Questo manuale e' stato realizzato dal COAP – Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Grosseto, su incarico dell'Unioncamere Toscana nell'ambito del
progetto “Innovazione : Alternanza Scuola-Lavoro – messa a regime del modello e
sperimentazione del coinvolgimento delle Istituzioni Universitarie”, finanziato a
valere sul Fondo nazionale di perequazione 2005.
Editing e revisione redazionale:
Luca Bilotti – Direttore Operativo del COAP
Antonio Gallotta – Consulente del gruppo di lavoro “Alternanza Scuola lavoro”
Paola Della Santina – Consulente gruppo di lavoro “Alternanza Scuola Lavoro”
Lidia Calchetti - Consulente gruppo di lavoro “Alternanza Scuola Lavoro”
Progettazione e realizzazione grafica:
Silvia Bartalucci – Responsabile grafica e comunicazione COAP
Gabriele Rossi – Naimagraphics
Si ringrazia, per i contributi fattivi alla realizzazione del lavoro, l'Unioncamere
Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale ed il Dr. Nunzio Antonio Langella – Dirigente
Superiore per i Servizi Ispettivi del Ministero della Pubblica Istruzione.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Questo manuale nasce con l’obiettivo di contribuire alle attività di informazione in
materia di Alternanza Scuola–Lavoro e supportare la diffusione di questa
metodologia didattica attraverso alcune semplici “istruzioni per l'uso” rivolte alle
scuole, alle organizzazioni e alle Camere di Commercio che intendono progettare,
attivare e gestire percorsi di formazione in “Alternanza Scuola-Lavoro”.
Il manuale è stato organizzato sotto forma di ipertesto per renderlo di facile e per
acquisire in modo immediato le informazioni di propio interesse. Inoltre è possibile
consultare la normativa di riferimento, scaricare la modulistica utile per la
progettazione e la gestione dei percorsi in “Alternanza”.
I contenuti e le modalità operative definite in questo lavoro sono il risultato delle
attività di sperimentazione realizzate in Toscana nel periodo 2004-2009.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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La sperimentazione in Toscana
Il manuale è stato realizzato nell’ambito del progetto “Innovazione: Alternanza
Scuola-Lavoro - messa a regime di un modello e sperimentazione del
coinvolgimento delle Istituzioni universitarie” finanziato dall’Unione Nazionale delle
Camere di Commercio e realizzato, nella Regione Toscana, da Unioncamere
Toscana in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il supporto
operativo del COAP – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Grosseto.
Il progetto costituisce un'ulteriore fase di sviluppo e messa a regime di una
sperimentazione triennale condotta da Unioncamere Toscana a seguito
dell’emanazione del D.Lgs. n. 77 del 2005 “Definizione delle norme generali relative
all'Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.
53”.
Dal 2003, a seguito di un Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca con Unioncamere (l'Unione Nazionale delle Camere di
Commercio), si sono diffuse sul territorio nazionale una serie di esperienze di
sperimentazione di modalità didattiche formative in “Alternanza Scuola–Lavoro”,
finalizzate a favorire la collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Camere di
Commercio per la realizzazione e sperimentazione di percorsi in Alternanza ScuolaLavoro.
La sperimentazione “Un modello di apprendimento in Alternanza Scuola-Lavoro”,
realizzata in Toscana nel periodo 2004-2008 da Unioncamere Toscana, ha coinvolto
le Camere di Commercio della Regione e un'ampia rete di soggetti: l'Ufficio
Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, gli Istituti scolastici, gruppi
classe di allievi, docenti, tutor aziendali e numerose aziende ed organizzazioni
pubbliche e private.
A seguito del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca ed Unioncamere Toscana, si è così realizzata nel periodo 2004 – 2007 la
prima attività di sperimentazione che ha coinvolto 26 scuole in 9 Province della
Toscana, con 62 classi che hanno attivato percorsi in “Alternanza” per un numero
complessivo di 632 studenti.
La rete di tutoraggio, fondamentale per la riuscita della sperimentazione, è stata
strutturata da 42 tutor scolastici, 271 Organizzazioni e 125 tutor aziendali.
La composizione delle Organizzazioni che hanno aderito al progetto è stata
piuttosto eterogenea: circa il 68% delle imprese appartengono al settore terziario,
il 20% all’industria e il 12% all’agricoltura.
Le numerose testimonianze di operatori, la partecipazione attiva dei soggetti
coinvolti e le motivazioni degli studenti hanno evidenziato il successo delle
esperienze di sperimentazione.
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L' ”Alternanza” costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la
possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”,
alternando periodi di studio e di pratica. Una modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e formativa, in
collaborazione con le organizzazioni (1), che insieme intervengono per la definizione
dei fabbisogni formativi del territorio, la progettazione curriculare, l’erogazione del
percorso formativo e la valutazione. Si tratta di “nuova visione” della formazione,
che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e momento
applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed
esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo.
Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno scolastico
frequenta regolarmente le attività didattiche curricolari in aula e svolge attività
pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico.
Al termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il titolo di studio previsto dal
percorso curricolare ed una o più certificazioni relative alle competenze acquisite
partecipando alla formazione in “Alternanza”.
_______________________________________________________
(1) con il termine “organizzazioni” si intendono le aziende, le associazioni, gli enti pubblici e
privati, gli studi professionali ed altri soggetti a diverso titolo coinvolti nei processi di carattere
lavorativo.
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Non è uno stage
L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa
l’Alternanza Scuola-Lavoro.
I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che, superando la
concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in
contesti lavorativi, “alternando” cioè momenti in aula e momenti in organizzazione.
Queste due tipologie di apprendimento sono collegate sistematicamente allo scopo
di raggiungere gli obiettivi formativi definiti.
Nella progettazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” è prevista una fase di
formazione in organizzazione, introdotta e regolata dal Decreto Legislativo n°77 del
15/04/2005.
Essa costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di
esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra
mondo delle organizzazioni e scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti
di individuare attitudini, acquisire conoscenze e abilità e per sviluppare la propria
professionalità.
Nella scuola lo stage viene tradizionalmente considerato come
completamento di un corso, oppure inserito nelle pause della didattica.
ideale
Nell'Alternanza Scuola-Lavoro questa esperienza è un elemento costitutivo e
caratterizzante della formazione. Non deve essere collocato in un momento
qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in
più periodi, all’interno del percorso di formazione.
La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo
intermittente e reiterato dai periodi formazione in aula a quelli di formazione in
organizzazione.
Se la confrontiamo con le varie tipologie di stage, tirocini formativi, lavoro in
apprendistato, l’Alternanza Scuola-Lavoro presuppone un’azione di conversione
culturale ed organizzativa molto forte, soprattutto se consideriamo l’attuale assetto
dei rapporti tra mondo dell’istruzione e della formazione da una parte e mondo del
lavoro dall’altra.
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Le finalità
I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con l’obiettivo
di:
• attuare
modalità
di
apprendimento
flessibili
che
colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e
formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro;
• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali
soggetti nei processi formativi;
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio.
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La normativa dell’ “Alternanza”
L’Alternanza Scuola-Lavoro viene introdotta dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 2003 e
prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano frequentare la propria
formazione scolastica con le modalità dell’ ”Alternanza”.
Il successivo Decreto Legislativo n°. 77 del 2005 (scarica il pdf) definisce l’
”Alternanza” quale modalità didattica ed individua le linee generali per organizzare i
percorsi.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77
(in GU 5 maggio 2005, n. 103)
“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito
decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione";
Vista la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e
del mercato del lavoro";
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo
2003, n.53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281;
Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11
novembre 2004;
Acquisiti i pareri espressi, in data 9 febbraio 2005 dalla 5^ Commissione della Camera dei
deputati e dalla 5^ Commissione del Senato della Repubblica e, in data 16 febbraio 2005 e 23
febbraio 2005, rispettivamente, dalla 7^ Commissione della Camera dei Deputati e dalla 7^
Commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
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Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza",
come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di
base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte
di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione
dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di
formazione e istruzione militare.
ART. 2 (Finalità dell'alternanza)
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza)
1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in
materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o
formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente
assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo
gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che
rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della
valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello
nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività
produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
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28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti
istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si
coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base delle indicazioni del
comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza, e i criteri e le
modalità di ripartizione delle stesse al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse
disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a
realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti
degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali
e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il
riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti
relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in
aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e
formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi
formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e
regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di
gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli
studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei
diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso
scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal
calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti
disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa
e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena
fruizione.
ART. 5 (Funzione tutoriale)
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze
degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il
territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente
tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che,
avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di
assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la
collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in
alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad
accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel
percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento
atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo
svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente. I compiti svolti dal tutor interno di cui
comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione
collettiva.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella
realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno. La previsione del sistema tutoriale di
cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale, rappresenta norma di principio per
la legislazione regionale.
ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione
scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme
vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal
tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla
base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che
costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il
conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi
compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i
percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo
prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in
aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro.
ART. 7 (Percorsi integrati)
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi
integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi.
ART. 8 (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province
Autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
ART. 9 (Risorse)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema
dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2005 e di 30 milioni di euro a
decorrere dal 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
legge 18 dicembre 1997, n.440, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre
2004, n.311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, è
autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e
formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale,
le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti
dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive
modificazioni.
ART. 10 (Coordinamento delle competenze)
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed
allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
ART. 11 (Disciplina transitoria)
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge
28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli
istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province
autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in
alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
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Linee guida
In questa sezione del testo sono stati raccolti ed illustrati gli strumenti e le
procedure definiti e utilizzati nell'ambito della sperimentazione condotta in Toscana
nel periodo 2004-2008.
La finalità è quella di mettere a disposizione i risultati conseguiti a favore delle
organizzazioni, delle scuole di II grado e delle Camere di Commercio che intendono
attivare percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro.
Pur garantendo una visione complessiva d'insieme del modello sperimentato, per
favorire un migliore utilizzo degli strumenti proposti, si è cercato di fornire, per
ciascun “attore”, un dettaglio mirato delle “istruzioni per l'uso”.
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Il ruolo e le attività dell'organizzazione
Con il termine “organizzazioni” si intendono le aziende, le associazioni, gli enti
pubblici e privati, gli studi professionali ed altri soggetti a diverso titolo coinvolti nei
processi di carattere lavorativo.
L’organizzazione svolge un ruolo importante dal punto di vista formativo nella
realizzazione dei percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro; l’integrazione
delle attività pratiche in azienda con le conoscenze acquisite nella formazione
scolastica rappresenta un elemento cardine per il raggiungimento degli obiettivi
dell’ Alternanza.
Le Organizzazioni, sia direttamente sia attraverso le loro associazioni di
rappresentanza, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi che
caratterizzano l’Alternanza e che hanno inizio con una progettazione integrata che
mira alla individuazione delle specifiche competenze che gli studenti dovranno
acquisire.
La presenza delle organizzazioni permetterà allo studente di svolgere la fase
“attività pratiche in azienda “.
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Offre / Cerca
L’organizzazione che intende realizzare percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro contatta la Camera di Commercio presente nella provincia di riferimento ed
in particolare lo “Sportello dell’Alternanza Scuola-Lavoro”, ove disponibile.
Presso lo Sportello, l’organizzazione interessata potrà:
• fornire la propria disponibilità ad attivare percorsi in “Alternanza”;
• avviare la fase di raccordo con le scuole coinvolte.
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Aderisce al partenariato
Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola–
Lavoro devono essere:
•
•
•
•
progettate
attuate
verificate
valutate
A tal fine l’organizzazione aderisce ad un partenariato promosso dalla Scuola e
composto dai referenti delle organizzazioni, i coordinatori del progetto in Alternanza
delle varie classi della scuola, un referente della Camera di Commercio, un
rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i rappresentanti di enti pubblici
e/o privati, i rappresentanti delle Province.
Tutti i rappresentanti del partenariato saranno i componenti di un gruppo di lavoro
o “comitato tecnico” che progetta, programma e verifica le attività della formazione
in “Alternanza”.
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Individua il Tutor
Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire
l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario
individuare all’interno dell’organizzazione una risorsa umana in grado di svolgere le
specifiche funzioni di Tutor aziendale.
L’Organizzazione deve individuare, pertanto, un referente (Tutor aziendale) che
“seguirà” le attività relative alla formazione in “Alternanza”.
Quali sono le attività che il tutor aziendale dovrà svolgere?
• si coordina con il tutor d’aula e con il referente della Camera di
Commercio per supportare un’adeguata realizzazione delle attività
didattiche, degli aspetti logistici ed organizzativi programmati;
• partecipa alle attività di formazione;
• svolge un ruolo di facilitatore dell’apprendimento delle competenze in
azienda;
• accoglie ed affianca lo studente durante la sua permanenza in
organizzazione;
• monitora costantemente i percorsi formativi degli allievi, verificandone
l’acquisizione delle competenze.
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Progetta
Le Organizzazioni svolgono un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi
formativi in “Alternanza”. Il referente / tutor aziendale partecipa in qualità di
componente del gruppo di lavoro alle attività di progettazione dei percorsi.
La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli
formativi da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative
dell’istruzione sia delle caratteristiche e delle esigenze del mondo del lavoro, che va
sempre più affermandosi come centro di apprendimento.
Alle attività di progettazione partecipano i componenti del gruppo di lavoro:
referenti della scuola, delle organizzazioni, gli operatori della Camera di Commercio
e i referenti degli altri soggetti coinvolti.
Le attività di progettazione prevedono:
• la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in
organizzazione;
• l’individuazione delle attività da svolgere con la relativa programmazione
temporale;
• la definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi e esperienza
lavorativa;
• la definizione dei ruoli dei diversi soggetti;
• la definizione del modello di valutazione dei percorsi;
• la definizione di un modello per l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione
delle competenze.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Partecipa alla formazione
Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire
l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario che
l’organizzazione individui una risorsa umana in grado svolgere le specifiche funzioni
di Tutor aziendale.
Il Tutor aziendale partecipa ad attività di formazione organizzate dalle Camere di
Commercio, in maniera congiunta ai Tutor d’aula.
Gli incontri di formazione d’aula hanno la finalità di:
• sensibilizzare gli operatori coinvolti;
• fornire informazioni sulla normativa e gli obiettivi in materia di Alternanza
Scuola-Lavoro;
• definire ruoli e funzioni dei tutor d’aula ed aziendali;
• supportare la realizzazione di una progettazione integrata;
• favorire la programmazione ed organizzazione delle attività di formazione in
organizzazione.
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Accoglie gli allievi
Lo studente che frequenta un percorso di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro,
segue regolarmente le attività didattiche curricolari in aula, ma svolge anche
attività pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico.
I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che si realizza non più
soltanto in classe, considerata come luogo esclusivo di apprendimento, ma anche in
contesti lavorativi.
Lo studente apprende, pertanto, i contenuti elaborati in classe attraverso
l’esperienza di lavoro.
L’Organizzazione che ha aderito al partenariato proposto dalla Scuola e che ha
partecipato alla progettazione integrata della formazione in “Alternanza”, ospita
presso la propria struttura gli studenti.
Per programmare ed organizzare la permanenza degli studenti negli ambienti di
lavoro, l’Organizzazione condivide e programma con la Scuola i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
le attività da svolgere in organizzazione;
i tempi di permanenza in organizzazione ed i periodi;
il numero degli studenti;
il materiale didattico per gli studenti;
gli ambiti formativi relativi alle competenze e conoscenze che gli studenti
dovranno acquisire.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Valuta gli allievi
Il tutor aziendale nel percorso di Alternanza
all’Istituzione Scolastica gli elementi utili a:
Scuola-Lavoro
deve
fornire
• verificare l’efficacia del processo formativo;
• valutare le attività dello studente.
L’Organizzazione realizza queste fasi di valutazione e di verifica con modalità, tempi
e strumenti programmati e condivisi con la Scuola.
Le valutazioni fornite dall’Organizzazione permetteranno all’Istituzione Scolastica di
fare una valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli obiettivi
formativi.
La Scuola certificherà le competenze acquisite dagli studenti in formazione di
“Alternanza Scuola-Lavoro”.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Adempimenti amministrativi
La fase di esperienza/formazione in organizzazione è molto importante per il
raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Gli studenti, attraverso l’esperienza in organizzazione, mirano ad acquisire le
conoscenze e le competenze individuate in fase di progettazione.
La finalità di questa fase è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro nell’ambito dei processi formativi” e pertanto si identifica con i termini di
stage/tirocinio formativo, regolamentati dall’articolo 18 della Legge 196/97 (Legge
Treu e successivo regolamento attuativo DM n. 142 /98 “Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24
giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento e successive
integrazioni”).
La fase di formazione/esperienza in organizzazione non costituisce rapporto di
lavoro e non obbliga all’assunzione.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Convenzione
La convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (soggetto
attuatore e soggetto ospitante) nei percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti.(Decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 art.3 comma 4).
La convenzione, preparata e proposta
Scolastica), contiene indicazioni circa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dal
soggetto
attuatore
(Istituzione
tipologia di stage (conoscitivo o applicativo);
durata;
orario attività;
nominativo partecipante, nominativo organizzazione ospitante;
mansioni attribuite (osservazione sistematica, affiancamento);
diritti ed obblighi tra le parti;
nominativo del tutor formativo;
nominativo del tutor aziendale;
firme del soggetto attuatore (Scuola) e del responsabile dell’organizzazione.
Il modello del documento di convenzione cui fare riferimento è quello allegato al
Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui Art. 18 della Legge n. 24 giugno 1997 n.
196 sui tirocini formativi e di orientamento”.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Progetto formativo
Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo che articola le attività
di ciascuno studente in formazione.
Il progetto formativo è preparato e definito dal soggetto attuatore (Istituzione
scolastica) ed è condiviso dal soggetto ospitante (organizzazione) in relazione a:
•
•
•
•
•
dati dell’allievo;
dati dell’organizzazione ospitante;
obiettivi e attività del tirocinante;
polizze assicurative;
periodo e sedi di svolgimento dell’esperienza di formazione in azienda.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Posizioni assicurative
La presenza degli studenti nei luoghi di lavoro è regolata dalla osservanza di
specifiche norme e coperture assicurative. Gli allievi per lo svolgimento delle
attività in organizzazione devono essere assicurati:
• contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
• per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicurativa.
Le assicurazioni sono stipulate dal soggetto promotore: l’Istituzione Scolastica.
Le organizzazioni devono possedere i requisiti relativi alla osservanza delle norme
vigenti in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro e di ambiente.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Registro presenze
Per ciascun allievo, il soggetto promotore predispone un registro presenze sul quale
dovranno essere quotidianamente riportate le attività svolte e le ore di effettiva
presenza, con la firma in calce.
Il tutor aziendale firma il registro presenze e provvede alla conservazione del
registro.
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Vantaggi per le Organizzazioni
La fase di formazione nelle Organizzazioni, prevista dai percorsi di formazione in
Alternanza Scuola-Lavoro, non costituisce e non si configura come un rapporto di
lavoro (Art. 1 del D.M. n. 142/98), offre però una serie di importanti vantaggi ai
soggetti che decidono di dare il proprio contributo per la realizzazione di tali
esperienze:
• contribuire all'incontro con il mondo dell'istruzione, ancora distante
dalla realtà economica e produttiva e dal mercato del lavoro;
• investire nello sviluppo delle risorse umane ed evidenziare le proprie
capacità formative, collaborando con il sistema dell'istruzione;
• fare parte di una rete territoriale che, grazie alla collaborazione congiunta
con Scuole, Camere di Commercio ed altri Soggetti (pubblici e privati);
• consentire di sviluppare sinergie e collaborazioni rilevanti a livello
territoriale;
• evidenziare ai soggetti interessati la sensibilità riguardo i principi della
responsabilità sociale delle imprese;
• contribuire al raggiungimento dei parametri europei in materia di
apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
• usufruire di una deduzione dall'imposizione sul reddito d'impresa, dei costi
relativi alle attività di formazione e di stage aziendali (Art. 1 D.L. n. 269 del
30 settembre 2003 e successive integrazioni, in tema di detassazione degli
investimenti in stage aziendali per studenti).
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Il ruolo delle Camere di Commercio
Il Sistema Camerale, formato dalle Camere di Commercio italiane e dagli Enti
collegati (Aziende Speciali, Unioncamere regionali, Agenzie nazionali, Centri per
l’estero) è da sempre impegnato in attività finalizzate a collegare il sistema delle
organizzazioni al sistema delle scuole e delle Università, con l’obiettivo di sviluppare
e potenziare servizi per la formazione e per l’occupazione.
In riferimento al mondo della scuola, la Legge 53/03, “Riforma Moratti” attribuisce
un ruolo centrale alle Camere di Commercio in qualita’ di enti di raccordo tra scuola
e mondo dell’impresa, per la progettazione, l’attuazione e la valutazione dei
percorsi di formazione in “Alternanza Scuola-Lavoro”.
Le attività di sperimentazione e quelle di messa a regime hanno permesso agli
operatori delle Camere di Commercio di acquisire una adeguata professionalità in
materia di Alternanza Scuola-Lavoro.
Per informazioni, assistenza e supporto operativo in materia di “Alternanza”, il
sistema camerale ha promosso la creazione di una rete di Sportelli gestiti
direttamente e/o con il supporto delle Aziende Speciali.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Lo sportello Alternanza Scuola-Lavoro
Il sistema camerale, grazie alla sua caratteristica peculiare di vicinanza al territorio,
è in grado di offrire una serie di servizi per l’ ”Alternanza”, ma anche per
l’orientamento, per i tirocini formativi ed altre iniziative volte a facilitare la
transizione dei giovani dalla scuola al lavoro.
Lo sportello attivato dalla Camera di Commercio offre un servizio per:
• le Organizzazioni (Aziende, Associazioni, Enti pubblici e privati, studi
professionali, ecc…) interessate ad ospitare studenti in attività di formazione
in “Alternanza”;
• le Scuole che intendono avviare progetti di Alternanza Scuola Lavoro.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Ricerca le organizzazioni
Fornisce un supporto operativo nell’individuazione delle organizzazioni grazie al
portale P.O.L.A.R.I.S. (www.polaris.unioncamere.it), un’iniziativa delle Camere di
Commercio che mira a favorire il collegamento tra sistemi formativi e mondo del
lavoro.
Grazie al portale P.O.L.A.R.I.S., le Camere di Commercio possono alimentare
banche dati per l’inserimento delle offerte di formazione nei luoghi di lavoro da
parte delle organizzazioni.
In tal senso, il sistema rappresenta un punto di contatto tra studenti, scuole,
organizzazioni ed operatori camerali; una “piazza virtuale” in cui trovare occasioni
interessanti per la formazione in Organizzazione, ma anche uno spazio dove
acquisire informazioni e materiale didattico, nonché scambiarsi pareri ed
esperienze.
Serve agli studenti che vogliono fare un’esperienza di “Alternanza”; alle imprese
interessate ad ospitare giovani per un periodo di formazione; alle scuole che
vedono nell’esperienza aziendale uno strumento per rinnovare e migliorare la
propria offerta formativa.
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Accoglie le richieste delle scuole
Le scuole secondarie di II° grado presenti nel territorio provinciale che intendono
avviare progetti di formazione in “Alternanza”, si rivolgono alla Camere di
Commercio per costruire la rete dei soggetti che parteciperanno alla progettazione
dei percorsi.
In particolare, sulla base delle specifiche esigenze delle scuole (percorso di studi,
localizzazione territoriale, ecc…), la Camera di Commercio individua e seleziona le
disponibilità delle organizzazioni da coinvolgere nei percorsi di formazione in
“Alternanza”.
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Progetta i percorsi di formazione in “Alternanza”
Gli operatori della Camera di Commercio, in qualità di componenti del gruppo di
lavoro, partecipano alle attività di progettazione dei percorsi.
La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli
formativi da offrire agli studenti e che tengano conto sia delle richieste formative
dell’istruzione, ma anche delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che
va sempre più affermandosi come centro di apprendimento.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Realizza incontri di formazione
La Camera di Commercio programma e realizza incontri di formazione per i
referenti delle scuole e delle organizzazioni che andranno a svolgere i rispettivi ruoli
di “tutor d’aula” e “tutor aziendale”.
Le attività di formazione si realizzano in forma congiunta con i referenti del mondo
del lavoro e della scuola, con l’obiettivo di diffondere informazioni in merito al tema
dell’ “Alternanza” ed avviare le attività di progettazione integrata.
Esempio di programma base di formazione.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Realizza attività di orientamento per gli studenti
La Camera di Commercio realizza e gestisce le attività di formazione/orientamento
rivolte agli studenti con l’obiettivo di aiutarli a preparare e rielaborare le esperienze
di formazione in “Alternanza” svolte in organizzazione.
Tali attività sono gestite da un Consulente di Orientamento esperto in materia di
Alternanza Scuola–Lavoro.
Un possibile percorso di Orientamento all’Alternanza Scuola-Lavoro prevede uno
sviluppo in due sessioni per una durata complessiva per ciascun allievo di 6 ore (tre
ore per sessione):
• prima sessione (realizzata prima della fase di formazione in
organizzazione): il consulente di orientamento illustra agli studenti gli aspetti
caratterizzanti dell’ “Alternanza”, spiega gli obiettivi e le attività della fase
nell’organizzazione, formalizza gli aspetti procedurali relativi;
• seconda sessione (realizzata al ritorno in aula): il consulente di
orientamento supporta ciascun allievo nell’analisi e nella valutazione della sua
presenza nell’organizzazione, formulando una rielaborazione dell’esperienza
realizzata.
I contenuti e gli obiettivi delle attività di orientamento sono strutturati tenendo
conto delle finalità della formazione in “Alternanza”.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Progetta il materiale didattico
Gli operatori delle Camere di Commercio progettano e realizzano il materiale
didattico per la gestione dei percorsi di formazione.
Le attività di sperimentazione del periodo 2004-2008 hanno consentito alle Camere
di Commercio di definire un set di strumenti didattici da utilizzare nella formazione
in Alternanza Scuola-Lavoro.
Al fine di garantire l’istaurarsi ed il rafforzarsi di un’identità comune tra i vari
partecipanti ai percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, è stato
progettato e realizzato un set di lavoro (“La valigetta dell’ “Alternanza”), che
ciascun soggetto coinvolto utilizza durante lo svolgimento delle varie attività.
Il materiale è organizzato su due livelli:
• materiale comune: (es. Gli obiettivi generali; La scheda progetto;
Organigramma) ai vari utenti, inerente tematiche di interesse generale
relative agli aspetti principali del modello dell’alternanza; alle finalità agli
obiettivi, alla programmazione delle attività;
• materiale personalizzato (es. schede progetto) per ciascuna tipologia di
utente, strettamente legato al ruolo delle varie tipologie di attori (studenti,
tutor d’aula e tutor di azienda) e alle specifiche attività che ciascuno di essi
dovrà svolgere nell’ambito del progetto.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Promuove
Le attività previste sono finalizzate a consentire una concreta diffusione della
cultura dell’ “Alternanza”, sia all’interno del sistema di attori già attivato sia verso
altri potenziali attori interessati.
La Camera di Commercio svolge attività di promozione e disseminazione in materia
di Alternanza Scuola-Lavoro, attraverso una proiezione locale (nell’ambito delle
varie province) e regionale, ma anche con iniziative a valenza nazionale.
In questa ottica le attività sono strutturate secondo alcune linee di intervento
integrate:
• produzione di materiale informativo/promozionale;
• organizzazione e partecipazione a convegni a livello provinciale e regionali
attinenti alle tematiche dell’Alternanza Scuola–Lavoro;
• promozione delle iniziative e dei risultati attraverso i siti istituzionali delle
Camere di Commercio coinvolte ed altri siti del sistema camerale
• (ad esempio P.o.l.a.r.i.s., Excelsior)
• promozione delle esperienze in materia di Alternanza Scuola-Lavoro
attraverso mezzi di comunicazione quali televisione, quotidiani e riviste
specializzate.
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Il ruolo e le attività della Scuola
Gli Istituti Scolastici del secondo ciclo progettano, attuano, verificano e valutano i
percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con le Camere di Commercio, con le Imprese, con le rispettive
Associazioni di rappresentanza o con altri Enti pubblici e privati.
Pertanto, nei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro, la Scuola svolge, in sinergia con
le Organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore ed in particolare quello di:
• progettazione integrata dei percorsi, progettando con le Organizzazioni e
gli altri soggetti coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza
con gli obiettivi definiti nella fase iniziale e nell'ottica di favorire e supportare
l'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, coerenti con il percorso
di studi intrapreso dagli studenti;
• attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti
tra i docenti della scuola che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso
di formazione;
• certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze
acquisite dagli studenti.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Il partenariato
Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro devono essere:
•
•
•
•
progettate
attuate
verificate
valutate
Per la realizzazione di tali attività, la Scuola si rivolge alla Camera di Commercio
territoriale per avviare la costituzione di un partenariato.
Sono componenti del partenariato:
•
•
•
•
•
docenti della scuola;
referenti delle organizzazioni;
referente della Camera di Commercio;
rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
rappresentante dell’Amministrazione Provinciale.
La scuola è il soggetto titolare ed è responsabile del percorso di formazione in
Alternanza Scuola-Lavoro.
Le Organizzazioni, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, ecc., occupano una
posizione centrale svolgendo un ruolo attivo e formativo nella realizzazione dei
percorsi.
Le Camere di Commercio rappresentano il collegamento tra sistema delle imprese e
mondo dell’istruzione.
L’Ufficio Scolastico Provinciale, in rappresentanza del Ministero per l’Istruzione,
assiste e supporta le Istituzioni scolastiche che inseriscono i percorsi di formazione
in Alternanza Scuola Lavoro nel loro Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).
L’Amministrazione Provinciale rappresenta l’Ente pubblico locale sul territorio di
riferimento con competenze in materia di istruzione scolastica, orientamento e
formazione professionale (Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”).
Tutti i rappresentanti del partenariato andranno a costituire un gruppo di lavoro o
“Comitato Tecnico” che progetta, programma e verifica le attività della formazione
in Alternanza Scuola-Lavoro.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa)
La Scuola che intende attivare percorsi in “Alternanza” deve:
• programmare nel P.O.F. i percorsi in “Alternanza” che intende realizzare (Art.
4 D.Lgs. del 15 aprile 2005 n°77);
• definire gli obiettivi formativi da perseguire nei tre anni del percorso (Art.1
D.Lgs. del 15 aprile 2005 n°77);
• deliberare la programmazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” negli
organi collegiali previsti: Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di
classe;
• proporre l’offerta formativa in “Alternanza” alle famiglie e agli studenti nei
tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione (Art. 4 D.Lgs. del
15 aprile 2005 n° 77).
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Progettazione integrata
La Scuola svolge un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi in
modalità di Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto titolare e responsabile dei
percorsi.
La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli
formativi da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative
dell’istruzione, sia delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va
sempre più affermandosi come centro di apprendimento.
Partecipano pertanto alle attività di progettazione i componenti del gruppo di
lavoro, che sono: i referenti della scuola, delle organizzazioni, gli operatori delle
Camere di Commercio ed i referenti degli altri soggetti coinvolti.
Le attività di progettazione devono prevedere:
• la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in
organizzazione;
• l’individuazione delle attività con la relativa programmazione temporale in
aula e nei luoghi di lavoro;
• la definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi/esperienza
lavorativa, prevedendo percorsi di formazione con una struttura flessibile,
articolati in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro (Art.4 D.Lgs. del 15 aprile 2005 n°77);
• la definizione del modello di valutazione dei percorsi
• l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle competenze, individuate
dalle organizzazioni insieme alle scuole e condivise in fase di progettazione
integrata.
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Verifica e valuta
Nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro, l’Istituzione Scolastica deve acquisire gli
elementi utili a:
• verificare l’efficacia del processo formativo;
• valutare gli apprendimenti (1) dello studente in organizzazione
L’efficacia del processo formativo è realizzata in autonomia dalla scuola sulla base
dei processi e dei modelli di monitoraggio adottati dall’Istituto.
La valutazione degli apprendimenti dello studente è realizzata dalla scuola che
tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale.
Le valutazioni fornite dal tutor aziendale infatti, permetteranno all’Istituzione
Scolastica di fare una valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento
degli apprendimenti
________________________________________
(1) Con il termine “apprendimenti” ci si riferisce alle competenze che la stessa scuola certificherà.
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Certifica l’acquisizione delle competenze
I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono oggetto di verifica e
valutazione da parte degli Istituti Scolastici che valutano e certificano le
competenze acquisite dagli studenti (Art. 6 D.Lgs 15 aprile 2005 n°77).
La scuola pertanto, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo
esterno, certifica, sulla base di apposito modello, le competenze acquisite dagli
studenti nei periodi formazione in organizzazione.
Le competenze acquisite dagli studenti costituiscono crediti ai fini di:
• prosecuzione del percorso scolastico;
• conseguimento del diploma o qualifica;
• eventuali passaggi tra sistemi di formazione
formazione professionale);
• spendibilità nel mondo del lavoro.
(istruzione
scolastica
e
In attesa di specifiche indicazioni, in merito alla definizione di un modello di
certificazione a livello nazionale per la “spendibilità” delle competenze e per il
riconoscimento dei crediti (art.3 comma 3 lettera e D.Lgs.15 aprile 2005 n°77), le
scuole potrebbero adottare il modello di certificazione “B” (scarica il file).
Tale modello è stato proposto ed adottato dalle scuole, in via sperimentale, nel
progetto “Un modello di apprendimento in Alternanza Scuola –Lavoro” e costituisce
parte integrante dell’Accordo del 28 ottobre 2004: “Accordo, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281” tra il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni
e le Comunità Montane per la certificazione finale ed intermedia ed il
riconoscimento dei crediti formativi.
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Competenze
I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, perseguono, tra l’altro la
seguente finalità:
• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
A tal fine, l’Istituzione scolastica in accordo con le organizzazioni coinvolte ed in
coerenza con il percorso di studi frequentato dallo studente, individua le
competenze da acquisire. Le competenze a carattere trasversale, di base e/o
tecnico-professionali, devono tenere conto delle motivazioni, degli interessi e delle
attitudini degli studenti.
Nella individuazione delle competenze è necessario far riferimento ad uno standard
codificato nella definizione di figure professionali (S.R.C. Regione Toscana, Isfol,
Ateco ecc.).
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Tutor
Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire
l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario
individuare all’interno della Scuola una o più risorse umane (docenti) in grado di
svolgere le specifiche funzioni di Tutor.
La Scuola deve individuare, pertanto, un referente (Tutor interno) che “seguirà” le
attività relative alla formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, scelto tra i docenti
che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili che
giustifichino il ruolo di assistenza e guida degli studenti e di garanzia per un
corretto svolgimento dei percorsi in “Alternanza” (Art.5 D.Lgs. del 15 aprile 2005,
n°77).
Alternanza Scuola-Lavoro - Manuale operativo
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Adempimenti amministrativi
La fase di esperienza/formazione in organizzazione è molto importante per il
raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Gli studenti, attraverso l’esperienza in organizzazione, mirano ad acquisire le
conoscenze e le competenze individuate in fase di progettazione.
La finalità di questa fase è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro nell’ambito dei processi formativi” e pertanto si identifica con i termini di
stage/tirocinio formativo, regolamentata dall’articolo 18 della Legge 196/97 (Legge
Treu e successivo regolamento attuativo DM n. 142 /98 “Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24
giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento e successive
integrazioni”).
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Gestione banca dati
Spetta al R.O.A. (il Responsabile Organizzativo dell’ “Alternanza”) la tenuta e
l’aggiornamento della banca dati delle aziende/organizzazioni territoriali coinvolte.
Il R.O.A. è il docente interno che, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente
Scolastico ed in stretta collaborazione con il tutor interno, si occupa
dell’organizzazione sul piano didattico, gestionale e logistico delle attività svolte in
“Alternanza” dagli studenti delle varie classi.
La nomina del docente tutor interno avviene nel rispetto delle indicazioni contenute
al comma 2 Art. 5 D.Lgs. n. 77/2005.
Si suggerisce la nomina del Responsabile Organizzativo dell’Alternanza.
________________________________________________
Rif. (“La rendicontazione delle spese”: Capitolo III a cura del Dr. Nunzio Antonio Langella
dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero della pubblica istruzione)
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Convenzione
La convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (soggetto
attuatore e soggetto ospitante) nei percorsi di formazione in Alternanza ScuolaLavoro, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti (D.Lgs del 15 aprile 2005 n.77 art.3 comma 4).
La convenzione, preparata e proposta
scolastica), contiene indicazioni circa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dal
soggetto
attuatore
(Istituzione
tipologia di stage (conoscitivo o applicativo);
durata;
orario attività;
nominativo partecipante, nominativo organizzazione ospitante;
mansioni attribuite (osservazione sistematica, affiancamento);
diritti ed obblighi tra le parti;
nominativo del tutor formativo;
nominativo del tutor aziendale;
firme del soggetto attuatore (Scuola) e del responsabile dell’organizzazione.
Il modello del documento di convenzione cui fare riferimento è quello allegato al
D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui Art. 18 della Legge n. 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini
formativi e di orientamento”.
SCARICA IL MODULO DI CONVENZIONE
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Progetto formativo
Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo che articola le attività
di ciascuno studente in formazione.
Il progetto formativo è preparato e definito dal soggetto attuatore (Istituzione
scolastica) ed è condiviso dal soggetto ospitante (organizzazione) in relazione a:
•
•
•
•
•
dati dell’allievo;
dati dell’organizzazione ospitante;
obiettivi e attività del tirocinante;
polizze assicurative;
periodo e sedi di svolgimento dell’esperienza di formazione in organizzazione.
SCARICA IL MODULO DI PROGETTO FORMATIVO
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Assicurazioni e norme di sicurezza
La presenza degli studenti nei luoghi di lavoro è regolata dalla osservanza di
specifiche norme e coperture assicurative.
L’Istituzione scolastica, soggetto promotore dell’esperienza
organizzazione, deve stipulare le seguenti assicurazioni:
• contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL;
• per la responsabilità civile verso terzi
assicurativa.
presso
formativa
idonea
in
compagnia
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Registro presenze
il soggetto promotore predispone per ciascun allievo un registro presenze sul quale
dovranno essere quotidianamente riportate le attività svolte e le ore di effettiva
presenza, con la firma in calce.
Il tutor aziendale firma il registro presenze e provvede alla conservazione del
registro.
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Informare gli uffici competenti
Il soggetto promotore (Scuola) delle attività di esperienza/formazione in
organizzazione è tenuto a trasmettere copia della convenzione e di ciascun
progetto formativo e di orientamento:
• alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in
materia di ispezione;
• alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di queste, agli
organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
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Rendicontazione delle spese
In termini generali, l’ammissibilità delle spese è regolata dal:
•
•
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•
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Regolamento (CE) 1685/2000;
C. Ministero del Lavoro n. 98/1995;
C. Ministero del Lavoro n. 130/95;
C. Ministero del Lavoro n. 101/1997;
D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995;
D.I. n. 44/2001;
CCNL vigente per il personale della scuola;
CCNL vigente per la dirigenza scolastica.
Nel caso in specie, le spese ammissibili sono inquadrate nel Piano finanziario
intitolato “Budget Attività Progetto Alternanza Scuola-Lavoro”, riportato
nell’Allegato B alla Convenzione Operativa sottoscritta il 4.04.2007 tra l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana ed il sistema Confservizi, in attuazione del
Protocollo di Intesa stipulato il 20 luglio 2005 tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e Confservizi.
Le eventuali modifiche al Piano finanziario allegato alla Convenzione Operativa
(Budget Attività Progetto Alternanza Scuola-Lavoro – Protocollo d’ Intesa MPI –
Confservizi anno scolastico 2006-2007), non possono comportare variazioni nella
configurazione di spesa approvata. Nei limiti invalicabili della spesa massima
complessiva è possibile tuttavia, con specifica delibera del consiglio d’istituto, a
seconda delle esigenze proprie delle diverse iniziative ed al fine di ottimizzare la
spesa, variare la ripartizione fra le singole voci, per favorire, in particolare modo,
quelle destinate alle attività formative degli gli allievi.
Le indicazioni per le modalità di rendicontazione sono raggruppate nei moduli
“Matrice delle attività per il consuntivo delle spese” e “Rendicontazione delle spese
sostenute”.
Il modulo “Matrice delle attività per il consuntivo delle spese” (Paragrafo 5) è di
carattere e ad uso esclusivamente interno.
Esso serve per i seguenti scopi:
• rilevare le imputazioni di spesa in forma dettagliata;
• riconoscere l’ammissibilità di ciascuna spesa;
• monitorare in forma dinamica ogni scostamento tra la somma prevista per
una data attività e la somma erogata a consuntivo.
Il modulo intitolato “Rendicontazione delle spese sostenute” (Paragrafo 6) è di
carattere ed uso esterno.
Esso serve per disciplinare i rapporti economico-finanziari tra Istituto scolastico,
Ufficio Scolastico Regionale e Confservizi, nella fase esecutiva del progetto.
Tali moduli sono già stati portati all’attenzione degli Istituti scolastici e sono
rinvenibili nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
(www.toscana.istruzione.it).
Non sono ammessi costi forfetari. Tutte le spese dovranno essere giustificate con
l’indicazione analitica degli elementi che concorrono a determinarle.
Le spese di vitto, alloggio e trasporto imputabili ad attività previste dal corso sono
ammissibili secondo le disposizioni vigenti in materia. Le spese per mensa o
analoga attività dovranno essere documentate da una convenzione stipulata con il
fornitore, dove sia specificato il costo di ogni singolo pasto.
Le spese che riguardano lo stage devono essere previste nella specifica
convenzione che deve essere stipulata tra istituzione scolastica e azienda ospitante.
Il tutor aziendale deve essere considerato un esperto esterno, per il quale deve
essere previsto uno specifico incarico professionale.
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Tutte le attività previste dal progetto sono da considerare attività scolastiche,
anche agli effetti dell’ordinaria copertura INAIL per conto dello Stato.
Pertanto ai sensi del DPR 9 aprile 1999 n. 156 (“Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al DPR 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche”), non è
dovuto il pagamento di alcun premio assicurativo all’INAIL né per gli allievi nè per il
personale impegnato, neppure per le fasi di stage in organizzazione. Possono
essere, tuttavia, riconosciute assicurazioni aggiuntive per i rischi di responsabilità
civile non coperti dalle polizze assicurative dell’Istituzione scolastica.
Prima dell’inizio delle attività, è necessario sottoscrivere incarichi formali con quanti
(esperti, docenti, tutor, personale amministrativo, organizzazioni sedi di stage,
ecc.) siano coinvolti a qualsiasi titolo nell’attuazione del progetto.
______________________________________
Rif. (“La rendicontazione delle spese”: Capitolo III a cura del Dr. Nunzio Antonio Langella
dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero della Pubblica Istruzione).
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Unioncamere Toscana
Via Lorenzo il Magnifico n. 24 - 50129 Firenze
Referente: dott.ssa Sandra Bracaloni
Tel. 055 4688226
[email protected]
www.tos.camcom.it
Camera di Commercio di Firenze
P.zza dei Giudici n. 3 - 50122 Firenze
Referente: dott.ssa Elena Brettoni
Tel. 055 2795553
[email protected]
www.fi.camcom.it
Camera di Commercio di Grosseto
Via F.lli Cairoli n. 10 - 58100 Grosseto
Referente: dott. Luca Bilotti
Tel. 0564 430212
[email protected]
www.gr.camcom.it
Centro Studi e Ricerche
Az.Speciale della Camera di Commercio di
Livorno
Largo Strozzi n. 1 - 57123 Livorno
Referente: dott.ssa Silvia Piccini
Tel. 0586 231259
[email protected]
www.li.camcom.it
Camera di Commercio di Lucca
Corte Campana n. 10 - 55100 Lucca
Referente: dott.ssa Federica Ramacciotti
Tel. 0583 76673
[email protected]
www.lu.camcom.it
Camera di Commercio di Pisa
P.zza Vittorio Emanuele n. 2 - 56125 Pisa
Referente: dott.ssa Patrizia Costia
Tel. 050 512364
[email protected]
www.pi.camcom.it
Camera di Commercio di Pistoia
Corso Silvano Fedi n. 36 - 51100 Pistoia
Referente: dott. Paolo Cerutti
Tel. 0573 99141
[email protected] - www.pt.camcom.it
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Camera di Commercio di Siena
Piazza Matteotti n. 30 - 53100 Siena
Referente: dott. Duccio Marconi
Tel. 0577 202576
[email protected]
www.si.camcom.it
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Questo manuale e` stato realizzato dal COAP – Azienda Speciale