SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica REPUBBLICA ITALIANA N.4440/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Dec. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato N.6028-6033-6160 Reg.Ric. la seguente ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso ( n. 6028/2002 R.G.) proposto dalla SIAE-Societa' Italiana Autori ed Editori in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Tomaselli, dall’Avv. prof. Carlo Rienzi, dall’Avv. prof. Paolo Picozza dall’Avv. Luciana Selmi, con domicilio eletto in Roma Viale della Letteratura n. 30, presso l’Avv. Antonio Tomaselli; contro RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO, RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO, COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO, VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO, FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA, GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE, BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG. DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL, 1 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L., FARINA MAURO RAPP. LEG DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA EDIZIONI MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP. LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP. LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA EDIZIONI MUSICALI SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP.LEG. DELLA ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG. DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA MEDIA RECORDS S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI S.N.C., LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR S.A.S., MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL S.R.L., MAURI PIERANGELO RAP. LEG. DIPIU' S.R.L., TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA MARIO, ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE, TONOLI MARIO, ZUCCHINI STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO, MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE DANIELE, ALBONI ADRIANO, non costituiti; e nei confronti 2 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, non costituito; di MICALIZZI FRANCO, NI-NAP S.N.C., LEISURE RECORDS, RADIO DIMENSIONE SUONO, MASI ROBERTO, PEGORARO GRAZIANO, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4485 del 20 maggio 2002; nonché sul ricorso (n. 6033/2002 R.G.) proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 domiciliato ex lege; contro RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO, RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO, COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO, VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO, FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA, GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE, BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG. DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL, 3 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L., FARINA MAURO RAPP. LEG DELA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA EDIZIONI MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP. LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP. LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA EDIZIONI MUSICALI SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP. LEG. DELLA ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG. DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA MEDIA RECORDS S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL SRL, MAURI PIERANGELO RAP. LEG. DIPIU' S.R.L., TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA MARIO, ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE, TONOLI MARIO, ZUCCHINI STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO, MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE DANIELE, ALBONI ADRIANO, non costituiti; e nei confronti 4 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica MICALIZZI FRANCO, NI-NAP S.N.C., RECORDS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, persona del legale rappresentante pro tempore, LEISURE RADIO DIMENSIONE SUONO, MASI ROBERTO, PEGORARO GRAZIANO, in non costituiti in giudizio; della S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori in persona del Commissario pro tempore non costituita in giudizio; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4485 del 20 maggio 2002; nonché sul ricorso (n. 6160/2002 R.G.) proposto da RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO, RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO, COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO, VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO, FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA, GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE, BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG. DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L., FARINA MAURO RAPP. LEG DELA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA EDIZIONI 5 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP. LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP. LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA EDIZIONI MUSICALI SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP. LEG. DELLA ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG. DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA MEDIA RECORDS S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL SRL, MAURI PIERANGELO RAP. LEG. DIPIU' S.R.L., TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA MARIO, ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE, TONOLI MARIO, ZUCCHINI STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO, MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE DANIELE, ALBONI ADRIANO, rappresentati e difesi dall’Avv. Renato Recca con domicilio eletto in Roma Via Aniene 14, presso il suo studio; contro la SIAE-Societa' Italiana Autori ed Editori in persona del Commissario pro tempore, non costituita in giudizio; il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12 è per legge domiciliato; e nei confronti di 6 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica MICALIZZI FRANCO, NI LEISURE RECORDS - NAP S.N.C. in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del rappresentante legale pro tempore, PEGORARO GRAZIANO, RADIO DIMENSIONE SUONO in MASI ROBERTO, persona del rappresentante legale pro tempore, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4486 del 20 maggio 2002; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Recca Renato e dei suoi consorti in lite, nonché (limitatamente al ricorso n. 6160/2002 R.G.) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Viste le memorie prodotte dalla SIAE e dall’avv. Recca e dai suoi consorti a sostegno delle rispettive difese; Viste, altresì, le note depositate dalla SIAE; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2003 il Consigliere Alessandro Pajno, ed uditi, altresì l’avv. Picozza e l’avv. Rienzi per la SIAE, l’avv. dello Stato Polizzi per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’avv. Renato Recca per se medesimo e per i suoi consorti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l’Avv. Renato Recca e i suoi consorti in lite esponeva che il d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 aveva aggiornato compiti e funzioni della SIAE, precisando, tra l’altro, all’art. 7, comma 1, che l’Ente cura 7 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica l’attività di “intermediazione, comunque attuata per i diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radio diffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate”. Lo stesso art. 7, comma 4, nel riunire allo Statuto la disciplina ed il funzionamento dell’ente, precisava che quest’ultimo era chiamato ad assicurare una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi. Lo Statuto della SIAE veniva poi, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle Finanze del 4 giugno 2001. Tanto premesso, i ricorrenti, assumendo di essere autori o editori, titolari in via originaria di diritti d’autore o di diritti connessi su opere musicali, e per tali ragioni, di essere iscritti in varie posizioni presso la SIAE, impugnavano: - il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i ministri del Tesoro e delle Finanze del 4 giugno 2001, recante l’approvazione dello statuto della SIAE; - lo Statuto della SIAE nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001; - lo Statuto della SIAE, nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, con la correzione degli errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Testo della Gazzetta Ufficiale n. 166 del 2001; - la deliberazione del Commissario Straordinario della SIAE, con cui, ai sensi dell’art. 2, n. 2, dello Statuto, le società Ducale di Marco Matalon e Ala Bianca Group s.r.l.; Dieffe s.r.l.; Dipiù s.r.l.; Expanded music s.r.l.; Media Records s.r.l.; SAIFAM s.r.l., già 8 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica iscritte alla SIAE come produttori di fonogrammi e simili, nella Sezione Musica, quota editori, in esecuzione di ordinanze cautelari giurisdizionali erano state “ammesse” alla SIAE in qualità di associati straordinari, e relativamente alle quali era stato disposto che alle stesse “saranno direttamente attribuiti, dopo il loro effettivo incasso, i compensi ex art. 73 legge d’Autore, con la modalità e nella misura di cui all’art. 23 del R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 e del D.P.C.M. 1 settembre 1975”, fermo restando che i compensi spettanti ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 93 saranno ripartiti “sulla base del rapporto percentuale tra il numero dei supporti fonografici prodotti e messi in commercio dai singoli produttori (relegati fra gli associati straordinari) ed il numero complessivo di tutti i supporti registrati e messi in commercio nel territorio italiano durante il medesimo anno solare, numero complessivo che la SIAE è in grado di conoscere attraverso l’incasso dei diritti di autore per la riproduzione ex art. 13 legge d’Autore”. A sostegno del ricorso gli interessati proponevano le seguenti censure: 1) Eccesso di potere per violazione dei principi di democraticità nei confronti di coloro che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 Statuto approvato con D.M. del 4 giugno 2001, pur titolari di diritti inerenti opere dell’ingegno, siano costretti ad essere inquadrati fra gli associati straordinari (ovvero in altra categoria neanche elencata non meritevole neanche di menzione tale da ritenersi ancora più deteriore, e quindi privati di partecipazione alla vita associativa, in un ente in condizioni di monopolio di fatto, per la sola circostanza di non avere conseguito somme per diritti d’autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda (art. 2, comma 3, lett. b), ovvero, pur avendo percepito la somma suddetta, abbiano conferito il mandato alla SIAE da meno di un anno (art. 2, comma 3, lett. A). 9 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica Violazione dell’obbligo di imporre discriminazione arbitrarie in applicazione dell’art. 2597 c.c., ai sensi delle affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 maggio 1990 n. 241. Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97 Cost.. 2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra le previsioni di presupposti necessari per l’iscrizione come associati ordinari e la contestuale previsione di un sistema elettorale con “liste elettorali e fasce reddituali” ex art. 4 comma 4 dello Statuto approvato con D.M. 4 giugno 2001. Violazione del principio di ragionevolezza e democraticità. 3) Eccesso di potere per violazione del principio di democraticità nei confronti di coloro che, attualmente aderenti alla SIAE, in qualità di iscritti, soci e mandanti, vengono collocati secondo criteri da definire da parte dell’attuale Commissario Straordinario tra gli associati ordinari straordinari ai sensi dell’art. 23 dello Statuto approvato con D.M. 4 giugno 2001. Violazione dell’obbligo di imporre discriminazioni arbitrarie in applicazione dell’art. 2597 c.c. ai sensi delle affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 maggio 1990 n. 241. Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97 Cost.. Contrasto con i principi affermati nell’art. 2, comma 4, in merito alle cause di interruzione del rapporto associativo. 4) Eccesso di potere per violazione del principio di democraticità nella misura in cui l’art. 4, comma 3, prevede un regolamento che stabilisca “i requisiti per l’elettorato attivo e quello passivo”. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per contraddittorietà 10 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica di una categoria con solo elettorato attivo rispetto alla previsione di un sistema elettorale con “liste elettorali con fasce reddituali” ex art. 4 comma 4 dello Statuto approvato con decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali del 4 giugno 2001. 5) Eccesso di potere per violazione dell’art. 7, comma 1, lettere B) e C) del D. lgs. n. 419/99. Disparità di trattamento, elusione del giudicato. Violazione dell’obbligo di imporre discriminazioni arbitrarie in applicazione dell’art. 2597 c.c. ai sensi delle affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 maggio 1990 n. 241. Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97 Cost. 6) Eccesso di potere per violazione dell’art. 7, comma 5, del D. lgs. n. 419/99, nella parte in cui si è sottoposto lo Statuto dell’ente all’approvazione del Ministro vigilante, senza precisare la disciplina prevista per coloro che non disponendo attualmente dei presupposti per aderire come associati ordinari della SIAE, non rientrino neanche negli associati straordinari, lasciando così che detta categoria venga ad essere disciplinata da disposizioni dirette dall’Ente senza alcun controllo ministeriale. 7) Eccesso di potere per violazione dell’art. 23 Cost., nella parte in cui una fonte non legislativa quale deve considerarsi l’art. 20 dello Statuto approvato con D.M. 4 giugno 2001, impone agli editori, produttori e concessori di contribuire nella misura del 2%, alimentando il fondo di solidarietà senza però poter disporre di alcuna prestazione solidaristica. Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 419/99, nella parte in cui prevede che la disciplina contenuta in detto decreto legislativo si applica “agli enti pubblici nazionali”, non svolgenti attività di previdenza. 8) Eccesso di potere dell’art. 19 comma 3 dello Statuto approvato con D.M. 4 giugno 2001, nella parte in cui prevede che il bilancio preventivo approvato dall’organo 11 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica assembleare (interno alla SIAE) sia solo comunicato e non approvato dall’autorità vigilante, diretto a confermare l’attribuzione all’autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti. Con sentenza n. 4485 del 20 maggio 2002, il TAR del Lazio – Sez. II ter – riteneva preliminarmente che non sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio; accoglieva l’eccezione di inammissibilità del ricorso relativamente agli atti diversi dallo Statuto, perché solo al primo si riferivano le procure ad litem; rigettava una eccezione di difetto di interesse dei ricorrenti; disattendeva, altresì, l’eccezione ove volta a far constatare un conflitto di interesse specifico fra i ricorrenti che dovrebbero automaticamente ottenere l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che ipso iure non potrebbero che essere associati Straordinari perché titolari solo di diritti connessi. Il Tribunale accoglieva, poi, il primo motivo del ricorso, con cui i ricorrenti lamentavano l’irragionevole differenza di regime tra gli associati ordinari e quelli straordinari, non potendo lo Statuto né derogare all’effettività della base associativa, né introdurre differenze tra categorie di associati, né escludere a priori e fattualmente per sempre dall’associazione i soggetti che non avevano titolo per essere associati ordinari e non rientravano nei presupposti per essere associati straordinari, pur essendo titolari di diritti di autore. Il TAR osservava, altresì, che, nonostante quanto affermato dall’art. 2, commi 1 e 2 dello Statuto le posizioni evincibili dalla disciplina erano tre, e cioè quella degli associati ordinari, quella degli associati straordinari e quella dei soggetti esclusi. Il Tribunale accoglieva anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano che il meccanismo di preclusione all’adesione dell’ente come associati ordinari contrastava con le regole dell’art. 4 dello Statuto sulla composizione della liste elettorali e dell’assemblea, nonché il sesto, concernente l’assenza, ritenuta illegittima, di una 12 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica disciplina specifica con riferimento a coloro che, non avendo ab initio i presupposti per l’iscrizione come associati straordinari, non rientravano, pur se titolari di diritti di autore, neppure tra gli associati straordinari. Il TAR osservava, altresì che la caducazione dello sbarramento all’ingresso alla posizione di associato ordinario determinava il travolgimento automatico dell’impugnato art. 23 dello Statuto, nella parte in cui, dando facoltà all’Assemblea, su proposta del CDA ed a maggioranza qualificata, di disciplinare il passaggio degli attuali soci ed iscritti alla SIAE nelle nuove posizioni di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, li suddivideva tra associati ordinari e straordinari, e che, in sede di nuova emanazione del regolamento conseguente all’annullamento in parte qua dell’art. 2, si sarebbe dovuto provvedere sia sulle predette posizioni, sia sulla prima applicazione delle stesse, in base alla norma transitoria ex art. 23. Il TAR accoglieva, altresì la doglianza, prospettata dai ricorrenti, riguardante l’illegittima discriminazione tra gli stessi associati ordinari, attraverso un apposito regolamento adottato dall’assemblea a maggioranza qualificata, ai fini del riconoscimento solo ad una parte di costoro dell’elettorato passivo. Il Tribunale accoglieva anche il quinto motivo di ricorso, concernente la collocazione dei titolari di soli diritti connessi in un contesto associativo separato da quello dei titolari dei diritti d’autore. Il TAR respingeva, infine, il settimo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano la pretesa illegittimità di previsione di un obbligo di contribuzione a carico di editori, produttori e concessionari, in assenza di una legge ad hoc, e l’ottavo motivo, riguardante la mancata previsione dell’approvazione del bilancio preventivo da parte del Ministero vigilante. 13 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica La sentenza di primo grado è stata, adesso, impugnata dalla SIAE con ricorso (n. 6028/2002 R.G.) al Consiglio di Stato. La SIAE dichiara preliminarmente di limitare la propria impugnazione al capo della pronuncia che ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dei titolari dei diritti connessi dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza, avendo, relativamente agli altri capi della decisione, provveduto a modificare il proprio statuto. In particolare, la SIAE ha dedotto le doglianze che seguono: 1) Violazione art. 7 d. lgs. n. 419/99; violazione l. n. 633/41; violazione l. n. 1034/71; 205/2000, art. 105 c.p.c. e principi generali. Omesso esame di eccezioni di inammissibilità. Contraddittorietà. I titolari di diritti connessi avrebbero un interesse confliggente con i ricorrenti titolari di diritti d’autore, avendo un chiaro e diretto interesse ad abbattere il “costo” del diritto d’autore e più in generale a limitare il contenuto del diritto a proprio, esclusivo vantaggio. Erroneamente la sentenza non avrebbe riconosciuto l’inammissibilità del ricorso collettivamente proposto da soggetti in posizione di conflitto di interessi, incorrendo in contraddittorietà. 2) La sentenza sarebbe erronea ed immotivata nella parte in cui esamina la problematica dei titolari dei diritti connessi, accogliendo, per tale profilo, il ricorso. L’ente appellante, dopo aver ricordato le vicende legislative dei diritti di autore e dei “diritti connessi”, deduce che il d. lgs. n. 419/99 avrebbe ribadito il contenuto dell’attività di intermediazione della SIAE esclusivamente per il diritto di autore, e che avrebbe previsto che l’ente si occupi di diritti connessi con norma avente solo finalità organizzatoria, con obbligo di “accounting separation” rispetto alla gestione dei c.d. servizi di cui all’art. 7, comma 3. L’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999 prevederebbe che lo statuto assicura una 14 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica adeguata presenza degli autori e degli editori, sicché lo Statuto non poteva che inserire negli organi di gestione soltanto autori ed editori. Il TAR avrebbe dovuto, ove avesse ritenuto illegittima la disposizione, rimettere la relativa questione alla Corte Costituzionale. Il controllo della corretta gestione dei proventi dei diritti connessi non presupporrebbe la presenza dei titolari di diritti connessi negli organi sociali. La sentenza di primo grado è stata, altresì, impugnata con ricorso al Consiglio di Stato (n. 6033/2002 R.G.) dal Ministero per i Beni e le attività culturali, limitatamente al capo con cui ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dei titolari di diritti connessi dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza. Il Ministero osserva che la categoria dei titolari dei diritti connessi comprende in particolare i produttori di fonogrammi, da un lato, e gli interpreti, artisti e esecutori dall’altro. La marginalità di tale figura e la contrapposizione di interessi con autori ed editori spiegherebbe la collocazione in un titolo autonomo della legge n. 633 del 1941. I titolari di diritti connessi avrebbero così, costituito una associazione privata, (AFI) alla quale si sarebbero affiancate FIMI e SCF che avrebbero stipulato con la SIAE delle convenzioni affinché quest’ultima, curando la riscossione dei diritti di autore, raccogliesse altresì gli introiti dovuti per lo sfruttamento delle risorse discografiche, per poi devolvere loro il relativo incasso al netto di un aggio per la riscossione. Si tratterebbe, peraltro, non di una attività di raccolta e ripartizione dei proventi, ma di raccolta e trasmissione dei proventi alle associazioni degli aventi diritto che ne curerebbero poi la ripartizione. La SIAE, curerebbe, al contrario l’attività di intermediazione dei diritti di autore, mentre le funzioni di riscossione dei proventi sarebbero secondarie a serventi rispetto a quella di intermediazione. 15 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica La situazione non sarebbe mutata per effetto dalla legge n. 93 del 1992, sulla c.d. copia privata, che avrebbe, tra l’altro, previsto una persona giuridica diversa dalla SIAE, e cioè l’IMAIE, per procedere alla ripartizione tra gli aventi diritto degli introiti soltanto raccolti dalla SIAE. Si comprenderebbe, così, il significato dell’art. 7 della legge n. 419 del 1999, che demanderebbe allo Statuto il compito di assicurare la presenza adeguata di autori ed editori, ed il cui comma 7 esprimerebbe soltanto l’esigenza di trasparenza nella ripartizione dei proventi sia dei diritti di autore che dei diritti connessi. Il Ministero appellante osserva, altresì, che non può essere ignorata la singolarità della situazione venutasi a creare a seguito della tutela cautelare concessa dal Consiglio di Stato ad alcuni produttori, che avrebbero cercato di eludere il sistema, chiedendo di essere associati alla SIAE, al fine di ottenere da questa una ripartizione dei proventi che non soltanto evitasse il passaggio alle associazioni di categoria ma desse anche loro titolo a partecipare agli organi sociali della SIAE. La SIAE si è, così trovata, a seguito di tale tutela cautelare, nella necessità di elaborare un complesso sistema di ripartizione di tali proventi, che non le competerebbe. Il Ministero ricorda che gli appellanti hanno impugnato la delibera SIAE n. 89/2001, ma che il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di procura tale impugnazione, negando poi la legittimità dell’esclusione dei diritti connessi da varie forme di rappresentanza. I proventi di tali diritti non verrebbero, peraltro, ripartiti dalla SIAE né in fatto né in diritto. Analogiche considerazioni varrebbero nei confronti delle ulteriori posizioni degli extracomunitari e degli aventi causa, relativamente ai quali il TAR avrebbe, sia pure genericamente, affermato il diritto all’iscrizione presso la SIAE. 16 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica Per i primi, la SIAE svolgerebbe l’attività di intermediazione in collegamento con gli analoghi organismi degli altri Paesi; per gli eredi ed aventi diritto, la posizione apparirebbe distinta da quella degli autori. Nei due giudizi instauratisi seguito delle due notifiche dei due ricorsi si sono costituiti l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite, i quali hanno, altresì, spiegato autonoma impugnazione (ricorso n. 6160/2002 R.G.) nei confronti della sentenza di primo grado, in relazione ai capi in cui sono rimasti soccombenti. In particolare, l’Avv. Recca e i suoi consorti in lite, dopo aver illustrato alcune circostanze sopravvenute e dopo aver contestato il fondamento delle impugnazioni della SIAE e del Ministrero, hanno dedotto le seguenti doglianze: 1) Infondatezza della pronuncia di inammissibilità riguardo all’impugnativa della delibera commissariale n. 89/2001, stante l’interconnessione fra l’atto impugnato (lo Statuto) e la successiva delibera n. 89/2001. Violazione dell’art. 1 della legge n. 205/2000. L’art. 1 della legge 205/2000 prevedrebbe che tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso debbano essere impugnati con motivi aggiunti, sicché non sarebbe fondata la censura di un difetto di legitimatio ad causam per uno straripamento della forma. I ricorrenti avrebbero conferito mandato anche per proporre motivi aggiunti. 2) Censura n. 7 (cap. 5 della sentenza del TAR Lazio n. 4485/2002). Errata interpretazione del pregiudizio attuale recato ai ricorrenti. Erroneamente il Tribunale non avrebbe ravvisato nell’art. 20 dello Statuto la capacità di creare un pregiudizio attuale a carico degli editori, concessionari e produttori, essendo gli stessi tenuti attualmente a contribuire nella misura del 2% del loro reddito a favore del Fondo di Solidarietà. 17 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica Gli appellanti osservano che, ove si ritenga che il fondo di solidarietà abbia carattere previdenziale, l’editore non dovrebbe versare alcuna contribuzione; ove invece si affermi che esso avrebbe carattere solidaristico, l’editore dovrebbe essere assoggettato a contributo nella stessa misura dell’Autore. 3) Censura n. 8 (capo 5 della sentenza del TAR Lazio 4485/2002). Illegittimità dell’art. 19 dello Statuto per violazione dell’art. 13, coma 1, lett. c), del d. lgs. n. 419/99. Il controllo ministeriale a consuntivo potrebbe servire solo ai fini di comunicazioni alla Corte dei Conti (o alla Procura della Repubblica), mentre per gli aderenti alla SIAE sarebbe più importante ottenere un controllo ministeriale preventivo sul bilancio si spesa. Nel relativo giudizio si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Con memoria depositata in tutti e tre i giudizi, l’Avv. Recca e i suoi consorti in lite hanno fatto presente di avere ancora un interesse attuale alla pronuncia, per dopo l’adozione di un nuovo statuto, attuativo della sentenza del TAR del Lazio n. 4485/02, dal momento che esso non avrebbe innovato riguardo ai capi già oggetto di impugnazione da parte dei medesimi. L’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite hanno dedotto, altresì, la sussistenza dell’interesse quanto alle censure prospettate avverso la delibera n. 89/2001 e l’inammissibilità dell’appello della SIAE. Con apposita memoria depositata prima dell’udienza di discussione, la SIAE, dopo aver ricordato di aver proposto appello avverso la sentenza del TAR del Lazio limitatamente al capo che aveva riconosciuto l’illegittimità della disposizione statutaria che escludeva i titolari dei diritti connessi dall’attività associativa dell’Ente, attribuendo ad essi lo status di associati straordinari, ha fatto presente che la SIAE ha provveduto a modificare il testo statutario, dando esecuzione ai capi di sentenza non appellati e che con 18 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 3 giugno 2002 sono state redatte nuove norme, successivamente approvate dal Ministero Vigilante. In particolare: - è stata eliminata la distinzione tra associati ordinari e straordinari. Lo status di associato, che comporta la acquisizione del diritto a partecipare alla vita associativa dell’Ente, sarà conferito su richiesta degli interessati, purché autori o editori, concessionari e produttori cinematografici, senza necessità del requisito economico a dimostrazione della loro acquisita professionalità; - è stato modificato l’art. 23, che disciplina il passaggio degli ex soci ed iscritti ordinari alla nuova categoria degli associati, con conseguente riconoscimento agli stessi dell’elettorato attivo e passivo; il riconoscimento dei diritti elettorali non è più soggetto a requisiti di censo, ma limitatamente all’elettorato passivo, all’acquisizione di una anzianità di quattro anni di rapporto associativo; - per quanto riguarda i titolari di diritti connessi, è stata prevista nel testo statutario l’emanazione di norme organizzative interne volte a consentire una gestione partecipata e trasparente dei diritti connessi di coloro che decideranno di iscriversi alla SIAE, piuttosto che ad altre società di collecting. Agli stessi soggetti saranno attribuiti forme di adeguate rappresentanza, con esclusione dei diritti sociali spettanti ai sensi del d. lgs. n. 419 del 1999 agli autori ed editori. La SIAE ha fatto, altresì, presente che l’Avv. Recca ed i propri consorti in lite hanno proposto ricorso per l’ottemperanza e che, con sentenza n. 9851 del 2002 la Sez. III Ter del TAR del Lazio ha, sul punto, confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. 19 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica La SIAE ha fatto presente che la sentenza del Tribunale n. 9851 del 2002 non è stata fino ad ora, appellata, ed ha altresì, insistito per l’infondatezza del gravame proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti. Con ulteriori note la SIAE ha fatto presente che con decreto interministeriale del 3 dicembre 2002 è stato emanato il nuovo statuto, che ha recepito le indicazioni del TAR del Lazio; che esso non è stato impugnato dagli “odierni appellanti” (e cioè dall’Avv. Recca e consorti); che il gravame dei medesimi dovrà essere dichiarato inammissibile, essendo tutte le censure proposte nei riguardi della sentenza appellata superate dal nuovo statuto; che uguale considerazione deve essere fatta per lo stesso appello della SIAE, proposto cautelativamente, in vista di una interpretazione della sentenza di primo grado relativamente ai titolari dei diritti connessi, poi chiarita dal TAR. La SIAE ha fatto, così, presente che gli appelli contrapposti sarebbero privi di permanente interesse per le parti appellanti, ed ha, in subordine, insistito per l’accoglimento del proprio gravame e per il rigetto di quello delle controparti. DIRITTO 1. I tre ricorsi indicati in epigrafe costituiscono tutti appelli proposti avverso la medesima sentenza del TAR del Lazio n. 4485 del 2002. Di tali ricorsi, deve, di conseguenza, essere preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.. 2. Nell’ordine logico, deve innanzi tutto essere esaminata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prospettata dalla SIAE con riferimento alla impugnazione (n. 6160/2002 R.G.) proposta dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, a seguito dell’emanazione del nuovo statuto dell’Ente con decreto 20 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica interministeriale del 3 dicembre 2002 e della sentenza, n. 9851 del 2002, emessa dal TAR del Lazio sul ricorso proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti per l’esecuzione della sentenza n. 4485 del 2002, qui appellata. La SIAE, peraltro ritiene che anche il proprio appello avverso la predetta sentenza (ric. n. 6028/2002) dovrebbe, sostanzialmente, essere ormai ritenuto improcedibile; ed è evidente che ad analogo esito dovrebbe pervenirsi anche nei confronti dell’impugnazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ove dovesse essere condivisa la prospettazione della SIAE. 3. Il Collegio osserva che l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, riferita all’appello proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti in lite, è infondata, e deve di conseguenza essere disattesa. Giova, in proposito, ricordare che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse si verifica, in via generale, quando intervenga, rispetto a quello impugnato, un diverso provvedimento che ha, come suo proprio effetto, quello di mutare le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714). Decisiva, quindi, ai fini della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, è la circostanza che il ricorrente non possa conseguire alcuna utilità pratica dall’accoglimento del medesimo: circostanza, questa, che si verifica, come è stato precisato, anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissa un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2001 n. 4864). Il nuovo atto deve, pertanto contenere, allo scopo della 21 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, un contenuto innovativo rispetto al provvedimento originariamente impugnato in sede giurisdizionale. Una situazione del genere non si verifica nella fattispecie, a seguito dell’emanazione del nuovo statuto della SIAE, con riferimento all’impugnazione proposta dall’Avv. Recca e dai suoi consorti. Il primo motivo di essa riguarda infatti un capo della sentenza di primo grado con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera del Commissario Straordinario della SIAE n. 89 del 2001, e cioè un provvedimento diverso dallo Statuto approvato con decreto del 4 giugno 2001, sicché nei confronti di tale censura, e dell’interesse che la sostiene, nessuna conseguenza può essere ricondotta al sopravvenire del nuovo Statuto dell’Ente. Le altre due censure spiegate con l’appello riguardano altri due capi della sentenza di primo grado con cui sono stati ritenuti legittimi rispettivamente gli artt. 20 e 19 dello Statuto impugnato in prime cure. Lo Statuto approvato con decreto del 3 dicembre 2002 si limita a reiterare il testo dei predetti articoli, senza alcun contenuto innovativo rispetto al testo già contenuto nel decreto del 4 giungo 2001. Per questa parte, lo statuto non contiene alcuna nuova regolamentazione, sicché non è idoneo a determinare il venir meno dell’interesse all’impugnazione originariamente proposta. L’eventuale accoglimento della medesima renderebbe, infatti, illegittime anche le disposizioni contenute negli artt. 20 e 19 dello statuto del dicembre 2002, di contenuto identico a quelle approvate con decreto del 4 giugno 2001. 4. Il Collegio ritiene, peraltro che anche le impugnazioni proposte dalla SIAE (n. 6028/2002 R.G.) e dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 6033/2002 R.G.) 22 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica debbano essere esaminate, non apparendo il nuovo statuto approvato con decreto del 3 dicembre 2002 idoneo a determinare il venir meno dell’interesse ai gravami originariamente proposti. A tale esito pare, infatti, necessario pervenire sol che si consideri che la SIAE fa sostanzialmente discendere il venir meno dell’interesse alla propria impugnazione non soltanto dall’approvazione formale del nuovo statuto, avvenuta con decreto del 3 dicembre 2002, ma anche dalla valutazione positiva data dal TAR del Lazio, con la sentenza n. 9851 del 2002, alla parte del nuovo statuto (poi formalmente approvata con decreto interministeriale), riguardante le questioni concernenti i titolari dei diritti connessi, e cioè le questioni di merito sostanzialmente riproposte in questa sede dalla SIAE con il proprio atto di appello. Senonché, proprio il contenuto della sentenza del TAR del Lazio n. 9851 del 2002 rende palese come il sopravvenire del nuovo statuto, approvato formalmente con decreto del 3 dicembre 2001, non possa comportare il venir meno dell’interesse della stessa SIAE al proprio gravame. Va, in proposito ricordato che la SIAE, con il proprio atto di appello ha con il primo motivo, riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto cumulativamente proposto da soggetti tra di loro in conflitto di interessi, e con il secondo motivo, censurato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la collocazione dei titolari dei diritti connessi in un contesto separato da quello dei titolari dei diritti d’autore. Sulle questioni concernenti i titolari dei diritti connessi e la loro collocazione non si è, pertanto formato il giudicato, proprio a seguito dell’impugnazione dell’Ente; e di ciò dà espressamente atto la sentenza del TAR del Lazio n. 9851 del 2002, che nell’esaminare le 23 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica questioni connesse alle nuove norme statutarie riguardanti la posizione dei titolari dei diritti connessi, da una parte ricorda gli appelli in proposito proposti dalle “Amministrazioni intimate”, e dall’altra, con riferimento al ricorso proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti dinanzi al medesimo Tribunale, afferma che, relativamente ad esse, occorre seguire la procedura indicata dall’art. 33, quinto comma della legge n. 1034 del 1971, nel testo introdotto dall’art. 10 della legge n. 205 del 2000, per l’esecuzione delle sentenze di primo grado non passate in giudicato. Val quanto dire che le disposizioni contenute nel nuovo statuto del 3 dicembre 2002, concernenti la previsione dei titolari dei diritti connessi non costituiscono ottemperanza ad una pronuncia passata in giudicato, ma esecuzione di una sentenza soggetta a gravame; ed è evidente che l’attività di mera esecuzione di una pronuncia giurisdizionale dotata di esecutività ma non passata in giudicato non può comportare il venir meno dell’interesse all’appello avverso la medesima pronuncia proposta. Il venir meno dell’interesse al gravame non può, poi, derivare dalla circostanza che il Tribunale, pur avendo accolto, per la parte relativa ai diritti connessi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, ha tuttavia ritenuto di esaminare la nuova disciplina statutaria in proposito, ritenendola legittima. La sentenza del TAR del Lazio n. 9852 del 2002 non è infatti – come riferisce la stessa SIAE – ancora passata in giudicato, sicché le statuizioni ivi contenute, con riferimento ai diritti connessi, ben possono ancora essere impugnate e contestate dagli interessati. Sussiste, pertanto, ancora l’interesse della SIAE all’esame delle doglianze prospettate con il proprio atto di appello. Altrettanto deve, dirsi, per le medesime ragioni, 24 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica con riferimento alle doglianze spiegate dal Ministero per i beni e le attività culturali con la propria impugnazione. 5. Le osservazioni sopra esposte, evidenziando la persistenza dell’interesse della SIAE e del Ministero alle proprie impugnazioni, evidenziano altresì l’infondatezza dell’eccezione prospettata dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, alla stregua della quale l’Amministrazione, nell’adottare il nuovo statuto, avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio n. 4485 del 2002, oggetto del gravame. Qui pare sufficiente ricordare che nelle premesse del decreto del 3 dicembre 2002, espressamente si afferma che le modificazioni introdotte con il decreto non appaiono in contrasto con i principi affermati con la sentenza del TAR, anche per quanto riguarda l’introduzione di forme di partecipazione non associative per i titolari di diritti connessi, “la esclusione dei quali dalla gestione dell’ente è stata ritenuta illegittima da un capo della predetta sentenza – pure appellato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla SIAE -”. L’esplicita menzione, nelle premesse del decreto di approvazione del nuovo statuto – delle impugnazioni proposte con riferimento al capo riguardante la posizione dei titolari di diritti connessi, conferma che le Amministrazioni interessate non hanno inteso rinunciare agli appelli né porre in essere atti con questi incompatibili. 6. Deve, adesso, essere esaminato il primo motivo del ricorso dalla SIAE, con cui l’Ente deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposta da ricorrenti in posizione di conflitto di interessi. I titolari di diritti connessi si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dei ricorrenti titolari di diritto di autore; autori ed editori non potrebbero, 25 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica ragionevolmente, auspicare l’inserimento di produttori discografici negli organi sociali dell’ente. Da qui appunto, il conflitto d’interessi fra ricorrenti che dovrebbero automaticamente ottenere l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che, ipso iure, non possono che essere associati straordinari, perché solo titolari di diritti connessi. La doglianza in tal modo formulata è infondata e deve, di conseguenza, essere disattesa. Va, in proposito ricordato che si verte in una situazione di conflitto di interesse fra i ricorrenti, che preclude l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, allorché l’accoglimento del ricorso, con il conseguenziale annullamento dell’atto impugnato, determinerebbe, come propria conseguenza immediata e diretta, quella di giovare ad alcuni soggetti e di nuocere, contemporaneamente ad altri ricorrenti. In questa prospettiva, il vantaggio per alcuni dei ricorrenti e lo svantaggio per altri, devono costituire, perché sussista il conflitto di interessi, un effetto immediato e diretto della statuizione di accoglimento, e non costituire, invece, una semplice possibilità connessa con l’attività dell’Amministrazione successiva all’annullamento giurisdizionale. Una situazione di conflitto di interessi, preclusiva dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, non appare, pertanto ravvisabile nella fattispecie, dal momento che l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite si sono limitati ad impugnare, ritenendolo illegittima, una disciplina statutaria che non tiene in adeguata considerazione le esigenze connesse con coloro che sono portatori di diritti connessi e con la loro rappresentanza, ed auspicano, come esattamente è stato osservato dal Tribunale, che attraverso il nuovo esercizio del potere amministrativo di procedere alla determinazione dello statuto dell’ente, sia possibile pervenire alla definizione di criteri diversi, idonei a realizzare un più equilibrato assetto 26 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica nella ripartizione dei diritti spettanti alle varie categorie di iscritti, anche in ordine alle partecipazione alla vita sociale. 7. Deve, adesso, essere esaminato il secondo motivo dell’appello della SIAE, con cui l’ente censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa ha ritenuto illegittima la collocazione dei titolari dei soli diritti connessi in un contesto associativo separato da quello dei titolari dei diritti di autore. I titolari di diritti connessi infatti, essendo automaticamente inquadrati fra gli associati straordinari sarebbero esclusi dall’attività associativa e da ogni altra forma di rappresentanza, anche e soprattutto con riferimento alla ripartizione dei proventi, senza alcuna garanzia contro eventuali abusi. Ad avviso dell’Ente appellante, il TAR avrebbe omesso di considerare le norme che disciplinano la materia, la diversa posizione dei titolari di diritti connessi (nella fattispecie dei ricorrenti in primo grado, tutti produttori discografici) rispetto a quella dei diritti di autore, nonché la presenza di altri organismi di intermediazione (IMAIE, SCF, FIMI, AFI), operanti per la tutela degli interessi economici dei titolari dei diritti connessi. 8. Unitamente al secondo motivo della impugnazione della SIAE, deve essere esaminato l’appello del Ministero per i beni e le attività culturali che, nel censurare la medesima statuizione del Tribunale, deduce che sin dalla legge istitutiva del diritto di autore la posizione dei titolari dei diritti connessi sarebbe stata diversa da quella degli autori e degli editori: la marginalità della figura dei titolari dei diritti connessi e la sua contrapposizione con quelle degli autori ed editori spiegherebbe la collocazione in un titolo autonomo della legge n. 633 del 1941. I titolari di diritti connessi avrebbero costituito una propria associazione privata (AFI) alla quale si sarebbero successivamente affiancate FIMI e SCF, che avrebbero stipulato con la SIAE delle convenzioni, affinché la stessa, curando la riscossione dei diritti di autore, raccolga altresì gli introiti dovuti per lo 27 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica sfruttamento delle risorse discografiche, per poi devolvere loro il relativo incasso al netto di un aggio. Il Ministero osserva altresì che alla diversa configurazione del diritto di autore rispetto ai diritti connessi corrisponderebbe una diversa funzione della SIAE, che curerebbe fondamentalmente l’attività di intermediazione, mentre secondarie e serventi sarebbero le funzioni di riscossione dei proventi. In tale contesto, sostanzialmente non modificato dalla legge n. 93 del 1992, risulterebbe comprensibile il significato dell’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999, il cui comma 7 esprimerebbe l’esigenza di garantire la massima trasparenza sia per i diritti di autore che per i diritti connessi. 9. Le doglianze in tal modo prospettate sia dalla SIAE che dal Ministero per i beni e le attività culturali sono infondate e devono, di conseguenza essere rigettate. Deve, di conseguenza essere confermata la pronuncia di primo grado, con le precisazioni di seguito esposte. In proposito, il Collegio non ritiene necessario ripercorrere – come hanno fatto le Amministrazioni appellanti - le nozioni di diritto di autore e di diritti connessi, e le loro vicende legislative, apparendo sia le une che le altre sufficientemente chiare e definite. Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori. L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell’indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE, richiama non solo l’esercizio delle “attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via 28 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a) nell’ambito della società dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c). Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art. 7, comma 3); il comma 4 demanda l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto, che “assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente”, (art. 7, comma 4); l’art. 7, comma 6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”. Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE. A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6. La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza 29 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999. Non a caso, d’altra parte, i principi della “massima trasparenza della ripartizione dei proventi” riguardano la “gestione dei servizi” attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” (art. 7, comma 7, d. lgs. n. 419 del 1999). In una situazione del genere, nella quale quelle relative ai “diritti connessi” sono anch’esse funzioni istituzionali dell’ente, non può essere considerato legittimo un assetto organizzativo, come quello contenuto nello statuto impugnato ed annullato dal Tribunale, che sostanzialmente esclude da ogni forma rappresentativa e partecipativa i titolari di diritti connessi. Una affermazione del genere non si risolve, peraltro, nella negazione delle diversità esistenti fra diritto d’autore e diritti connessi, e nella astratta omologazione di titolari di diritti d’autore, editori e titolari di diritti connessi. Appare, infatti, possibile, predisporre forme partecipative e di rappresentanza che tengano presente, sia qualitativamente che quantitativamente, le diversità esistenti (e in questo senso sembrano orientarsi anche gli interessati: pag. 32 dell’atto di costituzione in giudizio ed appello); quel che è certo, peraltro, è che senza adeguate forme partecipative e di rappresentanza l’applicazione dei principi di massima trasparenza anche nel riparto 30 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica dei proventi derivanti dai diritti connessi voluto dall’art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 419 del 1999, è destinato a rimanere meramente nominale. Quanto, infine, al riferimento al nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 dicembre 2002 ed all’art. 10, comma 2, lett. g, operato dall’Avv. Recca e dai suoi consorti con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, si osserva che le disposizioni contenute nel nuovo statuto, poi approvato con il decreto del 3 dicembre 2002, sono state oggetto di esame da parte del TAR del Lazio con la sentenza n. 9851 del 2002, sicché ogni contestazione non può che essere rivolta avverso tale sentenza. 10. Deve, adesso, passarsi all’esame delle doglianze spiegate dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite con il ricorso n. 6160/2002 R.G.. Con la prima di esse gli interessati deducono che erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con riferimento all’impugnazione della delibera commissariale n. 89 del 2001, con ciò facendo erronea applicazione dell’art. 1 della legge n. 205 del 2000. Poiché infatti tale disposizione di legge prevede che i provvedimenti successivi al ricorso, ad esso inerenti siano impugnati con motivi aggiunti, non sarebbe fondata la censura di un difetto di legitimatio ad causam per straripamento della procura, avendo i ricorrenti conferito mandato ai propri difensori anche per proporre motivi aggiunti. La doglianza è infondata. Va, in proposito ricordato che nel caso in esame, tutte le procure speciali allegate al ricorso introduttivo del giudizio si riferiscono espressamente, ed esclusivamente “all’impugnativa avverso lo Statuto SIAE pubblicato sulla G.U. della Repubblica il 19 luglio 31 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica 2001, in ogni sua fase e grado, compresa la fase esecutiva, di opposizione ed eventuale riassunzione”. E’ “a tal fine” – ai fini cioè dell’impugnazione dello Statuto della SIAE che, attraverso tali procure viene concessa al nominato procuratore “ogni più ampia ed opportuna facoltà”, compresa, tra le altre, quella di “firmare e depositare motivi aggiunti”. Le possibilità di proporre motivi aggiunti è stata, così prevista dalle procure in funzione dell’impugnazione dello Statuto della SIAE sicché attraverso di essa si è, pertanto inteso effettivamente conferire al procuratore – conformemente alla tradizionale configurazione dell’istituto dei motivi aggiunti di creazione giurisprudenziale – la possibilità di introdurre nuovi profili di illegittimità dell’unico atto per la cui impugnazione è stato conferito mandato, e cioè lo Statuto della SIAE. Né ad un contrario avviso può condurre la considerazione della legge n. 205 del 2000. L’art. 1 della legge n. 205 del 2000 che, nel modificare l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, ha disposto che “tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”, obbedisce allo scopo di concentrare in un unico processo l’impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato ma con essi connessi, (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2002 n. 1974) e riguardanti le stesse parti. La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice un ordine all’ampiezza ed all’estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso. 32 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell’atto connesso, ai fini dell’impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad litem. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell’introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull’ampiezza dei poteri di quest’ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce. Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all’art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall’art. 1 dalla legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei “motivi aggiunti” non esclude la legittimità dell’impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l’escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente. 11. Si deve, peraltro, rilevare che, a prescindere da quanto sopra esposto, ed anche a voler, considerare rilevante la disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 205 del 2000, nel caso di specie non sembravano comunque ricorrere i presupposti per la impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento del Commissario Straordinario n. 8 del 2001. L’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 consente la proposizione di motivi aggiunti in relazione a “tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso fra le stesse parti”. La norma richiede, pertanto profili di connessione significativa fra i provvedimenti, ed in 33 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica sostanza l’inerenza dei medesimi alla stessa vicenda procedimentale, nonché l’identità soggettiva tra le parti. Ora, con la delibera n. 89 del 2001 il Commissario straordinario, da una parte ha provveduto ad ammettere alcuni dei soggetti che avevano proposto il ricorso collettivo alla SIAE in qualità di associati straordinari, e dall’altra ha previsto che ad essi “saranno direttamente attribuiti, dopo, il loro effettivo incasso, i compensi ex art. 73 della legge 22 aprile 1941 n. 635, con le modalità e nella misura ex art. 23 del R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 e D.P.C.M. 1° settembre 1975, fermo restando che i compensi spettanti ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l. 5 febbraio 1992 n. 93 saranno ripartiti sulla base del rapporto percentuale tra il numero dei supporti fonografici prodotti e messi in commercio dai singoli produttori ed il numero complessivo di tutti i supporti registrati e messi in commercio nel territorio italiano durante il medesimo anno solare”. Il provvedimento Commissariale riguarda pertanto, nella sua parte fondamentale e più significativa, una questione di riparto dei compensi, e cioè una vicenda procedimentale diversa da quella riguardante l’impugnazione di alcune norme statutarie, mentre un rapporto di commissione con il ricorso originariamente proposto poteva, semmai, essere riscontrato limitatamente alla parte con cui veniva disposta l’ammissione alla SIAE dei soggetti presi in considerazione quali associati straordinari. Considerato nel suo contenuto oggettivo, il provvedimento n. 89 del 2001 del Commissario Straordinario della SIAE non può essere ritenuto dotato di quella coerenza alla medesima vicenda procedimentale e di quel grado di stretta connessione che, anche con riferimento alla disciplina della legge n. 205 del 2000 legittimerebbe l’impugnazione con motivi aggiunti; mentre, per quanto riguarda il profilo soggettivo, non può essere trascurato il fatto che il provvedimento commissariale, riferito sostanzialmente ad un diverso procedimento, concerneva soltanto nove soggetti fra tutti gli altri ricorrenti dal ricorso collettivo, molti dei quali non avrebbero avuto interesse a contestarlo. 34 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica Se ne deduce che, anche voler ritenere che, in virtù della procura conferita e del riferimento in essa contenuta alla possibilità di proporre motivi aggiunti, fosse possibile impugnare atti diversi da quello originariamente gravato da ricorso, non per questo le procure esistenti potevano abilitare all’impugnazione di un atto come quello n. 89 del 2001 del Commissario Straordinario, giacché il medesimo appariva privo dei requisiti indicati dall’art. 1 della legge n. 205 del 2000 per l’impugnazione con motivi aggiunti. Sotto questo profilo esattamente il giudice di primo grado ha sostanzialmente rilevato che le procure ad litem presenti in atti si riferivano soltanto allo Statuto ed agli atti “immediatamente connessi”, e che quindi non potevano riguardare un provvedimento, come quello del Commissario Straordinario privo di tale immediata connessione. Gli argomenti sopra esposte evidenziano, in fine, l’irrilevanza della osservazione da ultimo formulato dagli interessati, alla stregua della quale con il ricorso originario sarebbe stato richiesto l’annullamento, oltre che dello Statuto anche “di ogni altro atto connesso, coordinato, anteriore e/o successivo”. A tacer d’altro si tratta, infatti, di una mera formula di stile, inidonea a fondare alcuna concreta conseguenza circa la procura rilasciata e la ammissibilità dell’impugnazione dell’atto del Commissario Straordinario. 12. Con il secondo motivo di impugnazione l’Avv. Recca ed i suoi consorti deducono l’erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il settimo motivo del ricorso di primo grado, con cui era stata dedotta l’illegittimità della previsione di un obbligo di contribuzione a carico di editori produttori e concessionari, nei riguardi del Fondo di Solidarietà senza godimento corrispettivo di alcuna prestazione. Ad avviso degli appellanti, erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la capacità della norma di recare un pregiudizio attuale a carico degli editori, concessionari e 35 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica produttori, essendo la disciplina del fondo rinviata ad un futuro regolamento. A fronte del futuro regolamento, vi sarebbe, infatti l’attualità della percezione della contribuzione del 2% da parte della SIAE. In proposito, il Collegio osserva che la sentenza di primo grado non si è limitata ad attribuire carattere eventuale e futuro alla doglianza prospettata dagli interessati, ed al pregiudizio provocato dalla norma statutaria, ma ha altresì ritenuto “ragionevole in sé”, e quindi legittima, la previsione di una ritenuta contributiva per l’alimentazione del fondo, “essendo metodo comune in tutti i contesti analoghi”, ed ha affermato che non è conducente il richiamo alla disposizione di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 419 del 1999. Tale essendo il tenore, sul punto, della pronuncia impugnata, la doglianza prospettata deve essere respinta, apparendo sostanzialmente corrette le statuizioni adottate dal primo giudice. Ed infatti, non può essere considerata illegittima la previsione di una contribuzione solidaristica, a carico degli editori, concessionari e produttori, in relazione alla loro appartenenza alla SIAE, ed ai vantaggi comunque a tale appartenenza collegati, ed affidata alla norma statutaria, sulla base della norma avente valore di legge contenuta nel decreto legislativo n. 419 del 1994 (art. 7, comma 4), che, demandando allo statuto l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, demanda al medesimo anche la fissazione di eventuali misure di solidarietà. La stessa ricostruzione storica operata dagli odierni appellanti conferma l’esattezza di tale assunto, dal momento che essa fa riferimento espresso alla pronuncia della Sezione n. 97 del 1992, che, nel condividere l’adozione di iniziative a carattere solidaristico da parte dell’ente, intervenendo in sede di ottemperanza ad un precedente giudicato, ha ritenuto, con una correzione statutaria direttamente apportata in sede di 36 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica ottemperanza, di determinare nella misura del 4% l’aliquota minima di contribuzione al Fondo di solidarietà, (in misura identica sia per gli autori che per gli editori), precisando che a tale esito si perveniva “onde evitare che il fine della solidarietà venga frustrato per effetto dell’incertezza sia sull’ammontare dei fondi, sia sulla loro destinazione”, che occorreva evitare che l’aliquota minima veniva determinata “in misura irrisoria” che occorreva “poi eliminare le altre possibili destinazioni estranee alla solidarietà medesima” (Cons. Stato Sez. VI, 19 gennaio 1995 n. 418 cit.). Il riferimento alla pronuncia della Sezione n. 41 del 1995 e alla disciplina a seguito di essa introdotta nell’art. 13 del D.P.R. n. 223 del 1995, di approvazione del nuovo statuto della SIAE, sembra anzi evidenziare come con riferimento agli editori ed agli altri soggetti interessati che oggi censurano l’art. 20 del decreto del 4 giugno 2001, deducendo l’esistenza di una contribuzione senza controprestazione, la nuova disciplina statutaria riservi, in realtà un più favorevole trattamento, riducendo al 2% l’aliquota della contribuzione. Quanto poi, all’art. 1 del d. lgs. n. 419 del 1999 esattamente il primo giudice ha rilevato che esso obbedisce allo scopo di escludere dal riordino disposto con il medesimo decreto legislativo gli enti previdenziali, ma niente dice in ordine alla legittimità della misura di cui all’art. 20 dello Statuto dell’Ente. In tale contesto, appare, pertanto evidente che il Tribunale si è, in realtà, pronunciato sulla legittimità della clausola statutaria impugnata. Il riferimento alla natura “eventuale e futura” della “asserzione” di illegittimità operata dagli odierni appellanti sembra pertanto, per un verso legata al convincimento (contestato dagli appellanti) di una non immediata operatività dell’obbligo di contribuzione, nell’assenza delle norme regolamentari di modalità di funzione delle prestazioni, e per l’altro evidenziare come la 37 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica futura emanazione del regolamento, determinando nel concreto ed in modo palese tutte le modalità di fruizione delle prestazioni del Fondo di solidarietà, consentirà di porre con assoluta chiarezza le questioni connesse alla natura di tale fondo, e di esercitare, di conseguenza, l’eventuale ulteriore sindacato di legittimità. In tal modo, intesa, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare, nel contesto della statuizione, non irragionevole; la circostanza, infine, affermata dagli appellanti che gli editori, i produttori ed i concessionari versino già al fondo il 2% dei propri incassi in assenza della fissazione, con regolamento, delle modalità di previsione delle prestazioni del fondo, può legittimare una richiesta volta a conoscere le modalità di utilizzazione di tali contribuzioni in assenza del regolamento, ed anche, eventualmente una istanza di rimborso delle contribuzioni nell’assenza della disciplina regolamentare e fino alla sua emanazione, ma non è idonea ad evidenziare una erroneità od omissione di pronuncia del giudice di primo grado , in realtà, nei sensi sopra precisati, non sussistente. 13. Con l’ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto dell’ottavo motivo del ricorso di primo grado. Il TAR avrebbe ritenuto esistente “la potestà tutoria ministeriale sui bilanci e sui rendiconti”, sebbene l’art. 19, comma 3 dello Statuto abbia previsto la mera comunicazione del bilancio preventivo; ad avviso degli appellanti il controllo ministeriale sul conto consuntivo potrebbe servire soltanto per una comunicazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, mentre sarebbe rilevante per gli aderenti alla SIAE ottenere un controllo ministeriale preventivo delle spese. La censura non può trovare accoglimento, in quanto il Tribunale, con statuizione non censurata né dal Ministro né dalla SIAE, e che quindi per questa parte non appare modificabile, ha già ritenuto, che “a differenza di ciò che opinano i ricorrenti, la 38 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica comunicazione del bilancio preventivo dell’ente al Ministero vigilante di per sé non implica alcuna menomazione dei relativi poteri di quest’ultimo, l’art. 13 comma 1, lett. c) del d. lgs. 419/1999 (la cui applicazione non è esclusa dal precedente art. 7, comma 4, II par.), appunto stabilendo espressamente la potestà tutoria ministeriale sui bilanci e rendiconti dell’ente intimato”. In tal modo il Tribunale ha, con motivazione non censurata né dalla SIAE né dal Ministero e quindi non modificabile, ritenuto che la comunicazione del bilancio preventivo all’Amministrazione vigilante, prevista dallo Statuto, non implichi “alcuna menomazione dei relativi poteri” di essa, e che quindi non escluda la potestà tutoria ministeriale, (e cioè l’approvazione) anche nei confronti del predetto bilancio preventivo. Si tratta di una lettura dei rapporti fra decreto delegato e norma statutaria chiaramente espressa dal Tribunale e non censurata dalla SIAE e dal Ministero che sembra realizzare per via interpretativa l’esito al quale gli odierni appellanti intenderebbero pervenire con il motivo di impugnazione. 14. In conclusione, il ricorso n. 6028/2002 R.G., proposto dalla SIAE, il ricorso n. 6033/2002 R.G., proposto dal Ministero, ed il ricorso n. 6160/2002, proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti, devono essere respinti. Deve, di conseguenza, essere confermata, nei sensi sopra esposti, l’impugnata sentenza di primo grado. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, così provvede: 39 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica - dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in epigrafe; - respinge i ricorsi n. 6028/2002 R.G., n. 6033/2002 R.G., n. 6160/2002 R.G., indicati in epigrafe; - conferma per l’effetto l’impugnata sentenza di primo grado; - compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giorgio GIOVANNINI Presidente Alessandro PAJNO Consigliere Est. Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere Pietro FALCONE Consigliere Giuseppe ROMEO Consigliere 40