Esperienze europee a confronto.
L’esperienza italiana
La detenzione durante il processo
Stefania Carnevale – Università di Ferrara
TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI
(Artt. 282-286 c.p.p.)
Coercitive
- Custodiali
Custodia cautelare in carcere (o in luogo di cura, o in istituto a
custodia attenuata)
Arresti domiciliari
- Obbligatorie
Divieto di espatrio
Obbligo di presentazione alla p.g.
Allontanamento dalla casa familiare
Divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Divieto e obbligo di dimora
Interdittive
Sospensione dalla potestà di genitori
Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
Divieto di esercitare determinate attività professionali
DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA
Imputati
20.040
Condannati
36.926
Internati
1.126
Totale
58.092
Detenuti in custodia cautelare: 34,5% del totale
Dati al 30.06.2014
Art. 27 co. 2 COST.
L’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Art. 6 § 2 CEDU
Ogni persona accusata di un reato è
presunta innocente finché la sua
colpevolezza non sia stata legalmente
accertata.
Anno
Imputati
Condannati
Internati
Tot.
1991
% imputati
19.875
14.319
1.275
35.469
56%
1994
23.544
26.265
1.356
51.165
46%
2001
23.302
30.658
1.315
55.275
42%
2006
21.820
38.193
1.251
61.264
36%
2007
28.188
19.029
1.476
48.693
58%
2010
29.691
36.781
1.786
68.258
43%
2013
24.547
40.301
1.180
66.028
37%
2014
20.040
36.926
1.126
58.092
34%
PRINCIPALI LINEE D’INTERVENTO
PER CALMIERARE LE PRESENZE IN CARCERE
A) Interventi sui presupposti applicativi delle misure cautelari
1. Limite generale
soglie di pena relative al reato ipotizzato (massimo edittale 3 anni 5 anni per custodia in carcere)
[art. 280 c.p.p.]
2. Gravi indizi di colpevolezza (fumus commissi delicti)
regole probatorie più solide a fondamento della prognosi
[art. 273 c.p.p.]
3. Esigenze cautelari (pericula libertatis)
tentativi di orientare e delimitare la valutazione giudiziale
sull’esistenza dei pericoli
[art. 274 c.p.p.]
B) Interventi sui criteri di scelta delle misure
cautelari
Proporzionalità:
Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del
fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa
essere irrogata.
[art. 275 co. 2 c.p.p.]
Adeguatezza:
Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della
specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e
al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel
caso concreto.
[art. 275 co. 1 c.p.p.]
Controspinte, che hanno aggravato la
condizione delle carceri:
Obbligo di soffermarsi sulla questione
cautelare in caso di condanna in primo grado e
in appello.
[art. 275 co. 1 bis e 2 ter c.p.p.]
Meccanismi presuntivi per una ricca serie di
reati:
- sull’esistenza delle esigenze cautelari
- sull’adeguatezza del solo carcere
[art. 275 co. 3 c.p.p.]
Reazioni recenti, di nuovo nell’ottica di ridurre
le presenze in carcere
Nuova proiezione del criterio di
proporzionalità:
Non può applicarsi la misura della custodia
cautelare in carcere se il giudice ritiene che,
all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata
non sarà superiore a 3 anni (soglia di possibile
accesso a future misure alternative).
[art. 275 co. 2 bis c.p.p.]
Computo della custodia cautelare
ai fini della determinazione della pena da eseguire
La pena detentiva viene ridotta in misura
corrispondente ai periodi di custodia cautelare
subita.
Il meccanismo vale anche per gli arresti
domiciliari (non per altre misure)
[art. 657 c.p.p.]
Casi in cui lo scomputo non può operare:
- Imputati prosciolti
(20-30%)
- Imputati condannati a una pena inferiore rispetto
alla custodia subita
(ma alte percentuali di soggiorni cautelari brevi o brevissimi)
- Imputati che fruiscono di misure alternative senza
assaggio di carcere
(ma sul raggiungimento della soglia concorrono i periodi di
custodia)
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