Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati [email protected] 1 La chiave di lettura del vostro testo • GRADAZIONE I caratteri dell’attività autoritativa: ossia quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere • Pur nel rispetto del principio di legalità il potere può essere: - vincolato - discrezionale (un esempio: le ordinanze contingibili e urgenti); il problema della sua sindacabilità Le attività autoritative: ossia quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere • I caratteri dell’attività autoritativa: - la discrezionalità (c.d. pura); - la discrezionalità tecnica: - acclaramenti (dati accertabili in modo univoco); - accertamenti (dati non accertabili in modo univoco, incertezza) Un’importante distinzione: • discrezionalità pura • discrezionalità tecnica; perseguimento di un interesse pubblico alla luce dei principi di logicità e congruenza criterio tecnico Che cosa si intende per discrezionalità tecnica una norma che richiede alla pubblica amministrazione di apprezzare una determinata situazione di fatto sulla base di una regola non meccanica o non esatta; una regola di valutazione, espressa da uno o più concetti indeterminati in uso delle scienze e nelle tecniche non esatte e perciò suscettibile di condurre a scelte non obbligate; un potere dell’amministrazione di valutare quella situazione s sulla base della regola stabilita. N.B.: a differenza della discrezionalità pura, non è esercizio di quel “potere di scelta”, perché in questo caso è giudizio senza volontà di realizzare un interesse pubblico mediante la selezione di più soluzioni astrattamente possibili Il problema della “riserva di valutazione tecnica” La sindacabilità da parte del giudice amministrativo: - sindacato debole: “la discrezionalità tecnica sfugge al sindacato del giudice salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità per la sussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione” (C. Stato, sez. VI, 11-09-2006, n. 5252). - sindacato forte: “L’effettività della tutela giurisdizionale può essere garantita solo attraverso un sindacato, anche sull’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, che non sia meramente estrinseco, limitato ad una verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità, ma che consista nella verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice per tale controllo utilizzare sia il tradizionale strumento della verificazione, che la consulenza tecnica d’ufficio” (C. Stato, sez. VI, 09-11-2006, n. 6607)