Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma
Scuola Forense V.E. Orlando
12.11.2012
Avv. Valeria Simeoni
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Libro Quarto
Misure cautelari
Classificazione
Misure cautelari personali e reali
Misure coercitive (272 – 286 bis): sopprimono o limitano la
libertà personale (custodiali e non custodiali)
Misure interdittive (287 – 290): limitano l’esercizio di
alcuni diritti o facoltà personali
Misure Reali (315 - 325): incidono sul patrimonio,
determinando l’indisponibilià di cose o di beni
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PREMESSE
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Art. 280
Condizioni di applicabilità delle
misure cautelari coercitive
Solo per i delitti per i quali è prevista:
la pena dell’ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo
a tre anni
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Custodia cautelare in carcere
(art. 280 comma 2, 285 c.p.p.)
La Custodia cautelare in carcere è la misura
cautelare con il più elevato grado di afflittività.
Si applica solo per delitti consumati o tentati:
puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni
(o nelle ipotesi di trasgressione delle prescrizioni inerenti
ad una misura cautelareai sensi dell’art. 276 c.p.p. e 307
c.p.p.)
In pratica, un reato per il quale la pena è massima superiore ai tre anni
ma non raggiunge i quattro anni, la custodia cautelare in carcere non si
può applicare ed è illegittima.
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Arresti domiciliari
(art. 284 c.p.p.)
L’imputato agli arresti domiciliari si
considera in stato di custodia cautelare
La misura degli Arresti domiciliari ha anch’essa
un grado di afflittività molto elevato, anche se
inferiore alla custodia cautelare in carcere.
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Misure cautelari coercitive non custodiali
Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.)
Il divieto di uscire dal territorio nazionale senza
l’autorizzazione del giudice che procede
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art.
282 c.p.p.)
Con il provvedimento che dispone l’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice
prescrive all’imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria, fissando i
giorni e le ore di presentazione.
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Allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.)
Con tale misura il giudice ordina all’imputato di lasciare la casa
familiare e di non accedere ad essa senza un provvedimento
autorizzativo.
Divieto e obbligo di dimora
Tale disposizione contempla l’ipotesi in cui il giudice dispone con un
provvedimento il divieto di dimora, o l’obbligo di dimora. Si tratta di
due distinte misure cautelari coercitive non custodiali.
Con il primo, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un
determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del
giudice che procede.
Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice
prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione.
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Art. 291
Procedimento applicativo
Le misure cautelari sono disposte su richiesta
del P.M., al giudice competente che è il giudice
che procede, il quale nella fase delle indagini
preliminari è il G.I.P.
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Presidio costituzionale delle misure cautelari
Art. 13 della Costituzione
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
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preventiva”.
Tale norma costituzionale stabilisce il
principio della riserva di legge e di
giurisdizione in materia di libertà personale,
di cui sancisce l’inviolabilità.
Soltanto la legge autorizza e stabilisce quando
e come la libertà può essere limitata (riserva
di legge) e solo l’Autorità Giudiziaria può
disporre gli strumenti per limitarla, nei casi e
nei modi previsti dalla legge (riserva di
giurisdizione).
11
Art. 272 Limitazioni alla libertà
della persona
“Le libertà della persona possono
essere limitate con misure
cautelari soltanto a norma delle
disposizioni del presente titolo”.
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Tale norma è espressione dei principi di legalità,
tipicità e tassatività, al fine di evitare qualsiasi
indeterminatezza dei provvedimenti che incidono
sulla libertà personale.
Nel rispetto di tali principi, si può applicare una
misura cautelare personale alla volta, ad
eccezione dei casi espressamente previsti dagli
artt. 276, comma 1, e 307, comma 1 bis, c.p.p.
(Cass. pen. SS. UU, n. 29907, 30.05.2006, sez. I,
21.10.2009, n. 42891).
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Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a SS. UU.
penali, con la sentenza n. 29907, 30.05.2006, richiama
fermamente il principio di stretta legalità e, tra l’altro,
evidenzia: la “applicazione congiunta di due distinte misure,
omogenee o eterogenee, che pure siano astrattamente
compatibili …potrebbe determinare la creazione, in un
“mixtum compositum”di una “nuova” misura non
corrispondente al paradigma normativo tipico”.
L’applicazione congiunta di misure coercitive in funzione
sostitutiva dei provvedimenti custodiali è illegittima e non è
consentita perché in violazione dei principi di tassatività e
tipicità e non soddisfa i criteri di adeguatezza e
proporzionalità ex art. 275 c.p.p .
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ARTICOLO 273
Condizioni generali di applicabilità
delle misure.
Comma 1. “Nessuno può essere
sottoposto a misure cautelari se a suo
carico non sussistono gravi indizi di
colpevolezza (384, 714 comma 2,
715,736 comma 2 e 250 disposiz trans)
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I Gravi indizi di colpevolezza o indizi cautelari, costituiscono la
base probatoria del fatto per cui si procede ma non hanno la pretesa
di provare la responsabilità dell'indagato, in termini di certezza.
Sono richiesti indizi di colpevolezza “gravi” che giustificano
l'esercizio del potere cautelare, perchè solo in base ad essi è
legittimo fondare una qualificata probabilità di colpevolezza con
riferimento ad un determinato fatto di reato (cfr. Cass. pen. sez. 1,
19.10.1994, Cass. pen. SS.UU. 21.05.1995, Cass. Pen. Sez. VI,
17.02.2005).
Il grave indizio di colpevolezza può essere anche unico purchè ne sia
motivata la valenza probatoria. Non si tratta degli indizi disciplinati
nell'ambito del sistema delle prove ex art. 192 co 2 c.p.p.. Infatti,
con riferimento all'art. 192 co 2 c.p.p ci troviamo di fronte ad indizi
che assurgono a dignità di prova (prova logica o indiretta ) idonea a
sostenere l’affermazione della responsabilità penale, in termini di
“certezza”.
Ai fini cautelari, invece, è sufficiente un giudizio di qualificata
probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato, trattandosi di
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un giudizio effettuato in termini di probabilità.
ARTICOLO 273
Condizioni generali di applicabilità delle
misure.
Comma 1-bis. “Nella valutazione dei gravi
indizi di colpevolezza si applicano le
disposizioni degli articoli 192 , commi 3 e 4,
195, comma 7, 203 e 271 comma 1”
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Comma 1-bis. Fa riferimento, nella parte in cui richiama gli artt. 192,
commi 3 e 4, all’ipotesi in cui le esigenze cautelari siano costituite dalle
dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo procedimento, dal
coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un
procedimento connesso, a norma dell’art. 12 c.p.p. Tali dichiarazioni
sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne
confermano l’attendibilità.
In senso esemplificativo, non è sufficiente che nell’ordinanza di
custodia cautelare, il Giudice sostenga che
dalle “ulteriori indagini svolte” è emerso che l’indagato svolgesse un
ruolo più importante e che “anche gli interrogatori resi dai coindagati
hanno confermato” tale ruolo.
Il riferimento alle dichiarazioni rese dai coindagati posto in questi
termini è astratto e generico, poiché il giudice non individua i soggetti
“coindagati” che avrebbero reso interrogatorio, né fa alcun riferimento
al contenuto delle dichiarazioni, né c’è alcun riferimento ai criteri di
valutazione dell’attendibilità della chiamata del correo in sede
cautelare, come invece richiesto dall’art. 273, comma 1 bis c.p.p.. 18
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con
la sentenza del 30.05.2006, n. 36267, ha
definitivamente chiarito che le dichiarazioni del
correo acquistano valore indiziario ai fini cautelari, a
condizione che venga verificata, tra l’altro,
l’attendibilità intrinseca, l’attendibilità estrinseca e
l’esistenza di riscontri esterni individualizzanti.
Per riscontri esterni individualizzanti si intende, che
la dichiarazione deve “assumere idoneità dimostrativa
in relazione all’attribuzione del fatto reato al soggetto
destinatario della misura”.
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ARTICOLO 273
Condizioni generali di applicabilità delle misure.
Comma 2. “Nessuna misura può essere applicata se risulta
che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di
giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilità (45 - 48, 85 e ss.,
308, 309, 384, 599,649 c.p.)
o se sussiste una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.; 445
comma 2) ovvero una causa di estinzione della pena (171 s.
c.p.) che si ritiene possa essere irrogata (250 disposiz trans)”.
Si evita un’afflizione inutile laddove risulta una
previsione certa dell'esistenza di una della situazioni
citate.
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LE ESIGENZE CAUTELARI
In via generale e preliminare, le esigenze cautelari rilevano solo ai fini delle
misure cautelari personali coercitive ed interdittive e non ai fini di quelle reali.
Si applicano in via alternativa. Ma se ci sono più esigenze, esse sono autonome,
per cui il venir meno di una non comporta la revoca della misura cautelare in
vigore.
La valutazione discrezionale del Giudice deve essere effettuata sempre in
termini di concretezza, attualità, mai in termini di genericità ed
astrattezza.
Concretezza: la singola esigenza va valutata rispetto al singolo caso concreto in
relazione al quale il giudice adotta la misura.
Attualità ed effettività: è altamente probabile che in quel determinato
momento storico in cui si applica la misura cautelare, si verifichino le esigenze
cautelari che la legge vuole tutelare.
Il Giudice deve indicare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari e
motivare entrambi analiticamente, in modo da ricostruire l'iter logico ed
argomentativO che ha portato alla decisione di applicare la misura, a pena di
nullità dell’ordinanza dispositiva della misura ex art. 125 c.p.p..
21
Art. 274
Esigenze cautelari
Inquinamento probatorio
Comma 1. “Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze
attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in
relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze
di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed
attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti”
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Inquinamento probatorio: la libertà dell'indagato e, quindi la
sua condotta se fosse libero, costituisce un pericolo concreto
ed attuale al processo di formazione della prova, a meno che
la prova non si possa formare indipendentemente e a
prescindere dalla condotta dell'imputato. Deve cioè fondarsi su
precise circostanze indicate nel provvedimento dispositivo
della misura cautelare e deve essere attuale rispetto al
momento di applicazione della misura e di valutazione della
revoca o della conferma.
ES: se l'indagato mostra di aver reciso in concreto e in maniera
definitiva i legami con l'associazione criminosa o l'ambiente in
cui il delitto era maturato, non c'è il pericolo di inquinamento
probatorio.
Si deve trattare di “situazioni fattuali non genericamente
indicate ma espressamente enunciate nel provvedimento
applicativo della misura cautelare”, a pena di nullità come
evidenziato anche dalle SS.UU. 11,luglio 2001, Canavesi. 23
Art. 274
Esigenze cautelari
Pericolo di fuga
Comma 1 lett. b) “quando l'imputato si è dato
alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si
dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che
possa essere irrogata una pena superiore a due
anni di reclusione”
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Tale esigenza cautelare si riferisce all'imputato,
indagato che “si da alla fuga” (colui che in passato
è già fuggito)
nonché, al “concreto pericolo che egli si dia alla
fuga”.
Tale ultima ipotesi, si desume dal comportamento
complessivo del soggetto da cui deve derivare con
elevata probabilità un reale, effettivo, concreto,
pericolo di fuga. ES: acquisto del biglietto aereo, i
suoi precedenti penali, le sue frequentazioni, più
in generale le sue concrete situazioni di vita (Cass.
pen. Sez VI, 25 maggio 2005).
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Art. 274
Esigenze cautelari
Pericolo di reiterazione dei reati
Comma 1 lett. c) “quando, per specifiche modalità e
circostanze del fatto e per la personalità della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da
comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali,
sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti
con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti
contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità
organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se
il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie
di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono
disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni”.
26
Tale disposizione, che disciplina il pericolo di reiterazione
dei reati, si basa sulle esigenze di tutela della collettività.
Il Giudice deve effettuare il giudizio prognostico di
pericolosità in base alla valutazione del concreto pericolo
di commissione di:
gravi delitti con uso di armi, o di criminalità organizzata,
degli altri delitti che sono indicati nel comma 1
o i delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
In ogni caso, in presenza di tale esigenza cautelare, la
misura della custodia cautelare in carcere è disposta solo
se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
27
Es: Nell’ordinanza di applicazione di una misura cautelare il
G.I.P. evidenzia “La natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo,
il luogo e ogni altra modalità dell’azione posta in essere, fanno
ritenere sussistente il pericolo che tutti gli indagati possano
nuovamente commettere dei reati della medesima natura…”.
In tal caso, il riferimento “agli indagati” non è idoneo a
rappresentare in concreto il pericolo di reiterazione del reato
nei confronti del singolo soggetto. Il G.I.P. non riferisce, infatti,
il pericolo di reiterazione specificatamente al singolo indagato,
ma utilizza una clausola di stile che fa riferimento a “tutti gli
indagati”. Inoltre, il G.I.P. non motiva in alcun modo su come
potrebbe articolarsi un pericolo concreto di reiterazione
dell’indagato e l’ordinanza impugnata risulta generica, e nulla
ai sensi dell’art. 125 c.p.p (cfr. Cass. pen. SS.UU. del
28.10.2010, n. 1235)
28
L' articolo 275 c.p.p.
Criteri di scelta delle misure
Comma 1. “Nel disporre le misure, il giudice tiene conto
della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla
natura, al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel
caso concreto”.
Criterio di adeguatezza: In concreto il Giudice deve
applicare una misura cautelare adeguata (specifica
idoneità) a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti nei
confronti di quel determinato soggetto.
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Comma 2. “Ogni misura deve essere proporzionata all’entità
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere
irrogata”.
Comma 2. bis “Non può essere disposta la misura della
custodia cautelare se il Giudice ritiene che con la sentenza
possa essere concessa la sospensione condizionale della
pena”.
Es. Soggetto incensurato che è stato colto in flagranza di
reato o che offre ampia confessione e, pertanto, si può
valutare in vista del processo, la sussistenza dei presupposti
per la sospensione condizionale della pena, anche a seguito
di patteggiamento.
In tal caso, la misura della custodia cautelare in carcere non
può essere disposta.
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Comma 3. “La custodia cautelare in carcere può essere disposta
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
all’art. 416 bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari”.
La custodia cautelare in carcere è la misura più gravosa che
deve essere applicata come estrema ratio e solo per delitti
consumati o tentati, puniti con pena non inferiore nel massimo
a quattro anni o nelle ipotesi di trasgressione delle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare ai sensi dell’art. 276 c.p.p. .
31
Art. 276 c.p.p.
Provvedimenti in caso di trasgressione delle
prescrizioni imposte
Comma 1. “In caso di trasgressione alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare il giudice può disporre
la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto
conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della
violazione. Quando si tratta di trasgressione alle
prescrizioni inerenti a una misura interdittiva (287
c.p.p.), il giudice può disporre la sostituzione o il
cumulo anche con una misura coercitiva” .
32
Tale disposizione non prevede alcun automatico inasprimento
delle misure (“il giudice può disporre” ) poiché, anche in siffatta
ipotesi, il giudice deve valutare se la trasgressione ha in concreto
violato la finalità per cui la misura era stata applicate e la
sostituzione deve essere disposta nel rispetto dei principi della
adeguatezza e della proporzionalità con riferimento al caso
concreto.
Tale disposizione prevede altresì la sostituzione con una misura più
grave o l’applicazione cumulativa della misura coercitiva e di
quella interdittiva. Naturalmente tali due ipotesi non riguardano
la custodia cautelare in carcere che è la più affittiva delle misure
cautelari.
Come già evidenziato, tale concetto è stato definitivamente
precisato dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU, penali, con
sentenza n. 29907 del 30.05.2006 (cfr. Cass. pen. , sez. I, 21.10.2009,
n. 42891).
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La ratio di tale meccanismo derogatorio è rappresentata
dall’esigenza di garantire la applicazione concreta delle
misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.
Tale meccanismo automatico di sostituzione delle misure,
richiede, in ogni caso, la valutazione da parte del giudice
della volontarietà dell’allontanamento del soggetto agli
arresti domiciliari, a titolo di dolo o di colpa, rimanendo
esclusa da tale disposizione il comportamento ascrivibile
alla colpa.
L’automatismo di tale disposizione si basa su una sorta di
“presunzione di inadeguatezza di ogni misura diversa dalla
custodia cautelare”, atteso che la misura meno affittiva
degli arresti domiciliari è risultata inadeguata alle esigenze
del caso (Corte Cost. del 6 marzo 2002, n. 40).
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Art. 278
Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure
“Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (56 c.p.). Non
si tiene conto della continuazione, della recidiva (81 c.p.) e delle
circostanze del reato (50 – 70, 118 – 119), fatta eccezione della
circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’art. 61 del codice
penale e della circostanza attenuante prevista dall’ art. 62, n. 4 del codice
penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale (4, 379; c.p. 63)”.
Art. 61 numero 5 c.p.: l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di
persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (es: agire con il buio, in una
strada isolata)
Art. 62, n. 4 c.p.: l'avere nei delitti contro il patrimonio o che comunque
offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno
patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro,
l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale
tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità 35
Art. 279
Giudice competente
“Sull’applicazione e sulla revoca delle misure
nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive,
provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio
dell’azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari”.
Il giudice che procede è il giudice che ha la
materiale disponibilità degli atti, quindi, in caso di
impugnazione è il giudice dell’impugnazione.
36
Art. 280
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
Comma 1. “Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
presente articolo e dall’art. 391, le misure previste in
questo capo possono essere applicate solo quando si
procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni (391 comma 5, 476, 714)”
Comma 2. “La custodia cautelare in carcere può essere
disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a quattro anni”.
Comma 3. “La disposizione di cui al comma2 non si
applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle
prescrizioni inerenti ad una misura cautelare”.
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Capo III
Misure interdittive
(287 – 290)
Sono misure cautelari con finalità preventiva e non coercitiva, con un grado di
afflittività meno elevato poiché non incidono sullo status libertatis, bensì limitano
l’esercizio di determinati diritti e facoltà collegati ad una condizione giuridica
soggettiva di status civile e professionale.
Costituiscono una sorta di applicazione cautelare delle pene accessorie (artt. 28,
30, 30 bis e 34 c.p.)e sono ad esse assimilabili tanto che la loro durata viene
sottratta alle pene accessorie eventualmente inflitte con la sentenza di condanna.
Esse richiedono per la loro applicazione:
i gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p. ;
le esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274 c.p.p. ad eccezione del pericolo di fuga;
poiché la loro applicazione soddisfa le esigenze cautelari dell’inquinamento
probatorio e della reiterazione dei reati, ma non sono idonee a scongiurare il
pericolo di fuga;
i criteri di applicazione della adeguatezza e della proporzionalità, dettati dall’art.
275 c.p.p.,
la determinazione della pena, ex art. 278.
38
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
(art. 287 c.p.p.)
(come per le misure coercitive)
Solo per i delitti per i quali è prevista:
la pena dell’ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Tali limiti di pena possono essere derogati solo nelle ipotesi
della “sospensione dell’’esercizio della potestà dei genitori” e
nelle ipotesi indicate agli artt. 289 co 2, 290 co 2).
39
Sospensione dall’esercizio della potestà dei
genitori (art. 288 c.p.p.)
Sospensione dall’esercizio di un pubblico
ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.)
Divieto temporaneo di esercitare determinate
attività professionali o imprenditoriali (art. 290
c.p.p.)
40
Art. 291
Procedimento applicativo
Comma 1. “Le misure sono diposte su richiesta del P.M., che presenta al giudice competente
gli elementi su cui la richiesta si fonda(273, 274), nonché tutti gli elementi a favore
dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie definitive già depositate”.
Il primo comma esprime i principio della domanda cautelare che dà impulso al
“procedimento cautelare”. Titolare del potere della domanda cautelare è il P.M. che
richiede l’applicazione di una misura cautelare al giudice che procede che, nella fase
delle indagini preliminari è il G.I.P..
Il Giudice procedente non potrà mai adottare una misura cautelare di sua iniziativa, ma
soltanto a seguito della richiesta di applicazione da parte del P.M. .
Il giudice procedente può anche applicare una misura meno grave o diversa rispetto a
quella richiesta nonché disporre una misura al fine di soddisfare esigenze cautelari
diverse da quelle indicate nella richiesta.
Può addirittura non disporre alcuna misura cautelare, ma non può mai applicare una
misura più grave.
L’ordinanza applicativa delle misure cautelari deve essere sempre motivata ai sensi
dell’art. 125 c.p.p., a pena di nullità ed è un provvedimento revocabile, ai sensi dell’art.
299 c.p.p. .
41
Art. 299
Revoca e sostituzione delle misure
Con la revoca e la sostituzione delle misure ai sensi
dell’art. 299 c.p.p. si attua un controllo teso a
verificare la perdurante idoneità della misura applicata
a fronteggiare le esigenze cautelari che concretamente
permangono o residuano (Cass.pen., SS.UU.
31.03.2011).
42
Revoca: Mancanza dei gravi indizi di
colpevolezza (art. 273 c.p.p.), anche per
fatti sopravvenuti (tra gli altri, cause di
giustificazione, di estinzione del reato),
Mancanza delle esigenze cautelari (art.
274 c.p.p)
43
Sostituzione in melius (con un'altra meno
grave o con modalità meno gravose):
attenuazione delle esigenze cautelari,
oppure se la misura applicata non
appare più proporzionata all’entità del
fatto o alla sanzione che si ritiene possa
essere irrogata.
44
Sostituzione in peius (con un'altra più grave o con
modalità più gravose):
aggravamento delle esigenze cautelari, anche per fatti
sopravvenuti (non per rivalutazione degli stessi
presupposti. Es: sostituisco gli arresti domiciliari con
la custodia cautelare in carcere se a seguito della
sentenza di condanna, si presenta il pericolo concreto
che l’imputato possa darsi alla fuga).
ad eccezione di quanto previsto dall’art. 276 c.p.p.,
“Provvedimenti in caso si trasgressione delle
prescrizioni imposte” (sostituzione con una più grave o il
cumulo con una più grave; sostituzione di una misura
interdittiva con una coercitiva o cumularla con essa).
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La revoca e la sostituzione in peius della
misura avvengono nel rispetto del principio
della domanda cautelare, ma nelle ipotesi
indicate nel terzo comma dell’art. 299, il
giudice può disporla anche d’ufficio
(interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare o richiesta della proroga del termine per
le indagini preliminari o assunzione di incidente
probatorio ovvero quando procede all’udienza
preliminare o al giudizio).
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Condizioni di applicabilità delle misure interdittive