Azienda ULSS N. 4 del Veneto Dipartimento funzionale di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare INDICE 1. Scopo del manuale 2. Campo di applicazione 3. Riferimenti normativi Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 3 3 4 4 4 4 5 Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6.3 In partenza dall’Az. U.L.SS. n. 4 verso alpeggi di altre Regioni/Prov. Pagina Autonome 6.4 In partenza da allevamenti della Regione Veneto verso alpeggi Pagina dell’A.U.L.SS. n. 4 6.5 In partenza da allevamenti posti al di fuori della Regione Veneto Pagina verso alpeggi 6.6 dell’A.U.L.SS. n. 4 6.6 Trasferimento di greggi per il pascolo vagante 6.7 Movimentazione degli animali verso l’allevamento di origine (demonticazione) 8 3.1 3.2 3.3 Normativa comunitaria Normativa nazionale Normativa regionale 4. Definizioni ed abbreviazioni REQUISITI 5. Requisiti sanitari degli animali destinati all’alpeggio 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Bovini, bufalini da riproduzione Bovini, bufalini da produzione Ovi caprini Equidi Suini Cani 6. Movimentazione degli animali verso l’alpeggio 6.1 6.2 Nell’ambito dell’Az. U.L.SS. n. 4 In partenza dall’Az. U.L.SS. n. 4 verso territori extra ULSS della stessa Regione 7. Requisiti strutturali e gestionali per l’attività di caseificazione in alpeggio 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Locali di stabulazione e di mungitura degli animali Locali di lavorazione del latte Locali di stagionatura Disinfezioni dei locali prima della monticazione Approvvigionamento idrico nelle strutture di caseificazione in alpeggio Parametri igienico sanitari del latte crudo prodotto in alpeggio 7.7 Formazione del personale 8 8 Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 8 9 9 9 9 10 10 11 13 14 Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 18 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 26 MANUALE DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO 8. Raccolta informazioni 9. Mungitura e deposito latte 9.1 9.2 9.3 Sequenza delle operazioni di mungitura e deposito latte Analisi dei pericoli Buone prassi igieniche 10. Caseificazione e stagionatura dei prodotti lattiero caseari 10.1 10.2 10.3 Sequenza delle operazioni di caseificazione e stagionatura Analisi dei pericoli Buone prassi igieniche 11. Vendita e somministrazione dei prodotti dell’alpeggio 11.1 11.2 Sequenza delle operazioni di vendita e somministrazione Analisi dei pericoli Pag. 1 11.3 Buone prassi igieniche 12. Pulizia, sanificazione e disinfestazione dei locali 12.1 12.2 12.3 12.4 Sequenza delle operazioni di pulizia e sanificazione Buone prassi igieniche Fasi delle operazioni di lotta agli infestanti Buone prassi igieniche 13. Gestione degli animali sottoposti a trattamenti terapeutici 14. Rintracciabilità delle produzioni 15. Approvvigionamento idrico 15.1 15.2 Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 27 28 28 28 29 29 30 31 32 Analisi dei pericoli Buone prassi igieniche Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Mod. 6 – domanda di trasferimento bestiame Mod 4 – dichiarazione di provenienza degli animali Mod. 7 – certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio e la transumanza Mod. 8 – domanda di spostamento di gregge per pascolo vagante Richiesta del giudizio di idoneità acqua destinata al consumo umano Dichiarazione di conformità del latte crudo Decalogo alimentare (All. B L.R. 41/2003) Registro delle pulizie, sanificazione disinfestazioni Registro dei trattamenti Registro delle produzioni Scheda di registrazione non conformità Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 32 32 ALLEGATI Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 10 Allegato 11 Pag. 2 1. Scopo del manuale Il presente manuale intende dare ai gestori delle malghe indicazioni e suggerimenti sulle attività svolte in alpeggio, fornendo indicazioni utili sulle disposizioni normative in materia, sulle buone pratiche per accedere agli alpeggi con gli animali e sulla produzione, trasformazione e somministrazione di alimenti in malga. A tal fine, si è cercato di rendere disponibile uno strumento adeguato alle necessità delle diverse realtà produttive, che fosse di chiara e sicura interpretazione, applicabile da tutti gli operatori che si cimentano in questa attività. La difficoltosa applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi dell’HACCP, caratterizzate da una rigida sequenza di monitoraggi, verifiche e registrazioni, in una situazione particolare come quella della caseificazione in alpeggio, impone un approccio alternativo privilegiando l'idonea applicazione dei prerequisiti igienico sanitari, l'adozione e l'applicazione di Buone Pratiche di lavorazione e di tutte le misure atte ad assicurare che l'alimento sia prodotto in condizioni di igienicità adeguate. 2. Campo di applicazione Il presente manuale si applica alle attività di alpeggio nel territorio dell’Az. U.L.SS.4, nei quali siano presenti animali e/o avvenga una qualsiasi manipolazione alimentare (caseificazione, vendita di prodotti alimentari, preparazione e somministrazione di alimenti) a fini commerciali. Il manuale si divide in due sezioni, nella prima vengono definiti: a. i requisiti sanitari degli animali destinati alla pratica dell’alpeggio e le indicazioni sulle procedure da seguire per accedervi; b. i requisiti strutturali e gestionali dei locali destinati alla stabulazione degli animali e alle lavorazioni lattiero casearie; c. i requisiti strutturali e gestionali degli impianti di approvvigionamento idrico; d. i requisiti gestionali per le attività legate alla caseificazione e operazioni connesse. La seconda propone un modello di Manuale di autocontrollo igienico sanitario orientato alle attività di caseificazione in alpeggio che, correttamente compilato dal conduttore della malga, assolve agli obblighi normativi previsti all’articolo 5 del Reg. (CE) n. 852/2004. Pag. 3 3. Riferimenti normativi 3.1 Normativa Comunitaria Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Reg. (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento (CE) n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate; Decisione (CE) n. 672/2001, e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna. 3.2 Normativa Nazionale D.Lgs. n. 193/2007, attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di polizia veterinaria; D.P.R. n. 317/1996,norme di attuazione della Dir. 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali e successive modifiche ed integrazioni; D.Lgs. n. 31/2001,attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; D.Lgs. n. 146/2001, attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti; Legge n. 96/2006, “Disciplina dell’agriturismo”; Ordinanza Ministero della Salute 10/02/2012, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni e nelle provincie autonome del nord est italiano. 3.3 Normativa Regionale Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo; D.G.R. Veneto n. 64/2005, disciplina per la movimentazione degli animali destinati all’alpeggio; D.G.R. Veneto n. 3710/2007 e successive modifiche ed integrazioni, modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione degli alimenti; D.G.R. Veneto n. 3761/2008 - applicazione della registrazione e del riconoscimento alle strutture di caseificazione in alpeggio; D.D.R. n. 139/2010: "Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.251 del 24/11/2009 misure urgenti per contrastare l'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione"; Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti prot. n. 177594/50.00.13.02 del 30 marzo 2010: "Rabbia silvestre - chiarimenti in merito alla vaccinazione pre-contagio degli animali destinati al pascolo."; Nota Regione Veneto prot n. 627074 del 30/11/2010 sulla vaccinazione antirabbica obbligatoria dei cani; D.G.R. Veneto n. 273/2010, Piano regionale di eradicazione della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovi-caprina. Piano regionale di controllo del B.V.D.V. Programma regionale Paratubercolosi 2010-2012; Pag. 4 D.G.R. Veneto n. 2773/2009, disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi: attuazione dell’accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; D.G.R. Veneto n. 15/2009, linee guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano; Legge Regionale n. 2 del 19 marzo 2013, norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario. 4. Definizioni ed abbreviazioni Alimento o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento; Alpeggio: insieme dei pascoli, delle strutture di ricovero del bestiame, produttive ed eventualmente abitative site in territorio montano utilizzate nel periodo di monticazione stagionale estiva; Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare; DIPSA: Dipartimento funzionale Sanità Animale ed Igiene Alimentare; Igiene: insieme delle misure necessarie ad assicurare la sicurezza dell’alimento; HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point): analisi dei rischi e punti critici di controllo: sistema che identifica specifici pericoli di contaminazione e individua le fasi di processo dove attuare il controllo dei rischi; Norme di corretta prassi igienica: regole pratiche o specifiche attività da eseguire durante le varie fasi di produzione per evitare o limitare la contaminazione o l’insorgenza dei rischi igienici negli alimenti; Operatore del settore alimentare/mangimi: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare/mangimistica posta sotto il suo controllo; Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute rischio», funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; Punto critico: fase in cui può verificarsi una contaminazione; Punto critico di controllo (CCP): fase in corrispondenza della quale sia possibile eliminare un pericolo o ridurlo entro limiti accettabili; Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; SIAN: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione SVIA: Servizio Veterinario Igiene Alimenti; SVSA: Servizio Veterinario Sanità Animale; Pag. 5 5. Requisiti sanitari degli animali destinati all’alpeggio: 5.1 bovini, bufalini da riproduzione devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e provenire da: allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi; allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi; allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica; Inoltre gli animali devono risultare: se di età superiore ai 9 mesi negativi ad una prova nei riguardi dell’IBR1; se di età compresa tra i due mesi e i due anni negativi ad una prova ELISA per accertamento virologico per BVDV da non oltre trenta giorni; vaccinati da almeno ventuno giorni per rabbia2; vaccinati contro il carbonchio ematico, carbonchio sintomatico 3. 5.2 bovini, bufalini da produzione devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e provenire da: allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o accreditati 4; allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi o accreditati 4; allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica o accreditati 4. 5.3 ovi-caprini devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e provenire da: allevamenti ufficialmente indenni per Brucellosi ed essere stati controllati tutti i capi controllabili di età superiore ai 6 mesi, nei 90 giorni precedenti lo spostamento ricontrollati a campione, prima della demonticazione, secondo quanto previsto dalla specifica tabella del DGR 273 9 febbraio 2010; vaccinati da almeno ventuno giorni per rabbia 2. 5.4 equidi devono essere identificati secondo la normativa vigente e scortati dal documento di identificazione (passaporto), nonché: essere stati sottoposti, con esito negativo, alla prova per l’Anemia Infettiva Equina nei 24 mesi antecedenti alla movimentazione, salvo i muli che dovranno essere testati annualmente; vaccinati da almeno ventuno giorni per rabbia 2. 5.5 suini devono essere identificati secondo la normativa vigente, nonché essere: provenire da regioni e allevamenti accreditati per Malattia Vescicolare dei suini allevamenti; accreditati e/o vaccinati per la Malattia di Aujeszky5; scortati da Mod. 4 vistato, ove previsto, dal Servizio Veterinario competente per territorio di origine. 1. 2. 3. 4. 5. Prova sierologica negativa, da non oltre 30 giorni, per gli allevamenti privi di qualifica per IBR. E’ possibile alpeggiare anche bovini positivi o di stato sanitario sconosciuto se vaccinati da non oltre 60 giorni e da non meno di 15 ad esclusione della provincia di Belluno. I maschi degli allevamenti da riproduzione devono essere sempre testati. L’autorità competente può concedere delle deroghe, dopo aver valutato di volta in volta il caso. Le zone di vaccinazione sono comprese nell’allegato B del D.G.R. del 18.02.2010, n. 27. le malghe interessate sono espressamente indicate dalla Regione Gli animali devono essere sottoposti nei 30 giorni antecedenti la movimentazione alla prova della intradermotubercolinizzazione se di età superiore ai 42 giorni e alle prove sierologiche, se di età superiore ai 12 mesi o comunque se sessualmente maturi, per la Brucellosi bovina e la Leucosi bovina enzootica. Animali da produzione provenienti da paesi comunitari o paesi terzi e direttamente monticati non necessitano delle prove di cui sopra. le prove sanitarie per spostamenti fuori regione deve rispettare quanto richiesto dalla regione/provincia autonoma di destinazione. Pag. 6 5.6 cani devono essere identificati ed iscritti all’anagrafe secondo la normativa vigente, nonché essere: vaccinati per la rabbia e, preferibilmente, trattati con farmaci antielmintici (tenicida) prima della partenza. 6. Movimentazione degli animali verso l’alpeggio 6.1 Nell’ambito dell’Az. U.L.SS. n. 4 L’allevatore, per trasferire gli animali in alpeggio deve: presentare domanda di autorizzazione per l’alpeggio al Servizio Veterinario Sanità Animale della Az. ULSS 4 presso la sede centrale1 di Thiene o presso le sedi territoriali di Schio2 e Montecchio Precalcino3 ; compilare, in seguito ad esito favorevole degli accertamenti sanitari effettuati dal personale del Servizio Veterinario, i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 (allegato 2); fare riportare, da parte del Servizio Veterinario, le attestazioni sanitarie e i trattamenti immunizzanti effettuati, nel quadro E del Mod. 4. L’elenco degli animali movimentati, può essere allegato tramite la scheda di stalla (Mod. 2/33), opportunamente vistato. Una volta in possesso dei documenti previsti gli animali potranno essere direttamente avviati all’alpeggio non essendo prevista un’ulteriore visita sanitaria prima della partenza. 6.2 In partenza dall’Az. U.S.SS. n. 4 verso territori extra ULSS della stessa Regione Per trasferire animali provenienti da allevamenti siti nell’AULSS 4, verso alpeggi della Regione Veneto posti al di fuori del territorio dell’AULSS 4, l’allevatore deve: presentare richiesta di autorizzazione per l’alpeggio al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Az. ULSS 4 redigendo il modello 6 previsto dal D.P.R. n. 320/1954, e riportato in allegato 1 entro 15 giorni dalla partenza; compilare, in seguito ad esito favorevole degli accertamenti sanitari effettuati dal personale del Servizio Veterinario, i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 (allegato 2); fare riportare, da parte del Servizio Veterinario, le attestazioni sanitarie e i trattamenti immunizzanti effettuati, nel quadro E del Mod. 4. L’elenco degli animali movimentati può essere allegato tramite il Mod. 2/33, opportunamente vistato. comunicare al Servizio Veterinario la data di monticazione per consentire di effettuare la visita sanitaria presso l’allevamento nei tre giorni precedenti la partenza. 1 La sede centrale è situata presso la sede ULSS, in Via Rasa n. 9 - 36016 Thiene (VI), con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tel. 0445 389428/356 - Fax: 0445 389271 – mail: [email protected] skipe: veterinario.ulss4.veneto 2 La sede di Schio si trova in Via Lago d’Orta - 36015 Schio (VI) con apertura al pubblico il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tel. 0445 634650 – Fax 0445 634651 – mail: [email protected] 3 La sede di Montecchio P. si trova in Via Europa Unita, 12 – 36030 Montecchio Precalcino (VI) con apertura al pubblico il martedì ed il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tel. 0445 868121 – Fax 0445 868120 – mail: [email protected] Pag. 7 6.3 In partenza dall’Az. U.S.SS. n. 4 verso alpeggi di altre Regioni/Provincie autonome Per trasferire animali provenienti da allevamenti siti nell’AULSS 4, verso alpeggi posti al di fuori della Regione Veneto, l’allevatore deve: presentare richiesta di autorizzazione per l’alpeggio al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Az. ULSS 4 redigendo il modello 6 previsto dal D.P.R. n. 320/1954, e riportato in allegato 1 entro 15 giorni dalla partenza; compilare, in seguito ad esito favorevole degli accertamenti sanitari effettuati dal personale del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Az. ULSS 4, i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 (allegato 2); fare riportare, da parte del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Az. ULSS 4, le attestazioni sanitarie e i trattamenti immunizzanti effettuati, nel quadro E del Mod. 4. L’elenco degli animali movimentati può essere allegato tramite il Mod. 2/33, opportunamente vistato. ottenere dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Az. ULSS 4 il Certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio - Mod. 7 (allegato 3), previsto dal D.P.R. n. 320/1954, da allegare al Mod. 4 compilato in tutte le sue parti; comunicare al Servizio Veterinario la data di monticazione per consentire di effettuare la visita sanitaria presso l’allevamento nei tre giorni precedenti la partenza. Si consiglia in ogni caso di presentare la richiesta di autorizzazione all’alpeggio con largo anticipo. Ciò permetterà al Servizio Veterinario competente sull’allevamento di effettuare tutti gli accertamenti sanitari ed i trattamenti immunizzanti previsti. 6.4 In partenza da allevamenti della Regione Veneto verso alpeggi dell’Az. ULSS 4 Gli allevatori che intendono trasportare animali provenienti da allevamenti posti all’interno della Regione Veneto verso alpeggi dell’Az. ULSS 4 devono: presentare richiesta di autorizzazione per l’alpeggio al Servizio Veterinario competente per l’allevamento di provenienza, redigendo il modello 6 previsto dal D.P.R. n. 320/1954, e riportato in allegato 1 entro 15 giorni dalla partenza; compilare, in seguito ad esito favorevole degli accertamenti sanitari effettuati dal personale del Servizio Veterinario competente per l’allevamento di provenienza, i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 (allegato 2); fare riportare, da parte del Servizio Veterinario competente per l’allevamento di provenienza, le attestazioni sanitarie e i trattamenti immunizzanti effettuati, nel quadro E del Mod. 4. L’elenco degli animali movimentati può essere allegato tramite il Mod. 2/33, opportunamente vistato. comunicare al Servizio Veterinario competente per l’allevamento di provenienza la data di monticazione per consentire di effettuare la visita sanitaria presso l’allevamento nei tre giorni precedenti la partenza. 6.5 In partenza da allevamenti posti al di fuori della Regione Veneto verso alpeggi dell’Az. ULSS 4 Vale quanto riportato al punto 6.4. 6.6 Trasferimento di greggi per il pascolo vagante l’interessato, indipendentemente dalla zona di provenienza e di destinazione, per trasferire animali in regime di pascolo vagante deve presentare al Sindaco del Comune di destinazione, almeno 15 giorni prima dello spostamento: domanda di alpeggio tramite il Mod. 8-A (Allegato 4) allegato al libretto di pascolo vagante; Pag. 8 Il Sindaco, ove nulla osti, darà comunicazione al Servizio Veterinario competente territorialmente sul gregge da spostare che avrà cura di trascrivere l’esito delle prove diagnostiche eseguite e degli altri interventi sanitari effettuati sul libretto di pascolo vagante.. 6.7 Movimentazione degli animali verso l’allevamento di origine (demonticazione) Alla fine del periodo di alpeggio, ma prima dello spostamento degli animali, il conduttore della malga deve: compilare i quadri A e C del Mod. 4; richiedere l’intervento del Servizio Veterinario competente territorialmente sulla malga per la visita sanitaria degli animali e la compilazione del quadro E del Mod. 4; spedire una copia compilata del Mod.4 al servizio veterinario dell’Az. Ulss di partenza e una copia a quella di destinazione. 7. Requisiti strutturali e gestionali per l’attività di caseificazione in alpeggio I caseifici in alpeggio che intendono effettuare attività legate alla manipolazione di alimenti devono rispettare, al momento della domanda di Registrazione, i requisiti minimi di seguito elencati. Il rispetto degli stessi è condizione essenziale per il mantenimento della qualifica negli anni successivi. 7.1 Locali di stabulazione e di mungitura degli animali Devono essere presenti: uno o più ricoveri destinati alla stabulazione degli animali in grado di proteggere gli stessi dalle intemperie, facili da pulire, costruiti con materiali lavabili e disinfettabili, non sdrucciolevoli e con pendenza del pavimento tale da facilitare l’allontanamento delle deiezioni. Non devono presentare spigoli o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali, disporre di un buon ricambio d’aria in maniera che la quantità di polvere, l’umidità relativa, le concentrazioni dei gas non risultino essere dannosi per gli animali. una zona delimitata adibita alla mungitura degli animali dotata di almeno un punto acqua; tale punto acqua deve essere almeno nelle immediate vicinanze e consentire il lavaggio delle mani e delle attrezzature per la mungitura; un locale per lo stoccaggio del latte, opportunamente protetto contro gli animali infestanti o parassiti, separato dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove necessario, munito di impianto di refrigerazione adeguato. Tale locale può comunque essere ricavato anche all’interno dei locali di lavorazione. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc. utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte)devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e devono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l’impiego di materiali lisci, lavabili e atossici. Il lavaggio dei recipienti e delle attrezzature per la mungitura può avvenire anche all’esterno, sotto tettoia, purché l’area calpestabile limitrofa sia pavimentata, anche con pietra, in modo da evitare l’eccessivo insudiciamento delle calzature. L’asciugatura deve essere comunque prevista in una zona separata dai locali di stabulazione degli animali e, in particolare, al riparo dalla polvere. 7.2 Locali di lavorazione del latte Il locale dove viene stoccato il latte, se situato all’interno del caseificio, deve essere strutturato in modo da evitare ogni possibile rischio di contaminazione del prodotto alimentare, in particolar modo Pag. 9 devono essere evitate eventuali contaminazioni crociate. Ciò significa che i percorsi del latte crudo e del prodotto finito non devono sovrapporsi. I locali di deposito, affioramento e lavorazione devono essere completamente separati dal ricovero degli animali e dai servizi igienici, che non devono coincidere con i locali adibiti ad abitazione. Non vi deve essere, in ogni caso, un accesso diretto tra i servizi igienici e le aree adibite alla lavorazione, che devono rispettare le seguenti caratteristiche: pavimenti lavabili, con inclinazione tale da consentire l’evacuazione e la raccolta delle acque di lavaggio; pareti rivestite di materiale facilmente lavabile e disinfettabile; soffitti o coperture facili da pulire; porte e finestre in materiale resistente facile da pulire e costruite in modo da evitare l’ingresso di animali indesiderati; reti antimosche alle aperture; presenza di almeno un lavello con acqua corrente calda e fredda con comando a pedale o almeno non manuale, erogatore automatico di sapone, asciugamani a perdere e cestino di raccolta della carta; presenza di un locale separato o, in alternativa, di un armadio dedicato per il deposito del caglio ed altri ingredienti conservati in idonei contenitori per alimenti e a temperatura idonea; presenza di un locale separato o di un armadio dedicato per il deposito del materiale e delle attrezzature per la pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature. In relazione alla particolarità del processo produttivo e alle esigenze tecnologiche, l’autorità competente può consentire che i locali di deposito del latte, affioramento e lavorazione siano riuniti in un unico locale, di adeguate dimensioni, purché sia garantita la separazione nel tempo tra le varie fasi di lavorazione. Tutte le attrezzature e gli utensili destinati ad entrare in contatto diretto con il latte e i prodotti derivati devono essere costruiti in materiale resistente alla corrosione facili da lavare e disinfettare. Tali attrezzature dovranno essere mantenute costantemente lavate e sanificate al fine di non determinare effetti negativi sull’igiene e la salubrità delle produzioni. 7.3 Locali di stagionatura La stagionatura dei prodotti ottenuti dalla caseificazione in alpeggio può essere effettuata nei locali adiacenti a quelli di lavorazione o in altri locali dello stesso alpeggio, purché funzionalmente collegati. I requisiti strutturali sono analoghi a quelli previsti per i locali di lavorazione, con una certa flessibilità legata alla eventuale produzione di prodotti tradizionali, e prevedono: locali geologicamente naturali (grotte o pavimenti e/o pareti in roccia o naturale); pareti, pavimenti, soffitti e porte non impermeabili o non costituiti da materiale inalterabile purché sia garantita la difesa da animali indesiderati; superfici di appoggio ed utensili destinati ad entrare a diretto contatto con i prodotti, in materiale quali il legno, anche non liscio, purché pulito ed in buono stato; 7.4 Disinfezioni dei locali prima della monticazione I gestori delle malghe, prima della monticazione, devono procedere alla disinfezione dei locali destinati ad accogliere gli animali. Tale attività, finalizzata ad impedire la trasmissione di malattie infettive ed infestive alle specie monticate deve essere effettuata, previa accurata pulizia di tutte le superfici, mediante l’utilizzo di prodotti registrati e riportata sul manuale di autocontrollo nella sezione “Raccolta informazioni” non appena effettuata. Pag. 10 7.5 Approvvigionamento idrico nelle strutture di caseificazione in alpeggio L’approvvigionamento idrico delle malghe deve in ogni caso garantire caratteristiche di potabilità, qualità e purezza tali da rendere l’acqua usata nelle lavorazioni idonea al consumo umano. La potabilità dell’acqua è una condizione essenziale nella produzione alimentare ed è regolamentata da precise normative comunitarie (Regolamenti Comunitari del c.d. Pacchetto Igiene n. 852/2004 e n. 853/2004), nazionali (D. L.gs n. 31, del 02/02/2001) e da Linee Guida Regionali (Decreto n. 15, del 09/02/2009, sulla sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano). L’impiego di acqua non potabile, o la mancanza del giudizio di potabilità rilasciato dall’Az. U.L.SS. competente sulla malga, comporta la revoca della registrazione o del riconoscimento dell’Impresa e la conseguente sospensione o revoca della registrazione per manipolazione alimenti in strutture di alpeggio. Nel caso di attingimento autonomo (recupero acqua piovana, fornitura con autobotte, utilizzo di sorgente o pozzo privato) è necessario acquisire il “Giudizio di Idoneità” dell’acqua destinata al consumo umano rilasciato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Azienda Sanitaria Locale il cui modulo di richiesta è contenuto nell’allegato 5. Successivamente per assicurare il mantenimento della qualità l’impresa alimentare dovrà attenersi alle eventuali indicazioni riportate nel giudizio di idoneità, considerare nel proprio piano di autocontrollo, sulla base di protocolli interni, la gestione del pericolo inerente un eventuale deterioramento della qualità dell’acqua. Se l’acqua proviene da pubblico acquedotto il requisito di idoneità è già insito e acquisito, in quanto il giudizio di potabilità è rilasciato all’Ente gestore dell’acquedotto fino al punto di consegna (contatore). 7.5.1 APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE RECUPERO DI ACQUA PIOVANA L’approvvigionamento tramite recupero dell’acqua piovana è consentito nei casi in cui sia l’unica fonte idrica possibile ed in tal caso è obbligatorio ottenere il giudizio di idoneità al consumo umano e l’attivazione di un impianto di disinfezione, è inoltre raccomandato il rispetto dei seguenti criteri strutturali e gestionali: I. Criteri Strutturali a. il tetto deve garantire facilità di scorrimento dell’acqua e assenza di scabrosità e fessurazioni; b. i materiali di copertura non devono cedere all’acqua sostanze in grado di alterarne la qualità; sono vietati i materiali in legno, cartone catramato e cemento/amianto, mentre sono preferibili coperture metalliche possibilmente rivestite da resine idonee a venire a contatto con gli alimenti. I tetti in cotto e ardesia non sono consigliabili in quanto non permettono al coperto di essere uniforme e liscio; c. il camino deve superare di almeno 1 mt. il colmo del tetto; d. deve essere previsto un idoneo sistema di esclusione dell’acqua di prima pioggia; e. deve essere prevista una idonea decantazione dell’acqua (ad esempio tre vaschette in linea, ognuna dotata di opportuni scarichi per le corrette operazioni di pulizia e disinfezione); f. la cisterna/serbatoio di accumulo/stoccaggio deve essere realizzata con opportuna pendenza sul fondo per facilitare il completo svuotamento; g. l’apertura di accesso per le operazioni di pulizia di sufficienti dimensioni; h. le pareti interne devono essere rifinite in modo da essere facilmente lavabili e, se trattate con vernici, devono essere idonee al contato con alimenti; i. le tubazioni di scarico acque di lavaggio e di troppo-pieno devono essere dotate di protezioni contro intrusione di insetti e animali nocivi; Pag. 11 j. prima della diramazione delle tubazioni all’interno del fabbricato è opportuno dotare il tratto finale di rete di un filtro per trattenere eventuale materiale inerte; k. l’impianto di potabilizzazione (es. a raggi ultravioletti) deve essere opportunamente dimensionato e installato nel tratto finale più prossimo all’utilizzo idrico; l. è opportuna l’adozione di autoclave per superare eventuali problemi di quote di livello piuttosto che installare cisterne nel sottotetto. II. Criteri gestionali ad inizio stagione: a. accurata ispezione, manutenzione e pulizia del tetto e delle grondaie prima dell’inizio della raccolta dell’acqua piovana; b. accurata ispezione, manutenzione, pulizia e disinfezione con ipoclorito di sodio del sistema di allontanamento acque di prima pioggia, delle vaschette di raccolta e sedimentazione e della cisterna /serbatoio di accumulo; c. controllo, manutenzione ed eventuale sostituzione della lampada a raggi u.v. e di tutti i filtri meccanici installati; d. controllo analitico dell'acqua mediante laboratorio accreditato con il monitoraggio dei parametri chimico-fisici e microbiologici previsti nel giudizio di idoneità. I referti devono essere conformi alle norme ISO 17025 (identificazione del prelevatore, luogo e punto del prelievo, etc.). III. Criteri gestionali durante la stagione: a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità; b) verificare con regolarità il mantenimento dei requisiti strutturale e impiantistici; c) eseguire analisi di laboratorio (a metà stagione) almeno per i parametri microbiologici; d) eventuali svuotamenti occasionali durante la stagione di funzionamento delle attività alimentari dovranno essere accompagnati da operazioni di lavaggio e disinfezione. IV. Criteri gestionali a fine stagione: a. Svuotamento del sistema di allontanamento acque di prima pioggia, delle vaschette di raccolta e sedimentazione e della cisterna/serbatoio di accumulo (anche svuotamenti occasionali durante la stagione di funzionamento delle attività alimentari dovranno essere accompagnati da operazioni di lavaggio e disinfezione); b. Scollegamento delle vasche di raccolta dalla cisterna/serbatoio di accumulo, e svuotamento dell’acqua stoccata. Anche le tubazioni interne andranno svuotate dall’acqua residua onde evitare danni e malfunzionamenti. 7.5.2 APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE AUTOCISTERNA L’acqua deve provenire esclusivamente da pubblici acquedotti (idonea al consumo umano)ed il trasporto deve avvenire mediante autocisterna preferibilmente destinata ad esclusivo uso per acqua potabile, possono essere utilizzate autobotti idonee al trasporto di alimenti ad uso umano a condizione che prima del carico di acqua si provveda ad una accurata pulizia e disinfezione dell’autobotte. Il trasportatore deve poter esibire ad ogni trasporto la seguente documentazione: a. registrazione dell’automezzo ai sensi del Regolamento Europeo 852/2004 per il trasporto di alimenti; b. dichiarazione dell’Ente gestore del punto di prelievo dell’acqua, con la denominazione dell’acquedotto, indicazione del punto di prelievo, della quantità, della destinazione; c. procedure di autocontrollo (Piano di Autocontrollo) con descrizione delle norme di corretta prassi igienica seguite nelle fasi di prelievo, di trasporto e consegna dell’acqua (operazioni di carico/scarico, ultime operazioni di lavaggio/disinfezione dell’autocisterna, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici, tubazioni, raccordi, …). Pag. 12 Le cisterne, i serbatoi di stoccaggio o di accumulo dell’acqua presso l’alpeggio dovranno rispettare i criteri di idoneità già descritti per l’approvvigionamento mediante recupero di acqua piovana. 7.5.3 APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE SORGENTE O POZZO PRIVATO In caso di approvvigionamento idrico tramite utilizzo di sorgente o pozzo privato si rimanda a quanto previsto al punto 4.3 “Acque di nuova utilizzazione per approvvigionamento autonomo” dell’Allegato A al Decreto Regionale nr. 15 del 09 febbraio 2009, “Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano nella Regione Veneto”. Premesso che il giudizio di idoneità contempla già la planimetria della rete idrica, il posizionamento degli impianti e i criteri strutturali il piano di autocontrollo deve contenere le registrazioni di almeno: a) gli interventi di bonifica, di manutenzione; b) le operazioni di pulizia e disinfezione prima e durante stagione; c) le analisi fisico-chimiche e microbiologiche di laboratorio; d) le evidenze richieste con le prescrizioni nel giudizio di idoneità; e) eventuali non conformità e relative azioni correttive; f) le verifiche effettuate in caso di approvvigionamento da autocisterna. 7.6 Parametri igienico sanitari del latte crudo prodotto in alpeggio Il conduttore della malga registrata per l’attività di caseificazione in alpeggio dovrà farsi rilasciare prima dell’inizio delle lavorazioni, dal Servizio Veterinario competente per l’allevamento di origine, il certificato di conformità del latte ai requisiti previsti dall’allegato III, Sezione IX del Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche ed integrazioni1, che si riporta in Allegato 6 e che andrà allegato alla documentazione sanitaria della mandria. I caseifici in alpeggio che utilizzano latte proveniente da animali i cui allevamenti sono risultati non conformi alla media geometrica mobile dei parametri previsti nel periodo antecedente la monticazione, possono produrre esclusivamente formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni. Le creme provenienti dal processo di lavorazione dei prodotti derivanti dall’utilizzo di latte non conforme possono essere destinate alla fabbricazione di burro se immediatamente raffreddate e conservate a temperatura pari o inferiore a +4°C fino alla pastorizzazione che dovrà avvenire entro settantadue ore dalla separazione. Talea deroga relativa alla non conformità del latte crudo si intende valida fino al 30 giugno 2013, data entro la quale i parametri di riferimento dovranno rientrare obbligatoriamente nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria. La verifica del rispetto dei parametri previsti dall’allegato III, Sezione IX del Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche ed integrazioni non è obbligatoria nel periodo di permanenza in alpeggio, anche se resta fortemente raccomandata. Altrettanto fortemente raccomandata è la verifica, da attuarsi in regime di autocontrollo e prima della monticazione, della carica di Stafilococchi coagulasi positivi presenti nel latte crudo. 1 Bovini: carica batterica ≤ 100.000 (media geometrica mobile calcolata su 2 mesi con almeno 2 prelievi al mese) conta delle cellule somatiche ≤ 400.000 (media geometrica mobile calcolata su 3 mesi con almeno 2 prelievi al mese) Altre specie: carica batterica ≤ 1.500.000 se il latte verrà pastorizzato prima della caseificazione (media geometrica mobile calcolata su 2 mesi con almeno 2 prelievi al mese) ≤ 500.000 se verrà utilizzato crudo (media geometrica mobile calcolata su 2 mesi con almeno 2 prelievi al mese). Pag. 13 Il piano di campionamento “Produrre sicuro in malga” predisposto dalla Regione Veneto ed attuato dalle Az. ULSS nel cui territorio ricadono le strutture di alpeggio ha infatti dimostrato che il principale problema sanitario dei prodotti di malga è rappresentato dall’enterotossina stafilococcica che viene prodotta da alcuni ceppi di stafilococchi coagulasi positivi qualora presenti in quantità elevata nel latte di mungitura. Il controllo di tale parametro prima dell’inizio dell’attività di caseificazione in alpeggio diventa pertanto un punto fondamentale nel garantire l’igienicità delle produzioni. 7.7 Formazione del personale Tutto il personale coinvolto nelle attività legate alla caseificazione in alpeggio, mungitori compresi deve assolvere all’obbligo di formazione e informazione previsto dalla normativa vigente. Tale formazione viene impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. L’obbligo formativo deve essere opportunamente rinnovato ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo. La Legge Regionale n. 2 del 19 marzo 2013, recante “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”, ha di fatto abrogato l’obbligo di partecipazione al Corso di Formazione previsto dalla Legge Regionale n. 41/2003 “Igiene e Sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari”. Nel caso di personale neoassunto o presente in modo saltuario il responsabile del piano di autocontrollo, in attesa dell’adempimento all’obbligo formativo, farà sottoscrivere per presa visione il decalogo alimentare sulle “norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicura degli alimenti”, predisposto in allegato 7. Pag. 14 MANUALE DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO L’articolo 5 del Regolamento (CE) 852/2004 prevede che devono essere predisposte, attuate e mantenute una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP, in ogni struttura ove si manipolino alimenti. Il Reg. 852/2004 ha, inoltre, introdotto il criterio di flessibilità che consente alle imprese alimentari di piccole dimensioni, o alle organizzazioni caratterizzate da una estrema semplicità del processo produttivo, di adottare procedure semplificate nell'adozione del sistema HACCP. Tale criterio ha l'obiettivo di evitare la predisposizione di piani di autocontrollo generici, ridondanti, inutili o copiati da situazioni produttive non sempre affini e confrontabili. Per ovviare a questo problema il Regolamento 852/2004 ha espressamente previsto la possibilità di ricorrere a procedure HACCP semplificate ma soprattutto calibrate sulle reali necessità aziendali: tale approccio è stato identificato con il concetto di "flessibilità" come si evince dal 15° considerando: “i requisiti del sistema HACCP dovrebbero essere abbastanza flessibili per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese”. Viene in tal modo riconosciuta, a determinate categorie di imprese alimentari, l'impossibilità di identificare i CCP nel loro processo produttivo e la sostituzione delle attività di monitoraggio permanente con la gestione dei prerequisiti e per tali imprese l'applicazione di procedure basate sui principi del sistema HACCP soddisfa pienamente i requisiti previsti dalla nuova normativa. Per indirizzare gli operatori sul concetto di flessibilità la DG SAN CO ha elaborato, nel dicembre 2005, una Linea Guida nella quale si forniscono chiarimenti sul concetto di applicazione semplificata con particolare riferimento nelle piccole imprese alimentari. Il documento della DG SANCO fornisce la definizione di procedura basata sui principi HACCP: "i sette principi del sistema HACCP costituiscono un sistema pratico per individuare e controllare i pericoli significativi su base permanente. Ciò implica che, allorché tale obiettivo può essere conseguito mediante strumenti equivalenti che sostituiscono in maniera semplice ma altrettanto efficace i sette principi, si considera che l'obbligo sancito dall'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento 852/2004 sia soddisfatto”. Ciò significa che gli operatori precedentemente individuati non devono necessariamente predisporre un piano HACCP né un monitoraggio sistematico dei CCP individuati1, ma possono gestire la prevenzione dei rischi igienico-sanitari attraverso la predisposizione di Procedure interne che individuino chiaramente almeno i seguenti elementi: le fasi/attività che risultano critiche per la sicurezza degli alimenti; le tecniche di controllo da applicare; il monitoraggio sulle procedure affinché se ne garantisca l'efficacia; la revisione della procedura in caso di modifica delle attività. 1 L’individuazione di un punto critico per il controllo di un pericolo eventuale richiede un approccio logico. Tale approccio può essere agevolato, come consigliato dal Codex Alimentarius, dall’impiego di un diagramma decisionale (o albero decisionale) da applicare a ciascun pericolo. L’albero rappresenta una sorta si percorso guidato, composto da domande specifiche alle quali è possibile rispondere con un SI o con un NO, ed il cui esito conduce con ragionevole precisione all’individuazione dei CCP o dei prerequisiti. Pag. 15 Tenuto conto di quanto previsto, le imprese precedentemente identificate possono applicare in maniera flessibile e semplificata alcuni dei sette principi del sistema HACCP che secondo il documento della DG SAN CO sono i seguenti: 1. Analisi dei pericoli e individuazione dei CCP In taluni casi si può presumere che, in considerazione della natura delle imprese alimentari e degli alimenti da esse trattati, sia possibile controllare gli eventuali pericoli applicando le prescrizioni di base. In altri casi, invece, i pericoli da tenere sotto controllo possono essere interamente predeterminati. In entrambi questi casi non è necessario procedere ad un'analisi formale dei pericoli attraverso l'applicazione dell'albero decisionale. 2. Fissazione dei limiti critici Per i processi produttivi più semplici, che non richiedono la necessità di trattamenti complessi e tecnologicamente avanzati (quali ad esempio la pastorizzazione oppure la cottura per alimenti sotto vuoto) nella determinazione dei limiti critici di ciascun CCP si può fare riferimento a: l'esperienza, se consolidata; la documentazione o le leggi nazionali e internazionali di riferimento per il settore; Manuali di corretta prassi operativa predisposti da organizzazioni di categoria. Inoltre, tali limiti non necessariamente devono fare riferimento a valori numerici ma anche a procedure di monitoraggio basate su osservazioni visive (ad esempio modifiche delle proprietà fisiche degli alimenti durante la trasformazione, ecc.). 3. Procedura di monitoraggio In alcuni casi il monitoraggio può essere rappresentato da un'attività di controllo regolarmente realizzata nell'ambito del processo di lavorazione, senza necessariamente ricorrere alla realizzazione di attività aggiuntive. Ad esempio l'osservazione visiva può essere sufficiente per verificare se la preparazione alimentare, sottoposta ad un particolare trattamento termico, presenta le corrette proprietà fisiche che riflettono il trattamento (es. osservazione visiva della bollitura). In altri casi invece le attrezzature impiegate per il trattamento rappresentano da sole che i parametri di lavorazione sono soddisfatti. Alcune apparecchiature per la cottura (es. quelle per l'arrostitura dei polli) garantiscono il rispetto della corretta combinazione tempo/temperatura. In questi casi il monitoraggio della temperatura di controllo può essere sostituito da un controllo del corretto funzionamento dell'impianto. 4. Documenti e registrazioni Si fa riferimento all'art. 5 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento 852/2004 nel quale è sancito che i documenti e le registrazioni devono essere adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa alimentare. In base a tale principio è possibile ridurre il "corpo documentale" del sistema HA CCP accorpando, ad esempio, le procedure per il funzionamento del piano HA CCP in un unico documento (es. in un Manuale di corretta prassi operativa) o ridurre il numero delle registrazioni previste (ad esempio non prevedere registrazioni specifiche per il controllo dell'efficacia degli interventi di sanificazione ma registrare solo la rilevazione delle non conformità che possono risultare dal monitoraggio periodico di tale attività). Nell'appendice operativa della pubblicazione sono riportati alcuni esempi di moduli da impiegare per la registrazione delle attività di autocontrollo. 5. Formazione Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 41/2003 in merito al percorso formativo obbligatorio in sostituzione del c.d. “Libretto sanitario”, per quanto riguarda l'attività di formazione e aggiornamento del personale, questa non deve necessariamente avvenire attraverso la partecipazione a Pag. 16 corsi ma, nell'ottica di semplificazione, anche attraverso la partecipazione a campagne di informazione promosse dalle organizzazioni professionali o dalle autorità competenti, nonché attraverso una formazione sul manuale operativo. Essa, in conclusione deve essere adeguata alla natura ed alle dimensioni dell'impresa. Abbiamo pertanto identificato le seguenti procedure, caratterizzanti le produzioni in alpeggio: mungitura e deposito del latte; caseificazione e stagionatura dei prodotti lattiero caseari; vendita e somministrazione dei prodotti dell’alpeggio; pulizia, sanificazione e disinfestazione dei locali; gestione degli animali sottoposti a trattamenti terapeutici; rintracciabilità delle produzioni; approvvigionamento idrico. Per ognuna di esse è stato predisposto: un diagramma di flusso riportante una descrizione schematica dell’attività effettuata; un’analisi dei principali pericoli associata a misure preventive e correttive che andranno adottate al fine di minimizzare tali pericoli; un sintetico decalogo di “Buone prassi Igieniche” che si pone l’obiettivo, per quanto possibile, di uniformare i comportamenti degli operatori, eterogenei come provenienza e caratterizzati in molti casi da una formazione non specifica. Propedeutica all’applicazione delle procedure vi è la raccolta di una serie di informazioni che il conduttore è tenuto a dare al momento della monticazione e che hanno il duplice obiettivo da un lato di inquadrare dimensionalmente e funzionalmente l’alpeggio e dall’altro di coinvolgere il conduttore della malga nella stesura del manuale. Pag. 17 8. RACCOLTA INFORMAZIONI: Data inizio monticazione ___________________ Data fine monticazione ___________________ Data di disinfezione dei locali _______________ Prodotto utilizzato ___________________________ Proprietario ______________________________________ tel ______________________ Indirizzo via ______________________ ______________________________________ Conduttore ______________________________________ tel ________________________ Indirizzo via _________________________ ______________________________________ ATTIVITÀ REGISTRATE Allevamento Mungitura e caseificazione n. ____ n. ____ Agriturismo Somministrazione di spuntini caldi freddi Vendita diretta Spaccio di vendita ORGANIGRAMMA AZIENDALE COGNOME E NOME FORMAZIONE1 MANSIONE corso corso corso corso corso L.R. 41/2003 altro L.R. 41/2003 altro L.R. 41/2003 altro L.R. 41/2003 altro L.R. 41/2003 altro decalogo decalogo decalogo decalogo decalogo ANIMALI PRESENTI IN ALPEGGIO2 SPECIE BOVINI OVINI CAPRINI TIPOLOGIA PRODUTTIVA E NUMERO da carne da latte linea vacca vitello da carne da latte da carne da latte N. TOTALE N. IN LATTAZIONE n. _______ n. _______ n. _______ n. _______ n. _______ n. _______ n. _______ SUINI EQUINI CANI 1 2 Microchip n. ___________________________ Microchip n. ___________________________ Microchip n. ___________________________ Microchip n. ___________________________ Microchip n. ___________________________ Microchip n. ___________________________ antirabbica antirabbica antirabbica antirabbica antirabbica antirabbica data ______________ data ______________ data ______________ data ______________ data ______________ data ______________ Se effettuata mediante corso di formazione allegare l’attestato di partecipazione altrimenti allegare il decalogo compilato. Allegare i mod. 4 e 2/33 con le attestazioni sanitarie previste Pag. 18 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO1 ACQUEDOTTO PUBBLICO cisterna di stoccaggio controllo analitico SI SI SORGENTE O POZZO PRIVATO cisterna di stoccaggio SI controllo analitico SI NO NO data esito _____________ NO NO data esito ____________ RECUPERO ACQUA PIOVANA sistema di esclusione acqua di prima pioggia SI NO sistema di decantazione dell’acqua SI NO impianto di potabilizzazione SI NO sistema di potabilizzazione filtro raggi ultravioletti addolcitore ipoclorito di sodio altro _________________________ controllo analitico SI NO fav. non fav. data __________ AUTOCISTERNA punto di prelievo _________________________________________ cisterna di stoccaggio SI NO controllo analitico SI NO data esito _____________ ATTIVITA’ PRODUTTIVA Litri di latte lavorato al giorno (media) ___________ Modalità di mungitura manuale Modalità di conservazione del latte Pastorizzatore SI NO meccanica alla posta sala di mungitura tank refrigerato bidoni con circolazione di acqua vasca di affioramento bidoni a temp. ambiente altro _________________________________________ PRODOTTI DELLA CASEIFICAZIONE Formaggio da latte crudo da latte intero utilizzo di caldaia a gas salatura a secco stagionatura< 60 giorni da latte pastorizzato da latte scremato utilizzo di caldaia a legna salatura in salamoia stagionatura > 60 giorni Burro da panna di siero trattamento termico della panna da panna di affioramento SI NO temp. °C _______ Ricotta esclusivamente da siero con aggiunta di latte con aggiunta di panna acidificante se si indicare quale _____________________________ affumicatura se si indicare il metodo _____________________________ Siero uso zootecnico per suini altro ______________________________ PRODOTTI DELLA RISTORAZIONE SI NO Specificare __________________________________________________________________________ 1 allegare il giudizio di idoneità dell’acqua rilasciato al momento della Registrazione e l’esito del referto analitico per l’anno in corso Pag. 19 9. MUNGITURA E DEPOSITO DEL LATTE 9.1 diagramma di flusso Inizio della mungitura Identificazione soggetti della mandria si in cura? no controllo sanitario esterno esame/eliminazione primi getti si identificazione/segregazione soggetto da curare? no pulizia - disinfezione pre-milking di mammella e capezzoli pulizia - disinfezione pre-milking di mammella e capezzoli mungitura ordinaria di routine mungitura separata post routine pulizia - disinfezione post-milking pulizia - disinfezione medicalizzazione filtrazione prelievo campioni (eventuale) stoccaggio raccolta differenziata lavorazione o vendita latte conforme smaltimento latte non conforme Pag. 20 9.2 Analisi dei pericoli PERICOLO Mungitura di animali malati o sottoposti a trattamenti terapeutici Mungitura di latte non conforme Contaminazione del latte nel corso della mungitura CONTROLLO Identificazione degli animali. Controllo delle loro condizioni di salute. Controllo visivo delle condizioni della mammella. Controllo macroscopico dei primi getti di latte Controllo delle condizioni igieniche dei contenitori utilizzati per la raccolta e lo stoccaggio del latte. Controllo delle condizioni di pulizia della mammella. Controllo dello stato di salute degli addetti alla mungitura. Contaminazione del latte da parte di corpi estranei grossolani (mosche, pagliuzze, etc.) Controllo visivo delle condizioni del latte dopo la mungitura. Moltiplicazione batterica Controllo della per cattiva temperatura di conservazione del latte. conservazione. AZIONI PREVENTIVE Isolare, mungere separatamente gli animali che: • presentano febbre, scoli genitali, diarrea o altri sintomi che inducono a sospettare malattie infettive; • sono trattati con farmaci che vengono eliminati col latte Valutare attentamente le caratteristiche estrinseche del latte (odore, colore, presenza di coaguli) utilizzo di contenitori costruiti in materiale idoneo al contatto con alimenti, puliti e sanificati. Pulitura della mammella a secco con salviette monouso; in caso di grave imbrattamento ricorrere a lavaggio preferibilmente con acqua tiepida ed asciugatura con salviette monouso Proteggere ferite alle mani con medicazioni impermeabili. Esonerare dalle operazioni di mungitura le persone con affezioni in atto. Sistematica filtrazione del latte al più presto dopo la mungitura; utilizzo di idonei filtri monouso Il latte, se non lavorato entro due ore dalla mungitura, deve essere conservato a ≤ 8°C. Pag. 21 AZIONI CORRETTIVE Utilizzare il latte per scopi diversi da quello alimentare umano. Procedere ad una sanificazione accurata degli attrezzi di mungitura che sono venuti a contatto con questo latte. In caso di alterazioni destinare il latte per scopi diversi da quello alimentare. Curare gli animali. In caso di gravi contaminazioni utilizzare il latte per scopi diversi da quello alimentare. Filtrare quanto prima il latte; in caso di gravi contaminazioni utilizzare il latte per scopi diversi da quello alimentare. trattamento termico. In caso di gravi contaminazioni destinare il latte per scopi diversi da quello alimentare. Rifiltrare il latte dopo aver sostituito i filtri. Destinare il latte alla produzione di formaggi con stagionatura oltre i 60 giorni. 9.3 Buone Prassi Igieniche È utile ricordare come l’eiezione del latte avvenga in conseguenza di un riflesso endocrino provocato dall’ormone ossitocina, secreto in conseguenza di riflessi condizionati positivi (orario, presenza dello stesso operatore, massaggio della mammella) e bloccato in conseguenza di esperienze negative legate a comportamenti che possono generare paura, dolore e stress. Assume pertanto un valore fondamentale il fatto che le persone deputate al governo degli animali abbiano un approccio calmo e rilassato nei loro confronti. La stalla o la sala di mungitura dovranno essere mantenute in buone condizioni igieniche e di luminosità e non dovranno essere eseguite altre operazioni (foraggiamento, asportazione stallatico, ecc.) durante la mungitura. L’addetto dovrà avere mani, braccia e indumenti puliti e non avere lesioni o ferite aperte. È consigliabile utilizzi guanti a perdere. Nel caso di mungitura meccanica l’efficienza degli impianti dovrà essere periodicamente verificata da personale qualificato esterno all’azienda, in particolare ad inizio stagione è importante venga eseguito il controllo della frequenza delle pulsazioni e venga operata la sostituzione, documentata, delle guaine prendi-capezzoli. Mungitura Prima della mungitura l’operatore dovrà accertarsi che: la vasca refrigerante destinata alla raccolta del latte sia pulita, asciutta e senza residui di acqua di lavaggio; il filtro monouso del latte sia correttamente posizionato; gli animali mastitici, quelli sotto trattamento farmacologico e quelli in fase post.partum siano munti separatamente alla fine delle operazioni ed il latte raccolto a parte e smaltito. La fase di mungitura dovrà essere caratterizzata da: esame visivo della mammella dell’animale che si avvia alla mungitura; pulizia dei capezzoli effettuata con salviette monouso; esame visivo e, se del caso strumentale, dei primi getti di latte. Nel caso il latte non sia conforme si procederà alla sua raccolta separata e l’animale, identificato, sarà sottoposto agli accertamenti clinici ritenuti opportuni; mungitura rapida e completa, da iniziare entro un minuto dall’inizio delle operazioni di preparazione, pena l’esaurimento della scarica di ossitocina; disinfezione dei capezzoli mediante applicazione dell’apposito prodotto disinfettante (post dipping). Trasporto Il trasporto del latte dal luogo di mungitura ai locali di trasformazione dovrà avvenire per mezzo di idonei contenitori costruiti con materiali ad uso alimentare, sottoposti dopo ogni utilizzo ad un ciclo di sanificazione che prevede risciacquo, trattamento sanificante, risciacquo abbondante con acqua ed asciugatura in luogo pulito e riparato dalla polvere. Stoccaggio Nel caso non si proceda subito alla caseificazione o non sia posto in vasca per l’affioramento il latte appena munto dovrà essere stoccato in appositi recipienti refrigerati in grado di portarne la temperatura ad un valore inferiore od uguale agli 8 °C. Possono essere concesse deroghe ai requisiti di temperatura di stoccaggio legate alla lavorazione di prodotti con caratteristiche tradizionali. Pag. 22 10. CASEIFICAZIONE E STAGIONATURA DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI 10.1 Sequenza delle operazioni di caseificazione e stagionatura latte mungitura mattutina latte mungitura serale latte intero + scremato affioramento latte pastorizzazione (opzionale) 72°C x 15 sec riscaldamento (30°C – 40°C) zangolatura lavaggio zangolato starters formatura burro maturazione coagulazione crema di latte confezionamento caglio rottura della cagliata siero riscaldamento (45°C – 55°C) riscaldamento (>90°C) estrazione e formatura riposo e flocculazione sgocciolatura estrazione e formatura ricotta salatura (a secco o in salina) sgocciolatura stagionatura conservazione in frigorifero (0°C – 4°C) vendita vendita Pag. 23 conservazione in frigorifero (0°C – 4°C) vendita scotta uso zootecnico / smaltimento 10.2 Analisi dei pericoli PERICOLO Presenza di germi patogeni o tenore di germi contaminanti superiore ai limiti previsti. CONTROLLO AZIONI PREVENTIVE Idoneità di contenitori ed attrezzature. Utilizzo di contenitori ed attrezzature costruiti in materiale idoneo, liscio, facile da pulire e disinfettare, resistenti alla corrosione. Utilizzo di contenitori puliti e sanificati. Condizioni di Lavorazione. Mantenere il locale dove si effettua la lavorazione in buone condizioni igieniche. Utilizzare per le lavorazioni solo acqua potabile o potabilizzata Attestato L.R.41/2003. Proteggere ferite alle Stato di salute e mani con medicazioni comportamento impermeabili. igienico degli addetti alle Lavarsi le mani prima lavorazioni. delle lavorazioni e dopo ogni manipolazione. Proliferazione batterica nei prodotti destinati alla conservazione in regime di refrigerazione (burro e ricotta). Contaminazione del prodotto da impurità presenti nel sale o nelle salamoie. Contaminazione del prodotto da parte di germi presenti sulle superfici e nell’ambiente. AZIONI CORRETTIVE Stagionare i prodotti non gravemente contaminati per oltre 60 giorni. Escludere dall’alimentazione umana le produzioni gravemente contaminate. Vedi sopra. Ripristinare condizioni igieniche ottimali nei locali di caseificazione. Vedi sopra. Esonerare dalla lavorazione le persone con affezioni respiratorie e gastroenteriche in atto. Formazione degli operatori. Vedi sopra. Revisione procedure di caseificazione. Escludere dall’alimentazione umana le produzioni che non siano state correttamente refrigerate. Corretto svolgimento delle fasi di caseificazione. Controllo di temperatura e acidità da parte del casaro. Modalità di conservazione . Controllo della temperatura dei mezzi di refrigerazione. Controllo visivo del sale e delle salamoie. Utilizzare esclusivamente sale alimentare puro e pulito. Verificare le condizioni della salamoia. Vedi sopra. Sostituire o rigenerare periodicamente la salamoia, Idoneità di locali e superfici di stagionatura. mantenere i locali di stagionatura puliti, areati e protetti da animali indesiderati. Utilizzo di superfici in materiale idoneo, facilmente lavabili e disinfettabili. Ripristino delle idonee condizioni di locali e superfici di stagionatura; ricorrere a pulizia e rivoltamenti delle forme. Sostituzione periodica dei supporti difficilmente pulibili. Pag. 24 10.3 Buone Prassi Igieniche Le indicazioni date di seguito sono legate alla produzione lattiero casearia di malga tipica del nostro territorio ed è relativa ad un formaggio a latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da almeno due mungiture , che si identifica con la produzione sottoposta a disciplinare più rappresentativa delle nostre montagne. Prima di iniziare le lavorazioni l’operatore deve verificare: la presenza nel locale di lavorazione di tutti gli utensili, le materie prime e le attrezzature necessarie, ciò per evitare di dovere eseguire successivamente operazioni che comportino contaminazioni crociate; la chiusura delle porte di accesso al fine di impedire l’ingresso nel locale di lavorazione di altre persone estranee all’attività o di animali le date di scadenza e i numeri di lotto degli ingredienti che verranno utilizzati (sale, caglio, fermenti, ecc.); la conformità del latte destinato alla caseificazione, soprattutto in termini di colorazioni, odori anomali e/o presenza di insudiciamenti evidenti; la corretta gestione della crema ottenuta dal latte della mungitura serale posto ad affiorare durante la notte. Durante le lavorazioni è importante: lavarsi frequentemente le mani con un prodotto disinfettante, soprattutto dopo aver toccato qualsiasi oggetto possibilmente contaminante (naso, carta igienica, oggetti caduti a terra, ecc); risciacquare ogni oggetto con acqua fresca subito dopo l’uso per togliere residui di latte o cagliata che potrebbero seccarsi; rispettare i dosaggi e le temperature di utilizzo dei prodotti che entrano nelle lavorazioni; controllare le temperature di lavorazione, soprattutto di quelle eventualmente applicate prima della caseificazione (pastorizzazione o termizzazione del latte); non mischiare le produzioni. È opportuno ci sia una separazione nel tempo delle operazioni legate alla produzione dei vari prodotti (formaggio, burro, ricotta), con sanificazione delle attrezzature comuni alle diverse lavorazioni tra una produzione e l’altra. Alla fine delle lavorazioni è inoltre necessario che: il burro venga confezionato utilizzando carta per alimenti, correttamente etichettato e conservato ad una temperatura non superiore a 4 °C.. Non è ammessa la vendita di burro sfuso; la ricotta venga portata nel più breve tempo possibile a temperatura di refrigerazione e a tale temperatura conservata. Per quanto concerne le operazioni di salatura e stagionatura l’operatore, giornalmente, controlla che: la salamoia e i formaggi in essa contenuti non presentino segni di infestazioni o materiale estraneo, colorazioni o odori anomali; in particolare la salamoia non deve presentare odore di ammoniaca; la temperatura e l’umidità del locale di stagionatura siano entro i limiti previsti; le forme siano regolarmente girate e pulite con un panno secco o appena umido; non bagnare la faccia che andrà a contatto con l’asse; sia applicata scrupolosamente la procedura di sanificazione delle attrezzature utilizzate in questi locali; le stagionature sono infatti una sorgente infinita di muffe, batteri, lieviti, ecc. che non devono contaminare i locali di produzione. Pag. 25 11. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI 11.1 Sequenza delle operazioni di vendita e somministrazione 11.2 Analisi dei pericoli PERICOLO CONTROLLO Condizioni igieniche dei locali di vendita. Contaminazione del prodotto per cause diverse: scarsa igiene Ambientale e delle attrezzature, scarsa igiene del personale. Igiene personale degli addetti. Igiene ed efficienza delle attrezzature Contaminazione o alterazione del prodotto durante il trasporto Condizioni di trasporto. AZIONI PREVENTIVE Mantenere i locali adibiti alla vendita puliti, areati e protetti da animali indesiderati. Proteggere le ferite alle mani con cerotti e guanti monouso. Indossare abiti puliti e mantenere buone condizioni di igiene personale. Lavarsi le mani dopo aver manipolato denaro Mantenere condizioni igieniche ottimali. Stabilire e applicare protocolli di pulizia. Utilizzare contenitori o carta per alimenti. Proteggere i prodotti dalla polvere. Pag. 26 AZIONI CORRETTIVE Ripristino di idonee condizioni igieniche dei locali e delle superfici di vendita. Esonerare dall’attività il personale malato, non pulito, con comportamento igienico inadeguato. Formazione del personale. Ripristino delle condizioni igieniche ottimali. Ripristino di idonee condizioni igieniche dei mezzi di trasporto. Ridurre al minimo i tempi di trasporto. 11.3 Buone Prassi Igieniche La vendita dei prodotti così come l’attività di ristorazione riveste attualmente un’importanza fondamentale nell’economia di una malga, ed è perciò fondamentale che le strutture di preparazione, vendita e somministrazione di alimenti legate a questa attività siano curate in termini di igiene e pulizia così come è altrettanto importante che il personale addetto applichi in maniera costante precisa le indicazioni di buona prassi igienica. Vendita dei prodotti in malga Sia nel caso di vendita diretta che nell’eventualità sia presente uno spazio apposito (spaccio) il conduttore della malga dovrà attivarsi affinché: il locale di vendita sia curato sia dal punto strutturale come da quello igienico sanitario; Il piano di vendita sia costruito in materiale lavabile e idoneo al contatto alimentare; le produzioni disponibili siano ben individuabili dal consumatore ma adeguatamente protette e conservate alle temperature previste mediante idonee attrezzature; durante la vendita sia evitata, per quanto possibile, la manipolazione di altri alimenti; la porzionatura sia eseguita con l’utilizzo di appositi utensili, sottoposti a regolari operazioni di sanificazione e riducendo al minimo i tempi di manipolazione dei prodotti; il personale addetto alle operazioni sia abbigliato in modo appropriato, non presenti segni di malattie in atto e sia formato adeguatamente in materia igienico sanitaria. Trasporto dei prodotti per la vendita presso altre strutture Il trasporto di piccoli quantitativi, verso esercizi di commercio al dettaglio nella provincia di produzione e nelle province contermini, ovvero verso la struttura annessa all’allevamento di provenienza alla fine del periodo di monticazione, deve essere effettuato mediante: automezzi costruiti con materiali idonei al contatto con gli alimenti, accuratamente lavati e disinfettati prima di ogni carico; automezzi dotati di certificazione ATP in corso di validità nel caso di trasporto di prodotti che devono essere conservati in regime di refrigerazione; personale abbigliato in modo appropriato, privo di segni di malattie in atto, formato adeguatamente in materia igienico sanitaria. Preparazione/Somministrazione in malga L’agriturismo associato all’alpeggio di norma è un’attività abbastanza complessa che prevede e applica un proprio Piano di autocontrollo, in molti casi predisposto dalle proprie associazioni di categoria. Diversa è la situazione delle malghe più difficilmente accessibili e con minor disponibilità di spazi in cui la somministrazione potrà avvenire solamente tramite l’offerta di “spuntini” e “piatti tipici” prodotti quasi esclusivamente in loco e per la cui preparazione e somministrazione l’operatore dovrà dotarsi di: un locale specifico idoneo ed attrezzato in funzione dell’uso previsto o, nel caso di sola somministrazione di spuntini freddi, uno spazio all’aperto sufficientemente lontano dai locali di stabulazione così come da quelli di lavorazione; attrezzature (taglieri, coltelli, ecc.) specificatamente preposti a questa attività; frigorifero/i di dimensioni adeguate alle quantità di alimenti conservati1; uno spazio per il lavaggio e il deposito delle attrezzature di cui sopra. 1 La temperatura del frigorifero e/o la cella frigorifera dovrà essere monitorata per garantire la corretta conservazione. Pag. 27 12. PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI 12.1 Sequenza delle operazioni di pulizia e sanificazione pulizia preliminare con acqua fredda o tiepida applicazione di soluzione detergente acida o basica lavaggio intermedio disinfezione risciacquo fiale asciugatura rimozione superficiale dei residui di lavorazione solubulizzazione della sostanza organica rimozione della sostanza organica solubilizzata sanificazione delle superfici rimozione dei residui di disinfettante eliminazione acqua residua 12.2 Buone prassi igieniche Scopo del piano di pulizia, sanificazione e disinfestazione è descrivere le attività, le modalità e le frequenze di attuazione delle operazioni di pulizia eseguite per garantire l’idoneità igienica degli ambienti e delle attrezzature che entrano in contatto con gli alimenti. Tutti i prodotti utilizzati sono mantenuti nella loro confezione originale, provvista di etichettatura tale da renderli immediatamente identificabili. Devono essere allegate al presente Manuale copie delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati. Il conduttore della malga si impegna a compilare, all’inizio della stagione, la specifica scheda riportata all’allegato 8 che descrive sinteticamente, per le strutture ed attrezzature principali: il nome commerciale del prodotto utilizzato; la modalità di utilizzo; la frequenza di utilizzo; le eventuali osservazioni ritenute utili. Pag. 28 12.3 Fasi delle operazioni di controllo degli infestanti Chiusura automatica porte Reti alle finestre Griglie agli scarichi LOTTA AGLI INFESTANTI Manutenzione pareti e pavimenti Esche rodenticide Trappole di cattura Lampade antiinsetti = mezzi di controllo attivi = mezzi di controllo passivi 12.4 Buone prassi igieniche Il responsabile dell’autocontrollo si impegna a: rimuovere tutti i rifiuti dai locali di lavorazione, con smaltimento almeno giornaliero; mantenere la zona esterna ai locali sgombra da vegetazione spontanea, detriti e rifiuti; ispezionare tutti i giorni visivamente le attrezzature, i pavimenti e le pareti dei locali; apporre all’interno del caseificio trappole a cattura per insetti volanti; disporre lungo il perimetro esterno del caseificio esche per roditori; Si impegna inoltre a compilare, all’inizio della stagione, la scheda riportata all’allegato 8 che riporta: il nome commerciale del prodotto utilizzato; la modalità di utilizzo; la frequenza di utilizzo. Copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere allegati al presente manuale. È opportuno venga allegata al Piano una planimetria, anche di tipo schematico, con riportato il posizionamento dei mezzi di controllo attivi (esche, trappole, ecc.) all’interno e all’esterno dei locali della malga. Pag. 29 13. GESTIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI TERAPEUTICI Gli animali feriti o malati devono ricevere cure appropriate e se necessario devono essere isolati in appositi locali riparati con presenza di lettiere asciutte e confortevoli e ricevere con sollecitudine tutta l’assistenza necessaria, anche con l’ausilio del medico veterinario aziendale. Ogni trattamento terapeutico effettuato sugli animali presenti in alpeggio verrà registrato nel Registro dei trattamenti appositamente predisposto in allegato 9. Nel caso in cui l’animale malato non sia di proprietà del conduttore della malga dovrà essere immediatamente avvisato il proprietario che potrà così essere parte attiva nelle azioni da intraprendere. Vista la difficoltà di utilizzare metodi strumentali nella fase di verifica del rispetto dei tempi di sospensione per il latte destinato alla caseificazione (applicazione del “Delvo test”), si consiglia di aumentare prudenzialmente i tempi di attesa riportati nelle schede tecniche dei prodotti farmacologici utilizzati. Al momento della demonticazione tutti i trattamenti farmacologici effettuati saranno riportati nel Registro dei trattamenti presente presso l’azienda di origine. Qualora un animale sottoposto a trattamento farmacologico non abbia superato i tempi di attesa al momento della demonticazione, una Certificazione Veterinaria che attesti tale stato deve accompagnare il soggetto. 14. RINTRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI Tutte le produzioni effettuate all’interno di una malga registrata dovranno essere identificate. La tracciabilità del prodotto, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002, deve essere sempre garantita in maniera tale da consentire il ritiro o il richiamo dal mercato e l’eliminazione di produzioni difettose o pericolose per la salute pubblica. Il presente Manuale prevede a questo proposito una scheda di registrazione (allegato10) che, raccolta in un fascicolo, fornirà a fine annata il così detto ”Registro delle produzioni” in cui saranno riportate le produzioni dell’intera stagione di caseificazione in alpeggio. È una registrazione OBBLIGATORIA che deve essere gestita GIORNALMENTE dal conduttore della malga o da un suo delegato. Il numero di lotto, che può essere sostituito dalla data di produzione, sarà ai fini della rintracciabilità, apposto in maniera visibile su ogni prodotto lavorato nei locali dell’alpeggio e dovrà essere riportato nel Registro delle produzioni. I numeri di lotto degli ingredienti utilizzati (sale, caglio, ecc.) saranno anch’essi riportati nel registro delle produzioni. È concessa la possibilità di riportare tali informazioni ogni qualvolta si apra una nuova confezione e non tutti i giorni. Il burro destinato alla vendita sarà singolarmente confezionato con carta ad uso alimentare e correttamente etichettato. Nel caso in si usufruisca della possibilità di cedere modiche quantità di prodotto ad esercizi di vendita al dettaglio ubicati nella provincia di produzione e nelle provincie contermini verrà predisposta, in vista di eventuali azioni di ritiro e/o richiamo di prodotto non conforme, oltre alla lista dei fornitori, una specifica lista dei clienti. 15. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 15.1 Analisi dei pericoli PERICOLO Biologico Chimico CONTROLLO Visivo sulle condizioni strutturali dei mezzi di raccolta e trasporto acqua. Strumentale mediante gli esami di laboratorio previsti nel giudizio di idoneità. AZIONI PREVENTIVE Fornitura di acqua idonea (da acquedotto pubblico o autonoma con giudizio di idoneità favorevole). Controllo infiltrazioni da tubazioni in cattivo stato di manutenzione. Pulizia periodica dei rompi getto inseriti nei rubinetti. Se presente impianto di trattamento: regolari interventi di manutenzione con registrazione dell’intervento. AZIONI CORRETTIVE Sospensione dell’utilizzo dell’acqua. Intervento di un tecnico. Vincolare e non spedire la merce lavorata con acqua di dubbia qualità. In caso di dubbio: analisi sui prodotti alimentari lavorati; se contaminati distruzione o destinazione diversa da quella alimentare umana. 15.2 Buone prassi igieniche Approvvigionamento da acquedotto Il giudizio di idoneità per gli acquedotti è espresso dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Sanitaria Locale ed è verificato attraverso i controlli di routine e di verifica secondo quanto previsto dal D.L.gs n. 31/2001, non deve pertanto essere richiesto dalle strutture di alpeggio il cui approvvigionamento avvenga solamente tramite la rete idrica pubblica essendo sufficiente per queste ultime gestire i pericoli più sopra riportati. Approvvigionamento autonomo Il giudizio di idoneità all’utilizzo dell’acqua in caso di approvvigionamento autonomo è condizione essenziale e pregiudiziale per l’attività di caseificazione in alpeggio. In considerazione delle particolari caratteristiche produttive risulta perciò di primaria importanza che il conduttore della malga: rispetti i requisiti previsti nel giudizio di idoneità; si accerti che i materiali con cui sono costruite le tubature siano conformi all’uso cui sono destinati e siano in buone condizioni di manutenzione; controlli che gli animali non abbiano accesso alle eventuali zone di captazione dell’acqua; verifichi regolarmente il buon funzionamento dei sistemi di potabilizzazione istallati, in particolar modo di quelli che prevedono la presenza di filtri o altri apparati soggetti a consumo. Pag. 32 ALLEGATI Pag. 33 ALLEGATO 1 Mod. N. 6 (Art. 41 reg. pol. Vet.) DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI BESTIAME per l’alpeggio o la transumanza Il sottoscritto…………………………………………………………………………domiciliato a ………………………………………………………………..domanda di trasferire sui pascoli estivi di proprietà di ………………………………………situati nella località di…………………………. del comune di …………………………………(provincia di…………………...), i seguenti animali: Bovini…………….. N. …………. Ovini……………… N. …………. Caprini……………. N. …………. Totale n………………. capi. Suini………………. N. …………. Equini……………... N. …………. La mandria sarà condotta dal signor………………………………………………………………….. La strada da percorrere è la seguente:………………………………………………………………… La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno……………………………………………………. e l’arrivo a destinazione il giorno…………………………………………… Data…………………………….lì………………………….. Firma del richiedente NB: - La domanda deve essere compilata dal proprietario degli animali e presentata al sindaco del comune dove la mandria si trova, almeno 15 giorni prima della partenza. A-ULSS n……………di ……………………………….Comune di………………………………… SERVIZIO VETERINARIO Data, lì………………………… Prot. N………………… Oggetto: Alpeggio e transumanza del bestiame Ai sensi dell’art. 41 del regolamento di polizia veterinaria si comunica che presumibilmente il giorno………………….. Arriverà sui pascoli di proprietà di………………...……………………………………………………., situati in località ………………………………………………………………………….di codesto comune, una mandria di proprietà del signor……………………………………………………… condotta dal signor……………………………………........... La mandria è composta da: Bovini…………….. N. …………. Ovini……………… N. …………. Caprini……………. N. …………. Totale n………………. capi. Suini………………. N. …………. Equini……………... N. …………. Nel caso che motivi di polizia veterinaria ostino a tale trasferimento, si prega di darne avviso telegrafico a questo comune. Al signor Sindaco di…………………………………………….Provincia di……………………………………………... IL SINDACO Bollo Pag. 34 ALLEGATO 2 Pag. 35 ALLEGATO 3 N. ………………………… MOD. N . 7 ( Art. 42 reg. pol. Vet.) REGIONE …………………………………….. Servizio Veterinario USL n. ……………. di ………………………………………. Comune di ………………………………………………. CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA’ PER L’ALPEGGIO E LA TRANSUMANZA DEGLI ANIMALI A) MONTICAZIONE Numero complessivo degli Contrassegni e marcature animali…………………………………….. Bovini……………….. N. ……………… …………………………………………………………………………….. Ovini ……………… N. ……………… …………………………………………………………………………….. Caprini ……………… N. ……………… …………………………………………………………………………….. Suini ………………… N. …………….... …………………………………………………………………………….. Equini ……………… N. ……………… …………………………………………………………………………….. Cognome, nome e domicilio del proprietario………………………………………………………………………………. Cognome e nome del conduttore…………………………………………………………………………………………… Località di provenienza degli animali………………………………………………………………………………………. Località di destinazione degli animali……………………………………………………………………………………… Mezzo di trasporto e via da percorrere……………………………………………………………………………………... Precauzione da adottare ed eventuali osservazioni…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Il sottoscritto dichiara che gli animali provengono da località indenne da malattie infettive e diffusive e che sono stati visitati prima della partenza e riconosciuti sani. Attesta inoltre che gli animali sono stati immunizzati contro (1) ………………………………………………………….. mediante (2) ………………………………………………………………….. in data ……………………………………. Data ……………………….. lì ……………………………………………………………………….. Bollo (1) IL SINDACO IL VETERINARIO UFFICIALE ……………………………………….. ……………………………………………………… Indicare la malattia. – (2) Vaccinazione, siero-vaccinazione, verificazione ecc. Il presente certificato deve essere consegnato, non più tardi del giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione, all’autorità comunale del luogo e da questa restituito al conduttore degli animali entro i tre giorni precedenti la partenza dai pascoli montani, per la demonticazione. Pag. 36 ALLEGATO 4 MOD. N. 8-A (art. 43 reg. pol. Vet.) Domanda di spostamento di gregge per pascolo vagante Al Sig. Sindaco di .................................................. (Prov. di .......................................) Il sottoscritto ..........................................................................., titolare del libretto per pascolo vagante n. ......................................... rilasciato dal Comune di ........................................................., chiede di trasferire un gregge di n. ............................. capi dal Comune di ....................................... dove attualmente si trova, in codesto comune dove, nella località ...................................................., dispone di pascolo. Dichiara che il suddetto pascolo è di proprietà di ............................................................................... .............................................. ed è sufficiente per il periodo di ........................................................... Data, .............................. lì ............................................ Firma del richiedente Si attesta che il gregge non è colpito da divieti di spostamento ai sensi del regolamento di polizia veterinaria. Data, .............................. lì ............................................ BOLLO IL SINDACO ............................................ Pag. 37 ALLEGATO 5 Spettabile U.L.S.S. n° 4 “ALTO VICENTINO” SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE Via Rasa 9 - 36016 THIENE RICHIESTA DEL GIUDIZIO IDONEITA’ ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (D.L.vo 02/02/2001 n. 31- Decreto Regionale 09/02//2009 n. 15) Il sottoscritto, Sig……………………………….………………………………………………………………………..……….……, residente nel Comune di ……………..………..…….…………………...…....…..., Via……………………………………….……….……, n°……...., rappresentante legale della ditta ……...………………........................................................................................., P. IVA. o C.F. n° , (obbligatorio) CHIEDE Il rilascio del giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano proveniente dal seguente approvvigionamento autonomo: sorgente; pozzo; dal tetto (acqua piovana); sito/a nel Comune di ………………………………………………………...…..., Via………………....……………….….……n° …......., DICHIARA di utilizzare l’acqua per: scopi igienici; lavorazioni alimentari (es. latte, carne, confetture etc…); preparazioni di pasti; altro………………………………………………………………………………………………… Di non disporre di un impianto di trattamento. Di disporre di un impianto di trattamento del seguente tipo: filtro; raggi ultravioletti; addolcitore; con rilascio di ipoclorito di sodio; altro………………………………………………………………………………………………………… ALLEGA 1. Documentazione tecnica dell’impianto di trattamento, se presente; 2. Planimetria rete idrica interna con ubicazione eventuale impianto di trattamento; 3. Referto analitico dell’acqua in distribuzione proveniente da laboratorio accreditato. Al fine di consentire gli eventuali chiarimenti per l’espletamento del parere rilascia i seguenti recapiti: telefono: cellulare: e. mail ____________________@______________________ Data……………………. Firma ___________________________ Pag. 38 ALLEGATO 6 Al Sig. _________________________ Comune _______________________ Via ________________________ Al Servizio veterinario Az.ULSS n. _______________________ Oggetto: Regolamento (CE) n.853/2004 - Conformità del latte crudo. Su richiesta dell’interessato, visti gli atti di ufficio si dichiara che IL LATTE dell’Azienda specificata in indirizzo con sede nel Comune di __________________________________________ via/località __________________________________________ con codice aziendale |_|_|_| |_|_| |_|_|_| è: CONFORME NON CONFORME alla media geometrica, relativa all’ultimo trimestre precedente alla monticazione, dei parametri previsti all’allegato III, sezione IX, capitolo I, paragrafo II del Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Data ________________ Firma _________________________ Pag. 39 ALLEGATO 7 DECALOGO ALIMENTARE NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA PREPARAZIONE/MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti, è necessario che l’operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise NORME DI COMPORTAMENTO, che l’Organizzazione Mondiale della sanità ha riassunto nel seguente DECALOGO, adattato alle locali esigenze: 1. LAVARSI LE MANI RIPETUTAMENTE Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate frequentemente, in particolare dopo: ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione; aver fatto uso dei servizi igienici essersi soffiati il naso o aver starnutito; aver toccato oggetti, superfici, attrezzi, o parti del corpo (naso, bocca, capelli, orecchie) 2. MANTENERE UNA ACCURATA IGIENE PERSONALE Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello spogliatoio, devono essere utilizzati esclusivamente durante la lavorazione: di colore chiaro, vanno cambiati non appena siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell'alta presenza di batteri nei capelli. Le unghie vanno tenute corte e pulite, evitando durante il lavoro di indossare anelli o altri monili. 3. ESSERE CONSAPEVOLI DEL PROPRIO STATO DI SALUTE In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o garza, che vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal manipolare alimento cotti o pronti al consumo. Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea e febbre, valutando con il proprio medico l'indicazione ad astenersi dal lavoro. 4. PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA INSETTI, RODITORI ED ALTRI ANIMALI La presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l’integrità dei prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezioni delle finestre con retine amovibili) che con adeguati comportamenti in particolare conservando gli alimenti in contenitori ben chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccellini, tartarughe) ospitano germi pericolosi che possono passare dalle mani al cibo. 5. MANTENERE PULITE TUTTE LE SUPERFICI E PIANI DI LAVORO Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, soprattutto i piani di lavoro, siano perfettamente pulite. Un corretto procedimento di pulizia prevede la rimozione grossolana dello sporco, il lavaggio con detergente, il primo risciacquo, la disinfezione seguita dall’ultimo risciacquo con asciugatura finale, utilizzando solo carta a perdere. Pag. 40 6. RISPETTARE LE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE Una corretta conservazione degli alimenti garantisce la loro stabilità e riduce la probabilità che possano proliferare microrganismi dannosi per il consumatore ad esempio: I prodotti deperibili con coperture o farciti a base di crema a base di uova, panna, yogurt e prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere conservati ad una temperatura non superiore ai 4°C gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali piatti pronti, snacks, polli allo spiedo, ecc.) devono essere conservati a Temperature tra i +60° e i +65°C, in speciali banchi con termostato gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (quali arrosti, roast-beef, porchetta, ecc.) e le paste alimentare fresche con ripieno devono essere conservati ad una temperatura non superiore a +10°C 7. EVITARE DI METTERE A CONTATTO I CIBI CRUDI CON QUELLI COTTI I cibi crudi per la possibile presenza di germi, possono contaminare quelli cotti anche con minimi contatti: questa CONTAMINAZIONE CROCIATA può essere diretta, ma anche non evidente, come nel caso di utilizzo di coltelli o taglieri già adoperati per preparare il cibo crudo, reintroducendo gli stessi microbi presenti prima della cottura. Anche nella conservazione vanno tenuti separati sia i cibi cotti dai crudi che le diverse tipologie di alimenti (es. separare carne suina da quella bovina o il formaggio dal prosciutto) 8. CUOCERE E RISCALDARE GLI ALIMENTI Molti cibi crudi come la carne, le uova, il latte non pastorizzato, sono spesso contaminati da microbi che causano le malattie. Una cottura accurata li distruggerà completamente: è fondamentale rispettare il binomio Tempo e Temperatura che però può variare da alimento ad alimento. Nel riscaldamento dei cibi è invece buona norma raggiungere i 72° C per almeno due minuti 9. USARE ACQUA SICURAMENTE POTABILE 10. RISPETTARE IL PIANO DI AUTOCONTROLLO Ogni impresa alimentare dalla più piccola alla più grande deve dotarsi ai sensi del Decreto Legislativo 155/1997 di un piano di autocontrollo in cui sono descritti i pericoli per gli alimenti e le relative MISURE PREVENTIVE che la Ditta mette in atto per prevenire o tenere sotto controllo tali pericoli: essere a conoscenza e applicare le procedure adottate è un dovere e un obbligo per ciascun operatore. DATA: ___________________ PER PRESA VISIONE Firma dell’operatore neoassunto ___________________________ TIMBRO DELLA DITTA Firma del titolare ___________________________ Pag. 41 REGISTRO DELLE PULIZIE, SANIFICAZIONI E DISINFESTAZIONI PRODOTTO USATO (nome comm.) MODALITÀ DI UTILIZZO (temperatura, conc., ecc.) STALLA IMPIANTO DI MUNGITURA LOCALI DEL CASEIFICIO Pag. 42 FREQUENZA DI UTILIZZO ALLEGATO 8 NOTE REGISTRO DELLE PULIZIE, SANIFICAZIONI E DISINFESTAZIONI PRODOTTO USATO (nome comm.) MODALITÀ DI UTILIZZO (temperatura, conc., ecc.) LOCALI E ATTREZZATURE DEL CASEIFICIO MAGAZZINO DI STAGIONATURA LOCALI E ATTREZZATURE DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZION E LOCALI DI VENDITA Pag. 43 FREQUENZA DI UTILIZZO ALLEGATO 8 NOTE ALLEGATO 9 REGISTRO DEI TRATTAMENTI Data della prescrizione Marca auricolare Nome del farmaco Tempo di sospensione Pag. 44 Timbro e Firma del veterinario Data inizio Data fine trattamento trattamento Firma dell’allevatore ALLEGATO 10 REGISTRO DELLE PRODUZIONI DATA DI PRODUZIONE ( n. di lotto) LATTE (Kg) PRODUZIONI (Kg o n. forme) LOTTO INGREDIENTI formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ formaggio ________ burro ________ caciotta _______ sale ____________ caglio ____________ fermenti ____________ ricotta _______ altro (_________________) ________ innesto ____________ altro (_______________) _____________ Pag. 45 SCHEDA REGISTRAZIONE NON CONFORMITA’ ALLEGATO 11 NON CONFORMITÀ N°: ______________ Struttura di alpeggio: DATA: _________________________ Descrizione della non conformità: Firma del responsabile dell’alpeggio: Trattamento non conformità (prodotto, processo): Data prevista per il completamento: Firma Data effettiva di chiusura della non conformità: Firma Pag. 46 L’alpeggio è una pratica tradizionale rimasta pressoché immutata nel corso dei secoli che ha plasmato il nostro territorio determinando i confini di Paesi e di Comunità. Fabrizio de Stefani DATA DI EMISSIONE 30/05/2013 - EDIZIONE 2 REVISIONE 2013 a cura di Lucio Maculan DVM Azienda ULSS N. 4 del Veneto - Dipartimento funzionale di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare Via Rasa, n. 9 – 36016 Thiene ║ Tel. +39 0445 389428 ║ Fax +39 0445 389271 ║ mailto: [email protected] ║ pec: [email protected] Pag.47