Diritto amministrativo
Le attività della pubblica
amministrazione e gli
strumenti giuridici pubblici e
privati
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La chiave di lettura del vostro testo
• GRADAZIONE
I caratteri dell’attività autoritativa: ossia
quando la pubblica amministrazione agisce
esercitando un potere
• Pur nel rispetto del principio di legalità il
potere può essere:
- vincolato
- discrezionale
(un esempio: le ordinanze contingibili e
urgenti);
il problema della sua sindacabilità
Le attività autoritative: ossia quando la
pubblica amministrazione agisce
esercitando un potere
• I caratteri dell’attività autoritativa:
- la discrezionalità (c.d. pura);
- la discrezionalità tecnica:
- acclaramenti (dati accertabili in modo
univoco);
- accertamenti (dati non accertabili in modo
univoco, incertezza)
Un’importante distinzione:
• discrezionalità pura
• discrezionalità tecnica;
perseguimento di un interesse pubblico
alla luce dei
principi di logicità e congruenza
criterio tecnico
Che cosa si intende per discrezionalità tecnica
 una norma che richiede alla pubblica amministrazione di
apprezzare una determinata situazione di fatto sulla base di
una regola non meccanica o non esatta;
 una regola di valutazione, espressa da uno o più concetti
indeterminati in uso delle scienze e nelle tecniche non esatte e
perciò suscettibile di condurre a scelte non obbligate;
 un potere dell’amministrazione di valutare quella situazione
s sulla base della regola stabilita.
N.B.: a differenza della discrezionalità pura, non è esercizio
di quel “potere di scelta”, perché in questo caso è
giudizio senza volontà di realizzare
un interesse pubblico
mediante la selezione di più soluzioni
astrattamente possibili
Il problema della “riserva di valutazione tecnica”
 La sindacabilità da parte del giudice amministrativo:
- sindacato debole: “la discrezionalità tecnica sfugge al
sindacato del giudice salvo che non sia inficiato da un
macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità
per la sussistenza dei fatti assunti ad oggetto della
valutazione” (C. Stato, sez. VI, 11-09-2006, n. 5252).
- sindacato forte: “L’effettività della tutela giurisdizionale può
essere garantita solo attraverso un sindacato, anche
sull’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, che non sia
meramente estrinseco, limitato ad una verifica dell’assenza di
palesi travisamenti o di manifeste illogicità, ma che consista
nella verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni
tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio
tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice per
tale controllo utilizzare sia il tradizionale strumento della
verificazione, che la consulenza tecnica d’ufficio” (C. Stato,
sez. VI, 09-11-2006, n. 6607)
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Slides diritto amministrativo 26 novembre