ESTINZIONE MISURE CAUTELARI Fenomeno processuale che determina la perdita di efficacia di misura cautelare L’estinzione può avvenire OPE JUDICIS IPSO IURE a seguito di provvedimento di revoca disposto dal giudice per caducazione automatica, al verificarsi di particolari eventi ESTINZIONE IPSO IURE Perdita automatica di efficacia di una misura cautelare, alla pronuncia di determinati provvedimenti o per il decorso del tempo CASI art. 300 (estinzione a seguito di sentenze di proscioglimento o di condanna) art. 301 (estinzione delle misure emesse per esigenze probatorie) art. 302 (estinzione per omesso interrogatorio) art. 303 e 308 (estinzione per decorso dei termini) art. 309 c.p.p. (estinzione per omessa trasmissione degli atti al giudice del riesame o per omessa pronuncia nei termini prescritti) REVOCA MISURE Fenomeno estintivo ricollegato ad una decisione giurisprudenziale RATIO Nasce dalla natura provvisoria, modificabile di ogni misura limitativa della libertà personale, la quale, come diritto inviolabile, richiede che i provvedimenti che la limitano siano permanentemente assistiti dal carattere della legittimità La revoca presuppone una valutazione sulla sussistenza ex ante e sulla persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari ART. 299 C.P.P. Fissa il principio di permanente verificabilità dei presupposti delle misure cautelari PROVVEDIMENTI REVOCABILI CONDIZIONI DELLA REVOCA Tutte le misure personali, sia coercitive che interdittive Disposta quando, «anche per fatti sopravvenuti» non sussistono i presupposti o le esigenze cautelari SOSTITUZIONE IN MELIUS Art. 299 comma 2 c.p.p. Il giudice può applicare una misura meno afflittiva (o disporre l’esecuzione con modalità meno gravose) di fronte ad una attenuazione delle esigenze cautelari o quando la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. Divieto di sostituzione in melius per i delitti di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. Il potere di sostituzione può essere esercitato d’ufficio SOSTITUZIONE IN PEIUS Art. 299 comma 4 c.p.p. Possibilità di applicare una misura coercitiva maggiormente segregante o eseguirla con modalità più gravose in presenza di un aggravamento del quadro cautelare Necessaria la richiesta del pubblico ministero a pena di nullità generale a regime intermedio (violazione delle disposizioni riguardante la partecipazione del pubblico ministero al procedimento) PROCEDIMENTO DI REVOCA Si tratta di un procedimento de plano Giudice competente: il giudice che procede ex art. 279 c.p.p. SU ISTANZA DI PARTE Avvio del procedimento D’UFFICIO in caso di interrogatorio ex art. 274 c.p.p. in caso di proroga delle indagini in caso di incidente probatorio in udienza preliminare in giudizio Quando la revoca è d’ufficio o a richiesta dell’imputato, è necessario acquisire il parere del pubblico ministero Il parere non è vincolante Decisione del giudice: entro 5 giorni della richiesta INTERROGATORIO OBBLIGATORIO FACOLTATIVO prima di decidere sulla revoca il giudice può interrogare l’imputato finalità probatoria (acquisire elementi per la decisione) Art. 299 comma 3-ter c.p.p. il giudice deve interrogare: 1) quando l’imputato ne fa richiesta e 2) l’istanza si fonda su elementi nuovi finalità difensive (diritto dell’imputato) ACCERTAMENTI Art. 299 comma 4-ter c.p.p. Quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti può disporre, anche d’ufficio accertamenti sullo stato di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato vengono svolti senza particolari formalità debbono essere effettuati con la massima celerità e, al più tardi, entro 15 giorni REVOCA PER MOTIVI DI SALUTE Art. 299 comma 4-ter c.p.p. Possibilità di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, quando la richiesta è fondata su condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione Il giudice, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone con immediatezza gli accertamenti medici del caso Agli accertamenti procede un perito nominato dal giudice Il perito deve riferire entro 5 giorni ART. 300 C.P.P. Ipotesi di estinzione automatica dovute alla pronuncia di determinati provvedimenti ARCHIVIAZIONE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO SENTENZA DI CONDANNA (se la pena è dichiarata estinta ovvero condizionatamente sospesa) SENTENZA DI CONDANNA (se la durata della custodia già subita non è inferiore alla entità della pena irrogata) ART. 301 C.P.P. ESTINZIONE automatica di misure disposte per esigenze probatorie ex art. 274 comma 1 lett. a c.p.p. Di regola perdono efficacia se, alla scadenza del termine di durata fissato non ne è ordinata la rinnovazione La rinnovazione consiste in una nuova applicazione della medesima misura, attraverso una nuova ordinanza applicativa, adottata su richiesta del pubblico ministero e sentito obbligatoriamente il difensore La rinnovazione è consentita anche per più di una volta, entro i termini massimi di durata, salvo i limiti previsti per la rinnovabilità della custodia cautelare in carcere disposta per esigenze probatorie PROVVEDIMENTI EX ART. 307 C.P.P. In caso di estinzione della custodia in carcere per decorrenza dei termini il giudice può disporre nei confronti dell’imputato scarcerato le altre misure cautelari, in presenza dei presupposti di legge Possibilità di ripristino della custodia cautelare: a) se l’imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare disposta a seguito di scarcerazione, ove ricorra una delle esigenze cautelari b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo grado o secondo grado, quando sussiste il pericolo di fuga FERMO A SEGUITO DI SCARCERAZIONE Art. 307 comma 4 c.p.p. la polizia giudiziaria può procedere al fermo dell’imputato liberato quando questi, trasgredendo alle prescrizioni relative alla misura disposta dopo la scarcerazione, stia per darsi alla fuga Operano le regole previste dall’art. 384 c.p.p. Con il provvedimento di convalida può essere disposta, su richiesta del pubblico ministero, la custodia cautelare, la quale cessa di aver effetto se, entro 20 giorni, il giudice competente non provvede ad applicare ex novo la misura, sempre che ricorrano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. IMPUGNAZIONI Principio generale: in materia “de libertate” le impugnazioni non sospendono l’esecuzione dei provvedimenti sistema autonomo e speciale celerità del controllo peculiarità dell’impugnazione nel merito specialità dell’organo decidente RIESAME (art. 309 c.p.p.) Tre tipi di impugnazione RICORSO PER CASSAZIONE (art. 311 c.p.p.) APPELLO (art. 310 c.p.p.) RIESAME Intervento posticipato rispetto all’applicazione della misura volto a salvaguardare il diritto dell’imputato di chiedere l’invalidazione dell’atto coercitivo in presenza di fenomeni di patologia accertati dall’organo di controllo Mezzo di impugnazione sia di legittimità che di merito Ha effetto totalmente devolutivo (il giudice non è vincolato ai motivi proposti, ma ha poteri cognitivi estesi all’intera questione che è chiamato a valutare ex novo) CARATTERI DEL RIESAME IMPUGNABILITÀ OGGETTIVA è riesaminabile ogni provvedimento che dispone una misura coercitiva, fatta eccezione per le ordinanze emesse a seguito di appello del p.m. SOGGETTI LEGITTIMATI imputato difensore ORGANO COMPETENTE tribunale della libertà (il tribunale del luogo sede di corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza) REGOLE PROCEDURALI udienza in camera di consiglio PRESENTAZIONE DEL RIESAME La presentazione avviene presso la cancelleria del tribunale della libertà, secondo le modalità previste dagli artt. 582 e 5863 c.p.p. Ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale della libertà dà comunicazione del riesame dell’autorità procedente, la quale immediatamente e comunque non oltre 5 giorni deve trasmettere tutti gli atti del “fascicolo cautelare”, nonché gli elementi sopravvenuti favorevoli all’imputato (art. 309 comma 5 c.p.p.) Il mancato rispetto del termine di 5 giorni determina l’estinzione automatica della misura (art. 309 comma 10 c.p.p.) MOTIVI La presentazione dei motivi con la proposizione del ricorso è facoltà dell’impugnante, ma non è necessaria La non necessità dell’indicazione dei motivi è dovuta al ruolo svolto dal riesame = mezzo di impugnazione riguardante provvedimenti emessi inaudita altera parte, in condizioni di netta inferiorità della difesa e fondati su elementi raccolti unilateralmente dall’accusa. È la mancanza di contraddittorio a determinare questa estensione dei poteri cognitivi del tribunale della libertà, a tutela dei diritti dell’imputato Ove vengano presentati, i motivi non vincolano il giudice del riesame DECISIONE Art. 309 comma 9 c.p.p. Decisione che può riguardare sia la legittimità che il merito dell’ordinanza cautelare Deve essere assunta entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, a pena di estinzione automatica della misura TIPOLOGIA 1) INAMMISSIBILITÀ DEL RIESAME = assenza dei requisiti formali richiesti 2) ANNULLAMENTO/REVOCA DELL’ORDINANZA IMPUGNATA = mancanza dei presupposti o dei requisiti di legittimità (può essere dichiarato anche per motivi diversi da quelli indicati nel riesame) 3) CONFERMA DELL’ORDINANZA IMPUGNATA = possibile anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento 4) RIFORMA DELL’ORDINANZA IMPUGNATA = possibile, ma solo in senso favorevole per l’imputato, anche per motivi diversi da quelli indicati nel riesame APPELLO Art. 310 c.p.p. Strumento residuale esperibile fuori dai casi del riesame RATIO = estendere al merito il controllo in materia di provvedimenti de libertate PROVVEDIMENTI APPELLABILI = tutti i provvedimenti riguardanti le misure coercitive non riesaminabili e le misure interdittive NATURA = ha effetto parzialmente devolutivo (cognizione del giudice limitata ai motivi proposti, i quali sono necessari a pena di inammissibilità P.M. SOGGETTI LEGITTIMATI imputato difensore PROCEDIMENTO Per l’appello valgono le regole fissate per il riesame, per quanto riguarda: termini per la proposizione dell’istanza luogo e forme di presentazione modalità di trasmissione degli atti organo competente Udienza in camera di consiglio Decisione da assumere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e può assumere varie forme: inammissibilità dell’istanza rigetto dell’istanza (conferma del provvedimento impugnato) accoglimento dell’istanza (in questo caso, e vi è la richiesta espressa del pubblico ministero, il tribunale può adottare una misura cautelare, la cui esecuzione rimane sospesa fino a che non sono stati esperiti i mezzi di impugnazione) RICORSO PER CASSAZIONE Art. 311 c.p.p. Mezzo di impugnazione di sola legittimità esperibile avverso le decisioni emesse in sede di riesame e appello necessità di indicare i motivi contestualmente alla proposizione del ricorso soggetti legittimati sono il pubblico ministero, l’imputato e il difensore decisione affidata alla corte di cassazione, da assumere entro 30 giorni dalla ricezione degli atti udienza in camera di consiglio RICORSO PER SALTUM = facoltà delle parti di impugnare le ordinanze che dispongono una misura coercitiva per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta del riesame