ART. 13 COST. Fondamento costituzionale per la tutela della libertà individuale La libertà personale è inviolabile (salvaguarda il diritto alla “libertà fisica”, implicante l’assenza di coercizioni sul corpo) La tutela assume un particolare rilievo nel processo penale, dove vi è una contrapposizione tra principio d’autorità e libertà personale: quest’ultima prevale sul primo GARANZIE COSTITUZIONALI L’art. 13 cost. fissa una serie di garanzie a tutela della libertà personale RISERVA DI LEGGE I casi e i modi della coercizione debbono essere fissati con atto avente forza di legge RISERVA DI GIURISDIZIONE La limitazione della libertà personale può avvenire solo per atto dell’autorità giudiziaria obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi ALTRE GARANZIE esecuzione dei provvedimenti coercitivi con divieto di ogni violenza fisica o morale ricorso in cassazione per violazione di legge ART. 27 COMMA 2 COST. Il principio di presunzione di non colpevolezza consente di superare il “vuoto dei fini” ricavabile dall’art. 13 Cost. Il legislatore costituzionale si è disinteressato della fisionomia funzionale delle restrizioni alla libertà personale, vale a dire non sono state individuate le ragioni che possono giustificare il ricorso alla coercizione, con conseguente prevalenza del principio di autorità su quello di libertà. SISTEMA CAUTELARE Artt. 272-325 c.p.p. Principio di legalità Art. 279 c.p.p. Art. 272 c.p.p. Riserva di giurisdizione Principio di tassatività SUDDIVISIONI Il sistema cautelare rappresenta un sottosistema normativo, dotato di una sua autonomia rispetto al sistema processuale 2 GRUPPI DI MISURE CAUTELARI PERSONALI REALI (incidenti sulla libertà personale) (riguardanti la libera disponibilità del patrimonio) COERCITIVE INTERDITTIVE FUMUS COMMISSI DELICTI 1) Art. 273 comma 1 c.p.p. Condizioni generali per l’applicabilità di misure cautelari personali Requisito positivo SUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA insieme degli elementi probatori idonei a far apparire altamente probabile la responsabilità dell’imputato in ordine al fatto che gli viene addebitato FUMUS COMMISSI DELICTI 2) Art. 273 comma 2 c.p.p. Requisito negativo NON PUÒ ESSERE APPLICATA UNA MISURA CAUTELARE, malgrado la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quando ricorrono: CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GRAVI INDIZI Art. 273 comma 1-bis c.p.p. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice deve osservare i criteri di valutazione indicati nelle seguenti disposizioni art. 192 commi 3-4 c.p.p. Chiamata in correità art. 195 comma 7 e art. 203 c.p.p. Testimonianza indiretta e informatori di polizia art. 271 comma 1 c.p.p. Inutilizzabilità intercettazioni telefoniche acquisite contra legem PERICULUM LIBERTATIS Art. 274 c.p.p. Accanto ai gravi indizi di colpevolezza, l’ordinamento individua delle esigenze cautelari necessarie per disporre una misura restrittiva della libertà GARANZIA PER LA PROVA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRE LE GARANZIE CHE SI INTENDONO ASSICURARE GARANZIA CONTRO IL PERICOLO DI NUOVI REATI (art. 274 lett. c c.p.p.) (art. 274 lett. a c.p.p.) GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL PROCESSO (art. 274 lett. b c.p.p.) ART. 274 lett. a Debbono sussistere specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede Le esigenze debbono essere circoscritte a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova Il pericolo “per la prova” deve ricavarsi da circostanze di fatto indicate nel provvedimento, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio e non può essere desunto dal rifiuto dell’indagato di rispondere o dalla non ammissione degli addebiti ART. 274 lett. b Salvaguarda il pericolo di fuga: il soggetto, se lasciato libero, potrebbe sottrarsi all’esecuzione dell’eventuale condanna Situazioni rilevanti: fuga in atto o concreto pericolo di fuga La misura può essere adottata solo se il giudice ritiene che al termine del processo verrà irrogata una pena detentiva superiore ai due anni di reclusione ART. 274 lett. c Salvaguarda la collettività dal pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di violenze contro la persona o contro l’ordine costituzionale, nonché la reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede Nella valutazione della pericolosità rilevano: 1) le specifiche modalità del fatto 2) la personalità dell’indagato, desunta da comportamenti e atti concreti e dai precedenti penali LIMITI DI PENA Viene fissata una soglia di gravità dei reati (determinata sulla base della pena edittale) al di sotto della quale non possono essere applicate misure cautelari, pur in presenza dei presupposti MISURE COERCITIVE delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni (art. 280 comma 1 c.p.p.), salva la previsione dell’art. 391 c.p.p. CUSTODIA IN CARCERE delitti consumati o tentati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (art. 280 comma 2 c.p.p.), limite non valido in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte con l’adozione di altro provvedimento cautelare MISURE INTERDITTIVE delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni (art. 287 comma 1 c.p.p.) DETERMINAZIONE DELLA PENA Art. 278 c.p.p. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5 dell'art. 61 c.p. e della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. MISURE COERCITIVE 1 Artt. 281-286 c.p.p. CARATTERIZZATE DAL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ: esse appaiono ordinate tra loro in termini di progressiva afflittività, cominciando da quelle a contenuto meramente obbligatorio, per finire con le misure detentive TIPOLOGIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Divieto di espatrio Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Allontanamento dalla casa familiare Divieto di avvicinarsi alla dimora dell’offeso Divieto e obbligo di dimora Arresti domiciliari Custodia cautelare (in carcere o in luogo di cura o in casa di custodia attenuata) MISURE COERCITIVE 2 DIVIETO DI ESPATRIO OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 281 c.p.p.), il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede (art. 282 c.p.p.) impone all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Con il provvedimento, il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato MISURE COERCITIVE 3 ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA DIMORA DELL’OFFESO (art. 282-bis c.p.p.) prescrive all’imputato di lasciare la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può dettare determinate modalità di visita (art. 282-ter c.p.p.) impone all'imputato di non avvicinarsi alla dimora abituale dell’offeso (o di mantenersi ad una determinata distanza). Il divieto può riguardare anche prossimi congiunti e inibire ogni forma di comunicazione con i suddetti soggetti MISURE COERCITIVE 4 DIVIETO DI OBBLIGO DI DIMORA ARRESTI DOMICILIARI (equiparati alla custodia cautelare in carcere) Il divieto di dimora (art. 283 comma 1 c.p.p.) impone all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede, mentre l’obbligo di dimora (art. 283 comma 2 c.p.p.) lo costringe a non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale (art. 284 c.p.p.), si caratterizzano come obbligo di stare: l’imputato non può allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. Con l’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, il giudice può imporre una ulteriore restrizione ai diritti di chi vi è sottoposto (limitare o vietare la facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono), ma può anche ridurne il grado di coercizione autorizzando l’imputato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per provvedere alle sue necessità ove versi in situazione di assoluta indigenza CUSTODIA IN CARCERE 1 E’ la misura avente il massimo grado di afflittività FORME ORDINARIA SPECIALE (art. 285 c.p.p.) (art. 286 c.p.p.) con il provvedimento che la dispone, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga CUSTODIA IN CARCERE 2 Altre modalità esecutive Art. 285-bis c.p.p. CUSTODIA ATTENUATA PER DETENUTE MADRI (legge 62/2011) Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una donna incinta o una madre con prole di età inferiore a 6 anni, ovvero padre quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere la prole, il giudice può disporre l’esecuzione della misura presso un istituto a custodia attenuata, ove le esigenze cautelari di particolare rilevanza lo consentano MISURE INTERDITTIVE Inibiscono l’esercizio di determinati diritti sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 288 c.p.p.): il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.): impedisce temporaneamente all’imputato l’esercizio, in tutto o in parte, delle attività a essi inerenti. limite soggettivo all’applicazione della misura: gli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. garanzie difensive (art. 289 comma 2 c.p.p.): nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 290 c.p.p.): interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.