I DIRITTI MORALI:
 sono assicurati dalla legge a difesa
della personalità dell’autore e si
conservano anche dopo la cessione
dei diritti di utilizzazione economica.
I principali diritti morali sono:
 il diritto alla paternità dell’opera
(cioè il diritto di rivendicare la propria
qualità di autore dell’opera);
 il diritto all’integrità dell’opera (cioè
il diritto di opporsi a qualsiasi
deformazione o modifica dell’opera
che possa danneggiare la reputazione
dell’autore);
 il diritto di pubblicazione (cioè il
diritto di decidere se pubblicare o
meno l’opera).
diritti di utilizzazione
economica

I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie
dell’opera con qualsiasi mezzo;

diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera:
cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione
sopra specificate;

diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza
(mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);

diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;

diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di
trasformarla, adattarla, ridurla ecc..
La durata dei diritti d’autore:
I diritti di utilizzazione economica duradopo la sua
morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico
dominio. Nel caso di opere in collaborazione il
termine si calcola con riferimento al coautore che
muore per ultimo.
L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente
utilizzabile senza autorizzazione e senza dover
corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò
purché si tratti dell’opera originale e non di una sua
elaborazione protetta.
È La Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE) è un ente pubblico
economico a base associativa, preposto alla
protezione e all'esercizio dei diritti d'autore.
In particolare la SIAE agisce come ente
intermediario tra il pubblico e i detentori dei
diritti, occupandosi di:
 concedere licenze e autorizzazioni per lo
sfruttamento economico di opere, per conto
e nell'interesse degli aventi diritto
 percepire i proventi derivanti dalle
licenze/autorizzazioni
 ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
La storia della SIAE
 La SIAE nacque a Milano, presso Palazzo
Marino, il 23 aprile 1882. Venne fondata in
forma tipicamente associativa come Società
degli autori, voluta principalmente da
scrittori, musicisti, editori e autori allo
scopo di promuovere e salvaguardare la
tutela del diritto d’autore. La SIAE, di intesa
con il Ministero per i beni e le attività
culturali, promuove studi e iniziative volti
ad incentivare la creatività di giovani autori
italiani
Bisogna sapere che:
 Non è obbligatorio aderire alla SIAE.
L’adesione alla SIAE è libera e volontaria.
L’autore può teoricamente decidere di curare
direttamente i rapporti con gli utilizzatori per
tutelare i propri diritti, ma di fatto
l’intermediazione di una organizzazione
specializzata e capillare è indispensabile. Dal
momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si
avvale della sua intermediazione per le
utilizzazioni affidate alla sua tutela. L’autore
non può concedere direttamente le
autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e
non può accordare riduzioni.
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i diritti d`autore