ESTINZIONE MISURE CAUTELARI
Fenomeno processuale che determina la
perdita di efficacia di misura cautelare
L’estinzione può
avvenire
OPE JUDICIS
IPSO IURE
a seguito di provvedimento di
revoca disposto dal giudice
per caducazione automatica, al
verificarsi di particolari eventi
ESTINZIONE IPSO IURE
Perdita automatica di efficacia di una misura cautelare, alla pronuncia
di determinati provvedimenti o per il decorso del tempo
CASI
art. 300
(estinzione a seguito di sentenze di proscioglimento o di
condanna)
art. 301
(estinzione delle misure emesse per esigenze probatorie)
art. 302
(estinzione per omesso interrogatorio)
art. 303 e 308
(estinzione per decorso dei termini)
art. 309 c.p.p.
(estinzione per omessa trasmissione degli atti al giudice
del riesame o per omessa pronuncia nei termini prescritti)
REVOCA MISURE
Fenomeno estintivo ricollegato ad una decisione giurisprudenziale
RATIO
Nasce dalla natura provvisoria, modificabile di ogni misura limitativa della
libertà personale, la quale, come diritto inviolabile, richiede che i
provvedimenti che la limitano siano permanentemente assistiti dal
carattere della legittimità
La revoca presuppone una valutazione sulla sussistenza ex ante e sulla
persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari
ART. 299 C.P.P.
Fissa il principio di permanente verificabilità dei presupposti delle
misure cautelari
PROVVEDIMENTI
REVOCABILI
CONDIZIONI DELLA
REVOCA
Tutte le misure personali, sia coercitive che
interdittive
Disposta quando, «anche per fatti
sopravvenuti» non sussistono i presupposti
o le esigenze cautelari
SOSTITUZIONE IN MELIUS
Art. 299 comma 2 c.p.p.
Il giudice può applicare una misura meno afflittiva (o
disporre l’esecuzione con modalità meno gravose) di
fronte ad una attenuazione delle esigenze cautelari o
quando la misura non appare più proporzionata
all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa
essere irrogata.
Divieto di sostituzione in melius per i delitti di cui all’art.
275 comma 3 c.p.p.
Il potere di sostituzione può essere esercitato d’ufficio
SOSTITUZIONE IN PEIUS
Art. 299 comma 4 c.p.p.
Possibilità di applicare una misura coercitiva
maggiormente segregante o eseguirla con modalità più
gravose in presenza di un aggravamento del quadro
cautelare
Necessaria la richiesta del pubblico ministero
a pena di nullità generale a regime intermedio
(violazione delle disposizioni riguardante la partecipazione del pubblico
ministero al procedimento)
PROCEDIMENTO DI REVOCA
Si tratta di un procedimento de plano
Giudice competente: il giudice che procede ex art. 279 c.p.p.
SU ISTANZA DI PARTE
Avvio del procedimento
D’UFFICIO
in caso di interrogatorio ex art.
274 c.p.p.
in caso di proroga delle indagini
in caso di incidente probatorio
in udienza preliminare
in giudizio
Quando la revoca è d’ufficio o a richiesta dell’imputato, è necessario
acquisire il parere del pubblico ministero
Il parere non è vincolante
Decisione del giudice: entro 5 giorni della richiesta
INTERROGATORIO
OBBLIGATORIO
FACOLTATIVO
prima di decidere sulla
revoca il giudice può
interrogare l’imputato
finalità probatoria
(acquisire elementi per la
decisione)
Art. 299
comma 3-ter
c.p.p.
il giudice deve
interrogare:
1) quando l’imputato ne
fa richiesta e
2) l’istanza si fonda su
elementi nuovi
finalità difensive
(diritto dell’imputato)
ACCERTAMENTI
Art. 299 comma 4-ter c.p.p.
Quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti può
disporre, anche d’ufficio accertamenti sullo stato di salute o su altre
condizioni o qualità personali dell’imputato
vengono svolti senza particolari formalità
debbono essere effettuati con la massima
celerità e, al più tardi, entro 15 giorni
REVOCA PER MOTIVI DI SALUTE
Art. 299 comma 4-ter c.p.p.
Possibilità di revoca o sostituzione della custodia cautelare in
carcere, quando la richiesta è fondata su condizioni di salute
particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione
Il giudice, se non è in grado di decidere allo stato degli atti,
dispone con immediatezza gli accertamenti medici del caso
Agli accertamenti procede un perito nominato dal giudice
Il perito deve riferire entro 5 giorni
ART. 300 C.P.P.
Ipotesi di estinzione automatica dovute alla pronuncia
di determinati provvedimenti
ARCHIVIAZIONE
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
SENTENZA DI CONDANNA (se la pena è
dichiarata estinta ovvero condizionatamente
sospesa)
SENTENZA DI CONDANNA (se la durata
della custodia già subita non è inferiore alla
entità della pena irrogata)
ART. 301 C.P.P.
ESTINZIONE automatica di misure disposte per esigenze probatorie
ex art. 274 comma 1 lett. a c.p.p.
Di regola perdono efficacia se, alla scadenza del termine di durata
fissato non ne è ordinata la rinnovazione
La rinnovazione consiste in una nuova applicazione della medesima
misura, attraverso una nuova ordinanza applicativa, adottata su richiesta
del pubblico ministero e sentito obbligatoriamente il difensore
La rinnovazione è consentita anche per più di una volta, entro i termini
massimi di durata, salvo i limiti previsti per la rinnovabilità della custodia
cautelare in carcere disposta per esigenze probatorie
PROVVEDIMENTI EX ART. 307 C.P.P.
In caso di estinzione della custodia in carcere per decorrenza dei termini il
giudice può disporre nei confronti dell’imputato scarcerato le altre
misure cautelari, in presenza dei presupposti di legge
Possibilità di ripristino della custodia cautelare:
a) se l’imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare disposta a seguito di
scarcerazione, ove ricorra una delle esigenze cautelari
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di
condanna di primo grado o secondo grado, quando sussiste
il pericolo di fuga
FERMO A SEGUITO DI SCARCERAZIONE
Art. 307 comma 4 c.p.p.
la polizia giudiziaria può procedere al fermo dell’imputato liberato quando
questi, trasgredendo alle prescrizioni relative alla misura disposta dopo la
scarcerazione, stia per darsi alla fuga
Operano le regole previste dall’art. 384 c.p.p.
Con il provvedimento di convalida può essere
disposta, su richiesta del pubblico ministero, la custodia
cautelare, la quale cessa di aver effetto se, entro 20
giorni, il giudice competente non provvede ad applicare
ex novo la misura, sempre che ricorrano le esigenze
cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.
IMPUGNAZIONI
Principio generale: in materia “de libertate” le impugnazioni non sospendono
l’esecuzione dei provvedimenti
sistema autonomo e speciale
celerità del controllo
peculiarità dell’impugnazione nel merito
specialità dell’organo decidente
RIESAME
(art. 309 c.p.p.)
Tre tipi di
impugnazione
RICORSO PER
CASSAZIONE
(art. 311 c.p.p.)
APPELLO
(art. 310 c.p.p.)
RIESAME
Intervento posticipato rispetto all’applicazione della misura volto a
salvaguardare il diritto dell’imputato di chiedere l’invalidazione dell’atto
coercitivo in presenza di fenomeni di patologia accertati dall’organo di
controllo
Mezzo di impugnazione sia di legittimità che di
merito
Ha effetto totalmente devolutivo (il giudice non è
vincolato ai motivi proposti, ma ha poteri cognitivi
estesi all’intera questione che è chiamato a valutare ex
novo)
CARATTERI DEL RIESAME
IMPUGNABILITÀ
OGGETTIVA
è riesaminabile ogni provvedimento che dispone una
misura coercitiva, fatta eccezione per le ordinanze emesse a
seguito di appello del p.m.
SOGGETTI
LEGITTIMATI
imputato
difensore
ORGANO
COMPETENTE
tribunale della libertà (il tribunale del luogo sede di corte
d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del
giudice che ha emesso l’ordinanza)
REGOLE
PROCEDURALI
udienza in camera di consiglio
PRESENTAZIONE DEL RIESAME
La presentazione avviene presso la cancelleria del tribunale della
libertà, secondo le modalità previste dagli artt. 582 e 5863 c.p.p.
Ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale della libertà dà
comunicazione del riesame dell’autorità procedente, la quale
immediatamente e comunque non oltre 5 giorni deve trasmettere tutti gli
atti del “fascicolo cautelare”, nonché gli elementi sopravvenuti
favorevoli all’imputato (art. 309 comma 5 c.p.p.)
Il mancato rispetto del termine di 5 giorni determina l’estinzione
automatica della misura (art. 309 comma 10 c.p.p.)
MOTIVI
La presentazione dei motivi con la proposizione del ricorso è facoltà
dell’impugnante, ma non è necessaria
La non necessità dell’indicazione dei motivi è dovuta al ruolo svolto dal
riesame = mezzo di impugnazione riguardante provvedimenti emessi
inaudita altera parte, in condizioni di netta inferiorità della difesa e
fondati su elementi raccolti unilateralmente dall’accusa. È la mancanza di
contraddittorio a determinare questa estensione dei poteri cognitivi del
tribunale della libertà, a tutela dei diritti dell’imputato
Ove vengano presentati, i motivi non vincolano il giudice del riesame
DECISIONE
Art. 309 comma 9 c.p.p.
Decisione che può riguardare sia la legittimità che il merito dell’ordinanza cautelare
Deve essere assunta entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, a pena di estinzione
automatica della misura
TIPOLOGIA
1)
INAMMISSIBILITÀ DEL RIESAME
= assenza dei requisiti formali richiesti
2) ANNULLAMENTO/REVOCA
DELL’ORDINANZA IMPUGNATA
= mancanza dei presupposti o dei
requisiti di legittimità (può essere
dichiarato anche per motivi diversi da
quelli indicati nel riesame)
3) CONFERMA DELL’ORDINANZA
IMPUGNATA
= possibile anche per ragioni diverse
da quelle indicate nel provvedimento
4) RIFORMA DELL’ORDINANZA
IMPUGNATA
= possibile, ma solo in senso
favorevole per l’imputato, anche per
motivi diversi da quelli indicati nel
riesame
APPELLO
Art. 310 c.p.p.
Strumento residuale esperibile fuori dai casi del riesame
RATIO = estendere al merito il controllo in materia di provvedimenti de
libertate
PROVVEDIMENTI APPELLABILI = tutti i provvedimenti riguardanti le misure
coercitive non riesaminabili e le misure interdittive
NATURA = ha effetto parzialmente devolutivo (cognizione del giudice limitata
ai motivi proposti, i quali sono necessari a pena di inammissibilità
P.M.
SOGGETTI LEGITTIMATI
imputato
difensore
PROCEDIMENTO
Per l’appello valgono le regole fissate per il riesame, per quanto riguarda:
termini per la proposizione dell’istanza
luogo e forme di presentazione
modalità di trasmissione degli atti
organo competente
Udienza in camera di consiglio
Decisione da assumere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e può
assumere varie forme:
inammissibilità dell’istanza
rigetto dell’istanza (conferma del provvedimento impugnato)
accoglimento dell’istanza (in questo caso, e vi è la richiesta
espressa del pubblico ministero, il tribunale può adottare una
misura cautelare, la cui esecuzione rimane sospesa fino a che
non sono stati esperiti i mezzi di impugnazione)
RICORSO PER CASSAZIONE
Art. 311 c.p.p.
Mezzo di impugnazione di sola legittimità
esperibile avverso le decisioni emesse in sede di riesame e appello
necessità di indicare i motivi contestualmente alla proposizione del ricorso
soggetti legittimati sono il pubblico ministero, l’imputato e il difensore
decisione affidata alla corte di cassazione, da assumere entro 30 giorni
dalla ricezione degli atti
udienza in camera di consiglio
RICORSO PER SALTUM = facoltà delle parti di impugnare le ordinanze che
dispongono una misura coercitiva per violazione di legge. La proposizione del
ricorso rende inammissibile la richiesta del riesame
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03. Le vicende cautelari