SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca giuridica
REPUBBLICA ITALIANA
N.4440/03
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg.Dec.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
N.6028-6033-6160
Reg.Ric.
la seguente
ANNO 2002
DECISIONE
sul ricorso ( n. 6028/2002 R.G.) proposto dalla SIAE-Societa' Italiana Autori ed Editori in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Tomaselli, dall’Avv. prof. Carlo Rienzi, dall’Avv.
prof. Paolo Picozza dall’Avv. Luciana Selmi, con domicilio eletto in Roma Viale della Letteratura n. 30,
presso l’Avv. Antonio Tomaselli;
contro
RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO,
RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO,
COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO,
VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO,
FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA,
GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO
MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE,
BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI
PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG.
DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP.
LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI
CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL,
1
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BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., VERONA TONINO RAP.
LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L., FARINA
MAURO RAPP. LEG DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC
S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG.
DELLA FUCSIA EDIZIONI MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI
NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP. LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP.
LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP. LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC
S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO
MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA
EDIZIONI MUSICALI SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK
S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP.LEG. DELLA ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG.
DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA
ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG.
DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC
S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA
MEDIA RECORDS S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO
RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI S.N.C., LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI
RIUNITI NAR S.A.S., MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE
RAPP. LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL S.R.L., MAURI PIERANGELO RAP. LEG. DIPIU' S.R.L.,
TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA
MARIO, ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE,
TONOLI MARIO, ZUCCHINI STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO,
MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE DANIELE, ALBONI ADRIANO, non
costituiti;
e nei confronti
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del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, non
costituito;
di
MICALIZZI FRANCO, NI-NAP S.N.C., LEISURE RECORDS, RADIO DIMENSIONE SUONO, MASI
ROBERTO, PEGORARO GRAZIANO,
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4485 del
20 maggio 2002;
nonché
sul ricorso (n. 6033/2002 R.G.) proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 domiciliato ex lege;
contro
RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO,
RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO,
COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO,
VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO,
FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA,
GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO
MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE,
BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI
PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG.
DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP.
LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI
CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL,
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BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., VERONA TONINO RAP.
LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L., FARINA
MAURO RAPP. LEG DELA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC
S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG.
DELLA FUCSIA EDIZIONI MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI
NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP. LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP.
LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP.
LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC
S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO
MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA
EDIZIONI MUSICALI SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK
S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP. LEG. DELLA ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG.
DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA
ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG.
DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC
S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA
MEDIA RECORDS S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO
RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI
RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE RAPP.
LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL SRL, MAURI PIERANGELO RAP. LEG. DIPIU' S.R.L.,
TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA
MARIO, ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE,
TONOLI MARIO, ZUCCHINI STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO,
MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE DANIELE, ALBONI ADRIANO, non
costituiti;
e nei confronti
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MICALIZZI FRANCO, NI-NAP S.N.C.,
RECORDS,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
persona del legale rappresentante pro tempore,
LEISURE
RADIO DIMENSIONE SUONO,
MASI ROBERTO, PEGORARO GRAZIANO,
in
non
costituiti in giudizio;
della S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori in persona del Commissario pro tempore
non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4485 del
20 maggio 2002;
nonché
sul ricorso (n. 6160/2002 R.G.) proposto da RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE,
MONTERUMICI MASSIMO, RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI
ROBERTO, COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO, VISCARDINI
SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO, FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE,
RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA, GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO,
VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL,
SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE, BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO,
MICIONI PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG. DELLA
MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG. MXM MUSICA EX
MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG.
ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C.,
VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L.,
FARINA MAURO RAPP. LEG DELA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC S.R.L.,
MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA EDIZIONI
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MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP.
LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP.
LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO
MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA EDIZIONI MUSICALI
SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP. LEG. DELLA
ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG. DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN
EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON
TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC
S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA MEDIA RECORDS
S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI
SNC, LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH
MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL SRL, MAURI PIERANGELO RAP. LEG.
DIPIU' S.R.L., TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA MARIO,
ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE, TONOLI MARIO, ZUCCHINI
STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO, MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE
DANIELE, ALBONI ADRIANO,
rappresentati e difesi dall’Avv. Renato Recca con domicilio eletto in Roma Via
Aniene 14, presso il suo studio;
contro
la SIAE-Societa' Italiana Autori ed Editori in persona del Commissario pro tempore, non costituita in giudizio;
il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12 è per legge
domiciliato;
e nei confronti di
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MICALIZZI FRANCO, NI
LEISURE RECORDS
-
NAP S.N.C.
in persona del rappresentante legale pro tempore,
in persona del rappresentante legale pro tempore,
PEGORARO GRAZIANO, RADIO DIMENSIONE SUONO in
MASI ROBERTO,
persona del rappresentante legale pro
tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4486 del
20 maggio 2002;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Recca Renato e dei suoi consorti in lite,
nonché (limitatamente al ricorso n. 6160/2002 R.G.) del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Viste le memorie prodotte dalla SIAE e dall’avv. Recca e dai suoi consorti a
sostegno delle rispettive difese;
Viste, altresì, le note depositate dalla SIAE;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2003 il Consigliere Alessandro
Pajno, ed uditi, altresì l’avv. Picozza e l’avv. Rienzi per la SIAE, l’avv. dello Stato Polizzi
per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’avv. Renato Recca per se medesimo e
per i suoi consorti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l’Avv. Renato Recca e i
suoi consorti in lite esponeva che il d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 aveva aggiornato
compiti e funzioni della SIAE, precisando, tra l’altro, all’art. 7, comma 1, che l’Ente cura
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l’attività di “intermediazione, comunque attuata per i diritti di rappresentazione, di
esecuzione, di recitazione, di radio diffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate”. Lo stesso
art. 7, comma 4, nel riunire allo Statuto la disciplina ed il funzionamento dell’ente,
precisava che quest’ultimo era chiamato ad assicurare una adeguata presenza di autori
ed editori negli organi dell’ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti
d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla
formazione dei proventi stessi.
Lo Statuto della SIAE veniva poi, approvato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle Finanze del 4 giugno 2001.
Tanto premesso, i ricorrenti, assumendo di essere autori o editori, titolari in via
originaria di diritti d’autore o di diritti connessi su opere musicali, e per tali ragioni, di
essere iscritti in varie posizioni presso la SIAE, impugnavano:
- il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i ministri del
Tesoro e delle Finanze del 4 giugno 2001, recante l’approvazione dello statuto della SIAE;
- lo Statuto della SIAE nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
19 luglio 2001;
- lo Statuto della SIAE, nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
14 agosto 2001, con la correzione degli errori verificatisi nella stampa del provvedimento
nel Testo della Gazzetta Ufficiale n. 166 del 2001;
- la deliberazione del Commissario Straordinario della SIAE, con cui, ai sensi
dell’art. 2, n. 2, dello Statuto, le società Ducale di Marco Matalon e Ala Bianca Group s.r.l.;
Dieffe s.r.l.; Dipiù s.r.l.; Expanded music s.r.l.; Media Records s.r.l.; SAIFAM s.r.l., già
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iscritte alla SIAE come produttori di fonogrammi e simili, nella Sezione Musica, quota
editori, in esecuzione di ordinanze cautelari giurisdizionali erano state “ammesse” alla
SIAE in qualità di associati straordinari, e relativamente alle quali era stato disposto che
alle stesse “saranno direttamente attribuiti, dopo il loro effettivo incasso, i compensi ex art.
73 legge d’Autore, con la modalità e nella misura di cui all’art. 23 del R.D. 18 maggio 1942
n. 1369 e del D.P.C.M. 1 settembre 1975”, fermo restando che i compensi spettanti ai
sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 93 saranno ripartiti “sulla base
del rapporto percentuale tra il numero dei supporti fonografici prodotti e messi in
commercio dai singoli produttori (relegati fra gli associati straordinari) ed il numero
complessivo di tutti i supporti registrati e messi in commercio nel territorio italiano durante
il medesimo anno solare, numero complessivo che la SIAE è in grado di conoscere
attraverso l’incasso dei diritti di autore per la riproduzione ex art. 13 legge d’Autore”.
A sostegno del ricorso gli interessati proponevano le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per violazione dei principi di democraticità nei confronti di
coloro che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 Statuto approvato con D.M. del 4 giugno 2001,
pur titolari di diritti inerenti opere dell’ingegno, siano costretti ad essere inquadrati fra gli
associati straordinari (ovvero in altra categoria neanche elencata non meritevole neanche
di menzione tale da ritenersi ancora più deteriore, e quindi privati di partecipazione alla
vita associativa, in un ente in condizioni di monopolio di fatto, per la sola circostanza di
non avere conseguito somme per diritti d’autore non inferiori al doppio del contributo
associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda (art. 2, comma 3, lett.
b), ovvero, pur avendo percepito la somma suddetta, abbiano conferito il mandato alla
SIAE da meno di un anno (art. 2, comma 3, lett. A).
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Violazione dell’obbligo di imporre discriminazione arbitrarie in applicazione dell’art.
2597 c.c., ai sensi delle affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza
15 maggio 1990 n. 241.
Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97
Cost..
2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra le previsioni di presupposti necessari
per l’iscrizione come associati ordinari e la contestuale previsione di un sistema elettorale
con “liste elettorali e fasce reddituali” ex art. 4 comma 4 dello Statuto approvato con D.M.
4 giugno 2001.
Violazione del principio di ragionevolezza e democraticità.
3) Eccesso di potere per violazione del principio di democraticità nei confronti di
coloro che, attualmente aderenti alla SIAE, in qualità di iscritti, soci e mandanti, vengono
collocati secondo criteri da definire da parte dell’attuale Commissario Straordinario tra gli
associati ordinari straordinari ai sensi dell’art. 23 dello Statuto approvato con D.M. 4
giugno 2001. Violazione dell’obbligo di imporre discriminazioni arbitrarie in applicazione
dell’art. 2597 c.c. ai sensi delle affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 15 maggio 1990 n. 241.
Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97
Cost..
Contrasto con i principi affermati nell’art. 2, comma 4, in merito alle cause di
interruzione del rapporto associativo.
4) Eccesso di potere per violazione del principio di democraticità nella misura in cui
l’art. 4, comma 3, prevede un regolamento che stabilisca “i requisiti per l’elettorato attivo e
quello passivo”. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per contraddittorietà
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di una categoria con solo elettorato attivo rispetto alla previsione di un sistema elettorale
con “liste elettorali con fasce reddituali” ex art. 4 comma 4 dello Statuto approvato con
decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali del 4 giugno 2001.
5) Eccesso di potere per violazione dell’art. 7, comma 1, lettere B) e C) del D. lgs.
n. 419/99. Disparità di trattamento, elusione del giudicato. Violazione dell’obbligo di
imporre discriminazioni arbitrarie in applicazione dell’art. 2597 c.c. ai sensi delle
affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 maggio 1990 n. 241.
Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97
Cost.
6) Eccesso di potere per violazione dell’art. 7, comma 5, del D. lgs. n. 419/99, nella
parte in cui si è sottoposto lo Statuto dell’ente all’approvazione del Ministro vigilante,
senza precisare la disciplina prevista per coloro che non disponendo attualmente dei
presupposti per aderire come associati ordinari della SIAE, non rientrino neanche negli
associati straordinari, lasciando così che detta categoria venga ad essere disciplinata da
disposizioni dirette dall’Ente senza alcun controllo ministeriale.
7) Eccesso di potere per violazione dell’art. 23 Cost., nella parte in cui una fonte
non legislativa quale deve considerarsi l’art. 20 dello Statuto approvato con D.M. 4 giugno
2001, impone agli editori, produttori e concessori di contribuire nella misura del 2%,
alimentando il fondo di solidarietà senza però poter disporre di alcuna prestazione
solidaristica. Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 419/99, nella parte in
cui prevede che la disciplina contenuta in detto decreto legislativo si applica “agli enti
pubblici nazionali”, non svolgenti attività di previdenza.
8) Eccesso di potere dell’art. 19 comma 3 dello Statuto approvato con D.M. 4
giugno 2001, nella parte in cui prevede che il bilancio preventivo approvato dall’organo
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assembleare (interno alla SIAE) sia solo comunicato e non approvato dall’autorità
vigilante, diretto a confermare l’attribuzione all’autorità di vigilanza del potere di
approvazione dei bilanci e rendiconti.
Con sentenza n. 4485 del 20 maggio 2002, il TAR del Lazio – Sez. II ter – riteneva
preliminarmente che non sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio; accoglieva
l’eccezione di inammissibilità del ricorso relativamente agli atti diversi dallo Statuto, perché
solo al primo si riferivano le procure ad litem; rigettava una eccezione di difetto di
interesse dei ricorrenti; disattendeva, altresì, l’eccezione ove volta a far constatare un
conflitto di interesse specifico fra i ricorrenti che dovrebbero automaticamente ottenere
l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che ipso iure non potrebbero che essere
associati Straordinari perché titolari solo di diritti connessi.
Il Tribunale accoglieva, poi, il primo motivo del ricorso, con cui i ricorrenti
lamentavano l’irragionevole differenza di regime tra gli associati ordinari e quelli
straordinari, non potendo lo Statuto né derogare all’effettività della base associativa, né
introdurre differenze tra categorie di associati, né escludere a priori e fattualmente per
sempre dall’associazione i soggetti che non avevano titolo per essere associati ordinari e
non rientravano nei presupposti per essere associati straordinari, pur essendo titolari di
diritti di autore. Il TAR osservava, altresì, che, nonostante quanto affermato dall’art. 2,
commi 1 e 2 dello Statuto le posizioni evincibili dalla disciplina erano tre, e cioè quella
degli associati ordinari, quella degli associati straordinari e quella dei soggetti esclusi.
Il Tribunale accoglieva anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano
che il meccanismo di preclusione all’adesione dell’ente come associati ordinari
contrastava con le regole dell’art. 4 dello Statuto sulla composizione della liste elettorali e
dell’assemblea, nonché il sesto, concernente l’assenza, ritenuta illegittima, di una
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disciplina specifica con riferimento a coloro che, non avendo ab initio i presupposti per
l’iscrizione come associati straordinari, non rientravano, pur se titolari di diritti di autore,
neppure tra gli associati straordinari.
Il TAR osservava, altresì che la caducazione dello sbarramento all’ingresso alla
posizione di associato ordinario determinava il travolgimento automatico dell’impugnato
art. 23 dello Statuto, nella parte in cui, dando facoltà all’Assemblea, su proposta del CDA
ed a maggioranza qualificata, di disciplinare il passaggio degli attuali soci ed iscritti alla
SIAE nelle nuove posizioni di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, li suddivideva tra
associati ordinari e straordinari, e che, in sede di nuova emanazione del regolamento
conseguente all’annullamento in parte qua dell’art. 2, si sarebbe dovuto provvedere sia
sulle predette posizioni, sia sulla prima applicazione delle stesse, in base alla norma
transitoria ex art. 23.
Il TAR accoglieva, altresì la doglianza, prospettata dai ricorrenti, riguardante
l’illegittima discriminazione tra gli stessi associati ordinari, attraverso un apposito
regolamento adottato dall’assemblea a maggioranza qualificata, ai fini del riconoscimento
solo ad una parte di costoro dell’elettorato passivo.
Il Tribunale accoglieva anche il quinto motivo di ricorso, concernente la collocazione
dei titolari di soli diritti connessi in un contesto associativo separato da quello dei titolari
dei diritti d’autore.
Il TAR respingeva, infine, il settimo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano la
pretesa illegittimità di previsione di un obbligo di contribuzione a carico di editori, produttori
e concessionari, in assenza di una legge ad hoc, e l’ottavo motivo, riguardante la mancata
previsione dell’approvazione del bilancio preventivo da parte del Ministero vigilante.
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La sentenza di primo grado è stata, adesso, impugnata dalla SIAE con ricorso (n.
6028/2002 R.G.) al Consiglio di Stato.
La SIAE dichiara preliminarmente di limitare la propria impugnazione al capo della
pronuncia che ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dei titolari dei diritti connessi
dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza, avendo, relativamente agli altri
capi della decisione, provveduto a modificare il proprio statuto.
In particolare, la SIAE ha dedotto le doglianze che seguono:
1) Violazione art. 7 d. lgs. n. 419/99; violazione l. n. 633/41; violazione l. n. 1034/71;
205/2000, art. 105 c.p.c. e principi generali. Omesso esame di eccezioni di inammissibilità.
Contraddittorietà.
I titolari di diritti connessi avrebbero un interesse confliggente con i ricorrenti titolari
di diritti d’autore, avendo un chiaro e diretto interesse ad abbattere il “costo” del diritto
d’autore e più in generale a limitare il contenuto del diritto a proprio, esclusivo vantaggio.
Erroneamente la sentenza non avrebbe riconosciuto l’inammissibilità del ricorso
collettivamente proposto da soggetti in posizione di conflitto di interessi, incorrendo in
contraddittorietà.
2) La sentenza sarebbe erronea ed immotivata nella parte in cui esamina la
problematica dei titolari dei diritti connessi, accogliendo, per tale profilo, il ricorso.
L’ente appellante, dopo aver ricordato le vicende legislative dei diritti di autore e dei
“diritti connessi”, deduce che il d. lgs. n. 419/99 avrebbe ribadito il contenuto dell’attività di
intermediazione della SIAE esclusivamente per il diritto di autore, e che avrebbe previsto
che l’ente si occupi di diritti connessi con norma avente solo finalità organizzatoria, con
obbligo di “accounting separation” rispetto alla gestione dei c.d. servizi di cui all’art. 7,
comma 3. L’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999 prevederebbe che lo statuto assicura una
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adeguata presenza degli autori e degli editori, sicché lo Statuto non poteva che inserire
negli organi di gestione soltanto autori ed editori.
Il TAR avrebbe dovuto, ove avesse ritenuto illegittima la disposizione, rimettere la
relativa questione alla Corte Costituzionale.
Il controllo della corretta gestione dei proventi dei diritti connessi non
presupporrebbe la presenza dei titolari di diritti connessi negli organi sociali.
La sentenza di primo grado è stata, altresì, impugnata con ricorso al Consiglio di
Stato (n. 6033/2002 R.G.) dal Ministero per i Beni e le attività culturali, limitatamente al
capo con cui ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dei titolari di diritti connessi
dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza.
Il Ministero osserva che la categoria dei titolari dei diritti connessi comprende in particolare
i produttori di fonogrammi, da un lato, e gli interpreti, artisti e esecutori dall’altro. La
marginalità di tale figura e la contrapposizione di interessi con autori ed editori
spiegherebbe la collocazione in un titolo autonomo della legge n. 633 del 1941.
I titolari di diritti connessi avrebbero così, costituito una associazione privata, (AFI) alla
quale si sarebbero affiancate FIMI e SCF che avrebbero stipulato con la SIAE delle
convenzioni affinché quest’ultima, curando la riscossione dei diritti di autore, raccogliesse
altresì gli introiti dovuti per lo sfruttamento delle risorse discografiche, per poi devolvere
loro il relativo incasso al netto di un aggio per la riscossione. Si tratterebbe, peraltro, non
di una attività di raccolta e ripartizione dei proventi, ma di raccolta e trasmissione dei
proventi alle associazioni degli aventi diritto che ne curerebbero poi la ripartizione.
La SIAE, curerebbe, al contrario l’attività di intermediazione dei diritti di autore,
mentre le funzioni di riscossione dei proventi sarebbero secondarie a serventi rispetto a
quella di intermediazione.
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La situazione non sarebbe mutata per effetto dalla legge n. 93 del 1992, sulla c.d.
copia privata, che avrebbe, tra l’altro, previsto una persona giuridica diversa dalla SIAE, e
cioè l’IMAIE, per procedere alla ripartizione tra gli aventi diritto degli introiti soltanto raccolti
dalla SIAE.
Si comprenderebbe, così, il significato dell’art. 7 della legge n. 419 del 1999, che
demanderebbe allo Statuto il compito di assicurare la presenza adeguata di autori ed
editori, ed il cui comma 7 esprimerebbe soltanto l’esigenza di trasparenza nella
ripartizione dei proventi sia dei diritti di autore che dei diritti connessi.
Il Ministero appellante osserva, altresì, che non può essere ignorata la singolarità
della situazione venutasi a creare a seguito della tutela cautelare concessa dal Consiglio
di Stato ad alcuni produttori, che avrebbero cercato di eludere il sistema, chiedendo di
essere associati alla SIAE, al fine di ottenere da questa una ripartizione dei proventi che
non soltanto evitasse il passaggio alle associazioni di categoria ma desse anche loro titolo
a partecipare agli organi sociali della SIAE.
La SIAE si è, così trovata, a seguito di tale tutela cautelare, nella necessità di
elaborare un complesso sistema di ripartizione di tali proventi, che non le competerebbe.
Il Ministero ricorda che gli appellanti hanno impugnato la delibera SIAE n. 89/2001,
ma che il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di procura tale impugnazione,
negando poi la legittimità dell’esclusione dei diritti connessi da varie forme di
rappresentanza. I proventi di tali diritti non verrebbero, peraltro, ripartiti dalla SIAE né in
fatto né in diritto.
Analogiche considerazioni varrebbero nei confronti delle ulteriori posizioni degli
extracomunitari e degli aventi causa, relativamente ai quali il TAR avrebbe, sia pure
genericamente, affermato il diritto all’iscrizione presso la SIAE.
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Per i primi, la SIAE svolgerebbe l’attività di intermediazione in collegamento con gli
analoghi organismi degli altri Paesi; per gli eredi ed aventi diritto, la posizione apparirebbe
distinta da quella degli autori.
Nei due giudizi instauratisi seguito delle due notifiche dei due ricorsi si sono
costituiti l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite, i quali hanno, altresì, spiegato autonoma
impugnazione (ricorso n. 6160/2002 R.G.) nei confronti della sentenza di primo grado, in
relazione ai capi in cui sono rimasti soccombenti.
In particolare, l’Avv. Recca e i suoi consorti in lite, dopo aver illustrato alcune
circostanze sopravvenute e dopo aver contestato il fondamento delle impugnazioni della
SIAE e del Ministrero, hanno dedotto le seguenti doglianze:
1) Infondatezza della pronuncia di inammissibilità riguardo all’impugnativa della
delibera commissariale n. 89/2001, stante l’interconnessione fra l’atto impugnato (lo
Statuto) e la successiva delibera n. 89/2001. Violazione dell’art. 1 della legge n. 205/2000.
L’art. 1 della legge 205/2000 prevedrebbe che tutti i provvedimenti adottati in
pendenza del ricorso debbano essere impugnati con motivi aggiunti, sicché non sarebbe
fondata la censura di un difetto di legitimatio ad causam per uno straripamento della
forma. I ricorrenti avrebbero conferito mandato anche per proporre motivi aggiunti.
2) Censura n. 7 (cap. 5 della sentenza del TAR Lazio n. 4485/2002). Errata
interpretazione del pregiudizio attuale recato ai ricorrenti.
Erroneamente il Tribunale non avrebbe ravvisato nell’art. 20 dello Statuto la
capacità di creare un pregiudizio attuale a carico degli editori, concessionari e produttori,
essendo gli stessi tenuti attualmente a contribuire nella misura del 2% del loro reddito a
favore del Fondo di Solidarietà.
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Gli appellanti osservano che, ove si ritenga che il fondo di solidarietà abbia
carattere previdenziale, l’editore non dovrebbe versare alcuna contribuzione; ove invece si
affermi che esso avrebbe carattere solidaristico, l’editore dovrebbe essere assoggettato a
contributo nella stessa misura dell’Autore.
3) Censura n. 8 (capo 5 della sentenza del TAR Lazio 4485/2002). Illegittimità
dell’art. 19 dello Statuto per violazione dell’art. 13, coma 1, lett. c), del d. lgs. n. 419/99.
Il controllo ministeriale a consuntivo potrebbe servire solo ai fini di comunicazioni
alla Corte dei Conti (o alla Procura della Repubblica), mentre per gli aderenti alla SIAE
sarebbe più importante ottenere un controllo ministeriale preventivo sul bilancio si spesa.
Nel relativo giudizio si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Con memoria depositata in tutti e tre i giudizi, l’Avv. Recca e i suoi consorti in lite
hanno fatto presente di avere ancora un interesse attuale alla pronuncia, per dopo
l’adozione di un nuovo statuto, attuativo della sentenza del TAR del Lazio n. 4485/02, dal
momento che esso non avrebbe innovato riguardo ai capi già oggetto di impugnazione da
parte dei medesimi. L’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite hanno dedotto, altresì, la
sussistenza dell’interesse quanto alle censure prospettate avverso la delibera n. 89/2001
e l’inammissibilità dell’appello della SIAE.
Con apposita memoria depositata prima dell’udienza di discussione, la SIAE, dopo
aver ricordato di aver proposto appello avverso la sentenza del TAR del Lazio
limitatamente al capo che aveva riconosciuto l’illegittimità della disposizione statutaria che
escludeva i titolari dei diritti connessi dall’attività associativa dell’Ente, attribuendo ad essi
lo status di associati straordinari, ha fatto presente che la SIAE ha provveduto a
modificare il testo statutario, dando esecuzione ai capi di sentenza non appellati e che con
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delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 3 giugno 2002 sono state redatte nuove
norme, successivamente approvate dal Ministero Vigilante.
In particolare:
- è stata eliminata la distinzione tra associati ordinari e straordinari. Lo status di
associato, che comporta la acquisizione del diritto a partecipare alla vita associativa
dell’Ente, sarà conferito su richiesta degli interessati, purché autori o editori, concessionari
e produttori cinematografici, senza necessità del requisito economico a dimostrazione
della loro acquisita professionalità;
- è stato modificato l’art. 23, che disciplina il passaggio degli ex soci ed iscritti
ordinari alla nuova categoria degli associati, con conseguente riconoscimento agli stessi
dell’elettorato attivo e passivo; il riconoscimento dei diritti elettorali non è più soggetto a
requisiti di censo, ma limitatamente all’elettorato passivo, all’acquisizione di una anzianità
di quattro anni di rapporto associativo;
- per quanto riguarda i titolari di diritti connessi, è stata prevista nel testo statutario
l’emanazione di norme organizzative interne volte a consentire una gestione partecipata e
trasparente dei diritti connessi di coloro che decideranno di iscriversi alla SIAE, piuttosto
che ad altre società di collecting.
Agli stessi soggetti saranno attribuiti forme di adeguate rappresentanza, con
esclusione dei diritti sociali spettanti ai sensi del d. lgs. n. 419 del 1999 agli autori ed
editori.
La SIAE ha fatto, altresì, presente che l’Avv. Recca ed i propri consorti in lite hanno
proposto ricorso per l’ottemperanza e che, con sentenza n. 9851 del 2002 la Sez. III Ter
del
TAR
del
Lazio
ha,
sul
punto,
confermato
la
legittimità
dell’operato
dell’Amministrazione.
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La SIAE ha fatto presente che la sentenza del Tribunale n. 9851 del 2002 non è
stata fino ad ora, appellata, ed ha altresì, insistito per l’infondatezza del gravame proposto
dall’Avv. Recca e dai suoi consorti.
Con ulteriori note la SIAE ha fatto presente che con decreto interministeriale del 3
dicembre 2002 è stato emanato il nuovo statuto, che ha recepito le indicazioni del TAR del
Lazio; che esso non è stato impugnato dagli “odierni appellanti” (e cioè dall’Avv. Recca e
consorti); che il gravame dei medesimi dovrà essere dichiarato inammissibile, essendo
tutte le censure proposte nei riguardi della sentenza appellata superate dal nuovo statuto;
che uguale considerazione deve essere fatta per lo stesso appello della SIAE, proposto
cautelativamente, in vista di una interpretazione della sentenza di primo grado
relativamente ai titolari dei diritti connessi, poi chiarita dal TAR.
La SIAE ha fatto, così, presente che gli appelli contrapposti sarebbero privi di
permanente interesse per le parti appellanti, ed ha, in subordine, insistito per
l’accoglimento del proprio gravame e per il rigetto di quello delle controparti.
DIRITTO
1. I tre ricorsi indicati in epigrafe costituiscono tutti appelli proposti avverso la
medesima sentenza del TAR del Lazio n. 4485 del 2002. Di tali ricorsi, deve, di
conseguenza, essere preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.
civ..
2. Nell’ordine logico, deve innanzi tutto essere esaminata l’eccezione di
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prospettata dalla SIAE con
riferimento alla impugnazione (n. 6160/2002 R.G.) proposta dall’Avv. Recca e dai suoi
consorti in lite, a seguito dell’emanazione del nuovo statuto dell’Ente con decreto
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interministeriale del 3 dicembre 2002 e della sentenza, n. 9851 del 2002, emessa dal TAR
del Lazio sul ricorso proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti per l’esecuzione della
sentenza n. 4485 del 2002, qui appellata.
La SIAE, peraltro ritiene che anche il proprio appello avverso la predetta sentenza
(ric. n. 6028/2002) dovrebbe, sostanzialmente, essere ormai ritenuto improcedibile; ed è
evidente che ad analogo esito dovrebbe pervenirsi anche nei confronti dell’impugnazione
del Ministero per i beni e le attività culturali, ove dovesse essere condivisa la
prospettazione della SIAE.
3. Il Collegio osserva che l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse, riferita all’appello proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti in lite, è
infondata, e deve di conseguenza essere disattesa.
Giova, in proposito, ricordare che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse si verifica, in via generale, quando intervenga, rispetto a quello
impugnato, un diverso provvedimento che ha, come suo proprio effetto, quello di mutare le
situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia del giudice amministrativo
(Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714). Decisiva, quindi, ai fini della dichiarazione
di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, è la circostanza che il ricorrente non
possa conseguire alcuna utilità pratica dall’accoglimento del medesimo: circostanza,
questa, che si verifica, come è stato precisato, anche quando l’amministrazione adotta
nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissa un diverso assetto degli
interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione
giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, Sez. VI, 17
settembre 2001 n. 4864). Il nuovo atto deve, pertanto contenere, allo scopo della
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dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, un contenuto innovativo
rispetto al provvedimento originariamente impugnato in sede giurisdizionale.
Una
situazione
del
genere
non
si
verifica
nella
fattispecie,
a
seguito
dell’emanazione del nuovo statuto della SIAE, con riferimento all’impugnazione proposta
dall’Avv. Recca e dai suoi consorti.
Il primo motivo di essa riguarda infatti un capo della sentenza di primo grado con
cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera del Commissario
Straordinario della SIAE n. 89 del 2001, e cioè un provvedimento diverso dallo Statuto
approvato con decreto del 4 giugno 2001, sicché nei confronti di tale censura, e
dell’interesse che la sostiene, nessuna conseguenza può essere ricondotta al
sopravvenire del nuovo Statuto dell’Ente.
Le altre due censure spiegate con l’appello riguardano altri due capi della sentenza
di primo grado con cui sono stati ritenuti legittimi rispettivamente gli artt. 20 e 19 dello
Statuto impugnato in prime cure.
Lo Statuto approvato con decreto del 3 dicembre 2002 si limita a reiterare il testo
dei predetti articoli, senza alcun contenuto innovativo rispetto al testo già contenuto nel
decreto del 4 giungo 2001.
Per questa parte, lo statuto non contiene alcuna nuova regolamentazione, sicché
non è idoneo a determinare il venir meno dell’interesse all’impugnazione originariamente
proposta. L’eventuale accoglimento della medesima renderebbe, infatti, illegittime anche
le disposizioni contenute negli artt. 20 e 19 dello statuto del dicembre 2002, di contenuto
identico a quelle approvate con decreto del 4 giugno 2001.
4. Il Collegio ritiene, peraltro che anche le impugnazioni proposte dalla SIAE (n.
6028/2002 R.G.) e dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 6033/2002 R.G.)
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debbano essere esaminate, non apparendo il nuovo statuto approvato con decreto del 3
dicembre 2002 idoneo a determinare il venir meno dell’interesse ai gravami
originariamente proposti.
A tale esito pare, infatti, necessario pervenire sol che si consideri che la SIAE fa
sostanzialmente discendere il venir meno dell’interesse alla propria impugnazione non
soltanto dall’approvazione formale del nuovo statuto, avvenuta con decreto del 3 dicembre
2002, ma anche dalla valutazione positiva data dal TAR del Lazio, con la sentenza n.
9851 del 2002, alla parte del nuovo statuto (poi formalmente approvata con decreto
interministeriale), riguardante le questioni concernenti i titolari dei diritti connessi, e cioè le
questioni di merito sostanzialmente riproposte in questa sede dalla SIAE con il proprio atto
di appello.
Senonché, proprio il contenuto della sentenza del TAR del Lazio n. 9851 del 2002
rende palese come il sopravvenire del nuovo statuto, approvato formalmente con decreto
del 3 dicembre 2001, non possa comportare il venir meno dell’interesse della stessa SIAE
al proprio gravame.
Va, in proposito ricordato che la SIAE, con il proprio atto di appello ha con il primo
motivo, riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto
cumulativamente proposto da soggetti tra di loro in conflitto di interessi, e con il secondo
motivo, censurato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la collocazione
dei titolari dei diritti connessi in un contesto separato da quello dei titolari dei diritti
d’autore.
Sulle questioni concernenti i titolari dei diritti connessi e la loro collocazione non si
è, pertanto formato il giudicato, proprio a seguito dell’impugnazione dell’Ente; e di ciò dà
espressamente atto la sentenza del TAR del Lazio n. 9851 del 2002, che nell’esaminare le
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questioni connesse alle nuove norme statutarie riguardanti la posizione dei titolari dei diritti
connessi, da una parte ricorda gli appelli in proposito proposti dalle “Amministrazioni
intimate”, e dall’altra, con riferimento al ricorso proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti
dinanzi al medesimo Tribunale, afferma che, relativamente ad esse, occorre seguire la
procedura indicata dall’art. 33, quinto comma della legge n. 1034 del 1971, nel testo
introdotto dall’art. 10 della legge n. 205 del 2000, per l’esecuzione delle sentenze di primo
grado non passate in giudicato. Val quanto dire che le disposizioni contenute nel nuovo
statuto del 3 dicembre 2002, concernenti la previsione dei titolari dei diritti connessi non
costituiscono ottemperanza ad una pronuncia passata in giudicato, ma esecuzione di una
sentenza soggetta a gravame; ed è evidente che l’attività di mera esecuzione di una
pronuncia giurisdizionale dotata di esecutività ma non passata in giudicato non può
comportare il venir meno dell’interesse all’appello avverso la medesima pronuncia
proposta.
Il venir meno dell’interesse al gravame non può, poi, derivare dalla circostanza che
il Tribunale, pur avendo accolto, per la parte relativa ai diritti connessi, l’eccezione di
inammissibilità del ricorso proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, ha tuttavia
ritenuto di esaminare la nuova disciplina statutaria in proposito, ritenendola legittima.
La sentenza del TAR del Lazio n. 9852 del 2002 non è infatti – come riferisce la
stessa SIAE – ancora passata in giudicato, sicché le statuizioni ivi contenute, con
riferimento ai diritti connessi, ben possono ancora essere impugnate e contestate dagli
interessati.
Sussiste, pertanto, ancora l’interesse della SIAE all’esame delle doglianze
prospettate con il proprio atto di appello. Altrettanto deve, dirsi, per le medesime ragioni,
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con riferimento alle doglianze spiegate dal Ministero per i beni e le attività culturali con la
propria impugnazione.
5. Le osservazioni sopra esposte, evidenziando la persistenza dell’interesse della
SIAE e del Ministero alle proprie impugnazioni, evidenziano altresì l’infondatezza
dell’eccezione prospettata dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, alla stregua della
quale l’Amministrazione, nell’adottare il nuovo statuto, avrebbe prestato acquiescenza alla
sentenza del TAR Lazio n. 4485 del 2002, oggetto del gravame. Qui pare sufficiente
ricordare che nelle premesse del decreto del 3 dicembre 2002, espressamente si afferma
che le modificazioni introdotte con il decreto non appaiono in contrasto con i principi
affermati con la sentenza del TAR, anche per quanto riguarda l’introduzione di forme di
partecipazione non associative per i titolari di diritti connessi, “la esclusione dei quali dalla
gestione dell’ente è stata ritenuta illegittima da un capo della predetta sentenza – pure
appellato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla SIAE -”.
L’esplicita menzione, nelle premesse del decreto di approvazione del nuovo statuto
– delle impugnazioni proposte con riferimento al capo riguardante la posizione dei titolari
di diritti connessi, conferma che le Amministrazioni interessate non hanno inteso
rinunciare agli appelli né porre in essere atti con questi incompatibili.
6. Deve, adesso, essere esaminato il primo motivo del ricorso dalla SIAE, con cui
l’Ente deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe disatteso l’eccezione di
inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposta da ricorrenti in posizione di
conflitto di interessi.
I titolari di diritti connessi si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi nei
confronti dei ricorrenti titolari di diritto di autore; autori ed editori non potrebbero,
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ragionevolmente, auspicare l’inserimento di produttori discografici negli organi sociali
dell’ente.
Da qui appunto, il conflitto d’interessi fra ricorrenti che dovrebbero automaticamente
ottenere l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che, ipso iure, non possono che
essere associati straordinari, perché solo titolari di diritti connessi.
La doglianza in tal modo formulata è infondata e deve, di conseguenza, essere
disattesa.
Va, in proposito ricordato che si verte in una situazione di conflitto di interesse fra i
ricorrenti, che preclude l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, allorché l’accoglimento
del ricorso, con il conseguenziale annullamento dell’atto impugnato, determinerebbe,
come propria conseguenza immediata e diretta, quella di giovare ad alcuni soggetti e di
nuocere, contemporaneamente ad altri ricorrenti. In questa prospettiva, il vantaggio per
alcuni dei ricorrenti e lo svantaggio per altri, devono costituire, perché sussista il conflitto
di interessi, un effetto immediato e diretto della statuizione di accoglimento, e non
costituire, invece, una semplice possibilità connessa con l’attività dell’Amministrazione
successiva all’annullamento giurisdizionale.
Una situazione di conflitto di interessi, preclusiva dell’ammissibilità del ricorso di
primo grado, non appare, pertanto ravvisabile nella fattispecie, dal momento che l’Avv.
Recca ed i suoi consorti in lite si sono limitati ad impugnare, ritenendolo illegittima, una
disciplina statutaria che non tiene in adeguata considerazione le esigenze connesse con
coloro che sono portatori di diritti connessi e con la loro rappresentanza, ed auspicano,
come esattamente è stato osservato dal Tribunale, che attraverso il nuovo esercizio del
potere amministrativo di procedere alla determinazione dello statuto dell’ente, sia possibile
pervenire alla definizione di criteri diversi, idonei a realizzare un più equilibrato assetto
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nella ripartizione dei diritti spettanti alle varie categorie di iscritti, anche in ordine alle
partecipazione alla vita sociale.
7. Deve, adesso, essere esaminato il secondo motivo dell’appello della SIAE, con
cui l’ente censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa ha ritenuto
illegittima la collocazione dei titolari dei soli diritti connessi in un contesto associativo
separato da quello dei titolari dei diritti di autore. I titolari di diritti connessi infatti, essendo
automaticamente inquadrati fra gli associati straordinari sarebbero esclusi dall’attività
associativa e da ogni altra forma di rappresentanza, anche e soprattutto con riferimento
alla ripartizione dei proventi, senza alcuna garanzia contro eventuali abusi.
Ad avviso dell’Ente appellante, il TAR avrebbe omesso di considerare le norme che
disciplinano la materia, la diversa posizione dei titolari di diritti connessi (nella fattispecie
dei ricorrenti in primo grado, tutti produttori discografici) rispetto a quella dei diritti di
autore, nonché la presenza di altri organismi di intermediazione (IMAIE, SCF, FIMI, AFI),
operanti per la tutela degli interessi economici dei titolari dei diritti connessi.
8. Unitamente al secondo motivo della impugnazione della SIAE, deve essere
esaminato l’appello del Ministero per i beni e le attività culturali che, nel censurare la
medesima statuizione del Tribunale, deduce che sin dalla legge istitutiva del diritto di
autore la posizione dei titolari dei diritti connessi sarebbe stata diversa da quella degli
autori e degli editori: la marginalità della figura dei titolari dei diritti connessi e la sua
contrapposizione con quelle degli autori ed editori spiegherebbe la collocazione in un titolo
autonomo della legge n. 633 del 1941. I titolari di diritti connessi avrebbero costituito una
propria associazione privata (AFI) alla quale si sarebbero successivamente affiancate
FIMI e SCF, che avrebbero stipulato con la SIAE delle convenzioni, affinché la stessa,
curando la riscossione dei diritti di autore, raccolga altresì gli introiti dovuti per lo
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sfruttamento delle risorse discografiche, per poi devolvere loro il relativo incasso al netto di
un aggio.
Il Ministero osserva altresì che alla diversa configurazione del diritto di autore
rispetto ai diritti connessi corrisponderebbe una diversa funzione della SIAE, che
curerebbe fondamentalmente l’attività di intermediazione, mentre secondarie e serventi
sarebbero le funzioni di riscossione dei proventi. In tale contesto, sostanzialmente non
modificato dalla legge n. 93 del 1992, risulterebbe comprensibile il significato dell’art. 7 del
d. lgs. n. 419 del 1999, il cui comma 7 esprimerebbe l’esigenza di garantire la massima
trasparenza sia per i diritti di autore che per i diritti connessi.
9. Le doglianze in tal modo prospettate sia dalla SIAE che dal Ministero per i beni e
le attività culturali sono infondate e devono, di conseguenza essere rigettate. Deve, di
conseguenza essere confermata la pronuncia di primo grado, con le precisazioni di
seguito esposte.
In proposito, il Collegio non ritiene necessario ripercorrere – come hanno fatto le
Amministrazioni appellanti - le nozioni di diritto di autore e di diritti connessi, e le loro
vicende legislative, apparendo sia le une che le altre sufficientemente chiare e definite.
Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento
al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali,
il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori.
L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell’indicare, al comma 1, le funzioni
proprie della SIAE, richiama non solo l’esercizio delle “attività di intermediazione,
comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio di diritti di rappresentazione, di
esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via
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satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” (art. 7, comma 1,
lett. a), ma anche la necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a)
nell’ambito della società dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c).
Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente esercita le altre funzioni attribuite
dalla legge e che lo stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e
riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art. 7, comma 3); il
comma 4 demanda l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto, che
“assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente”, (art. 7, comma
4); l’art. 7, comma 6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa
alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori
servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla tutela
del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza
nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente
predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”.
Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame,
appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che
il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche
modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.
A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della
formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal
disposto dell’art. 7, comma 6.
La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore
e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza
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che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva
della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente
la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione
unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori
servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti
connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in
regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999.
Non a caso, d’altra parte, i principi della “massima trasparenza della ripartizione dei
proventi” riguardano la “gestione dei servizi” attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei
diritti connessi” (art. 7, comma 7, d. lgs. n. 419 del 1999).
In una situazione del genere, nella quale quelle relative ai “diritti connessi” sono
anch’esse funzioni istituzionali dell’ente, non può essere considerato legittimo un assetto
organizzativo, come quello contenuto nello statuto impugnato ed annullato dal Tribunale,
che sostanzialmente esclude da ogni forma rappresentativa e partecipativa i titolari di diritti
connessi.
Una affermazione del genere non si risolve, peraltro, nella negazione delle diversità
esistenti fra diritto d’autore e diritti connessi, e nella astratta omologazione di titolari di
diritti d’autore, editori e titolari di diritti connessi.
Appare, infatti, possibile, predisporre forme partecipative e di rappresentanza che
tengano presente, sia qualitativamente che quantitativamente, le diversità esistenti (e in
questo senso sembrano orientarsi anche gli interessati: pag. 32 dell’atto di costituzione in
giudizio ed appello); quel che è certo, peraltro, è che senza adeguate forme partecipative
e di rappresentanza l’applicazione dei principi di massima trasparenza anche nel riparto
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dei proventi derivanti dai diritti connessi voluto dall’art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 419 del
1999, è destinato a rimanere meramente nominale.
Quanto, infine, al riferimento al nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali del 3 dicembre 2002 ed all’art. 10, comma 2, lett. g, operato
dall’Avv. Recca e dai suoi consorti con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza
di discussione, si osserva che le disposizioni contenute nel nuovo statuto, poi approvato
con il decreto del 3 dicembre 2002, sono state oggetto di esame da parte del TAR del
Lazio con la sentenza n. 9851 del 2002, sicché ogni contestazione non può che essere
rivolta avverso tale sentenza.
10. Deve, adesso, passarsi all’esame delle doglianze spiegate dall’Avv. Recca e dai
suoi consorti in lite con il ricorso n. 6160/2002 R.G..
Con la prima di esse gli interessati deducono che erroneamente il Tribunale
avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con riferimento all’impugnazione
della delibera commissariale n. 89 del 2001, con ciò facendo erronea applicazione dell’art.
1 della legge n. 205 del 2000. Poiché infatti tale disposizione di legge prevede che i
provvedimenti successivi al ricorso, ad esso inerenti siano impugnati con motivi aggiunti,
non sarebbe fondata la censura di un difetto di legitimatio ad causam per straripamento
della procura, avendo i ricorrenti conferito mandato ai propri difensori anche per proporre
motivi aggiunti.
La doglianza è infondata.
Va, in proposito ricordato che nel caso in esame, tutte le procure speciali allegate al
ricorso introduttivo del giudizio si riferiscono espressamente, ed esclusivamente
“all’impugnativa avverso lo Statuto SIAE pubblicato sulla G.U. della Repubblica il 19 luglio
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2001, in ogni sua fase e grado, compresa la fase esecutiva, di opposizione ed eventuale
riassunzione”.
E’ “a tal fine” – ai fini cioè dell’impugnazione dello Statuto della SIAE che, attraverso
tali procure viene concessa al nominato procuratore “ogni più ampia ed opportuna facoltà”,
compresa, tra le altre, quella di “firmare e depositare motivi aggiunti”. Le possibilità di
proporre motivi aggiunti è stata, così prevista dalle procure in funzione dell’impugnazione
dello Statuto della SIAE sicché attraverso di essa si è, pertanto inteso effettivamente
conferire al procuratore – conformemente alla tradizionale configurazione dell’istituto dei
motivi aggiunti di creazione giurisprudenziale – la possibilità di introdurre nuovi profili di
illegittimità dell’unico atto per la cui impugnazione è stato conferito mandato, e cioè lo
Statuto della SIAE.
Né ad un contrario avviso può condurre la considerazione della legge n. 205 del
2000.
L’art. 1 della legge n. 205 del 2000 che, nel modificare l’art. 21 della legge n. 1034
del 1971, ha disposto che “tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le
stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti”, obbedisce allo scopo di concentrare in un unico processo
l’impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato ma con essi
connessi, (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2002 n. 1974) e riguardanti le stesse parti.
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice un
ordine all’ampiezza ed all’estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere
invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da
quelli originariamente gravati di ricorso.
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Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto
nel processo già instaurato a proposito dell’atto connesso, ai fini dell’impugnazione di un
atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una
nuova procura ad litem.
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un
mero strumento di concentrazione processuale, ma nell’introduzione di un diverso
rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull’ampiezza dei poteri
di quest’ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura
destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all’art. 1 della legge n.
205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo
simultaneo, reso possibile dall’art. 1 dalla legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova
utilizzazione dei “motivi aggiunti” non esclude la legittimità dell’impugnazione con
autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole
apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina
diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione
autonoma e con l’escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto
inserita nel processo già esistente.
11. Si deve, peraltro, rilevare che, a prescindere da quanto sopra esposto, ed
anche a voler, considerare rilevante la disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 205 del
2000, nel caso di specie non sembravano comunque ricorrere i presupposti per la
impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento del Commissario Straordinario n. 8
del 2001.
L’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 consente la proposizione di motivi aggiunti in
relazione a “tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso fra le stesse parti”. La
norma richiede, pertanto profili di connessione significativa fra i provvedimenti, ed in
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sostanza l’inerenza dei medesimi alla stessa vicenda procedimentale, nonché l’identità
soggettiva tra le parti. Ora, con la delibera n. 89 del 2001 il Commissario straordinario, da
una parte ha provveduto ad ammettere alcuni dei soggetti che avevano proposto il ricorso
collettivo alla SIAE in qualità di associati straordinari, e dall’altra ha previsto che ad essi
“saranno direttamente attribuiti, dopo, il loro effettivo incasso, i compensi ex art. 73 della
legge 22 aprile 1941 n. 635, con le modalità e nella misura ex art. 23 del R.D. 18 maggio
1942 n. 1369 e D.P.C.M. 1° settembre 1975, fermo restando che i compensi spettanti ai
sensi dell’art. 3, comma 5 della l. 5 febbraio 1992 n. 93 saranno ripartiti sulla base del
rapporto percentuale tra il numero dei supporti fonografici prodotti e messi in commercio
dai singoli produttori ed il numero complessivo di tutti i supporti registrati e messi in
commercio nel territorio italiano durante il medesimo anno solare”.
Il provvedimento Commissariale riguarda pertanto, nella sua parte fondamentale e
più significativa, una questione di riparto dei compensi, e cioè una vicenda procedimentale
diversa da quella riguardante l’impugnazione di alcune norme statutarie, mentre un
rapporto di commissione con il ricorso originariamente proposto poteva, semmai, essere
riscontrato limitatamente alla parte con cui veniva disposta l’ammissione alla SIAE dei
soggetti presi in considerazione quali associati straordinari.
Considerato nel suo contenuto oggettivo, il provvedimento n. 89 del 2001 del
Commissario Straordinario della SIAE non può essere ritenuto dotato di quella coerenza
alla medesima vicenda procedimentale e di quel grado di stretta connessione che, anche
con riferimento alla disciplina della legge n. 205 del 2000 legittimerebbe l’impugnazione
con motivi aggiunti; mentre, per quanto riguarda il profilo soggettivo, non può essere
trascurato il fatto che il provvedimento commissariale, riferito sostanzialmente ad un
diverso procedimento, concerneva soltanto nove soggetti fra tutti gli altri ricorrenti dal
ricorso collettivo, molti dei quali non avrebbero avuto interesse a contestarlo.
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Se ne deduce che, anche voler ritenere che, in virtù della procura conferita e del
riferimento in essa contenuta alla possibilità di proporre motivi aggiunti, fosse possibile
impugnare atti diversi da quello originariamente gravato da ricorso, non per questo le
procure esistenti potevano abilitare all’impugnazione di un atto come quello n. 89 del 2001
del Commissario Straordinario, giacché il medesimo appariva privo dei requisiti indicati
dall’art. 1 della legge n. 205 del 2000 per l’impugnazione con motivi aggiunti.
Sotto questo profilo esattamente il giudice di primo grado ha sostanzialmente
rilevato che le procure ad litem presenti in atti si riferivano soltanto allo Statuto ed agli atti
“immediatamente connessi”, e che quindi non potevano riguardare un provvedimento,
come quello del Commissario Straordinario privo di tale immediata connessione.
Gli argomenti sopra esposte evidenziano, in fine, l’irrilevanza della osservazione da
ultimo formulato dagli interessati, alla stregua della quale con il ricorso originario sarebbe
stato richiesto l’annullamento, oltre che dello Statuto anche “di ogni altro atto connesso,
coordinato, anteriore e/o successivo”.
A tacer d’altro si tratta, infatti, di una mera formula di stile, inidonea a fondare
alcuna
concreta
conseguenza
circa
la
procura
rilasciata
e
la
ammissibilità
dell’impugnazione dell’atto del Commissario Straordinario.
12. Con il secondo motivo di impugnazione l’Avv. Recca ed i suoi consorti
deducono l’erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il settimo
motivo del ricorso di primo grado, con cui era stata dedotta l’illegittimità della previsione di
un obbligo di contribuzione a carico di editori produttori e concessionari, nei riguardi del
Fondo di Solidarietà senza godimento corrispettivo di alcuna prestazione.
Ad avviso degli appellanti, erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la capacità
della norma di recare un pregiudizio attuale a carico degli editori, concessionari e
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produttori, essendo la disciplina del fondo rinviata ad un futuro regolamento. A fronte del
futuro regolamento, vi sarebbe, infatti l’attualità della percezione della contribuzione del
2% da parte della SIAE.
In proposito, il Collegio osserva che la sentenza di primo grado non si è limitata ad
attribuire carattere eventuale e futuro alla doglianza prospettata dagli interessati, ed al
pregiudizio provocato dalla norma statutaria, ma ha altresì ritenuto “ragionevole in sé”, e
quindi legittima, la previsione di una ritenuta contributiva per l’alimentazione del fondo,
“essendo metodo comune in tutti i contesti analoghi”, ed ha affermato che non è
conducente il richiamo alla disposizione di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 419 del 1999.
Tale essendo il tenore, sul punto, della pronuncia impugnata, la doglianza
prospettata deve essere respinta, apparendo sostanzialmente corrette le statuizioni
adottate dal primo giudice.
Ed infatti, non può essere considerata illegittima la previsione di una contribuzione
solidaristica, a carico degli editori, concessionari e produttori, in relazione alla loro
appartenenza alla SIAE, ed ai vantaggi comunque a tale appartenenza collegati, ed
affidata alla norma statutaria, sulla base della norma avente valore di legge contenuta nel
decreto legislativo n. 419 del 1994 (art. 7, comma 4), che, demandando allo statuto
l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, demanda al medesimo anche la fissazione
di eventuali misure di solidarietà.
La stessa ricostruzione storica operata dagli odierni appellanti conferma l’esattezza
di tale assunto, dal momento che essa fa riferimento espresso alla pronuncia della
Sezione n. 97 del 1992, che, nel condividere l’adozione di iniziative a carattere
solidaristico da parte dell’ente, intervenendo in sede di ottemperanza ad un precedente
giudicato, ha ritenuto, con una correzione statutaria direttamente apportata in sede di
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ottemperanza, di determinare nella misura del 4% l’aliquota minima di contribuzione al
Fondo di solidarietà, (in misura identica sia per gli autori che per gli editori), precisando
che a tale esito si perveniva “onde evitare che il fine della solidarietà venga frustrato per
effetto dell’incertezza sia sull’ammontare dei fondi, sia sulla loro destinazione”, che
occorreva evitare che l’aliquota minima veniva determinata “in misura irrisoria” che
occorreva “poi eliminare le altre possibili destinazioni estranee alla solidarietà medesima”
(Cons. Stato Sez. VI, 19 gennaio 1995 n. 418 cit.).
Il riferimento alla pronuncia della Sezione n. 41 del 1995 e alla disciplina a seguito
di essa introdotta nell’art. 13 del D.P.R. n. 223 del 1995, di approvazione del nuovo statuto
della SIAE, sembra anzi evidenziare come con riferimento agli editori ed agli altri soggetti
interessati che oggi censurano l’art. 20 del decreto del 4 giugno 2001, deducendo
l’esistenza di una contribuzione senza controprestazione, la nuova disciplina statutaria
riservi, in realtà un più favorevole trattamento, riducendo al 2% l’aliquota della
contribuzione.
Quanto poi, all’art. 1 del d. lgs. n. 419 del 1999 esattamente il primo giudice ha
rilevato che esso obbedisce allo scopo di escludere dal riordino disposto con il medesimo
decreto legislativo gli enti previdenziali, ma niente dice in ordine alla legittimità della
misura di cui all’art. 20 dello Statuto dell’Ente.
In tale contesto, appare, pertanto evidente che il Tribunale si è, in realtà,
pronunciato sulla legittimità della clausola statutaria impugnata. Il riferimento alla natura
“eventuale e futura” della “asserzione” di illegittimità operata dagli odierni appellanti
sembra pertanto, per un verso legata al convincimento (contestato dagli appellanti) di una
non immediata operatività dell’obbligo di contribuzione, nell’assenza delle norme
regolamentari di modalità di funzione delle prestazioni, e per l’altro evidenziare come la
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futura emanazione del regolamento, determinando nel concreto ed in modo palese tutte le
modalità di fruizione delle prestazioni del Fondo di solidarietà, consentirà di porre con
assoluta chiarezza le questioni connesse alla natura di tale fondo, e di esercitare, di
conseguenza, l’eventuale ulteriore sindacato di legittimità.
In tal modo, intesa, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare, nel
contesto della statuizione, non irragionevole; la circostanza, infine, affermata dagli
appellanti che gli editori, i produttori ed i concessionari versino già al fondo il 2% dei propri
incassi in assenza della fissazione, con regolamento, delle modalità di previsione delle
prestazioni del fondo, può legittimare una richiesta volta a conoscere le modalità di
utilizzazione di tali contribuzioni in assenza del regolamento, ed anche, eventualmente
una istanza di rimborso delle contribuzioni nell’assenza della disciplina regolamentare e
fino alla sua emanazione, ma non è idonea ad evidenziare una erroneità od omissione di
pronuncia del giudice di primo grado , in realtà, nei sensi sopra precisati, non sussistente.
13. Con l’ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto dell’ottavo
motivo del ricorso di primo grado.
Il TAR avrebbe ritenuto esistente “la potestà tutoria ministeriale sui bilanci e sui
rendiconti”, sebbene l’art. 19, comma 3 dello Statuto abbia previsto la mera
comunicazione del bilancio preventivo; ad avviso degli appellanti il controllo ministeriale
sul conto consuntivo potrebbe servire soltanto per una comunicazione alla Corte dei Conti
e alla Procura della Repubblica, mentre sarebbe rilevante per gli aderenti alla SIAE
ottenere un controllo ministeriale preventivo delle spese.
La censura non può trovare accoglimento, in quanto il Tribunale, con statuizione
non censurata né dal Ministro né dalla SIAE, e che quindi per questa parte non appare
modificabile, ha già ritenuto, che “a differenza di ciò che opinano i ricorrenti, la
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comunicazione del bilancio preventivo dell’ente al Ministero vigilante di per sé non implica
alcuna menomazione dei relativi poteri di quest’ultimo, l’art. 13 comma 1, lett. c) del d. lgs.
419/1999 (la cui applicazione non è esclusa dal precedente art. 7, comma 4, II par.),
appunto stabilendo espressamente la potestà tutoria ministeriale sui bilanci e rendiconti
dell’ente intimato”.
In tal modo il Tribunale ha, con motivazione non censurata né dalla SIAE né dal
Ministero e quindi non modificabile, ritenuto che la comunicazione del bilancio preventivo
all’Amministrazione vigilante, prevista dallo Statuto, non implichi “alcuna menomazione dei
relativi poteri” di essa, e che quindi non escluda la potestà tutoria ministeriale, (e cioè
l’approvazione) anche nei confronti del predetto bilancio preventivo.
Si tratta di una lettura dei rapporti fra decreto delegato e norma statutaria
chiaramente espressa dal Tribunale e non censurata dalla SIAE e dal Ministero che
sembra realizzare per via interpretativa l’esito al quale gli odierni appellanti intenderebbero
pervenire con il motivo di impugnazione.
14. In conclusione, il ricorso n. 6028/2002 R.G., proposto dalla SIAE, il ricorso n.
6033/2002 R.G., proposto dal Ministero, ed il ricorso n. 6160/2002, proposto dall’Avv.
Recca e dai suoi consorti, devono essere respinti.
Deve, di conseguenza, essere confermata, nei sensi sopra esposti, l’impugnata
sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere compensate,
avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando, così provvede:
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- dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in epigrafe;
- respinge i ricorsi n. 6028/2002 R.G., n. 6033/2002 R.G., n. 6160/2002 R.G.,
indicati in epigrafe;
- conferma per l’effetto l’impugnata sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI
Presidente
Alessandro PAJNO
Consigliere Est.
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI
Consigliere
Pietro FALCONE
Consigliere
Giuseppe ROMEO
Consigliere
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