LA DOMANDA CAUTELARE Art. 291 c.p.p. Le misure cautelari sono disposte su richiesta del pubblico ministero Il sistema processuale penale adotta il principio della domanda cautelare, alla luce del quale è da escludere ogni iniziativa officiosa del giudice nell’applicazione delle misure cautelari personali e, parallelamente, viene sottratto al pubblico ministero ogni potere decisorio in materia. La scelta evidenzia lo scrupolo del legislatore di armonizzare il settore de libertate alla logica accusatoria del processo, che distingue nettamente le funzioni d’accusa da quelle decisorie, a garanzia dei diritti dell’imputato. IL FASCICOLO CAUTELARE Insieme degli atti di investigazione depositati dal pubblico ministero con la richiesta del provvedimento restrittivo Comprende tutti gli elementi su cui la domanda cautelare si fonda, nonché quelli a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. È il pubblico ministero che ha il compito di selezionare il materiale probatorio da porre a disposizione dell’organo chiamato a decidere sulla restrizione della libertà dell’imputato. GIUDICE “DE LIBERTATE” Competente a decidere sulla domanda cautelare del pubblico ministero è il “giudice che procede” (art. 279 c.p.p.), vale a dire il giudice della fase in cui viene chiesto il provvedimento Se il giudice cui viene presentata la domanda cautelare riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza (art. 291 c.p.p.). Le misure adottate dal giudice incompetente cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non “rinnova” il provvedimento (art. 27 c.p.p.) CRITERI DI SCELTA Art. 275 c.p.p. Accertata la sussistenza dei presupposti per la restrizione della libertà, il giudice deve scegliere quale tra le misure a sua disposizione meglio soddisfa le finalità cautelari individuate PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA 3 CRITERI DI SCELTA PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ PRINCIPIO DELLA CUSTODIA CAUTELARE COME EXTREMA RATIO PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA 1) Nell’individuare quale misura debba essere applicata, il giudice è obbligato a tener conto «della specifica idoneità di ciascuna», rapportandola «alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» A questo criterio va ad aggiungersi quello della gradualità, secondo il quale dovrà essere scelta la misura meno gravosa per l’imputato, tra quelle di per sé idonee a fronteggiare l’esigenza individuata PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA 2) Applicazioni peculiari del principio, all’atto dell’emissione della sentenza di condanna in primo e in secondo grado Art. 275 comma 1-bis c.p.p. Art. 275 comma 2-ter c.p.p. sentenza di condanna di primo grado: prescrive che l’esame delle esigenze cautelari venga condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta o il pericolo di fuga o la pericolosità del soggetto, ai sensi delle lett. b e c dell’art. 274 c.p.p. sentenza di condanna in secondo grado: anche in questo caso si applicano i criteri di cui al comma 1-bis e la misura cautelare è sempre disposta, contestualmente alla sentenza, quando ricorre una delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’art. 380 comma 1 c.p.p. e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (art. 275 comma 2) Il giudice nel determinare la misura applicabile, oltre a vagliarne l’idoneità a soddisfare le esigenze cautelari, deve altresì verificarne la congruità, sia rispetto alla gravità del fatto addebitato, sia in rapporto al quantum di pena che in concreto possa irrogarsi (o sia stata già irrogata con la sentenza di primo grado) Applicazione peculiare Art. 275 comma 2-bis c.p.p. Divieto di applicazione della misura della custodia cautelare, se il giudice, sulla base della previsione dell’epilogo del procedimento in corso, ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena EXTREMA RATIO Art. 275 c.p.p. Il ricorso alla custodia cautelare in carcere è possibile solo quando ogni altra misura risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari riscontrate ECCEZIONI ALLA REGOLA Il comma 3 prescrive delle eccezioni - per i delitti di criminalità organizzata presunzione assoluta di necessità della custodia - per i delitti a sfondo sessuale e talune fattispecie di cui all’art. 51 commi 3bis e 3quater c.p.p. prescritta una presunzione relativa di necessità della custodia ART. 275 COMMA 4 PREVISIONE DI NON NECESSITÀ DELLA CUSTODIA CAUTELARE, SALVO ESIGENZE DI ECCEZIONALE RILEVANZA PER: donna incinta; madre di prole di età inferiore a sei anni con lei convivente; padre di prole di età inferiore a sei anni, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona che abbia superato l’età di settanta anni DIVIETI La custodia cautelare in carcere non può essere disposta, né mantenuta quando l’imputato: è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’art. 286-bis comma 2 c.p.p.; è persona affetta da malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere In presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: il giudice dispone gli arresti domiciliari presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza, ove la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non sia possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o degli altri detenuti Divieto assoluto di misure detentive: nei confronti di soggetti il cui stato della malattia è in una fase avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative BRACCIALETTO ELETTRONICO Art. 275-bis c.p.p.: per dare maggiore efficacia e agevolare il ricorso a provvedimenti alternativi alla misura detentiva, il giudice ha la possibilità di disporre la misura degli arresti domiciliari, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari riscontrate, ricorrendo a «particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» Necessario il consenso dell’imputato, rilasciato mediante dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. Qualora l’imputato neghi il consenso alle particolari modalità di controllo, il giudice ordina l’esecuzione della custodia in carcere. ORDINANZA CAUTELARE Art. 292 c.p.p.: sulla richiesta del p.m. il giudice decide con ordinanza Requisiti a pena di nullità (rilevabile anche d’ufficio) a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lett. a del comma 1 dell'art. 274 c.p.p.; e) la data e la sottoscrizione del giudice. ESECUZIONE Art. 293 c.p.p. Esecuzione affidata un ufficiale o agente di polizia giudiziaria e avviene mediante consegna all'imputato di copia del provvedimento CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE Delle operazioni viene redatto verbale, il quale è trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. La persona nei cui confronti è stata disposta la misura detentiva viene condotta presso l’istituto di reclusione designato dal giudice per l’esecuzione del provvedimento. Deposito dell’ordinanza nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, unitamente alla richiesta del pubblico ministero e al fascicolo cautelare. ALTRE MISURE Eseguite mediante notificazione all’imputato Stesse modalità di deposito dell’ordinanza custodiale INTERROGATORIO DI GARANZIA Art. 294: interrogatorio del soggetto sottoposto ad un provvedimento cautelare Funzione: creare un “contatto” tra il giudice della libertà e chi subisce la restrizione, in modo da mettere in condizione quest’ultimo di difendersi, posto che i provvedimenti cautelari vengono adottati inaudita altera parte. Vi provvede il giudice che ha emesso la misura cautelare Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento è obbligatorio, a pena di estinzione della misura cautelare Deve essere compiuto, a pena di estinzione della misura: entro 5 giorni dall’esecuzione della custodia in carcere entro 10 giorni dalla notificazione di una delle altre misure cautelari personali Eseguito con le regole di cui agli artt. 64-65 c.p.p. Presenza obbligatoria del difensore Potere di revoca d’ufficio della misura COMPUTO DELLA DURATA DELLE MISURE Art. 297 c.p.p. REGOLA Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo, mentre gli effetti delle altre misure decorrono dal momento della notifica dell’ordinanza che le dispone. a) DEROGA 1 Concorrenza tra più provvedimenti applicativi della stessa misura DEROGA 2 Cumulo tra misura cautelare e provvedimento definitivo in caso di medesimo fatto, anche se diversamente qualificato o circostanziato b) in caso di fatti diversi, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza e connessi ai sensi dell’art. 12 comma 1, lett. b e c (limitatamente alle ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri) i termini delle diverse ordinanze applicative della stessa misura cautelare «decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave» Gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo TERMINI Artt. 303 e 308 c.p.p. La fissazione dei termini di durata di un provvedimento cautelare ne determinata l’efficacia: allo scadere la misura si estingue Termini relativi alla custodia cautelare DURATA Termini riguardanti altre misure cautelari Art. 308 c.p.p. Termini di fase o intermedi Termini massimi complessivi TERMINI DI FASE 1) Art. 303 c.p.p.: si tratta dei termini autonomi di durata massima della custodia cautelare fissati in relazione ai diversi stati o gradi del procedimento (fase pre-dibattimentale, primo grado di giudizio, secondo grado di giudizio, fino alla sentenza irrevocabile) e per ognuna di queste fasi sono stati quantitativamente differenziati in relazione alla gravità dell’imputazione o della pena applicata in concreto (ove vi sia stata sentenza di condanna). La misura si estingue se FASE PREDIBATTIMENTALE (art. 303 comma 1, lett. a c.p.p.) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di 3 mesi, 6 mesi, 1 anno (a seconda della gravità del reato), senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena La misura si estingue se GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (art. 303 comma 1, lett. b c.p.p.) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i termini di 6 mesi, 1 anno, 1 anno e 6 mesi (a seconda della gravità del reato), senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, salva la previsione del numero 3-bis dell’art. 303 comma 1, lett. b c.p.p. TERMINI DI FASE 2) La misura si estingue se GIUDIZIO ABBREVIATO Art. 303 comma 1, lett. b-bis dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i termini di 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, (a seconda della gravità del reato), senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna La misura si estingue se GIUDIZIO DI SECONDO GRADO (art. 303 comma 1, lett. c) FASE SUCCESSIVA ALLA CONDANNA IN APPELLO (art. 303 comma 1, lett. d) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i termini di 6 mesi, 1 anno, 1 anno e 6 mesi (a seconda della gravità del reato), senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello La misura si estingue se dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i termini di 6 mesi, 1 anno, 1 anno e 6 mesi (a seconda della gravità del reato), senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna TERMINI COMPLESSIVI Art. 303 comma 4 c.p.p.: strutturati su tre livelli, a seconda della gravità dell’imputazione e risultano così scansionati: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla precedente lettera; c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Nel computo dei termini di durata complessivi, si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe disposte ex art. 305 c.p.p. DURATA ALTRE MISURE Art. 308 c.p.p. le altre misure coercitive perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’art. 303 c.p.p. (termini riguardanti la custodia cautelare); le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall’inizio della loro esecuzione. PROROGA Art. 305 c.p.p.: deroga all’ordinaria disciplina dei termini 1° ipotesi 2° ipotesi Compimento di una perizia psichiatrica - In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 311 c.p.p. Esigenze investigative - Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415-bis comma 4 c.p.p., rendano indispensabile il protrarsi della custodia Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà. SOSPENSIONE DEI TERMINI 1) Art. 304 c.p.p.: fenomeno idoneo a determinare, in taluni casi, anche il superamento dei termini massimi complessivi. Ai fini dell’operatività del meccanismo sospensivo, vengono prese in considerazione una variegata serie di situazioni ricollegate alla fase del giudizio. CASI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti per la redazione della sentenza. c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lett. a e b e durante la pendenza dei termini per la redazione della sentenza. Sospensione dei termini di fase, in caso di udienza preliminare sospesa per le situazioni di cui alle precedenti lettere a e b ALTRI CASI Sospensione dei termini complessivi in procedimenti relativi ai reati di cui all’art. 407 comma 2, lett. a SOSPENSIONE DEI TERMINI 2) Art. 304 comma 6 c.p.p.: meccanismo volto ad impedire incontrollate “dilazioni” dei termini massimi comprensivi Limite al superamento dei tetti fissati dall’art. 303 c.p.p. costruito su un doppio livello, uno relativo ai termini intermedi e uno a quelli complessivi TERMINI INTERMEDI TERMINI COMPLESSIVI per effetto della sospensione, la custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini di fase per effetto della sospensione, la custodia non può comunque superare i termini complessivi, aumentati della metà, previsti dall’art. 303 comma 4 c.p.p., ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea L’ordinanza che dispone la sospensione è applicabile ex art. 310 c.p.p.