La sospensione del procedimento
con messa alla prova
Normativa e disciplina
Norme
sostanziali
( art 168 bis , art 168 ter , art 168 quater del codice penale)
Applicabilità dell’istituto
• - procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria;
• - procedimenti per reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore
nel massimo, a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
• - procedimenti per i seguenti reati ( art 550/2 cpp:
•
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A)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
B) resistenza a un pubblico ufficiale;
C) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato;
D) violazione di sigilli aggravata;
E) rissa aggravata;
F) furto aggravato;
G) ricettazione;
QUESTIONI APERTE
• Rilevanza delle aggravanti, comuni speciali ad effetto speciale.
• Cassazione , VI^, 34036/2014: per determinare i reati che rientrano nella probation di cui
all’art 168 bis cp, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi
di reato, con esclusione dle rilievo di qualsiasi specie di aggravante.
• Contestazione errata di fattispecie che non consente la probation: possibili soluzioni.
• Impraticabilità della derubricazione per la probation chiesta in fase d’indagine ove è necessario il consenso del p.m.,
escluso per definizione se il p.m. contesta un reato che non consente.
• - ammissione dell’istanza con derubricazione da parte del giudice
• - rigetto dell’istanza con riproposizione ed eventuale accoglimento all’esito dell’istruttoria dibattimentale
Conseguenze della messa alla prova
• - prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose derivanti dal reato;
• - risarcimento del danno cagionato, ove possibile;
• - affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento
di un programma;
Il programma può includere:
• - attività di volontariato di rilievo sociale;
• - osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con
una struttura sanitaria;
• - osservanza di prescrizioni relative alla dimora;
• - osservanza di prescrizioni relative alla libertà di movimento;
• - divieto di frequentare determinati locali;
La concessione della sospensione con messa
alla prova è subordinata alla prestazione di
lavoro di pubblica utilità:
art 186 bis co.3
Aspetto retributivo dell’istituto della messa alla prova
La prestazione di lavoro di pubblica utilità :
• - consiste in una prestazione di lavoro non retribuita;
• - viene affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative
dell'imputato;
• - ha una durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi;
• - deve essere a favore della collettività;
• - è da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso
enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale,
sanitaria e di volontariato;
• - è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute dell'imputato;
• - la durata giornaliera non può superare le otto ore;
La sospensione con messa alla
prova può esser concessa solo
UNA VOLTA
osservazioni
Soggetti esclusi
• - delinquenti abituali;
• - delinquenti professionali;
• - delinquenti per tendenza;
• Non sono esclusi i recidivi ex art 99 quarto comma cp
• E’ necessario che la condizione escludente sia stata
precedentemente dichiarata in una sentenza definitiva
Effetti del provvedimento di sospensione del procedimento con
messa alla prova
art. 168-ter cp
• - sospensione della prescrizione del reato ma solo per chi ha chiesto ed è stato
•
•
•
•
ammesso alla prova: non si applica il 161 primo comma cp;
- estinzione del reato, in caso di esito positivo della prova;
- applicazione delle sanzioni amministrative accessorie;
- l’ordinanza che dispone la sospensione è iscritta nel casellario giudiziale; non vi è
coordinamento con gli art 24 e ss.
Il paradosso della mancata cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza che
dichiara estinto il reato a fronte della mancata iscrizione della sentenza di
prescrizione.
Casi di revoca della sospensione del procedimento
con messa alla prova: 3 casi tassativi
• - grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte ( formula identica nel 141 ter/4
d.a cpp per definire casi in cui UEPE è tenuto a proporre la revoca). Apprezzamento discrezionale, maggiore nel primo
caso
• - rifiuto ( espresso, di fatto, fraudolento) alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ( presupposto indefettibile);
• - commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole
rispetto a quello per cui si procede ( basta la semplice notizia? Altrimenti sospensione della sospensione per il tempo
necessario all’accertamento del nuovo reato); non altri tipi di reati.
• - Effetto revoca: quali margini di discrezionalità? La rigidità del dato normativo che obbliga alla revoca si spiega con
esigenze difesa e prevenzione speciale ma anche con la flessibilità delle disposizioni della fase esecurtiva
• Procedura di revoca disciplinata dall’art 464 quinquies
Norme
processuali
( art 464 bis, art 464 ter, art 464 quater, art 464 quinquies, art 464
sexies, art 464 septies, art 464 octies, art 464 novies, art 657 bis)
I primi otto articoli inseriti in un nuovo
TITOLO QUINTO BIS DEL LIBRO SETTIMO DEL CPP
INTITOLATO AI PROCEDIMENTI SPECIALI
Richiesta della sospensione del
procedimento con messa alla prova
La richiesta deve pervenire, oralmente o per iscritto
da parte dell’imputato: 464BIS/1;
la volontà può esser espressa personalmente o per
mezzo di un procuratore speciale;
Quando formulare la richiesta di sospensione
• - nell’udienza preliminare può essere proposta, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli art. 421 e 422 ( l’irrilevanza delle aggravanti e l’esistenza di reati che ex 33bis passano
dall’u.p. nonostante sia prevista pena non superiore a 4 anni, spiegano la previsione) ;
• - nel giudizio direttissimo e nel procedimento a citazione diretta può esser proposta, fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
• - se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, occorre depositare nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico
ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato: 458/1;
• - nel procedimento per decreto, la richiesta va presentata con l'atto di opposizione;
• Manca nei 3 procedimenti speicali la previsione dell’avviso della possibilità di chiedere la
sospensione con messa alla prova, com’è invece per l’abbreviato e il patteggiamento.
Documenti da allegare all’istanza
• Occorre allegare all’istanza un programma di trattamento, elaborato d'intesa con
l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata
possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma.
• La regola sarà la richesta di termine per investire l’UEPE della richiesta di
programma on rinvio dell’udienza. Nel rito direttissimo ma anche negli altri riti
speciali non potrebbe essere diverso.
• Esigenza di prevenire manovre dilatorie: la richiesta di sospensione del processo
e di rinvio dell’udienza per acquisire il programma, proveniente dall’imputato o
del suo difensore è causa di sospensione del termine di prescrizione a norma
dell’art 159 n.3 cp.
Programma di trattamento: contenuto
• Il programma deve prevedere ( modello delle 3 erre):
riparazione, risocializzazione, retribuzione
• - le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del
suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti
necessario e possibile;
• - le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume
anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal
fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le
prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di
rilievo sociale;
• - le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa;
Facoltà del giudice
• Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione
degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice
può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti
pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle
condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.
Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del
pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
• Dialogo del Giudice con i tecnici dell’UEPE
Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova nel corso delle indagini preliminari: analogie e
difformità dal modello dell’art 447
• - il giudice, se è presentata una richiesta nella fase delle indagini preliminari, trasmette gli atti
al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni;
• - il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato,
unitamente alla formulazione dell'imputazione;
• -il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni;
• Il dissenso del p.m. è ostativo solo in questa fase. Soluzione che si giustifica per la fluidità
delle indagini in corso che non consentono un giudizio definitivo.
• - in caso di rigetto da parte del giudice ( il GIP) , l'imputato può rinnovare la richiesta prima
dell'apertura del dibattimento di primo grado;
Provvedimenti del giudice
nell’udienza prevista dall’art 464-quater
• - valuta un eventuale proscioglimento ex 129 c.p.p: elemento decisivo per la legittimità
•
•
•
•
•
costituzionale di un istituto che impone obblighi personali senza un processo e una
condanna
- sente le parti e la persona offesa;
- delibera con ordinanza;
- può disporre la comparizione dell’imputato per verificarne l’effettiva disponibilità alla
prova e la genuinità della volontà;
Si tratta di un’udienza ad hoc alla quale debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli
indicati soggetti: contraddittorio rafforzato e non debole come nel modello dell’art 447 cpp;
Il ruolo determinante della persona offesa e di eventuali mediatori
Criteri per l’ammissione: 464-quater/3-4
•
•
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•
- parametri oggettivi e soggettivi ex 133 c.p.;
- idoneità del programma;
- prognosi di astensione dalla commissione di altri reati;
- rilevanza per tale prognosi del domicilio indicato nel programma in
relazione alle esigenze di tutela della persona offesa.
• - eventuale integrazione o modificazione, da parte del giudice, del
programma di trattamento, con il consenso dell'imputato;
Limite temporale massimo di sospensione
decorrente dalla sottoscrizione del verbale di
messa alla prova
• -due anni quando si procede per reati per i quali è prevista
una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena
pecuniaria;
• -un anno quando si procede per reati per i quali è
prevista la sola pena pecuniaria;
• valutazione discrezionale sulla durata
Impugnazioni
• contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono
ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza
della persona offesa;
• la persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso
dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita;
• l'impugnazione non sospende il procedimento: effetti
Non applicabilità dell’articolo 75, comma 3
• In caso di sospensione con messa alla
prova il processo civile NON è
sospeso
Riproposizione dell’istanza respinta durante
l’indagine preliminare
• In caso di reiezione dell'istanza, questa può
essere riproposta nel giudizio, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento.
Esecuzione dell’ordinanza
i contenuti dell’ordinanza sono di competenza del giudice
• - nell’ordinanza il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte
riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti;
• - tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi;
l’imputato deve dare conto della gravità dei motivi e fornire la prova; la colpa non giustifica; il ritardo nel
pagamento di una singola rata non costituisce grave inadempienza.
• - il giudice può, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno;
• - l'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico
l'imputato;
• L’ordinanza deve contenere prescrizioni specifiche per l’UEPE con riguarda all’informazione sull’andamento
del programma.
• - il giudice, durante l’esecuzione, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le
prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa
alla prova;
Acquisizione di prove durante la sospensione del
procedimento con messa alla prova: 464 sexies
• Il giudice, durante la sospensione, acquisisce, a
richiesta di parte, con le modalità stabilite per il
dibattimento, le prove non rinviabili e quelle che
possono condurre al proscioglimento
dell'imputato: 467/2 cpp
Esito della messa alla prova
• Terminato il periodo di sospensione il giudice:
• - acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha
preso in carico l'imputato;
• - fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa;
• -dichiara, con sentenza, estinto il reato se, tenuto conto del comportamento
dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia
avuto esito positivo;
• - in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il
processo riprenda il suo corso;
Revoca dell’ordinanza: 464-octies
• - il giudice può disporre la revoca motu proprio e non solo su proposta dell’UEPE, fissando
l’udienza camerale per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla
persona offesa almeno dieci giorni prima; la decisione va presa in contraddittorio delle parti che
ritengano di comparire: art 127
• - la revoca è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza;
• - l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge;
• - quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal
momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi
imposti; il procedimento riprende con le regole proprie della fasi in cui era stato sospeso. Scarsa
dissuasività dell’effetto.
• Incompatibilità del magistrato che dispone la revoca al giudizio di merito.
Divieto di riproposizione della richiesta di
messa alla prova:464 nonies
• In caso di esito negativo della prova ovvero di
revoca dell'ordinanza di sospensione del
procedimento, l'istanza non può più essere
riproposta.
Computo del periodo di messa alla prova
dell'imputato in caso di revoca
•
- in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo
corrispondente a quello della prova eseguita;
•
Per periodo di «prova eseguita» si deve intendere l’intervallo tra la sottoscrizione dle verbale e la data in cui diviene definitiva l’ordinanza di
revoca. Prevedibile proliferare di impugnazioni contro la revoca per lucrare il presofferto.
•
•
•
•
Il periodo di esperimento non ha altra efficacia, in particolare è escluso che possa valere per la liberazione anticipata
•
•
Le informazioni sottostanno alla stessa regola dell’art 228.
- ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Il periodo di prova costituisce pertanto «presofferto» rispetto alla pena inflitta.
Si segnala la mancanza di norma espressa che stabilisca l’inutilizzabilità processuale delle informazioni acquisite durante la prova. Comunque
inutilizzabili gli atti e le considerazioni «valutative» degli operatori dell’UEPE confluite nel fascicolo di merito.
Recupero processuale ex 234 o tramite testimonianza?
Grazie per l’attenzione
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La sospensione del procedimento con messa alla prova