ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLI - N. 14 DEL 1° APRILE 2000
14
articoli
Azioni forti, valutate con calma (De Lorenzis)
Depenalizzazione e attività professionale (Milocco)
I nuovi obbligati all’assicurazione Inail (Losi)
Ci vorrebbe una maggiore fiducia (Baroni)
Adempimenti assunzione dipendenti (Caporaletti)
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238
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240
242
rubriche
Week Work (Studio associato Paoli)
Fisco in pillole (auto e moto, Iva internazionale)
Storie di lavoro (Paoli)
Tutto il tesseramento m x m (settimanale)
Antemprima
Sul prossimo numero:
●
●
Commissione parlamentare
controllo Enti previdenziali: cronaca di un’audizione;
faxiamo all’Inail la nostra protesta.
249
250
252
239
Consenzienti e dissenzienti
(nel Post da pag. 243)
Questo numero viene inviato solo ai consulenti del lavoro e ai praticanti, poiché contiene parecchie informazioni che non interessano altri se
non i colleghi.
Con la collaborazione di tutta la categoria
Azioni forti, valutate con calma
I
l momento è grave e dobbiamo tutti adoperarci
per trovare la giusta reazione agli attacchi di cui siamo
fatti bersaglio.
I componenti la Gen, i consiglieri nazionali dell’Ordine, i colleghi del Cda Enpacl, i Presidenti
regionali Ancl che sono riusciti ad
essere presenti a Roma sabato
25/3 u.s., su mia convocazione
urgentissima, hanno deliberato
queste prime forme di reazione
e protesta a seguito della ben
nota circolare n. 14/2000 del Ministero del lavoro:
1) ricorso al Tar con richiesta di
immediata sospensiva della
circolare n. 14/2000 (il che
presuppone una procedura
d’urgenza);
2) richiesta alle altre professioni
di firmare il ricorso insieme a
noi;
3) far presentare interrogazioni
parlamentari sul tema;
4) presentare uno studio sulle
professioni in Europa interpellando direttamente i professionisti per confutare le
diffuse interpretazioni europeiste di comodo;
inoltre si è deciso di interpellare
alcuni legali di diverse discipline
per valutare l’opportunità di denunciare l’Autorità antitrust per
comportamento antisindacale
nei confronti della nostra associazione, di denunciare il Ministero
e i ced alla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per concorrenza sleale, di
denunciare l’Esecutivo o il Ministero del lavoro con richiesta di
risarcimento danni; si tratterebbe, come è evidente, di azioni
“forti” che occorre ponderare con
calma, valutandone a fondo tutte le conseguenze.
Queste iniziative verranno
anche proposte al CNO nella riunione del 30 c.m. e riteniamo che
il Consiglio, pur nella sua autonomia, le vorrà condividere.
Ho inoltre informato i colleghi
presenti di aver ricevuto l’invito
ad una audizione sulle prospettive di riforma della legislazione
sugli Enti di previdenza privatizzati presso la Commissione parlamentare di controllo degli Enti
previdenziali, ricevendo mandato di manifestare anche in quella
sede il malessere della categoria
per le ingiustizie patite e la sfiducia emergente nei confronti dell’Esecutivo.
L’attacco alle professioni viene condotto su piani diversi ma
con unica strategia e richiederebbe da parte della categoria uno
spirito di squadra fortissimo e
non il continuo piagnisteo di chi,
non riuscendo a coagulare consenso intorno a sé, non trova di
meglio che prenderci tutti per
- 236 -
idioti, seppure democraticamente eletti da una grande maggioranza di nostri simili.
Ho già avuto modo di denunciare un malvezzo che, purtroppo, continua ad imperversare
nella categoria: quello di eleggere un Presidente e poi, il giorno
successivo, cominciare a lavorare per buttarlo giù. Vorrei infatti
che il collega Duraccio mi spiegasse perché a settembre 1999
avevamo il miglior Consiglio Nazionale dell’Ordine mai espresso
dalla categoria e due mesi dopo
questo Consiglio non valeva più
niente, responsabile di ogni nefandezza e colpevole di tutti i
mali da cui è afflitta la categoria.
Non ho più intenzione di rispondere alle polemiche senza
costrutto di chi vuole imporre a
tutti i costi le proprie opinioni: siamo in emergenza e bisogna soltanto lavorare, per il bene della
categoria, non è utile a nessuno
chi si limita a parlare (o scrivere)
e lavora per fini diversi.
Abbiamo appena trascorso
un anno, il 1999, nel quale abbiamo rinnovato tutti gli organismi
della categoria e, malgrado l’impegno a non causare battute di
arresto, la lunga campagna elettorale ha comunque causato,
quantomeno, un rallentamento
dell’attività.
La campagna elettorale è fi-
➦
N. 14 del 1°aprile 2000
(segue)
nita: l’Ancl ha ottenuto la maggioranza all’Enpacl, la totalità degli eletti al CNO e la mia segreteria è stata confermata con il 90%
dei suffragi; la categoria ci ha affidato delle responsabilità importanti e stiamo facendo del nostro
meglio per adempiere in maniera adeguata, abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti, nessuno escluso, e del tempo necessario per realizzare i programmi: fra meno di
tre anni i colleghi giudicheranno
il nostro operato con il loro voto,
liberi di mandarci a casa.
Non abbiamo bisogno, nel
frattempo, delle manovre volte a
delegittimare o disconoscere gli
organismi rappresentativi della
categoria nel tentativo di sostituire ad esse altre assise, nate e previste con altri compiti, meramente consultivi.
L’antitrust, la circolare Morese e quant’altro dovesse capitarci vedrà la nostra pronta reazione, nei modi e nei tempi che ci
sono consentiti, ma davvero pensiamo che un colloquio in più con
il sottosegretario Morese o una
audizione in più o la raccomandazione di un parlamentare possano bloccare interessi così grandi? Davvero pensiamo che il ced
che elabora le paghe della Fiat o
della Cirio o delle Poste italiane
possa essere fermato con la dialettica?
Caro Duraccio, sono anni che,
assieme all’Ancl ed al CNO, segui
la riforma del contenzioso per
cercare di recuperare un diritto
che ci è stato sottratto ingiustamente; pur operando in un ambito nel quale non abbiamo certo i potenti nemici che abbiamo
nella questione ced, malgrado
N. 14 del 1° aprile 2000
l’impegno, le promesse, i colloqui
con ministri, relatori e parlamentari, dopo anni, siamo ancora al
punto di partenza.
Dovremmo crocefiggerti o
crocefiggerci per questo?
Non credo, anzi dobbiamo
ringraziare tutti quelli che hanno
seguito il problema, dedicandovi il loro tempo, pregandoli di
perseverare, senza arrendersi.
Reagiamo o reagiremo con
tutte le nostre forze; certo sarebbe molto meglio se tutti remassimo nella stessa direzione, se arrivassimo finalmente all’unificazione sindacale, se i colleghi di Roma
non facessero repubblica autonoma. Anche nella reazione,
però, occorrono intelligenza,
strategia e coordinazione: inutile
correre tutti dietro al pallone
come da ragazzini sui campetti di
calcio, una partita non si vince
così ma con una squadra ben organizzata, dove ciascuno ha il
proprio ruolo e si fida ciecamente dei propri compagni.
La reazione rabbiosa è indispensabile, e forse fermerà per un
po’ i nostri avversari, ma la reazione più efficace va programmata,
sapendo pensare in grande, acquisendo la consapevolezza del
fatto che uniti rappresenterem-
mo la più formidabile e capillare
rete esistente in Italia.
La nostra categoria, ormai da
qualche tempo, sta attraversando
una fase molto delicata, una transizione alla fine della quale si ritroverà più forte di prima, a patto di saper affrontare il cambiamento.
La professione di consulente
del lavoro, comunque la si voglia
chiamare, con o senza albo professionale, che resti professione
autonoma o che diventi una specializzazione nel più grande ambito di una professione contabile unica, non potrà sparire perché
la necessità di esperti nel campo
del lavoro sarà sempre più ampia,
almeno fino a quando il genere
umano non si affrancherà dal lavoro, obiettivo che al momento
sembra essere piuttosto lontano.
In sostanza se intendiamo
perpetuare il modello di professione attuato fino ad oggi risulteremo perdenti, se sapremo invece cogliere il mutare della domanda ed adeguarci ad essa, fornendo “risposte” precise e puntuali, saremo vincenti ed avremo
davanti ancora un lungo periodo
di benessere.
Roberto De Lorenzis
Previclav,
la nostra previdenza complementare
Aderire a Previclav significa:
●
accantonare risorse per il futuro;
●
dedurre fino a 10 milioni dall’imponibile, con relativo risparmio
fiscale;
●
poter scegliere personalmente come investire il tuo denaro;
●
rafforzare la tua categoria, sostenendo il tuo fondo di previdenza.
- 237 -
Alcune precisazioni
Depenalizzazione e attività professionale
R
itorno sul tema della depenalizzazione in materia
di lavoro per alcune doverose puntualizzazioni sui precedenti articoli pubblicati su questa
rivista.
L’allargamento
della depenalizzazione
Come è noto il decreto legislativo n. 507/1999 ha depenalizzato altre norme contenute in tredici leggi, di cui sei rientranti nel
comma VII dell’art. 35 della legge n. 689/1981 e sette nel II e III
comma dello stesso articolo.
Nel primo caso legittimato ad
emettere le ordinanze-ingiunzioni è il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e nel secondo
gli Enti previdenziali (che delegano poi agli organi periferici).
Come già detto questa distinzione è importante ai fini della
difesa giudiziaria in quanto nel
primo caso l’impugnazione andrà rivolta al Giudice ordinario
unico del Tribunale competente,
mentre nel secondo caso al Giudice unico del lavoro dello stesso
Tribunale.
La decisione sul primo procedimento è appellabile in Cassazione, nel secondo alla Corte
d’Appello ed eventualmente in
Cassazione.
I termini per ricorrere
Avverso l’applicazione delle
sanzioni amministrative, come
già detto più volte, è ammesso
prima il ricorso amministrativo
(art. 18, legge n. 689/1981) e poi
(in caso di esito negativo) l’eventuale opposizione all’ordinanzaingiunzione (artt. 22-23 legge citata); entrambi gli atti devono essere attivati nel termine di 30
giorni.
Andrà precisato che sul tema
nulla ha innovato il decreto legislativo n. 507/1999.
Rilevo che nel n. 8/2000 di
questa rivista, per un errore di
battuta, è stato riportato il termine di 60 giorni anziché quello di
30 per quanto riguarda l’impugnazione all’ordinanza-ingiunzione (correttamente indicato
invece nel n. 5/2000 sempre di
questa rivista).
Di ciò devo ringraziare i colleghi Alessandro Baldassare di
Bergamo e Osvaldo Galizia di Pescara, che hanno provveduto a
segnalarlo tempestivamente alla
redazione.
La modifica
sulle notifiche
La modifica in procedura
prevista dall’art. 99 del D.Lgs n.
507/1999 riguarda il termine
per la notifica che secondo l’originario art. 23, comma 3, della
legge n. 689/1981, doveva avvenire nei termini di cui al vecchio
art. 318 c.p.c. e che l’art. 99 in
parola ha invece unificato con il
- 238 -
termine a comparire previsto
dall’art. 163-bis c.p.c.; vale a dire
che tra il giorno della notifica
del ricorso-decreto (onere a carico della cancelleria) e quello
dell’udienza fissata dal giudice
devono intercorrere i termini liberi di 60 giorni se il luogo della
notifica si trova in Italia e di 120
se si trova all’estero.
Ripeto infine che in materia
l’incolpato ha titolo per difendersi da solo.
Riflessi
sull’attività professionale
La depenalizzazione rappresenta un filone di attività rilevante per la categoria, in quanto dal
29.5.1982 (data di entrata in vigore della legge n. 689/1981) in poi
il legislatore ha ripetutamente
ampliato l’istituto in materia di
lavoro fino al decreto legislativo
n. 507/1999.
Resta basilare per il consulente del lavoro il fatto che il cliente
viene nei nostri studi per evitare
le liti con gli Uffici pubblici e con
i lavoratori dipendenti, per cui è
fondamentale l’opera di prevenzione.
Nell’ipotesi però di contenzioso lo studio deve essere organizzato per offrire all’utente il servizio della difesa amministrativa
e giudiziaria, da solo o – meglio –
in forma associata con il legale.
Claudio Milocco
N. 14 del 1°aprile 2000
Parasubordinati e collaboratori
I nuovi obbligati all’assicurazione Inail
C
on il D.Lgs del 23.2.2000,
n. 38, il Consiglio dei Ministri ha riformato buona
parte della normativa Inail estendendo l’obbligo assicurativo ad
alcuni particolari rapporti lavorativi quali quelli relativi ai parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi professionisti. È stato modificato anche il sistema di classificazione delle imprese ed il tariffario premi (riduzione del 5%) nonché l’estensione della tutela del
danno biologico e dell’infortunio
in itinere.
I parasubordinati/collaboratori, indicati nell’art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico
917/86, sono i cosiddetti soggetti già 10% Inps ed ora con aliquota contributiva per l’anno 2000
del 13% (massimale Inps L.
144.263.000):
– tali soggetti sono obbligati
all’assicurazione Inail, ma a
condizione che svolgano attività soggette a rischio (attività previste dall’art. 1 del DPR
1124/65 – uso di macchine,
attrezzature, ecc.);
– il tasso di premio applicabile
sarà quello specifico inerente
l’attività effettivamente prestata dal collaboratore e dovrà, comunque, considerare
l’eventuale uso dell’automezzo per motivi di collaborazio-
N. 14 del 1° aprile 2000
ne/lavoro;
– il premio Inail (così come già
previsto per la contribuzione
Inps) è posto per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/
3 a carico del committente/
ditta;
– il soggetto obbligato agli
adempimenti di cui sopra
(dovrà inoltre adempiere, come un normale datore di lavoro, alla iscrizione del collaboratore nel libro matricola,
alla elaborazione della busta
paga, eventualmente convenzionale, ecc.) è il committente/ditta/datore di lavoro;
– il termine per provvedere all’obbligo di iscrizione del collaboratore all’Inail è stabilito
in 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 15.4.2000, in quanto il
decreto è stato pubblicato in
GU n. 50 dell’1.3.2000 ed è entrato in vigore dal 16.3.2000).
L’Inail ha pubblicato le “prime
note di istruzione”, che prevedono le modalità di iscrizione, le
classi di rischio, l’imponibile assicurabile, il tasso, il premio, ecc.
Le stesse note confermano
l’obbligo della comunicazione
del codice fiscale dell’assicurato
contestualmente all’instaurazione o alla cessazione di un
rapporto di lavoro (sanzione
prevista L. 100.000).
Paolo Losi
TUTTO IL TESSERAMENTO M x M
Variazioni periodo 22.3.2000 – 28.3.2000
Quote 1998
quote
precedenti
10
provincia
Oristano
variazioni
2
nuova
situazione
12
Quote 1999
Oristano
0
9
9
Quote 2000
Cuneo
Verbania
Vercelli
6
0
0
12
15
5
18
15
5
TOTALE
6
32
38
- 239 -
Il nuovo part-time
Ci vorrebbe una maggiore fiducia
E
saminando il nuovo decreto sul tempo parziale
(nella stesura del 28 gennaio) – ben dodici articoli per
trenta commi – quello del 1984
(di un solo articolo), ora abrogato, appare al confronto un gioiello d’intelligenza e buon senso. Un
nuovo testo che appare ostile e
diffidente verso le parti private
del contratto, con datori di lavoro perennemente ossessionati
dal furore di riuscire a licenziare
il dipendente.
Esemplare a tal proposito l’articolo 3 ove, in ben due occasioni, nonché in apertura dell’articolo 5, si è ritenuto opportuno specificare nero su bianco che l’esercizio dei descritti diritti del dipendente non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Ma quando mai l’esercizio di
un diritto può portare di per sé
ad un giustificato motivo di licenziamento? Pare che il Governo sia rimasto fermo ai tempi del
licenziamento ad nutum. Oltre
che aberranti giuridicamente,
tali specificazioni risultano piuttosto offensive nei confronti dei
datori di lavoro.
Occorrerà pur chiarire, per
uscire dalla schizofrenia, se l’imprenditore è colui che può aiutare ad incrementare l’occupazione
tanto auspicata, o ancora l’avversario di classe da seviziare ad ogni
occasione.
Già all’art. 1, dopo aver previ-
sto il part time orizzontale e
quello verticale, al comma 3 ci
s’imbatte bruscamente nella prima impennata d’orgoglio sindacalese.
Difatti, se all’azienda e al dipendente dovesse far comodo,
ad esempio, lavorare mezza giornata per quattro giorni la settimana e nel quinto giorno – di
punta – per l’orario intero si devono scontrare, esterrefatti e del
tutto incolpevoli, col seguente
sproloquio, scatenato proprio da
quell’unica giornata a tempo pieno: “I contratti collettivi nazionali
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i
contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali
aziendali, di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che hanno
negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato,
possono consentire (bontà loro
– nda) che il rapporto di lavoro a
tempo parziale si svolga secondo
una combinazione delle due
modalità (orizzontale e verticale
appunto, foriero di chissà quali
pericoli – nda) indicate nelle lettere c) e d) del comma due, provvedendo a determinare le modalità
temporali di svolgimento della
specifica prestazione lavorativa ad
orario ridotto, nonché le eventuali
implicazioni di carattere retributi-
- 240 -
vo della stessa” (Amen).
All’art. 2 troviamo l’obbligo
di inviare copia del contratto
d’assunzione – o trasformazione nel corso del rapporto – entro 30 giorni alla Direzione provinciale del lavoro, pena la sanzione di lire trentamila per ogni
giorno di ritardo (art. 8). Ora, se
un malcapitato datore di lavoro,
nella selva di adempimenti burocratici giornalieri, dovesse dimenticare la consegna, ovvero
semplicemente smarrire la ricevuta dell’invio, di tale (inutile)
adempimento, in seguito ad un
controllo ispettivo a distanza di
cinque anni dovrebbe versare
oltre 50 milioni (!). Prima era
prevista la sanzione fissa di L.
300.000, più che sufficiente. Oltretutto, è noto che per la Direzione del lavoro il documento
non è altro che l’ennesimo pezzo di carta da accatastare e seppellire negli archivi.
Ben lontani quindi da una
genuina difesa degli interessi
dell’ordinamento, siamo alla
presenza di un gratuito e perverso esercizio del potere fine a se
stesso, assolutamente inaccettabile.
Si ribadisce la futilità dell’adempimento burocratico – in
rapporto alla valenza criminale
che si vorrebbe attribuirgli – sol
che si consideri il ferreo controllo sindacale, questo sì efficace,
nel successivo periodo dell’art. 2
➦
N. 14 del 1°aprile 2000
(segue)
in questione: “Fatte salve eventuali più favorevoli (più favorevoli
per chi? Se la riserva mentale dell’inconscio governativo sul maggior favore senza necessità di
specificazione è riferibile, come
sembra, alle organizzazioni sindacali, ecco costituito un nuovissimo istituto giuridico, il “favor” –
da sempre applicato giustamente al singolo lavoratore – verso le
Oo.ss. considerate in quanto tali
parte debole nei confronti del
datore di lavoro, magari piccolissimo: assurdo e inquietante!) previsioni dei contratti collettivi di cui
all’art. 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento …”.
Altra perla ridondante al comma 6 dell’art. 3; dopo aver stabilito nel 50% la maggiorazione
spettante per il lavoro supplementare prestato oltre una certa
soglia, si preoccupa di prevedere
espressamente che i contratti collettivi (e a questo punto è lecito
chiedersi perché mai non anche
quelli individuali) “possono elevare la misura della maggiorazione”.
Anche ai sassi è noto che nulla
impedisce ai contratti collettivi e
individuali di giocare al rialzo nei
trattamenti retributivi, senza dover attendere le benevolmente
autoritarie concessioni dall’alto.
Quando, in via eccezionalissima
– vedi tfr – s’interviene in tal senso, viene particolarmente enfatizzato.
Non si è lesinato sullo spreco
d’inchiostro anche all’art. 4, comma 2: “L’applicazione del principio
di non discriminazione comporta
che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di
un lavoratore a tempo pieno com-
N. 14 del 1° aprile 2000
parabile in particolare per quanto riguarda ...”; segue un lungo
elenco, oltre una dozzina fra istituti legali e contrattuali (c’è quasi
tutto) svuotandosi di ogni particolarità, per confluire dissolvendosi nel principio generale già
statuito.
Errato poi prendere alla lettera quanto stabilito ai commi 2
e 3 dell’art. 5. Tanto per cominciare, ambedue iniziano con: “In
caso di assunzione ...”. Si tratta
quindi dell’atto di assumere, già
perfezionato, indicando poi di
seguito le priorità di trasformazione da tempo pieno a parziale
e viceversa a favore dei dipendenti già in forza. Difatti poco
dopo lo stesso legislatore si autocorregge, parlando più propriamente di “programmata assunzione”. Quindi il lettore dovrà
interpretare la frase nel senso:
“Qualora s’intenda assumere”. Diversamente l’azienda dovrebbe
prima assumere il nuovo, salvo
poi licenziarlo immediatamente
in quanto il posto non è più disponibile.
In realtà tutto l’impianto normativo delle priorità anzidette –
si suppone valide anche per apprendistato, formazione-lavoro,
disabili – se in concreto applicato così come risulta dal testo, con
le immancabili pesanti sanzioni
in caso di scostamento, porta a risultati paradossali, del tutto antitetici alle esigenze imprenditoriali, soprattutto per quanto riguarda la tempestività di attuazione
delle decisioni nella gestione delle risorse.
Vediamo cosa può accadere
in concreto presso un’azienda di
medie dimensioni, dinamica e
quindi con un turnover consistente, ove l’assunzione è un evento
fisiologico, se non proprio quotidiano almeno molto frequente,
- 241 -
diversamente dal pessimismo
governativo che pare considerarlo un fenomeno eccezionale e/o
ipotetico.
1) Per le parti del rapporto di
lavoro sarà del tutto ininfluente
contrattare un’assunzione mirata come part-time o tempo pieno in base alle necessità contingenti, poiché l’assumendo avrà
poi sempre a disposizione, praticamente a suo piacimento, l’opportunità di trasformazione, catturando al volo una delle tante
future “programmate assunzioni”, scegliendo quella di maggior
gradimento.
2) Il ventaglio di tali opportunità è vastissimo, in quanto non
è limitato alle stesse mansioni,
bensì anche a quelle “equivalenti”, cioè del medesimo livello professionale; pertanto un’azienda
che programmi un’assunzione a
tempo pieno per una certa mansione, si troverà in realtà a dover
coprire il posto con un “equivalente” (ex tempo parziale); in
più dovrà cambiare completamente la ricerca dovendo ora
programmare l’assunzione di un
part-time rimasto vacante, dovendo prima però consentire un
diritto di precedenza ad altro
suo dipendente “equivalente” e
attualmente a tempo pieno che
desideri passare al part-time … e
così via scardinando.
3) Una specifica priorità al diritto di precedenza è concessa a
coloro che “già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”. Ulteriori priorità di priorità
nelle precedenze sono previste
in base all’anzianità e ai carichi
familiari. Chi si trova in quest’in-
➦
(segue)
vidiabile situazione, acquisisce la
possibilità di pianificare e mutare continuamente il suo impegno lavorativo, vuoi per necessità o mero desiderio, praticamente senza limiti di passaggi da un
regime all’altro. Soltanto nella direzione da tempo pieno a parziale è prevista la possibilità di rifiuto del datore di lavoro, rifiuto che
“dovrà essere adeguatamente
motivato”. Si sa per esperienza
che le adeguate motivazioni di
una parte difficilmente vengono
considerate tali dalla controparte. Non mancherà un notevole
contenzioso.
4) Prima di procedere ad una
assunzione a tempo parziale “il
datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno” per consentirne il diritto di precedenza. Non
è prevista alcuna tempestività
nella risposta da parte del dipendente; ci si chiede: quando il datore di lavoro potrà sentirsi libero di procedere alla nuova assunzione “esterna” (un giorno,
una settimana, un mese) per
considerare estinto il diritto di
precedenza?
È proprio con normative
come questa che viene disincentivato il desiderio di assumere.
Giancarlo Baroni
Un utile memorandum
Adempimenti assunzione dipendenti
La collega Maria Teresa Caporaletti, da Falerone in provincia di Ascoli Piceno,
c’invia questo telegrafico riepilogo. Ringraziamo e pubblichiamo.
1) Verificare l’onere della riserva: per ditte con più di 15 dipendenti adempimenti sul
collocamento obbligatorio
(L. 68/99 sui disabili).
2) Effettuare visita medica preassuntiva:
●
●
apprendisti, sul libretto di
lavoro, a cura delle Asl;
operai a cura del datore di
lavoro.
3) Documenti del dipendente
da presentare al datore di lavoro:
●
●
libretto di lavoro, Mod. C/1
(o tesserino rosa) e codice
fiscale;
stato di famiglia uso assegni familiari.
4) Il datore di lavoro deve:
●
il giorno dell’assunzione:
a) consegnare al dipendente:
– lettera di assunzione da
controfirmare per ricevuta,
– adempimenti sulla privacy
da controfirmare per ricevuta,
– richiesta detrazioni d’imposta,
– contratto sottoscritto da
entrambe le parti in caso di
rapporto part-time, a tempo determinato e contratto di formazione e lavoro;
●
– Mod. C/ASS (ed eventuale
Mod. C/ASS/AG),
– copia eventuale contratto
part-time, a tempo determinato, di formazione e lavoro;
●
- 242 -
entro 30 giorni:
a) inviare alla Direzione provinciale del lavoro:
– eventuale contratto
part-time,
– eventuale contratto di
formazione e lavoro;
b) spedire all’Inail comunicazione del codice fiscale del dipendente (da inviare anche al
momento del licenziamento
o delle dimissioni);
c) aggiornare il libro matricola,
il libro presenze, il libretto di
lavoro e lo scadenzario (scadenza cfl, apprendistato, visite mediche annuali per i non
maggiorenni, agevolazioni
contributive, ecc.);
entro 5 giorni presentare all’Ufficio di collocamento:
b) inviare alla Regione competente:
– eventuale comunicazione dati apprendista;
●
nel momento in cui verrà restituito, vistato dall’Ufficio di
collocamento, il Mod. C/ASS/
AG, inviarne copia all’Inps.
N. 14 del 1°aprile 2000
SO
ES
R
P
ES
1081”
one
Redazi nsulente
“Il Co
CONSULPOST
I DISSENZIENTI
«Napoli, lì 6 marzo 2000
Al COLLEGA
ROBERTO DE LORENZIS
SEGRETARIO GENERALE ANCL
e p.c. All’ORDINE DEI CDL
CONSIGLIO NAZIONALE
Ai COLLEGHI PRESIDENTI
DEI CONSIGLI PROVINCIALI
DELL’ORDINE DEI CDL
Ai COLLEGHI
SEGRETARI GENERALI
FENASICL, UCLA,
SICLAM, SICLAR
L’amarezza di questi ultimi giorni per l’ingiustificato attacco dell’Antitrust alla nostra categoria ed una
lettera ricevuta da un praticante (che
pure Ti allego – vd. box qui a fiancondr) mi hanno spinto, molto a malincuore, a scriverTi ad onta che, dopo
la mia ultima del 30.1.2000 (rimasta,
come al solito, da Te inevasa), avevo
deciso, in cuor mio, di non darti più
fastidio epistolare ma non con l’animo (vile) di chi si ritira sull’Aventino
o, peggio ancora, decide di aspettare
il cadavere del nemico che, prima o
poi, sarà trascinato dall’onda dell’impotenza e dell’altrui sudditanza:
la categoria è sacralità! Nella mia ultima del 30.1.2000 Ti avevo giustificato il mio mutato atteggiamento
nei confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e dell’Ancl Nazionale
N. 14 del 1° aprile 2000
«Caro Edmondo Duraccio,
il sottoscritto è attualmente un praticante dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Napoli, ma con questa mia vorrei lasciare questa veste e parlarLe come un figlio preoccupato,
preoccupato del proprio avvenire.
Ho ventitré anni ed il futuro della categoria mi preoccupa, mi rendo conto che qualcuno deve fare qualcosa per evitare di divenire parte informe di una massa di abusivi; anche se
sono il più inesperto dei marinai di questa nave ho voglia di gridare affinché qualcuno mi
possa sentire. Cosa sta accadendo?
Oggi 29 febbraio 2000, “IL SOLE-24 ORE” riporta un titolo che mira a rompere le
fondamenta della nostra categoria, “Consulenti del lavoro nel mirino dell’Antitrust”.
Dopo aver letto più volte l’articolo di Maria Carla De Cesari mi sono posto una sola domanda: “Mi conviene continuare? La mia categoria avrà un futuro?”.
Ho sempre creduto che gli esami servissero a qualcosa, se non altro ad essere giudicati; nel contempo ho avuto il dogma che “gli esami non finiscono mai”, come diceva il
buon Eduardo, e quando tre anni fa decisi di percorrere la strada di consulente del lavoro, nonostante avessi alle spalle la presenza di un padre che già esercitava la professione, misi in conto le possibili bocciature, le nottate sui libri e le giornate di lavoro e mi
dissi “lo voglio fare”, sì perché credevo!
Lei, che considero una Cassazione vivente, mi può dare una risposta? A che mi serve superare un esame quando comunque potrei fare lo stesso lavoro?
Se mi dovessi dare da solo una risposta, mi direi che gli esami danno una maggiore
preparazione, ma ahimè non si lavora solo per la gloria.
Cosa potrebbe differenziare le mie prestazioni da quelle di un Tizio e Caio con una
partita Iva? Solo il fatto di appartenere ad una categoria, ad un Albo professionale???
Se i professionisti non hanno futuro allora, pur di sopravvivere nella giungla che
l’Antitrust ci propone, sono disposto domani stesso a seguire un ironico consiglio di
mio padre, ovvero ad aprire una posizione Iva come notaio, ed inviterò tutti i colleghi
praticanti e gli stessi consulenti a fare altrettanto, anzi colgo l’occasione per invitare
anche Lei!
Concludo qui, caro Edmondo Duraccio, con la speranza che in questo mio sfogo
siano chiari il desiderio e la voglia di mantenere viva una professione, quella che hanno
scelto persone come Lei, come mio padre e come me.
Con la speranza di riuscire a vincere almeno una battaglia.
GIUSEPPE TRONCONE
Napoli»
➦
- 243 -
(segue ConsulPost)
con argomentazioni politiche che
spetta a Te, se lo vuoi e sei sempre in
tempo, divulgare. A tanto Ti avevo
già autorizzato. Nemo profeta in
patria: contenzioso tributario, codice
deontologico, ced e circolare ministeriale, riforma universitaria, sgravi,
rapporti con Inps ed Inail, decreto legislativo Inail, TeleConsul. D’altra
parte avevo anticipato tali preoccupazioni e le forti doglianze sull’inerzia politica di questo Consiglio Nazionale dell’Ordine nella mia nota di
gennaio scorso, inviata anche a tutti
i Consigli Provinciali d’Italia, in replica ad una lettera del Presidente Perini. Nulla è cambiato da allora e … ad
ovest niente di nuovo! Potrei continuare l’elenco ma l’ora è tarda. Una
serie impressionante di sconfitte e di
depauperamento d’immagine come
se si potesse vivere, in eterno, su rendite di posizione. La faccenda dell’Antitrust, a corollario di quella con
Inaz paghe, era facilmente prevedibile. Gli atti sono a Tua conoscenza. Il
rappresentante del Consiglio Nazionale dell’Ordine che, in sede di audizione, afferma essere cessata la materia del contendere con Inaz in
quanto con la legge 144/99 la società era abilitata agli adempimenti
meccanografici! Tutto il contrario
dell’art. 58, comma 16, della legge
144/99 scritto, ex novo, da un consulente del lavoro (il nome lo conosci)
dopo che l’Assemblea dei Presidenti
degli Ordini in Sorrento così aveva
deciso. Solo l’Antitrust ha capito che
l’art. 58, comma 16, della legge 144/
99 costituiva un’ulteriore blindatura
alla legge 12/79 ed un rafforzamento della riserva.
La risposta del Consiglio Nazionale dell’Ordine (cfr. “ITALIAOGGI” del
3.3.2000) è stata debole, estremamente flaccida e giuridicamente in-
consistente limitandosi ad evidenziare le discriminazioni (nei privilegi) rispetto ai caf ed ai patronati e,
come al solito, non ha colpito nel segno perché, caro Segretario Generale,
il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo è conferito all’Organo incriminato da una norma di diritto positivo (art. 21 della legge
10.10.1990, n. 287). Le argomentazioni a sostegno della doglianza “pubblica” (“ITALIA OGGI” è letto da addetti ai
lavori e da parlamentari) dovevano
essere ben altre: l’interesse generale,
l’autoproduzione, la valenza costituzionale dell’oggetto professionale, il
concetto d’impresa, di libera professione e quello di calcolo e stampa.
Ora il Ministero del lavoro ed il
Parlamento hanno l’alibi dell’Antitrust per infliggerci l’ennesima sodomizzazione senza aspettare la legge
quadro o legge delega. Chi dobbiamo
ringraziare ed al giovane praticante
cosa dobbiamo rispondere? Che facciamo, però, i convegni nazionali? Il
collega Travers ha ben individuato i
punti di caduta della segnalazione
dell’Antitrust. Bastava, come ai tempi
delle elementari, fare una bella copia
ed avremmo colpito nel segno quanto
meno rispetto all’opinione pubblica.
Perché, poi, giustificarci con gli
esami di Stato? Per dimostrare che
non siamo una casta? Ma ormai è
fatta (anche questa)!
Non resta, allora, che mobilitarci
come ai vecchi tempi. Come massima
autorità associativa, nella cui lista
sono stati eletti i nostri rappresentanti
istituzionali e nell’ambito di quella verifica politica che spetta all’Ancl (che
ha firmato una cambiale in bianco
con gli elettori), Ti prego di rientrare
nei Tuoi compiti di indirizzo politico
suggerendo (stavo per dire imponendo) al Consiglio Nazionale dell’Ordine
- 244 -
la convocazione di un’assemblea
straordinaria dei Presidenti degli Ordini per discutere, alla Tua presenza
ed a quella degli altri sindacati di categoria, questa spinosa problematica
che riguarda il nostro futuro.
Non so se ci riuscirai o se lo vorrai
fare. Nell’un caso e nell’altro ne prenderò atto e ci mobiliteremo spontaneamente (non certamente a Roma).
Rappresenti, comunque, la categoria
dei consulenti del lavoro, all’Ancl
sono iscritti i consulenti del lavoro.
Ma, forse, il Consiglio Nazionale dell’Ordine (tranne errori di interpretazione la cui valutazione spetta a Te)
non la pensa così se è vero che la circolare n. 642, prot. 1675-circ. del
29.2.2000 inviata a tutti i Consigli Provinciali, ha come allegato una lettera,
prot. 1676/SEG pari data, indirizzata
al Direttore de “IL SOLE-24 ORE” per
smentire che i consulenti del lavoro siano stati condannati dall’Antitrust.
Questa è la smentita: «Orbene, essendo il Consiglio Nazionale dell’Ordine l’organo esponenziale rappresentativo per legge di tutti i 19.000
consulenti del lavoro ed essendo stato “assolto” dalla predetta accusa ne
consegue che non è vero che l’Antitrust ha condannato i consulenti
per boicottaggio contro l’Inaz».
Ti risparmio, sempre per l’ora tarda, ogni disquisizione sulla legge 12/
79 e sull’assegnazione al Consiglio
Nazionale dell’Ordine del ruolo di organo esponenziale dei 19.000 consulenti del lavoro (una volta si sarebbe
definita l’affermazione come gran
cavolata giuridica) e Ti chiedo quale
sarebbe stato il tenore della lettera se
fossero stati condannati i Consigli
Provinciali di Milano o di Roma ed
assolto il solo Consiglio Nazionale
dell’Ordine! I Consigli Provinciali e
➦
N. 14 del 1°aprile 2000
(segue ConsulPost)
l’Ancl chi rappresentano? Cosa ne
pensano i Consiglieri Nazionali dell’Ordine di estrazione Ancl ed il capogruppo Ancl? Sono stati preventivamente informati come si conviene ad
un organo collegiale di questa presa
di distanza? Quanti mi leggono potranno commentare da soli!
Attendo Tue notizie. Con cordialità.
EDMONDO DURACCIO
Presidente del Consiglio Prov.le
dell’Ordine dei cdl di Napoli»
«Al
COLLEGA
EDMONDO DURACCIO
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL
DI NAPOLI
A tutti i CONSULENTI DEL LAVORO
INTERESSATI ALLA CATEGORIA
È trascorso più di un lustro da
quando i colleghi di Trieste hanno assunto posizioni vieppiù critiche nei
confronti delle decisioni dei vertici della categoria, affidando ai loro delegati di manifestarle in ogni occasione.
Ora appare sempre più evidente
il “depauperamento di immagine” e
la “serie impressionante di sconfitte”,
conseguenza naturale dei nostri risultati elettorali, peraltro, democraticamente conseguiti.
Quando una categoria professionale è del tutto assente dai luoghi
ove si assumono le decisioni politiche che contano, conseguenza naturale sono le sconfitte e la caduta di
immagine!
Se poi i vertici propongono riforme della norma costitutiva tali da
porre le premesse per l’eliminazione
della categoria dei consulenti del la-
N. 14 del 1° aprile 2000
voro ed il suo assorbimento da parte
di altri ordinamenti più corposi e perciò più forti (avvocati), allora il destino è segnato! Riflettendo sul fatto
che tutti questi vertici sono stati democraticamente eletti da poco, con
schiacciante maggioranza, si deve
logicamente auspicare “ben venga il
destino ineluttabile”.
Spiace per i giovani, ai quali va
consigliata la professione forense giuslavoristica, esercitando la quale potranno fare tanto gli avvocati quanto
i fiscalisti e/o i contabili, tutelando i
propri clienti dal Giudice di pace alla
Suprema Corte di Cassazione, dai Tar
al Consiglio di Stato ed a tutte le Commissioni tributarie.
Per i colleghi, i cui ricordi possono
risalire al 1953 (data dell’autorizzazione) e al 1956 (data dell’iscrizione all’Ancl) il fatto di venire deferito ai Probiviri perché esercito il diritto di critica
senza offendere alcuno, è un onore!
Caro Duraccio, la realtà è questa
e dobbiamo berla tutta fino in fondo. Con affetto
ARNALDO ROSSI
Presidente del Consiglio Prov.le
dell’Ordine dei cdl di Trieste»
I CONSENZIENTI
«Siracusa, lì 9 marzo 2000
Al COLLEGA
ROBERTO DE LORENZIS
SEGRETARIO GENERALE ANCL
e p.c. Alla COLLEGA
GABRIELLA PERINI
PRESIDENTE NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI CDL
Caro Segretario Generale,
solo oggi sono venuto in possesso,
- 245 -
attraverso il Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Siracusa (di cui sono
Consigliere anziano), della lettera del
collega Duraccio del 6 marzo scorso,
prot. 453/9, inoltrata su carta intestata e sottoscritta quale Presidente
dell’Ordine di Napoli.
Dopo un primo impatto (che definirei sconcertante), ho deciso di
contenere il mio disappunto per cercare di valutarne il contenuto, con un
… qualche distacco.
Orbene Ti voglio esternare che,
anche ad una analisi meno emotiva,
dalle mie valutazioni è emerso quanto segue:
a) la verbosità aggressiva e violenta, a tratti scostumata dell’estensore, l’inaudito linguaggio di un Presidente di Ordine,
credo mai registratosi fino ad
ora in Italia, indipendentemente dal merito delle ragioni addotte;
b) l’arroganza insita nel “decide di
aspettare il cadavere del nemico che prima o poi sarà trascinato dall’onda dell’impotenza e dell’altrui sudditanza”.
A Napoli, guarda caso, chi parla
da una vita tratta i colleghi da
sudditi;
c) con quale diritto si può definire
“estremamente flaccida e giuridicamente inconsistente” la risposta del Consiglio Nazionale
dell’Ordine a firma del Presidente Perini a “ITALIA OGGI”? Con quale diritto ci si può ergere a depositario ed unico detentore del
verbo giuridico?
Per arrivare a tanto, il livore o la
megalomania devono essere veramente grandi e frustrate le velleità.
➦
(segue ConsulPost)
Non resta che mobilitarci come
ai vecchi tempi, dice il Presidente
Duraccio. Quali tempi, quelli in cui
egli privilegiava la politica dei rapporti di favore con politici e funzionari?
O piuttosto lottare con l’immagine pulita e con la dignità accresciuti negli ultimi anni con una politica
dei vertici dell’Ordine e delle associazioni tendente ad una costante tessitura di rapporti e portatrice delle
nostre ragioni nelle sedi ed in un contesto di civile confronto?
Personalmente disdegno tenacemente il metodo Duraccio e sono
fautore del metodo del civile confronto, anche soffrendo.
Anche prendendosi le sconfitte,
che spesso non dipendono da carenza del nostro operato, ma piuttosto
da circostanze avverse.
Sono convinto che la maggior
parte dei colleghi napoletani, ai quali va la mia stima, disapproverà l’operato del Presidente Duraccio ed una
posizione velleitaria, arbitraria e pretestuosa, che non si addice al “rappresentante ufficiale” di uno degli
Ordini numericamente più consistenti del Meridione d’Italia, largamente rappresentato negli organismi di categoria.
Altro atteggiamento avrebbe
potuto trovare udienza, ma ognuno
ha il proprio stile!
Altro diritto di parola bisognerebbe riconoscergli, se avesse parlato
quale iscritto all’Ancl e se la lettera
fosse stata inviata solo al Segretario
Generale Ancl ed al Presidente Nazionale dell’Ordine e non anche a tutti i
Presidenti Provinciali. Così non si costruisce, ma si disgrega.
La vita di categoria non può essere una tribuna di insulti, ma una
palestra di idee a confronto.
Questo deve essere chiaro anche
per il collega Duraccio e mi auguro
per tutti i professionisti consulenti del
lavoro.
Nel riservarmi altre valutazioni
nelle sedi competenti, consentimi di
esprimere a Te ed alla collega Presidente Perini, che mi legge per conoscenza, ogni sentita, razionale e non
sudditante solidarietà.
Cordiali saluti.
EMANUELE MONTEROSSO
Presidente UP Ancl di Siracusa»
«Spett.le REDAZIONE
"IL CONSULENTE 1081"
Chiedo cortese ospitalità, più
che per rispondere a due colleghi,
per riflettere su alcune considerazioni svolte dai colleghi Duraccio
e Rossi, facendo partecipi di queste mie riflessioni i colleghi che
avranno la voglia e la pazienza
per farlo.
Duraccio scrive al Segretario
Generale De Lorenzis e, per conoscenza, ad altri colleghi, per rappresentargli la sua amarezza ed il
suo “mutato atteggiamento nei
confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e dell’Ancl Nazionale” e per esortarlo a rientrare
nei suoi “compiti di indirizzo politico ...”.
Mi riesce abbastanza difficile capire perché il collega Duraccio abbia
mutato atteggiamento nei confronti degli Organismi nazionali di categoria, ma più ancora mi risulta difficile capire perché il mutato atteggiamento di un collega, pur stimato,
debba decidere i comportamenti di
un Segretario, se non di un’intera categoria.
- 246 -
Forse questo si può spiegare
con la lettera che il collega Duraccio ha ricevuto da un praticante e
che ha divulgato al popolo dei consulenti, cosa che avrebbe potuto risparmiarsi, cercando magari di
leggerla con l’attenzione sufficiente a capire che forse sarebbe stato
più opportuno invitare il praticante, ventitreenne, a darsi una regolata.
Egli infatti si dice ripetute volte
preoccupato del futuro della categoria e si chiede se gli convenga
continuare e se la categoria (che già
definisce Sua!!!) avrà un futuro, ma
ha dimenticato di dire perché vuole
iniziare questa professione, se perché è un lavoro che lo appassiona
oppure se perché qualcuno gli ha
raccontato che i consulenti, in virtù
dell’esclusiva, basta che espongano una targa per far sì che si formi
la fila di aziende ansiose di portare
onore e quattrini al venerabile professionista.
Il praticante non dice, forse perché non lo sa, che una categoria è, o
dovrebbe essere, un insieme di persone che condividono passioni,
idee, professionalità mettendo a disposizione della società queste loro
conoscenze, orgogliosi di ricavarne
un profitto contribuendo alla crescita della società.
Forse sarebbe stato meglio spiegare a questo praticante che i consulenti del lavoro chiedono, giustamente, di essere rispettati per i valori di cui sono portatori, che sono
quelli che hanno permesso loro di
avviare l’attività guadagnando
l’apprezzamento della clientela.
Credo che nessuno di noi ad oggi abbia usufruito della “rendita derivante dall’esclusiva”, bensì tutti
➦
N. 14 del 1°aprile 2000
(segue ConsulPost)
noi abbiamo battagliato, anche
contro abusivi ed associazioni di
categoria, guadagnandoci lo spazio proprio grazie alla serietà ed
alla preparazione professionale,
imparate anche in quei convegni
nazionali che in un tempo, forse più
felice, erano frequenti ed hanno
aiutato la crescita professionale
della categoria.
Accennavo a tempi forse più felici, per i quali conservo bei ricordi,
non rimpianti.
Ma proprio la nitidezza dei ricordi mi permette di rivedere una squadra di colleghi magari poco attenti
alla propria posizione, ma seriamente preoccupati di conquistare la vittoria della squadra.
Certo la diversità di opinioni c’è
sempre stata, ed è quella che ha favorito la crescita della categoria, ma
la diversità di opinioni non è la protervia di chi fra le righe si propone
quale unico medico in grado di guarire una categoria che ritiene così
gravemente malata.
Consiglio Nazionale dell’Ordine,
Enpacl ed Ancl sono condotti da un
gruppo di colleghi validissimi ai
quali pochi mesi fa la categoria ha
conferito il mandato.
A questi, se lo crediamo, dobbiamo fornire il nostro aiuto concreto e
silenzioso, da gregari generosi, perché a loro è stato affidato l’incarico,
magari da noi ambìto ma mai ottenuto.
Se abbiamo veramente dei valori da proporre, proponiamoli in
termini concreti e senza la necessità
di apparire in prima fila; la foto ricordo, nel bene e nel male, oggi
spetta a qualcun altro, a noi tocca il
compito di rispettare la scelta della
categoria e lavorare con umiltà per
la vittoria della squadra.
N. 14 del 1° aprile 2000
A Duraccio mi permetterei altresì di confidare che al primo che si
permettesse di darmi della “Cassazione vivente”, troverei il modo di insegnare quei rudimenti dell’educazione che ogni individuo è bene che
conosca. Questo sempre che Edmondo non lo consideri un piacevole vezzo!
Arnaldo Rossi, caro amico da
vecchia data, ma è mai possibile che
i colleghi di Trieste ti abbiano assegnato solo posizioni critiche da manifestare in ogni occasione??
Mi rifiuto di pensare che professionisti, colleghi validissimi, di tutto
rispetto non ti abbiano affidato neppure un’idea, una proposta positiva
da trasmettere al Nazionale.
Sempre nello scrigno dei bei ricordi conservo la soddisfazione dei
dirigenti dell’Ancl provinciale per la
conquista della legge 12/79, accompagnata dalla preoccupazione che
la “sicurezza” derivante da questa
legge potesse ridurre il numero degli iscritti all’Associazione.
Le lettere di cui sopra mi porterebbero a pensare, ma mi rifiuto di
farlo, che la legge 12 non abbia indebolito l’Ancl, ma abbia impoverito la mente attiva e propositiva dei
consulenti del lavoro.
Aiutatemi a dimostrare che così
non è, a far sapere che la categoria,
anche senza quelle riserve che non
piacciono alla “società europea moderna e democratica”, è viva, vegeta
e propositiva per quella società del
futuro che tutti noi non solo desideriamo ma abbiamo certezza che
sarà migliore dell’attuale.
Un caro saluto a tutti.
SERGIO FAINI
Presidente del Consiglio Prov.le
dell’Ordine dei cdl di Brescia»
- 247 -
«Milano, lì 21 aprile 2000
Al COLLEGA
EDMONDO DURACCIO
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL
DI NAPOLI
e p.c. Alla COLLEGA
GABRIELLA PERINI
PRESIDENTE NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI CDL
Al COLLEGA
ROBERTO DE LORENZIS
SEGRETARIO GENERALE ANCL
Alla COLLEGA
MARTINA BONESCHI POZZI
SEGRETARIO GENERALE SICLAM
Ho atteso qualche giorno prima
di rispondere alla Tua del 6.3.2000 in
quanto ho voluto leggere con calma
quanto hai scritto al collega De Lorenzis, in qualità di Segretario Generale Ancl e, per conoscenza, a tutti i
Consigli Provinciali ed al Consiglio
Nazionale.
Il primo impulso era stato quello
di non dare seguito al Tuo scritto in
quanto ritenevo, in questo momento grave per la categoria, che le poche forze disponibili per tutelare la
stessa dovessero essere utilizzate, in
positivo, per trovare soluzioni e azioni comuni per controbattere tale situazione e non impegnarle in polemiche interne ed in snervanti dualismi od individualismi; ma, rileggendo la Tua lettera, ho ritenuto doveroso risponderTi, sia per la stima che Ti
porto, che per motivi di chiarezza.
Le Tue critiche al Consiglio Nazionale sono rivolte ad una sorta di
inerzia politica e di depauperamento dell’immagine da parte dello stes-
➦
(segue ConsulPost)
so, ma ho già avuto modo di dirTi, in
risposta alla Tua del gennaio scorso,
che un conto è la volontà di ottenere
risultati positivi per la categoria, diverso è avere a che fare con una forza
di Governo arrogante e strafottente
che va avanti per la propria strada
per raggiungere il suo obiettivo.
Ne è un esempio l’ultima vicenda sui ced conclusasi con la circolare
Morese che ha stravolto una norma
di legge faticosamente contrastata e
concertata con l’ausilio prevalente
Tuo e del collega Ugliano (con il quale ho vissuto quelle roventi giornate
e serate).
Allora mi chiedo: a che servono le
conoscenze, i rapporti e le concertazioni se poi all’atto pratico ne usciamo con le ossa rotte? Forse l’unica
arma che abbiamo è quella di non
dialogare più con la maggioranza,
con le relative conseguenze, e far sentire il nostro peso con il voto!
Per quanto riguarda la faccenda
Inaz, Tu lamenti che il Consiglio Nazionale ha preso le distanze dall’Ancl
dichiarando che i consulenti del lavoro hanno vinto la loro battaglia, e che
ha stigmatizzato il titolo uscito su “IL
SOLE-24 ORE” smentendolo ed asserendo che i consulenti del lavoro sono
stati assolti.
Tu chiedi l’intervento del Segretario Generale dell’Ancl come se il Consiglio Nazionale fosse una sua dipendenza, ma Ti faccio presente che, nel
momento in cui si viene eletti in un
consesso istituzionale, si diventa rappresentanti di tutti gli iscritti e non solo
di quelli appartenenti a questo o quel
sindacato: questo dovrebbe essere
chiaro a tutti!
Proprio in relazione a quanto sopra, io approvo in pieno questa iniziativa del Consiglio Nazionale e ne sono
orgoglioso, non tanto quale Presiden-
te del Consiglio di Milano, parte interessata, ma come consulente del lavoro: voglio ricordarTi che non sono
un associato all’Ancl, che rappresenta solo i propri iscritti, ma un iscritto
all’Albo dei consulenti del lavoro ed in
questa veste ritengo giusto l’intervento del Consiglio Nazionale a difesa
dell’immagine dei consulenti del lavoro.
Voglio terminare per sottolineare che questo Consiglio Nazionale è
composto da diversi colleghi, dei
quali ben tre della Campania, che
con impegno ed abnegazione stanno iniziando un difficile cammino nel
governo della categoria in un periodo, senza dubbio, particolarmente
irto di insidie, di pericoli e di novità
per le professioni libere e per la nostra in particolare. Forse sarebbe
meglio aiutarli nel loro lavoro piuttosto che creare difficoltà interne che
portano ad un enorme dispendio di
energie e a ridurre l’entusiasmo per
un volontariato rivolto all’interesse
dei colleghi.
Cordialità.
GIOVANNI ZINGALES
Presidente
del Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei cdl di Milano»
“Milano, lì 3 febbraio 2000
Al COLLEGA
EDMONDO DURACCIO
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL
DI NAPOLI
e p.c. Alla COLLEGA
GABRIELLA PERINI
PRESIDENTE NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI CDL
- 248 -
Al COLLEGA
VINCENZO MICELI
PRESIDENTE ENPACL
Al COLLEGA
ROBERTO DE LORENZIS
SEGRETARIO GENERALE ANCL
È pervenuta al nostro Sindacato
la tua lettera indicata in oggetto che
abbiamo attentamente letto e nella
quale indichi, giustamente, tutti i
guai che travagliano la nostra categoria, con una chiara polemica nei
confronti del Consiglio Nazionale.
Non riteniamo, in questo preciso
momento, di dover imputare ai nostri vertici i pochi risultati ottenuti
perché chi ti risponde ha più volte
fatto parte del consesso nazionale e
conosce, per averli vissuti personalmente, i travagli ed i sacrifici fatti, per
risultati non sempre eclatanti (vedi
tariffa sbloccata solo nel 1992).
Tu sai benissimo che Milano
non è mai stato molto tenero con il
Consiglio Nazionale, ma oggi noi
siamo convinti che questi ultimi
anni abbiamo avuto un Presidente
del Consiglio Nazionale tra i più validi sia per disponibilità che per volontà e competenza.
Quanto affermiamo, credi, non è
perché oggi è Vice Presidente un collega di Milano, ma solo perché valutiamo il lavoro della collega Perini e
ne comprendiamo l’onere.
A te, che sempre hai collaborato
per i mille problemi della categoria,
chiediamo di smussare gli angoli e di
superare, se ce ne sono, piccole divergenze. Oggi più che mai dobbiamo
fare fronte comune ed essere uniti.
Cordiali saluti.
MARTINA BONESCHI POZZI
Segretario Generale Siclam”
N. 14 del 1°aprile 2000
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
Oggetto
Fonte
62
Contratto
part-time
Normativa
In GU
il nuovo decreto
legislativo
Il datore che deve procedere ad assunzioni di nuovo personale a
tempo pieno è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza ai lavoratori già in forza a part-time occupati presso unità produttive situate entro 100 km da quella nella quale è programmata la nuova assunzione. Individuate due tipologie fondamentali di part-time: quello
orizzontale e quello verticale. Forme miste sono demandate alla contrattazione collettiva. Cade il divieto di lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore però deve essere consenziente. L’eventuale
rifiuto non costituisce infrazione disciplinare. Sarà un decreto
interministeriale a quantificare l’entità degli sgravi contributivi per
chi assumerà a tempo indeterminato con part-time. L’incentivo spetterà se l’assunzione sarà ad incremento dell’organico esistente (decreto legislativo n. 61 del 25.2.00).
“Gazzetta Ufficiale” n. 66 del
20.3.00
“Italia Oggi” del
22.3.00
“Guida normativa” n. 55 del
28.3.00
63
Contributi
dipendenti
Interessi
di differimento
e dilazione
Aumenta il tasso
Dal 9 febbraio regolarizzare i debiti contributivi costa un quarto di
punto in più. Il tus, infatti, sale dal 3 al 3,25%. Pertanto, gli interessi di
dilazione devono essere calcolati al tasso del 9,25%; le somme
aggiuntive, a seconda della tipologia di infrazione, dovranno essere
calcolate con le aliquote del 12,25% (mancati o tardati pagamenti di
contributi), del 9,25% (mancati o tardati pagamenti di contributi
derivanti da oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo), del
14,25% (per debiti relativi a periodi rientranti nella disciplina prevista dalla 48/88) (decreto interministeriale lavoro e tesoro del 16.3.00).
“Gazzetta Ufficiale” n. 67 del
21.3.00
“Italia Oggi” del
23.3.00
64
Sgravi
Mezzogiorno
Spettano anche
per i lavoratori
non residenti
Dal 1° gennaio 2000 gli sgravi contributivi, previsti dall’art. 59 del “Il Sole” 25.3.00
DPR n. 218/78 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle imprese che operano nei territori individuati ai sensi dello
stesso art. 59, che impiegano lavoratori in attività che si svolgono
effettivamente nei predetti territori, indipendentemente dal luogo
di residenza del singolo lavoratore e fermi restando gli altri requisiti.
La disposizione sopra citata si applica anche ai periodi contributivi
antecedenti l’anno in corso ed incide direttamente sulle situazioni
pendenti alla data del 1° gennaio 2000. Le ditte che, per periodi precedenti il 1° gennaio 2000, hanno versato i contributi e non hanno
richiesto gli sgravi per tale tipologia di lavoratori, nulla hanno a pretendere dall’Inps, atteso che la norma ha espressamente escluso il
diritto alla ripetizione delle somme relative alle maggiori contribuzioni già versate. Sono, infine, fatti salvi i contributi, già versati o ancora da versare, spettanti all’Inps in virtù di sentenze passate in giudicato (circolare Inps n. 66 del 24.3.00).
N. 14 del 1° aprile 2000
- 249 -
FISCO IN PILLOLE
Auto e moto – Manovra economica
Casco per tutti,
revisione, incentivi,
semplificazioni
e benzina super
I
l 30 marzo è entrato in vigore l’obbligo di legge del
“casco per tutti i motociclisti”, senza distinzioni di età e di
cilindrata dei motoveicoli, compresi, quindi, i ciclomotori. E scattano anche le sanzioni per chi circola senza la protezione del casco:
– multa da 60.600 a 242.400
lire, sia per il conducente che
per l’eventuale passeggero;
– se il conducente è minore, al
posto della sanzione pecuniaria è applicato il sequestro del
veicolo per un periodo di 30
giorni;
– se il passeggero è minorenne
e non usa il casco, della violazione risponde il conducente;
– se vengono usati caschi non
omologati, si applica la sanzione pecuniaria e il casco viene sequestrato;
– chi commercializza, produce
e vende caschi non omologa-
ti è soggetto ad una sanzione che varia da 1.212.000 a
4.848.000 lire e i caschi non in
regola vengono sequestrati.
Oltre al casco, è stata disposta
dal Ministero dei trasporti, con
DM 16.1.00, la revisione dei ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e motoveicoli per trasporto
promiscuo che diventerà obbligatoria dall’1.1.2001, come per le
automobili, e con le seguenti modalità: quattro anni dopo la prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Ma per il settore auto e moto
non ci sono soltanto obblighi e
sanzioni, ma anche incentivi,
semplificazioni e interventi sulla
qualità della benzina.
Incentivi: per chi demolisce
gli autoveicoli immatricolati prima
del 1984, 200.000 lire per auto rottamata, quindi sarà a “costo zero” il
cambio con un’auto nuova; chi invece vuole convertire a gas metano o a gpl autoveicoli non catalizzati, l’ecoincentivo sarà pari a
800.000 lire (di cui 600.000 lire a
carico dello Stato e 200.000 lire a
carico dell’officina). Interesserà, oltre alle vetture con meno di un
anno, come oggi, anche quelle
prodotte tra il 1988 e il 1992 che
siano in regola con le revisioni. Lo
ha annunciato il Ministro Ronchi
presentando un emendamento al
●
- 250 -
collegato fiscale della Finanziaria
2000 in discussione al Parlamento.
Semplificazioni: con il comunicato stampa n. 16 del 17.3.00
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto presente che è stato
approvato un disegno di legge il
quale modifica il regime giuridico
degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei loro rimorchi. Il provvedimento elimina, per i veicoli stradali, il
regime giuridico, previsto dal codice civile, del bene mobile registrato, abolisce il Pra (pubblico registro automobilistico), attribuisce
al già esistente Archivio nazionale
dei veicoli valore analogo a quello
ricoperto dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei, riduce i
tempi e i costi delle pratiche automobilistiche, per riportarli a livelli
di efficienza confrontabili con
quelli degli altri Paesi.
Il Pra, quindi, viene cancellato e il notaio non è più necessario; ciò comporterà un risparmio
di quasi 200.000 lire per i passaggi di proprietà di autoveicoli (il
cui costo attuale è tra le 573.900
e le 623.900 lire) e l’Aci, che attualmente gestisce il Pra, dovrà
diventare sempre di più un servizio al consumatore-automobilista, con riferimento, in particolare, all’ampliamento della gamma dei servizi di soccorso estesi
anche ai turisti.
●
➦
N. 14 del 1°aprile 2000
(segue Fisco in pillole)
Non appena il Parlamento
avrà varato questa riforma, non ci
sarà più bisogno di registrare il
passaggio di proprietà dal notaio: sarà sufficiente che il venditore e il compratore vadano alla
Motorizzazione per ottenere subito la carta di circolazione e poi
arriverà a casa la comunicazione
ufficiale del passaggio di proprietà e dell’iscrizione nell’Archivio
nazionale dei veicoli; la spesa
massima sarà pari a 432.000 lire.
Benzina super: il Ministero dell’ambiente ha predisposto
l’elenco di tutti i modelli che potranno passare alla benzina “ver●
Iva – Internazionale
Le esenzioni
e la tentata vendita
intracomunitaria
●
Libertà di esenzione Iva
La Corte di giustizia delle Cee
(sentenza del 3.2.2000 – causa n.
12-98), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alle imposte
sugli affari, ha stabilito che, in forza dell’art. 189 del trattato Ce,
ogni Stato membro è libero di
applicare nelle forme e nei mezzi
le direttive, dando ampia discrezionalità circa l’esenzione o l’assoggettamento ad imposta delle
operazioni interessate e pertanto – secondo l’art. 13 della IV direttiva del Consiglio Cee – di assoggettare ad Iva le locazioni di
N. 14 del 1° aprile 2000
de” senza problemi e di quelli che
dal 2002 dovranno adottare particolari accorgimenti. In pratica,
le auto per cui si profila la fine
sono soltanto 1.100.000 (n. 206
modelli indicati con la lettera C),
mentre per altre è prevista la necessità di “lievi interventi” (circa
1.940.000 di fascia B); infine, quelli della fascia A (21.800.000), i cui
motori non necessitano di nessun adeguamento poiché possono impiegare da subito la benzina “verde”.
Ma anche per chi possiede le
vetture più a rischio, secondo
“QUATTRORUOTE”, non ci sarebbero
problemi “con una condotta di
guida adeguata a vetture che hanno una dozzina d’anni e per percorrenze annue ridotte – tipiche delle
vetture d’epoca – si potrà fare a
meno di questi interventi a motore aperto”, usando magari il nuovo additivo ecologico Etbe di origine vegetale.
La stessa rivista fa presente
che la trasformazione a gas dell’impianto (gpl o metano) è una
soluzione valida a due condizioni: che l’auto sia in buone condizioni dal punto di vista della sicurezza e che si percorra un numero di chilometri sufficiente ad
ammortizzare la spesa della conversione.
beni immobili e, a titolo di eccezione, di esentare le sole locazioni di beni immobili destinati ad
abitazione.
10.3.2000) le Finanze hanno risposto ad una serie di quesiti riguardanti il trattamento fiscale,
ai fini Iva, di operazioni di tentata vendita realizzate in Italia da
parte di soggetti passivi d’imposta comunitari, senza stabile
organizzazione né rappresentanza fiscale sul territorio dello
Stato.
Secondo il Ministero, l’introduzione di tali beni in Italia non
costituisce acquisto intracomunitario, pur tuttavia l’acquisto intracomunitario si realizza nel
momento in cui non costituisce
più tentata vendita, come, ad esempio, nel caso in cui il bene
viene venduto definitivamente
in Italia e, cioè, vi resta per sempre o, perlomeno, supera la durata temporale di permanenza
nel territorio dello Stato prevista
dai regolamenti Ce che definiscono il regime dell’ammissione
temporanea.
●
Beni provenienti da uno
Stato membro
Le prestazioni di servizio eseguite in Italia da una società nazionale, la cui attività consiste
nella lavorazione di memorie per
computer, su beni ricevuti da un
committente identificato ai fini
Iva in un altro Stato membro,
possono essere fatturate in regime di “non imponibilità Iva” anche se i beni risultanti dalla lavorazione non vengono inviati in
altro Stato membro ma rimangono in Italia.
Lo ha comunicato il Ministero delle finanze con risoluzione
10.3.00, n. 29/E.
●
Tentata vendita
Con altra RM (n. 30/E del
- 251 -
STORIE DI LAVORO
L
o scorso Natale successe, durante la consueta
riunione del personale,
quello che di solito succede dappertutto.
L’amministratore, meglio
se anziano, parla degli immancabili destini, consegna qualche
medaglia ai più meritevoli, si commuove al ricordo del nonno, fondatore della ditta, coi capelli a
spazzola come si usava allora.
Poi arrivano i sontuosi antipasti e così il pranzo, atteso con
dissimulata impazienza, prende
il via.
Tutti sanno però che, al momento del brindisi, l’amministratore riprenderà la parola, sempre
più commosso parlerà del nonno. Per dire tra l’altro, col fazzoletto in mano:
Carissimi collaboratori, durante il pranzo testé concluso, si
è avvicinato a me Nicolino, il nostro amato portiere, dal quale dipendono molte delle fortune
aziendali. Ricorderete che gli abbiamo assegnato un superminimo di 200.000 lire al mese. Ebbene, lui mi ha chiesto di precisare
che esse sono a titolo di compenso aggiuntivo speciale e non
di superminimo. Volentieri rettifico, anche se il fatto non mi pare
Compenso aggiuntivo speciale
rilevante.
Accidenti se è rilevante, dice
il consulente a chi gli sta vicino.
Vedrete il mese prossimo, quando appariranno in busta paga i
nuovi minimi contrattuali. Già mi
aspetto la telefonata.
Infatti, mentre gli altri si trovano assorbito il superminimo
nell’aumento, Nicolino no, proprio perché si tratta di un compenso diverso. La Cassazione
(8498 del 7 agosto 1999) ha confermato recentemente il consolidato orientamento giurisprudenziale:
“L’eccedenza della retribu-
zione (o superminimo) rispetto
ai minimi tabellari … è di norma
soggetta al principio dell’assorbimento … purché non abbia natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente …”.
Purtroppo ormai la frittata
è fatta, Nicolino m’ha incastrato
mentre mi asciugavo gli occhi,
proprio nel momento in cui, bicchiere in mano, ricordavo il nonno fondatore della ditta, coi capelli a spazzola come s’usava allora.
Valfrido Paoli
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