TIMBRO AZIENDA Progetto Realizzato con il Finanziamento del Mipaaf Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it Indice 1. Introduzione al manuale 1.1 Definizioni 1.2 Documenti di riferimento 1.2.1 Principali norme di riferimento 1.2.2 Altri documenti di riferimento 2. Registrazione dell’azienda 3. Gestione delle non conformità 4. Registrazioni Capitolo I: Procedura di rintracciabilità nella produzione di latte 1. Gestione degli animali 2. Approvvigionamento 3. Stoccaggio dei prodotti critici ai fini della rintracciabilità 4. Alimentazione degli animali 4.1 Acquisto di alimenti per gli animali 4.2 Autoproduzione di alimenti zootecnici 4.3 Gestione ed utilizzo di alimenti per animali 5. Farmaci veterinari e mangimi medicati 6. Additivi nell’alimentazione degli animali 6.1 Utilizzo di mangimi additivati 6.2 Utilizzo di additivi e premiscele 7. Biocidi (disinfettanti, disinfestanti e detergenti) 8. Fitosanitari 9. Mungitura e conservazione del latte 10. Ritiro e richiamo Capitolo II: Procedura per le corrette prassi igieniche 1. Organizzazione dell’azienda 2. Alimenti per gli animali 2.1 Acquisto di alimenti per gli animali 2.2 Produzione di alimenti zootecnici 2.3 Stoccaggio, gestione ed utilizzo di alimenti zootecnici 3. Gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti 3.1 Sostanze pericolose 3.1.1 Biocidi 3.1.2 Fitosanitari 3.1.3 Farmaci e mangimi medicati 3.1.4 Additivi nell’alimentazione degli animali 3.2 Rifiuti 4. Animali 4.1 Zoonosi e patologie trasmissibili all’uomo tramite gli alimenti 5. Attrezzature 5.1 Mungitura 5.2 Pulizia e manutenzione degli impianti 6. Refrigerazione del latte 7. Acqua FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 2 di 29 Capitolo III: Requisiti aggiuntivi per la condizionalità relativi alla protezione degli animali e alle Norme di Polizia Sanitaria 1. Principali Norme di Polizia Sanitaria 2. Benessere e protezione degli animali FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 3 di 29 1. Introduzione al manuale Il Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità è uno strumento operativo che ha lo scopo di garantire che i requisiti relativi alla rintracciabilità, agli aspetti igienico sanitari degli alimenti e dei mangimi siano correttamente applicati. Il manuale si applica alle aziende produttrici di latte alimentare destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, alla trasformazione industriale previo trattamento termico o alla trasformazione in prodotti, tutelati e non, a stagionatura superiore ai 60 giorni. Il manuale si inserisce in un contesto di filiera e, pur essendo gli elementi in esso contenuti validi per tutte le tipologie di allevamento, si applica alle sole attività dell’allevamento che riguardano la produzione di latte bovino. Nel manuale sono trattati alcuni argomenti che, pur non essendo direttamente connessi alla rintracciabilità o igiene degli alimenti e dei mangimi, sono necessari per soddisfare tutti i criteri di condizionalità (previsti dal Regolamento (CE) 1782/2003 e dal Decreto Ministriale del 21 dicembre 2006) ai fini del ricevimento, da parte degli allevatori, del sostegno diretto al reddito previsto dalla PAC. La Cooperativa definisce le finalità e gli obiettivi per la qualità del latte in relazione a: contenuto di cellule somatiche; carica batterica totale; percentuale di grasso; percentuale di proteine; percentuale di lattosio; indice crioscopico; residuo secco magro; assenza di sostanze inibenti; contenuto di aflatossine; presenza di altri contaminanti. La Cooperativa attua, in accordo con altri soggetti della filiera, un sistema di monitoraggio per valutare la presenza di sostanze indesiderabili (contaminazioni derivanti dall’aria, dal suolo, dall’acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi) nel latte. Il campionamento è effettuato con una periodicità che viene fissata nel piano di autocontrollo della Cooperativa e prevede, quanto meno, la ricerca di tutte le sostanze che presentano un limite normativo. La campionatura è rappresentativa di tutto il latte raccolto. I risultati delle indagini sono oggetto di una valutazione periodica che ha lo scopo di valutare il rischio associato a ciascun contaminante e, di conseguenza, di adattare il piano dei controlli e di attuare eventuali azioni preventive e correttive. I risultati dei controlli e le relative valutazioni periodiche sono disponibili presso la sede della Cooperativa. Qualora si verificasse la presenza di residui in quantità superiore ai limiti fissati dalla normativa, la Cooperativa avvierà un’azione correttiva gestendo la relativa non conformità. La mancata apertura di non conformità e relativa azione correttiva da parte della Cooperativa indica la conformità del latte ai requisiti normativi. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 4 di 29 1.1 Definizioni Mangime (o “alimento per animali”): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. Biocidi: i principi attivi ed i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici (quali ad esempio disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento, disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria, fumiganti, prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi per uso domestico e civile, repellenti etc.). Rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non destinabili al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti. Produzione primaria di mangimi: miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati. Additivi per mangimi: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui: influenzare favorevolmente le caratteristiche dei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale, soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale, influenzare favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico. 1.2 Documenti di riferimento 1.2.1 Principali norme di riferimento Decreto MiPAF del 21 Dicembre 2006 “Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 (Decreto n. 12541)”. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Decreto MiPAF del 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte”. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 5 di 29 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Regolamenti (CE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Direttiva 91/629/CEE del Consiglio e successive modifiche (Direttiva 97/2/CE; Decreto 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 1.2.2 Altri documenti di riferimento Manuale di corretta prassi igienica; Manuale per la protezione degli animali; Piano di autocontrollo dell’azienda zootecnica e della Cooperativa; Procedure specifiche dell'azienda zootecnica. 2. Registrazione dell’azienda Il latte crudo deve provenire da aziende autorizzate o registrate e controllate. I locali e le attrezzature utilizzati debbono essere costruiti, mantenuti e governati in modo da garantire buone condizioni di igiene, di pulizia e di salute degli animali e soddisfacenti condizioni d'igiene per quanto riguarda la mungitura, la manipolazione, la refrigerazione ed il magazzinaggio del latte. Tutte le aziende già operanti che producono latte, destinato al trattamento termico o alla trasformazione in prodotti a base di latte, devono essere state registrate previo accertamento da parte del servizio veterinario della ASL competente, del possesso dei requisiti di cui all'all. A, cap. II e cap. III del D.P.R. n. 54/1997. Le aziende già autorizzate alla produzione di latte alimentare ai sensi del D.M. 184/91 o del D.M. 185/91 risultano automaticamente registrate senza ulteriori obblighi. Qualora l’azienda non sia autorizzata o registrata, o in seguito a variazione, il titolare dell’impresa deve inviare al Comune in cui ha sede tale attività la notifica dell’esistenza, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione. A tal fine l’allevatore può servirsi del Modulo “Registrazione dell’azienda produttrice di latte”. Anche i mangimi utilizzati in azienda devono provenire da stabilimenti riconosciuti/registrati, quindi l’allevatore che effettua la produzione primaria e/o la FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 6 di 29 commercializzazione di mangimi deve provvedere alla registrazione della propria attività. A tal fine l’allevatore può utilizzare il Modulo “Registrazione dell’azienda produttrice di mangimi”. 3. Gestione delle non conformità L’evidenza di situazioni che si discostano da quanto pianificato e descritto nel piano di autocontrollo, nel presente manuale e nei documenti richiamati deve essere considerata come una “NON CONFORMITA’” e come tale deve essere registrata nel Modulo “Gestione delle non conformità”. L’evidenza di una non conformità richiede l’identificazione del prodotto/situazione non conforme e la descrizione delle attività svolte dal produttore per la gestione del prodotto non conforme o per la risoluzione della situazione non conforme. Se ritenuto necessario possono essere descritte le attività svolte per evitare il ripetersi della non conformità. Le attività svolte devono essere documentate sul Modulo “Gestione delle non conformità”. Le NON CONFORMITA’ la cui apertura e gestione competono al produttore sono quelle che emergono a seguito di eventi accidentali, a seguito di controlli effettuati in autonomia dall’allevatore stesso, a seguito di segnalazioni dall’Autorità Competente o di altri o a seguito di controlli effettuati dal produttore stesso sui suoi fornitori. Non devono essere documentate dall’allevatore le non conformità gestite dalla Cooperativa a seguito di controlli analitici effettuati sul latte o a seguito di verifiche ispettive effettuate dai tecnici. Sono non conformità che debbono essere gestite dal produttore le seguenti: segnalazioni – non provenienti dalla Cooperativa - della presenza di residui di sostanze indesiderabili (aflatossine, pesticidi, metalli pesanti etc.) nel latte o negli alimenti per gli animali; carenze nella formazione del personale; la presenza di alimenti autoprodotti marci, ammuffiti o comunque alterati; l’assenza del cartellino in alimenti acquistati; il mancato rilascio del campione da parte del fornitore di alimenti; alterazioni negli alimenti acquistati; esiti analitici non conformi negli alimenti autoprodotti o acquistati; la contaminazione accidentale del latte (o il contatto accidentale con gli animali) da parte di biocidi, detergenti, fitosanitari, rifiuti potenzialmente pericolosi; le rotture di impianto di mungitura o unità frigorifere che necessitano di manutenzione straordinaria; la mungitura accidentale di animali sotto trattamento o che non abbiano ancora terminato il periodo di sospensione; il ricevimento di animali non accompagnati da Mod. 4, passaporto e attestazioni sanitarie richieste/previste; la segnalazione, da chiunque provenga, di malattie del bestiame trasmissibili all’uomo; la segnalazione, da chiunque provenga, di analisi che evidenzino una potenziale contaminazione chimica o biologica del latte. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 7 di 29 Il responsabile dell’azienda deve adottare opportune misure correttive qualora sia informato di problemi individuati durante i controlli ufficiali. Il responsabile dell’azienda è tenuto a mettere in atto procedure di ritiro e richiamo nel momento in cui abbia il fondato dubbio o la certezza che un alimento (latte o carne), uscito dalla sua azienda, non risponda ai requisiti di sicurezza. 4. Registrazioni Il responsabile dell’azienda è tenuto a conservare i risultati di analisi che abbiano evidenziato la presenza di zoonosi e di agenti zoonotici che sono oggetto di sorveglianza1 e i risultati relativi alle analisi effettuate sugli animali, sui mangimi o su altri campioni prelevati a scopo diagnostico (ad es. acqua, campioni ambientali, etc.) e che abbiano rilevanza per la salute umana (contaminazione da agenti chimici, fisici e biologici). Di seguito è riportato l’elenco delle registrazioni che devono essere tenute con il rispettivo periodo di conservazione. Attestazioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali Cartellino caratteristiche alimento zootecnico Copia delle ricette dei farmaci DDT farmaci Dichiarazione accompagnatoria dei prodotti biologici controllati Dichiarazione registrazione/riconoscimento az produttrice di mangimi Documenti di acquisto dei prodotti fitosanitari Documenti di trasporto dei biocidi Documenti di trasporto sementi acquistate e relativo cartellino Documento di trasporto alimenti zootecnici Magazzino prodotti fitosanitari Mod. Biocidi Utilizzati saltuariamente Mod. Conservazione e rintracciabilità dei biocidi e dei detergenti Mod. contoterzista Mod. Controllo dei trattamenti Mod. Controllo della temperatura stoccaggio latte Mod. di registrazione dell’azienda produttrice di latte Mod. di registrazione dell’azienda produttrice di mangimi 3 anni 5 anni 5 anni 5 anni 3 anni 5 anni 1 anno 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 2 anni Fino alla chiusura dell’attività Fino alla chiusura La sorveglianza e' effettuata dalla ASL competente per il territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare più appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a livello di produzione primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi. (Art. 4, comma 2 D.Lvo 191/2006). 1 FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 8 di 29 dell’attività Mod. Elenco fornitori Mod. Organigramma aziendale e formazione del personale Mod. Piano di alimentazione Mod. Piano di coltivazione (o soluzione alternativa per la registrazione delle sementi utilizzate) Mod. Pulizia siti di stoccaggio degli alimenti Mod. Gestione delle non conformità Mod. Ritiro degli alimenti/mangimi dal mercato Moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi Planimetria aziendale 5 anni 2 anni 5 anni 5 anni 2 anni Minimo 2 anni 5 anni 1 anno Fino alla chiusura dell’attività Quaderno di campagna 5 anni Registro aziendale 5 anni Registro carico/scarico latte alta qualità 3 anni Registro carico/scarico rifiuti 2 anni Registro di carico e scarico Alimenti zootecnici 2 anni Registro di scarico e scarico dei farmaci 5 anni Registro dei trattamenti 5 anni Registro trattamenti ormonali 5 anni Registro unificato farmaci 5 anni Ricevute consegna latte 3 anni Risultati di analisi relativi al riscontro di zoonosi o di agenti 2 anni zoonotici oggetto di sorveglianza Risultati di analisi sugli animali o sugli alimenti che hanno 2 anni rilevanza per la salute umana (risultati piani di profilassi, sorveglianza zoonosi etc.) Schede tecniche e di sucurezza dei prodotti fitosanitari 1 anno Le registrazioni possono essere su supporto informatico o cartaceo. Per le registrazioni su supporto cartaceo si utilizzano esclusivamente i moduli distribuiti dalla Cooperativa, se non previsto diversamente da disposizioni di legge o disciplinari. Qualora le registrazioni avvengano su supporto informatico mediante appositi programmi di gestione, non è necessario utilizzare i moduli predisposti, purché vengano presi in considerazione tutti gli elementi in essi contenuti. Tutte le registrazioni devono essere rese disponibili, su richiesta, ai tecnici o ispettori incaricati dalla Cooperativa. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 9 di 29 Capitolo I: Procedura di rintracciabilità nella produzione di latte 1. Gestione degli animali Tutti gli animali acquistati, venduti o comunque movimentati da e verso l’azienda zootecnica devono essere accompagnati dai documenti previsti dalle normative vigenti (Modello 4, Certificato Traces, Certificato di Esportazione o Certificato veterinario comune di entrata in funzione della provenienza degli animali). Tutti gli animali presenti in azienda devono essere correttamente identificati attraverso il marchio auricolare, il passaporto, la registrazione nella Banca Dati Nazionale e l'inserimento nei registri aziendali. La morte di un animale deve essere comunicata, entro 24 ore dal decesso, al Servizio Veterinario della ASL di competenza per il relativo sopralluogo. Una volta in possesso dell’Attestazione di Morte rilasciata dal Veterinario Ufficiale, l’operatore deve provvedere allo smaltimento della carcassa presso ditte riconosciute. Entro tre giorni dal decesso in azienda deve essere aggiornato il registro di carico/scarico degli animali. Tutte le movimentazioni temporanee dei capi di un allevamento devono essere documentate. Ad esempio, per l’alpeggio o il pascolo, la movimentazione deve essere preceduta da una formale indicazione alla ASL di partenza e a quella di arrivo, circa l’ubicazione del pascolo o dell’alpeggio, nonché la data di inizio e la data di termine del periodo di pascolo/alpeggio. Lo spostamento tra pascoli o alpeggi diversi nella stessa stagione devono essere registrati. Nel caso in cui, durante la stagione dell’alpeggio, gli animali vengano trasferiti tra pascoli o alpeggi diversi, in Banca Dati Nazionale dovrà esservi traccia di questa movimentazione. 2. Approvvigionamento Sono considerati approvvigionamenti critici ai fini della rintracciabilità oltre agli animali, già trattati al punto precedente, gli approvvigionamenti relativi a: gli alimenti per animali di produzione sia aziendale che extra aziendale; i biocidi (detergenti, disinfettanti, disinfestanti) e i fitosanitari; i farmaci veterinari. Di tutti i prodotti acquistati devono essere conservati i Documenti di trasporto. Devono, inoltre, essere documentate natura, quantità e data di produzione degli alimenti per animali di produzione aziendale (vedi paragrafo 4. Alimentazione degli animali). La gestione e la documentazione della provenienza delle forniture esterne avviene tramite i Documenti di trasporto e il Modulo “Elenco dei fornitori”, nel quale devono essere inseriti i dati relativi alle ditte fornitrici. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 10 di 29 3. Stoccaggio dei prodotti critici ai fini della rintracciabilità Lo stoccaggio dei prodotti critici ai fini della rintracciabilità deve avvenire in luoghi adatti e ben identificati. La gestione dello stoccaggio avviene in maniera controllata per : alimenti per animali di produzione aziendale ed extra aziendale; biocidi (disinfettanti, detergenti, disinfestanti) e fitosanitari che vengono o possono venire in contatto con l’impianto di mungitura, il tank del latte, gli alimenti per gli animali o gli animali stessi; farmaci veterinari. E’ necessario predisporre una planimetria aziendale in cui siano identificabili in modo inequivocabile i siti di stoccaggio degli alimenti per gli animali, dei biocidi, dei fitosanitari e dei farmaci. Tali ubicazioni devono essere identificate con numeri progressivi sulla planimetria eventualmente riportando, se necessario, una legenda sulla planimetria stessa (es: 1 = Fienile; 2 = magazzino; 3 = silo; 4 = piazzale; 5 = armadietto farmaci etc.). Ove possibile l’identificativo corrispondente deve essere riportato sul sito di stoccaggio. Qualora vi sia una lavorazione intermedia e un ulteriore stoccaggio tra lo stoccaggio della materia prima e la somministrazione agli animali, tale attività deve essere riportata a pié di pagina della planimetria (es: il mais in granella viene stoccato nel silo 1; una volta alla settimana la granella viene macinata e stoccata nel silo 2 fino alla fine della partita). 4. Alimentazione degli animali 4.1 Acquisto di alimenti per gli animali I mangimi utilizzati in azienda devono provenire esclusivamente da stabilimenti riconosciuti/registrati. L’allevatore all’atto dell’acquisto deve richiedere una dichiarazione o una copia della registrazione/riconoscimento ai propri fornitori. Il titolare dell’azienda registra nel Modulo “Elenco fornitori” i dati relativi alle ditte fornitrici di alimenti zootecnici e al loro numero di registrazione o di riconoscimento. Le informazioni contenute nell’elenco dei fornitori di alimenti per animali deve essere inviato e/o consegnato al soggetto capofiliera (Cooperativa) al quale devono, inoltre, pervenire periodicamente le eventuali modifiche dello stesso. In caso di acquisto di alimenti sfusi, all’atto di ogni consegna, deve essere richiesto al fornitore un campione rappresentativo della fornitura unitamente al cartellino (ove applicabile). Il campione (e il relativo cartellino) deve essere conservato sigillato in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce e deve essere mantenuto in tali condizioni almeno fino all'esaurimento della fornitura successiva al fine di poter effettuare eventuali controlli analitici qualora si verifichino non conformità imputabili all’alimentazione degli animali. Nel caso di prodotti acquistati in sacchi non è necessaria l’effettuazione del campione. Nella planimetria aziendale deve essere indicato il luogo di conservazione dei FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 11 di 29 campioni. Il titolare dell’azienda o un suo delegato, al momento dell’arrivo dell’alimento zootecnico deve valutare: quantità e corrispondenza tra quanto è stato ordinato e quanto è stato consegnato; presenza e idoneità del cartellino e/o della documentazione accompagnatoria dell’alimento; presenza del campione sigillato alla consegna e rappresentativo della massa (per le forniture di prodotto sfuso). Il titolare dell’azienda o un suo delegato, al momento dell’arrivo dell’alimento zootecnico in azienda, deve registrare nel Modulo “Registro di Carico e Scarico Alimenti Zootecnici” i seguenti elementi: denominazione e tipologia dell’alimento; quantità acquistata/prodotta; data di fornitura/raccolta (intesa come data di arrivo in azienda); estremi identificativi del fornitore; riferimento al documento di trasporto associato all’alimento; luogo di conservazione in azienda (sito di stoccaggio dell’alimento zootecnico). Deve, inoltre, essere conservato il Documento di trasporto. 4.2 Autoproduzione di alimenti zootecnici L’acquisto di semente deve essere documentato; a tal fine, il titolare dell’azienda deve conservare i Documenti di trasporto e i cartellini delle sementi acquistate. Il titolare dell’azienda, inoltre, predispone annualmente un piano di coltivazione, con indicazione delle superfici destinate alle coltivazioni, le relative colture e varietà, le tipologie e quantità di semente utilzzata. In alternativa il produttore può valutare l’ipotesi di documentare la tipologia e la quantità di semente utilizzata e le relative superfici di semina sul Quaderno di campagna (o soluzioni alternative purché siano documentate le informazioni richieste). Il titolare dell’azienda al momento della raccolta ed immagazzinamento della produzione aziendale riporta nel Modulo “Registro di Carico e Scarico Alimenti Zootecnici”: tipologia della produzione; data di raccolta; origine aziendale e, se ritenuto necessario, l’indicazione precisa dell’appezzamento in cui il prodotto è stato coltivato; quantità immagazzinate; sito (magazzino, trincea, silos, etc.) di stoccaggio della produzione aziendale. Qualora sia ritenuto necessario possono essere predisposte delle Istruzioni FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 12 di 29 Operative relative alle Modalità di insilamento foraggi aziendali. 4.3 Gestione ed utilizzo di alimenti per animali Il titolare dell’azienda, eventualmente coadiuvato da personale esterno, deve predisporre di un piano alimentare e deve annotare sul Modulo “Piano di Alimentazione” le seguenti informazioni: il gruppo di animali a cui la razione in oggetto è destinata; la data effettiva di inizio utilizzo della razione considerata; la data effettiva di fine utilizzo della razione considerata; gli alimenti somministrati (compresi integratori, sali, lieviti, etc.); la quantità stimata espressa in kg/capo/giorno. Qualora gli animali siano condotti al pascolo devono essere riportate nel Modulo “Piano di Alimentazione” anche le informazioni relative a: identificazione della superficie dedicata al pascolo; durata del pascolo. Per assicurare la capacità di risalire alla provenienza dei mangimi che compongono la razione, il titolare dell’allevamento mantiene traccia, per ogni partita di mangime autoprodotto o acquistato, del periodo in cui questa viene utilizzata registrando nel Modulo “Registro di Carico e Scarico Alimenti Zootecnici”: la data di inizio utilizzo della partita; la data di fine utilizzo della partita. Il responsabile dell’allevamento e/o suo delegato appone la firma alla fine di ogni partita utilizzata. Note: 1. in funzione della realtà aziendale può essere comodo gestire una sola serie di moduli “Registro di Carico e Scarico Alimenti Zootecnici” per tutti gli alimenti utilizzati, gestirne due serie (una per i prodotti acquistati e una per le produzioni aziendali) o utilizzare un modulo per ciascun prodotto utilizzato. 2. la lavorazione intermedia (es. la macinatura delle granaglie e miscelazione) e l’utilizzo delle partite intermedie non devono essere documentate; è sufficiente registrare l’utilizzo della materia prima da cui provengono. 3. qualora non sia possibile stimare la quantità effettiva di somministrazione possono essere riportate le diciture “a volontà” o altre diciture simili. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 13 di 29 5. Farmaci veterinari e mangimi medicati Tutti i farmaci, nonchè i mangimi medicati, devono essere acquistati solamente a seguito di prescrizione veterinaria: il produttore è tenuto a conservare le ricette veterinarie. La gestione e l’utilizzo dei farmaci e dei mangimi medicati avviene in base alle indicazioni del veterinario e viene documentata attraverso le ricette veterinarie, il Registro dei trattamenti e i Documenti di trasporto dei farmaci. Nel caso in cui l’azienda sia autorizzata alla detenzione di una scorta di farmaci dovranno essere presenti le ricette veterinarie, il registro di carico e scarico, il registro dei trattamenti o il registro unificato. Nel caso in cui il veterinario aziendale utilizzi in allevamento medicinali contenenti estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena dovrà provvedere, egli stesso, ad annotare i trattamenti effettuati sull’apposito registro dei trattamenti ormonali riportando il numero progressivo della ricetta di riferimento, la natura del trattamento eseguito, la denominazione del medicinale veterinario, la data di inizio e fine trattamento, l’identificazione degli animali trattati e la data prima della quale gli animali trattati non potranno essere inviati allo stabilimento di macellazione. 6. Additivi nell’alimentazione degli animali 6.1 Utilizzo di mangimi additivati L’allevatore che utilizza mangimi composti additivati deve registrare tutte le informazioni relative alla rintracciabilità degli stessi e in particolare: nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori del mangime additivato; natura, quantità e formulazione del mangime additivato utilizzato. A tal fine posso essere utilizzati i Moduli “Registro di Carico e Scarico Alimenti Zootecnici”. 6.2 Utilizzo di additivi e premiscele Nella miscelazione di mangimi possono essere impiegati esclusivamente gli additivi autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) 1831/2003 e i prodotti contemplati dalla Direttiva 82/471/CEE. Il produttore che intende utilizzare additivi e premiscele nella preparazione dei mangimi deve essere in possesso del riconoscimento per il propro stabilimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005. Gli allevatori sono tenuti a rispettare gli obblighi relativi alla rintracciabilità degli additivi utilizzati nell’alimentazione animale e a tal fine gli operatori devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, al processo di FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 14 di 29 fabbricazione e ai controlli per un’effettiva rintracciabilità dal momento della ricezione alla somministrazione. 7. Biocidi (disinfettanti, disinfestanti e detergenti) L'utilizzo dei prodotti chimici utilizzati per le attività di disinfezione, disinfestazione, detersione (disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento, disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria, fumiganti, prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi per uso domestico e civile, repellenti etc.) viene documentato sul Modulo “Conservazione e rintracciabilità dei biocidi e detergenti” sul quale viene registrato: la data di arrivo in stalla del prodotto; l’identificazione del DDT; la denominazione commerciale del prodotto; l’origine del prodotto (fornitore); la quantità acquistata; l’ubicazione per lo stoccaggio come identificata sulla planimetria; la data effettiva di inizio utilizzo della partita; la data effettiva di fine utilizzo della partita; la firma da apporre alla fine della partita. Per i prodotti che prevedono un’applicazione saltuaria deve inoltre essere compilata l’apposita sezione del Modulo “Conservazione e rintracciabilità dei biocidi e detergenti” nel quale deve essere indicato: data di utilizzo del prodotto; sito trattato (identificandolo nel modo più preciso possibile, qualora il sito trattato sia identificato sulla planimetria riportare il corrispondente identificativo); nome commerciale del prodotto utilizzato; firma di chi ha effettuato il trattamento. Di tutti i prodotti acquistati devono essere conservati i Documenti di trasporto. 8. Fitosanitari Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare le fatture di acquisto e i Documenti di trasporto, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono conservare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti acquistati o utilizzati. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 15 di 29 Se ritenuto necessario potranno essere sviluppate delle Istruzioni Operative relative all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per la difesa delle colture foraggere e predispositi dei moduli finalizzati alla gestione del magazzino dei prodotti fitosanitari; ove necessario nel Modulo “Magazzino Prodotti Fitosanitari” potranno essere registrate le informazioni relative a: personale, operante in azienda, in possesso di Patentino Verde; nome commerciale del prodotto fitosanitario utilizzato; data di acquisto e riferimento al documento di acquisto; quantità di prodotto acquistata; giacenza iniziale (all’inizio della compilazione del modulo e/o all’inizio dell’anno) e giacenza finale (alla fine della compilazione del modulo e/o dell’anno). Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare presso l’azienda un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione, Modulo “Quaderno di campagna”, che deve essere sottoscritto dall’utilizzatore. Nel registro dei trattamenti devono essere annotati entro 30 giorni dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari: i dati anagrafici relativi all’azienda; la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento. Nel caso in cui l’utilizzatore e/o l’acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell’azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del Modulo “Trattamento con prodotti fitosanitari per uso agricolo effettuato da terzista” per ogni singolo trattamento. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciata dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari sono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 16 di 29 9. Mungitura e conservazione del latte La quantità di latte consegnato viene registrata dal raccoglitore ogni volta che il latte viene ritirato: un attestato della registrazione viene fornito all'azienda tramite il rilascio di uno scontrino o tramite la registrazione sul libretto di stalla. Le aziende che producono latte alta qualità devono inoltre possedere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dall'autorità locale competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte prodotto e il destinatario. Il latte, all’atto del ritiro, deve essere accopagnato da idonea dichiarazione di scorta. Le aziende che producono latte biologico dovranno rilasciare, all’atto della consegna, un’apposita dichiarazione accompagnatoria dei prodotti biologici controllati. Per quanto riguarda la gestione del latte venduto e della sua destinazione, sono rispettati gli obblighi previsti dalla Legge 119/03 e dal Decreto Ministeriale 31 luglio 2003. 10. Ritiro e richiamo L’allevatore ha l’obbligo di mettere in atto procedure di ritiro e richiamo nel momento in cui abbia il fondato dubbio o la certezza che un alimento (latte o animali) o un mangime consegnato non risponda ai requisiti di sicurezza perchè pericoloso o inadatto al consumo. Le procedure di ritiro dal mercato di un alimento devono attivarsi solo quando l’alimento non è più sotto il controllo immediato dell’allevatore. Quindi il ritiro non riguarda le azioni attuate prima che il prodotto sia uscito dall’azienda e quando ci sia, da parte dell’allevatore, la possibilità di riparare alla non conformità senza coinvolgere altri operatori della filiera. Il soggetto capofiliera a cui è stato consegnato il latte o il macello a cui è stato destinato un animale potrà mettere in atto, qualora l’alimento abbia raggiunto il consumatore finale, le procedure di richiamo. E’ compito dell’allevatore: 1. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato: identificando con precisione il prodotto a rischio; identificando l'ambito in cui è stato commercializzato; comunicando al soggetto capofiliera, al macello o a chi è stato destinato un animale/mangime, le informazioni necessarie nel modo quanto più tempestivo possibile (es. per telefono) e successivamente dare comunicazione scritta via fax o via e-mail. A tal fine è possibille utilizzare il Modulo “Ritiro degli alimenti/mangimi dal mercato”. 2. Informare immediatamente la ASL territorialmente competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno portato l'operatore a FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 17 di 29 metterle in atto utilizzando l’apposito Modulo “Ritiro degli alimenti/mangimi dal mercato”. 3. Informare l'anello a monte della filiera nel caso in cui si abbia motivo di ritenere che la non conformità sia dovuta ad un prodotto da lui fornito (ad esempio se si ritiene che la presenza di aflatossine nel latte sia dovuta al mangime acquistato va contatatto il rivenditore da cui il mangime in questione è stato acquistato). 4. Collaborare con le Autorità Competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un alimento che egli stesso fornisce o ha fornito. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 18 di 29 Capitolo II: Procedura per le corrette prassi igieniche 1. Organizzazione dell’azienda L’organizzazione del personale dell’azienda è documentata tramite il Modulo “Organigramma aziendale”. La formazione sulle attività di filiera viene pianificato, eseguito e documentato dalla Cooperativa. La formazione tecnica sulle attività da svolgere avviene, ove necessario, a cura del responsabile aziendale tramite affiancamento a personale esperto o mediante partecipazione a corsi; eventuali qualifiche sono riportate nell’organigramma. Il personale che opera a contatto con gli animali, gli alimenti per gli animali e con il latte deve essere in buona salute e deve ricevere una adeguata formazione che comprenda anche un addestramento sui rischi sanitari, sulla protezione degli animali, nonché sulla manutenzione degli impianti critici ai fini della protezione degli animali. 2. Alimenti per gli animali 2.1 Acquisto di alimenti per gli animali L’acquisto di alimenti per animali deve avvenire solo presso fornitori registrati o riconosciuti. Il titolare dell’azienda o un suo delegato, al momento dell’arrivo dell’alimento zootecnico deve valutare le caratteristiche qualitative macroscopicamente apprezzabili (quali ad esempio colore, polverosità, odore, presenza di sostanze estranee, etc.). Qualora il controllo dia un esito favorevole, la partita viene accettata; in caso di esito sfavorevole il produttore evidenzia la non conformità registrandola sul Modulo “Gestione delle non conformità”. La non conformità evidenziata deve essere comunicata al fornitore. Il prodotto non conforme può essere rifiutato o isolato; in questo ultimo caso deve essere identificato chiaramente come non conforme. Prima di deciderne la destinazione è consigliabile prendere contatto con l’alimentarista, con il veterinario aziendale o con il soggetto capofiliera per decidere cosa fare. L’esito favorevole viene evidenziato mediante l’apposizione di un visto di conformità/timbro della filiera controllata sul documento di trasporto unitamente alla firma di chi ha accettato la fornitura. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 19 di 29 2.2 Produzione di alimenti zootecnici L’operatore della produzione primaria che produce alimenti per gli animali è tenuto a seguire le buone pratiche agricole e agronomiche nonché tutte le norme previste per l’utilizzo dei fitosanitari (vedi anche paragrafo 3. 1. 2). Qualora la Cooperativa lo ritenga necessario può predisporre delle Istruzioni Operative relative all’insilamento dei foraggi prodotti in azienda e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per la difesa delle coltivazioni aziendali o altre istruzioni specifiche. 2.3 Stoccaggio, gestione ed utilizzo di alimenti zootecnici Gli alimenti sono conservati in siti idonei, in modo da assicurarne il mantenimento della qualità ed evitarne la contaminazione da parte di sostanze o insetti nocivi. La gestione del sito di stoccaggio deve prevedere che i sili e gli altri siti di stoccaggio degli alimenti, prima di inserire una partita di alimento diverso e comunque almeno una volta all’anno, devono essere svuotati dagli alimenti eventualmente presenti e puliti. La registrazione della pulizia dei sili avviene utilizzando il Modulo “Pulizia dei siti di stoccaggio”. Durante la preparazione della razione deve essere effettuata un'ispezione al fine di evitare l'utilizzo di alimenti con segni di ammuffimento, irrancidimento o altre alterazioni. L’elaborazione del Piano di alimentazione e la sua attuazione vengono realizzati in maniera tale che: agli animali siano forniti alimenti in quantità e tipologia adeguate al fine di soddisfare i loro fabbisogni nutritivi; i piani alimentari siano elaborati per rendere possibile una produzione conforme alla/alle finalità dell'azienda e per ridurre al minimo la perdita di sostanze nutritive. Il titolare dell’azienda e/o un suo delegato applica il piano di alimentazione utilizzando quotidianamente le quantità e le tipologie di alimento indicate nella razione prelevandole dai rispettivi siti di stoccaggio. I controlli dell’efficacia della razione somministrata avvengono sulla base dei dati di produzione quali-quantitativa del latte (dati forniti dalla Cooperativa e/o dai controlli funzionali effettuati dagli organismi competenti). Nel caso di non conformità rispetto a quanto pianificato, si valuta la necessità ed eventualmente si procede alla modifica della razione alimentare. 3. Gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti Si devono intendere per sostanze pericolose le sostanze che possono causare una contaminazione dell’alimento; tra queste è necessario considerare quanto meno tutte le fonti di contaminazione derivanti da sostanze che vengono utilizzate o gestite dall’allevatore o da operatori che operano per conto dell’allevatore, e che possono contaminare gli alimenti e/o generare rifiuti in grado di determinare per via diretta o indiretta la contaminazione degli alimenti. Tra queste sono compresi: FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 20 di 29 1. 2. 3. 4. 5. biocidi; fitosanitari; farmaci veterinari; animali morti e altri rifiuti di origine animale; fertilizzanti. I prodotti alimentari possono, inoltre, essere contaminati da sostanze tossiche e nocive che vengono regolamentate ai fini della protezione individuale dell’operatore e dell’ambiente, ma che possono generare rifiuti che, se non sono gestiti correttamente, possono rendere pericolosi gli alimenti. Gli operatori che utilizzano sostanze pericolose, sono tenuti al rispetto delle indicazioni presenti in etichetta e/o sulle relative schede tecniche e di sicurezza del prodotto relativamente a: stoccaggio; smaltimento; utilizzo. Le informazioni riportate in etichetta/scheda tecnica riguardano: le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori e le modalità di accumulo dei contenitori vuoti e del prodotto scaduto o inutilizzato; le modalità di smaltimento del prodotto e dei contenitori; le modalità d’uso, le dosi; devono inoltre figurare in etichetta/scheda tecnica le seguenti informazioni: il nome della sostanza; la provenienza della stessa (nome e indirizzo del fabbricante o del distributore ovvero dell’importatore e un recapito telefonico di chiamata urgente); informazioni sulla composizione e gli ingredienti; un'indicazione dei pericoli per uomo e ambiente che possono derivare dall’utilizzo del prodotto; misure di prontosoccorso. 3.1 Sostanze pericolose 3.1.1 Biocidi I biocidi comprendono un'ampia gamma di prodotti utilizzati per la conservazione di beni e materiali oltre che per scopi di sanità pubblica e privata. Alcuni di essi sono noti in Italia da molti anni come presidi medico-chirurgici (disinfettanti, insettorepellenti, insetticidi, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile). Tra i biocidi possiamo distinguere: i prodotti destinati a contenere l'azione e la diffusione di microrganismi pericolosi per la salute umana e animale (es.: disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento, disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria); i prodotti destinati alla disinfestazione e al controllo di animali nocivi (es.: prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi per uso domestico e civile, repellenti). FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 21 di 29 Gli allevatori che utilizzano biocidi sono tenuti al rispetto delle indicazioni presenti in etichetta e sulle relative schede tecniche e di sicurezza del prodotto. Nello specifico l’allevatore dovrà rispettare quanto riportato sulla confezione del prodotto riguardo le condizioni per uno stoccaggio sicuro del prodotto; istruzioni per l’eliminazione sicura del biocida e del relativo imballaggio, incluso, se del caso, ogni divieto di riutilizzo dell’imballaggio; l’identità di ciascun principio attivo e la sua concentrazione; il tipo di preparato; le modalità d’uso e la dose; informazioni particolari sui probabili effetti collaterali negativi diretti ed eventuali istruzioni e interventi di pronto soccorso; la data di scadenza in condizioni normali di magazzinaggio; il tempo d’azione necessario al biocida; l’intervallo da rispettare tra l’applicazione e l’uso successivo del prodotto trattato; i mezzi di decontaminazione; la durata di aerazione necessaria delle zone trattate; informazioni su eventuali pericoli specifici per ambiente, con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio e alle disposizioni per evitare l’inquinamento delle acque. I prodotti chimici utilizzati per le attività di disinfezione, disinfestazione, detersione nonchè i fitosanitari devono essere autorizzati per l’uso previsto e, se del caso (per il latte biologico), dal Regolamento (CE) n. 2092/91 e successive modifiche; devono essere utilizzati in base alla loro scheda tecnica e scheda di sicurezza che deve essere richiesta al fornitore e conservata. In ogni caso è necessario che tali prodotti non vengano in nessun modo in contatto con gli animali allevati né con il latte, al fine di evitare la presenza di residui. 3.1.2 Fitosanitari I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere acquistati per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto da coloro che sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente (Patentino Verde). Se classificati come molto tossici, tossici o nocivi, i fitosanitari devono essere custoditi in locali o armadietti appositi chiudibili a chiave e ben aerati, lontano da alimenti e inaccessibili a bambini e ad animali. Nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate le modalità di utilizzo relativamente alle dosi, norme di sicurezza e rispetto dei tempi di carenza riportati in etichetta. I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le indicazioni relative allo smaltimento delle sostanze pericolose. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono conservare in modo idoneo le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti acquistati o utilizzati. Gli operatori che utilizzano prodotti fitosanitari devono garantire che la attrezzature siano sempre idonee all’uso e vengano periodicamente sottoposte ad operazioni di manutenzione. 3.1.3 Farmaci e mangimi medicati Se ritenuto necessario, e solo su prescrizione e sotto il controllo veterinario, si effettuano trattamenti farmacologici sugli animali o si somministrano mangimi FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 22 di 29 medicati. Gli animali trattati con farmaci o con mangimi medicati devono essere chiaramente identificati e distinti dagli altri (ad esempio con una fascia applicata ad un arto o attraverso un segno colorato posto sul dorso dell'animale, mediante segregazione etc.) allo scopo di garantire che il latte ottenuto dagli stessi non sia consegnato alla Cooperativa prima che i tempi di sospensione siano terminati. Prima di riprendere la consegna alla Cooperativa del latte proveniente dagli animali trattati è opportuno testare il latte al fine di verificare l'assenza di inibenti. La prova può essere effettuata con Delvotest SP o similari, dal produttore stesso o essere demandata alla Cooperativa. L'effettuazione del test è obbligatoria per gli allevatori che producono latte Alta Qualità. Nel caso in cui si rispetti un tempo di sospensione doppio rispetto a quello previsto per il farmaco somministrato, come di norma avviene nella produzione di latte biologico, non è indispensabile eseguire il test prima di riprendere la consegna del latte alla Cooperativa. In ogni caso il rispetto dei tempi di sospensione, la data di riammissione alla consegna del latte e, eventualmente, l'esecuzione della prova devono essere registrati. A tal fine può essere utilizzato il Modulo “Controllo dei trattamenti ”. 3.1.4 Additivi nell’alimentazione degli animali L’allevatore è tenuto a rispettare gli obblighi inerenti il corretto impiego degli additivi nell’alimentazione animale nella produzione primaria i quali prevedono, fra gli altri, il rispetto dei seguenti adempimenti: in fase di stoccaggio e di trasporto, i mangimi additivati, devono essere separati dagli altri mangimi, devono essere trasportati in appositi contenitori e devono essere immagazzinati in posti ad essi dedicati, adatti e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio, al riparo da parassiti e da abusi termici; i mangimi additivati devono essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni crociate e prevenirne il deterioramento. 3.2 Rifiuti I rifiuti devono essere gestiti in maniera corretta al fine di evitare rischi di contaminazione oltre che dei prodotti di origine animale anche degli animali stessi e dell’ambiente; è vietato il loro abbandono e deposito incontrollato sul suolo e il loro smaltimento (sia che si tratti di rifiuti liquidi che solidi) nelle acque superficiali e/o sotterranee. I rifiuti vengono suddivisi in due categorie: urbani e speciali. I rifiuti speciali, a loro volta, sono suddivisi in pericolosi e non pericolosi. Tutti i rifiuti provenienti dalle attività agricole vengono classificati come rifiuti speciali; di conseguenza il titolare dell’azienda ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 23 di 29 non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità. I rifiuti pericolosi (ad es. farmaci scaduti, contenitori di farmaci, di biocidi, di fertilizzanti, di fitosanitari, scarti di tessuti animali, feci animali, urine e letame se trattati fuori sito) devono essere stoccati e avviati allo smaltimento o al recupero secondo le seguenti modalità alternative: con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalla quantità. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e rispettando le norme tecniche descritte per ogni categoria di prodotto pericoloso. Durante il deposito temporaneo è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, nonché la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Il responsabile dell’azienda agricola, attraverso l’apposito modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D) previsto dalla Legge 70/94, comunica annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti nella propria azienda alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti; saranno queste poi a trasmettere i dati al Catasto dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 24 di 29 previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. 4. Animali Gli animali non devono essere infetti da tubercolosi e brucellosi; qualora l’azienda adotti piani volontari di controllo per le malattie infettive del bestiame il produttore deve acquistare animali provenienti da allevamenti di pari qualifica. La stalla aderisce ai piani nazionali di eradicazione di tubercolosi, brucellosi e leucosi. I risultati dei piani di profilassi sono conservati a cura del produttore. In caso di problematiche connesse a una delle citate patologie si seguono le disposizioni di legge. 4.1 Zoonosi e patologie trasmissibili all’uomo tramite gli alimenti L’allevatore è tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la prevenzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili, direttamente o attraverso gli alimenti, dagli animali all’uomo (zoonosi). I principali adempimenti per la lotta alle zoonosi sono rappresentati dall’obbligo di denuncia all’Autorità Competente di ogni caso, anche sospetto, e dall’obbligo di conservare i risultati della sorveglianza sulle zoonosi. In particolare per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi è obbligatorio: registrare l’allevamento; identificare gli animali; aggiornare il registro di carico e scarico degli animali; partecipare ai piani di risanamento/profilassi e collaborare con le Autorità Sanitarie; rispettare il divieto di vaccinazione e, per quanto riguarda la tubercolosi, il divieto di esecuzione in proprio delle prove tubercoliniche ed il divieto di impiegare personale affetto da tubercolosi; denunciare all’Autorità Competente ogni caso, anche sospetto. Qualora si abbia il sospetto della presenza di patologie trasmissibili all’uomo tramite il consumo di latte o della carne degli animali è necessario contattare il Veterinario Ufficiale, il veterinario aziendale o la Cooperativa al fine di avviare le opportune misure di monitoraggio e controllo. Si riportano di seguito i principali agenti trasmissibili all’uomo tramite il consumo di latte. Agente biologico Origine/fonte di contaminazione Aeromonas hydrophila Feci, acqua FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 25 di 29 Bacillus cereus Brucella spp Campylobacter jejuni Clostridium botulinum Clostridium perfrigens Corynebacterium spp Coxiella brunetti E. coli L. monocytogenes Mycobacterium bovis Mycobacterium paratubercolosis Mycobacterium tubercolosis S. agalactiae S. aureus Salmonella Yersinia enterocolitica Alimenti zootecnici, suolo Animale infetto Feci, acqua Suolo, acqua Suolo, feci, acqua Mastite Animale infetto Feci Suolo, feci, alimenti zootecnici Animale infetto Animale infetto Animale infetto/uomo Masite Mastite Feci, acqua Acqua, feci Se ritenuto necessario possono essere elaborati piani di profilassi specifici; è compito del responsabile aziendale provvedere affinché chiunque elabori un piano di profilassi (Veterinario Ufficiale, veterinario aziendale, consulente etc.) e provveda a documentarlo. 5. Attrezzature 5.1 Mungitura Durante le operazioni di mungitura è necessario garantire che: in occasione di ogni mungitura avvenga il controllo dello stato di salute e delle condizioni igieniche degli animali; in occasione di ogni mungitura avvenga il controllo del livello di vuoto, dell'agitatore, del funzionamento dell'impianto di lavaggio della mungitrice e dei refrigeratori; le vacche trattate vengano munte per ultime o con attrezzature dedicate e il latte proveniente dalla mungitura di questi animali deve essere eliminato; il colostro venga munto separatamente in appositi contenitori ed impiegato nell’alimentazione dei vitelli o utilizzato sui terreni; in occasione della mungitura di ogni singola bovina avvenga il controllo visivo dei primi getti del latte al fine di verificare la presenza di anomalie. 5.2 Pulizia e manutenzione degli impianti La gestione dell’impianto deve garantire che: la mungitrice e il refrigeratore vengano puliti immediatamente dopo l'utilizzo /la consegna del latte; la manutenzione della mungitrice avvenga in base alle raccomandazioni del FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 26 di 29 fabbricante e comunque almeno una volta all’anno; le pompe del vuoto, i pulsatori ed eventuali perdite vengano controllate nel corso di almeno una verifica annuale della mungitrice e che il controllo effettuato venga registrato; l'impianto di raffreddamento del latte venga mantenuto in buono stato in base alla guida d'uso del fornitore. Il frigorifero deve essere adatto a contenere la quantità di latte prodotta in azienda ed essere in grado di raffreddare il latte in un tempo sufficientemente breve; Il filtro utilizzato per la filtrazione del latte venga cambiato ad ogni mungitura. Nota: utili indicazioni sulla gestione degli impianti possono essere reperite sul Manuale del mungitore e sul Manuale della prevenzione che possono essere richiesti alla Cooperativa. 6. Refrigerazione del latte I produttori di latte devono provvedere a dotarsi di un impianto refrigerante di capacità e potenza adeguata per raffreddare il latte a una temperatura di 4 2 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente, a meno che il latte sia trasformato entro le due ore successive alla fine della mungitura. L’allevatore, giornalmente, verifica visivamente la temperatura di raffreddamento indicata sul serbatoio e il corretto funzionamento dell’agitatore. Il controllo della temperatura degli impianti, al fine di valutare il tempo di raffreddamento del latte, viene effettuato e registrato in funzione di quanto riportato sul Modulo “Controllo della temperatura stoccaggio latte”. Per i prodotti tutelati (D.O.P., I.G.P., S.T.G.) e per i prodotti agroalimentari tradizionali (inseriti nell'elenco nazionale) è possibile derogare ai requisiti di temperatura di stoccaggio del latte qualora siano riconosciute specifiche deroghe per motivi tecnologici. 7. Acqua E’ consigliabile somministrare agli animali acqua potabile. Nella produzione dei mangimi l’operatore deve assicurarsi che non vi siano contaminazioni da parte di sostanze o insetti nocivi, a tal fine si raccomanda, ove necessario, l’utilizzo di acqua potabile. E’ invece obbligatorio l’uso di acqua potabile per la pulizia delle superfici che vengono a contatto con gli alimenti (ad es. impianto di mungitura, tank di refrigerazione del latte). A tal fine qualora l'azienda utilizzi acqua non di rete è consigliabile effettuare un controllo sulla potabilità almeno una volta all'anno. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 27 di 29 Capitolo III: Requisiti aggiuntivi per la condizionalità relativi alla protezione degli animali e alle Norme di Polizia Sanitaria 1. Principali norme di Polizia Sanitaria L’allevatore è tenuto a rispettare gli obblighi concernenti la prevenzione e la lotta alle malattie animali denunciabili di seguito elencate: afta epizootica; peste bovina; blue tongue; dermatite nodulare contagiosa; febbre della Valle del Rift; encefalopatie spongiformi trasmissibili; stomatite vescicolare. Gli obblighi per l’allevatore consistono nel denunciare all’Autorità Competente ogni caso, anche sospetto, nel rispettare le misure di Polizia Sanitaria prescritte dalle Autorità Sanitarie a seguito della denuncia e nel fornire all'Autorità Competente, su richiesta della stessa, le informazioni richieste. Per quanto riguarda le TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) gli allevatori sono tenuti a rispettare il divieto di somministrazione ai bovini di farine animali, a compilare e conservare tutti i documenti commerciali e sanitari inerenti la rintracciabilità degli animali e la documentazione attestante il corretto smaltimento degli animali deceduti in azienda. L’allevatore deve, inoltre, assicurare la propria collaborazione ai Servizi Veterinari delle ASL in occasione delle attività di vigilanza o controllo. 2. Benessere e protezione degli animali Il responsabile dell’azienda deve garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adatte capacità, conoscenze e competenze professionali per: mungitura; assistenza al parto e cura neonati; rilevazione calori e FA; uso farmaci e assistenza animali malati; ambiente d’allevamento; alimentazione; marcatura e altre operazioni cruente; movimentazioni. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 28 di 29 Il personale deve seguire corsi di addestramento con rilascio di certificato, su tematiche relative alla protezione degli animali. L’allevatore è tenuto a tutelare la salute ed il benessere degli animali allevati per fini zootecnici attraverso il rispetto delle norme minime fissate nella legislazione di riferimento. L’allevatore deve assicurarsi che i locali in cui sono stabulati gli animali, i materiali con i quali sono costruiti i locali, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono entrare in contatto, non siano nocivi per gli animali stessi e siano, inoltre, facilmente pulibili e disinfettabili. Affinchè le condizioni dell’ambiente di allevamento siano soddisfacenti devono essere assicurate la circolazione dell’aria, il contenimento entro limiti non dannosi per gli animali della quantità di polvere nonchè adeguata temperatura, umidità relativa e concentrazione di gas. Se gli animali sono allevati all’esterno deve essere stato fornito loro un riparo dalle intemperie e dai predatori. Le stalle per bovini devono avere una buona illuminazione naturale. Le stalle, inoltre, devono essere dotate di adeguata illuminazione artificiale in tutte le zone d’allevamento per poter ispezionare gli animali in qualsiasi momento del giorno e della notte. Gli impianti automatici che hanno influenza sul benessere animale (mungitura, alimentazione, abbeverata, ventilazione e asportazione reflui) devono essere controllati regolarmente e sottoposti a manutenzioni periodiche. L’allevamento deve garantire la disponibilità per tutti gli animali di superfici adeguate per il riposo e per l’esercizio. Gli animali devono essere alimentati in modo adeguato al loro sviluppo corporeo, al loro stato fisiologico (ad es. asciutta, preparazione al parto, picco di lattazione) e al livello della loro produzione. Il responsabile dell’azienda deve dunque assicurare la capacità di gestire la razione alimentare in funzione della fase di sviluppo e di ciclo degli animali. L’acqua deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto di abbeverata correttamente progettato. La gestione e la manutenzione dei locali d’allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora si renda necessario, deve essere consultato un medico veterinario. Sono vietate tutte le mutilazioni o operazioni cruente fatto salvo quelle effettuate a fini terapeutici e comunque devono sempre avvenire sotto il controllo del veterinario. L’azienda è oggetto di monitoraggio periodico effettuato dai tecnici della Cooperativa per verificare la conformità alla normativa in materia di protezione degli animali. Per informazioni più dettagliate in merito a quanto previsto dalle norme relative al benessere e alla protezione degli animali si rimanda alla check list allegata al presente manuale. FILIERA AQ - rev.0 04.04.08 - Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità. Pag. 29 di 29