Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi Direttive medico-etiche SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften ASSM Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM Accademia Svizzera delle Scienze Mediche SAMS Swiss Academy of Medical Sciences Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi Direttive medico-etiche Approvate dal Senato dell’ASSM il 24 maggio 2011 La versione originale è quella tedesca. I. Preambolo 3 II. Direttive 5 1. Criterio di morte 5 2. Constatazione della morte 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. Appuramento delle volontà del paziente 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5.3. 12 Misure mediche prima del decesso Misure mediche dopo l’accertamento del decesso Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di arresto cardiocircolatorio 5.1. 5.2. 9 Colloquio relativo alla donazione di organi e all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi Consenso al prelievo di organi e all’attuazione di misure mediche per il mantenimento degli organi stessi Aspetti specifici in ambito pediatrico Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di lesione cerebrale primaria 4.1. 4.2. 5. Morte in seguito a lesione cerebrale primaria Morte in seguito ad arresto cardiocircolatorio persistente Morte pediatrica Presupposti specialistici Indipendenza Documentazione 13 Classificazione di Maastricht Interruzione delle terapie (categoria 3 di Maastricht) Misure mediche 6. Assistenza ai congiunti 18 7. Comportamento nei confronti della salma 19 8. Formazione e supporto dell’équipe curante 19 1 III. Appendice Segni clinici del decesso 21 B. Esami tecnici complementari 24 C. Protocolli per la constatazione della morte 26 D. Diagramma di flusso relativo alla constatazione della morte 32 E. Bibliografia 34 Note sull’elaborazione delle presenti direttive l comitato centrale dell'ASI a preso atto di queste direttive e raccomanda a tutti i suoi membri e a tutto il personale infermieristico di metterle in atto e di rispettarle. 2 21 A. 36 Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi Direttive medico-etiche I. Preambolo Dal 1° luglio 2007 i presupposti giuridici per i trapianti di organi sono sanciti a livello nazionale dalla legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)1. Per quanto concerne il criterio di morte, la legge si rifà alla definizione neurologica di decesso, secondo la quale una persona è morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente. In merito alla constatazione del decesso, l’ordinanza sui trapianti rimanda alle direttive dell’ASSM concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi. Così facendo, il legislatore subordina non la definizione di decesso, bensì le disposizioni circa il suo accertamento lege artis, allo stato dell’arte della scienza medica. Una volta constatata la morte, è possibile procedere al prelievo degli organi purché l’eventuale donatore o, in via sussidiaria, un suo rappresentante autorizzato (cosiddetta regola del consenso in senso lato) ne abbia dato il consenso. La definizione di morte include, oltre ad aspetti di natura medico-biologica, anche risvolti etici e legali. Non contiene soltanto affermazioni relative a stati fisiopatologici associati al decesso, ma implica sempre anche un’idea specifica della vita e della morte. In particolare, specifica altresì quali azioni è possibile compiere sulle salme. Appurare le volontà del paziente, prestare le cure a un donatore di organi fino all’accertamento del decesso, attuare misure mediche per il mantenimento degli organi fino al loro espianto e intrattenere contatti con i familiari rappresentano per l’équipe curante una sfida complessa e al tempo stesso una situazione di grande stress. Dal punto di vista etico-legale, è indispensabile diagnosticare il decesso in maniera sicura e affidabile, tenere conto delle volontà del defunto e sostenere i congiunti in questo difficile momento. È questo lo spirito delle presenti direttive: da un lato, esse definiscono i segni clinici e gli esami tecnici complementari da considerare in fase di accertamento del decesso, dall’altro descrivono i processi che conducono all’espianto 1 Legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (RS 810.21). 3 degli organi e le responsabilità dei medici e di altri professionisti coinvolti 2 . Esse trattano anche il tema del prelievo di organi a seguito di arresto cardiocircolatorio irreversibile (cosiddetta Non-Heart-Beating-Donation) e gli specifici quesiti etici associati a tale contesto. Le seguenti direttive si rifanno sia alla legge sui trapianti sia a un parere medico-legale concernente aspetti correlati all’espianto di organi da persone decedute e provvedimenti medici preparatori 3 . II. Direttive 1. Criterio di morte 4 Una persona è morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente 5 . In seguito alla cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, un essere umano perde in via definitiva l’organo di controllo dell’intero organismo, per cui tutti gli organi, i tessuti e le cellule inesorabilmente muoiono. La morte può subentrare per i seguenti motivi: – in seguito alla cessazione irreversibile delle funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, a causa di una lesione o patologia cerebrale primaria; – in seguito a un arresto cardiocircolatorio persistente, che riduce o interrompe la perfusione dell’encefalo per un periodo di tempo tale da causare la cessazione irreversibile delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale e quindi la morte (decesso per arresto cardiocircolatorio). 2. Constatazione della morte 2.1. Morte in seguito a lesione cerebrale primaria La morte viene accertata mediante un esame clinico mirante a diagnosticare la presenza contemporanea dei sette segni clinici seguenti: 1. coma; 2. pupille in midriasi bilaterale senza reazione alla luce; 3. assenza di riflessi oculocefalici (cervico-oculari e vestibolo-oculari); 4. assenza di riflessi corneali; 5. assenza di reazione cerebrale agli stimoli dolorosi; 6. assenza di riflessi della tosse e della deglutizione; 7. assenza di respirazione spontanea (test d’apnea). 4 2 Al fine di agevolare la lettura, nel presente testo la forma maschile si riferisce a entrambi i sessi. 3 Guillod O., Mader M.: Misure mediche preliminari in vista di un prelievo di organi. Parere medico-legale relativo a vari aspetti legati alla legge sui trapianti. Marzo 2010 (www.transplantinfo.ch oppure bag.admin.ch – testo disponibile solo in tedesco e francese). 4 Il presente criterio di morte si riferisce soltanto a situazioni in cui si mira a un prelievo di organi. In tutti gli altri casi, l’accertamento della morte viene effettuato da un medico secondo le regole generali della medicina. Qui si considera soprattutto l’arresto cardiopolmonare irreversibile, con conseguente decesso, come criterio di morte principale. 5 Art. 9 della legge sui trapianti e art. 7 dell’ordinanza sui trapianti. 5 L’esame clinico viene effettuato congiuntamente da due medici (controllo incrociato), uno dei quali non dev’essere coinvolto direttamente nell’assistenza del paziente. Per poter diagnosticare il decesso, entrambi i medici devono essere in possesso di opportuna qualifica (cfr. paragrafo 2.4). Qualora il motivo della cessazione delle funzioni cerebrali sia chiaro e le circostanze e le modalità di cui all’Appendice 6 siano state opportunamente considerate, la diagnosi si limita ai segni clinici 7. Se invece la lesione strutturale visibile alle immagini diagnostiche non è sufficiente a spiegare la cessazione delle funzioni cerebrali, se non è possibile escludere eventuali fattori reversibili quali concause di tale situazione o se le funzioni dei nervi encefalici non possono essere esaminate clinicamente, l’assenza della perfusione cerebrale deve essere accertata attraverso un opportuno esame complementare. A tale proposito, è possibile utilizzare le seguenti procedure: – eco-doppler o eco-color-doppler transcranico; – angiografia tomografica computerizzata (angio-TC); – angiografia a sottrazione digitale intraarteriosa (IA-DSA); – tomografia e angiografia a risonanza magnetica. I requisiti delle singole tecniche diagnostiche sono descritti nell’Appendice8 . 2.2. Morte in seguito ad arresto cardiocircolatorio persistente Secondo la legge sui trapianti, anche la morte dovuta ad arresto cardiocircolatorio persistente presuppone la cessazione irreversibile delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale. In questo caso, il decesso sopraggiunge a causa dell’interruzione persistente della perfusione cerebrale a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Una volta constatato l’arresto cardiocircolatorio (attività cardiaca assente) mediante ecocardiografia transtoracica (TTE) nelle proiezioni apicale-4-camere o subxifoidea e dopo un periodo di attesa di almeno 10 minuti senza l’esercizio di misure di rianimazione, occorre appurare la concomitanza dei seguenti segni clinici: 1. coma; 2. pupille in midriasi bilaterale senza reazione alla luce; 3. assenza di riflessi oculocefalici (cervico-oculari e vestibolo-oculari); 4. assenza di riflessi corneali; 5. assenza di reazione cerebrale agli stimoli dolorosi; 6. assenza di riflessi della tosse e della deglutizione; 7. assenza di respirazione spontanea. L’esame clinico viene effettuato congiuntamente da due medici qualificati (controllo incrociato), uno dei quali non deve essere coinvolto direttamente nell’assistenza del paziente. Non sono necessari esami complementari, dal momento che l’arresto cardiocircolatorio documentato mediante TTE per un periodo di 10 minuti esclude la possibilità di una sufficiente perfusione cerebrale 9. 2.3. Morte pediatrica Nei bambini di età superiore all’anno, si applicano le regole di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2. In caso di bambini 10 non neonati, l’accertamento della morte avviene – purché sia nota la causa della cessazione delle funzioni cerebrali – attraverso due esami clinici (incluso test d’apnea) con un periodo di osservazione di 24 ore 11. Se la lesione strutturale visibile alle immagini diagnostiche non è sufficiente a spiegare la cessazione delle funzioni cerebrali, se non è possibile escludere eventuali fattori reversibili quali concause di tale situazione o se le funzioni dei nervi encefalici non possono essere esaminate clinicamente, l’assenza della perfusione cerebrale deve essere accertata, dopo il secondo esame clinico, attraverso un opportuno esame complementare. 9 6 6 III. Appendice A. Segni clinici del decesso. 7 L’affidabilità dei segni clinici è universalmente riconosciuta (cfr. bibliografia in appendice). Non esistono indicazioni per cui, ripetendo l’esame dopo un periodo di osservazione, si pensi di poter ottenere risultati migliori, purché il primo esame sia stato effettuato lege artis. 8 III. Appendice B. Esami tecnici complementari. La diagnosi di asfigmia mediante palpazione si è rivelata inaffidabile, per cui non pare opportuna ai fini dell’accertamento preciso dell’istante in cui sopraggiunge l’arresto cardiocircolatorio in vista di un successivo espianto degli organi. Analogamente, l’elettrocardiogramma (ECG) poco si addice alla diagnosi di arresto cardiocircolatorio, visto che spesso all’ECG si riscontra un’attività elettrica del miocardio in assenza di attività cardiaca meccanica anche molto tempo dopo il decesso. 10 Ossia bambini con più di 28 giorni di vita (risp. 44 settimane di età postmestruale) ma meno di 1 anno di età. 11 L’affidabilità dei segni clinici e degli esami complementari volti ad accertare la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali è studiata meno approfonditamente nel primo anno di vita rispetto alle fasce d’età successive. Inoltre, l’ipotesi che la cedevolezza delle strutture craniche infantili possa consentire una reversibilità nel breve termine dell’interruzione della perfusione cerebrale dovuta alla pressione rende consigliabile un periodo di osservazione obbligatorio. 7 Sui neonati 12 , per motivi medico-etici non si pratica l’espianto degli organi ai fini del trapianto 13 . 2.4. Presupposti specialistici La valutazione clinica deve essere effettuata da medici con formazione postgraduata ed esperienza nel campo della diagnosi di morte cerebrale 14 . In ambito pediatrico, l’accertamento clinico del decesso richiede una formazione postgraduata in medicina intensiva pediatrica o in neuropediatria. L’esecuzione dell’esame complementare deve essere a cura di uno specialista opportunamente qualificato. 2.5. Indipendenza Onde evitare conflitti d’interesse, i processi di prelievo e trapianto degli organi devono essere rigorosamente separati tra loro. Secondo l’art. 11 della legge sui trapianti, ai medici che accertano la morte in vista di un espianto degli organi non è consentito: a. partecipare al prelievo o al trapianto di organi, tessuti o cellule; b. sottostare alle istruzioni di un medico specialista impegnato in queste attività. In medicina intensiva, la questione dell’indipendenza è particolarmente spinosa. Un conflitto d’interesse, infatti, può emergere già nel momento in cui occorre decidere se interrompere o continuare determinate terapie. Non è escluso che i possibili riceventi siano ricoverati nel medesimo reparto di terapia intensiva dei potenziali donatori. Per tenere conto di tale aspetto, l’accertamento del decesso viene effettuato con l’ausilio di un secondo medico indipendente (controllo incrociato). 12 Ossia i soggetti con meno di 28 giorni di vita risp. 44 settimane di età postmestruale. 2.6. Documentazione I reperti clinici, nonché eventuali esami complementari e colloqui concernenti il consenso all’espianto degli organi devono essere documentati per iscritto. A tale proposito, è possibile utilizzare i protocolli riportati nell’Appendice, che possono essere integrati da ulteriore documentazione interna all’ospedale. 3. Appuramento delle volontà del paziente Le fasi sotto descritte si applicano al prelievo di organi sia a seguito di decesso per lesione cerebrale primaria che di morte per arresto cardiocircolatorio (NHBD). Nel secondo caso, tuttavia, in fase di colloquio relativo a un eventuale prelievo di organi occorre considerare ulteriori aspetti (cfr. capitolo 5). 3.1. Colloquio relativo alla donazione di organi e all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi In genere, i pazienti candidati all’espianto degli organi sono incapaci di discernimento. La possibilità di una donazione, qualora il paziente abbia i requisiti per un espianto, deve pertanto essere affrontata con il rappresentante legale o i rispettivi familiari, il che richiede particolare empatia e rispetto. Se possibile, l’argomento andrebbe trattato precocemente, in modo tale che i congiunti abbiano più tempo a disposizione per riflettere sulla questione. La discussione relativa a un’eventuale interruzione delle terapie di sostegno vitale (cambiamento dell’obiettivo terapeutico) deve essere affrontata separatamente, prima della spiegazione circa la donazione degli organi e i provvedimenti medici necessari a tal fine. La decisione di interrompere la terapia di sostegno vitale, infatti, non deve essere influenzata dalla possibilità di una donazione degli organi. Qualora la morte sia sopraggiunta mentre era in corso la regolare terapia, i colloqui vanno opportunamente adeguati. Se possibile, la comunicazione del decesso e la considerazione di un’eventuale donazione degli organi dovrebbero avvenire in due momenti separati. 13 Per i neonati vale ancora di più quanto affermato per i bambini fino all’anno di vita (cfr. nota a piè pagina 11). Le strutture del cranio, in particolare, sono estremamente cedevoli. Sinora non è stato possibile definire in maniera attendibile il periodo di osservazione necessario per documentare la cessazione irreversibile della perfusione cerebrale. 14 Per quanto riguarda gli adulti si tratta, ad esempio, di specialisti in neurologia o medicina intensiva rianimatori, per i bambini di medici con formazione postgraduata in medicina intensiva pediatrica o in neuropediatria. Tali specializzazioni prevedono nel curriculum anche l’esecuzione di tecniche diagnostiche per l’accertamento della morte cerebrale. 8 9 In caso di pazienti capaci di discernimento la cui prognosi non lascia speranze di sopravvivenza, la possibilità di una donazione degli organi andrebbe considerata e il tema affrontato purché non vi siano evidenti controindicazioni. Se è disposto a donare i propri organi, il paziente deve anche essere informato in merito alla necessità di adottare provvedimenti medici per il loro mantenimento. Nel colloquio relativo alla possibilità di donazione degli organi, il rispetto per il paziente e i suoi familiari è fondamentale, per cui la conversazione dovrebbe svolgersi in un luogo tranquillo e possibilmente senza fretta. È importante che sia il medico curante a occuparsi di tali colloqui, garantendo così la continuità. In sintesi, il colloquio finalizzato ad appurare le volontà del donatore deve essere strutturato come segue: – dal punto di vista dei contenuti: informazioni chiare ed esaustive in merito alle condizioni di salute e alla prognosi del paziente (probabilità di decesso), interruzione delle terapie di sostegno vitale, contenuto ed entità delle misure per il mantenimento degli organi, nonché loro scopo e conseguenze, accertamento della morte, iter di un eventuale prelievo degli organi e procedura successiva all’espianto; – dal punto di vista del contesto generale: atmosfera tranquilla, empatia e rispetto per i familiari; tempo a sufficienza per illustrare la situazione, spazio per domande e richieste, offerta di ulteriori colloqui con opportuno personale specializzato, che rimane possibilmente a disposizione per tutto il periodo. a) Prelievo degli organi ai fini del trapianto Qualora il potenziale donatore non abbia espresso le proprie volontà in merito alla donazione degli organi, spetta ai parenti più stretti prendere una decisione in merito. Le persone autorizzate in tal senso sono, nell’ordine: 1. coniuge o partner registrato, 2. figli, genitori e fratelli, 3. nonni e nipoti e 4. altre persone vicine. In caso di un loro rifiuto, non è consentito procedere all’espianto degli organi. Ciò vale anche nel caso in cui un paziente non abbia una persona che possa rappresentarlo oppure qualora quest’ultima non possa essere contattata per tempo 15 . b) Attuazione di misure per il mantenimento degli organi In presenza di un rappresentante legale 16 o qualora il paziente abbia delegato la rappresentanza a una persona di sua fiducia, spetta a loro decidere in merito all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi. In assenza di un rappresentante legale, queste ultime possono essere eseguite – con il consenso dei congiunti – soltanto se ciò rappresenta la presunta volontà del paziente. Qualora emerga che il paziente 17 non avrebbe presumibilmente acconsentito a tali misure o qualora i parenti non siano in grado di dire che cosa avrebbe voluto il loro congiunto, occorre rinunciare all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi. 3.2. Consenso al prelievo di organi e all’attuazione di misure mediche per il mantenimento degli organi stessi Lo scenario ideale è quello in cui il potenziale donatore di organi ha espresso in precedenza il proprio consenso all’espianto e all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi, ad esempio con una tessera di donatore. Spesso, tuttavia, non è così, per cui occorre appurare le volontà del paziente. A tale proposito, si devono individuare eventuali indizi da cui desumere se il paziente avrebbe acconsentito o meno a un espianto degli organi e all’attuazione di misure volte al loro mantenimento. I parenti più stretti rivestono un ruolo fondamentale in questa fase di chiarimento. Coloro che decidono al posto del paziente devono tenere conto di questa presunta volontà, che ha la precedenza rispetto alle loro preferenze personali. 10 15 Art. 8 della legge sui trapianti e art. 3 dell’ordinanza sui trapianti. 16 Fino all’entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti nel 2013, i congiunti non hanno alcun potere di rappresentanza in materia di decisioni mediche prima della morte di un paziente, a meno che non sia loro concesso dalla legislazione cantonale. 17 Come da parere (nota a piè pagina 3 di cui sopra, pagg. 47 – 48), nel paziente con prognosi infausta l’obiettivo primario non è più la salvezza o la guarigione, bensì la possibilità di «morire con dignità». Sulla base di tale interpretazione, l’attuazione di misure per il mantenimento degli organi è un’opzione giuridicamente sostenibile alle condizioni definite nelle direttive. 11 3.3. Aspetti specifici in ambito pediatrico In ambito pediatrico, i processi decisionali si differenziano dalla procedura adottata con i maggiorenni soltanto per il fatto che, in tale situazione, vi sono sempre rappresentanti legali (di norma i genitori) che decidono in vece del bambino. Per il resto, si applicano le regole di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2. Qualora i genitori siano di opinioni divergenti e non sia possibile trovare un accordo, occorre rinunciare all’espianto degli organi. 4. Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di lesione cerebrale primaria Quando la prognosi di un paziente con lesione cerebrale primaria non lascia speranze di sopravvivenza, l’obiettivo terapeutico cambia. In primo piano vi sono le cure palliative, non più il mantenimento delle condizioni vitali. Se in questa situazione non vi sono chiare indicazioni mediche 18 contrarie a un espianto degli organi, in linea di principio il paziente viene considerato un possibile donatore, per cui occorre accertare le sue volontà in merito (cfr. a tale proposito i paragrafi 3.1 e 3.2). In caso di consenso alla donazione degli organi, l’équipe curante si trova dinanzi a una sfida notevole: deve infatti consentire al paziente di morire con dignità, rispettare le esigenze dei congiunti e al contempo mantenere gli organi trapiantabili in condizioni ottimali attraverso provvedimenti medici specifici. 4.1. Misure mediche prima del decesso Per quanto concerne i provvedimenti medici, occorre distinguere tra le misure finalizzate al mantenimento degli organi e quelle miranti a valutare l’idoneità alla donazione. Le misure per il mantenimento degli organi 19 sono la condizione sine qua non per effettuare una donazione; sono decisive per il buon esito di un trapianto. Di norma, si tratta di continuare terapie già istituite (prosecuzione della respirazione artificiale, somministrazione di farmaci e soluzioni per il mantenimento della funzione circolatoria), effettuare analisi di laboratorio per controllare le cure e avviare trattamenti ormonali sostitutivi al fine di preservare l’«ambiente interno». Nel momento in cui muta l’obiettivo terapeutico, tali misure non sono più 12 nell’interesse terapeutico del paziente, bensì servono unicamente a conservare gli organi. Nel decidere se adottare o meno un determinato provvedimento, occorre considerare la situazione specifica del paziente e ponderare i rischi. Le misure mediche sopra descritte vanno limitate a un periodo di due giorni. Le misure volte a valutare l’idoneità alla donazione 20 , invece, consistono sostanzialmente in analisi sierologiche e immunologiche. 4.2. Misure mediche dopo l’accertamento del decesso Una volta accertato il decesso, è consentito attuare provvedimenti medici per il mantenimento degli organi e misure volte a valutare l’idoneità alla donazione per un periodo massimo di 72 ore 21. 5. Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di arresto cardiocircolatorio 5.1. Classificazione di Maastricht In linea di principio, la classificazione di Maastricht distingue i seguenti casi: a) decesso già sopravvenuto all’arrivo in ospedale (categoria 1 di Maastricht) b) decesso in ospedale in seguito a rianimazione inefficace (categoria 2 di Maastricht) c) decesso in seguito all’interruzione delle misure di sostegno vitale (categoria 3 di Maastricht) d) arresto cardiaco successivamente a decesso per lesione cerebrale primaria (categoria 4 di Maastricht) Per tutte le categorie, l’espianto degli organi o la loro perfusione mediante soluzione di conservazione deve avvenire il più rapidamente possibile dopo l’accertamento del decesso al fine di ridurre al minimo il tempo di ischemia calda, dannoso per gli organi. Nelle categorie di Maastricht I e II, in genere i congiunti non sono preparati alla morte e si trovano a dover decidere in tempi rapidi in merito alla questione del trapianto di organi. Si tratta di una situazione estremamente delicata e gravosa. 18 Ad esempio un tumore con metastasi. 20 Secondo l’art. 30 della legge sui trapianti, è indispensabile appurare l’idoneità del donatore. L’art. 31 cpv. 1 della legge sui trapianti sancisce l’obbligo di assicurarsi che gli organi siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori. 19 I provvedimenti medici preparatori non vengono elencati in maniera esaustiva, dal momento che la lista può non risultare più aggiornata. 21 Art. 10 cpv. 3 della legge sui trapianti in combinato disposto con l’art. 8 dell’ordinanza sui trapianti. 13 a) Categoria 1 di Maastricht Nei donatori di categoria 1, il decesso è già stato accertato prima o contestualmente all’arrivo in ospedale. In caso di consenso alla donazione degli organi, è possibile procedere al loro espianto, altrimenti si possono avviare i provvedimenti preparatori al prelievo (in particolare il posizionamento di un catetere a doppio palloncino per la perfusione degli organi con soluzione di conservazione a freddo) finché non sarà possibile interpellare i congiunti (cfr. paragrafo 5.3). b) Categoria 2 di Maastricht Nei donatori di categoria 2, l’espianto degli organi ha luogo dopo dopo una rianimazione risultata efficace. Visto che in fase di rianimazione cardiopolmonare la circolazione sanguigna viene mantenuta, seppure in misura ridotta, l’accertamento del decesso può essere effettuato soltanto una volta fallite le manovre rianimatorie e osservato per 10 minuti l’arresto cardiaco ininterrotto con cessazione totale della circolazione (in situazione di normotermia 22). Per rianimazione inefficace s’intende che, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati lege artis per almeno 20 minuti, non si ottiene mai la ripresa dell’attività cardiaca con circolazione spontanea e il paziente presenta i reperti elencati al paragrafo «Segni clinici». Se, durante la rianimazione, si verifica una temporanea attività cardiaca con circolazione spontanea, il conteggio dei 20 minuti ricomincia da capo una volta cessata tale attività miocardica. c) Categoria 3 di Maastricht Nei donatori di categoria 3, l’espianto degli organi viene effettuato una volta che il paziente è deceduto in seguito all’interruzione della terapia di sostegno vitale a fronte di una patologia con prognosi infausta. Questi pazienti presentano un’attività cardiaca nella norma fintantoché non vengono interrotte le misure di sostegno vitale (in particolare la respirazione artificiale). Una volta sospese, il paziente muore per arresto cardiaco. Il suo decesso viene accertato nella maniera illustrata al paragrafo 2.2. Il lasso di tempo che intercorre tra l’accertamento della morte e l’espianto degli organi deve essere il più breve possibile. d) Categoria 4 di Maastricht Nei donatori di categoria 4, l’arresto cardiocircolatorio subentra all’improvviso, dopo l’accertamento del decesso per lesione cerebrale primaria, in fase di preparazione all’espianto degli organi. In questa situazione, si può optare per una delle seguenti possibilità: – ripristino della funzione circolatoria; – trasferimento rapido in sala operatoria; – inserimento di sonde di perfusione (in genere sonda di Gillot) per la preservazione degli organi; – rinuncia a una donazione degli organi. Sono le circostanze a decidere quale tra le suddette possibilità verrà prescelta. Qualora l’arresto cardiocircolatorio sopraggiunga in fase di trasferimento alla sala operatoria, si punterà a sveltire i tempi dell’intervento di espianto. Se l’arresto cardiocircolatorio avviene quando il paziente è ancora in terapia intensiva, invece, è opportuno effettuare un rapido trasferimento in sala operatoria oppure inserire sonde di perfusione. 5.2. Interruzione delle terapie (categoria 3 di Maastricht) La procedura e il luogo ove effettuare l’interruzione delle terapie, nonché i provvedimenti medici previsti successivamente, devono essere discussi a priori con i familiari in maniera dettagliata e in tranquillità. Occorre innanzitutto chiarire fino a quando i congiunti desiderano rimanere al capezzale del paziente. È importante spiegare che l’arresto cardiocircolatorio persistente, con conseguente decesso immediato, spesso subentra molto rapidamente, ma in alcuni casi anche parecchie ore dopo l’interruzione delle terapie. I familiari devono sapere che, una volta sopraggiunto l’arresto cardiocircolatorio e accertato il decesso, l’espianto degli organi deve avvenire il più velocemente possibile onde prevenire i danni della fase di ischemia calda. Devono essere preparati all’urgenza che subentra in seguito all’arresto cardiocircolatorio e dovrebbero avere la possibilità di salutare il loro caro prima che ciò avvenga. 22 In caso di pazienti in ipotermia, la temperatura corporea deve essere salita a 35 °C. 14 15 Se l’interruzione delle terapie viene effettuata nel reparto di terapia intensiva, da un lato vi è la possibilità di trasferire rapidamente il paziente, una volta accertato il decesso, in sala operatoria ove effettuare l’espianto degli organi. Tale procedura è possibile soltanto per gli organi meno meno sensibili al danno ischemico, come ad esempio i reni o i polmoni. I congiunti devono essere preparati all’urgenza e al rapido spostamento del donatore defunto. Dall’altro lato vi è anche la possibilità, una volta accertato il decesso, di incannulare i vasi femorali del donatore nel reparto di terapia intensiva e iniziare sul posto la perfusione degli organi (cfr. paragrafo 5.3). Con i familiari, in particolare, è importante parlare anche del luogo in cui verranno interrotte le terapie. Qualora acconsentano all’espianto degli organi (soprattutto in vista del trapianto di organi particolarmente sensibili al danno ischemico, come il fegato) in sala operatoria, in linea di massima è possibile che accompagnino il paziente in fin di vita nei locali operatori e rimangano con lui finché non sopraggiunge l’arresto cardiocircolatorio. Tale eventualità, tuttavia, deve essere concordata a priori. Se si considera di interrompere le terapie in sala operatoria, occorre osservare i seguenti punti: – i processi di interruzione delle terapie e di espianto degli organi devono essere mantenuti separati in circostanze difficili; – dall’interruzione delle terapie all’accertamento del decesso, le cure palliative sono finalizzate esclusivamente al benessere del paziente; – qualora il decesso tardi così a lungo da mettere possibilmente a rischio un prelievo degli organi in condizioni ottimali, non deve essere esercitata pressione sul medico curante affinché acceleri la morte; – le condizioni particolari di questo luogo di interruzione delle terapie devono essere chiarite a priori con i familiari. 5.3. Misure mediche Eventuali misure volte a mantenere la perfusione degli organi, come il massaggio cardiaco (compressione cardiaca) o l’inserimento di cannule femorali per la perfusione a freddo degli organi, vengono adottate in caso di donatori di categoria 1, 2 e 4, una volta accertato il loro decesso. Se il donatore non ha comunicato personalmente il proprio consenso all’espianto, in attesa delle disposizioni dei familiari è consentito adottare provvedimenti medici per il mantenimento degli organi per un periodo massimo di 72 ore 23 . Se al termine di questo lasso di tempo i familiari non hanno dato il proprio assenso alla donazione, si esclude un espianto degli organi. La questione circa l’eventuale esecuzione di provvedimenti medici prima dell’accertamento del decesso si pone esclusivamente in caso di donatori di categoria 3. Per questo gruppo di pazienti, l’interruzione delle terapie è già prevista ed è possibile istituire provvedimenti medici preparatori volti a preservare la qualità degli organi e ad abbreviare il tempo di ischemia calda nonché eseguire esami sierologici e immunologici, non appena le condizioni di cui al paragrafo 3.2 risultano soddisfatte. Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti: a) somministrazione di farmaci anticoagulanti: essi vengono somministrati poco prima dell’arresto cardiocircolatorio, ossia nel momento in cui il decesso risulta imminente; b) inserimento di sonde di perfusione: l’inserimento di sonde di perfusione consente una rapida perfusione degli organi successivamente all’arresto cardiocircolatorio e ottimizza la funzionalità degli organi da prelevare. Così facendo, è possibile evitare un trasferimento precipitoso del donatore in sala operatoria. I congiunti devono essere informati in merito al fatto che l’espianto degli organi potrebbe non essere possibile, qualora l’arresto cardiocircolatorio subentri solo dopo un periodo prolungato di estrema ipotensione e conseguente apporto insufficiente di sangue e ossigeno agli organi. 23 Art. 10 cpv. 3 della legge sui trapianti in combinato disposto con l’art. 8 dell’ordinanza sui trapianti. 16 17 6. Assistenza ai congiunti La morte a seguito di lesione cerebrale primaria è più difficile da accettare rispetto a quella per arresto cardiocircolatorio. Agli occhi di chi lo osserva, il paziente che cessa di vivere a causa di una lesione cerebrale primaria non sembra, fintantoché respira artificialmente, un morto nel senso tradizionale del termine; la cassa toracica si alza e si abbassa per effetto della ventilazione meccanica, la pelle è calda, il polso è palpabile e a volte alcuni stimoli esterni possono persino scatenare movimenti e reazioni cardiovascolari, seppure mediati da riflessi midollari. Tutto questo comporta sempre una serie di dubbi e incertezze. In questo momento di commiato, il fatto di dover comunicare in breve tempo le presunte volontà del defunto in merito a un’eventuale donazione viene spesso percepito dai familiari come un ulteriore fardello 24 . L’urgenza è ancora maggiore in caso di Non-Heart-Beating-Donation (criteri 1, 2 e 4 di Maastricht). D’altro canto, la prospettiva che gli organi del defunto possano salvare o migliorare la vita di altre persone può anche essere vissuta come una consolazione. I congiunti hanno una forte necessità di informazioni che possano in qualche modo agevolare il loro compito. In questa situazione, il coordinamento dei trapianti locale riveste un ruolo particolare quale istanza trasversale ai vari processi. Esso, quindi, è anche responsabile di garantire che il processo di donazione degli organi e il flusso di informazioni siano ottimali e di coordinare eventuali ulteriori misure di assistenza ai familiari. I congiunti devono essere informati in merito a tutte le fasi principali. Dovrebbero disporre di un indirizzo a cui rivolgersi per ottenere assistenza professionale o il nominativo corretto da contattare. Essi devono sapere, in particolare, in quali condizioni e in quale momento potranno accomiatarsi dal defunto. Occorre parecchia empatia ed esperienza per individuare anche eventuali esigenze rimaste inespresse, proprio a causa dell’urgenza. La ripartizione dei ruoli nel processo di donazione degli organi, nonché le mansioni, le competenze e le responsabilità delle persone coinvolte devono essere ben definite. 7. Comportamento nei confronti della salma Prima, durante e dopo il prelievo degli organi, la salma del donatore deve essere trattata con il medesimo rispetto e secondo la medesima prassi in uso con qualsiasi persona appena deceduta. La salma va restituita ai familiari per la tumulazione in condizioni dignitose. Il coordinamento dei trapianti locale è responsabile di garantire che i congiunti dispongano di tutte le informazioni rilevanti (in particolare anche in merito a eventuali ritardi dovuti, ad esempio, ad accertamenti medico-legali). Durante il prelievo degli organi si ha a che fare con il corpo di un morto, che tuttavia possiede ancora un sistema nervoso spinale e autonomo ampiamente funzionante (cfr. III. Appendice; A. Segni clinici del decesso; capoverso 5). Il cadavere, quindi, può reagire agli stimoli e mostrare reazioni di tipo motorio. Queste ultime possono essere per buona parte inibite attraverso l’uso di anestetici, facilitando così il compito del personale coinvolto nell’espianto degli organi. Poiché la somministrazione di anestetici agisce proteggendo in una certa misura dal danno ischemico gli organi da prelevare e prevenendo una loro eventuale lesione, essa è anche nell’interesse del ricevente. Ecco perché si consiglia la somministrazione di anestetici per via inalatoria. 8. Formazione e supporto dell’équipe curante Ogni giorno, il personale medico-infermieristico dei reparti di terapia intensiva è esposto a una notevole pressione psicologica. Prestare assistenza a un donatore di organi rappresenta una grande sfida per l’équipe curante del servizio di cure intensive. Il modo in cui vengono vissute, gestite e superate situazioni di questo tipo varia da persona a persona. L’accettazione del destino del paziente e dei propri congiunti, nonché le diverse interazioni tra medici curanti, personale infermieristico, medici consulenti, familiari e il coordinamento dei trapianti richiedono notevoli capacità e abilità professionali, psicologiche, comunicative e organizzative e portare i membri dell’équipe curante pericolosamente vicino al punto di rottura. 24 Kesselring A. Kainz M. Kiss A. Traumatic Memories of Relatives Regarding Brain Death, Request for Organ Donation and Interactions with Professionals in the ICU. American Journal of Transplantation 2006. 18 19 È quindi indispensabile organizzare incontri informativi e training periodici per l’équipe curante, i cui membri andrebbero istruiti regolarmente nei seguenti ambiti: – accertamento della morte ai sensi delle direttive; – fisiopatologia della morte; – iter organizzativo prima, durante e dopo un prelievo di organi; – aspetti etici della donazione di organi e del concetto di morte cerebrale; – rapporti con i familiari. Dovrebbe sussistere la possibilità di riesaminare le situazioni critiche con tutte le persone coinvolte nell’ambito di un’analisi retrospettiva dei casi. Tutti i reparti di terapia intensiva che assistono i donatori di organi, inoltre, dovrebbero offrire programmi di supervisione e gestione dello stress. 20 III. Appendice A. Segni clinici del decesso L’esame clinico volto a constatare i segni di cessazione delle funzioni cerebrali riveste un ruolo fondamentale nell’accertamento del decesso. Le condizioni e le modalità della sua esecuzione sono descritte qui di seguito: 1. Coma ad eziologia nota: si è in presenza di un coma ad eziologia nota quando le lesioni cerebrali strutturali visibili alle immagini diagnostiche sono sufficienti a spiegare il quadro clinico. I presupposti sono che la temperatura corporea sia superiore a 35° C, che non vi sia uno stato di shock né disturbi metabolici o fattori di origine tossica o medicamentosa che possano aver contribuito a causare il coma. In tutte le altre situazioni è necessario un esame tecnico complementare. 2. Pupille in midriasi bilaterale senza reazione alla luce: la presenza di anisocoria o di pupille non completamente dilatate non esclude l’accertamento del decesso, purché non vi sia reazione alla luce. 3. Assenza di riflessi oculocefalici (cervico-oculari e vestibolooculari): l’assenza di movimenti oculari in fase di rapida rotazione passiva della testa e di flesso-estensione del capo indica la mancanza di riflessi oculocefalici. Questo esame può essere effettuato soltanto se è esclusa la presenza di un trauma alla colonna cervicale. Il riflesso vestibolo-oculare viene esaminato attraverso prove di tipo calorico (con acqua ghiacciata). 4. Assenza di riflessi corneali: i riflessi corneali possono essere esaminati toccando la cornea con un tampone di ovatta. 5. Assenza di reazione cerebrale agli stimoli dolorosi: la reazione agli stimoli dolorosi va testata esercitando pressione sui punti di uscita di un ramo trigeminale lungo la parete orbitale. In alcuni casi, permane una reazione delle estremità superiori o inferiori agli stimoli dolorosi applicati al di fuori dell’area trigeminale. Sul cadavere di un paziente, infatti, è possibile riscontrare riflessi spinali con complesse reazioni motorie. I movimenti di risposta agli stimoli, 21 siano essi spontanei o riflessi, non escludono quindi la morte cerebrale (ad es. riflesso addominale, riflessi cremasterici, sussulti isolati alle estremità superiori, movimenti unilaterali di estensione e pronazione). In caso di dubbi, occorre effettuare un esame tecnico complementare (preferibilmente un eco-doppler o un eco-color-doppler transcranico non invasivo) 25 . 6. Assenza di riflessi della tosse e della deglutizione: i riflessi della tosse e della deglutizione vengono indotti dal perito medico attraverso la stimolazione della parete posteriore della faringe e della mucosa tracheale. 7. Assenza di respirazione spontanea: l’assenza di respirazione spontanea deve essere dimostrata attraverso un test d’apnea. L’esecuzione di un test d’apnea presuppone una normale funzionalità neuromuscolare. Se al paziente sono stati somministrati miorilassanti, occorre accertare l’integrità della funzione neuromuscolare attraverso il relativo monitoraggio. Il test d’apnea prevede le seguenti fasi: – emogasanalisi arteriosa per misurare il valore basale di PaCO2 e del pH arterioso e per stabilire la correlazione tra PaCO2 ed end-tidal CO2; – ventilazione per 10 minuti con ossigeno al 100%; – monitoraggio continuo mediante ossimetria transcutanea; – ipoventilazione con controllo della end-tidal CO2 o della pCO2 per via transcutanea con 0,5 – 2 l/min finché si suppone un valore di PaCO2 pari a 60 – 70 mmHg (8 – 9,35 kPa); – prelievo per emogasanalisi a prova del fatto che la pressione parziale della PaCO2 ha superato i 60 mmHg o gli 8 kPa e il valore del pH è sceso al di sotto di 7,30; – distacco del paziente dal respiratore. L’apporto di ossigeno è garantito da una sonda endotracheale con flusso di O2 continuo pari a 2 – 4 litri al minuto (bambini con sonda a lume stretto max. 2 l); la sonda non deve essere posizionata troppo in profondità al fine di evitare barotraumi; – osservazione dell’assenza di movimenti respiratori per 1 minuto; – ripristino della respirazione artificiale con i parametri di ventilazione precedenti. 25 Saposnik G. Basile VS, Young B. Movements in Brain Death: A Systematic Review. Can J Neurol Sci 2009; 36:154-60. 22 Se la saturazione transcutanea scende al di sotto dell’80%, il test d’apnea va interrotto anticipatamente. In caso di pazienti con gravi disturbi di ossigenazione o insufficienza ventricolare sinistra rilevante, per evitare pericolose turbe circolatorie si procede come sopra descritto, ma senza staccare il paziente dal respiratore: – una volta effettuato il prelievo per l’emogasanalisi, il ventilatore viene impostato su una modalità di respirazione spontanea (modalità CPAP senza assistenza respiratoria), la ventilazione in fase di apnea viene disattivata e le impostazioni vengono modificate in maniera tale da riconoscere eventuali movimenti respiratori spontanei. Va considerato che un’impostazione troppo sensibile del trigger a flusso può indurre atti respiratori di origine cardiaca; – osservazione dell’assenza di movimenti respiratori; – ripresa della respirazione artificiale con i parametri di ventilazione precedenti. In caso di bambini di età inferiore a un anno, si osserva il paziente al respiratore sotto CPAP e, come valore target, si considera una PaCO2 di 90 mmHg (12 kPa 26) e un valore del pH inferiore a 7,25, mentre la saturazione dell’ossigeno non dovrebbe scendere al di sotto dell’80%. Qualora il test d’apnea non possa dare risultati definitivi (ad es. in caso di ipercapnia cronica severa) occorre effettuare, come nei casi in cui è impossibile valutare i nervi encefalici, un esame tecnico complementare. 26 Brill R. Bigos D. Apnea threshold and pediatric brain death. Crit Care Med 2000; 28: 1257. 23 B. Esami tecnici complementari 27 In fase di accertamento del decesso, si ricorre a esami tecnici complementari quando l’eziologia della cessazione funzionale è incerta. L’obiettivo dell’esame tecnico complementare è dimostrare l’arresto della circolazione cerebrale. La significatività dell’esame tecnico complementare dipende dalla pressione media arteriosa nel corso dell’esame, che deve essere pari ad almeno 60 mmHg in adulti e bambini e ad almeno 45 mmHg nei bambini di età inferiore all’anno. La pressione media arteriosa al momento dell’esame complementare deve essere obbligatoriamente riportata nel referto medico. In linea di principio, gli esami tecnici complementari indicati per accertare l’arresto della circolazione cerebrale sono i seguenti: 1. eco-doppler o eco-color-doppler transcranico 2. tomografia computerizzata 3. tomografia a risonanza magnetica 4. angiografia a sottrazione digitale 1. Eco-doppler o eco-color-doppler transcranico L’esame consiste nell’eco-doppler extracranico dell’arteria (a.) carotide interna, documentata mediante visualizzazione B-mode e Color Flow, e nell’indagine transcranica a colori bilaterale dell’a. cerebrale media attraverso la finestra transtemporale a una profondità d’esplorazione di 55-65 mm mediante derivazione a onda pulsata (PW) dei segnali Doppler. In caso di arresto del flusso ematico cerebrale, su entrambi i lati si evidenzia la presenza di un flusso oscillatorio o soltanto di spettri a bassa frequenza (max. 50 cm/s, di breve durata < 200 ms). 2. 3. Tomografia a risonanza magnetica (RM) L’angio-RM e la RM di perfusione dopo la somministrazione per via endovenosa di gadolinio quale mezzo di contrasto possono appurare un arresto del flusso ematico cerebrale. La disponibilità limitata, l’eventuale incompatibilità con la strumentazione applicata al paziente (tubo endotracheale, sonde, cavi ecc.) e la controindicazione dell’esame in presenza di oggetti metallici sul paziente limitano considerevolmente il loro utilizzo. 4. Angiografia a sottrazione digitale (DSA) Per accertare l’arresto della circolazione cerebrale, occorre cateterizzare selettivamente le due a. carotidi comuni e almeno l’a. vertebrale dominante. In fase di iniezione in ciascuna a. carotide comune, si deve ottenere il riempimento dell’a. carotide esterna e dei suoi rami, nonché il tratto cervicale ed eventualmente intracranico-extradurale dell’a. carotide interna. Qualora in fase di riempimento di un’a. vertebrale vi sia il sospetto di ipoplasia del vaso, occorre anche rappresentare l’a. vertebrale controlaterale. L’arresto della circolazione cerebrale e quindi il decesso per lesione al cervello s’intende dimostrato se le arterie e le vene cerebrali (ossia intracraniche-intradurali) non risultano colorate né nel compartimento sopratentoriale né in quello infratentoriale. Tomografia computerizzata (TC) Le TC spirali prima e dopo l’iniezione di mezzo di contrasto per via endovenosa per la rappresentazione e quantificazione della perfusione cerebrale (TC perfusionale) e per la rappresentazione dei vasi intracranici e carotidei afferenti al cervello (angio-TC) possono accertare l’arresto della circolazione cerebrale. 27 Questo paragrafo si basa anche sulle raccomandazioni della Società Svizzera di Neuroradiologia dell’ottobre 2010 relative all’impiego di esami neurologici complementari in fase di accertamento del decesso (Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Neuroradiologie zum Einsatz neurologischer Zusatzuntersuchungen im Rahmen der Feststellung des Todes), elaborate in vista delle presenti direttive. Le raccomandazioni sono disponibili in tedesco all’indirizzo http://www.swissneuroradiology.ch/index. php/fortbildung.html (rubrica Lehre/Fortbildung/Dokumente). 24 25 C. Protocollo per la constatazione della morte a causa di lesione cerebrale primaria Per bambini di età superiore a un anno e adulti Questo protocollo deve accompagnare il paziente. Dopo il decesso, costituisce un elemento importante della cartella medica. Cognome e nome del paziente: Data di nascita: N. identificativo del paziente: Data / Ora 1. 2. 3. Medico 1 Medico 2 Timbro o nome in stampatello e firma Timbro o nome in stampatello e firma Passare al punto Constatazione della morte sulla base di segni clinici a) Sulla base dei valori di laboratorio non sussiste una causa metabolica del coma; temperatura corporea ĥ 35 °C; miorilassazione esclusa 1.b) b) Nessun sospetto d’infezione del SNC o poliradicolonevrite craniale 1.c) c) Non si rilevano segni di coma tossico o di origine medicamentosa 1.d) d) Constatazione clinica del decesso 1.e) e) Test d’apnea patologico 2. Morte accertata (cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali) a) La cessazione delle funzioni cerebrali è dovuta a una causa chiara. Causa: 4. b) Le cause che hanno determinato la cessazione delle funzioni cerebrali non sono spiegabili in modo univoco oppure non è possibile formulare con sicurezza una diagnosi 3. Esami complementari a) Eco-doppler o eco-color-doppler transcranico 4. b) Tomografia computerizzata (TC) 4. c) Tomografia a risonanza magnetica (RM) 4. d) Angiografia a sottrazione digitale (DSA) 4. 4. Sussiste il consenso al prelievo degli organi e si è appurato quale sia la volontà presunta del donatore in merito alle misure per il mantenimento degli organi 5. 5. Non vi sono controindicazioni al prelievo degli organi 6. 6. Condizioni per il prelievo di organi rispettate 28 28 Qualora sussista il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, prima di procedere al prelievo degli organi è fatto obbligo di informare la polizia o il pubblico ministero. 26 27 C. Protocollo per la constatazione della morte a causa di lesione cerebrale primaria Cognome e nome del paziente: Per bambini non neonati fino a un anno di età Data di nascita: Questo protocollo deve accompagnare il paziente. Dopo il decesso, costituisce un elemento importante della cartella medica.. N. identificativo del paziente: Data / Ora Medico 1 1° esame clinico Timbro o nome in stampatello e firma 1. 2. 3. 4. Data / Ora Medico 2 2° esame clinico Timbro o nome in stampatello e firma Passare al punto Esame clinico a) Sulla base dei valori di laboratorio non sussiste una causa metabolica del coma; temperatura corporea ĥ 35 °C; miorilassazione esclusa 1.b) b) Nessun sospetto d’infezione del SNC o poliradicolonevrite craniale 1.c) c) Non si rilevano segni di coma tossico o di origine medicamentosa 1.d) d) Constatazione clinica del decesso 1.e) e) Test d’apnea patologico 2. Trascorso il periodo di osservazione di 24 ore: secondo esame clinico a) Sulla base dei valori di laboratorio non sussiste una causa metabolica del coma; temperatura corporea ĥ 35 °C; miorilassazione esclusa 2.b) b) Nessun sospetto d’infezione del SNC o poliradicolonevrite craniale 2.c) c) Non si rilevano segni di coma tossico o di origine medicamentosa 2.d) d) Constatazione clinica del decesso 2.e) e) Test d’apnea patologico 3. Morte accertata (cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali) a) La cessazione delle funzioni cerebrali è dovuta a una causa chiara. Causa: 5. b) Le cause che hanno determinato la cessazione delle funzioni cerebrali non sono spiegabili in modo univoco oppure non è possibile formulare con sicurezza una diagnosi 4. Esami complementari a) Eco-doppler o eco-color-doppler transcranico 5. b) Tomografia computerizzata (TC) 5. c) Tomografia a risonanza magnetica (RM) 5. d) Angiografia a sottrazione digitale (DSA) 5. 5. Sussiste il consenso al prelievo degli organi 6. 6. Non vi sono controindicazioni al prelievo degli organi 7. Condizioni per il prelievo di organi rispettate 7. 29 29 Qualora sussista il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, prima di procedere al prelievo degli organi è fatto obbligo di informare la polizia o il pubblico ministero. 28 29 C. Protocollo per la constatazione della morte in seguito ad arresto cardiocircolatorio persistente Per bambini di età superiore a un mese e adulti Cognome e nome del paziente: Data di nascita: Questo protocollo deve accompagnare il paziente. Dopo il decesso, costituisce un elemento importante della cartella medica. N. identificativo del paziente: Data / Ora Medico 1 Medico 2 Timbro o nome in stampatello e firma Timbro o nome in stampatello e firma Passare al punto 1. Assenza di circolazione spontanea durante almeno 20 minuti di rianimazione (categoria 1 o 2 di Maastricht) 2. 2. Rinuncia a misure di rianimazione (categoria 3 di Maastricht) Motivo: 3. 3. Arresto cardiocircolatorio constatato per la prima volta dal medico mediante ecocardiografia transtoracica (TTE) (attività cardiaca assente nelle proiezioni apicale-4-camere e subxifoidea) 4. 4. Morte constatata dal medico dopo 10 minuti di arresto cardiocircolatorio persistente senza rianimazione 5. 5. Avvio di misure mediche per il mantenimento degli organi e valutazione dell’idoneità alla donazione dopo la diagnosi di morte fino alla decisione da parte dei congiunti più stretti o, nel caso sussista già il consenso, fino al prelievo degli organi, per un periodo di non oltre 72 ore 6. 6. Congiunti informati circa la procedura di prelievo degli organi Nel caso dei donatori appartenenti alla categoria 3 di Maastricht, le informazioni circa le eventuali misure mediche e la procedura di donazione degli organi devono essere fornite prima dell’interruzione delle terapie e del sopravvenire dell’arresto cardiocircolatorio 7. 7. Sussiste il consenso al prelievo degli organi e si è appurato quale sia la volontà presunta del donatore in merito alle misure per il mantenimento degli organi 8. 8. Non vi sono controindicazioni al prelievo degli organi 9. 9. Condizioni per il prelievo di organi rispettate 30 30 Qualora sussista il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, prima di procedere al prelievo degli organi è fatto obbligo di informare la polizia o il pubblico ministero. 30 31 Diagramma di flusso relativo alla constatazione della morte in seguito a lesione cerebrale primaria D. Diagramma di flusso relativo alla constatazione della morte per arresto cardiocircolatorio (categoria 1 e 2 di Maastricht) Grave lesione cerebrale primaria Prognosi infausta Arresto cardiocircolatorio acuto Colloquio con i familiari in merito alle fasi successive: cambiamento dell’obiettivo terapeutico (cure palliative) Continuazione temporanea della terapia di sostegno vitale Paziente idoneo alla donazione degli organi? Rianimazione inefficace per 20 minuti Interruzione della rianimazione, accertamento dell’arresto cardiocircolatorio mediante TTE No Sì Colloquio in merito alla donazione degli organi e attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi Consenso all’espianto degli organi No Sì Si conosce la presunta volontà relativa ai provvedimenti preparatori Il paziente viene scartato come possibile donatore Paziente idoneo alla donazione degli organi? No Sì Comunicazione dell’arresto cardiocircolatorio ai familiari Colloquio in merito alla donazione degli organi e attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi 1) Consenso all’espianto degli organi No Sì No Si conosce la presunta volontà relativa ai provvedimenti preparatori Sì Il paziente viene scartato come possibile donatore D. No Continuazione delle misure per il mantenimento degli organi 1) Sì Constatazione della morte Constatazione della morte e adozione di misure per il mantenimento degli organi 2) Continuazione delle misure per il mantenimento degli organi 2) Prelievo degli organi Prelievo degli organi 32 1) Le misure per il mantenimento degli organi possono essere praticate prima della constatazione della morte per una durata massima di 2 giorni a partire dall’istante della decisione (cambiamento dell’obiettivo terapeutico). 1) Il colloquio può avere luogo anche dopo la constatazione della morte. Le misure per il mantenimento degli organi sono consentite per un periodo massimo di 72 ore dopo il decesso. 2) Dopo la constatazione della morte, le misure per il mantenimento degli organi possono essere continuate per un periodo massimo di 72 ore. 2) Non prima di 10 minuti dall’interruzione della rianimazione. 33 E. Bibliografia Bernat J.L. The Whole-Brain Concept of Death Remains Optimum Public Policy. Journal of Law, Medicine & Ethics 34 no.1 (2006): 35 – 43 Boniolo G. Death and transplantation: Let’s try to get things methodologically straight: In: Bioethics 21, 1, 2007; 32 – 40 Brill R. Bigos D. Apnea threshold and pediatric brain death. Crit Care Med 2000; 28: 1257 Busl M. K.; Greer D.M. Pitfalls in the Diagnosis of Brain Death. Neurocrit Care 2009; 11:276 – 287 Elkins L.J. Inhalational anesthesia for organ procurement: potential indicators for administering inhalational anesthesia in the brain-dead organ donor. AANA J 2010; 78: 293 – 299 Joffe A.R. Kolski H. Duff J. deCaen A.R. A 10-Month-Old Infant With Reversible Findings of Brain Death. Pediatric Neurology Vol. 41 No 5; 2009: 378 – 382 Kesselring A. Kainz M. Kiss A. Traumatic Memories of Relatives Regarding Brain Death, Request for Organ Donation and Interactions with Professionals in the ICU. American Journal of Transplantation 2006; 6: 1– 7 Kootstra G.; Daemen J.H.; Oomen A.P. Categories of non-heart-beating donors. Transplantation proceedings 1995; 27 (5): 289 Kushf G. A Matter of Respect: A Defense of the Dead Donor Rule and of a «Whole Brain» Criterion for Determination of Death, in: Journal of Medicine and Philosophy, 35, 3, 2010; 330 – 364 Lustbader D. O’Hara D. Wijdicks E.F. M. et al. Second brain death examination may negatively affect organ donation. Neurology 2011; 76:119 Machado C. Pérez-Nellar J. Estevez M. and Gonzalez E. et al. Evidence-based guideline update: Determining brain death in adults: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2011; 76, 307 President’s Council on Bioethics. Controversies in the Determination of Death. Washington DC, 2008 (http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/death) Radya M. Verheijde J. McGregor J. Scientific, legal, and ethical challenges of end-of-life organ procurement in emergency medicine, in: Resuscitation, 81, 9, 2010, 1069 – 1078 Siminoff L.A. et al. Factors Influencing Families’ Consent for Donation of Solid Organs for Transplantation, JAMA, July 4, 2001-Vol 286 No.1: 71– 77 Saposnik G, Basile VS, Young B. Movements in Brain Death: A Systematic Review. Can J Neurol Sci 2009; 36:154 – 60 Wijdicks E.F.M. Varelas P.N. Gronseth G.S. et al. Evidence-based guideline update: Determining brain death in adults: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology June 8; 2010 74: 1911 – 1918 Wijdicks E.F.M. The Diagnosis of Brain Death. Current Concepts. N Engl J Med, Vol. 344, NO 16; 2001: 1215 –1221 34 35 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 6 febbraio 2009 la Commissione centrale di etica della ASSM ha incaricato una sottocommissione di rivedere le direttive medico-etiche concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi. Sottocommissione Prof. Dr. Jürg Steiger, Basilea (Presidente) responsabile Lic. theol. Settimio Monteverde, MAE, Basilea (Vicepresidente) Ursula Hager, MAE, Zurigo Prof. Christian Kind, Presidente CCE, San Gallo Dr. Roger Lussmann, San Gallo Prof. Philippe Lyrer-Gaugler, Basilea Prof. Stephan Marsch, Basilea Dr. Luca Martinolli, Berna Prof. Manuel A. Pascual, Losanna Dr. Bruno Regli, Berna Dr. Peter Rimensberger, Ginevra Lic. iur. Michelle Salathé, MAE, Basilea Dr. Theodor Weber, Berna Prof. Markus Weber, Zurigo Esperti interpellati Prof. Olivier Guillod, Neuchâtel PD Dr. Franz Immer, Berna PD Dr. Luca Remondo, Aarau Prof. Maja Steinlin, Berna Prof. Reto Stocker, Zurigo Consultazione Le direttive sono state sottoposte ad ampia consultazione nel mese di febbraio / marzo 2011. Approvazione La versione definitiva delle direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 24 maggio 2011. Entrata in vigore Le direttive entrano in vigore il 1° settembre 2011. Impressum Realizzazione Stampa vista point, Basilea Schwabe, Muttenz Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea Tel.: +41 61 269 90 30 Fax: +41 61 269 90 39 e-mail: [email protected] Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE / ETHICS L’ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze 36