4. L’AMBITO DI CONTROLLO INDICE INTRODUZIONE 4.1. Nozioni fondamentali 4.2. Riforme in atto 4.3. Altri meccanismi di controllo 4.4. Approccio adottato 4.5. La prima relazione: identificazione dei settori problematici CONTROLLO INTERNO 4.6. Esigenza di mutamento 4.7. I principi di responsabilità nella gestione finanziaria 4.8. Cos’è il controllo interno? 4.9. Un nuovo quadro di controllo interno Sorveglianza e sostegno Delega di potere Operazioni finanziarie – procedure Contabilità e rendicontazione Attuazione della responsabilità degli ordinatori AUDIT INTERNO 4.10. Audit interno rispetto all’audit esterno 4.11. Debolezza dell’attuale funzione di audit interno 4.12. Cos’è l’audit interno? Definizione Obiettivo e portata Responsabilità, autorità e indipendenza 4.13. Il quadro dell’audit interno in seno alla Commissione Status e posizione all’interno dell’organizzazione Selezione degli audit Condotta degli audit Seguito degli audit Relazioni con la Corte dei conti Risorse 4.14. Ispettorato generale dei servizi (IGS) 4.15. Conseguenze sul piano organizzativo 4.16. Utilizzo da parte della Commissione dei risultati degli audit della Corte dei conti Copertura dell’audit Natura delle osservazioni dell’audit DAS Tempistica delle relazioni Procedura del contraddittorio 4.17. Controllo di bilancio del Parlamento 4.18. Raccomandazioni Allegato 1: Raccomandazioni SEM 2000 Allegato 2: DG XX – Fatti e cifre - 106 - INTRODUZIONE 4.1. Nozioni fondamentali 4.1.1. Il presente capitolo esaminerà i meccanismi in atto all’interno della Commissione in materia di controllo delle entrate e delle spese 68. Tali meccanismi includono le misure adottate per verificare la legalità e la regolarità della spesa prima di essere effettuata – controllo ex ante – e quelle adottate dopo o durante la spesa – controllo ex post. 4.1.2. Queste funzioni, attualmente riunite nell’ambito di competenza della Direzione Generale del Controllo Finanziario (DG XX), sono in effetti sostanzialmente diverse per natura. La prima categoria costituisce sostanzialmente un processo amministrativo in base al quale le proposte di spesa (sia impegni che pagamenti) sono sottoposte a controllo della conformità con le norme e le procedure pertinenti e convalidate dal servizio del controllo finanziario. Prima di poter essere effettuata, un’operazione deve essere esplicitamente autorizzata. La procedura è nota nel gergo comunitario come concessione del “visto”. La seconda categoria di controllo assume la forma di audit, che possono applicarsi a servizi, programmi, progetti specifici ecc., effettuati da un servizio specializzato all’interno della DG XX, le cui conclusioni assumono infine la veste di relazioni del controllore finanziario della Commissione. Ai fini del presente capitolo, le due funzioni saranno definite controllo interno e audit interno. 4.1.3. Entrambe le funzioni, benché diverse per natura, comprendono la verifica della conformità con il manuale finanziario dell’Unione europea vale a dire il regolamento finanziario69. Questo documento, la cui applicazione è ulteriormente enucleata nelle norme di applicazione adottate da ogni istituzione, costituisce il testo di base del controllo finanziario. Esso stabilisce le norme fondamentali per le principali procedure in materia di bilancio: l’elaborazione, la struttura e la presentazione del bilancio, l’esecuzione e la gestione del bilancio, la presentazione dei conti, l’audit esterno dei conti e il discarico da concedere alla Commissione per la sua esecuzione del bilancio. Esso contiene altresì una serie di disposizioni speciali per settori specifici di spesa. Ai nostri fini, le disposizioni fondamentali sono quelle concernenti l’esecuzione del bilancio da parte della Commissione e la sorveglianza su di esse esercitata dalla DG XX. 4.1.4. Una delle disposizioni fondamentali del regolamento finanziario prevede che ogni istituzione nomini un controllore finanziario con due mansioni principali: controllo (i) dell’impegno e dell’ordinazione di tutte le spese, e (ii) dell’accertamento e del recupero di tutte le entrate70. Il Regolamento finanziario concerne anche lo status del controllore finanziario. Ogni istituzione fissa le sue disposizioni nelle proprie norme di applicazione, ma in tutti i casi esse sono stabilite “in modo da garantire l’indipendenza delle loro funzioni”71. Nel caso della Commissione, il controllore finanziario è il Direttore Generale della DG XX. 68 Per chi ha familiarità con la terminologia in materia di audit, il titolo di questo capitolo “L'ambito di controllo” è utilizzato in questa sede in questa limitata accezione. Non riguarderà le più ampie connotazioni del termine (ad es. ethos societario, regime disciplinare, ecc.) in quanto abbondantemente trattate in altre parti della relazione. 69 Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977), modificato in undici occasioni. 70 Articolo 24, primo e terzo comma. 71 Ibidem, ottavo comma. - 107 - 4.1.5. Un altro aspetto fondamentale del sistema di controllo finanziario, altresì contenuto nel regolamento finanziario, è la separazione delle funzioni tra chi ordina la spesa e chi effettivamente esegue l’operazione finanziaria in questione ovvero, per dirla con il regolamento, il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili72. Di conseguenza, qualsiasi ordine d’impegno o di pagamento richiede l’accordo di tre soggetti: l’ordinatore, che assume impegni finanziari ed emette ordini di pagamento, il controllore finanziario, che appone il proprio visto per l’operazione, nonché il contabile che effettua l’operazione in causa. Queste mansioni, secondo i termini del regolamento finanziario, sono “incompatibili fra loro”73. 4.2. Riforme in atto 4.2.1. Per taluni aspetti, il comitato si trova in questo campo di fronte ad un obiettivo in movimento, a causa soprattutto dei processi in corso rientranti nell’iniziativa “SEM 2000”74. L’obiettivo dell’iniziativa è di affrontare le carenze della gestione finanziaria della Commissione, identificate dalla Commissione Santer all’inizio del proprio mandato. SEM 2000 fu annunciata come una riforma di ampio respiro non solo delle strutture e procedure formali, ma anche dell’intera “cultura” di gestione finanziaria della Commissione. (Le undici “raccomandazioni” di SEM 2000 sono riportate nell’Allegato I del presente capitolo). 4.2.2. Connesse da ultimo al processo SEM 2000, alcune serie di modifiche al regolamento finanziario (note con il nome pittoresco di “trains”) sono state presentate dalla Commissione in risposta alla mutate circostanze della gestione finanziaria. Benché ogni “train” sia stato presentato per un buon motivo, il risultato globale, inevitabilmente, è stato quello di complicare il regolamento finanziario al punto da diventare inattuabile. Sotto la pressione non da ultimo della Corte dei conti, la Commissione ha pertanto bloccato il processo di parziale revisione e avviato una completa verifica del regolamento finanziario all'insegna di una “revisione del regolamento finanziario”75. Le sue riflessioni non hanno ancora assunto forma concreta, né l’avranno ancora per un po'. Nell'introduzione tuttavia, la Commissione, dopo aver riconosciuto che le ripetute modifiche degli ultimi anni hanno “pregiudicato la coerenza e la leggibilità del testo del 1977”76, delinea la natura delle modifiche che intende proporre. Tali modifiche si riferiscono sia alla forma (chiarezza del testo e coerenza con la normativa di altro tipo) che alla sostanza delle disposizioni stabilite nel regolamento. Si tratta di un compito immenso che potrebbe richiedere un notevole periodo di tempo per essere completato. E’ inoltre soggetto a complesse procedure legislative e comporta un sostanziale apporto soprattutto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti. Sic stantibus rebus, sarebbe inopportuno (per non dire poco pratico) che il comitato tentasse di “indovinare” queste procedure, indulgendo nella 72 Articolo 21 (prima comma). 73 Ibidem, quarto comma. 74 “Sound and Efficient Management 2000”. 75 Titolo del documento di lavoro della Commissione – SEC (1998) 1228 del 22.7.1998. 76 Ibidem. Introduzione, paragrafo 2 (cfr. anche la Corte dei conti: “Le proposte successive di revisione del regolamento finanziario hanno consentito di sistemare, o di lasciare che si sviluppassero, diverse “facilità”, ritenute utili per il responsabile della gestione, ma che vengono ad essere in contrasto con il rigore e complicano enormemente la gestione contabile e finanziaria” – Parere della Corte dei conti 4/97 del 10 luglio 1997, paragrafo 14 – citato dalla Commissione nell’introduzione. - 108 - propria revisione sistematica del regolamento finanziario. Esso si limiterà quindi ad indicare le sue idee su riforme specifiche, man mano che emergeranno nella propria analisi, supponendo che, nella misura in cui le raccomandazioni del comitato siano ritenute utili, saranno eventualmente “inserite” nel nuovo regolamento finanziario. 4.3. Altri meccanismi di controllo 4.3.1. Benché il presente capitolo verta sostanzialmente sulle funzioni di controllo interno attualmente espletate dalla DG XX, esso tratterà anche più brevemente di altri aspetti di controllo. 4.3.2. Esso formulerà quindi alcune brevi osservazioni sulla funzione di audit esterno, espletata dalla Corte dei conti e, in tale contesto, sul controllo politico di bilancio esercitato dal Parlamento (benché questo aspetto costituisca più esattamente l’argomento del capitolo 7 e sia trattato più ampiamente in quella sede). Esso dovrà inoltre menzionare la verifica interna effettuata da un servizio specializzato della Commissione77. 4.4. Approccio adottato 4.4.1. Le raccomandazioni che verranno formulate nel presente capitolo riguarderanno le fondamentali questioni di principio sulla base delle quali il comitato ritiene che l’audit e l’ambito di controllo della Commissione dovrebbero essere strutturati e non si addentreranno nei dettagli delle riforme che ritiene auspicabili. Spetta quindi a chi di diretta competenza costruire un sistema che funzioni sulla base di questi principi. 4.4.2. Inoltre, benché per vari aspetti SEM 2000 affronti una serie di problemi analoghi a quelli evidenziati in questo capitolo, il comitato ha preferito, ai fini della presente relazione, basare la propria analisi sulla situazione attualmente esistente in seno alla Commissione, anziché prendere le mosse dal progetto della Commissione stessa in materia di riforma della gestione finanziaria. Pur consapevole dei progetti di SEM 2000 e benché li abbia citati nelle occasioni in cui vi è una chiara coincidenza di pensiero tra SEM 2000 e le riflessioni del comitato stesso, nel complesso quest'ultimo preferisce seguire la propria strada nel formulare le proprie raccomandazioni. 4.5. La prima relazione: identificazione dei settori problematici 4.5.1. Nella sua prima relazione, il comitato ha avanzato una serie di rilievi concernenti il ruolo della direzione generale del controllo finanziario. Due osservazioni in particolare si riferiscono a problemi che il comitato ritiene fondamentali. 4.5.2. fatto: 77 La prima, al paragrafo 9.4.14., costituisce una semplice ma eloquente dichiarazione di Citato in questo capitolo con l’acronimo francese correntemente utilizzato IGS – “Inspectorat Général des Services”. - 109 - “La maggior parte delle irregolarità che il comitato ha potuto rilevare hanno ottenuto un visto favorevole da parte del Controllore finanziario”. 4.5.3. Dietro questo fatto si cela un interrogativo fondamentale riguardante l’efficacia, per non dire l’utilità, del controllo finanziario ex ante nelle modalità attualmente previste dalla Commissione78. Si tratta di un problema non avvertito esclusivamente dal comitato, ma che investe collettivamente l'intero servizio del controllo finanziario della Commissione stessa. Non c’è peraltro da stupirsi: in base alle cifre della DG XX, nel 1998 essa ha trattato oltre mezzo milione di transazioni finanziarie. (Ciò potrebbe essere uno dei fattori che hanno contribuito alla triste fama acquisita dalla Commissione in materia di tardivo pagamento dei creditori). Il grosso dell’organico della DG XX è dedito, direttamente o indirettamente, al controllo ex ante79. Nonostante ciò, il volume delle operazioni ha già portato ad un sistema che consente solo un esame delle proposte per campione (il 30% nel 1998, sceso al 10% nel 1999), e gran parte delle operazioni ottiene quindi automaticamente l’approvazione. Su questa base e nonostante l’applicazione di alcuni sforzi volti a dirigere i controlli sulla base dell’analisi del rischio, la presunta “garanzia di qualità” fornita dal visto è una favola e il sentimento di liberazione da responsabilità per la regolarità finanziaria dell’operazione percepito dagli ordinatori è quindi di fatto o in principio ingiustificato. 4.5.4. La seconda osservazione si riferisce all’altra funzione della DG XX, l’audit interno. In questo caso, il problema emerge come filo conduttore nell’intera relazione. Spesso è avvenuto che le irregolarità fossero individuate nel corso di audit della DG XX e che queste irregolarità fossero tali da indicare almeno la necessità di una rapida azione correttiva. L'esempio principale del fenomeno è costituito dal caso Leonardo nell'ambito del quale i rilievi (successivamente dimostratisi accurati) delle prime bozze sono scomparsi nei testi definitivi80. Inoltre, la finalizzazione dei testi può richiedere un tempo eccessivo per il protrarsi degli argomenti previsti dalla cosiddetta “procedura del contraddittorio” tra controllore e controllato soprattutto nei casi difficili. 4.5.5. Il comitato sostiene il principio fondamentale del diritto di replica: è indubbio che il controllato debba avere la possibilità di rispondere ai risultati dell’audit prima della conclusione della relazione. Il problema individuato dal comitato non è l’esistenza della procedura del contraddittorio, ma il modo in cui essa funziona in pratica – il che a sua volta è il risultato della posizione relativa occupata dalla DG XX all’interno della Commissione. Quel che è in causa, in ultima analisi, è la concezione stessa dell’audit interno in seno ad una grande organizzazione quale è la Commissione. 4.5.6. Il presente capitolo si concentrerà quindi su due aspetti: la riforma del controllo interno e la trasformazione dell’audit interno. 78 Soprattutto nel contesto di SEM 2000 (cfr. in particolare “raccomandazione 11” – Allegato I). 79 Per le cifre dettagliate v. “Relazione annuale del controllore finanziario 1998” – SEC (1999) 446/2/4,6,8 (sintetizzate nell’Allegato 2). Va rilevato che queste cifre sono presentate ad esclusivo fine di riferimento, in quanto la classificazione del lavoro e dell’organico (soprattutto nella categoria audit “ex post”) è contestabile. 80 Cfr. prima relazione, capitolo 5. - 110 - 4.5.7. Le raccomandazioni formulate si baseranno sulla premessa – altresì argomento di un’osservazione della prima relazione81 - che le due funzioni, il controllo ex ante della regolarità delle operazioni finanziarie e l’audit a posteriori sono attività che divergono totalmente (per non dire confliggono) e non possono spettare allo stesso servizio. CONTROLLO INTERNO 4.6. Esigenza di mutamento 4.6.1. Vi sono diverse risposte possibili all’osservazione secondo la quale il sistema di visto del controllo finanziario della Commissione non funziona. La prima (una soluzione da “mondo ideale”) è cercare di far funzionare in pratica l’attuale sistema come dovrebbe funzionare in teoria, in modo tale che tutte le proposte finanziarie siano sottoposte ad un autentico e completo controllo. Ciò significherebbe assegnare un numero di funzionari enormemente rafforzato al servizio del controllo finanziario – operazione che è impossibile per una molteplice serie di ragioni. La seconda risposta è di accettare l’impossibilità di un controllo universale, passando ad un sistema di campionamento in base al quale viene sottoposte ad un controllo completo solo un numero relativamente ridotto di transazioni auspicabilmente “mirate”, mentre il resto otterrebbe un visto “automatico” (fattispecie che coincide con l’attuale situazione sancita da SEM 2000). 4.6.2. Quali che siano i vantaggi/gli svantaggi di queste opzioni, il comitato continua a nutrire forti riserve al riguardo su due aspetti di principio. In primo luogo, il controllo ex ante, sia esso universale o per campione, è difficilmente un processo vantaggioso in termini economici: lo sforzo profuso per controllare tutte le transazioni è chiaramente sproporzionato mentre un campionamento difficilmente avrà un idoneo effetto dissuasivo. Il secondo e fondamentale principio è che il mantenimento del controllo ex ante contrasta con l’obiezione cruciale secondo cui, de facto se non de jure, esso sposta la responsabilità della regolarità finanziaria dalla persona che effettivamente gestisce la spesa alla persona che l’autorizza. Questo spostamento di responsabilità significa in effetti che alla fin fine nessuno è responsabile. 4.6.3. Arriviamo quindi al terzo tipo di risposta, cioè al completo riesame della nozione stessa di controllo ex ante. 4.6.4. Negli ambienti della gestione finanziaria internazionale, il sistema di controllo finanziario ex ante delle istituzioni comunitarie ha un che di antidiluviano. Corrisponde ad una obsoleta visione "ingessata" del controllo che mette in scarso valore il senso di responsabilità personale del “gestore”, si concentra sugli aspetti formali delle operazioni82 e che può comunque funzionare efficacemente solo in un contesto in cui attraverso il sistema passa una serie relativamente limitata di proposte finanziarie. Entrambi questi punti sono stati identificati dal comitato come rilevanti settori problematici della Commissione la quale, come evidenziato dalla prima relazione del comitato, non incoraggia strutturalmente il senso di responsabilità personale tra i propri funzionari ed effettua un numero e una gamma di attività finanziarie che supera la propria capacità di gestirle. In termini specificatamente di funzione pubblica europea, il problema è ulteriormente acuito dalla pressoché totale impossibilità di applicare sanzioni 81 Paragrafo 9.4.16. 82 Benché l’articolo 38, paragrafo 1, lett. e) del regolamento finanziario preveda che si tenga conto del rispetto dei “principi di sana gestione finanziaria”. - 111 - amministrative di carattere pecuniario nei confronti dei funzionari che commettono irregolarità83. 4.6.5. La prassi attuale evidenzia per lo più un abbandono dei rigidi sistemi di controllo ex ante verso sistemi che si basano su una combinazione tra una gestione finanziaria di elevata qualità alla fonte e un rigoroso regime di audit ex post. La DG XX stessa riflette in parte questa evoluzione avendo creato un servizio di audit interno parallelamente ai tradizionali servizi competenti per il visto. Nel far ciò, essa si è discutibilmente dotata del peggio dei due mondi, attraverso due servizi, nessuno dei quali ha una buona possibilità di funzionare efficacemente. A peggiorare la faccenda, le funzioni dei due servizi sono potenzialmente in conflitto, in quanto il servizio dell’audit solleverà inevitabilmente casi in cui il controllo finanziario ha concesso il visto per un’operazione irregolare (vi è abbondanza di casi …). La posizione del controllore finanziario in questi casi non è una posizione soddisfacente. 4.6.6. La conclusione da trarre è chiara. Prima di tutto il controllo finanziario (vale a dire la garanzia ex ante della regolarità delle operazioni finanziarie) deve essere completamente ripensato allo scopo di rendere i gestori della spesa veramente e concretamente responsabili della stessa. In secondo luogo, tale funzione deve essere completamente separata dalla funzione dell’audit interno. 4.7. I principi di responsabilità nella gestione finanziaria 4.7.1. Le considerazione poc’anzi esposte sollevano una serie di principi che devono essere rispettati in qualsiasi riassetto della gestione finanziaria: . il gestore della spesa (“ ordinatore”) deve essere e sentirsi responsabile di tutti gli aspetti84 delle operazioni finanziarie che effettua: . la responsabilità degli ordinatori deve essere concreta ed applicabile: occorrono meccanismi ufficiali e praticabili per punire le infrazioni; . attribuzione delle competenze e delega del potere in qualsiasi struttura di gestione finanziaria devono quindi essere chiare e inequivocabili in modo tale che la responsabilità ricada lungo la gerarchia in modo visibile; . gli ordinatori devono essere adeguatamente addestrati ed attrezzati per esercitare le loro responsabilità finanziarie; . un severo sistema di contabilità, rendicontazione e audit dovrebbe rafforzare il principio di responsabilità. 4.7.2. Attuando un sistema di questo genere per gli ordinatori, il controllo finanziario centrale come attualmente concepito diventa essenzialmente superfluo. Certo, la presentazione da parte degli ordinatori di proposte finanziarie all'approvazione di una direzione generale 83 Questa affermazione si basa perlomeno sull’evidenza empirica: nessun funzionario comunitario è stato mai sanzionato ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto (cfr. capitolo 6). 84 In senso lato la “legittimità, regolarità e sana gestione finanziaria” della spesa (parafrasi dell’articolo 248, paragrafo 2 del TCE). - 112 - distinta della Commissione non trova più collocazione nel sistema. Il “controllo di qualità”, che è l’obiettivo ultimo del controllo finanziario, dovrebbe essere garantito a livello della direzione generale responsabile della spesa. Si prefigura quindi una sorta di “decentralizzazione” nell'ambito della quale la responsabilità viene riportata nei servizi operativi. Motivi di efficienza precludono inoltre qualsiasi ipotesi che il sistema dei visti sia riprodotto in seno alle direzioni generali85. 4.8. Cos’è il controllo interno? 4.8.1. Prima di andare oltre, vale la pena soffermarsi ad esaminare che cosa s’intenda esattamente per “controllo interno”, se si vuole sostituirne l’antiquata nozione di controllo ex ante sulla regolarità. Abbiamo già utilizzato il comodo termine abbreviato “controllo di qualità”. Per essere più specifici, il controllo interno è formato da tutte le attività, istruzioni e prassi all’interno di ogni direzione generale che garantiscono un trattamento idoneo e sicuro degli attivi e delle risorse finanziarie delle DG. Si tratta di quanto segue: . fornire a chiunque partecipi ai processi finanziari un’informazione adeguata, completa ed accurata in merito alle proprie mansioni; . misure per controllare e garantire il rispetto di tutte le procedure, istruzioni, regolamentazioni e norme pertinenti; . misure volte a tutelare i beni pubblici e salvaguardare il valore del patrimonio pubblico; . misure volte a garantire l’uso economico, efficiente ed efficace delle risorse in base ai principi della sana gestione finanziaria; . misure destinate a controllare e, per quanto possibile, garantire il conseguimento degli scopi, delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi strategici86. 4.9. Un nuovo quadro di controllo interno Sorveglianza e sostegno 4.9.1. Con la sua visione di controllo interno decentrato rientrante nell’ambito di competenza di ogni direzione generale, il comitato intende sottolineare che non sta proponendo l’anarchia. SEM 2000 offre già il contesto all’interno del quale si va delineando una cultura finanziaria armonizzata, corredata di un sistema di “cellule” finanziarie all’interno di ogni direzione generale. Questa “distribuzione” di competenza finanziaria è una componente vitale nella futura evoluzione della Commissione. Inoltre, per ovvi motivi di carattere tecnico/gestionale, è importante che i metodi contabili e le procedure di base della gestione finanziaria siano gli stessi all’interno di tutta la Commissione. 4.9.2. Il pensiero del comitato secondo il quale i singoli direttori generali e i loro delegati dovrebbero essere personalmente responsabili del funzionamento dei sistemi di controllo interno 85 Benché SEM 2000 non s’impegni in tal senso, esso muove palesemente nella stessa direzione – raccomandazione n. 11 (Allegato 1). 86 I criteri applicabili al controllo interno a priori corrispondono esattamente a quelli che devono essere verificati e valutati dall’audit interno (cfr. 14.12.4). - 113 - nonché della regolarità delle singole transazioni finanziarie non significa quindi che essi debbano sbrigarsela da soli. Al contrario, si rende sempre più importante porre in essere le strutture idonee e fornire agli ordinatori una guida ed un sostegno adeguati. Questa osservazione evidenzia due esigenze cui occorre far fronte. 4.9.3. In primo luogo, continuerà ad essere necessaria un'unità finanziaria specializzata centrale incaricata di sorvegliare i dispositivi di controllo interno, proporre e coordinare le modifiche al regolamento finanziario nonché alle altre norme e procedure di carattere finanziario, fornire (se necessario) interpretazioni dei regolamenti ed altri tipi di consulenza agli ordinatori, ecc. Tale unità la quale, secondo il comitato, dovrebbe aver sede all’interno della DG XIX (Bilanci), non dovrebbe esercitare alcun ruolo ufficiale nel trattamento delle singole transazioni (anche se, su richiesta di un direttore generale, potrebbe prestare opera di consulenza su casi specifici), ma dovrebbe definire le procedure di base e le norme fondamentali per la gestione finanziaria e controllarne l’applicazione. 4.9.4. In secondo luogo, chiunque abbia parte ai processi finanziari deve ottenere una formazione obbligatoria e regolare. La prassi corrente nell'ambito della quale singoli funzionari vengono semplicemente investiti di responsabilità finanziarie e lasciati a “sbrigarsela” non ha posto nella gestione di un’organizzazione moderna. Un essenziale quid pro quo della responsabilità personale da conferire agli ordinatori è che essi, nel proprio interesse nonché in quello dell’istituzione, siano adeguatamente attrezzati per espletare funzioni di carattere finanziario. Delega di potere 4.9.5. Un’ulteriore condizione sine qua non per far funzionare il controllo interno è che sia assolutamente chiaro il sistema di delega all’interno della Commissione e quindi le responsabilità connesse ad ogni livello della gerarchia. La fonte di ogni potere all’interno della Commissione è il collegio dei commissari stesso. In ultima analisi quindi la responsabilità di ogni azione dell’amministrazione deve risalire ai singoli commissari e, attraverso di essi, al collegio. Il rapporto tra i commissari e gli alti gradi della gerarchia permanente della Commissione viene esaminato al capitolo 7 e non vale la pena soffermarvisi in questa sede. Basti dire che l’autorità amministrativa conferita ai direttori generali viene delegata dalla Commissione stessa attraverso singoli commissari, e le azioni di ciascun direttore generale vengono effettuate sotto il controllo del commissario (nei cui doveri rientra quello di sorvegliare il funzionamento globale della propria/delle proprie direzione/i, sotto la propria responsabilità politica (cfr. 7.9.6.)). Il funzionamento globale del controllo finanziario interno rientra nel concetto di responsabilità collegiale della Commissione nel suo insieme. 4.9.6. Per i nostri fini, la catena della delega inizia a livello della Commissione attraverso il commissario. Questi detiene la responsabilità finale di ogni questione finanziaria, compreso il controllo interno, e in quanto membro del collegio. 4.9.7. Spetta al direttore generale assumere la responsabilità (globale) per qualsiasi questione operativa all’interno della propria direzione generale, compreso il controllo interno. Qualsiasi successiva delega a gestori subordinati immediatamente al di sotto del direttore generale dovrebbe essere stabilita da quest’ultimo in un documento specifico che contenga l’ordine di delega e le precise competenze delegate. In questo ordine di delega, il gestore immediatamente al di sotto del direttore generale è responsabile nei confronti di quest’ultimo della gestione della propria direzione/unità. Questa delega di responsabilità copre altresì il - 114 - controllo interno. Ogni gestore subordinato è responsabile del controllo interno nel proprio settore di responsabilità. 4.9.8. Di conseguenza, quale che sia la delega di potere, il direttore generale detiene la responsabilità diretta di gestione, quale delegatagli/le dal commissario competente, di istituire e garantire il corretto funzionamento di sistemi di controllo efficienti ed efficaci che assicurino il rispetto dei regolamenti e il perseguimento delle strategie, delle politiche e dei piani stabiliti. 4.9.9. A prescindere dalla catena di responsabilità delineata poc’anzi, è importante mantenere tra direzioni generali la coerenza delle norme e delle procedure finanziarie. A garantire questo aspetto interverrebbe il ruolo di ponte dell’unità finanziaria centrale all’interno della DG XIX (cfr. 4.9.2-3). Operazioni finanziarie – procedure 4.9.10. Nell’ambito del sistema di delega istituito in ogni direzione generale, determinati soggetti continueranno, come avviene attualmente, ad esercitare il compito di autorizzare le operazioni finanziarie. Ai sensi del titolo V del regolamento finanziario, queste persone, gli ordinatori sono già (in teoria) personalmente responsabili della regolarità dell’operazione in causa. Perché questa responsabilità funzioni in pratica, non dovrebbe esserci, come già sostenuto nel presente capitolo, alcuna procedura formale che preveda il “controllo” o l'approvazione di una proposta finanziaria da parte di un terzo quale precondizione della sua esecuzione. 4.9.11. Ciò non significa che non vi debbano essere garanzie nel sistema. In termini di qualità di preparazione delle transazioni finanziarie, ogni ordinatore avrà a propria disposizione le risorse della cellula finanziaria specializzata della direzione generale in conformità delle procedure interne messe in atto dal direttore generale. In casi particolarmente difficili e/o complessi, l’ordinatore dovrebbe essere in grado di far ricorso all’esperienza dell’unità finanziaria centrale della DG XIX87. 4.9.12. Inoltre, dovrebbe continuare a sussistere l’intervento del contabile, attraverso la presenza di un contabile delegato all’interno di ogni direzione generale. Continuerà ad esistere l’esigenza che tutte le operazioni siano iscritte nella contabilità della Commissione, il che implica l’esistenza di un soggetto che svolga questo ruolo. Inoltre, il contabile dovrebbe verificare gli aspetti formali di una transazione (presentazione, presenza delle firme richieste, potere dell’ordinatore di firmare per l’importo in questione, ecc.), oltre alla disponibilità degli stanziamenti. Il rifiuto da parte del contabile delegato di effettuare una transazione dovrebbe essere immediatamente rinviato all’ordinatore che dovrebbe quindi decidere, sotto la propria responsabilità, se non tener conto dell’obiezione e procedere con l’operazione. Dovrebbe quindi essere mantenuta la disposizione del regolamento finanziario che prevede la separazione delle funzioni dell’ordinatore e del contabile (cfr. paragrafo 4.1.5.). (Occorre rilevare che altre proposte avanzate in appresso riguarderanno il preciso ruolo dei contabili pur non intaccandone la partecipazione al processo di esecuzione). Contabilità e rendicontazione 87 Questa unità incorporerebbe l'“unità consultiva sui contratti” di cui al capitolo 2. - 115 - 4.9.13. Un’ulteriore componente vitale di qualsiasi sistema che si basi sulla “responsabilizzazione” degli ordinatori è costituito da un adeguato sistema di monitoraggio, contabilità e rendicontazione. Attualmente, i conti della Commissione sono tenuti a scopi ufficiali esclusivamente dalla DG XIX. Secondo il comitato, pur essendo necessario mantenere conti consolidati per la Commissione nel suo insieme, un sistema che preveda il decentramento della responsabilità della gestione finanziaria alle direzioni generali significa che occorrerebbe elaborare conti ufficiali anche a questo livello. 4.9.14. Il comitato raccomanda quindi che ogni direzione generale sia tenuta a preparare una relazione e conti annuali a copertura di tutte le proprie attività. In linea con la prassi diffusa nel settore pubblico e privato, questo documento dovrebbe contenere non solo le informazioni di carattere finanziario, ma anche una verifica delle attività della direzione generale in senso più lato, che indichi le attività da questa svolte nel perseguimento degli obiettivi strategici e valuti il proprio successo nel conseguimento di detti obiettivi. Tale relazione dovrebbe recare il certificato del revisore interno in ordine all’affidabilità dei conti ed essere presentata, in primo luogo, alla Commissione nel suo insieme dal commissario competente e, in secondo luogo, dalla Commissione nel suo insieme alle istituzioni competenti, nel quadro della procedura di discarico annuale. 4.9.15. La proposta è destinata ad essere più radicale nei suoi effetti che non nel nuovo carico di lavoro che impone alla Commissione. Gran parte, se non tutta l’informazione da inserire nell’ambito della relazione annuale, è già pubblicata (e quindi preparata) dai servizi della Commissione in una serie di distinti rapporti, opuscoli, conti, ecc. Finora tuttavia ciò non è mai stato effettuato in modo da fare il chiaro legame tra le strutture di gestione attraverso le quali sono attuate la politica e la spesa e l’esito delle politiche e della spesa. Le proposte del comitato rendono esplicito questo legame, che è un legame di responsabilità, destinato a rafforzare la catena della responsabilità. 4.9.16. La formalizzazione dei conti a livello di direzioni generali ha delle implicazioni sulle funzioni del contabile. Anche per questo motivo, ogni direzione generale richiederà il proprio contabile delegato. 4.9.17. Il sistema proposto è tale, perché i conti abbiano un senso, da fondarsi su un livello di logica e omogeneità nella ripartizione della responsabilità finanziaria tra direzioni generali maggiore di quanto non lo sia attualmente (cfr. in particolare il capitolo 2). Attuazione della responsabilità degli ordinatori 4.9.18. Sin dall’inizio il presente capitolo ha riconosciuto che la responsabilità deve essere più di un concetto astratto. Perché il principio possa operare a lungo termine, occorre disporre di specifiche sanzioni amministrative, eventualmente di natura pecuniaria, per rafforzare la nozione di responsabilità nei casi in cui gli ordinatori mancano purtroppo ai loro obblighi nei della responsabilità. 4.9.19. In teoria esiste già una possibilità generale, prevista dallo statuto, di obbligare il funzionario “a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale e - 116 - grave da lui commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni”88. Questa possibilità che comunque non è limitata a questioni finanziarie, non è mai stata utilizzata, a quanto risulta al comitato, per chiedere risarcimenti pecuniari a un funzionario (il capitolo 6 esamina ulteriormente le eventuali procedure disciplinari). 4.9.20. Tuttavia, il punto di partenza per definire le responsabilità finanziarie individuali degli ordinatori consiste nelle disposizioni di carattere specificamente finanziario dell’Unione europea, vale a dire il regolamento finanziario. 4.9.21. Il titolo V del regolamento finanziario denominato “Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni”, stabilisce il principio secondo il quale i singoli impegnano la propria responsabilità personale per le loro azioni: “Ogni ordinatore impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria quando constata i diritti di riscossione o emette gli ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza osservare il presente regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione”89. 4.9.22. Più oltre, al titolo V, si dà un’indicazione delle modalità in cui potrebbe essere applicata tale responsabilità: “La responsabilità pecuniaria e la responsabilità disciplinare degli ordinatori … possono essere impegnate nelle condizioni previste agli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle 90 Comunità europee” (grassetto di chi scrive). 4.9.23. Il regolamento finanziario prevede quindi la possibilità (si noti non l’obbligo) di “operazionalizzare” la responsabilità degli ordinatori attraverso le procedure disciplinari previste dallo statuto. Le difficoltà connesse alle procedure disciplinari sono state menzionate nella prima relazione del comitato e vengono esaminate dettagliatamente al capitolo 6 della presente relazione, dove si formulano raccomandazioni a fini di miglioramento. Quanto all’aspetto altamente specifico della colpa personale di carattere finanziario, le difficoltà sono particolarmente gravi in quanto la natura della presunta colpa personale in causa aggiunge ulteriori complicazioni al processo volto a stabilire la responsabilità di un funzionario, essendo necessari specifici metodi contabili/finanziari. 4.9.24. Tenendo presente questi problemi, il comitato ritiene che l'accertamento formale della colpa degli ordinatori e qualsiasi responsabilità derivante dovrebbe avvenire attraverso una nuova procedura distinta e specifica, limitata a questioni di carattere rigorosamente finanziario e disciplinata dal regolamento finanziario. A questo fine tuttavia il titolo V del regolamento finanziario, nella sua attuale formulazione, non è abbastanza specifico per quanto riguarda i meccanismi in base ai quali possono essere stabilite le singole colpe (e le eventuali responsabilità). 4.9.25. In primo luogo, è necessario identificare l’irregolarità finanziaria e le persone in causa. Come precisato poc'anzi, si tratta di un lavoro che richiede una conoscenza specifica 88 Articolo 22 dello statuto. 89 Articolo 73 (estratto) del regolamento finanziario. 90 Articolo 76 (estratto) del regolamento finanziario. - 117 - finanziaria/contabile e il rispetto della corretta procedura. Inoltre, l’organismo che espleta questa funzione deve essere indipendente dal servizio al quale appartiene l’ordinatore. Il comitato ritiene pertanto che il Servizio di audit interno (di cui si propone la creazione più oltre in questo capitolo) dovrebbe riferire, in base alle sue correnti procedure, su singoli casi di irregolarità finanziaria e individuare gli ordinatori in causa. Dovrebbe farlo di sua iniziativa, sotto la responsabilità del proprio capo, sulla base di fatti che emergano nel corso della sua normale attività, oppure sulla base di una richiesta (debitamente giustificata) del Presidente, del commissario competente o di un direttore generale. 4.9.26. In secondo luogo, occorre fissare la responsabilità personale del singolo. Ciò dovrebbe essere compito di un comitato specializzato per le irregolarità finanziarie, composto di persone con idonea esperienza e alle dirette dipendenze del Segretario generale. Il comitato delibererebbe sulla base delle relazioni sopra descritte. 4.9.27. Il compito del comitato poc’anzi descritto sarebbe semplicemente quello di stabilire e individuare la responsabilità di un ordinatore. Potrebbe farlo in vari modi, a seconda della gravità del caso. Tale processo che è di natura meramente amministrativa, potrebbe quindi essere seguito, se necessario, da procedure di carattere disciplinare. 4.9.28. Per concludere, il comitato raccomanda che il titolo V del regolamento finanziario sia modificato per inserire la procedura poc’anzi descritta. AUDIT INTERNO 4.10. Audit interno rispetto all’audit esterno 4.10.1. L’audit nel settore pubblico ha – o dovrebbe avere – una duplice funzione, che si riflette nell’esistenza di due forme di audit, esterno ed interno. L’obiettivo dell’audit esterno è quello di fornire al contribuente la garanzia che il denaro pubblico viene speso in modo da rispettare i principi di legalità, regolarità e sana gestione finanziaria91. Può essere quindi considerato come un audit di “pubblico interesse”. Tale audit è esterno perché deve essere completamente separato e quindi indipendente dal controllato. Tale audit cerca obiettivamente di analizzare le entrate e le spese e di individuare i problemi e le questioni che dovrebbero essere resi pubblici. 4.10.2. Per converso, l’audit interno costituisce un potente strumento grazie al quale la “dirigenza” dell’organizzazione può conseguire i propri obiettivi con la massima efficienza e nel contempo contribuire ad instillare quel senso di responsabilità nei suoi direttori subordinati necessario per un efficace controllo interno. Al riguardo, l’audit interno nel settore pubblico è più strettamente collegato alla funzione tradizionale di audit interno del settore privato, la cui funzione non è necessariamente quella di rendere pubbliche le carenze e le irregolarità da esso evidenziate, ma di riferirle alla dirigenza affinché sia adottata un’azione correttiva. Ne consegue che il servizio di audit interno risponde solo all’”alta dirigenza” ed occupa una posizione d’indipendenza nella struttura dell’organizzazione. 91 Cfr. articolo 248 (ex 188c), paragrafo 2 del TCE: “La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità”. In ambito comunitario, tale attività rientra nell’ambito nell’obbligo di assistere l’autorità di discarico (articolo 276 (ex 206) TCE). - 118 - 4.11. Debolezza dell’attuale funzione di audit interno 4.11.1. Due questioni correlate stanno alla base dei problemi della DG XX in materia di audit. In primo luogo, come già precisato, l’indipendenza del controllore finanziario nei confronti del controllato è compromessa dal fatto stesso che, attualmente, sia le funzioni di visto che quelle di audit rientrano nell’ambito della sua competenza di direttore generale della DG XX. Un ramo della direzione generale, quindi, controlla potenzialmente le azioni dell’altro. In secondo luogo e, alla luce dell’esperienza, ancor più importante è il fatto che il controllore finanziario non gode, rispetto agli altri servizi della Commissione, della posizione di forza che è necessaria per rendere la sua indipendenza veramente operativa. In pratica, la posizione della DG XX come una direzione generale fra le altre, e la corrispondente posizione del controllore finanziario come uno dei tanti funzionari di alto livello, compromette la sua capacità di tradurre i risultati degli audit in un intervento di carattere gestionale. 4.11.2. La conferma più eloquente del problema proviene dal fatto che numerose relazioni “delicate” elaborate dai revisori della DG XX sono state oggetto di lunghe procedure del contraddittorio spesso con l’effetto e, c'è da sospettare, l’intenzione di ritardare la relazione – ed ogni successivo intervento – di vari mesi. Lasciando da parte per il momento l’esigenza di introdurre misure concrete volte a ridurre il tempo necessario per le procedure del contraddittorio a un livello ragionevole, queste discussioni tendono ad assumere il carattere di un negoziato tra direttori generali di pari grado. In questo processo, l’obiettivo dell’audit – la scoperta e la rettifica di irregolarità, l’individuazione di carenze sistemiche e la proposta di un’azione correttiva – non assume necessariamente una posizione di primo piano, essendo potenzialmente offuscato dal desiderio di entrambe le parti di uscire dal processo nel miglior modo possibile. 4.11.3. La situazione non viene inoltre alleviata dal fatto che il commissario responsabile per le questioni di controllo/audit finanziario ha una posizione relativa, nei confronti dei colleghi commissari, ciascuno con i propri interessi, che è esattamente analoga a quella del controllore finanziario nei riguardi dei colleghi direttori. Ancora una volta l’audit interno è incapace di imporsi. 4.11.4. Il problema alla base è il fatto che il servizio di audit interno non è percepito come un’unità centrale al servizio dell’intera Commissione, sia come garante della regolarità finanziaria che meccanismo attraverso il quale la gestione finanziaria della Commissione può essere migliorata, ma come antagonista e servizio in concorrenza, con i propri interessi da difendere92. 4.11.5. E’ abbastanza ironico il fatto che, quali che siano le carenze della Commissione nel settore dell’audit interno, essa impone elevati standard agli altri. Ad esempio, uno dei criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori nazionali in relazione al FEAOG è che essi debbano “… di norma disporre di … servizio di controllo interno: obiettivo del servizio … è di garantire che il sistema di controllo interno dell’organismo pagatore funzioni efficacemente; il servizio di 92 Benché la Commissione stessa abbia riconosciuto l’esigenza di estendere e incrementare la funzione di audit interno (SEM 2000, raccomandazione 6), essa non ha affrontato in modo soddisfacente la questione della sua posizione relativa nei confronti del resto della Commissione. - 119 - controllo interno deve essere indipendente dagli altri servizi dell’organismo stesso e deve riferire direttamente alla direzione dell’organismo”.93 4.12. Cos’è l’audit interno?94 Definizione 4.12.1. L’”Istituto dei revisori interni (IRI)”, un’organizzazione professionale internazionale di revisori interni, pubblica definizioni, standard professionali, norme etiche, ecc., per l’esercizio della professione di audit interno. Esso ha recentemente pubblicato un nuovo progetto di definizione dell’audit interno: “L’audit interno è un'attività di garanzia e consulenza indipendente ed oggettiva, informata ad una filosofia di valore aggiunto destinata a migliorare le operazioni dell’organizzazione. Esso assiste l’organizzazione a perseguire i propri obiettivi fornendo un approccio sistematico e disciplinato volto a valutare e migliorare l’efficacia dei processi dell’organizzazione in materia di gestione del rischio, controllo e governo. Si favoriscono professionalità e impegno nei confronti dell’eccellenza operando nel quadro della prassi professionale stabilita dall’Istituto dei revisori interni.”95 4.12.2. salienti: Per quanto riguarda la Commissione, questa definizione contiene una serie di punti • • • l’audit interno è uno strumento che “aggiunge valore” alle attività di un’organizzazione ed è pertanto uno strumento di gestione, l’audit interno si svolge all’interno dell’organizzazione, ma è indipendente ed oggettivo, l’audit interno è una professione. Obiettivo e portata 4.12.3. Stando ancora all’IRI, l’audit interno si effettua “per assistere i membri dell’organizzazione nell’efficiente espletamento delle proprie responsabilità”. A questo scopo, esso “fornisce loro analisi, valutazioni, raccomandazioni, consulenza e informazioni concernenti le attività sottoposte a revisione … I membri dell’organizzazione assistiti dall’audit interno comprendono quelli a livello dirigenziale nonché il consiglio di amministrazione”. 4.12.4 Le funzioni del revisore interno spaziano dal tradizionale audit finanziario al controllo dell’ottimizzazione delle risorse o “controllo di rendimento” e sono sintetizzati dall’IRI nel modo seguente: • 93 94 95 verificare l’affidabilità e l’integrità dell’informazione finanziaria ed operativa nonché i mezzi utilizzati per individuare, misurare, classificare e riferire tale informazione; Regolamento della Commissione (CE) 1663/95 del 7.7.95 (GU L 158 dell’8.7.95) – cfr. supra al paragrafo 3.8.3. La presente sezione si basa sulle definizioni di audit interno elaborate dall’Istituto dei revisori interni (IRI). Tutte le citazioni provengono dal sito www.theiia.org dell’IRI. Progetto di “definizione di audit interno” - 11 gennaio 1999 ( www.theiia.org/GTF/Iadef.htm). - 120 - • verificare i sistemi stabiliti per garantire il rispetto delle strategie, dei piani, delle procedure, delle leggi, delle regolamentazioni e dei contratti che potrebbero avere un notevole impatto sulle operazioni e le relazioni e determinare se l’organizzazione li rispetta; • verificare gli strumenti per salvaguardare gli attivi e, ove opportuno, verificare l’esistenza di tali attivi; • valutare l’economia e l’efficienza con le quali sono utilizzate le risorse; • verificare le operazioni o i programmi per accertare se i risultati sono compatibili con gli obiettivi e i traguardi stabiliti e se le operazioni o i programmi sono effettuati nel modo previsto.96 Responsabilità, autorità e indipendenza 4.12.5. L’IRI descrive nel modo seguente la posizione del servizio di audit interno in seno ad un’organizzazione: “Il servizio di audit interno forma parte integrante dell’organizzazione e funziona secondo le strategie stabilite dagli alti quadri e dal consiglio di amministrazione. Le finalità, l’autorità e la responsabilità del servizio di audit interno dovrebbero essere definite in uno documento scritto ufficiale (Carta). Il direttore dell’audit interno dovrebbe cercare di ottenere l’approvazione della Carta da parte degli alti quadri nonché l’accettazione del consiglio di amministrazione. La Carta dovrebbe evidenziare gli obiettivi del servizio di audit interno, specificare la portata illimitata della sua attività e dichiarare che i revisori non devono avere influenza sulle o responsabilità per le attività da essi controllate.” 4.12.6. Benché faccia parte dell’organizzazione, principio fondamentale è che il servizio di audit interno sia indipendente dalle attività che esso controlla: “I revisori interni dovrebbero essere indipendenti dalle attività che essi controllano. I revisori interni sono indipendenti quando sono in grado di espletare la loro attività liberamente e obiettivamente. L’indipendenza consente ai revisori interni di formulare i giudizi imparziali ed obiettivi essenziali al corretto svolgimento degli audit. Essa viene raggiunta attraverso uno status organizzativo e l'obiettività.” 4.12.7. Infine, l’IRI affronta la questione dello status interno del servizio di audit: “Lo status organizzativo del servizio di audit interno dovrebbe essere sufficiente a permettergli di adempiere alle sue responsabilità in materia di audit. Il direttore del servizio di audit interno dovrebbe essere responsabile nei confronti di un soggetto all’interno dell’organizzazione con sufficiente autorità per promuovere l’indipendenza e garantire un’ampia copertura del controllo, adeguata considerazione delle relazioni di audit e un idoneo intervento sulla base delle raccomandazioni dell’audit.”97 4.12.8. Il Comitato non ha bisogno di scusarsi per aver citato lungamente l’IRI, in primo luogo perché il suo status di competente organizzazione professionale internazionale gli fornisce un’eccezionale autorevolezza, ma in secondo luogo – e forse è più importante per i nostri fini – 96 Cfr. par. 4.8.1. che contiene i criteri per il controllo interno. 97 Serie di citazioni dalla “Dichiarazione di responsabilità dell’audit interno” (originariamente pubblicata dall’IRI nel 1947, rivista da ultimo nel 1997). - 121 - perché le sue preoccupazioni riguardanti la portata, gli obiettivi, lo status e l’indipendenza dei revisori interni corrispondono alla perfezione ai problemi incontrati per quanto riguarda l’organizzazione attuale dell’audit all’interno della Commissione. 4.13. Il quadro dell’audit interno in seno alla Commissione 4.13.1. La probabile configurazione di qualsiasi proposta per il futuro dell’audit all’interno della Commissione emerge naturalmente da una combinazione dell’analisi dei suoi attuali difetti (sia nella presente che nella prima relazione del Comitato) e dei desiderata in materia di audit interno delineati dall’IRI. Status e posizione all’interno dell’organizzazione 4.13.2. È ormai abbastanza chiaro che il servizio di audit interno non può continuare a far parte di una delle varie direzioni generali. Questa posizione organizzativa non dà ai revisori (fino al Controllore finanziario compreso) né l’autorità nei confronti dei colleghi della Commissione, né la “linea diretta” con l’alta dirigenza, necessaria ad un efficace servizio di audit interno. 4.13.3. Il Comitato propone quindi l’istituzione di un servizio di audit interno specializzato, al di fuori della normale struttura delle direzioni generali, che riferisca direttamente al Presidente della Commissione98. Il Presidente della Commissione è l’unica figura in seno all’Istituzione libera da interessi settoriali (in quanto istituzionalmente competente per tutte le attività della Commissione), che ha la facoltà di trarre le necessarie conclusioni dai risultati degli audit. In linea con la visione di audit interno delineata poc’anzi, il Comitato prefigurerebbe che il servizio di audit operi come uno strumento diagnostico nelle mani del Presidente, che gli consente di identificare le carenze strutturali ed organizzative in seno alla Commissione nonché gli specifici – per non dire isolati – problemi che possono derivarne. Chiaramente, quindi, il Presidente dovrebbe poter incaricare il servizio dell’audit di effettuare puntuali mansioni specifiche e adottare l’intervento gestionale indicato dai risultati. 4.13.4. Benché questa definizione di audit interno si applichi nell’ambiente delle principali organizzazioni del settore pubblico e privato, è prevedibile un’obiezione, tratta forse dall’esperienza. Mentre nel settore privato il capo di un’organizzazione ha un incentivo diretto, sotto forma del “risultato netto” sulla base del quale viene giudicato, per massimizzare la propria efficienza e sradicare qualsiasi forma di spreco, il capo della Commissione dispone di questo incentivo? In effetti, in quanto di nomina politica, il suo interesse non potrebbe essere quello di occultare le inefficienze, gli sprechi o addirittura le frodi? 4.13.5. Il fatto stesso che ci si possa (ragionevolmente) porre questo interrogativo rivela la portata del pregiudizio arrecato alla responsabilità democratica della Commissione. La chiave del raffronto compiuto nel paragrafo precedente tra il capo di una grande società privata e il Presidente della Commissione consiste nel termine “giudicato”. Pur essendo la base del giudizio probabilmente diversa, rimane comunque un punto di principio fondamentale il fatto che entrambi sono responsabili, il primo nei confronti degli azionisti, il secondo nei confronti del 98 Il Presidente potrebbe, per motivi di organizzazione interna, delegare le proprie competenze nei confronti del servizio di audit interno ad un Vicepresidente della Commissione (mai però a un livello inferiore), pur mantenendo comunque la responsabilità per l’intervento effettuato in relazione ai risultati dell’audit. - 122 - grande pubblico, attraverso il Parlamento europeo. Il problema è che la responsabilità del secondo è una questione più complicata. 4.13.6. In effetti, la messa a disposizione del Presidente di un’efficace funzione di audit interno fa parte del più ampio contesto con il quale il Comitato spera di rafforzare la responsabilità e, in sé, rafforza il senso di responsabilità percepito dai funzionari. 4.13.7. Né si dovrebbe dimenticare la natura dello stesso servizio di audit interno. Come si è sforzato di sottolineare il presente capitolo, l’audit interno è una professione. In quanto tale, ha standard, prassi ed etica professionale. Si tratta di aspetti che andrebbero iscritti in un documento di base – una “carta”99 – che stabilisca competenze, obiettivi, poteri, status ecc. del servizio. I funzionari del servizio di audit interno devono essere revisori professionisti con adeguate qualifiche, fino al Capo del servizio compreso. 4.13.8. Il capo del servizio di audit interno è chiaramente una figura importante, simile all’attuale Controllore finanziario anche se con importanti differenze. In primo luogo, il grado amministrativo della persona in questione dovrebbe essere equivalente a quello di un direttore generale: un livello inferiore comprometterebbe immediatamente lo status del servizio100. In secondo luogo, la persona in questione deve essere un membro della professione di certificazione contabile, altamente qualificato e sperimentato per cui sarebbe probabilmente necessario, o almeno auspicabile, in gran parte delle occasioni, nominare la persona interessata al di fuori dell’Istituzione, sulla base di uno specifico bando di assunzione101. In terzo luogo, benché il servizio dell’audit interno risponda al Presidente, il capo del servizio deve conservare piena indipendenza in merito alla condotta degli audit, al rispetto degli standard professionali, al contenuto delle relazioni, ecc. Sulla carta, questa indipendenza è meno completa di quella di cui gode attualmente il Controllo finanziario, ma in pratica il nuovo status del servizio dell’audit dovrebbe assicurare un “equilibrio di potere” più favorevole e quindi una maggiore indipendenza nei confronti dei servizi operativi della Commissione. Selezione degli audit 4.13.9. La “Carta” del servizio dell’audit dovrebbe comprendere disposizioni volte a garantire una completa copertura periodica delle attività della Commissione. A tal fine, il programma di lavoro del servizio dell’audit dovrebbe essere approvato dal Presidente sulla base di una proposta del capo del servizio dell’audit che tenga conto della necessità di garantire che il servizio dell’audit risponda agli obiettivi stabiliti nella propria Carta. Nel contempo, il servizio di audit interno deve rimanere reattivo alle necessità di carattere gestionale. Una certa elasticità o “margine” dovrebbe quindi essere prevista nel programma di lavoro per consentire un’attività eccezionale di audit la cui necessità emerga con breve anticipo. In particolare, il Presidente deve avere la possibilità di ordinare audit speciali sulla scorta delle necessità che emergono. 99 Cfr. paragrafo 4.12.5. 100 Come l’UCLAF ha imparato a proprie spese … 101 Benché non esattamente analogo, si potrebbe raffrontare questo requisito con le disposizioni ufficiali riguardanti le qualifiche dei membri della Corte dei conti (art. 247 (ex 188 B)) del trattato CE o i requisiti del direttore dell’OLAF e i membri del suo Comitato di sorveglianza (regolamento (CE) 1073/1999). A differenza tuttavia di questi casi, il capo del servizio dell’audit interno dovrebbe essere nominato dalla Commissione, su proposta del Presidente. - 123 - Condotta degli audit 4.13.10 I principi fondamentali che disciplinano la condotta degli audit, siano essi all’interno della Commissione ovvero “in loco”, a livello di Stati membri, non devono essere sostanzialmente diversi da quelli che si applicano attualmente ai funzionari della DG XX, che prevedono un pieno e illimitato accesso a tutta la documentazione pertinente. In passato, i problemi sono sorti più per quanto riguarda la formulazione delle relazioni di audit. 4.13.11. La “procedura del contraddittorio” interna (vale a dire il diritto di replica del controllato) è stata fonte di notevoli difficoltà in passato (cfr. prima relazione). Benché sia necessario un diritto di replica e sia inoltre necessario che le repliche del controllato siano eventualmente pubblicate insieme alla relazione dell’audit, il controllato non dovrebbe poter “negoziare” il contenuto di una relazione di audit oppure ritardarne il completamento. Ciò non significa che il controllato non debba avere l’opportunità di correggere materiali errori di fatto contenuti nella relazione di audit prima del suo completamento, ma che il suo intervento non deve andare al di là di questo livello fattuale. Le eventuali divergenze di opinione o di interpretazione tra revisore e controllato possono essere affrontate attraverso la pubblicazione parallela di osservazione e risposta. 4.13.12. In ogni caso, la procedura del contraddittorio (avente inizio nel momento in cui il progetto di relazione viene trasmesso per la prima volta al controllato e termine con la conclusione della relazione) non dovrebbe durare più di un mese. In linea di principio, scaduto il mese, la decisione sul momento e le condizioni in cui finalizzare la relazione dell’audit deve spettare esclusivamente al capo del servizio di audit interno. Seguito degli audit 4.13.13. In base al modello proposto dal Comitato, l’intervento da adottare sulla base dei risultati dell’audit spetta necessariamente al Presidente della Commissione nell’ambito delle sue competenze in materia di gestione. Non è quindi possibile alcun approccio prescrittivo per quanto riguarda il seguito da riservare alle relazioni di audit. 4.13.14. In uno spirito di trasparenza, tuttavia, le misure adottate dal Presidente e, di conseguenza, da altri direttori della Commissione, dovrebbero essere verbalizzate, il che è possibile in due modi: in primo luogo, il servizio di audit interno deve pubblicare una relazione annuale che delinei le proprie attività, sintetizzi i suoi principali risultati e descriva l’azione adottata in risposta da parte dei servizi della Commissione. La relazione annuale dovrebbe essere presentata dal Presidente alla Commissione e resa pubblica. In secondo luogo, tutte le relazioni completate dal servizio dell’audit interno dovrebbero essere messe a disposizione della Corte dei conti. Ciò consentirà alla Corte di sorvegliare l’azione concreta adottata dalla Commissione in risposta alle osservazioni dell'audit. Relazioni con la Corte dei conti 4.13.15. La qualità professionale dell'attività del servizio di audit interno deve essere sufficiente a garantire che il revisore esterno della Commissione possa farvi affidamento. Al fine di massimizzare i potenziali vantaggi, dovrebbero essere stabiliti regolari contatti tra la Corte dei conti e il servizio di audit interno sia nelle fasi di programmazione che di espletamento della loro attività. Occorre garantire alla Corte pieno accesso ai dati audit del servizio di audit interno, vale a dire in pratica, oltre alla semplice comunicazione delle relazioni di audit, la Corte deve - 124 - poter accedere, per utilizzarli nella propria attività di audit, ad ogni documento del servizio interno di audit (vale a dire osservazioni, dati “grezzi”, ecc.). Risorse 4.13.16. Non spetta al Comitato decidere in merito ai livelli dell’organico della Commissione. Tuttavia è legittimo evidenziare, come già fatto nella prima relazione, che il numero di persone attualmente dedite all’audit interno/di sistema della Commissione è ridicolo. Per essere efficace, il servizio di audit interno che sostituirà l’unità di audit interno della DG XX deve beneficiare di un adeguato livello di risorse. 4.14. Ispettorato generale dei servizi (IGS) 4.14.1. L’IGS è stato istituito nel 1991 per far fronte all'esigenza percepita a livello di gestione della Commissione di un servizio di ispezione interno. Tra il 1991 e il 1999 è passato da un organico di 20 a un organico di 35 persone. L’IGS fornisce garanzia di indipendenza e risponde direttamente al Presidente della Commissione, che decide specificamente le sue attività ispettive. Le sue mansioni sono sintetizzabili nel modo seguente: • • • controllare e valutare il rispetto dei regolamenti e delle procedure nonché delle loro conseguenze da parte dei servizi della Commissione, controllare e valutare l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie all’interno della Commissione rispetto ai compiti dei servizi interessati, controllare e valutare il rapporto costo/benefici dei servizi della Commissione. 4.14.2. Per svolgere questo lavoro, gli ispettori dell’IGS hanno accesso illimitato ai servizi della Commissione. Le loro relazioni sono soggette ad una procedura del contraddittorio con i capi dei servizi in questione e vengono trasmesse, per via riservata, corredate di un parere del servizio giuridico e d'intesa con il Segretario generale, al Presidente della Commissione. Qualsiasi ulteriore azione è decisa dal Presidente, che decide altresì se pubblicare o meno la relazione. 4.14.3. Il Comitato ha sperimentato che le relazioni dell’IGS sono spesso di elevata qualità, con un’analisi percettiva del funzionamento dei servizi della Commissione ed utili raccomandazioni. Il seguito che viene loro riservato è di gran lunga molto meno impressionante. Il Comitato sarebbe quindi favorevole ad un rafforzamento della posizione dell’IGS. 4.14.4. Gli strumenti per farlo sono impliciti nei precedenti paragrafi, dai quali traspare che la logica sottesa all’IGS è assai vicina, se non identica, a quella del servizio di audit interno proposto, nel senso che entrambi sono essenzialmente strumenti analitici a disposizione della dirigenza per ottenere il massimo rapporto costo/beneficio. Alla luce delle competenze da conferire al servizio di audit interno, l’IGS non dovrà più essere un servizio distinto. Non è difficile quindi prevederne una razionalizzazione, per cui il personale e le attività dell’attuale IGS verranno assorbiti dal servizio di audit interno. Il Comitato raccomanderebbe questa linea di azione. - 125 - 4.15 Conseguenze sul piano organizzativo 4.15.1. Le raccomandazioni della presente relazione concernenti il controllo interno e l’audit interno interessano tutte le direzioni generali che effettuano operazioni finanziarie. Considerate le modifiche strutturali in corso sulla scorta di SEM 2000, che introduce servizi finanziari specifici in tutte le direzioni generali, le conseguenze di carattere organizzativo per la struttura amministrativa nel suo insieme non sono radicali. Due servizi però sono interessati in modo più sostanziale. In primo luogo, la DG XX. Il personale interessato all’audit interno dovrebbe normalmente trovar posto nel nuovo servizio di audit interno, fatta salva la verifica delle qualifiche. D’altro canto, gran parte del personale – che oggi si occupa, direttamente o indirettamente, del controllo ex ante delle operazioni finanziarie – dovrebbe essere, ove necessario, soggetto a riassegnazione. Occorre sottolineare ancora una volta che le due attuali funzioni della DG XX sono attività completamente distinte. Le persone dedite al controllo ex ante non sono revisori e non dovrebbero rivendicare automaticamente posizioni all’interno del servizio dell’audit. D’altro canto, la loro conoscenza tecnica delle procedure finanziarie e del regolamento finanziario dovrebbero renderle interessanti per le direzioni generali operative di tutta la Commissione. In secondo luogo, l’IGS. Come abbiamo visto poc’anzi, l’IGS troverebbe la propria collocazione come ufficio in seno al nuovo servizio di audit interno. 4.15.2. Per quanto riguarda il Controllore finanziario, è evidente che il suo ruolo – come delineato nel regolamento finanziario – cessa di esistere. 4.16 Utilizzo da parte della Commissione dei risultati degli audit della Corte dei conti 4.16.1. La fonte principale delle informazioni concernenti l’audit per la Commissione sarà (e dovrebbe essere) il proprio servizio di audit interno. Una seconda fonte importante di preziosi risultati di audit e di utili osservazioni è però costituita dalla Corte dei conti, sia in modo diretto, sotto forma di relazioni e pareri, che in forma indiretta, sotto forma di raccomandazioni e osservazioni “politiche” formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dei risultati della Corte. La presente sezione esaminerà brevemente le modalità in cui l’attività del revisore esterno si traduce in intervento di gestione da parte della Commissione e gli eventuali strumenti grazie ai quali la Commissione potrebbe essere incoraggiata a trarre maggior beneficio dall’attività di audit della Corte. 4.16.2. Nell’esaminare le modalità in cui la Commissione utilizza l’attività della Corte dei conti, è necessario prendere in considerazione due processi distinti. In primo luogo, la traduzione delle osservazioni della Corte in intervento di gestione e, in secondo luogo, l’azione adottata sulle raccomandazioni delle istituzioni cui la Corte riferisce, segnatamente nel contesto della procedura di discarico. Copertura dell’audit 4.16.3. Il programma di lavoro della Corte è volto, da un canto, ad espletare le mansioni obbligatorie per essa previste dal trattato (ad es. la “dichiarazione di affidabilità”, la relazione annuale) e, dall’altro, a coprire un’adeguata serie di tematiche prima in un determinato esercizio e, quindi, la quasi totalità dell’attività di bilancio su un ciclo di tempo più esteso. Gli audit della Commissione sono normalmente di carattere tematico anziché organizzativo, vale a dire si concentrano su attività o politiche settoriali specifiche, anziché su determinati uffici o servizi102. 102 Eccezione alla regola è costituita dall’UCLAF, che è soggetta ad un audit di servizio (relazione speciale 8/97 – cfr. capitolo 5). - 126 - Natura delle osservazioni dell’audit 4.16.4. Un’attenta lettura delle risposte della Commissione alle relazioni della Corte e la testimonianza di chi partecipa al processo di audit della Commissione evidenziano una reazione antagonistica di carattere difensivo della Commissione in relazione alle osservazioni della Corte. La Commissione potrebbe convincersi a passare ad una reazione più costruttiva se la Corte, operando esattamente con le stesse tecniche e risultati degli audit, presentasse le sue osservazioni in uno stile più analitico, fornendo una panoramica della situazione incontrata dalla Corte, maggiormente informata alle esigenze gestionali della Commissione. Ciò significherebbe probabilmente un maggior accento su un audit basato sui servizi (che incidentalmente consentirebbe un’individuazione (ed una percezione più acuta) delle responsabilità di gestione), ma avrebbe scarso effetto sostanziale sul modo in cui la Corte svolge il proprio lavoro. DAS 4.16.5. Un problema analogo per consentire alla Commissione di sfruttare i risultati dell’audit si pone in relazione alla dichiarazione di affidabilità (universalmente nota con l’acronimo francese “DAS”)103. I risultati della DAS, che necessariamente si riducono ad un’analisi statistica dei “tassi di errore” della gestione finanziaria, sono estremamente difficili da rapportare ai sistemi e ai servizi della Commissione . Sarebbe utile per la Commissione, gli Stati membri e gli altri lettori della DAS se la Corte potesse indicare con maggior precisione quale settore e quali sistemi e procedure nonché, in caso di gestione condivisa, quali Stati membri siano principalmente interessati da errori nonché la natura di questi errori. Tempistica delle relazioni 4.16.6. Al fine di massimizzare l’impatto sulla Commissione dei risultati dell'audit esterno, è in certa misura opportuno che la Corte acceleri la produzione delle proprie relazioni. Eventuali misure, in termini di portata dell’audit, programmazione, procedure interne, ecc. sono questioni interne alla Corte. Basti dire in questa sede che quanto meno pretesti si forniscono alla Commissione per non prendere in seria considerazione gli audit della Corte, tanto meglio sarà. Procedura del contradditorio 4.16.7. I progetti di relazione della Corte dei conti vengono trasmessi al controllato perché quest’ultimo possa formulare le proprie risposte. Entro un termine di due mesi, si riuniscono rappresentanti delle due istituzioni al fine, per quanto possibile, di approvare il rispettivo testo in vista della pubblicazione della relazione. Nei suoi originali progetti di risposta, la Commissione in particolare tende ad “alzare la posta” con dichiarazioni eccessivamente categoriche, ben sapendo che linguaggio e contenuto saranno moderati nel corso della procedura del contraddittorio, da essa percepita come procedura volta a “sfumare” per quanto possibile la relazione della Corte. In altri termini, il processo assomiglia molto a un negoziato ed oscura il vero obiettivo dell’esercizio, che è in ultima analisi quello di individuare l’azione correttiva necessaria. 103 “Déclaration d’assurance” – cfr. art. 248(1) (ex 188 C) del trattato CE. - 127 - 4.16.8. Questa procedura pertanto non solo è dispendiosa in termini di tempo – anche quando i termini rispettati sono eccessivi – ma rivela anche l’atteggiamento non costruttivo della Commissione nei confronti del processo di audit. 4.17 Controllo di bilancio del Parlamento 4.17.1. La seconda fonte dei “risultati” dell'audit esterno per la Commissione proviene dal Parlamento europeo, nella sua veste di autorità di discarico (con il Consiglio in ruolo sussidiario). Il capitolo 7 della presente relazione discute dettagliatamente il principio e il funzionamento della responsabilità democratica nei confronti del Parlamento e si rinvia quindi il lettore a questa parte della relazione per le osservazioni sul rapporto tra Parlamento europeo e Commissione. 4.17.2. Il Parlamento, sulla base delle cui osservazioni la Commissione è tenuta ad agire, traduce quindi i risultati dell’audit esterno in raccomandazioni politiche di azione. 4.17.3. Le modifiche al trattato introdotte a Maastricht e ad Amsterdam hanno sostanzialmente rafforzato il potere del Parlamento nell’esercizio di controllo di bilancio basato sull’audit che esso esercita nei confronti della Commissione, sia in termini di munizioni fornite dalla Corte che in termini di loro eventuale utilizzo. Se la Corte e il Parlamento operano efficacemente in squadra, con relazioni della Corte tempestive e pertinenti e un loro utilizzo da parte del Parlamento completo ed incisivo, l’audit esterno in seno all’Unione europea assume una nuova e fruttuosa dinamica. 4.17.4. I poteri formali non costituiscono comunque il nocciolo della questione e la Commissione dovrà comunque essere obbligata in pratica a reagire positivamente alle raccomandazioni politiche basate sui risultati dell’audit esterno. Attualmente non è chiaro se le istituzioni stiano raggiungendo il risultato auspicato. Il Comitato ha già criticato il Consiglio per la sua mancanza di interesse a dar seguito alle relazioni della Corte104 e, benché il Parlamento si sia dimostrato più attivo, la sua mancanza dei poteri istituzionali necessari ha, fino a poco tempo fa, ostacolato seri sforzi volti a "operazionalizzare" le relazioni della Corte105. La difficoltà sottesa rimane tuttavia quella già identificata, e cioè che la Commissione non considera il discarico come un processo costruttivo ma come una prova annuale da superare. Il rimedio è analogo a quello delineato per quanto riguarda la Corte dei conti e risiede sostanzialmente all’interno della Commissione stessa. Si tratta dell’oggetto del presente capitolo: la riforma interna della Commissione. 4.18 Raccomandazioni 4.18.1. L’esistenza di una procedura che prevede l'esplicita approvazione preventiva di ogni transazione da parte di un servizio di controllo finanziario separato ha contribuito notevolmente ad esonerare i gestori della Commissione da un senso di responsabilità personale per le operazioni da essi autorizzate, pur facendo nel contempo poco o niente per prevenire gravi irregolarità del tipo analizzato nella prima relazione del comitato. Inoltre, la combinazione di questa funzione con una (debole) funzione di audit interno in un’unica direzione generale dà 104 Prima relazione: par. 9.4.12. 105 Cfr. capitolo 7. - 128 - adito a potenziali conflitti di interessi da parte del controllore finanziario. E’ necessario quindi un profondo ripensamento sia del controllo interno che dell’audit interno. 4.18.2. Dovrebbe essere istituito un servizio di audit interno professionale ed indipendente, le cui competenze ed attività dovrebbero basarsi sui pertinenti standard internazionali (Istituto dei revisori interni), che riferisca direttamente al Presidente della Commissione. La funzione centralizzata pre-audit della DG XX dovrebbe essere eliminata e il controllo interno – come parte integrante della responsabilità gerarchica – decentrato alle direzioni generali. Uno dei principali compiti del proposto servizio di audit interno dovrebbe essere quello di controllare l’efficienza e l’efficacia di questi sistemi di controllo decentrato (cfr. 4.18.16 infra) (4.7.1-2, 4.9.8., 4.13.3, 7). 4.18.3. Dovrebbero essere rese chiare ed esplicite le catene di delega: ogni gestore subordinato è responsabile per il controllo interno nel proprio campo di responsabilità. Spetta al direttore generale (e ai capi dei servizi indipendenti) assumere la responsabilità (globale) di ogni questione operativa all’interno della propria direzione generale o del proprio servizio, compreso il controllo interno. La catena di delega inizia a livello della Commissione attraverso il commissario. Questi detiene la responsabilità finale in materia gestionale per ogni questione finanziaria, compreso il controllo finanziario, e la responsabilità politica in quanto membro del Collegio (4.9.5-9). 4.18.4. Ogni direzione generale dovrebbe avere a propria disposizione due requisiti preliminari di base per un’efficace gestione finanziaria: i) una funzione specializzata di controllo interno, esercitata sotto la responsabilità di un alto funzionario che riferisce direttamente al direttore generale; ii) una funzione contabile, esercitata sotto la responsabilità di un contabile delegato. Quest’ultimo opererebbe sotto la sorveglianza funzionale del contabile della Commissione, ma sarebbe responsabile della tenuta dei conti e dell’espletamento delle operazioni finanziarie esclusivamente della direzione generale in cui è assegnato. 4.18.5. Ogni direzione generale dovrebbe produrre la propria relazione finanziaria annuale e i propri conti annuali, certificati dal revisore interno della Commissione, comprese sia l’informazione finanziaria che un'ampia panoramica delle attività della direzione generale. Tali relazioni dovrebbero essere esaminate dalla Commissione la quale dovrebbe quindi presentarle alle istituzioni competenti nell’ambito della procedura di discarico (4.9.13-17). 4.18.6. Il servizio di audit interno dovrebbe operare sotto la responsabilità e l’autorità del Presidente della Commissione, indipendentemente da qualsiasi altro servizio della Commissione. Esso dovrebbe essere innanzi tutto uno strumento diagnostico nelle mani del Presidente che gli consente di individuare le carenze strutturali ed organizzative all’interno della Commissione. Le competenze, gli obiettivi, i poteri e lo status del servizio dovrebbero essere stabiliti in un documento costitutivo di base (la “Carta”). Il programma di lavoro del servizio di audit interno dovrebbe garantire una copertura periodica di tutte le attività della Commissione. Dovrebbe comunque lasciare margine ad ulteriori funzioni di audit ad hoc da espletare su richiesta del Presidente e/o in funzione delle esigenze che emergono (4.13.3., 7, 9). 4.18.7. Il capo del servizio di audit interno dovrebbe essere un membro della professione di certificazione contabile altamente qualificato e sperimentato, assunto specificamente per questa mansione. Questi dovrebbe avere un grado amministrativo equivalente a quello di un direttore generale. Il capo del servizio di audit interno, benché riferisca al Presidente, dovrebbe godere di - 129 - piena indipendenza in relazione alla condotta degli audit, al mantenimento degli standard professionali, al contenuto delle relazioni ecc. (4.13.8.). 4.18.8. La procedura interna del contraddittorio tra il servizio di audit interno e i suoi controllati dovrebbe durare al massimo un mese, scaduto il quale la relazione di audit dovrebbe essere pubblicata a discrezione del capo del servizio di audit interno (4.13.11-12). 4.18.9. Il Presidente della Commissione dovrebbe presentare alla Commissione ogni anno una relazione annuale del servizio di audit interno che delinei le sua attività, i principali risultati e gli interventi di conseguenza adottati o da adottare da parte del Presidente. La relazione dovrebbe essere resa pubblica (4.13.13-14). 4.18.10. Ogni relazione di audit del servizio di audit interno dovrebbe essere trasmessa alla Corte dei conti. Inoltre, tutti i dati raccolti dal servizio, ogni attività preparatoria e tutti i risultati di audit dovrebbero essere messi a disposizione della Corte ed essere di qualità professionale sufficiente per essere utilizzati (4.13.15). 4.18.11. L’attuale Ispettorato generale dei servizi (IGS) dovrebbe essere inglobato nel nuovo servizio di audit interno. 4.18.12. Un’unità centrale specializzata, responsabile della formulazione e della sorveglianza delle procedure finanziarie nonché dei meccanismi di controllo interno dovrebbe essere costituita all’interno della DG XIX. Tale organismo non dovrebbe svolgere alcun ruolo nelle singole transazioni (pur potendo in casi difficili prestare attività di consulenza), ma dovrebbe stabilire procedure e norme fondamentali a livello di Commissione in materia di gestione finanziaria e controllarne l’applicazione (4.9.1.-3). 4.18.13. Ogni funzionario coinvolto in procedure finanziarie dovrebbe essere sottoposto ad una formazione obbligatoria e regolare in relazione alle norme e alle tecniche applicabili alla gestione finanziaria, quale precondizione per essere destinato a tale attività (4.9.1-2, 4, 11). 4.18.14. Gli aspetti formali delle transazioni finanziarie dovrebbero essere verificati dal contabile delegato. Ogni obiezione dovrebbe essere rinviata al contabile il quale dovrebbe decidere, sotto la sua responsabilità, se non tener conto delle obiezioni e procedere con l’operazione (4.9.12). 4.18.15. Dovrebbe essere stabilita una nuova procedura amministrativa specifica, disciplinata da un “modificato” titolo V del regolamento finanziario, formalmente destinata a stabilire le responsabilità individuali degli ordinatori in relazione ad errori ed irregolarità finanziari. A tal fine, un nuovo comitato per le irregolarità finanziarie delibererebbe sulla base delle relazioni elaborate dal revisore interno della Commissione. Se necessario, potrebbe seguirne un’azione disciplinare o di altro tipo (4.9.18-28). 4.18.16. Alla luce delle raccomandazioni poc’anzi esposte, l’attuale DG XX non ha più motivo di esistere. Il personale della DG XX qualificato per l’attività di audit dovrebbe essere riassegnato al nuovo servizio di audit interno, mentre le altre persone dovrebbero essere eventualmente riassegnate ad altri servizi della Commissione, in particolare quelli che richiedono esperienza di procedure finanziarie (4.15.1-2). - 130 - 4.18.17. La Corte dei conti dovrebbe cercare di ottenere una reazione più costruttiva da parte della Commissione in relazione alle proprie osservazioni di audit, ricorrendo maggiormente ad un audit dei servizi, presentando le sue osservazioni in uno stile più analitico, fornendo una rassegna della situazione che ha incontrato e ponendo maggior accento sulle esigenze di gestione della Commissione (4.16.4). 4.18.18. Sarebbe utile che, nella sua dichiarazione di affidabilità (DAS), la Corte fosse in grado di indicare con maggiore precisione quali settori, sistemi e procedure e, in caso di gestione condivisa, quali Stati membri siano principalmente interessati da errori e la natura degli errori in questione (4.16.5). 4.18.19. La durata della procedura del contraddittorio tra la Corte dei conti e la Commissione (ed altri controllati) dovrebbe essere sostanzialmente ridotta. Il processo non dovrebbe avere il carattere di un negoziato sulla severità o meno delle osservazioni della Corte, ma cercare solamente di stabilire i fatti. L’obiettivo sotteso agli audit della Corte dovrebbe essere quello di individuare l’azione gestionale correttiva richiesta in seno alla Commissione per affrontare le questioni individuate dalla Corte (4.16.7). - 131 - Capitolo 4 – ALLEGATO 1 SEM 2000: Raccomandazioni Raccomandazione n. 1: dibattito di orientamento politico, in gennaio, per definire le priorità di bilancio dell’esercizio successivo e il loro carattere limitativo; Raccomandazione n. 2: conoscere il costo globale in termini di risorse finanziarie, umane e di altro tipo, di qualsiasi proposta al momento di ogni presa di decisione politica (legame tra stanziamenti di funzionamento e stanziamenti operativi); Raccomandazione n. 3: instaurazione di un sistema di dotazioni globali alle DG che comportino il massimo numero di categorie di spesa amministrativa; Raccomandazione n. 4: valutazione sistematica per ogni programma o azione comunitaria; le DG XIX e XX rafforzano le loro rispettive attività in materia di miglioramento costo/benefici e tecniche di valutazione; Raccomandazione n. 5: razionalizzazione dei controlli ex ante facendo ricorso a tecniche di controllo basate sui metodi e gli strumenti quali il campionamento statistico, gli audit di sistema e della qualità della gestione finanziaria dei servizi; Raccomandazione n. 6: la DG XX approfondirà ed amplierà la funzione di audit interno (audit di sistema, gestione, rendimento dei servizi e contabilità) in base a un programma annuale stabilito dalla Commissione; Raccomandazione n. 7: non appena concepita una regolamentazione e fino alla fase finale della sua adozione, i servizi vegliano affinché essa sia chiara, controllabile e tutelata da tentativi di frode; Raccomandazione n. 8: separazione tra, da un canto, il settore concezione/gestione/relazioni e, dall’altro, il settore finanze/risorse nei servizi e trasformazione di quest’ultimo settore in “contrappeso” all’interno della DG; Raccomandazione n. 9: gestione integrata delle risorse e creazione di un sistema di gestione delle risorse umane simile e sincrono a quello già esistente per le risorse finanziarie; Raccomandazione n. 10: presa in considerazione dell’esperienza acquisita in materia di gestione delle risorse quale elemento di crescente importanza per le nomine e le promozioni. Ogni agente che sigli o firmi un impegno finanziario farà una dichiarazione sull’onore riguardante l'assenza di conflitti di interesse con la parte contraente. Raccomandazione n. 11: eventuali modifiche regolamentari (soppressione del visto preventivo, estensione della nozione di “spese correnti”, ancoraggio del sistema di audit interno nei testi giuridici, chiarificazione della responsabilità degli ordinatori). N.B.: La Commissione ha rinviato la propria decisione su questo punto. - 132 - DG XX (CONTROLLO FINANZIARIO): FATTI E CIFRE (Le seguenti informazioni sono tratte dalla relazione annuale per il 1998 per il Controllore finanziario e orientamenti per il 1999) Transazioni Il servizio di controllo ex ante della DG XX ha effettuato il seguente numero di transazioni finanziarie. Transazioni Media giorni/transazione Campionamento (%) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (stim.) 275.000 302.000 360.000 461.000 550.000 600.000 6.9 5.9 5.1 4.8 4.4 4.0 60% 55% 48% 40% 30% 10% Utilizzo delle risorse Il grafico sottostante indica la percentuale di risorse della DG XX (tempo personale) dedite a specifiche attività nel 1998. Attività di consulenza (legislazione, sistemi, transazioni) (22%) 22% Sviluppo di controllo e audit (3%) 32% 3% 5% 22% 16% Formazione del personale nei servizi degli ordinatori (5%) Audit di sistemi/interno (16%) Audit ex post (22%) Controllo ex ante (32%) - 133 - Attività di audit La DG XX ha effettuato 201 audit ex-post nel 1998 (rispetto ai 152 nel 1997), più tre indagini speciali (turismo, Ufficio di sicurezza e Leonardo). Nel 1999 prevede 284 audit. Il grafico indica la copertura delle principali politiche settoriali (sulla base delle categorie della prospettive finanziarie) da parte dgli audit ex post. 12% 23% FEAOG Garanzia (23%) 8% Politiche interne (15%) Entrate (7%) Azioni strutturali ( 35%) Azioni esterne (8%) Spese amministrative/altro tipo (12%) 15% 35% 7% Personale La DG XX dispone di 230 persone. Tale cifra è stabile dal 1995. Esse sono attualmente impiegate nel modo seguente: Consulenza sulla legislazione proposta, i sistemi finanziari e le transazioni proposte 39 persone Controllo ex ante 57 persone Audit 69 persone Formazione e assistenza tecnica 9 persone Sviluppo degli strumenti di controllo e di audit 7 persone Amministrazione ed altre attività orizzontali 49 persone - 134 -