ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 46 DELL‘8 DICEMBRE 2001
46
articoli
L’Inps recepisce i suggerimenti della categoria (De Lorenzis) 813
Incentivi alle imprese con orario flessibile (Mancuso) 816
Novità in materia del lavoro nel 2001 (Milocco)
818
Un altro successo Ansel a Pavia (Piccoli)
819
Indennizzo per danno biologico e infortunio (Pelliccia) 821
rubriche
ConsulPost (Branco, Forcolin, Casagrande)
Week Work (Studio associato Paoli)
Fisco in pillole (omaggi natalizi, saldo Ici, nuovo Cud, ecc. )
Storie di lavoro (Paoli)
CONVEGNI
❑
A Aosta il 14 dicembre
(a pag. 820)
❑
A Reggio E.il 14 dicembre
(a pag. 820)
❑
A Bergamo il 15 dicembre
(a pag. 815)
❑
A Bologna il 17 dicembre
(a pag. 820)
❑
A Treviso il 19 dicembre
(a pag. 815)
❑
A Venezia il 20 dicembre
(a pag. 820)
824
825
826
828
Il consulente del lavoro
e la pubblica amministrazione,
conflitto e confronto
Viterbo, 21 dicembre 2001
(a pag. 812)
ANCL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI NAPOLI
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI VITERBO
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI NAPOLI
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI VITERBO
organizzano un
CONVEGNO
per il giorno venerdì 21 dicembre 2001 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 – presso le Terme dei Papi – Strada Bagni, 12 – VITERBO
sul tema
Il consulente del lavoro e la pubblica
amministrazione nel III millennio: un rapporto
conflittuale. La strada del confronto
PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 9,00 Saluto ai partecipanti ed alle autorità.
Il ruolo del consulente del lavoro, nel mercato del lavoro italiano, inadeguato alle
prospettive comunitarie.
RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS, Segretario Generale Nazionale Ancl.
Ore 9,30 Codice di comportamento degli ispettori
del lavoro: riflessioni e proposte.
RELATORE: EDMONDO DURACCIO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei cdl di Napoli.
Ore 10,15 Riflessioni sulla circolare del Ministero del
welfare n. 70 del 16.7.01: carenze del procedimento ispettivo e violazione dei princìpi
di legalità, buon andamento ed imparzialità nell'azione amministrativa.
RELATORE: GLORIA GAGLIARDI, avvocato del
Foro di Roma, esperta in Diritto amministrativo.
Ore 11,00 Coffee break.
Ore 11,30 Abolizione delle sanzioni amministrative
in materia di collocamento.
RELATORE: GIUSEPPE D’ANGELO, Presidente
del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
cdl di Viterbo.
Ore 12,00 Semplificazione della tenuta dei documenti di lavoro, l’art. 5 della legge n. 12/79.
RELATORE: GIUSEPPE D’ANGELO.
Ore 12,45 Colazione di lavoro.
Ore 15,00 Riflessioni sulla circolare del Ministero del
lavoro n. 12 del 22.1.01: contrasto con il diritto comunitario e sua conseguente disapplicazione.
RELATORE: GLORIA GAGLIARDI.
Ore 15,30 Il Libro bianco del mercato del lavoro: nuove prospettive professionali.
RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS.
Ore 16,15 Il ruolo del consulente del lavoro nelle controversie stragiudiziali di lavoro.
RELATORE: GIUSEPPE D’ANGELO.
Ore 16,45 Interventi degli invitati.
Ore 18,00 Chiusura dei lavori e mozione finale.
Moderazione a cura di “Guida agli Enti Locali” de “IL SOLE-24 ORE”.
Sono invitati a partecipare il Ministro della funzione pubblica, FRANCO FRATTINI
ed il Ministro del welfare (lavoro e politiche sociali), ROBERTO MARONI.
Segreteria organizzativa:
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Via Cristoforo Colombo, 456 – Tel. 06/5415742-06/5415521 – Fax 06/5415565.
- 812 -
N. 46 dell’8 dicembre 2001
Sembra aprirsi la strada del dialogo
L’Inps recepisce i suggerimenti della categoria
L
a Direzione generale dell’Inps con la circolare n. 191
del 30.10.2001 ha emanato
le nuove disposizioni per la trasmissione telematica delle denunce
DM10/2 a mezzo Internet.
Che lo si voglia ammettere o no
possiamo sostenere, a ragion veduta, che l’Inps ha recepito i suggerimenti proposti dai consulenti del lavoro. Infatti la circolare n. 110 del
23.5.1996 stabiliva l’esclusione dei
modelli DM10/2, totalmente o parzialmente insoluti, dai flussi automatizzati.
Si era fatto rilevare che nella generalità dei casi i consulenti del lavoro effettuavano per conto delle
aziende la presentazione delle denunce DM10/2 all’Inps con sistemi
automatizzati senza conoscere l’esito del pagamento che le stesse
aziende effettuavano per proprio
conto.
Pertanto, nell’ipotesi in cui le
aziende non avessero provveduto
al pagamento dei contributi previdenziali nei termini stabiliti, le stesse tramite i loro consulenti del lavoro sarebbero state obbligate a compilare e presentare un DM10/2 cartaceo, debitamente sottoscritto dal
datore di lavoro, entro la fine dello
stesso mese di scadenza del pagamento, pena l’applicazione di pesanti sanzioni civili.
Tutto ciò avrebbe reso estremamente difficoltoso l’utilizzo della
procedura automatizzata per la presentazione della denuncia DM10/2;
senza considerare che la notizia del
mancato pagamento del DM10/2
avrebbe potuto essere conosciuta
con ritardo e quindi non consentire
la presentazione della denuncia en-
N. 46 dell’8 dicembre 2001
tro trenta giorni.
Con la circ. n. 191 del 30.10.2001
l’Inps, accogliendo le preoccupazioni avanzate dalla categoria, ha modificato le precedenti disposizioni del
1996 precisando che le aziende non
saranno più tenute alla presentazione delle denunce in formato cartaceo nell’ipotesi in cui il DM10/2 risulti insoluto.
Inoltre il Consiglio di amministrazione dell’Inps, accogliendo una
specifica richiesta della categoria,
con delibera n. 268 del 16.10. 2001
ha stabilito la possibilità di presentare le denunce DM10/2 mediante
sistemi automatizzati, oltre il giorno
16 del mese, scadenza del termine
per il pagamento dei relativi contributi, e fino all’ultimo giorno del
mese stesso.
Tutto ciò per rimarcare il fatto
che dobbiamo avere più spesso il
coraggio di criticare se vogliamo ottenere qualche risultato.
La citata circolare Inps n. 191/
2001 può essere reperita sul nostro
sito (www.ancl.it) mentre in questo
stesso numero troverete il programma dettagliato del convegno che si
terrà a Viterbo il prossimo 21 dicembre. La proposta, partita dalle Unioni
Provinciali e dai Consigli Provinciali
di Napoli e Viterbo e fatta propria
dalla Gen, vuole presentare una categoria rinnovata, che sappia proporsi a tutti i soggetti del mondo del
lavoro con competenza, esperienza
e professionalità.
E proprio in quest’ottica ci permettiamo di rilevare gli errori a nostro avviso contenuti in alcune circolari emanate dal Ministero del lavoro, sperando in un confronto diretto, propositivo e costruttivo con
i rappresentanti del Governo (vedi
lettera d’invito a Frattini e Maroni,
di seguito riportata), che possa
inaugurare un nuovo corso nei rapporti spesso difficili fra consulenti
del lavoro e pubblica amministrazione.
In ultimo proponiamo le offerte
commerciali riservate all’Ancl dalla
TeleConsul: un segnale tangibile
dell’attenzione che questa società
ha deciso di riservare al “socio” Ancl
ed ai suoi iscritti.
Roberto De Lorenzis
Listino TeleConsul riservato agli associati Ancl
PRODOTTO
LISTINO TELECONSUL LISTINO ASSOCIATI ANCL
TeleConsul Lavoro
TeleConsul Fiscale
TeleConsul Vertenze
TeleConsul Budget 2000
TeleConsul Lavoro + Fiscale + Vertenze
TeleConsul Lavoro + Fiscale + Vertenze
+ Budget 2000
Club TeleConsul
SCONTO
1.950.000
1.500.000
1.600.000
600.000
5.050.000
1.350.000
950.000
1.100.000
380.000
2.750.000
– 600.000
– 550.000
– 500.000
– 220.000
– 2.300.000
5.650.000
350.000
3.050.000
0
– 2.600.000
– 350.000
I prezzi sopra riportati si intendono bloccati per i prossimi tre anni in caso di abbonamento triennale.
I prezzi si intendono al netto di Iva.
- 813 -
(segue)
Associazione
Nazionale
Consulenti
Lavoro
Il Segretario Generale Nazionale
Roma, lì 20 novembre 2001
ILL.MO ON.LE ROBERTO MARONI
MINISTRO DEL LAVORO
IL.MO ON.LE
FRANCO FRATTINI
MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dall’entrata in vigore della legge 11 gennaio 1979, n. 12, istitutiva
dell’ordinamento professionale, la categoria dei consulenti del lavoro da
sempre ha ritenuto il Ministero del lavoro e, insieme, il Ministero di grazia e giustizia punti di riferimento e di confronto, nonché di tutela del
proprio titolo professionale.
Nonostante ciò, l’azione legislativa del Governo ha rilevato, nel tempo, un preciso disegno politico teso al depauperamento dell’oggetto professionale dei consulenti del lavoro a favore, in alcuni casi, di organismi
che nulla hanno a che vedere con una libera professione intellettuale (le
organizzazioni sindacali,i patronati, i ced) ovvero, nella peggiore delle
ipotesi, allo scippo di specifiche competenze come verificatosi nel corso
della riformulazione normativa del contenzioso tributario, nel quale la
difesa tecnica innanzi le Commissioni tributarie ci è concessa, oggi, solo
per le materie attinenti al sostituto d’imposta. Avremmo preferito, quantomeno, conoscere preventivamente dal Ministero del lavoro le cause di
tali vessazioni, nel nome di un “dialogo sociale”, essendo l’ordinamento
professionale, e per esso il Consiglio Nazionale, depositario di interessi
collettivi.
La categoria dei consulenti del lavoro è una realtà alla quale, un
attento politico, dovrebbe prestare particolare attenzione, per la sua rilevante posizione nel mondo delle attività produttive.
I consulenti del lavoro in Italia sono quasi 20.000, hanno 65.000
dipendenti, amministrano 900.000 aziende con 7 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100.000
miliardi l’anno, redigono 1.200.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 150.000 vertenze di lavoro.
Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per
base imponibile denunciata al Fisco, dopo notai e commercialisti.
I consulenti del lavoro sono operatori tecnico-sociali, che manifestano le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane.
L’attività del consulente del lavoro si colloca, quindi, in posizione
centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.
Dal 1979, anno di riconoscimento dell’Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato.
Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il
consulente del lavoro si è andato affermando, per formazione culturale
e per competenza professionale in materia di contabilità e consulenza
fiscale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola
impresa.
Per via delle proprie competenze professionali, i consulenti del lavoro garantiscono la corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, negli interessi delle imprese e dei lavoratori, oltre ad esercitare un
importante ruolo di mediazione nelle vertenze di lavoro individuali e
collettive. Essi, inoltre, sono garanti nel processo del lavoro della corretta interpretazione delle norme di diritto del lavoro e legislazione sociale, in regime d’assoluta terzietà previa una formazione continua che
costituisce un dovere istituzionale dell’Ordine.
Proprio nell’ottica di aggiornamento, approfondimento ed interpretazione di norme e prassi, lo scrivente, su iniziativa dei Consigli Provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro e delle Unioni Provinciali
Ancl di Viterbo e di Napoli, ha ritenuto opportuno organizzare un convegno di studio in Viterbo il giorno 21 dicembre 2001 alle ore 9,00 presso Le Terme dei Papi, per esaminare il contenuto di due controverse circolari interpretative del Ministero del lavoro (n. 12/2001 in materia di
sistema sanzionatorio ex Finanziaria 2001 per violazioni formali delle
comunicazioni al collocamento e n. 70/2001 in materia di codice di comportamento degli ispettori del lavoro) con un occhio di riguardo anche
al ruolo della pubblica amministrazione nel terzo millennio ed al ruolo
delle libere professioni.
Sarà, però, anche l’occasione per discutere il contenuto del “Libro
bianco” che, finalmente, rappresenta una svolta epocale per una compiuta riforma del diritto del lavoro e delle relazioni industriali conformemente al modello europeo, peraltro auspicati anni addietro dalla
nostra categoria.
La nostra categoria potrebbe offrire un ulteriore valido contributo
alle imprese ed ai lavoratori, nel proprio ruolo propositivo d’interprete
applicativo della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Da qui, il sincero ed accorato invito alle ss.ll., a presenziare i nostri
lavori per dimostrare che le libere professioni rappresentano un necessario supporto all’azione istituzionale del Governo, in via propositiva.
Gli invitati all’incontro saranno: tutti i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro d’Italia, le nostre Associazioni sindacali nazionali, il
Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, gli Ordini Nazionali dei
dottori e ragionieri commercialisti, alla presenza dei mass-media.
- 814 -
Roberto De Lorenzis
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
N. 46 dell’8 dicembre 2001
UP ANCL
DI BERGAMO
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI BERGAMO
organizzano il
III CONGRESSO PROVINCIALE
per il giorno sabato 15 dicembre 2001, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – BERGAMO
sul tema
IL CONSULENTE DEL LAVORO TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE
PROGRAMMA
Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti.
Ore 9,30 Saluto ed introduzione dei lavori:
dott.ssa LOREDANA NICOLI, Presidente del Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei cdl di Bergamo;
dott. TIZIANO BELOTTI, Presidente dell’UP Ancl di Bergamo.
Ore 10,00 Interventi programmati.
Ore 10,30 Impresa e domanda di servizi ai consulenti del lavoro: inchiesta
sulla realtà bergamasca.
Dott.ssa DANIELA DALLE FUSINE, consulente socio-economico.
Ore 11,00 Sospensione dei lavori. Coffee break.
Ore 11,15 Il lavoro che cambia: consulenti del lavoro a confronto con le
trasformazioni dell’occupazione.
Dott. ENZO MINGIONE, professore ordinario di Sociologia all’Università di Milano – Bicocca.
Ore 12,00 Interventi dei rappresentanti nazionali di categoria.
Ore 12,30 Premiazione e riconoscimento iscritti.
Ore 13,30 Incontro conviviale.
Ore 17,00 Chiusura dei lavori.
Segreteria: UP Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Bergamo
Viale V. Emanuele, 44 – Tel. 035/217400 – Fax 035/217016 – E-mail: [email protected].
UNIONE PROVINCIALE
ANCL DI TREVISO
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI TREVISO
in collaborazione con il CENTRO STUDI CONSULENTI DEL LAVORO DI TREVISO
organizzano un
CONVEGNO
per il giorno mercoledì 19 dicembre 2001, dalle ore 14,30 alle ore 19,00, presso l’Hotel Cà del Galletto – Via S. Bona Vecchia, 30 – TREVISO
sul tema
LE PROBLEMATICHE DEL LAVORO ALL’ESTERO
PROGRAMMA
Ore 14,30 Apertura dei lavori. Saluto ai partecipanti:
dott. GIORGIO FORCOLIN, Presidente UP Ancl di Treviso;
rag. LINO CATTARIN, Presidente Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Treviso.
Ore 14,45 RELATORE: dott. RENATO DE CHAURAND, consulente senior ed
amministratore delegato di ECA ITALIA SRL, responsabile personale estero ENI.
1a parte: il lavoro italiano all’estero: caratteristiche generali e par-
ticolari; tassabilità.
Ore 16,00 Breve intervento dell’ing. EMANUELE MARIN della società TQM
CONSULT SPA che illustrerà la certificazione per gli studi dei cdl.
Ore 16,15 2a parte: obblighi previdenziali ed assicurativi.
Ore 17,15 Coffee break.
Ore 17,30 3a parte: convenzioni; principali adempimenti operativi.
Ore 18,30 Risposte ai quesiti.
Ore 19,00 Chiusura dei lavori.
Saranno particolarmente graditi i quesiti sull’argomento che perverranno alle segreterie nei giorni precedenti l’incontro.
La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità.
Segreterie: Unione Provinciale Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Treviso
Viale Orleans, 22 – Tel. 0422/590971 – E-mail: [email protected] (UP); 582345 – E-mail: [email protected] (Ordine) – Fax 0422/410521 (UP/Ordine).
N. 46 dell’8 dicembre 2001
- 815 -
Finanziate le azioni positive in tal senso
Incentivi alle imprese con orario flessibile
I
l Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale
e il Ministro per le pari opportunità, ha emanato un decreto che
concerne le modalità di erogazione dei contributi ex articolo 9,
comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53. Tale legge dispone la
concessione di contributi a carico
del Fondo per l’occupazione in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono
azioni positive per la flessibilità.
Per l’anno 2001 la somma a
disposizione ammonta a 80 miliardi di lire, di cui rispettivamente
40 riassegnati dall’anno 2000 e 40
per l’anno 2001.
Il decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio
2001.
Imprese
ammesse
al finanziamento
Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi stipulati con le
organizzazioni sindacali più rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità dell’orario di
lavoro.
tendere ogni progetto o programma che prevede forme di flessibilità tali da agevolare la conciliazione della vita familiare con il
lavoro.
La stipulazione dell’accordo
costituisce il presupposto per
l’ammissibilità al finanziamento
e il progetto deve riguardare almeno una delle seguenti azioni
positive:
1 – azioni volte a consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, o quando abbiano in affidamento o in adozione un
minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione
del lavoro, tra cui il part time
reversibile, il telelavoro e il lavoro a domicilio, l’orario flessibile in entrata o in uscita, la
banca delle ore, la flessibilità
sui turni, l’orario concentrato,
con priorità per i genitori che
abbiano bambini fino a otto
anni di età, ovvero, in caso di
affidamento o di adozione,
fino a dodici anni;
Azione positiva e accordo
con le organizzazioni sindacali
2 – programmi di formazione
per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
Per azione positiva si deve in-
3 – progetti che consentano la
- 816 -
sostituzione del titolare di
impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del
periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo.
Caratteristiche
dell’accordo
collettivo
Si specifica che:
a – con riferimento alle tipologie di azioni positive, di cui
ai numeri 1 e 2, l’accordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da
corrispondere a esigenze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilità
destinate alla conciliazione
tra vita professionale e vita
familiare.
In modo particolare, l’accordo collettivo deve essere rivolto a:
– introdurre una procedura generale che consenta
alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere
soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze dell’azienda;
➦
N. 46 dell’8 dicembre 2001
(segue)
– fornire soluzioni dirette
a specifiche esigenze di
flessibilità dei singoli lavoratori;
b – con riferimento ai progetti di
cui al numero 3, data la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali.
Priorità
nell’ammissione
al finanziamento
In via prioritaria sono ammessi
al finanziamento programmi di
formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di
congedo per paternità, maternità o congedo parentale.
Costituisce titolo di preferenza per l’ammissione al finanziamento il progetto di formazione
che, oltre all’aggiornamento professionale – anche collegato ad
eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dell’azienda – sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o
del lavoratore nella medesima
unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per
un congruo periodo di tempo.
Modalità e termini
di presentazione
delle domande
di ammissione
I soggetti, che vogliano chie-
N. 46 dell’8 dicembre 2001
dere di essere ammessi al finanziamento, devono far pervenire
al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale – Direzione
generale per l’impiego, divisione IV, i progetti di cui sopra, allegando apposita domanda di
ammissione e l’accordo sindacale contenente le azioni, il contratto collettivo vigente e una
dichiarazione da cui risulti che
non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento
ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125. I progetti vanno supportati dai relativi preventivi di spesa.
Le domande devono essere
presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10
ottobre di ogni anno.
Selezione
dei progetti
I progetti presentati sono valutati, al fine dell’ammissione al
beneficio, quadrimestralmente da
un’apposita commissione.
Nell’ambito di ciascun quadrimestre di riferimento, saranno ammessi al finanziamento i
progetti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande fino a concorrenza
della somma pari a un terzo della quota annuale disponibile. I
progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della
domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo.
Modalità
di erogazione
dei contributi
Il 50 per cento della somma
- 817 -
stanziata sarà erogato a favore di
aziende la cui dimensione occupazionale non superi i cinquanta
dipendenti.
I progetti selezionati quadrimestralmente sono approvati e
ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro
realizzazione nel limite massimo
della somma ammessa al finanziamento.
Il contributo è erogato in due
quote.
La prima quota, pari al 25 per
cento del contributo ammesso al
finanziamento, verrà corrisposta
all’ammissione del progetto.
Il saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea certificazione, da presentarsi alla commissione che ha
effettuato la selezione dei progetti, sottoscritta congiuntamente
dal responsabile dell’azienda o
dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa organizzazione che ha stipulato
l’accordo. La corresponsione del
saldo è, comunque, subordinata
alla verifica da parte dei servizi
ispettivi del Ministero del lavoro,
della concreta attuazione del progetto.
Il Ministero del lavoro si riserva la possibilità di verificare, mediante i servizi ispettivi competenti per territorio, l’effettiva corrispondenza delle azioni svolte al
progetto presentato.
Maria Vittoria Mancuso
CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL
Rapidissimo excursus
Novità in materia del lavoro nel 2001
È
tempo di bilancio annuale
anche in materia del lavoro. Nel corso del 2001 ha inciso, anche sulla produzione normativa, il cambio d’indirizzo del Governo, i cui provvedimenti, comunque, incontrano un limite nelle direttive europee (vedi ad esempio
part time e contratto a termine).
Il Governo Berlusconi punta ora
sulla delega del Parlamento per legiferare con decreti legislativi in
materia di lavoro, pensioni e collocamento.
Vediamo, quindi, quali sono stati i provvedimenti più importanti
nel 2001.
Legge finanziaria
La legge finanziaria 2001 è stata, come ogni anno, il provvedimento più rilevante anche in materia di lavoro (vedi artt. 72 in tema
di pensioni e 116 in tema di sanzioni amministrative e civili).
Part time
e contratto a termine
Nel rispetto delle direttive europee, sono stati approvati i decreti legislativi 2 febbraio, n. 18, in tema
di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, di stabilimenti o di parte di stabilimento; 26 febbraio, n. 100, sulla nuova disciplina
del part time e 6 settembre, n. 368,
sulle nuove norme in tema di contratto a termine.
Interventi per il rilancio
dell’economia
La GU n. 248 del 24.10.2001 ha
pubblicato la legge n. 383 del 18 ot-
tobre dettante norme sui “Primi interventi per il rilancio dell’economia”.
Détta legge, in tema di lavoro,
ha la novità più rilevante nella norma che tende ad incentivare l’emersione del lavoro nero, con la proposta di concordato fiscale e previdenziale.
Sulla possibilità concreta di elevate entrate nelle casse pubbliche,
in conseguenza di detto provvedimento, ci sono forti dubbi da parte
degli addetti ai lavori.
Srl artigiane
La legge 5.3.2001, n. 57 (GU
20.3.2001, n. 66), dettante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, all’art. 13, prevede la possibilità di costituire società a responsabilità limitata da
parte di imprese artigiane.
Detta normativa è entrata in
vigore il 4.4.2001.
Novità in materia
di cooperative
L’8.5.2001 è entrata in vigore la
legge n. 142/2000 recante la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.
Entro il 28.2.2002, le cooperative di lavoro dovranno adottare il regolamento interno, che individua i
tipi di contratto di lavoro che il socio può instaurare con la cooperativa stessa.
Altre norme
Fra le altre norme da ricordare
figura il TU sulla maternità n. 151;
il decreto ministeriale in tema di
- 818 -
lavori artistici e tradizionali dell’artigianato (GU n. 164/01 del 17 luglio); il D.Lgs n. 168 del 12 aprile
dettante disposizioni correttive del
decreto legislativo 18.2.2000, n. 47
in materia di riforma della disciplina
fiscale della previdenza complementare.
Novità regionali
Rilevanti, in àmbito regionale,
sono i regolamenti relativi agli interventi dell’Agenzia regionale per
l’impiego del Friuli Venezia Giulia in
tema di aiuti all’occupazione, nell’àmbito dell’obiettivo 3 e le misure
contributive previste, i quali sono
stati pubblicati sul Bur del 13.8.2001.
Rinnovi contrattuali
Nel corso dell’anno sono continuate le trattative sindacali tra le
parti per il rinnovo dei contratti
nazionali di lavoro della categoria:
alcuni sono stati rinnovati (vedi
commercio e studi professionali),
altri sono ancora nella fase delle
trattative per il rinnovo.
Una situazione anomala si registra nel settore della metalmeccanica industriale privata, dove il rinnovo del contratto collettivo è stato sottoscritto da tutti i sindacati
meno che la Cgil.
Tiene banco, poi, la discussione
sulla modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Come al solito fiumi di parole,
ma restano ancora fermi sul piano
operativo i princìpi della stabilità
reale e della stabilità obbligatoria
in materia di limiti al potere di recesso del datore di lavoro.
Claudio Milocco
N. 46 dell’8 dicembre 2001
I corsi base per la selezione riprenderanno a gennaio
Un altro successo Ansel a Pavia
L’
ultimo corso base in programma per quest’anno
si è concluso a Pavia con
successo.
Una delle caratteristiche emergenti da questo corso si individua
nella spinta di alcuni corsisti a far sì
che la selezione divenga una reale
professionalizzazione del loro studio, un servizio da proporre ai loro
clienti e uno strumento per acquisirne di nuovi, sfruttando le potenzialità della struttura della rete di
studi di consulenza del lavoro dislocati in ogni provincia italiana e
avendo così la possibilità di fornire
personale efficace su tutto il territorio nazionale.
Ecco alcune testimonianze di
fine corso:
DANIELA TOFFANO (Vigevano,
Pavia): “Ritengo importante che le
aziende imparino a conoscere questa valida modalità di ricerca e selezione del personale e il metodo, ancor più importante e utile, per verificare le capacità produttive e professionali”.
GIOVANNA POLIMENI (Pavia): “Seguire questo corso è stato motivo di
crescita, perché ha stimolato in me,
consulente del lavoro da vari anni, la
volontà di arricchire la professionalità che spero di aver acquisito fino
ad oggi. Certamente dopo la partecipazione a questo corso il personale dipendente che gestisco per conto
dei miei clienti e quello che si trova
all’interno del mio studio sarà valutato sotto una diversa ottica”.
N. 46 dell’8 dicembre 2001
ENRICA TESTA (Robbio, Pavia):
“Grazie a questo incontro mi rendo
conto che si può dare un servizio migliore alle aziende con competenti
mezzi oggettivi. Questo campo è tutto da scoprire e da approfondire perché ancora poco conosciuto oppure
sottovalutato forse dalle aziende
stesse”.
MARISA MANZATO (Vigevano,
Pavia): “Durante il corso ho appreso
che per operare nel campo della selezione del personale non dobbiamo
essere necessariamente laureati in
psicologia. Mi pare che gli strumenti
utilizzati garantiscano la necessaria
obiettività nella scelta del candidato, senza lasciarsi fuorviare dalla personalità di quest’ultimo. Credo che i
nuovi dati appresi mi consentiranno
una valutazione meno superficiale
dei candidati”.
PAOLA GABELLOTTI (Voghera, Pavia): “Il corso è stato molto interessante e istruttivo: con il metodo ANSEL nulla rimane un’incognita. Per
questo ritengo che sia una formula
da adottare per allargare i servizi alla
clientela”.
RITA BERGAMINI (Trecate, Novara): “Dal corso ANSEL ho appreso molte nozioni utili in ogni campo, volte
ad aiutare e a capire le persone che
abbiamo davanti o con cui abbiamo
a che fare, senza essere necessariamente degli psicologi. Ritengo inoltre complementare alla mia professione un servizio di selezione per poter dare risposte preparate e per
- 819 -
completare un quadro dei servizi che
il cliente si aspetta dal professionista.
Grazie.”
LUCIA BELTARMI (Vigevano, Pavia): «Il corso è stato molto interessante. Ho appreso un “nuovo” metodo efficace ed oggettivo, per valutare nel complesso un possibile candidato. Ritengo che la selezione del personale sia un campo di estrema importanza per le aziende che possono così ottimizzare i tempi e i metodi
di ricerca del personale che, ahimé, rimane normalmente legato a criteri
personali e privi di quelle risorse necessarie ad una scelta ponderata. Il
personale di un’azienda è il “capitale
umano” in cui la stessa deve investire per crescere ed ottenere risultati
nel futuro».
MAURIZIO MINELLA (Casteggio,
Pavia): “L’applicazione del metodo
ANSEL permette di selezionare il personale da assumere e/o da valorizzare presso il cliente, con più facilità, essendo un metodo oggettivo che si rivolge alla ricerca della produttività e
della capacità di ottenere risultati
nella valutazione del personale. Nella società attuale è fondamentale attorniarsi di personale efficiente e responsabile”.
Martina Piccoli
RESPONSABILE COMUNICAZIONI
ESTERNE ANSEL
Per informazioni:
e-mail: [email protected];
tel. 010/5959033 – fax 010/5306703.
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI AOSTA
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI REGGIO EMILIA
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI REGGIO EMILIA
organizza un
organizzano un
CONVEGNO
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
per il giorno venerdì 14 dicembre 2001, alle ore 14,30
presso la sede dell’Unione Provinciale Ancl e del Consiglio
Provinciale dell’Ordine dei cdl di Aosta
Via Torino, 10 – AOSTA
per il giorno 14 dicembre 2001, dalle ore 10,00 alle ore 12,30
presso la Sala Convegni dell’Ente Fiera – Via Filangeri, 15
Zona Mancasale (vicino uscita autostrada A/1) – REGGIO EMILIA
sul tema
sul tema
LA PREVIDENZA INTEGRATIVA
PROFESSIONALE
L’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:
LE REGOLE
DOPO LA RIFORMA
RELATORE: dott. MASSIMO BOCCATO,
dirigente GENCASSE PROFESSIONALI.
RELATORE: dott. NEVIO BIANCHI.
INTERVERRANNO ALL’INCONTRO:
La partecipazione è valida
ai fini della certificazione della qualità.
dott. VINCENZO MICELI, Presidente dell’Enpacl;
rag. GIOVANNI CIRMI, Vice Presidente dell’Enpacl
e Presidente della Previclav.
Segreteria:
Unione Provinciale Ancl di Aosta
c/o studio Carrara
Via Torino, 21 – Tel. 0165/363836.
La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità.
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI BOLOGNA
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI VENEZIA
in collaborazione con l’ UNIONE PROVINCIALE ANCL DI VENEZIA
e il CENTRO STUDI DELL’ORDINE
Segreteria: Unione Provinciale Ancl di Reggio Emilia
C.so Garibaldi, 11 – Tel. 0522/453765 – Fax 0522/408107.
organizza un
CONVEGNO DI STUDIO
organizza un
per il giorno 17 dicembre 2001, dalle ore 14,30 alle ore 17,30
presso Villa Clelia – Via S. Donato, 197 – BOLOGNA
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
sul tema
per il giorno giovedì 20 dicembre 2001, alle ore 15,00
presso la Sala Convegni della Cassa di Risparmio di Venezia
Via Torino, 164 – Mestre (VE)
sui temi
D.LGS N. 626/1994
EVOLUZIONE NORMATIVA
E GIURISPRUDENZIALE
PARAMETRI DEL SETTORE
Come affrontare il contenzioso
RELATORE:
dott. VITO CAMPISI,
RELATORE: dott. LUCIANO SORGATO.
consulente legale ed aziendale.
I lavori saranno introdotti dal Presidente del Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei cdl di Bologna, SERGIO STELITANO.
VISITE ISPETTIVE
La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità.
avv. RICCARDO VIANELLO e funzionari del Ministero del lavoro.
Segreteria:
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Bologna
Via Amendola, 6 – Tel. 051/255768 – Fax 051/244711.
Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Venezia
Via F.lli Bandiera, 53/L – Marghera (VE) – Tel. 041/5383082
041/5382886 – Fax 041/5090584 – E-mail: [email protected].
RELATORI:
- 820 -
N. 46 dell’8 dicembre 2001
Rassegna giurisprudenziale e normativa
Indennizzo per danno biologico e infortunio
C
ome senza dubbio si ricorderà, la prima formulazione
riguardo la definizione di
danno biologico applicata alla valutazione del danno alla persona,
quanto meno nell’orientamento
giurisprudenziale, si è avuta con la
sentenza del 25.5.1974 del Tribunale di Genova; vi è poi stata un’ampia evoluzione della giurisprudenza, compresa quella di legittimità.
Con le sentenze nn. 356 e 485,
entrambe del 1991, la Corte Costituzionale ha chiarito che per danno biologico è da intendersi il danno alla persona, di carattere psicofisico, che sussiste a prescindere
dalla eventuale perdita o riduzione
del reddito e che va riferito all’integrità dei suoi riflessi previdenziali
rispetto a tutte le attività; non solamente, quindi, con riferimento alla
sfera produttiva, ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge
la sua personalità.
Alla luce di queste precisazioni, dunque, il danno biologico è una
voce che non può essere ignorata
qualora l’evento che lo ha causato
sia avvenuto nell’ambito dell’esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente.
Del resto, nel nostro ordinamento positivo si rinvengono delle metanorme in grado di cristallizzare
aspetti penetranti di tutela:
●
moniali”;
●
art. 2087 c.c.“Tutela delle condizioni di lavoro”.
il danno alla capacità lavorativa specifica;
●
il danno morale.
In materia di risarcibilità del
danno biologico al lavoratore, la
giurisprudenza di legittimità è incerta; si sono infatti delineati due
orientamenti:
●
il danno biologico non è valutabile in alcun modo in sede di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto questa è finalizzata al risarcimento
della perdita o della riduzione
della capacità lavorativa degli
assicurati e non al risarcimento
del danno secondo la nozione
più ampia di cui agli artt. 2043
e segg. del c.c.;
●
la liquidazione del danno biologico non comporta una duplicazione nella liquidazione di un
elemento di danno, in relazione
a quello connesso con attività
lavorative, trattandosi, invece, di
una più completa valutazione
riferita all’ambito del danno alla
salute, diverso ontologicamente
sia dal danno morale, sia dal
danno da perdite o da mancato
reddito in dipendenza della perdita di capacità lavorativa (v.
Cass. n. 7663 del 23.6.1992 e
Cass. n. 12911 del 4.12.1992).
●
art. 35 Cost;
●
art. 2043 c.c. “Risarcimento per
fatto illecito”;
La seconda delle due tesi, quella affermativa, è stata quella seguita prevalentemente dalla giurisprudenza di merito; sulla scorta di questa interpretazione al lavoratore
spettano quindi tre voci di danno:
●
art. 2059 c.c. “Danni non patri-
●
N. 46 dell’8 dicembre 2001
il danno biologico;
- 821 -
Agli effetti dell’indennizzo da
parte dell’Inail, com’è noto, vengono considerate indennizzabili soltanto le menomazioni di carattere
fisico-psichico che riducono o annullano del tutto la capacità di lavoro del soggetto assicurato; ciò
determina quindi una carenza di
tutela sia per il cosiddetto danno fisiognomico (o estetico) che per il
cosiddetto biologico, fatta comunque salva l’ipotesi di un danno particolarmente grave, tale da pregiudicare qualsiasi possibilità di reimpiego del lavoratore.
Il DPR 30.6.1965, n.1124, del resto, fa menzione di voci di danno
articolate, ma non comprensive del
danno biologico, sebbene prenda
comunque in considerazione anche la capacità lavorativa generica.
Con la sentenza n. 87 del
28.1.1991 (ma si vedano anche le
già citate sentenze n. 356/91 e n.
485/91), la Corte Costituzionale ha
chiarito che anche il danno biologico determinato a causa delle mansioni lavorative, indipendentemente
dalle sue ulteriori conseguenze,
debba godere di una garanzia differenziata, in grado di dare tempestiva e automatica riparazione del
danno che la disciplina comune non
è in grado di apprestare; un chiaro
e diretto invito al legislatore ordinario affinché provveda in tal senso, dunque.
Ed è con l’art. 13 del D.Lgs
➦
dine alfabetico per apparati/
sensi/tessuti di riferimento. Nella specie: cardio-circolatorio, cicatrici e dermopatie, digerente,
emopoietico, endocrino, patologia erniaria, neoplasie, nervoso,
osteoarticolare e muscolare,
otorinolaringoiatrico, respiratorio, sessuale, visivo;
(segue)
25.2.2000, n. 38, che il legislatore
ordinario ha raccolto l’invito della
Corte Costituzionale, introducendo una specifica regolamentazione normativa del danno biologico, con la quale viene sostituito al
criterio tradizionale di diminuzione della capacità lavorativa quello
della menomazione.
In attuazione dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs n. 38/2000, è stato
emanato il DM 12.7.2000 con il quale sono state approvate:
●
●
1. tabella contenente gli indici
delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali;
2. tabella di indennizzo del danno biologico in forma di rendita qualora la menomazione risulti pari o superiore al 16%;
3. tabella dei coefficienti aventi lo
scopo di determinare la percentuale di retribuzione da assumere per la liquidazione dell’ulteriore quota di rendita.
Il DM 12.7.2000 rimanda invece ad un successivo decreto ministeriale la determinazione della misura e delle modalità dell’addizionale sui premi e contributi di cui
all’art. 13, comma 12, del D.Lgs n.
38/2000; lo slittamento è dipeso
dalla difficoltà da parte dell’Inail di
determinare l’addizionale di cui
trattasi, necessaria a finanziare i
maggiori oneri derivanti dalla disciplina nel danno biologico, non essendo ancora possibile valutare
esattamente il gettito di premi assicurativi determinato dalle nuove
tariffe previste dall’art. 3 dello stesso D.Lgs n. 38/2000.
Le nuove disposizioni aprono
con i seguenti specifici criteri applicativi:
●
l’elencazione delle menomazioni segue una numerazione
progressiva in funzione dell’or-
la descrizione della menomazione esplicitata nelle singole
voci è riferibile al valore massimo indicato in tabella;
nel caso di danni composti,
vale a dire comprensivi di più
menomazioni, la valutazione
non potrà essere il risultato della
somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti,
si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all’entità del pregiudizio
effettivo dell’apparato e/o della
funzione interessata dalle menomazioni;
●
in caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia,
sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il
danno biologico permanente
finale sarà sempre il risultato di
una valutazione complessiva.
La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni
coesistenti e concorrenti;
●
per menomazioni concorrenti devono intendersi quelle che
incidono su organi od apparati
strettamente sinergici;
●
●
Gabrielli nei casi previsti dalla
normativa vigente è, invece, indicata qualora debbano valutarsi anche perdite parziali di organo o senso pari;
●
nella valutazione del danno la
perdita funzionale non è
equiparata a quella anatomica.
Quest’ultima assume, di norma,
connotazione di maggiore gravità;
●
nell’ambito della stima del danno, il computo dei disturbi correlati, a carattere locale, non
può portare a valutazioni superiori a quelle previste per la perdita anatomica del segmento
interessato.
Per quanto espressamente previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs
n. 38/2000, la nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni
sul lavoro verificatisi e alle malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000, data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale (SO n. 119 alla GU n.
172 del 5.7.2000).
Vediamo ora in dettaglio la disciplina del cosiddetto danno biologico.
In caso di danno biologico, l’Inail
erogherà un indennizzo al posto
della rendita per mobilità prevista
dall’art. 66, punto 2, del DPR n. 1124/
1965.
L’indennizzo è costituito dall’erogazione:
●
in forma capitaria, qualora la
menomazione sia pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
●
in forma di rendita, qualora la
menomazione sia superiore al
16%.
in caso di abolizione di funzione di organo o di senso pari
(reni, occhi, ecc.), qualora la stessa ricada su soggetti portatori di
preesistenza extralavorativa o
lavorativa. Incidente sullo stesso
organo o senso, il danno biologico permanente sarà uguale all’abolizione bilaterale tabellata;
La menomazione pari o superiore al 16% dà altresì diritto ad
un’ulteriore quota di rendita; questa sarà commisurata al grado di
menomazione, alla retribuzione del
l’applicazione della formula
➦
- 822 -
N. 46 dell’8 dicembre 2001
essere così sintetizzate:
(segue)
soggetto assicurato e al coefficiente previsto dalla specifica tabella;
nel caso invece in cui il grado di
menomazione risulti aggravato da
altre menomazioni persistenti, derivanti da fatti estranei al lavoro ovvero dipendenti da infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciati prima del 25.7.2000, al
soggetto interessato spetterà un
indennizzo necessariamente rapportato all’integrità psico-fisica ridotta.
Il DM 12.7.2000 ha approvato i
seguenti coefficienti:
●
la tutela del danno biologico
viene ad introdurre un nuovo
sistema indennitario dell’invalidità permanente (che viene
così a sostituire l’attuale rendita per inabilità permanente);
●
la medesima tutela non innova però in materia di inabilità
temporanea (la quale continuerà ad essere erogata con le vigenti modalità);
●
la nuova tutela legislativa avrà
effetti migliorativi tanto per i lavoratori, quanto per i datori di
lavoro, con un maggior esonero dalla responsabilità civile;
●
per danno biologico di grado
pari o superiore al 16% i previsti indennizzi saranno corrisposti in forma di rendita vitalizia
unitaria;
●
la nuova disciplina legislativa
troverà applicazione esclusivamente agli infortuni sul lavoro
verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000;
●
la nuova disciplina legislativa
non viene a modificare le prestazioni economiche spettanti
ai superstiti.
1. 0,4 per postumi dal 16 al 20%;
2. 0,5 per postumi dal 21 al 25%;
3. 0,6 per postumi dal 26 al 35%;
4. 0,7 per postumi dal 36 al 50%;
5. 0,8 per postumi dal 51 al 70%;
6. 0,9 per postumi dal 71 all’85%;
7. 1
per postumi dall’86 al 100%.
Qualora le condizioni della lesione patita dall’interessato non siano ancora accertabili e vi sia la
presunzione che la menomazione
sia al di sotto del 16%, l’Inail liquiderà un indennizzo, in quota capitaria; détta erogazione provvisoria
va comunicata all’interessato entro
trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico da
parte dell’Inail; a quest’ultimo è
data riserva di procedere successivamente alla liquidazione definitiva della rendita.
Interessanti appaiono i criteri
per il calcolo dell’indennizzo e per i
quali sono previsti gli appena citati
coefficienti; anche per ragioni di
economicità espositiva, si rimanda
direttamente alla lettura di detti criteri.
In applicazione del DM 12.7.2000,
l’Inail ha immediatamente emanato la circolare n. 57 del 4.8.2000.
Le principali indicazioni contenute nella citata circolare possono
N. 46 dell’8 dicembre 2001
Con il D.Lgs. 19.4.2001, n. 202
(in GU n. 124 del 30.5.2001) sono
state apportate alcune correzioni
al D.Lgs. n. 38/2000, segnatamente all’art. 13, in relazione alla determinazione della quota di rendita.
In particolare, per la determinazione di détta quota, la retribuzione
(determinata con le modalità e i criteri previsti dal DPR n. 1124/1965)
viene moltiplicata per il coefficiente
previsto nella cosiddetta tabella dei
coefficienti e per il grado percentuale di menomazione.
Le nuove previsioni, che si applicano ai danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro verificatisi e alle
- 823 -
malattie professionali denunciate a
decorrere dal 25.7.2000, comporteranno un aumento della rendita
per le menomazioni comprese tra
il 16% e il 64%.
L’Inail è già intervenuta in merito con la nota del 4.6.2001.
Come abbiamo avuto modo di
vedere, sono due le tipologie previste: rendita e capitale.
Rispetto al passato, le voci di
menomazione indennizzabili passano da 59 a 400 e vengono tra l’altro a comprendere anche il danno
estetico e il danno all’apparato riproduttivo; secondo stime fatte
dall’Inail, la rendita annua liquidata
in applicazione delle nuove disposizioni sarà notevolmente superiore a quella fino ad oggi liquidata.
Ad avviso dell’Inail un infortunato maschio, di 40 anni, sposato
con un figlio, con retribuzione annua di 30 milioni, che ha subìto una
menomazione del 30%, mentre con
la rendita annua antecedente alla
nuova regolamentazione sul danno biologico percepiva 5,3 milioni
annui, ora ne percepisce oltre 8.
Nonostante le nuove disposizioni di legge è opportuno comunque rammentare che l’art. 13
del D.Lgs n. 38/2000 ha introdotto
una definizione di danno biologico, solamente sperimentale poiché rimanda ad una definizione
dello stesso di carattere generale
e alla definizione dei criteri per la
determinazione del relativo risarcimento.
Sul punto si veda anche l’art. 3
della recente legge 26.5.2000,n. 137,
di conversione del DL 28.3.2000, n.
70, in materia di disposizioni urgenti
per il contenimento delle spinte
inflazionistiche, che, peraltro, rimanda al D.Lgs. n. 38/2000.
Luigi Pelliccia
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA
SO
ES
R
P
ES
1081”
one
Redazi nsulente
“Il Co
CONSULPOST
L’INNO CHE CI MANCA
«Caserta, lì 25.11.2001
È ancora impressa nella mia
mente la scenografia meravigliosa
del nostro IV Congresso Nazionale.
Uno scenario veramente grande,
che forse è stato voluto anche come
auspicio alla crescita dell’immagine della nostra professione negli
anni futuri, come i contenuti dello
stesso Congresso, che dovrebbero
aprirci nuovi orizzonti, al contrario
di quanti prevedono sempre profondo nero a qualsiasi costo, ergendosi a tenutari della verità. Dobbiamo essere ottimisti, anche perché
gli ottimisti vengono a lunga scadenza premiati se lavorano bene.
Ancora attinente alla parte scenografica: abbiamo sentito l’inno europeo e poi, accontentando nella
parte finale anche la richiesta del
collega Bertucci, abbiamo chiuso
con l’inno di Mameli. Ma non pensate che manca, forse, l’inno dei
consulenti del lavoro? Eccovi serviti.
Caserta, nelle persone di alcuni suoi
iscritti, ha già pensato a questo e,
non a caso il 10 novembre, quando
nella nostra provincia si sono festeggiati, come ogni anno, la fine
del corso praticanti e l’anno sociale,
è stato annunciato che era in fase
di perfezionamento l’inno dei consulenti del lavoro. L’idea è nata in
una serata dell’estate scorsa quando, vicino ad una tastiera ben suonata dal compositore-musicista
Carlo D‘Angiò, nostro collega, in un
momento di euforia, commentando la nostra professione, dicemmo:
“Perché non componiamo un
inno dei consulenti del lavoro che
faccia da apertura ad ogni nostra
manifestazione?”. Il collega D’Angiò, senza farselo ripetere due volte,
sollecitato dal sottoscritto e dai colleghi Giuseppe D’Agostino e Maurizio Buonocore, si mise al lavoro e
dopo qualche settimana ci fece
ascoltare il primo provino, di cui subito fummo molto entusiasti. Oggi
il lavoro è in fase di perfezionamento, sia dell’arrangiamento che del
testo, e l’incisione finale avverrà a
breve scadenza. Il tutto sarà sottoposto al parere del Consiglio Nazionale che, se lo riterrà opportuno, potrà anche promuovere un concorso
a livello nazionale, in modo che il
lavoro migliore possa diventare
l’inno ufficiale.
MATTIA BRANCO
Redazione di Caserta»
di lavoro.
L’importo totale del finanziamento approvato è stato di lire
158.427.100.
I progetti di formazione ed informazione riguardano 24 aziende
e 1.401 dipendenti. È importante
questo riconoscimento che ci vedrà partecipi della formazione e
informazione dei lavoratori, compito che i consulenti da sempre ritengono di loro competenza.
Invito tutti i colleghi, per il futuro, a valutare la possibilità di presentare progetti simili.
Riportiamo, di seguito, l’elenco
dei progetti con l’importo finanziabile, ricalcolato dall’Inail, per ogni
singolo progetto presentato (omissis – ndr).
GIORGIO FORCOLIN
Presidente dell’UP Ancl
di Treviso”
L’ANCL FORMA IN SICUREZZA
N UOVO SITO
VENEZIA
“Treviso, lì 29.11.2001
“Venezia Marghera, lì 29.10.01
Informo che la Direzione regionale Inail del Veneto ha approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n.
38/00, otto progetti che l’Ancl di
Treviso aveva presentato per le
aziende clienti dei consulenti del
lavoro, finalizzati alla formazione
ed informazione dei lavoratori sull’igiene e sicurezza negli ambienti
- 824 -
DELL’O RDINE A
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Venezia informa che
dal 28.9.2001 è operativo il nostro
sito Internet www.ordconsulve.it.
ANTONIO CASAGRANDE
Presidente Consiglio Prov.le
dell’Ordine dei cdl di Venezia”
N. 46 dell’8 dicembre 2001
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
Oggetto
Fonte
208
Contributi
dipendenti
Emersione
lavoro nero
Dichiarazione al
28 febbraio 2002
È stato convertito in legge, con modificazioni, il DL n. 350/2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”. La legge, inoltre, introduce correzioni alla legge n. 388/2001 in materia di
regolarizzazione del lavoro sommerso. Il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione viene spostato dal 30 novembre al 28 febbraio 2002; la contribuzione sostitutiva per il triennio
agevolato viene ridotta di un punto percentuale; per il medesimo
triennio agevolato i tassi Inail si riducono del 75, 70, 65%; il concordato tributario e previdenziale potrà interessare anche i premi Inail
(legge n. 409 del 23.11.01).
“Guida al lavoro”
n. 47 del 4.12.01
“Gazzetta Ufficiale” n. 274 del
24.11.01
209
Contributi
dipendenti
Emersione
lavoro nero
Approvato
il modello
di dichiarazione
Approvato il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare. Il modello si compone di un frontespizio e di tre quadri: il quadro
A, relativo all’elenco dei lavoratori interessati al programma di emersione; il quadro B, relativo al costo di lavoro emerso nel 2001; il quadro
C, relativo alla proposta di concordato tributario e previdenziale per
gli anni pregressi. Le istruzioni però sono riferite al testo originario
della legge n. 383/2001 e non alla successiva modifica di parte della
legge n. 409/2001 (decreto Minfin. e Minlav. del 15.11.01).
“Gazzetta Ufficiale” n. 273 del
23.11.01
“Italia Oggi” del
24.11.01
210
Contributi
dipendenti
Emersione
lavoro nero
Istituiti
i nuovi codici
di pagamento
Istituiti i nuovi codici-tributo per il versamento delle imposte sosti- “Il Sole” 24.11.01
tutive dovute a seguito della dichiarazione di emersione del lavoro “Italia Oggi” del
irregolare: 1802 – imposta sostitutiva regolarizzazione lavoro som- 24.11.01
merso, datore di lavoro; 1803 – imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori per la regolarizzazione dei loro redditi di lavoro emersi; 1804 –
imposta sostitutiva dovuta dai datori di lavoro per la regolarizzazione anni pregressi; 1805 – imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori
per l’emersione lavoro irregolare anni pregressi (risoluzione Agenzia delle entrate n. 191 del 22.11.01).
211
Euro
Disciplina
Passaggio
lira-euro:
istruzioni Inps
L’Inps si allinea all’orientamento espresso dal Minfin. in materia di “Il Sole” 28.11.01
presentazione delle dichiarazioni fiscali. Se l’impresa non ha deciso “Italia Oggi” del
di adottare l’euro quale moneta di conto durante il periodo transito- 28.11.01
rio, potrà presentare tutte le denunce e le dichiarazioni di competenza del 2001 in lire. Così sembra che ragioneranno anche Inpdai e
Inail. A questo punto, l’unico modello, relativo al mese di dicembre,
in pagamento a gennaio, che dovrà essere compilato in euro sarà
l’F24 (circolare Inps n. 208 del 27.11.01).
N. 46 dell’8 dicembre 2001
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FISCO IN PILLOLE
Iva – Omaggi
Omaggi natalizi:
trattamento
fiscale
L’
operazione “omaggi e regali”, che particolarmente in
prossimità del periodo natalizio, le imprese e i professionisti
sono soliti acquistare per donarli ai
propri clienti e dipendenti, cade
sotto la normativa fiscale per cui richiede una certa attenzione.
Tali spese sono, infatti, considerate “spese di rappresentanza”,
ad eccezione dei “doni” destinati ai
Ici – Saldo di dicembre
Con il saldo Ici
scatta anche
l’eventuale
conguaglio
È
scattato il 1° dicembre e cesserà il 20, il periodo in cui si
deve procedere al versamento dell’Ici, tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni aggiornate per il 2001. Per quest’anno, infatti, sono state modificate le
modalità di calcolo dei versamenti
Ici effettuando il pagamento dell’imposta dovuta in due rate di pari
propri dipendenti, e soggette a diverse limitazioni; fino a lire 50.000
(pari a euro 25,82) si considerano
“piccoli omaggi” e si salvano dall’Iva; in generale l’Iva pagata sull’acquisto degli omaggi è sempre
indetraibile, ad eccezione del caso
appena visto, per il quale ai sensi
dell’art. 19/bis1 – lettera h), del
DPR n. 633/72, è concessa la detrazione.
Come dicevamo, l’Iva sostenuta per le spese di rappresentanza è
sempre indetraibile, salvo l’eccezione di cui sopra, e non sono considerate spese di rappresentanza gli
omaggi destinati ai dipendenti, per
cui anche per questi l’Iva diventa
detraibile.
La legge sull’Iva considera
“fuori campo Iva” tutti i beni con
imposta indetraibile e, per le cessioni gratuite, quelle il cui costo
unitario è inferiore o uguale a
50.000 lire, la cui produzione o il cui
commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa (art. 2, comma 2, n. 4, del DPR n. 633/72), per
cui in simili ipotesi, nelle fasi successive all’acquisto non sussiste
alcun obbligo di emissione di fatture, registrazione, emissione di
documento di trasporto, ecc. Se
non viene emessa fattura, però, è
opportuno giustificare, ai fini delle
imposte sui redditi, la deducibilità
del costo annotando su apposito
“registro degli omaggi” l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in
ciascun giorno e delle relative imposte Iva distinte per aliquote.
importo.
I contribuenti titolari di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, che sono proprietari o ad essi
equiparati perché titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie), devono versare, se non si
sono avute variazioni, al Comune
in cui è sito l’immobile, un importo
pari a quello versato con la prima
rata entro il 30 giugno, già calcolata al 50% dell’imposta dovuta per
l’intero anno precedente (fino al
2000 si versava il 45% a giugno e il
55% a dicembre).
A differenza degli altri anni, ora
è il momento di assumere tutte le
informazioni che una volta erano
necessarie a giugno, e aggiornarle
al 2001 e nel caso siano avvenute
variazioni sia nelle aliquote che nelle detrazioni previste dal regolamento comunale, si dovrà procedere al conguaglio per l’intero anno.
La novità più importante di
quest’anno è pertanto questa: invece che procurarsi a giugno –
spesso con difficoltà – le aliquote
applicate da ciascun Comune e
l’ammontare delle detrazioni, le
nuove modalità di versamento
consentono di posticipare a dicembre la conoscenza dei regolamenti comunali e versare una
somma pari a quella di giugno se
non ci sono state variazioni.
In caso, invece, di variazioni dello stato personale del contribuente (acquisto o vendita dell’immobile, perdita del diritto di abitabilità,
ecc.) il Ministero delle finanze ha
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N. 46 dell’8 dicembre 2001
(segue Fisco in pillole)
ribadito (circolare n. 3/FL del 7.3.01)
che il conguaglio deve tener conto
di tutte le variazioni avvenute nel
corso dell’anno 2001 e che il computo dell’imposta deve avvenire di
mese in mese.
Queste variazioni patrimoniali
avvenute nel 2001, poi, saranno certificate nella dichiarazione Ici dell’anno prossimo (se non verrà abolita, come sembra voglia fare Tremonti).
Il versamento minimo è di lire
4.000 (euro2,07), computato su
base annua; non è possibile usare
il mod. F24 ma soltanto i bollettini
di c/c postale prestampati dai singoli Comuni ove è ubicato l’immobile, oppure direttamente ai concessionari della riscossione nella
cui circoscrizione è compreso il
Comune al quale deve essere versata.
Nel caso di decesso del titolare
degli immobili nel corso del 2001,
gli eredi devono calcolare l’Ici da
versare per conto del “de cuius” fino
alla data del decesso, pagando l’imposta a suo nome e, per il restante
periodo del 2001, a nome degli eredi stessi.
In caso di omesso, insufficiente
o ritardato versamento dell’Ici, vengono irrogate sanzioni amministrative pari al 30% dell’imposta non
versata, oltre agli interessi del 3,5%
per ogni semestre compiuto, salvo
l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Dichiarazioni fiscali – Cud
li assimilati (Cud) quest’anno non
si limita soltanto alla variazione
della data del rilascio, ma presenta
sostanziali modifiche rispetto alle
precedenti certificazioni, necessarie per reperire e adeguare il modello alle novità legislative introdotte quest’anno. Esso, infatti, si arricchisce di un’apposita sezione dedicata alle dichiarazioni dei compensi corrisposti in relazione a collaborazioni coordinate e continuative che dall’1.1.01 sono state assimilate al lavoro dipendente, e sarà
integrato dai dati indicanti i rispettivi redditi corrisposti ai lavoratori
“emersi” in attuazione dell’art. 1
della legge n. 383/01, che ha introdotto un regime di tassazione sostitutiva per i redditi di lavoro dipendente emersi dal sommerso.
Inoltre il nuovo Cud tiene con-
to degli articoli 1 e 11 del D.Lgs n.
47/00 che hanno riformato il trattamento fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e le modalità di tassazione del tfr.
Il nuovo modello Cud 2002, che
è stato approvato dalle Finanze con
decreto 23.11.01, è disponibile sul
sito Internet www.agenziaentrate.it
e presenta anche modifiche strutturali gratificanti rispetto ai modelli
precedenti.
Con comunicato stampa del
23.10.01, infine, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il Cud per i
redditi del 2001, rilasciato nel 2002,
cioè quando l’euro sarà utilizzato
come moneta di conto, potrà essere compilato, a scelta del sostituto
d’imposta, con importi espressi in
lire o in euro.
tassa automobilistica di possesso.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle
entrate con risoluzione n. 171/E del
29.10.01, precisando anche che nel
caso vengano emesse cartelle di
pagamento relative al mancato
versamento della tassa, il contribuente non deve pagarle ma presentarsi, munito di fotocopia dell’atto di vendita, all’Ufficio delle entrate locale o a quello del Registro.
Ciò, è detto, per evitare l’avvio
di procedure di riscossione.
In caso di vendita la tassa deve
pagarla l’acquirente, il quale, per altro, è tenuto a richiedere la trascri-
zione al Pra.
La nota conferma, infine, quanto già contenuto nella risoluzione
n. 20/E del 1999 nella parte in cui
precisa che in caso di trasferimento dell’autoveicolo, continuando a
sussistere il presupposto per l’applicazione del tributo, questo è dovuto dall’acquirente nei cui confronti il termine di prescrizione per
il recupero delle tasse decorre dal
giorno in cui il diritto può essere
fatto valere, cioè quello successivo
all’accertamento dell’effettivo debitore a seguito della produzione
di documentazione idonea.
Il nuovo Cud, entro
il 31 marzo, con c.c.c.
e lavoro sommerso
I
l prossimo anno 2002 i sostituti d’imposta dovranno
consegnare il modello Cud
2002 relativo agli importi corrisposti nel 2001 a dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, o ad altri contribuenti ai
quali sono state operate ritenute Irpef, entro il 31 marzo e non più entro il 28 febbraio.
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quel-
Auto – Tasse automobilistiche
Non si paga il bollo
in caso di vendita,
furto, rottamazione
A
prescindere dalla registrazione del cambio di proprietà nel Pubblico registro automobilistico, chi vende o rottama
un veicolo oppure è stato vittima
di un furto, non deve più pagare la
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STORIE DI LAVORO
D
ei tre camerieri assunti a
termine per i tradizionali
banchetti accanto alla piscina, due si attengono scrupolosamente al contratto e, di conseguenza, rifiutano categoricamente ogni prestazione che fuoriesca
da quel servizio.
Invece Michelaccio è premuroso, il capo gli chiede di andare alla reception per registrare i clienti? Lui non dice che il
compito non lo riguarda, ma pazientemente corre dove lo chiamano.
C’è da fare un servizio in camera? Se aspetti gli altri due fai
notte, meno male che c’è Michelaccio, lui non dice mai di no e i
superiori lo portano in palmo di
mano.
Dice il principale che a lui
gli basterebbe che gli altri s’impegnassero la metà di quanto
s’impegna Michelaccio, allora sì
che l’albergo funzionerebbe a
pieno regime, dodici mesi su dodici. Il fatto che oggi la gente
vuole sempre riscuotere di più e
dare di meno, dove andremo a
finire.
Ora siamo alle soglie dell’inverno e i tradizionali banchetti
accanto alla piscina nessuno li
cerca. Anzi, la piscina manda un
freddo e una umidità tali da spin-
Cameriere premuroso
gere tutti a rintanarsi nelle confortevoli sale interne.
I tre camerieri hanno ultimato il periodo previsto dal loro
contratto a termine. Vengono in
ufficio per ritirare il libretto di lavoro e le ultime spettanze ad essi
dovute.
Anzi sono due, non c’è Michelaccio, il quale fa sapere che
lui non ritira il libretto di lavoro,
né le ultime spettanze, in quanto – avendo eseguito tante altre
prestazioni oltre quelle strettamente dovute per il servizio
banchetti – deve intendersi passato a tempo indeterminato
(Cassazione 2 aprile 2001, n.
2001).
Traditore? In un primo momento il principale lo vorrebbe
chiamare così ma poi, pensa, dove
lo trovi uno come lui che non dice
mai di no.
Valfrido Paoli
TANTO PER RIDERE
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N. 46 dell’8 dicembre 2001
Si allarga la convenzione
La firma digitale Ancl/Cgn
Il servizio
La firma digitale permette di
conferire validità giuridica ad un
qualsiasi documento informatico
garantendo autenticità (certezza
del mittente), integrità (nessuna alterazione sul documento), riservatezza e non ripudiabilità. Inoltre, fornisce la possibilità di depositare telematicamente i bilanci e le pratiche camerali.
Per attivare il servizio è necessario aver aderito precedentemente al servizio sportello Cciaa.
●
Kit “Firma digitale” fornito
da Cgn
–
Smart card, personalizzata da
un lato con il logo “Servizi Cgn”;
–
certificato di firma;
–
certificato di autenticazione;
–
copia del manuale operativo;
–
busta di revoca;
–
cd rom “Servizi Cgn” contenente gli applicativi autoinstallanti
Fedra (software per la compilazione delle pratiche), Dike (software per firmare digitalmente
le pratiche), Ghostscript (software per elaborazioni in formato pdf);
●
Dotazione del professionista
necessaria
–
Pc con collegamento Internet
(browser: Explorer 5.0 o successive; Netscape 4.7 o successive);
corso su Fedra deposito bilanci
(fad: formazione a distanza/sezione riservata su www.cgn.it);
–
lettore smart card.
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fornitura gratuita del kit “Firma
digitale Cgn” a tutti gli associati
Cgn attivi al 30 settembre 2001;
●
garanzia di installazione corretta.
Alcuni campi di utilizzo:
–
processore Intel Pentium II 350
MHz o superiore, almeno 64 MB
di Ram;
●
deposito dei bilanci e delle pratiche camerali (sportello telematico Cciaa);
–
sistema Windows 95; 98; NT;
2000; ME;
●
–
modem, Ian o altro.
invio telematico degli adempimenti finali (servizio 730 telematico);
●
interscambio banche dati comunali (servizio Ici telematico);
●
invio di posta elettronica sicura (si ha la certezza dell’identità del mittente);
●
invio di posta elettronica cifrata (la può leggere solo il destinatario);
●
comunicazioni ufficiali con le
amministrazioni pubbliche;
●
risposte a bandi e gare pubbliche;
●
dichiarazioni fiscali;
●
trasmissione di documenti legali;
●
e-commerce;
●
transazioni finanziarie;
●
transazioni personali.
I vantaggi
●
Servizio di assistenza telefonica e quesiti telematici;
●
corso di formazione a distanza
(fad) su Fedra deposito bilanci
e pratiche camerali;
●
applicativi software Fedra, Dike
e Ghostscript autoinstallanti:
tempo medio di installazione
solo tre minuti;
●
–
●
●
assegnazione gratuita di casella
di posta elettronica professionale: [email protected];
possibilità di essere delegati IR
per conto di tutta la propria clientela mediante i corsi IR organizzati su scala nazionale da Cgn;
Trovi le informazioni complete nel sito
www.cgn.it ovvero presso Cgn,
Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone
Tel. 0434/28293 – Fax 0434/28458.
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