Corso donazione
Per trapianto si intende la sostituzione
di un organo
ammalato e non più funzionante, con
un organo sano, o parte di esso,
prelevato da un donatore cadavere o
vivente
In Italia a tutt’oggi vi sono migliaia di
pazienti in lista
d’attesa per un Trapianto di rene e centinaia
per un
cuore o per un fegato
• TRAPIANTO : di organi
• INNESTO: di tessuti
• Differenze tra organi e tessuti
Organi
tempo di conservazione breve (max 12 ore)
trapianto subito
salva-vita
immunosoppressione
fonti limitate
Tessuti
tempo di conservazione lungo
innesto dilazionato
salva-funzione
non immunogenetici
fonti illimitate
Banche dei tessuti (processazione,
conservazione, distribuzione,
• Che cosa può essere donato?
• Organi
– Reni*
– Cuore
– Fegato (segmenti*)
– Pancreas
– Polmoni
– Intestino
– Arti (sperimentale)
• Tessuti
• Sangue **
• Midollo osseo**
• Cornee
• Vasi, valvole cardiache
• Osso* –tendini -cartilagini
• Cute
• Epatociti, isole pancreatiche
• Membrana amniotica
Regola della GRATUITÀ
a)
b)
c)
d)
Trapianto da vivente
Rene: artt. 2 e 6 L. 458/67
Fegato: art. 1 L. 483/99
Sangue: art. 1 L. 107/90
Donazione di midollo osseo: art. 4 L. 52/2001
Trapianto da cadavere
a) Organi e tessuti: art. 22 L. 91/99
b) Cornea: art. 1 L. 301/1993
Convenzione di Oviedo
(4.4.1997 – Ratificata con la Legge 145/28.3.2001)
Art. 21:
<<Il corpo umano e le sue parti non devono, in quanto tali, essere fonte di
profitto>>
DEFINIZIONE DI MORTE
“PERDITA TOTALE ED IRREVERSIBILE
DELLA CAPACITÀ DELL’ORGANISMO DI
MANTENERE AUTONOMAMENTE LA
PROPRIA UNITÀ FUNZIONALE”
(Comitato Nazionale di Bioetica 15 febbraio 1991)
Legge 578/29.12.1993
Norme per l’accertamento e la certificazione di morte
art. 1:
<<La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo>>.
art. 2:
<<La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la
respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo
tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo…
…La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a
misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo…>>.
Quindi, la morte è unica: CEREBRALE, anche quando le
modalità del suo accertamento sono focalizzate a rilevare
l’assenza dell’attività cardiaca
ACCERTAMENTO DELLA MORTE
Osservazione (per 24 ore o, nei casi di morte improvvisa, per 48 ore)
(certezza della morte deriva dalla comparsa dei segni della
putrefazione, dalla presenza di ipostasi, dal raffreddamento,
dallo sviluppo del rigor mortis; oppure morte per
depezzamento, maciullamento, decapitazione, ecc, in cui è
sufficiente il rilievo obiettivo di grave danno anatomico)
E.C.G. piatto per non meno di 20’ (morte “cardiaca”)
Metodo NEUROLOGICO (morte cerebrale)
Non esistono diversi tipi di morte,
ma solo diversi metodi per accertare
lo stesso fenomeno
MORTE CEREBRALE
Distruzione irreversibile di tutta la massa cerebrale
1.
2.
3.
4.
D.M. Sanità 582/1994
Stato di incoscienza
Assenza di riflessi del tronco encefalico
Assenza di Respirazione Spontanea
Assenza di attività elettrica cerebrale (Silenzio Elettrico Cerebrale)
Tali condizioni DEVONO essere presenti ininterrottamente per almeno:
• 6 ORE - Paziente di Età maggiore di 5 anni
• 12 ORE - Paziente di Età compresa tra 1 e 5 anni
Le verifiche devono effettuarsi per tre volte, da parte di un collegio di tre Sanitari,
con la seguente cadenza:
• All’inizio dell'accertamento
• A metà
• Alla fine
La MORTE CEREBRALE
non è opinabile
La MORTE CEREBRALE
è una diagnosi di CERTEZZA
La morte cerebrale è obiettivata (nervi cranici, apnea)
dai tre membri che compongono il collegio
La morte cerebrale non è decretata dal solo tracciato E.E.G.
Le indagini strumentali hanno mera finalità documentale
(Comitato Nazionale di Bioetica - 1991)
Il tracciato E.E.G. è l’ausilio strumentale
indispensabile a fini legali, al pari dell’emogasanalisi,
per decretare la morte cerebrale
Legge 578/29.12.1993
Norme per l’accertamento e la certificazione di morte
L’accertamento deve eseguirsi
in tutti i casi in cui ne ricorrono
le condizioni,
indipendentemente dalla
possibilità di effettuare
prelievi di organi e tessuti
• La morte cerebrale si verifica in
circa il 10% dei pazienti che
muoiono in rianimazione (lo
0,5%-2% di tutti i decessi in
Ospedale)
• Solo dopo avere effettuato la
Diagnosi clinica e strumentale di
morte cerebrale, il medico di
Rianimazione è tenuto a
richiedere la convocazione del
Collegio Medico che eseguirà
l’accertamento.
rianimazione
direzione sanitaria
collegio medico
• Il Collegio Medico è formato da:
• 􀁺 Un medico legale (o medico
della Direzione Sanitaria)
• 􀁺 Un medico specialista in
Anestesia e Rianimazione
• 􀁺 Un medico neuro-fisiopatologo
(neurologo oppure
neurochirurgo)
Durata della osservazione
• La legge indica i tempi di
osservazione (6 ore per gli
adulti) prima di interrompere le
manovre rianimatorie
DIAGNOSI E ACCERTAMENTO
L’osservazione clinica …..
….diventa anche certezza giuridica
• ACCERTAMENTO DELLA MORTE
– La legge, l’etica e il senso comune
richiedono che la morte sia accertata
– Non è consentito né logico che i
cadaveri restino nei letti di casa o di
ospedale
• Nello stesso tempo è necessario
avere la certezza che di cadaveri si
tratti
• CAUSA CARDIACA
• È obbligatorio
soltanto per
prelevare tessuti e
organi da cadavere
a cuore fermo
• Registrazione di
tracciato ECG per
almeno 20 minuti
• • In Italia la donazione degli organi è
regolamentata dalla legge n. 91 del
1999
• • Tutti siamo potenziali donatori.
Basta dare la propria disponibilità al
trapianto dopo la morte. Vige anche la
regola del “silenzio assenso”
• • La donazione comprende tutti gli
organi ed è sempre gratuita e
anonima
Legge 1 aprile 1999 n.91
(Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti)
art. 4 <<I cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà
in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo
successivamente alla morte, e sono informati che la mancata
dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione…I
soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della
propria volontà...sono considerati non donatori>>.
Consenso presunto informato
Dissenso esplicito informato
Fino all’attivazione del S.I.T.
Possono verificarsi solo tre situazioni:
1) Il soggetto ha espresso, in vita, volontà positiva alla donazione
• In questo caso il prelievo è consentito se altra dichiarazione,
redatta in epoca successiva, non neghi tale scelta.
• I familiari non possono opporsi.
2) Il soggetto ha espresso volontà negativa alla donazione
• in questo caso il prelievo non è consentito.
3) Il soggetto non si è espresso
• in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si
oppongono.
Circolare n. 12/2000 del Ministero della Sanità
È indispensabile che il Collegio Medico interpelli i familiari
aventi diritto e documenti per iscritto:
che è stata loro offerta la possibilità di produrre dichiarazione
scritta della volontà del congiunto, che modifica quella
eventualmente resa in data antecedente, già individuata;
che è stata loro fornita l’informazione sui trapianti;
che è stata loro offerta la possibilità di esercitare l’eventuale
diritto di opporsi alla donazione (qualora il congiunto non
abbia espresso volontà).
Schema tipo del
modulo utilizzabile
(circ. 12/00 Min. Sanità)
Schema tipo del modulo utilizzabile (circ. 12/00 Min.
Sanità)
Il prelievo di cornee, oggetto di specifica disciplina previgente -L.301/93-,
anch’essa temporaneamente salvaguardata -art.27 comma 2 L.91/99-, prevede
il preventivo assenso scritto dei familiari.
Fine osservazione
SALA OPERATORIA
cornee
cuore
PRELIEVO
fegato
pancreas
reni
Iter operativo
Fine prelievo
SALA OPERATORIA
Cornea
TRAPIANTI
rene e cornea
Rene
Iter operativo
Fine prelievo
Direzione Sanitaria
Archivia atti
Trasmette atti
Cura rapporti
con la famiglia
VERBALI
Delle operazioni relative all’accertamento della morte
viene esteso analitico verbale, in duplice copia, ognuna
sottoscritta dai sanitari del collegio:
• L’originale viene archiviato in Direzione Sanitaria;
• Una copia viene trasmessa, a cura della Direzione
Sanitaria, all'Assessorato alla Salute della Regione
Calabria;
• Una copia viene trasmessa, a cura della Direzione
Sanitaria, all’Osservatorio Epidemiologico della
Regione Calabria.
1. LEGGE n° 301 del 12 agosto 1993
• assenzo da parte dei familiari
• accertamento della morte con ECG
• prelievi in strutture pubbliche, private, a domicilio
• centri di riferimento: informazione
organizzazione
deposito e conservazione
esame, selezione, trattamento e consegna
ricerca
• Per la prima volta in un testo legislativo si parla
correttamente di "innesti" e non di trapianto,
poiché la cornea è un tessuto e non un organo e,
quindi, come tale, necessitava di una normativa
diversa da quella predisposta per la
autorizzazione alla effettuazione di trapianti più
complessi che comportano l'uso di
apparecchiature ed organizzazione di sala
operatoria molto sofisticate. Diverse sono, infatti,
le logiche biologiche che interessano
l'accertamento di morte, la qualità del tessuto da
trapiantare, i tempi e i modi di conservazione del
lembo
• Viene introdotto, infatti, l'obbligo di
un esplicito assenso da parte dei
familiari del donatore o dei suoi legali
rappresentanti, sempre nel rispetto
dell'opposizione al prelievo,
eventualmente espressa in vita, ma
per iscritto, da parte del soggetto.
• Per gli espianti di cornea, invece, tale normativa è stata
modificata con una nuova prescrizione: c) il medico che dichiara la
morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino
Centro di Riferimento per gli innesti corneali. Poiché la stessa
legge dispone all'art. 5 "l'abrogazione di ogni disposizione in
contrasto con la presente legge", in conformità del suo carattere
di lex specialis, ne deriva che sono stati aboliti gli obblighi di
adempimento previsti nella precedente legge e che il medico che
accerta la morte è il solo responsabile della comunicazione
contemporanea della certificazione di morte e delle operazioni di
espianto al Centro di Riferimento, il quale è il solo abilitato a
riceverlo in luogo del procuratore della Repubblica e del medico
provinciale, ai quali va comunicato solo l'accertamento della
morte. In carenza di tale Centro, il verbale dell'espianto va tenuto
in deposito presso l'ente di appartenenza del sanitario, e l'ente
provvederà alla trasmissione al Centro.
Il personale di diagnosi, cura ed
assistenza, necessario all’espletamento
delle funzioni e dei servizi attinenti al
caso, è tenuto a prestare la sua
attività anche oltre il normale orario di
servizio
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morte cerebrale