LA DOMANDA CAUTELARE
Art. 291 c.p.p.
Le misure cautelari sono disposte su
richiesta del pubblico ministero
Il sistema processuale penale adotta il principio della domanda
cautelare, alla luce del quale è da escludere ogni iniziativa officiosa del
giudice nell’applicazione delle misure cautelari personali e,
parallelamente, viene sottratto al pubblico ministero ogni potere
decisorio in materia. La scelta evidenzia lo scrupolo del legislatore di
armonizzare il settore de libertate alla logica accusatoria del processo,
che distingue nettamente le funzioni d’accusa da quelle decisorie, a
garanzia dei diritti dell’imputato.
IL FASCICOLO CAUTELARE
Insieme degli atti di investigazione
depositati dal pubblico ministero con la
richiesta del provvedimento restrittivo
Comprende tutti gli elementi su cui la domanda cautelare
si fonda, nonché quelli a favore dell’imputato e le eventuali
deduzioni e memorie difensive già depositate.
È il pubblico ministero che ha il compito di selezionare il
materiale probatorio da porre a disposizione dell’organo
chiamato a decidere sulla restrizione della libertà
dell’imputato.
GIUDICE “DE LIBERTATE”
Competente a decidere sulla domanda cautelare del pubblico ministero è il
“giudice che procede” (art. 279 c.p.p.), vale a dire il giudice della fase in
cui viene chiesto il provvedimento
Se il giudice cui viene presentata la domanda cautelare
riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa,
quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di
soddisfare taluna delle esigenze cautelari, dispone la misura
richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la
propria incompetenza (art. 291 c.p.p.).
Le misure adottate dal giudice incompetente cessano di
avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di
trasmissione degli atti, il giudice competente non “rinnova” il
provvedimento (art. 27 c.p.p.)
CRITERI DI SCELTA
Art. 275 c.p.p.
Accertata la sussistenza dei presupposti per la restrizione della
libertà, il giudice deve scegliere quale tra le misure a sua
disposizione meglio soddisfa le finalità cautelari individuate
PRINCIPIO DI
ADEGUATEZZA
3 CRITERI DI SCELTA
PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ
PRINCIPIO DELLA
CUSTODIA
CAUTELARE COME
EXTREMA RATIO
PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA 1)
Nell’individuare quale misura debba essere
applicata, il giudice è obbligato a tener conto «della
specifica idoneità di ciascuna», rapportandola
«alla natura e al grado delle esigenze cautelari
da soddisfare nel caso concreto»
A questo criterio va ad aggiungersi quello della gradualità,
secondo il quale dovrà essere scelta la misura meno gravosa
per l’imputato, tra quelle di per sé idonee a fronteggiare
l’esigenza individuata
PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA 2)
Applicazioni peculiari del principio, all’atto dell’emissione della
sentenza di condanna in primo e in secondo grado
Art. 275 comma
1-bis c.p.p.
Art. 275 comma
2-ter c.p.p.
sentenza di condanna di primo grado: prescrive che l’esame
delle esigenze cautelari venga condotto tenendo conto anche
dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli
elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a
seguito della sentenza, risulta o il pericolo di fuga o la
pericolosità del soggetto, ai sensi delle lett. b e c dell’art. 274
c.p.p.
sentenza di condanna in secondo grado: anche in questo
caso si applicano i criteri di cui al comma 1-bis e la misura
cautelare è sempre disposta, contestualmente alla sentenza,
quando ricorre una delle esigenze cautelari previste dall’art.
274 c.p.p. e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’art.
380 comma 1 c.p.p. e questo risulta commesso da soggetto
condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa
indole.
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla
sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (art. 275 comma 2)
Il giudice nel determinare la misura applicabile, oltre a vagliarne l’idoneità a soddisfare le
esigenze cautelari, deve altresì verificarne la congruità, sia rispetto alla gravità del fatto
addebitato, sia in rapporto al quantum di pena che in concreto possa irrogarsi (o sia
stata già irrogata con la sentenza di primo grado)
Applicazione peculiare
Art. 275 comma 2-bis c.p.p.
Divieto di applicazione della misura della custodia cautelare, se il giudice, sulla
base della previsione dell’epilogo del procedimento in corso, ritiene che con la
sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena
EXTREMA RATIO
Art. 275 c.p.p.
Il ricorso alla custodia cautelare in carcere è possibile solo quando ogni altra
misura risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari riscontrate
ECCEZIONI ALLA REGOLA
Il comma 3 prescrive delle eccezioni
- per i delitti di criminalità
organizzata presunzione assoluta di
necessità della custodia
- per i delitti a sfondo sessuale e
talune fattispecie di cui all’art. 51 commi
3bis e 3quater c.p.p. prescritta una
presunzione relativa di necessità della
custodia
ART. 275 COMMA 4
PREVISIONE DI NON NECESSITÀ DELLA CUSTODIA CAUTELARE,
SALVO ESIGENZE DI ECCEZIONALE RILEVANZA PER:
donna incinta;
madre di prole di età inferiore a sei anni con lei convivente;
padre di prole di età inferiore a sei anni, qualora la madre sia
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
persona che abbia superato l’età di settanta anni
DIVIETI
La custodia cautelare in carcere non può essere disposta, né mantenuta quando l’imputato:
è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai
sensi dell’art. 286-bis comma 2 c.p.p.;
è persona affetta da malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue
condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere
In presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza:
il giudice dispone gli arresti domiciliari presso un luogo di cura, di assistenza o di
accoglienza, ove la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non sia
possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o degli altri detenuti
Divieto assoluto di misure detentive:
nei confronti di soggetti il cui stato della malattia è in una fase avanzata da non rispondere
più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative
BRACCIALETTO ELETTRONICO
Art. 275-bis c.p.p.: per dare maggiore efficacia e agevolare il ricorso a
provvedimenti alternativi alla misura detentiva, il giudice ha la possibilità di
disporre la misura degli arresti domiciliari, in relazione alla natura e al grado delle
esigenze cautelari riscontrate, ricorrendo a «particolari modalità di controllo
mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici»
Necessario il consenso dell’imputato, rilasciato mediante dichiarazione
espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l'ordinanza che
ha disposto la misura.
Qualora l’imputato neghi il consenso alle particolari modalità di controllo, il
giudice ordina l’esecuzione della custodia in carcere.
ORDINANZA CAUTELARE
Art. 292 c.p.p.: sulla richiesta del p.m. il giudice decide con ordinanza
Requisiti a pena di nullità (rilevabile anche d’ufficio)
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si
assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano
in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono
desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del
tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi
forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le
esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da
compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lett. a del comma 1 dell'art. 274 c.p.p.;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
ESECUZIONE
Art. 293 c.p.p.
Esecuzione affidata un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria e avviene mediante consegna all'imputato di copia
del provvedimento
CUSTODIA
CAUTELARE
IN CARCERE
Delle operazioni viene redatto verbale, il quale è trasmesso
al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
La persona nei cui confronti è stata disposta la misura
detentiva viene condotta presso l’istituto di reclusione
designato dal giudice per l’esecuzione del provvedimento.
Deposito dell’ordinanza nella cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento, unitamente alla richiesta del
pubblico ministero e al fascicolo cautelare.
ALTRE MISURE
Eseguite mediante notificazione all’imputato
Stesse modalità di deposito dell’ordinanza custodiale
INTERROGATORIO DI GARANZIA
Art. 294: interrogatorio del soggetto sottoposto ad un provvedimento cautelare
Funzione: creare un “contatto” tra il giudice della libertà e chi subisce la restrizione,
in modo da mettere in condizione quest’ultimo di difendersi, posto che i
provvedimenti cautelari vengono adottati inaudita altera parte.
Vi provvede il giudice che ha emesso la misura cautelare
Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento è obbligatorio, a pena di
estinzione della misura cautelare
Deve essere compiuto, a pena di estinzione della misura:
entro 5 giorni dall’esecuzione della custodia in carcere
entro 10 giorni dalla notificazione di una delle altre misure cautelari
personali
Eseguito con le regole di cui agli artt. 64-65 c.p.p.
Presenza obbligatoria del difensore
Potere di revoca d’ufficio della misura
COMPUTO DELLA DURATA DELLE MISURE
Art. 297 c.p.p.
REGOLA
Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della
cattura, dell’arresto o del fermo, mentre gli effetti delle altre misure
decorrono dal momento della notifica dell’ordinanza che le dispone.
a)
DEROGA 1
Concorrenza tra
più provvedimenti
applicativi della
stessa misura
DEROGA 2
Cumulo tra misura
cautelare e
provvedimento
definitivo
in caso di medesimo fatto, anche se diversamente qualificato
o circostanziato
b) in caso di fatti diversi, commessi anteriormente alla
emissione della prima ordinanza e connessi ai sensi dell’art.
12 comma 1, lett. b e c (limitatamente alle ipotesi di reati
commessi per eseguire gli altri)
i termini delle diverse ordinanze applicative della stessa
misura cautelare «decorrono dal giorno in cui è stata
eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati
all’imputazione più grave»
Gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata
l’ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di
detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla
cessazione di questo
TERMINI
Artt. 303 e 308 c.p.p.
La fissazione dei termini di durata di un provvedimento cautelare ne
determinata l’efficacia: allo scadere la misura si estingue
Termini relativi alla
custodia cautelare
DURATA
Termini riguardanti
altre misure cautelari
Art. 308 c.p.p.
Termini di
fase o
intermedi
Termini
massimi
complessivi
TERMINI DI FASE 1)
Art. 303 c.p.p.: si tratta dei termini autonomi di durata massima della custodia cautelare
fissati in relazione ai diversi stati o gradi del procedimento (fase pre-dibattimentale,
primo grado di giudizio, secondo grado di giudizio, fino alla sentenza irrevocabile) e per
ognuna di queste fasi sono stati quantitativamente differenziati in relazione alla gravità
dell’imputazione o della pena applicata in concreto (ove vi sia stata sentenza di condanna).
La misura si estingue se
FASE
PREDIBATTIMENTALE
(art. 303 comma 1,
lett. a c.p.p.)
dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di 3 mesi,
6 mesi, 1 anno (a seconda della gravità del reato), senza che
sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o
l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato,
ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di
applicazione della pena
La misura si estingue se
GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO
(art. 303 comma 1,
lett. b c.p.p.)
dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i termini
di 6 mesi, 1 anno, 1 anno e 6 mesi (a seconda della gravità del
reato), senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna
di primo grado, salva la previsione del numero 3-bis dell’art.
303 comma 1, lett. b c.p.p.
TERMINI DI FASE 2)
La misura si estingue se
GIUDIZIO
ABBREVIATO
Art. 303 comma 1,
lett. b-bis
dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il
giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi i termini di 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, (a
seconda della gravità del reato), senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna
La misura si estingue se
GIUDIZIO DI SECONDO
GRADO
(art. 303 comma 1,
lett. c)
FASE SUCCESSIVA
ALLA CONDANNA IN
APPELLO
(art. 303 comma 1,
lett. d)
dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i
termini di 6 mesi, 1 anno, 1 anno e 6 mesi (a seconda della
gravità del reato), senza che sia stata pronunciata sentenza di
condanna in grado di appello
La misura si estingue se
dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello
o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i
termini di 6 mesi, 1 anno, 1 anno e 6 mesi (a seconda della
gravità del reato), senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna
TERMINI COMPLESSIVI
Art. 303 comma 4 c.p.p.: strutturati su tre livelli, a seconda della gravità
dell’imputazione e risultano così scansionati:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti
anni, salvo quanto previsto dalla precedente lettera;
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a venti anni.
Nel computo dei termini di durata complessivi, si tiene conto
dei rinnovi e delle proroghe disposte ex art. 305 c.p.p.
DURATA ALTRE MISURE
Art. 308 c.p.p.
le altre misure coercitive
perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è
decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti
dall’art. 303 c.p.p. (termini riguardanti la custodia cautelare);
le misure interdittive
perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall’inizio
della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state
disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la
rinnovazione anche al di là di due mesi dall’inizio della loro
esecuzione.
PROROGA
Art. 305 c.p.p.: deroga all’ordinaria disciplina dei termini
1° ipotesi
2° ipotesi
Compimento di una perizia psichiatrica - In ogni stato e grado del
procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente
dell’imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di
tempo assegnato per l’espletamento della perizia
La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sentito il difensore
L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste
dall’art. 311 c.p.p.
Esigenze investigative - Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare
che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari
che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove
indagini disposte ai sensi dell'art. 415-bis comma 4 c.p.p., rendano
indispensabile il protrarsi della custodia
Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con
ordinanza appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p.
La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’art. 303
comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.
SOSPENSIONE DEI TERMINI 1)
Art. 304 c.p.p.: fenomeno idoneo a determinare, in taluni casi, anche il superamento dei
termini massimi complessivi. Ai fini dell’operatività del meccanismo sospensivo, vengono
prese in considerazione una variegata serie di situazioni ricollegate alla fase del giudizio.
CASI DI
SOSPENSIONE
DEL GIUDIZIO
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano
stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione
di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della
mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza
uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti per la
redazione della sentenza.
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nelle lett. a e b e durante la pendenza dei
termini per la redazione della sentenza.
Sospensione dei termini di fase, in caso di udienza preliminare sospesa per le
situazioni di cui alle precedenti lettere a e b
ALTRI CASI
Sospensione dei termini complessivi in procedimenti relativi ai reati di cui all’art.
407 comma 2, lett. a
SOSPENSIONE DEI TERMINI 2)
Art. 304 comma 6 c.p.p.: meccanismo volto ad impedire incontrollate “dilazioni”
dei termini massimi comprensivi
Limite al superamento dei tetti fissati dall’art. 303 c.p.p.
costruito su un doppio livello, uno relativo ai termini intermedi e uno a
quelli complessivi
TERMINI INTERMEDI
TERMINI COMPLESSIVI
per effetto della sospensione,
la custodia cautelare non può
comunque
superare
il
doppio dei termini di fase
per effetto della sospensione, la custodia non
può
comunque
superare
i
termini
complessivi, aumentati della metà, previsti
dall’art. 303 comma 4 c.p.p., ovvero, se più
favorevole, i due terzi del massimo della pena
temporanea prevista per il reato contestato o
ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell’ergastolo è equiparata alla pena massima
temporanea
L’ordinanza che dispone la sospensione è applicabile ex art. 310 c.p.p.
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02. Procedimento cautelare