ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
Ufficio stampa
Rassegna
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10 settembre 2007
Responsabile :
Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected])
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SOMMARIO
Pag. 3 SPESE GIUSTIZIA: Mastella: “Basta fantasia, servono soldi ai magistrati manca
la benzina” (la repubblica)
Pag. 4 FALLIMENTARE: Il curatore si smarca dal giudice (il sole 24 ore)
Pag. 5 FALLIMENTARE: La mappa delle novità (il sole 24 ore)
Pag. 6 FALLIMENTARE: Un intervento che richiedeva piu coraggio (il sole 24 ore)
Pag. 7 ANTIRICICLAGGIO: L’antiriciclaggio alza le sanzioni (il sole 24 ore)
Pag. 9 ANTIRICICLAGGIO: La riforma (il sole 24 ore)
Pag.10 ANTIRICICLAGGIO: Il via libera atteso entro fine ottobre (il sole 24 ore)
Pag.10 ANTIRICICLAGGIO: Le novità in arrivo (il sole 24 ore)
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LA REPUBBLICA
Il ministro della Giustizia, Mastella: abbiamo già subito i cinque anni di cura dimagrante di Berlusconi
“Basta fantasia, servono soldi ai magistrati manca la benzina”
ROMA —‘”Qua non basta la fantasia al potere. ci vogliono soldi»». Il Guardasigilli Clemente Mastella
racconta di aver aperto il tribunale di Giugliano mettendosi d’accordo con la Regione Campania e
usando un edificio sequestrato alla camorra. Ma sui tagli è restio: <‘Dopo i cinque annidi cura
dimagrante con Berlusconi ci starei attento, altrimenti per la gente non c’è più giustizia».
Qualche giorno fa ha risposto «quest’estate mi hanno già tagliato le cime della barca». Ora è
più possibilista? «Ai miei direttori ho detto diamo il buon esempio e partecipiamo al risparmio anche
con un euro in meno”. La buona volontà c’è tutta, tant’è che oltre 5 milioni di euro in meno per il 2008
cercheremo di garantirli, ma stiamo attenti perché il mio ministero è già stato vittima di un salasso. Se
la sanguisuga dell’Economia mi salassa ulteriormente la Giustizia resta un organismo privo di sangue.
Francamente non posso permetterlo»». E’ un cattivo segnale annunciare tagli mentre si parla di
sicurezza? «Devo evitare ‘inconvenienti” come quelli che mi hanno segnalato i magistrati di Reggio,
quelli che indagano stilla strage di Duisburg che non hanno benzina per le auto. Intendiamoci: le auto
blu sono state ridotte, l’anno scorso del 27% e quest’anno contiamo di arrivare al 30. Ma sforbiciare a
via Arenula diventa una prassi aritmetica piuttosto difficile». Si dice così, ma a guardar bene si può
sempre tirar via. «Non per risorse che sotto Berlusconi all’insegna del tanto la giustizia non funziona lo
stesso”, sono state ridotte del 53 per cento. Io non so più come andare avanti. Siamo indebitati fino al
collo per la legge Pinto (risarcisce le vittime dei processi lenti, ndr.) e per adeguare carceri e tribunali
alle norme antincendio servono 600 milioni di euro. Non navigo nell’oro, altro che libretto... rosso di
Mao che parla di un aumento di spese del 190%, ma dal ‘90. E che c’entro io se alla Giustizia ci sto da
un anno?». Nel fabbisogno 2008, i 250-300 milioni stimati a che servono? «Per iniziative fondamentali
come la revisione del casellario e l’avvio del processo civile telematico. Un casellario efficiente fa
trovare subito i dati di chi delinque, È una garanzia di sicurezza. Un processo civile rapido fa tornare in
Italia gli investitori stranieri che hanno paura della giustizia lenta. Poi ci vogliono nuove carceri,».
Ha fatto l’indulto per smaltire il sovraffollamento e ora, come il leghista Casteili, chiede nuovi
penitenziari? «Che c’entra l’indulto? Mica se ne può fare uno ogni tre anni. In questi mesi ho messo
alcune “prime pietre”, come a Trento, ma non basta. Anche per rispondere a chi, da sinistra, chiede
celle più vivibili. E per dare un segno visibile di sicurezza alla gente»». Dove pensa di risparmiare?
“Razionalizzando il meccanismo delle intercettazioni. Se il Senato approva il mio ddl, il sistema dovrà
essere centralizzato per mettere fine alle diverse tariffe tra una procura e l’altra. Se il Parlamento ci dà
una mano e vara l’accelerazione del processo possiamo risparmiare l’ 1,5% del Pil». E tagliare i piccoli
tribunali come dice il libro verde del Tesoro? «Tra i primi atti da ministro proposi di eliminarne 38. Si
scatenò il finimondo. Sono stato impiccato nelle cronache locali di centro, destra o sinistra, Non facevo
che ricevere amministratori locali. La mia idea adesso è di non chiuderli ma chiedere ai Comuni di
partecipare al mantenimento»». Gli aumenti di stipendi alle toghe? “Riguarda solo una parte e non mi
pare una cifra cosi considerevole, I magistrati vanno tenuti al di fuori di qualunque tentazione. Poi,
certo, ci vuole produttività. Per questo il 17 vado al Csm a discutere di efficienza e ordinamento
giudiziario»».Viaggiando in Italia si è imbattuto in sprechi evitabili? «Vedo benzina che non arriva e
auto del 1890... sì auto da museo»».
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IL SOLE 24 ORE
Legge fallimentare. In un documento della Fondazione Pacioli i punti-chiave dell’ultimo correttivo
varato dal Governo
Il curatore si smarca dal giudice
Rivisto il rapporto con i magistrati delegati nella gestione delle procedure
Con la riforma della legge fallimentare cambia il rapporto tra giudice delegato e curatore,il quale ha visto
aumentare la propria autonomia nel compimento degli atti inerenti l’attività gestoria.
Il curatore, infatti, svolgendo il proprio compito sotto la vigilanza (e non più sotto la direzione) del giudice
delegato, si emancipa da quest’ultimo e acquisisce il compito di amministratore e gestore del patrimonio del
fallito sotto il controllo del comitato dei creditori, che tra l’altro ne autorizza gli atti ed esprime i pareri nei casi
previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Come dettagliatamente evidenziato nel
nuovo documento della Fondazione Luca Pacioli — di prossima pubblicazione sul sito
www.fondazionelucapacioli.it — interna di rapporto tra giudice delegato e curatore, la maggiore autonomia di
quest’ultimo in taluni casi viene condizionata dai poteri pur sempre riconosciuti al Gd per evitare che la gestione
della procedura sia del tutto incontrollata. Così, per esempio, il curatore non può prelevare somme riscosse e
depositate nel conto corrente intestato alla procedura fallimentare senza la preventiva autorizzazione del giudice
delegato. Sul punto tuttavia il correttivo aggiunge all’articolo M della legge fallimentare la disposizione che
conferisce al comitato dei creditori la facoltà di autorizzare il curatore, su proposta dello stesso, a investire in
tutto o in parte le somme riscosse con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita
l’integrità del capitale: così facendo, la posizione del Gd arretra ulteriormente a vantaggio di quella del comitato
dei creditori. Il Gd, inoltre, su proposta del curatore, revoca gli avvocati da quest’ultimo nominati. Al riguardo il
provvedimento correttivo modifica l’articolo 25 della legge fallimentare, facendo riferimento ai difensori e non
più solo agli avvocati; in questo modo include più propriamente anche altre categorie di professionisti, tra cui
pure quella dei commercialisti, che, infatti, possono assumere la veste di difensori dinanzi alle commissioni
tributarie. Il curatore, che generalmente compie personalmente l’attività di ordinaria amministrazione del
patrimonio del fallito, può chiedere al Gd l’autorizzazione per delegare ad altri specifiche operazioni. Il
correttivo modifica l’articolo 32 della legge fallimentare: oltre a prevedere che la detta autorizzazione sia ora
chiesta al comitato dei creditori, dispone anche che la stessa non possa essere data per gli adempimenti di cui agli
articoli 89 (redazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su cose in possesso o nella disponibilità del fallito; redazione del bilancio dell’ultimo esercizio), 92 (avviso ai
creditori e agli altri interessati della possibilità di partecipare al concorso e contestuale comunicazione di ogni
informazione utile ai fini della presentazione della relativa domanda), 9 (predisposizione del progetto di stato
passivo), 97 (comunicazione a ciascun creditore dell’esito del procedimento di accertamento del passivo) e 1o4ter della legge fallimentare (predisposizione del programma di liquidazione): per tutti quegli adempimenti, cioè,
che richiedono una coordinazione e soprattutto il possesso di determinate competenze garantite dall’iscrizione
dei curatori ai rispettivi albi professionali. Con le modifiche del 2006 il curatore, e non più il Gd, che, anche da
un punto di vista formale (e non più solo sostanziale, come accadeva nella prassi dei tribunali) esamina le
domande di ammissione al passivo, predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni mobili
e immobili di proprietà e in —possesso del fallito, eccepisce fatti estintivi,modificativi o impeditivi del diritto
fatto valere e l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa
azione. Il curatore deposita il progetto distato passivo nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito possono
allegare entro 15 giorni prima dell’udienza i documenti dimostrativi del rispettivo diritto qualora non lo abbiano
fatto contestualmente alla domanda di insinuazione e possono presentare domande e osservazioni scritte sul
progetto predisposto dal curatore sino a 5 giorni prima dell’udienza stessa. Sul punto, il correttivo del 2007,
disponendo che i creditori, i titolari di diritti sui beni e il fallito possono esaminare il progetto e presentare
osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza, ha eliminato l’incongruenza che faceva coincidere il
momento del deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore con quello della presentazione di
osservazioni dei creditori sullo stesso progetto. Silvia Tagliente
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IL SOLE 24 ORE
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IL SOLE 24 ORE
Un intervento che richiedeva piu coraggio
Siamo in presenza di un’altra tappa della riforma della legge fallimentare. Questa volta riguarda il
decreto correttivo, che il Governo, in forza di un supplemento di delega ottenuto dall’attuale
Parlamento, ha emanato venerdì scorso in rettifica del Dlgs5/2006. Migliorerà il criticatissimo testo che
da circa un anno è in vigore e che ha visto la pressoché totale eliminazione delle procedure
fallimentari? Saranno soddisfatte le aspettative di coloro che nelle varie sedi avevano mosso rilievi e
proposto suggerimenti? E’ indubbio che il testo del correttivo presenti qualche buona rettifica: ben poca
cosa, comunque, rispetto a ciò che poteva e doveva farsi. In più, non manca qualche peggioramento, per
cui una valutazione complessiva del lavoro fatto da chi ha predisposto lo schema del decreto deve indune a ritenere che l’appellativo “correttivo” sia un vero e proprio eufemismo. Vediamo qualche
esempio. Il punto più importante ritoccato (ma non abbastanza) è quello delle cosiddette soglie di
fallibilità, Le attuali soglie della piccola impresa sono: ricavi non inferiori a 200mila euro nella media
degli ultimi tre anni e capitale investito superiore a 300mila euro. Alla pioggia di critiche piovute su
questa disciplina eccessivamente esoneratrice il decreto correttivo risponde:
a) si stabilisce espressamente che l’onere della prova del mancato raggiungimento di una delle due
soglie di fallibilità incombe sul debitore (puntualizzazione opportuna visto l’andamento registrato in
alcuni Tribunali);
b) si aggiunge, per l’esclusione dal fallimento, che l’indebitamento complessivo non deve superare il
tetto di 500 mila euro.
Una modifica che è da condividere in pieno è quella sul punto della chiusura del fallimento dei soci,
che non può conseguire automaticamente alla chiusura del fallimento della società (e cioè, con il
decreto correttivo, consegue solo se i creditori sociali sono stati integralmente soddisfatti). Ma qui
l’incauta disciplina del 2006 non era condivisibile: premiava i soci falliti per il solo fatto che la società
era stata rinvenuta senza patrimonio. Ancora una sterzata nel senso della privatizzazione va registrata
con la disposizione rettificatrice in tema di programma di liquidazione: qui era previsto nel testo del
2006 che il programma, atto fondamentale del curatore fallimentare, fosse approvato dal giudice
delegato e dal comitato dei creditori. In futuro, invece, non sarà più richiesta l’approvazione del Cd, che
viene spogliato quindi anche di questa residuale forma di controllo preventivo sull’attività del curatore
fallimentare. Per di più, si prevede che il giudice debba autorizzare l’esecuzione dei singoli atti
conformi al programma approvato, il che — oltre ad apparire inutile — viene a porsi in contrasto con le
stesse finalità di velocizzazione della procedura. Il vero difetto della riforma è rimasto inalterato:
azzerato il rischio di fallibilità per la maggior parte delle imprese e ugualmente azzerato il rischio delle
revocato- ne fallimentari, il normale ceto creditorio — quello, cioè, che non può influire sulle scelte
strategiche di fondo dei suoi debitori — non ha buoni motivi per congratularsi con il legislatore.
Umberto Apice
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IL SOLE 24 ORE
Nuovi obblighi. Il decreto in discussione riordina il sistema di contrasto a violazioni penali e
amministrative
L’antiriciclaggio alza le sanzioni
Alcuni veti interessano tutti i cittadini, altri sono mirati sui professionisti
La bozza del decreto legislativo antiriciclaggio ridisegna destinatari e tipologia delle sanzioni. Alcune
di queste andranno a colpire specifici soggetti — intermediari finanziari, società esercenti attività
finanziaria, professionisti, revisori contabili eccetera —, altre qualsiasi individuo a prescindere
dall’attività professionale. Quanto alle fattispecie sensibili di violazione, la sanzione può essere inflitta
per inosservanza di specifici obblighi ‘istituzionali” antiriciclaggio (identificazione, registrazione,
comunicazione o segnalazione) o in base all’inosservanza di regole preordinate alla corretta
utilizzazione di strumenti di pagamento (denaro contante, assegni) o all’apertura di conti correnti.
Identificazione. È prevista una multa da 2.600 a 13 mila euro nei confronti dei soggetti che hanno il
dovere di adeguata verifica della clientela, qualora non ottemperino all’obbligo di identificazione. A
rischio è la posizione della persona tenuta a indicare le generalità del soggetto per conto del quale
effettua l’operazione, dato che l’omessa o falsa indicazione comporta la pena della reclusione da sei
mesi a un anno oltre al pagamento di una multa da 500 a mila euro. Alla stessa multa sono sottoposti gli
intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggetti tenuti all’obbligo di
registrazione quando omettano di provvedervi ovvero quando la effettuino in modo incompleto o
tardivo. Le sanzioni raddoppiano se l’identificazione e la registrazione sono realizzate utilizzando
strumenti fraudolenti per impedire l’individuazione del soggetto. La pena della reclusione faro a un
anno e la multa da 100 a mille euro colpisce Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza e Comitato
di controllo di gestione quando non danno notizia di operazioni sospette, dell’apertura di conti e libretti
di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, della violazione al divieto di uso del contante e titoli al
portatore, nonché della violazione degli obblighi di registrazione. i soggetti tenuti all’obbligo di
segnalazione di un’operazione sospetta non possono peraltro darne comunicazione fuori dei casi
previsti dal decreto, pena l’arresto da sei mesi a un anno o l’ammenda da 5 mila a 50 mila euro. È’
invece soggetto alla pena della reclusione da 1 a 5 anni oltre alla multa da 310 a 1550 euro, la persona
che, al fine di trarne profitto, utilizzi indebitamente ovvero falsifichi carte di pagamento che permettano
il prelievo di denaro contante o l’acquisto di beni o servizi. E sottoposto alla stessa pena la persona che
possegga, ceda o acquisisca carte o strumenti aventi provenienza illecita ovvero falsificati o alterati.
Sanzioni amministrative. Gli intermediari finanziari, gli esercenti attività finanziaria e le società di
revisione, soggiacciono alla sanzione da 10 mila a 20 mila euro per la violazione delle disposizioni in
materia di adeguata verifica della clientela, registrazione, controllo e formazione interna. Una pena da
5mila a 50 mila euro è invece applicata agli intermediari finanziari e alle società di revisione nonché
alle società fiduciarie e agli operatori che svolgono l’attività di offerta tramite internet di giochi,
scommesse, concorsi con vincite in denaro, se non istituiscono un archivio unico informatico.
Medesima sanzione sia nel caso di omessa organizzazione del registro della clientela sia per la mancata
adozione delle modalità di registrazione. E’ altresì prevista una sanzione da 5 mila a 50 mila euro
nell’ipotesi di violazione degli obblighi informativi da trasmettere all’Uif, mentre l’inosservanza del
provvedimento di sospensione dell’esecuzione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, è punita con pena da mila a 200 mila euro. Confermato il divieto di trasferimento di
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denaro contante e di libretti di deposito bancario o postale al portatore o titoli al portatore (pur con un
abbassamento della soglia di rilevanza a 5 mila euro), la cui inosservanza determina una sanzione
calcolata dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Analoga sanzione è inflitta nell’ipotesi di violazione al
divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a mila euro senza l’indicazione
del nome o ragione sociale del beneficiano o senza la clausola di non trasferibilità. La violazione al
divieto di emettere libretti di deposito bancario o postale al portatore per un importo pari o superiore a 5
mila euro comporta invece una sanzione da 20% al 40% del loro valore, mentre l’apertura o l’impiego
di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia determina una pena compresa
tra il 20% e il 40% del saldo nel primo caso e tra il l0% e il 40% nel secondo. E’ punita, infine, con una
sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del libretto o del conto,l’omessa comunicazione
al ministero delle notizie relative alle violazioni al divieto all’uso improprio degli strumenti sopra
richiamati da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio. Luigi Ferrajoli
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IL SOLE 24 ORE
La riforma
Con l’approvazione della nuova bozza di decreto legislativo antiriciclaggio da parte del Consiglio dei
ministri, avvenuta in prima lettura il 27 luglio 2007, è attesa una significativa riorganizzazione della
materia anche con riguardo al relativo sistema sanzionatorio. Si tratta di una profonda revisione —
ispirata ai criteri di delega di cui all’articolo 21 della legge n.29/2006- che da un lato tende a
riequilibrare il riparto tra sanzioni amministrative e penali previste in relazione alla gravità dei
comportamenti vietati e degli obblighi infranti, dall’altro a restringere ancor più le maglie del controllo
della circolazione dei flussi finanziari. Basti pensare che il denaro contante non potrà più essere
trasferito oltre la soglia dei 5 mila euro: chiunque supererà questa nuova soglia, andrà incontro a una
sanzione amministrativa calcolata dall’1 al 40% della transazione. A professionisti e intermediari
finanziari sono dedicate contravvenzioni specifiche legate ai nuovi obblighi antiriciclaggio assegnati a
queste categorie.
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IL SOLE 24 ORE
L’agenda dei lavori. Il Testo unico conquista sei mesi di tempo in più: la delega per la stesura scadrà a
giugno 2008
Il via libera atteso entro fine ottobre
Con la ripresa dei lavori parlamentari, parte il conto alla rovescia per le commissioni chiamate a
esaminare e a pronunciarsi sullo schema di decreto legislativo che recepisce la terza direttiva
antiriciclaggio (2005/60/Ce). I tempi, infatti, sono piuttosto stretti: il provvedimento ha conquistato il
primo sì del Consiglio dei ministri lo scorso 27 luglio e dovrebbe tornare a Palazzo Chigi per
l’approvazione definitiva entro 90 giorni da allora, vale a dire entro il 25 ottobre. Sarà comunque
Palazzo Chigi a decidere la versione finale del provvedimento: i pareri attesi dalle commissioni
parlamentari competenti sono obbligatori ma non vincolanti per il Governo. Con tutta probabilità, come
pronosticano al ministero dell’Economia, le osservazioni delle Camere investiranno gli obblighi di
vigilanza e di segnalazione che gravano sui professionisti. Accanto agli intermediari finanziari, dottori
commercialisti e ragionieri, consulenti del lavoro, revisori contabili e tributaristi, notai e avvocati sono
stati chiamati a scendere in campo nella lotta contro il lavaggio di denaro sporco già dal decreto
legislativo 6 del 2004 che ha attuato la seconda direttiva antiriciclaggio (2001/97/Ce). Il nuovo
provvedimento tenta di calibrare gli obblighi secondo il rischio di riciclaggio in base, tra l’altro,al tipo
di cliente e di prestazione professionale, ma ha lasciato insoddisfatte alcune categorie di controllori.
L’Economia prevede anche un’attività di lobby da parte delle case da gioco, vincolate a identificare i
clienti che cambiano in fiches una somma superiore a 1.500 euro. Una soglia abbassata dal Consiglio
dei ministri di luglio rispetto a quella originaria di 15 mila euro. L’approvazione del provvedimento
consentirà di completare il recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, già in parte realizzato con il
decreto legislativo 109 del 2007, in vigore dal io agosto, che ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi
strumenti per contrastare il finanziamento del terrorismo. Ma il riordino organico delle disposizioni
antiriciclaggio è affidato al Testo unico al quale sta lavorando una commissione ad hoc, presieduta dal
sottosegretario all’Economia Mario Lettieri e coordinata dal procuratore Pier LuigiVigna. La messa a
punto del Testo unico, inizialmente prevista per l’me anno, ha conquistato sei mesi di tempo in più: «La
commissione ha già dato un contributo importante alla stesura dei decreti attuativi della terza direttiva
Ue e ora potrà proseguire i lavori fino a giugno 2008», spiega Vigna. «Accanto alla predisposizione del
Testo unico — continua—, stiamo esaminando i profili penalistici della materia. I risultati non
entreranno nel Testo unico, ma si tradurranno in proposte al legislatore». A partire dalla previsione del
reato di «autoriciclaggio», commesso da chi non solo realizza un reato ma “lava” anche il denaro
sporco, oggi assente dal nostro ordinamento. Nell’agenda della commissione Lettieri — che, dopo la
pausa estiva, riprenderà i lavori giovedì — c’è anche la messa a punto di un modello per valutare
l’impatto delle nuove norme antiriciclaggio. «Un esame in genere trascurato in Italia — ha ricordato
Vigna -: vogliamo verificare, per quanto possibile, i vantaggi portati in termini di contenimento del
riciclaggio e i costi che gravano sui controllori». La valutazione sarà condotta in collaborazione con
alcune tra le categorie coinvolte: tra queste, anticipano dall’Economia, l’Abi e alcuni rappresentanti dei
professionisti. Valentina Maglione
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Rassegna stampa - Ordine degli Avvocati di Trani