Disciplina e tutela giuridica dei
programmi per
elaboratore - SIAE
Avv. Ramona Zilli
Udine, 13 maggio 2014
DEFINIZIONE DI SOFTWARE
Prima definizione di software fornita dall’organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale OMPI nel 1984.
“espressione di un insieme organizzato e strutturato di
istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace,
direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere
una funzione o un compito o far ottenere un risultato
particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica
dell’informazione.”
Sulla base di questa definizione deriva che
i software sono beni giuridici immateriali appartenenti alla
categoria delle creazioni intellettuali
in quanto tali, sottesa vi è l’esigenza di promuovere lo sviluppo
culturale e tecnologico riconoscendo ed incentivando l’attività
creativa dell’autore/inventore attraverso la concessione del
diritto di privativa e inoltre evitare posizioni di monopolio e
quindi sfruttamenti esclusivi.
Il software è quindi una creazione intellettuale la cui tutela
viene ricondotta attraverso
• il brevetto che protegge il software quale invenzione
industriale e permette lo sfruttamento del contenuto
e
• il diritto d’autore o copyright che tutela l’opera dell’ingegno
creativo protegge la forma espressiva/creativa a prescindere
dal contenuto
Il primo intervento legislativo in materia di software in Italia DPR
338 del 1979 non considerava invenzioni brevettabili i software
in quanto tali, ma solamente nel caso fossero una componente
di un’invenzione industriale brevettata.
Nel frattempo in ambito comunitario emergeva la necessità di
porsi nuovi obiettivi e cioè adattare la legislazione sul diritto
d’autore alla continua evoluzione della tecnologia.
• Armonizzare le legislazioni degli stati europei
• Assicurare agli autori delle opere condizioni di tutela
vantaggiose
• Ridurre gli effetti monopolistici
• Reprimere più efficacemente la pirateria
Si è rappresentata quindi la necessità di tutelare sia i produttori
che gli utilizzatori dei software
Frutto di ciò è stata la direttiva CEE 250 del ‘91 sui programmi
per elaboratore espressi in qualsiasi forma
Secondo la quale
• I programmi per elaboratore sono qualificati come opere
letterarie e tutelati in base al diritto d’autore purché originali.
• I diritti spettano a chi ha creato il programma.
• I diritti esclusivi comprendono la riproduzione, l’adattamento
e la distribuzione.
• Costituisce violazioni di diritti esclusivi il possesso e il
commercio di copie illecite.
Legge sul diritto d’autore
Il legislatore nazionale ha recepito direttiva aggiornando la legge
sul diritto d’autore - l. 633/41
La tutela del programma per elaboratore mediante il diritto
d’autore protegge la forma espressiva purché originali e/o
creativi unitamente al materiale preparatorio per la
progettazione.
Il diritto d’autore sul software prevede pertanto
• una componente morale che rimane attribuita all’autore
e
• una patrimoniale di utilizzazione economica, che perdura
tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte e
può essere oggetto di cessione
Entrambe hanno origine al momento della creazione del
programma senza la necessità di particolari formalità.
Cos’è la SIAE?
SIAE: Società Italiana degli Autori ed Editori
è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla
protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti
d’autore tra il pubblico e i detentori dei diritti.
Funzioni:
• concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento
economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi
diritto;
• percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni;
• ripartire i proventi tra gli aventi diritto;
• compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in
particolare è la tenuta dei pubblici registri inerenti alle
formalità connesse ai diritti d’autore;
• assumere, per conto dello Stato, di enti pubblici o privati,
servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
La SIAE esercita nel campo delle opere di protezione
dell’ingegno una pubblica funzione di generale tutela
nell’interesse della collettività, cioè di tutti gli autori - iscritti e
non - e di tutti gli utilizzatori.
Gli autori non sono obbligati a iscriversi potendo avvalersi
autonomamente della protezione offerta dalla legge sul diritto
d’autore
tuttavia
hanno facoltà di farsi rappresentare dalla SIAE nella tutela dei
propri diritti.
Software e Siae
Diritto di inedito
Le opere non pubblicate sono maggiormente esposte al plagio.
La SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite, di
cui può fruire anche chi non sia associato alla Società ed i
cittadini stranieri.
I depositi si effettuano presso la Direzione Generale della SIAE Sezione OLAF, che cura la tenuta di un apposito Registro
pubblico.
Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative)
La Sezione OLAF amministra i diritti relativi alle opere letterarie (incluse le
loro traduzioni) ed alle opere delle arti visive (pittura, scultura, grafica,
fotografia, computer art).
Esercita una forma di vigilanza in via sperimentale sui contratti per opere
multimediali. La tutela, in questo caso, consiste nell'incasso,
contestualmente al rilascio dei bollini da applicare sui supporti (CD-ROM,
ecc.), dei compensi dovuti dall'editore all'autore dell'opera multimediale e
nella loro liquidazione all'autore.
La Sezione OLAF cura inoltre la tenuta del Registro pubblico speciale per i
programmi per elaboratore (istituito con il Decreto Legislativo
29/12/1992, n. 518) e assicura il servizio di deposito delle opere
inedite (romanzi, racconti, poesie, copioni, trame, sceneggiature o
soggetti cinematografici, opere audiovisive, format, software, banche dati
ecc.), a cui si può rivolgere anche chi non aderisca alla SIAE.
Diritto d’inedito, perché?
Chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa,
che è quella del suo deposito alla SIAE.
La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse
in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di
repertorio assegnato al deposito.
E’ un contratto atipico che obbliga la SIAE a conservare per 5 anni
rinnovabili per un altro quinquennio la copia di un programma non
ancora reso pubblico, ricevendo un corrispettivo in denaro dal
depositante.
Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l’opera o non
rinnova il deposito, la SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione
dell’opera stessa.
Il diritto d’inedito di fatto ha un valore dichiarativo, in quanto
forma prova documentale dell’esistenza di un software
conferendone data certa.
In via subordinata tutela anche la paternità dello stesso.
Il diritto d’inedito è coperto dalla riservatezza non potendo
essere comunicato a terzi alcun dato.
Il Registro Pubblico del Software
Chi voglia acquisire i diritti relativi all’opera dell’ingegno deve
registrare il software nel Registro per i programmi per
elaboratore.
Il Registro certifica:
• l’esistenza del programma;
• della sua pubblicazione;
• eventuali passaggi di proprietà;
• indica con certezza gli autori del software sino a prova
contraria.
Obbligatorietà della registrazione?
La registrazione non è obbligatoria e dipende esclusivamente dalla
volontà del richiedente
Il Registro non contiene un’anagrafe completa dei programmi ben
potendo esistere opere, protette da diritto d’autore, ma non registrate.
La SIAE è obbligata a permettere la libera consultazione del registro e a
rilasciare estratti e copie autentiche degli atti, delle dichiarazioni e
delle descrizioni.
Resta riservato il deposito dell’esemplare del programma.
Come registrare un programma
1. la richiesta/dichiarazione di registrazione di programma, deve
essere compilata sull'apposito modulo mod. 349;
2. dovrà essere fatta pervenire alla SIAE compilata e firmata in
originale;
3. sul modulo 349 sarà apposto, a cura degli Uffici SIAE, un bollo
virtuale di € 16,00 a carico del depositante;
4. deve essere presentato alla SIAE un esemplare del programma
riprodotto su CD ROM ed inviato dentro una custodia rigida;
5. il CD-ROM deve essere munito di etichetta adesiva, applicata
direttamente sul disco, recante il titolo del programma e la firma
del/dei richiedenti la registrazione o, direttamente sul disco, la
firma del/dei richiedente/i con pennarello indelebile;
6. versamento dei diritti di registrazione;
7. il pagamento dei diritti fissi spettanti a SIAE.
Tariffe per la registrazione
Per la registrazione del software e per le altre operazioni
connesse sono dovuti i seguenti diritti fissi:
• per ciascun programma da registrare € 126,62 (comprensivo di
bollo virtuale di € 16,00 e marca da bollo di € 2,00)
• per ciascun atto da registrare € 117,66 (comprensivo di bollo
virtuale di € 16,00 e marca da bollo di € 2,00)
• per ciascuna visura di registrazione € 18,99 (comprensivo di
bollo virtuale di € 16,00)
• per ciascuna visura di documenti o atti € 27,97 (comprensivo
di bollo virtuale di € 16,00)
• per ciascuna copia certificata di registrazioni o di documenti o
atti € 0,60 a pagina oltre ai rispettivi diritti di visura.
Soggetti legittimati a richiedere la registrazione sono:
- L’autore del programma o il primo titolare dei diritti di
utilizzazione economica che ha pubblicato il programma.
- Il software proveniente da uno stato dell’unione europea può
essere registrato anche dal titolare dei diritti di utilizzazione
economica legittimato ad esercitarli in Italia.
- E’ consentito il deposito di programmi frutto di elaborazione,
traduzione, adattamento anche se originariamente il
programma non è stato registrato.
Attestazione di avvenuta
registrazione
La SIAE una volta inserita la registrazione - se la regolarità e
la completezza della documentazione presentata
consentono la registrazione - indica i dati dichiarati e li
conserva nei suoi archivi apponendo un numero
progressivo, la data, gli esemplari dei programmi e
fornendo al richiedente attestazione di registrazione, e
questo conforta l’esistenza del diritto di privativa nel
soggetto che lo abbia registrato.
Bollino Siae
La SIAE è tenuta ad apporre sui supporti dei programmi un
contrassegno.
181-bis.LDA - […] la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o
immagini in movimento, […] destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo
a fine di lucro. […]
La mancanza del contrassegno SIAE è prevista come elemento
essenziale del reato.
Cos’è il contrassegno (bollino)
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di
garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore,
che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata e
permette di individuare chi lo produce o chi lo commercializza.
Il contrassegno: com’è fatto
Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le
tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del
contrassegno.
Il bollino presenta oggi queste caratteristiche:
• è irriproducibile e una volta applicato, non può essere
rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;
• è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile e
contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;
• il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro
termoreagente;
• contiene di norma molteplici informazioni che consentono
di conoscere:
a) il titolo dell’opera;
b) il nome del produttore;
c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video,
ecc.);
d) il tipo di commercializzazione consentita;
e) la numerazione generale progressiva;
f) la numerazione progressiva relativa a quell’opera.
• Il contrassegno della SIAE è normalmente applicato sulla
confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non
poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.
Il contrassegno: costi
L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di € 0,0310
tale importo è ridotto a € 0,0181 per i bollini da apporre su
supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a
pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo
normalmente praticato secondo quanto determinato con il
D.P.C.M.
21
dicembre
2001.
L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e
protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai
sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 663/1972.
Il contrassegno: sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la
distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n.
633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE,
privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €
2.582,00 a € 15.493,00 (art.171 ter, lett. d, legge n. 633/1941).
La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi
fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE (art.171 bis, comma 1, legge n.
633/1941) e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di
una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64
quinquies e 64 sexies della stessa legge, ovvero esegue l’estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende
o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta
milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di
reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità
(art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).
Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed
eludere misure di protezione tecnologiche, con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale
(art. 174 ter legge 633/41).
Il contrassegno: eccezioni
In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n.
633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi
relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del
contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione
identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio
2009, n. 31.
quando
si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali
programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in
movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o
audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per
elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.
La dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno:
• può essere inviata o consegnata alla SIAE dal titolare dei diritti o da
un suo delegato e deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione in
commercio o dell’importazione dei supporti (l’invio deve perciò
essere effettuato con una modalità idonea a far constatare la data di
ricevimento da parte della SIAE)
• autocertifica l’autenticità dei supporti, la loro conformità alla
casistica elencata al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n.
633/1941 ed attesta l’assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla
legge sul diritto d’autore ed i diritti connessi nel caso che i
programmi contengano opere tutelate o loro brani o parti
• deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati
anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se
disponibile), nonché l’indicazione del soggetto e luogo presso i quali
il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun
prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di
commercializzazione.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis
della legge n. 633/1941 per la loro particolare funzione o le loro
caratteristiche, e quindi non soggette né all’obbligo di
vidimazione né alla presentazione della dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno, le categorie di
supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere
operativo tassativamente elencate nell’art. 5.3 del DPCM 23
febbraio 2009, n.31:
• accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita
di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di
accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
• distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare
dei diritti;
• distribuiti
mediante
scaricamento
diretto
(download) e conseguente installazione sul personal
computer dell’utente attraverso server o siti Internet
se detti programmi non vengano registrati a scopo di
profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale
dell’utente, salva la copia privata (back-up);
• distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per
gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure
destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione
di conflitti software ed hardware se derivanti da software
già installato;
• destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali,
sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in
apparati audio/video e destinati al funzionamento degli
stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
• inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di
trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto
merci o in apparati destinati al controllo oppure alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
• inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di
apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i
medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
• destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le
persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di
servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un
elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.
Sentenza Schwibbert
Corte di Giustizia delle Comunità Europee 8 novembre 2007
Sono inapplicabili le norme
l'obbligatorietà del "bollino" SIAE.
Conforme la Corte di Cassazione:
• Sentenza n. 13853/2008
• Sentenza n. 13816/2008
• Sentenza n. 13810/2008
penali
che
prevedono
I motivi della decisione
La direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 prevede che ogni
Stato membro che intenda adottare una normativa tecnica
debba procedere alla notificazione del progetto legislativo alla
Commissione delle Comunità europee - diversamente non è
opponibile al privato.
Il principio della direttiva è quello di Consentire alla
Commissione Europea di verificare la compatibilità col principio
comunitario di libera circolazione delle merci.
Le norme nazionali in tema di contrassegni SIAE hanno la natura
di "regole tecniche“ (requisito di un prodotto la cui osservanza è
obbligatoria per la sua commercializzazione).
Sentenze della Corte di Cassazione
Con le sentenze indicate prima la Corte di Cassazione accoglie
i principi dichiarati dai Giudici Comunitari e pertanto le
disposizioni nazionali che hanno stabilito, l'obbligo di apporre
sui supporti il contrassegno SIAE, costituiscono una regola
tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è
inopponibile al privato.
Non è più reato apporre i contrassegni SIAE
=
IL FATTO NON SUSSISTE
se la fattispecie contestata (art. 171-ter, comma 1, lett. d)
contempla, come elemento costitutivo tipico, la mancanza
del contrassegno SIAE.
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