Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2006/2007 Lezione XIII Mario Campobasso Amministrazione e controllo SISTEMA TRADIZIONALE ASSEMBLEA REVISORE DEI CONTI ORGANO DI GESTIONE (amministratore unico, Consiglio di amministrazione ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale) SISTEMA DUALISTICO REVISORE ASSEMBLEA DEI CONTI ORGANO DI CONTROLLO (Consiglio di sorveglianza) ORGANO DI GESTIONE (Consiglio di gestione) Competenza del Consiglio di sorveglianza: •le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale; •nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione; •Ne determina il compenso, salvo diversa disposizione dello statuto; •l’approvazione del bilancio di esercizio. Lo statuto può però prevedere che il bilancio di esercizio sia approvato dall’assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, 2° comma) •Se lo statuto lo prevede, approvazione delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione. SISTEMA MONISTICO REVISORE ASSEMBLEA DEI CONTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Comitato per il controllo sulla gestione Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Clausole di nomina extrassembleare: -art. 2449: allo Stato ed enti pubblici soci; -Art. 2450: allo Stato ed enti pubblici non soci (d.l. 10/2007); -Art. 2351, 5° comma, ai possessori di strumenti finanziari (amministratore indipedente); -Ai titolari di azioni speciali ? «norme particolari» per la nomina alle cariche sociali (art. 2368, 1° comma): •Non è consentito innalzare i normali quorum deliberativi stabiliti per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione (art. 2369, 4° comma) •diffusi sono nella pratica i sistemi speciali di votazione (voto di lista, voto scalare, voto limitato, ecc.) •Lo statuto può richiedere ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (2387) Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. ULTERIORI CLAUSOLE SUGLI AMMINISTRATORI 1) Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza (2387); 2) Simul stabunt, simul cadent (2386, 4o comma); 3) Tetto massimo al compenso complessivo degli amministratori (2389); 4) Autorizzazione preventiva all’esercizio di attività concorrenziali (art. 2390). Clausole relative alla struttura dell’organo amministrativo -Numero preciso degli amministratori, o numero massimo degli stessi (2380-bis, 4° comma); -Eventuali regole di funzionamento del consiglio di amministrazione (2381): convocazione, quorum; teleconferenza; -Autorizzazione alla delega di funzioni del CdA (art. 2381, 2° comma); -Clausole che riservano all’assemblea la nomina degli amministratori delegati ? -Norme in tema di funzionamento del comitato esecutivo; CLAUSOLE RELATIVE ALLA RAPPRESENTANZA Individuazione degli amministratori con potere di rappresentanza (art. 2384); Attribuzione del potere di rappresentanza disgiunta o congiunta; Limiti al potere di rappresentanza (art. 2384, 2° comma). CLAUSOLE RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ Riduzione delle percentuali richieste (un quinto, oppure un ventesimo) per opporsi alla rinunzia o alla transazione dell’azione di responsabilità (art. 2393, 6° comma) Azione di responsabilità della minoranza (art. 2393-bis): • Società chiuse: innalzamento della quota richiesta fino ad un terzo del capitale; •Società aperte: riduzione della quota richiesta a meno di un quarantesimo. CLAUSOLE SUL COLLEGIO SINDACALE - Determinazione del numero dei sindaci (2397 c.c.-148 Tuf), e nomina dei primi sindaci - Attribuzione del potere i nomina di uno o più sindaci allo Stato ed enti pubblici soci (art. 2449) - Attribuzione del potere di nomina di un sindaco ai possessori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2351, 5o comma ) - norme particolari per la nomina dei sindaci (art. 2368, 1o comma) - Ulteriori cause di ineleggibilità o incompatibilità (art. 2399, 3° comma) CLAUSOLE SUL COLLEGIO SINDACALE Limiti al cumulo di incarichi da parte dei sindaci nelle società chiuse (art. 2399, 3° comma); Regole di funzionamento del collegio sindacale, eventuale riunione in teleconferenza; - Riduzione delle percentuali richieste (cinque o due per cento) per la denuncia della minoranza (art. 2408, 2° comma).