TIMBRO AZIENDA
Progetto Realizzato con il Finanziamento del Mipaaf
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
www.politicheagricole.it
Indice
1. Introduzione al manuale
1.1 Definizioni
1.2 Documenti di riferimento
1.2.1 Principali norme di riferimento
1.2.2 Altri documenti di riferimento
2. Registrazione dell’azienda
3. Gestione delle non conformità
4. Registrazioni
Capitolo I: Procedura di rintracciabilità nella produzione di latte
1. Gestione degli animali
2. Approvvigionamento
3. Stoccaggio dei prodotti critici ai fini della rintracciabilità
4. Alimentazione degli animali
4.1 Acquisto di alimenti per gli animali
4.2 Autoproduzione di alimenti zootecnici
4.3 Gestione ed utilizzo di alimenti per animali
5. Farmaci veterinari e mangimi medicati
6. Additivi nell’alimentazione degli animali
6.1 Utilizzo di mangimi additivati
6.2 Utilizzo di additivi e premiscele
7. Biocidi (disinfettanti, disinfestanti e detergenti)
8. Fitosanitari
9. Mungitura e conservazione del latte
10. Ritiro e richiamo
Capitolo II: Procedura per le corrette prassi igieniche
1. Organizzazione dell’azienda
2. Alimenti per gli animali
2.1 Acquisto di alimenti per gli animali
2.2 Produzione di alimenti zootecnici
2.3 Stoccaggio, gestione ed utilizzo di alimenti zootecnici
3. Gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti
3.1 Sostanze pericolose
3.1.1 Biocidi
3.1.2 Fitosanitari
3.1.3 Farmaci e mangimi medicati
3.1.4 Additivi nell’alimentazione degli animali
3.2 Rifiuti
4. Animali
4.1 Zoonosi e patologie trasmissibili all’uomo tramite gli alimenti
5. Attrezzature
5.1 Mungitura
5.2 Pulizia e manutenzione degli impianti
6. Refrigerazione del latte
7. Acqua
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gestione obbligatori della condizionalità.
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Capitolo III: Requisiti aggiuntivi per la condizionalità relativi alla protezione degli
animali e alle Norme di Polizia Sanitaria
1. Principali Norme di Polizia Sanitaria
2. Benessere e protezione degli animali
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gestione obbligatori della condizionalità.
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1. Introduzione al manuale
Il Manuale operativo per l’applicazione della rintracciabilità, delle corrette prassi
igieniche e dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità è uno strumento
operativo che ha lo scopo di garantire che i requisiti relativi alla rintracciabilità, agli
aspetti igienico sanitari degli alimenti e dei mangimi siano correttamente applicati. Il
manuale si applica alle aziende produttrici di latte alimentare destinato alla
produzione di latte alimentare trattato termicamente, alla trasformazione industriale
previo trattamento termico o alla trasformazione in prodotti, tutelati e non, a
stagionatura superiore ai 60 giorni.
Il manuale si inserisce in un contesto di filiera e, pur essendo gli elementi in esso
contenuti validi per tutte le tipologie di allevamento, si applica alle sole attività
dell’allevamento che riguardano la produzione di latte bovino. Nel manuale sono
trattati alcuni argomenti che, pur non essendo direttamente connessi alla
rintracciabilità o igiene degli alimenti e dei mangimi, sono necessari per soddisfare
tutti i criteri di condizionalità (previsti dal Regolamento (CE) 1782/2003 e dal
Decreto Ministriale del 21 dicembre 2006) ai fini del ricevimento, da parte degli
allevatori, del sostegno diretto al reddito previsto dalla PAC.
La Cooperativa definisce le finalità e gli obiettivi per la qualità del latte in relazione
a:
 contenuto di cellule somatiche;
 carica batterica totale;
 percentuale di grasso;
 percentuale di proteine;
 percentuale di lattosio;
 indice crioscopico;
 residuo secco magro;
 assenza di sostanze inibenti;
 contenuto di aflatossine;
 presenza di altri contaminanti.
La Cooperativa attua, in accordo con altri soggetti della filiera, un sistema di
monitoraggio per valutare la presenza di sostanze indesiderabili (contaminazioni
derivanti dall’aria, dal suolo, dall’acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai prodotti
fitosanitari e dai biocidi) nel latte.
Il campionamento è effettuato con una periodicità che viene fissata nel piano di
autocontrollo della Cooperativa e prevede, quanto meno, la ricerca di tutte le
sostanze che presentano un limite normativo. La campionatura è rappresentativa di
tutto il latte raccolto. I risultati delle indagini sono oggetto di una valutazione
periodica che ha lo scopo di valutare il rischio associato a ciascun contaminante e,
di conseguenza, di adattare il piano dei controlli e di attuare eventuali azioni
preventive e correttive. I risultati dei controlli e le relative valutazioni periodiche
sono disponibili presso la sede della Cooperativa. Qualora si verificasse la
presenza di residui in quantità superiore ai limiti fissati dalla normativa, la
Cooperativa avvierà un’azione correttiva gestendo la relativa non conformità. La
mancata apertura di non conformità e relativa azione correttiva da parte della
Cooperativa indica la conformità del latte ai requisiti normativi.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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1.1 Definizioni
Mangime (o “alimento per animali”): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli
additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla
nutrizione per via orale degli animali.
Biocidi: i principi attivi ed i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati
nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare,
rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi
organismo nocivo con mezzi chimici o biologici (quali ad esempio disinfettanti per
superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento,
disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria, fumiganti, prodotti utilizzati per il
controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi per uso domestico e
civile, repellenti etc.).
Rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine
animale giudicati non destinabili al consumo umano diretto a norma delle leggi
vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti.
Produzione primaria di mangimi: miscelazione di mangimi per il fabbisogno
esclusivo dell’azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione
degli additivi per insilati.
Additivi per mangimi: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e
dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o
all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui:
influenzare favorevolmente le caratteristiche dei mangimi, influenzare
favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale, soddisfare le
esigenze nutrizionali degli animali, avere un effetto positivo sulle conseguenze
ambientali della produzione animale, influenzare favorevolmente la produzione, le
prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora
gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o avere un effetto
coccidiostatico o istomonostatico.
1.2 Documenti di riferimento
1.2.1 Principali norme di riferimento
 Decreto MiPAF del 21 Dicembre 2006 “Disciplina del regime di condizionalita'
della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 (Decreto
n. 12541)”.
 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.
 Decreto MiPAF del 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale
aziendale per la rintracciabilità del latte”.
 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale.
 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
Regolamenti (CE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli
allevamenti.
 Direttiva 91/629/CEE del Consiglio e successive modifiche (Direttiva
97/2/CE; Decreto 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli.
1.2.2 Altri documenti di riferimento




Manuale di corretta prassi igienica;
Manuale per la protezione degli animali;
Piano di autocontrollo dell’azienda zootecnica e della Cooperativa;
Procedure specifiche dell'azienda zootecnica.
2. Registrazione dell’azienda
Il latte crudo deve provenire da aziende autorizzate o registrate e controllate. I
locali e le attrezzature utilizzati debbono essere costruiti, mantenuti e governati in
modo da garantire buone condizioni di igiene, di pulizia e di salute degli animali e
soddisfacenti condizioni d'igiene per quanto riguarda la mungitura, la
manipolazione, la refrigerazione ed il magazzinaggio del latte.
Tutte le aziende già operanti che producono latte, destinato al trattamento termico o
alla trasformazione in prodotti a base di latte, devono essere state registrate previo
accertamento da parte del servizio veterinario della ASL competente, del possesso
dei requisiti di cui all'all. A, cap. II e cap. III del D.P.R. n. 54/1997. Le aziende già
autorizzate alla produzione di latte alimentare ai sensi del D.M. 184/91 o del D.M.
185/91 risultano automaticamente registrate senza ulteriori obblighi.
Qualora l’azienda non sia autorizzata o registrata, o in seguito a variazione, il
titolare dell’impresa deve inviare al Comune in cui ha sede tale attività la notifica
dell’esistenza, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione, della
chiusura di ogni attività soggetta a registrazione. A tal fine l’allevatore può servirsi
del Modulo “Registrazione dell’azienda produttrice di latte”.
Anche i mangimi utilizzati in azienda devono provenire da stabilimenti
riconosciuti/registrati, quindi l’allevatore che effettua la produzione primaria e/o la
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gestione obbligatori della condizionalità.
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commercializzazione di mangimi deve provvedere alla registrazione della propria
attività. A tal fine l’allevatore può utilizzare il Modulo “Registrazione dell’azienda
produttrice di mangimi”.
3. Gestione delle non conformità
L’evidenza di situazioni che si discostano da quanto pianificato e descritto nel piano
di autocontrollo, nel presente manuale e nei documenti richiamati deve essere
considerata come una “NON CONFORMITA’” e come tale deve essere registrata
nel Modulo “Gestione delle non conformità”. L’evidenza di una non conformità
richiede l’identificazione del prodotto/situazione non conforme e la descrizione delle
attività svolte dal produttore per la gestione del prodotto non conforme o per la
risoluzione della situazione non conforme. Se ritenuto necessario possono essere
descritte le attività svolte per evitare il ripetersi della non conformità. Le attività
svolte devono essere documentate sul Modulo “Gestione delle non conformità”.
Le NON CONFORMITA’ la cui apertura e gestione competono al produttore sono
quelle che emergono a seguito di eventi accidentali, a seguito di controlli effettuati
in autonomia dall’allevatore stesso, a seguito di segnalazioni dall’Autorità
Competente o di altri o a seguito di controlli effettuati dal produttore stesso sui suoi
fornitori.
Non devono essere documentate dall’allevatore le non conformità gestite dalla
Cooperativa a seguito di controlli analitici effettuati sul latte o a seguito di verifiche
ispettive effettuate dai tecnici.
Sono non conformità che debbono essere gestite dal produttore le seguenti:
 segnalazioni – non provenienti dalla Cooperativa - della presenza di
residui di sostanze indesiderabili (aflatossine, pesticidi, metalli pesanti
etc.) nel latte o negli alimenti per gli animali;
 carenze nella formazione del personale;
 la presenza di alimenti autoprodotti marci, ammuffiti o comunque alterati;
 l’assenza del cartellino in alimenti acquistati;
 il mancato rilascio del campione da parte del fornitore di alimenti;
 alterazioni negli alimenti acquistati;
 esiti analitici non conformi negli alimenti autoprodotti o acquistati;
 la contaminazione accidentale del latte (o il contatto accidentale con gli
animali) da parte di biocidi, detergenti, fitosanitari, rifiuti potenzialmente
pericolosi;
 le rotture di impianto di mungitura o unità frigorifere che necessitano di
manutenzione straordinaria;
 la mungitura accidentale di animali sotto trattamento o che non abbiano
ancora terminato il periodo di sospensione;
 il ricevimento di animali non accompagnati da Mod. 4, passaporto e
attestazioni sanitarie richieste/previste;
 la segnalazione, da chiunque provenga, di malattie del bestiame
trasmissibili all’uomo;
 la segnalazione, da chiunque provenga, di analisi che evidenzino una
potenziale contaminazione chimica o biologica del latte.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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Il responsabile dell’azienda deve adottare opportune misure correttive qualora sia
informato di problemi individuati durante i controlli ufficiali.
Il responsabile dell’azienda è tenuto a mettere in atto procedure di ritiro e richiamo
nel momento in cui abbia il fondato dubbio o la certezza che un alimento (latte o
carne), uscito dalla sua azienda, non risponda ai requisiti di sicurezza.
4. Registrazioni
Il responsabile dell’azienda è tenuto a conservare i risultati di analisi che abbiano
evidenziato la presenza di zoonosi e di agenti zoonotici che sono oggetto di
sorveglianza1 e i risultati relativi alle analisi effettuate sugli animali, sui mangimi o
su altri campioni prelevati a scopo diagnostico (ad es. acqua, campioni ambientali,
etc.) e che abbiano rilevanza per la salute umana (contaminazione da agenti
chimici, fisici e biologici).
Di seguito è riportato l’elenco delle registrazioni che devono essere tenute con il
rispettivo periodo di conservazione.
Attestazioni sanitarie relative alla movimentazione degli
animali
Cartellino caratteristiche alimento zootecnico
Copia delle ricette dei farmaci
DDT farmaci
Dichiarazione accompagnatoria dei prodotti biologici
controllati
Dichiarazione registrazione/riconoscimento az produttrice
di mangimi
Documenti di acquisto dei prodotti fitosanitari
Documenti di trasporto dei biocidi
Documenti di trasporto sementi acquistate e relativo
cartellino
Documento di trasporto alimenti zootecnici
Magazzino prodotti fitosanitari
Mod. Biocidi Utilizzati saltuariamente
Mod. Conservazione e rintracciabilità dei biocidi e dei
detergenti
Mod. contoterzista
Mod. Controllo dei trattamenti
Mod. Controllo della temperatura stoccaggio latte
Mod. di registrazione dell’azienda produttrice di latte
Mod. di registrazione dell’azienda produttrice di mangimi
3 anni
5 anni
5 anni
5 anni
3 anni
5 anni
1 anno
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
2 anni
Fino alla chiusura
dell’attività
Fino alla chiusura
La sorveglianza e' effettuata dalla ASL competente per il territorio nella fase o nelle fasi della catena
alimentare più appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a
livello di produzione primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti
alimentari e mangimi. (Art. 4, comma 2 D.Lvo 191/2006).
1
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gestione obbligatori della condizionalità.
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dell’attività
Mod. Elenco fornitori
Mod. Organigramma aziendale e formazione del
personale
Mod. Piano di alimentazione
Mod. Piano di coltivazione (o soluzione alternativa per la
registrazione delle sementi utilizzate)
Mod. Pulizia siti di stoccaggio degli alimenti
Mod. Gestione delle non conformità
Mod. Ritiro degli alimenti/mangimi dal mercato
Moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come
tossici, molto tossici o nocivi
Planimetria aziendale
5 anni
2 anni
5 anni
5 anni
2 anni
Minimo 2 anni
5 anni
1 anno
Fino alla chiusura
dell’attività
Quaderno di campagna
5 anni
Registro aziendale
5 anni
Registro carico/scarico latte alta qualità
3 anni
Registro carico/scarico rifiuti
2 anni
Registro di carico e scarico Alimenti zootecnici
2 anni
Registro di scarico e scarico dei farmaci
5 anni
Registro dei trattamenti
5 anni
Registro trattamenti ormonali
5 anni
Registro unificato farmaci
5 anni
Ricevute consegna latte
3 anni
Risultati di analisi relativi al riscontro di zoonosi o di agenti 2 anni
zoonotici oggetto di sorveglianza
Risultati di analisi sugli animali o sugli alimenti che hanno 2 anni
rilevanza per la salute umana (risultati piani di profilassi,
sorveglianza zoonosi etc.)
Schede tecniche e di sucurezza dei prodotti fitosanitari
1 anno
Le registrazioni possono essere su supporto informatico o cartaceo. Per le
registrazioni su supporto cartaceo si utilizzano esclusivamente i moduli distribuiti
dalla Cooperativa, se non previsto diversamente da disposizioni di legge o
disciplinari. Qualora le registrazioni avvengano su supporto informatico mediante
appositi programmi di gestione, non è necessario utilizzare i moduli predisposti,
purché vengano presi in considerazione tutti gli elementi in essi contenuti.
Tutte le registrazioni devono essere rese disponibili, su richiesta, ai tecnici o
ispettori incaricati dalla Cooperativa.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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Capitolo I: Procedura di rintracciabilità nella produzione di latte
1. Gestione degli animali
Tutti gli animali acquistati, venduti o comunque movimentati da e verso l’azienda
zootecnica devono essere accompagnati dai documenti previsti dalle normative
vigenti (Modello 4, Certificato Traces, Certificato di Esportazione o Certificato
veterinario comune di entrata in funzione della provenienza degli animali).
Tutti gli animali presenti in azienda devono essere correttamente identificati
attraverso il marchio auricolare, il passaporto, la registrazione nella Banca Dati
Nazionale e l'inserimento nei registri aziendali.
La morte di un animale deve essere comunicata, entro 24 ore dal decesso, al
Servizio Veterinario della ASL di competenza per il relativo sopralluogo. Una volta
in possesso dell’Attestazione di Morte rilasciata dal Veterinario Ufficiale,
l’operatore deve provvedere allo smaltimento della carcassa presso ditte
riconosciute. Entro tre giorni dal decesso in azienda deve essere aggiornato il
registro di carico/scarico degli animali.
Tutte le movimentazioni temporanee dei capi di un allevamento devono essere
documentate. Ad esempio, per l’alpeggio o il pascolo, la movimentazione deve
essere preceduta da una formale indicazione alla ASL di partenza e a quella di
arrivo, circa l’ubicazione del pascolo o dell’alpeggio, nonché la data di inizio e la
data di termine del periodo di pascolo/alpeggio. Lo spostamento tra pascoli o
alpeggi diversi nella stessa stagione devono essere registrati. Nel caso in cui,
durante la stagione dell’alpeggio, gli animali vengano trasferiti tra pascoli o alpeggi
diversi, in Banca Dati Nazionale dovrà esservi traccia di questa movimentazione.
2. Approvvigionamento
Sono considerati approvvigionamenti critici ai fini della rintracciabilità oltre agli
animali, già trattati al punto precedente, gli approvvigionamenti relativi a:
 gli alimenti per animali di produzione sia aziendale che extra aziendale;
 i biocidi (detergenti, disinfettanti, disinfestanti) e i fitosanitari;
 i farmaci veterinari.
Di tutti i prodotti acquistati devono essere conservati i Documenti di trasporto.
Devono, inoltre, essere documentate natura, quantità e data di produzione degli
alimenti per animali di produzione aziendale (vedi paragrafo 4. Alimentazione degli
animali).
La gestione e la documentazione della provenienza delle forniture esterne avviene
tramite i Documenti di trasporto e il Modulo “Elenco dei fornitori”, nel quale
devono essere inseriti i dati relativi alle ditte fornitrici.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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3. Stoccaggio dei prodotti critici ai fini della rintracciabilità
Lo stoccaggio dei prodotti critici ai fini della rintracciabilità deve avvenire in luoghi
adatti e ben identificati.
La gestione dello stoccaggio avviene in maniera controllata per :
 alimenti per animali di produzione aziendale ed extra aziendale;
 biocidi (disinfettanti, detergenti, disinfestanti) e fitosanitari che vengono o
possono venire in contatto con l’impianto di mungitura, il tank del latte, gli
alimenti per gli animali o gli animali stessi;
 farmaci veterinari.
E’ necessario predisporre una planimetria aziendale in cui siano identificabili in
modo inequivocabile i siti di stoccaggio degli alimenti per gli animali, dei biocidi, dei
fitosanitari e dei farmaci. Tali ubicazioni devono essere identificate con numeri
progressivi sulla planimetria eventualmente riportando, se necessario, una legenda
sulla planimetria stessa (es: 1 = Fienile; 2 = magazzino; 3 = silo; 4 = piazzale; 5 =
armadietto farmaci etc.). Ove possibile l’identificativo corrispondente deve essere
riportato sul sito di stoccaggio. Qualora vi sia una lavorazione intermedia e un
ulteriore stoccaggio tra lo stoccaggio della materia prima e la somministrazione agli
animali, tale attività deve essere riportata a pié di pagina della planimetria (es: il
mais in granella viene stoccato nel silo 1; una volta alla settimana la granella viene
macinata e stoccata nel silo 2 fino alla fine della partita).
4. Alimentazione degli animali
4.1 Acquisto di alimenti per gli animali
I mangimi utilizzati in azienda devono provenire esclusivamente da stabilimenti
riconosciuti/registrati.
L’allevatore all’atto dell’acquisto deve richiedere una dichiarazione o una copia
della registrazione/riconoscimento ai propri fornitori.
Il titolare dell’azienda registra nel Modulo “Elenco fornitori” i dati relativi alle ditte
fornitrici di alimenti zootecnici e al loro numero di registrazione o di riconoscimento.
Le informazioni contenute nell’elenco dei fornitori di alimenti per animali deve
essere inviato e/o consegnato al soggetto capofiliera (Cooperativa) al quale
devono, inoltre, pervenire periodicamente le eventuali modifiche dello stesso.
In caso di acquisto di alimenti sfusi, all’atto di ogni consegna, deve essere richiesto
al fornitore un campione rappresentativo della fornitura unitamente al cartellino
(ove applicabile). Il campione (e il relativo cartellino) deve essere conservato
sigillato in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce e deve essere mantenuto in tali
condizioni almeno fino all'esaurimento della fornitura successiva al fine di poter
effettuare eventuali controlli analitici qualora si verifichino non conformità imputabili
all’alimentazione degli animali. Nel caso di prodotti acquistati in sacchi non è
necessaria l’effettuazione del campione.
Nella planimetria aziendale deve essere indicato il luogo di conservazione dei
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gestione obbligatori della condizionalità.
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campioni.
Il titolare dell’azienda o un suo delegato, al momento dell’arrivo dell’alimento
zootecnico deve valutare:
 quantità e corrispondenza tra quanto è stato ordinato e quanto è stato
consegnato;
 presenza e idoneità del cartellino e/o della documentazione
accompagnatoria dell’alimento;
 presenza del campione sigillato alla consegna e rappresentativo della
massa (per le forniture di prodotto sfuso).
Il titolare dell’azienda o un suo delegato, al momento dell’arrivo dell’alimento
zootecnico in azienda, deve registrare nel Modulo “Registro di Carico e Scarico
Alimenti Zootecnici” i seguenti elementi:
 denominazione e tipologia dell’alimento;
 quantità acquistata/prodotta;
 data di fornitura/raccolta (intesa come data di arrivo in azienda);
 estremi identificativi del fornitore;
 riferimento al documento di trasporto associato all’alimento;
 luogo di conservazione in azienda (sito di stoccaggio dell’alimento
zootecnico).
Deve, inoltre, essere conservato il Documento di trasporto.
4.2 Autoproduzione di alimenti zootecnici
L’acquisto di semente deve essere documentato; a tal fine, il titolare dell’azienda
deve conservare i Documenti di trasporto e i cartellini delle sementi acquistate. Il
titolare dell’azienda, inoltre, predispone annualmente un piano di coltivazione, con
indicazione delle superfici destinate alle coltivazioni, le relative colture e varietà, le
tipologie e quantità di semente utilzzata. In alternativa il produttore può valutare
l’ipotesi di documentare la tipologia e la quantità di semente utilizzata e le relative
superfici di semina sul Quaderno di campagna (o soluzioni alternative purché
siano documentate le informazioni richieste).
Il titolare dell’azienda al momento della raccolta ed immagazzinamento della
produzione aziendale riporta nel Modulo “Registro di Carico e Scarico Alimenti
Zootecnici”:
 tipologia della produzione;
 data di raccolta;
 origine aziendale e, se ritenuto necessario, l’indicazione precisa
dell’appezzamento in cui il prodotto è stato coltivato;
 quantità immagazzinate;
 sito (magazzino, trincea, silos, etc.) di stoccaggio della produzione
aziendale.
Qualora sia ritenuto necessario possono essere predisposte delle Istruzioni
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Operative relative alle Modalità di insilamento foraggi aziendali.
4.3 Gestione ed utilizzo di alimenti per animali
Il titolare dell’azienda, eventualmente coadiuvato da personale esterno, deve
predisporre di un piano alimentare e deve annotare sul Modulo “Piano di
Alimentazione” le seguenti informazioni:
 il gruppo di animali a cui la razione in oggetto è destinata;
 la data effettiva di inizio utilizzo della razione considerata;
 la data effettiva di fine utilizzo della razione considerata;
 gli alimenti somministrati (compresi integratori, sali, lieviti, etc.);
 la quantità stimata espressa in kg/capo/giorno.
Qualora gli animali siano condotti al pascolo devono essere riportate nel Modulo
“Piano di Alimentazione” anche le informazioni relative a:
 identificazione della superficie dedicata al pascolo;
 durata del pascolo.
Per assicurare la capacità di risalire alla provenienza dei mangimi che
compongono la razione, il titolare dell’allevamento mantiene traccia, per ogni
partita di mangime autoprodotto o acquistato, del periodo in cui questa viene
utilizzata registrando nel Modulo “Registro di Carico e Scarico Alimenti
Zootecnici”:
 la data di inizio utilizzo della partita;
 la data di fine utilizzo della partita.
Il responsabile dell’allevamento e/o suo delegato appone la firma alla fine di ogni
partita utilizzata.
Note:
1. in funzione della realtà aziendale può essere comodo gestire una sola
serie di moduli “Registro di Carico e Scarico Alimenti Zootecnici”
per tutti gli alimenti utilizzati, gestirne due serie (una per i prodotti
acquistati e una per le produzioni aziendali) o utilizzare un modulo per
ciascun prodotto utilizzato.
2. la lavorazione intermedia (es. la macinatura delle granaglie e
miscelazione) e l’utilizzo delle partite intermedie non devono essere
documentate; è sufficiente registrare l’utilizzo della materia prima da
cui provengono.
3. qualora non sia possibile stimare la quantità effettiva di
somministrazione possono essere riportate le diciture “a volontà” o
altre diciture simili.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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5. Farmaci veterinari e mangimi medicati
Tutti i farmaci, nonchè i mangimi medicati, devono essere acquistati solamente a
seguito di prescrizione veterinaria: il produttore è tenuto a conservare le ricette
veterinarie.
La gestione e l’utilizzo dei farmaci e dei mangimi medicati avviene in base alle
indicazioni del veterinario e viene documentata attraverso le ricette veterinarie, il
Registro dei trattamenti e i Documenti di trasporto dei farmaci.
Nel caso in cui l’azienda sia autorizzata alla detenzione di una scorta di farmaci
dovranno essere presenti le ricette veterinarie, il registro di carico e scarico, il
registro dei trattamenti o il registro unificato.
Nel caso in cui il veterinario aziendale utilizzi in allevamento medicinali contenenti
estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e
sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena dovrà provvedere, egli
stesso, ad annotare i trattamenti effettuati sull’apposito registro dei trattamenti
ormonali riportando il numero progressivo della ricetta di riferimento, la natura del
trattamento eseguito, la denominazione del medicinale veterinario, la data di inizio
e fine trattamento, l’identificazione degli animali trattati e la data prima della quale
gli animali trattati non potranno essere inviati allo stabilimento di macellazione.
6. Additivi nell’alimentazione degli animali
6.1 Utilizzo di mangimi additivati
L’allevatore che utilizza mangimi composti additivati deve registrare tutte le
informazioni relative alla rintracciabilità degli stessi e in particolare:
 nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori del mangime additivato;
 natura, quantità e formulazione del mangime additivato utilizzato.
A tal fine posso essere utilizzati i Moduli “Registro di Carico e Scarico Alimenti
Zootecnici”.
6.2 Utilizzo di additivi e premiscele
Nella miscelazione di mangimi possono essere impiegati esclusivamente gli additivi
autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) 1831/2003 e i prodotti contemplati dalla
Direttiva 82/471/CEE.
Il produttore che intende utilizzare additivi e premiscele nella preparazione dei
mangimi deve essere in possesso del riconoscimento per il propro stabilimento ai
sensi del Regolamento (CE) 183/2005.
Gli allevatori sono tenuti a rispettare gli obblighi relativi alla rintracciabilità degli
additivi utilizzati nell’alimentazione animale e a tal fine gli operatori devono riportare
in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, al processo di
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gestione obbligatori della condizionalità.
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fabbricazione e ai controlli per un’effettiva rintracciabilità dal momento della
ricezione alla somministrazione.
7. Biocidi (disinfettanti, disinfestanti e detergenti)
L'utilizzo dei prodotti chimici utilizzati per le attività di disinfezione, disinfestazione,
detersione (disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per
sistemi di condizionamento, disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria, fumiganti,
prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi
per uso domestico e civile, repellenti etc.) viene documentato sul Modulo
“Conservazione e rintracciabilità dei biocidi e detergenti” sul quale viene
registrato:
 la data di arrivo in stalla del prodotto;
 l’identificazione del DDT;
 la denominazione commerciale del prodotto;
 l’origine del prodotto (fornitore);
 la quantità acquistata;
 l’ubicazione per lo stoccaggio come identificata sulla planimetria;
 la data effettiva di inizio utilizzo della partita;
 la data effettiva di fine utilizzo della partita;
 la firma da apporre alla fine della partita.
Per i prodotti che prevedono un’applicazione saltuaria deve inoltre essere
compilata l’apposita sezione del Modulo “Conservazione e rintracciabilità dei
biocidi e detergenti” nel quale deve essere indicato:
 data di utilizzo del prodotto;
 sito trattato (identificandolo nel modo più preciso possibile, qualora il sito
trattato sia identificato sulla planimetria riportare il corrispondente
identificativo);
 nome commerciale del prodotto utilizzato;
 firma di chi ha effettuato il trattamento.
Di tutti i prodotti acquistati devono essere conservati i Documenti di trasporto.
8. Fitosanitari
Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare le fatture di
acquisto e i Documenti di trasporto, nonché la copia dei moduli di acquisto dei
prodotti con classificazione di pericolo “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”.
Gli acquirenti e gli utilizzatori devono conservare le schede tecniche e di
sicurezza dei prodotti acquistati o utilizzati.
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Se ritenuto necessario potranno essere sviluppate delle Istruzioni Operative relative
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per la difesa delle colture foraggere e predispositi
dei moduli finalizzati alla gestione del magazzino dei prodotti fitosanitari; ove
necessario nel Modulo “Magazzino Prodotti Fitosanitari” potranno essere
registrate le informazioni relative a:
 personale, operante in azienda, in possesso di Patentino Verde;
 nome commerciale del prodotto fitosanitario utilizzato;
 data di acquisto e riferimento al documento di acquisto;
 quantità di prodotto acquistata;
 giacenza iniziale (all’inizio della compilazione del modulo e/o all’inizio
dell’anno) e giacenza finale (alla fine della compilazione del modulo e/o
dell’anno).
Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare presso
l’azienda un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di
coltivazione, Modulo “Quaderno di campagna”, che deve essere sottoscritto
dall’utilizzatore.
Nel registro dei trattamenti devono essere annotati entro 30 giorni dall’utilizzo dei
prodotti fitosanitari:
 i dati anagrafici relativi all’azienda;
 la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in
ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa
in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il
trattamento.
Nel caso in cui l’utilizzatore e/o l’acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare
dell’azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso
dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa
delega scritta da parte del titolare.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei
trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del Modulo
“Trattamento con prodotti fitosanitari per uso agricolo effettuato da terzista”
per ogni singolo trattamento. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli
trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento
fitosanitario effettuato.
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali
effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e
mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà
essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e dovrà essere
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciata dai soci.
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi
fitosanitari sono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
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9. Mungitura e conservazione del latte
La quantità di latte consegnato viene registrata dal raccoglitore ogni volta che il
latte viene ritirato: un attestato della registrazione viene fornito all'azienda tramite il
rilascio di uno scontrino o tramite la registrazione sul libretto di stalla.
Le aziende che producono latte alta qualità devono inoltre possedere un apposito
registro di carico e scarico, vidimato dall'autorità locale competente, dal quale
risulti il quantitativo giornaliero di latte prodotto e il destinatario. Il latte, all’atto del
ritiro, deve essere accopagnato da idonea dichiarazione di scorta.
Le aziende che producono latte biologico dovranno rilasciare, all’atto della
consegna, un’apposita dichiarazione accompagnatoria dei prodotti biologici
controllati.
Per quanto riguarda la gestione del latte venduto e della sua destinazione, sono
rispettati gli obblighi previsti dalla Legge 119/03 e dal Decreto Ministeriale 31 luglio
2003.
10. Ritiro e richiamo
L’allevatore ha l’obbligo di mettere in atto procedure di ritiro e richiamo nel
momento in cui abbia il fondato dubbio o la certezza che un alimento (latte o
animali) o un mangime consegnato non risponda ai requisiti di sicurezza perchè
pericoloso o inadatto al consumo.
Le procedure di ritiro dal mercato di un alimento devono attivarsi solo quando
l’alimento non è più sotto il controllo immediato dell’allevatore. Quindi il ritiro non
riguarda le azioni attuate prima che il prodotto sia uscito dall’azienda e quando ci
sia, da parte dell’allevatore, la possibilità di riparare alla non conformità senza
coinvolgere altri operatori della filiera.
Il soggetto capofiliera a cui è stato consegnato il latte o il macello a cui è stato
destinato un animale potrà mettere in atto, qualora l’alimento abbia raggiunto il
consumatore finale, le procedure di richiamo.
E’ compito dell’allevatore:
1. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato:
 identificando con precisione il prodotto a rischio;
 identificando l'ambito in cui è stato commercializzato;
 comunicando al soggetto capofiliera, al macello o a chi è stato destinato
un animale/mangime, le informazioni necessarie nel modo quanto più
tempestivo possibile (es. per telefono) e successivamente dare
comunicazione scritta via fax o via e-mail. A tal fine è possibille utilizzare
il Modulo “Ritiro degli alimenti/mangimi dal mercato”.
2. Informare immediatamente la ASL territorialmente competente delle procedure di
ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno portato l'operatore a
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gestione obbligatori della condizionalità.
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metterle in atto utilizzando l’apposito Modulo “Ritiro degli alimenti/mangimi dal
mercato”.
3. Informare l'anello a monte della filiera nel caso in cui si abbia motivo di ritenere
che la non conformità sia dovuta ad un prodotto da lui fornito (ad esempio se si
ritiene che la presenza di aflatossine nel latte sia dovuta al mangime acquistato va
contatatto il rivenditore da cui il mangime in questione è stato acquistato).
4. Collaborare con le Autorità Competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare
i rischi provocati da un alimento che egli stesso fornisce o ha fornito.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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Capitolo II: Procedura per le corrette prassi igieniche
1. Organizzazione dell’azienda
L’organizzazione del personale dell’azienda è documentata tramite il Modulo
“Organigramma aziendale”. La formazione sulle attività di filiera viene pianificato,
eseguito e documentato dalla Cooperativa. La formazione tecnica sulle attività da
svolgere avviene, ove necessario, a cura del responsabile aziendale tramite
affiancamento a personale esperto o mediante partecipazione a corsi; eventuali
qualifiche sono riportate nell’organigramma.
Il personale che opera a contatto con gli animali, gli alimenti per gli animali e con il
latte deve essere in buona salute e deve ricevere una adeguata formazione che
comprenda anche un addestramento sui rischi sanitari, sulla protezione degli
animali, nonché sulla manutenzione degli impianti critici ai fini della protezione degli
animali.
2. Alimenti per gli animali
2.1 Acquisto di alimenti per gli animali
L’acquisto di alimenti per animali deve avvenire solo presso fornitori registrati o
riconosciuti.
Il titolare dell’azienda o un suo delegato, al momento dell’arrivo dell’alimento
zootecnico deve valutare le caratteristiche qualitative macroscopicamente
apprezzabili (quali ad esempio colore, polverosità, odore, presenza di sostanze
estranee, etc.).
Qualora il controllo dia un esito favorevole, la partita viene accettata; in caso di esito
sfavorevole il produttore evidenzia la non conformità registrandola sul Modulo
“Gestione delle non conformità”. La non conformità evidenziata deve essere
comunicata al fornitore.
Il prodotto non conforme può essere rifiutato o isolato; in questo ultimo caso deve
essere identificato chiaramente come non conforme. Prima di deciderne la
destinazione è consigliabile prendere contatto con l’alimentarista, con il veterinario
aziendale o con il soggetto capofiliera per decidere cosa fare.
L’esito favorevole viene evidenziato mediante l’apposizione di un visto di
conformità/timbro della filiera controllata sul documento di trasporto unitamente alla
firma di chi ha accettato la fornitura.
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gestione obbligatori della condizionalità.
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2.2 Produzione di alimenti zootecnici
L’operatore della produzione primaria che produce alimenti per gli animali è tenuto a
seguire le buone pratiche agricole e agronomiche nonché tutte le norme previste per
l’utilizzo dei fitosanitari (vedi anche paragrafo 3. 1. 2).
Qualora la Cooperativa lo ritenga necessario può predisporre delle Istruzioni
Operative relative all’insilamento dei foraggi prodotti in azienda e all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari per la difesa delle coltivazioni aziendali o altre istruzioni
specifiche.
2.3 Stoccaggio, gestione ed utilizzo di alimenti zootecnici
Gli alimenti sono conservati in siti idonei, in modo da assicurarne il mantenimento
della qualità ed evitarne la contaminazione da parte di sostanze o insetti nocivi. La
gestione del sito di stoccaggio deve prevedere che i sili e gli altri siti di stoccaggio
degli alimenti, prima di inserire una partita di alimento diverso e comunque almeno
una volta all’anno, devono essere svuotati dagli alimenti eventualmente presenti e
puliti. La registrazione della pulizia dei sili avviene utilizzando il Modulo “Pulizia dei
siti di stoccaggio”.
Durante la preparazione della razione deve essere effettuata un'ispezione al fine di
evitare l'utilizzo di alimenti con segni di ammuffimento, irrancidimento o altre
alterazioni.
L’elaborazione del Piano di alimentazione e la sua attuazione vengono realizzati in
maniera tale che:
 agli animali siano forniti alimenti in quantità e tipologia adeguate al fine di
soddisfare i loro fabbisogni nutritivi;
 i piani alimentari siano elaborati per rendere possibile una produzione
conforme alla/alle finalità dell'azienda e per ridurre al minimo la perdita di
sostanze nutritive.
Il titolare dell’azienda e/o un suo delegato applica il piano di alimentazione
utilizzando quotidianamente le quantità e le tipologie di alimento indicate nella
razione prelevandole dai rispettivi siti di stoccaggio.
I controlli dell’efficacia della razione somministrata avvengono sulla base dei dati di
produzione quali-quantitativa del latte (dati forniti dalla Cooperativa e/o dai controlli
funzionali effettuati dagli organismi competenti). Nel caso di non conformità rispetto
a quanto pianificato, si valuta la necessità ed eventualmente si procede alla
modifica della razione alimentare.
3. Gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti
Si devono intendere per sostanze pericolose le sostanze che possono causare una
contaminazione dell’alimento; tra queste è necessario considerare quanto meno
tutte le fonti di contaminazione derivanti da sostanze che vengono utilizzate o
gestite dall’allevatore o da operatori che operano per conto dell’allevatore, e che
possono contaminare gli alimenti e/o generare rifiuti in grado di determinare per via
diretta o indiretta la contaminazione degli alimenti. Tra queste sono compresi:
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gestione obbligatori della condizionalità.
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1.
2.
3.
4.
5.
biocidi;
fitosanitari;
farmaci veterinari;
animali morti e altri rifiuti di origine animale;
fertilizzanti.
I prodotti alimentari possono, inoltre, essere contaminati da sostanze tossiche e
nocive che vengono regolamentate ai fini della protezione individuale dell’operatore
e dell’ambiente, ma che possono generare rifiuti che, se non sono gestiti
correttamente, possono rendere pericolosi gli alimenti.
Gli operatori che utilizzano sostanze pericolose, sono tenuti al rispetto delle
indicazioni presenti in etichetta e/o sulle relative schede tecniche e di sicurezza del
prodotto relativamente a:
 stoccaggio;
 smaltimento;
 utilizzo.
Le informazioni riportate in etichetta/scheda tecnica riguardano: le condizioni per
uno stoccaggio sicuro, fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori e
le modalità di accumulo dei contenitori vuoti e del prodotto scaduto o inutilizzato; le
modalità di smaltimento del prodotto e dei contenitori; le modalità d’uso, le dosi;
devono inoltre figurare in etichetta/scheda tecnica le seguenti informazioni: il nome
della sostanza; la provenienza della stessa (nome e indirizzo del fabbricante o del
distributore ovvero dell’importatore e un recapito telefonico di chiamata urgente);
informazioni sulla composizione e gli ingredienti; un'indicazione dei pericoli per
uomo e ambiente che possono derivare dall’utilizzo del prodotto; misure di prontosoccorso.
3.1 Sostanze pericolose
3.1.1 Biocidi
I biocidi comprendono un'ampia gamma di prodotti utilizzati per la conservazione di
beni e materiali oltre che per scopi di sanità pubblica e privata. Alcuni di essi sono
noti in Italia da molti anni come presidi medico-chirurgici (disinfettanti,
insettorepellenti, insetticidi, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile).
Tra i biocidi possiamo distinguere:
 i prodotti destinati a contenere l'azione e la diffusione di microrganismi
pericolosi per la salute umana e animale (es.: disinfettanti per superfici, per
materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento,
disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria);
 i prodotti destinati alla disinfestazione e al controllo di animali nocivi (es.:
prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e
acaricidi per uso domestico e civile, repellenti).
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gestione obbligatori della condizionalità.
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Gli allevatori che utilizzano biocidi sono tenuti al rispetto delle indicazioni presenti in
etichetta e sulle relative schede tecniche e di sicurezza del prodotto. Nello specifico
l’allevatore dovrà rispettare quanto riportato sulla confezione del prodotto riguardo
le condizioni per uno stoccaggio sicuro del prodotto; istruzioni per l’eliminazione
sicura del biocida e del relativo imballaggio, incluso, se del caso, ogni divieto di
riutilizzo dell’imballaggio; l’identità di ciascun principio attivo e la sua
concentrazione; il tipo di preparato; le modalità d’uso e la dose; informazioni
particolari sui probabili effetti collaterali negativi diretti ed eventuali istruzioni e
interventi di pronto soccorso; la data di scadenza in condizioni normali di
magazzinaggio; il tempo d’azione necessario al biocida; l’intervallo da rispettare tra
l’applicazione e l’uso successivo del prodotto trattato; i mezzi di decontaminazione;
la durata di aerazione necessaria delle zone trattate; informazioni su eventuali
pericoli specifici per ambiente, con particolare riguardo alla tutela di organismi non
bersaglio e alle disposizioni per evitare l’inquinamento delle acque.
I prodotti chimici utilizzati per le attività di disinfezione, disinfestazione, detersione
nonchè i fitosanitari devono essere autorizzati per l’uso previsto e, se del caso (per
il latte biologico), dal Regolamento (CE) n. 2092/91 e successive modifiche; devono
essere utilizzati in base alla loro scheda tecnica e scheda di sicurezza che deve
essere richiesta al fornitore e conservata. In ogni caso è necessario che tali prodotti
non vengano in nessun modo in contatto con gli animali allevati né con il latte, al
fine di evitare la presenza di residui.
3.1.2 Fitosanitari
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o
nocivi, possono essere acquistati per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto
da coloro che sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale
competente (Patentino Verde).
Se classificati come molto tossici, tossici o nocivi, i fitosanitari devono essere
custoditi in locali o armadietti appositi chiudibili a chiave e ben aerati, lontano da
alimenti e inaccessibili a bambini e ad animali.
Nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate le modalità di utilizzo
relativamente alle dosi, norme di sicurezza e rispetto dei tempi di carenza riportati
in etichetta.
I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le
indicazioni relative allo smaltimento delle sostanze pericolose.
Gli acquirenti e gli utilizzatori devono conservare in modo idoneo le schede
tecniche e di sicurezza dei prodotti acquistati o utilizzati.
Gli operatori che utilizzano prodotti fitosanitari devono garantire che la attrezzature
siano sempre idonee all’uso e vengano periodicamente sottoposte ad operazioni di
manutenzione.
3.1.3 Farmaci e mangimi medicati
Se ritenuto necessario, e solo su prescrizione e sotto il controllo veterinario, si
effettuano trattamenti farmacologici sugli animali o si somministrano mangimi
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gestione obbligatori della condizionalità.
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medicati. Gli animali trattati con farmaci o con mangimi medicati devono essere
chiaramente identificati e distinti dagli altri (ad esempio con una fascia applicata ad
un arto o attraverso un segno colorato posto sul dorso dell'animale, mediante
segregazione etc.) allo scopo di garantire che il latte ottenuto dagli stessi non sia
consegnato alla Cooperativa prima che i tempi di sospensione siano terminati.
Prima di riprendere la consegna alla Cooperativa del latte proveniente dagli animali
trattati è opportuno testare il latte al fine di verificare l'assenza di inibenti. La prova
può essere effettuata con Delvotest SP o similari, dal produttore stesso o essere
demandata alla Cooperativa. L'effettuazione del test è obbligatoria per gli allevatori
che producono latte Alta Qualità. Nel caso in cui si rispetti un tempo di sospensione
doppio rispetto a quello previsto per il farmaco somministrato, come di norma
avviene nella produzione di latte biologico, non è indispensabile eseguire il test
prima di riprendere la consegna del latte alla Cooperativa.
In ogni caso il rispetto dei tempi di sospensione, la data di riammissione alla
consegna del latte e, eventualmente, l'esecuzione della prova devono essere
registrati. A tal fine può essere utilizzato il Modulo “Controllo dei trattamenti ”.
3.1.4 Additivi nell’alimentazione degli animali
L’allevatore è tenuto a rispettare gli obblighi inerenti il corretto impiego degli additivi
nell’alimentazione animale nella produzione primaria i quali prevedono, fra gli altri, il
rispetto dei seguenti adempimenti:
 in fase di stoccaggio e di trasporto, i mangimi additivati, devono essere
separati dagli altri mangimi, devono essere trasportati in appositi contenitori e
devono essere immagazzinati in posti ad essi dedicati, adatti e mantenuti in
ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio, al riparo da parassiti e
da abusi termici;
 i mangimi additivati devono essere facilmente identificabili per evitare
confusioni o contaminazioni crociate e prevenirne il deterioramento.
3.2 Rifiuti
I rifiuti devono essere gestiti in maniera corretta al fine di evitare rischi di
contaminazione oltre che dei prodotti di origine animale anche degli animali stessi e
dell’ambiente; è vietato il loro abbandono e deposito incontrollato sul suolo e il loro
smaltimento (sia che si tratti di rifiuti liquidi che solidi) nelle acque superficiali e/o
sotterranee.
I rifiuti vengono suddivisi in due categorie: urbani e speciali. I rifiuti speciali, a loro
volta, sono suddivisi in pericolosi e non pericolosi. Tutti i rifiuti provenienti dalle
attività agricole vengono classificati come rifiuti speciali; di conseguenza il titolare
dell’azienda ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le
annotazioni devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti
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gestione obbligatori della condizionalità.
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non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti
pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati.
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico
e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata.
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o
di smaltimento secondo le seguenti modalità, a scelta del produttore:
 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri
cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi
l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalle quantità.
I rifiuti pericolosi (ad es. farmaci scaduti, contenitori di farmaci, di biocidi, di
fertilizzanti, di fitosanitari, scarti di tessuti animali, feci animali, urine e letame se
trattati fuori sito) devono essere stoccati e avviati allo smaltimento o al recupero
secondo le seguenti modalità alternative:
 con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno,
il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalla quantità.
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e rispettando le
norme tecniche descritte per ogni categoria di prodotto pericoloso.
Durante il deposito temporaneo è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi, nonché la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
Il responsabile dell’azienda agricola, attraverso l’apposito modello unico di
dichiarazione ambientale (M.U.D) previsto dalla Legge 70/94, comunica
annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti
nella propria azienda alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti; saranno queste poi a trasmettere i dati al Catasto dei
rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari
annuo non superiore a ottomila euro. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e
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gestione obbligatori della condizionalità.
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previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del
servizio limitatamente alla quantità conferita.
4. Animali
Gli animali non devono essere infetti da tubercolosi e brucellosi; qualora l’azienda
adotti piani volontari di controllo per le malattie infettive del bestiame il produttore
deve acquistare animali provenienti da allevamenti di pari qualifica.
La stalla aderisce ai piani nazionali di eradicazione di tubercolosi, brucellosi e
leucosi. I risultati dei piani di profilassi sono conservati a cura del produttore.
In caso di problematiche connesse a una delle citate patologie si seguono le
disposizioni di legge.
4.1 Zoonosi e patologie trasmissibili all’uomo tramite gli alimenti
L’allevatore è tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la prevenzione e la
propagazione di malattie contagiose trasmissibili, direttamente o attraverso gli
alimenti, dagli animali all’uomo (zoonosi).
I principali adempimenti per la lotta alle zoonosi sono rappresentati dall’obbligo di
denuncia all’Autorità Competente di ogni caso, anche sospetto, e dall’obbligo di
conservare i risultati della sorveglianza sulle zoonosi.
In particolare per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi è obbligatorio:
 registrare l’allevamento;
 identificare gli animali;
 aggiornare il registro di carico e scarico degli animali;
 partecipare ai piani di risanamento/profilassi e collaborare con le Autorità
Sanitarie;
 rispettare il divieto di vaccinazione e, per quanto riguarda la tubercolosi, il
divieto di esecuzione in proprio delle prove tubercoliniche ed il divieto di
impiegare personale affetto da tubercolosi;
 denunciare all’Autorità Competente ogni caso, anche sospetto.
Qualora si abbia il sospetto della presenza di patologie trasmissibili all’uomo tramite
il consumo di latte o della carne degli animali è necessario contattare il Veterinario
Ufficiale, il veterinario aziendale o la Cooperativa al fine di avviare le opportune
misure di monitoraggio e controllo.
Si riportano di seguito i principali agenti trasmissibili all’uomo tramite il consumo di
latte.
Agente biologico
Origine/fonte di contaminazione
Aeromonas hydrophila
Feci, acqua
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Bacillus cereus
Brucella spp
Campylobacter jejuni
Clostridium botulinum
Clostridium perfrigens
Corynebacterium spp
Coxiella brunetti
E. coli
L. monocytogenes
Mycobacterium bovis
Mycobacterium paratubercolosis
Mycobacterium tubercolosis
S. agalactiae
S. aureus
Salmonella
Yersinia enterocolitica
Alimenti zootecnici, suolo
Animale infetto
Feci, acqua
Suolo, acqua
Suolo, feci, acqua
Mastite
Animale infetto
Feci
Suolo, feci, alimenti zootecnici
Animale infetto
Animale infetto
Animale infetto/uomo
Masite
Mastite
Feci, acqua
Acqua, feci
Se ritenuto necessario possono essere elaborati piani di profilassi specifici; è
compito del responsabile aziendale provvedere affinché chiunque elabori un piano
di profilassi (Veterinario
Ufficiale, veterinario aziendale, consulente etc.) e
provveda a documentarlo.
5. Attrezzature
5.1 Mungitura
Durante le operazioni di mungitura è necessario garantire che:
 in occasione di ogni mungitura avvenga il controllo dello stato di salute e
delle condizioni igieniche degli animali;
 in occasione di ogni mungitura avvenga il controllo del livello di vuoto,
dell'agitatore, del funzionamento dell'impianto di lavaggio della mungitrice e
dei refrigeratori;
 le vacche trattate vengano munte per ultime o con attrezzature dedicate e il
latte proveniente dalla mungitura di questi animali deve essere eliminato;
 il colostro venga munto separatamente in appositi contenitori ed impiegato
nell’alimentazione dei vitelli o utilizzato sui terreni;
 in occasione della mungitura di ogni singola bovina avvenga il controllo visivo
dei primi getti del latte al fine di verificare la presenza di anomalie.
5.2 Pulizia e manutenzione degli impianti
La gestione dell’impianto deve garantire che:
 la mungitrice e il refrigeratore vengano puliti immediatamente dopo l'utilizzo
/la consegna del latte;
 la manutenzione della mungitrice avvenga in base alle raccomandazioni del
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fabbricante e comunque almeno una volta all’anno;
 le pompe del vuoto, i pulsatori ed eventuali perdite vengano controllate nel
corso di almeno una verifica annuale della mungitrice e che il controllo
effettuato venga registrato;
 l'impianto di raffreddamento del latte venga mantenuto in buono stato in base
alla guida d'uso del fornitore. Il frigorifero deve essere adatto a contenere la
quantità di latte prodotta in azienda ed essere in grado di raffreddare il latte in
un tempo sufficientemente breve;
 Il filtro utilizzato per la filtrazione del latte venga cambiato ad ogni mungitura.
Nota: utili indicazioni sulla gestione degli impianti possono essere reperite sul
Manuale del mungitore e sul Manuale della prevenzione che possono essere
richiesti alla Cooperativa.
6. Refrigerazione del latte
I produttori di latte devono provvedere a dotarsi di un impianto refrigerante di
capacità e potenza adeguata per raffreddare il latte a una temperatura di 4  2 °C
qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente, a meno che il latte sia
trasformato entro le due ore successive alla fine della mungitura.
L’allevatore, giornalmente, verifica visivamente la temperatura di raffreddamento
indicata sul serbatoio e il corretto funzionamento dell’agitatore.
Il controllo della temperatura degli impianti, al fine di valutare il tempo di
raffreddamento del latte, viene effettuato e registrato in funzione di quanto riportato
sul Modulo “Controllo della temperatura stoccaggio latte”.
Per i prodotti tutelati (D.O.P., I.G.P., S.T.G.) e per i prodotti agroalimentari
tradizionali (inseriti nell'elenco nazionale) è possibile derogare ai requisiti di
temperatura di stoccaggio del latte qualora siano riconosciute specifiche deroghe
per motivi tecnologici.
7. Acqua
E’ consigliabile somministrare agli animali acqua potabile. Nella produzione dei
mangimi l’operatore deve assicurarsi che non vi siano contaminazioni da parte di
sostanze o insetti nocivi, a tal fine si raccomanda, ove necessario, l’utilizzo di
acqua potabile. E’ invece obbligatorio l’uso di acqua potabile per la pulizia delle
superfici che vengono a contatto con gli alimenti (ad es. impianto di mungitura, tank
di refrigerazione del latte). A tal fine qualora l'azienda utilizzi acqua non di rete è
consigliabile effettuare un controllo sulla potabilità almeno una volta all'anno.
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Capitolo III: Requisiti aggiuntivi per la condizionalità relativi alla protezione
degli animali e alle Norme di Polizia Sanitaria
1. Principali norme di Polizia Sanitaria
L’allevatore è tenuto a rispettare gli obblighi concernenti la prevenzione e la lotta
alle malattie animali denunciabili di seguito elencate:
 afta epizootica;
 peste bovina;
 blue tongue;
 dermatite nodulare contagiosa;
 febbre della Valle del Rift;
 encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 stomatite vescicolare.
Gli obblighi per l’allevatore consistono nel denunciare all’Autorità Competente ogni
caso, anche sospetto, nel rispettare le misure di Polizia Sanitaria prescritte dalle
Autorità Sanitarie a seguito della denuncia e nel fornire all'Autorità Competente, su
richiesta della stessa, le informazioni richieste.
Per quanto riguarda le TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) gli allevatori
sono tenuti a rispettare il divieto di somministrazione ai bovini di farine animali, a
compilare e conservare tutti i documenti commerciali e sanitari inerenti la
rintracciabilità degli animali e la documentazione attestante il corretto smaltimento
degli animali deceduti in azienda. L’allevatore deve, inoltre, assicurare la propria
collaborazione ai Servizi Veterinari delle ASL in occasione delle attività di vigilanza
o controllo.
2. Benessere e protezione degli animali
Il responsabile dell’azienda deve garantire che gli animali siano accuditi da un
numero sufficiente di addetti aventi adatte capacità, conoscenze e competenze
professionali per:
 mungitura;
 assistenza al parto e cura neonati;
 rilevazione calori e FA;
 uso farmaci e assistenza animali malati;
 ambiente d’allevamento;
 alimentazione;
 marcatura e altre operazioni cruente;
 movimentazioni.
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Il personale deve seguire corsi di addestramento con rilascio di certificato, su
tematiche relative alla protezione degli animali.
L’allevatore è tenuto a tutelare la salute ed il benessere degli animali allevati per fini
zootecnici attraverso il rispetto delle norme minime fissate nella legislazione di
riferimento.
L’allevatore deve assicurarsi che i locali in cui sono stabulati gli animali, i materiali
con i quali sono costruiti i locali, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali
possono entrare in contatto, non siano nocivi per gli animali stessi e siano, inoltre,
facilmente pulibili e disinfettabili.
Affinchè le condizioni dell’ambiente di allevamento siano soddisfacenti devono
essere assicurate la circolazione dell’aria, il contenimento entro limiti non dannosi
per gli animali della quantità di polvere nonchè adeguata temperatura, umidità
relativa e concentrazione di gas.
Se gli animali sono allevati all’esterno deve essere stato fornito loro un riparo dalle
intemperie e dai predatori.
Le stalle per bovini devono avere una buona illuminazione naturale. Le stalle,
inoltre, devono essere dotate di adeguata illuminazione artificiale in tutte le zone
d’allevamento per poter ispezionare gli animali in qualsiasi momento del giorno e
della notte.
Gli impianti automatici che hanno influenza sul benessere animale (mungitura,
alimentazione, abbeverata, ventilazione e asportazione reflui) devono essere
controllati regolarmente e sottoposti a manutenzioni periodiche.
L’allevamento deve garantire la disponibilità per tutti gli animali di superfici
adeguate per il riposo e per l’esercizio.
Gli animali devono essere alimentati in modo adeguato al loro sviluppo corporeo, al
loro stato fisiologico (ad es. asciutta, preparazione al parto, picco di lattazione) e al
livello della loro produzione. Il responsabile dell’azienda deve dunque assicurare la
capacità di gestire la razione alimentare in funzione della fase di sviluppo e di ciclo
degli animali. L’acqua deve essere fornita in modo continuativo mediante un
impianto di abbeverata correttamente progettato.
La gestione e la manutenzione dei locali d’allevamento deve permettere di
mantenere un buon livello di pulizia degli animali.
Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento
appropriato e, qualora si renda necessario, deve essere consultato un medico
veterinario.
Sono vietate tutte le mutilazioni o operazioni cruente fatto salvo quelle effettuate a
fini terapeutici e comunque devono sempre avvenire sotto il controllo del
veterinario.
L’azienda è oggetto di monitoraggio periodico effettuato dai tecnici della
Cooperativa per verificare la conformità alla normativa in materia di protezione degli
animali.
Per informazioni più dettagliate in merito a quanto previsto dalle norme relative al
benessere e alla protezione degli animali si rimanda alla check list allegata al
presente manuale.
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