Questo manuale e' stato realizzato dal COAP – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Grosseto, su incarico dell'Unioncamere Toscana nell'ambito del progetto “Innovazione : Alternanza Scuola-Lavoro – messa a regime del modello e sperimentazione del coinvolgimento delle Istituzioni Universitarie”, finanziato a valere sul Fondo nazionale di perequazione 2005. Editing e revisione redazionale: Luca Bilotti – Direttore Operativo del COAP Antonio Gallotta – Consulente del gruppo di lavoro “Alternanza Scuola lavoro” Paola Della Santina – Consulente gruppo di lavoro “Alternanza Scuola Lavoro” Lidia Calchetti - Consulente gruppo di lavoro “Alternanza Scuola Lavoro” Progettazione e realizzazione grafica: Silvia Bartalucci – Responsabile grafica e comunicazione COAP Gabriele Rossi – Naimagraphics Si ringrazia, per i contributi fattivi alla realizzazione del lavoro, l'Unioncamere Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale ed il Dr. Nunzio Antonio Langella – Dirigente Superiore per i Servizi Ispettivi del Ministero della Pubblica Istruzione. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 2 di 53 Questo manuale nasce con l’obiettivo di contribuire alle attività di informazione in materia di Alternanza Scuola–Lavoro e supportare la diffusione di questa metodologia didattica attraverso alcune semplici “istruzioni per l'uso” rivolte alle scuole, alle organizzazioni e alle Camere di Commercio che intendono progettare, attivare e gestire percorsi di formazione in “Alternanza Scuola-Lavoro”. Il manuale è stato organizzato sotto forma di ipertesto per renderlo di facile e per acquisire in modo immediato le informazioni di propio interesse. Inoltre è possibile consultare la normativa di riferimento, scaricare la modulistica utile per la progettazione e la gestione dei percorsi in “Alternanza”. I contenuti e le modalità operative definite in questo lavoro sono il risultato delle attività di sperimentazione realizzate in Toscana nel periodo 2004-2009. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 3 di 53 La sperimentazione in Toscana Il manuale è stato realizzato nell’ambito del progetto “Innovazione: Alternanza Scuola-Lavoro - messa a regime di un modello e sperimentazione del coinvolgimento delle Istituzioni universitarie” finanziato dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio e realizzato, nella Regione Toscana, da Unioncamere Toscana in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il supporto operativo del COAP – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Grosseto. Il progetto costituisce un'ulteriore fase di sviluppo e messa a regime di una sperimentazione triennale condotta da Unioncamere Toscana a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 77 del 2005 “Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”. Dal 2003, a seguito di un Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con Unioncamere (l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio), si sono diffuse sul territorio nazionale una serie di esperienze di sperimentazione di modalità didattiche formative in “Alternanza Scuola–Lavoro”, finalizzate a favorire la collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Camere di Commercio per la realizzazione e sperimentazione di percorsi in Alternanza ScuolaLavoro. La sperimentazione “Un modello di apprendimento in Alternanza Scuola-Lavoro”, realizzata in Toscana nel periodo 2004-2008 da Unioncamere Toscana, ha coinvolto le Camere di Commercio della Regione e un'ampia rete di soggetti: l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, gli Istituti scolastici, gruppi classe di allievi, docenti, tutor aziendali e numerose aziende ed organizzazioni pubbliche e private. A seguito del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed Unioncamere Toscana, si è così realizzata nel periodo 2004 – 2007 la prima attività di sperimentazione che ha coinvolto 26 scuole in 9 Province della Toscana, con 62 classi che hanno attivato percorsi in “Alternanza” per un numero complessivo di 632 studenti. La rete di tutoraggio, fondamentale per la riuscita della sperimentazione, è stata strutturata da 42 tutor scolastici, 271 Organizzazioni e 125 tutor aziendali. La composizione delle Organizzazioni che hanno aderito al progetto è stata piuttosto eterogenea: circa il 68% delle imprese appartengono al settore terziario, il 20% all’industria e il 12% all’agricoltura. Le numerose testimonianze di operatori, la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti e le motivazioni degli studenti hanno evidenziato il successo delle esperienze di sperimentazione. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 4 di 53 L' ”Alternanza” costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di pratica. Una modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le organizzazioni (1), che insieme intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio, la progettazione curriculare, l’erogazione del percorso formativo e la valutazione. Si tratta di “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno scolastico frequenta regolarmente le attività didattiche curricolari in aula e svolge attività pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico. Al termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il titolo di studio previsto dal percorso curricolare ed una o più certificazioni relative alle competenze acquisite partecipando alla formazione in “Alternanza”. _______________________________________________________ (1) con il termine “organizzazioni” si intendono le aziende, le associazioni, gli enti pubblici e privati, gli studi professionali ed altri soggetti a diverso titolo coinvolti nei processi di carattere lavorativo. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 5 di 53 Non è uno stage L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l’Alternanza Scuola-Lavoro. I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi, “alternando” cioè momenti in aula e momenti in organizzazione. Queste due tipologie di apprendimento sono collegate sistematicamente allo scopo di raggiungere gli obiettivi formativi definiti. Nella progettazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” è prevista una fase di formazione in organizzazione, introdotta e regolata dal Decreto Legislativo n°77 del 15/04/2005. Essa costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire conoscenze e abilità e per sviluppare la propria professionalità. Nella scuola lo stage viene tradizionalmente considerato come completamento di un corso, oppure inserito nelle pause della didattica. ideale Nell'Alternanza Scuola-Lavoro questa esperienza è un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione. Non deve essere collocato in un momento qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in più periodi, all’interno del percorso di formazione. La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi formazione in aula a quelli di formazione in organizzazione. Se la confrontiamo con le varie tipologie di stage, tirocini formativi, lavoro in apprendistato, l’Alternanza Scuola-Lavoro presuppone un’azione di conversione culturale ed organizzativa molto forte, soprattutto se consideriamo l’attuale assetto dei rapporti tra mondo dell’istruzione e della formazione da una parte e mondo del lavoro dall’altra. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 6 di 53 Le finalità I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con l’obiettivo di: • attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; • arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; • favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; • realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; • correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 7 di 53 La normativa dell’ “Alternanza” L’Alternanza Scuola-Lavoro viene introdotta dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 2003 e prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano frequentare la propria formazione scolastica con le modalità dell’ ”Alternanza”. Il successivo Decreto Legislativo n°. 77 del 2005 (scarica il pdf) definisce l’ ”Alternanza” quale modalità didattica ed individua le linee generali per organizzare i percorsi. Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 (in GU 5 maggio 2005, n. 103) “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53” IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro; Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; Vista la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro"; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21; Vista la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro; Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ha espresso la mancata intesa; Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n.53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Acquisiti i pareri espressi, in data 9 febbraio 2005 dalla 5^ Commissione della Camera dei deputati e dalla 5^ Commissione del Senato della Repubblica e, in data 16 febbraio 2005 e 23 febbraio 2005, rispettivamente, dalla 7^ Commissione della Camera dei Deputati e dalla 7^ Commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 8 di 53 Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro per la funzione pubblica; EMANA Il seguente decreto legislativo: ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. 2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare. ART. 2 (Finalità dell'alternanza) 1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza) 1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 9 di 53 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti: a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento; b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza, e i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili; c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti; d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2; e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6. 4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti. ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza) 1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3. 2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. 5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. 6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione. ART. 5 (Funzione tutoriale) 1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. 2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 10 di 53 4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente. I compiti svolti dal tutor interno di cui comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva. 5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno. La previsione del sistema tutoriale di cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale, rappresenta norma di principio per la legislazione regionale. ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti) 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa. 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. 3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità. 4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. ART. 7 (Percorsi integrati) 1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi. ART. 8 (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano) 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. ART. 9 (Risorse) 1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311. 2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa annua di 15.500 euro. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. ART. 10 (Coordinamento delle competenze) 1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza. ART. 11 (Disciplina transitoria) 1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente. 2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 11 di 53 Linee guida In questa sezione del testo sono stati raccolti ed illustrati gli strumenti e le procedure definiti e utilizzati nell'ambito della sperimentazione condotta in Toscana nel periodo 2004-2008. La finalità è quella di mettere a disposizione i risultati conseguiti a favore delle organizzazioni, delle scuole di II grado e delle Camere di Commercio che intendono attivare percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro. Pur garantendo una visione complessiva d'insieme del modello sperimentato, per favorire un migliore utilizzo degli strumenti proposti, si è cercato di fornire, per ciascun “attore”, un dettaglio mirato delle “istruzioni per l'uso”. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 12 di 53 Il ruolo e le attività dell'organizzazione Con il termine “organizzazioni” si intendono le aziende, le associazioni, gli enti pubblici e privati, gli studi professionali ed altri soggetti a diverso titolo coinvolti nei processi di carattere lavorativo. L’organizzazione svolge un ruolo importante dal punto di vista formativo nella realizzazione dei percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro; l’integrazione delle attività pratiche in azienda con le conoscenze acquisite nella formazione scolastica rappresenta un elemento cardine per il raggiungimento degli obiettivi dell’ Alternanza. Le Organizzazioni, sia direttamente sia attraverso le loro associazioni di rappresentanza, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi che caratterizzano l’Alternanza e che hanno inizio con una progettazione integrata che mira alla individuazione delle specifiche competenze che gli studenti dovranno acquisire. La presenza delle organizzazioni permetterà allo studente di svolgere la fase “attività pratiche in azienda “. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 13 di 53 Offre / Cerca L’organizzazione che intende realizzare percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro contatta la Camera di Commercio presente nella provincia di riferimento ed in particolare lo “Sportello dell’Alternanza Scuola-Lavoro”, ove disponibile. Presso lo Sportello, l’organizzazione interessata potrà: • fornire la propria disponibilità ad attivare percorsi in “Alternanza”; • avviare la fase di raccordo con le scuole coinvolte. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 14 di 53 Aderisce al partenariato Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola– Lavoro devono essere: • • • • progettate attuate verificate valutate A tal fine l’organizzazione aderisce ad un partenariato promosso dalla Scuola e composto dai referenti delle organizzazioni, i coordinatori del progetto in Alternanza delle varie classi della scuola, un referente della Camera di Commercio, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i rappresentanti di enti pubblici e/o privati, i rappresentanti delle Province. Tutti i rappresentanti del partenariato saranno i componenti di un gruppo di lavoro o “comitato tecnico” che progetta, programma e verifica le attività della formazione in “Alternanza”. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 15 di 53 Individua il Tutor Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario individuare all’interno dell’organizzazione una risorsa umana in grado di svolgere le specifiche funzioni di Tutor aziendale. L’Organizzazione deve individuare, pertanto, un referente (Tutor aziendale) che “seguirà” le attività relative alla formazione in “Alternanza”. Quali sono le attività che il tutor aziendale dovrà svolgere? • si coordina con il tutor d’aula e con il referente della Camera di Commercio per supportare un’adeguata realizzazione delle attività didattiche, degli aspetti logistici ed organizzativi programmati; • partecipa alle attività di formazione; • svolge un ruolo di facilitatore dell’apprendimento delle competenze in azienda; • accoglie ed affianca lo studente durante la sua permanenza in organizzazione; • monitora costantemente i percorsi formativi degli allievi, verificandone l’acquisizione delle competenze. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 16 di 53 Progetta Le Organizzazioni svolgono un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi in “Alternanza”. Il referente / tutor aziendale partecipa in qualità di componente del gruppo di lavoro alle attività di progettazione dei percorsi. La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli formativi da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione sia delle caratteristiche e delle esigenze del mondo del lavoro, che va sempre più affermandosi come centro di apprendimento. Alle attività di progettazione partecipano i componenti del gruppo di lavoro: referenti della scuola, delle organizzazioni, gli operatori della Camera di Commercio e i referenti degli altri soggetti coinvolti. Le attività di progettazione prevedono: • la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in organizzazione; • l’individuazione delle attività da svolgere con la relativa programmazione temporale; • la definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi e esperienza lavorativa; • la definizione dei ruoli dei diversi soggetti; • la definizione del modello di valutazione dei percorsi; • la definizione di un modello per l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle competenze. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 17 di 53 Partecipa alla formazione Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario che l’organizzazione individui una risorsa umana in grado svolgere le specifiche funzioni di Tutor aziendale. Il Tutor aziendale partecipa ad attività di formazione organizzate dalle Camere di Commercio, in maniera congiunta ai Tutor d’aula. Gli incontri di formazione d’aula hanno la finalità di: • sensibilizzare gli operatori coinvolti; • fornire informazioni sulla normativa e gli obiettivi in materia di Alternanza Scuola-Lavoro; • definire ruoli e funzioni dei tutor d’aula ed aziendali; • supportare la realizzazione di una progettazione integrata; • favorire la programmazione ed organizzazione delle attività di formazione in organizzazione. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 18 di 53 Accoglie gli allievi Lo studente che frequenta un percorso di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, segue regolarmente le attività didattiche curricolari in aula, ma svolge anche attività pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico. I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che si realizza non più soltanto in classe, considerata come luogo esclusivo di apprendimento, ma anche in contesti lavorativi. Lo studente apprende, pertanto, i contenuti elaborati in classe attraverso l’esperienza di lavoro. L’Organizzazione che ha aderito al partenariato proposto dalla Scuola e che ha partecipato alla progettazione integrata della formazione in “Alternanza”, ospita presso la propria struttura gli studenti. Per programmare ed organizzare la permanenza degli studenti negli ambienti di lavoro, l’Organizzazione condivide e programma con la Scuola i seguenti aspetti: • • • • • le attività da svolgere in organizzazione; i tempi di permanenza in organizzazione ed i periodi; il numero degli studenti; il materiale didattico per gli studenti; gli ambiti formativi relativi alle competenze e conoscenze che gli studenti dovranno acquisire. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 19 di 53 Valuta gli allievi Il tutor aziendale nel percorso di Alternanza all’Istituzione Scolastica gli elementi utili a: Scuola-Lavoro deve fornire • verificare l’efficacia del processo formativo; • valutare le attività dello studente. L’Organizzazione realizza queste fasi di valutazione e di verifica con modalità, tempi e strumenti programmati e condivisi con la Scuola. Le valutazioni fornite dall’Organizzazione permetteranno all’Istituzione Scolastica di fare una valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi. La Scuola certificherà le competenze acquisite dagli studenti in formazione di “Alternanza Scuola-Lavoro”. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 20 di 53 Adempimenti amministrativi La fase di esperienza/formazione in organizzazione è molto importante per il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Gli studenti, attraverso l’esperienza in organizzazione, mirano ad acquisire le conoscenze e le competenze individuate in fase di progettazione. La finalità di questa fase è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi” e pertanto si identifica con i termini di stage/tirocinio formativo, regolamentati dall’articolo 18 della Legge 196/97 (Legge Treu e successivo regolamento attuativo DM n. 142 /98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento e successive integrazioni”). La fase di formazione/esperienza in organizzazione non costituisce rapporto di lavoro e non obbliga all’assunzione. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 21 di 53 Convenzione La convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (soggetto attuatore e soggetto ospitante) nei percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.(Decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 art.3 comma 4). La convenzione, preparata e proposta Scolastica), contiene indicazioni circa: • • • • • • • • • dal soggetto attuatore (Istituzione tipologia di stage (conoscitivo o applicativo); durata; orario attività; nominativo partecipante, nominativo organizzazione ospitante; mansioni attribuite (osservazione sistematica, affiancamento); diritti ed obblighi tra le parti; nominativo del tutor formativo; nominativo del tutor aziendale; firme del soggetto attuatore (Scuola) e del responsabile dell’organizzazione. Il modello del documento di convenzione cui fare riferimento è quello allegato al Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui Art. 18 della Legge n. 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 22 di 53 Progetto formativo Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo che articola le attività di ciascuno studente in formazione. Il progetto formativo è preparato e definito dal soggetto attuatore (Istituzione scolastica) ed è condiviso dal soggetto ospitante (organizzazione) in relazione a: • • • • • dati dell’allievo; dati dell’organizzazione ospitante; obiettivi e attività del tirocinante; polizze assicurative; periodo e sedi di svolgimento dell’esperienza di formazione in azienda. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 23 di 53 Posizioni assicurative La presenza degli studenti nei luoghi di lavoro è regolata dalla osservanza di specifiche norme e coperture assicurative. Gli allievi per lo svolgimento delle attività in organizzazione devono essere assicurati: • contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL; • per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicurativa. Le assicurazioni sono stipulate dal soggetto promotore: l’Istituzione Scolastica. Le organizzazioni devono possedere i requisiti relativi alla osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro e di ambiente. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 24 di 53 Registro presenze Per ciascun allievo, il soggetto promotore predispone un registro presenze sul quale dovranno essere quotidianamente riportate le attività svolte e le ore di effettiva presenza, con la firma in calce. Il tutor aziendale firma il registro presenze e provvede alla conservazione del registro. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 25 di 53 Vantaggi per le Organizzazioni La fase di formazione nelle Organizzazioni, prevista dai percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, non costituisce e non si configura come un rapporto di lavoro (Art. 1 del D.M. n. 142/98), offre però una serie di importanti vantaggi ai soggetti che decidono di dare il proprio contributo per la realizzazione di tali esperienze: • contribuire all'incontro con il mondo dell'istruzione, ancora distante dalla realtà economica e produttiva e dal mercato del lavoro; • investire nello sviluppo delle risorse umane ed evidenziare le proprie capacità formative, collaborando con il sistema dell'istruzione; • fare parte di una rete territoriale che, grazie alla collaborazione congiunta con Scuole, Camere di Commercio ed altri Soggetti (pubblici e privati); • consentire di sviluppare sinergie e collaborazioni rilevanti a livello territoriale; • evidenziare ai soggetti interessati la sensibilità riguardo i principi della responsabilità sociale delle imprese; • contribuire al raggiungimento dei parametri europei in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; • usufruire di una deduzione dall'imposizione sul reddito d'impresa, dei costi relativi alle attività di formazione e di stage aziendali (Art. 1 D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 e successive integrazioni, in tema di detassazione degli investimenti in stage aziendali per studenti). Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 26 di 53 Il ruolo delle Camere di Commercio Il Sistema Camerale, formato dalle Camere di Commercio italiane e dagli Enti collegati (Aziende Speciali, Unioncamere regionali, Agenzie nazionali, Centri per l’estero) è da sempre impegnato in attività finalizzate a collegare il sistema delle organizzazioni al sistema delle scuole e delle Università, con l’obiettivo di sviluppare e potenziare servizi per la formazione e per l’occupazione. In riferimento al mondo della scuola, la Legge 53/03, “Riforma Moratti” attribuisce un ruolo centrale alle Camere di Commercio in qualita’ di enti di raccordo tra scuola e mondo dell’impresa, per la progettazione, l’attuazione e la valutazione dei percorsi di formazione in “Alternanza Scuola-Lavoro”. Le attività di sperimentazione e quelle di messa a regime hanno permesso agli operatori delle Camere di Commercio di acquisire una adeguata professionalità in materia di Alternanza Scuola-Lavoro. Per informazioni, assistenza e supporto operativo in materia di “Alternanza”, il sistema camerale ha promosso la creazione di una rete di Sportelli gestiti direttamente e/o con il supporto delle Aziende Speciali. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 27 di 53 Lo sportello Alternanza Scuola-Lavoro Il sistema camerale, grazie alla sua caratteristica peculiare di vicinanza al territorio, è in grado di offrire una serie di servizi per l’ ”Alternanza”, ma anche per l’orientamento, per i tirocini formativi ed altre iniziative volte a facilitare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro. Lo sportello attivato dalla Camera di Commercio offre un servizio per: • le Organizzazioni (Aziende, Associazioni, Enti pubblici e privati, studi professionali, ecc…) interessate ad ospitare studenti in attività di formazione in “Alternanza”; • le Scuole che intendono avviare progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 28 di 53 Ricerca le organizzazioni Fornisce un supporto operativo nell’individuazione delle organizzazioni grazie al portale P.O.L.A.R.I.S. (www.polaris.unioncamere.it), un’iniziativa delle Camere di Commercio che mira a favorire il collegamento tra sistemi formativi e mondo del lavoro. Grazie al portale P.O.L.A.R.I.S., le Camere di Commercio possono alimentare banche dati per l’inserimento delle offerte di formazione nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni. In tal senso, il sistema rappresenta un punto di contatto tra studenti, scuole, organizzazioni ed operatori camerali; una “piazza virtuale” in cui trovare occasioni interessanti per la formazione in Organizzazione, ma anche uno spazio dove acquisire informazioni e materiale didattico, nonché scambiarsi pareri ed esperienze. Serve agli studenti che vogliono fare un’esperienza di “Alternanza”; alle imprese interessate ad ospitare giovani per un periodo di formazione; alle scuole che vedono nell’esperienza aziendale uno strumento per rinnovare e migliorare la propria offerta formativa. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 29 di 53 Accoglie le richieste delle scuole Le scuole secondarie di II° grado presenti nel territorio provinciale che intendono avviare progetti di formazione in “Alternanza”, si rivolgono alla Camere di Commercio per costruire la rete dei soggetti che parteciperanno alla progettazione dei percorsi. In particolare, sulla base delle specifiche esigenze delle scuole (percorso di studi, localizzazione territoriale, ecc…), la Camera di Commercio individua e seleziona le disponibilità delle organizzazioni da coinvolgere nei percorsi di formazione in “Alternanza”. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 30 di 53 Progetta i percorsi di formazione in “Alternanza” Gli operatori della Camera di Commercio, in qualità di componenti del gruppo di lavoro, partecipano alle attività di progettazione dei percorsi. La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli formativi da offrire agli studenti e che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione, ma anche delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va sempre più affermandosi come centro di apprendimento. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 31 di 53 Realizza incontri di formazione La Camera di Commercio programma e realizza incontri di formazione per i referenti delle scuole e delle organizzazioni che andranno a svolgere i rispettivi ruoli di “tutor d’aula” e “tutor aziendale”. Le attività di formazione si realizzano in forma congiunta con i referenti del mondo del lavoro e della scuola, con l’obiettivo di diffondere informazioni in merito al tema dell’ “Alternanza” ed avviare le attività di progettazione integrata. Esempio di programma base di formazione. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 32 di 53 Realizza attività di orientamento per gli studenti La Camera di Commercio realizza e gestisce le attività di formazione/orientamento rivolte agli studenti con l’obiettivo di aiutarli a preparare e rielaborare le esperienze di formazione in “Alternanza” svolte in organizzazione. Tali attività sono gestite da un Consulente di Orientamento esperto in materia di Alternanza Scuola–Lavoro. Un possibile percorso di Orientamento all’Alternanza Scuola-Lavoro prevede uno sviluppo in due sessioni per una durata complessiva per ciascun allievo di 6 ore (tre ore per sessione): • prima sessione (realizzata prima della fase di formazione in organizzazione): il consulente di orientamento illustra agli studenti gli aspetti caratterizzanti dell’ “Alternanza”, spiega gli obiettivi e le attività della fase nell’organizzazione, formalizza gli aspetti procedurali relativi; • seconda sessione (realizzata al ritorno in aula): il consulente di orientamento supporta ciascun allievo nell’analisi e nella valutazione della sua presenza nell’organizzazione, formulando una rielaborazione dell’esperienza realizzata. I contenuti e gli obiettivi delle attività di orientamento sono strutturati tenendo conto delle finalità della formazione in “Alternanza”. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 33 di 53 Progetta il materiale didattico Gli operatori delle Camere di Commercio progettano e realizzano il materiale didattico per la gestione dei percorsi di formazione. Le attività di sperimentazione del periodo 2004-2008 hanno consentito alle Camere di Commercio di definire un set di strumenti didattici da utilizzare nella formazione in Alternanza Scuola-Lavoro. Al fine di garantire l’istaurarsi ed il rafforzarsi di un’identità comune tra i vari partecipanti ai percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, è stato progettato e realizzato un set di lavoro (“La valigetta dell’ “Alternanza”), che ciascun soggetto coinvolto utilizza durante lo svolgimento delle varie attività. Il materiale è organizzato su due livelli: • materiale comune: (es. Gli obiettivi generali; La scheda progetto; Organigramma) ai vari utenti, inerente tematiche di interesse generale relative agli aspetti principali del modello dell’alternanza; alle finalità agli obiettivi, alla programmazione delle attività; • materiale personalizzato (es. schede progetto) per ciascuna tipologia di utente, strettamente legato al ruolo delle varie tipologie di attori (studenti, tutor d’aula e tutor di azienda) e alle specifiche attività che ciascuno di essi dovrà svolgere nell’ambito del progetto. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 34 di 53 Promuove Le attività previste sono finalizzate a consentire una concreta diffusione della cultura dell’ “Alternanza”, sia all’interno del sistema di attori già attivato sia verso altri potenziali attori interessati. La Camera di Commercio svolge attività di promozione e disseminazione in materia di Alternanza Scuola-Lavoro, attraverso una proiezione locale (nell’ambito delle varie province) e regionale, ma anche con iniziative a valenza nazionale. In questa ottica le attività sono strutturate secondo alcune linee di intervento integrate: • produzione di materiale informativo/promozionale; • organizzazione e partecipazione a convegni a livello provinciale e regionali attinenti alle tematiche dell’Alternanza Scuola–Lavoro; • promozione delle iniziative e dei risultati attraverso i siti istituzionali delle Camere di Commercio coinvolte ed altri siti del sistema camerale • (ad esempio P.o.l.a.r.i.s., Excelsior) • promozione delle esperienze in materia di Alternanza Scuola-Lavoro attraverso mezzi di comunicazione quali televisione, quotidiani e riviste specializzate. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 35 di 53 Il ruolo e le attività della Scuola Gli Istituti Scolastici del secondo ciclo progettano, attuano, verificano e valutano i percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Camere di Commercio, con le Imprese, con le rispettive Associazioni di rappresentanza o con altri Enti pubblici e privati. Pertanto, nei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro, la Scuola svolge, in sinergia con le Organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore ed in particolare quello di: • progettazione integrata dei percorsi, progettando con le Organizzazioni e gli altri soggetti coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza con gli obiettivi definiti nella fase iniziale e nell'ottica di favorire e supportare l'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, coerenti con il percorso di studi intrapreso dagli studenti; • attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti della scuola che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso di formazione; • certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze acquisite dagli studenti. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 36 di 53 Il partenariato Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro devono essere: • • • • progettate attuate verificate valutate Per la realizzazione di tali attività, la Scuola si rivolge alla Camera di Commercio territoriale per avviare la costituzione di un partenariato. Sono componenti del partenariato: • • • • • docenti della scuola; referenti delle organizzazioni; referente della Camera di Commercio; rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale; rappresentante dell’Amministrazione Provinciale. La scuola è il soggetto titolare ed è responsabile del percorso di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro. Le Organizzazioni, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, ecc., occupano una posizione centrale svolgendo un ruolo attivo e formativo nella realizzazione dei percorsi. Le Camere di Commercio rappresentano il collegamento tra sistema delle imprese e mondo dell’istruzione. L’Ufficio Scolastico Provinciale, in rappresentanza del Ministero per l’Istruzione, assiste e supporta le Istituzioni scolastiche che inseriscono i percorsi di formazione in Alternanza Scuola Lavoro nel loro Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). L’Amministrazione Provinciale rappresenta l’Ente pubblico locale sul territorio di riferimento con competenze in materia di istruzione scolastica, orientamento e formazione professionale (Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”). Tutti i rappresentanti del partenariato andranno a costituire un gruppo di lavoro o “Comitato Tecnico” che progetta, programma e verifica le attività della formazione in Alternanza Scuola-Lavoro. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 37 di 53 P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) La Scuola che intende attivare percorsi in “Alternanza” deve: • programmare nel P.O.F. i percorsi in “Alternanza” che intende realizzare (Art. 4 D.Lgs. del 15 aprile 2005 n°77); • definire gli obiettivi formativi da perseguire nei tre anni del percorso (Art.1 D.Lgs. del 15 aprile 2005 n°77); • deliberare la programmazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” negli organi collegiali previsti: Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe; • proporre l’offerta formativa in “Alternanza” alle famiglie e agli studenti nei tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione (Art. 4 D.Lgs. del 15 aprile 2005 n° 77). Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 38 di 53 Progettazione integrata La Scuola svolge un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi in modalità di Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto titolare e responsabile dei percorsi. La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli formativi da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione, sia delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va sempre più affermandosi come centro di apprendimento. Partecipano pertanto alle attività di progettazione i componenti del gruppo di lavoro, che sono: i referenti della scuola, delle organizzazioni, gli operatori delle Camere di Commercio ed i referenti degli altri soggetti coinvolti. Le attività di progettazione devono prevedere: • la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in organizzazione; • l’individuazione delle attività con la relativa programmazione temporale in aula e nei luoghi di lavoro; • la definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi/esperienza lavorativa, prevedendo percorsi di formazione con una struttura flessibile, articolati in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro (Art.4 D.Lgs. del 15 aprile 2005 n°77); • la definizione del modello di valutazione dei percorsi • l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle competenze, individuate dalle organizzazioni insieme alle scuole e condivise in fase di progettazione integrata. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 39 di 53 Verifica e valuta Nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro, l’Istituzione Scolastica deve acquisire gli elementi utili a: • verificare l’efficacia del processo formativo; • valutare gli apprendimenti (1) dello studente in organizzazione L’efficacia del processo formativo è realizzata in autonomia dalla scuola sulla base dei processi e dei modelli di monitoraggio adottati dall’Istituto. La valutazione degli apprendimenti dello studente è realizzata dalla scuola che tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale. Le valutazioni fornite dal tutor aziendale infatti, permetteranno all’Istituzione Scolastica di fare una valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli apprendimenti ________________________________________ (1) Con il termine “apprendimenti” ci si riferisce alle competenze che la stessa scuola certificherà. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 40 di 53 Certifica l’acquisizione delle competenze I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono oggetto di verifica e valutazione da parte degli Istituti Scolastici che valutano e certificano le competenze acquisite dagli studenti (Art. 6 D.Lgs 15 aprile 2005 n°77). La scuola pertanto, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, certifica, sulla base di apposito modello, le competenze acquisite dagli studenti nei periodi formazione in organizzazione. Le competenze acquisite dagli studenti costituiscono crediti ai fini di: • prosecuzione del percorso scolastico; • conseguimento del diploma o qualifica; • eventuali passaggi tra sistemi di formazione formazione professionale); • spendibilità nel mondo del lavoro. (istruzione scolastica e In attesa di specifiche indicazioni, in merito alla definizione di un modello di certificazione a livello nazionale per la “spendibilità” delle competenze e per il riconoscimento dei crediti (art.3 comma 3 lettera e D.Lgs.15 aprile 2005 n°77), le scuole potrebbero adottare il modello di certificazione “B” (scarica il file). Tale modello è stato proposto ed adottato dalle scuole, in via sperimentale, nel progetto “Un modello di apprendimento in Alternanza Scuola –Lavoro” e costituisce parte integrante dell’Accordo del 28 ottobre 2004: “Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281” tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti formativi. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 41 di 53 Competenze I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, perseguono, tra l’altro la seguente finalità: • arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. A tal fine, l’Istituzione scolastica in accordo con le organizzazioni coinvolte ed in coerenza con il percorso di studi frequentato dallo studente, individua le competenze da acquisire. Le competenze a carattere trasversale, di base e/o tecnico-professionali, devono tenere conto delle motivazioni, degli interessi e delle attitudini degli studenti. Nella individuazione delle competenze è necessario far riferimento ad uno standard codificato nella definizione di figure professionali (S.R.C. Regione Toscana, Isfol, Ateco ecc.). Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 42 di 53 Tutor Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario individuare all’interno della Scuola una o più risorse umane (docenti) in grado di svolgere le specifiche funzioni di Tutor. La Scuola deve individuare, pertanto, un referente (Tutor interno) che “seguirà” le attività relative alla formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, scelto tra i docenti che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili che giustifichino il ruolo di assistenza e guida degli studenti e di garanzia per un corretto svolgimento dei percorsi in “Alternanza” (Art.5 D.Lgs. del 15 aprile 2005, n°77). Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 43 di 53 Adempimenti amministrativi La fase di esperienza/formazione in organizzazione è molto importante per il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Gli studenti, attraverso l’esperienza in organizzazione, mirano ad acquisire le conoscenze e le competenze individuate in fase di progettazione. La finalità di questa fase è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi” e pertanto si identifica con i termini di stage/tirocinio formativo, regolamentata dall’articolo 18 della Legge 196/97 (Legge Treu e successivo regolamento attuativo DM n. 142 /98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento e successive integrazioni”). Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 44 di 53 Gestione banca dati Spetta al R.O.A. (il Responsabile Organizzativo dell’ “Alternanza”) la tenuta e l’aggiornamento della banca dati delle aziende/organizzazioni territoriali coinvolte. Il R.O.A. è il docente interno che, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico ed in stretta collaborazione con il tutor interno, si occupa dell’organizzazione sul piano didattico, gestionale e logistico delle attività svolte in “Alternanza” dagli studenti delle varie classi. La nomina del docente tutor interno avviene nel rispetto delle indicazioni contenute al comma 2 Art. 5 D.Lgs. n. 77/2005. Si suggerisce la nomina del Responsabile Organizzativo dell’Alternanza. ________________________________________________ Rif. (“La rendicontazione delle spese”: Capitolo III a cura del Dr. Nunzio Antonio Langella dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero della pubblica istruzione) Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 45 di 53 Convenzione La convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (soggetto attuatore e soggetto ospitante) nei percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti (D.Lgs del 15 aprile 2005 n.77 art.3 comma 4). La convenzione, preparata e proposta scolastica), contiene indicazioni circa: • • • • • • • • • dal soggetto attuatore (Istituzione tipologia di stage (conoscitivo o applicativo); durata; orario attività; nominativo partecipante, nominativo organizzazione ospitante; mansioni attribuite (osservazione sistematica, affiancamento); diritti ed obblighi tra le parti; nominativo del tutor formativo; nominativo del tutor aziendale; firme del soggetto attuatore (Scuola) e del responsabile dell’organizzazione. Il modello del documento di convenzione cui fare riferimento è quello allegato al D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui Art. 18 della Legge n. 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”. SCARICA IL MODULO DI CONVENZIONE Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 46 di 53 Progetto formativo Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo che articola le attività di ciascuno studente in formazione. Il progetto formativo è preparato e definito dal soggetto attuatore (Istituzione scolastica) ed è condiviso dal soggetto ospitante (organizzazione) in relazione a: • • • • • dati dell’allievo; dati dell’organizzazione ospitante; obiettivi e attività del tirocinante; polizze assicurative; periodo e sedi di svolgimento dell’esperienza di formazione in organizzazione. SCARICA IL MODULO DI PROGETTO FORMATIVO Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 47 di 53 Assicurazioni e norme di sicurezza La presenza degli studenti nei luoghi di lavoro è regolata dalla osservanza di specifiche norme e coperture assicurative. L’Istituzione scolastica, soggetto promotore dell’esperienza organizzazione, deve stipulare le seguenti assicurazioni: • contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL; • per la responsabilità civile verso terzi assicurativa. presso formativa idonea in compagnia Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 48 di 53 Registro presenze il soggetto promotore predispone per ciascun allievo un registro presenze sul quale dovranno essere quotidianamente riportate le attività svolte e le ore di effettiva presenza, con la firma in calce. Il tutor aziendale firma il registro presenze e provvede alla conservazione del registro. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 49 di 53 Informare gli uffici competenti Il soggetto promotore (Scuola) delle attività di esperienza/formazione in organizzazione è tenuto a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento: • alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione; • alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di queste, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 50 di 53 Rendicontazione delle spese In termini generali, l’ammissibilità delle spese è regolata dal: • • • • • • • • Regolamento (CE) 1685/2000; C. Ministero del Lavoro n. 98/1995; C. Ministero del Lavoro n. 130/95; C. Ministero del Lavoro n. 101/1997; D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995; D.I. n. 44/2001; CCNL vigente per il personale della scuola; CCNL vigente per la dirigenza scolastica. Nel caso in specie, le spese ammissibili sono inquadrate nel Piano finanziario intitolato “Budget Attività Progetto Alternanza Scuola-Lavoro”, riportato nell’Allegato B alla Convenzione Operativa sottoscritta il 4.04.2007 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed il sistema Confservizi, in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato il 20 luglio 2005 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Confservizi. Le eventuali modifiche al Piano finanziario allegato alla Convenzione Operativa (Budget Attività Progetto Alternanza Scuola-Lavoro – Protocollo d’ Intesa MPI – Confservizi anno scolastico 2006-2007), non possono comportare variazioni nella configurazione di spesa approvata. Nei limiti invalicabili della spesa massima complessiva è possibile tuttavia, con specifica delibera del consiglio d’istituto, a seconda delle esigenze proprie delle diverse iniziative ed al fine di ottimizzare la spesa, variare la ripartizione fra le singole voci, per favorire, in particolare modo, quelle destinate alle attività formative degli gli allievi. Le indicazioni per le modalità di rendicontazione sono raggruppate nei moduli “Matrice delle attività per il consuntivo delle spese” e “Rendicontazione delle spese sostenute”. Il modulo “Matrice delle attività per il consuntivo delle spese” (Paragrafo 5) è di carattere e ad uso esclusivamente interno. Esso serve per i seguenti scopi: • rilevare le imputazioni di spesa in forma dettagliata; • riconoscere l’ammissibilità di ciascuna spesa; • monitorare in forma dinamica ogni scostamento tra la somma prevista per una data attività e la somma erogata a consuntivo. Il modulo intitolato “Rendicontazione delle spese sostenute” (Paragrafo 6) è di carattere ed uso esterno. Esso serve per disciplinare i rapporti economico-finanziari tra Istituto scolastico, Ufficio Scolastico Regionale e Confservizi, nella fase esecutiva del progetto. Tali moduli sono già stati portati all’attenzione degli Istituti scolastici e sono rinvenibili nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (www.toscana.istruzione.it). Non sono ammessi costi forfetari. Tutte le spese dovranno essere giustificate con l’indicazione analitica degli elementi che concorrono a determinarle. Le spese di vitto, alloggio e trasporto imputabili ad attività previste dal corso sono ammissibili secondo le disposizioni vigenti in materia. Le spese per mensa o analoga attività dovranno essere documentate da una convenzione stipulata con il fornitore, dove sia specificato il costo di ogni singolo pasto. Le spese che riguardano lo stage devono essere previste nella specifica convenzione che deve essere stipulata tra istituzione scolastica e azienda ospitante. Il tutor aziendale deve essere considerato un esperto esterno, per il quale deve essere previsto uno specifico incarico professionale. Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 51 di 53 Tutte le attività previste dal progetto sono da considerare attività scolastiche, anche agli effetti dell’ordinaria copertura INAIL per conto dello Stato. Pertanto ai sensi del DPR 9 aprile 1999 n. 156 (“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche”), non è dovuto il pagamento di alcun premio assicurativo all’INAIL né per gli allievi nè per il personale impegnato, neppure per le fasi di stage in organizzazione. Possono essere, tuttavia, riconosciute assicurazioni aggiuntive per i rischi di responsabilità civile non coperti dalle polizze assicurative dell’Istituzione scolastica. Prima dell’inizio delle attività, è necessario sottoscrivere incarichi formali con quanti (esperti, docenti, tutor, personale amministrativo, organizzazioni sedi di stage, ecc.) siano coinvolti a qualsiasi titolo nell’attuazione del progetto. ______________________________________ Rif. (“La rendicontazione delle spese”: Capitolo III a cura del Dr. Nunzio Antonio Langella dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero della Pubblica Istruzione). Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 52 di 53 Unioncamere Toscana Via Lorenzo il Magnifico n. 24 - 50129 Firenze Referente: dott.ssa Sandra Bracaloni Tel. 055 4688226 [email protected] www.tos.camcom.it Camera di Commercio di Firenze P.zza dei Giudici n. 3 - 50122 Firenze Referente: dott.ssa Elena Brettoni Tel. 055 2795553 [email protected] www.fi.camcom.it Camera di Commercio di Grosseto Via F.lli Cairoli n. 10 - 58100 Grosseto Referente: dott. Luca Bilotti Tel. 0564 430212 [email protected] www.gr.camcom.it Centro Studi e Ricerche Az.Speciale della Camera di Commercio di Livorno Largo Strozzi n. 1 - 57123 Livorno Referente: dott.ssa Silvia Piccini Tel. 0586 231259 [email protected] www.li.camcom.it Camera di Commercio di Lucca Corte Campana n. 10 - 55100 Lucca Referente: dott.ssa Federica Ramacciotti Tel. 0583 76673 [email protected] www.lu.camcom.it Camera di Commercio di Pisa P.zza Vittorio Emanuele n. 2 - 56125 Pisa Referente: dott.ssa Patrizia Costia Tel. 050 512364 [email protected] www.pi.camcom.it Camera di Commercio di Pistoia Corso Silvano Fedi n. 36 - 51100 Pistoia Referente: dott. Paolo Cerutti Tel. 0573 99141 [email protected] - www.pt.camcom.it Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo Pagina 53 di 53 Camera di Commercio di Siena Piazza Matteotti n. 30 - 53100 Siena Referente: dott. Duccio Marconi Tel. 0577 202576 [email protected] www.si.camcom.it