Esperienze europee a confronto. L’esperienza italiana La detenzione durante il processo Stefania Carnevale – Università di Ferrara TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI (Artt. 282-286 c.p.p.) Coercitive - Custodiali Custodia cautelare in carcere (o in luogo di cura, o in istituto a custodia attenuata) Arresti domiciliari - Obbligatorie Divieto di espatrio Obbligo di presentazione alla p.g. Allontanamento dalla casa familiare Divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa Divieto e obbligo di dimora Interdittive Sospensione dalla potestà di genitori Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio Divieto di esercitare determinate attività professionali DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA Imputati 20.040 Condannati 36.926 Internati 1.126 Totale 58.092 Detenuti in custodia cautelare: 34,5% del totale Dati al 30.06.2014 Art. 27 co. 2 COST. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Art. 6 § 2 CEDU Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente finché la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Anno Imputati Condannati Internati Tot. 1991 % imputati 19.875 14.319 1.275 35.469 56% 1994 23.544 26.265 1.356 51.165 46% 2001 23.302 30.658 1.315 55.275 42% 2006 21.820 38.193 1.251 61.264 36% 2007 28.188 19.029 1.476 48.693 58% 2010 29.691 36.781 1.786 68.258 43% 2013 24.547 40.301 1.180 66.028 37% 2014 20.040 36.926 1.126 58.092 34% PRINCIPALI LINEE D’INTERVENTO PER CALMIERARE LE PRESENZE IN CARCERE A) Interventi sui presupposti applicativi delle misure cautelari 1. Limite generale soglie di pena relative al reato ipotizzato (massimo edittale 3 anni 5 anni per custodia in carcere) [art. 280 c.p.p.] 2. Gravi indizi di colpevolezza (fumus commissi delicti) regole probatorie più solide a fondamento della prognosi [art. 273 c.p.p.] 3. Esigenze cautelari (pericula libertatis) tentativi di orientare e delimitare la valutazione giudiziale sull’esistenza dei pericoli [art. 274 c.p.p.] B) Interventi sui criteri di scelta delle misure cautelari Proporzionalità: Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. [art. 275 co. 2 c.p.p.] Adeguatezza: Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. [art. 275 co. 1 c.p.p.] Controspinte, che hanno aggravato la condizione delle carceri: Obbligo di soffermarsi sulla questione cautelare in caso di condanna in primo grado e in appello. [art. 275 co. 1 bis e 2 ter c.p.p.] Meccanismi presuntivi per una ricca serie di reati: - sull’esistenza delle esigenze cautelari - sull’adeguatezza del solo carcere [art. 275 co. 3 c.p.p.] Reazioni recenti, di nuovo nell’ottica di ridurre le presenze in carcere Nuova proiezione del criterio di proporzionalità: Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni (soglia di possibile accesso a future misure alternative). [art. 275 co. 2 bis c.p.p.] Computo della custodia cautelare ai fini della determinazione della pena da eseguire La pena detentiva viene ridotta in misura corrispondente ai periodi di custodia cautelare subita. Il meccanismo vale anche per gli arresti domiciliari (non per altre misure) [art. 657 c.p.p.] Casi in cui lo scomputo non può operare: - Imputati prosciolti (20-30%) - Imputati condannati a una pena inferiore rispetto alla custodia subita (ma alte percentuali di soggiorni cautelari brevi o brevissimi) - Imputati che fruiscono di misure alternative senza assaggio di carcere (ma sul raggiungimento della soglia concorrono i periodi di custodia)