L’evoluzione normativa del
diritto all’assistenza sociale
Diritto sanitario e dell’assistenza sociale
Prof. Alessandra Pioggia Diritto sanitario e dell’assistenza sociale
Prof. Alessandra Pioggia
Cenni storici
La società premoderna: benefattori e
povertà
La dottrina riformista del cinquecento:
municipi e parrocchie; la sicurezza delle
città
L’Act for the relief of the poor (1601) e
l’imposizione di contributi ai benestanti per
le spese dei poveri
L’illuminismo e la laicizzazione della carità
Cenni storici: in Italia
Il sistema assistenziale in epoca pre unitaria è
amministrato prevalentemente dagli enti
religiosi: le opere pie
L’impostazione liberale delle riforme post
unitarie:
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la natura privata delle opere pie;
la mancata previsione di un diritto ad essere sollevati
dal bisogno e di un piano di assistenza pubblica;
La diffusione di distorsioni e ingiustizie
Cenni storici: in Italia
La legge 6972 del 17 luglio 1890 (legge Crispi):
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il riconoscimento della finalità pubblica
dell’assistenza
La pubblicizzazione degli enti di assistenza
benefica (IPB, poi IPAB)
La funzione: ”prestare assistenza ai poveri, tanto
in stato di sanità quanto di malattia...procurare
l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche
professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro
modo al miglioramento morale ed economico”
L’egemonia laica dello Stato nel settore
assistenziale
Cenni storici: in Italia
Le istituzioni dell’assistenza in epoca fascista:
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La pubblica amministrazione statale (ministeri degli
interni e di grazia e giustizia)
Gli enti pubblici specificamente preposti (ONMA)
I comuni (ECA)
Gli enti ecclesiastici
L’assistenza come strumento di controllo sociale
e di emarginazione: il “custodialismo”
L’assistenza nella Costituzione
I diritti sociali come diritti fondamentali che
condizionano la forma di Stato: gli artt. 2 e
3
L’assistenza come sostegno a categorie
determinate, l’ampia discrezionalità nella
definizione dei contenuti e dei destinatari
L’assistenza nella Costituzione
Assistenza – disagio
Art. 38, c.1 “ogni cittadino inabile al lavoro e provvisto di
mezzi...ha diritto al mantenimento e all’assistenza
sociale” (principio di solidarietà Corte cost. 31/86)
Previdenza – lavoro
Art. 38, c. 2 “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia,
disoccupazione involontaria” (strumenti mutualistico
assicurativi Corte cost. 31/86; ... la pensione sociale)
Beneficenza – povertà
Ex art. 117 “beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria
ed ospedaliera” alla competenza normativa concorrente
delle regioni
L’evoluzione normativa
Il primo trasferimento di funzioni alle regioni con
il d.lgs. 9/1972: l’”assistenza sociale” resta di
competenza statale – la “beneficenza” alle
regioni
La sent. Corte cost. 139/72 : assistenza come
intervento a favore di categorie di soggetti
determinate - funzione a bassa discrezionalità;
beneficenza come rivolta a singoli individui in
stato di bisogno - funzione ad elevata
discrezionalità
L’evoluzione normativa
Il d.lgs. 616/77 e la nozione di servizi sociali:
“tutte le attività ce attengono, nel quadro della
sicurezza sociale, alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti od a pagamento, o
di prestazioni economiche, sia in denaro che in
natura, a favore dei singoli o dei gruppi,
qualunque sia il titolo in base al quale sono
individuati i destinatari, anche quando si tratti di
forme di assistenza a categorie determinate,
escluse soltanto le funzioni relative alle
prestazioni economiche” (art 22)
L’evoluzione normativa
La sent. corte cost. 174/81: “le finalità e
l’ampiezza della definizione” della materia
“costituiscono anzitutto i primi risultati di una
nuova linea di politica sociale...” per la quale “in
particolare i servizi sociali dovrebbero essere
rivolti a mantenere i cittadini del loro ambiente
familiare e sociale con interventi di carattere
domiciliare e centri diurni”
Lo Stato e la legislazione “quadro” (328/2000)
L’evoluzione normativa
Il d.lgs. 112/98: nell’ambito dei “servizi alla
persona e alla comunità” (tutela della salute;
istruzione scolastica, ecc...) i “servizi sociali”
sono le “attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o
di prestazioni economiche destinate a superare
situazioni di bisogno e di difficoltà che la
persona umana incontra nel corso della sua vita,
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle
assicurate in sede di amministrazione della
giustizia”
Il d.lgs. 112/1998
Art. 129 Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei princìpi e degli obiettivi della politica
sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della
rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi
essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
...
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali ...
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali
concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di
formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici
e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività
sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi
sociali;
Il d.lgs. 122/1998
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte
le funzioni e i compiti amministrativi nella
materia dei «servizi sociali», salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo
129 e quelli trasferiti all'INPS ..
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti
ai comuni, che le esercitano anche attraverso le
comunità montane, i compiti di erogazione dei
servizi e delle prestazioni sociali, nonché i
compiti di progettazione e di realizzazione della
rete dei servizi sociali, anche con il concorso
delle province.
Il d.lgs. 112/1998
In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed
agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
130 del presente decreto legislativo.
Il d.lgs. 112/1998
Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al
successivo conferimento alle province, ai
comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle
rispettive competenze, le funzioni e i compiti
relativi alla promozione ed al coordinamento
operativo dei soggetti e delle strutture che
agiscono nell'ambito dei «servizi sociali», con
particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e
beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
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