Pratica commerciale scorretta Autorità garante della concorrenza e del mercato Sentenza del 21 Giugno 2010 Bollettino 22 Provvedimento nr. 21175 a cura di: Matteo Ciprandi 768801 Ruben David Costa 789119 Marta Passoni 769910 PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA Art. 21 del Codice del Consumo: “È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio … e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.” Codacons Associazione Consumatori utenti Professionisti Consumatori GOING Segnalanti Bluvacanze LE PRATICHE Pratica A «Divulgazione di messaggi ingannevoli» A1 «Promozione della struttura Grand Diamond» A2 «La locandina dell’agenzia Bluvacanze di Voghera» Pratica B «Variazione dei programmi di viaggio» Pratica C «Pagamento della polizza “Viaggio Sicuro”» IL FATTO - A1 Promozione della struttura Gran Diamond Consumatore Acquista da AG Bluvacanze Organizzato dal T.O. Going Grand Diamond Hotel di Sarm el Sheik Pacchetto turistico che comprende il soggiorno fronte mare presso SEGNALAZIONE - A1 5 Maggio 2009 È lamentata l’ingannevolezza del messaggio circa la struttura ricettiva “Going Grand Diamond” di Sharm El Sheik poiché, diversamente da quanto pubblicizzato sul catalogo “Going inverno 2008-2009” e anche mediante il sito del professionista, la struttura non sarebbe localizzata “direttamente sul mare”, bensì distante e fuori dal villaggio. IL FATTO - A2 La locandina dell’agenzia Bluvacanze di Voghera Consumatore Procede all’acquisto del pacchetto vista la locandina esposta in vetrina dell’AG Bluvacanze di Voghera Con un offerta di 699 euro per un pacchetto turistico per due persone a Sharm el Sheik SEGNALAZIONE – A2 15 Febbraio 2008 Viene lamentata la difformità di prezzo poiché in sede di prenotazione la coppia apprende che il prezzo sarebbe di 1200 euro, dovuto all’inclusione di costi aggiuntivi per carburante e altre spese di agenzia. ARGOMENTO DELLE PARTI - A Associazioni consumatori A1 Segnala una divulgazione scorretta di messaggi pubblicitari da parte di Bluvacanze e Going riguardo l’immediata prossimità rispetto al mare della struttura Gran Diamond in quanto presume la violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo A2 Segnala una divulgazione scorretta di messaggi pubblicitari da parte di Bluvacanze in quanto l’offerta speciale di viaggio affissa in vetrina non risulterebbe veritiera in quanto presume la violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice Del Consumo ARGOMENTI DELLE PARTI - A GOING A1 Non si tratta di pubblicità ingannevole, bensì di un overbooking che ha costretto il TO a trasferire molti clienti presso la struttura ricettiva a fianco al Gran Diamond A2 L’episodio è imputabile all’AG Bluvacanze di Voghera. Si stratta di un singolo episodio di pratica scorretta. IL FATTO – B Variazione dei programmi di viaggio Consumatore Compra un pacchetto “tutto compreso” Presso AG Bluvacanze Con comunicazione di tali modifiche nell’immediatezza della partenza La quale modifica le condizioni di viaggio SEGNALAZIONE – B nel corso del 2009 Viene lamentata da parte delle associazioni dei consumatori, la prassi del professionista di modificare le condizioni di viaggio e di comunicare tale modifiche nell’immediatezza della partenza, ovvero durante il soggiorno. Le variazioni delle condizioni di trasporto, avrebbero comportato significativi disagi a carico dei consumatori in termini di riduzioni del periodo di soggiorno effettivo e per effetto dell’assenza di adeguate misure di assistenza durante il soggiorno ARGOMENTO DELLE PARTI - B Professionista 1)Afferma la sua facoltà di modificare le condizioni del trasporto (anche a prescindere dalla necessita di variazione del volo prevista dall’art 91 del Codice del Consumo), in quanto ha inserito nelle proprie condizioni di contratto “facoltà di modificare il tipo di aeromobile e vettore”. 2)Scarica la colpa delle modifiche del contratto di trasporto a PHONE & GO, intermediario acquirente dei voli inerenti alla destinazione Egitto. ARGOMENTO DELLE PARTI - B Associazioni consumatori 1) Mancato avviso per tempo delle modifiche del volo ai sensi dell’art 91 del Codice del Consumo, togliendo al consumatore la possibilità di recessione del contratto. 2) Mancata assistenza prestata ai consumatori ai sensi dell’art 9 del Regolamento n. 261 del 2004, mettendo il consumatore in una situazione di disagio. 3) Inserimento di clausole nel contratto che non tutelano il consumatore. IL FATTO – C Pagamento della polizza “Viaggio Sicuro” Consumatore Compra un pacchetto “tutto compreso” Presso AG Bluvacanze Condizionando la decisione del consumatore alla stipula del contratto La quale aggiunge al contratto una Polizza Assicurativa, con la dicitura , “OBBLIGATORIA” SEGNALAZIONE – C dal 1 Febbraio 2008 di un contratto-tipo di viaggio nel quale risulterebbe inserita, oltre a una polizza facoltativa, anche la previsione di una “Polizza assicurativa obbligatoria”, denominata“Viaggio Sicuro” a fronte del pagamento di uno specifico importo. ARGOMENTO DELLE PARTI - C Professionista il professionista ha rilevato che la qualificazione della polizza come “obbligatoria” discenderebbe dal contratto di viaggio, il cui contenuto è liberamente determinato da Bluvacanze; in caso di rifiuto della polizza, resterebbe in ogni caso impregiudicata la facoltà per i consumatori di rivolgersi a operatori concorrenti che offrano condizioni migliori. In ogni caso, il professionista ha dichiarato di aver eliminato la dicitura “obbligatoria” dalle proprie condizioni di contratto a partire dal marzo 2008. ARGOMENTO DELLE PARTI - C Associazioni consumatori La presentazione della copertura assicurativa come “obbligatoria” indurrebbe il consumatore a ritenere di non potersi sottrarre alla sottoscrizione della polizza, mentre l’adesione sarebbe facoltativa e dovrebbe essere oggetto di specifica negoziazione. Come specificato nell’art 87 del Codice del Consumo. CONCLUSIONI dell’AGCM Pratica A A1 non presenti, allo stato attuale, elementi sufficienti ad integrare una violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo A2 scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera c), del Codice del Consumo Pratica B Pratica C scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, lettere b), c), d), e g), 22, commi 2, 4, lettere c), d) ed e), e 5, 24 e 25, lettere a) e d), del Codice del Consumo scorretta, ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo IMPUTAZIONE da parte dell’AGCM Pratica A A1. Nessun imputabile A2. Bluvacanze, a cui fanno capo le singole agenzie affiliate Pratica B La pratica in esame risulta imputabile in parte a Bluvacanze e in parte a Going S.R.L. Pratica C La violazione risulta imputabile unicamente a Bluvacanze MOTIVAZIONI Pratica A A2 Contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore i consumatori sulla convenienza dell’offerta, falsandone le scelte economiche. Pratica B Contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare le determinazioni dei consumatori circa l’esercizio dei propri diritti, inducendoli a rinunciare alle garanzie previste in tema di modifica delle condizioni contrattuali dei pacchetti turistici “tutto compreso” Pratica C Contraria alla diligenza professionale e idonea a fuorviare le scelte economiche del consumatore medio, inducendolo ad acquistare un servizio assicurativo che egli non avrebbe altrimenti scelto; DELIBERA Pratica A Pratica B A2 alla società Bluvacanze S.p.A. sia irrogata una sanzione di 36.000 € alla società Bluvacanze S.p.A. sia irrogata una sanzione di 186.000 € Al TO Going S.R.L. sia irrogata una sanzione di 70.000 € Pratica C alla società Bluvacanze S.p.A. sia irrogata una sanzione di 90.000 € VALUTAZIONE CONCLUSIVE IL QUADRO NORMATIVO (I) Articoli del CODICE DEL TURISMO • Art 85 stabilisce che “il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi”, • Art 86 elementi essenziali del contratto di acquisto del pacchetto turistico sono, tra gli altri, “destinazione, durata, data d’inizio e conclusione(…), durata del medesimo (..), il prezzo del pacchetto turistico (…), caratteristiche e tipologie del trasporto, data, ora e luogo della partenza e del ritorno” • Art 87 comma 2, dove il tour operator e l’agenzia di viaggio sono tenuti a comunicare al consumatore per iscritto le informazioni relative a orari del viaggio ed eventuali coincidenze. • art 88 comma 2, per cui devono essere specificate nel contratto “la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria del trasporto utilizzato” • art 91 prevede un potere unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali di un pacchetto turistico prima della partenza (c.d. jus variandi) limitandolo, tuttavia, alla sola ipotesi tassativamente indicata (“necessità”, ovvero circostanze indipendenti dalla volontà del professionista) e sottoponendone l’esercizio a precise modalità, a tutela dei consumatori -comma 1 stabilisce: “Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificarne in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso al consumatore in forma scritta, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’art. 90”. VALUTAZIONE CONCLUSIVE IL QUADRO NORMATIVO (II) -Comma 4-5 stabilisce dopo la partenza, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 91 disciplinano le conseguenze di veri e propri inadempimenti, per i quali sono contemplati, in via preferenziale, rimedi alternativi a quelli solutori, salvo il risarcimento del danno. Le disposizioni, infatti, prevedono che quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'organizzatore deve predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, senza alcun tipo di onere a carico del consumatore, oppure rimborsare quest'ultimo della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa, o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore è tenuto a mettere a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e a restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. • Art 92 Quest’ultima disposizione, relativa ai diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del pacchetto, stabilisce che, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno subito, il consumatore ha comunque diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di qualità equivalente o superiore, senza alcun sovrapprezzo, ovvero di un altro pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza, o altrimenti di ottenere il rimborso di quanto già pagato. • Direttiva 90/134/CEE, in armonia della quale l'organizzatore e l’agenzia di viaggio sono tenuti a garantire la non ingannevolezza delle indicazioni fornite nei documenti che descrivono il "servizio tutto compreso" e ad assicurare che gli opuscoli messi a disposizione del consumatore contengano un'informazione chiara e precisa