I TRAPIANTI Aula “Ascoli” PALERMO 4 novembre 2004 ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI STORIA ED EVOLUZIONE Dr. Livio Milone UN PO’ DI LETTERATURA UN PO’ DI STORIA Il mito di OSIRIDE La Trasfusione di Sangue Il Trapianto di Midollo I Trapianti da animale I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 1 Nonostante vi siano differenze tra gli specifici punti di vista, le principali religioni del mondo AMMETTONO, PERMETTONO, INCORAGGIANO il Trapianto e la Donazione degli organi. I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 2 A FAVORE dei Trapianti si esprime la Chiesa Cattolica che anzi ribadisce come la donazione di organi deve essere incoraggiata in quanto atto di carità. A tale visione si associano anche le altre Chiese Cristiane e Protestanti, l’Islamismo (gli organi vanno trapiantati subito e non conservati) e l’Ebraismo che considera obbligatoria la donazione qualora serva per salvare una vita. I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 3 Secondo la religione Buddista, Induista, Mormone e Quacchera, la donazione è questione personale, lasciando quindi liberi i credenti su questo tema. Per i Testimoni di Geova, rifiuto delle trasfusioni di sangue ma possibilità di ricevere un organo trapiantato purchè esangue. Definizione della morte: Una persona è morta quando ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo. (Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre 1985) Definizione della morte: La morte sopravviene quando: a) le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate, b) si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale. (Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre 1985) Definizione della morte: Il concetto di morte è definito dalla perdita totale e irreversibile della capacità dello organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale. La morte può essere accertata attraverso criteri anatomici, clinici, biologici, cardiaci e neurologici. (Comitato nazionale per la Bioetica - 15 febbraio 1991 Definizione della morte: ”Morte Cerebrale", intesa come danno cerebrale organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo a prevenire o trattare l'arresto cardiaco anossico. (Comitato nazionale per la Bioetica - 15 febbraio 1991 Accertamento della morte uno stato di coma non rispondente agli stimoli esogeni; ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi cranici assenza dei riflessi troncoencefalici assenza di attività elettrica all’ EEG assenza di respirazione spontanea. (Comitato nazionale per la Bioetica - 15 febbraio 1991 Comitato Nazionale per la Bioetica: perseguire un’etica che consideri doverosa la donazione post- mortem e ne favorisca la diffusione Sensibilità nei riguardi della cultura dei trapianti Rimozione di tutte le numerose difficoltà a livello organizzativo Bandire ogni ipotesi di commercializzazione nella trapiantologia umana, (Comitato nazionale per la Bioetica -7 ottobre 1991) LEGGE 3 APRILE 1957, n. 235 PRELIEVO DI PARTI DEL CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo é consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. E' consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere. DPR 20 GENNAIO 1961, n. 300 REGOLAMENTO PER L 'ESECUZIONE DELLA L. 3 aprile 1957, n.235 E' ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere: 1) bulbo oculare, sue parti ed annessi; 2) ossa e superfici articolari; 3) muscoli e tendini; 4) vasi sanguigni; 5) sangue; 6) nervi; 7) cute; 8) midollo osseo; 9) dura madre; 10) aponeurosi. DM 7 novembre 1961 Modalità applicative art.5 Legge 3 aprile 1957, n.235 Accertamento precoce della morte solo mediante il metodo ElettroCardioTanatoDiagnostico LEGGE 26 GIUGNO 1967, n. 458 TRAPIANTO DEL RENE TRA PERSONE VIVENTI Art. 1: In deroga al l'art.5 C.C. é ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La deroga é consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani che siano maggiorenni, Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei. DM 11 agosto 1969 Modalità applicative art.5 Legge 3 aprile 1957, n.235 L'accertamento della morte deve essere effettuato con il metodo ECGrafico Quando questo non sia applicabile, si utlizzi il metodo EEGrafico, solamente in soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive. DM 9 gennaio 1970 ACCERTAMENTO DELLA MORTE NEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A RIANIMAZIONE PER LESIONI CEREBRALI PRIMITIVE Accertamento della morte con metodo EEGrafico : stato di coma profondo accompagnato da: a) atonia muscolare; b) ariflessia tendinea; c) indifferenza dei riflessi plantari; d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare 2) assenza di respirazione spontanea, 3) assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata DPR 5 febbraio 1970 n.78 MODIFICA ART. 1 DEL REGOLAMENTO E’ ammesso il prelievo di 1) bulbi oculari; 2) reni; 3) ossa e articolazioni; 4) muscoli e tendini; 5) vasi; 6) sangue; 7) nervi; 8) cute; 9) midollo osseo; 10) aponeurosi 11) dura madre; 12) cuore e sue parti; 13) polmoni; 14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;15) vescica ed ureteri; 16) canale digerente. LEGGE 2 DICEMBRE 1975, n. 644 DISCIPLINA DEI PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO Morte cerebrale Osservazione per 12 ore Consenso Composizione delle equipes mediche Pene per il commercio DPR 16 giugno 1977 n.409 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 644 Art. 2: Il collegio medico Art. 9: Il Consenso Art. 10: Prelievo in corso di autopsia o riscontro diagnostico LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301 NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA Art. 1: Assenso- La donazione delle cornee è gratuita... E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge... Art. 3… Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio… Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare. LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578 NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE Art. 1: La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Art.2:… 2) La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinicostrumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità. D.M. 22 agosto 1994, n. 582 REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE Art. 4 Periodo di osservazione a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni; b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno. 2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico. LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI Art. 4: Dichiarazione di Volontà. - Silenzio / Assenso - Carta sanitaria - Informazione D.M. 8 APRILE 2000 ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DEI CITTADINI - Notifica a tutti i Cittadini di dichiarare la propria Volontà. - Punti di accettazione - Dichiarazioni da consegnare alle aziende ospedaliere, ad aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, agli ambulatori dei medici di medicina generale.