ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
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29 - 31 marzo 2008
Responsabile :
Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected])
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SOMMARIO
Pag. 3 ELEZIONI: I candidati rispondono alle professioni (italia oggi)
Pag. 4 MAGISTRATI: Giustizia/Anm indice Congresso per il 6-7-8 giugno (apcom)
Pag. 6 FALLIMENTI: Parcella dell’ avvocato al sicuro dal fallimento (il sole 24 ore)
Pag. 7 FALLIMENTI: Le motivazioni (il sole 24 ore)
Pag. 8 PROCESSO SOCIETARIO: Il processo societario non assorbe il rito del lavoro
(il sole 24 ore)
Pag. 9 ANTIRICICLAGGIO: L’Abi: grandi risparmi dai limiti al contante
(il sole 24 ore)
Pag.10 CASSAZIONE: Niente «ex Cirielli» in appello (italia oggi)
Pag.11 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)
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ITALIA OGGI
Confronto pubblico
I candidati rispondono alle professioni
A Roma le promesse della politica sulla riforma che verrà
Stimolare la politica e il legislatore a varare al più presto la riforma delle professioni. Con questo
intento Assoprofessioni, per volontà del presidente Giorgio Berloffa e del segretario Roberto Falcone,
ha organizzato mercoledì scorso alla Camera dei deputati l'incontro con politici e istituzioni. Tema del
confronto: «La riforma delle professioni che vogliamo». Se da una parte politici e tecnici del ministero
hanno ribadito l'impegno per il riconoscimento delle professioni, già anticipato attraverso il dlgs
Qualifiche, i professionisti degli ordini, dall'altra, hanno rimarcato la loro ferma opposizione. «Mi
sembra», ha però precisato il capo di gabinetto del ministro Bonino, Gianfranco Dell'Alba, «che il
Dipartimento delle politiche comunitarie abbia recepito un provvedimento perfettamente in linea con
gli obiettivi della direttiva comunitaria Qualifiche e nell'interesse generale del paese. Tra l'altro, il dlgs
ha seguito un iter parlamentare, presso le competenti commissioni, piuttosto lungo prima di essere
approvato». Più duro nei confronti degli ordini che avversano questo riconoscimento, l'onorevole
Turco. «La parola d'ordine», ha detto il radicale, «è una e semplice: abolire gli albi professionali».
Secondo il presidente Turco «nell'interesse generale dell'utenza ed in vista della mobilità dei servizi
professionali, sarebbe auspicabile la cancellazione degli ordini, con la sola eccezione di quelli che
consentono la salvaguardia dei diritti costituzionali. Gli albi d'altronde non hanno finora svolto alcun
ruolo di tutela dell'interesse pubblico e dei consumatori». Meno estrema la posizione dell'onorevole
Balducci, che ha assicurato: «Se saremo riconfermati, riprenderemo il lavoro per la riforma delle
professioni da dove è stato interrotto. Ripartiremo dal testo condiviso al quale stavamo lavorando con
un iter più accelerato, senza avviare nuove audizioni parlamentari, ma facendo riferimento ai pareri
degli ordini e delle associazioni professionali». E Roberto Orlandi, vicepresidente del Cup, in qualità di
componente del Cnel, ha detto: «Continueremo a lavorare affinché il regolamento all'art. 26 del dlgs ce
sia attuato la massima obiettività al momento del rilascio del parere sul riconoscimento delle
associazioni. Il modus operandi per la formulazione dello stesso dovrà seguire criteri che cercheremo di
racchiudere in un apposito documento da far approvare all'Assemblea del Cnel». Intanto, Balducci,
invitata a rispondere su quali incentivi si prevedono per i giovani professionisti qualora dovesse restare
in Parlamento, ha risposto: «Ci impegneremo per garantire agevolazioni di tipo economico,
defiscalizzazione e sostegno alla formazione in favore dei giovani professionisti, il cui iter di avvio
all'esercizio dell'attività è più lungo rispetto a quello di un'impresa». Concetto condiviso da Falcone, il
quale ha però ha ribadito l'importanza di «ridurre la notevole pressione contributiva a carico degli studi
professionali». Falcone ha aggiunto: «Occorre guardare al mondo delle professioni con una mentalità
nuova, partire dal principio-base che solo il riconoscimento può garantire un livello equilibrato di
competitività a tutto vantaggio della qualità delle prestazioni professionali, e dunque a favore
dell'utenza». Pamela Giufré
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APCOM
Giustizia/Anm indice Congresso per il 6-7-8 giugno
Rischiamo crisi credibilità, nuova legislatura avvii riforma
Roma, 29 mar. (Apcom) - L'Associazione nazionale magistrati ha indetto il prossimo congresso per il 6,
7 e 8 giugno prossimi. E' quanto ha stabilito il Comitato direttivo Centrale riunitosi oggi. Il titolo
dell'assise sarà "Un progetto per la giustizia. Organizzazione professionalità ed efficacia".
L'Anm, inoltre, ribadisce l'importanza di riformare il sistema giudiziario che, si legge nel documento
approvato, "versa in una gravissima crisi di efficienza e di funzionalità, che si sta trasformando in crisi
di credibilità della giustizia": "La nuova legislatura - afferma l'Anm - dovrà essere una occasione per
avviare un processo riformatore che restituisca efficacia, funzionalità e credibilità alla giustizia nel
nostro paese. Obiettivo questo che dovrebbe essere comune a tutti gli schieramenti politici.
L'associazione nazionale magistrati intende fornire il proprio contributo alla elaborazione di un
'Progetto per la Giustizia' che accolga il meglio della elaborazione giuridica degli ultimi anni ed abbia
come obiettivo una efficace tutela dei diritti dei cittadini, attuata, secondo la promessa costituzionale, in
tempi ragionevoli".
"L'Associazione Nazionale Magistrati - si legge nel documento - ribadisce il suo impegno per una
intransigente difesa dei principi costituzionali posti a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei
magistrati giudicanti e del pubblico ministero. Tra questi in particolare: l'unità dell'ordine giudiziario
(pur nella distinzione di funzioni tra giudici e pubblici ministeri); la composizione e le competenze del
Consiglio Superiore della Magistratura e il mantenimento in capo all'organo di governo autonomo della
giurisdizione disciplinare".
"L'indipendenza e l'autonomia non sono privilegi della magistratura - osserva l'Anm - ma hanno un
senso se si manterrà fermo l'obiettivo strategico della efficacia e della efficienza del servizio giustizia,
diventato obbligo costituzionale con il nuovo testo dell'articolo 111 Cost. e richiesto ultimativamente
dal Comitato dei ministri dell'Unione Europea nel febbraio del 2007, sulla scia delle conclusioni del
rapporto Robles del dicembre 2005".
"Il sistema giudiziario italiano - affermano i magistrati - versa in una gravissima crisi di efficienza e di
funzionalità, che si sta trasformando in crisi di credibilità della giustizia. I rimedi non stanno in nuovi
interventi sull'assetto della magistratura, sui quali negli ultimi tempi si è concentrata la politica, ma in
uno sforzo volto a migliorare il funzionamento della giurisdizione".
"La difesa della indipendenza e del ruolo costituzionale della magistratura - ricorda l'Anm - è l'impegno
prioritario della associazione, che è anche un sindacato, ma non può essere un mero sindacato. E' vero,
infatti, che tra i suoi scopi rientra quello di garantire la dignità della funzione, il cui esercizio non può
essere privato di un sostegno organizzativo reale e tangibile; ma la forza e la credibilità
dell'associazione si fondano in via principalesul suo impegno alla tutela dell'assetto costituzionale della
magistratura e alla attuazione di un sistema giudiziario che funzioni, secondo le esigenze di uno stato
democratico di diritto".
"Il processo e l'organizzazione - sottolineano i magistrati -rappresentano da tempo i terreni sui quali si
muove l'iniziativa culturale e politica dell'associazione nazionale magistrati. In questa fase di
particolare emergenza è necessario adottare in tempi rapidi alcune iniziative concrete per restituire
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funzionalità al sistema, ferma restando la necessità di costruire un quadro complessivo e armonico di
riforme. Per noi i punti principali di intervento sono:
a) sul terreno del diritto e del processo penale:
· ripensare complessivamente il sistema della sanzione penale in modo da prevedere una diversa
tipologia degli interventi sanzionatori e garantire efficacia e certezza della pena; l'introduzione
immediata della "irrilevanza penale del fatto" potrebbe intanto porre rimedio alla ipertrofia del diritto
penale;
· restituire centralità al processo di primo grado, luogo nel quale si forma la prova nel contraddittorio, e
razionalizzare il sistema delle impugnazioni;
· adottare disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo (tra cui in particolare il
sistema delle notifiche, il processo agli irreperibili, il processo contumaciale);
· rivisitare la disciplina della prescrizione prevedendo regimi differenziati per le varie fasi processuali;
b) sul piano del processo civile:
rivitalizzazione del processo del lavoro e semplificazione/riduzione degli altri riti processuali;
modulazione del rito ordinario a seconda della complessità/semplicità della controversia; revisione del
sistema delle impugnazioni e in particolare del processo di appello; strumenti volti a contrastare l'uso
dilatorio e gli abusi del processo;
incentivazione di sedi conciliative e di strumenti di composizione/mediazione dei conflitti;
c) organizzazione:
razionalizzazione delle piante organiche e della geografia giudiziaria: riduzione degli uffici del Giudice
di pace; accorpamento dei piccoli Tribunali, secondo le linee di un progetto già elaborato dalla
associazione; nella necessaria riorganizzazione del processo, da attuare insieme alla riqualificazione del
personale amministrativo, è prioritario sviluppare l'applicazione degli strumenti informatici in tutte le
fasi processuali, a cominciare dalla introduzione della posta elettronica certificata; solo in questo
contesto sarà possibile l'adozione di misure organizzative idonee a garantire che ogni magistrato possa
gestire, nell'ambito della sua responsabilità, un carico sostenibile di lavoro; riorganizzazione del
servizio volto al recupero di pene pecuniarie e spese da destinare al funzionamento del servizio
giustizia con significativo beneficio per il bilancio dello Stato; riordino della magistratura onoraria in
modo conforme all'assetto costituzionale, nel quale prevedere anche una limitata redistribuzione delle
competenze dal giudice professionale al giudice di pace;
"La riforma della giustizia - conclude l'Anm - ha bisogno dell'impegno responsabile dei magistrati. A
tal fine l'associazione si impegna a contribuire al miglioramento costante del servizio giustizia,
nell'interesse dei cittadini, incrementando la cultura della organizzazione, in particolare per i dirigenti
degli uffici, e la professionalità di tutti i magistrati. L'Anm si dà carico di affrontare i fenomeni di
efficienza e di elusione di responsabilità organizzative che non di rado per colpa di pochi espongono al
discredito l'intera magistratura".
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IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Milano Anche nell’ipotesi di attività svolta in uno studio associato
Parcella dell’ avvocato al sicuro dal fallimento
Credito «privilegiato» quando il cliente va in default
Rafforzati i crediti dei professionisti. Anche quando questi ultimi sono inseriti in uno studio associato il
loro credito deve essere considerato privilegiato tutte le volte che nasce da un’attività direttamente
imputabile a un singolo professionista. A questa conclusione, in una materia controversa, è arrivata la
Sezione fallimentare del Tribunale di Milano con sentenza depositata il 25 febbraio. Il caso di cui si
sono occupati i giudici è relativo alla natura dei crediti vantati da un avvocato, per complessivi 32mila
euro, nell’ambito di una serie di controversie che avevano visto opporsi una società per azioni a tre
società a responsabilità limitata. Fallita la società cliente del professionista, si era posta la questione
delle caratteristiche giuridiche da applicare alla parcelle vantate per verificare se potevano essere
assistite dal privilegio nel pagamento dei crediti fallimentari. La sentenza traccia cosi una linea di
demarcazione cui fare riferimento. A prescindere dal fatto che l’attività di assistenza legale portata in
giudizio non poteva che essere riferita direttamente all’avvocato indicato nella procura. Si è trattato,
nella lettura dei giudici, di normali prestazioni professionali rese dal singolo professionista incaricato e
non di prestazioni di servizi fornite da una struttura organizzata con caratteristiche di natura
sostanzialmente imprenditoriale, «non risultando l’inserimento del professionista in uno studio
associato di per sé sufficiente ad alterare la natura del rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato
dalla prestazione e dalla responsabilità diretta del professionista». Non convince i giudici milanesi
l’osservazione che l’associazione professionale delinea un contesto con caratteristiche particolari sia di
tipo economico sia di tipo organizzativo. In particolare, l’esercizio della professione in forma associata
consentirebbe a tutti gli associati una serie di vantaggi che vanno dalla collaborazione reciproca, alla
divisione dei rischi, degli oneri e delle spese. «In concreto — osserva la sentenza —, l’associazione
professionale può risultare articolata in forme alquanto variegate per quanto riguarda i livelli di
interazione tra i professionisti coinvolti e, in ogni caso, volendosi focalizzare in modo corretto il piano
della valutazione socio economica, la differenza rilevante nell’ambito della realtà delle professioni è
rappresentata dalla grande divaricazione tra i livelli reddituali, certamente cresciuta a seguito
dell’aumento esponenziale degli iscritti, che non riflette però la dicotomia tra professionisti titolari di
studio individuale e professionisti che esercitano nell’ambito di studi associati». Il Codice civile
(articolo 2751-bis, n. 2), inoltre, che stabilisce la natura privilegiata del credito del professionista per un
arco di prestazioni che copre i due anni precedenti, non si preoccupa di istituire una differenza fondata
sulla forma di modello organizzati o o sul livello del reddito. Il privilegio assiste così sempre il credito,
con l’unica condizione che quest’ultimo abbia per oggetto la retribuzione che spetta a un professionista.
Per il tribunale, la prestazione resa dal singolo professionista, come nel caso dell’assistenza legale, avrà
sempre queste caratteristiche anche se il professionista fa parte di un’associazione professionale.
La sentenza sottolinea che mancano i presupposti perché il privilegio possa essere riconosciuto solo
quando l’opera intellettuale di una pluralità di professionisti è parte «di una complessa prestazione di
assistenza tecnica commissionata alla struttura organizzata in cui i professionisti sono inseriti con cui
essi collaborano». In questa ipotesi è infatti evidente che il rapporto tra cliente e struttura organizzata,
anche se costituita da professionisti nel la forma dell’associazioni professionale, non presenta le
caratteristiche del rapporto professionale concentrato sulla personalità della prestazione:
si tratta invece di una prestazione di servizi intellettuali eseguita nell’ambito di un’attività che è
sostanzialmente di natura imprenditoriale. Giovanni Negri
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IL SOLE 24 ORE
Le motivazioni
Tribunale di Milano, Il civile, sentenza 25 febbraio 2008
(…) tenuto conto tra l’altro che l’attività di assistenza in giudizio è necessariamente riferibile al legale
indicato nella procura, non può dubitarsi che nel caso in esame, a prescindere da ogni considerazione
sulla rilevanza esterna o meramente interna dell’associazione professionale, si è trattato di normali
prestazioni professionali rese dal singolo professionista incaricato e non di prestazioni di servizi erogate
da una struttura organizzata con connotati sostanzialmente imprenditoriali, non risultando l’inserimento
del professionista in uno studio associato di per sé sufficiente ad alterare la natura del rapporto tra
professionista e cliente, caratterizzato dalla personalità della prestazione e dalla responsabilità diretta
del professionista. In altri termini, l’ìnserimento del professionista in uno studio associato non fa
perdere al credito del professionista il carattere retributivo quando il credito nasce da un’attività
direttamente imputabile al singolo professionista.
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IL SOLE 24 ORE
In caso di procedimenti connessi
Il processo societario non assorbe il rito del lavoro
Il rito del lavoro prevale su quello societario. Dalla Corte costituzionale è arrivata ieri questa importante
precisazione in materia di procedura civile, attraverso una sentenza (la n. 71) che ha bocciato l’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2003. Il Dlgs n.5/03 che ha introdotto - a partire dal 1°
gennaio 2004 - il nuovo processo societario, ha infatti apportato una deroga alle regole che stabiliscono
quale rito il giudice debba seguire in presenza di procedimenti connessi. La norma censurata dalla
Consulta, prevede che nel Caso di connessione tra una causa di diritto societario e uno dei rapporti di
cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile (quelli inerenti rapporti di lavoro) tutti i procedimenti
siano sottoposti al rito di cui al Dlgs n. 5/03. -Ma questa indicazione non trova riscontro, secondo i
giudici costituzionali, nella direttive della legge delega n. 366 del 2001. E per questo nelle ipotesi di
connessione di un procedimento societario con un altro tipo di procedimento civile vanno applicati i
normali criteri di determinazione del rito adottabile precisati dall’articolo 40,terzo comma, del Codice
di procedura. Disposizione che sancisce la prevalenza del ritti del lavoro su quello ordinario.
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato sollevato nel luglio 2006 dal Tribunale di Padova in
funzione di giudice del lavoro. Presso i giudici di primo grado pendeva un processo avente ad oggetto
le domande proposte da un lavoratore contro la società sua datrice di lavoro per accertare la sussistenza
del rapporto di lavoro subordinato e per far dichiarare illegittimo l’atto di risoluzione del medesimo. Ma
era stata avviata anche una causa dallo stesso lavoratore nei confronti ‘di un’altra società, ai sensi
dell’articolo 2497 del Codice civile, per farne accertare la corresponsabilità e ottenerne la condanna al
risarcimento del danno. Si tratta, appunto, di domande connesse «in quanto l’accertamento e la
condanna oggetto della domanda contro la società datrice di lavoro costituiscono l’antecedente logicogiuridico della pretesa avanzata nei confronti dell’altra società,. In applicazione dell’articolo 1, comma
1, del decreto legislativo n. del 2003 entrambe le domande dovrebbero essere esaminate secondo la
disciplina del rito societario, poiché si configura un caso di connessione per pregiudizialità.
Ma la sentenza n. 71/08 della Corte costituzionale in virtù dell’accertato eccesso di delega va cancellata
l’intera norma concernente il rito applicabile alle controversie connesse (nella parte in cui dispone
«incluse quelle connesse a quelle degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del Codice di procedura civile»).
Questo comporta che «nei vari molteplici casi di connessione, oltre a quello di cui al giudizio, il rito
andrà individuato secondo il regime generale». Marco Beltinazzo
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IL SOLE 24 ORE
Lotta al riciclaggio. Zadra al videoforum del Sole
L’Abi: grandi risparmi dai limiti al contante
Assegni, libretti al portatore, contanti: dal 30 aprile si cambia. Più difficile il passaggio di assegni di
mano in mano, tetti più stringenti sui libretti al portatore e sullo scambio di contanti. La rivoluzione
antiriciclaggio è stata illustrata dal direttore generale dell’Abi Giuseppe Zadra nel corso di un
videoforum sul sito del Sole 24 Ore. L’Abi ha anche presentato un opuscolo informativo, messo a punto
con il ministero dell’Economia, che sarà a disposizione dal 15 aprile presso gli sportelli bancari.
Vengono illustrate le nuove regole: assegni solo «non trasferibili» per importi da 5 mila euro, obbligo
di indicare il codice fiscale nelle girate di quelli liberi (solo al disotto dei 5 mila euro). Chi ha vecchi
carnet di assegni potrà continuare a utilizzarli, rispettando, però le nuove norme. Occhio, poi, alle
sanzioni, che possono essere davvero salate per il cliente. La mancata indicazione della clausola «non
trasferibile» per gli assegni da mila euro può comportare sanzioni amministrative dall’1 al 40%
dell’importo trasferito. Se invece si dimentica di indicare il codice fiscale o lo si appone sbagliato la
girata è nulla e l’assegno non si potrà incassare. Il responsabile della Direzione antiriciclaggio del
ministero dell’Economia, Giuseppe Maresca, ha però chiarito, a proposito delle sanzioni pecuniarie, che
«ovviamente la sanzione per un mero errore materiale sarà vicina all’1%, quelle verso il 40%
dell’importo si applicano nei casi di veri e propri atti criminali, non per la distrazione di un cittadino».
Conto salato anche per chi non regolarizza gli importi dei libretti al portatore: sanzioni dal 10 al 20%
del saldo del libretto. Se al 30 giugno del 2009 il saldo risulterà da 5 mila euro si potrà incorrere in una
multa che va dal 20 al 40% del saldo. Una delle finalità della nuova normativa, acanto a quella di lotta
all’economia criminale, è cercare di contenere i costi di gestione del contante, che in Italia
sono elevatissimi. «Si stimano costi per dieci miliardi di euro l’anno» ha spiegato Zadra. Nel dettaglio
si tratta di «costi - ha detto Zadra - che vanno dagli 800 milioni l’anno per i vigilantes agli sportelli, a,
quelli delle operazioni di conto di banconote e monete, suddivisione, impacchettamento, trasporto,
conservazione nei caveau e relativi addetti alla sicurezza». Maresca ha sottolineato che in Italia siamo
molto al di sopra della media europea nell’uso del contante: se nel resto d’Europa i pagamenti in
contante sono il 70% del totale, in Italia siamo oltre il 90 per cento. «Il decreto — ha sottolineato
Maresca — ha quindi motivazioni di legalità e di riduzione dei costi: pensate ai possibili risparmi con
l’uso dei Pos per le operazioni presso la Pubblica amministrazione, dal pagamento dei ticket sanitari a
tutte le altre incombenze agli sportelli». Dal 30 aprile 2008 il limite massimo per effettuare
trasferimento di contanti scende da 12.500 a 5 mila euro. In caso, poi, di trasferimenti di contante
tramite i “money transfer” sono previsti limiti più stretti: sotto i 2 mila euro. Rossefla Bocciarelli Nicoletta
Cottone
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ITALIA OGGI
Niente «ex Cirielli» in appello
La legge «ex Cirielli» non si applica ai processi pendenti in appello e in Cassazione. Con la sentenza
n.72/2008, depositata ieri e redatta dal giudice Alfio Finocchiaro, la Consulta ha respinto, dichiarandola
non fondata, l'ennesima questione di legittimità sulla controversa legge (n. 251/2005) del governo
Berlusconi che ha ridotto la prescrizione per alcuni reati aumentando le pene per i recidivi. La legge
nella sua formulazione iniziale disponeva che le nuove norme si applicassero già ai procedimenti
pendenti al momento della sua entrata in vigore, ad eccezione però di quelli di primo grado in cui fosse
iniziato il dibattimento, nonché di quelli pendenti in appello e in Cassazione. Ma sul punto è intervenuta
nel 2006 (sentenza n.393) la Corte costituzionale che ha esteso l'applicazione delle nuove regole a tutti i
procedimenti di primo grado senza distinzioni, ritenendo non ragionevole che l'apertura del
dibattimento potesse costituire un discrimine. L'inapplicabilità dei nuovi termini prescrizionali ai
giudizi pendenti in appello e in Cassazione è invece rimasta ed è stata oggetto della decisione di ieri dei
giudici di leggi. La Consulta ha bocciato il ragionamento della Corte d'appello di Roma che, partendo
proprio dalle motivazioni della sentenza n.393/2006, puntava a estendere l'applicazione della «ex
Cirielli» ai processi pendenti in secondo grado. Per questo tipo di giudizi, ha stabilito la Corte,
«l'esclusione dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve non discende dall'eventuale
verificarsi di un certo accadimento processuale (come l'apertura del dibattimento, appunto, ndr), ma dal
fatto oggettivo e inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data». Inoltre,
prosegue la Consulta, «nei giudizi penali di appello, e ancor più in quelli di Cassazione, l'esigenza di
evitare che l'acquisizione del materiale probatorio, e quindi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato,
sia resa più difficile dallo scorrere del tempo è già soddisfatta dalla disciplina positiva di tali giudizi».
Infatti, in via di principio, il materiale probatorio è acquisito nel corso del dibattimento di primo grado,
mentre in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa solo nei casi previsti dall'art.
603 cpp (riassunzione di prove già acquisite o assunzione di nuove prove, se il giudice ritiene di non
essere in grado di decidere allo stato degli atti, ndr).
Sulla base di queste argomentazioni la Corte costituzionali ha quindi ritenuto ragionevole la scelta
operata dal legislatore del 2005 di escludere l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione ai giudizi
pendenti in appello e in Cassazione.
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Meeting point
A Roma, giovedì 3 aprile 2008, presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
189, la presentazione del volume «Trattato sui contratti pubblici» diretto da Maria Alessandra
Sandulli, Rosanna De Nictolis e Roberto Garofoli. A presiedere la tavola rotonda Pasquale de Lise,
presidente del Tar Lazio, Giancarlo Coraggio, presidente di sezione del Consiglio di Stato, Raffaelle
Iannotta, presidente di sezione del Consiglio di Stato, Fabio Merusi, Università di Pisa, Franco Gaetano
Scoca, Università di Roma La Sapienza.
A Roma, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 aprile 2008, presso il Complesso di Santo Spirito in Sassia,
il Terzo Congresso di aggiornamento professionale forense, organizzato dal Consiglio nazionale
forense. Interverranno, tra gli altri, Guido Alpa, Stefano Rodotà, Alfonso Celotto, Sergio Maria
Carbone, Nicola Lettieri, Vincenzo Carbone, Giuseppe Frigo, Claudio Botti, Nicola Bianchi, Giuseppe
Colavitti, Saverio Ruperto, Pierluigi Tirale, Pietro Rescigno, Bruno Sassani, Enrico Quadri, Ugo
Operamolla, Claudio Consolo, Romano Vaccarella, Giovanni Canzio, Maria Alessandra Sandulli e
Claudio Scognamiglio.
A Macerata, giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2008, presso l'Aula Magna dell'Auditorium San Paolo,
Piaggia Università, 2 il convegno dal tema «Il nuovo fallimento. Rischio o opportunità?»,
organizzato dall'Università di Macerata, con il patrocinio della Fondazione Cassa di risparmio della
provincia di Macerata, dalla Camera di commercio di Macerata, dall'Ordine degli avvocati di Macerata
e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino. Il convegno è
stato roganizzato in occasione della presentazione del volume «Diritto fallimentare. Manuale breve»,
Giuffrè editore. Interverranno, tra gli altri, Roberto Sani, rettore dell'Università di Macerata, Rino
Froldi, preside della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, Adolfo Di Majo, Università
di Roma Tre, Carlo Ibba, Università di Sassari, Gustavo Olivieri, Università di Roma Tor Vergata,
Berardino Libonati, Università di Roma La Sapienza, Giuseppe Santoni, Università di Tor Vergata,
Bruno Inzitari, Università di Milano Bicocca, Umberto Massei, presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino e Luigi Reale, giudice del Tribunale di
Macerata.
A Venezia, venerdì 4 aprile 2008, presso la Chiesa di San Vidal, Campo San Vidal Campo Santo
Stefano, il convegno dal tema «Responsabilità medica: infezioni da contagio e danno esistenziale»,
organizzato dalla Camera civile veneziana. Interverranno, tra gli altri, Massimo Cacciari, Sindaco di
Venezia, Daniele Grasso, Ordine degli avvocati di Venezia, Salvatore Grimaudo, presidente
dell'Unione nazionale Camere civili, Paolo Maria Cheversani, presidente della Camera civile veneziana,
vice presidente dell'Unione nazionale Camere civili, Mauro di Marzio, giudice presso il Tribunale di
Roma, Paolo Cendon, Università di Trieste, Massimo Dragone, avvocato in Venezia, Roberto Simone,
giudice presso il Tribunale di Venezia, Maria Gabriella Di Pentima, avvocato in Forlì e Nico Zaramella,
medico legale in Venezia. All'inizio della seconda sessione, prima della tavola rotonda, verranno
presentati due volumi: «Responsabilità danni da trasfusione e da contagio» a cura di Massimo Dragone
e «L'onere della prova nella responsabilità medica» a cura di Maria Gabriella Di Pentima.
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
A Venezia, venerdì 4 aprile 2008, il convegno dal tema «Antiriciclaggio: nuove regole e
adempimenti per le case da gioco», organizzato da Synergia formazione in collaborazione con
Federgioco. Interverranno, tra gli altri, Massimo Cacciari, Giuseppe Maresca, Emanuele Fisicaro,
Antonio Fiorella e Maurizio Arena.
A Riccione, mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 aprile 2008, presso il Palaterme, Sala
Arpesella, l’XI congresso nazionale Sindacato italiano specialisti di Medicina legale (Sismla) dal tema
«La persona. La Medicina legale a garanzia dei diritti costituzionali: dalla malattia alle
invalidità». Interverranno, tra gli altri, Paolo Arbarello, presidente Sismla, Franco Battaglino,
Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, Claudio Buccelli, Università degli
studi di Napoli Federico II, Domenico De leo, Università degli studi di Verona, Giuseppe Dell’Osso,
Università di Bologna, Nicola Fracasso, segretario nazionale Sismla, Carolina Gentili, giudice istruttore
della sezione civile del Tribunale di Modena e Mario Lepre, presidente della terza sezione civile della
Corte di appello di Napoli.
A Taormina, venerdì 11 e sabato 12 aprile 2008, presso il San Domenico Palace Hotel, piazza San
Domenico il convegno dal tema «Procedure concorsuali e circolazione dei beni», organizzato dal
Comitato regionale notarile della Sicilia. Interverranno, tra gli altri, Melchiorre Macrì Pellizzeri,
presidente del Consiglio notarile di Messina, Paolo Piccoli, presidente del Consiglio nazionale del
Notariato, Alberto Jorio, Università di Torino, Paolo Carbone, notaio in San Martino Buon Albergo
(Verona), Paolo Piscitello, Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, Fabrizio Guerrera, Università
di Messina e Michele Perrino, Università di Palermo.
A Venezia Mestre, venerdì 18 aprile 2008, presso il Novotel, via Ceccherini 21, il seminario di studio
dal tema «Intercettazioni e processo mediatico. Legittimità e limiti dell’invasività delle
intercettazioni», organizzato dalla Camera penale Veneziana “Antonio Pognici” e dall’Unione delle
Camere penali del Veneto con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Venezia. Interverranno, tra gli
altri, Antonio Franchini, presidente della Camera penale Veneziana, Elio Zaffalon, presidente della
Commissione studio della Camera penale Veneziana, Vittorio Borraccetti, procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia, Emanuele Fragasso Jr, Università di Padova e Marco Boato,
Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati.
A Trieste, venerdì 18 aprile 2008, presso l’Hotel JollY, Sala Tommaseo, Corso Cavour 7, la tavola
rotonda dal tema «L’azione collettiva risarcitoria: prime soluzioni alle problematiche», organizzato
dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati. A presiedere i lavori sarà Gianfranco
Gilardi, consigliere di Cassazione, presidente Fondazione Verardi. Interverranno, tra gli altri, Giacinto
Bisogni, consigliere di Cassazione, Francesco Vigorito, giudice del Tribunale di Roma, Arturo
Picciotto, giudice del Tribunale di Trieste, referente formazione distrettuale, Giovanni Sansone,
presidente del Tribunale Trieste, Marco Cristofaro, facoltà di Giurisprudenza di Padova, Andrea
Pasqualin, vicepresidente Oua, Antonio Rosa, vicepresidente Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine
degli avvocati e Claudio Belli, avvocati giusconsumeristi italiani.
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Rassegna stampa - Ordine degli Avvocati di Trani