Il collegio sindacale – La
revisione legale dei conti – Il
procedimento ex art. 2409 c.c.
Lorenzo Benatti
Parma, 29 aprile 2015
Collegio sindacale

Oggetto della vigilanza:
– l’attività sociale,
– solo eventualmente la contabilità (revisione legale dei conti).


La disciplina applicabile alle società con azioni quotate è
in parte dettata dal TUF. In alcuni casi la disciplina
speciale coincide con quella generale. In altri casi invece
sono presenti rilevanti differenze.
Il legislatore tende a garantire l’indipendenza dei sindaci:
–
–
–
–
requisiti professionali,
durata incarico – difficoltà di revoca,
fissità compenso,
cause di ineleggibilità.

Funzione del collegio
– Il collegio sindacale vigila
sull'osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dello
assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento (2403, 1° c.).

Requisiti professionali
– «Almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra i
revisori
legali
iscritti
nell’apposito registro. I
restanti membri, se non
iscritti in tale registro,
devono essere scelti fra gli
iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori
universitari di ruolo, in
materie economiche o
giuridiche» (2397, 2° c.).
Vigilanza sulla gestione

Si tratta di:
– un controllo di legittimità formale?
– un controllo di merito?
– un controllo di legittimità sostanziale?

Clausola generale: corretta amministrazione.

Funzione del collegio sindacale
– L’organo sindacale «esercita inoltre il
controllo contabile nel caso previsto
dall'articolo 2409-bis, terzo comma»
(2403, 2° c.).
– «Lo statuto delle società che non siano
tenute alla redazione del bilancio
consolidato può prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata
dal collegio sindacale» (2409-bis, 2°
c.).
– «Negli enti di interesse pubblico, nelle
società controllate da enti di interesse
pubblico, nelle società che controllano
enti di interesse pubblico e nelle
società sottoposte con questi ultimi a
comune controllo, la revisione legale
non può essere esercitata dal collegio
sindacale» (art. 16, 2° c. d.lgs.
39/2010).

Requisiti professionali
– «In tal caso il collegio
sindacale è costituito da
revisori
legali
iscritti
nell’apposito
registro»
(2409-bis, 2° c.).
Numero dei sindaci


Tre o cinque effettivi.
Due supplenti.
Cause di ineleggibilità (1)
Non possono essere sindaci:
 «coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 2382» (2399, lett. a);
 «il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado degli amministratori
delle società da questa controllate, delle
società che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo» (2399, lett. b);
nessun riferimento a rapporti di fatto (si può
invocare interpretazione estensiva?)
Cause ineleggibilità (2)
Non possono essere sindaci:

«coloro che sono legati alla società o alle
società da questa controllate o alle società
che la controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o
da un rapporto continuativo di consulenza o
di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza» (2399, lett.
c).
Nomina dei sindaci
I primi dall’atto costitutivo (2328, n. 11 e
2400, 1° c.).
 I successivi dall’assemblea (2364, n. 2 e
2400, 1° c.). Solo la legge può derogare alla
competenza assembleare: 2449-2450 (stato
enti pubblici), 2351, 6° (strumenti fin. part.)
 Sono possibili norme particolari (148 tuf).

Presidente del collegio
«Il presidente del collegio sindacale è
nominato dall’assemblea» (2398).
 Non ha poteri di rappresentanza.
 Nelle società quotate il presidente deve
essere scelto tra i sindaci espressi dalla
minoranza (154 tuf).

Comunicazione incarichi e limiti
al cumulo degli incarichi
Lo statuto può introdurre «limiti e criteri per
il cumulo di incarichi» (2399, 3° c.).
 «Al momento della nomina dei sindaci e
prima dell’accettazione dell’incarico, sono
resi noti all’assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi
ricoperti presso altre società» (2400, ult. c.).
 Limiti al cumulo sono previsti per le quotate.

La retribuzione dei sindaci
2402: «La retribuzione annuale dei sindaci,
se non è stabilita nello statuto, deve essere
determinata dalla assemblea all'atto della
nomina per l'intero periodo di durata del
loro ufficio».
 Diritto irrinunciabile

Riunione collegio



«Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni».
«La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone
le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione» (2404, 1° c.).
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio
(2404, 2° c.).
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso (2404, 4° c.).
Non sono previste cause di invalidità.
Potere di fare ispezioni


«I sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo» (2403-bis, 1° c.).
«Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori
notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari. Può altresì scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle società controllate in merito
ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale» (2403-bis,
2° c.).
Partecipazione attività organi


«I sindaci devono assistere alle adunanze del
consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle
riunioni del comitato esecutivo» (2405, 1° c.). Come
controllare
organi
monocratici?
(obbligo
comunicazione a carico delegati 2381, 5° c.).
«I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due
adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione
o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio»
(2405, 2° c.). L’assenza non rileva ai fini della
validità della deliberazione.
Possibilità di avvalersi di
collaboratori


«Nell'espletamento di specifiche operazioni di
ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria
responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi
di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino
in una delle condizioni previste dall'articolo 2399»
(2403-bis, 4° c.).
«L'organo amministrativo può rifiutare agli
ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a
informazioni riservate» (2403-bis, 5° c.).
Verbali




Libro: art. 2421, n. 5: «libro delle adunanze e
deliberazioni del collegio sindacale».
2403-bis, c. 3°: «gli accertamenti eseguiti devono
risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo
comma, n. 5)».
2404, c. 3°: «delle riunioni del collegio deve
redigersi verbale, che viene trascritto nel libro
previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e
sottoscritto dagli intervenuti».
2404, c. 4: «il sindaco dissenziente ha diritto di fare
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».
Obblighi sostitutivi
 2406,
1° c.: «in caso di omissione o di
ingiustificato ritardo da parte degli
amministratori, il collegio sindacale
deve convocare l'assemblea ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge».
Potere di convocare
l’assemblea

2406, 2° c.: «il collegio sindacale può
altresì, previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione, convocare
l'assemblea qualora nell'espletamento del
suo incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di
provvedere».
Altri poteri reattivi
I sindaci possono proporre la denunzia al
tribunale in presenza di gravi irregolarità
commesse dagli amministratori (art. 2409).
 I sindaci possono deliberare (con la
maggioranza dei 2/3) l’azione sociale di
responsabilità.

Denunzia al collegio sindacale


2408: «ogni socio può denunziare i fatti che ritiene
censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener
conto della denunzia nella relazione all’assemblea».
«Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all’assemblea; deve altresì, nelle
ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 2406,
convocare l’assemblea. Lo statuto può prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione».
Cessazione dei sindaci

Cause:
–
–
–
–
–
–
–
–
morte,
rinuncia,
scadenza del termine,
decadenza,
revoca,
modifica modello governance,
fusione,
Trasformazione.
Durata ufficio
2400, 1° c.: i sindaci «restano in carica per tre
esercizi, e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio delle carica»;
 la durata di tre esercizi è imperativa (non si può
derogare ne in aumento, ne in diminuzione);
 i sindaci sono rieleggibili, ma il rinnovo non può
essere tacito.

Rinunzia
si può fare in ogni momento,
 non è richiesta una particolare forma, ma
non può essere tacita,
 se manca giusta causa la società potrebbe
richiedere un risarcimento,
 incertezze applicabilità prorogatio.

Decadenza legata al venir meno
dei requisiti di eleggibilità
 quando
sopraggiunge una causa di
ineleggibilità ai sensi dell’art. 2399;
 quando il sindaco è cancellato o
sospeso dal registro dei revisori
legali dei conti.
Decadenza sanzionatoria
art. 2404, 2° c.: «il sindaco che, senza giustificato
motivo, non partecipa durante un esercizio
sociale a due riunioni del collegio decade
dall’ufficio»;
 art. 2405, 2° c.: «i sindaci, che non assistono
senza giustificato motivo alle assemblee o
durante un esercizio sociale a due adunanze
consecutive del consiglio di amministrazione o
del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio»;

– il sindaco deve essere regolarmente informato.
Operatività cause di
decadenza
E’ necessario accertamento?
 NO per l’efficacia della decadenza, che è
automatica, ma occorre un momento per
accertarla affinché essa sia nota e se ne
possano decorrere gli obblighi conseguenti.

Revoca

2400, 2° c.: «i sindaci possono essere revocati
solo per giusta causa. La deliberazione di revoca
deve essere approvata con decreto del tribunale,
sentito l’interessato».
– condizione: giusta causa,
– la revoca è inefficacie finché non è approvata dal
tribunale,
– i sindaci nominati dallo stato o da enti pubblici
possono essere revocati solo da chi li ha nominati,
– la revoca può conseguire ad azione di responsabilità
(in tal caso occorre approvazione tribunale?).
Sostituzione



2401, 1° c.: «in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un
sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto
dell’art. 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica
fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’art. 2397, secondo
comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica».
2401, 2° c.:«in caso di sostituzione del presidente, la presidenza
è assunta, fino alla prossima assemblea dal sindaco più
anziano».
2401, 3° c.: «se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché
provveda all’integrazione del collegio medesimo».
Responsabilità dei sindaci

Art. 2407:
«I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per
i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».
Azioni di responsabilità
2407, 3° c.: «all'azione di responsabilità
contro i sindaci si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».
 sono richiamate tutte norme su azione
responsabilità amministratori;
 in caso di revoca ai sensi dell’art. 2393,
occorre approvazione del tribunale?

Revisione legale dei conti
(2409-bis)
«La revisione legale dei conti sulla società
é esercitata da un revisore legale dei conti
o da una società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro».
 Eccezione per collegio sindacale.
 Disciplina: D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Revisione legale dei conti


«Lo statuto delle società che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato può prevedere
che la revisione legale dei conti sia esercitata dal
collegio sindacale» (2409-bis, 2° c.).
«Negli enti di interesse pubblico, nelle società
controllate da enti di interesse pubblico, nelle
società che controllano enti di interesse pubblico e
nelle società sottoposte con questi ultimi a comune
controllo, la revisione legale non può essere
esercitata dal collegio sindacale» (art. 16, 2° c.
d.lgs. 39/2010).
Enti di interesse pubblico

Sono enti di interesse pubblico (art. 16, 1° c.):
– «a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla
negoziazione;
– b) le banche;
– c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle
assicurazioni private;
– d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di
riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private;
– e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati,
sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
– f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
– g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
– h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
– i) le società di intermediazione mobiliare;
– l) le società di gestione del risparmio;
– m) le società di investimento a capitale variabile;
– n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
– o) gli istituti di moneta elettronica;
– p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB».
Funzione (art. 14, d.lgs. 39/2010)
Il revisore o la società di revisione:
– verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio
di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto (art.
14, 1° co. lett. a) d.lgs. 27.12010 n. 39); il giudizio deve
indicare chiaramente se il bilancio é conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (art.
14, 2° co. lett. c) d.lgs. 27.12010 n. 39).
Giudizio sul bilancio
«Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul
bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i
motivi della decisione» (art. 14, 3° co., d.lgs.
27.12010 n. 39).
2343-bis, 2° c.: «la legittimazione ad impugnare la
deliberazione di approvazione del bilancio su cui
il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti
soci che rappresentino almeno il cinque per cento
del capitale».
Contenuto relazione revisore
La relazione comprende (art. 14, 2° c., d.lgs. 39/2010) :
a. un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio
sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione
applicate alla società;
b. una descrizione della portata della revisione svolta con
l’indicazione dei principi di revisione osservati;
c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell’esercizio;
d. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all’attenzione de destinatari del bilancio, senza che essi
costituiscano rilievi;
e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con
il bilancio.
Registro revisori legali dei conti
e delle società di revisione
 Disciplinato
da Ministro Economia, che
provvede alla tenuta, anche avvalendosi
di enti pubblici o privati (art. 6, d.lgs.
39/2010).
 È previsto un contributo annuo da parte
degli iscritti.
Vigilanza sui revisori
Ministero economia, anche avvalendosi
degli enti pubblici o privati cui è delegata la
tenuta del registro, vigila sui revisori che
non hanno incarichi in enti di interesse
pubblico.
 La Consob vigila sui revisori che hanno
incarichi in enti di interesse pubblico.
 Ministero e Consob hanno poteri di
ispezione e richiesta dati e notizie.

Requisiti iscrizione registro
per le persone fisiche
requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Consob;
 laurea almeno triennale, tra quelle individuate
con regolamento dal Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Consob;
 avere svolto il tirocinio;
 superamento esame idoneità professionale.

Requisiti iscrizione registro
per le società




i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai
componenti del consiglio di amministrazione o del
consiglio di gestione;
la maggioranza dei componenti dell’organo
amministrativo e dei possessori della maggioranza
delle quote di capitale devono essere persone fisiche
abilitate all’esercizio della revisione legale;
le eventuali azioni devono essere nominative e non
trasferibili mediante girata;
i responsabili della revisione legale devono essere
persone fisiche iscritte al Registro.
Requisiti iscrizione registro
per i soggetti esteri
superamento di una prova in lingua italiana sulla
conoscenza della normativa italiana rilevante;
 titoli:

– revisori provenienti dall’UE: abilitazione all’esercizio
della revisione legale conseguita in uno stato UE,
– revisori provenienti da un Paese terzo: possesso
requisiti equivalenti a quelli previsti per i revisori
legali dei conti in Italia, a condizione che sia garantita
la reciprocità di trattamento per i revisori legali
italiani;
Tirocinio
durata triennale
 deve essere svolto presso un revisore legale
o un’impresa di revisione legale abilitati in
uno Stato membro dell’UE (art. 3, 1° co., D.
Lgs. 39/2010);
 è istituito un registro del tirocinio (art. 3, 2°
co. ss., D. Lgs. 39/2010).

Abilitazione



L’abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti
si consegue superando un esame di idoneità professionali,
che deve essere indetto dal Ministero dell’economia e delle
finanze, d’intesa Ministero della giustizia, almeno due
volte l’anno (art. 4, 1° co., D. Lgs. 39/2010).
L’esame verte su una serie di materie economico-aziendali
e giuridiche (art. 4, 2° co., D. Lgs. 39/2010).
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina
con regolamento le modalità di attuazione dell’esame (art.
4, 4° e 5° co., D. Lgs. 39/2010).
Formazione continua

I soggetti iscritti nel registro dei revisori o
nel registro del tirocinio devono partecipare
a
programmi
di
aggiornamento
professionale, secondo le modalità stabilite
con
regolamento
dal
Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Consob (art. 5, D. Lgs. 39/2010).
Poteri del revisore

Il revisore legale ha diritto ad ottenere dagli
amministratori documenti e notizie utili
all’attività di revisione legale e può
procedere ad accertamenti, controlli ed
esame di atti e documentazione (art. 14, 6°
co., d.lgs. 27.12010 n. 39).
Documentazione
 Il
revisore deve conservare tutti i
documenti e le carte di lavoro,
dalle quali deve risultare l’attività
svolta per dieci anni (art. 14, 6°
co., d.lgs. 27.12010 n. 39).
Nomina del revisore
Il primo revisore legale dei conti o la prima
società di revisione legale sono nominati
con l’atto costitutivo (art. 2328, 2° co., n.
11, c.c.).
 Gli incarichi successivi sono conferiti
dall’assemblea su proposta motivata
dell’organo di controllo (art. 13, 1° co., D.
Lgs. 39/2010).

Durata incarico

L’incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell’incarico (art. 13, 2° co.,
D. Lgs. 39/2010).
Revoca incarico

Il revisore può essere revocato dall’assemblea
(art. 13, 3° co., D. Lgs. 39/2010),
– sentito l’organo di controllo,
– quando ricorra una giusta causa (non è giusta causa di
revoca la divergenza di opinioni in merito ad un
trattamento contabile o a procedure di revisione),
– provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a
un altro revisore legale o ad altra società di revisione
legale.
Altre cause di cessazione



Il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall’incarico,
salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento
dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le
dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla
società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento
grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale.
Il regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o
per giusta causa il contratto con il quale é conferito l’incarico di revisione legale
(art. 13, 4° co., D. Lgs. 39/2010).
In questi casi la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a
conferire un nuovo incarico (art. 13, 5° co., D. Lgs. 39/2010). Le funzioni di
revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o
società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo
incarico non é divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle
dimissioni o della risoluzione del contratto (art. 13, 6° co., D. Lgs. 39/2010).
Compenso revisore

Il corrispettivo
– non può essere subordinato ad alcuna condizione,
– non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
– non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi
diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle
sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della
società di revisione legale o della loro rete (art. 10, 9° co., D. Lgs.
39/2010).

Anche la misura della retribuzione dei dipendenti delle
società di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attività di revisione legale non può
essere in alcun modo determinata dall’esito delle revisioni
da essi compiute (art. 10, 11° co., D. Lgs. 39/2010).
Indipendenza e incompatibilità
I
revisori si dotano di procedure
idonee a prevenire e rilevare
tempestivamente le situazioni che
possono
comprometterne
l’indipendenza (art. 10, 5° co., D.
Lgs. 39/2010).
Responsabilità revisore



I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e
con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di
revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti
dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali,
essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato (art.
15, 1° co., D. Lgs. 39/2010).
Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività
di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di
revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti
illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei
terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo
effettivo al danno cagionato (art. 15, 2° co., D. Lgs. 39/2010).
L’azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della
relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine
dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento (art. 15, 3° co.,
D. Lgs. 39/2010).
Revisione negli enti di
interesse pubblico
 Vigilanza
Consob
Controllo giudiziario s.p.a.
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La legge prevede un procedimento che consente il
controllo dell’autorità giudiziaria sulla società nel caso
si verifichino comportamenti particolarmente gravi,
identificati come “gravi irregolarità”. Si tratta del
procedimento previsto dall’art. 2409 c.c..
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Presupposto: deve esservi il fondato sospetto che gli
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono
arrecare danno alla società o a una o più società
controllate.
Legittimati
soci che rappresentano il decimo del capitale
sociale o, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del
capitale sociale;
 collegio sindacale (o il comitato per il controllo
della gestione o il consiglio di sorveglianza),
 nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, anche il pubblico ministero;
Nel primo caso le spese sono sostenute dai soci,
negli altri due dalla società.
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Procedimento (1)
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Avvio: denunzia al tribunale con ricorso notificato alla
società.
1 fase: il tribunale sente in camera di consiglio
amministratori e sindaci.
2 fase: il tribunale può ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della società a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di
una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. L’ispezione
non viene ordinata se l'assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata
professionalità, che si attivano senza indugio per accertare
se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle,
riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività
compiute.
Procedimento (2)
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3 fase: se dall’ispezione risultano confermati i
sospetti denunziati o se nonostante la sostituzione
degli amministratori le irregolarità non risultano
eliminate, il tribunale può disporre gli opportuni
provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea
per le conseguenti deliberazioni.
Procedimento (3)
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4 fase: nei casi più gravi il tribunale può revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e
nominare un amministratore giudiziario, determinandone
i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può
proporre l’azione di responsabilità contro gli
amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo
incarico l’amministratore giudiziario rende conto al
tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede
l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e
sindaci o per proporre, se del caso, la messa in
liquidazione della società o la sua ammissione ad una
procedura concorsuale.
Applicabilità a s.r.l. e coop
Il ricorso al procedimento ex articolo 2409 è
precluso nelle s.r.l.
 Esso è invece possibile nelle coop. Ma il
ricorso è improcedibile se l’autorità
amministrativa di vigilanza ha già nominato
per i medesimi fatti un ispettore o un
commissario.
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Il collegio sindacale – La revisione
legale dei conti – Il procedimento ex
art. 2409 c.c.
Lorenzo Benatti
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Benatti i controlli nella s.p.a.