapporto – entro 30 giorni alla Direzione provinciale del lavoro, pena la sanzione di lire trentamila per ogni giorno di ritardo (art. 8). Ora, se un malcapitato datore di lavoro, nella selva di adempimenti burocratici giornalieri, dovesse dimenticare la consegna, ovvero semplicemente smarrire la ricevuta dell’invio, di tale (inutile) adempimento, in seguito ad un controllo ispettivo a distanza di cinque anni dovrebbe versare oltre 50 milioni (!). Prima era prevista la sanzione fissa di L. 300.000, più che sufficiente. Oltretutto, è noto che per la Direzione del lavoro il documento non è altro che l’ennesimo pezzo di carta da accatastare e seppellire negli archivi. Ben lontani quindi da una genuina difesa degli interessi dell’ordinamento, siamo alla presenza di un gratuito e perverso esercizio del potere fine a se stesso, assolutamente inaccettabile. Si ribadisce la futilità dell’adempimento burocratico – in rapporto alla valenza criminale che si vorrebbe attribuirgli – sol che si consideri il ferreo controllo sindacale, questo sì efficace, nel successivo periodo dell’art. 2 ➦ N. 14 del 1°aprile 2000 (segue) in questione: “Fatte salve eventuali più favorevoli (più favorevoli per chi? Se la riserva mentale dell’inconscio governativo sul maggior favore senza necessità di specificazione è riferibile, come sembra, alle organizzazioni sindacali, ecco costituito un nuovissimo istituto giuridico, il “favor” – da sempre applicato giustamente al singolo lavoratore – verso le Oo.ss. considerate in quanto tali parte debole nei confronti del datore di lavoro, magari piccolissimo: assurdo e inquietante!) previsioni dei contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento …”. Altra perla ridondante al comma 6 dell’art. 3; dopo aver stabilito nel 50% la maggiorazione spettante per il lavoro supplementare prestato oltre una certa soglia, si preoccupa di prevedere espressamente che i contratti collettivi (e a questo punto è lecito chiedersi perché mai non anche quelli individuali) “possono elevare la misura della maggiorazione”. Anche ai sassi è noto che nulla impedisce ai contratti collettivi e individuali di giocare al rialzo nei trattamenti retributivi, senza dover attendere le benevolmente autoritarie concessioni dall’alto. Quando, in via eccezionalissima – vedi tfr – s’interviene in tal senso, viene particolarmente enfatizzato. Non si è lesinato sullo spreco d’inchiostro anche all’art. 4, comma 2: “L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno com- N. 14 del 1° aprile 2000 parabile in particolare per quanto riguarda ...”; segue un lungo elenco, oltre una dozzina fra istituti legali e contrattuali (c’è quasi tutto) svuotandosi di ogni particolarità, per confluire dissolvendosi nel principio generale già statuito. Errato poi prendere alla lettera quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell’art. 5. Tanto per cominciare, ambedue iniziano con: “In caso di assunzione ...”. Si tratta quindi dell’atto di assumere, già perfezionato, indicando poi di seguito le priorità di trasformazione da tempo pieno a parziale e viceversa a favore dei dipendenti già in forza. Difatti poco dopo lo stesso legislatore si autocorregge, parlando più propriamente di “programmata assunzione”. Quindi il lettore dovrà interpretare la frase nel senso: “Qualora s’intenda assumere”. Diversamente l’azienda dovrebbe prima assumere il nuovo, salvo poi licenziarlo immediatamente in quanto il posto non è più disponibile. In realtà tutto l’impianto normativo delle priorità anzidette – si suppone valide anche per apprendistato, formazione-lavoro, disabili – se in concreto applicato così come risulta dal testo, con le immancabili pesanti sanzioni in caso di scostamento, porta a risultati paradossali, del tutto antitetici alle esigenze imprenditoriali, soprattutto per quanto riguarda la tempestività di attuazione delle decisioni nella gestione delle risorse. Vediamo cosa può accadere in concreto presso un’azienda di medie dimensioni, dinamica e quindi con un turnover consistente, ove l’assunzione è un evento fisiologico, se non proprio quotidiano almeno molto frequente, - 241 - diversamente dal pessimismo governativo che pare considerarlo un fenomeno eccezionale e/o ipotetico. 1) Per le parti del rapporto di lavoro sarà del tutto ininfluente contrattare un’assunzione mirata come part-time o tempo pieno in base alle necessità contingenti, poiché l’assumendo avrà poi sempre a disposizione, praticamente a suo piacimento, l’opportunità di trasformazione, catturando al volo una delle tante future “programmate assunzioni”, scegliendo quella di maggior gradimento. 2) Il ventaglio di tali opportunità è vastissimo, in quanto non è limitato alle stesse mansioni, bensì anche a quelle “equivalenti”, cioè del medesimo livello professionale; pertanto un’azienda che programmi un’assunzione a tempo pieno per una certa mansione, si troverà in realtà a dover coprire il posto con un “equivalente” (ex tempo parziale); in più dovrà cambiare completamente la ricerca dovendo ora programmare l’assunzione di un part-time rimasto vacante, dovendo prima però consentire un diritto di precedenza ad altro suo dipendente “equivalente” e attualmente a tempo pieno che desideri passare al part-time … e così via scardinando. 3) Una specifica priorità al diritto di precedenza è concessa a coloro che “già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”. Ulteriori priorità di priorità nelle precedenze sono previste in base all’anzianità e ai carichi familiari. Chi si trova in quest’in- ➦ (segue) vidiabile situazione, acquisisce la possibilità di pianificare e mutare continuamente il suo impegno lavorativo, vuoi per necessità o mero desiderio, praticamente senza limiti di passaggi da un regime all’altro. Soltanto nella direzione da tempo pieno a parziale è prevista la possibilità di rifiuto del datore di lavoro, rifiuto che “dovrà essere adeguatamente motivato”. Si sa per esperienza che le adeguate motivazioni di una parte difficilmente vengono considerate tali dalla controparte. Non mancherà un notevole contenzioso. 4) Prima di procedere ad una assunzione a tempo parziale “il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno” per consentirne il diritto di precedenza. Non è prevista alcuna tempestività nella risposta da parte del dipendente; ci si chiede: quando il datore di lavoro potrà sentirsi libero di procedere alla nuova assunzione “esterna” (un giorno, una settimana, un mese) per considerare estinto il diritto di precedenza? È proprio con normative come questa che viene disincentivato il desiderio di assumere. Giancarlo Baroni Un utile memorandum Adempimenti assunzione dipendenti La collega Maria Teresa Caporaletti, da Falerone in provincia di Ascoli Piceno, c’invia questo telegrafico riepilogo. Ringraziamo e pubblichiamo. 1) Verificare l’onere della riserva: per ditte con più di 15 dipendenti adempimenti sul collocamento obbligatorio (L. 68/99 sui disabili). 2) Effettuare visita medica preassuntiva: ● ● apprendisti, sul libretto di lavoro, a cura delle Asl; operai a cura del datore di lavoro. 3) Documenti del dipendente da presentare al datore di lavoro: ● ● libretto di lavoro, Mod. C/1 (o tesserino rosa) e codice fiscale; stato di famiglia uso assegni familiari. 4) Il datore di lavoro deve: ● il giorno dell’assunzione: a) consegnare al dipendente: – lettera di assunzione da controfirmare per ricevuta, – adempimenti sulla privacy da controfirmare per ricevuta, – richiesta detrazioni d’imposta, – contratto sottoscritto da entrambe le parti in caso di rapporto part-time, a tempo determinato e contratto di formazione e lavoro; ● – Mod. C/ASS (ed eventuale Mod. C/ASS/AG), – copia eventuale contratto part-time, a tempo determinato, di formazione e lavoro; ● - 242 - entro 30 giorni: a) inviare alla Direzione provinciale del lavoro: – eventuale contratto part-time, – eventuale contratto di formazione e lavoro; b) spedire all’Inail comunicazione del codice fiscale del dipendente (da inviare anche al momento del licenziamento o delle dimissioni); c) aggiornare il libro matricola, il libro presenze, il libretto di lavoro e lo scadenzario (scadenza cfl, apprendistato, visite mediche annuali per i non maggiorenni, agevolazioni contributive, ecc.); entro 5 giorni presentare all’Ufficio di collocamento: b) inviare alla Regione competente: – eventuale comunicazione dati apprendista; ● nel momento in cui verrà restituito, vistato dall’Ufficio di collocamento, il Mod. C/ASS/ AG, inviarne copia all’Inps. N. 14 del 1°aprile 2000 SO ES R P ES 1081” one Redazi nsulente “Il Co CONSULPOST I DISSENZIENTI «Napoli, lì 6 marzo 2000 Al COLLEGA ROBERTO DE LORENZIS SEGRETARIO GENERALE ANCL e p.c. All’ORDINE DEI CDL CONSIGLIO NAZIONALE Ai COLLEGHI PRESIDENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL’ORDINE DEI CDL Ai COLLEGHI SEGRETARI GENERALI FENASICL, UCLA, SICLAM, SICLAR L’amarezza di questi ultimi giorni per l’ingiustificato attacco dell’Antitrust alla nostra categoria ed una lettera ricevuta da un praticante (che pure Ti allego – vd. box qui a fiancondr) mi hanno spinto, molto a malincuore, a scriverTi ad onta che, dopo la mia ultima del 30.1.2000 (rimasta, come al solito, da Te inevasa), avevo deciso, in cuor mio, di non darti più fastidio epistolare ma non con l’animo (vile) di chi si ritira sull’Aventino o, peggio ancora, decide di aspettare il cadavere del nemico che, prima o poi, sarà trascinato dall’onda dell’impotenza e dell’altrui sudditanza: la categoria è sacralità! Nella mia ultima del 30.1.2000 Ti avevo giustificato il mio mutato atteggiamento nei confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e dell’Ancl Nazionale N. 14 del 1° aprile 2000 «Caro Edmondo Duraccio, il sottoscritto è attualmente un praticante dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Napoli, ma con questa mia vorrei lasciare questa veste e parlarLe come un figlio preoccupato, preoccupato del proprio avvenire. Ho ventitré anni ed il futuro della categoria mi preoccupa, mi rendo conto che qualcuno deve fare qualcosa per evitare di divenire parte informe di una massa di abusivi; anche se sono il più inesperto dei marinai di questa nave ho voglia di gridare affinché qualcuno mi possa sentire. Cosa sta accadendo? Oggi 29 febbraio 2000, “IL SOLE-24 ORE” riporta un titolo che mira a rompere le fondamenta della nostra categoria, “Consulenti del lavoro nel mirino dell’Antitrust”. Dopo aver letto più volte l’articolo di Maria Carla De Cesari mi sono posto una sola domanda: “Mi conviene continuare? La mia categoria avrà un futuro?”. Ho sempre creduto che gli esami servissero a qualcosa, se non altro ad essere giudicati; nel contempo ho avuto il dogma che “gli esami non finiscono mai”, come diceva il buon Eduardo, e quando tre anni fa decisi di percorrere la strada di consulente del lavoro, nonostante avessi alle spalle la presenza di un padre che già esercitava la professione, misi in conto le possibili bocciature, le nottate sui libri e le giornate di lavoro e mi dissi “lo voglio fare”, sì perché credevo! Lei, che considero una Cassazione vivente, mi può dare una risposta? A che mi serve superare un esame quando comunque potrei fare lo stesso lavoro? Se mi dovessi dare da solo una risposta, mi direi che gli esami danno una maggiore preparazione, ma ahimè non si lavora solo per la gloria. Cosa potrebbe differenziare le mie prestazioni da quelle di un Tizio e Caio con una partita Iva? Solo il fatto di appartenere ad una categoria, ad un Albo professionale??? Se i professionisti non hanno futuro allora, pur di sopravvivere nella giungla che l’Antitrust ci propone, sono disposto domani stesso a seguire un ironico consiglio di mio padre, ovvero ad aprire una posizione Iva come notaio, ed inviterò tutti i colleghi praticanti e gli stessi consulenti a fare altrettanto, anzi colgo l’occasione per invitare anche Lei! Concludo qui, caro Edmondo Duraccio, con la speranza che in questo mio sfogo siano chiari il desiderio e la voglia di mantenere viva una professione, quella che hanno scelto persone come Lei, come mio padre e come me. Con la speranza di riuscire a vincere almeno una battaglia. GIUSEPPE TRONCONE Napoli» ➦ - 243 - (segue ConsulPost) con argomentazioni politiche che spetta a Te, se lo vuoi e sei sempre in tempo, divulgare. A tanto Ti avevo già autorizzato. Nemo profeta in patria: contenzioso tributario, codice deontologico, ced e circolare ministeriale, riforma universitaria, sgravi, rapporti con Inps ed Inail, decreto legislativo Inail, TeleConsul. D’altra parte avevo anticipato tali preoccupazioni e le forti doglianze sull’inerzia politica di questo Consiglio Nazionale dell’Ordine nella mia nota di gennaio scorso, inviata anche a tutti i Consigli Provinciali d’Italia, in replica ad una lettera del Presidente Perini. Nulla è cambiato da allora e … ad ovest niente di nuovo! Potrei continuare l’elenco ma l’ora è tarda. Una serie impressionante di sconfitte e di depauperamento d’immagine come se si potesse vivere, in eterno, su rendite di posizione. La faccenda dell’Antitrust, a corollario di quella con Inaz paghe, era facilmente prevedibile. Gli atti sono a Tua conoscenza. Il rappresentante del Consiglio Nazionale dell’Ordine che, in sede di audizione, afferma essere cessata la materia del contendere con Inaz in quanto con la legge 144/99 la società era abilitata agli adempimenti meccanografici! Tutto il contrario dell’art. 58, comma 16, della legge 144/99 scritto, ex novo, da un consulente del lavoro (il nome lo conosci) dopo che l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini in Sorrento così aveva deciso. Solo l’Antitrust ha capito che l’art. 58, comma 16, della legge 144/ 99 costituiva un’ulteriore blindatura alla legge 12/79 ed un rafforzamento della riserva. La risposta del Consiglio Nazionale dell’Ordine (cfr. “ITALIAOGGI” del 3.3.2000) è stata debole, estremamente flaccida e giuridicamente in- consistente limitandosi ad evidenziare le discriminazioni (nei privilegi) rispetto ai caf ed ai patronati e, come al solito, non ha colpito nel segno perché, caro Segretario Generale, il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo è conferito all’Organo incriminato da una norma di diritto positivo (art. 21 della legge 10.10.1990, n. 287). Le argomentazioni a sostegno della doglianza “pubblica” (“ITALIA OGGI” è letto da addetti ai lavori e da parlamentari) dovevano essere ben altre: l’interesse generale, l’autoproduzione, la valenza costituzionale dell’oggetto professionale, il concetto d’impresa, di libera professione e quello di calcolo e stampa. Ora il Ministero del lavoro ed il Parlamento hanno l’alibi dell’Antitrust per infliggerci l’ennesima sodomizzazione senza aspettare la legge quadro o legge delega. Chi dobbiamo ringraziare ed al giovane praticante cosa dobbiamo rispondere? Che facciamo, però, i convegni nazionali? Il collega Travers ha ben individuato i punti di caduta della segnalazione dell’Antitrust. Bastava, come ai tempi delle elementari, fare una bella copia ed avremmo colpito nel segno quanto meno rispetto all’opinione pubblica. Perché, poi, giustificarci con gli esami di Stato? Per dimostrare che non siamo una casta? Ma ormai è fatta (anche questa)! Non resta, allora, che mobilitarci come ai vecchi tempi. Come massima autorità associativa, nella cui lista sono stati eletti i nostri rappresentanti istituzionali e nell’ambito di quella verifica politica che spetta all’Ancl (che ha firmato una cambiale in bianco con gli elettori), Ti prego di rientrare nei Tuoi compiti di indirizzo politico suggerendo (stavo per dire imponendo) al Consiglio Nazionale dell’Ordine - 244 - la convocazione di un’assemblea straordinaria dei Presidenti degli Ordini per discutere, alla Tua presenza ed a quella degli altri sindacati di categoria, questa spinosa problematica che riguarda il nostro futuro. Non so se ci riuscirai o se lo vorrai fare. Nell’un caso e nell’altro ne prenderò atto e ci mobiliteremo spontaneamente (non certamente a Roma). Rappresenti, comunque, la categoria dei consulenti del lavoro, all’Ancl sono iscritti i consulenti del lavoro. Ma, forse, il Consiglio Nazionale dell’Ordine (tranne errori di interpretazione la cui valutazione spetta a Te) non la pensa così se è vero che la circolare n. 642, prot. 1675-circ. del 29.2.2000 inviata a tutti i Consigli Provinciali, ha come allegato una lettera, prot. 1676/SEG pari data, indirizzata al Direttore de “IL SOLE-24 ORE” per smentire che i consulenti del lavoro siano stati condannati dall’Antitrust. Questa è la smentita: «Orbene, essendo il Consiglio Nazionale dell’Ordine l’organo esponenziale rappresentativo per legge di tutti i 19.000 consulenti del lavoro ed essendo stato “assolto” dalla predetta accusa ne consegue che non è vero che l’Antitrust ha condannato i consulenti per boicottaggio contro l’Inaz». Ti risparmio, sempre per l’ora tarda, ogni disquisizione sulla legge 12/ 79 e sull’assegnazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine del ruolo di organo esponenziale dei 19.000 consulenti del lavoro (una volta si sarebbe definita l’affermazione come gran cavolata giuridica) e Ti chiedo quale sarebbe stato il tenore della lettera se fossero stati condannati i Consigli Provinciali di Milano o di Roma ed assolto il solo Consiglio Nazionale dell’Ordine! I Consigli Provinciali e ➦ N. 14 del 1°aprile 2000 (segue ConsulPost) l’Ancl chi rappresentano? Cosa ne pensano i Consiglieri Nazionali dell’Ordine di estrazione Ancl ed il capogruppo Ancl? Sono stati preventivamente informati come si conviene ad un organo collegiale di questa presa di distanza? Quanti mi leggono potranno commentare da soli! Attendo Tue notizie. Con cordialità. EDMONDO DURACCIO Presidente del Consiglio Prov.le dell’Ordine dei cdl di Napoli» «Al COLLEGA EDMONDO DURACCIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI NAPOLI A tutti i CONSULENTI DEL LAVORO INTERESSATI ALLA CATEGORIA È trascorso più di un lustro da quando i colleghi di Trieste hanno assunto posizioni vieppiù critiche nei confronti delle decisioni dei vertici della categoria, affidando ai loro delegati di manifestarle in ogni occasione. Ora appare sempre più evidente il “depauperamento di immagine” e la “serie impressionante di sconfitte”, conseguenza naturale dei nostri risultati elettorali, peraltro, democraticamente conseguiti. Quando una categoria professionale è del tutto assente dai luoghi ove si assumono le decisioni politiche che contano, conseguenza naturale sono le sconfitte e la caduta di immagine! Se poi i vertici propongono riforme della norma costitutiva tali da porre le premesse per l’eliminazione della categoria dei consulenti del la- N. 14 del 1° aprile 2000 voro ed il suo assorbimento da parte di altri ordinamenti più corposi e perciò più forti (avvocati), allora il destino è segnato! Riflettendo sul fatto che tutti questi vertici sono stati democraticamente eletti da poco, con schiacciante maggioranza, si deve logicamente auspicare “ben venga il destino ineluttabile”. Spiace per i giovani, ai quali va consigliata la professione forense giuslavoristica, esercitando la quale potranno fare tanto gli avvocati quanto i fiscalisti e/o i contabili, tutelando i propri clienti dal Giudice di pace alla Suprema Corte di Cassazione, dai Tar al Consiglio di Stato ed a tutte le Commissioni tributarie. Per i colleghi, i cui ricordi possono risalire al 1953 (data dell’autorizzazione) e al 1956 (data dell’iscrizione all’Ancl) il fatto di venire deferito ai Probiviri perché esercito il diritto di critica senza offendere alcuno, è un onore! Caro Duraccio, la realtà è questa e dobbiamo berla tutta fino in fondo. Con affetto ARNALDO ROSSI Presidente del Consiglio Prov.le dell’Ordine dei cdl di Trieste» I CONSENZIENTI «Siracusa, lì 9 marzo 2000 Al COLLEGA ROBERTO DE LORENZIS SEGRETARIO GENERALE ANCL e p.c. Alla COLLEGA GABRIELLA PERINI PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CDL Caro Segretario Generale, solo oggi sono venuto in possesso, - 245 - attraverso il Consiglio Provinciale dell’Ordine di Siracusa (di cui sono Consigliere anziano), della lettera del collega Duraccio del 6 marzo scorso, prot. 453/9, inoltrata su carta intestata e sottoscritta quale Presidente dell’Ordine di Napoli. Dopo un primo impatto (che definirei sconcertante), ho deciso di contenere il mio disappunto per cercare di valutarne il contenuto, con un … qualche distacco. Orbene Ti voglio esternare che, anche ad una analisi meno emotiva, dalle mie valutazioni è emerso quanto segue: a) la verbosità aggressiva e violenta, a tratti scostumata dell’estensore, l’inaudito linguaggio di un Presidente di Ordine, credo mai registratosi fino ad ora in Italia, indipendentemente dal merito delle ragioni addotte; b) l’arroganza insita nel “decide di aspettare il cadavere del nemico che prima o poi sarà trascinato dall’onda dell’impotenza e dell’altrui sudditanza”. A Napoli, guarda caso, chi parla da una vita tratta i colleghi da sudditi; c) con quale diritto si può definire “estremamente flaccida e giuridicamente inconsistente” la risposta del Consiglio Nazionale dell’Ordine a firma del Presidente Perini a “ITALIA OGGI”? Con quale diritto ci si può ergere a depositario ed unico detentore del verbo giuridico? Per arrivare a tanto, il livore o la megalomania devono essere veramente grandi e frustrate le velleità. ➦ (segue ConsulPost) Non resta che mobilitarci come ai vecchi tempi, dice il Presidente Duraccio. Quali tempi, quelli in cui egli privilegiava la politica dei rapporti di favore con politici e funzionari? O piuttosto lottare con l’immagine pulita e con la dignità accresciuti negli ultimi anni con una politica dei vertici dell’Ordine e delle associazioni tendente ad una costante tessitura di rapporti e portatrice delle nostre ragioni nelle sedi ed in un contesto di civile confronto? Personalmente disdegno tenacemente il metodo Duraccio e sono fautore del metodo del civile confronto, anche soffrendo. Anche prendendosi le sconfitte, che spesso non dipendono da carenza del nostro operato, ma piuttosto da circostanze avverse. Sono convinto che la maggior parte dei colleghi napoletani, ai quali va la mia stima, disapproverà l’operato del Presidente Duraccio ed una posizione velleitaria, arbitraria e pretestuosa, che non si addice al “rappresentante ufficiale” di uno degli Ordini numericamente più consistenti del Meridione d’Italia, largamente rappresentato negli organismi di categoria. Altro atteggiamento avrebbe potuto trovare udienza, ma ognuno ha il proprio stile! Altro diritto di parola bisognerebbe riconoscergli, se avesse parlato quale iscritto all’Ancl e se la lettera fosse stata inviata solo al Segretario Generale Ancl ed al Presidente Nazionale dell’Ordine e non anche a tutti i Presidenti Provinciali. Così non si costruisce, ma si disgrega. La vita di categoria non può essere una tribuna di insulti, ma una palestra di idee a confronto. Questo deve essere chiaro anche per il collega Duraccio e mi auguro per tutti i professionisti consulenti del lavoro. Nel riservarmi altre valutazioni nelle sedi competenti, consentimi di esprimere a Te ed alla collega Presidente Perini, che mi legge per conoscenza, ogni sentita, razionale e non sudditante solidarietà. Cordiali saluti. EMANUELE MONTEROSSO Presidente UP Ancl di Siracusa» «Spett.le REDAZIONE "IL CONSULENTE 1081" Chiedo cortese ospitalità, più che per rispondere a due colleghi, per riflettere su alcune considerazioni svolte dai colleghi Duraccio e Rossi, facendo partecipi di queste mie riflessioni i colleghi che avranno la voglia e la pazienza per farlo. Duraccio scrive al Segretario Generale De Lorenzis e, per conoscenza, ad altri colleghi, per rappresentargli la sua amarezza ed il suo “mutato atteggiamento nei confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e dell’Ancl Nazionale” e per esortarlo a rientrare nei suoi “compiti di indirizzo politico ...”. Mi riesce abbastanza difficile capire perché il collega Duraccio abbia mutato atteggiamento nei confronti degli Organismi nazionali di categoria, ma più ancora mi risulta difficile capire perché il mutato atteggiamento di un collega, pur stimato, debba decidere i comportamenti di un Segretario, se non di un’intera categoria. - 246 - Forse questo si può spiegare con la lettera che il collega Duraccio ha ricevuto da un praticante e che ha divulgato al popolo dei consulenti, cosa che avrebbe potuto risparmiarsi, cercando magari di leggerla con l’attenzione sufficiente a capire che forse sarebbe stato più opportuno invitare il praticante, ventitreenne, a darsi una regolata. Egli infatti si dice ripetute volte preoccupato del futuro della categoria e si chiede se gli convenga continuare e se la categoria (che già definisce Sua!!!) avrà un futuro, ma ha dimenticato di dire perché vuole iniziare questa professione, se perché è un lavoro che lo appassiona oppure se perché qualcuno gli ha raccontato che i consulenti, in virtù dell’esclusiva, basta che espongano una targa per far sì che si formi la fila di aziende ansiose di portare onore e quattrini al venerabile professionista. Il praticante non dice, forse perché non lo sa, che una categoria è, o dovrebbe essere, un insieme di persone che condividono passioni, idee, professionalità mettendo a disposizione della società queste loro conoscenze, orgogliosi di ricavarne un profitto contribuendo alla crescita della società. Forse sarebbe stato meglio spiegare a questo praticante che i consulenti del lavoro chiedono, giustamente, di essere rispettati per i valori di cui sono portatori, che sono quelli che hanno permesso loro di avviare l’attività guadagnando l’apprezzamento della clientela. Credo che nessuno di noi ad oggi abbia usufruito della “rendita derivante dall’esclusiva”, bensì tutti ➦ N. 14 del 1°aprile 2000 (segue ConsulPost) noi abbiamo battagliato, anche contro abusivi ed associazioni di categoria, guadagnandoci lo spazio proprio grazie alla serietà ed alla preparazione professionale, imparate anche in quei convegni nazionali che in un tempo, forse più felice, erano frequenti ed hanno aiutato la crescita professionale della categoria. Accennavo a tempi forse più felici, per i quali conservo bei ricordi, non rimpianti. Ma proprio la nitidezza dei ricordi mi permette di rivedere una squadra di colleghi magari poco attenti alla propria posizione, ma seriamente preoccupati di conquistare la vittoria della squadra. Certo la diversità di opinioni c’è sempre stata, ed è quella che ha favorito la crescita della categoria, ma la diversità di opinioni non è la protervia di chi fra le righe si propone quale unico medico in grado di guarire una categoria che ritiene così gravemente malata. Consiglio Nazionale dell’Ordine, Enpacl ed Ancl sono condotti da un gruppo di colleghi validissimi ai quali pochi mesi fa la categoria ha conferito il mandato. A questi, se lo crediamo, dobbiamo fornire il nostro aiuto concreto e silenzioso, da gregari generosi, perché a loro è stato affidato l’incarico, magari da noi ambìto ma mai ottenuto. Se abbiamo veramente dei valori da proporre, proponiamoli in termini concreti e senza la necessità di apparire in prima fila; la foto ricordo, nel bene e nel male, oggi spetta a qualcun altro, a noi tocca il compito di rispettare la scelta della categoria e lavorare con umiltà per la vittoria della squadra. N. 14 del 1° aprile 2000 A Duraccio mi permetterei altresì di confidare che al primo che si permettesse di darmi della “Cassazione vivente”, troverei il modo di insegnare quei rudimenti dell’educazione che ogni individuo è bene che conosca. Questo sempre che Edmondo non lo consideri un piacevole vezzo! Arnaldo Rossi, caro amico da vecchia data, ma è mai possibile che i colleghi di Trieste ti abbiano assegnato solo posizioni critiche da manifestare in ogni occasione?? Mi rifiuto di pensare che professionisti, colleghi validissimi, di tutto rispetto non ti abbiano affidato neppure un’idea, una proposta positiva da trasmettere al Nazionale. Sempre nello scrigno dei bei ricordi conservo la soddisfazione dei dirigenti dell’Ancl provinciale per la conquista della legge 12/79, accompagnata dalla preoccupazione che la “sicurezza” derivante da questa legge potesse ridurre il numero degli iscritti all’Associazione. Le lettere di cui sopra mi porterebbero a pensare, ma mi rifiuto di farlo, che la legge 12 non abbia indebolito l’Ancl, ma abbia impoverito la mente attiva e propositiva dei consulenti del lavoro. Aiutatemi a dimostrare che così non è, a far sapere che la categoria, anche senza quelle riserve che non piacciono alla “società europea moderna e democratica”, è viva, vegeta e propositiva per quella società del futuro che tutti noi non solo desideriamo ma abbiamo certezza che sarà migliore dell’attuale. Un caro saluto a tutti. SERGIO FAINI Presidente del Consiglio Prov.le dell’Ordine dei cdl di Brescia» - 247 - «Milano, lì 21 aprile 2000 Al COLLEGA EDMONDO DURACCIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI NAPOLI e p.c. Alla COLLEGA GABRIELLA PERINI PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CDL Al COLLEGA ROBERTO DE LORENZIS SEGRETARIO GENERALE ANCL Alla COLLEGA MARTINA BONESCHI POZZI SEGRETARIO GENERALE SICLAM Ho atteso qualche giorno prima di rispondere alla Tua del 6.3.2000 in quanto ho voluto leggere con calma quanto hai scritto al collega De Lorenzis, in qualità di Segretario Generale Ancl e, per conoscenza, a tutti i Consigli Provinciali ed al Consiglio Nazionale. Il primo impulso era stato quello di non dare seguito al Tuo scritto in quanto ritenevo, in questo momento grave per la categoria, che le poche forze disponibili per tutelare la stessa dovessero essere utilizzate, in positivo, per trovare soluzioni e azioni comuni per controbattere tale situazione e non impegnarle in polemiche interne ed in snervanti dualismi od individualismi; ma, rileggendo la Tua lettera, ho ritenuto doveroso risponderTi, sia per la stima che Ti porto, che per motivi di chiarezza. Le Tue critiche al Consiglio Nazionale sono rivolte ad una sorta di inerzia politica e di depauperamento dell’immagine da parte dello stes- ➦ (segue ConsulPost) so, ma ho già avuto modo di dirTi, in risposta alla Tua del gennaio scorso, che un conto è la volontà di ottenere risultati positivi per la categoria, diverso è avere a che fare con una forza di Governo arrogante e strafottente che va avanti per la propria strada per raggiungere il suo obiettivo. Ne è un esempio l’ultima vicenda sui ced conclusasi con la circolare Morese che ha stravolto una norma di legge faticosamente contrastata e concertata con l’ausilio prevalente Tuo e del collega Ugliano (con il quale ho vissuto quelle roventi giornate e serate). Allora mi chiedo: a che servono le conoscenze, i rapporti e le concertazioni se poi all’atto pratico ne usciamo con le ossa rotte? Forse l’unica arma che abbiamo è quella di non dialogare più con la maggioranza, con le relative conseguenze, e far sentire il nostro peso con il voto! Per quanto riguarda la faccenda Inaz, Tu lamenti che il Consiglio Nazionale ha preso le distanze dall’Ancl dichiarando che i consulenti del lavoro hanno vinto la loro battaglia, e che ha stigmatizzato il titolo uscito su “IL SOLE-24 ORE” smentendolo ed asserendo che i consulenti del lavoro sono stati assolti. Tu chiedi l’intervento del Segretario Generale dell’Ancl come se il Consiglio Nazionale fosse una sua dipendenza, ma Ti faccio presente che, nel momento in cui si viene eletti in un consesso istituzionale, si diventa rappresentanti di tutti gli iscritti e non solo di quelli appartenenti a questo o quel sindacato: questo dovrebbe essere chiaro a tutti! Proprio in relazione a quanto sopra, io approvo in pieno questa iniziativa del Consiglio Nazionale e ne sono orgoglioso, non tanto quale Presiden- te del Consiglio di Milano, parte interessata, ma come consulente del lavoro: voglio ricordarTi che non sono un associato all’Ancl, che rappresenta solo i propri iscritti, ma un iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro ed in questa veste ritengo giusto l’intervento del Consiglio Nazionale a difesa dell’immagine dei consulenti del lavoro. Voglio terminare per sottolineare che questo Consiglio Nazionale è composto da diversi colleghi, dei quali ben tre della Campania, che con impegno ed abnegazione stanno iniziando un difficile cammino nel governo della categoria in un periodo, senza dubbio, particolarmente irto di insidie, di pericoli e di novità per le professioni libere e per la nostra in particolare. Forse sarebbe meglio aiutarli nel loro lavoro piuttosto che creare difficoltà interne che portano ad un enorme dispendio di energie e a ridurre l’entusiasmo per un volontariato rivolto all’interesse dei colleghi. Cordialità. GIOVANNI ZINGALES Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Milano» “Milano, lì 3 febbraio 2000 Al COLLEGA EDMONDO DURACCIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI NAPOLI e p.c. Alla COLLEGA GABRIELLA PERINI PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CDL - 248 - Al COLLEGA VINCENZO MICELI PRESIDENTE ENPACL Al COLLEGA ROBERTO DE LORENZIS SEGRETARIO GENERALE ANCL È pervenuta al nostro Sindacato la tua lettera indicata in oggetto che abbiamo attentamente letto e nella quale indichi, giustamente, tutti i guai che travagliano la nostra categoria, con una chiara polemica nei confronti del Consiglio Nazionale. Non riteniamo, in questo preciso momento, di dover imputare ai nostri vertici i pochi risultati ottenuti perché chi ti risponde ha più volte fatto parte del consesso nazionale e conosce, per averli vissuti personalmente, i travagli ed i sacrifici fatti, per risultati non sempre eclatanti (vedi tariffa sbloccata solo nel 1992). Tu sai benissimo che Milano non è mai stato molto tenero con il Consiglio Nazionale, ma oggi noi siamo convinti che questi ultimi anni abbiamo avuto un Presidente del Consiglio Nazionale tra i più validi sia per disponibilità che per volontà e competenza. Quanto affermiamo, credi, non è perché oggi è Vice Presidente un collega di Milano, ma solo perché valutiamo il lavoro della collega Perini e ne comprendiamo l’onere. A te, che sempre hai collaborato per i mille problemi della categoria, chiediamo di smussare gli angoli e di superare, se ce ne sono, piccole divergenze. Oggi più che mai dobbiamo fare fronte comune ed essere uniti. Cordiali saluti. MARTINA BONESCHI POZZI Segretario Generale Siclam” N. 14 del 1°aprile 2000 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto Fonte 62 Contratto part-time Normativa In GU il nuovo decreto legislativo Il datore che deve procedere ad assunzioni di nuovo personale a tempo pieno è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza ai lavoratori già in forza a part-time occupati presso unità produttive situate entro 100 km da quella nella quale è programmata la nuova assunzione. Individuate due tipologie fondamentali di part-time: quello orizzontale e quello verticale. Forme miste sono demandate alla contrattazione collettiva. Cade il divieto di lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore però deve essere consenziente. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare. Sarà un decreto interministeriale a quantificare l’entità degli sgravi contributivi per chi assumerà a tempo indeterminato con part-time. L’incentivo spetterà se l’assunzione sarà ad incremento dell’organico esistente (decreto legislativo n. 61 del 25.2.00). “Gazzetta Ufficiale” n. 66 del 20.3.00 “Italia Oggi” del 22.3.00 “Guida normativa” n. 55 del 28.3.00 63 Contributi dipendenti Interessi di differimento e dilazione Aumenta il tasso Dal 9 febbraio regolarizzare i debiti contributivi costa un quarto di punto in più. Il tus, infatti, sale dal 3 al 3,25%. Pertanto, gli interessi di dilazione devono essere calcolati al tasso del 9,25%; le somme aggiuntive, a seconda della tipologia di infrazione, dovranno essere calcolate con le aliquote del 12,25% (mancati o tardati pagamenti di contributi), del 9,25% (mancati o tardati pagamenti di contributi derivanti da oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo), del 14,25% (per debiti relativi a periodi rientranti nella disciplina prevista dalla 48/88) (decreto interministeriale lavoro e tesoro del 16.3.00). “Gazzetta Ufficiale” n. 67 del 21.3.00 “Italia Oggi” del 23.3.00 64 Sgravi Mezzogiorno Spettano anche per i lavoratori non residenti Dal 1° gennaio 2000 gli sgravi contributivi, previsti dall’art. 59 del “Il Sole” 25.3.00 DPR n. 218/78 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle imprese che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso art. 59, che impiegano lavoratori in attività che si svolgono effettivamente nei predetti territori, indipendentemente dal luogo di residenza del singolo lavoratore e fermi restando gli altri requisiti. La disposizione sopra citata si applica anche ai periodi contributivi antecedenti l’anno in corso ed incide direttamente sulle situazioni pendenti alla data del 1° gennaio 2000. Le ditte che, per periodi precedenti il 1° gennaio 2000, hanno versato i contributi e non hanno richiesto gli sgravi per tale tipologia di lavoratori, nulla hanno a pretendere dall’Inps, atteso che la norma ha espressamente escluso il diritto alla ripetizione delle somme relative alle maggiori contribuzioni già versate. Sono, infine, fatti salvi i contributi, già versati o ancora da versare, spettanti all’Inps in virtù di sentenze passate in giudicato (circolare Inps n. 66 del 24.3.00). N. 14 del 1° aprile 2000 - 249 - FISCO IN PILLOLE Auto e moto – Manovra economica Casco per tutti, revisione, incentivi, semplificazioni e benzina super I l 30 marzo è entrato in vigore l’obbligo di legge del “casco per tutti i motociclisti”, senza distinzioni di età e di cilindrata dei motoveicoli, compresi, quindi, i ciclomotori. E scattano anche le sanzioni per chi circola senza la protezione del casco: – multa da 60.600 a 242.400 lire, sia per il conducente che per l’eventuale passeggero; – se il conducente è minore, al posto della sanzione pecuniaria è applicato il sequestro del veicolo per un periodo di 30 giorni; – se il passeggero è minorenne e non usa il casco, della violazione risponde il conducente; – se vengono usati caschi non omologati, si applica la sanzione pecuniaria e il casco viene sequestrato; – chi commercializza, produce e vende caschi non omologa- ti è soggetto ad una sanzione che varia da 1.212.000 a 4.848.000 lire e i caschi non in regola vengono sequestrati. Oltre al casco, è stata disposta dal Ministero dei trasporti, con DM 16.1.00, la revisione dei ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e motoveicoli per trasporto promiscuo che diventerà obbligatoria dall’1.1.2001, come per le automobili, e con le seguenti modalità: quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Ma per il settore auto e moto non ci sono soltanto obblighi e sanzioni, ma anche incentivi, semplificazioni e interventi sulla qualità della benzina. Incentivi: per chi demolisce gli autoveicoli immatricolati prima del 1984, 200.000 lire per auto rottamata, quindi sarà a “costo zero” il cambio con un’auto nuova; chi invece vuole convertire a gas metano o a gpl autoveicoli non catalizzati, l’ecoincentivo sarà pari a 800.000 lire (di cui 600.000 lire a carico dello Stato e 200.000 lire a carico dell’officina). Interesserà, oltre alle vetture con meno di un anno, come oggi, anche quelle prodotte tra il 1988 e il 1992 che siano in regola con le revisioni. Lo ha annunciato il Ministro Ronchi presentando un emendamento al ● - 250 - collegato fiscale della Finanziaria 2000 in discussione al Parlamento. Semplificazioni: con il comunicato stampa n. 16 del 17.3.00 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto presente che è stato approvato un disegno di legge il quale modifica il regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Il provvedimento elimina, per i veicoli stradali, il regime giuridico, previsto dal codice civile, del bene mobile registrato, abolisce il Pra (pubblico registro automobilistico), attribuisce al già esistente Archivio nazionale dei veicoli valore analogo a quello ricoperto dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei, riduce i tempi e i costi delle pratiche automobilistiche, per riportarli a livelli di efficienza confrontabili con quelli degli altri Paesi. Il Pra, quindi, viene cancellato e il notaio non è più necessario; ciò comporterà un risparmio di quasi 200.000 lire per i passaggi di proprietà di autoveicoli (il cui costo attuale è tra le 573.900 e le 623.900 lire) e l’Aci, che attualmente gestisce il Pra, dovrà diventare sempre di più un servizio al consumatore-automobilista, con riferimento, in particolare, all’ampliamento della gamma dei servizi di soccorso estesi anche ai turisti. ● ➦ N. 14 del 1°aprile 2000 (segue Fisco in pillole) Non appena il Parlamento avrà varato questa riforma, non ci sarà più bisogno di registrare il passaggio di proprietà dal notaio: sarà sufficiente che il venditore e il compratore vadano alla Motorizzazione per ottenere subito la carta di circolazione e poi arriverà a casa la comunicazione ufficiale del passaggio di proprietà e dell’iscrizione nell’Archivio nazionale dei veicoli; la spesa massima sarà pari a 432.000 lire. Benzina super: il Ministero dell’ambiente ha predisposto l’elenco di tutti i modelli che potranno passare alla benzina “ver● Iva – Internazionale Le esenzioni e la tentata vendita intracomunitaria ● Libertà di esenzione Iva La Corte di giustizia delle Cee (sentenza del 3.2.2000 – causa n. 12-98), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alle imposte sugli affari, ha stabilito che, in forza dell’art. 189 del trattato Ce, ogni Stato membro è libero di applicare nelle forme e nei mezzi le direttive, dando ampia discrezionalità circa l’esenzione o l’assoggettamento ad imposta delle operazioni interessate e pertanto – secondo l’art. 13 della IV direttiva del Consiglio Cee – di assoggettare ad Iva le locazioni di N. 14 del 1° aprile 2000 de” senza problemi e di quelli che dal 2002 dovranno adottare particolari accorgimenti. In pratica, le auto per cui si profila la fine sono soltanto 1.100.000 (n. 206 modelli indicati con la lettera C), mentre per altre è prevista la necessità di “lievi interventi” (circa 1.940.000 di fascia B); infine, quelli della fascia A (21.800.000), i cui motori non necessitano di nessun adeguamento poiché possono impiegare da subito la benzina “verde”. Ma anche per chi possiede le vetture più a rischio, secondo “QUATTRORUOTE”, non ci sarebbero problemi “con una condotta di guida adeguata a vetture che hanno una dozzina d’anni e per percorrenze annue ridotte – tipiche delle vetture d’epoca – si potrà fare a meno di questi interventi a motore aperto”, usando magari il nuovo additivo ecologico Etbe di origine vegetale. La stessa rivista fa presente che la trasformazione a gas dell’impianto (gpl o metano) è una soluzione valida a due condizioni: che l’auto sia in buone condizioni dal punto di vista della sicurezza e che si percorra un numero di chilometri sufficiente ad ammortizzare la spesa della conversione. beni immobili e, a titolo di eccezione, di esentare le sole locazioni di beni immobili destinati ad abitazione. 10.3.2000) le Finanze hanno risposto ad una serie di quesiti riguardanti il trattamento fiscale, ai fini Iva, di operazioni di tentata vendita realizzate in Italia da parte di soggetti passivi d’imposta comunitari, senza stabile organizzazione né rappresentanza fiscale sul territorio dello Stato. Secondo il Ministero, l’introduzione di tali beni in Italia non costituisce acquisto intracomunitario, pur tuttavia l’acquisto intracomunitario si realizza nel momento in cui non costituisce più tentata vendita, come, ad esempio, nel caso in cui il bene viene venduto definitivamente in Italia e, cioè, vi resta per sempre o, perlomeno, supera la durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dai regolamenti Ce che definiscono il regime dell’ammissione temporanea. ● Beni provenienti da uno Stato membro Le prestazioni di servizio eseguite in Italia da una società nazionale, la cui attività consiste nella lavorazione di memorie per computer, su beni ricevuti da un committente identificato ai fini Iva in un altro Stato membro, possono essere fatturate in regime di “non imponibilità Iva” anche se i beni risultanti dalla lavorazione non vengono inviati in altro Stato membro ma rimangono in Italia. Lo ha comunicato il Ministero delle finanze con risoluzione 10.3.00, n. 29/E. ● Tentata vendita Con altra RM (n. 30/E del - 251 - STORIE DI LAVORO L o scorso Natale successe, durante la consueta riunione del personale, quello che di solito succede dappertutto. L’amministratore, meglio se anziano, parla degli immancabili destini, consegna qualche medaglia ai più meritevoli, si commuove al ricordo del nonno, fondatore della ditta, coi capelli a spazzola come si usava allora. Poi arrivano i sontuosi antipasti e così il pranzo, atteso con dissimulata impazienza, prende il via. Tutti sanno però che, al momento del brindisi, l’amministratore riprenderà la parola, sempre più commosso parlerà del nonno. Per dire tra l’altro, col fazzoletto in mano: Carissimi collaboratori, durante il pranzo testé concluso, si è avvicinato a me Nicolino, il nostro amato portiere, dal quale dipendono molte delle fortune aziendali. Ricorderete che gli abbiamo assegnato un superminimo di 200.000 lire al mese. Ebbene, lui mi ha chiesto di precisare che esse sono a titolo di compenso aggiuntivo speciale e non di superminimo. Volentieri rettifico, anche se il fatto non mi pare Compenso aggiuntivo speciale rilevante. Accidenti se è rilevante, dice il consulente a chi gli sta vicino. Vedrete il mese prossimo, quando appariranno in busta paga i nuovi minimi contrattuali. Già mi aspetto la telefonata. Infatti, mentre gli altri si trovano assorbito il superminimo nell’aumento, Nicolino no, proprio perché si tratta di un compenso diverso. La Cassazione (8498 del 7 agosto 1999) ha confermato recentemente il consolidato orientamento giurisprudenziale: “L’eccedenza della retribu- zione (o superminimo) rispetto ai minimi tabellari … è di norma soggetta al principio dell’assorbimento … purché non abbia natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente …”. Purtroppo ormai la frittata è fatta, Nicolino m’ha incastrato mentre mi asciugavo gli occhi, proprio nel momento in cui, bicchiere in mano, ricordavo il nonno fondatore della ditta, coi capelli a spazzola come s’usava allora. Valfrido Paoli TANTO PER RIDERE - 252 - N. 14 del 1°aprile 2000 Sempre più utile per i consulenti Servizio Ancl 730 telematico 2000 Un servizio ideato e realizzato tra colleghi professionisti per riportare le dichiarazioni 730 nell’ambito delle categorie professionali. I l servizio 730 telematico è organizzato a livello nazionale da un gruppo di colleghi per valorizzare il patrimonio di professionalità e garanzie offerto dalle nostre categorie professionali a tutti i lavoratori dipendenti e alle loro famiglie anche per le dichiarazioni modello 730. Le dichiarazioni 730 vengono gestite tramite il Caaf Cgn, che è stato costituito dall’associazione Circuito di garanzia nazionale (Cgn), i cui soci per statuto sono tutti i professionisti che utilizzano il Servizio 730 telematico e tutti i contribuenti che usufruiscono del servizio offerto dai professionisti medesimi. L’adesione a Cgn è gratuita. Il Caaf Cgn srl rilascia le autorizzazioni ai Centri di raccolta 730 (Coordinamenti provinciali 730 istituiti presso le Unioni Provinciali Ancl, gli Uffici autorizzati 730 e gli Uffici periferici 730). Fornisce inoltre gratuitamente il software 730 telematico, le immagini laser PCL5 per la modulistica 730 e Ici, i bustoni e ovviamente l’assistenza fiscale ex art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Seek & Partners srl fornisce l’assistenza e la manutenzione al software 730 telematico per le quali è previsto un canone annuo N. 14 del 1° aprile 2000 così articolato: 1. il professionista che intende delegare le funzioni di stampa dei 730 base ed eventualmente anche di consegna dei 7304, richiede l’attivazione come Ufficio periferico 730 di un Coordinamento provinciale 730 istituito presso una Unione Provinciale Ancl convenzionata Cgn. I costi sono stabiliti dal singolo Coordinamento provinciale 730 e graduati in base ai servizi erogati; 2. il professionista iscritto all’Ancl (o che intende iscriversi), che richiede autonomamente l’attivazione del servizio come Ufficio autorizzato 730, versa un canone annuo scontato del 50%, pari a lire 400.000 (quattrocentomila); 3. il professionista non iscritto ad un sindacato di professionisti convenzionato Cgn che richiede autonomamente l’attivazione del servizio come Ufficio autorizzato 730, versa un canone annuo di lire 800.000 (ottocentomila). 4.000 colleghi professionisti sono già operativi! Cdl Giancarlo Broggian - 253 - UP Ancl già attive ASCOLI PICENO PALERMO BELLUNO PARMA BERGAMO PAVIA BOLOGNA PERUGIA BOLZANO PESARO BRESCIA PESCARA CAGLIARI PIACENZA CHIETI PISA COMO PORDENONE CUNEO POTENZA FERRARA RIMINI FIRENZE SAVONA FORLÌ SIENA GENOVA TRENTO IMPERIA TREVISO LATINA TRIESTE LIVORNO UDINE MODENA VARESE ORISTANO VENEZIA PADOVA VICENZA Per maggiori informazioni: Tel.: 0434/28293 – 16 linee ra. Tel.: 0337/534850 – Fax: 0434/28458 E-mail: [email protected] www.cgn.it