ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 46 DELL‘8 DICEMBRE 2001 46 articoli L’Inps recepisce i suggerimenti della categoria (De Lorenzis) 813 Incentivi alle imprese con orario flessibile (Mancuso) 816 Novità in materia del lavoro nel 2001 (Milocco) 818 Un altro successo Ansel a Pavia (Piccoli) 819 Indennizzo per danno biologico e infortunio (Pelliccia) 821 rubriche ConsulPost (Branco, Forcolin, Casagrande) Week Work (Studio associato Paoli) Fisco in pillole (omaggi natalizi, saldo Ici, nuovo Cud, ecc. ) Storie di lavoro (Paoli) CONVEGNI ❑ A Aosta il 14 dicembre (a pag. 820) ❑ A Reggio E.il 14 dicembre (a pag. 820) ❑ A Bergamo il 15 dicembre (a pag. 815) ❑ A Bologna il 17 dicembre (a pag. 820) ❑ A Treviso il 19 dicembre (a pag. 815) ❑ A Venezia il 20 dicembre (a pag. 820) 824 825 826 828 Il consulente del lavoro e la pubblica amministrazione, conflitto e confronto Viterbo, 21 dicembre 2001 (a pag. 812) ANCL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE ANCL DI NAPOLI UNIONE PROVINCIALE ANCL DI VITERBO CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI NAPOLI CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI VITERBO organizzano un CONVEGNO per il giorno venerdì 21 dicembre 2001 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 – presso le Terme dei Papi – Strada Bagni, 12 – VITERBO sul tema Il consulente del lavoro e la pubblica amministrazione nel III millennio: un rapporto conflittuale. La strada del confronto PROGRAMMA DEI LAVORI Ore 9,00 Saluto ai partecipanti ed alle autorità. Il ruolo del consulente del lavoro, nel mercato del lavoro italiano, inadeguato alle prospettive comunitarie. RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS, Segretario Generale Nazionale Ancl. Ore 9,30 Codice di comportamento degli ispettori del lavoro: riflessioni e proposte. RELATORE: EDMONDO DURACCIO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Napoli. Ore 10,15 Riflessioni sulla circolare del Ministero del welfare n. 70 del 16.7.01: carenze del procedimento ispettivo e violazione dei princìpi di legalità, buon andamento ed imparzialità nell'azione amministrativa. RELATORE: GLORIA GAGLIARDI, avvocato del Foro di Roma, esperta in Diritto amministrativo. Ore 11,00 Coffee break. Ore 11,30 Abolizione delle sanzioni amministrative in materia di collocamento. RELATORE: GIUSEPPE D’ANGELO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Viterbo. Ore 12,00 Semplificazione della tenuta dei documenti di lavoro, l’art. 5 della legge n. 12/79. RELATORE: GIUSEPPE D’ANGELO. Ore 12,45 Colazione di lavoro. Ore 15,00 Riflessioni sulla circolare del Ministero del lavoro n. 12 del 22.1.01: contrasto con il diritto comunitario e sua conseguente disapplicazione. RELATORE: GLORIA GAGLIARDI. Ore 15,30 Il Libro bianco del mercato del lavoro: nuove prospettive professionali. RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS. Ore 16,15 Il ruolo del consulente del lavoro nelle controversie stragiudiziali di lavoro. RELATORE: GIUSEPPE D’ANGELO. Ore 16,45 Interventi degli invitati. Ore 18,00 Chiusura dei lavori e mozione finale. Moderazione a cura di “Guida agli Enti Locali” de “IL SOLE-24 ORE”. Sono invitati a partecipare il Ministro della funzione pubblica, FRANCO FRATTINI ed il Ministro del welfare (lavoro e politiche sociali), ROBERTO MARONI. Segreteria organizzativa: Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Via Cristoforo Colombo, 456 – Tel. 06/5415742-06/5415521 – Fax 06/5415565. - 812 - N. 46 dell’8 dicembre 2001 Sembra aprirsi la strada del dialogo L’Inps recepisce i suggerimenti della categoria L a Direzione generale dell’Inps con la circolare n. 191 del 30.10.2001 ha emanato le nuove disposizioni per la trasmissione telematica delle denunce DM10/2 a mezzo Internet. Che lo si voglia ammettere o no possiamo sostenere, a ragion veduta, che l’Inps ha recepito i suggerimenti proposti dai consulenti del lavoro. Infatti la circolare n. 110 del 23.5.1996 stabiliva l’esclusione dei modelli DM10/2, totalmente o parzialmente insoluti, dai flussi automatizzati. Si era fatto rilevare che nella generalità dei casi i consulenti del lavoro effettuavano per conto delle aziende la presentazione delle denunce DM10/2 all’Inps con sistemi automatizzati senza conoscere l’esito del pagamento che le stesse aziende effettuavano per proprio conto. Pertanto, nell’ipotesi in cui le aziende non avessero provveduto al pagamento dei contributi previdenziali nei termini stabiliti, le stesse tramite i loro consulenti del lavoro sarebbero state obbligate a compilare e presentare un DM10/2 cartaceo, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro, entro la fine dello stesso mese di scadenza del pagamento, pena l’applicazione di pesanti sanzioni civili. Tutto ciò avrebbe reso estremamente difficoltoso l’utilizzo della procedura automatizzata per la presentazione della denuncia DM10/2; senza considerare che la notizia del mancato pagamento del DM10/2 avrebbe potuto essere conosciuta con ritardo e quindi non consentire la presentazione della denuncia en- N. 46 dell’8 dicembre 2001 tro trenta giorni. Con la circ. n. 191 del 30.10.2001 l’Inps, accogliendo le preoccupazioni avanzate dalla categoria, ha modificato le precedenti disposizioni del 1996 precisando che le aziende non saranno più tenute alla presentazione delle denunce in formato cartaceo nell’ipotesi in cui il DM10/2 risulti insoluto. Inoltre il Consiglio di amministrazione dell’Inps, accogliendo una specifica richiesta della categoria, con delibera n. 268 del 16.10. 2001 ha stabilito la possibilità di presentare le denunce DM10/2 mediante sistemi automatizzati, oltre il giorno 16 del mese, scadenza del termine per il pagamento dei relativi contributi, e fino all’ultimo giorno del mese stesso. Tutto ciò per rimarcare il fatto che dobbiamo avere più spesso il coraggio di criticare se vogliamo ottenere qualche risultato. La citata circolare Inps n. 191/ 2001 può essere reperita sul nostro sito (www.ancl.it) mentre in questo stesso numero troverete il programma dettagliato del convegno che si terrà a Viterbo il prossimo 21 dicembre. La proposta, partita dalle Unioni Provinciali e dai Consigli Provinciali di Napoli e Viterbo e fatta propria dalla Gen, vuole presentare una categoria rinnovata, che sappia proporsi a tutti i soggetti del mondo del lavoro con competenza, esperienza e professionalità. E proprio in quest’ottica ci permettiamo di rilevare gli errori a nostro avviso contenuti in alcune circolari emanate dal Ministero del lavoro, sperando in un confronto diretto, propositivo e costruttivo con i rappresentanti del Governo (vedi lettera d’invito a Frattini e Maroni, di seguito riportata), che possa inaugurare un nuovo corso nei rapporti spesso difficili fra consulenti del lavoro e pubblica amministrazione. In ultimo proponiamo le offerte commerciali riservate all’Ancl dalla TeleConsul: un segnale tangibile dell’attenzione che questa società ha deciso di riservare al “socio” Ancl ed ai suoi iscritti. Roberto De Lorenzis Listino TeleConsul riservato agli associati Ancl PRODOTTO LISTINO TELECONSUL LISTINO ASSOCIATI ANCL TeleConsul Lavoro TeleConsul Fiscale TeleConsul Vertenze TeleConsul Budget 2000 TeleConsul Lavoro + Fiscale + Vertenze TeleConsul Lavoro + Fiscale + Vertenze + Budget 2000 Club TeleConsul SCONTO 1.950.000 1.500.000 1.600.000 600.000 5.050.000 1.350.000 950.000 1.100.000 380.000 2.750.000 – 600.000 – 550.000 – 500.000 – 220.000 – 2.300.000 5.650.000 350.000 3.050.000 0 – 2.600.000 – 350.000 I prezzi sopra riportati si intendono bloccati per i prossimi tre anni in caso di abbonamento triennale. I prezzi si intendono al netto di Iva. - 813 - (segue) Associazione Nazionale Consulenti Lavoro Il Segretario Generale Nazionale Roma, lì 20 novembre 2001 ILL.MO ON.LE ROBERTO MARONI MINISTRO DEL LAVORO IL.MO ON.LE FRANCO FRATTINI MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Dall’entrata in vigore della legge 11 gennaio 1979, n. 12, istitutiva dell’ordinamento professionale, la categoria dei consulenti del lavoro da sempre ha ritenuto il Ministero del lavoro e, insieme, il Ministero di grazia e giustizia punti di riferimento e di confronto, nonché di tutela del proprio titolo professionale. Nonostante ciò, l’azione legislativa del Governo ha rilevato, nel tempo, un preciso disegno politico teso al depauperamento dell’oggetto professionale dei consulenti del lavoro a favore, in alcuni casi, di organismi che nulla hanno a che vedere con una libera professione intellettuale (le organizzazioni sindacali,i patronati, i ced) ovvero, nella peggiore delle ipotesi, allo scippo di specifiche competenze come verificatosi nel corso della riformulazione normativa del contenzioso tributario, nel quale la difesa tecnica innanzi le Commissioni tributarie ci è concessa, oggi, solo per le materie attinenti al sostituto d’imposta. Avremmo preferito, quantomeno, conoscere preventivamente dal Ministero del lavoro le cause di tali vessazioni, nel nome di un “dialogo sociale”, essendo l’ordinamento professionale, e per esso il Consiglio Nazionale, depositario di interessi collettivi. La categoria dei consulenti del lavoro è una realtà alla quale, un attento politico, dovrebbe prestare particolare attenzione, per la sua rilevante posizione nel mondo delle attività produttive. I consulenti del lavoro in Italia sono quasi 20.000, hanno 65.000 dipendenti, amministrano 900.000 aziende con 7 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100.000 miliardi l’anno, redigono 1.200.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 150.000 vertenze di lavoro. Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al Fisco, dopo notai e commercialisti. I consulenti del lavoro sono operatori tecnico-sociali, che manifestano le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane. L’attività del consulente del lavoro si colloca, quindi, in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori. Dal 1979, anno di riconoscimento dell’Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato. Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il consulente del lavoro si è andato affermando, per formazione culturale e per competenza professionale in materia di contabilità e consulenza fiscale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola impresa. Per via delle proprie competenze professionali, i consulenti del lavoro garantiscono la corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, negli interessi delle imprese e dei lavoratori, oltre ad esercitare un importante ruolo di mediazione nelle vertenze di lavoro individuali e collettive. Essi, inoltre, sono garanti nel processo del lavoro della corretta interpretazione delle norme di diritto del lavoro e legislazione sociale, in regime d’assoluta terzietà previa una formazione continua che costituisce un dovere istituzionale dell’Ordine. Proprio nell’ottica di aggiornamento, approfondimento ed interpretazione di norme e prassi, lo scrivente, su iniziativa dei Consigli Provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro e delle Unioni Provinciali Ancl di Viterbo e di Napoli, ha ritenuto opportuno organizzare un convegno di studio in Viterbo il giorno 21 dicembre 2001 alle ore 9,00 presso Le Terme dei Papi, per esaminare il contenuto di due controverse circolari interpretative del Ministero del lavoro (n. 12/2001 in materia di sistema sanzionatorio ex Finanziaria 2001 per violazioni formali delle comunicazioni al collocamento e n. 70/2001 in materia di codice di comportamento degli ispettori del lavoro) con un occhio di riguardo anche al ruolo della pubblica amministrazione nel terzo millennio ed al ruolo delle libere professioni. Sarà, però, anche l’occasione per discutere il contenuto del “Libro bianco” che, finalmente, rappresenta una svolta epocale per una compiuta riforma del diritto del lavoro e delle relazioni industriali conformemente al modello europeo, peraltro auspicati anni addietro dalla nostra categoria. La nostra categoria potrebbe offrire un ulteriore valido contributo alle imprese ed ai lavoratori, nel proprio ruolo propositivo d’interprete applicativo della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Da qui, il sincero ed accorato invito alle ss.ll., a presenziare i nostri lavori per dimostrare che le libere professioni rappresentano un necessario supporto all’azione istituzionale del Governo, in via propositiva. Gli invitati all’incontro saranno: tutti i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro d’Italia, le nostre Associazioni sindacali nazionali, il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, gli Ordini Nazionali dei dottori e ragionieri commercialisti, alla presenza dei mass-media. - 814 - Roberto De Lorenzis SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE N. 46 dell’8 dicembre 2001 UP ANCL DI BERGAMO CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI BERGAMO organizzano il III CONGRESSO PROVINCIALE per il giorno sabato 15 dicembre 2001, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – BERGAMO sul tema IL CONSULENTE DEL LAVORO TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE PROGRAMMA Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti. Ore 9,30 Saluto ed introduzione dei lavori: dott.ssa LOREDANA NICOLI, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Bergamo; dott. TIZIANO BELOTTI, Presidente dell’UP Ancl di Bergamo. Ore 10,00 Interventi programmati. Ore 10,30 Impresa e domanda di servizi ai consulenti del lavoro: inchiesta sulla realtà bergamasca. Dott.ssa DANIELA DALLE FUSINE, consulente socio-economico. Ore 11,00 Sospensione dei lavori. Coffee break. Ore 11,15 Il lavoro che cambia: consulenti del lavoro a confronto con le trasformazioni dell’occupazione. Dott. ENZO MINGIONE, professore ordinario di Sociologia all’Università di Milano – Bicocca. Ore 12,00 Interventi dei rappresentanti nazionali di categoria. Ore 12,30 Premiazione e riconoscimento iscritti. Ore 13,30 Incontro conviviale. Ore 17,00 Chiusura dei lavori. Segreteria: UP Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Bergamo Viale V. Emanuele, 44 – Tel. 035/217400 – Fax 035/217016 – E-mail: [email protected]. UNIONE PROVINCIALE ANCL DI TREVISO CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI TREVISO in collaborazione con il CENTRO STUDI CONSULENTI DEL LAVORO DI TREVISO organizzano un CONVEGNO per il giorno mercoledì 19 dicembre 2001, dalle ore 14,30 alle ore 19,00, presso l’Hotel Cà del Galletto – Via S. Bona Vecchia, 30 – TREVISO sul tema LE PROBLEMATICHE DEL LAVORO ALL’ESTERO PROGRAMMA Ore 14,30 Apertura dei lavori. Saluto ai partecipanti: dott. GIORGIO FORCOLIN, Presidente UP Ancl di Treviso; rag. LINO CATTARIN, Presidente Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Treviso. Ore 14,45 RELATORE: dott. RENATO DE CHAURAND, consulente senior ed amministratore delegato di ECA ITALIA SRL, responsabile personale estero ENI. 1a parte: il lavoro italiano all’estero: caratteristiche generali e par- ticolari; tassabilità. Ore 16,00 Breve intervento dell’ing. EMANUELE MARIN della società TQM CONSULT SPA che illustrerà la certificazione per gli studi dei cdl. Ore 16,15 2a parte: obblighi previdenziali ed assicurativi. Ore 17,15 Coffee break. Ore 17,30 3a parte: convenzioni; principali adempimenti operativi. Ore 18,30 Risposte ai quesiti. Ore 19,00 Chiusura dei lavori. Saranno particolarmente graditi i quesiti sull’argomento che perverranno alle segreterie nei giorni precedenti l’incontro. La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. Segreterie: Unione Provinciale Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Treviso Viale Orleans, 22 – Tel. 0422/590971 – E-mail: [email protected] (UP); 582345 – E-mail: [email protected] (Ordine) – Fax 0422/410521 (UP/Ordine). N. 46 dell’8 dicembre 2001 - 815 - Finanziate le azioni positive in tal senso Incentivi alle imprese con orario flessibile I l Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per le pari opportunità, ha emanato un decreto che concerne le modalità di erogazione dei contributi ex articolo 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Tale legge dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l’occupazione in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità. Per l’anno 2001 la somma a disposizione ammonta a 80 miliardi di lire, di cui rispettivamente 40 riassegnati dall’anno 2000 e 40 per l’anno 2001. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2001. Imprese ammesse al finanziamento Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità dell’orario di lavoro. tendere ogni progetto o programma che prevede forme di flessibilità tali da agevolare la conciliazione della vita familiare con il lavoro. La stipulazione dell’accordo costituisce il presupposto per l’ammissibilità al finanziamento e il progetto deve riguardare almeno una delle seguenti azioni positive: 1 – azioni volte a consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, o quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui il part time reversibile, il telelavoro e il lavoro a domicilio, l’orario flessibile in entrata o in uscita, la banca delle ore, la flessibilità sui turni, l’orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età, ovvero, in caso di affidamento o di adozione, fino a dodici anni; Azione positiva e accordo con le organizzazioni sindacali 2 – programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; Per azione positiva si deve in- 3 – progetti che consentano la - 816 - sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Caratteristiche dell’accordo collettivo Si specifica che: a – con riferimento alle tipologie di azioni positive, di cui ai numeri 1 e 2, l’accordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere a esigenze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare. In modo particolare, l’accordo collettivo deve essere rivolto a: – introdurre una procedura generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze dell’azienda; ➦ N. 46 dell’8 dicembre 2001 (segue) – fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori; b – con riferimento ai progetti di cui al numero 3, data la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali. Priorità nell’ammissione al finanziamento In via prioritaria sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per paternità, maternità o congedo parentale. Costituisce titolo di preferenza per l’ammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre all’aggiornamento professionale – anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dell’azienda – sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo. Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione I soggetti, che vogliano chie- N. 46 dell’8 dicembre 2001 dere di essere ammessi al finanziamento, devono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, divisione IV, i progetti di cui sopra, allegando apposita domanda di ammissione e l’accordo sindacale contenente le azioni, il contratto collettivo vigente e una dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125. I progetti vanno supportati dai relativi preventivi di spesa. Le domande devono essere presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno. Selezione dei progetti I progetti presentati sono valutati, al fine dell’ammissione al beneficio, quadrimestralmente da un’apposita commissione. Nell’ambito di ciascun quadrimestre di riferimento, saranno ammessi al finanziamento i progetti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza della somma pari a un terzo della quota annuale disponibile. I progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo. Modalità di erogazione dei contributi Il 50 per cento della somma - 817 - stanziata sarà erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i cinquanta dipendenti. I progetti selezionati quadrimestralmente sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della somma ammessa al finanziamento. Il contributo è erogato in due quote. La prima quota, pari al 25 per cento del contributo ammesso al finanziamento, verrà corrisposta all’ammissione del progetto. Il saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea certificazione, da presentarsi alla commissione che ha effettuato la selezione dei progetti, sottoscritta congiuntamente dal responsabile dell’azienda o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa organizzazione che ha stipulato l’accordo. La corresponsione del saldo è, comunque, subordinata alla verifica da parte dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della concreta attuazione del progetto. Il Ministero del lavoro si riserva la possibilità di verificare, mediante i servizi ispettivi competenti per territorio, l’effettiva corrispondenza delle azioni svolte al progetto presentato. Maria Vittoria Mancuso CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL Rapidissimo excursus Novità in materia del lavoro nel 2001 È tempo di bilancio annuale anche in materia del lavoro. Nel corso del 2001 ha inciso, anche sulla produzione normativa, il cambio d’indirizzo del Governo, i cui provvedimenti, comunque, incontrano un limite nelle direttive europee (vedi ad esempio part time e contratto a termine). Il Governo Berlusconi punta ora sulla delega del Parlamento per legiferare con decreti legislativi in materia di lavoro, pensioni e collocamento. Vediamo, quindi, quali sono stati i provvedimenti più importanti nel 2001. Legge finanziaria La legge finanziaria 2001 è stata, come ogni anno, il provvedimento più rilevante anche in materia di lavoro (vedi artt. 72 in tema di pensioni e 116 in tema di sanzioni amministrative e civili). Part time e contratto a termine Nel rispetto delle direttive europee, sono stati approvati i decreti legislativi 2 febbraio, n. 18, in tema di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, di stabilimenti o di parte di stabilimento; 26 febbraio, n. 100, sulla nuova disciplina del part time e 6 settembre, n. 368, sulle nuove norme in tema di contratto a termine. Interventi per il rilancio dell’economia La GU n. 248 del 24.10.2001 ha pubblicato la legge n. 383 del 18 ot- tobre dettante norme sui “Primi interventi per il rilancio dell’economia”. Détta legge, in tema di lavoro, ha la novità più rilevante nella norma che tende ad incentivare l’emersione del lavoro nero, con la proposta di concordato fiscale e previdenziale. Sulla possibilità concreta di elevate entrate nelle casse pubbliche, in conseguenza di detto provvedimento, ci sono forti dubbi da parte degli addetti ai lavori. Srl artigiane La legge 5.3.2001, n. 57 (GU 20.3.2001, n. 66), dettante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, all’art. 13, prevede la possibilità di costituire società a responsabilità limitata da parte di imprese artigiane. Detta normativa è entrata in vigore il 4.4.2001. Novità in materia di cooperative L’8.5.2001 è entrata in vigore la legge n. 142/2000 recante la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Entro il 28.2.2002, le cooperative di lavoro dovranno adottare il regolamento interno, che individua i tipi di contratto di lavoro che il socio può instaurare con la cooperativa stessa. Altre norme Fra le altre norme da ricordare figura il TU sulla maternità n. 151; il decreto ministeriale in tema di - 818 - lavori artistici e tradizionali dell’artigianato (GU n. 164/01 del 17 luglio); il D.Lgs n. 168 del 12 aprile dettante disposizioni correttive del decreto legislativo 18.2.2000, n. 47 in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. Novità regionali Rilevanti, in àmbito regionale, sono i regolamenti relativi agli interventi dell’Agenzia regionale per l’impiego del Friuli Venezia Giulia in tema di aiuti all’occupazione, nell’àmbito dell’obiettivo 3 e le misure contributive previste, i quali sono stati pubblicati sul Bur del 13.8.2001. Rinnovi contrattuali Nel corso dell’anno sono continuate le trattative sindacali tra le parti per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro della categoria: alcuni sono stati rinnovati (vedi commercio e studi professionali), altri sono ancora nella fase delle trattative per il rinnovo. Una situazione anomala si registra nel settore della metalmeccanica industriale privata, dove il rinnovo del contratto collettivo è stato sottoscritto da tutti i sindacati meno che la Cgil. Tiene banco, poi, la discussione sulla modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Come al solito fiumi di parole, ma restano ancora fermi sul piano operativo i princìpi della stabilità reale e della stabilità obbligatoria in materia di limiti al potere di recesso del datore di lavoro. Claudio Milocco N. 46 dell’8 dicembre 2001 I corsi base per la selezione riprenderanno a gennaio Un altro successo Ansel a Pavia L’ ultimo corso base in programma per quest’anno si è concluso a Pavia con successo. Una delle caratteristiche emergenti da questo corso si individua nella spinta di alcuni corsisti a far sì che la selezione divenga una reale professionalizzazione del loro studio, un servizio da proporre ai loro clienti e uno strumento per acquisirne di nuovi, sfruttando le potenzialità della struttura della rete di studi di consulenza del lavoro dislocati in ogni provincia italiana e avendo così la possibilità di fornire personale efficace su tutto il territorio nazionale. Ecco alcune testimonianze di fine corso: DANIELA TOFFANO (Vigevano, Pavia): “Ritengo importante che le aziende imparino a conoscere questa valida modalità di ricerca e selezione del personale e il metodo, ancor più importante e utile, per verificare le capacità produttive e professionali”. GIOVANNA POLIMENI (Pavia): “Seguire questo corso è stato motivo di crescita, perché ha stimolato in me, consulente del lavoro da vari anni, la volontà di arricchire la professionalità che spero di aver acquisito fino ad oggi. Certamente dopo la partecipazione a questo corso il personale dipendente che gestisco per conto dei miei clienti e quello che si trova all’interno del mio studio sarà valutato sotto una diversa ottica”. N. 46 dell’8 dicembre 2001 ENRICA TESTA (Robbio, Pavia): “Grazie a questo incontro mi rendo conto che si può dare un servizio migliore alle aziende con competenti mezzi oggettivi. Questo campo è tutto da scoprire e da approfondire perché ancora poco conosciuto oppure sottovalutato forse dalle aziende stesse”. MARISA MANZATO (Vigevano, Pavia): “Durante il corso ho appreso che per operare nel campo della selezione del personale non dobbiamo essere necessariamente laureati in psicologia. Mi pare che gli strumenti utilizzati garantiscano la necessaria obiettività nella scelta del candidato, senza lasciarsi fuorviare dalla personalità di quest’ultimo. Credo che i nuovi dati appresi mi consentiranno una valutazione meno superficiale dei candidati”. PAOLA GABELLOTTI (Voghera, Pavia): “Il corso è stato molto interessante e istruttivo: con il metodo ANSEL nulla rimane un’incognita. Per questo ritengo che sia una formula da adottare per allargare i servizi alla clientela”. RITA BERGAMINI (Trecate, Novara): “Dal corso ANSEL ho appreso molte nozioni utili in ogni campo, volte ad aiutare e a capire le persone che abbiamo davanti o con cui abbiamo a che fare, senza essere necessariamente degli psicologi. Ritengo inoltre complementare alla mia professione un servizio di selezione per poter dare risposte preparate e per - 819 - completare un quadro dei servizi che il cliente si aspetta dal professionista. Grazie.” LUCIA BELTARMI (Vigevano, Pavia): «Il corso è stato molto interessante. Ho appreso un “nuovo” metodo efficace ed oggettivo, per valutare nel complesso un possibile candidato. Ritengo che la selezione del personale sia un campo di estrema importanza per le aziende che possono così ottimizzare i tempi e i metodi di ricerca del personale che, ahimé, rimane normalmente legato a criteri personali e privi di quelle risorse necessarie ad una scelta ponderata. Il personale di un’azienda è il “capitale umano” in cui la stessa deve investire per crescere ed ottenere risultati nel futuro». MAURIZIO MINELLA (Casteggio, Pavia): “L’applicazione del metodo ANSEL permette di selezionare il personale da assumere e/o da valorizzare presso il cliente, con più facilità, essendo un metodo oggettivo che si rivolge alla ricerca della produttività e della capacità di ottenere risultati nella valutazione del personale. Nella società attuale è fondamentale attorniarsi di personale efficiente e responsabile”. Martina Piccoli RESPONSABILE COMUNICAZIONI ESTERNE ANSEL Per informazioni: e-mail: [email protected]; tel. 010/5959033 – fax 010/5306703. UNIONE PROVINCIALE ANCL DI AOSTA UNIONE PROVINCIALE ANCL DI REGGIO EMILIA CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI REGGIO EMILIA organizza un organizzano un CONVEGNO INCONTRO DI AGGIORNAMENTO per il giorno venerdì 14 dicembre 2001, alle ore 14,30 presso la sede dell’Unione Provinciale Ancl e del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Aosta Via Torino, 10 – AOSTA per il giorno 14 dicembre 2001, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 presso la Sala Convegni dell’Ente Fiera – Via Filangeri, 15 Zona Mancasale (vicino uscita autostrada A/1) – REGGIO EMILIA sul tema sul tema LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PROFESSIONALE L’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: LE REGOLE DOPO LA RIFORMA RELATORE: dott. MASSIMO BOCCATO, dirigente GENCASSE PROFESSIONALI. RELATORE: dott. NEVIO BIANCHI. INTERVERRANNO ALL’INCONTRO: La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. dott. VINCENZO MICELI, Presidente dell’Enpacl; rag. GIOVANNI CIRMI, Vice Presidente dell’Enpacl e Presidente della Previclav. Segreteria: Unione Provinciale Ancl di Aosta c/o studio Carrara Via Torino, 21 – Tel. 0165/363836. La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI BOLOGNA CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI VENEZIA in collaborazione con l’ UNIONE PROVINCIALE ANCL DI VENEZIA e il CENTRO STUDI DELL’ORDINE Segreteria: Unione Provinciale Ancl di Reggio Emilia C.so Garibaldi, 11 – Tel. 0522/453765 – Fax 0522/408107. organizza un CONVEGNO DI STUDIO organizza un per il giorno 17 dicembre 2001, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso Villa Clelia – Via S. Donato, 197 – BOLOGNA INCONTRO DI AGGIORNAMENTO sul tema per il giorno giovedì 20 dicembre 2001, alle ore 15,00 presso la Sala Convegni della Cassa di Risparmio di Venezia Via Torino, 164 – Mestre (VE) sui temi D.LGS N. 626/1994 EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE PARAMETRI DEL SETTORE Come affrontare il contenzioso RELATORE: dott. VITO CAMPISI, RELATORE: dott. LUCIANO SORGATO. consulente legale ed aziendale. I lavori saranno introdotti dal Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Bologna, SERGIO STELITANO. VISITE ISPETTIVE La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. avv. RICCARDO VIANELLO e funzionari del Ministero del lavoro. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Bologna Via Amendola, 6 – Tel. 051/255768 – Fax 051/244711. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Venezia Via F.lli Bandiera, 53/L – Marghera (VE) – Tel. 041/5383082 041/5382886 – Fax 041/5090584 – E-mail: [email protected]. RELATORI: - 820 - N. 46 dell’8 dicembre 2001 Rassegna giurisprudenziale e normativa Indennizzo per danno biologico e infortunio C ome senza dubbio si ricorderà, la prima formulazione riguardo la definizione di danno biologico applicata alla valutazione del danno alla persona, quanto meno nell’orientamento giurisprudenziale, si è avuta con la sentenza del 25.5.1974 del Tribunale di Genova; vi è poi stata un’ampia evoluzione della giurisprudenza, compresa quella di legittimità. Con le sentenze nn. 356 e 485, entrambe del 1991, la Corte Costituzionale ha chiarito che per danno biologico è da intendersi il danno alla persona, di carattere psicofisico, che sussiste a prescindere dalla eventuale perdita o riduzione del reddito e che va riferito all’integrità dei suoi riflessi previdenziali rispetto a tutte le attività; non solamente, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità. Alla luce di queste precisazioni, dunque, il danno biologico è una voce che non può essere ignorata qualora l’evento che lo ha causato sia avvenuto nell’ambito dell’esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente. Del resto, nel nostro ordinamento positivo si rinvengono delle metanorme in grado di cristallizzare aspetti penetranti di tutela: ● moniali”; ● art. 2087 c.c.“Tutela delle condizioni di lavoro”. il danno alla capacità lavorativa specifica; ● il danno morale. In materia di risarcibilità del danno biologico al lavoratore, la giurisprudenza di legittimità è incerta; si sono infatti delineati due orientamenti: ● il danno biologico non è valutabile in alcun modo in sede di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto questa è finalizzata al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non al risarcimento del danno secondo la nozione più ampia di cui agli artt. 2043 e segg. del c.c.; ● la liquidazione del danno biologico non comporta una duplicazione nella liquidazione di un elemento di danno, in relazione a quello connesso con attività lavorative, trattandosi, invece, di una più completa valutazione riferita all’ambito del danno alla salute, diverso ontologicamente sia dal danno morale, sia dal danno da perdite o da mancato reddito in dipendenza della perdita di capacità lavorativa (v. Cass. n. 7663 del 23.6.1992 e Cass. n. 12911 del 4.12.1992). ● art. 35 Cost; ● art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”; La seconda delle due tesi, quella affermativa, è stata quella seguita prevalentemente dalla giurisprudenza di merito; sulla scorta di questa interpretazione al lavoratore spettano quindi tre voci di danno: ● art. 2059 c.c. “Danni non patri- ● N. 46 dell’8 dicembre 2001 il danno biologico; - 821 - Agli effetti dell’indennizzo da parte dell’Inail, com’è noto, vengono considerate indennizzabili soltanto le menomazioni di carattere fisico-psichico che riducono o annullano del tutto la capacità di lavoro del soggetto assicurato; ciò determina quindi una carenza di tutela sia per il cosiddetto danno fisiognomico (o estetico) che per il cosiddetto biologico, fatta comunque salva l’ipotesi di un danno particolarmente grave, tale da pregiudicare qualsiasi possibilità di reimpiego del lavoratore. Il DPR 30.6.1965, n.1124, del resto, fa menzione di voci di danno articolate, ma non comprensive del danno biologico, sebbene prenda comunque in considerazione anche la capacità lavorativa generica. Con la sentenza n. 87 del 28.1.1991 (ma si vedano anche le già citate sentenze n. 356/91 e n. 485/91), la Corte Costituzionale ha chiarito che anche il danno biologico determinato a causa delle mansioni lavorative, indipendentemente dalle sue ulteriori conseguenze, debba godere di una garanzia differenziata, in grado di dare tempestiva e automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare; un chiaro e diretto invito al legislatore ordinario affinché provveda in tal senso, dunque. Ed è con l’art. 13 del D.Lgs ➦ dine alfabetico per apparati/ sensi/tessuti di riferimento. Nella specie: cardio-circolatorio, cicatrici e dermopatie, digerente, emopoietico, endocrino, patologia erniaria, neoplasie, nervoso, osteoarticolare e muscolare, otorinolaringoiatrico, respiratorio, sessuale, visivo; (segue) 25.2.2000, n. 38, che il legislatore ordinario ha raccolto l’invito della Corte Costituzionale, introducendo una specifica regolamentazione normativa del danno biologico, con la quale viene sostituito al criterio tradizionale di diminuzione della capacità lavorativa quello della menomazione. In attuazione dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs n. 38/2000, è stato emanato il DM 12.7.2000 con il quale sono state approvate: ● ● 1. tabella contenente gli indici delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; 2. tabella di indennizzo del danno biologico in forma di rendita qualora la menomazione risulti pari o superiore al 16%; 3. tabella dei coefficienti aventi lo scopo di determinare la percentuale di retribuzione da assumere per la liquidazione dell’ulteriore quota di rendita. Il DM 12.7.2000 rimanda invece ad un successivo decreto ministeriale la determinazione della misura e delle modalità dell’addizionale sui premi e contributi di cui all’art. 13, comma 12, del D.Lgs n. 38/2000; lo slittamento è dipeso dalla difficoltà da parte dell’Inail di determinare l’addizionale di cui trattasi, necessaria a finanziare i maggiori oneri derivanti dalla disciplina nel danno biologico, non essendo ancora possibile valutare esattamente il gettito di premi assicurativi determinato dalle nuove tariffe previste dall’art. 3 dello stesso D.Lgs n. 38/2000. Le nuove disposizioni aprono con i seguenti specifici criteri applicativi: ● l’elencazione delle menomazioni segue una numerazione progressiva in funzione dell’or- la descrizione della menomazione esplicitata nelle singole voci è riferibile al valore massimo indicato in tabella; nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni; ● in caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti; ● per menomazioni concorrenti devono intendersi quelle che incidono su organi od apparati strettamente sinergici; ● ● Gabrielli nei casi previsti dalla normativa vigente è, invece, indicata qualora debbano valutarsi anche perdite parziali di organo o senso pari; ● nella valutazione del danno la perdita funzionale non è equiparata a quella anatomica. Quest’ultima assume, di norma, connotazione di maggiore gravità; ● nell’ambito della stima del danno, il computo dei disturbi correlati, a carattere locale, non può portare a valutazioni superiori a quelle previste per la perdita anatomica del segmento interessato. Per quanto espressamente previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 38/2000, la nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000, data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale (SO n. 119 alla GU n. 172 del 5.7.2000). Vediamo ora in dettaglio la disciplina del cosiddetto danno biologico. In caso di danno biologico, l’Inail erogherà un indennizzo al posto della rendita per mobilità prevista dall’art. 66, punto 2, del DPR n. 1124/ 1965. L’indennizzo è costituito dall’erogazione: ● in forma capitaria, qualora la menomazione sia pari o superiore al 6% e inferiore al 16%; ● in forma di rendita, qualora la menomazione sia superiore al 16%. in caso di abolizione di funzione di organo o di senso pari (reni, occhi, ecc.), qualora la stessa ricada su soggetti portatori di preesistenza extralavorativa o lavorativa. Incidente sullo stesso organo o senso, il danno biologico permanente sarà uguale all’abolizione bilaterale tabellata; La menomazione pari o superiore al 16% dà altresì diritto ad un’ulteriore quota di rendita; questa sarà commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione del l’applicazione della formula ➦ - 822 - N. 46 dell’8 dicembre 2001 essere così sintetizzate: (segue) soggetto assicurato e al coefficiente previsto dalla specifica tabella; nel caso invece in cui il grado di menomazione risulti aggravato da altre menomazioni persistenti, derivanti da fatti estranei al lavoro ovvero dipendenti da infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciati prima del 25.7.2000, al soggetto interessato spetterà un indennizzo necessariamente rapportato all’integrità psico-fisica ridotta. Il DM 12.7.2000 ha approvato i seguenti coefficienti: ● la tutela del danno biologico viene ad introdurre un nuovo sistema indennitario dell’invalidità permanente (che viene così a sostituire l’attuale rendita per inabilità permanente); ● la medesima tutela non innova però in materia di inabilità temporanea (la quale continuerà ad essere erogata con le vigenti modalità); ● la nuova tutela legislativa avrà effetti migliorativi tanto per i lavoratori, quanto per i datori di lavoro, con un maggior esonero dalla responsabilità civile; ● per danno biologico di grado pari o superiore al 16% i previsti indennizzi saranno corrisposti in forma di rendita vitalizia unitaria; ● la nuova disciplina legislativa troverà applicazione esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000; ● la nuova disciplina legislativa non viene a modificare le prestazioni economiche spettanti ai superstiti. 1. 0,4 per postumi dal 16 al 20%; 2. 0,5 per postumi dal 21 al 25%; 3. 0,6 per postumi dal 26 al 35%; 4. 0,7 per postumi dal 36 al 50%; 5. 0,8 per postumi dal 51 al 70%; 6. 0,9 per postumi dal 71 all’85%; 7. 1 per postumi dall’86 al 100%. Qualora le condizioni della lesione patita dall’interessato non siano ancora accertabili e vi sia la presunzione che la menomazione sia al di sotto del 16%, l’Inail liquiderà un indennizzo, in quota capitaria; détta erogazione provvisoria va comunicata all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico da parte dell’Inail; a quest’ultimo è data riserva di procedere successivamente alla liquidazione definitiva della rendita. Interessanti appaiono i criteri per il calcolo dell’indennizzo e per i quali sono previsti gli appena citati coefficienti; anche per ragioni di economicità espositiva, si rimanda direttamente alla lettura di detti criteri. In applicazione del DM 12.7.2000, l’Inail ha immediatamente emanato la circolare n. 57 del 4.8.2000. Le principali indicazioni contenute nella citata circolare possono N. 46 dell’8 dicembre 2001 Con il D.Lgs. 19.4.2001, n. 202 (in GU n. 124 del 30.5.2001) sono state apportate alcune correzioni al D.Lgs. n. 38/2000, segnatamente all’art. 13, in relazione alla determinazione della quota di rendita. In particolare, per la determinazione di détta quota, la retribuzione (determinata con le modalità e i criteri previsti dal DPR n. 1124/1965) viene moltiplicata per il coefficiente previsto nella cosiddetta tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione. Le nuove previsioni, che si applicano ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi e alle - 823 - malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000, comporteranno un aumento della rendita per le menomazioni comprese tra il 16% e il 64%. L’Inail è già intervenuta in merito con la nota del 4.6.2001. Come abbiamo avuto modo di vedere, sono due le tipologie previste: rendita e capitale. Rispetto al passato, le voci di menomazione indennizzabili passano da 59 a 400 e vengono tra l’altro a comprendere anche il danno estetico e il danno all’apparato riproduttivo; secondo stime fatte dall’Inail, la rendita annua liquidata in applicazione delle nuove disposizioni sarà notevolmente superiore a quella fino ad oggi liquidata. Ad avviso dell’Inail un infortunato maschio, di 40 anni, sposato con un figlio, con retribuzione annua di 30 milioni, che ha subìto una menomazione del 30%, mentre con la rendita annua antecedente alla nuova regolamentazione sul danno biologico percepiva 5,3 milioni annui, ora ne percepisce oltre 8. Nonostante le nuove disposizioni di legge è opportuno comunque rammentare che l’art. 13 del D.Lgs n. 38/2000 ha introdotto una definizione di danno biologico, solamente sperimentale poiché rimanda ad una definizione dello stesso di carattere generale e alla definizione dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento. Sul punto si veda anche l’art. 3 della recente legge 26.5.2000,n. 137, di conversione del DL 28.3.2000, n. 70, in materia di disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, che, peraltro, rimanda al D.Lgs. n. 38/2000. Luigi Pelliccia RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA SO ES R P ES 1081” one Redazi nsulente “Il Co CONSULPOST L’INNO CHE CI MANCA «Caserta, lì 25.11.2001 È ancora impressa nella mia mente la scenografia meravigliosa del nostro IV Congresso Nazionale. Uno scenario veramente grande, che forse è stato voluto anche come auspicio alla crescita dell’immagine della nostra professione negli anni futuri, come i contenuti dello stesso Congresso, che dovrebbero aprirci nuovi orizzonti, al contrario di quanti prevedono sempre profondo nero a qualsiasi costo, ergendosi a tenutari della verità. Dobbiamo essere ottimisti, anche perché gli ottimisti vengono a lunga scadenza premiati se lavorano bene. Ancora attinente alla parte scenografica: abbiamo sentito l’inno europeo e poi, accontentando nella parte finale anche la richiesta del collega Bertucci, abbiamo chiuso con l’inno di Mameli. Ma non pensate che manca, forse, l’inno dei consulenti del lavoro? Eccovi serviti. Caserta, nelle persone di alcuni suoi iscritti, ha già pensato a questo e, non a caso il 10 novembre, quando nella nostra provincia si sono festeggiati, come ogni anno, la fine del corso praticanti e l’anno sociale, è stato annunciato che era in fase di perfezionamento l’inno dei consulenti del lavoro. L’idea è nata in una serata dell’estate scorsa quando, vicino ad una tastiera ben suonata dal compositore-musicista Carlo D‘Angiò, nostro collega, in un momento di euforia, commentando la nostra professione, dicemmo: “Perché non componiamo un inno dei consulenti del lavoro che faccia da apertura ad ogni nostra manifestazione?”. Il collega D’Angiò, senza farselo ripetere due volte, sollecitato dal sottoscritto e dai colleghi Giuseppe D’Agostino e Maurizio Buonocore, si mise al lavoro e dopo qualche settimana ci fece ascoltare il primo provino, di cui subito fummo molto entusiasti. Oggi il lavoro è in fase di perfezionamento, sia dell’arrangiamento che del testo, e l’incisione finale avverrà a breve scadenza. Il tutto sarà sottoposto al parere del Consiglio Nazionale che, se lo riterrà opportuno, potrà anche promuovere un concorso a livello nazionale, in modo che il lavoro migliore possa diventare l’inno ufficiale. MATTIA BRANCO Redazione di Caserta» di lavoro. L’importo totale del finanziamento approvato è stato di lire 158.427.100. I progetti di formazione ed informazione riguardano 24 aziende e 1.401 dipendenti. È importante questo riconoscimento che ci vedrà partecipi della formazione e informazione dei lavoratori, compito che i consulenti da sempre ritengono di loro competenza. Invito tutti i colleghi, per il futuro, a valutare la possibilità di presentare progetti simili. Riportiamo, di seguito, l’elenco dei progetti con l’importo finanziabile, ricalcolato dall’Inail, per ogni singolo progetto presentato (omissis – ndr). GIORGIO FORCOLIN Presidente dell’UP Ancl di Treviso” L’ANCL FORMA IN SICUREZZA N UOVO SITO VENEZIA “Treviso, lì 29.11.2001 “Venezia Marghera, lì 29.10.01 Informo che la Direzione regionale Inail del Veneto ha approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 38/00, otto progetti che l’Ancl di Treviso aveva presentato per le aziende clienti dei consulenti del lavoro, finalizzati alla formazione ed informazione dei lavoratori sull’igiene e sicurezza negli ambienti - 824 - DELL’O RDINE A Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Venezia informa che dal 28.9.2001 è operativo il nostro sito Internet www.ordconsulve.it. ANTONIO CASAGRANDE Presidente Consiglio Prov.le dell’Ordine dei cdl di Venezia” N. 46 dell’8 dicembre 2001 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto Fonte 208 Contributi dipendenti Emersione lavoro nero Dichiarazione al 28 febbraio 2002 È stato convertito in legge, con modificazioni, il DL n. 350/2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”. La legge, inoltre, introduce correzioni alla legge n. 388/2001 in materia di regolarizzazione del lavoro sommerso. Il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione viene spostato dal 30 novembre al 28 febbraio 2002; la contribuzione sostitutiva per il triennio agevolato viene ridotta di un punto percentuale; per il medesimo triennio agevolato i tassi Inail si riducono del 75, 70, 65%; il concordato tributario e previdenziale potrà interessare anche i premi Inail (legge n. 409 del 23.11.01). “Guida al lavoro” n. 47 del 4.12.01 “Gazzetta Ufficiale” n. 274 del 24.11.01 209 Contributi dipendenti Emersione lavoro nero Approvato il modello di dichiarazione Approvato il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare. Il modello si compone di un frontespizio e di tre quadri: il quadro A, relativo all’elenco dei lavoratori interessati al programma di emersione; il quadro B, relativo al costo di lavoro emerso nel 2001; il quadro C, relativo alla proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi. Le istruzioni però sono riferite al testo originario della legge n. 383/2001 e non alla successiva modifica di parte della legge n. 409/2001 (decreto Minfin. e Minlav. del 15.11.01). “Gazzetta Ufficiale” n. 273 del 23.11.01 “Italia Oggi” del 24.11.01 210 Contributi dipendenti Emersione lavoro nero Istituiti i nuovi codici di pagamento Istituiti i nuovi codici-tributo per il versamento delle imposte sosti- “Il Sole” 24.11.01 tutive dovute a seguito della dichiarazione di emersione del lavoro “Italia Oggi” del irregolare: 1802 – imposta sostitutiva regolarizzazione lavoro som- 24.11.01 merso, datore di lavoro; 1803 – imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori per la regolarizzazione dei loro redditi di lavoro emersi; 1804 – imposta sostitutiva dovuta dai datori di lavoro per la regolarizzazione anni pregressi; 1805 – imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori per l’emersione lavoro irregolare anni pregressi (risoluzione Agenzia delle entrate n. 191 del 22.11.01). 211 Euro Disciplina Passaggio lira-euro: istruzioni Inps L’Inps si allinea all’orientamento espresso dal Minfin. in materia di “Il Sole” 28.11.01 presentazione delle dichiarazioni fiscali. Se l’impresa non ha deciso “Italia Oggi” del di adottare l’euro quale moneta di conto durante il periodo transito- 28.11.01 rio, potrà presentare tutte le denunce e le dichiarazioni di competenza del 2001 in lire. Così sembra che ragioneranno anche Inpdai e Inail. A questo punto, l’unico modello, relativo al mese di dicembre, in pagamento a gennaio, che dovrà essere compilato in euro sarà l’F24 (circolare Inps n. 208 del 27.11.01). N. 46 dell’8 dicembre 2001 - 825 - FISCO IN PILLOLE Iva – Omaggi Omaggi natalizi: trattamento fiscale L’ operazione “omaggi e regali”, che particolarmente in prossimità del periodo natalizio, le imprese e i professionisti sono soliti acquistare per donarli ai propri clienti e dipendenti, cade sotto la normativa fiscale per cui richiede una certa attenzione. Tali spese sono, infatti, considerate “spese di rappresentanza”, ad eccezione dei “doni” destinati ai Ici – Saldo di dicembre Con il saldo Ici scatta anche l’eventuale conguaglio È scattato il 1° dicembre e cesserà il 20, il periodo in cui si deve procedere al versamento dell’Ici, tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni aggiornate per il 2001. Per quest’anno, infatti, sono state modificate le modalità di calcolo dei versamenti Ici effettuando il pagamento dell’imposta dovuta in due rate di pari propri dipendenti, e soggette a diverse limitazioni; fino a lire 50.000 (pari a euro 25,82) si considerano “piccoli omaggi” e si salvano dall’Iva; in generale l’Iva pagata sull’acquisto degli omaggi è sempre indetraibile, ad eccezione del caso appena visto, per il quale ai sensi dell’art. 19/bis1 – lettera h), del DPR n. 633/72, è concessa la detrazione. Come dicevamo, l’Iva sostenuta per le spese di rappresentanza è sempre indetraibile, salvo l’eccezione di cui sopra, e non sono considerate spese di rappresentanza gli omaggi destinati ai dipendenti, per cui anche per questi l’Iva diventa detraibile. La legge sull’Iva considera “fuori campo Iva” tutti i beni con imposta indetraibile e, per le cessioni gratuite, quelle il cui costo unitario è inferiore o uguale a 50.000 lire, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa (art. 2, comma 2, n. 4, del DPR n. 633/72), per cui in simili ipotesi, nelle fasi successive all’acquisto non sussiste alcun obbligo di emissione di fatture, registrazione, emissione di documento di trasporto, ecc. Se non viene emessa fattura, però, è opportuno giustificare, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità del costo annotando su apposito “registro degli omaggi” l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte Iva distinte per aliquote. importo. I contribuenti titolari di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, che sono proprietari o ad essi equiparati perché titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie), devono versare, se non si sono avute variazioni, al Comune in cui è sito l’immobile, un importo pari a quello versato con la prima rata entro il 30 giugno, già calcolata al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno precedente (fino al 2000 si versava il 45% a giugno e il 55% a dicembre). A differenza degli altri anni, ora è il momento di assumere tutte le informazioni che una volta erano necessarie a giugno, e aggiornarle al 2001 e nel caso siano avvenute variazioni sia nelle aliquote che nelle detrazioni previste dal regolamento comunale, si dovrà procedere al conguaglio per l’intero anno. La novità più importante di quest’anno è pertanto questa: invece che procurarsi a giugno – spesso con difficoltà – le aliquote applicate da ciascun Comune e l’ammontare delle detrazioni, le nuove modalità di versamento consentono di posticipare a dicembre la conoscenza dei regolamenti comunali e versare una somma pari a quella di giugno se non ci sono state variazioni. In caso, invece, di variazioni dello stato personale del contribuente (acquisto o vendita dell’immobile, perdita del diritto di abitabilità, ecc.) il Ministero delle finanze ha - 826 - ➩ N. 46 dell’8 dicembre 2001 (segue Fisco in pillole) ribadito (circolare n. 3/FL del 7.3.01) che il conguaglio deve tener conto di tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno 2001 e che il computo dell’imposta deve avvenire di mese in mese. Queste variazioni patrimoniali avvenute nel 2001, poi, saranno certificate nella dichiarazione Ici dell’anno prossimo (se non verrà abolita, come sembra voglia fare Tremonti). Il versamento minimo è di lire 4.000 (euro2,07), computato su base annua; non è possibile usare il mod. F24 ma soltanto i bollettini di c/c postale prestampati dai singoli Comuni ove è ubicato l’immobile, oppure direttamente ai concessionari della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune al quale deve essere versata. Nel caso di decesso del titolare degli immobili nel corso del 2001, gli eredi devono calcolare l’Ici da versare per conto del “de cuius” fino alla data del decesso, pagando l’imposta a suo nome e, per il restante periodo del 2001, a nome degli eredi stessi. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Ici, vengono irrogate sanzioni amministrative pari al 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi del 3,5% per ogni semestre compiuto, salvo l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. Dichiarazioni fiscali – Cud li assimilati (Cud) quest’anno non si limita soltanto alla variazione della data del rilascio, ma presenta sostanziali modifiche rispetto alle precedenti certificazioni, necessarie per reperire e adeguare il modello alle novità legislative introdotte quest’anno. Esso, infatti, si arricchisce di un’apposita sezione dedicata alle dichiarazioni dei compensi corrisposti in relazione a collaborazioni coordinate e continuative che dall’1.1.01 sono state assimilate al lavoro dipendente, e sarà integrato dai dati indicanti i rispettivi redditi corrisposti ai lavoratori “emersi” in attuazione dell’art. 1 della legge n. 383/01, che ha introdotto un regime di tassazione sostitutiva per i redditi di lavoro dipendente emersi dal sommerso. Inoltre il nuovo Cud tiene con- to degli articoli 1 e 11 del D.Lgs n. 47/00 che hanno riformato il trattamento fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e le modalità di tassazione del tfr. Il nuovo modello Cud 2002, che è stato approvato dalle Finanze con decreto 23.11.01, è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.it e presenta anche modifiche strutturali gratificanti rispetto ai modelli precedenti. Con comunicato stampa del 23.10.01, infine, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il Cud per i redditi del 2001, rilasciato nel 2002, cioè quando l’euro sarà utilizzato come moneta di conto, potrà essere compilato, a scelta del sostituto d’imposta, con importi espressi in lire o in euro. tassa automobilistica di possesso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 171/E del 29.10.01, precisando anche che nel caso vengano emesse cartelle di pagamento relative al mancato versamento della tassa, il contribuente non deve pagarle ma presentarsi, munito di fotocopia dell’atto di vendita, all’Ufficio delle entrate locale o a quello del Registro. Ciò, è detto, per evitare l’avvio di procedure di riscossione. In caso di vendita la tassa deve pagarla l’acquirente, il quale, per altro, è tenuto a richiedere la trascri- zione al Pra. La nota conferma, infine, quanto già contenuto nella risoluzione n. 20/E del 1999 nella parte in cui precisa che in caso di trasferimento dell’autoveicolo, continuando a sussistere il presupposto per l’applicazione del tributo, questo è dovuto dall’acquirente nei cui confronti il termine di prescrizione per il recupero delle tasse decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quello successivo all’accertamento dell’effettivo debitore a seguito della produzione di documentazione idonea. Il nuovo Cud, entro il 31 marzo, con c.c.c. e lavoro sommerso I l prossimo anno 2002 i sostituti d’imposta dovranno consegnare il modello Cud 2002 relativo agli importi corrisposti nel 2001 a dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, o ad altri contribuenti ai quali sono state operate ritenute Irpef, entro il 31 marzo e non più entro il 28 febbraio. La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quel- Auto – Tasse automobilistiche Non si paga il bollo in caso di vendita, furto, rottamazione A prescindere dalla registrazione del cambio di proprietà nel Pubblico registro automobilistico, chi vende o rottama un veicolo oppure è stato vittima di un furto, non deve più pagare la N. 46 dell’8 dicembre 2001 - 827 - STORIE DI LAVORO D ei tre camerieri assunti a termine per i tradizionali banchetti accanto alla piscina, due si attengono scrupolosamente al contratto e, di conseguenza, rifiutano categoricamente ogni prestazione che fuoriesca da quel servizio. Invece Michelaccio è premuroso, il capo gli chiede di andare alla reception per registrare i clienti? Lui non dice che il compito non lo riguarda, ma pazientemente corre dove lo chiamano. C’è da fare un servizio in camera? Se aspetti gli altri due fai notte, meno male che c’è Michelaccio, lui non dice mai di no e i superiori lo portano in palmo di mano. Dice il principale che a lui gli basterebbe che gli altri s’impegnassero la metà di quanto s’impegna Michelaccio, allora sì che l’albergo funzionerebbe a pieno regime, dodici mesi su dodici. Il fatto che oggi la gente vuole sempre riscuotere di più e dare di meno, dove andremo a finire. Ora siamo alle soglie dell’inverno e i tradizionali banchetti accanto alla piscina nessuno li cerca. Anzi, la piscina manda un freddo e una umidità tali da spin- Cameriere premuroso gere tutti a rintanarsi nelle confortevoli sale interne. I tre camerieri hanno ultimato il periodo previsto dal loro contratto a termine. Vengono in ufficio per ritirare il libretto di lavoro e le ultime spettanze ad essi dovute. Anzi sono due, non c’è Michelaccio, il quale fa sapere che lui non ritira il libretto di lavoro, né le ultime spettanze, in quanto – avendo eseguito tante altre prestazioni oltre quelle strettamente dovute per il servizio banchetti – deve intendersi passato a tempo indeterminato (Cassazione 2 aprile 2001, n. 2001). Traditore? In un primo momento il principale lo vorrebbe chiamare così ma poi, pensa, dove lo trovi uno come lui che non dice mai di no. Valfrido Paoli TANTO PER RIDERE - 828 - N. 46 dell’8 dicembre 2001 Si allarga la convenzione La firma digitale Ancl/Cgn Il servizio La firma digitale permette di conferire validità giuridica ad un qualsiasi documento informatico garantendo autenticità (certezza del mittente), integrità (nessuna alterazione sul documento), riservatezza e non ripudiabilità. Inoltre, fornisce la possibilità di depositare telematicamente i bilanci e le pratiche camerali. Per attivare il servizio è necessario aver aderito precedentemente al servizio sportello Cciaa. ● Kit “Firma digitale” fornito da Cgn – Smart card, personalizzata da un lato con il logo “Servizi Cgn”; – certificato di firma; – certificato di autenticazione; – copia del manuale operativo; – busta di revoca; – cd rom “Servizi Cgn” contenente gli applicativi autoinstallanti Fedra (software per la compilazione delle pratiche), Dike (software per firmare digitalmente le pratiche), Ghostscript (software per elaborazioni in formato pdf); ● Dotazione del professionista necessaria – Pc con collegamento Internet (browser: Explorer 5.0 o successive; Netscape 4.7 o successive); corso su Fedra deposito bilanci (fad: formazione a distanza/sezione riservata su www.cgn.it); – lettore smart card. N. 46 dell’8 dicembre 2001 fornitura gratuita del kit “Firma digitale Cgn” a tutti gli associati Cgn attivi al 30 settembre 2001; ● garanzia di installazione corretta. Alcuni campi di utilizzo: – processore Intel Pentium II 350 MHz o superiore, almeno 64 MB di Ram; ● deposito dei bilanci e delle pratiche camerali (sportello telematico Cciaa); – sistema Windows 95; 98; NT; 2000; ME; ● – modem, Ian o altro. invio telematico degli adempimenti finali (servizio 730 telematico); ● interscambio banche dati comunali (servizio Ici telematico); ● invio di posta elettronica sicura (si ha la certezza dell’identità del mittente); ● invio di posta elettronica cifrata (la può leggere solo il destinatario); ● comunicazioni ufficiali con le amministrazioni pubbliche; ● risposte a bandi e gare pubbliche; ● dichiarazioni fiscali; ● trasmissione di documenti legali; ● e-commerce; ● transazioni finanziarie; ● transazioni personali. I vantaggi ● Servizio di assistenza telefonica e quesiti telematici; ● corso di formazione a distanza (fad) su Fedra deposito bilanci e pratiche camerali; ● applicativi software Fedra, Dike e Ghostscript autoinstallanti: tempo medio di installazione solo tre minuti; ● – ● ● assegnazione gratuita di casella di posta elettronica professionale: [email protected]; possibilità di essere delegati IR per conto di tutta la propria clientela mediante i corsi IR organizzati su scala nazionale da Cgn; Trovi le informazioni complete nel sito www.cgn.it ovvero presso Cgn, Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone Tel. 0434/28293 – Fax 0434/28458. - 829 -