ART. 13 COST.
Fondamento costituzionale per la
tutela della libertà individuale
La libertà personale è inviolabile (salvaguarda il
diritto alla “libertà fisica”, implicante l’assenza di
coercizioni sul corpo)
La tutela assume un particolare rilievo nel processo
penale, dove vi è una contrapposizione tra principio
d’autorità e libertà personale: quest’ultima prevale sul
primo
GARANZIE COSTITUZIONALI
L’art. 13 cost. fissa una serie di garanzie a tutela della libertà personale
RISERVA DI LEGGE
I casi e i modi della coercizione debbono essere
fissati con atto avente forza di legge
RISERVA DI
GIURISDIZIONE
La limitazione della libertà personale può avvenire
solo per atto dell’autorità giudiziaria
obbligo di motivazione dei provvedimenti
restrittivi
ALTRE GARANZIE
esecuzione dei provvedimenti coercitivi con
divieto di ogni violenza fisica o morale
ricorso in cassazione per violazione di legge
ART. 27 COMMA 2 COST.
Il principio di presunzione di non colpevolezza
consente di superare il “vuoto dei fini” ricavabile
dall’art. 13 Cost.
Il legislatore costituzionale si è disinteressato
della fisionomia funzionale delle restrizioni alla
libertà personale, vale a dire non sono state
individuate le ragioni che possono giustificare il
ricorso alla coercizione, con conseguente
prevalenza del principio di autorità su quello di
libertà.
SISTEMA CAUTELARE
Artt. 272-325 c.p.p.
Principio di legalità
Art. 279 c.p.p.
Art. 272 c.p.p.
Riserva di giurisdizione
Principio di tassatività
SUDDIVISIONI
Il sistema cautelare rappresenta un sottosistema normativo,
dotato di una sua autonomia rispetto al sistema processuale
2 GRUPPI DI MISURE CAUTELARI
PERSONALI
REALI
(incidenti sulla libertà personale)
(riguardanti la libera disponibilità
del patrimonio)
COERCITIVE
INTERDITTIVE
FUMUS COMMISSI DELICTI 1)
Art. 273 comma 1 c.p.p.
Condizioni generali per l’applicabilità di
misure cautelari personali
Requisito positivo
SUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
insieme degli elementi probatori idonei a far apparire
altamente probabile la responsabilità dell’imputato in ordine al
fatto che gli viene addebitato
FUMUS COMMISSI DELICTI 2)
Art. 273 comma 2 c.p.p.
Requisito negativo
NON PUÒ ESSERE APPLICATA UNA MISURA CAUTELARE, malgrado
la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quando ricorrono:
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GRAVI INDIZI
Art. 273 comma 1-bis c.p.p.
Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice deve
osservare i criteri di valutazione indicati nelle seguenti disposizioni
art. 192 commi 3-4
c.p.p.
Chiamata in correità
art. 195 comma 7 e
art. 203 c.p.p.
Testimonianza indiretta e informatori
di polizia
art. 271 comma 1
c.p.p.
Inutilizzabilità intercettazioni telefoniche
acquisite contra legem
PERICULUM LIBERTATIS
Art. 274 c.p.p.
Accanto ai gravi indizi di colpevolezza, l’ordinamento individua delle
esigenze cautelari necessarie per disporre una misura restrittiva della libertà
GARANZIA PER LA
PROVA E PER LO
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
TRE LE GARANZIE
CHE SI INTENDONO
ASSICURARE
GARANZIA CONTRO IL
PERICOLO DI NUOVI
REATI
(art. 274 lett. c c.p.p.)
(art. 274 lett. a c.p.p.)
GARANZIA PER L’ATTUAZIONE
DEL RISULTATO DEL
PROCESSO
(art. 274 lett. b c.p.p.)
ART. 274 lett. a
Debbono sussistere specifiche e inderogabili esigenze
attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede
Le esigenze debbono essere circoscritte a situazioni di
concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la
genuinità della prova
Il pericolo “per la prova” deve ricavarsi da circostanze di
fatto indicate nel provvedimento, a pena di nullità rilevabile
anche d’ufficio e non può essere desunto dal rifiuto
dell’indagato di rispondere o dalla non ammissione degli
addebiti
ART. 274 lett. b
Salvaguarda il pericolo di fuga: il soggetto, se
lasciato libero, potrebbe sottrarsi all’esecuzione
dell’eventuale condanna
Situazioni rilevanti: fuga in atto o concreto pericolo
di fuga
La misura può essere adottata solo se il giudice
ritiene che al termine del processo verrà irrogata una
pena detentiva superiore ai due anni di reclusione
ART. 274 lett. c
Salvaguarda la collettività dal pericolo di
commissione di gravi delitti con uso di armi o di
violenze contro la persona o contro l’ordine
costituzionale, nonché la reiterazione di reati della
stessa specie di quello per cui si procede
Nella valutazione della pericolosità rilevano:
1) le specifiche modalità del fatto
2) la personalità dell’indagato, desunta da
comportamenti e atti concreti e dai
precedenti penali
LIMITI DI PENA
Viene fissata una soglia di gravità dei reati (determinata sulla base
della pena edittale) al di sotto della quale non possono essere
applicate misure cautelari, pur in presenza dei presupposti
MISURE COERCITIVE
delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a 3 anni (art. 280 comma 1 c.p.p.), salva
la previsione dell’art. 391 c.p.p.
CUSTODIA IN CARCERE
delitti consumati o tentati per i quali è prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4
anni (art. 280 comma 2 c.p.p.), limite non valido in
caso di trasgressione alle prescrizioni imposte con
l’adozione di altro provvedimento cautelare
MISURE INTERDITTIVE
delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a 3 anni (art. 287 comma 1 c.p.p.)
DETERMINAZIONE DELLA PENA
Art. 278 c.p.p.
Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo
alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato.
Non si tiene conto della continuazione, della recidiva
e delle circostanze del reato, fatta eccezione della
circostanza aggravante prevista al n. 5 dell'art. 61 c.p.
e della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4
c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
MISURE COERCITIVE 1
Artt. 281-286 c.p.p.
CARATTERIZZATE DAL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ:
esse appaiono ordinate tra loro in termini di progressiva afflittività,
cominciando da quelle a contenuto meramente obbligatorio, per
finire con le misure detentive
TIPOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Divieto di espatrio
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Allontanamento dalla casa familiare
Divieto di avvicinarsi alla dimora dell’offeso
Divieto e obbligo di dimora
Arresti domiciliari
Custodia cautelare (in carcere o in luogo di cura o in
casa di custodia attenuata)
MISURE COERCITIVE 2
DIVIETO DI ESPATRIO
OBBLIGO DI
PRESENTAZIONE ALLA
POLIZIA GIUDIZIARIA
(art. 281 c.p.p.), il giudice prescrive
all'imputato di non uscire dal territorio
nazionale senza l'autorizzazione del
giudice che procede
(art. 282 c.p.p.) impone all'imputato di
presentarsi a un determinato ufficio di
polizia giudiziaria. Con il provvedimento,
il giudice fissa i giorni e le ore di
presentazione, tenendo conto dell'attività
lavorativa e del luogo di abitazione
dell'imputato
MISURE COERCITIVE 3
ALLONTANAMENTO
DALLA CASA FAMILIARE
DIVIETO DI
AVVICINAMENTO ALLA
DIMORA DELL’OFFESO
(art. 282-bis c.p.p.) prescrive all’imputato
di lasciare la casa familiare, ovvero di non
farvi rientro, e di non accedervi senza
l’autorizzazione del giudice che procede.
L’eventuale autorizzazione può dettare
determinate modalità di visita
(art. 282-ter c.p.p.) impone all'imputato di
non avvicinarsi alla dimora abituale
dell’offeso (o di mantenersi ad una
determinata distanza). Il divieto può
riguardare anche prossimi congiunti e
inibire ogni forma di comunicazione con i
suddetti soggetti
MISURE COERCITIVE 4
DIVIETO DI
OBBLIGO
DI DIMORA
ARRESTI
DOMICILIARI
(equiparati
alla custodia
cautelare in
carcere)
Il divieto di dimora (art. 283 comma 1 c.p.p.) impone all'imputato
di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza
l'autorizzazione del giudice che procede, mentre l’obbligo di
dimora (art. 283 comma 2 c.p.p.) lo costringe a non allontanarsi,
senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del
comune di dimora abituale
(art. 284 c.p.p.), si caratterizzano come obbligo di stare:
l’imputato non può allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza. Con l’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice può imporre una ulteriore restrizione ai diritti di chi vi è
sottoposto (limitare o vietare la facoltà di comunicare con persone
diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono), ma
può anche ridurne il grado di coercizione autorizzando l’imputato
ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per
provvedere alle sue necessità ove versi in situazione di assoluta
indigenza
CUSTODIA IN CARCERE 1
E’ la misura avente il massimo grado di afflittività
FORME
ORDINARIA
SPECIALE
(art. 285 c.p.p.)
(art. 286 c.p.p.)
con il provvedimento che la dispone,
il giudice ordina agli ufficiali e agli
agenti di polizia giudiziaria che
l'imputato
sia
catturato
e
immediatamente condotto in un
istituto di custodia per rimanervi a
disposizione dell'autorità giudiziaria
Se la persona da sottoporre a custodia
cautelare si trova in stato di infermità di
mente che ne esclude o ne diminuisce
grandemente la capacità di intendere o di
volere, il giudice, in luogo della custodia
in carcere, può disporre il ricovero
provvisorio in idonea struttura del
servizio
psichiatrico
ospedaliero
adottando i provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga
CUSTODIA IN CARCERE 2
Altre modalità esecutive
Art. 285-bis c.p.p.
CUSTODIA ATTENUATA PER DETENUTE MADRI
(legge 62/2011)
Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una
donna incinta o una madre con prole di età inferiore a 6
anni, ovvero padre quando la madre sia deceduta o
assolutamente impossibilitata ad assistere la prole, il
giudice può disporre l’esecuzione della misura presso
un istituto a custodia attenuata, ove le esigenze
cautelari di particolare rilevanza lo consentano
MISURE INTERDITTIVE
Inibiscono l’esercizio di determinati diritti
sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 288 c.p.p.): il giudice
priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.):
impedisce temporaneamente all’imputato l’esercizio, in tutto o in parte, delle attività
a essi inerenti.
limite soggettivo all’applicazione della misura: gli uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare.
garanzie difensive (art. 289 comma 2 c.p.p.): nel corso delle indagini preliminari,
prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio
di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato
divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 290 c.p.p.): interdice
temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
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01. Presupposti cautelari