Il collegio sindacale – La revisione legale dei conti – Il procedimento ex art. 2409 c.c. Lorenzo Benatti Parma, 29 aprile 2015 Collegio sindacale Oggetto della vigilanza: – l’attività sociale, – solo eventualmente la contabilità (revisione legale dei conti). La disciplina applicabile alle società con azioni quotate è in parte dettata dal TUF. In alcuni casi la disciplina speciale coincide con quella generale. In altri casi invece sono presenti rilevanti differenze. Il legislatore tende a garantire l’indipendenza dei sindaci: – – – – requisiti professionali, durata incarico – difficoltà di revoca, fissità compenso, cause di ineleggibilità. Funzione del collegio – Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dello assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (2403, 1° c.). Requisiti professionali – «Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche» (2397, 2° c.). Vigilanza sulla gestione Si tratta di: – un controllo di legittimità formale? – un controllo di merito? – un controllo di legittimità sostanziale? Clausola generale: corretta amministrazione. Funzione del collegio sindacale – L’organo sindacale «esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma» (2403, 2° c.). – «Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale» (2409-bis, 2° c.). – «Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale» (art. 16, 2° c. d.lgs. 39/2010). Requisiti professionali – «In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro» (2409-bis, 2° c.). Numero dei sindaci Tre o cinque effettivi. Due supplenti. Cause di ineleggibilità (1) Non possono essere sindaci: «coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382» (2399, lett. a); «il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo» (2399, lett. b); nessun riferimento a rapporti di fatto (si può invocare interpretazione estensiva?) Cause ineleggibilità (2) Non possono essere sindaci: «coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza» (2399, lett. c). Nomina dei sindaci I primi dall’atto costitutivo (2328, n. 11 e 2400, 1° c.). I successivi dall’assemblea (2364, n. 2 e 2400, 1° c.). Solo la legge può derogare alla competenza assembleare: 2449-2450 (stato enti pubblici), 2351, 6° (strumenti fin. part.) Sono possibili norme particolari (148 tuf). Presidente del collegio «Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea» (2398). Non ha poteri di rappresentanza. Nelle società quotate il presidente deve essere scelto tra i sindaci espressi dalla minoranza (154 tuf). Comunicazione incarichi e limiti al cumulo degli incarichi Lo statuto può introdurre «limiti e criteri per il cumulo di incarichi» (2399, 3° c.). «Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società» (2400, ult. c.). Limiti al cumulo sono previsti per le quotate. La retribuzione dei sindaci 2402: «La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio». Diritto irrinunciabile Riunione collegio «Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni». «La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione» (2404, 1° c.). Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio (2404, 2° c.). Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (2404, 4° c.). Non sono previste cause di invalidità. Potere di fare ispezioni «I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo» (2403-bis, 1° c.). «Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale» (2403-bis, 2° c.). Partecipazione attività organi «I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo» (2405, 1° c.). Come controllare organi monocratici? (obbligo comunicazione a carico delegati 2381, 5° c.). «I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio» (2405, 2° c.). L’assenza non rileva ai fini della validità della deliberazione. Possibilità di avvalersi di collaboratori «Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399» (2403-bis, 4° c.). «L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate» (2403-bis, 5° c.). Verbali Libro: art. 2421, n. 5: «libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale». 2403-bis, c. 3°: «gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5)». 2404, c. 3°: «delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti». 2404, c. 4: «il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso». Obblighi sostitutivi 2406, 1° c.: «in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge». Potere di convocare l’assemblea 2406, 2° c.: «il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere». Altri poteri reattivi I sindaci possono proporre la denunzia al tribunale in presenza di gravi irregolarità commesse dagli amministratori (art. 2409). I sindaci possono deliberare (con la maggioranza dei 2/3) l’azione sociale di responsabilità. Denunzia al collegio sindacale 2408: «ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea». «Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 2406, convocare l’assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione». Cessazione dei sindaci Cause: – – – – – – – – morte, rinuncia, scadenza del termine, decadenza, revoca, modifica modello governance, fusione, Trasformazione. Durata ufficio 2400, 1° c.: i sindaci «restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio delle carica»; la durata di tre esercizi è imperativa (non si può derogare ne in aumento, ne in diminuzione); i sindaci sono rieleggibili, ma il rinnovo non può essere tacito. Rinunzia si può fare in ogni momento, non è richiesta una particolare forma, ma non può essere tacita, se manca giusta causa la società potrebbe richiedere un risarcimento, incertezze applicabilità prorogatio. Decadenza legata al venir meno dei requisiti di eleggibilità quando sopraggiunge una causa di ineleggibilità ai sensi dell’art. 2399; quando il sindaco è cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali dei conti. Decadenza sanzionatoria art. 2404, 2° c.: «il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio»; art. 2405, 2° c.: «i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio»; – il sindaco deve essere regolarmente informato. Operatività cause di decadenza E’ necessario accertamento? NO per l’efficacia della decadenza, che è automatica, ma occorre un momento per accertarla affinché essa sia nota e se ne possano decorrere gli obblighi conseguenti. Revoca 2400, 2° c.: «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato». – condizione: giusta causa, – la revoca è inefficacie finché non è approvata dal tribunale, – i sindaci nominati dallo stato o da enti pubblici possono essere revocati solo da chi li ha nominati, – la revoca può conseguire ad azione di responsabilità (in tal caso occorre approvazione tribunale?). Sostituzione 2401, 1° c.: «in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’art. 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’art. 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica». 2401, 2° c.:«in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano». 2401, 3° c.: «se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo». Responsabilità dei sindaci Art. 2407: «I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395». Azioni di responsabilità 2407, 3° c.: «all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395». sono richiamate tutte norme su azione responsabilità amministratori; in caso di revoca ai sensi dell’art. 2393, occorre approvazione del tribunale? Revisione legale dei conti (2409-bis) «La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro». Eccezione per collegio sindacale. Disciplina: D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Revisione legale dei conti «Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale» (2409-bis, 2° c.). «Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale» (art. 16, 2° c. d.lgs. 39/2010). Enti di interesse pubblico Sono enti di interesse pubblico (art. 16, 1° c.): – «a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; – b) le banche; – c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; – d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; – e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; – f) le società di gestione dei mercati regolamentati; – g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; – h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; – i) le società di intermediazione mobiliare; – l) le società di gestione del risparmio; – m) le società di investimento a capitale variabile; – n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; – o) gli istituti di moneta elettronica; – p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB». Funzione (art. 14, d.lgs. 39/2010) Il revisore o la società di revisione: – verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; – esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto (art. 14, 1° co. lett. a) d.lgs. 27.12010 n. 39); il giudizio deve indicare chiaramente se il bilancio é conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (art. 14, 2° co. lett. c) d.lgs. 27.12010 n. 39). Giudizio sul bilancio «Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione» (art. 14, 3° co., d.lgs. 27.12010 n. 39). 2343-bis, 2° c.: «la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale». Contenuto relazione revisore La relazione comprende (art. 14, 2° c., d.lgs. 39/2010) : a. un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate alla società; b. una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; d. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione de destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Registro revisori legali dei conti e delle società di revisione Disciplinato da Ministro Economia, che provvede alla tenuta, anche avvalendosi di enti pubblici o privati (art. 6, d.lgs. 39/2010). È previsto un contributo annuo da parte degli iscritti. Vigilanza sui revisori Ministero economia, anche avvalendosi degli enti pubblici o privati cui è delegata la tenuta del registro, vigila sui revisori che non hanno incarichi in enti di interesse pubblico. La Consob vigila sui revisori che hanno incarichi in enti di interesse pubblico. Ministero e Consob hanno poteri di ispezione e richiesta dati e notizie. Requisiti iscrizione registro per le persone fisiche requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; avere svolto il tirocinio; superamento esame idoneità professionale. Requisiti iscrizione registro per le società i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei possessori della maggioranza delle quote di capitale devono essere persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale; le eventuali azioni devono essere nominative e non trasferibili mediante girata; i responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte al Registro. Requisiti iscrizione registro per i soggetti esteri superamento di una prova in lingua italiana sulla conoscenza della normativa italiana rilevante; titoli: – revisori provenienti dall’UE: abilitazione all’esercizio della revisione legale conseguita in uno stato UE, – revisori provenienti da un Paese terzo: possesso requisiti equivalenti a quelli previsti per i revisori legali dei conti in Italia, a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani; Tirocinio durata triennale deve essere svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’UE (art. 3, 1° co., D. Lgs. 39/2010); è istituito un registro del tirocinio (art. 3, 2° co. ss., D. Lgs. 39/2010). Abilitazione L’abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti si consegue superando un esame di idoneità professionali, che deve essere indetto dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa Ministero della giustizia, almeno due volte l’anno (art. 4, 1° co., D. Lgs. 39/2010). L’esame verte su una serie di materie economico-aziendali e giuridiche (art. 4, 2° co., D. Lgs. 39/2010). Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione dell’esame (art. 4, 4° e 5° co., D. Lgs. 39/2010). Formazione continua I soggetti iscritti nel registro dei revisori o nel registro del tirocinio devono partecipare a programmi di aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob (art. 5, D. Lgs. 39/2010). Poteri del revisore Il revisore legale ha diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (art. 14, 6° co., d.lgs. 27.12010 n. 39). Documentazione Il revisore deve conservare tutti i documenti e le carte di lavoro, dalle quali deve risultare l’attività svolta per dieci anni (art. 14, 6° co., d.lgs. 27.12010 n. 39). Nomina del revisore Il primo revisore legale dei conti o la prima società di revisione legale sono nominati con l’atto costitutivo (art. 2328, 2° co., n. 11, c.c.). Gli incarichi successivi sono conferiti dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo (art. 13, 1° co., D. Lgs. 39/2010). Durata incarico L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico (art. 13, 2° co., D. Lgs. 39/2010). Revoca incarico Il revisore può essere revocato dall’assemblea (art. 13, 3° co., D. Lgs. 39/2010), – sentito l’organo di controllo, – quando ricorra una giusta causa (non è giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione), – provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Altre cause di cessazione Il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale é conferito l’incarico di revisione legale (art. 13, 4° co., D. Lgs. 39/2010). In questi casi la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico (art. 13, 5° co., D. Lgs. 39/2010). Le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non é divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto (art. 13, 6° co., D. Lgs. 39/2010). Compenso revisore Il corrispettivo – non può essere subordinato ad alcuna condizione, – non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, – non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete (art. 10, 9° co., D. Lgs. 39/2010). Anche la misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall’esito delle revisioni da essi compiute (art. 10, 11° co., D. Lgs. 39/2010). Indipendenza e incompatibilità I revisori si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l’indipendenza (art. 10, 5° co., D. Lgs. 39/2010). Responsabilità revisore I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, 1° co., D. Lgs. 39/2010). Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, 2° co., D. Lgs. 39/2010). L’azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento (art. 15, 3° co., D. Lgs. 39/2010). Revisione negli enti di interesse pubblico Vigilanza Consob Controllo giudiziario s.p.a. La legge prevede un procedimento che consente il controllo dell’autorità giudiziaria sulla società nel caso si verifichino comportamenti particolarmente gravi, identificati come “gravi irregolarità”. Si tratta del procedimento previsto dall’art. 2409 c.c.. Presupposto: deve esservi il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Legittimati soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale; collegio sindacale (o il comitato per il controllo della gestione o il consiglio di sorveglianza), nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, anche il pubblico ministero; Nel primo caso le spese sono sostenute dai soci, negli altri due dalla società. Procedimento (1) Avvio: denunzia al tribunale con ricorso notificato alla società. 1 fase: il tribunale sente in camera di consiglio amministratori e sindaci. 2 fase: il tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. L’ispezione non viene ordinata se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Procedimento (2) 3 fase: se dall’ispezione risultano confermati i sospetti denunziati o se nonostante la sostituzione degli amministratori le irregolarità non risultano eliminate, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Procedimento (3) 4 fase: nei casi più gravi il tribunale può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. Applicabilità a s.r.l. e coop Il ricorso al procedimento ex articolo 2409 è precluso nelle s.r.l. Esso è invece possibile nelle coop. Ma il ricorso è improcedibile se l’autorità amministrativa di vigilanza ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario. Il collegio sindacale – La revisione legale dei conti – Il procedimento ex art. 2409 c.c. Lorenzo Benatti [email protected]