L.R. 21 settembre 2005, n. 7
Nuovo ordinamento delle I.P.A.B. - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.)
Dalle istituzioni di assistenza e
beneficenza alle aziende di
servizi alla persona
Transacqua, 3 luglio 2006
Supporti UPIPA per l’applicazione della riforma delle IPAB
Consulente incaricato dott. Giovanni Bertoldi
Indice
 Normativa
 Riordino delle IPAB
 APSP: statuto e organi aziendali
 Trasformazione
 Piano strategico
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972
Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
R.D. 5 FEBBRAIO 1891, N. 99
Approvazione dei regolamenti per l’esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1988, N. 20
Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1996, N. 3
Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1998, N. 10,
(art. 17, commi da 88 a 97, art. 18 e art. 19, c. 26, 27, 28 e 29)
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto
Adige”
LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
DECRETO LEGISLATIVO 4 MAGGIO 2001, N. 207
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8
novembre 2000, n. 328
QUADRO ISTITUZIONALE
E POLITICO DI RIFERIMENTO
Costituzione - Riforma del Titolo V°
competenza regionale primaria in materia di ordinamento delle IPAB
Ordinamento IPAB:
competenza legislativa
regionale
Sanità e assistenza:
competenza legislativa
provinciale
Struttura della L.R. 7/2005
Titolo I°
- Aspetti Istituzionali
Titolo II°
- Ordinamento del personale
Titolo III°
- Ordinamento finanziario e
contabile
Titolo IV°
- Contratti
Titolo V°
- Riordino delle I.P.A.B.
Titolo VI°
- Disposizioni finali e transitorie
Caratteristiche della L.R. 7/2005
Legge organica e
completa (60 artt.)
Rinvii all’attività e alla
disciplina delle
Province di TN e BZ
Parte della disciplina
demandata ai
regolamenti
Titolo I°
- Aspetti Istituzionali
autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica
imprenditorialità
contabilità economica (partita doppia)
distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri
di gestione
possibilità di porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di
diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi
istituzionali
Titolo II° - Ordinamento del personale
privatizzazione del pubblico impiego
applicazione dei contratti collettivi attuali di riferimento
Titolo III° - Ordinamento contabile
contabilità economica
grave dissesto economico
controllo di gestione
Titolo IV° - Contratti
semplificazione delle procedure contrattuali non
soggette alla normativa europea, con particolare
riferimento alla scelta del contraente
Titolo V° - Riordino delle I.P.A.B.
criteri di trasformazione differenziati per il Trentino e per
l’Alto Adige.
IPAB che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA)
vengano trasformate in aziende pubbliche di servizi alla
persona
IPAB non RSA hanno facoltà di scelta tra la trasformazione
in Aziende o in fondazioni di diritto privato
Riordino I.P.A.B.
art. 45, comma 2
a) IPAB di ridotte dimensione: fusione o trasformazione in fondazioni
b) IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti: piano di risanamento
anche mediante fusione (altrimenti estinte)
c) IPAB inattive nel campo sociale da almeno 2 anni consecutivi: piano di
risanamento anche mediante fusione (altrimenti estinte)
d) IPAB con finalità esaurite o non più conseguibili: piano di risanamento
anche mediante fusione (altrimenti estinte)
e) IPAB che gestiscono RSA: trasformazione in Asp
f) IPAB che presentano le caratteristiche del DPGR n. 6/L del 1991 e enti
equiparati alle IPAB: trasformazione in fondazioni
IPAB ridotte dimensioni
Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera a)
della legge, sono di ridotte dimensioni le
IPAB aventi sede nella provincia di Trento
che hanno un patrimonio inferiore ad Euro 5
milioni, oppure che presentano spese
effettive ordinarie inferiori ad Euro 500 mila.
Esse non sono considerate di ridotte
dimensioni se prestano servizi assistenziali a
carattere residenziale con almeno 60 posti
letto purché dispongano di un patrimonio
pari o superiore ad Euro 5 milioni, oppure
presentino spese effettive ordinarie pari o
superiori ad Euro 500 mila.
IPAB patrimonio e bilancio
insufficiente
Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera b)
della legge, sono IPAB con patrimonio e
bilancio insufficienti per la realizzazione delle
finalità e dei servizi previsti nello Statuto, le
IPAB che nel periodo intercorrente tra il
mese di gennaio 2003 e il mese di dicembre
2005 hanno effettuato alienazioni di beni
immobili di proprietà, finalizzate alla
copertura di perdite oppure non
contestualmente accompagnate da
programmi di reinvestimento di importo pari
almeno al ricavato delle alienazioni.
IPAB inattive
Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera c)
della legge, sono IPAB inattive nel campo
sociale, le IPAB che nel corso degli anni 2003
e 2004 non hanno erogato alcun sevizio nè
prestazione a favore dei destinatari
dell’attività dell’ente, quali indicati dalle
tavole di fondazione o dagli statuti, salvo che
la mancata erogazione sia dovuta a
ristrutturazioni o ad ampliamenti degli
immobili.
IPAB con finalità esaurite
Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera d)
della legge, sono IPAB per le quali risultano
esaurite o non sono più conseguibili le
finalità previste nelle tavole di fondazione o
negli statuti, le IPAB che erogano in maniera
esclusiva servizi o prestazioni a favore di
destinatari diversi rispetto a quelli
statutariamente indicati, ovvero che non
erogano alcun servizio nè prestazione.
IPAB - RSA
IPAB accreditate provvisoriamente come RSA
IPAB - caratteristiche del DPGR
n. 6/L del 1991
Dati desunti dall’indagine conoscitiva svolta dal
Comitato d’intesa costituito in attuazione
dell’articolo 29 della legge regionale 26
agosto 1988, n. 20
Effetti prima applicazione
Fino all’iscrizione nel registro delle APSP si applica
la normativa precedente (L.R. 3/96)
Fino all’iscrizione nel registro delle APSP rimangono in
carica gli attuali CdA
I direttori in servizio alla data di iscrizione nel registro delle
APSP rimangono in carica fino alla scadenza del mandato
del I° CdA della nuova azienda
La G.R. fissa i criteri per aggiornare i compensi agli
amministratori (art. 58)
Trasformazione IPAB
Provincia di Trento
1.
n. 40 IPAB-RSA vengono classificate
nella lettera g) dell’art. 45, comma
2
2.
n. 4 IPAB-non RSA vengono
classificate di grandi dimensioni,
lettera h) dell’art. 45, comma 2
(Casa Mia – Riva, Opera Armida
Barelli – Rovereto, Crosina Sartori –
Trento, Piccola Opera – Levico)
3.
n. 14 IPAB-non RSA vengono
classificate di ridotte dimensioni,
lettera a) dell’art. 45, comma 2
A.P.S.P.
Facoltà di
scelta
Fondazione
Estinzione
Fusione (APSP)
A.P.S.P. (art. 2)
“E’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(A.P.S.P.) l’ente, senza fini di lucro, avente
personalità giuridica di diritto pubblico il quale si
propone di prevenire, ridurre o eliminare le
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, svolgendo attività di
erogazione di interventi e di servizi socioassistenziali e socio-sanitari”
STATUTO (art. 3)
-Denominazione, modalità di fondazione e origine.
-Scopi.
-Ambito territoriale.
-Mezzi patrimoniali.
-Requisiti necessari per ricoprire la carica di amministratori (competenza e
esperienza in materia di servizi sociali, sanitari, amministrazione pubblica o gestione
aziendale).
-Composizione e modalità di nomina degli amministratori (max 7 – comma 5, art. 6),
del presidente e del direttore.
-Durata in carica del CdA (non più di due mandati consecutivi salvo diversa
disposizione statutaria)
-Organo di revisione.
-Norme generali di amministrazione.
Contenuti minimi Statuto A.P.S.P.
Denominazione
-Non riprendere termini che possano ricondurre all’attività della casa di
riposo
Scopi
-Indicare finalità diverse in campo socio-assistenziale, non solo assistenza
agli anziani. Possibilità di prevedere una diversa gamma di servizi
Ambito territoriale
-Valenza sovra comunale
Mezzi patrimoniali
-Importanza del patrimonio, utilizzo delle rendite patrimoniali, valorizzazione
delle volontà dei fondatori, donazioni, lasciti e found raising
Requisiti carica amministratori
-Esperienza in ambito sociale, amministrativo e gestionale. Verifica
curriculum vitae, candidature da cittadini
Composizione e nomina amministratori
-Massimo 7 membri.
Durata in carica amministratori
-Durata del mandato. Anche più di 2 mandati consecutivi
Organo di revisione
-Revisore unico, collegio, società di certificazione bilancio
Norme generale
-Organizzazione generale. Società per gestire i servizi non istituzionali,
attività commerciali di tipo integrativo (di natura dimensionale, di
integrazione di servizi, per produrre utili e finanziare l’attività istituzionale).
Possibilità di partecipare a gare per l’affidamento dei servizi
La trasmissione alla Giunta regionale degli
Statuti, delle relative modifiche e della
deliberazione di approvazione degli stessi
da parte del consiglio di amministrazione
dell’azienda deve essere accompagnata dal
parere del comune o dei comuni ove
l’azienda esplica in via principale, ai sensi
dello Statuto, la propria attività.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 6)
Massimo 7 membri scelti fra persone aventi
competenza o esperienza in materia di servizi
sociali, di servizi sanitari, di amministrazione
pubblica o di gestione aziendale.
Adeguata presenza di ambo i sessi.
I consiglieri rimangono in carica per non più di due
mandati consecutivi salvo che lo statuto non
disponga diversamente
Requisiti per ricoprire la carica di amministratore
dell’A.P.S.P. (1)
Art. 6, comma 5
… devono essere scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di
servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione
aziendale.
Bozza regolamento regionale di organizzazione
I soggetti designanti devono dare oggettivo riscontro dei requisiti di legge previsti in
capo alle persone scelte per essere nominate amministratori.
Del. G.P. n. 423 dell’11 marzo 2005
Servizi sociali: medico di medicina generale, geriatra, psicologo, infermiere
professionale, assistente sociale;
Amministrazione pubblica: amministratori di enti locali, dirigenti e funzionari pubblici
Gestione aziendale: Consiglieri di amministrazione, dirigenti o titolari di aziende del
settore privato.
Requisiti per ricoprire la carica di
amministratore dell’A.P.S.P. (2)
Incompatibilità e decadenza (Bozza regolamento regionale)
a) magistrati;
b) commissari del Governo ed i funzionari di pubblica sicurezza;
c) funzionari e gli impiegati della Regione e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che esercitano funzioni di
vigilanza o di controllo nei riguardi delle aziende, oppure che hanno
competenza in materia di aziende;
d) dipendenti delle rispettive aziende;
e) legali rappresentanti delle aziende sanitarie convenzionate con le aziende,
nonché i dirigenti dei servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione,
ovvero ai finanziamenti e ai controlli esercitati nei confronti delle aziende di
servizi alla persona;
f) colui che come titolare o amministratore ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della
azienda di servizi alla persona;
Requisiti per ricoprire la carica di
amministratore dell’A.P.S.P. (3)
Incompatibilità e decadenza (Bozza regolamento regionale)
g) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera f);
h) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o
amministrativo, con l'azienda di servizi alla persona;
i) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato
dell’IPAB o dell’azienda è stato, con sentenza passata in giudicato,
dichiarato responsabile verso l'azienda medesima e non ha ancora estinto il
debito;
j) colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l’IPAB o verso
l'azienda è stato legalmente messo in mora;
k) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una
gestione riguardante l’IPAB
l) parenti del direttore
m) gli amministratori, i dirigenti con poteri di rappresentanza e i responsabili
del servizio di tesoreria degli istituti di credito che esercitano le funzioni di
tesoriere per conto dell’azienda;
Funzioni del CdA
1. Obiettivi strategici
2. Decisioni programmatiche e fondamentali
3. Verifica
4. Controllo operato direttore
5. Forme di partecipazione dei destinatari/familiari
DELIBERAZIONI
-Statuto e regolamenti;
-Budget e bilancio d’esercizio;
-Convenzioni;
-Tariffe;
-Mutui;
-Acquisti/alienazioni immobiliari;
-Nomina rappresentanti;
-Nomina collegio arbitrale;
-Elezione del presidente;
-Nomina revisori dei conti;
-Assunzione direttore;
-Presa d’atto contratti di lavoro.
Non possono essere delegate al Presidente ai
sensi art. 7, comma 2, let. e):
Statuto e regolamenti
Budget e bilancio d’esercizio
Tariffe
Elezione del presidente
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE (art. 22)
-Gravi o persistenti violazioni di legge o statuto
-Dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri
-Mancata approvazione bilancio d’esercizio entro il 30/04
Nomina Commissario
IL PRESIDENTE (art. 7)
1. Rappresentanza legale
2. Cura i rapporti istituzionali
3. Dà impulso e promuove le strategie aziendali
4. Convoca e presiede il CdA
5. Nomina il Vicepresidente
6. Concede al Direttore congedi e aspettative nonché lo
autorizza a prestare attività non incompatibili
7. Esercita le funzioni delegate
IL DIRETTORE (art. 9)
E’ nominato, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto,
dal CdA in relazione alle caratteristiche ed
all’esperienza professionale e tecnica del prescelto
Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto
privato, di durata determinata, comunque non
superiore a quella del CdA che lo ha nominato,
eventualmente rinnovabile
Funzioni del Direttore
Gestione e attività amministrativa dell’azienda
mediante l’organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo
Inoltre:
1. Autentica e rilascia copia degli atti
2. Esprime parere tecnico-amministrativo sulle deliberazioni del CdA
3. Cura l’attuazione dei provvedimenti del Consiglio
4. Presiede le commissioni di gara e di concorso
Valutazione della dirigenza
Controllo strategico
ORGANI DI
CONTROLLO INTERNO
(art. 11)
Controllo di regolarità
amministrativa e contabile
Controllo di gestione
Principi sanciti dalla legge
Maggiore autonomia (statutaria e regolamentare)
Definizione e composizione CdA
Controlli di legittimità ridotti al minimo (regolamenti, tariffe, trasferimento immobili,
bilancio)
Assunzione di personale
Semplificazione
Contratti (trattativa privata)
Distinzione poteri indirizzo e poteri gestionali
Vi possono essere particolari modalità di attuazione della distinzione dei poteri in
base alle diverse dimensioni aziendali
Aziendalizzazione
Cambiamento contabilità e redazione del bilancio secondo il Codice Civile (es:
estinzione in condizioni economiche di grave dissesto)
I tempi della trasformazione
L.R. 21 settembre 2005, n. 7 (in vigore dal 19/10/2005)
Entro 6 mesi
19/04/2006 > 11/05/2006 (Regolamento per il riordino)
Regolamenti regionali
Entro 2 mesi
Relazione
19/06/2006 > 11/07/2006
Richiesta classificazione
categoria art. 45
Entro 8 mesi
Entro
Istruttoria PAT
19/12/2006
Accertamento categoria
art. 45, comma 2
11/01/2007
La G.P. fissa il
termine per
modifica Statuto
Entro 20 mesi
Iscrizione registro Apsp
Approvazione Statuto
Nomina commissario
19/12/2007
11/01/2008
La trasformazione (a)
Art. 46 (Avvio delle procedure di riordino)
Entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale, ogni IPAB, sulla
base di una relazione contenente gli elementi utili alla classificazione, chiede
alla Provincia autonoma territorialmente competente che sia accertata la propria
appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 45 e formula
in merito una specifica proposta non vincolante.
Art. 47 (Istruttoria - accertamenti provinciali)
Entro otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui al
comma 3 dell’articolo 45, la Giunta provinciale, sentito il Comitato di cui
all’articolo 52, accerta l’appartenenza dell’IPAB ad una delle categorie di cui
al comma 2 dell’articolo 45 e adotta i provvedimenti previsti dagli articoli
seguenti.
La trasformazione (b)
Art. 48 (Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona)
La Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale l’IPAB deve deliberare le
modifiche allo Statuto.
Dopo l’approvazione dello Statuto la Provincia iscrive l’azienda nel registro delle
aziende.
L’iscrizione deve avvenire entro venti mesi dall’entrata in vigore del regolamento
regionale di cui all’articolo 45, comma 3.
Con il provvedimento di iscrizione, la Giunta provinciale nomina il Commissario
straordinario dell’azienda, scegliendolo, ove possibile, tra il Presidente dell’IPAB,
il Vicepresidente e il Commissario di cui al comma 2.
Il Commissario straordinario esercita i poteri degli organi di governo dell’azienda,
strettamente indispensabili alla prosecuzione dell’attività, ivi compresa l’adozione
dei regolamenti, dal momento dell’iscrizione nel registro fino all’insediamento del
nuovo consiglio di amministrazione, nominato secondo le disposizioni previste dallo
Statuto.
La trasformazione (c)
Art. 48 (Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona)
A decorrere dall’iscrizione nel registro di cui all’articolo 18, l’azienda subentra in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’IPAB dalla quale deriva.
Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva
maturata al momento della iscrizione.
Il Commissario straordinario di cui al comma 6 approva l’inventario dei beni
immobili e mobili
Il piano strategico di trasformazione (1)
Step 1 - classificazione
- Invio relazione classificazione
11/07/06
Step 2 - statuto
-Presentazione modello statuto
tipo APSP (UPIPA)
30/09/06
-Coinvolgimento stakeholders
istituzionali
ottobre-novembre 2006
-Stesura statuto APSP
dicembre 2006-febbraio 2007
-Approvazione statuto APSP
28/02/07
Il piano strategico di trasformazione (2)
Step 3 - contabilità
-Modello piano dei conti
luglio 2006
-Stesura bozza regolamento di
contabilità
luglio-agosto-settembre 2006
-Validazione revisori
ottobre 2006
-Bozza definitiva regolamento
di contabilità
01/11/06
-Budget 2007
dicembre 2006
Il piano strategico di trasformazione (3)
Step 4 - monitoraggio
-Avvio sperimentazione
contabilità economica
-Monitoraggio trimestrale
budget
01/01/07
aprile-luglio-ottobre 2007
-Periodo sperimentazione
contabilità economica
01/01/07-31/12/07
-Avvio contabilità a regime
01/01/08
Il piano strategico di trasformazione (4)
Step 5 - regolamenti
-regolamento personale
-regolamento organizzazione
01/11/07
-regolamento contratti
-altri regolamenti (interno, CdA,
sanitario, …)
Il piano strategico di trasformazione (5)
Step 6 – registro APSP
-Iscrizione registro APSP
31/10/07
-Commissario straordinario
01/11/07
-Nomina CdA APSP
01/01/08
L’A.P.S.P.
R.S.A.
Casa di
soggiorno
Centro
diurno
A.P.S.P.
?
Pasti a
domicilio
Centro
servizi
A.D.I.
?
Grazie e buon lavoro
Scarica

Dispensa presentazione altre IPAB